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	<title>1439 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1439 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-9-2020-n-1439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-9-2020-n-1439/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1439</a></p>
<p>Francesco Tallaro, Presidente FF, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Foglia, contro Prefettura di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore non costituiti in giudizio; III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano, rappresentato e difeso dal suo Presidente, Osvaldo Caccuri, In via ordinaria nell&#8217;ambito della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-9-2020-n-1439/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-9-2020-n-1439/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Tallaro, Presidente FF, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Foglia, contro Prefettura di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore non costituiti in giudizio; III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano, rappresentato e difeso dal suo Presidente, Osvaldo Caccuri,</span></p>
<hr />
<p>In via ordinaria nell&#8217;ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale non sono configurabili controinteressati in senso tecnico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Elezioni &#8211; procedimento preparatorio elettorale &#8211; tutela anticipata &#8211; controinteressati in senso tecnico &#8211; non sono configurabili.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In via ordinaria nell&#8217;ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, ciò, tuttavia, non può dirsi allorquando l&#8217;impugnativa riguardi la diversa fattispecie dell&#8217;ammissione di una lista elettorale, di cui si contesti la legittimità . In tale ultima ipotesi, infatti, deve necessariamente essere assicurata la regolarità  ed integrità  del contraddittorio, essendo chiaramente ravvisabile un controinteressato in senso tecnico, da identificare con la lista di cui si invoca la ricusazione, atteso che nel giudizio amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse uguale e contrario alla rimozione del provvedimento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/09/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01439/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01007/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2020, proposto da<br /> Domenico Caruso, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Foglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Giovanni in Fiore, via G. Giusti n. 11;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Prefettura di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore non costituiti in giudizio;<br /> III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano, rappresentato e difeso dal suo Presidente, Osvaldo Caccuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento n. 368 del 02/09/2020 della 3^ Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano di rigetto del ricorso presentato dalla lista &quot;Progetto Fiore&quot; di ricusazione della lista &quot;Il Fiore di San Giovanni&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 7 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Caruso Domenico, quale candidato a Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore con la lista &#8220;Progetto Fiore&#8221; ha impugnato ex art. 129 c.p.a. la determinazione della Commissione Elettorale intervenuta (tardivamente) il 2/9/2020, con la quale è stata rigettata la sua ricusazione della lista avversaria ammessa denominata &#8220;Il Fiore di San Giovanni&#8221;, lista collegata al candidato Sindaco Rosaria Succurro.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del ricorso ha lamentato la violazione dell&#8217;art. 33 d.P.R. n. 570/1967 e l&#8217;eccesso di potere stante l&#8217;identità  del proprio contrassegno, presentato per primo, composto da cerchio con all&#8217;interno un fiore blu e scritta centrale &#8220;Progetto Fiore&#8221; con sottofondo di colore giallo indicante la dicitura &#8220;Domenico Caruso Sindaco&#8221; con quello avversario composto da cerchio con all&#8217;interno un fiore della stessa forma, ma di colore giallo con la scritta &#8220;Il Fiore di San Giovanni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita la III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso e la sua infondatezza</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 7.9.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso risulta inammissibile per difetto di notifica alla lista ricusata.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero, infatti, che in via ordinaria nell&#8217;ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale non sono configurabili controinteressati in senso tecnico (cfr. T.A.R. Campania, sez II, 7 maggio 2013, n. 2359), ciò non può dirsi allorquando l&#8217;impugnativa riguardi la diversa fattispecie dell&#8217;ammissione di una lista elettorale, di cui si contesti la legittimità . In tale ultima ipotesi, infatti, deve necessariamente essere assicurata la regolarità  ed integrità  del contraddittorio, essendo chiaramente ravvisabile un controinteressato in senso tecnico, da identificare con la lista di cui si invoca la ricusazione, atteso che nel giudizio amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse uguale e contrario alla rimozione del provvedimento (v. in tal senso T.A.R., Potenza, sez. I, 2/5/2014, n. 299).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Impregiudicata l&#8217;ulteriore questione di ammissibilità  del ricorso ex art. 129 c.p.a. per la fattispecie, come quella in esame, di impugnazione dell&#8217;ammissione di lista avversaria, è appena il caso di osservare che il ricorso sarebbe, comunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, ai sensi dell&#8217;art. 33 comma 1 lett. b, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 vanno ricusati i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l&#8217;elettore.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma, ha chiarito la Giurisprudenza, va interpretata alla luce del pìù elevato livello di maturità  e di conoscenze acquisite dall&#8217;elettorato rispetto alla situazione apprezzata dal legislatore del 1960, ma ciò implica soltanto che l&#8217;interprete deve fare riferimento alla normale diligenza dell&#8217;elettore medio di oggi, notoriamente munito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità  di discernimento ben superiori a quelli d&#8217;un tempo (v. T.A.R., Roma, sez. II, 17/5/2005, n. 3847; T.A.R., Venezia, sez. I, 2/12/2002, n. 6464; T.A.R., Napoli, sez. II, 5/2/2013, n. 715): vi è, in particolare, insussistenza del pericolo di confusione tra due simboli, in presenza di elementi di differenziazione presenti prevalenti sugli elementi di accomunanti due contrassegni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie non sussiste la lamentata confondibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che l&#8217;utilizzo di nome e simbolo del<i>fiore</i> sono elementi non distintivi per la competizione del Comune di San Giovanni<i>in Fiore</i>, i colori utilizzati nettamente diversi, la diversità  della riproduzione del fiore e le scritte riportate escludono la lamentata confondibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">3. Stante la mancanza di costituzione dell&#8217;ente locale e della Prefettura nonchè la mancata documentazione delle spese da parte della Sottocommissione, costituitasi &#8220;personalmente&#8221;, le spese di lite rimangono a carico del ricorrente che le ha anticipate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nel ricorso, di cui epigrafe, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Dichiara inammissibile il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Nulla sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Tallaro, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Gaglioti, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-9-2020-n-1439/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1439/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1439</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari L. Cini e P. Cini (Avv.ti T. D&#8217;Amora, L. Belli) contro il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A.M. Bruni) e nei confronti di M. Agnelli ed altri (n.c.) 1. Giustizia amministrativa – Variante dello strumento urbanistico generale – Vincolo preordinato all’espropriazione – Termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari<br /> L. Cini e P. Cini (Avv.ti T. D&#8217;Amora, L. Belli) contro il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A.M. Bruni) e nei confronti di M. Agnelli ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Variante dello strumento urbanistico generale – Vincolo preordinato all’espropriazione – Termine di impugnazione – Decorrenza – Dalla comunicazione o dalla piena conoscenza</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Variante dello strumento urbanistico generale – Vincolo preordinato all’espropriazione – Obbligo di congrua motivazione sul sacrificio dell’interesse privato &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine per l’impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza solo quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un vincolo preordinato all&#8217;espropriazione. Tale deve ritenersi, appunto, il caso in esame, atteso che la variante contestata attiene ad una specifica ed assai limitata porzione del territorio comunale in cui è incluso il terreno dei ricorrenti i quali potevano, dunque, proporre ricorso entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’atto di approvazione.</p>
<p>2. Laddove l’amministrazione scelga di mutare l’uso di una particolare porzione di territorio di proprietà privata, ed in particolar modo quando tale mutamento comporti l’apposizione di un vincolo finalizzato all’esproprio, è suo preciso onere motivare specificamente e congruamente, con riferimento alla necessità, imposta dall’interesse pubblico, di sacrificare l’interesse privato avente ad oggetto proprio quel particolare immobile. E ciò non solo in relazione alle osservazioni eventualmente presentate, ma anche alla concreta impossibilità di porre in essere opzioni diverse (fattispecie in cui è stata ritenuta carente di motivazione la scelta di localizzare sul solo terreno dei ricorrenti il nuovo edificio scolastico da realizzare, imprimendo in questo modo a un terreno della superficie di mq. 13.000 la sola destinazione F3 per l’edilizia scolastica )</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 31 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri Lido Cini e Paolo Cini, rappresentati e difesi dagli avv. Tullio D&#8217;Amora, Lia Belli, con domicilio eletto presso &#8211; Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Marciano della Chiana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Lamarmora 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Marco Agnelli, Maria Rita Agnelli, Margherita Garzi, Andrea Refini, Oride Refini; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della deliberazione del Consiglio Comunale di Marciano della Chiana n. 2<br />
del 5 marzo 2008 recante l&#8217;approvazione della variante al PRG vigente relativa ad un&#8217;area da destinare ad edilizia scolastica in Frazione Cesa, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso ivi compresa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 novembre 2007 di adozione di detta variante e, per quanto occorrer possa, delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25/2005 e n. 37/2005, rispettivamente, di adozione ed approvazione di una prima variante di PRG relativa alla medesima area e delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 83/2008 e n. 98/2008, rispettivamente, di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo del realizzando edificio scolastico;<br />
nonché, per il risarcimento dei danni connessi all&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati;<br />
