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	<title>1445 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1445 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1445/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1445</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; E. Di Santo Est. Confedilizia -Associazione Proprietari di Casa di Grosseto (Avv.ti E. Bellandi e N. Scripelliti) contro il Comune di Grosseto (Avv. P. Stolzi) sulla carenza di legittimazione per la Confedilizia e per i proprietari di immobili in loco, ad impugnare la delibera con cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1445/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1445/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; E. Di Santo Est.<br /> Confedilizia -Associazione Proprietari di Casa di Grosseto (Avv.ti E. Bellandi e N. Scripelliti) contro il Comune di Grosseto (Avv. P. Stolzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di legittimazione per la Confedilizia e per i proprietari di immobili in loco, ad impugnare la delibera con cui è stata disposta la maggiorazione dell&#8217;I.C.I. per gli immobili diversi dalla prima casa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Confedilizia &#8211; Può agire in sede giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che si ritenga ingiustamente pregiudizievole degli interessi unitari della categoria – Azione proposta avverso aumento ICI seconde case &#8211; Tutela solo di alcuni iscritti – Carenza di legittimazione &#8211; Sussiste	</p>
<p>2.  Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Aumento ICI seconde case – Impugnazione – Mero status di proprietario di pluralità di immobili posti nel Comune interessato – Insufficienza &#8211; Carenza di legittimazione &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Confedilizia è abilitata ad agire in sede giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che si ritenga ingiustamente pregiudizievole degli interessi unitari della categoria; ciò in ragione della legittimazione alla tutela &#8211; anche in via giudiziaria &#8211; della categoria che deriva all&#8217;organismo dalla sua rappresentatività, in forza di statuto, della proprietà immobiliare. Invece, la Confedilizia, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari dei fabbricati, non è legittimata a dolersi delle condizioni di applicazione dell’aliquota maggiorata I.C.I. del nove per mille ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431, in quanto trattasi di atti che non si riferiscono ai proprietari immobiliari in quanto tali, ma soltanto ad alcuni di essi, segnatamente ai proprietari di immobili diversi dalla prima casa per i quali non sia stato sottoscritto almeno un contratto di locazione, per ciascun anno del biennio precedente, di almeno sei mesi. Si tratta di un interesse proprio di una parte soltanto degli associati, che appare addirittura in situazione di potenziale conflitto con quello proprio di altri associati. Di qui l’inammissibilità del ricorso	</p>
<p>2. Lo status di proprietario di pluralità di immobili posti nel Comune di Grosseto il quale ha previsto la maggiorazione dell’I.C.I. nella misura del nove per mille ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431 è del tutto insufficiente a radicare la legittimazione attiva e/o l’interesse ad impugnare gli atti di adozione di tale incremento, giacchè ciò che qualifica l’eventuale interesse del soggetto è non solo l’essere proprietario, ma il ricevere un danno dalla delibera impugnata e, dunque, non avere sottoscritto contratti di locazione, per gli immobili ulteriori a quello di residenza nel periodo di imposta, atteso che, come sopra detto, in caso di sottoscrizione di contratti di locazione della tipologia ritenuta rilevante, il soggetto avrebbe un vantaggio dall’applicazione della delibera. Di qui l’inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 450 del 2007, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Confedilizia &#8211; Associazione Proprietari di Casa di Grosseto</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Bellandi e Nino Scripelliti, con domicilio eletto presso Nino Scripelliti in Firenze, via S. Reparata n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Grosseto<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso Paolo Stolzi in Firenze, via dei della Robbia n. 67; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Grosseto n. 589 del 28 dicembre 2006, nella parte in cui, determinando le aliquote ICI per l&#8217;anno 2007, ha ricompreso nella categoria di immobili abilitativi per i quali è prevista l&#8217;aliquota maggiorata del 9 per 1000, anche le unità immobiliari per uso abitativo &#8220;tenute a disposizione&#8221; (del proprietario), &#8220;nonché le unità immobiliari oggetto di locazioni saltuarie di breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell&#8217;anno)&#8221;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/04/2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. L’impugnazione in esame ha ad oggetto la delibera n. 589 del 28.12.2006 della Giunta Municipale del Comune di Grosseto con la quale, in base alla legge 431/1998, sono state rideterminate le tariffe I.C.I. per gli immobili posti nel Comune di Grosseto.<br />	<br />
