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	<title>1446 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1446 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, Est. Greco Sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della rivalutazione delle prove di concorso da parte della stessa Commissione 1.Concorsi – &#160;Prove scritte – Correzione – Modus procedendi – Filtro monocratico di un singolo commissario – Principio del collegio perfetto – Violazione &#8211; Conseguenze 2.Concorsi – Prove scritte &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-4-2016-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, Est. Greco</span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della rivalutazione delle prove di concorso da parte della stessa Commissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Concorsi – &nbsp;Prove scritte – Correzione – Modus procedendi – Filtro monocratico di un singolo commissario – Principio del collegio perfetto – Violazione &#8211; Conseguenze</p>
<p>2.Concorsi – Prove scritte &#8211; Correzione – Modus procedendi – Filtro monocratico – Principio di collegialità – Violazione – Inidoneità frutto di valutazione illegittima – Conseguenze &#8211; Annullamento giurisdizionale parziale delle operazioni di correzione &#8211; Parziale ripetizione delle operazioni di correzione da parte della medesima Commissione – Ammissibilità &#8211; Ragioni</p>
<p>3. &nbsp;Concorsi – &nbsp;Commissione esaminatrice – Composizione – Precedente corso di formazione tenuto da un Commissario – Incompatibilità – Inconfigurabilità</p>
<p>4. Concorsi – Prove scritte – Correzione – Valutazioni della Commissione – Censurabilità &nbsp;&#8211; Limiti&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Laddove un consistente numero di candidati sia stato giudicato non idoneo sulla base della lettura di uno solo o di entrambi gli elaborati fatta da un singolo commissario, cui è seguita l’assegnazione di un punteggio di grave insufficienza nel migliore dei casi all’esito di una sorta di “relazione” sintetica svolta dal commissario delegato all’organo collegiale e nel peggiore avendo la Commissione recepito acriticamente le conclusioni del singolo suo componente, in entrambi i casi, il&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito non risulta compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove da correggere (1).&nbsp;</p>
<p>2. In merito all’annullamento giurisdizionale delle operazioni di correzione in una procedura concorsuale, il principio di conservazione è di regola declinato&nbsp;in senso “diacronico”, e quindi in modo da considerare viziate le fasi successive all’insorgere del vizio di legittimità e lasciare invece integre quelle anteriori, mentre in questo caso si tratterebbe di differenziare, all’interno di una medesima fase della procedura (quella della correzione delle prove scritte), le posizioni degli interessati, in modo da reputare il vizio inficiante per taluni di essi, e non per altri.&nbsp;Inoltre, è evidente che i principi di conservazione ed economicità – e, quindi, anche il connesso principio che impone di evitare un inutile “<em>aggravamento</em>” del procedimento amministrativo, anche in sede di sua rinnovazione all’esito di giudizio di annullamento – non operano in modo meccanico e automatico, ma piuttosto postulano un’attenta comparazione degli interessi implicati nell’azione della p.a., dovendo in ogni caso prediligersi la soluzione che meglio realizzi l’interesse pubblico da questa perseguito.&nbsp;Peraltro la necessità che la rinnovazione delle correzioni medesime sia compiuta da una Commissione “fisicamente” diversa da quella che ha in precedenza operato non costituisce un portato indefettibile della decisione di annullamento, ma piuttosto un effetto conformativo rimesso alle determinazioni del giudice in ragione della più efficace ottemperanza delle statuizioni giudiziali, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare pure in tale fase la&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i candidati e il rispetto dei principi di segretezza e anonimità delle prove d’esame.&nbsp;Ne consegue che l’interesse pubblico può nel caso concreto ricevere una miglior tutela compatibilmente con la più idonea definizione del più generale assetto degli interessi in gioco, attraverso non soltanto la circoscrizione dell’annullamento alle sole correzioni che siano state effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto, ma anche nel senso che la rinnovazione delle operazioni di correzione&nbsp;<em>de quibus&nbsp;</em>sia compiuta dalla medesima Commissione esaminatrice che ha finora operato, e non da una nuova Commissione.</p>
<p>3.&nbsp;Qualora uno dei Commissari componenti la Commissione esaminatrice abbia tenuto un corso di formazione e/o sia Dirigente di uno degli uffici per cui si concorre, non sussiste una situazione di opportunità, rilevante ai sensi del comma 2 dell’art. 51 cod. proc. civ., tale da rendere anche solo consigliabile (se non doverosa) l’astensione del commissario&nbsp;<em>de quo.&nbsp;</em>Infatti, è del tutto evidente che non possono determinare incompatibilità a far parte della Commissione esaminatrice né l’aver svolto funzioni di docente in un corso di formazione del personale (essendo del tutto naturale che tali funzioni vengano svolte anche da dirigenti della stessa Amministrazione), né tanto meno la stessa qualità rivestita di dirigente di un determinato ufficio (atteso che è per legge che la Commissione in discorso doveva essere integrata anche da dirigenti della stessa Amministrazione indicente la procedura di concorso).</p>
<p>4. In tema di censure aventi ad oggetto l’erroneità dei voti e dei giudizi d’insufficienza riportati nelle prove scritte di una procedura concorsuale, va esclusa l’ammissibilità delle doglianze impingenti la sfera riservata alla valutazione tecnico-discrezionale attribuita&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>all’organo deputato alla valutazione delle prove di esame, al di fuori di casi limite di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Inoltre,&nbsp;in merito alla asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione per correggere tutti gli elaborati, non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati: in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218).</p>
<p>(2)cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 5137/2015, cit.; id., sez. VI, 1 febbraio 2013, nr. 614; in termini, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, nr. 3754; id., 1 agosto 2012, nr. 3103; id., 23 febbraio 2012, nr. 970; id., 13 luglio 2011, nr. 4237).</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01446/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04664/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 04731/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sui seguenti ricorsi in appello:</div>
<p>1) nr. 4664 del 2015, proposto dalla AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore,</em>&nbsp;rappresentata e difesa&nbsp;<em>ope legis</em>&nbsp;dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>il dottor Giovanni MUNGIOLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&#8211; dottori Francesco GATTOLA, Maria SILVANO, Edoardo Francesco MAZZILLI, Paolo RAIMONDI, Claudia MORI, Antonella MANICASTRI, Natalina CEA, Marzia IMPELLIZZERI, Francesca RAPI e Vincenzo TALARICO, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano d’Acunti, con domic<br />
&#8211; dottori Elisabetta BIONDI, Marina Luigia ZANGA, Francesca ROMANI, Luca MORICONI, Danilo RONCALLI, Pietro ORSINI, Andrea LOMBARDI, Alessandro PROPOSITO, Gabriele PATTA, Roberto GALDI, Lucio IACOBUCCI, Giovanni MOSCA, Michele TIROCCHI, Marco CONFALONIERI,<br />
2) nr. 4731 del 2015, proposto dai dottori Giorgio PUGLIESE, Danilo RONCALLI, Luca MORICONI, Marina Luigia ZANGA, Giuseppe SABATINO, Giovanni MOSCA, Antonella MANICASTRI, Natalina CEA, Andrea LOMBARDI, Roberto GALDI, Edoardo Francesco MAZZILLI, Paolo RAIMONDI, Alessandro PROPOSITO, Gabriele PATTA, Raffaele GRANDONE, Marcello FICI, Antonella BIANCHI, Claudia MORICONI, Francesca ROMANI, Marco FALCONIERI, Michele TIROCCHI, Francesco GATTOLA, Maria SILVANO, Lucio IACOBUCCI, Elisabetta BIONDI e Pietro ORSINI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Clarizia, Carlo Mario d’Acunti, Stefano d’Acunti e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>il dottor Giovanni MUNGIOLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cristina Manni e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>entrambi per l’annullamento,</em></strong><br />
<em>previa sospensione,</em></div>
<p>della sentenza nr. 6097/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, depositata il 28 aprile 2015, non notificata, nella parte in cui il predetto Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso ed i ricorsi per motivi aggiunti proposti dai dottori Salvatore Tito, Paolino Pugliese, Amerigo Pocci, Francesco Favara e Claudia Giacchetti ed ha accolto “<em>in parte</em>&nbsp;(…)<em>il primo ricorso per motivi aggiunti proposto dal dottor Salvatore Tito e dagli altri ricorrenti in epigrafe indicati</em>” e, per l’effetto, ha annullato “<em>tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte</em>”, ritenendo la “<em>necessità di procedere alla rinnovazione integrale della fase di correzione degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte, a cura di una nuova Commissione esaminatrice</em>”.<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato dottor Giovanni Mungioli e l’appello incidentale dallo stesso proposto nel giudizio nr. 4664 del 2015, nonché degli intimati dottor Francesco Gattola e altri (nel giudizio nr. 4664 del 2015) e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel giudizio nr. 4731 del 2015);<br />
Viste le memorie prodotte dagli appellanti dottor Giorgio Pugliese e altri (in data 11 gennaio 2016 nel giudizio nr. 4731 del 2016) e dall’appellato dottor Giovanni Mungioli (in date 26 giugno 2015 in entrambi i giudizi e in date 11 e 19 gennaio 2016 nel giudizio nr. 4664 del 2015) a sostegno delle rispettive difese;<br />
Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 2974 e 2976 del 3 luglio 2015, con le quali sono state respinte le domande incidentali di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Tomassetti per l’appellato e appellante incidentale dottor Giovanni Mungioli, gli avv.ti Reggio d’Aci e Stefano D’Acunti per gli appellanti dottor Pugliese e altri e per gli intimati dottor Gattola e altri e l’avv. dello Stato Pio Marrone per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<a name="_GoBack"></a>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>I &#8211; L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal dottor Giovanni Mungioli, ha annullato gli atti della procedura concorsuale indetta con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2011 per complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso la medesima Agenzia, a partire dalla correzione delle prove scritte di tutti i candidati, disponendo per l’effetto la rinnovazione delle operazioni di correzione da parte di una nuova Commissione esaminatrice.<br />
L’appello dell’Amministrazione è affidato ai seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione del principio di collegialità nonché dell’art. 15, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487; travisamento dei fatti; motivazione insufficiente e contraddittoria (in relazione alla parte della sentenza nella quale il primo giudice ha ritenuto effettivamente inveratasi la violazione della collegialità nelle correzioni, laddove i verbali della Commissione versati in atti non indirizzavano affatto univocamente verso tale conclusione);<br />
2) violazione e falsa applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi e del principio di economicità dell’azione amministrativa; travisamento dei fatti; motivazione insufficiente e contraddittoria (in relazione alla statuizione di annullamento dell’intera fase di correzione della procedura concorsuale, laddove, anche a voler ritenere effettivamente sussistente il vizio riscontrato, questo avrebbe dovuto condurre all’annullamento delle sole correzioni che risultassero affette da tale vizio, e non anche di quelle per le quali il principio di collegialità risultava certamente essere stato rispettato).<br />
Si sono costituiti i dottori Francesco Gattola e altri (in epigrafe meglio indicati), controinteressati e interventori&nbsp;<em>ad opponendum</em>&nbsp;in prime cure, per aderire all’appello dell’Amministrazione.<br />
Si è altresì costituito il dottor Giovanni Mungioli, ricorrente in prime cure, il quale, oltre a eccepire&nbsp;<em>in limine&nbsp;</em>l’inammissibilità dell’appello e a controdedurre alle censure di parte appellante per chiederne la reiezione, ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, articolando il seguente motivo d’impugnazione, relativo a censure disattese dal T.A.R.: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse alcuna situazione di incompatibilità in capo al dottor Libeccio, componente della Commissione esaminatrice del concorso, nonché nella parte in cui ha ritenuto che il principio della&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>dei candidati non fosse stato violato nella procedura concorsuale oggetto di ricorso.<br />
Inoltre, l’appellante incidentale ha riproposto come segue i motivi di censura non esaminati dal giudice di primo grado:<br />
i) illegittimità dei voti e dei giudizi assegnati agli elaborati del dottor Mungioli;<br />
ii) carenza di istruttoria nella correzione degli elaborati dei candidati (in relazione all’eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione, come ricavabile dai verbali);<br />
iii) mancato rilievo da parte della Commissione di plurimi segni di riconoscimento sull’elaborato A del candidato inserito nella posizione nr. 9 dell’elenco degli ammessi all’orale;<br />
iv) ulteriori vizi degli atti impugnati (in relazione all’essersi svolta una seduta della Commissione presso lo studio professionale di uno dei commissari, nonché all’incompletezza della Commissione medesima in occasione di alcune sedute).<br />
II – Avverso la medesima sentenza in epigrafe hanno proposto appello, chiedendone la riforma previa sospensione, anche gli interventori&nbsp;<em>ad opponendum</em>&nbsp;e controinteressati di primo grado, dottori Giorgio Pugliese e altri (meglio indicati in epigrafe), sulla scorta dei seguenti motivi:<br />
1) violazione del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi; violazione ed erronea interpretazione del principio di collegialità di cui all’art. 4, comma 3, del d.P.R 24 settembre 2004, nr. 272, ed all’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165; difetto di istruttoria e motivazione; irragionevolezza manifesta (censura sovrapponibile nei contenuti al primo motivo dell’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come sopra descritto al punto I,&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;1);<br />
2) violazione del principio di conservazione degli atti amministrativi legittimi; violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria e motivazione; irragionevolezza manifesta nella individuazione dell’effetto conformativo del disposto annullamento (censura sovrapponibile nei contenuti al secondo motivo dell’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come sopra descritto al punto I,<em>sub</em>&nbsp;2).<br />
Anche in questo giudizio, si è costituito l’originario ricorrente, dottor Giovanni Mungioli, opponendosi con diffuse argomentazioni all’accoglimento del gravame.<br />
III &#8211; All’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2015, questa Sezione ha respinto le domande incidentali di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata formulate dalle parti istanti.<br />
IV – Da ultimo, all’udienza del 18 febbraio 2016, entrambe le cause sono state spedite in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. In via del tutto preliminare, va disposta la riunione dei giudizi in epigrafe ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.<br />
2. Come già accennato nella premessa in fatto, il presente contenzioso concerne la procedura concorsuale, indetta con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2011 (prot. nr. 146312 R.U.), per la copertura di 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<br />
2.1. L’odierno appellato nonché appellante incidentale nel primo giudizio, dottor Giovanni Mungioli, avendo sostenuto con esito negativo le prove scritte d’esame, ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio gli atti della procedura, lamentando plurimi vizi di legittimità.<br />
2.2. Con la sentenza oggetto degli odierni gravami, il T.A.R. adìto:<br />
&#8211; ha disatteso le censure formulate nel ricorso introduttivo in relazione alla partecipazione alla Commissione esaminatrice del dirigente dottor Alberto Libeccio ed ai suoi effetti in termini di disparità di trattamento sulla scelta delle tracce da sommin<br />
&#8211; ha, invece, ritenuto fondata e assorbente la doglianza di violazione del principio di collegialità in relazione al&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito dalla Commissione per la correzione delle prove scritte, che sulla scorta dei verbali in atti<br />
&#8211; ha, conseguentemente, annullato tutti gli atti della procedura in questione a partire dalla correzione di tutte le prove scritte, disponendone pertanto la integrale rinnovazione da parte di una nuova Commissione, reputando impossibile, attesa la gravità<br />
&#8211; ha, infine, dichiarato improcedibili le ulteriori doglianze sollevate con i motivi aggiunti in relazione ad altre irregolarità e anomalie risultanti dalla lettura dei verbali della Commissione, nonché all’incongruità e inadeguatezza dei giudizi di inido<br />
2.3. Avverso le statuizioni così riassunte insorgono, in via principale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i controinteressati di prime cure, e, con apposito appello incidentale, il ricorrente vittorioso, al fine di riproporre – anche condizionatamente all’eventuale accoglimento degli appelli principali – le censure respinte o non esaminate dal primo giudice.<br />
3. La ricostruzione in fatto che precede, come ricavabile da quella operata dal giudice di prime cure e dalla documentazione in atti, non risulta contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.<br />
4. Tutto ciò premesso, va preliminarmente delibata l’eccezione, sollevata dall’appellato nel secondo dei giudizi qui riuniti, di inammissibilità dell’appello per insussistenza in capo agli istanti di una “<em>posizione giuridica autonoma</em>”, come richiesto dall’art. 102, comma 2, cod. proc. amm. ai fini della legittimazione all’impugnazione degli interventori di primo grado.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
4.1. Ed invero, la disposizione dianzi evocata va ragionevolmente interpretata, pur nella sua apparente ambiguità, nel senso di ammettere – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 luglio 1997, nr. 15; id., sez. IV, 12 luglio 2010, nr. 4495, id., sez. V, 29 dicembre 2009, nr. 8968; id., sez. VI, 7 settembre 2004, nr. 5843) – la legittimazione dell’interventore&nbsp;<em>ad opponendum,&nbsp;</em>il quale è per definizione portatore in primo grado di una situazione giuridica sostanziale suscettibile di essere pregiudicata dall’accoglimento del ricorso (ed è, quindi, sempre un controinteressato in senso sostanziale, cosa oggi desumibile dal disposto dell’art. 28, comma 1, cod. proc. amm.), e non anche dell’interventore&nbsp;<em>ad adiuvandum,&nbsp;</em>che di regola è portatore di un interesse di mero fatto, dipendente da quello dell’originario ricorrente, e pertanto interviene nel giudizio per sostenere le ragioni di quest’ultimo.<br />
4.2. Ciò premesso, le deduzioni sulla scorta delle quali parte appellata assume l’inammissibilità dell’appello proposto dagli originari interventori&nbsp;<em>ad opponendum&nbsp;</em>sono incentrate, a ben vedere, sulla negazione della loro stessa qualità di controinteressati in prime cure (in ciò sostanziandosi la negazione dell’esistenza in capo ad essi di una “<em>posizione giuridica autonoma</em>”), traducendosi pertanto in una sorta di tardiva opposizione all’intervento medesimo.<br />
Al di là di tale rilievo, suscettibile di disvelare un profilo di possibile inammissibilità dell’eccezione (non risultando che l’odierno appellato abbia ritualmente sollevato la questione in prime cure), vi è comunque che le deduzioni in esame sono manifestamente infondate, risultando&nbsp;<em>per tabulas&nbsp;</em>che gli odierni appellanti, siccome risultati inseriti nell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, rivestivano certamente qualità sostanziale di controinteressati a fronte di un ricorso – quale è quello esaminato in primo grado – che tendeva non solo e non tanto a contestare il giudizio di inidoneità riportato dal ricorrente, ma anche a travolgere l’intera procedura concorsuale mercé doglianze a carattere formale (come in fatto avvenuto, avendo il T.A.R. – come detto – reputato fondate e accolto proprio dette doglianze).<br />
5. Nel merito, gli appelli principali sono solo parzialmente fondati, mentre infondato è l’appello incidentale.<br />
6. Più specificamente, col primo motivo di entrambi gli appelli principali, viene contestata&nbsp;<em>in radice</em>&nbsp;la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che il peculiare&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito dalla Commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati relativi alle prove scritte abbia comportato una violazione del principio di collegialità; si assume, in sintesi, che tale conclusione non discendeva in modo indefettibile dai verbali in atti, potendo quanto in essi riportato interpretarsi anche in modo da ricostruire l’operato della Commissione in modo non incompatibile col pieno rispetto del principio dianzi indicato.<br />
La Sezione reputa poco persuasive le argomentazioni, pur pregevolmente sviluppate dalle parti appellate (e, soprattutto, dalla difesa erariale), con le quali si cerca di proporre una ricostruzione “alternativa” a quella sposata dal primo giudice, e pertanto ritiene che il motivo in esame non sia meritevole di favorevole delibazione.<br />
6.1. Ed invero, l’atto sul quale il T.A.R. ha fatto perno per le proprie valutazioni è costituito dal verbale nr. 31 del 22-23 maggio 2014, nel quale, a conclusione delle operazioni di correzione delle prove scritte (cui erano stati dedicati i precedenti verbali dal nr. 12 al nr. 30), la Commissione ha ritenuto di formulare un “<em>riepilogo</em>” dell’attività compiuta fino a quel momento: è proprio in tale “<em>riepilogo</em>” che, come condivisibilmente rilevato in sentenza, si rinvengono incongruenze e anomalie nell’operato della Commissione esaminatrice, il quale alla stregua dei soli verbali pregressi apparirebbe invece immune da mende.<br />
In questa sede, giova richiamare sinteticamente il contenuto del ridetto verbale nr. 31, a leggere il quale in modo rigorosamente consequenziale risulterebbe che la Commissione:<br />
<em>a</em>) in una prima fase, della quale peraltro non è precisato per quanto si sia protratta, abbia proceduto a lettura collegiale degli elaborati, allo scopo di “<em>definire un metro di valutazione comune</em>”;<br />
<em>b</em>) parallelamente a tale fase iniziale, e per i primi 221 candidati esaminati, abbia ritenuto di limitare la lettura ad un solo elaborato per candidato ed omettere l’esame del secondo laddove il primo non raggiungesse il punteggio di 70/110 (ossia, la soglia della sufficienza);<br />
<em>c</em>) successivamente, a partire dal duecentoventiduesimo candidato, preso atto di un parere dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari che aveva reputato non corretto il&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>di cui al punto&nbsp;<em>b</em>) che precede, abbia esaminato entrambi gli elaborati di ciascun candidato, provvedendo poi a “recuperare” l’esame del secondo elaborato di quelli, fra i primi 221 candidati, per i quali tale esame era stato omesso;<br />
<em>d</em>) inoltre, una volta esaurita la fase di cui al punto&nbsp;<em>a</em>), abbia delegato la “<em>prima lettura di ogni elaborato</em>” a un singolo componente della Commissione, differenziando l’<em>iter</em>successivo a seconda che tale componente proponesse un punteggio inferiore alla soglia di grave insufficienza di 40/100 (in tal caso “<em>la lettura restava individuale</em>”, e il collegio si limitava alla valutazione ed all’assegnazione del punteggio) ovvero superiore a tale soglia (in tal caso si procedeva a lettura collegiale, al fine di meglio determinare il punteggio da attribuire alla prova).<br />
6.2. I passaggi sopra descritti sono riportati nel verbale nr. 31 nello stesso ordine cronologico con cui sono stati qui riprodotti e riassunti, ma ciò – contrariamente a quanto si assume da parte appellante &#8211; non vale affatto a eliminare i dubbi e le incertezze che tale modalità di redazione del verbale medesimo lascia aperti in ordine a quale sia stato l’effettivo operato della Commissione.<br />