e con i motivi aggiunti depositati in data 01/06/2009,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del decreto di esproprio n. 1/2009 del 20 aprile 2009 prot. n. 3078 a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Marciano della Chiana recante l’esproprio definitivo a favore dell’Amministrazione Comunale delle aree necessarie alla costruzione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare in Frazione Cesa, e del decreto di esproprio n. 2/2009 del 22 aprile 2009 prot. n. 3209 a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Marciano della Chiana recante l’esproprio definitivo a favore dell’Amministrazione Comunale delle aree necessarie alla costruzione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare in Frazione Cesa e contestuale annullamento del decreto di esproprio n. 1 del 20 aprile 2009 prot. 3078; nonché di ogni altro atto a detti decreti presupposto, conseguente o comunque connesso ivi compreso l’atto di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, prot. n. 1913 del 6 marzo 2009 e la nota del 3 marzo 2009, prot. n. 1794 di risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti alla comunicazione ex art. 20 co. 1 del DPR 327/2001.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Marciano della Chiana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Riferiscono i ricorrenti di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito in Comune di Marciano della Chiana dell’estensione di mq. 14.800, inserito dal Piano strutturale vigente in una vasta area oggetto di intervento strategico comprendente attrezzature e servizi, nonché nuove possibilità di ampliamento.<br />
Secondo il Piano all’interno di tale area sarà ammessa la realizzazione di “<i>verde pubblico attrezzato; strutture attrezzature sportive; centri civici, sociali, culturali, sanitari, scolastici eccetera</i>” da realizzarsi attraverso uno specifico progetto attuativo demandato al Regolamento urbanistico.<br />
Nelle more dell’approvazione di tale strumento di pianificazione l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 16 della legge reg. n. 1/2005, adottava una variante al precedente PRG con cui tale terreno, in precedenza avente destinazione a verde privato, veniva classificato come zona F3/F10, ossia come zona per l’istruzione e verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero. La variante veniva definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 37 del 9 settembre 2005.<br />
In data 28 settembre 2007 il Comune comunicava agli odierni ricorrenti di voler procedere all’adozione di una ulteriore variante includente anche il loro terreno, avendo nel frattempo proceduto ad approvare il progetto preliminare del realizzando edificio scolastico. La nuova variante veniva effettivamente adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 9 novembre 2007, assegnando all’area di proprietà degli odierni ricorrenti la sola destinazione F3, cioè zona per la realizzazione di strutture destinate all’istruzione. In tale zona veniva ammessa una volumetria massima di mc. 6208.<br />
Nonostante le osservazioni contrarie presentate dai ricorrenti, la variante veniva definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 2 del 5 marzo 2008. Il successivo 1 dicembre 2008 il Comune approvava anche il progetto definitivo dell’opera da realizzare.<br />
Avverso tale atto proponevano ricorso i sigg. Cini chiedendone l’annullamento e deducendo:<br />
&#8211; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 della legge reg. n. uno/2005. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.<br
Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunale, dopo aver determinato l’indennità provvisoria di esproprio, con atto del 6 marzo 2009 notificava ai ricorrenti il decreto di espropriazione, prima revocato in via di autotutela, in quanto non contenente la corretta indicazione dei diritti dei soggetti espropriati e, quindi, sostituito con il decreto di esproprio n. 2/2009 di identico tenore.<br />
Tale atto veniva impugnato con i motivi aggiunti depositati il 1° giugno 2009, svolgendo censure di illegittimità derivata.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Marciano della Chiana opponendosi all’accoglimento dei gravame.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2014, dopo il rituale deposito di memorie, la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con l’atto introduttivo del giudizio veniva impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Marciano della Chiana n. 2 del 5 marzo 2008 recante l&#8217;approvazione della variante al PRG vigente relativa ad un&#8217;area da destinare ad edilizia scolastica in Frazione Cesa, comprendente anche un terreno di proprietà dei ricorrenti, nonché le deliberazioni consiliari n. 83/2008 e n. 98/2008, rispettivamente, di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo del realizzando edificio scolastico.<br />
Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso e conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti avanzata dalla difesa dell’Amministrazione resistente.<br />
Ad avviso del Comune, infatti, la deliberazione impugnata, essendo stata pubblicata sul BURT del 7 maggio 2008, doveva essere contestata entro il termine decadenza decorrente da tale data, mentre il ricorso risulta notificato solo il 27 dicembre 2008.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
È invero pacifico in giurisprudenza che il termine per l’impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione; decorre, tuttavia, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un vincolo preordinato all&#8217;espropriazione (per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2004 n. 5225; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 4 giugno 2008, n. 1071).<br />
Tale deve ritenersi, appunto, il caso in esame, atteso che la variante contestata attiene ad una specifica ed assai limitata porzione del territorio comunale (ca. 16.000 metri quadri) in cui è incluso il terreno dei ricorrenti i quali potevano, dunque, proporre ricorso entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’atto di approvazione n. 2/2008.<br />
Ancora più evidente sarebbe poi, per il Comune, lo spirare del termine per le impugnazioni delle deliberazioni antecedenti, di adozione ed approvazione della variante al PRG.<br />
In relazione all’impugnativa di tali determinazioni può, però, rilevarsi, per un verso, con riferimento alle delibere di adozione, che ne appare evidente il carattere non immediatamente lesivo, mentre per quanto attiene alla delibera del 2005 di approvazione della precedente variante al PRG è altrettanto palese che la sua contestazione, non trattandosi di un atto presupposto a quello impugnato in questa sede, non sarebbe di alcuna utilità per i ricorrenti che, presumibilmente, ne hanno ugualmente chiesto l’annullamento per mero tuziorismo.<br />
Infatti nessuna censura viene svolta avverso tale atto che, peraltro, imprimendo all’area in questione destinazione mista F3/F10 (ossia come zona per l’istruzione e verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero) ne consentiva, in qualche misura, l’utilizzo a fini privati.<br />
Nel merito il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.<br />
Con un unico, articolato motivo, parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione da cui è viziato l’atto impugnato, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.<br />
Si osserva in proposito che, in linea di principio, nella materia urbanistica non sussiste l&#8217;obbligo di motivazione delle scelte effettuate dalla p.a. nella formazione del piano regolatore generale o di sue varianti, ad eccezione dei casi in cui tali scelte incidano su singole posizioni differenziate e in presenza di interessi legittimi dei soggetti privati particolarmente qualificati (T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 ottobre 2012, n. 1087; Cons. Stato sez. VI, 13.2.2009, n. 811).<br />
In particolare, oltre al rispetto delle garanzie partecipative, in caso di variante limitata il Comune è obbligato ad effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di zona delle singole aree e la motivazione vale in tal caso a mettere in evidenza le ragioni del mutamento delle originarie valutazioni generali di piano e degli obiettivi da perseguire (Cons. Stato, Ad. plen., 21 ottobre 1980, n. 37; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13 settembre 2012 n. 386).<br />
In altre parole, la scelta di mutare l’uso di una particolare porzione di territorio inequivocabilmente riferibile al diritto di proprietà sul medesimo vantato da soggetti privati, ed in particolar modo quando tale mutamento comporti l’apposizione di un vincolo finalizzato all’esproprio, è onere dell’amministrazione di motivare specificamente e congruamente, con riferimento alla necessità, imposta dall’interesse pubblico, di sacrificare l’interesse privato avente ad oggetto proprio quel particolare immobile. E ciò non solo in relazione alle osservazioni eventualmente presentate, ma anche alla concreta impossibilità di porre in essere opzioni diverse (T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 novembre 2004, n. 3150).<br />
Nel caso di specie tale necessità si manifesta concretamente con riferimento alla scelta di localizzare sul solo terreno dei ricorrenti il nuovo edificio scolastico da realizzare, imprimendo in questo modo a un terreno della superficie di mq. 13.000 la sola destinazione F3 per l’edilizia scolastica (mentre, in base alla variante al PRG del 2005, la destinazione era mista – F3/F10 &#8211; ossia come zona per l’istruzione e verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero), nonostante il fatto che per realizzare l’opera progettata fosse necessario un consumo di suolo assai più limitato (tanto che, in linea di fatto, emerge che parte rilevante dell’area di cui si discute non risulta essere stata in concreto utilizzata).<br />
In tal senso il mero riferimento, contenuto nel provvedimento, all’opportunità “<i>di precisare meglio le destinazioni e le modalità d’uso dell’area sia sotto l’aspetto della ripartizione fra le due tipologie d’area (F3 e F10) sia sotto quello della effettiva edificabilità</i>” non pare consentire una sufficiente esternazione delle effettive ragioni della scelta operata dall’amministrazione, avuto riguardo al sacrificio imposto ai ricorrenti.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va, pertanto, accolto.<br />
Quanto al decreto di esproprio del 20 aprile 2009 il vincolo di presupposizione che lo lega alla deliberazione annullata ne determina, conseguentemente, l’illegittimità.<br />
L’annullamento dei predetti atti esime il Collegio dall’esame della subordinata domanda di risarcimento dei danni, proposta in via meramente eventuale dai ricorrenti.<br />
Il ricorso va, peraltro, dichiarato inammissibile in relazione all’impugnativa delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 25/2005 e n. 37/2005, in ordine alle quali, come già rilevato non vengono svolte censure.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Dichiara inammissibile l’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 25/2005 e n. 37/2005.<br />
Condanna il Comune di Marciano della Chiana alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1439/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1439</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; C. Testori Est. Amministrazione Provinciale di Roma (Avv.ti R. Giovagnoli, M. Sieni e L. Gracili) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis, E. Possenti) e nei confronti del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (non costituito) ed altri (non costituiti) nonché di Arval</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> Amministrazione Provinciale di Roma (Avv.ti R. Giovagnoli, M. Sieni e L. Gracili) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis, E. Possenti) e nei confronti del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (non costituito) ed altri (non costituiti) nonché di Arval Service Lease Italia S.p.A. (Avv. L. Piochi)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza dei requisiti di concretezza e di attualità in relazione all&#8217;impugnazione, da parte di altra amministrazione provinciale, delle agevolazioni tariffarie sull&#8217;imposta provinciale di trascrizione al PRA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Interesse al ricorso – Concretezza e attualità – Necessità &#8211; Fattispecie &#8211; Pregiudizio futuro, ipotetico ed incerto privo del necessario supporto probatorio – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Roma avverso la deliberazione con cui la Provincia di Firenze ha approvato il &#8220;Regolamento dell&#8217;imposta provinciale di trascrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico &#8211; Modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 febbraio 2008. Introduzione di agevolazioni&#8221;. Difatti le censure fatte valere in sostanza attengono ad una sorta di concorrenza sleale, da parte della Provincia di Firenze, suscettibile di sottrarre utenza alla ricorrente e di comportare un minor gettito tale da determinare una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di euro annui a partire dal 2009, con effetti gravemente pregiudizievoli sugli equilibri del bilancio e sulla stessa possibilità di predisporlo nei termini di legge. Ad avviso del Collegio l&#8217;interesse fatto valere è però, allo stato, privo dei necessari requisiti di concretezza e di attualità, posto che lo scenario a cui fa riferimento la ricorrente, nonché il connesso pregiudizio è futuro, ipotetico ed incerto e che la prospettata lesione è oggetto di mere affermazioni, prive del necessario supporto probatorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 330 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Amministrazione Provinciale di Roma</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Giovagnoli, Massimiliano Sieni e Luisa Gracili, con domicilio eletto presso Luisa Gracili in Firenze, via dei Servi n. 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia di Firenze<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Lina Cardona, Francesca De Santis, Elena Possenti, con domicilio eletto in Firenze, via de&#8217; Ginori n. 10, presso l&#8217;Avvocatura Provinciale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, non costituito;	</p>