In particolare le ricorrenti insorgono avverso due parti di detta delibera, e precisamente quelle in cui sono assoggettati ad aliquota I.C.I. del 9 per mille gli immobili non destinati a prima casa e non locati secondo le forme e nei modi contemplati dalle disposizioni di cui alla citata legge, sostenendo l’illegittimità del provvedimento, in considerazione della duplice circostanza che esso non eccettuerebbe dal novero di tali immobili quelli diversi dalla prima casa, ma comunque tenuti a disposizione del proprietario (1° motivo di ricorso) e quella che, inoltre, introdurrebbe un’ulteriore limitazione in ordine alla durata delle locazioni prevedendone la durata di almeno un semestre l’anno (2° motivo).<br />	<br />
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, come eccepito dall’amministrazione resistente.<br />	<br />
Per quanto riguarda la Confedilizia &#8211; Associazione proprietà edilizia di Pisa, è noto che, per costante giurisprudenza, le associazioni sono legittimate ad agire in giudizio soltanto a tutela della totalità degli iscritti, non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi, fosse pure maggioritaria, né basta che una parte, anche cospicua, degli associati ritrarrebbe vantaggio dall&#8217;accoglimento del gravame (cfr., per tutte, T.A.R. Veneto, III, 14.12.2005, n. 4232).<br />	<br />
In applicazione di tale principio &#8211; e proprio con riferimento alla associazione odierna ricorrente &#8211; è stato affermato che “la Confedilizia è abilitata ad agire in sede giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che si ritenga ingiustamente pregiudizievole degli interessi unitari della categoria; ciò in ragione della legittimazione alla tutela &#8211; anche in via giudiziaria &#8211; della categoria che deriva all&#8217;organismo dalla sua rappresentatività, in forza di statuto, della proprietà immobiliare. Invece, la Confedilizia, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari dei fabbricati, non è legittimata ad impugnare atti che non si riferiscono ai proprietari in quanto tali, ma ad alcuni di essi quali autori di abusi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico” (T.A.R. Lazio, II, 10.10.2006, n. 10234).<br />	<br />
Nel caso di specie l’associazione ricorrente, dolendosi delle condizioni di applicazione dell’aliquota maggiorata I.C.I. del nove per mille ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431, impugna atti che non si riferiscono ai proprietari immobiliari in quanto tali, ma soltanto ad alcuni di essi, segnatamente ai proprietari di immobili diversi dalla prima casa per i quali non sia stato sottoscritto almeno un contratto di locazione, per ciascun anno del biennio precedente, di almeno sei mesi.<br />	<br />
Si tratta di un interesse proprio di una parte soltanto degli associati, che appare addirittura in situazione di potenziale conflitto con quello proprio di altri associati.<br />	<br />
Posto infatti che le aliquote I.C.I. debbono essere deliberate nel rispetto degli equilibri di bilancio, è evidente che, a parità di gettito previsto, all’introduzione dell’aliquota maggiorata ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431 per gli immobili non locali nell’ultimo biennio corrisponderà &#8211; almeno tendenzialmente &#8211; la riduzione dell’aliquota ordinaria nell’ambito del range stabilito dalla legge (non meno del 4 per mille, né più del 7 per mille, art. 6 comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504) o, addirittura, l’introduzione di aliquote più favorevoli per i proprietari che concedano i propri immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (art. 2 comma 4 primo periodo della legge 9.12.1998, n. 431) (cfr., TAR Toscana, 8 maggio 2007, n. 734).<br />	<br />
E, nel caso si specie, la politica di corrispondenza fra aumento delle aliquote per le seconde case non locate e la diminuzione di quella per immobili locati non è solo “tendenziale”, essendo stata espressamente affermata nella delibera impugnata.<br />	<br />