6.2.1. Innanzi tutto, come già rilevato, non è dato conoscere per quanto tempo si sia protratta, e quanti candidati abbia interessato, la prima fase di lettura collegiale di cui al precedente punto&nbsp;<em>a</em>), finalizzata all’individuazione di un parametro valutativo comune da impiegare poi per le successive letture individuali; certamente non può ritenersi, come pure la lettera del verbale potrebbe far credere, che tale fase abbia integralmente coperto le parallele fasi di cui ai punti&nbsp;<em>b</em>) e&nbsp;<em>c</em>), giacché se così fosse le correzioni si sarebbero esaurite per tutti i candidati, mentre è lo stesso verbale a chiarire che a un certo punto alla lettura collegiale si sostituirono le letture individuali di cui&nbsp;<em>sub d</em>) (secondo il meccanismo che il primo giudice ha definito del previo “<em>filtro monocratico</em>” nella correzione).<br />
6.2.2. In secondo luogo, né dal verbale nr. 31 né da quelli precedenti è dato evincere in quale momento storico la Commissione abbia ricevuto il ricordato parere dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e ne abbia preso atto, né in quali sedute si sia proceduto a “recuperare” l’esame del secondo elaborato di quelli fra i primi 221 candidati per i quali l’esame era stato omesso alla luce del punteggio di insufficienza attribuito alla prima prova (questa lacuna, peraltro, ha indotto i ricorrenti in distinto giudizio avente a oggetto la stessa procedura concorsuale a proporre querela di falso, atteso che nei fogli&nbsp;<em>excel</em>allegati ai verbali nn. 12-30 sono sempre riportati i punteggi assegnati a entrambe le prove di ciascun candidato, in modo da indurre a ritenere che per i concorrenti la cui seconda prova era stata esaminata in un secondo momento per le ragioni innanzi dette vi sia stata una sorta di integrazione&nbsp;<em>ex post&nbsp;</em>delle schede valutative, senza però che risulti in quale seduta e da chi le relative tracce siano state esaminate e corrette).<br />
6.2.3. In terzo luogo, e ciò che più rileva ai fini che qui interessano, resta del tutto oscuro in che cosa si sia sostanziata quella “condivisione” del punteggio, cui avrebbe proceduto la Commissione nella sua interezza, dopo la lettura individuale da parte del singolo commissario, per gli elaborati che avessero riportato un punteggio di 40/100 o inferiore: l’unica cosa certa è che in tale ipotesi non vi è stata alcuna nuova lettura collegiale dell’elaborato, dal momento che, se così fosse stato, questa ipotesi non si differenzierebbe per nulla da quella dei concorrenti per i quali all’esito della lettura individuale fosse stato proposto un punteggio superiore alla soglia suindicata (ipotesi in cui, come lo stesso verbale nr. 31 si preoccupa di precisare, vi sarebbe stata invece una “<em>lettura collegiale</em>” finalizzata alle successive determinazioni).<br />
6.3. Così stando le cose, è evidente che la ricostruzione alternativa suggerita dalle parti appellanti in via principale si basa su presupposti del tutto evanescenti, ipotetici o congetturali – come quando si assume che la fase preliminare di cui&nbsp;<em>sub a</em>) si sarebbe “<em>presumibilmente&nbsp;</em>(sic)<em>&nbsp;protratta per svariate sedute</em>”, senza però che le risultanze dei verbali autorizzino alcuna conclusione sul punto -, e pertanto non sono idonee a smentire quella che è la lettura più ragionevole ricavabile dai (pochi) dati certi emergenti dalla documentazione in atti: e, cioè, che un consistente numero di candidati è stato giudicato non idoneo sulla base della lettura di uno solo o di entrambi gli elaborati fatta da un singolo commissario, cui è seguita l’assegnazione di un punteggio di grave insufficienza nel migliore dei casi all’esito di una sorta di “relazione” sintetica svolta dal commissario delegato all’organo collegiale, nel peggiore avendo la Commissione recepito acriticamente le conclusioni del singolo suo componente.<br />
In entrambi i casi, il&nbsp;<em>modus procedendi&nbsp;</em>seguito non risulta compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove da correggere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218).<br />
7. A conclusioni parzialmente diverse deve addivenirsi quanto al secondo motivo degli appelli in esame, con i quali, in via subordinata, si tende a limitare l’effetto demolitorio della sentenza di prime cure alle sole correzioni che risultino effettivamente inficiate dal vizio derivante dalla divisata violazione della collegialità, censurando le statuizioni del primo giudice che ha, invece, annullato integralmente le correzioni&nbsp;<em>de quibus,</em>ordinandone l’integrale rinnovazione.<br />
7.1. Al riguardo, occorre innanzi tutto precisare quanto sinteticamente rilevato in fase cautelare (e contestato dalle parti appellanti), e cioè che la favorevole delibazione dei motivi in esame imporrebbe l’esame dei verbali oggetto di querela di falso in separato ma connesso giudizio, ponendo il connesso problema di una possibile sospensione del giudizio nelle more della definizione dell’incidente tuttora pendente dinanzi al giudice ordinario.<br />
Per l’esattezza, ciò che la condivisione anche solo parziale delle ragioni rappresentate dagli appellanti principali imporrebbe è il successivo esame dell’appello incidentale proposto dall’originario ricorrente, anche nelle parti relative alle doglianze di primo grado che il T.A.R. ha dichiarato improcedibili in ragione del già disposto annullamento integrale degli atti impugnati: ed è appunto sotto tale profilo che non potrebbe escludersi la “riemersione” delle problematiche sottese all’incidente di falso&nbsp;<em>de quo&nbsp;</em>(che il primo giudice, invece, ha ritenuto allo stato irrilevanti ai sensi dell’art. 77, comma 2, cod. proc. amm.).<br />
Al riguardo, può però immediatamente soggiungersi che le censure riproposte dall’appellante principale non evocano in nessuna parte la questione della veridicità dei verbali della Commissione nn. 12-30, oggetto dell’incidente di falso&nbsp;<em>de quo</em>: pertanto, può sin d’ora escludersi ogni rilevanza della questione attualmente al vaglio del giudice ordinario, e quindi la necessità di una sospensione pregiudiziale del presente giudizio.<br />
7.2. Ciò premesso, va rammentato che il giudice di prime cure ha espressamente enunciato le ragioni che rendevano impossibile, a suo avviso, prevenire ad annullamento solo parziale degli atti posti in essere dalla Commissione, facendo salve le correzioni relative a quei candidati per i quali vi era certezza che fosse stato pienamente rispettato il principio di collegialità: al riguardo, sono state evidenziate l’estensione della portata del vizio in questione, coinvolgente – come non smentito dalla stessa Amministrazione &#8211; ben 525 candidati su complessivi 727 (e, quindi, il 72,21% del totale), ed anche la sua oggettiva gravità, essendo l’operato della Commissione così macroscopicamente illegittimo da evidenziarne una più generale inaffidabilità o inadeguatezza.<br />
In contrario, gli odierni appellanti invocano i principi di conservazione e di economicità dell’azione amministrativa, in ragione dei quali non sarebbe opzione obbligata l’integrale ripetizione delle operazioni di correzione; si aggiunge anche, con riguardo al dato numerico, che i candidati risultati “immuni” dal vizio riscontrato in primo grado sarebbero sibbene 202, ma di questi solo 80 risultano aver superato anche le prove orali,<em>medio tempore&nbsp;</em>tenutesi (e che non verrebbero travolte, ove si accogliesse la soluzione prospettata nei motivi in esame).<br />
7.3. La Sezione non si nasconde la delicatezza, e anche la difficoltà, dell’applicazione nella specie dei principi richiamati dalle parti appellanti, e in particolare del principio di conservazione, che in relazione alle procedure concorsuali è di regola declinato dalla giurisprudenza in senso “diacronico”, e quindi in modo da considerare viziate le fasi successive all’insorgere del vizio di legittimità e lasciare invece integre quelle anteriori, mentre in questo caso si tratterebbe di differenziare, all’interno di una medesima fase della procedura (quella della correzione delle prove scritte), le posizioni degli interessati, in modo da reputare il vizio inficiante per taluni di essi, e non per altri.<br />
Inoltre, è evidente che i divisati principi di conservazione ed economicità – e, quindi, anche il connesso principio che impone di evitare un inutile “<em>aggravamento</em>” del procedimento amministrativo, anche in sede di sua rinnovazione all’esito di giudizio di annullamento – non operano in modo meccanico e automatico, ma piuttosto postulano un’attenta comparazione degli interessi implicati nell’azione della p.a., dovendo in ogni caso prediligersi la soluzione che meglio realizzi l’interesse pubblico da questa perseguito.<br />
Sotto tale angolo visuale, è evidente come, nella prospettiva prescelta dal primo giudice, sarebbe da scongiurare l’evenienza di una rinnovazione solo parziale delle operazioni di correzione da parte di una “<em>nuova Commissione</em>”, ossia di una Commissione in composizione diversa, con il contestuale mantenimento in essere di una residua attività di correzione già compiuta dall’originaria Commissione: infatti, per quanto il nuovo organismo di valutazione possa sforzarsi di conformarsi ai criteri e parametri stabiliti dall’originaria Commissione, sarebbe ineliminabile il rischio di disparità e di incongruenze, e quindi di nuovi contenziosi pregiudizievoli per l’Amministrazione (quanto meno in sede di esecuzione del&nbsp;<em>decisum&nbsp;</em>giudiziale).<br />
7.3.1. Tuttavia, la Sezione è dell’avviso che nella specie i rischi suindicati siano evitabili, e l’interesse pubblico possa ricevere una miglior tutela compatibilmente con la più idonea definizione del più generale assetto degli interessi in gioco, attraverso una riforma parziale della sentenza impugnata che, in accoglimento dei motivi in esame, non si limiti a circoscrivere l’annullamento alle sole correzioni che siano state effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto, ma statuisca anche nel senso che la rinnovazione delle operazioni di correzione&nbsp;<em>de quibus&nbsp;</em>sia compiuta dalla medesima Commissione esaminatrice che ha finora operato, e non da una nuova Commissione.<br />
Al riguardo, mentre non è dubbio che le critiche delle parti appellanti investano anche questa parte del&nbsp;<em>decisum&nbsp;</em>giudiziale (come è dato evincere, in particolare, dall’epigrafe e dal tenore complessivo dell’appello degli originari interventori), va osservato che la necessità che, in seguito all’annullamento giurisdizionale delle operazioni di correzione in una procedura concorsuale, la rinnovazione delle correzioni medesime sia compiuta da una Commissione “fisicamente” diversa da quella che ha in precedenza operato non costituisce un portato indefettibile della decisione di annullamento, ma piuttosto un effetto conformativo rimesso alle determinazioni del giudice in ragione della più efficace ottemperanza delle statuizioni giudiziali, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare pure in tale fase la&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i candidati e il rispetto dei principi di segretezza e anonimità delle prove d’esame.<br />
Così stando le cose, è evidente che nel caso di specie – al di là dei giudizi negativi espressi dal primo giudice in ordine all’affidabilità e adeguatezza della Commissione, che palesemente fuoriescono dallo stretto ambito del sindacato giurisdizionale &#8211; non sussistono esigenze tali da imporre quale effetto ineluttabile dell’annullamento il subentro di una Commissione avente composizione diversa rispetto a quella che ha fin qui operato, e ciò per un duplice ordine di motivi:<br />
&#8211; per il gran numero (525) dei candidati interessati dalla prospettata rinnovazione delle correzioni, già di per sé tale da far escludere che, una volta risigillati e resi anonimi i relativi elaborati, la Commissione possa essere influenzata dalla eventua<br />
&#8211; per il fatto, davvero dirimente, che nel caso che qui occupa il vizio che ha indotto l’annullamento si è sostanziato proprio nell’omesso esame di una pluralità di elaborati da parte della Commissione nel suo complesso, di tal che per la stragrande maggi<br />
7.4. Alla luce di tali piane considerazioni, e considerato che effettivamente non risulta contestato né contestabile che per un certo numero di candidati, sia pure minoritario, vi sia stato il pieno rispetto del principio di collegialità, essendosi proceduto nell’ambito del procedimento più sopra descritto al punto&nbsp;<em>d</em>) alla lettura collegiale delle prove per avere le stesse, all’esito dell’esame da parte del singolo commissario delegato, riportato un punteggio superiore alla soglia di 40/100, possono trovare accoglimento i motivi subordinati d’appello principale, con l’effetto di limitare gli effetti dell’annullamento ai soli 525 candidati risultati inidonei all’esito di valutazione illegittima (per le ragioni sopra precisate), per i quali – anche in tale aspetto dovendo riformarsi le statuizioni di primo grado – la rinnovazione delle correzioni dovrà essere compiuta dalla Commissione originaria, la quale dovrà all’uopo riconvocarsi.<br />
8. Come già accennato, l’acclarata fondatezza (sia pur solo parziale) degli appelli principali impone l’esame, nella sua interezza, dell’appello incidentale proposto dall’originario ricorrente, il quale però si appalesa infondato e pertanto meritevole di reiezione.<br />
9. Col primo, e per vero unico, motivo d’impugnazione incidentale, si reitera la censura – disattesa dal primo giudice – relativa alla pretesa violazione della&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i candidati determinata dalla scelta delle tracce d’esame, le quali si assume riproducessero gli argomenti di un corso di formazione precedentemente svolto da uno dei commissari (la prima) ed afferissero a problematiche specifiche dell’ufficio presso cui questo stesso commissario svolgeva le proprie funzioni (la seconda), in modo da avvantaggiare i candidati che avessero seguito il predetto corso ovvero operassero presso l’ufficio in questione.<br />
La censura viene riproposta, così come avvenuto in primo grado, anche&nbsp;<em>sub specie&nbsp;</em>di illegittima composizione della Commissione esaminatrice, a cagione della asserita incompatibilità del componente in questione.<br />
9.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili prospettati.<br />
9.2. Con riguardo alla predisposizione delle tracce d’esame, il giudice di prime cure ha condivisibilmente richiamato i noti insegnamenti giurisprudenziali secondo cui siffatta attività costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione, ed è pertanto sindacabile in sede giudiziale nei soli casi estremi di macroscopica erroneità o incongruenza rispetto alla materia d’esame.<br />
Tuttavia, nel caso che qui occupa da parte odierna appellante incidentale, più che la sussistenza di siffatti vizi, si assume che le tracce sarebbero state deliberatamente predisposte in modo tale da favorire determinati candidati a scapito di altri, in ciò riposando l’ipotizzata lesione della&nbsp;<em>par condicio.</em><br />
È del tutto evidente che un tale assunto, per la sua indubbia gravità (astrattamente suscettibile anche di implicazioni di natura penale, delle quali però non è traccia agli atti del presente giudizio), avrebbe necessitato dell’indicazione quanto meno di elementi indiziari precisi, plurimi e concordanti: ciò che non risulta avvenuto, essendosi l’istante limitati ad allegazioni suggestive e per lo più congetturali, ma non tali da raggiungere neanche la soglia di una delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere.<br />
9.2.1. Innanzi tutto, quanto alla prova teorica, questa ha avuto a oggetto un argomento (il procedimento disciplinare) che costituisce indubbiamente un tema generalissimo e fondamentale della materia del pubblico impiego in generale, e quindi il semplice fatto che esso fosse stato trattato in un recente corso di formazione non può&nbsp;<em>ex se&nbsp;</em>essere addotto quale elemento decisivo nel senso di una artata violazione della&nbsp;<em>par condicio&nbsp;</em>fra i partecipanti al concorso.<br />
In altri termini, si tratta di un argomento così generale e fondamentale da dover essere certamente conosciuto da qualsiasi candidato in possesso di una preparazione un minimo seria, indipendentemente dall’aver questi frequentato uno o più corsi di formazione.<br />
9.2.2. Con riguardo all’oggetto della seconda prova, se anche è vero che si trattava di un tema estremamente specifico e settoriale, e quindi tale da avvantaggiare quanti fra i candidati si fossero trovati nella condizione di averne una conoscenza approfondita a cagione del servizio prestato, neanche ciò può di per sé solo autorizzare la conclusione che la traccia sia stata predisposta al preciso scopo di favorire alcuni concorrenti e svantaggiarne altri.<br />
Insomma, il fatto che nell’ambito di un concorso pubblico possa venir sorteggiata una traccia alquanto specifica e settoriale, che solo pochi candidati hanno la ventura di conoscere, costituisce evenienza in qualche modo “fisiologica” e quindi inidonea, in difetto di ulteriori elementi esterni di riscontro, a dimostrare uno sviamento di potere nel senso denunciato dagli appellanti incidentali.<br />
9.2.3. Se a tutto questo si aggiunge che, come è ovvio, le tracce in questione sono scaturite da un sorteggio eseguito nell’ambito di una “rosa” di tracce anche molto diverse, ed in relazione alla cui formazione non sono stati allegati profili di illegittimità (così come non sono state neanche adombrate irregolarità del sorteggio medesimo), è agevole concludere che le deduzioni attoree non raggiungono la soglia minima di consistenza tale da disvelare il vizio denunciato.<br />
9.3. Per motivi in parte analoghi a quelli fin qui esposti, va escluso che sussistesse una situazione di opportunità, rilevante ai sensi del comma 2 dell’art. 51 cod. proc. civ., tale da rendere anche solo consigliabile (se non doverosa) l’astensione del commissario&nbsp;<em>de quo.</em><br />
Infatti, è del tutto evidente che non possono determinare incompatibilità a far parte della Commissione esaminatrice né l’aver svolto funzioni di docente in un corso di formazione del personale (essendo del tutto naturale che tali funzioni vengano svolte anche da dirigenti della stessa Amministrazione), né tanto meno la stessa qualità rivestita di dirigente di un determinato ufficio (atteso che è per legge che la Commissione in discorso doveva essere integrata anche da dirigenti della stessa Amministrazione indicente la procedura di concorso).<br />
10. Restano da esaminare le censure di primo grado che l’istante ha riproposto nell’appello incidentale, essendone stato omesso l’esame da parte del primo giudice a cagione della declaratoria di improcedibilità indotta dalla già acclarata necessità di annullare l’intera procedura per altri motivi.<br />
11. Dette censure sono anch’esse o infondate o inammissibili.<br />
11.1.&nbsp;<em>In primis,&nbsp;</em>va disattesa la primaria doglianza con la quale, ancorché sulla scorta di estesi ed argomentati rilievi, si tende a sollecitare un riesame giudiziale degli esiti delle prove sostenute dal ricorrente, assumendo l’erroneità dei voti e dei giudizi d’insufficienza riportati.<br />
Tale censura è invero inammissibile, dovendo in ogni caso procedersi – per le ragioni dianzi esposte – a rinnovazione della correzione anche degli elaborati dell’odierno appellante incidentale: e, tuttavia, anche al fine di orientare la successiva attività della Commissione in tale sede, non è fuori luogo richiamare sinteticamente il consolidato indirizzo che esclude l’ammissibilità delle doglianze impingenti la sfera riservata alla valutazione tecnico-discrezionale attribuita&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>all’organo deputato alla valutazione delle prove di esame, al di fuori di casi limite di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (cfr.,&nbsp;<em>ex plurimis&nbsp;</em>e solo fra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2015, nr. 3240; id., 10 giugno 2015, nr. 2845; id., sez. IV, 29 dicembre 2014, nr. 6387).<br />
11.2. Del pari inammissibili sono le ulteriori censure afferenti alla posizione di altri candidati, cui si imputano o ipotesi di plagio o l’aver apposto sui propri elaborati segni di riconoscimento tali da pregiudicarne l’anonimato.<br />
Tale inammissibilità, discendente dalle ragioni già più sopra rappresentante, andrebbe&nbsp;<em>a fortiori&nbsp;</em>ribadita qualora, all’esito della nuova correzione conseguente alla presente decisione, dovesse trovare conferma il giudizio di non ammissione alle prove orali dell’odierno appellante incidentale, in virtù del noto principio per cui i partecipanti a una procedura concorsuale, i quali risultino legittimamente dichiarati inidonei, non hanno legittimazione né interesse a contestare la posizione dei candidati risultati idonei (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137).<br />
11.3. Va disattesa, poi, anche la censura articolata in relazione all’asseritamente eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione per correggere tutti gli elaborati, essendo al riguardo sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza per cui non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati: in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 5137/2015, cit.; id., sez. VI, 1 febbraio 2013, nr. 614; in termini, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, nr. 3754; id., 1 agosto 2012, nr. 3103; id., 23 febbraio 2012, nr. 970; id., 13 luglio 2011, nr. 4237).<br />
11.4. Del pari destituite di fondatezza sono le doglianze afferenti alle ulteriori anomalie e irregolarità che, a dire dell’istante, avrebbero connotato l’operato della Commissione esaminatrice.<br />
11.4.1. In particolare, con riferimento allo svolgimento di una seduta della Commissione presso lo studio professionale di uno dei commissari, premesso che non esiste alcuna norma che imponga in modo vincolante in quali luoghi le attività della Commissione devono avvenire, può osservarsi che l’istante non ha spiegato se e quali alterazioni del regolare&nbsp;<em>iter</em>&nbsp;procedimentale sarebbero discese da tale circostanza, e quindi quale pregiudizio ne sarebbe derivato al medesimo istante (sul punto, può farsi rinvio alle repliche degli appellanti principali in ordine alla insussistenza della “<em>confusione</em>” che secondo l’originario ricorrente vi sarebbe stata nell’individuazione dei fogli impiegati per la correzione).<br />
11.4.2. Quanto poi all’incompletezza della Commissione in occasione delle sedute dei giorni 25 novembre 2013 e del 16 dicembre 2013, non è contestato che in tali occasioni non fu svolta alcuna attività (nel primo caso essendovi stato un mero rinvio ad altra data proprio per l’impedimento di uno dei commissari e per non esservi stato tempo di convocare il supplente, nel secondo caso essendosi la Commissione limitata a prendere atto della sospensiva disposta dal T.A.R. nel presente giudizio e quindi della necessità di astenersi da ogni ulteriore attività fino alla trattazione del merito).<br />
Pertanto, la ravvisata assenza di alcuni componenti non risulta aver spiegato alcuna incidenza viziante sulla procedura concorsuale&nbsp;<em>de qua.</em><br />
12. In conclusione, sulla scorta dei rilievi fin qui svolti, s’impongono l’accoglimento parziale degli appelli principali e l’integrale reiezione dell’appello incidentale, con la parziale riforma della sentenza impugnata nei sensi e con gli effetti che si sono precisati: in particolare, va ulteriormente limitato l’accoglimento dei primi motivi aggiunti di primo grado, con la evidenziata riduzione degli effetti, demolitori e conformativi, della decisione di annullamento.<br />
Peraltro, le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr.,&nbsp;<em>explurimis</em>, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995, nr. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012, nr. 7663).<br />
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
13. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, nonché della peculiarità della vicenda esaminata, le spese del grado possono essere integralmente compensate.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli come in epigrafe proposti:<br />
&#8211; accoglie in parte gli appelli principali e li respinge per il resto;<br />
&#8211; respinge l’appello incidentale;<br />
&#8211; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte più limitata i primi motivi aggiunti di primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione, confermando per il resto la sentenza medesima.<br />
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere</p>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-2-2016-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-2-2016-n-1446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-2-2016-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1446</a></p>
<p>Pres. e Est. Sapone Sulla legittimità del decreto del Commissario ad acta avente ad oggetto l&#8217;approvazione dello schema di accordo/contratto previsto dall&#8217;art. 8-quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nella parte in cui, mediante specifica clausola, obbliga la struttura privata ad accettare gli atti connessi alla sottoscrizione dell&#8217;accordo e a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-2-2016-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Est. Sapone</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del Commissario ad acta avente ad oggetto l&#8217;approvazione dello schema di accordo/contratto previsto dall&#8217;art. 8-quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nella parte in cui, mediante specifica clausola, obbliga la struttura privata ad accettare gli atti connessi alla sottoscrizione dell&#8217;accordo e a rinunciare ad ogni azione legale avverso gli atti medesimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Art. 8-<em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Accordi contrattuali – Clausole contrattuali – Clausola di salvaguardia.<br />
