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	<title>1447 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1447 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/4/2012 n.1447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-4-2012-n-1447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-4-2012-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/4/2012 n.1447</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai soli fini di una sollecita discussione del merito, qualora si impugni l’esclusione da gara per l&#8217;affidamento del servizio di pompe funebri (affissione e defissione manifesti, manutenzione ordinaria degli impianti), per carenza dei requisiti previsti dal del Capitolato speciale; in primo grado l’istanza cautelare era</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-4-2012-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/4/2012 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-4-2012-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/4/2012 n.1447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai soli fini di una sollecita discussione del merito, qualora si impugni l’esclusione da gara per l&#8217;affidamento del servizio di pompe funebri (affissione e defissione manifesti, manutenzione ordinaria degli impianti), per carenza dei requisiti previsti dal del Capitolato speciale; in primo grado l’istanza cautelare era stata respinta perche’ la ricorrente non era apparsa aver svolto servizi analoghi a quello in gara, atteso che è stata solo concessionaria di spazi pubblici per attività pubblicitaria e non del servizio pubblico di affissione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01447/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01765/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Punto Immagine di Sipari Eliseo &#038; C. s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Ruta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà, 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Campobasso</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Calise, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Funeral Service S.n.c. di Tirabasso Bernardo e Deborah</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Scarano, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;<br />	<br />
<b>Publi Alifana S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00039/2012, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE MANIFESTI, DI DEFISSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso e della Funeral Service S.n.c. di Tirabasso Bernardo e Deborah;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Ruta e Scarano;	</p>
<p>Considerato che non sussiste pregiudizio alcuno per la parte ricorrente, atteso che il Comune ha affidato il servizio in via provvisoria alla Funeral Service in attesa della conclusione del giudizio;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1765/2012) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Caringella Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Contarina Spa (Avv.ti L. Manzi, V. Pellegrini) c/ Conu Scarl (Avv.ti A. Clarizia, C. Michelon) sui presupposti per la configurabilità del controllo analogo da parte dell&#8217;autorità pubblica concedente sull&#8217;ente concessionario 1. Servizi pubblici – Affidamento in house &#8211; Comuni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trovato &#8211;  <i>Est.</i> Caringella<br /> Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Contarina Spa (Avv.ti L. Manzi, V. Pellegrini) c/ Conu Scarl (Avv.ti A. Clarizia, C. Michelon)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la configurabilità del controllo analogo da parte dell&#8217;autorità pubblica concedente sull&#8217;ente concessionario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Affidamento in house &#8211; Comuni consorziati &#8211; Controllo analogo  &#8211; Singolo socio pubblico &#8211; Necessità – Non sussiste  &#8211; Controllo congiunto – Ammissibilità – Condizioni – Effettività.	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Affidamento in house &#8211; Comuni consorziati – Obiettivi strategici &#8211; Influenza determinante sulla affidataria – Potere di ingerenza e condizionamento &#8211; Controllo analogo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di affidamento in house, conseguente all’istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del “controllo analogo” deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente. (1)	</p>
<p>2. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti del controllo analogo occorre, in particolare, constatare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali di carattere autonomo, e che la totalità dei soci pubblici eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato della totalità degli enti pubblici soci. Occorre pertanto che gli enti soci esercitino un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sule decisioni importanti di detta società.	</p>
<p></b>___________________________________</p>
<p>( 1) In motivazione è richiamata la sentenza della Corte di Giustizia C324-07 13 novembre 2008, secondo cui <i>“Per valutare se un&#8217;autorità pubblica concedente eserciti sull&#8217;ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da quest&#8217;esame deve risultare che l&#8217;ente concessionario è soggetto a un controllo che consente all&#8217;autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente”; <br />	<br />
&#8211; “ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controll<br />
&#8211; &#8221; Allorquando varie autorità pubbliche scelgono di svolgere le loro missioni di servizio pubblico facendo ricorso ad un ente concessionario comune, è di norma escluso che una di tali autorità, salvo che detenga una partecipazione maggioritaria nell&#8217;ente<br />
&#8211; “Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l&#8217;adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull&#8217;ente in paro</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01447/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10137/2008 REG.RIC.<br />	<br />
N. 02584/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10137 del 2008, proposto da:	</p>
<p><b>Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Consorzio Intercomunale Priula, Contarina S.p.A.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore, </i>rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi e Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Conu Scarl<i></b></i>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore </i>rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Claudio Michelon, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Provincia di Treviso, Ato Marca Ambiente<i></b></i>; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre</b> e <b>Consorzio Intercomunale Priula</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Caia, Luigi Manzi e Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Conu Scarl<i></b></i>, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Contarina Spa<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 10137 del 2008:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Veneto &#8211; Venezia: Sezione I n. 00051/2008, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO DI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO TV3 IN CONTARINA SPA</p>