Infatti, la delibera impugnata, nel mentre determina l’aliquota del 9 per mille per alloggi non locati nel biennio precedente (secondo quanto ivi prescritto), determina altresì agevolazioni impositive in tema di I.C.I., sia per la prima casa (anche per effetto della connessa delibera n. 588/2006), sia soprattutto per chi lochi immobili sulla base dei cc.dd. patti in deroga (oltre che per talune ipotesi specificamente contemplate al punto a) di detta delibera).<br />	<br />
Per quanto attiene, poi, alla posizione soggettiva della Sig.ra Tonioni, odierna ricorrente, sia nel ricorso che nella documentazione allegata, la legittimazione è individuata nel solo status di proprietario di pluralità di immobili nel Comune di Grosseto.<br />	<br />
Orbene tale status è del tutto insufficiente a radicare la legittimazione attiva e/o l’interesse al ricorso, giacchè ciò che qualifica l’eventuale interesse del soggetto è non solo l’essere proprietario, ma il ricevere un danno dalla delibera impugnata e, dunque, non avere sottoscritto contratti di locazione, per gli immobili ulteriori a quello di residenza nel periodo di imposta, atteso che, come sopra detto, in caso di sottoscrizione di contratti di locazione della tipologia ritenuta rilevante, il soggetto avrebbe un vantaggio dall’applicazione della delibera.<br />	<br />
Di ciò nulla è detto in ricorso e nulla è provato con la documentazione relativa.<br />	<br />
Ne consegue che la mera qualità di proprietario di più immobili non assume alcun rilievo ai fini della presente causa, giacchè unico presupposto è la proprietà di immobili che, non destinati a prima casa e non locati, siano stati assoggettati all’aliquota I.C.I. del 9 per mille.<br />	<br />
Donde l’inammissibilità del ricorso. <br />	<br />
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, valutata la vicenda nel suo complesso, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I^, dichiara il ricorso indicato in epigrafe inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1445/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatoria di concorso a 10 posti di farmacista ASL, in quanto la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L. n. 68/99 per disabili presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria di concorso a 10 posti di farmacista ASL, in quanto la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L. n. 68/99 per disabili presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>QUINTA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1445/2007<br />
Registro Generale: 2150/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO ONORATO  Presidente<br />ANDREA PANNONE   Consigliere<br /> MICHELANGELO FRANCAVILLA  Primo Referendario relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 10 Maggio 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 2150/2007  proposto da:<br />
<b>ROSTAN STEFANIA</b>rappresentato e difeso da:VERDE FRANCOcon domicilio eletto in NAPOLISEGRETERIA T.A.R.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.S.L.  NAPOLI 5  </b><br />
rappresentato e difeso da:AFELTRA FRANCESCO SAVERIO &#8211; MARTUCCI EDUARDOcon domicilio eletto in NAPOLISEGRETERIA TAR<br />
e nei confronti di<br /><b>DI GENNARO DANIELA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione della graduatoria generale di merito affissa presso la sede legale dell’ASL NA 5 in Castellammare di Stabia relativa a concorso pubblico per titoli ed esami per n. 10 posti di farmacista dirigente disciplina farmaceutica territoriale indetto dall’ASL  NA 5;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.S.L.  NAPOLI 5<br />
Udito il relatore Primo Ref. MICHELANGELO FRANCAVILLA<br /> Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Considerato che il ricorso non appare, allo stato, assistito da sufficienti profili di fondatezza in quanto, secondo l’orientamento seguito dal giudice di appello (Cons.Stato Sez. VI n. 7004/06) la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L.n. 68/99 presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente come si evince dal curriculum della stessa);<br />
Ritenuto che non  sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
R E S P I N G E  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, 10 Maggio 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL PRIMO REFERENDARIO ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.1445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-1445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-1445/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-1445/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.1445</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni Sarfati S.p.A. (avv.ti L. Strano e U. Cossu) e Valori S.c. a r.l. (avv.ti S. Cammareri, A. Colantoni e M. Pisano) c. Comune di Assemini (Avv. A. Pubusa) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. Stato), Galimberti e Concas