&nbsp;<br />
2. Art. 8-<em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Accordi contrattuali – Clausole contrattuali – Clausola di salvaguardia –&nbsp;Autonomia negoziale – Sanità pubblica – Libero mercato – Accreditamento – Livelli essenziali – Diritto alla salute.<br />
&nbsp;<br />
3. Diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale – Art. 24, Cost. – Livelli essenziali – Art. 8-<em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Accordi contrattuali – Clausole contrattuali – Clausola di salvaguardia – Controllo della spesa sanitaria – Diritto alla salute – Diritti fondamentali.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. É legittimo il decreto del Commissario <em>ad acta</em> avente ad oggetto l&#8217;approvazione dello schema di accordo/contratto previsto dall&#8217;art. 8-<em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992 nella parte in cui, mediante specifica clausola, obbliga la struttura privata a rinunciare ad ogni azione legale avverso gli atti connessi alla sottoscrizione dell&#8217;accordo (i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), se tali atti sono già adottati, conosciuti o conoscibili ovvero se si riferiscono a contenziosi già in essere, non, invece, se essi non sono ancora adottati ovvero si riferiscono a contenziosi futuri, posto che in tali casi l&#8217;oggetto della rinuncia diverrebbe indeterminato.<br />
&nbsp;<br />
2. La clausola apposta allo schema di accordo/contratto di cui all&#8217;art. 8-<em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992 che obbliga la struttura privata a rinunciare ad ogni azione legale avverso gli atti connessi alla sottoscrizione dell&#8217;accordo (i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) è da ritenere espressione dell&#8217;autonomia negoziale delle parti, pubblica e privata. Pertanto, la struttura privata ha facoltà di operare nell&#8217;ambito della sanità pubblica oppure nell&#8217;ambito del mercato libero; cionondimeno, ove decidesse di operare nell&#8217;ambito della sanità pubblica essa avrebbe il dovere di rispettare i limiti di natura finanziaria entro cui quest&#8217;ultima è chiamata ad operare, al fine di soddisfare beni costituzionali di superiore valore, quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.<br />
&nbsp;<br />
3. La clausola apposta allo schema di accordo/contratto di cui all&#8217;art. 8-<em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992 che obbliga la struttura privata a rinunciare ad ogni azione legale avverso gli atti connessi alla sottoscrizione dell&#8217;accordo non lede il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale di cui all&#8217;art. 24, Cost., riconosciuto in capo (anche) alla struttura privata, in quanto concepita per assicurare, nei periodi di stringenti risorse finanziarie, il controllo della spesa sanitaria, atto, a sua volta, a garantire la tutela di un preminente interesse pubblico, ovverosia la corretta e appropriata fornitura del (primario) servizio della salute alla popolazione. In tale circostanza, viene, dunque, recepito quell&#8217;indirizzo giurisprudenziale fornito dalla Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, secondo il quale il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato nel caso in cui sussista un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente, concernente, nel caso di specie, la corretta e appropriata fornitura del servizio della salute alla popolazione.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01446/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10433/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p>
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Quater)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso integrato da motivi aggiunti n.10433 del 2015 proposto da Panoramica spa, in qualità di gestore della Casa di Cura privata Villa Pia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vito Bellini, Maria Luisa Bellini e Giuseppe Graziosi presso il cui studio in Roma, Via Orazio n.3, è elettivamente domiciliata;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&#8211; il Commissario ad acta nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.3.2013 per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato press<br />
&#8211; la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Sabato ed Elena Prezioso ed elettivamente domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27, è eletti<br />
&#8211; Azienda USL ROMA D, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per ottenere:</em></strong><br />
&#8211; con il ricorso principale l&#8217;annullamento:<br />
del Decreto del Commissario ad acta n.U00324 del 6.7.2015 avente ad oggetto l&#8217;approvazione dello schema accordo/contratto ai sensi dell&#8217;art.8 quinquies del D.lgvo n.502/1992 e s.m.i. , trasmesso con nota dell&#8217;ASL RM D prot. 57182 del 20.7.2015, nella parte in cui all&#8217;art.17 &#8211; clausola di salvaguardia &#8211; obbliga la struttura privata a rinunciare ad ogni azione legale avverso gli atti connessi alla sottoscrizione dell&#8217;accordo;<br />
&#8211; con i motivi aggiunti l&#8217;annullamento:<br />
a) del Decreto del Commissario ad Acta n.U00555 del 20.11.2015 avente ad oggetto &#8221; rettifica art.17, comma 17, dello schema di accordo/contratto ai sensi dell&#8217;art.8 quinquies del D.lgvo n.502/1992 e s.m.i approvato con U00324/2015 e della nota della Regione Lazio prot. 651850 del 26.11.2015;<br />
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Ad Acta del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Lazio e della Regione Lazio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Con il proposto gravame la società ricorrente, la quale gestisce la casa di cura accreditata con il SSR Villa Pia, ha impugnato il DCA, in epigrafe indicato, avente ad oggetto l&#8217;approvazione dello schema accordo/contratto previsto dall&#8217;art.8 quinquies del D.lgvo n.502/1992, nella parte in cui, art.17, è stata prevista la clausola la quale:<br />
a) imponeva alla singola struttura sanitaria di rinunciare espressamente &#8221; ad ogni controversia e/o istanza e/o azione intrapresa o da intraprendere nei confronti degli atti presupposti, prodromici, conseguenti e/o comunque connessi alla sottoscrizione del presente accordo, quali, ad esempio, provvedimenti di accreditamento, determinazione dei tetti di spesa, determinazione delle tariffe, e cioè in quanto e limitatamente al periodo in cui essi hanno efficacia sul presente contratto, rimanendo impregiudicate eventuali contestazioni o controversie o istanze o azioni relative agli anni precedenti e/o successivi, o comunque riguardanti rapporti non riferibili alla disciplina temporale e sostanziale del presente accordo&#8221;;<br />
b) prevedeva che &#8221; non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto nè contestuale nè successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art.15 lett.f) e comunque non sarà sottoscrivibile per l&#8217;altra&#8221;.<br />
L&#8217;impugnativa della clausola de qua è stata giustificata in quanto la ricorrente ha impugnato il DCA n.332 del 13.7.2015, nella parte in cui ha previsto a decorrere dal secondo semestre del 2015 la mancata contrattualizzazione relativamente all&#8217;attività di ostetricia per le strutture, come Villa Pia, che nel corso del 2014 avevano erogato meno di 500 parti, con la conseguenza che in forza della contestata clausola di salvaguardia la ricorrente si trova nell&#8217;impossibilità di sottoscrivere l&#8217;accordo di cui al citato art.8.<br />
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />
Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.24 della Costituzione. Eccesso di potere. Carenza assoluta di motivazione.<br />
Successivamente la ricorrente ha proposto motivi aggiunti di doglianza con i quali ha impugnato il DCA n.U00555 del 20.11.2015, il quale ha modificato parzialmente il citato art.17, stabilendo che &#8220;Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell&#8217;accettazione dei suddetti provvedimenti ( ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe, di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti o conoscibili&#8221;.<br />
Avverso la nuova versione modificativa dell&#8217;art.17 è stata dedotta la seguente censura:<br />
Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.24 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Illegittimità derivata per violazione ordinanze Tar Lazio, sez.III quater n.4473/15, n.4475/15 e altre. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere. Sviamento.<br />
Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando analiticamente le prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 26.1.2016 il gravame è stato assunto in decisione.<br />
In primis deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale atteso che la clausola introdotta con il gravato DCA 324/2015 è stata integralmente sostituita dalla clausola di cui al DCA n.555/2015 contestata con i motivi aggiunti.<br />
Non suscettibile di favorevole esame è il primo profilo di doglianza con questi ultimi dedotto e prospettante la violazione delle citate ordinanze di questa Sezione rese nella materia oggetto del presente contenzioso.<br />
Al riguardo deve essere evidenziato che:<br />
a) nelle suddetta ordinanze l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare proposta avverso la prima versione della clausola di salvaguardia era stato motivato &#8220;nella considerazione che l’Avvocatura Generale dello Stato aveva consigliato espressamente di modificare la clausola recata dalla analoga bozza di contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate sopprimendo il riferimento ai contenziosi futuri, laddove di identico contenuto appare il riferimento ai “contenziosi da intraprendere” recata dall’art. 17 della bozza di contratto in questione&#8221;;<br />
b) nella nuova versione la Regione ha recepito il suggerimento della Difesa Erariale in quanto è scomparso il riferimento ai contenziosi futuri riferibili a provvedimenti ancora non adottati, dato che la rinuncia ha ad oggetto contenziosi già in essere ovvero contenziosi che potranno essere proposti avverso provvedimenti che la struttura sanitaria già conosce o è in grado di conoscere, per cui viene meno l&#8217;indeterminatezza dell&#8217;oggetto della rinuncia che aveva giustificato l&#8217;adozione delle menzionate ordinanze.<br />
Con l&#8217;altro profilo di doglianza Panoramica afferma che la clausola in questione, imponendo la sottoscrizione del contratto a condizione della rinuncia ai contenziosi de quibus, sarebbe violativa del diritto di difesa, giacché la mancata sottoscrizione condurrebbe alla sospensione dell’accreditamento laddove la sottoscrizione comprimerebbe il diritto di difesa a tutela di diritti e interessi legittimi.<br />
Il Consiglio di Stato (con plurime ordinanze e da ultimo con ordinanza n.906/2015 pronunciate con riferimento a contenziosi aventi ad oggetto la medesima clausola introdotta dalla Regione Abruzzo sottoposta come la Regione Lazio ad un piano di rientro), ha affermato che “si è in presenza di oggettivi vincoli e stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano di rientro al cui rispetto la regione è tenuta ai sensi della normativa vigente confermata da una consolidata e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale; gli operatori privati non possono ritenersi estranei a tali vincoli e stati di necessità, che derivano da flussi di spesa che hanno determinato in passato uno stato di disavanzo eccessivo nella regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione della medesima Regione per la quale gli stessi operatori sono dichiaratamente impegnati; le autorità competenti operano in diretta attuazione delle esigenze cogenti del Piano di rientro e del Programma operativo per tutti gli aspetti quantitativi e pertanto i medesimi non sono sostanzialmente negoziabili dalle parti come ha riconosciuto l’amplissima e univoca giurisprudenza di questa Sezione sui tetti di spesa; in questo contesto la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (art. 20 dello schema negoziale), è imposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della salute per esigenze di programmazione finanziaria, attraverso le prescrizioni elaborate all’esito della riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali tenutasi il 21.11.2013. Tale clausola di conseguenza equivale ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo, sottoposto al Piano di rientro; d’altro canto, in caso di mancata sottoscrizione, l’autorità politico-amministrativa non avrebbe alcun interesse a contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati, né potrebbe essere obbligata in altro modo alla stipula…; pertanto si può escludere ad un primo esame la violazione del diritto costituzionale ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi limitatamente agli aspetti quantitativi relativi alle concrete fattispecie in essere, dal momento che: a) la clausola è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni; b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto di salute; c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato; in tali circostanze dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti”.<br />
Nella sostanza, il Consiglio di Stato, riconducendo la clausola in questione ad un regolamento contrattuale, ne fa discendere la natura transattiva (“in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi”), rimessa all’autonomia negoziale delle parti (pubblica e privata) non affatto “costrette” ad accettarla, posto che l’alternativa, per le strutture private, sarebbe rimanere nel mercato libero.<br />
Ad abundantiam il Collegio sottolinea che:<br />
1) come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.238/2014 il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purchè vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato dall&#8217;art.24 della Costituzione;<br />
2) nella materia oggetto del presente contenzioso, alla luce di quanto affermato dalle citate ordinanze del Consiglio di Stato, non può essere negata l&#8217;esistenza di tale interesse pubblico preminente, in quanto la contestata clausola è stata prevista per assicurare, in un periodo di stringenti restrizioni finanziarie, il controllo della spesa sanitaria, che costituisce una condicio sine qua non al fine di garantire la tutela dell’essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione.<br />
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il profilo di doglianza de quo deve essere rigettato.<br />
Pure non suscettibile di favorevole esame è l&#8217;altra censura prospettata con i motivi aggiunti con cui la società ricorrente ha fatto presente che la gravata clausola precluderebbe di censurare le modalità di ripartizione del finanziamento pubblico tra i diversi operatori, in quanto impedirebbe alle singole strutture sanitarie di contestare il trattamento penalizzante che potrebbero subire in sede di assegnazione dei tetti di spesa rispetto ad altre strutture a parità di condizioni (branche accreditate, numero di posti letto).<br />
Al riguardo, in disparte la circostanza che la società ricorrente non ha in alcun modo dimostrato quali siano dettagliatamente queste condizioni che impongono un medesimo trattamento quantitativo in sede di assegnazione dei singoli budget di spesa e la sussistenza di una specifica disciplina che regolamenta tale materia, il Collegio osserva che il preteso ed eventuale trattamento deteriore rispetto ad altre simili strutture comporterebbe unicamente che sia ridimensionato il budget assegnato a queste ultime e non che sia incrementato il budget della struttura penalizzata.<br />
Ciò premesso, il proposto gravame in parte deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte deve essere rigettato.<br />
La peculiarità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazioni delle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n.10433 del 2015, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Sapone, Presidente FF, Estensore<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />
Alfredo Storto, Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE, L&#8217;ESTENSORE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-2-2016-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-3-2013-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-3-2013-n-1446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-3-2013-n-1446/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.1446</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata Fallimento della Nuova ARI Srl (Avv. Marco Provera) c. Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura Distrettuale) sulla giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche 1. Giurisdizione e competenza-Contributi o sovvenzioni pubbliche- Erogazione-Riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. &#8211; Criteri 2. Giurisdizione e competenza – Contributi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-3-2013-n-1446/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-3-2013-n-1446/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata<br /> Fallimento della Nuova ARI Srl (Avv. Marco Provera) c. Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza-Contributi o sovvenzioni pubbliche- Erogazione-Riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. &#8211; Criteri  	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Contributi o sovvenzioni pubblici –Erogazione &#8211; Revoca – Inadempimento del beneficiario &#8211; Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. spetta esclusivamente il controllo della sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, nel quale caso la cognizione spetta al G.O., dalle ipotesi in cui la legge attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere l&#8217;ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all&#8217;interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l&#8217;an, il quid ed il quomodo dell&#8217;erogazione,spettando in tal caso la cognizione al G.A. (1). 	</p>
<p>2. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, una volta emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi del beneficiario attiene all’esecuzione del rapporto, per cui le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di revoca fondato sull’inadempimento del beneficiario appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1).cfr: Cass. Civ., SS.UU., 20.2.2007, n. 3848; 25.7.2006, n. 16896; 22.7.2002, n. 10689;<br />	<br />
(2).cfr: Cass. Civ., SS. UU., ord.za 23.9.2010, n.20076</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.4129/2002 R.G. proposto dal Fallimento della Nuova ARI Srl in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Provera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Sartorio in Napoli, Via dei Mille n.16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;<br />
SOFIR Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Sorice ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione, del decreto n.113 del 25/10/2001 di decadenza dai benefici di cui all’art.39 del tu n.76/1990 con revoca del contributo e restituzione dell’importo percepito.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di relazione datata 22/5/2002;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2996/2002 di rigetto della domanda di sospensione;<br />	<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum della SOFIR Srl;<br />	<br />
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Vista la memoria di parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli artt.9, 11 e 35 cod. proc. ammin.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 14 febbraio 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto parte ricorrente che, a seguito di domanda presentata nei termini di legge, veniva concesso contributo per £ 20.905.000.000 per costruzione di uno stabilimento nel nucleo industriale di Baragiano (Potenza); l’attuazione del progetto eniva però rallentata da difficoltà non imputabili alla Nuova ARI. Nel gennaio 1993 la società poi fallita otteneva un collaudo parziale delle opere e delle installazioni già eseguite e dal 1995 iniziava le lavorazioni impegnandovi 21 dipendenti. Nel 1997 veniva comunicato l’inizio del procedimento di revoca, mentre successivamente la compagine sociale subiva le conseguenze del dissesto del socio Giuseppe Sarno e anche la Nuova ARI veniva dichiarata fallita, finchè con il provvedimento impugnato è stata disposta la decadenza della fallita dai benefici e la restituzione delle somme percepite a titolo di anticipazione.<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita argomentando circa la legittimità del proprio operato e depositando documentazione relativa prima al funzionamento dello stabilimento a bassissimo regime e con un’occupazione inferiore ai livelli di cui al Disciplinare, poi all’inoperatività dello stabilimento ed al fallimento della Nuova ARI; la SOFIR è intervenuta nel giudizio per chiedere l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere, la carenza di istruttoria, la violazione dell’art.11 della Legge n.241/1990 e dell’art.1342 c.c.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene in via preliminare di affermare che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative alle erogazioni in cui l’attività dell’Amministrazione è rigorosamente vincolata ai criteri predisposti dalla legge ed i soggetti sono titolari di diritti soggettivi, anche perché la devoluzione di siffatta controversia al giudice amministrativo non può essere fondata neanche sull&#8217;art. 33 del Decr. Legisl. n.80/1998 (nel testo novellato dall&#8217;art. 7 della Legge n.205/2000), giacché &#8211; a prescindere dalla non riconducibilità dell&#8217;erogazione dei contributi per il terremoto, la quale fuoriesce dalle attività di protezione civile, alla materia dei pubblici servizi &#8211; la Corte costituzionale, con la nota sentenza n.204/2004, dichiarando l&#8217;illegittimità costituzionale, “in parte qua”, di detta norma, ha fatto cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici.<br />	<br />
2.1 A parere del Collegio nella fattispecie in esame va applicato il generale criterio di riparto per cui “In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa (nel quale caso la cognizione spetta al G.O.), da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l&#8217;ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all&#8217;interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l&#8217;an, il quid ed il quomodo dell&#8217;erogazione, spettando in tal caso la cognizione al G.A.” (Cass. Civ., SS.UU., 20.2.2007, n. 3848; 25.7.2006, n. 16896; 22.7.2002, n. 10689). Una volta emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi del beneficiario attiene all’esecuzione del rapporto, per cui le controversie aventi ad oggetto il provvedimento dell’Amministrazione che trovi fondamento sul successivo inadempimento del beneficiario appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 23.9.2010, n.20076).<br />	<br />
In tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 30.5.2007, n. 2751) ha chiarito che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la riduzione dell&#8217;importo di finanziamenti già erogati ad un&#8217;impresa, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell&#8217;erogazione stessa. Nella fase procedimentale successiva all&#8217;attribuzione del contributo in questione, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo, relativamente alla conservazione dell&#8217;erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall&#8217;amministrazione &#8211; con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. &#8211; per l&#8217;asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto. Pertanto, la relativa controversia spetta alla cognizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria”.<br />	<br />
3. In definitiva la Sezione ritiene nella fattispecie di aderire a quell’orientamento (ex multis, Cons. Stato, VI, 11.1.2010, n.3; 4.12.2009, n.7596; 29.10.2008, n.5415), peraltro fatto proprio dalla Sezione (tra gli altri, 6.11.2012, n.4423; 17.11.2010, n.25200), secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia azionata con il ricorso proposto avverso il non accoglimento della richiesta di contributo per decadenza dallo stesso, in quanto si ha riguardo all&#8217;individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e alla «causale» dell&#8217;iniziativa revocatoria.<br />	<br />
In particolare la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 6.10.2010, n.7316) ha evidenziato che occorre tenere distinto il momento «statico» della concessione del contributo, rispetto a quello «dinamico», individuabile nell&#8217;impiego del contributo medesimo, e tale distinzione rileva anche con riferimento ai provvedimenti di revoca di cui alla fattispecie in esame. Pertanto al primo segmento &#8211; spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza) &#8211; di ritiro del contributo, anche susseguenti all&#8217;erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa circa l’apprezzamento dell’interesse pubblico al mantenimento del finanziamento; viceversa ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento, spettanti alla giurisdizione ordinaria.<br />	<br />