<p>quanto al ricorso n. 2584 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Veneto &#8211; Venezia: Sezione I n. 00336/2010, resa tra le parti, concernente GESTIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conu Scarl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, per delega dell&#8217;Avv. Luigi Manzi, Pellegrini, Clarizia Lolli, per delega dell&#8217;Avv. Caia, e Clarizia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con sentenza n.236/09 il Giudice di prime cure ha accolto l’impugnazione proposta da Conu Scarl avverso la sequenza procedimentale che aveva condotto all’affidamento alla controinteressata Contarina s.p.a. del servizio di smaltimento rifiuti. Gli atti impugnati erano i seguenti: a)la deliberazione del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre n. 13 dd. 29 settembre 2007, avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di partecipazione del Consorzio TV3 in Contarina S.p.a.”; b)la convenzione Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre – Contarina S.p.a. per l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; c)la delibera del C.d.A. di Contarina S.p.a., di approvazione del secondo stralcio del Piano Industriale per il completamento e revisione parco mezzi della società; d) il bando di gara pubblicato da Contarina S.p.a. per la fornitura di automezzi di raccolta RSU per € 2.650.000,00; e) la deliberazione dell’ Assemblea Straordinaria di Contarina S.p.a. in data 27 dicembre 2007 Rep. n. 68169 del notaio Talice di Treviso e relativi allegati; f)la convenzione in data 27 dicembre 2007 stipulata tra il Consorzio Intercomunale di bacino Treviso Tre e Contarina S.p.a. avente per oggetto l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; g)il verbale del Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.a dd. 17 marzo 2008 e dell’assemblea congiunta Consorzio Treviso Tre e Consorzio Priula dd. 19 dicembre 2007; h)la conseguente deliberazione di assemblea congiunta in data 19 dicembre 2007; i)la deliberazione di Assemblea Consortile in data 19 dicembre 2007; l)l’atto di coordinamento tra A.A.T.O. “Marca Ambiente”, Consorzio Priula e Consorzio TV3 in data 28 settembre 2007.<br />	<br />
Con il <i>decisum</i> di primo grado sono stati annullati tutti gli atti impugnati dalla ricorrente nella parte in cui avevano individuato Contarina S.p.a. quale affidataria <i>in house </i>del servizio di cui trattasi, eccettuata la deliberazione di Assemblea Straordinaria di Contarina S.p.a. in data 27 dicembre 2007 Rep. n. 68169 del notaio Talice di Treviso e relativi allegati, trattandosi di atto posto in essere da un soggetto societario in ordine al quale non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Il Tribunale di primo grado ha posto a fondamento della statuizione di accoglimento la fondamentale considerazione relativa all’assenza, nel caso di specie, del requisito del “controllo analogo” su Contarina da parte dei soggetti pubblici che pure sono proprietari dell’intero capitale di tale Società, ossia il Consorzio Priula e il Consorzio Treviso Tre.<br />	<br />
Tale sentenza è stata gravata con il ricorso n. 10137 del 2008 proposto dal Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, dal Consorzio Intercomunale Priula e da Contarina S.p.A..<br />	<br />
2.Con la successiva sentenza n. 336/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso ancora proposto da Conu Scarl avverso con la delibera dell&#8217;assemblea n.3 del 16 aprile 2009 e gli atti connessi con cui il Consorzio Treviso Tre, preso atto dell’esecutività della sentenza del Tar Veneto 236 del 2009, vi ha dato seguito riprendendo il procedimento di affidamento a partire dal primo degli atti non annullati e stabilendo la continuazione della gestione del servizio rifiuti a mezzo della società Contarina Spa &#8220;nel presupposto della tuttora esistente ed efficace partecipazione del Consorzio a Contarina spa avendo quale altro e unico ulteriore socio il Consorzio intercomunale Priula&#8221;, sulla base delle considerazioni tecniche ed economiche esplicitate nella relazione allegata alla deliberazione.<br />	<br />
La sentenza ha posto a fondamento della decisione di accoglimento il rilievo circa la mancata acquisizione del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsto dal comma 4 dell’art. 23 <i>bis</i> del d.l. n. 122/1008. <br />	<br />
La sentenza è stata gravata dal Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre e dal Consorzio Intercomunale Priula con il ricorso n. 2584/2010. <br />	<br />
3. Conu Scarl si è costituito in entrambi i giudizi.<br />	<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza del 16 novembre 2010 le cause sono state trattenute in decisione. <br />	<br />
4. Ragioni di connessione oggettiva e soggettiva impongono la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati. L’accoglimento del ricorso n. 10137/2008 condurrebbe, infatti, alla reviviscenza, con efficacia retroattiva, dell’originario affidamento disposto in favore di Contarina s.p.a. e, per l’effetto, implicherebbe il venir meno dell’interesse delle parti ricorrenti alla coltivazione dell’appello proposto nei confronti della sentenza che ha accolto il ricorso proposto avverso gli atti che, in esecuzione della prima sentenza, avevano confermato l’affidamento domestico del servizio di che trattasi.<br />	<br />
E’ d’uopo osservare, peraltro, che l’adozione di tali ultimi atti non comportano acquiescenza alla sentenza n. 51/2008, trattandosi di provvedimenti finalizzati all’esecuzione della vincolante statuizione di primo grado dai quali non è dato evincere la spontanea conformazione al precetto giudiziario e, con essa, la rinuncia alla coltivazione del gravame.<br />	<br />
5. Si può ora passare all’esame del ricorso n. 10137/2008, avente carattere pregiudiziale alla stregua delle considerazioni prima svolte.<br />	<br />
5.1. Giova rammentare che il Tribunale di prima istanza ha posto a fondamento della decisione di accoglimento un triplice ordine di considerazioni:<br />	<br />
a) l’assenza di un controllo analogo da parte di ciascun ente socio della società affidataria, assenza dimostrata dalla mancata previsione di un diritto di veto di ciascun ente partecipante nei confronti delle delibere assunte dagli organi sociali in modo difforme dalle proposte degli enti soci, dalla mancata attribuzione all’assemblea ordinaria della competenza relativa alla trattazione di argomenti inerenti alle pretese della società sugli enti locali e dalla mancata contemplazione del diritto di recesso dalla società nei caso in cui l’ente socio abbia diritto a far valere la risoluzione o, comunque, lo scioglimento del contratto di servizio;<br />	<br />
b)la mancanza del requisito dello svolgimento, da parte della società affidataria, della parte più importante dell’attività per conto degli enti locali soci;<br />	<br />
c)l’immediata esternalizzazione, disposta da parte di Contarina s.pa., del servizio affidato, e comunque di una sua quota rilevante, sintomatica della mancanza dei presupposti , giuridici e tecnico-economici, necessari onde giustificare la scelta del modello domestico.<br />	<br />
5.2. La Sezione reputa, in adesione alle doglianze articolate dalle parti appellanti in sede di gravame ed ulteriormente sviluppate con le successive e difese scritte ed orali, che nessuno dei tre ordini di rilievi meriti condivisione.<br />	<br />
5.2.1. Quanto al requisito del controllo analogo di cui al superiore punto a), la questione centrale del presente giudizio, attiene alla legittimità o meno dell’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti in favore di Contarina s.p.a. secondo il modulo del c.d. <i>inhouse providing</i> ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. <br />	<br />
Giova premettere, in linea di diritto, che alla fattispecie <i>sub iudice, </i>diversamente dall’oggetto del secondo giudizio d’appello, trova applicazione <i>ratione temporis </i>il sopra citato disposto legislativo secondo il testo in vigore al momento dell’adozione della delibera impugnata (marzo 2008), sicché essa si sottrae alla disciplina restrittiva successiva, introdotta dall’art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall’art. 15 d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, che ormai consente l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in tema di <i>in house providing</i>, nella sola ipotesi eccezionale di sussistenza di “particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorflogiche del contesto territoriale di riferimento” che “non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”, previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Resta, naturalmente, salva l’operatività della disciplina transitoria dettata dal comma 8 del citato art. 23-<i>bis</i>, incidente sulla durata del rapporto, ma esulante dai limiti oggettivi del presente giudizio. <br />	<br />