<p>&#8211; <b>Fise Aniasa, Axus Italiana S.r.l.</b>, non costituiti; 	</p>
<p>&#8211; <b>Arval Service Lease Italia S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate n. 31;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 87 del 26 maggio 2008 avente ad oggetto &#8221; Regolamento dell&#8217;imposta provinciale di trascrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico &#8211; Modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 febbraio 2008. Introduzione di agevolazioni&#8221; e di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, nella parte in cui stabilisce agevolazioni dell&#8217;imposta provinciale di trascrizione di formalità relative a veicoli con riduzioni riferite non all&#8217;aliquota di tariffa determinabile dalle Province ma sulla parte di tariffa base inderogabile di competenza statale con ciò intervenendo a livello ultraregionale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Arval Service Lease Italia S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/07/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso indirizzato al TAR del Lazio e notificato il 13/11/2008 l&#8217;Amministrazione Provinciale di Roma ha impugnato (chiedendone previamente la sospensione) la deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 87 del 26 maggio 2008 avente ad oggetto &#8221; Regolamento dell&#8217;imposta provinciale di trascrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico &#8211; Modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 febbraio 2008. Introduzione di agevolazioni&#8221;. In particolare la Provincia di Roma ha ritenuto lesive le agevolazioni introdotte con la deliberazione impugnata in quanto avrebbero illegittimamente inciso sulla tariffa base, stabilendo una riduzione del 30% in favore di talune categorie di soggetti; in relazione a ciò ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />	<br />
Nella fase cautelare svoltasi davanti al TAR del Lazio, la Sezione II-quater ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato (ordinanza n. 5509/08) ravvisando profili di irricevibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.<br />	<br />
A seguito di ricorso per regolamento di competenza successivamente presentato dalla Provincia di Firenze, a cui ha aderito la Provincia di Roma, il TAR del Lazio ha disposto la trasmissione del fascicolo a questo Tribunale, davanti al quale le predette Amministrazioni si sono ritualmente costituite. La Provincia di Firenze, in particolare, ha eccepito l&#8217;inammissibilità del gravame sotto molteplici profili e ne ha chiesto, comunque, la reiezione perché infondato; a sostegno dell’A.P. di Firenze è intervenuta in giudizio Arval Service Lease Italia S.p.A., società operante nel settore del noleggio di veicoli senza conducente.<br />	<br />
Le parti hanno depositato scritti in vista dell&#8217;udienza dell&#8217;8 luglio 2009, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è irricevibile perché tardivamente proposto e inammissibile per difetto di interesse.<br />	<br />
Sotto il primo profilo si rileva quanto segue:<br />	<br />
&#8211; la deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 87 del 26 maggio 2008 è stata pubblicata all&#8217;albo pretorio della Provincia dal 6 al 21 giugno 2008; in data 9 giugno 2008 è stata trasmessa dalla medesima Provincia al Ministero delle Finanze, con<br />
&#8211; il ricorso proposto dall’Amministrazione Provinciale di Roma è stato notificato il 13 novembre 2008 e dunque si dovrebbe ritenere tempestivo (stante la sospensione feriale dei termini) rispetto alla data di pubblicazione dell&#8217;avviso nella Gazzetta Uffic<br />
&#8211; nel caso in esame si discute di un atto recante modifiche ad un regolamento provinciale, cioè di un atto di portata generale, rivolto ad una pluralità indistinta e generalizzata di destinatari; ciò comporta che non sussistono esigenze di notifica indivi<br />
&#8211; non modifica il quadro così delineato (con particolare riguardo al profilo impugnatorio) la circostanza che il citato art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 prescriva, a carico delle province e dei comuni, che i &#8220;regolamenti sulle entrate tributarie son<br />
Le argomentazioni che precedono portano a concludere per la tardività e dunque per l&#8217;irricevibilità del ricorso; quest&#8217;ultimo è però anche inammissibile per difetto di interesse.<br />	<br />
La Provincia di Roma ha agito in giudizio lamentando, in sostanza, che la deliberazione impugnata concreta una sorta di concorrenza sleale da parte della Provincia di Firenze, suscettibile di sottrarre utenza alla ricorrente e di comportare un minor gettito tale da determinare una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di euro annui a partire dal 2009, con effetti gravemente pregiudizievoli sugli equilibri del bilancio e sulla stessa possibilità di predisporlo nei termini di legge. Ad avviso del Collegio l&#8217;interesse fatto valere è, allo stato, privo dei necessari requisiti di concretezza e di attualità, posto che lo scenario a cui fa riferimento la ricorrente, nonché il connesso pregiudizio è futuro, ipotetico ed incerto e che la prospettata lesione è oggetto di mere affermazioni, prive del necessario supporto probatorio.<br />	<br />
In relazione a quanto sopra il ricorso va dichiarato irricevibile e inammissibile.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile e inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese del giudizio in favore:<br />	<br />
a) della Provincia di Firenze nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a CPA e IVA;<br />	<br />
b) di Arval Service Lease Italia S.p.A. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre a CPA e IVA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2009-n-1439/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2009 n.1439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-8-2009-n-1439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-8-2009-n-1439/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-8-2009-n-1439/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2009 n.1439</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli D. S. S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria Ati, I. S.p.a mandante nell’A.T.I. (avv.ti A. Erba, S. Pinna, E. Roboaldo) c/ Azienda U.S.L. n. 3 con sede in Nuoro (avv. A. Mocci); Azienda Usl 3 Nuoro Responsabile Servizio Acquisti; Commissione di Gara; Assessorato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-8-2009-n-1439/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2009 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-8-2009-n-1439/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2009 n.1439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli<br /> D. S. S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria Ati, I. S.p.a mandante nell’A.T.I. (avv.ti A. Erba, S. Pinna, E. Roboaldo) c/ Azienda U.S.L. n. 3 con sede in Nuoro (avv. A. Mocci); Azienda Usl 3 Nuoro Responsabile Servizio Acquisti; Commissione di Gara; Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; Regione Autonoma della Sardegna (avv. G. P. Contu, M. Pani) e nei confronti di P. H. S.r.l. (avv. A. Rossi)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione di anomalia delle offerte che si discostano dai parametri relativi al costo del lavoro fissati ai sensi dell&#8217;art. 1, L. 7 novembre 2000 n. 327</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Offerte anomale – Disciplina ex art. 25, D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 ed 1, L. 7 novembre 2000 n. 327 – Tabelle ministeriali relative al costo del lavoro – Rilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di valutazione di anomalia delle offerte, l’art. 1, L. 7 novembre 2000, n. 327, nel disporre che nelle gare d’appalto di servizi devono essere dichiarate anomale le offerte che si discostano in modo evidente dai parametri ivi indicati tra i quali il costo del lavoro, accertato mediante le tabelle ministeriali relative, va interpretato nel senso che tale norma non si propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi; le tabelle previste nell&#8217;art. 1, cit., infatti, indicano soltanto un costo medio del lavoro e costituiscono un parametro di riferimento per determinare le offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 25, D Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, e cioè di quelle offerte che si discostino in modo evidente dalle tabelle medesime; lungi dal configurare un&#8217;esclusione automatica, l’art. 1, L. cit. si limita a prevedere una presunzione di anomalia nel caso in cui l’offerta si sia discostata in modo evidente dai parametri di verifica individuati dalla stessa legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 309 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>D. S. S.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo mandataria Ati, Iprams S.p.a mandante nell’A.T.I., rappresentate e difese dagli avv. Antonio Erba, Silvio Pinna, Enzo Roboaldo, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Azienda U.S.L. n. 3 con sede in Nuoro<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Mocci, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Nuoro, via Giovanni XXIII n. 8; <b>Azienda Usl 3 Nuoro Responsabile Servizio Acquisti; Commissione di Gara;<br />
Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale;<br />
Regione Autonoma della Sardegna</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu, Mattia Pani, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>P. H. S.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Bellini n. 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione n. 71 del 01.02.2008 con cui l’Azienda Unica Sanitaria locale n. 3 di Nuoro ha aggiudicato definitivamente a Polish House s.r.l. il servizio di pulizia e sanificazione per 24 mesi, dei presidi ospedalieri, dei presidi territoriali e dei servizi sanitari e amministrativi dei distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola, Isili e Macomer per l’importo complessivo di euro 6.253.348,66 Iva esclusa;<br />	<br />
della determinazione n. 51 del 26.02.2008 con cui la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha approvato la deliberazione n. 71 del 01.02.2008 adottata dall’Azienda unica sanitaria locale n. 3 di Nuoro;</p>
<p>nonché per la condanna<br />	<br />
ai sensi e per gli effetti della legge n. 1034 del 1971 e del d.lgs. 80 del 1998 al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero per equivalente, con riserva di determinarne l’ammontare nel corso del giudizio. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Azienda U.S.L. n. 3 con sede in Nuoro;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27/05/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’AUSL 3 di Nuoro con deliberazione del Direttore Generale n. 2733 del 9.12.2004 indiceva una licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei presidi ospedalieri, dei presidi territoriali e dei servizi sanitari ed amministrativi dei distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola e Macomer per un periodo di 24 mesi, da aggiudicarsi secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Alla licitazione privata venivano invitate anche le ditte Polish House e l’A.T.I. costituita tra Dussmann Service s.r.l. (capogruppo mandataria) e Iprams S.p.a (mandante).<br />	<br />
Nella seduta di gara del 20.04.2006 la Commissione, rilevato che Polish house non aveva prodotto insieme all’offerta economica la relazione prescritta dalla lettera di invito, la escludeva.<br />	<br />
Veniva quindi aggiudicata la gara all’ATI avente come capogruppo la Dussmann Service s.r.l..<br />	<br />