s.n.c. (Avv. F. Serra) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-1445/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-1445/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.1445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> Sarfati S.p.A. (avv.ti L. Strano e U. Cossu) e Valori S.c. a  r.l. (avv.ti S. Cammareri, A. Colantoni e M. Pisano) c. Comune di Assemini (Avv. A. Pubusa) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. Stato), Galimberti e Concas s.n.c. (Avv. F. Serra) e Ge.Di. s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;impresa consorziata ma non indicata come esecutrice può partecipare alla gara in concorrenza col Consorzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – lavori pubblici –  Gara &#8211; Consorzio ed impresa non indicata come esecutrice partecipanti alla gara – esclusione &#8211; illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il sistema normativo in tema di lavori pubblici consente alle imprese consorziate in Consorzio stabile ex art. 13 L. n. 109/1994, diverse da quella indicata dal consorzio per eseguire il contratto, di partecipare al procedimento per l&#8217;aggiudicazione, in concorrenza con lo stesso consorzio di cui fanno parte, introducendo un’eccezione al generale principio del divieto di partecipazione alle gare d’appalto delle imprese collegate fra di loro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 289/05 proposto da</p>
<p><b>Sarfati s.p.a.</b> in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Strano ed Umberto Cossu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Satta n. 33</p>
<p>e sul ricorso n. 359/05 proposto da</p>
<p><b>Valori, società consortile a responsabilità limitata</b>, in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Cammareri, Andrea Colantoni e Marco Pisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Puccini n. 2</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Assemini</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pubusa e domiciliato presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 84;</p>
<p>&#8211; l’<b>Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici</b> in persona del Presidente, costituitasi solo nel primo giudizio con il ministero dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è per legge domiciliata</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Galimberti e Concas s.n.c.</b> in persona dell’Amministratore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Serra presso lo studio del quale in Cagliari, via Tuveri n. 16, è elettivamente domiciliata e di G.Edi s.r.l., non costituita in giudizio, nonché dell’Associazione Temporanea costituita fra le medesime;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del verbale in data 2/2/2005 con il quale la commissione preposta all’aggiudicazione dell’appalto indetto dal Comune di Assemini con bando in data 23/12/2004 per l’esecuzione dei lavori di sistemazione e rifacimento delle reti idriche interne all’abitato, secondo stralcio, ha escluso dal procedimento Sarfati s.p.a. e Valori società consortile a responsabilità limitata, aggiudicando provvisoriamente il contratto all’A.T.I. Galimberti e Concas e G.Edi s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione n. 124 in data 3/2/2005 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Assemini ha approvato i verbali di gara, aggiudicando definitivamente i lavori all’A.T.I. sopra indicata;<br />	<br />
&#8211;	degli atti con i quali il Comune di Assemini ha comunicato all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici le sopra dette esclusioni;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso.																																																																																												</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione del Comune di Assemini in persona del Sindaco in carica, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e di Galimberti e Concas s.n.c. in persona dell’Amministratore;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 1 giugno 2005 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con separati ricorsi a questo Tribunale, rispettivamente notificato il 7-8/3/2005, depositato il successivo 11/3 e rubricato al n. 289/05 il primo, notificato il 1/4/2005, depositato il successivo 7/4 e rubricato al n. 359/05 il secondo, Sarfati s.p.a. in persona dell’Amministratore Unico e Valori società consortile a responsabilità limitata in persona dell’Amministratore Unico impugnano:<br />