Trova, dunque, applicazione &#8211; con riferimento a fattispecie anteriore all’abrogazione sancita dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 &#8211; la previsione dell’art. 113, comma 5 lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere affidati “a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. <br />	<br />
5.2.1.1. Tale essendo il quadro normativo di riferimento la Sezione ritiene non suscettibili di condivisione le due premesse concettuali da cui muove l’ordito argomentativo intessuto dalla sentenza appellata: la prima, secondo cui il controllo analogo sull’affidatario deve essere esercitato da ognuno dei soci individualmente inteso; la seconda secondo cui sussisterebbero indici in qualche modo tipizzati (diritto di veto e di recesso da parte di ciascuno dei soci in particolare) l’assenza dei quali escluderebbe in radice la praticabilità dell’affidamento domestico.<br />	<br />
5.2.1.1.1. In merito al primo aspetto la Sezione deve ribadire che, secondo l’ orientamento consolidato di questo Consiglio, da cui non v’è motivo di discostarsi, nel caso di affidamento <i>in house,</i> conseguente all’ istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente (v. C.d.S., Sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092; 26 agosto 2009, n. 5082; 9 marzo 2009, n. 1365).<br />	<br />
Va osservato, al riguardo, che l&#8217;istituto dell&#8217;<i>in house providing </i>trova una precisa matrice comunitaria nei pronunciati della Corte di Lussemburgo. L&#8217;interpretazione della normativa interna <br />	<br />
(art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) va dunque condotta sul filo di quei vincolanti precedenti, come accade ogniqualvolta il giudice nazionale si trovi a dover fare applicazione di nozioni forgiate in ambito sovranazionale.<br />	<br />
La questione è stata per l&#8217;appunto esplorata, in modo esaustivo, da una recente pronuncia del Giudice comunitario.<br />	<br />
Si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia 13 novembre 2008, in causa C-324-07, sulla vicenda &#8220;Coditel Brabant SA&#8221;.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato del Regno del Belgio aveva difatti sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali pienamente conferenti rispetto all&#8217;oggetto del presente contenzioso. In dettaglio, il Consiglio di Stato belga era stato investito dal ricorso promosso da una società, per l&#8217;appunto la Coditel Brabant SA, avverso la decisione del Comune di Uccle di associarsi ad una società cooperativa di soli comuni (&#8220;Brutélé&#8221;) e di affidare direttamente a quest&#8217;ultima la gestione della rete di teledistribuzione. Il Consiglio di Stato belga, dopo aver premesso che le decisioni della Brutélé erano prese, a maggioranza, dagli organi statutari composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, aveva dunque chiesto alla Corte europea:<br />	<br />
2) se i poteri &#8230; esercitati, tramite organi statutari, da tutti i cooperatori, o da una parte di questi nel caso di settori o sottosettori di gestione, sulle decisioni della società cooperativa possano essere considerati tali da consentire loro di esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi.<br />	<br />
Se tali poteri e tale controllo, per poter essere qualificati analoghi, debbano essere esercitati individualmente da ciascun associato o se sia comunque sufficiente che vengano esercitati dalla maggioranza degli associati&#8221;.<br />	<br />
La Corte di giustizia ha risposto con le seguenti statuizioni di principio.<br />	<br />
Con riferimento al primo quesito (sopra contrassegnato dal numero 2), il Giudice comunitario ha affermato che: &#8220;28. Per valutare se un&#8217;autorità pubblica concedente eserciti sull&#8217;ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da quest&#8217;esame deve risultare che l&#8217;ente concessionario è soggetto a un controllo che consente all&#8217;autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente (v., in tal senso, sentenze Parking Brixen, cit., punto 65, e 11 maggio 2006, causa C 340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, Racc. pag. I 4137, punto 36). &#8230; 34. La circostanza che gli organi decisionali della Brutélé siano composti di delegati delle autorità pubbliche ad essa associate indica che queste ultime controllano gli organi decisionali dell&#8217;ente di cui trattasi e sono dunque in grado di esercitare un&#8217;influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della Brutélé.&#8221;.<br />	<br />
Onde risolvere il problema posto dal Consiglio di Stato belga la Corte di giustizia ha quindi enunciato il seguente principio: &#8220;42. &#8230; &#8211; Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio dei fatti attinenti al margine di autonomia di cui fruisce la società in causa, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controllo esercitato su tali decisioni dalle autorità pubbliche in parola può essere considerato tale da consentire loro di esercitare sulla società di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi.&#8221;.<br />	<br />
Sull&#8217;altro quesito, relativo alla possibilità di considerare &#8220;controllo analogo&#8221;, ai sensi della sentenza Teckal, anche il controllo esercitato, non individualmente, ma congiuntamente da parte di più autorità socie, deliberando, se del caso, a maggioranza, la Corte ha ricordato che la sua giurisprudenza &#8220;impone che il controllo esercitato sull&#8217;ente concessionario da un&#8217;autorità pubblica concedente sia analogo a quello che la medesima autorità esercita sui propri servizi, ma non identico ad esso in ogni elemento (v., in tal senso, sentenza Parking Brixen, cit., punto 62). L&#8217;importante è che il controllo esercitato sull&#8217;ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale.&#8221;.<br />	<br />
La Corte, offrendo anche un&#8217;interpretazione autentica dei suoi precedenti in materia (con precipuo riferimento alle sentenze &#8220;Corame&#8221; e &#8220;Asemfo&#8221; le cui statuizioni si presentavano prima facie difficilmente conciliabili), ha poi chiarito che:<br />	<br />
&#8211; allorquando &#8220;47. &#8230; varie autorità pubbliche scelgono di svolgere le loro missioni di servizio pubblico facendo ricorso ad un ente concessionario comune, è di norma escluso che una di tali autorità, salvo che detenga una partecipazione maggioritaria ne<br />
&#8211; &#8220;48. &#8230; un risultato del genere non sarebbe conforme al sistema di norme comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni. Si riconosce, infatti, che un&#8217;autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa i<br />
&#8211; pertanto, &#8220;50. Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l&#8217;adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sul<br />
&#8211; inoltre &#8220;51. Trattandosi di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide.&#8221;;<br />	<br />
&#8211; &#8220;52. Siffatta conclusione non è inficiata dalla citata sentenza Coname. Di sicuro la Corte ha ivi considerato che una partecipazione dello 0,97% è talmente esigua da non consentire ad un comune di esercitare il controllo su un concessionario che gestisc<br />
&#8211; &#8220;53. Del resto, in una sentenza successiva, cioè la citata sentenza Asemfo (punti 56 61), la Corte ha dichiarato che, in talune circostanze, la condizione relativa al controllo esercitato dall&#8217;autorità pubblica poteva essere soddisfatta nel caso in cui<br />
Il Giudice di Lussemburgo ha quindi risolto la questione, così statuendo: &#8220;qualora un&#8217;autorità pubblica si associ ad una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest&#8217;ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza.&#8221;.<br />	<br />