La Polish house proponeva ricorso avverso la propria esclusione, ricorso che veniva rigettato con sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 93/2007.<br />	<br />
Polish house proponeva quindi appello al Consiglio di Stato che lo accoglieva con sentenza n. 6410/2007.<br />	<br />
In esecuzione di tale ultima decisione, l’AUSL 3 di Nuoro riammetteva la Polish house s.r.l. alla procedura di gara. <br />	<br />
La ditta Polish risultava prima classificata mentre Dussmann Service s.r.l. risultava seconda.<br />	<br />
Dussmann service s.r.l. impugnava quindi gli atti di gara deducendo articolate censure riconducibili ad un unico motivo in diritto:<br />	<br />
1) violazione di legge (artt. 23 e 25 d.lgs. n. 157 del 1995, art. 86 d.lgs. 163 del 2006), violazione dei minimi salariali, eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento di potere, disparità di trattamento, violazione del principio di legalità, di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Costituzione) di libera concorrenza. <br />	<br />
In data 22 aprile 2008 si costituiva la ditta Polish house proponendo anche ricorso incidentale.<br />	<br />
L’ ammissione alla gara della Dussmann s.r.l. e la lettera di invito venivano impugnate in via incidentale per i seguenti motivi:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione del punto C dell’offerta economica, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. 157 del 1995, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.<br />	<br />
L’impugnazione in via incidentale riguardava precisamente i seguenti atti:<br />	<br />
punto c) della lettera di invito, dedicato alle modalità di presentazione dell’offerta economica, nella parte in cui prevede che “saranno considerate inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalla vigente normativa in materia previdenziale ed assistenziale, risultante da atti ufficiali”;<br />	<br />
ogni altra clausola della lettera di invito laddove letta ed interpretata nel senso che un’offerta nella quale il costo del lavoro indicato sia inferiore al costo determinato nelle apposite tabelle ministeriali debba automaticamente essere esclusa o considerata anormalmente bassa. <br />	<br />
In data 30.05.2008 la Dussmann Service s.r.l. depositava istanza cautelare nell’imminenza del subentro della Polish House nell’esecuzione del servizio.<br />	<br />
In data 6 giugno 2008, si costituiva la Regione Autonoma della Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
In data 9.06.2008 la Dussmann service s.r.l. depositava memoria difensiva. <br />	<br />
Altra memoria veniva depositata dalla AUSL n. 3 alla camera di consiglio dell’11.06.2008. <br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’11.06.2008 l’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 241/2008.<br />	<br />
In data 29.07.2008 con ordinanza n. 4262/2008 il Consiglio di Stato riformava l’ordinanza sopra citata.<br />	<br />
A seguito del rifiuto dell’AUSL di Nuoro di dare esecuzione al suddetto provvedimento, Dussmann Service s.r.l. proponeva avanti al Consiglio di Stato istanza per l’esecuzione dell’ordinanza 4262/2008.<br />	<br />
Nel relativo giudizio, in data 28.10.2008 il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza ai fini della fissazione del merito di primo grado ai sensi dell’art. 23 bis della L. 1034 del 1971. <br />	<br />
In data 9.06.2009 la Polish house s.r.l. depositava memoria difensiva. <br />	<br />
In data 14.05.2009 l’Azienda sanitaria locale n. 3 depositava memoria difensiva. <br />	<br />
In data 21.05.2009 la Dussmann service s.r.l. depositava memoria difensiva.<br />	<br />
Sempre in data 21.05.2009 veniva depositata memoria difensiva dalla Polish House s.r.l..<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 27.05.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viste le alterne vicende che hanno caratterizzato l’appalto oggetto della presente controversia, sono necessarie brevi premesse in punto di fatto al fine di sintetizzare le argomentazioni della ricorrente in via principale e di quella in via incidentale. <br />	<br />
La ricorrente principale afferma che l’Amministrazione, pur trovandosi in presenza di un’offerta non superiore alla soglia di anomalia avrebbe dovuto ugualmente valutare l’inattendibilità della stessa. In particolare contesta la mancata verifica del costo del personale. L’offerta della Polish House s.r.l. sarebbe inammissibile perché formulata in violazione dei minimi salariali. <br />	<br />
Contesta poi la seconda componente dell’offerta economica della controinteressata con particolare riferimento ai costi dei macchinari:<br />	<br />
• a dire della ricorrente, la Polish house afferma in particolare che i macchinari sono già ammortizzati senza fornire prova;<br />	<br />
• sempre a dire della ricorrente non sarebbe verosimile che nel corso dell’esecuzione dell’appalto i macchinari già ammortizzati non necessitino di alcuna manutenzione. <br />	<br />
Anche la terza componente dell’offerta economica è oggetto di analisi critica da parte della ricorrente che contesta in particolare la verosimiglianza della somma indicata per i costi delle attrezzature e dei prodotti.<br />	<br />
In ordine poi all’ultima componente dell’offerta economica di Polish house s.r.l. e cioè i “costi generali e utili di azienda” la ricorrente ravvisa elementi critici tenuto conto che, ammontando verosimilmente i costi per la sicurezza ad una cifra pari a € 40.000, la somma residua esposta da Polish per le voci “costi generali e utili di azienda” pari a € 127.121,00 non sarebbe sufficiente a giustificare l’utile aziendale e i maggiori costi evidenziati.<br />	<br />
Afferma in definitiva la Dussmann che una corretta valorizzazione dell’offerta della Polish house ne evidenzierebbe una incongruità pari a oltre 700.000 € con conseguente obbligo di esclusione della sua offerta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. <br />	<br />
La Polish House oltre a contestare puntualmente le avverse argomentazioni, affida le proprie ragioni ad una impugnazione in via incidentale le cui censure possono essere così sintetizzate:<br />	<br />
1) l’offerta della Dussmann sarebbe errata nella sua formulazione (l’importo globale rispetto ai mq.) e di conseguenza inammissibile; <br />	<br />
2) alla fattispecie in esame non dovrebbe essere applicato il d.lgs. n. 163 del 2006 essendo la gara stata indetta con deliberazione del direttore del direttore generale della azienda USL di Nuoro n. 2733 del 9 dicembre 2004 (quindi prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti);<br />	<br />
3) non sarebbero stati in alcun modo violati i minimi salariali:<br />	<br />
a) perché tale circostanza non corrisponderebbe al vero;<br />	<br />
b) perché i minimi tabellari, per legge, hanno natura indicativa e non precettiva.<br />	<br />
La lettera di invito è stata quindi impugnata in parte qua dalla Polish house s.r.l., se interpretabile nel senso di escludere automaticamente dalla gara senza procedere all’esame delle giustificazioni relative al costo del personale le offerte difformi dai minimi tabellari, deducendosi violazione dell’art. 1 della L. 327 del 2000, dell’art. 25 del d.lgs. 157 del 1995 e dell’art. 37 della Direttiva 92/50 CEE, dei principi in materia di libera concorrenza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento. <br />	<br />
Chiariti i punti salienti della vicenda controversa, il ricorso può essere esaminato nel merito. <br />	<br />
Va nella fattispecie esaminato prioritariamente il ricorso principale. In ordine alla scelta se esaminare per primo il ricorso principale o quello incidentale, va ricordato che essa è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice; l&#8217;operato di quest&#8217;ultimo nella soluzione della questione non può che ancorarsi ai pilastri fondanti del giudizio, e cioè ai principi di economia processuale e di logicità, cosicché, a seconda dei casi, può essere esaminato con priorità il gravame che risulta decisivo per dirimere la lite (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 novembre 2008 n. 11). Difatti, la natura subordinata ed eventuale del ricorso incidentale determina che l&#8217;esame del gravame principale deve essere compiuto per primo, salvo il caso di proposizione di ricorso incidentale c.d. &#8220;interdittivo&#8221; o &#8220;preclusivo&#8221; (in cui il giudice si rende conto, analizzando i due gravami, che l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale priverebbe del tutto di interesse il ricorrente principale). In quest&#8217;ultimo caso, infatti, esigenze di economia processuale renderebbero del tutto inutile esaminare in via prioritaria il ricorso introduttivo, in quanto l&#8217;eventuale fondatezza del ricorso incidentale &#8211; che assume natura impugnatoria, ma con efficacia di eccezione in senso tecnico avverso il medesimo provvedimento già gravato in via principale &#8211; precluderebbe l&#8217;accoglimento del primo (T.a.r Lazio, Roma sez. III quater &#8211; sentenza 27 marzo 2009, n. 3215). <br />	<br />
Ricordati i principi sopra esposti e chiarito l’ordine di trattazione delle questioni, può essere esaminato il ricorso principale. Esso è infondato e deve essere respinto. L’infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese della controinteressata e della Regione. <br />	<br />
Stante il quadro delle contestazioni articolato dalla ricorrente e sopra sintetizzato, è opportuna una ricostruzione del quadro normativo e dei principi regolatori della materia. <br />	<br />
Va anzitutto chiarito quale è la disciplina applicabile alla controversia posta all’attenzione del Collegio.<br />	<br />
La gara è stata indetta con deliberazione del Direttore generale della AUSL n. 3 di Nuoro n. 2733 del 9.12.2004. Il Collegio ricorda che è costante l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo il quale le disposizioni normative sopravvenute non trovano applicazione relativamente alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di una procedura concorsuale di selezione contrassegnata, come nella fattispecie, dal carattere di unitarietà) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell&#8217;indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenute non modificano, di regola, le procedure già bandite, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2007, n. 3893).<br />	<br />
Quindi nelle procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici è inapplicabile la normativa sopravvenuta alla pubblicazione del bando di gara. Infatti, dalla circostanza che il bando, come corpo di norme regolatrici la gara genera affidamento nei soggetti che vi partecipano consegue che la relativa normativa deve ritenersi cristallizzata al momento della pubblicazione dello stesso (T.a.r. Campania, Napoli Sezione I, 11 maggio 2004 n. 8559). D’altronde costituisce ius receptum il principio in base al quale “il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, e ciò comporta che la legittimità di un provvedimento va valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è adottato, in relazione agli interessi sostanziali tutelati in quella fase del procedimento e quindi, nelle gare pubbliche, dalla fase delle offerte alla fase decisoria e conclusiva dell&#8217;avvenuta aggiudicazione” (Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 2009 , n. 1458).<br />	<br />
E’ fuor di dubbio in definitiva che la normativa sopravvenuta non può essere applicata alla gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente all&#8217;entrata in vigore della stessa, dato che in caso contrario si perverrebbe alla conclusione di applicare al procedimento una regola diversa da quella voluta ex ante dall&#8217;Amministrazione in sede di regolamentazione della gara e conosciuta come tale dalle imprese partecipanti, con evidente vulnus dell&#8217;affidamento ingenerato nelle concorrenti.<br />	<br />
Oltre a detti pacifici principi più volte sanciti dalla giurisprudenza, soccorre in questo caso lo stesso dato normativo. L’art. 253 del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone infatti che “fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. Non residuano dubbi quindi in ordine al fatto che le disposizioni del Codice invocate dalla ricorrente non possano applicarsi alla presente vicenda controversa. <br />	<br />
Ciò chiarito, va affrontata compiutamente la questione dei criteri minimi retributivi previsti per la determinazione del costo del lavoro.<br />	<br />
La questione va, per le ragioni sopra esposte, esaminata con riferimento alla normativa vigente al momento della indizione della procedura di gara. <br />	<br />
