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	<title>14410 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14410 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a></p>
<p>G. Sapone, Pres., R. Tuccillo, Est. sulla discrezionalità  tecnica che contrassegna il giudizio di un organo di valutazione come la commissione di valutazione dei candidati alla prima fascia dei professori universitari, sulla scelta dell&#8217;esperto del settore e sulla necessità  di una idonea motivazione che sorregga tali giudizi. 1. Università &#8211; Abilitazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Sapone, Pres., R. Tuccillo, Est.</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità  tecnica che contrassegna il giudizio di un organo di valutazione come la commissione di valutazione dei candidati alla prima fascia dei professori universitari, sulla scelta dell&#8217;esperto del settore e sulla necessità  di una idonea motivazione che sorregga tali giudizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Università &#8211; Abilitazione scientifica alla prima e seconda fascia di professori universitari- D.M. 76/2012 recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati- Disciplina.<br /> 2. Concorsi Pubblici &#8211; Giudizio di valutazione della commissione- Esercizio di discrezionalità  tecnica- Integrato con ausilio di esperti in materia- Idoneità  della motivazione- Necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il D.M. 76/2012, Regolamento recante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, definisce sia i criteri, parametri e indicatori di attività  scientifica utilizzabili per la valutazione dei candidati che le modalità  di accertamento da parte dei commissari. L&#8217;abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere un certo numero di titoli, ottengano una valutazione positiva sull&#8217;impatto della propria produzione scientifica. I commissari sono cinque e votano a maggioranza.</p>
<p> 2. Il giudizio di un organo di valutazione come quello della commissione, inteso a verificare e misurare il livello di maturità  scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di discrezionalità  tecnica ad essa riservato. Al fine di farsi supportare nelle proprie determinazioni la commissione può valutare di scegliere un esperto che deve essere dello specifico settore, non giù  un qualunque esperto, come accaduto nel caso di specie. Inoltre la motivazione degli atti amministrativi, specie di quelli discrezionali, costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità . Se la motivazione è inadeguata e insufficiente, ciù² è indice sintomatico di non adeguato esame del materiale curricolare e rende non intelligibili e non verificabili le ragioni poste alla base della valutazione stessa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14410/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07724/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7724 del 2018, proposto da<br /> Paolo Dionisi Vici, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Spatocco, Michela Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Spatocco in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Commissione D&#8217;Esame per L&#8217;Asn Settore 07/B2 Scienze e Tecnol non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">Previa sospensione cautelare</p>
<p style="text-align: justify;">dei seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; provvedimento, conosciuto in data 3 aprile 2018, contenente il giudizio di non idoneità  e non abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, &#8220;scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali&#8221;, di cui al Decreto direttoriale n. 1532 del 29.7.2016 del Ministero dell&#8217;Istruzione Università  e della Ricerca (all. 1, 2);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lo stesso verbale di non abilitazione del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il parere espresso dall&#8217;esperto revisore pro veritate (all. 3) e il suo recepimento nelle valutazioni individuale e collegiale dei Commissari e i giudizi individuali e collegiale espressi, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o collegati, anteriori e successivi, anche non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove necessario e soltanto cautelarmente nella parte in cui sfavorevoli alla posizione del ricorrente, tutti gli atti della procedura e, in particolare, tutti i verbali delle riunioni della Commissione e specificamente di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione e i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perchè successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente il decreto direttoriale del MIUR 29.7.2016 n. 1532, il DPR 4 aprile 2016 n 95, regolamento recante modifiche al DPR 14.9.2011 n.222, Decreto del MIUR 29.7.2016 n. 602, DM 7.6.2016 n. 120, del D.D. 29.7.2016 n. 1531;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche come meglio individuati nel testo del ricorso,</p>
<p style="text-align: justify;">ovvero di tutti gli atti in base ai quali il ricorrente ha ricevuto giudizio di non idoneità , e per il cui effetto non si è visto riconoscere l&#8217;abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, &#8220;scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali&#8221;, richiesto con particolare riferimento al sottosettore AGR/06 &quot;tecnologia del legno e utilizzazioni forestali&#8221; (ex G03B) e con ulteriore particolare riferimento alla &quot;xilologia e tecnologia del legno: conservazione dei manufatti lignei, alterazione, manutenzione e protezione del legno&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento degli atti mediante i quali era stato espresso il giudizio di non idoneità  allo svolgimento di funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, &#8220;scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità  di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività  scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione, nonchè le modalità  di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che <i>&#8220;nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5</i>&#8220;, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all&#8217;impatto della produzione scientifica complessiva all&#8217;interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all&#8217;art. 6 e agli allegati A e E.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre l&#8217;art. 5 richiede che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato &#8220;A&#8221; al regolamento stesso nonchè superi almeno due su tre &#8220;valori soglia&#8221;, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate &#8211; in ordine alla relativa produzione scientifica &#8211; su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato &#8220;C&#8221; al d.m.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, l&#8217;abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull&#8217;impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità  &#8220;elevata&#8221; definita nell&#8217;allegato &#8220;B&#8221; al medesimo regolamento (&#8220;<i>si intende per pubblicazione di qualità  elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità  e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità  scientifica di riferimento, a livello anche internazionale</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l&#8217;abilitazione solo se hanno ottenuto almeno 3 su 5 giudizi positivi, ricondotti poi ad un unico giudizio collegiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l&#8217;idoneità  a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità  scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità  tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità  amministrativa, bensì alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità  delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di farsi supportare nelle proprie determinazioni la commissione può valutare di scegliere un esperto dello specifico settore che la supporti nello svolgimento del compito valutativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la commissione ha scelto di ricorrenre all&#8217;ausilio di un esperto il quale perà² afferisce al settore scientifico disciplnare ICAR/09, tecnica delle costruzioni, settore concorsuale 08/B3 e no n al settore concorsuale 07/B2 e tanto meno al settore disciplinare AGR/06 tecnologia del legno e utilizzazioni forestali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non risultano forniti adeguati elementi motivazionali per ritenere la congruità  e la competenza dell&#8217;esperto nel settore disciplinare in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell&#8217;enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà  dell&#8217;Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicchè la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127). Il Collegio, nel ritenere fondate la predetta censura, non entra, per ciù² solo, nel merito di valutazioni tecniche e scientifiche che sono, per definizione, riservate alla Commissione valutatrice. Ciù² in quanto il sindacato di questo Giudice attiene alla inadeguata ed insufficiente motivazione della valutazione compiuta dalla Commissione sul punto, il che costituisce indice sintomatico di non adeguato (e non completo) esame del materiale curriculare e rende, altresì, non intellegibili e, dunque, non verificabili, le ragioni poste alla base della valutazione stessa (Tar Lazio 239/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione sulla scelta dell&#8217;esperto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l&#8217;Amministrazione dovrà  procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In considerazione delle peculiarità  della questione di lite e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all&#8217;Amministrazione di rivalutare l&#8217;interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-12-2019-n-14410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.14410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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