I principi di diritto enunciati nel caso &#8220;Coditel Brabant SA&#8221; consentono quindi di accedere alla tesi secondo cui, ai fini della configurabilità di un &#8220;controllo analogo&#8221;, non è necessaria la ricorrenza, in capo ad un socio pubblico, di un potere di controllo individuale del singolo socio affidante sulla società-organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell&#8217;art. 2359 c.c.. La diversa linea tracciata dalla Corte di giustizia, alla quale il Collegio ovviamente aderisce, è invece nel senso dell&#8217;esigenza che il controllo della mano pubblica sull&#8217;ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati.<br />	<br />
In effetti, l&#8217;impostazione del Giudice europeo trova riscontro nelle esperienze positive di molti Stati membri e, per quel che qui interessa, anche nel diritto amministrativo italiano che annovera diverse forme associative tra enti pubblici, anche per finalità di gestione in comune di pubblici servizi (si considerino, ad esempio, i consorzi di cui all&#8217; art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), in cui il controllo da parte del singolo ente sull&#8217;attività svolta, nell&#8217;interesse comune, dalla specifica forma associativa non è &#8220;individuale&#8221;, ma intermediato e, quindi, inevitabilmente attenuato dall&#8217;applicazione delle regole sul funzionamento interno dell&#8217;istanza associativa (conf. la recente delibera 24/ 2009 dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).<br />	<br />
5.2.1.1.2 In merito al secondo aspetto la giurisprudenza del Consiglio, escludendo la sussistenza di indici tassativi,reputa necessaria la valutazione del caso concreto al fine di verificare, se, alla luce della normativa statuaria e degli ulteriori fonti che regolano il rapporto tra affidatario e soci pubblici complessivamente traguardati, sussistano i presupposti del controllo analogo.<br />	<br />
Occorre, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria <i>in house</i> non abbia rilevanti poteri gestionali di carattere autonomo , e che la totalità dei soci pubblici eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato – come nella fattispecie in esame –, della totalità degli enti pubblici soci (v. C.d.S., Sez. V 24 settembre 2010, n. 7092; 11 agosto 2010, n, 5620). <br />	<br />
Secondo la giurisprudenza comunitaria, formatasi segnatamente con riferimento a compagini multicomunali, occorre quindi, ai fini che qui rilevano, che gli enti soci esercitino un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (v. C. giust. CE, Sez. II, 17 luglio 2008, C-371/05, caso Comune di Mantova; C. giust. CE, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, caso Coditel Brabant; C. giust. CE, Sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, caso Sea). <br />	<br />
5.2.2. Orbene, applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve pervenirsi alla conclusione della legittimità dell’affidamento del servizio disposto in favore della Contarina s.p.a., interamente partecipata da enti pubblici, tenuto conto dei seguenti indici significativi connotanti l’assetto organizzativo della società:<br />	<br />
a) l’art. 11, comma 4, dello Statuto in aggiunta alle competenze assembleari stabilite dall’art. 2364, comma 1, del codice, prevede la necessaria autorizzazione dell’assemblea dei soci ai fini dell’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, degli atti di programmazione della società e dei più importanti atti di gestione; <br />	<br />
b)gli articoli 10 e 16, comma 11, dello Statuto recano prescrizioni intese a vincolare il Consiglio di amministrazione, in sede di gestione ordinaria e straordinaria , al rispetto delle prescrizioni impartite, in sede di controllo analogo, dagli enti soci e trasfuse, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art 2341 bis c.c., in appositi atti formali e vincolanti;<br />	<br />
c)l’art. 5 della Convenzione stipulata tra i Consorzi ex art. 30 TUEL attribuisce all’assemblea consortile di ciascun ente socio il ruolo di strumento di controllo sull’andamento dell’amministrazione della società e, in particolare, del compito di procedere all’esame preventivo dei più significativi atti della società;<br />	<br />
d)ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7 della medesima Convenzione, è prevista l’istituzione di un Consiglio di partecipazione composto dai rappresentanti degli enti soci deputato all’esame preventivo dei principali atti societari;<br />	<br />
e)in forza dei successivi commi 3 e 4 del citato art. 6 della Convenzione si subordina l’esecuzione di tali atti gestori al nulla osta del Consiglio di partecipazione e si consacra la competenza del medesimo Consiglio ad esprimere pareri su ogni argomento messo all’ordine del giorno dell’assemblea societario ovvero a proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno;<br />	<br />
f)l’art. 6, commi 5 segg. della Convenzione reca puntuali disposizioni in materia di poteri di vigilanza e di controllo esercitabili dal Consiglio di partecipazione grazie ad un sistema informativo che consente agli enti locali soci di essere costantemente informati circa l’attività della società mediante la periodica trasmissione di <i>report</i> di natura sia tecnica, sia amministrativa sia contabile, sia gestionale;<br />	<br />
g)l’art. 10, comma 3 dello Statuto e l’art. 9, comma 5, della Convenzione disciplinano l’esercizio del potere di controllo da parte di ciascuna società singolarmente;<br />	<br />
h)l’art. 16, comma 7 dello Statuto e l’art.10 della Convenzione riconoscono all’assemblea societaria il potere di adottare i provvedimenti conseguenziali al riscontro delle violazioni commesse dagli amministratori e dai sindaci, come acclarate in sede di vigilanza e di controllo, stabilendo altresì che costituisce giusta causa per la revoca dell’amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 10 e 11 dello Statuto;<br />	<br />
i)il contratto di servizio (artt. 14, commi 1 e 7) stabilisce che il Consorzio ha il potere di impartire alla società le disposizioni ritenute opportune in ragione dell’accertamento di inadempienze verificate in sede di controllo e ha facoltà, previa formale contestazione, di dichiarare la decadenza dalla concessione.<br />	<br />
Sulla base di una valutazione unitaria e globale dei riferiti indici ricostruttivi dell’assetto organizzativo connotante struttura e funzione della società affidataria ed i rapporti tra la società predetta e gli enti locali affidanti, deve pervenirsi alla conclusione che ricorre un modulo organizzativo istituzionalizzato –fondato sullo statuto sociale, sull’organismo costituito in forza di convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 e sui singoli contratti di servizio, e dunque su strumenti organizzativi espressamente riconosciuti dall’ordinamento –, il quale assoggetta l’attività della società affidataria, anche sul piano dell’effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo –sull’attività come sugli organi- dei Comuni soci affidanti, sganciati dall’entità della partecipazione societaria e divergenti dal comune modello societario codicistico, che appaiono indubbiamente idonei ad integrare il requisito del controllo analogo ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c), d. lgs. n. 267/2000, con conseguente infondatezza dei dedotti motivi di ricorso di primo grado. <br />	<br />
5.3. In merito al requisito della prevalente dedizione della società ai bisogni dei soci la Sezione, a confutazione dei rilievi svolti dalla sentenza gravata, osserva che detto requisito è soddisfatto dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 dello Statuto, che circoscrivono l’attività prevalente della società all’ambito territoriale di pertinenza degli enti pubblici soci e richiamano espressamente i limiti posti dal dettato dell’art. 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali. Ne deriva il recepimento anche dell’interpretazione restrittiva offerta sul punto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. L’art. 6, comma 2, lett. a, della convenzione ex art. 30 del TUEL contempla, inoltre, il necessario nulla osta del consiglio di partecipazione per il concorso di Contarina a gare finalizzate all’affidamento di servizi da parte di enti pubblici non soci, mentre,dal canto suo, l’art. 11, comma 4, n. 3,lett. a, dello statuto di Contarina s.p.a. richiede al riguardo la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.<br />	<br />