Va subito ricordato che ai sensi dell’art. 1 L. 7 novembre 2000, n. 327 nella predisposizione delle gare d’appalto e nella loro valutazione “gli enti aggiudicatori sono tenuti a considerare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come predeterminato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale […]” . La valutazione di “anomalia”, da effettuarsi ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) richiede però che “le offerte si discostino in modo evidente” dai parametri indicati. Le tabelle ministeriali non costituiscono parametri inderogabili ma si configurano solo come un modello paradigmatico: i dati risultanti da queste tabelle sono pertanto da leggere come indici del giudizio di adeguatezza del valore economico dell’appalto.<br />	<br />
In definitiva i minimi tabellari devono essere valutati in senso solo indicativo: essi non sono, quindi, da interpretarsi come precettivi ed inderogabili. Un’offerta non può quindi essere automaticamente esclusa per il solo fatto che alcune sue voci siano inferiori ai minimi tabellari. <br />	<br />
L’art. 1 comma 4 comma della legge 7 novembre 2000, n. 327 non può quindi essere interpretato come se desse luogo ad un meccanismo di esclusione automatica, mentre la portata precettiva della norma é limitata alla qualificazione dell’offerta in termini di anomalia, come tale, allora, suscettibile di una doverosa richiesta di giustificazioni da parte dell’Amministrazione. Ciò è evidente non appena si richiami la stessa: “sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del d.lgs. 17.03.1995 n. 157 le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3”. <br />	<br />
La norma citata in definitiva, oggi abrogata, stabiliva semplicemente una presunzione di anomalia nel caso in cui l’offerta si fosse discostata in modo evidente dai parametri di verifica individuati dalla legge, stabilendo che in tal caso occorresse procedere alla verifica ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 157 del 1995 s.m.i. Tale verifica non può mai configurare un&#8217;esclusione automatica (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3067; Tar Calabria, Sez. Catanzaro, 4 dicembre 2002, n° 1380).<br />	<br />
Ne consegue che pur in presenza della determinazione del costo del personale fissato dalle tabelle, l’Amministrazione ha un margine di apprezzamento discrezionale in ordine a tale voce, in quanto la stessa non ha di per sé valore cogente.<br />	<br />
Il richiamo all’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 s.m.i. operato dall’art. 1, 4° comma, della l. n° 327 del 2000 non poteva allora essere interpretato come se potesse ritenersi operante anche con riferimento ad inammissibili limiti alla proponibilità di specifiche tipologie di giustificazioni che devono, invece, essere ammesse su tutte le voci dell’offerta, ivi compresi elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.<br />	<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi ripetutamente della questione affermando principi che ormai possono dirsi consolidati. In questo senso ad esempio, il T.A.R. Campania Salerno, sez. I, che con sentenza del 16 ottobre 2007 n. 2138 ha condivisibilmente affermato che “le tabelle previste nell&#8217;art. 1, l. n. 327 del 2000 (valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto) indicano soltanto un costo medio del lavoro e costituiscono un parametro di riferimento per determinare le offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 25 d.lgs. n. 157 del 1995 e cioè quelle offerte che si discostino in modo evidente dalle tabelle medesime”. Si è anche affermato che “i valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all&#8217;esclusione automatica dell&#8217;offerta, dovendo per contro, in caso di sensibile scostamento, la stazione appaltante disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell&#8217;art. 25, d.lgs. n. 157 del 1995” (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 28 agosto 2007, n. 946).<br />	<br />
In merito al richiamato art. 2 comma 3 del d.p.c.m. 13 marzo 1999 n. 117, disposizione di cui il ricorrente in via incidentale chiede la disapplicazione, ritiene il Collegio di aderire a quella giurisprudenza che ha affermato che “l&#8217;art. 2 comma 3 d.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117, recante il regolamento per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa per l&#8217;aggiudicazione degli appalti del servizio di pulizia, deve essere interpretato alla luce del generale principio del &#8220;favor partecipationis&#8221;; pertanto, è illegittima l&#8217;esclusione dalla gara di una società cooperativa per violazione dei minimi salariali garantiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, che costituiscono, per essa, un mero riferimento, e non un obbligo, ai fini della determinazione del costo del lavoro” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 374).<br />	<br />
Più di recente il Consiglio di Stato ha affermato che “l’art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327, nel disporre che nelle gare d’appalto di servizi devono essere dichiarate anomale le offerte che si discostano in modo evidente dai parametri ivi indicati tra i quali il costo del lavoro, accertato mediante le tabelle ministeriali relative, va interpretato nel senso che tale norma non si propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi. Non può pertanto essere ritenuta automaticamente anomala una offerta relativa ad un appalto di servizi di pulizia nel caso in cui il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori differenti da quelli risultanti dalle tabelle ministeriali di cui legge 7 novembre 2000, n. 327, ed al D.M. 16/6/2005, che vi ha dato attuazione per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia” (Consiglio di stato, Sez. VI, 7 ottobre 2008 n. 4831). Nella sentenza appena citata, il Supremo Consesso giurisdizionale amministrativo ha altresì affermato che il successivo D.M. 16/6/2005 ha espressamente dichiarato che il costo del lavoro ivi indicato costituisce un dato medio, e quindi suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie. <br />	<br />
Alla luce di tutte le considerazioni finora riportate, la censura di fondo su cui fa perno l’intero ricorso principale, deve ritenersi infondata.<br />	<br />
Va specificato che l’offerta della odierna controinteressata era ben lontana dalla soglia di anomalia ed anzi era quella più alta (come valore economico assoluto) rispetto alle altre concorrenti; ne consegue che la scelta dell’Amministrazione di non procedere alla verifica della sua offerta, con riferimento alla disciplina all’epoca vigente, si appalesa ineccepibile.<br />	<br />
Non è superfluo ancora rilevare che la controinteressata ha prodotto in giudizio una relazione (documento n. 7 depositato il 08.05.2009) da cui si evince la palese erroneità del monte ore annuo indicato da Dussmann Service nei propri conteggi rispetto a quello effettivo calcolato da Polish House nella propria offerta, con ciò minando alla base la stessa rappresentazione dei fatti operata dalla ricorrente. <br />	<br />
Non spetta differente sorte alle altre contestazioni mosse dalla ricorrente alla offerta economica presentata dalla Polish House s.r.l..<br />	<br />
Anch’esse sono infondate.<br />	<br />
Tali censure possono essere trattate congiuntamente.<br />	<br />
La ricorrente analizza compiutamente l’offerta economica della Polish sindacandola e pretendendo di sostituire proprie autonome valutazioni a quelle compiute dalla Amministrazione appaltante. Non può non rilevarsi peraltro che il semplice esame degli atti di causa fa emergere con evidenza l’assoluta opinabilità delle valutazioni operate dalla ricorrente, la quale in nessun caso fornisce elementi che dimostrino errori della Commissione o valutazioni manifestamente illogiche o contraddittorie. <br />	<br />
In questo caso il sindacato del Giudice Amministrativo non può spingersi fino al riesame delle autonome valutazioni dell&#8217;interesse pubblico compiute dall&#8217; Amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite; conseguentemente, l&#8217;apprezzamento svolto in sede di esame di un’offerta è di natura tecnico-discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità o errore di fatto.<br />	<br />
La ricorrente quindi, lungi dal dimostrare con precisi elementi la manifesta irragionevolezza o illogicità degli elementi economici componenti l’offerta della Polish House, chiede a questo Giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’apprezzamento squisitamente tecnico da essa svolto, con una valutazione che non può che sottrarsi al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.<br />	<br />
Per tutte le ragioni finora esposte la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dalla ricorrente non può essere accolta. La consulenza tecnica, quale strumento di eterointegrazione della conoscenza specifica del giudice può essere utilizzata nelle ipotesi in cui le regole tecniche sono verificabili alla stregua di scienze esatte, al fine di accertare l’assenza di palesi irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità tecnica. Non deve essere disposta allorquando, come nel caso di specie, al Giudice non necessitano conoscenze tecniche utili per la valutazione in sede di decisione. <br />	<br />
Il ricorso deve in definitiva essere respinto siccome infondato. <br />	<br />
Il ricorso incidentale proposto dalla Polish house deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la controinteressata trarre dall’eventuale accoglimento di esso alcuna utilità ulteriore rispetto a quella ottenuta con la reiezione del ricorso contro l’aggiudicazione alla medesima della gara de qua. <br />	<br />
La particolarità della vicenda controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge. Respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.<br />	<br />
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Polish house. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-8-2009-n-1439/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2009 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1439</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Metro B. Salvatore (Avv. V. Colalillo) c. Comune di Conca Casale (Avv. E. Mazzocco) sulla necessità che il certificato medico attestante l&#8217;infermità fisica ai fini dell&#8217;esercizio del voto assistito indichi la specifica patologia cagionante l&#8217;infermità Ricorsi elettorali – Elezioni comunali – Esercizio del voto assistito –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Metro<br />	 B. Salvatore (Avv. V. Colalillo) c.  Comune di Conca Casale (Avv. E. Mazzocco)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità che il certificato medico attestante l&#8217;infermità fisica ai fini dell&#8217;esercizio del voto assistito indichi la specifica patologia cagionante l&#8217;infermità</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorsi elettorali – Elezioni comunali – Esercizio del voto assistito – Attestazione dell’infermità fisica &#8211; Omessa indicazione della specifica patologia nel certificato medico &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il certificato medico che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichi anche la relativa patologia, con la conseguenza che, nell’apposito spazio del verbale di seggio destinato alla indicazione del “motivo specifico per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la sola espressione del certificato: “infermità”. La conoscenza della patologia addotta dall’elettore e certificata come impeditiva dell’esercizio del voto, infatti, rimane funzionale all’esercizio delle facoltà spettanti al presidente del seggio, il quale, ai sensi del novellato art. 41, ult. comma, D.P.R. n. 570/60, potrà disattendere la certificazione esibita allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa, sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quantomeno non rispondente ai canoni della scienza medica universalmente accettati.(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, V, <a href="/ga/id/2004/3/3398/g">15 marzo 2004, n. 1265</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità che il certificato medico attestante l’infermità fisica ai fini dell’esercizio del voto assistito indichi la specifica patologia cagionante l’infermità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>	N.1439/06         REG.DEC.<br />	<br />
		 N. 2196 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2005</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 2196/2005 del 18.3.2005, proposto da<br />
Benedetto Salvatore rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo con domicilio eletto in Roma via Albalonga n. 7, presso l’avv. Clementino Palmiero;</p>
<p>CONTRO</p>
<p align=center>