3.1 Ebbene, non vi è dubbio che la odierna controversia sia da ricondurre alla seconda tipologia dei contenziosi indicati, essendo in contestazione il provvedimento con cui l&#8217;Amministrazione ha dichiarato la decadenza dai benefici e la revoca del contributo a seguito del ridotto funzionamento dello stabilimento e della successiva inoperatività dello stabilimento con fallimento della Nuova ARI, dunque in ragione delle inadempienze direttamente o indirettamente riferibili a chi aveva già beneficiato del contributo; il Collegio, in conclusione, deve dichiarare inammissibile il ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – salva la riproposizione del presente giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art.11 cod. proc. ammin.<br />	<br />
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate &#8211; per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione – salva la riproposizione del presente giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art.11 cod. proc. ammin.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-3-2013-n-1446/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-10-2011-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-10-2011-n-1446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-10-2011-n-1446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.1446</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; I. Correale Est. R. Farinelli (Avv.ti N. Giallongo e M.C. Mannocci) contro la Regione Toscana (Avv. E. Baldi), il Comune di Pontassieve e l’Azienda A.S.L. 10 Firenze (non costituiti) sui requisiti della concretezza e attualità della titolarità dell&#8217;interesse all&#8217;azione giurisdizionale avanti il giudice amministrativo 1. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-10-2011-n-1446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-10-2011-n-1446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; I. Correale Est.<br /> R. Farinelli (Avv.ti N. Giallongo e M.C. Mannocci) contro la Regione Toscana (Avv. E. Baldi), il Comune di Pontassieve e l’Azienda A.S.L. 10 Firenze (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti della concretezza e attualità della titolarità dell&#8217;interesse all&#8217;azione giurisdizionale avanti il giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Nozione – Concretezza e attualità della titolarità dell&#8217;interesse all&#8217;azione – Necessità 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Concretezza e attualità della titolarità dell&#8217;interesse all&#8217;azione – Nozione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In virtù dell&#8217;art. 100 cpc, applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere; tale interesse deve essere inteso non come idoneità astratta dell&#8217;azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un&#8217;utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale), attraverso il processo, mediante il rispetto dei principi di concretezza e attualità della titolarità dell&#8217;interesse all&#8217;azione, che consentono possa dolersi dell&#8217;illegittimità degli atti amministrativi solo chi da essi riceva una lesione “immediata” e “certa”, non essendo il ricorso giurisdizionale rimedio dato nell&#8217;interesse astratto della giustizia o per ottenere la mera enunciazione dei parametri di legalità dell&#8217;azione amministrativa, disancorati da un effettivo e non ipotetico vantaggio derivante al ricorrente nel caso in contestazione	</p>
<p>2. Al fine di determinare il connotato della concretezza e attualità dell’interesse a ricorrere, deve essere considerato che il requisito dell&#8217;”attualità” significa, sostanzialmente, che la lesione stessa non deve essere né potenziale né rimandata al verificarsi di un evento futuro, ma deve presentarsi, “illico et immediate”, come “vulnus” dell&#8217;interesse inteso come impedimento al conseguimento del bene della vita al quale il ricorrente aspira. Nel caso di specie, risulta impugnato l’atto con cui vengono ridelimitate le circoscrizioni territoriali di alcune sedi farmaceutiche da parte di farmacista titolare di esercizio posto in altro Comune confinante, il quale lamenta che tali modifiche sarebbero preordinate alla futura istituzione di una proiezione ex art. 17 l.r.t. 16/2000, che comprometterebbe seriamente gli interessi della sua farmacia. Poichè questi non è abitante della suddetta frazione, non è esercente una farmacia inserita nell’ambito territoriale del Comune interessato e si duole solo di un “possibile” e “futuro” decentramento, in realtà la sua appare attualmente una mera preoccupazione legata a tale eventuale conseguenza, priva di elementi oggettivi idonei a confermarla nei termini di attualità sopra ricordati. Ne deriva la sua carenza di interesse al ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 623 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Riccardo Farinelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale Giallongo e Maria Cecilia Mannocci, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Vittorio Alfieri, 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Baldi, elettivamente domiciliata in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana, 1;<br />
&#8211; Comune di Pontassieve, in persona del Sindaco p.t., e Azienda A.S.L. 10 Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) quanto al ricorso:<br />	<br />
della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana, n. 82 del 9.2.2009, avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della provincia di Firenze, pubblicata nel BURT n.7 del 18 febbraio 2009, in parte qua ridelimita le circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche n. 1 e n. 3 del Comune di Pontassieve; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale comprese la deliberazione del Consiglio Comunale di Pontassieve n. 85 del 30.7.2008, la nota della Direzione Generale del Comune di Pontassieve prot. 26239 dell’8.8.2009;<br />	<br />
2) quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2011;<br />	<br />
del verbale dell’incontro congiunto ex art. 16 comma 4 della l.r. 16/2000 tra Comune di Pontassieve, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze e Azienda USL 10.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Toscana, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 20 aprile 2009 e depositato il successivo 22 aprile, il dr. Farinelli, nella qualità di titolare della Farmacia “della Rufina” afferente la sede n. 1 ed ubicata in Comune di Rufina, via Piave, 19/21, in prossimità del Comune di Pontassieve, a circa 300 m. dall’abitato della relativa frazione di Montebonello, esponeva che dopo la proposta di revisione della pianta organica e di ridefinizione delle sedi n. 1 e n. 3, avanzata nel luglio 2008 da parte del Consiglio Comunale di Pontassieve, in cui l’abitato della frazione sarebbe rientrato nella sede n. 3, afferente la farmacia comunale, ed adottata prima ancora della pronuncia dell’Associazione Titolari di Farmacia che era stata interpellata, seguivano il parere negativo dell’Ordine dei Farmacisti e la deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 9 febbraio 2009, che accoglieva invece detta proposta in relazione ad un nuovo assetto della viabilità ed al miglioramento dell’assistenza farmaceutica, richiamando il parere favorevole espresso dall’Ausl 10 nel corso del procedimento.<br />	<br />
Il ricorrente, quindi, chiedendo l’annullamento di tale deliberazione regionale nella parte in cui riguardava la delimitazione delle sedi farmaceutiche n. 1 e 3 del Comune di Pontassieve, lamentava, in sintesi, quanto segue.<br />	<br />
“<i>I) Violazione dell’art. 16 comma 3 e 4 l.r.t. 16/2000 e s.m.i. Violazione del giusto procedimento per omessa valutazione dei pareri resi dagli organi consultivi. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti</i>”.<br />	<br />
Non era stato considerato dalla Regione che sia l’Associazione dei titolari di Farmacia della Provincia di Firenze sia il Consiglio dell’Ordine professionale avevano espresso pareri negativi sulla proposta di revisione in questione né era noto l’esito dell’istruttoria in relazione al parere dell’AUSL competente e come si fosse pervenuto a diversa determinazione rispetto alla conclusione degli organi consultati, con conseguente difetto di motivazione sul punto.<br />	<br />
“<i>II) Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 della l. 475/68 e s.m.i. Violazione dei principi che regolano la pianificazione farmaceutica. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travisamento. Difetto di istruttoria. Illogicità. Irragionevolezza.”</i>.<br />	<br />
Non risultava correttamente perseguito l’interesse pubblico a conseguire un’adeguata ed efficiente assistenza farmaceutica sulla base della situazione demografica e della viabilità esistenti.<br />	<br />
Nel caso di specie, il centro abitato della frazione di Montebonello si trova al confine tra i Comuni di Pontassieve e Rufina e la farmacia del ricorrente, ricompresa nel territorio di quest’ultimo Comune, è situata a poche centinaia di metri da tale frazione, con agevole accesso degli abitanti di quest’ultima. Non sussistevano quindi, per il ricorrente, i presupposti per la futura ubicazione nella frazione di un nuovo presidio farmaceutico derivante dalla ridelimitazione della sede, data l’adeguata assistenza a tutta la zona che già l’attuale assetto assicurava.<br />	<br />
Il riferimento nel provvedimento impugnato alla circostanza per la quale la nuova ridelimitazione trovava causa e ragione nel miglioramento della viabilità a seguito del rifacimento della strada Colognonese che collega Pontassieve a Montebonello, in realtà, non era pertinente, in quanto non si era dato luogo ad un nuovo assetto della viabilità ma solo all’asfaltatura ed al rifacimento di alcune scarpate né da ciò era derivato un peggioramento dell’accessibilità all’assistenza farmaceutica tale da giustificare la previsione dell’istituzione di un nuovo presidio nella frazione.<br />	<br />
Sotto altro profilo, poi, il ricorrente lamentava che la farmacia da lui gestita non era stata minimamente considerata nell’istruttoria e la ridelimitazione approvata era stata deliberata all’esclusivo scopo di consentire l’apertura di un nuovo esercizio farmaceutico nella frazione di Montebonello, con conseguente sottrazione di bacino di utenza alla “Farmacia Farinelli” ed evidente sperequazione, prima inesistente, tra i residenti nell’ambito territoriale della sede n. 1 (passati da 6.637 a 5070) e n. 3 ( aumentati da 5546 a 7113).<br />	<br />
<i>“III) Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza”</i>.<br />	<br />
Pur avendo natura di atto programmatorio, la delibera impugnata aveva omesso la motivazione in ordine alla mancata considerazione dei pareri discordanti ricordati nel primo motivo di ricorso, non potendosi considerare sufficiente il mero rinvio al “nuovo assetto della viabilità”, che, come visto, era in realtà inesistente. Se poi sussistevano altre ragioni diverse da quelle topografiche o demografiche, la motivazione doveva essere molto più articolata, secondo quanto concluso dalla giurisprudenza in tale settore, considerando anche che risultava assente l’indicazione delle ragioni che avevano indotto l’AUSL n. 10 di Firenze a presentare la proposta di revisione poi approvata. A ciò si aggiungeva la considerazione per la quale la modifica proposta era stata giustificata dal Comune di Pontassieve all’esclusivo ed espresso scopo di attuare sulla base del criterio urbanistico un possibile futuro decentramento tramite l’istituzione di una proiezione ex art. 17 l.r.t. 16/2000 nella suddetta Frazione di Montebonello, come da delibera comunale n. 85/2008 e nota esplicativa di detto Ente dell’8.8.2008, ove non si indicavano carenze e/o insufficienze nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica che giustificassero la richiesta revisione.<br />	<br />
“<i>IV) Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa”</i>.<br />	<br />
La modifica delle sedi era finalizzata esclusivamente alla futura apertura di un nuovo presidio nella suddetta frazione, alterando l’equilibrio concorrenziale tra le farmacie esistenti.<br />	<br />
In alternativa, secondo il ricorrente, poteva essere istituita una proiezione farmaceutica nella frazione, lasciando inalterate le delimitazioni delle sedi già esistenti, con coinvolgimento dei titolari delle sedi viciniori non comunali n. 4 e 5, se il titolare della sede n. 1 avesse rinunciato. Invece, si era dato luogo ad un evidente forzatura per includere la frazione nella sede n. 3, dando luogo ad una sorta di corridoio corrispondente al tracciato della via Colognonese per mettere in comunicazione Montebonello con l’ambito territoriale di nuovo riferimento della sede n. 3.<br />	<br />
Ciò comportava anche la violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nel senso sviluppato da recente giurisprudenza.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, chiedendo la reiezione del ricorso, come illustrato in successiva memoria per l’udienza pubblica, originariamente fissata per il 20 gennaio 2011, in prossimità della quale anche il ricorrente depositava memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi .<br />	<br />
In tale occasione, però, era disposto rinvio per la proposizione di motivi aggiunti.<br />	<br />
Con atto ritualmente notificato e depositato il 12 gennaio 2011, infatti, il ricorrente proponeva motivi aggiunti dopo aver conosciuto il verbale dell’incontro congiunto ex art. 16 comma 4 della l.r. 16/2000 tra Comune di Pontassieve, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze e Azienda USL 10, depositato in giudizio il 10 dicembre 2010.<br />	<br />
Riportando integralmente i motivi del ricorso introduttivo, il ricorrente lamentava ulteriormente quanto segue.<br />	<br />
“<i>I) Violazione dell’art. 1 L. 475/68. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travisamento. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Irragionevolezza”</i>.<br />	<br />
Non era stato applicato il c.d. “criterio urbanistico”, in quanto non risultavano mutate esigenze della popolazione in relazione alla viabilità, dato che, per quanto sopra evidenziato, non c’era stata alcuna modifica sostanziale. Anzi, la nuova delimitazione peggiorava la qualità dell’assistenza farmaceutica per gli abitanti della frazione di Montebonello, contrariamente a quanto emerso nel parere dell’AUSL in corso di istruttoria, che, sul punto, era privo di approfondimento.<br />	<br />
Il ricorrente, quindi, concludeva la sua esposizione, evidenziando che la ridelimitazione deliberata comprometteva seriamente gli interessi della farmacia da lui gestita e non assicurava la continuità dell’assistenza farmaceutica. Inoltre il parere dell’AUSL era insufficiente a superare le contrarie deduzioni istruttorie riconducibili a quanto rappresentato dal Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza del 5 luglio 2011 entrambe le parti costituite depositavano memorie, il ricorrente anche di replica, ad ulteriore sostegno delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
A tale pubblica udienza, quindi, la causa era trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio rileva che il ricorrente, ha trattato spontaneamente il profilo relativo al suo interesse a ricorrere (pag. 4 del ricorso), evidenziando che, in quanto titolare della sede viciniore alla località Montebonello, ancorchè ubicata in un diverso ambito comunale, avrebbe vantato un precipuo interesse ad una corretta pianificazione farmaceutica, nel rispetto dei principi generali che presiedono alla programmazione e dei precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento della p.a., con ciò, però, non evidenziando la violazione di una sua specifica posizione giuridica soggettiva derivante immediatamente dall’adozione della delibera impugnata.<br />	<br />
Aggiungeva poi il ricorrente, nel corso dell’esposizione (pag. 9 del ricorso), che la ridelimitazione delle sedi non sarebbe stata finalizzata “a soddisfare il pubblico interesse” e a sopperire a situazioni di carenza nell’assistenza farmaceutica, ancora una volta, però, ponendo a fondamento della sua iniziativa interessi attuali soltanto di ordine generale e non specifico. Inoltre, il ricorrente precisava anche che la ridelimitazione fosse stata deliberata “…all’esclusivo scopo di consentire l’apertura di un nuovo esercizio farmaceutico…” (pag. 10 ricorso), senza indicare se tale esercizio risultava già aperto o se la sua apertura risultava già comunque avviata in seguito all’adozione della delibera regionale impugnata. <br />	<br />
Proseguendo nell’esposizione, il ricorrente richiamava inoltre la circostanza per cui la ridelimitazione contestata era riconducibile ad “…un possibile futuro decentramento tramite l’istituzione di una proiezione ex art. 17 l.r.t. 16/2000 nella frazione di Montebonello” (pag. 12 ricorso), con ciò evidenziando, nuovamente, che il suo interesse qualificato – da lui rappresentato come contrario al decentramento, che avrebbe sottratto gran parte del suo bacino di utenza rappresentato dagli abitanti della frazione in questione – era dunque legato solo a possibili e future iniziative in tal senso.<br />	<br />
Se così è, però, il Collegio rileva che il gravame si palesa inammissibile per carenza di interesse attuale alla sua proposizione.<br />	<br />
Il Collegio, infatti, evidenzia che la giurisprudenza ha più volte confermato che in virtù dell&#8217;art. 100 cpc, applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere; tale interesse deve essere inteso non come idoneità astratta dell&#8217;azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un&#8217;utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale), attraverso il processo, mediante il rispetto dei principi di concretezza e attualità della titolarità dell&#8217;interesse all&#8217;azione, che consentono possa dolersi dell&#8217;illegittimità degli atti amministrativi solo chi da essi riceva una lesione “immediata” e “certa”, non essendo il ricorso giurisdizionale rimedio dato nell&#8217;interesse astratto della giustizia o per ottenere la mera enunciazione dei parametri di legalità dell&#8217;azione amministrativa, disancorati da un effettivo e non ipotetico vantaggio derivante al ricorrente nel caso in contestazione (Tar Campania, Sa, Sez. II, 24.909, n. 5038; Tar Sardegna, Sez. I, 10.12.07, n. 2214; Cons. Stato, Sez. VI, 28.3.03, n. 1634 e 6.3.02, n. 1371).<br />	<br />
Ancora più in particolare, è stato precisato che il requisito dell&#8217;attualità dell&#8217;interesse non sussiste quando il pregiudizio derivante dall&#8217;atto amministrativo è meramente eventuale, e cioè quando l&#8217;emanazione del provvedimento non è di per sé in grado di arrecare una lesione nella sfera giuridica del soggetto né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo e che, pertanto, è inammissibile il ricorso che tende ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell&#8217;Amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all&#8217;oggetto del giudizio, con carattere diretto e attuale (Cons. Stato, Sez. VI, 14.1.09, n. 111).<br />	<br />
Ancor più nello specifico, è stato chiarito che al fine di determinare il connotato della concretezza e attualità dell’interesse a ricorrere, deve essere considerato che il requisito dell&#8217;”attualità” significa, sostanzialmente, che la lesione stessa non deve essere né potenziale né rimandata al verificarsi di un evento futuro, ma deve presentarsi, “illico et immediate”, come “vulnus” dell&#8217;interesse inteso come impedimento al conseguimento del bene della vita al quale il ricorrente aspira (C.G.R.S., 6.3.08, n. 141).<br />	<br />
Nel caso di specie, risulta impugnata la delibera di Giunta regionale indicata in epigrafe nella parte in cui vengono ridelimitate le circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche n. 1 e n. 3 del Comune di Pontassieve da parte di farmacista titolare di esercizio posto in altro Comune, sia pure confinante. In particolare, la ridelimitazione in questione interessa l’abitato della frazione di Montebonello, frazione del Comune di Pontassieve, posta però a circa 300 metri dalla farmacia del ricorrente.<br />	<br />
Le doglianze del ricorrente, però, riguardano l’impostazione della modifica proposta e lamentano che l’inserimento della Frazione suddetta nella sede n. 3 e non più n. 1, oltre che disagevole per gli interessati, non era giustificata sostanzialmente da un miglioramento dell’assistenza farmaceutica “:::bensì all’esclusivo ed espresso scopo di attuare sulla base del criterio urbanistico un possibile futuro decentramento tramite l’istituzione di una proiezione ex art. 17 l.r.t. 16/2000 nella frazione di Montebonello”.<br />	<br />
Se così è, però, appare evidente che il ricorrente &#8211; che non è abitante della suddetta frazione né esercente farmacia inserita nell’ambito territoriale del Comune di Pontassieve che la comprende, secondo altri presupposti che qualificherebbero il suo interesse – si duole solo di un “possibile” e “futuro” decentramento che però, allo stato, non appare disposto in diretta relazione con il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Quella che il ricorrente individua come conseguenza diretta del provvedimento impugnato, definita nei motivi aggiunti quale l’apertura di un esercizio farmaceutico in loc. Montebonello, che comprometterebbe seriamente gli interessi della sua farmacia in Comune di Rufina, in realtà appare attualmente una mera preoccupazione legata a tale eventuale conseguenza, priva di elementi oggettivi idonei a confermarla nei termini di attualità sopra ricordati.<br />	<br />
Non essendo ancora stato adottato un provvedimento di “proiezione” ex art. 17 l.r. n. 16/2000 cit., l’interesse al ricorso non si era ancora materializzato al momento della sola approvazione della delibera di Giunta regionale impugnata, eventualmente richiamabile a fondamento di tale futura iniziativa.<br />	<br />
Si ricorda, infatti, che ai titolari di sedi di farmacie è riconosciuto l’interesse a ricorrere solo se la sede è direttamente incisa da provvedimenti di revisione (Cons. Stato, Sez. IV, 18.4.95, n. 251; TAR Calabria, Cz, Sez. I, 7.9.04, n. 1756). <br />	<br />
Né risulta, nel caso di specie, che la sede della sua farmacia risulta spostata o che risultino spostate altre sedi, con conseguente assenza di individuazione di concretezza e attualità a ricorrere, nel senso sopra prospettato.<br />	<br />
Lo stesso ricorrente, poi, nell’esposizione del terzo motivo di ricorso riconosce la natura di atto programmatorio del provvedimento di revisione impugnato. Ebbene, il Collegio ricorda che la mera natura programmatoria di un atto non legittima alla proposizione del ricorso giurisdizionale se il relativo provvedimento non è seguito da altro che concretamente lo attua incidendo negativamente sulla sfera giuridica dell’interessato.<br />	<br />
Il ricorrente, poi, nella sua memoria di replica, attesta che gli unici motivi che hanno indotto l’Amministrazione e che sono desumibili dagli atti del procedimento si riferiscono ad un “possibile futuro decentramento riguardo alla frazione di Montebonello”, con ciò confermando che le conseguenze paventate sono soltanto “possibili” e “future” &#8211; ma non attuali &#8211; e comunque legate ad un’attività istruttoria approfondita in ordine ai livelli di assistenza farmaceutica esistenti in Montebonello che non era stata ancora effettuata.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti si palesano inammissibili, per difetto di interesse attuale.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono comunque compensarsi, attesa la novità e peculiarità della vicenda. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per carenza di interesse attuale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 5 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-10-2011-n-1446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a></p>
<p>Pres. Speranza – Est. Calveri A. Fenice Engineering s.r.l., (avv. M. Izzo) c/ Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma (Avv. Stato) sulla responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente sprovvisto dei requisiti prescritti in materia di beni culturali 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza – Est. Calveri<br /> A. Fenice Engineering s.r.l., (avv. M. Izzo) c/ Convitto Nazionale Vittorio<br /> Emanuele II di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente sprovvisto dei requisiti prescritti in materia di beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Gara – Aggiudicazione definitiva – Revoca – Responsabilità precontrattuale – Giurisdizione g.a. – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Revoca – Violazione doveri di lealtà – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Fattispecie	</p>