Va soggiunto, questa volta in punto di fatto, che non risulta dedotto e tantomeno dimostrato lo svolgimento di attività extraterritoriali idonee a mettere in discussione il rispetto del precetto normativo oggetto dell’autovincolo di cui si è detto.<br />	<br />
5.4. Non può infine trovare condivisione l’assunto sostenuto dal Primo Giudice secondo cui l’esternalizzazione della gestione del servizio disposta da Contarina s.p.a. in favore della precedente affidataria dimostrerebbe l’insussistenza dei presupposti, vuoi giuridici vuoi tecnico-economici, della gestione domestica.<br />	<br />
Occorre, infatti, osservare che il sub-affidamento in favor di De Vizia s.p.a. è stato disposto per un limitato arco temporale in ragione della fisiologica esigenza di evitare soluzioni di continuità nelle more dell’espletamento delle attività preparatorie ed organizzative necessarie onde assicurare la piena operatività gestionale della Contarina. Si tratta, in definitiva, di una soluzione transitoria che che, per la portata limitata nel tempo e per la ragionevolezza degli obiettivi perseguiti, non contraddice la scelta di regime abbracciata dal Consorzio nel senso dell’adozione del modulo <i>in house. </i><br />	<br />
6. Il ricorso n. 10137/2008 deve essere quindi accolto. Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, la reiezione del ricorso di primo grado.<br />	<br />
L’accoglimento di detto ricorso implica, alla stregua delle considerazioni esposte al superiore punto 4, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso n. 2584/2010.<br />	<br />
7. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, accoglie il ricorso 10137/2008 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Dichiara altresì l’improcedibilità del ricorso n. 2584/2010.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Calvari la decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può conseguire a mere irregolarità formali Urbanistica e edilizia – Concessione edilizia – Decadenza – Non può mai conseguire da mere irregolarità formali &#8211; Motivi La decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può mai conseguire da mere irregolarità formali,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Calvari</span></p>
<hr />
<p>la decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può conseguire a mere irregolarità formali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica e edilizia – Concessione edilizia – Decadenza – Non può mai conseguire da mere irregolarità formali &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La decadenza del provvedimento concessorio edilizio  non può mai  conseguire  da mere irregolarità formali, ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati e compiuti nei termini stabiliti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
(Sezione seconda-bis)</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Patrizio                   Giulia,               presidente<br />
&#8211; Francesco               Giordano,          consigliere<br />
&#8211; Massimo Luciano   Calveri,             consigliere rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 545 del 1998, proposto<br />
da</p>
<p><b>società Meeting Place a r.l.</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, sig. Giuseppe Francescani, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Silvio Crapolicchio  e Pietro Marsili ed elettivamente domiciliata  presso lo studio dei difensori in Roma, alla via Frattina n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Bonanni ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’avvocatura comunale in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>società La Casina Fiorita s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio De Felice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Po n. 40;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione, della concessione edilizia n. 733/c dell’8 agosto 1997 relativa alla costruzione di un chiosco bar di proprietà della Casina Fiorita s.n.c. su area demaniale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e quello della controinteressata;<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum dispiegato dai sigg.ri Arturo Ceccherini e altri, rappresentati dall’avv. Claudio De Stefanis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Attilio Friggeri n. 95;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato tra il 17 e il 27 dicembre 1997, la società Meeting Place impugnava la concessione edilizia in epigrafe rilasciata alla Società La Casina Fiorita.<br />
Premetteva, in fatto:<br />
&#8211; che, in data 2 agosto 1946, la Giunta municipale del Comune di Roma, con delibera n. 2951, concedeva l’occupazione di suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo e Arnaldo Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar, nel giardino di Piazza Bologn<br />
&#8211; che gli interessati non ritiravano la concessione edilizia rilasciata in data 31 maggio 1947 n. 11849 nei termini utili;<br />
&#8211; che, in data 22 marzo 1983, stante la necessità di procedere al prolungamento della linea B della metropolitana, il Consiglio della III Circoscrizione deliberava la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico e chiosco-bar, concedendo, con<br />
&#8211; che, al termine dei lavori della metropolitana e alla successiva sistemazione a verde attrezzato dell’area sovrastante, la società Casina Fiorita, subentrata nel frattempo ai sig.ri Rampioni, presentava in data 20 marzo 1992 domanda per il trasferimento<br />
&#8211; che il Comune di Roma, con delibera n. 94 del 14 settembre 1993, concedeva a detta società l’occupazione di suolo pubblico con chiosco di mq. 65 e mc. 260 nel giardino centrale di Piazza Bologna (la delibera è stata impugnata dalla ricorrente e da altri<br />
-che di recente la società ricorrente sarebbe venuta a conoscenza del provvedimento concessorio qui impugnato.<br />
Deduceva, in diritto:<br />
&#8211; che nessun diritto potrebbe essere accampato dalla Casina Fiorita in relazione alla situazione pregressa sia per la caducazione della precedente concessione edilizia, in quanto non ritirata né portata ad esecuzione, sia perché la concessione demaniale e<br />
&#8211; che essa società ricorrente deve ritenersi legittimata all’impugnativa in quanto proprietaria di un locale adiacente al costruendo manufatto in contestazione;<br />
&#8211; che il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia avrebbe dovuto sottoporre alla competente Sovrintendenza i progetti delle opere che si intendevano eseguire, ai sensi dell’art. 18 della l. 1 giugno 1039, n. 1089;<br />
&#8211; che lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota del 25 ottobre 1993, provocata da una petizione dei cittadini della zona, riteneva che la localizzazione del chiosco all’interno di Piazza Bologna contrastasse “con i criteri di tutela- che analoga posizione veniva assunta dalla Sovrintendenza AA.BB.AA. (nota prot. n. 28672 del 6 novembre 1993);<br />
&#8211; che nella specie difetterebbero   i pareri degli organi competenti ad esprimersi (Ufficio speciale per il coordinamento e la vigilanza della metropolitana; Acea; Vigili del Fuoco)  e soprattutto il parere vincolante del Servizio Giardini, in ragione del<br />
&#8211; che il chiosco-bar violerebbe la variante alle N.T.A. del P.R.G, approvata con delibera n. 3831/1989 relativa all’installazione di chioschi e manufatti similari in aree pubbliche, per non costituire il medesimo un supporto necessario per il miglior godi<br />
&#8211; che, sotto altro verso, il manufatto costituirebbe un serio pericolo per la cittadinanza dal momento che le fondamenta della costruzione – all’interno della quale saranno collocate diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci e materiali di- che la concessione edilizia, relativa ad un’area  di 65 mq., violerebbe la deliberazione del Comune di Roma n. 136 del 18 luglio 1997 la quale stabilisce che nelle zone N la concessione di suolo demaniale non può essere superiore a mq. 12 e in caso di c<br />
