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	<title>14483 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14483 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.14483</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-12-2019-n-14483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-12-2019-n-14483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.14483</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore Il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell&#8217;allegato 1 dellaL. n. 326/2003 1. Edilizia ed Urbanistica &#8211; condono edilizio &#8211; interventi di minore rilevanza &#8211; esclusiva applicabilità  &#8211; tale. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-12-2019-n-14483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.14483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-12-2019-n-14483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.14483</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell&#8217;allegato 1 dellaL. n. 326/2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed Urbanistica &#8211; condono edilizio &#8211; interventi di minore rilevanza &#8211; esclusiva applicabilità  &#8211; tale.</p>
<p> 2.  Edilizia ed Urbanistica -condono edilizio-tempo trascorso tra il provvedimento di diniego e l&#8217;ordine di demolizione- legittimo affidamento- non si radica.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  Il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell&#8217;allegato 1 della L. n. 326/2003(restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l&#8217;area è sottoposta a vincolo di inedificabilità  relativa e gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.</p>
<p> 2.  Il tempo trascorso dal momento della presentazione della domanda di condono al momento in cui intervengono prima il provvedimento di diniego e poi l&#8217;ordine di demolizione, non è idoneo a radicare in capo alla parte interessata alla sanatoria un legittimo affidamento sulla favorevole conclusione del procedimento attivato con la domanda di sanatoria.Â </em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14483/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 13476/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 13477/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 13476 del 2019, proposto da Fabrizio Tonelli, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo De Nisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 13477 del 2019, proposto da Fabrizio Tonelli, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo De Nisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Camarda in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 13476 del 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">a) della Determinazione Dirigenziale n. repertorio Ql/544/2019 n. protocollo Ql/63807/2019 del 09/04/2019, emessa dal Comune di Roma, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Ufficio di scopo Condono, &quot;Responsabile attività  di verifica in merito al contenzioso&quot;, Servizio Contenzioso Legale, Ufficio Reiezioni &#8211; Attività  Amministrativa &#8211; Antiabusivismo Edilizio &#8211; Rinunce, avente ad oggetto: Reiezione istanza di condono prot. nr. 0/518654 sot.0 &#8211; abusi edilizi siti in via Marebbe 44;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 13477 del 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">a) della Determinazione Dirigenziale n. repertorio Ql/532/2019 n. protocollo Ql/63433/2019 del 08/04/2019, emessa dal Comune di Roma, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Ufficio di scopo Condono, &quot;Responsabile attività  di verifica in merito al contenzioso&quot;, Servizio Contenzioso Legale, Ufficio Reiezioni &#8211; Attività  Amministrativa &#8211; Antiabusivismo Edilizio &#8211; Rinunce, avente ad oggetto: Reiezione istanza di condono prot. nr. 0/533426 sot.0 &#8211; abusi edilizi siti in via Marebbe 44.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Col ricorso in esame il ricorrente ha impugnato le citate determinazioni dirigenziali con le quali il Comune ha rigettato &#8211; perchè trattasi di zona sottoposta a vincoli paesaggistici &#8211; la sua domanda di condono n. 58222 (518654) del 31.03.2004, e successiva domanda sostitutiva n. 154589 (533426) del 30.11.2004, presentata, per &#8220;ampliamento dell&#8217;alloggio&#8221;, ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326, e della L.R. n.12/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, in data 31.03.2004 è stato chiesto il condono per &#8220;una camera, adiacente e comunicante al fabbricato preesistente, per mq. 18,00 di s.u.r., immobile distinto al N.C.E.U. al Foglio 1121, particella 1303, sub.502&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la seconda, invece, è stato chiesto il condono per &#8220;un nuovo fabbricato, adiacente a quello preesistente, per mq 60,00 di s.u.r.&#8221;, nello stesso immobile citato.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che sia zona soggetta a vincoli è contestata dal ricorrente, perchè il nuovo PRG, approvato con delibera del 12.02.2008, inserisce (ora) la zona tra i &#8220;nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per il medesimo immobile in data 01.02.2002 è stata giù  rilasciata dal Comune, a seguito di domanda di condono, la concessione in sanatoria n. 273256, con la quale si è autorizzata la destinazione d&#8217;uso residenziale per mq 48,60 e non residenziale per mq 19,40.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, visto il tempo trascorso dalla domanda di condono, del 2004, vi sarebbe un &#8220;affidamento incolpevole dell&#8217;attuale ricorrente&#8221;, che meriterebbe &#8220;di essere tutelato dall&#8217;ordinamento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza camerale dell&#8217;11.12.2019 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, i ricorsi in esame vanno riuniti, in considerazione della evidente connessione soggettiva e oggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi i ricorsi vanno rigettati, in quanto infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione ha giù  avuto modo di affrontare &#8211; da ultimo con sentenza n. 13758 del 02.12.2019 &#8211; le questioni di diritto coinvolte nel caso in esame, e che conducono al rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione che viene in rilievo nel caso in esame è l&#8217;art.3, lett. b), L.R. n.12/04, secondo cui &#8220;non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità  del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all&#8217;interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonchè a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione va esaminata insieme all&#8217;art. 32, comma 26, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326, che ne costituisce il presupposto giuridico:</p>