<p>3.  Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Carenza dei requisiti – Revoca – Risarcimento – Quantificazione – Utile da esecuzione lavori – Danno curriculare – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del g.a. in ordine alle domande di risarcimento del danno a titolo di culpa in contraendo conseguente alla revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara. Infatti, l’art. 244 del codice dei contratti pubblici – disposizione ora sostanzialmente trasfusa nell’art. 120, comma I, del c.p.a. – ha previsto una giurisdizione esclusiva in favore del g.a., che vale anche per l&#8217;azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale. 	</p>
<p>2. Sussiste la responsabilità pre-contrattuale della P.A., per la violazione del principio di buona fede e delle regole che tutelano il legittimo affidamento delle parti, nell’ipotesi in cui abbia revocato un’aggiudicazione definitiva in capo all’impresa vincitrice della selezione, non incidendo sull’insorgenza di detta responsabilità, la circostanza che finalità di pubblico interesse abbiano poi legittimamente spinto alla revoca dell’aggiudicazione della gara, rilevando solo il comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà. Nel caso di specie la stazione appaltante ha, dapprima, emanato un bando di gara non conforme alle prescrizioni normative in materia di beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, omettendo di prescrivere tra i requisiti partecipativi il possesso della categoria OG2 ed, in seguito all’aggiudicazione, ha mantenuto un silenzio ingiustificato nei confronti della ricorrente, disponendo infine la revoca dell’appalto senza comunicare all’interessata l’avvio del relativo procedimento ex artt. 7 e segg. L. 241/1990.	</p>
<p>3. Ai fini della commisurazione del danno risarcibile a seguito della revoca di un’aggiudicazione definitiva, qualora la società aggiudicatrice risulti sprovvista del possesso del requisito necessario per poter legittimamente svolgere i lavori, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell&#8217;affare e alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell&#8217;impegno assunto, e non al risarcimento dell&#8217;utile che si sarebbe conseguito con l&#8217;esecuzione del contratto, nonché al danno curriculare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11252 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>A. Fenice Engineering s.r.l.</b>, in persona del suo amministratore unico, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Izzo, con domicilio eletto in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti, 103, presso lo studio dell’avv. Massimo Dellago; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II di Roma”</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, preso la cui sede &#8211; in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della responsabilità precontrattuale e/o del carattere illecito ex art. 2043 c.c. della condotta assunta dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele Il” di Roma, in relazione ai fatti descritti in ricorso, e per la conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza della revoca dell’appalto di cui era risultata aggiudicataria.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso notificato in data 26 novembre 2009, e depositato il successivo 24 dicembre, la società A. Fenice Engineering, aggiudicataria dell’appalto indetto dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma, adiva la Sezione per l’accertamento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della revoca di detta aggiudicazione.<br />	<br />
1.1.- La ricorrente premetteva, in fatto:<br />	<br />
&#8211; che, con avviso pubblicato nella G.U.R.I n. 058/2007 del 21 maggio 2007, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele TI” di Roma indiceva “<i>gara a mezzo pubblico incanto, ai sensi dell‘art. 83 del D.lgv. N. I avente ad oggetto: Procedura aperta per l’aff<br />
&#8211; che il bando di gara dell’appalto statuiva che le imprese concorrenti dovessero possedere le (sole) due seguenti categorie: “<i>OG1, classifica 11; 0S6, classifica II</i>” e la “<i>attestazione SOA per le prestazioni di progettazione per la classifica s<br />
&#8211; che, fatta pervenire tempestivamente al Convitto tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara, veniva informata dalla stazione appaltante di essere risultata “<i>provvisoriamente aggiudicataria</i> &#8230; <i>con il seguente punteggio: 75,41<br />
&#8211; che successivamente, con nota prot. n. 5020 del 26 luglio 2007, il Convitto comunicava alla deducente che il C.d.A. del Convitto aveva ratificato gli atti della Commissione di gara aggiudicando l’appalto alla deducente medesima, che veniva sollecitata a<br />
&#8211; che, con raccomandata del 30 gennaio 2008, e dunque a distanza di ben quattro mesi dagli adempimenti evasi a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, la ricorrente si rivolgeva al Convitto per richiedere “<i>informazioni sulla tempistica necessaria per<br />
&#8211; che a distanza di cinque mesi dall’ultimo sollecito, veniva riformulata ulteriore richiesta alla stazione appaltante (raccomandata del 14 ottobre 2008), che interrompeva il proprio silenzio e, con nota del 17 ottobre 2008, si rivolgeva direttamente all’<br />
&#8211; che prontamente il patrocinatore della ricorrente, con raccomandata del 3 novembre 2008 anticipata via fax, contestava la legittimità del provvedimento, evidenziando “<i>che l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società mia assistita è avvenuta<br />
<i>Orbene, tra le suddette norme e prescrizioni, non figura affatto l’essere la ditta appaltatrice in possesso della categoria 0G2, dal momento che la gara è stata, come a Voi ben noto, bandita esclusivamente con riferimento alla categoria OS6-classifica II,, specializzata per la fornitura e posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazione di qualsiasi tipo e materiali e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.</i><br />	<br />
<i>Pertanto, alla luce del profilo di illegittimità sopra denunciato, si chiede a codesta Amministrazione di annullare, con ogni conseguente effetto, la revoca dell’aggiudicazione comunicata alla A.F.E. S.r.l. con la citata lettera prot. N. 6913/Q del 17/10/2008.</i><br />	<br />
<i>In via del tutto subordinata, ed al solo fine di evitare una lite che sarebbe dispendiosa per ambo le parti, ci si rende, sin d’ora, disponibili, in caso di accoglimento della suddetta istanza di annullamento del provvedimento di revoca, alla successiva stipula di un contratto di appalto che preveda il subappalto delle lavorazioni relative alla categoria OG2 ad imprese in possesso della categoria 0G2 da Voi successivamente richiesta, mantenendo inalterato il residuo regolamento negoziale, in conformità alle prescrizioni originariamente previste dal bando e dal capitolato di gara</i>&#8230;”:<br />	<br />
&#8211; che la stazione appaltante, con prot. n. 7357/Q dell’8 novembre 2008, riscontrava le doglianze del patrocinatore di AFE, “<i>signifìcando che questo Convitto Nazionale entro il 20/11/2008 farà richiesta di parere specifico all’Autorità di Vigilanza sui<br />
&#8211; che quindi, con prot. n. 7566/Q del 17 novembre 2008, il Convitto rivolgeva all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la richiesta di “<i>un parere legale e tecnico in merito alla problematica di cui sopra esposta</i>”, evidenziando che “<i>i<br />
&#8211; che, con nota prot. 5944/09/SSGG/UAG del 3 febbraio 2009, predisposta ad evasione del quesito postole, l’Autorità sottolineava che “<i>a norma dell‘art. 200, comma 3, la stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’offerta, d<br />
&#8211; che, alla luce degli avvenimenti sopra esposti e della giurisprudenza univocamente formatasi in fattispecie simili a quelle riferite, non potrà non rilevarsi che il contegno assunto dal Convitto, nel caso particolare, sia stato evidentemente contrario a<br />
1.2.- La ricorrente, nel premettere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle istanze risarcitori avanzate in ricorso a titolo fondamentalmente di <i>culpain contraendo</i>, e richiamando a sostegno il dato normativo dell’art. 244, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, deduce la responsabilità contrattuale del Convitto resistente, e in ogni caso l’illecito aquiliano consumato dalla stazione appaltante, enunciando i danni subiti e fornendo la relativa prova.<br />	<br />
1.3.- Resistendo al ricorso l’amministrazione intimata ha depositato relazione documentata del direttore del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”.<br />	<br />
1.4.- Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2010, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
2.- Va anzitutto affermato, anche in adesione alla puntualizzazione preliminare svolta dalla società ricorrente, che non può residuare dubbio alcuno circa la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla vicenda dedotta in giudizio che attiene ad un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo al Convitto resistente.<br />	<br />
Va infatti rammentato che l’art. 244 del codice dei contratti pubblici (disposizione ora sostanzialmente trasfusa nell’art. 120, comma 1, del codice del processo amministrativo), ai sensi del quale &#8220;<i>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</i>&#8220;, ha previsto una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, che vale anche per l&#8217;azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale (cfr.: Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2008 , n. 20596; <i>id</i>., 12 maggio 2008, n. 11656). <br />	<br />
2.1.- Venendo al merito della vicenda all’esame le scansioni fattuali enunciate in premessa sono tali da far ravvisare la responsabilità della stazione appaltante per violazione del principio di buona fede e delle regole che tutelano il legittimo affidamento delle parti (segnatamente, della società ricorrente già aggiudicataria) nella fase precontrattuale, preordinata alla formazione e alla conclusione del contratto. <br />	<br />
Valgano in proposito le circostanze di seguito enunciate circa l’evidente colposità della stazione appaltante, giacché questa:<br />	<br />
&#8211; ha emanato un bando di gara non conforme alle prescrizioni normative dettate in materia di beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, omettendo per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto (restauro monumentale della facciata del Convitto Nazion<br />
&#8211; ha mantenuto, per più di una anno dalla conclusione dell’appalto aggiudicato in via definitiva alla società ricorrente, un silenzio ingiustificato a fronte delle continue sollecitazioni rivoltele dall’aggiudicataria al fine della stipulazione del contra<br />
&#8211; ha quindi disposto la revoca dell’appalto senza nemmeno comunicare alla società interessata l’avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. L. 241/1990. <br />	<br />
La riferita colposità ravvisabile nel comportamento della stazione appaltante è peraltro desumibile dal parere espresso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere richiesto dal medesimo Convitto resistente) nel quale si afferma che “<i>la procedura da quest’ultimo esperita per l’affidamento dei lavori di un edificio sottoposto a tutela, nella quale gli atti di gara non richiedevano i prescritti requisiti di qualificazione (qualificazione nella categoria 0G2) ed aggiudicata ad un ‘impresa priva di tali requisiti non appare conforme al delineato quadro normativo e regolamentare in materia di beni culturali</i>”, significativamente soggiungendosi che “<i>a norma dell‘art. 200, comma 3, la stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nei presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l’esecuzione dell’intervento</i>”.<br />	<br />
Sulla base di quanto precede merita adesione l’assunto della ricorrente, sulla base di pertinente elaborazione giurisprudenziale, che “<i>va condannata al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, una P.A. che abbia pubblicato un bando di gara illegittimo ed abbia celebrato e concluso la procedura di gara giungendo a ingenerare nell’impresa rimasta aggiudicataria, che aveva partecipato alla gara in buona fede, il legittimo affidamento sulla legittimità degli atti e sulla validità dello stipulando contratto</i>” (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26 agosto 2003, n. 11259); risarcibilità del danno che non viene ovviamente meno per la circostanza, verificatasi nella specie, che l&#8217;amministrazione, rilevando un errore nel procedimento di gara già esperito, abbia annullato in autotutela la gara stessa, ancorché sia già intervenuta l&#8217;aggiudicazione definitiva in capo all&#8217;impresa vincitrice della selezione (cit. Tar Napoli, n. 11259/2003).<br />	<br />
A tale ultimo proposito va soggiunto che la responsabilità pre-contrattuale per la revoca dell’aggiudicazione già intervenuta in favore della ricorrente è certamente configurabile, non incidendo sull’insorgenza di detta responsabilità (o anche sull’attenuazione di questa) la circostanza che finalità di pubblico interesse abbiano poi legittimamente spinto alla revoca dell’aggiudicazione della gara, rilevando solo il comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, come nella specie avvenuto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; id., sez. V, 30 novembre 2007 n. 6137; id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947).<br />	<br />
2.2.- Tanto premesso, e accertata la responsabilità precontrattuale del Convitto resistente per violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., occorre procedere all’esame dei profili di danno rivendicati dalla società ricorrente.<br />	<br />
Tali profili di danno vengono così prospettati:<br />	<br />
a.- ammontare delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e dei costi sopportati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto (c.d. danno emergente) per un importo complessivo di euro 43, 478,71;<br />	<br />
b.- mancato guadagno connesso all’esecuzione del contratto (c.d. lucro cessante) quantificato in euro 163. 854, 89;<br />	<br />
c.- danno curriculare e per perdita di affari e di occasioni lavorative da liquidarsi in via equitativa.<br />	<br />
2.2.1- I danni di cui si chiede il ristoro possono essere apprezzati limitatamente alla voce a.- e, in parte, alla voce c.-, considerato che, ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell&#8217;affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell&#8217;impegno assunto (lucro cessante).<br />	<br />
Resta invece escluso il risarcimento dell&#8217;utile che si sarebbe conseguito con l&#8217;esecuzione del contratto, nonché il danno curriculare, per l’evidente ragione che la società ricorrente, mancando del possesso del requisito richiesto (iscrizione nella categoria OG2), non era comunque legittimata all’esecuzione dei lavori. Non è quindi predicabile nella specie la perdita di un utile patrimoniale (il vantaggio economico corrispondete al valore dell’opera) rispetto ad una gara d’appalto che la società deducente non avrebbe potuto aggiudicarsi.<br />	<br />
Ugualmente è da dirsi in ordine al c.d. danno curriculare, che consiste nel pregiudizio subito dall&#8217;impresa a causa del mancato arricchimento del <i>curriculum</i> professionale per non poter indicare in esso l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell&#8217;amministrazione (Cds, VI, 9 giugno 2008, n. 2751), essendo evidente che nessun danno curriculare può configurarsi con riferimento a lavori d’appalto che non possono essere eseguiti per difetto dei requisiti in capo all’impresa partecipante alla gara.<br />	<br />
Ciò premesso, quanto al rivendicato profilo del danno emergente, la società ricorrente ha allegato un conteggio analitico delle spese e dei costi complessivamente sostenuti prima e dopo l’aggiudicazione dell’appalto, pari a complessivi euro 43.478,71 (iva inclusa); l’elencazione di dette spese, assistita da puntuale documentazione, non è stata contestata dall&#8217;ente convenuto e può quindi valere come prova sufficiente a dimostrazione delle spese sostenute.<br />	<br />
Quanto al lucro cessante, la ricorrente ha inoltre affermato di aver rinunciato a contrarre con altri soggetti economici, nell&#8217;intervallo di tempo in cui ha partecipato alla gara di cui era risultata aggiudicataria, indicando a comprova:<br />	<br />
&#8211; lettera di invito, rivoltogli in data 27 maggio 2008 da Autostrade per l’Italia, a presentare offerta per “la fornitura in opera di pali rotanti per il sistema SICV” dell’importo di euro 1.151.441,58;<br />	<br />
&#8211; attestazione del Comune di Modugno, in data 27 marzo 2008, che personale dell’impresa ricorrente ha effettuato sopraluogo dell’edificio scolastico “E. De Amicis” in relazione alla “procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione” de<br />
&#8211; attestazione di Marco Polo s.p.a, in data 4 febbraio 2008, che personale dell’impresa ricorrente ha effettuato sopraluogo presso la sede dello stabile Acea in relazione alla gara per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e riqua<br />
Anche tale voce di danno, in assenza di contestazione dell&#8217;amministrazione resistente può essere riconosciuta e liquidata nella misura di euro 10.000 determinata in via forfetaria ed equitativa, tenuto conto della natura altamente aleatoria della perdita di <i>chances</i> invocata.<br />	<br />
Sulla somma complessiva di euro 43.478,71 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi; tanto in ragione del fatto che il credito derivante da responsabilità pre-contrattuale, secondo la tesi preferibile, ha natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione del diritto.<br />	<br />
La rivalutazione va quindi calcolata dalla data della comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva a favore della ricorrente, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione).<br />	<br />
Quanto agli interessi, è noto che nell&#8217;obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.<br />	<br />
A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull&#8217;importo non attualizzato dalla data dell&#8217;aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest&#8217;ultima data, sull&#8217;importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie analoga da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie limitatamente al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e di lucro cessante, negli importi indicati in motivazione, e condanna il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di euro 53.478,71 (cinquantatremilaquattrocentosettantotto/71), maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura indicata in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Convitto soccombente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio e onorari di causa nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1446</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; E. Di Santo Est. Comune di Figline Valdarno (Avv. G. Viciconte) contro F. Ciari (Avv. M. Guzzo), N. Bianchi, (Avv.ti U. Renzi ed A. Renzi) e S. Lamoratta ed altra (Avv.ti M. Baricchi, G. Cresci e P. Sanchini) sull&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di adempimento avanti al G.A. per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; E. Di Santo Est.<br /> Comune di Figline Valdarno (Avv. G. Viciconte) contro F. Ciari (Avv. M. Guzzo), N. Bianchi, (Avv.ti U. Renzi ed A. Renzi) e S. Lamoratta ed altra (Avv.ti M. Baricchi, G. Cresci e P. Sanchini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di adempimento avanti al G.A. per la mancata realizzazione da parte del lottizzante dell&#8217;obbligo di eseguire le prescritte opere di urbanizzazione; sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza della convenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Impegni assunti dai privati in sede di convenzione di lottizzazione – Sono qualificabili come accordi sostitutivi del provvedimento – Conseguenze – Guiorisdizione piena del G.A. ex art. 11 L. 241/1990 &#8211; Applicabilità dei principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti – Azione di adempimento &#8211; Esperibilità	</p>
<p>2.  Edilizia ed urbanistica &#8211; Impegni assunti dai privati in sede di convenzione di lottizzazione – Realizzazione opere di urbanizzazione – Inadempimento – Azione di adempimento – Termine di prescrizione decennale – Decorrenza – Dalla scadenza della convenzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli impegni assunti dai privati in sede di convenzione di lottizzazione sono qualificabili come accordi sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11 L. 241/1990. La prima conseguenza, sul piano processuale, è che vi è la competenza del giudice amministrativo, a conoscere delle relative controversie, ex art. 11 della legge sul procedimento (ovvero con cognizione più ampia di quella ex art. 34 DLgs. 80/98. La seconda conseguenza, sul piano sostanziale, è l’applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili. In particolare viene in rilievo la disciplina dell’inadempimento del contratto (art. 1453 c.c.) e dell’esecuzione in forma specifica quale rimedio volto ad ottenere la medesima prestazione dedotta in accordo (art. 2931 c.c.). Invero, il rimedio contrattuale di cui all’art. 1453 c.c. non appare incompatibile con la definizione delle convenzioni di lottizzazione in termini di accordo procedimentale e non di contratto. L’accordo ex art. 11, infatti, delinea un assetto di interessi perseguibile solo attraverso l&#8217;adempimento di obbligazioni a carico dell&#8217;una e dell&#8217;altra parte del rapporto. In caso di inadempimento, della parte lottizzante o del suo avente causa, dell&#8217;obbligo di eseguire le prescritte opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l&#8217;amministrazione deve quindi poter contare su tutti i rimedi offerti dall&#8217;ordinamento ad un privato creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse, ivi compresa l’azione di adempimento	</p>
<p>2. L&#8217;obbligazione del privato (nella specie realizzazione delle opere di urbanizzazione e successiva cessione al Comune) diventa esigibile solo al termine della scadenza della convenzione di lottizzazione e da tale momento inizia a decorrere pure l&#8217;ordinario termine di prescrizione. Soltanto quando siano decorsi dieci anni (ordinario termine prescrizionale ex art. 2946 C.C.) a partire da tale termine iniziale (quello di scadenza della convenzione) il diritto può dichiararsi prescritto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Figline Valdarno</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ciari Ferdinando<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Manuela Guzzo, con domicilio eletto presso Gianni Lopez in Firenze, via Tornabuoni n.10;<br />
<b>Nego Bianchi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Renzi e Alberto Renzi, con domicilio eletto presso Rosa Di Virgilio in Firenze, via Castelfidardo n. 14;<br />
<b>Stefano Lamoratta, Viviana Lamoratta</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Baricchi, Giacomo Cresci e Paolo Sanchini, con domicilio eletto presso Paolo Sanchini in Firenze, via Giuseppe Richa n. 56; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>previo accoglimento dell’istanza cautelare formulata, dell’inadempimento dei Sig.ri Fernando Ciari, Nego Bianchi, Stefano Lamoratta e Viviana Lamoratta dell’obbligo di costruire la strada interna ai lotti e di trasferirla a titolo gratuito al Comune di Figline Valdarno, come previsto nella convenzione urbanistica per la lottizzazione dell’area “Re Lo Stecco”, conclusa tra le suddette parti il 12 settembre 1998, rep. n. 19304, </p>
<p>e per la conseguente condanna in solido<br />	<br />
dei Sig.ri Fernando Ciari, Nego Bianchi, Stefano Lamoratta e Viviana Lamoratta al pagamento della somma necessaria per la realizzazione, in via diretta, da parte del Comune di Figline Valdarno della strada interna,</p>
<p>o, in alternativa, per la condanna in solido<br />	<br />
dei convenuti alla costruzione della stessa opera di urbanizzazione ai sensi dell’art. 1453 c.c.;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/03/2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. In data 12.09.1998 il Comune di Figline Valdarno stipulava con atto a rogito del Notaio Chiostrini, una convenzione urbanistica di lottizzazione denominata “Re Lo Stecco” con il Sig. Ciari Fernando e il Sig. Bianchi Nego, in qualità di proprietari dei terreni e di titolari delle rispettive ditte individuali costruttrici. Su richiesta dei Sig.ri Ciari e Bianchi, faceva seguito il rilascio della concessione a lottizzare n. 99 del 23.09.1998 e concessione edilizia n. 134 del 11.02.1999.<br />	<br />
Con la suddetta convenzione i lottizzanti si obbligavano alla realizzazione a loro spese, entro il termine di dieci anni, delle opere di urbanizzazione primaria inerenti alla lottizzazione. In particolare, tale accordo prevedeva l’onere per i privati di costruire una strada interna ai lotti da destinare in perpetuo a pubblico transito. Tuttavia, tale strada non veniva mai realizzata nel tratto corrispondente al lotto di proprietà del Sig. Ciari e da lui venduto ai Sig.ri Lamoratta con l’atto del 22.03.2002. Al suo posto veniva aperto un ben più ristretto passaggio pedonale, come rilevato da sopralluogo e comunicazione degli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria del 23.12.2004 (Comunicazione del 23.12.2004 prot. n. 3738/04: «presso la lottizzazione “Re lo Stecco” la strada interna di lottizzazione larga circa mt .7,60 realizzata sul retro degli edifici della ditta Bianchi, termina bruscamente al confine con la zona edificata dalla ditta Ciari. Il percorso prosegue con un camminamento pedonale pavimentato in mattoncini, largo mt. 1,50. Per quanto è dato rilevare dalla segnalazione e dallo stato dei luoghi, pare che l’interruzione sia dovuta alla realizzazione del giardino di proprietà Lamoratta»).<br />	<br />