&#8211; che, infine, la localizzazione della costruzione dell’edificio chiosco-bar,  distando dal ciglio stradale appena 5 metri, violerebbe l’art. 28 del regolamento di esecuzione del codice della strada nella parte in cui dispone che le distanze dal confine s<br />
Si costituiva nel giudizio il Comune di Roma, depositando documentazione.<br />
Con atto notificato tra l’8 e il 9 gennaio 1998, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti con riguardo al nulla osta della Sovrintendenza B.A.A.R. di Roma, richiamato nell’impugnata concessione edilizia, asserendo di averne conosciuto il contenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.<br />
 Anche la società La Casina Fiorita resisteva al gravame eccependo in limine la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.<br />
In data 5 dicembre 1998 dispiegava intervento ad adiuvandum il sig. Arturo Ceccherini unitamente ad altri quindici residenti nella zona di ubicazione del manufatto in contestazione.<br />
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 1998 l’istanza cautelare è stata respinta.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- E’ opportuno premettere il quadro fattuale entro cui si iscrive la vicenda all’esame.<br />
Nel 1946 la Giunta municipale del Comune di Roma concedeva l’occupazione di suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo e Arnaldo Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar nel giardino di Piazza Bologna.<br />
Nel 1947 il Commissario straordinario di Roma rilasciava, sempre in favore dei fratelli Rampioni, una licenza edilizia per la costruzione del predetto chiosco-bar.<br />
All’inizio degli anni ’80, l’avvio dei lavori per la realizzazione del prolungamento della linea B della metropolitana passante per Piazza Bologna rese necessario lo sgombero dell’area centrale della piazza, con conseguente spostamento momentaneo del chiosco-bar.<br />
In particolare, con deliberazione n. 7 del 22 marzo 1983, il Consiglio della III Circoscrizione revocava l’originaria concessione di suolo pubblico e  concedeva in via provvisoria agli interessati l’occupazione di altro suolo pubblico, impegnandosi “una volta eseguiti tutti i lavori della metropolitana, al ripristino del chiosco bar in Piazza Bologna anche in forma diversa dall’attuale subordinatamente alla situazione allora risultante”.<br />
Ultimati i lavori della metropolitana, il medesimo Consiglio circoscrizionale, nella seduta del 25 luglio 1989, esprimeva parere favorevole al “reinserimento delle attività commerciale del signor Rampioni, preesistenti sulla Piazza, secondo gli impegni precedentemente assunti dalla Circoscrizione con deliberazione n. 7 del 23 marzo 1983”.<br />
In data 14 settembre 1993 veniva rilasciata a favore della Casina Fiorita s.n.c., subentrata al signor Rampioni nell’attività commerciale, la concessione di occupazione di suolo pubblico nel giardino centrale di Piazza Bologna e in data 9 agosto 1997 alla medesima Società veniva accordata la concessione edilizia. <br />
La Società Meeting Place, nella qualità di proprietaria di un locale adiacente al costruendo manufatto, impugnava, con ricorso n. 18361/1993, il provvedimento concessorio del 1993 e, con il ricorso all’esame, la concessione edificatoria.</p>
<p>2.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla società controinteressata in ordine alla carenza di legittimazione passiva della società ricorrente. Si sostiene che l’interesse all’impugnativa di quest’ultima, in quanto locataria del locale bar di Piazza Bologna, dovrebbe confinarsi nel limite di non veder pregiudicata la propria attività commerciale dalla concorrenza di altri esercizi commerciali svolgenti la stessa attività di ristorazione, ma non potrebbe riguardare la concessione di costruzione.<br />
2.1.- L’eccezione è infondata.<br />
La legittimazione ad agire della ricorrente deriva dal fatto che la medesima risulta proprietaria di un locale adiacente al manufatto della Casina Fiorita.<br />
 Anche a voler però considerare l’eccezione per come prospettata, essa è pur sempre da disattendere. Un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, CdS, V, 13 luglio 2001, n. 5601) radica infatti la posizione legittimante in materia di impugnativa della concessione edilizia (oggi permesso di costruire ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n. 380) non soltanto al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione, ma a chiunque si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa e che lamenti la violazione delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione.<br />
Orbene, lo svolgimento di un’attività commerciale in prossimità dell’insediamento edilizio è certamente idoneo a configurare  una situazione giuridica sufficiente a realizzare quello stabile collegamento con la zona che legittima il soggetto a promuovere un’azione giurisdizionale nei confronti della concessione edilizia rilasciata ad un terzo (CdS, IV,  30 gennaio 2001, n. 313; Tar Marche, 4 febbraio 2003, n. 21).<br />
Nel caso di specie, la società ricorrente svolge un’attività commerciale nelle adiacenze del manufatto qui contestato, sicché tale circostanza sarebbe bastevole a far ritenere sussistente in capo alla medesima un interesse qualificato ad agire nel presente giudizio.</p>
<p> 3.- Nella parte iniziale del ricorso, si premette, dopo aver delineato in fatto lo sviluppo della vicenda, che nessun collegamento può essere effettuato tra la situazione precedente e quella attuale, nel senso che sussisterebbe una cesura giuridica tra le due fattispecie tale da non permettere la rivendicazione di diritti da parte della Casina Fiorita sulla base del pregresso. <br />
Si sostiene in proposito, in forza di atti provenienti del Comune di Roma (nota prot. 18604 del 16 giugno 1993), che la concessione edilizia per la costruzione del chiosco era da ritenersi decaduta in quanto né ritirata, né portata ad esecuzione; che la stessa concessione demaniale all’occupazione del sito di Piazza Bologna era subordinata alla situazione di fatto e urbanistica sussistente al termine dei lavori del prolungamento della metropolitana, come confermato peraltro dall’art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112, che subordina l’esercizio di commercio al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune nonché alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici; che, comunque – anche secondo quanto comunicato dal Sindaco del Comune al Prefetto con nota prot. 22629 dell’8 agosto 1994 – non si sarebbe inteso ripristinare la concessione in forza di un diritto soggettivo, trattandosi di procedimento istruito ex novo “e le notizie riportate nelle premesse del provvedimento stesso hanno un valore meramente storico”.</p>
<p>4.- La premessa argomentativa non è condivisibile.<br />
4.1.- Intanto la stessa sequenza oggettiva dei fatti, scandita proprio da provvedimenti formali provenienti dall’amministrazione resistente, dimostra, se non altro limitatamente all’occupazione di suolo pubblico, che la relativa concessione demaniale accordata alla controinteressata con l’atto deliberativo del 1993, e sulla cui base è stata poi rilasciata la concessione  edilizia  qui impugnata, trova il suo fondamento nell’atto di impegno formale assunto dal Comune di Roma all’epoca dello sgombero dell’area centrale di Piazza Bologna (cit. delib. n. 7/1983).<br />
Questo smentisce l’asserzione di una separatezza, o meglio di una indifferenza,   tra le situazioni che hanno dato luogo ai provvedimenti concessori intervenuti negli anni 1946-1947 e le successive vicende che hanno portato all’adozione dei provvedimenti di analoga natura negli anni 1993-1997. Non è infatti dubitabile che la concessione dell’occupazione del suolo pubblico nell’area centrale di Piazza Bologna, protrattasi per ben trentasei anni e venuta meno in via temporanea per consentire i lavori della metropolitana, ha costituito l’antefatto, non solo storico ma anche giuridico, che ha fatto sorgere in capo alla controinteressata una legittima aspettativa a riottenere  il provvedimento concessorio, aspettativa che ha trovato formale riconoscimento nella precitata deliberazione circoscrizionale n. 7 del 1983.<br />