<p>il <b>Comune di Conca Casale</b> rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Mazzocco con domicilio eletto in Roma via Ugo Bassi n. 3, presso l’avv. Ennio Mazzocco;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei signori: <b>Brunetti Pietro</b> non costituitosi;</p>
<p><b>Pensato Danilo</b> non costituitosi;</p>
<p><b>Prete Riccardo</b> non costituitosi;</p>
<p><b>Bucci Mario</b> non costituitosi,</p>
<p><b>Papa Giuseppe</b> non costituitosi,</p>
<p><b>Vettese Nicola Benedetto</b> non costituitosi;</p>
<p><b>Prete Francesco</b> non costituitosi;</p>
<p><b>Neri Ferdinando Antonio</b> non costituitosi;</p>
<p><b>Porcelli Ernesto</b> non costituitosi;</p>
<p><b>Sallustrio Massimiliano </b>non costituitosi;</p>
<p><b>Vettese Antonella Anna</b> non costituitasi;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Molise – Campobasso n. 16/2005, resa tra le parti, concernente Annullamento delle Elezioni per il Consiglio Comunale e Sindaco;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati,<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conca Casale;<br />
Viste le memorie difensive,<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati M. Di Nezza, per delega dell’avvocato V. Colalillo, ed E. Mazzocco;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in primo grado l’appellante ha impugnato la proclamazione degli eletti, le operazioni elettorali ed i risultati relativi alla consultazione del comune di Conca Casale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del dpr n. 570/60, in relazione alla illegittima ammissione di sei elettori alla modalità di esercizio del voto assistito, malgrado che nei certificati medici prodotti mancasse l’indicazione della specifica patologia richiesta quale presupposto necessario per l’accompagnamento, durante le operazioni di voto; si rileva, inoltre, l’omesso esperimento, da parte del presidente del seggio elettorale, di una verifica empirica sull’esistenza dell’effettivo impedimento fisico all’esercizio del voto e la omessa indicazione, nel verbale, della patologia della quale i sei elettori risultavano affetti.<br />
La sentenza di primo grado ha respinto il gravame ritenendo che, a seguito della novella posta all’articolo 41 dall’art. 9 L. n.271/91 (secondo cui i certificati medici devono attestare “che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”), la responsabilità dell’ammissione al voto assistito si sarebbe trasferita dalla sfera del presidente del seggio a quella del medico della struttura pubblica che ha rilasciato il certificato.<br />
Con riferimento alla seconda doglianza si afferma, inoltre, che il presidente del seggio non sarebbe più tenuto alla c.d. prova empirica, volta a verificare se la patologia rientra tra quelle elencate dalla legge o equiparate, poiché tale accertamento sarebbe già stato compiuto dal funzionario medico dell’Asl nel momento in cui ha assunto la responsabilità della relativa certificazione; peraltro, il presidente del seggio “potrà, comunque, esperire tutti gli accertamenti opportuni e compiere tutte le valutazioni funzionali all’esercizio del potere di cui è titolare; potrà, se del caso, disattendere la certificazione esibita quando sussiste il dubbio che la documentazione sia falsa o che il giudizio medico non sia rispondente o non risulti in contrasto con i canoni universalmente accettati dalla scienza medica“.<br />
L’appellante ha, peraltro, riproposto i motivi di violazione e falsa applicazione del cit. art. 41, nonché l’illogicità e la contraddittorietà della sentenza appellata.<br />
La controparte, nel richiamare la sentenza n. 1265/04 di questo Consiglio, ha sostenuto, invece, l’infondatezza dell’appello, affermando che ciò che assume rilievo, ai fini dell’ammissione al voto assistito, non è l’indicazione specifica dell’infermità (la cui generica attestazione tende, semmai, a garantire la privacy) ma il fatto che il certificato attesti “che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altre elettore”; si sostiene poi, che i voti in contestazione, in quanto espressi da elettori parenti dei candidati della lista appellante, non avrebbero influito in maniera determinante sulle elezioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare va precisato che alla competizione elettorale hanno partecipato due liste, la lista n. 1, denominata “Continuità nel progresso” e la lista n.2, denominata “Rinascita nella tradizione per Conca Casale” e che, all’esito delle operazioni di scrutinio è risultata vincitrice la lista n. 2, avendo conseguito quattro voti in più rispetto alla lista 1; di conseguenza, i sei voti contestati, (che vanno ridotti a cinque, atteso che per uno dei votanti  risulta l’attestazione di “cieco civile” ed il relativo numero di libretto), devono ritenersi determinanti ai fini della vittoria di una lista rispetto all’altra.<br />
Deve ritenersi priva di pregio la giustificazione, sostenuta dal comune, secondo cui la mancata indicazione della patologia sofferta dall’elettore sia posta a tutela della privacy, atteso che l’articolo 41 ult. comma del dpr n. 570/60, aggiunto dalla L. n. 17/03, si limita a garantire che l’annotazione del voto assistito sia inserita, con un simbolo o un codice, nella tessera elettorale personale dell’elettore.<br />
E’inammissibile, in relazione alla segretezza del voto, l’eccezione secondo cui gli elettori di cui si contesta il voto avrebbero votato in favore della lista 1, in quanto parenti di alcuni candidati di questa lista.<br />
Nel merito, l’appello è fondato.<br />
Sono, infatti, illegittimi i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia, con la conseguenza che, nell’apposito spazio del verbale di seggio destinato alla indicazione del “motivo specifico per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la sola espressione del certificato: “infermità”.<br />
La sentenza di questo Consiglio n. 1265/04, con riferimento alla la novella dell’art. 41 cit., ha rilevato che i certificati devono attestare che “l’infermità impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore” e che ciò “determina la conseguenza che il presidente del seggio non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare”…”cosicché non può ammettersi che in un ambito dalla legge riservato ad altro organo il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo pur prudente apprezzamento”.<br />
Tuttavia, “egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che sono funzionali all’esercizio del potere di cui è titolare, di consentire le modalità del voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa, sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati“.<br />
Ora, per poter operare questa valutazione, che è funzionale all’esercizio del suo potere, risulta evidente che il presidente del seggio deve, comunque, conoscere, attraverso l’attestazione contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia che, a giudizio del medico, determina l’impedimento, soprattutto con riferimento a quelle patologie, definite dalla legge di “analoga gravità “il cui effetto preclusivo all’esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta, frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano, tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l’esercizio del diritto di voto, ecc.).<br />
Quindi, pur se la contestazione sul contenuto del certificato medico deve rimanere circoscritta nei limiti sono indicati, è comunque evidente che rimane funzionale all’esercizio delle facoltà spettanti al presidente del seggio la conoscenza della patologia adotta dall’elettore è certificata come impediva dell’esercizio del voto.<br />
Del resto, lo stesso modello di verbale delle operazioni elettorali è giustamente predisposto nel senso che va indicato il “motivo specifico “per cui l’elettore è stato autorizzato a votare con un accompagnatore.<br />
Per tali motivi e considerato che nel caso di specie l’infermità dei votanti risulta genericamente indicata, l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento delle elezioni, in relazione decisiva possibilità di incidenza sulle stesse dei voti in contestazione.<br />
In relazione agli elementi di causa, le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di I° grado, accoglie il ricorso originario e per l’effetto annulla le elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco del 12 e 13 giugno 2004 svoltesi nel Comune di Conca Casale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 maggio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Agostino Elefante				Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina				Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti				Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro				Consigliere estensore																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20 marzo 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1439/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1439</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Panzironi è legittimo il riesame di elaborati concorsuali ad opera di una Commissione diversa da quella che ha effettuato la prima correzione 1 Procedimento amministrativo – Procedimento disciplinare &#8211; Organi di autogoverno dei magistrati amministrativi – Svolgono attività di carattere amministrativo 2 Procedimento amministrativo – Sanzioni disciplinari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1439/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1439/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Panzironi</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il riesame di elaborati concorsuali ad opera di una Commissione diversa da quella che ha effettuato la prima correzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Procedimento amministrativo – Procedimento  disciplinare  &#8211; Organi di autogoverno dei magistrati amministrativi – Svolgono attività di carattere amministrativo<br />
2 Procedimento amministrativo – Sanzioni disciplinari – Procedimento disciplinare a carico di magistrato  &#8211; Accertamenti preliminari ed istruttori svolti dagli stessi soggetti che partecipano alla decisione finale – Vizio – Non sussiste &#8211; Motivi</p>
<p>3 Procedimento amministrativo – Sanzioni disciplinari – Commissione per le indagini preliminari – Relazione della Commissione – Non è soggetta a vincoli od a limiti – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Gli Organi di autogoverno dei magistrati della Corte dei conti e dei magistrati amministrativi svolgono un’attività di carattere amministrativo; gli atti adottati da tali organi, in esito a procedimenti disciplinari a carico di magistrati, sono atti amministrativi ed i componenti del Consiglio di Presidenza vi partecipano nella veste non di organi o soggetti giudiziari, bensì amministrativi.</p>
<p>2 In sede di procedimento disciplinare a carico di magistrato, non sussiste alcun vizio qualora che sia la fase degli accertamenti preliminari, sia quella istruttoria siano state svolte, in sede di Commissione, dagli stessi soggetti che abbiano poi partecipato alla fase deliberativa finale (ex art. 3, comma 2°, L. 186/1982);le Commissioni non sono, infatti, soggetti distinti dal Consiglio, ma sono sue dirette emanazioni ed hanno la precipua funzione di porre il Consesso in grado di decidere ad istruttoria compiuta.</p>
<p>3 La relazione della Commissione per le indagini preliminari è  diretta a portare a conoscenza del Consiglio ogni elemento utile per decidere se proseguire o meno nell’azione disciplinare; il contenuto della relazione medesima non può ritenersi limitato o vincolato, ma ha la massima ampiezza e discrezionalità sia pure necessariamente finalizzata al supporto funzionale del Consiglio e non, quindi, ad anticiparne la deliberazione o ad indirizzarla.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br />&#8211; SEZIONE I &#8211;	</b></p>
<p>composto dai signori<br />
Corrado Calabrò	PRESIDENTE<br />	<br />
Germana Panzironi	COMPONENTE, relatore<br />	<br />
Davide Soricelli	COMPONENTE																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12409/2003  Reg. Gen., proposto da <br />
<b>Alfredo Lener</b> rappresentato e difeso dall’ Avv. Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliato, in Roma, Via Gioacchino Rossini n. 18;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;</p>
<p>per l’annullamento<br />
Della deliberazione dell’Adunanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, del 30/9/2003, con cui è stata inflitta la sanzione dell’ammonimento al vice Procuratore Generale della Corte dei Conti dott. Lener;<br />