Pertanto, a fronte del persistere della situazione, il 07.02.2005 il Comune di Figline Valdarno notificava ai Sig.ri Bianchi e Ciari l’ordinanza n. 2 del 13.01.2005, con la quale il Responsabile del servizio Assetto del territorio ingiungeva ai sensi dell’artt. 28, 31, 34 della L.R. 52/1999 «la rimozione dell’ostacolo d’interruzione che non consente la libera circolazione stradale, così come era invece previsto nella convenzione di lottizzazione e nella concessione edilizia [n. 99 del 23.09.1998] sopra citate, da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni della notifica della presente e la realizzazione delle opere previste nella stessa concessione edilizia, consistenti nella realizzazione della strada prevista». Contro il predetto atto proponeva ricorso (ricorso R.G. n. 748/2005) davanti a questo Tribunale il Sig. Bianchi, tutt’ora pendente. <br />	<br />
Rilevato che da successivi sopralluoghi era risultato che l’ostacolo non era stato ancora rimosso, che le opere di urbanizzazione non erano state completate e che non era stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della questione, il Comune di Figline ha, quindi, proposto il ricorso in esame, per veder riconosciuto il proprio diritto alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione, dovute dai lottizzanti in base alla suddetta convenzione. <br />	<br />
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, che ai sensi dell’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nelle more del giudizio, il giudice adito concedesse un provvedimento cautelare volto a consentire l’ingresso nella proprietà delle controparti e la realizzazione della strada interna in oggetto. Questo Tribunale, con ordinanza del 4.12.2008, ha accolto la suddetta domanda incidentale autorizzando “il Comune ricorrente ad accedere nella proprietà privata del Sig. Fernando Ciari e dei Sig.ri Stefano e Viviana Lamoratta, per provvedere, ai sensi della clausola 9) della convenzione di lottizzazione dell’area “Re Lo Stecco” stipulata il 12 settembre 1998, rep. 19304, alla realizzazione della strada interna, prevista nella convenzione e nella relativa planimetria”. Il Collegio, infatti ha affermato: “il ricorso sembri [sembra] assistito dal fumus boni iuris e il perdurare della situazione lamentata sembri[a] radicare il pericolum in mora ove non si dia esecuzione ai lavori”.<br />	<br />
Il ricorso è stato, poi, tratto in decisione alla pubblica udienza dell’11 marzo 2009.</p>
<p>2. Il ricorso è fondato. <br />	<br />
Con il presente giudizio il Comune di Figline agisce in giudizio per l’adempimento delle obbligazioni a carico dei Sig. Ciari e Bianchi, quali controparti della convenzione di lottizzazione più avanti specificata, e dei Sig.ri Lamoratta Viviana e Stefano, quali aventi causa dal primo. In particolare si contesta che sia stato adempiuto l’obbligo di realizzare una strada interna ai lotti e di trasferirla gratuitamente al suddetto Comune, come previsto nella convenzione di lottizzazione e nella relativa documentazione tecnica. La convenzione al punto 2), infatti, statuisce che la «ditta lottizzante si obbliga (…) ad assumere a proprio carico i seguenti oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria inerenti alla lottizzazione: le strade interne, i parcheggi, (…) che verranno costruiti a cura e spese della ditta lottizzante». La ditta, inoltre, si obbliga ai sensi del punto 3) «alla cessione a titolo gratuito delle opere di urbanizzazione primaria con le modalità di seguito indicate». <br />	<br />
La natura degli impegni assunti dai privati deve essere ricostruita sul presupposto della consolidata qualificazione di dette convenzioni in termini di accordi sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11 L. 241/1990 (Così Cass. SS.UU., 15.12.2000, n. 1262; SS.UU., 11.12.2001, n. 15641; SS.UU., 7.2.2002, n. 1763; tra le pronunce più recenti Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 534 secondo cui “È sufficiente, al riguardo, ricordare che le convenzioni di lottizzazione costituiscono strumenti di attuazione del piano regolatore generale, rivestono carattere negoziale e, in particolare, di accordi sostitutivi del provvedimento (Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5152) e che, pertanto, le stesse restano soggette alla disciplina dettata dall&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. St., sez, IV, 13 gennaio 2005, n. 222)”). Si tratta quindi di atti negoziali, che presuppongono la ricerca da parte della pubblica amministrazione del consenso del privato su un certo assetto di interessi ed attribuiscono allo stesso posizioni di diritto-obbligo. Ne consegue, quale immediato corollario, che la loro modifica necessita della manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione, ivi compresi, ovviamente, anche i soggetti privati che, pur non essendo proprietari dei lotti incisi dalla variante, hanno proposto il piano ed hanno sottoscritto la relativa convenzione urbanistica.<br />	<br />
Alla luce della suddetta ricostruzione, nel caso di specie deve essere riconosciuto al privato un vero e proprio obbligo di realizzazione degli interventi di urbanizzazione posti a suo carico e di cessione gratuita all’amministrazione delle aree nelle quali queste sono state costruite.<br />	<br />
Ebbene, dalla qualificazione della convenzione di lottizzazione in termini di accordo sostitutivo debbono trarsi, come correttamente rilevato dal ricorrente, alcune conseguenze giuridiche:<br />	<br />
-sul piano processuale, ne discende la competenza a conoscere dell’odierna vicenda del giudice amministrativo, ex art. 11 della legge sul procedimento;<br />	<br />
&#8211; sul piano sostanziale, ne deriva l’applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili. <br />	<br />
Infatti, assunta la convenzione di lottizzazione nella categoria dell&#8217;accordo procedimentale, la norma di cui all’art. 11 della legge 241/1990 permette di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo sulla giurisdizione, perché, prevedendo al comma 5 che « le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo », stabilisce espressamente che le controversie relative all’esecuzione e all’inadempimento degli accordi (nel nostro caso relative alla esecuzione della convenzione) siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />	<br />
Peraltro, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrando la nostra fattispecie nella materia urbanistica, si può radicare anche su altra norma. Trattasi dell’art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, secondo cui: «sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia » e si soggiunge al comma 2° che «Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell&#8217;uso del territorio».<br />	<br />
Una controversia relativa all’esecuzione di una convenzione di lottizzazione può trovare, dunque, adeguata tutela innanzi al giudice amministrativo in virtù del disposto di cui all&#8217;art. 34 del d. lg. n. 80 del 1998.<br />	<br />
Tuttavia, concordando pienamente con quanto sostenuto dal ricorrente, esiste una differenza tra le due fattispecie normative: nell&#8217;art. 34 la giurisdizione esclusiva è individuata per materia, con riferimento ai provvedimenti e agli atti delle pubbliche amministrazioni attinenti all’urbanistica ed all’edilizia; nell’art. 11 comma 5, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è determinata non in base alla materia, ma in virtù della tipologia di atto che è fonte del rapporto e, cioè, l&#8217;accordo. Quindi, il potere cognitivo del giudice amministrativo ex art. 11 della legge 241/1990 è ben più esteso di quello deducibile dall’art. 34.<br />	<br />
La stessa giurisprudenza mostra di essere ben consapevole di questa differenza, quando, in riferimento agli accordi amministrativi, chiarisce che nella specie “si configura una ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa non correlata ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisca oggetto” (Cass., 25 maggio 2007 n. 12186).<br />	<br />
Ne discende, sempre in armonia con le tesi ricorsuali, un’ulteriore conseguenza: l’art. 11 comma 5 permette, a differenza di quanto può avvenire nella giurisdizione esclusiva dal giudice amministrativo in materia urbanistica, che sia l’amministrazione a chiedere al giudice la condanna della parte privata e non il privato che porti a conoscenza del giudice un accordo o un provvedimento dell&#8217;amministrazione ritenuto lesivo.<br />	<br />
Come dire che l&#8217;amministrazione non si pone più esclusivamente come resistente, ma può essere anche parte ricorrente.<br />	<br />
In questo modo si è introdotta nel processo amministrativo una vocatio in ius, che ha il pregio di rendere piena la tutela davanti al giudice amministrativo (al pari di quanto lo sarebbe se vi fosse il giudice ordinario) in ipotesi nelle quali si discute di accordo col privato sull&#8217;uso del potere discrezionale.<br />	<br />
Ebbene, i presupposti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo citati risultano integrati nel caso concreto; perciò, correttamente l’ente si è attivato per chiedere al giudice amministrativo la condanna del privato inadempiente rispetto all’accordo di lottizzazione.<br />	<br />
Risulta, pertanto, infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa dei Sig. Lamoratta Stefano e Viviana. <br />	<br />
Sul piano sostanziale, deriva da quanto detto l’applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.<br />	<br />
In particolare, poiché nella vicenda in esame una parte del rapporto contesta alla controparte l’adempimento degli obblighi di fare, viene in rilievo la disciplina dell’inadempimento del contratto (art. 1453 c.c.) e dell’esecuzione in forma specifica quale rimedio volto ad ottenere la medesima prestazione dedotta in accordo (art. 2931 c.c.). <br />	<br />
L’art. 11 accresce, infatti, la pienezza della tutela avanti al giudice amministrativo non solo estendendo la vocatio in ius, ma anche ammettendo il ricorso ai rimedi contrattuali, previsti dal codice civile, nel processo amministrativo.<br />	<br />
Invero, il rimedio contrattuale di cui all’art. 1453 c.c. non appare incompatibile con la definizione delle convenzioni di lottizzazione in termini di accordo procedimentale e non di contratto. L’accordo ex art. 11, infatti, delinea un assetto di interessi perseguibile solo attraverso l&#8217;adempimento di obbligazioni a carico dell&#8217;una e dell&#8217;altra parte del rapporto. In caso di inadempimento, della parte lottizzante o del suo avente causa, dell&#8217;obbligo di eseguire le prescritte opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l&#8217;amministrazione deve poter contare su tutti i rimedi offerti dall&#8217;ordinamento ad un privato creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse. Sul punto, la giurisprudenza, ha riconosciuto che «in materia di lottizzazioni, in caso di inadempimento da parte del lottizzante (o di un suo avente causa) dell&#8217;obbligo di eseguire le prescritte opere di urbanizzazione, l&#8217;amministrazione deve poter disporre di tutti i rimedi offerti dall&#8217;ordinamento ad un qualsiasi creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse», e quindi anche dell’azione di adempimento (T.A.R. Lombardia Brescia, 13 agosto 2003, n. 1157). Questa azione, appartenendo all&#8217;area della cosiddetta tutela specifica o satisfattoria diretta ad assicurare al creditore il raggiungimento del preciso interesse sottostante al diritto di cui è titolare, consente all’amministrazione di ottenere l&#8217;assetto di interessi programmato dal negozio giuridico attraverso il comando giurisdizionale che integra la fonte dell&#8217;obbligazione con effetti propri e principalmente con l&#8217;effetto di assoggettare il debitore all&#8217;esecuzione forzata.<br />	<br />
Il percorso con cui si arriva a questa conclusione è illustrato nella citata pronuncia del T.A.R. Lombardia Brescia, 13 agosto 2003, n. 1157. In tale occasione il giudice amministrativo, accertata l&#8217;equiparazione tra convenzione di lottizzazione e accordo sostitutivo, sulla scorta della prevalente giurisprudenza sull&#8217;art. 11 comma 5, ha inteso far conseguire a tale premessa (la riconduzione della fattispecie all&#8217;istituto dell&#8217;accordo sostitutivo e, quindi, nell&#8217;alveo della giurisdizione esclusiva) una tutela della situazione giuridica sottesa che potesse definirsi piena. A questo scopo, si è valorizzato il rinvio ai principi e alle azioni previste nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti per regolare la fattispecie.<br />	<br />
Secondo tale ricostruzione della questione, pienamente condivisa dal collegio, il giudice amministrativo adito deve considerarsi legittimato a decidere sulle domande avanzate dal Comune di Figline, volte ad accertare l’inadempimento e a far condannare i lottizzanti al risarcimento in forma specifica o per equivalente, in applicazione della disciplina civilistica.<br />	<br />
In questo quadro, deve essere valutata la previsione della convenzione di lottizzazione in oggetto che attribuisce al Comune, per il caso di mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la facoltà di realizzare in via diretta, ma a spese degli obbligati, le opere di urbanizzazione. La clausola n. 9 del suddetto atto, infatti, riserva al Comune «la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di lottizzazione in sostituzione dei lottizzanti inadempienti ed a spese dei medesimi previo avviso in ogni caso non inferiore a novanta giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata».<br />	<br />
Tale rimedio deve ritenersi concorrente con l’azione di adempimento. <br />	<br />
Ciò posto, a fronte dell’asserito persistente e definitivo inadempimento dei lottizzanti, e permanendo l’interesse alla costruzione dell’opera per cui è causa, il Comune di Figline Valdarno ha proposto il ricorso in esame con cui ha inteso esercitare la facoltà riconosciutagli dalla convenzione e, perciò, procedere alla realizzazione in via diretta dell’opera, previa autorizzazione del giudice adito ad accedere nella proprietà privata del Sig. Fernando Ciari e Stefano e Viviana Lamoratta, ovvero, in alternativa, chiedere la condanna in solido dei convenuti alla costruzione della stessa opera di urbanizzazione ai sensi dell’art. 1453 c.c..<br />	<br />
Individuate le azioni che il Comune ha inteso esperire con il presente giudizio, occorre rilevare che nel caso concreto sussiste il presupposto di entrambe, ossia l’inadempimento contrattuale. <br />	<br />
E’ incontestato, infatti, che effettivamente dalla convenzione di lottizzazione a suo tempo stipulata derivi l’obbligo delle parti intimate di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e di cederle al Comune gratuitamente, e che nella concessione edilizia n. 99 del 23 settembre 1998 per la realizzazione delle indicate opere di urbanizzazione primaria sia prevista la medesima strada interna indicata nella convenzione di lottizzazione.<br />	<br />
E’ incontestato, inoltre, che tale strada, da intendersi come strada destinata al pubblico transito veicolare e pedonale, non sia stata interamente realizzata. Mentre, infatti, nella proprietà Bianchi la predetta strada risulta essere stata costruita, nell’altra parte dell’area della lottizzazione, di proprietà di Ciari Fernando (prima) e poi dei suoi aventi causa Lamoratta Stefano e Lamoratta Viviana, in luogo della strada vi è un giardino che rappresenta un ostacolo alla prosecuzione della stessa.<br />	<br />
Né può fondatamente sostenersi che la realizzazione del giardino in questione al servizio di uno dei fabbricati oggetto della concessione n. 134 dell’11 febbraio 1999, per l’edificazione di due edifici di civile abitazione all’interno dell’area della lottizzazione di proprietà di Ciari Fernando, e delle concessioni n. 86 del 26 ottobre 1999 e n. 53 del 4 dicembre 2000, concernenti variazioni al progetto di cui alla citata concessione n. 134, sia qualificabile come una variante in corso d’opera dichiarata e rappresentata dalla Direzione Lavori nella dichiarazione di fine lavori del 9 luglio 2001 come rientrante nella fattispecie di cui all’art. 39 della L.R. 52/1999 – la cui intitolazione è <<Varianti in corso d’opera>>, in forza del quale, secondo la formulazione dello stesso ratione temporis, «1. Non si procede alla demolizione ovvero all&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d&#8217;uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e legge n. 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall&#8217;articolo 31 della legge n. 457/1978.» &#8211; stante l’inidoneità dello strumento giuridico invocato (variante in corso d’opera) ad apportare una modifica sostanziale allo strumento urbanistico attuativo in questione. Con la soppressione della strada interna, infatti, si andava ad incidere sull’assetto del territorio e non sulle caratteristiche dell’edificio, come previsto nel progetto allegato alla convenzione di lottizzazione. Inoltre, trattandosi di una modifica sostanziale alla convenzione di lottizzazione, la stessa poteva essere apportata – per le ragioni innanzi esposte – solo con la manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione della convenzione (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 534).<br />	<br />
Né tale situazione può essere superata assumendosi – come sostenuto dal Sig. Ciari &#8211; che, a fronte della dichiarazione di fine lavori e accertamento di conformità del 9 luglio 2001, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, cui erano allegati gli elaborati progettuali recanti l’esistenza dell’opera (giardino), l’amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente verificare, in adempimento agli obblighi di vigilanza sanciti dall’art. 27 del D.P.R. 380/2001, la legittimità dell’opera (giardino) in questione derivante dalla sua asserita sussumibilità nella fattispecie di cui al citato art. 39 della L.R. 52/1999, e non avrebbe potuto essa, pertanto, a distanza di ben tre anni richiederne la demolizione, quando ormai si era ingenerato un affidamento degli intestatari del titolo edilizio sulla regolarità delle opere eseguite.<br />	<br />
La asserita negligenza dell’amministrazione, infatti, e il suo protratto silenzio non potrebbero comunque comportare, in assenza di una norma espressa in tal senso, un assenso implicito alle varianti dichiarate e rappresentate dalla Direzione Lavori nella dichiarazione di fine lavori. Senza contare, poi, l’insuperabile ostacolo derivante dalla ripetuta immodificabilità della convenzione senza la manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla sua formazione.<br />	<br />
Né, infine, può fondatamente sostenersi che la previsione della realizzazione di una strada interna ai lotti da destinare a pubblico transito non implichi ex se, stante la genericità della formulazione della convenzione per cui è causa, la destinazione della stessa a traffico veicolare, per poi concludere che, essendo stata realizzata una strada a pubblico transito pedonale, non sarebbe riscontrabile un formale inadempimento.<br />	<br />
Infatti, in assenza di specificazioni a riguardo, la previsione in una lottizzazione, tra le opere di urbanizzazione primaria, di una strada da “destinare in perpetuo a pubblico transito”, non può che essere intesa come strada da destinare a pubblico transito pedonale e veicolare, come risulta peraltro confermato dalla contestuale previsione di marciapiedi, che non avrebbe ragion d’essere se si trattasse di una strada destinata al solo traffico pedonale.<br />	<br />
Sempre per quanto attiene al requisito dell’inadempimento contrattuale, occorre, altresì, precisare che lo stesso deve considerarsi definitivamente verificato.<br />	<br />
Ciò risulta dalla lettura della disciplina convenzionale sui termini di esecuzione degli oneri urbanistici. La Convenzione prevede, infatti, che «l’esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro e non oltre dieci anni dalla stipula della presente convenzione». In virtù di tale previsione, le parti hanno concordemente introdotto un termine di scadenza dell’adempimento, ossia hanno fissato nel tempo il momento entro cui deve avvenire la prestazione. Ora, in considerazione del fatto che la Convenzione è stata stipulata il 12 settembre 1998, ad oggi il termine per dare attuazione agli obblighi assunti dalla controparte privata deve considerarsi trascorso, senza che l’opera sia stata compiuta. Si è così concretizzato il definitivo inadempimento della convenzione da parte dei Sig.ri Bianchi e Ciari.<br />	<br />
Pur non avendo le parti convenute in alcun modo contestato che effettivamente dalla convenzione di lottizzazione a suo tempo stipulata derivi il loro obbligo di realizzare le opere di urbanizzzazione primaria e di cederle gratuitamente al Comune, tuttavia i Sig.ri Lamoratta e Bianchi hanno eccepito la prescrizione del diritto del Comune all’adempimento per decorso dell&#8217;ordinario termine decennale.<br />	<br />
L’eccezione non ha pregio.<br />	<br />
Considerato che la convenzione risale al 1998 e che la stessa ha precisato che il termine entro il quale i privati avrebbero dovuto assolvere l&#8217;obbligo di cessione delle aree è quello decennale, solo a partire dalla scadenza della convenzione medesima la mancata esecuzione delle opere può rilevare ai fini dell’inadempimento. Di conseguenza, solo da quel momento il Comune acquisisce il titolo per richiedere la cessione delle aree e per eventualmente esercitare il diritto all’adempimento forzoso o alla risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso (cfr. TAR Brescia, n. 1126/2001 e n. 65/2003; TAR Campania, Napoli, sez.II, n. 2773/2007). “In sostanza, l&#8217;obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere pure l&#8217;ordinario termine di prescrizione” (T.A.R. &#8211; Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 13 novembre 2008, n. 1218).<br />	<br />
Seguendo questo percorso argomentativo, in linea con le tesi sviluppate dal ricorrente, soltanto quando siano decorsi dieci anni (ordinario termine prescrizionale ex art. 2946 C.C.) a partire da tale termine iniziale (quello di scadenza della convenzione), il diritto può dichiararsi prescritto.<br />	<br />
Nel caso concreto, la prescrizione maturerebbe dunque alla scadenza del decimo anno dalla scadenza della convenzione e dunque nel 2018.<br />	<br />
Di nessun pregio risulta, inoltre, l’eccezione d’inammissibilità e improcedibilità del presente ricorso, sollevata dal Sig. Bianchi e dai Sigg. Lamoratta, per la pendenza del ricorso proposto dagli intimati interessati avverso l’atto di autotutela (ordinanza n. 2/2005), con cui il Comune si è attivato per l’attuazione della convenzione.<br />	<br />
Nel caso concreto, infatti, non è in alcun modo possibile eccepire una sostanziale identità tra i due giudizi, posto che il secondo procedimento non concerne lo stesso atto e gli stessi motivi di impugnativa, ossia lo stesso “petitum” o la stessa “causa petendi” (Così Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1153; conformi: Tar Liguria, sez. II, 28 novembre 2008, n. 2067; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 25 agosto 2006, n. 7509; T.A.R. Lazio, sez. III, 12 ottobre 2004, n. 10754).<br />	<br />
Quanto, poi, all’individuazione dei legittimati passivi dell’azione esperita con il ricorso in esame, va rilevato quanto segue.<br />	<br />
La giurisprudenza ricostruisce gli obblighi di urbanizzazione come obbligazioni propter rem, alla luce della disciplina dettata dall’art. 28 della Legge 1150/42, modificata dall’art. 8 della legge 765/67, che all’obbligazione del proprietario del terreno oggetto di lottizzazione in ordine agli oneri di urbanizzazione aggiunge l’obbligazione del titolare della concessione edilizia. Il rilascio della stessa concessione è, infatti, subordinato all’impegno di eseguire le opere di urbanizzazione primaria. Dalle citate norme emerge, quindi, un collegamento immediato e diretto dei suddetti obblighi con la proprietà, giustificato dalla scelta legislativa di far ricadere i costi sociali di tali opere sui soggetti che intervengono con certe modalità sul territorio. <br />	<br />
Ebbene, da questa natura dell’obbligazione di urbanizzazione discende, condividendosi ancora una volta quanto rilevato a riguardo dal ricorrente, la soggezione a detto vincolo di tutti i soggetti che hanno partecipato alla convenzione e quindi anche di colui che non è proprietario del lotto sul quale deve essere realizzato il singolo intervento. <br />	<br />
La più recente giurisprudenza, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, sul punto ha, infatti, riconosciuto che detti obblighi vengono determinati con riferimento all&#8217;intera area oggetto di lottizzazione, e quindi gravano su tutti i lotti, indipendentemente dalla circostanza che su di essi insistano le opere di urbanizzazione da eseguire (cfr., Cassaz. civile, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492).<br />	<br />
Nel caso di specie, su questi presupposti, soggetti obbligati all’adempimento contrattuale devono ritenersi, in solido, il Sig. Ciari, sul cui fondo va completata la strada, e il Sig. Bianchi, in qualità di proprietario di uno dei lotti facenti parte ab origine della lottizzazione “Re lo Stecco”. <br />	<br />