4.2.- Non è poi rispondente, in fatto, la circostanza secondo cui la licenza edilizia rilasciata nel 1947 ai fratelli Rampioni fosse da considerarsi decaduta perché mai ritirata e perché comunque i lavori con essa assentiti non erano stati ultimati.<br />
In realtà, la nota comunale n. 18604/1993, che espliciterebbe i motivi dell’asserita decadenza della licenza edilizia, non fa alcun cenno della mancata ultimazione dei lavori consentiti. Essa fa riferimento a una più risalente nota di altro ufficio comunale (nota della Rip. XV n. 43782 del 26 ottobre 1982) che, in via notiziale, aveva comunicato il mancato ritiro della licenza edilizia, da parte degli interessati, “entro l’anno di validità”: circostanza questa che, secondo il parere dell’avvocatura comunale del tempo, compulsata in proposito, avrebbe dovuto far ritenere abusiva la costruzione del manufatto.<br />
Da quanto precede si evince che la decadenza della licenza edilizia sarebbe stata fatta dipendere dal mancato ritiro della stessa entro l’anno di validità. Trattasi però di considerazione erronea in quanto, giusto quanto osservato dalla difesa della controinteressata, la decadenza del provvedimento concessorio edilizio  non può mai  conseguire  da mere irregolarità formali, ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati e compiuti nei termini stabiliti (art. 31 l.u.).<br />
Orbene, nel caso all’esame, si oppone peraltro – con affermazione che non è stata in alcun modo confutata dalle controparti – che i lavori per realizzare il chiosco-bar furono non solo iniziati ma addirittura ultimati in un tempo inferiore all’anno.<br />
4.3.- Quanto all’affermazione secondo cui la concessione demaniale all’occupazione del sito sarebbe dovuta avvenire in considerazione alla situazione di fatto e urbanistica conseguente al termine dei lavori della metropolitana, trattasi di censura che involge un atto che risulta impugnato con autonomo ricorso, mentre nel caso all’esame si controverte più propriamente del provvedimento concessorio concernente la costruzione del chiosco bar. <br />
Su tale considerazione va condivisa l’osservazione della controinteressata che non appare qui conferente il  riferimento alla l. 28 marzo 1991, n. 112, che contiene la disciplina della localizzazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio (predisposizioni dei c.d. “piani commerciali”) ma non riguarda di certo il rilascio delle concessioni edilizie.<br />
4.4.- Anche l’ulteriore argomentazione (che si sostiene su quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Roma al Prefetto con nota dell’8 agosto 1994), secondo cui la concessione del suolo pubblico non sarebbe stata ripristinata “in forza di un diritto soggettivo”, non è riferibile all’oggetto della presente impugnativa nella quale si controverte unicamente della concessione edificatoria n. 733/c del 1997.<br />
Non può però sottacersi che la dichiarazione del Sindaco esprimeva in realtà un’ovvia considerazione giuridica dal momento che l’aspirazione al rilascio di un provvedimento concessorio postula pur sempre una posizione soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.</p>
<p>5.- Con il primo motivo di ricorso, nel premettersi che l’area  de qua è sottoposta a vincolo tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (in forza del decreto ministeriale 17 aprile 1991 che ha dichiarato l’Ufficio PT di Piazza Bologna di particolare interesse storico artistico), si afferma che il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia,  avrebbe dovuto sottopoprre alla competente Sovrintendenza i progetti delle opere costruende, ai sensi dell’art. 18 di detta legge.<br />
Si soggiunge come lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota del 25 ottobre 1993, provocata da una petizione dei cittadini della zona, aveva ritenuto che la localizzazione del chiosco all’interno della Piazza contrastasse “con i criteri di tutela sanciti dall’art. 21 della legge 1089/39, dalle visuali e dalle prospettive dell’edificio delle Poste, sottoposto a vincolo ai sensi della predetta legge n. 1089”; che peraltro la Sovrintendenza AA.BB.AA del Comune di Roma in data 6 novembre 1993, in riferimento all’importanza del complesso monumentale delle Poste prospiciente la Piazza, aveva ritenuto di sconsigliare “l’inserimento di nuova cubatura”.<br />
Quanto al “parere riportato in premessa della concessione edilizia impugnata che peraltro sembra costituire un mero atto interno comunale, di cui peraltro non si conosce il contenuto né l’effettiva autorità emanante ”, se ne sostiene l’assoluta irrilevanza anche in considerazione della precitata nota di segno negativo del Ministero per i beni ambientali e architettonici, “organo gerarchicamente supremo in materia”.<br />
5.1.- Il motivo non è fondato.<br />
La semplice lettura del preambolo della concessione edificatoria impugnata smentisce che l’amministrazione comunale abbia omesso di acquisire sul progetto dell’opera il parere dell’autorità preposto alla tutela del vincolo, imposto sull’area di riferimento dal Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto del 17 aprile 1991.<br />
 Nel citato preambolo, infatti, si fa specifico riferimento al “nulla osta della Soprintendenza B.A.A.R. del 18.3.94 prot. 3012”, sicché era chiaramente percepibile che il progetto dell’opera che si intendeva costruire era stato sottoposto al parere dell’autorità competente ad esprimersi ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e nel contempo che tale parere era intervenuto in senso favorevole.<br />
Peraltro, la riferita espressione linguistica, stante la sua chiarezza lessicale, non era idonea ad ingenerare dubbi di sorta sulla valenza e sulla portata del nulla osta e non giustifica per nulla l’asserzione della deducente secondo cui con essa si sarebbe fatto riferimento a “un mero atto interno comunale, di cui peraltro non si conosce il contenuto né l’effettiva autorità emanate” (pag. 6 del ricorso).<br />
Quanto, poi, alla circostanza che l’autorità competente ad esprimere un parere sulla compatibilità dell’opera si fosse precedentemente espressa, con nota del 25 ottobre 1993, in senso negativo alla localizzazione del chiosco all’interno dell’area di Piazza Bologna, la circostanza risulta chiarita dalla medesima autorità, con la precitata e successiva nota del 18 marzo 1994, costituente, come si è precisato, l’atto autorizzatorio specificamente menzionato nella premessa dell’atto impugnato. Con tale atto, infatti, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma esplicita il motivo del suo revirement con la testuale considerazione che “contrariamente a quanto espresso nella sopracitata nota (id est: la nota del 25 ottobre 1993), non si tratta dello spostamento del chiosco dall’attuale ubicazione, ma del suo ricollocamento nel precedente sito, da cui era stato provvisoriamente rimosso per i lavori relativi alla metropolitana”.<br />
Va peraltro, e decisivamente, considerato – giusta l’annotazione della difesa della controinteressata – che la nota n. 11001 del 1993 non ha forza e dignità di parere assunto nel procedimento preordinato al rilascio del provvedimento concessorio in contestazione, ma consta semplicemente in un’esternazione della Soprintendenza  sollecitata da una petizione di cittadini interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito dove questa era precedentemente ubicata.<br />
Diversamente, la nota n. 3012 del 1994 costituisce l’atto tipico (“nulla osta”)  previsto nella sequenza procedimentale mirata alla concessione del provvedimento edificatorio.</p>
<p>6.- Con il secondo motivo deduce la ricorrente come nella fattispecie difetterebbero altre pronunce di ulteriori organi competenti ad esprimere il loro parere nel procedimento in questione.<br />
In particolare, mancherebbero i seguenti pareri:<br />
&#8211; quello dell’Ufficio speciale per il coordinamento e la vigilanza della metropolitana, dal momento che esisterebbero su quel sito varie strutture tecniche della stazione Metropolitana;<br />