<p style="text-align: justify;">&quot;26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all&#8217;allegato 1:</p>
<p style="text-align: justify;">a) numeri da 1 a 3, nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonchè 4, 5 e 6 nell&#8217;ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all&#8217;articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;">b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all&#8217;articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità , le condizioni e le modalità  per l&#8217;ammissibilità  a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto comma va letto in combinato disposto con le previsioni dell&#8217;Allegato 1:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità  del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità  del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all&#8217;articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità  di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.</p>
<p style="text-align: justify;">Va anzitutto rilevato che nel caso in esame trattasi di opere &#8211; consistenti in ampliamento del fabbricato adiacente &#8211; che ricadono nella Tipologia 1, che necessitavano del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  precisato nella citata sentenza della Sezione, il Collegio condivide quella ricostruzione interpretativa (cfr. sentenza TAR Lazio, sez. II Quater, 06.09.2019 n. 10795) secondo cui il citato art. 32, comma 26, lettera a), della L. n. 326/2003 ha distinto le tipologie di illecito di cui all&#8217;allegato 1, numeri da 1 a 3 (opere realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità  dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale, dalle aree sottoposte a vincolo, per le quali ha ammesso la sanatoria solo per le &quot;le tipologie di illecito di cui all&#8217;allegato 1 numeri 4, 5 e 6&quot;, cioè opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, e opere o modalità  di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza, indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell&#8217;allegato 1 della L. n. 326/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), e previo parere favorevole dell&#8217;Autorità  preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l&#8217;area è sottoposta a vincolo di inedificabilità  relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cons. St., sez. VI, 2 agosto 2016 n. 3487; Id., sez. IV, 16 agosto 2017 n. 4007).</p>
<p style="text-align: justify;">Non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità , anche relativa (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; Id., 17 marzo 2016 n. 1898; Id., sez. IV, 21 febbraio 2017 n. 813; Id., 27 aprile 2017 n. 1935).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza penale, la quale afferma che il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell&#8217;allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l&#8217;area è sottoposta a vincolo di inedificabilità  relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016 n. 40676).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione di tali principi al caso di specie conduce a disattendere quindi la prospettazione di parte ricorrente, in quanto quelle in esame sono opere di nuova costruzione, che non possono rientrare nelle tipologie 4, 5 o 6 del menzionato Allegato 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce della data di emanazione della normativa che ha previsto il condono, che è del 2003, e delle limitazioni da essa previste e sopra descritte, l&#8217;invocato rilascio, nel 2002, di una sanatoria per la mera &#8220;destinazione d&#8217;uso&#8221;, va ritenuta irrilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le stesse ragioni, va considerato irrilevante il processo di riqualificazione e recupero che sarebbe in corso nella zona, perchè tale circostanza non può far venir meno la valenza giuridica dell&#8217;abusività  delle opere.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltretutto, va rilevato che la legittimità  di un atto va valutata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, irrilevante dovendo ritenersi modifiche successivamente intervenute, mentre la diversa disciplina urbanistica che il ricorrente invoca, oltre che successiva, necessita di una successiva attuazione non ancora intervenuta, cosicchè risulta inidonea a costituire utile parametro di giudizio in sede di vaglio giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto infine all&#8217;invocato affidamento maturato in capo al ricorrente per il tempo trascorso dalla domanda di condono, del 2004, non vi è motivo per discostarsi dal tradizionale orientamento secondo il lungo tempo trascorso dal momento della presentazione della domanda di condono al momento in cui intervengono prima il provvedimento di diniego e poi l&#8217;ordine di demolizione, non è idoneo a radicare in capo alla parte interessata alla sanatoria un legittimo affidamento sulla favorevole conclusione del procedimento attivato con la domanda di sanatoria (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 08/04/2019 n. 2292).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, i ricorsi vanno rigettati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, li rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-12-2019-n-14483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.14483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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