Inoltre, l’obbligo del Sig. Bianchi di costruire la strada interna ai lotti appare confermato, come evidenziato dal ricorrente, dalla lettera della convenzione in oggetto. Infatti, l’accordo, dopo aver dato atto che il Sig. Bianchi e il Sig. Ciari sottoscrivono la convenzione urbanistica come proprietari dei terreni e come titolari d’impresa individuale, identifica gli stessi con un soggetto unitario denominato “Ditta lottizzante” (pag. 2), la quale, nelle successive clausole contrattuali appare come la titolare dei diritti e degli obblighi. <br />	<br />
In particolare, si conviene che “la ditta lottizzante si obbliga per se, eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo anche particolare: … 2) ad assumere a proprio carico i seguenti oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria inerenti alla lottizzazione: le strade interne ed i parcheggi…che verranno costruiti a cura e spese della ditta lottizzante” (pag. 3.). Sembra quindi costituirsi tra i due soggetti, così come condivisibilmente sostenuto sempre dal ricorrente, “una figura atipica per il perseguimento di uno scopo comune ed unitario, rappresentato dalla realizzazione e dalla fornitura di opere e servizi assai complessi ed onerosi, necessari alla sistemazione di un certo sito” (pag. 11 del ricorso).<br />	<br />
Inoltre, il novero dei soggetti tenuti all’adempimento in solido degli obblighi e degli oneri assunti nei confronti del Comune di Figline, deve essere allargato ai Sig.ri Lamoratta Stefano e Lamoratta Viviana in virtù della clausola 10 della convenzione di lottizzazione che, per il caso di alienazione delle aree interessate, prevede il subentro dell’acquirente nella posizione negoziale dei lottizzanti. Questi, però, non sono liberati, ma rimangono solidalmente responsabili con l’acquirente per gli obblighi originariamente assunti. I Sig.ri Lamoratta Stefano e Lamoratta Viviana, hanno, infatti, acquisito con scrittura privata del 02.04.2002 (Ufficio del Registro di Firenze 02.04.02 n. 188) un fabbricato e annesso resede, costruito sul terreno oggetto della lottizzazione. <br />	<br />
E la Convenzione di lottizzazione subordina la nascita dell’obbligazione solidale relativa agli oneri di urbanizzazione, non ancora soddisfatti al momento dell’alienazione, ad un dovere di informazione a carico del venditore lottizzante e di formazione della prova scritta di tale comunicazione e della relativa accettazione degli acquirenti. La convenzione all’ art. 10 prescrive, infatti, che «Nel caso che la ditta lottizzante alieni le aree lottizzate essa lottizzante si impegna a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei confronti del Comune e non ancora soddisfatti alla data delle predetta alienazione. La predetta circostanza dovrà risultare dall’atto di vendita unitamente all’esplicito impegno dell’acquirente di subentrare in tutto al lottizzante nell’assunzione degli obblighi assunti. Indipendente da quanto sopra, il lottizzante rimarrà comunque solidalmente responsabile con l’acquirente per i suddetti oneri».<br />	<br />
Tale presupposto risulta pienamente integrato. Infatti, in ottemperanza di tale impegno, l’art. 3 dell’atto di compravendita sottoscritta dai Sig.ri Lamoratta e dal Sig. Ciari dà conto che «parte venditrice garantisce che quanto forma oggetto del presente atto è immune da iscrizioni e/o trascrizioni (…) ad eccezione delle limitazioni derivanti dalla convenzione urbanistica sopramenzionata che parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare».<br />	<br />
E comunque, anche a voler prescindere da quanto sopra, la legittimazione passiva dei Sigg.ri Lamoratta può ricostruirsi, ancora una volta, a partire dalla qualificazione degli obblighi di urbanizzazione nascenti dalla convenzione in termini di obbligazioni propter rem. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell’individuare i soggetti privati obbligati al rispetto della convenzione, oltre che nelle parti originarie e in coloro che richiedono la concessione edilizia, se diversi dai primi, anche in chi realizza le opere di trasformazione urbana od edilizia e in tutti i suoi aventi causa in quanto subentranti nelle aree oggetto del piano di lottizzazione (cfr., ex multis, Cass., sez. II, 27.8.2002, n. 12571 la quale afferma che «La natura reale dell’obbligazione in esame riguarda dunque i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa »; in senso conforme, Tar Sicilia Catania, sez. I, 29 ottobre 2004 , n. 3011; Tar Lombardia Brescia 13 agosto del 2003, n. 1157; Tar Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 1999, n. 1096). <br />	<br />
Pertanto, anche seguendo questa diversa argomentazione, i Sig.ri Lamoratta devono considerarsi responsabili in solido della costruzione della strada interna, quali aventi causa dai lottizzanti originari del terreno e quali proprietari sia del fabbricato, frutto dell’attività di lottizzazione, che del terreno su cui insiste.</p>
<p>3. Il ricorso va, pertanto, accolto e, conseguentemente, si autorizza il Comune ricorrente ad accedere nella proprietà privata del Sig. Fernando Ciari e dei Sig.ri Stefano e Viviana Lamoratta, per provvedere, ai sensi della clausola 9 della convenzione di lottizzazione dell’area “Re Lo Stecco” stipulata il 12 settembre 1998, rep. 19304, alla realizzazione della strada interna, prevista nella convenzione e nella relativa planimetria, e, per l’effetto, si condannano i Sig.ri Fernando Ciari, Nego Bianchi, Stefano Lamoratta e Viviana Lamoratta solidalmente al pagamento della somma necessaria per l’esecuzione dell’opera per cui è causa.</p>
<p>4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna le parti intimate, in solido tra loro, a corrispondere al Comune ricorrente le spese di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA e CPA, che pone nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, a carico di ciascuna di esse.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1446</a></p>
<p>Pres. Elefante, Rel. Buonvino ARTSANA s.p.a. (Avv.ti L.F. Longo, A.Patelli, R. Tumbolo) c. Società SVAS BIOSANA s.r.l. (n.c.); Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 (n.c.) sulla configurabilità del vizio di ultrapetizione della sentenza sui criteri di valutazione delle offerte di gara, quando le richieste della ricorrente riguardavano i punteggi tecnici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Rel. Buonvino<br /> ARTSANA s.p.a. (Avv.ti L.F. Longo, A.Patelli, R. Tumbolo)	c. Società SVAS BIOSANA s.r.l. (n.c.); Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità del vizio di ultrapetizione della sentenza sui criteri di valutazione delle offerte di gara, quando le richieste della ricorrente riguardavano i punteggi tecnici per voci afferenti alla fase di prequalifica e sulla illegittimità della elaborazione dei sottocriteri successiva all&#8217;apertura delle offerte tecniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Sentenza – Ultrapetizione – Sentenza riguardante i criteri di valutazione delle offerte di gara – Motivi di ricorso afferenti la prequalifica &#8211; Sussiste – Ragioni 																																																																																												</p>
<p>2) Contratti della PA – Gara – Elaborazione di sottocriteri successiva all’apertura delle offerte tecniche &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Si configura il vizio di ultrapetizione nell’ipotesi in cui la sentenza sull’utilizzo da parte della commissione di criteri valutativi non conformi alla <i>lex specialis</i> sia scaturita da un ricorso vertente sul fatto che fossero stati surrettiziamente assegnati dalla Commissione rilevanti punteggi tecnici per voci afferenti alla fase di prequalifica. Al contrario, non sussiste il vizio di ultrapetizione che emerge quando si configura una mancata corrispondenza fra quanto richiesto dalle parti ed il concreto provvedimento pronunciato dal giudice quando venga accolta una domanda che, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ illegittima l’elaborazione di sottocriteri successiva all’apertura delle offerte tecniche quando il capitolato speciale d’appalto prevedeva solo l’assegnazione di un punteggio massimo, mentre la Commissione ha provveduto al frazionamento del criterio, in quanto tale operazione non consente dai concorrenti di conoscere i criteri preventivamente ai fini di una più compiuta redazione dell’offerta ragguagliata ai requisiti con gli stessi sottocriteri evidenziati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 2815/2006 proposto dalla</p>
<p><b>Società ARTSANA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Filippo LONGO, Alessandro PATELLI e Ruggero TUMBIOLO e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Marina 1, <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <b>Società SVAS BIOSANA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio, <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’<B>AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LECCE 1</B>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio, <b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del TAR della Puglia, Sezione II di Lecce, 31 dicembre 2005, n. 6100;<b><br />
</b><br />
visto il ricorso in appello con i relativi allegati e la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti di causa;<br />
vista l’ordinanza della Sezione 20 giugno 2006, n. 3030;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 14 novembre 2006, il Cons. Paolo Buonvino;<br />
udito l’avv. Lucio Filippo LONGO per l’appellante;<br />
visto il dispositivo n. 554 del 16 novembre 2006.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società SVAS BIOSANA s.r.l. per l’annullamento della deliberazione dell’AUSL LE/2 n. 325 del 29 giugno 2005, di aggiudicazione definitiva alla ARTSANA s.p.a. dell’appalto per la fornitura di presidi monouso per incontinenza riconducibili al N.T. approvato con d.m. n. 332 del 1999 e loro distribuzione sul territorio di pertinenza della stessa Azienda presso il domicilio degli aventi diritto e successiva assistenza post vendita; erano anche impugnati i verbali di gara e veniva, inoltre, svolto motivo aggiunto.<br />
Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea sotto ogni profilo; in particolare, la commissione valutatrice non avrebbe elaborato subcriteri illegittimi e il TAR, inoltre, al punto 6 della sentenza, nell’accogliere le avverse doglianze, sarebbe andato inammissibilmente <i>ultra petita</i>.<br />
Con ordinanza n. 3030 del 20 giugno 2006 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società SVAS BIOSANA s.r.l. per l’annullamento della deliberazione dell’AUSL LE/2 n. 325 del 29 giugno 2005, di aggiudicazione definitiva alla ARTSANA s.p.a. dell’appalto per la fornitura di presidi monouso per incontinenza riconducibili al N.T. approvato con d.m. n. 332 del 1999 e loro distribuzione sul territorio di pertinenza della stessa Azienda presso il domicilio degli aventi diritto e successiva assistenza post vendita; erano anche impugnati i verbali di gara e veniva, inoltre, svolto motivo aggiunto.<br />
Rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate <i>ex adverso</i> e respinto il quarto motivo del ricorso stesso ed i motivi aggiunti, il TAR ha, invece, accolto il nucleo centrale del gravame, avendo ritenuto che, in relazione ad alcuni subcriteri, sussistesse la possibilità che l’organo giudicante, nella fissazione di essi, potesse essere stato influenzato dalla preventiva conoscenza delle offerte tecniche, ciò che ha reso illegittima la procedura in esame.<br />
In proposito, i primi giudici hanno ritenuto corretti i subcriteri (e conseguenti punteggi) stabiliti con riguardo alla “velocità di assorbimento”, allo “ingombro volumetrico”, alla “esperienza specifica della ditta in servizi analoghi”, ai “sistemi di informatizzazione del servizio”, alla “utilità ed affidabilità di proposte innovative”, al “numero di depositi e volumetria degli stessi dedicati all’incontinenza”, al “numero di automezzi e personale dedicato”, alla “capacità produttiva” ed alle “referenze”.<br />
Hanno, invece, ritenuto che per tutti gli altri subcriteri non potesse affermarsi con certezza che gli elementi prescelti dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi fossero i soli logicamente e praticamente utilizzabili, ciò che ne inficiava in radice l’operato (e così per la “individuazione lotti” e per le altre voci sopra non elencate); ciò che, avrebbe potuto comportare, in ipotesi non  inverosimile, in caso di utilizzazione di differenti criteri, l’attribuzione di punteggi tali da consentire all’interessata di partecipare alla seconda fase valutativa anziché esserne esclusa al termine della prima per insufficienza del punteggio tecnico conseguito.<br />
Il TAR, infine, ha accolto &#8211; punto 6 della motivazione &#8211; anche la doglianza (desumibile dalla lettura del ricorso e dei motivi aggiunti) secondo cui i punteggi sono stati assegnati sulla base di elementi valutativi afferenti alla fase di prequalifica, ciò che urta con principi comunitari in materia di gare.</p>
<p>2) &#8211; Impugna la sentenza la società ARTSANA s.p.a. che – dopo aver ricordato che l’originaria ricorrente non ha svolto, non essendosi costituita in questa sede, appello incidentale avverso i capi di sentenza alla medesima non favorevoli – deduce l’erroneità della sentenza appellata perché la Commissione valutatrice non avrebbe, in effetti, elaborato alcun subcriterio, essendosi, invece, limitata a motivare <i>ex post</i> gli apprezzamenti in concreto operati ai fini dell’assegnazione dei singoli punteggi.<br />
Quanto all’accoglimento di cui al citato punto 6 della sentenza appellata, deduce l’appellante che il TAR sarebbe andato <i>ultra petita</i>, non apparendo riscontrabili, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (motivi aggiunti che lo stesso TAR, del resto, ha rigettato), le censure accolte in tale capo di sentenza.<br />
L’appello è fondato.</p>
<p>3) &#8211; Va osservato, anzitutto, che l’originaria ricorrente non si è costituita in appello; con la conseguenza che i capi di sentenza che hanno comportato il rigetto delle originarie censure debbono ritenersi passati in giudicato, mentre non possono essere esaminate censure eventualmente non prese in considerazione o comunque assorbite dal TAR in quanto, in questa sede, non riproposte a seguito della predetta mancata costituzione.<br />
Fatta questa premessa, ritiene la Sezione di dover esaminare, preventivamente, le censure che si appuntano avverso il punto 6 della sentenza di primo grado; punto con il quale il TAR ha ritenuto illegittime le operazioni valutative in quanto i criteri posti a base di gara assegnavano una valenza marcata ad elementi che, in quanto rilevanti ai fini della prequalifica, non avrebbero potuto costituire, al contempo, oggetto di valutazione in vista dell’assegnazione dei punteggi tecnici.<br />
Per l’appellante il TAR sarebbe andato, al riguardo, <i>ultra petita</i>, in quanto una siffatta censura non sarebbe stata presente nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.<br />
Tale doglianza è da condividere.<br />
Con il primo motivo del ricorso introduttivo la SVAS BIOSANA s.r.l. (di seguito: SVAS) lamentava il fatto che i subcriteri valutativi fossero stati predisposti dopo l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica.<br />
Con il secondo motivo lamentava il fatto che la Commissione valutatrice avrebbe predeterminato, in un caso, un criterio proporzionale, in un altro, un criterio valutativo assoluto, così disattendendo la metodologia indicata nel Capitolato di gara; solo referenze e fatturato, in particolare, sarebbero stati valutati nel rispetto del CSA.<br />
Del tutto ignote sarebbero rimaste, poi, secondo l’originaria ricorrente, le attribuzioni di punteggio relative a validità e affidabilità della struttura organizzativa, non potendosi, così, ricostruire l’<i>iter</i> logico in forza del quale la deducente ha conseguito punti 0,66 su di un totale massimo, per tale voce, di punti 2; considerazioni analoghe venivano svolte con riguardo ai punteggi assegnati per la consistenza del programma di consulenza e assistenza, avendo la Commissione assegnato i punteggi in assenza di ogni criterio predeterminato.<br />
Subito dopo la ricorrente censurava l’entità dei punteggi assegnati alla controinteressata ARTSANA s.p.a. (risultata aggiudicataria della gara) con riguardo alla voce “organizzazione logistica/capacità tecnica”; punteggi, che, in quanto assegnati, a scalare, con il criterio della proporzionalità, sarebbero rimasti pure falsati per la inidoneità del dato di riferimento.<br />
Con il terzo motivo lamentava, la ricorrente, il fatto che sarebbe mancata ogni specificazione preventiva dei criteri di calcolo e di attribuzione dei punteggi; ciò che avrebbe comportato la violazione del dettato normativo che impone il potere-dovere di specificare preventivamente i criteri di valutazione delle offerte onde consentire ai concorrenti di presentare la migliore offerta.<br />
Con il quarto motivo veniva, infine, dedotta la violazione del disposto di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.<br />
Con i motivi aggiunti la ricorrente sottolineava, poi, che, come precisato nel ricorso introduttivo, la Commissione di gara non avrebbe correttamente proceduto alla valutazione delle offerte, dal momento che avrebbe non solo individuato un diverso criterio di valutazione (in alcuni casi assoluto, in altri relativo), ma avrebbe anche assunto parametri ed indici specificativi in palese contrasto con le norme del CSA e fortemente penalizzanti per l’intimante medesima, che sarebbe stata, per ciò stesso, illegittimamente esclusa dalla seconda fase di gara.<br />
Ha fatto, constare, in particolare, l’originaria ricorrente, che se la Commissione avesse adottato come parametro assoluto, per ogni elemento di valutazione, il fabbisogno aziendale maggiorato di 10 volte, certamente avrebbe rispettato lo spirito del CSA ed essa non sarebbe stata esclusa; che la Commissione stessa avrebbe dovuto attribuire il punteggio massimo a chi aveva in essere 10 e più gare e, agli altri, un punteggio proporzionale, ciò che avrebbe comportato, per l’interessata, un incremento di punteggio; seguivano doglianze analoghe per ciò che atteneva al parametro relativo ai sistemi di informatizzazione del servizio (parametro in forza del quale il punteggio dell’interessata avrebbe dovuto pure essere incrementato); altre censure inerivano ai criteri di assegnazione del punteggio relativo al numero di depositi ed alla volumetria dedicata all’incontinenza, nonché al numero di automezzi, al personale dedicato ed alla capacità produttiva; inoltre, non sarebbe stato possibile analizzare, per la mancata esposizione di ogni <i>iter</i> logico argomentativo, i punteggi (ragguagliati alle generiche voci di ottimo, buono, sufficiente) concernenti validità e affidabilità della struttura organizzativa e operativa, alla consistenza del programma di consulenza ed assistenza ed alla qualità del materiale educativo da fornire ad utenti e familiari.<br />
Per il TAR le censure ora dette, svolte con i motivi aggiunti e relative alla sproporzione di alcuni criteri previsti dal bando ed applicati fedelmente dalla Commissione, anche se “<i>non sviluppate nel ricorso in maniera approfondita, come avrebbe meritato l’importanza della questione</i>”, apparivano meritevoli di accoglimento; ciò in quanto il senso complessivo delle censure dedotte era quello secondo cui l’AUSL avrebbe premiato eccessivamente le imprese di dimensioni maggiori rispetto a quelle più piccole; imprese maggiori premiate anche in relazione a requisiti che non erano rilevanti per l’appalto in argomento, o perché non espressamente dedicati o perché, comunque, sproporzionati rispetto al valore dell’appalto ed al numero degli utenti da servire; “<i>si vuol dire, in sostanza</i>” – così proseguono i primi giudici – <i>che l’Amministrazione ha inserito, tra i criteri di valutazione, elementi che, in base alla normativa di derivazione comunitaria, possono rilevare solo ai fini della c.d. prequalificazione (che, nella specie, è mancata), attenendo essi ad elementi dimensionali del concorrente e non al pregio del progetto tecnico dedicato allo specifico appalto</i>”.</p>
<p>4) – Ora, è vero che, alla stregua del costante insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio, il vizio di ultrapetizione, che emerge ove si configuri una mancata corrispondenza fra quanto richiesto dalle parti e il concreto provvedimento pronunciato dal giudice, non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio (cfr. Sezione VI, 31 marzo 2006, n. 1645; IV, 2 giugno 2000, n. 3158); ma tanto non si è verificato nella specie.<br />
Come dedotto dall’appellante, invero, le considerazioni come sopra svolte dai primi giudici vanno manifestamente <i>ultra petita</i>, dal momento che con i motivi aggiunti la ricorrente non si doleva del fatto che fossero stati surrettiziamente assegnati dalla Commissione rilevanti punteggi tecnici per voci afferenti, per loro natura, alla fase della prequalifica, bensì del fatto che la Commissione avrebbe utilizzato criteri valutativi non conformi, almeno in parte, alla <i>lex specialis</i> della gara, in forza dei quali avrebbe finito per assegnare punteggi eccessivamente modesti alla deducente stessa, così determinandone l’esclusione dalla partecipazione alla seconda parte della gara (afferente all’apertura delle offerte economiche); mentre nessun riferimento, sia pure sintetico o indiretto, la medesima intimante faceva alla problematica segnalata dal TAR afferente alla utilizzazione, in sede di assegnazione del punteggio tecnico, di elementi valutativi relativi esclusivamente alla fase della prequalificazione.<br />
Gli stessi primi giudici, del resto, hanno sinteticamente valutato (punto 3.2 della sentenza) la fondatezza, nel merito, delle censure svolte con i motivi aggiunti, considerate nei loro effettivi e concreti contenuti critici dell’operato amministrativo, pervenendo alla conclusione che non ci fossero elementi sufficienti per poter affermare che i calcoli effettuati dalla ricorrente fossero gli unici possibili e legittimi, per cui le censure stesse erano da rigettare; sennonché quelle medesime censure sono state, successivamente, riprese in esame in un contesto più ampio, volto ad evidenziare la violazione del principio dianzi ricordato (relativo all’assegnazione di punteggio ad elementi che sarebbero stati attinenti alla sola fase di prequalifica); in tal modo, peraltro, non solo il TAR è andato <i>ultra petita</i>, ma ha anche finito, contraddittoriamente, per ritenere condivisibili, nel loro insieme (e sotto un profilo che, in realtà, la ricorrente non aveva affatto evidenziato), censure che, in precedenza, lo stesso giudicante aveva espressamente ritenuto infondate.<br />
Da quanto precede discende la fondatezza del capo d’appello in esame.</p>
<p>5) &#8211; L’attenzione deve ora spostarsi su quella parte della sentenza appellata con la quale il TAR ha ritenuto di condividere le censure afferenti alla tardiva determinazione dei subcriteri valutativi (determinazione intervenuta allorché le buste contenenti le offerte tecniche erano già state aperte, ciò che avrebbe potuto incidere negativamente sulla trasparenza e linearità dell’azione amministrativa con riguardo alla correttezza dei giudizi espressi, per le voci in questione, dalla commissione).<br />
Alla luce di un’attenta valutazione delle modalità di svolgimento della gara, di quelle relative alla determinazione dei predetti subcriteri di valutazione, ai punteggi in concreto assegnati ed alle censure svolte con il ricorso introduttivo, ritiene la Sezione che l’appello sia da accogliere, difettando la necessaria prova di resistenza ai fini dell’accoglimento dell’originario gravame.</p>
<p>6) &#8211; Al riguardo, deduce l’appellante che i punteggi sarebbero stati assegnati in modo del tutto corretto, che non vi sarebbe stata alcuna determinazione tardiva di subcriteri valutativi e che talune delle censure svolte, con le quali venivano censurati i criteri in concreto applicati per assegnare il punteggio a talune voci, sarebbero state inammissibili in quanto la ricorrente in primo grado avrebbe conseguito, per quelle stesse voci, il punteggio massimo previsto; inoltre, i contestati subcriteri valutativi altro non sarebbero stati che indicazioni esplicative dell’operato della Commissione stessa in sede di assegnazione dei punteggi.<br />
Giova premettere, ai fini dell’esame delle doglianze d’appello, che il TAR ha disatteso non solo il quarto motivo di ricorso (relativo, come si è visto, alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990), ma anche le doglianze relative alla specifica assegnazione di punteggio a numerose voci previste nel bando e oggetto di specificazione – ad avviso degli stessi primi giudici – in sede di gara, ma che non avrebbero inciso, per tale parte, sulla regolarità del risultato finale.<br />
Il TAR ha ritenuto, invero, che taluni dei c.d. subcriteri sarebbero stati pienamente legittimi (così come i conseguenti punteggi).<br />
In particolare, sono apparsi legittimi, ai primi giudici (in quanto non difformi dai criteri generali indicati dal CSA), i subcriteri stabiliti con riguardo alla “velocità di assorbimento”, allo “ingombro volumetrico”, alla “esperienza specifica della ditta in servizi analoghi”, ai “sistemi di informatizzazione del servizio”, alla “utilità ed affidabilità di proposte innovative”, al “numero di depositi e volumetria degli stessi dedicati all’incontinenza”, al “numero di automezzi e personale dedicato”, alla “capacità produttiva” ed alle “referenze”.<br />