&#8211;	il verbale in data 2/2/2005 con il quale la commissione preposta all’aggiudicazione dell’appalto indetto dal Comune di Assemini con bando in data 23/12/2004 per l’esecuzione dei lavori di sistemazione e rifacimento delle reti idriche interne all’abitato, secondo stralcio, ha escluso dal procedimento Sarfati s.p.a. e Valori società consortile a responsabilità limitata, aggiudicando provvisoriamente il contratto all’A.T.I. Galimberti e Concas e G.Edi s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	la determinazione n. 124 in data 3/2/2005 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Assemini ha approvato i verbali di gara, aggiudicando definitivamente i lavori all’A.T.I. sopra indicata;<br />	<br />
&#8211;	gli atti con i quali il Comune di Assemini ha comunicato all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici le sopra dette esclusioni;<br />	<br />
&#8211;	ogni altro atto connesso.<br />	<br />
I ricorsi sono affidati entrambi ai seguenti motivi:<br />
1)	Erronea e falsa interpretazione degli artt. 12, quinto comma, e 13, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109<br />	<br />
Le ricorrenti chiedono l&#8217;annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, vinte le spese; la ricorrente Valori chiede anche il risarcimento dei danni subiti.<br />
Con ordinanze n. 139 in data 16 marzo 2005 e n. 174 in data 20 aprile 2005 non sono state accolte le istanze cautelari ed è stata fissata l’udienza per la discussione dei ricorsi nel merito.<br />
In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Assemini in persona del Sindaco in carica chiedendo il rigetto dei gravami.<br />
Si è costituita solo nel primo giudizio l’Avvocatura dello Stato chiedendo, con memoria depositata il 15/3/2005, la propria estromissione.<br />
Anche la controinteressata Galimberti e Concas si è costituita in entrambi i giudizi in persona dell’Amministratore chiedendo, con memorie depositate il 15/3/2005, il rigetto dei ricorsi.<br />
In data 26 e 28/5/2005 le ricorrenti hano depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi in epigrafe sono stati proposti da un consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e da una delle imprese che hanno partecipato alla sua costituzione.<br />
I ricorsi sono stati notificati anche all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, presso l’Avvocatura dello Stato, che si è costituita nel primo giudizio, chiedendo la propria estromissione.<br />
La domanda deve essere accolta, in quanto non sono stati impugnati provvedimenti dell’Autorità (invero nel corso della discussione orale è stato affermato che quest’ultima non è intervenuta nella vicenda, neppure successivamente), con compensazione di spese.<br />
Entrambi i soggetti sopra indicati hanno presentato offerta per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto indicato in epigrafe e sono stati esclusi in applicazione dell’art. 12, quinto comma, della predetta legge; hanno quindi proposto i ricorsi in epigrafe, che devono essere riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.<br />
Entrambe le parti ricorrenti rilevano, in punto di fatto, che il Consorzio nel corso del procedimento ha indicato l&#8217;impresa consorziata attraverso la quale intende eseguire il contratto in caso d&#8217;aggiudicazione, e che tale impresa è un soggetto diverso dalla società, odierna ricorrente.<br />
Sostengono, quindi, di essere legittimate a partecipare entrambe alla gara, in quanto l&#8217;art. 13, quarto comma, della stessa legge limita il divieto di partecipazione in concorrenza con il consorzio alla sola impresa per la quale quest&#8217;ultimo presenta offerta.<br />
Il problema che il collegio è chiamato risolvere consiste, quindi, nello scioglimento dell&#8217;apparente antinomia fra le due norme appena riassunte, in vista della ricostruzione della reale volontà del legislatore.<br />
Ritiene il collegio che il sistema normativo in commento consenta alle imprese consorziate, diverse da quella indicata dal consorzio per eseguire il contratto, di partecipare al procedimento per l&#8217;aggiudicazione, in concorrenza con lo stesso consorzio di cui fanno parte, introducendo un’eccezione al generale principio del divieto di partecipazione alle gare d’appalto delle imprese collegate fra di loro.<br />
Deve essere osservato che l&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 13, quarto comma, è stata introdotta con la novella di cui all&#8217;art. 9, quarto comma, della legge 18 novembre 1998, n. 415.<br />
Il testo precedentemente vigente enunciava la volontà, del legislatore, di vietare in ogni caso alle imprese consorziate la partecipazione alle gare d&#8217;appalto in concorrenza con il consorzio.<br />
Il comma, infatti, così si esprimeva: &#8220;è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un&#8217;associazione temporanea o consorzio di cui al primo comma ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio&#8221;.<br />
Il legislatore, quindi, in un primo tempo aveva stabilito di vietare a tutte le imprese, partecipanti a consorzi stabili, di presentare offerta in gare d’appalto, alle quali concorra anche il consorzio del quale fanno parte.<br />