&#8211; quello dell’ACEA, per la presenza di cabine elettriche riferibili al metrò;<br />
&#8211; quello dei vigili del fuoco, in ragione dell’inserimento del manufatto in un contesto di impianti tecnologici attinenti alla sfera di competenza di detti vigili;<br />
&#8211; quello vincolante – se si tiene conto del fatto che il chiosco ricade in zona N del P.R.G. – del Servizio giardini .<br />
Risulterebbe poi  violato l’art. 3 delle N.T.A.  che, per le zone N, come modificato dalla delibera del Comune di Roma n. 136 del 18 luglio 1997, stabilisce che “l’installazione dei manufatti di carattere commerciale deve risultare compatibile con l’esigenza della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione degli enti all’uopo preposti”.<br />
6.1.- Il motivo va disatteso.<br />
Intanto, la mancanza del parere del Servizio giardini è smentita dalla documentazione esibita dalla Casina Fiorita dalla quale risulta che il parere in questione è stato reso con nota n.10884 del 22 luglio 1993. Nella specie, il parere alla ricostruzione del chiosco-bar in Piazza Bologna è intervenuto in senso favorevole alle condizioni puntualmente indicate in detta nota.<br />
Quanto agli altri pareri, sopra enumerati, se ne assume la mancanza in modo piuttosto generico non indicandosi la fonte normativa che ne giustificherebbe la presenza in relazione al provvedimento concessorio assentito con l’impugnata determinazione dirigenziale.<br />
Tale fonte non potrebbe rinvenirsi nel precitato art. 3 delle N.T.A. il quale si limita a ribadire la necessità che i manufatti di carattere commerciale acquisiscano preventivamente l’autorizzazione degli enti preposti alla tutela di determinate materie (in particolare la tutela paesaggistica e archeologica) alle quali non pervengono i asseritamene mancanti.</p>
<p>7.- Con il terzo motivo di ricorso si afferma che la costruzione del chiosco-bar  non sarebbe rispettoso del parere espresso dal Comitato tecnico consultivo regionale con la decisione n.265/4 del 3 luglio 1992, secondo cui, nelle zone M1, M3 e N (che è quella su cui insiste il manufatto), “le attività commerciali ammesse sono quelle in cui viene riconosciuto dall’amministrazione comunale una stretta correlazione con lo specifico uso pubblico delle singole aree e tali da costituire un supporto necessario per una migliore fruizione del servizio da parte della collettività”.<br />
Si sostiene, in proposito, che l’opera progettata non costituisce un supporto necessario per il miglior godimento del giardino da parte della collettività.<br />
Si evidenzia, poi, come il chiosco in questione, poggiando le fondamenta sui solai della stazione, potrebbe danneggiare questi ultimi, trattandosi di costruzione non prevista nel progetto originale al cui interno “dovranno essere collocate diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci e materiali da costruzione”, con conseguente rischio per l’incolumità dei sottostanti passeggeri della metropolitana. Ciò sarebbe stato confermato dalla precitata nota del Ministero dei beni culturali e ambientali prot. n. 11001/1993 che avrebbe sconsigliato l’inserimento del chiosco nella Piazza anche in relazione agli elementi architettonici dei servizi della metropolitana.<br />
7.1.- Anche tale motivo va disatteso.<br />
L’inserimento  su area pubblica dell’attività commerciale derivante all’insediamento del chiosco, in termini di utilità per la collettività, afferisce a un giudizio di opportunità riservato alla sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione. Sicché si versa nell’ambito di valutazioni che attengono al merito amministrativo che non possono essere sindacate dal giudice di legittimità se non per evidenti vizi logici che, nella specie, non appaiono ravvisabili.<br />
Quanto poi alla  pericolosità della struttura che si andrà a costituire, trattasi di asserzione genericamente enunciata non supportata, anche nella consulenza tecnica esibita dalla ricorrente, da una qualche produzione documentale.<br />
Non è poi rispondente che, con la precitata nota n. 11001 del 1993, il Ministero dei beni culturali e ambientali abbia ipotizzato l’insorgenza di una possibile situazione di pericolosità quale conseguenza della costruzione del chiosco,  così come non è rispondente che  la medesima amministrazione abbia ricollegato alla futura costruzione del manufatto  una grave alterazione del sito, la quale è stata, si, affermata ma con esclusivo riferimento causale “agli elementi architettonici dei servizi della metropolitana”.</p>
<p>8.- Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione della deliberazione consiliare n. 136 del 18 luglio 1997, nella parte in cui stabilisce che nelle zone N la concessione di suolo demaniale non può essere superiore a mq. 12 e, in caso di convenzione con il Comune, a mq. 30.<br />
Si pone in rilievo che nella fattispecie non è intervenuta alcuna convenzione e che comunque la concessione edilizia qui gravata è relativa a un’area di mq. 65 e dunque ben superiore a entrambe le misure previste nella suddetta deliberazione.<br />
8.1.- Osserva la Sezione che la censura investe il provvedimento concernente la concessione di occupazione di suolo pubblico; di conseguenza non può trovare ingresso nel presente giudizio  nel quale si controverte della legittimità del solo provvedimento edificatorio del chiosco bar.</p>
<p>9.- L’ultimo motivo deduce la violazione dell’art. 28 del regolamento di esecuzione dell’art. 18 del codice della strada, il quale dispone che, nei centri abitati, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a 10 m. per le strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali).<br />
Nel caso di specie la suddetta previsione risulterebbe del tutto violata in quanto la localizzazione della costruzione dell’edificio chiosco-bar dista dal ciglio stradale di appena 5 metri circa.<br />
9.1.- Il motivo non può essere favorevolmente apprezzato.<br />
Come pertinentemente rilevato dalla difesa della controinteressata, la censura come dedotta risulta dimensionata sul testo di una norma, l’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che è stata poi sostituita dall’art. 1 del D.P.R. 26 aprile1993, n. 147.<br />
Infatti, la norma in questione è stata riformulata nel senso che per le strade di tipo E e F, nei casi previsti dal suo comma 1, e cioè “nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade”, all’interno dei centri abitati, “non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.</p>
<p>10.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.</p>
<p>11. Rimangono quindi da esaminare i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente, con atto notificato tra il 9 e il 10 gennaio 1998, nel presupposto della successiva conoscenza del nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma intervenuto in data 18 marzo 1994.<br />
11.1.- Di tali motivi la controinteressata oppone la tardività in quanto il nulla osta de quo, in quanto richiamato nel preambolo del provvedimento concessorio impugnato, era certamente nella conoscibilità della società ricorrente, mediante l’attivazione degli strumenti  acquisitivi previsti dalla legge n. 241 del 1990.<br />
Può però prescindersi dall’esame dell’eccezione che precede in ragione dell’infondatezza di tali motivi.<br />
Il Collegio ha gia esplicitato, in sede di disamina e confutazione del primo motivo del ricorso principale, le ragioni per le quali il parere qui impugnato non appare contraddittorio con il precedente parere n. 11001 del 1993 della medesima autorità soprintendentizia. Il quale – è opportuno rimarcare &#8211; non è stato reso nell’ambito del procedimento preordinato al rilascio del provvedimento concessorio in contestazione, risolvendosi in una mera esternazione della Soprintendenza che era stata  sollecitata da una petizione di cittadini interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito dove questa era precedentemente ubicata.</p>
<p>12. In conclusione il ricorso va respinto.<br />
Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda- bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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