Lo stesso TAR ha, invece, ritenuto che per tutti gli altri subcriteri non potesse affermarsi con certezza che gli elementi prescelti dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi fossero i soli logicamente e praticamente utilizzabili, ciò che ne inficiava in radice l’operato (e così per la “individuazione lotti” e per le altre voci sopra non elencate); ciò che, avrebbe potuto comportare, in ipotesi non inverosimile, in caso di utilizzazione di differenti criteri, l’attribuzione di punteggi tali da consentire all’interessata di partecipare alla seconda fase valutativa anziché esserne esclusa al termine della prima per insufficienza del punteggio tecnico conseguito.<br />
Ebbene &#8211; premesso che, laddove il TAR ha ritenuto legittimi i subcriteri relativi alle voci dianzi ricordate, si è formato, ormai, il giudicato, la sentenza non essendo stata fatta oggetto, da parte dell’originaria ricorrente (che, come si ripete, pur ritualmente intimata, non si è costituita in appello) &#8211; va rilevato che le voci, pur non puntualmente individuate dai primi giudici, per le quali non sono stati ritenuti legittimi i subcriteri rimangono le seguenti:<br />
 a) &#8211; caratteristiche tecniche funzionali costruttive di cui all’art. 9, punto B1), del CSA (verbale n. 4 del 26 novembre 2004 relativo all’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione):<br />
 &#8211; presenze e funzionalità delle barriere laterali su tutta la gamma il cui punteggio massimo, previsto dal CSA, è pari a 1: per tale subcriterio SVAS ha ottenuto il punteggio massimo;  <br />
 &#8211; ampiezza della gamma offerta: punteggio massimo previsto dal CSA punti 1; a SVAS punti 1 (come da correzione apportata nel verbale n. 9), pure corrispondente al punteggio massimo;<br />
 &#8211; individuazione dei lotti: massimo punti 1; a SVAS assegnati punti 0,5;<br />
b) – progetto di gestione del servizio (verbale n. 5 del 21 dicembre 2004):<br />
 &#8211; validità e affidabilità della struttura organizzativa e operativa del servizio: punteggio massimo, in base al CSA, punti 2: SVAS ha conseguito punti 0,66 (corrispondente al giudizio di  “sufficiente”);<br />
 &#8211; validità e affidabilità degli strumenti di analisi dei consumi etc.: massimo, per il CSA, punti 1: SVAS ha ottenuto punti 1, pari al punteggio massimo;<br />
c) – assistenza infermieristica e materiale informativo (verbale n. 7 del 19 gennaio 2005): consistenza del programma di consulenza e assistenza, massimo, per il CSA, punti 1:<br />
 &#8211; la Commissione, per la sottovoce “consistenza del programma di consulenza”, ha assegnato a SVAS punti 0,25 (corrispondenti  al giudizio di  “buono”) su 0,50;<br />
 &#8211; per la sottovoce “consistenza del programma di assistenza” la Commissione ha assegnato a SVAS punti 0,03 su 0,50, utilizzando la formula: “<i>valore più alto : 0,50 = valore dichiarato : x</i>”;<br />
  &#8211; per la voce “qualità del materiale educativo da fornire a utenti e familiari”, per la quale il CSA prevedeva un massimo di punti 1, la Commissione ha attribuito a SVAS punti 0,50 (corrispondenti al giudizio di “buono”);<br />
 &#8211; per la voce “strumenti informativi, postazioni on line ecc.”, per la quale il CSA prevedeva un massimo di punti 1, senza ulteriori specificazioni, la SVAS ha conseguito punti 0,50 su 0,50 per la sottovoce (individuata dalla Commissione dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche) “strumentazione informativa comprese postazioni e sistemi on line”, e punti 0,06 su 0,50 per la sottovoce “numeri verdi messi a disposizione dell’utenza” (punteggio assegnato in base alla formula: “<i>valore più alto : 0,50 = valore dichiarato : x</i>”);<br />
d) – certificazione di qualità: punteggio massimo da CSA punti 2; SVAS ha conseguito tale punteggio massimo .</p>
<p>7) &#8211; Ciò posto – e prima di procedere all’esame, ai fini della verifica della sussistenza della necessaria prova di resistenza, delle attribuzioni di punteggio come sopra operate &#8211; va anche osservato che SVAS non aveva, in effetti, interesse a confutare i punteggi assegnati ad altre concorrenti, ivi compresa l’aggiudicataria; ciò in quanto la medesima originaria ricorrente è stata esclusa dalla gara per insufficienza del punteggio tecnico minimo necessario per accedere alla successiva fase di apertura dell’offerta economica e attribuzione dei relativi punteggi; con la conseguenza che le uniche sottovoci o subcriteri da prendere in esame riguardano solo quei casi in cui la concorrente &#8211; poi esclusa &#8211; non ha conseguito il punteggio massimo previsto dal CSA, mentre, laddove ha conseguito i punteggi massimi quivi previsti, non poteva vantare interesse alcuno a sindacarli; difetta, invece, l’interesse a sindacare i punteggi assegnati alle altre concorrenti in quanto l’eventuale rimozione del provvedimento di esclusione dell’originaria ricorrente non potrebbe comportare se non la rinnovazione della gara stessa.<br />
Non senza considerare, ad ogni buon conto, che il TAR ha assorbito siffatte censure (afferenti all’attribuzione dei punteggi assegnati ad ARTSANA s.p.a. o, se del caso, anche ad altre concorrenti che hanno superato la prima fase, relativa alle valutazioni d’ordine tecnico); con la conseguenza che, non essendo state le stesse esaminate in primo grado, né riproposte in appello, non essendosi qui costituita l’originaria ricorrente, esse non possono ormai più essere prese in esame, sicché anche l’eventuale, mero interesse strumentale alla rinnovazione della procedura concorrenziale non potrebbe, ormai, più essere perseguito dall’originaria ricorrente.</p>
<p>8) – A questo punto può procedersi all’esame della valenza innovativa o meno, rispetto ai criteri indicati nel CSA, dei sottocriteri che, per il TAR, sarebbero stati illegittimamente elaborati dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.<br />
In tal senso, emerge, dagli atti di gara e da quanto sopra indicato, che, quanto alla voce di cui al punto 6), lettera a), che precede (caratteristiche tecniche funzionali costruttive di cui all’art. 9, punto B1 del CSA &#8211; individuazione dei lotti – massimo punti 1 in base allo stesso CSA), SVAS ha conseguito punti 0,50; si tratta, in tal caso, di punteggio correlato a tre sottovoci assenti nel CSA e riportate, per la prima volta, solo nel verbale n. 4, che è successivo a quello n. 1 del 20 luglio 2004, relativo all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica; dette sottovoci, se fossero state già presenti nel CSA, avrebbero potuto indirizzare, invero, i contenuti dell’offerta, in quanto solo in esse, per la prima volta, è stato segnalato che la ripartizione interna del punteggio in parola sarebbe stata correlata a tre distinti requisiti (individuazione del lotto sul pannolone, sulla busta contenente i pannoloni e sul cartone contenente le buste); sennonché, tali sottocriteri sono stati per la prima volta esternati e contestualmente applicati nella seduta del 26 novembre 2004 (verbale n. 4 anzidetto, relativo all’attribuzione dei punteggi); donde l’illegittimità degli stessi in quanto elaborati (in contrasto con principi ormai fermi nella giurisprudenza amministrativa; cfr. per tutte, le decisioni della Sezione 29 marzo 2006, n. 1590; 19 aprile 2005, n. 1791) dopo l’apertura delle offerte tecniche (oltre quattro mesi dopo) e senza consentire alle concorrenti di conoscerli preventivamente ai fini di una più compiuta redazione dell’offerta ragguagliata ai requisiti con gli stessi sottocriteri evidenziati.<br />
Emerge anche, peraltro, che, quanto alla voce sopra riportata al n. 6, lettera b) – progetto di gestione del servizio: validità e affidabilità della struttura organizzativa e operativa del servizio (punteggio massimo, in base al CSA, punti 2), SVAS ha conseguito punti 0,66 (corrispondenti al giudizio di “sufficiente”); al riguardo va rilevato che la Commissione ha deciso “di attribuire….il punteggio sulla base della seguente valutazione: ottimo 2 punti, buono 1,33 punti….sufficiente 0,66 punti”; in tal caso, però, non si tratta di specificazione di un subcriterio, ma di modalità di assegnazione del punteggio sulla base di taluni principi di valore differenziati; quindi non si tratta di un sottocriterio in grado di indirizzare, di per sé, l’esito del giudizio e, prima ancora, di influire – se preventivamente noto – sulla determinazione dei contenuti dell’offerta da parte dei singoli concorrenti.<br />
Si potrebbe, allora, dubitare, sotto il profilo della carenza di motivazione, della correttezza dell’attribuzione del punteggio in questione attraverso il generico giudizio di “sufficiente” attribuito all’offerta in proposito formulata dell’originaria ricorrente; ma, sotto tale profilo, il TAR non si è affatto pronunciato (essendosi limitato a rilevare che numerosi sottocriteri, compreso quello in esame, erano illegittimi perché introdotti dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche) e l’originaria ricorrente, non essendosi costituita in appello, neppure ha ribadito tali originarie censure; con la conseguenza che, per tale parte, la sentenza appellata appare erronea.<br />
Quanto, poi, alla voce di cui al n. 6), lettera c), che precede (assistenza infermieristica e materiale informativo: consistenza del programma di consulenza e assistenza, massimo, per il CSA, punti 1), come si è visto è stato assegnato alla SVAS, per il sottocriterio “consistenza del programma di consulenza”, il punteggio di 0,25 (corrispondente a “buono”) su 0,50; per la sottovoce “consistenza del programma di assistenza” SVAS ha, inoltre, conseguito punti 0,03 su 0,50.<br />
Sennonché il CSA prevedeva solo l’attribuzione di punti 1 per ciò che atteneva alla “consistenza del programma di consulenza ed assistenza presentato”; ne consegue che la partizione del punteggio in due distinte sottovoci e la ripartizione dei relativi sottopunteggi correlata a distinti criteri applicativi assenti nel CSA denunciano pure la violazione della disciplina concorsuale che richiede la preventiva definizione dei subcriteri valutativi – quando ammessa – prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.<br />
Quanto, invece, alla voce, relativa allo stesso punto 6), lettera c), anzidetto (qualità del materiale educativo da fornire a utenti e familiari, massimo, per il CSA, punti 1) SVAS ha conseguito punti 0,50 (corrispondenti a “buono”); qui si è trattato, invero &#8211; come con riguardo alla voce “progetto di gestione del servizio: validità e affidabilità della struttura organizzativa e operativa del servizio” di cui al punto 6), lettera b), che precede &#8211; di attribuzione di punteggio sulla base, in effetti, dello stesso criterio fissato dal bando e che nel giudizio di “buono” ha trovato solo l’espressione verbale del suo valore, accompagnato dal punteggio numerico di 0,50/1,00; non si tratta, quindi, di determinazione di un nuovo sottocriterio, ma di espressione meramente valutativa censurabile eventualmente, sotto il profilo della carenza di motivazione, non esaminato, peraltro dal TAR e non riproposto in questa sede; donde l’erroneità, sul punto, dell’impugnata sentenza.<br />
Quanto, infine, alla voce: “strumenti informativi, postazioni <i>on line</i> etc.” (massimo, per il CSA, punti 1), in cui SVAS ha conseguito punti 0,50 su 0,50 (giusta il citato verbale n. 9) per la sottovoce “strumentazione informativa comprese postazioni e sistemi <i>on line</i>”, e punti 0,06 su 0,50 per la sottovoce “numeri verdi messi a disposizione dell’utenza”, vi è da rilevare che anche qui si tratta di determinazione di sottocriteri illegittimi, in quanto il CSA prevedeva solo l’assegnazione di un punteggio massimo pari a punti 1 riferito agli strumenti informativi, postazioni, sistemi <i>on line</i> etc., mentre la Commissione non solo ha sdoppiato il criterio senza che nulla in proposito prevedesse il CSA (da un lato, “disponibilità di strumentazione informativa comprese postazioni e sistemi <i>on line</i>” con l’assegnazione di un punteggio massimo di 0,50; dall’altro lato, “numeri verdi messi a disposizione dell’utenza”, con un massimo, anche in questo caso, di punti 0,50); ma ha anche previsto un sottocriterio – relativo agli ora detti numeri verdi – neppure richiamato nel CSA.</p>
<p>9) – Giusta quanto rilevato al punto che precede, la problematica relativa alla tardiva definizione dei sottocriteri coinvolge, in effetti, in termini rilevanti, solo tre dei sottocriteri anzidetti (individuazione dei lotti, assistenza infermieristica e materiale informativo, consistenza del programma di consulenza, strumenti informativi, postazioni <i>on line</i> ecc.), per un totale di punti 3,00; sommando tale valore a quello conseguito dall’originaria ricorrente (21,58) si perverrebbe a potenziali punti 24,58, astrattamente sufficienti ai fini della prosecuzione della gara e dell’apertura dell’offerta economica della medesima concorrente.<br />
Sennonché, per le voci stesse quest’ultima ha, comunque, conseguito punteggi pari, complessivamente a 1,34; ebbene, sottraendo tale valore da 24,58, il punteggio alla stessa spettante (23,24) discende al di sotto della soglia minima di punti 24 necessari ai fini dell’ammissione alla seconda fase (relativa all’aperture delle offerte economiche ed assegnazione dei relativi punteggi); ciò che fa venire meno, peraltro, la necessaria prova di resistenza in quanto, per le ragioni tutte che precedono, ciò che emerge è che la determinazione dei sottocriteri non ha inciso in modo determinante sulla esclusione dalla gara dell’originaria ricorrente al termine della prima fase valutativa e sulla mancata ammissione della medesima alla seconda fase.</p>
<p>10) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2006 con l’intervento dei sigg.ri:</p>
<p>AGOSTINO   ELEFANTE    –    Presidente<br />
CHIARENZA MILLEMAGGI – Consigliere<br />
PAOLO    BUONVINO  –  Consigliere  est.<br />
C E S A R E   LAMBERTI   –   Consigliere<br />
M A R Z I O    B R A N C A  &#8211;  Consigliere</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 28/03/07<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2006 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-14-9-2006-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-14-9-2006-n-1446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-14-9-2006-n-1446/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2006 n.1446</a></p>
<p>Pres. Leotta C. Morales (Avv. S. Biscari) c/ Ministero della Giustizia, Sottocommissione per l’esame di Avvocato –Sessione 2005- Corte d’Appello di Catania (Avv. distrettuale dello Stato &#8211; Catania) sulla insufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove scritte dell&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense Concorsi ed esami – Abilitazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-14-9-2006-n-1446/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2006 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-14-9-2006-n-1446/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2006 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leotta<br /> C. Morales (Avv. S. Biscari) c/ Ministero della Giustizia, Sottocommissione per l’esame di Avvocato –Sessione 2005- Corte d’Appello di Catania (Avv. distrettuale dello Stato &#8211; Catania)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove scritte dell&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi ed esami – Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato &#8211; Valutazione delle prove scritte – Valutazione negativa – Natura di provvedimento amministrativo – Assegnazione voto numerico – Insufficienza &#8211; Obbligo di adeguata motivazione – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, la valutazione della prova scritta presenta natura composita in quanto, in caso di giudizio positivo, si configura come espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, che si esaurisce nell’ambito del procedimento concorsuale, mentre, qualora al candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, rappresenta un provvedimento amministrativo, conclusivo del suddetto procedimento. Pertanto, mentre nella prima ipotesi la valutazione può essere resa anche con semplice assegnazione del voto numerico, ai sensi degli artt. 23, comma 7, 24, comma 1, 17-bis, comma 2., R.D. 37/1934 e s.m.i., al contrario, in caso di valutazione negativa è necessario che all’assegnazione del voto numerico faccia seguito l’espressione di un giudizio di non idoneità con il quale vengano esplicitate le ragioni di tale valutazione. In tal senso depone l’orientamento assunto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze nn. 419/2005 e 28/2006, nonché quanto disposto dall’art. 11, comma 5, D.lgs. 166/2006, sulle modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, applicabile, in quanto espressione di un principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa, a qualsiasi procedimento concorsuale(1).</p>
<p>(1) Contra, ex multis, Cons. di Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Cons. di Stato, V, 15 dicembre 2005 n. 7136.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
&#8211; Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione Quarta,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Ettore Leotta                        Presidente relatore estensore<br />
Dott. Francesco Brugaletta            Consigliere<br />
Dott.ssa Maria Stella Boscarino     Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 2356/2006 R.G. </b>proposto dalla <br />
Dott.ssa <b>Morales Chiara, </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Biscari, elettivamente domiciliata in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 97, presso lo studio dell’Avv. Rosa Viviana Sidoti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della Giustizia, </b>in persona del Ministro pro tempore,<b> </b>e la <b>Sottocommissione per l’esame di Avvocato – Sessione 2005 – presso la Corte di Appello di Catania,</b> in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione:<br />
del provvedimento di non idoneità alla prova orale, emesso dalla Sottocommissione per l’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania in data 17 giugno 2006;<br />
di tutti gli atti prodromici ed endoprocedimentali, e specificatamente del verbale del 18 maggio 2006 redatto dai componenti la Sottocommissione per gli esami di Avvocato di L’Aquila, incaricata della correzione degli elaborati scritti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore per la Camera di consiglio del 13 settembre 2006 il Consigliere dott. Ettore Leotta;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa; <br />
Visto l&#8217;art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall&#8217;art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria;<br />
Premesso quanto rappresentato nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, notificato il 26 luglio 2006, depositato il 10 agosto 2006;<br />
<B>A &#8211;</B> Visti l’art. 23, comma 7, l’art. 24, comma 1, e l’art. 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal D.L. 21 maggio 2003 n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati;<br />
Visto l’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in base al quale <i>“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti &#8230; lo svolgimento dei pubblici concorsi &#8230; deve essere motivato &#8230; La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.<br />
</i>Viste le ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006 n. 28, con le quali la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 23, comma 5, 24, comma 1 e 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modificazioni (in quanto volte ad ottenere l’avallo della Corte ad una certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che a sottoporre alla stessa un dubbio di legittimità costituzionale), ha tuttavia esplicitamente escluso che <i>“la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca << diritto vivente>>”, </i>suggerendo di fatto ai giudici remittenti di optare per una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali di cui artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Cost., dei quali era stata denunciata la lesione.<br />
Visto l’art. 11, comma 5, del Decreto Leg.vo 24 aprile 2006 n. 166 che, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive testualmente:<br />
<i>“Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione”.<br />
</i>Visto altresì l’art. 12, comma 5, dello stesso Decreto Leg.vo che, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle prove orali del concorso notarile, così dispone:<br />
<i>“La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione”.<br />
</i>Rilevato che le due norme da ultimo riportate, ancorché riferite al concorso di notaio, debbono essere considerate come espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione, la cui valenza dev’essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.<br />
Ritenuto, alla luce di tale recentissimo intervento del Legislatore e delle puntualizzazioni della Corte Costituzionale prima richiamate, di poter superare l’orientamento della giurisprudenza prevalente (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001 n. 367; Cons. Stato, VI, 29 marzo 2002 n. 1786; Cons. Stato, VI, 10 gennaio 2003 n. 67; Cons. Stato, V, 21 novembre 2003 n. 7564; Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005 n. 7136) la quale, mossa dalla preoccupazione di garantire la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990, nelle procedure concorsuali l’attribuzione del punteggio numerico soddisfa l’obbligo della motivazione.<br />
Rilevato che la giurisprudenza citata, alla quale questa Sezione nel passato ha aderito (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 15 settembre 2005 n. 1379), ha tuttavia omesso di considerare che la valutazione di una prova ha natura composita, in quanto essa:<br />
&#8211; costituisce l’espressione di un giudizio tecnico – discrezionale, che si esaurisce nell’ambito del procedimento concorsuale, allorché tale giudizio è positivo, di modo che essa può essere resa con un semplice voto numerico;<br />
&#8211; rappresenta al tempo stesso, oltre che un giudizio, un provvedimento amministrativo che conclude il procedimento concorsuale, tutte le volte in cui alle prove di un candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, donde la necessità, in tale ipote<br />
Rilevato che la soluzione prospettata è coerente con le ripetute affermazioni giurisprudenziali secondo cui (Cfr. Tar Toscana, Sezione II, 4 novembre 2005 n. 5557), <i>“in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice <<non inidoneità>> si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974)”.<br />
</i>Rilevato altresì che, nei casi di valutazione negativa, ove sussista l’obbligo della motivazione, la competente Commissione è costretta ad un più attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale, il che sicuramente rafforza l’osservanza del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione.<br />
Ritenuto, per le ragioni che precedono, modificando l’orientamento giurisprudenziale sin qui seguito, di annullare l’impugnato verbale del 18 maggio 2006, redatto dai componenti la Sottocommissione per gli esami di Avvocato di L’Aquila, incaricata della correzione degli elaborati scritti, limitatamente alla correzione degli elaborati della ricorrente, ed il conseguenziale provvedimento (implicito) di non idoneità alla prova orale, emesso dalla Sottocommissione per l’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania in data 17 giugno 2006, sussistendo la denunciata violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.<br />
Ritenuto, per il resto, di assorbire le ulteriori censure.<br />
<B>B –</B> Ritenuto che dalla superiore pronuncia deriva l’obbligo per l’Amministrazione di valutare <i>ex novo</i> gli elaborati scritti della ricorrente, conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Sottocommissione per gli esami di Avvocato di L’Aquila, con l’osservanza di ogni modalità utile a garantire l’anonimato degli elaborati, e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 20 febbraio 1998, n. 6250; Tar Veneto, Sezione I, 15 gennaio 2004, n. 62; Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n. 4407; Tar Napoli, Sezione II, 20 gennaio 2006 n. 764).<br />
Ritenuto che il Presidente della Sottocommissione per gli esami di avvocato di Catania dovrà pertanto trasmettere gli elaborati scritti della ricorrente alla Sottocommissione per gli esami di Avvocato di L’Aquila, affinché questa compia le valutazioni di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei predetti elaborati.<br />
Ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione e con le prescrizioni ivi indicate.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, anche a mezzo fax.<br />
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 13 settembre 2006.</p>
<p align=center>Il Presidente relatore estensore<br />
(Dott. Ettore Leotta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Depositata in Segreteria il 14 settembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-14-9-2006-n-1446/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2006 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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