L’attuale testo normativo, come già sottolineato, è univoco solo nel vietare alle imprese indicate dal consorzio quali esecutrici del contratto di partecipare in concorrenza con l’organismo associativo.<br />
Ritiene il collegio che la norma, nel testo attualmente vigente, non possa essere letta come un semplice rafforzamento del divieto contenuto nell’art. 12.<br />
Invero, se così fosse non avrebbe alcun senso l&#8217;obbligo, per i consorzi stabili, di indicare le imprese destinate ad eseguire i lavori in quanto tutte le imprese consorziate, e non solo quelle direttamente interessate all&#8217;appalto, sarebbero destinatarie del divieto di partecipazione alla gara, dettato dall&#8217;art. 12, quinto comma.<br />
Giova osservare che tale obbligo assume un particolare rilievo per il legislatore, che l’ha meditatamente introdotto nel procedere a revisione della disciplina.<br />
L’obbligo in questione, quindi, assume un rilievo centrale nel sistema normativo.<br />
Afferma, quindi, il collegio che l&#8217;antinomia fra le due norme in commento è dovuta all&#8217;imperfetto coordinamento del testo, a seguito dell&#8217;approvazione della novella di cui alla legge del 1998.<br />
Dando la prevalenza al principio enunciato dall&#8217;art. 12 la disposizione di cui all&#8217;art. 13 risulterebbe completamente priva di significato, in quanto costituirebbe una mera reiterazione dell’art. 12.<br />
Risulterebbe incomprensibile, quindi, l’intento del legislatore, che sarebbe intervenuto sul testo vigente semplicemente per ribadire una disposizione già in vigore e per imporre ai consorzi stabili un onere procedimentale privo di significato.<br />
Ritiene il collegio che anche nell&#8217;interpretazione delle leggi occorra dare applicazione al principio di conservazione di cui all&#8217;art. 1367 del codice civile (sostanzialmente in termini, Cass. 9 novembre 1981, n. 5927).<br />
Deve quindi ritenersi che la disposizione contenuta nell&#8217;art. 13, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall&#8217;art. 9, quarto comma, della legge 18 novembre 1998, n. 415, specifichi il contenuto del generale divieto di cui al precedente art. 12, quinto comma, precisando che solo le imprese consorziate destinate ad eseguire i lavori per il consorzio sono escluse dalla partecipazione all&#8217;appalto in concorrenza con quest&#8217;ultimo; di conseguenza, le imprese consorziate non interessate a sfruttare, nell&#8217;occasione, il collegamento consortile, sono legittimate a partecipare alla gara, in concorrenza con il consorzio del quale fanno parte (in termini C. di S., IV, 4 febbraio 2003, n. 560).<br />
I ricorsi in epigrafi devono, di conseguenza, essere accolti, annullando per l’effetto gli impugnati provvedimenti del Comune di Assemini nella parte in cui escludono le odierne parti ricorrenti dalla gara d’appalto di cui in epigrafe ed aggiudicano il contratto alla controinteressata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti a seguito dell’apertura delle buste contenti le loro offerte economiche ed alla riformulazione della graduatoria.<br />
Deve, peraltro, essere respinta la domanda risarcitoria proposta dal Consorzio ricorrente in quanto la riapertura della gara gli restituisce la chance per l’aggiudicazione del contratto, mentre è rimasta priva di seguito la segnalazione dell’esclusione all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.<br />
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’indubbia equivocità della norma da applicare e della scarsità di precedenti interpretativi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	estromette dal giudizio l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />	<br />
2)	riunisce ed accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i ricorsi in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla gli impugnati provvedimenti del Comune di Assemini nella parte in cui escludono le odierne parti ricorrenti dalla gara d’appalto di cui in epigrafe ed aggiudicano il contratto alla controinteressata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti; respinge la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente Consorzio;<br />	<br />
3)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 1 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Prima Sezione, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Manfredo Atzeni, 		Presidente f.f., estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere;<br />	<br />
Tito Aru,			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-1445/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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