di ogni altro atto comunque connesso, ivi compresi quelli posti in essere dalla commissione per gli accertamenti preliminari nominata in data 18-12-2002;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 1’-12-2004, data per letta la relazione del magistrato Consigliere Germana Panzironi e uditi i procuratori delle parti, avv.ti Lucrezi per delega di Vaccari  e Ferrante  per l’amministrazione;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato, il dott. Alfredo Lener chiede l’annullamento del provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio di Presidenza della Corte nell’adunanza del 30 settembre 2003 con il quale gli è stata inflitta la sanzione dell’ammonimento, nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare, compresi quelli posti in essere dalla Commissione per gli accertamenti preliminari.<br />Premette in fatto di essere stato Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Valle d’Aosta in 2’ assegnazione dall’1-1-2002 al 9-12-2002, e di aver ricevuto, il 21-11-2002 una lettera anonima che segnalava l’avvenuta iscrizione tra le poste di entrata del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2003, di uno stanziamento di 93 milioni di euro, non attendibile.<br />Lo scritto conteneva riferimenti circostanziati, supportati dal riferimento alla normativa di settore.<br />Regolarmente protocollata, la lettera veniva aperta il 3-12-2003; nella stessa giornata il ricorrente inviava all’assessore al Bilancio della Regione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione medesima, una nota, denominata “richiesta istruttoria”, con cui faceva presente di essere a conoscenza della previsione in bilancio di un’entrata di 93 milioni di euro e rammentava il divieto che pone la legge di contabilità sull’iscrizione in bilancio di qualsiasi somma per cui non è possibile prevedere l’accertamento.<br />La richiesta, recapitata a mano, durante lo svolgimento di una seduta del Consiglio regionale, veniva inviata, anche, a tutti i Capi Gruppo del Consiglio Regionale.<br />Poiché all’evento veniva dato risalto particolare dagli organi della stampa locale e dall’ANSA, il giorno 5 dicembre 2002, il dr. Lener inviava al Presidente del Consiglio Regionale una nota di chiarimenti in cui qualificava la precedente richiesta quale meramente informativa, e basata sul principio della massima collaborazione istituzionale.<br />In pari data il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti chiedeva notizie dell’iniziativa e, il medesimo giorno, il dott. Lener disponeva l’archiviazione della istruttoria.<br />Il 12-12-2002 il Procuratore Generale comunicava al ricorrente la richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, data la ritenuta eccessività dell’iniziativa intrapresa rispetto alle funzioni attribuite all’ufficio della Procura della Corte dei Conti.<br />Il 4 febbraio 2003 è stata adottato l’atto di contestazione degli addebiti, consistenti in un comportamento esorbitante rispetto ai propri obblighi di servizio per avere svolto un’attività di tipo inquirente nei confronti di un Consiglio Regionale, offrendo un’immagine della Corte dei Conti impropria e difforme da quella derivante dalla attuale collocazione istituzionale, nonché per aver provocato un, sia pur contenuto, risentimento degli esponenti del Consiglio Regionale medesimo.<br />All’atto di contestazione l’istante ha risposto diffusamente e con articolate argomentazioni.<br />In data 26 marzo 2003 è stato convocato in audizione, dove ha fornito ogni elemento utile ai fini della giustificazione della propria condotta in ordine ai vari capi d’imputazione.<br />E’ stata adottata, infine, la deliberazione n. 360 del 2003 con la quale il Consiglio di Presidenza, dopo l’esame della condotta dei magistrato anche con riferimento agli elementi di difesa dallo stesso forniti, ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del dr. Lener e gli ha irrogato la sanzione minima prevista dall’art. 9 del predetto Regolamento di disciplina, e cioè quella dell’ammonimento.<br />I	motivi sui quali il ricorso si fonda sono, principalmente, la violazione dell’art. 5, co. 3 e 4, dell’art. 6 e dell’art. 7 del regolamento di disciplina per i magistrati della Corte dei conti; la violazione degli artt. 32, 33, 34 della L.186/1982, richiamati dall’art. 10  della L.117/1988; l’erroneo iter procedimentale; la violazione del principio di imparzialità; il difetto di motivazione; il difetto dei presupposti; il travisamento e la insussistenza dei fatti; l’erronea e difettosa istruttoria e la illogicità manifesta.<br />In particolare, ad avviso del ricorrente, la Commissione per gli accertamenti preliminari avrebbe violato il regolamento di disciplina, esorbitando dal semplice obbligo di riferire e proponendo al Consiglio la contestazione di singoli addebiti, in violazione del principio di imparzialità. La contestazione di addebito avrebbe attribuito al dr. Lener un comportamento illecito, senza fornire idonee motivazioni, dovendosi ritenere insufficienti ed apodittiche quelle indicate nella relazione della Commissione e richiamate nel suddetto atto.<br />Ulteriore profilo di illegittimità è relativo all’operato della Commissione per gli accertamenti istruttori, che analogamente a quanto avvenuto per quella per gli accertamenti preliminari, non si sarebbe limitata a relazionare, ma avrebbe assunto, anticipatamente rispetto alle decisioni consiliari, una propria posizione indicando le ragioni per le quali si doveva proseguire con la trattazione orale, con conseguente pregiudizio dell’imparzialità del procedimento.<br />Sia negli accertamenti preliminari sia in quelli istruttori si sarebbero prese in considerazione le varie iniziative del dott. Lener senza stabilire un preciso nesso di causalità con le contestazioni, ritenute generiche. Sarebbe stato, in tal modo, impedito il corretto esercizio del diritto di difesa come si evincerebbe, in particolare, dal punto c), parte b) della delibera n. 360/CP/03.<br />Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />Con memorie depositate per l’udienza di discussione il ricorrente e l’amministrazione hanno ribadito le proprie conclusioni.<br />All’udienza del 1’-12-2004 la causa è stata trattenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso non appare fondato e deve, pertanto, essere respinto.<br />Con i motivi di ricorso l’istante lamenta la violazione dell’art. 5, co. 3 e 4, degli artt. 6 e 7 del regolamento di disciplina per i magistrati della Corte dei Conti; la violazione degli artt. 32, 33, 34 della L.186/1982, richiamati dall’art. 10  della L.117/1988; l’erroneo iter procedimentale; la violazione del principio di imparzialità; il difetto di motivazione; il difetto dei presupposti; il travisamento e la insussistenza dei fatti; l’erronea e difettosa istruttoria e la illogicità manifesta.<br />In particolare, ad avviso del ricorrente, la Commissione per gli accertamenti preliminari avrebbe violato il regolamento di disciplina, esorbitando dal semplice obbligo di riferire e proponendo al Consiglio la contestazione di singoli addebiti, in violazione del principio di imparzialità, e, in tal modo, interferendo nell’autonoma discrezionalità dell’Organo consiliare. La contestazione di addebito sarebbe, inoltre generica ed apodittica poichè non ha motivato sulla circostanza che il dr. Lener ha esorbitato dai propri doveri istituzionali. Nè il riferimento alla relazione della Commissione potrebbe considerarsi un’idonea motivazione per relationem, in quanto il citato regolamento di disciplina impone al Consiglio l’adozione di un provvedimento motivato.<br />Si evidenzia inoltre che la Commissione per gli accertamenti istruttori non si sarebbe limitata a relazionare, ma avrebbe assunto, anticipatamente rispetto alle decisioni consiliari, una propria posizione indicando le ragioni per le quali si doveva proseguire con la trattazione orale, con conseguente pregiudizio dell’imparzialità del procedimento.<br />Sia negli accertamenti preliminari sia in quelli istruttori si sarebbero prese in considerazione le varie iniziative del dott. Lener senza stabilire un preciso nesso di causalità con le contestazioni, ritenute generiche. Sarebbe stato, in tal modo, impedito il corretto esercizio del diritto di difesa come si evincerebbe, in particolare, dal punto c), parte b) della delibera n. 360/CP/03.<br />La delibera sarebbe, infine, illegittima per eccesso di potere sotto vari profili.<br />Circa l’elemento oggettivo, l’addebito di aver interferito nell’attività politico¬-legislativa della Regione non configurerebbe violazione di un obbligo di servizio, dal momento che l’atto inviato alla Regione sarebbe fra quelli consentiti dalle disposizioni del Procuratore Generale della Corte del 19/10/1996, laddove prevedono che possano essere assunte iniziative anche in presenza di “danno non attuale”. L’asserita interferenza sarebbe frutto di una preconcetta opinione, non desumibile dal contenuto della missiva, nè dalle modalità di consegna, fermo restando che l’addebito si sarebbe dovuto riferire non ad una interferenza potenziale ma ad una interferenza derivata dall’atto stesso, peraltro non dimostrata. Non essendovi stata, quindi, interferenza sull’attività legislativa mancherebbe l’elemento oggettivo dell’illecito.<br />Circa l’elemento soggettivo, il ricorrente evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa ai magistrati ordinari, ritenuta applicabile anche ai magistrati amministrativi in virtù del rinvio ex art.32 L. 186/82, gli atti del magistrato non corretti sotto il profilo tecnico-giuridico potrebbero dar luogo a responsabilità disciplinare solo quando siano frutto di dolo o colpa grave e, per le loro modalità, siano tali da menomare la fiducia e la considerazione del magistrato o siano in grado di compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario. Tali presupposti non si rinverrebbero nel caso di specie. Mancherebbe, secondo il ricorrente il necessario richiamo a tali elementi psicologici, imputandosi soltanto scarsa ponderazione, frettolosità e negligenza.<br />Nè l’affermata menomazione della fiducia e della considerazione del magistrato, con effetti sul prestigio della magistratura, troverebbero idoneo fondamento nella negligenza e nella impulsività, essendo assente il dolo e la colpa grave.<br />Rileva, infine, il dr. Lener che il Consiglio di Presidenza non avrebbe tenuto conto dell’intento dei politici locali di incidere sull’operato dell’inquirente e di trarre vantaggio in termini di ridotta operatività della Corte dei Conti. La circostanza che, nel bilancio regionale 2003, l’entrata sul capitolo 1600 sia stata successivamente decurtata di 73 milioni di euro dimostrerebbe che la richiesta era fondata e che dalla vicenda non è derivata alcuna lesione al prestigio della Corte dei Conti.<br />L’amministrazione, costituita in resistenza, eccepisce in primo luogo il rispetto del diritto di difesa, in base al quale il dott. Lener è stato posto in condizione di conoscere, fin dall’inizio del procedimento, il fatto fondamentale addebitatogli, che consiste in una condotta colpevole per l’esercizio non appropriato delle funzioni di pubblico ministero.<br />Evidenzia, inoltre, il regolare e trasparente svolgimento del procedimento disiciplinare, conclusosi con un legittimo atto sanzionatorio, ritenendo la totale infondatezza delle censure proposte.<br />Il Collegio osserva preliminarmente che l’esame delle censure mosse dal ricorrente in relazione alle valutazioni formulate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti deve muovere dalla premessa circa i limiti del sindacato di legittimità ammesso nei confronti dell’atto impugnato, in quanto atto di natura discrezionale.<br />Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, in sede di giudizio di legittimità, gli atti degli organi di autogoverno delle magistrature, sono sindacabili solo sotto il profilo della congruenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico e di conseguenzialità tra presupposti e conclusioni, al fine di accertare se il potere discrezionale nella specifica materia si sia svolto nel rispetto dei criteri generali predisposti dallo stesso Consiglio ed in conformità ai canoni di ragionevolezza che connotano qualsivoglia potere amministrativo.<br />Ne discende che in tale sede è precluso al Giudice amministrativo il riesame delle valutazioni effettuate dall’organo di autogoverno, ove l’apprezzamento consegua ad un iter logico ancorato ad elementi di giudizio correttamente assunti nella loro consistenza obiettiva (T.A.R. Lazio, sez. I, 10 ottobre 1995, n. 1666).<br />Tutto ciò premesso il Collegio esamina le singole censure proposte.<br />In merito ai motivi del ricorso, il Collegio rileva che la tesi di fondo proposta dal ricorrente presuppone l’equiparazione dell’attività svolta dal Consiglio di Presidenza nell’ambito del procedimento disciplinare a quella, di natura giurisdizionale, delle Sezioni disciplinari del Consiglio Superiore della Magistratura.<br />In realtà il C.S.M. nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari è pacificamente qualificato come giudice speciale, dal momento che adotta decisioni che possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.<br />Gli Organi di autogoverno dei magistrati della Corte dei conti e dei magistrati amministrativi, istituiti e disciplinati da norme differenti, viceversa, come più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia (TAR Lazio, Sez. I, n. 2277 del 21 luglio 1998; Cons. di St., Sez. IV, n. 1946 del 1999 e Cass. SS.UU. Ord. 871 dell’ 11/12/1992 e Ord. n. 5126 del 10/04/2002), svolgono un’attività di carattere amministrativo e non si caratterizzano quali giurisdizioni speciali, dal momento che il rinvio operato dall’art. 32 della L. 186/1982 trova un limite nel divieto dell’art. 102 della Costituzione (divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali), e non vale ad attribuire ai predetti Consigli di Presidenza natura di organo giurisdizionale.<br />Gli atti, quindi, adottati da tali organi, in esito a procedimento disciplinare a carico di magistrato, sono amministrativi, e, come tali, non impugnabili con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, trovando il diverso regime dei mezzi di impugnazione giustificazione nella differente natura degli organi che tali procedimenti svolgono, sempre nel rispetto della norma dell’art. 24 Cost.<br />Non ha rilievo, infine, la circostanza che nel procedimento disciplinare sono accolti taluni istituti e principi propri di quello giurisdizionale, specie per quanto riguarda la tutela del diritto di difesa, quali, ad esempio, la trasparenza, con la conseguente possibilità di accesso ai documenti, e l’imparzialità del procedimento, avuto anche riguardo alla presenza del componente laico nelle commissioni per gli accertamenti preliminari per l’istruttoria, diretta ad ulteriormente garantire l’imparzialità dell’organo.<br />Dalla natura amministrativa degli atti finali del procedimento disciplinare consegue che quest’ultimo è espressione dell’esercizio di una funzione amministrativa, in senso oggettivo, e che i componenti del Consiglio di Presidenza vi partecipano nella veste, non di organi o soggetti giudiziari, bensì amministrativi.<br />Risulta, quindi, infondata la tesi del ricorrente secondo la quale l’attività del Consiglio di Presidenza si connota quale attività giurisdizionale, con la conseguente infondatezza delle connesse obiezioni contenute nel gravame.<br />Non può rinvenirsi, conseguentemente, alcun vizio nella circostanza che sia la fase degli accertamenti preliminari, sia quella istruttoria siano state svolte dagli stessi soggetti e che i medesimi abbiano poi partecipato alla fase deliberativa finale; ciò è voluto e disposto chiaramente dalla normativa vigente in materia, in particolare l’art. 3, comma 2, della 1. n. 186 del 1982, e trova il logico fondamento nella titolarità della complessiva ed unitaria competenza amministrativa in materia da parte dell’organo di autogoverno, all’interno della quale non possono postularsi rigide distinzioni di ruoli nè di poteri per le varie fasi.<br />Alla luce di quanto illustrato, il Collegio ritiene, quindi, che:   <br />non è ravvisabile alcun contrasto con principi generali dell’ordinamento nel fatto che i componenti delle Commissioni designati dal Consiglio al suo interno, conservino pienezza di poteri e di diritti anche nel plenum, formulando proposte per il corso successivo del procedimento;<br />non sussiste una limitazione del potere propositivo della Commissione per gli accertamenti istruttori analoga a quella  vigente per la fase istruttoria penale, in quanto la sua funzione è quella di “organo referente” del Consiglio medesimo; <br />non è ipotizzabile, nel predetto sistema voluto dal legislatore, una situazione di incompatibilità o di conflitto conseguenti alla duplicità di ruolo e di partecipazione, proprio per il fatto che le Commissioni non sono soggetti distinti dal Consiglio, ma sono sue dirette emanazioni ed hanno la precipua funzione di porre il Consesso in grado di decidere ad istruttoria compiuta.<br />L’unica situazione di ipotizzabile conflitto o incompatibilità, espressamente prevista e regolamentata, riguarda il Procuratore Generale che, pur essendo componente di diritto del Consiglio, dopo la partecipazione alla prima seduta per illustrare la richiesta di promovimento dell’azione disciplinare, resta estraneo a tutte le successive fasi.<br />Per quanto attiene, infine, le censure relative alla regolarità formale del procedimento, dalla relazione della difesa erariale e dagli atti di causa, si evince chiaramente il rispetto della disciplina normativa in materia di procedimento disciplinare.<br />Non sussiste, in particolare, la asserita genericità delle contestazioni, che, al contrario, appaiono precise e circostanziate;  ciò si evince dalla lettura della nota del 4-2-2003 prot. N. 45/CP/2003 con cui si descrive l’addebito, consistente nell’ “aver interferito, mediante l’inoltro della predetta richiesta istruttoria del 3-12-2002, nell’esercizio dell’attività politico-legislativa della Regione autonoma Valle d’Aosta”.<br />Parimenti infondata è la denunciata violazione dell’art. 5 del regolamento di disciplina per cui l’iter procedimentale sarebbe viziato per il fatto che la Commissione per gli accertamenti preliminari, non limitandosi a riferire al Consiglio, avrebbe anche ipotizzato la sussistenza di fattispecie perseguibili in sede disciplinare.<br />Come in precedenza affermato, alla predetta Commissione, incaricata di valutare in prima istanza gli elementi a disposizione, non è affatto preclusa la prospettazione di specifiche fattispecie di addebito da sottoporre alle valutazioni del Consiglio di Presidenza. La relazione della Commissione per le indagini preliminari è chiaramente diretta, nel sistema, a portare a conoscenza del Consiglio ogni elemento utile per decidere se proseguire o meno nell’azione disciplinare; il contenuto della relazione medesima non può ritenersi limitato o vincolato, ma ha la massima ampiezza e discrezionalità sia pure necessariamente finalizzata al supporto funzionale del Consiglio e non, quindi, ad anticiparne la deliberazione o ad indirizzarla.<br />Le medesime considerazioni valgono per quanto attiene la censura di violazione del principio di imparzialità; inoltre, occorre evidenziare che il Consiglio di Presidenza si è autonomamente e legittimamente pronunciato a conclusione di una seduta (come si evince dal verbale dell’adunanza disciplinare del 28.1.2003) nella quale sono stati presi in considerazione tutti gli elementi acquisiti. Peraltro, sia la Commissione per gli accertamenti preliminari sia quella per gli accertamenti istruttori sono composte da membri del Consiglio (un componente laico con funzioni di presidente più due componenti togati) che partecipano anche alle successive determinazioni dell’organo collegiale nel cui ambito sono sicuramente legittimati a sostenere, anche oralmente, i convincimenti maturati in Commissione.<br />La deliberazione assunta dal Consiglio nel “plenum” è stata adottata previa valutazione obiettiva e completa dei fatti, ivi comprese le risultanze della trattazione orale, con le argomentazioni del difensore e dell’incolpato medesimo.<br />Per l’ipotizzato difetto di motivazione, il Collegio rileva che nella delibera di contestazione di addebito sono chiaramente specificati sia i fatti accertati che si imputano all’incolpato sia gli obblighi di servizio non rispettati, dal cui confronto viene fatto discendere un comportamento suscettibile di apprezzamento in sede disciplinare. Le motivazioni appaiono precise e puntuali e confermano le ragioni, notificate all’incolpato, che hanno indotto il Procuratore Generale ad attivare il procedimento a conclusione degli accertamenti dal medesimo compiuti (art. 4, comma 4 del Regolamento di disciplina).<br />Non merita accoglimento la tesi prospettata in ricorso circa il presunto impedimento al corretto esercizio del diritto di difesa, che sarebbe derivato dalla mancata precisazione di un nesso di causalità tra le iniziative assunte dal Procuratore Regionale e le contestazioni rivolte al medesimo.<br />E’ agevole verificare dagli atti del procedimento che il comportamento colpevole è chiaram ente definito nella contestazione degli addebiti, dove era specificato che l’imputazione consisteva nell’ “avere esorbitato, quale Procuratore regionale, dai propri obblighi di servizio per aver interferito, mediante l’inoltro della richiesta istruttoria del 3 dicembre 2002, nell’esercizio dell’attività politico-legislativa della Regione Autonoma della Valle d’Aosta”.<br />Appare, quindi, conosciuta fin dall’inizio la condotta illecita oggetto dell’accertamento disciplinare, qualificabile come l’esercizio di una non appropriata attività istituzionale che si e concretizzata nell’indebita interferenza in un atto in “fieri” di un organo legislativo, dal momento che la legge di bilancio era in corso di approvazione.<br />Priva di rilevanza appare, nel quadro della vicenda come ricostruita, la questione relativa alla effettività dell’interferenza nell’attività legislativa.<br />L’atto di contestazione, ha avuto sempre quale oggetto non la potenziale interferenza ma la effettiva “esorbitanza” dell’iniziativa istruttoria requirente; al dott. Lener si è, fin dal primo atto, imputata un’attività fuor di misura, eccedente i limiti che “ratione officii” gli dovevano essere ben noti, per la giurisprudenza costituzionale formatasi in materia e per le precise direttive diramate dal Procuratore Generale.<br />La Corte Costituzionale (sentenze nn. 104 del 1989, 29 e 100 del 1995) ha precisato in varie occasioni quali siano i limiti dell’attività requirente e le differenze rispetto all’attività di controllo della Corte; e tali limiti, che si impongono ad ogni pubblico ministero contabile, nella specie avrebbero dovuto avere ancora più rilievo, in quanto l’iniziativa istruttoria avviata aveva ad oggetto un atto, formalmente legislativo il cui iter non si era ancora concluso.<br />Inoltre il  Procuratore Generale, nelle direttive impartite alle Procure regionali con la circolare I.C. del 19 ottobre 1996, ha disposto, al punto a) che, nelle situazioni di pericolo di danno futuro, “non soltanto non occorre iscrivere nel registro delle istruttorie le segnalazioni, ma vanno solamente, con generico invito, richieste notizie circa lo sviluppo della vicenda, con evidenza della richiesta stessa per eventuale seguito”. E l’atto del dr. Lener, come adeguatamente dimostrato sia sotto il profilo formale che sostanziale, si connota come atto istruttorio sicuramente difforme dalle previsioni di cui alla richiamata disposizione.<br />Giova, infine, sottolineare che il Consiglio, nella delibera adottata, ha dato motivatamente risalto all’atteggiamento psicologico del Magistrato rilevante sotto il profilo della colpa per scarsa ponderazione, frettolosità e negligenza dimostrate e ai gravi riflessi sui rapporti istituzionali con la Regione determinati dall’atteggiamento colpevole.<br />Non rileva la circostanza che la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza, più che sul dolo o sulla colpa grave, si sia soffermata essenzialmente, sulla illegittimità dell’atto, ritenuto esorbitante ed attuato in maniera frettolosa e senza la normale diligenza ed equilibrio. Ciò è coerente con la provata responsabilità del dr. Lener che non si riferisce ai profili tecnico-giuridici di un atto assunto nell’esercizio delle proprie funzioni, bensì all’illegittimo esercizio di una attività esorbitante i poteri del Procuratore regionale, destinata ad incidere sull’attività di un organo legislativo dotato di autonomia costituzionale, con conseguenze negative per il prestigio della Corte dei Conti, come dimostrato dall’ampia eco assunta dalla vicenda.<br />La responsabilità disciplinare si è affermata, pertanto, con riguardo ad un atto esorbitante le funzioni proprie del Procuratore Regionale, che si è riverberato negativamente sul prestigio del Magistrato e dell’Istituzione di appartenenza, suscettibile di valutazione in sede disciplinare ai sensi dell’alt. 18 r.d.lgs. del 31/5/1946, n. 511, così come interpretato dalla giurisprudenza consolidatasi in materia (Cass. Sez.Un. civ. n. 8241 del 23/7/1993, n. 11732 del 20/11/1998).<br />Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso siccome infondato.<br />Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1’-12-2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1439/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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