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	<title>1438 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1438 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo, contro 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita a mezzo di un proprio funzionario; Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, costituita</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI:  omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo,  contro 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita a mezzo di un proprio funzionario; Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, costituita a mezzo di un proprio funzionario;</span></p>
<hr />
<p>Liste elettorali : modalità  ed eccezioni della presentazioni delle candidature ex. artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Elezioni -liste elettorali &#8211;  presentazioni delle candidature ex. artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 &#8211; modalità  ed eccezioni.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Le liste elettorali debbono essere presentate, ex artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,  entro le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le elezioni. Le liste debbono essere corredate da tutti gli allegati prescritti, tra cui i certificati elettorali dei candidati. Eccezionalmente è ammissibile la presentazione di liste anche oltre il termine delle ore 12.00, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, ma solo in presenza di stringenti condizioni, e cioè: 1)Â che il ritardo sia lieve; 2)Â che all&#8217;ora di scadenza del termine i delegati alla presentazione della lista si trovassero giÃ  all&#8217;interno della Casa comunale; 3)Â che, in tal momento, essi avessero la disponibilità  di tutti documenti necessari alla presentazione della lista; 4)Â che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/08/2020<br /> <strong>N. 01438/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00979/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 979 del 2020, proposto da<br /> Luigi Madeo, Cesare Mazziotti, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, costituita a mezzo di un proprio funzionario;<br /> Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, costituita a mezzo di un proprio funzionario;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del verbale della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corigliano-Rossano del 22 agosto 2020, con cui è stata ricusata la lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> dalle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 del Comune di Pietrapaola;<br /> e per la riammissione della lista alla competizione elettorale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano e della Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 28 agosto 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Luigi Madeo, delegato alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em>, e Cesare Mazziotti, candidato alla carica di Sindaco per la medesima lista, contestano la decisione con cui la 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corigliano-Rossano ha ricusato, perchè tardivamente presentata, la lista, impedendo così¬ la sua partecipazione alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pietrapaola del 20 e 21 settembre 2020.<br /> 2. &#8211; Costituitisi a mezzo di funzionari la Sottocommissione intimata e la Prefettura di Cosenza, il ricorso è stato discusso all&#8217;udienza pubblica del 28 agosto 2020.<br /> 3. &#8211; Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è stato notificato all&#8217;indirizzo PEC dell&#8217;ufficio che ha emesso il verbale impugnato, all&#8217;indirizzo PEC della Prefettura di Cosenza e all&#8217;indirizzo PEC dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza.<br /> Benchè il ricorso non sia stato notificato presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità  giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 3 c.p.a. e dell&#8217;art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, nondimeno le notificazioni eseguite sono ugualmente idonee a instaurare correttamente il rapporto processuale.<br /> Infatti, l&#8217;interpretazione della disposizione contenuta nella lettera <em>b)</em> del secondo comma dell&#8217;articolo 129 c.p.a., (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all&#8217;ufficio che ha emanato l&#8217;atto e alla Prefettura), coerente con la <em>ratio</em> acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l&#8217;incompatibilità  con l&#8217;applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore sia dagli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l&#8217;ufficio che ha emanato l&#8217;atto impugnato, adempimenti inconciliabili con la natura e le funzioni dell&#8217;Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2011, n. 2559).<br /> 4. &#8211; In forza dello stesso art. 129 c.p.a., deve ritenersi che correttamente i ricorrenti abbiano evocato in giudizio la Prefettura di Cosenza, benchè ad essa &#8211; come sottolineato nell&#8217;atto di costituzione &#8211; non sia immediatamente imputabile la decisione di esclusione.<br /> 5. &#8211; Ciò posto, con un unico motivo i ricorrenti lamentano che la lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> sia stata illegittimamente ricusata dalla competente sottocommissione elettorale, in quanto il ritardo nella sua presentazione, avvenuta alle ore 14.45 del 22 agosto 2020, e dunque oltre il termine massimo individuato dalla legge nelle ore 12.00, non sarebbe ad essa imputabile; in particolare, era accaduto che al momento della presentazione &#8211; poi non perfezionatasi &#8211; della lista <em>Pietrapaola nel cuore</em> i delegati alla presentazione della lista ricusata fossero stati allontanati dalla casa comunale allo scopo di rispettare le disposizioni di distanziamento necessarie a contenere l&#8217;epidamia di COVID-19<em>.</em><br /> A sostegno della tesi, hanno depositato dichiarazioni scritte di alcuni dipendenti comunali e di alcuni soggetti collegati all&#8217;unica lista ritualmente presentata, <em>Insieme per crescere</em>, che dimostrerebbero la presenza dei delegati alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> nella Casa comunale in orario antecedente alle ore 12.00 del 22 agosto 2020.<br /> 6. &#8211; Osserva il Collegio che la materia è regolata dall&#8217;artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.<br /> Le liste elettorali debbono essere presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le elezioni. Le liste debbono essere corredate da tutti gli allegati prescritti, tra cui i certificati elettorali dei candidati.<br /> La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Â 7 maggio 2019, n. 2942; Id., 9 maggio 2019 n. 3032) ha ritenuto eccezionalmente ammissibile la presentazione di liste anche oltre il termine delle ore 12.00, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, ma solo in presenza di stringenti condizioni, e cioè: <em>1)</em> che il ritardo sia lieve; <em>2)</em> che all&#8217;ora di scadenza del termine i delegati alla presentatozione della lista si trovassero giÃ  all&#8217;interno della Casa comunale; <em>3)</em> che, in tal momento, essi avessero la disponibilità  di tutti documenti necessari alla presentazione della lista; <em>4)</em> che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.<br /> 7. &#8211; Non ricorrono, nel caso di specie, gli elementi che giustificano l&#8217;ammissione alla competizione elettorale della lista di cui si discorre.<br /> 7.1. &#8211; Innanzitutto, il ritardo non è lieve, ma è quantificato nella misura di 2 ore e 45 minuti.<br /> La gravità  del ritardi è ancora pìù accentuata dal fatto che è pacifico tra le parti e documentalmente provato che le operazioni relative alla presentazione, invero non perfezionatasi, della lista <em>Pietrapaola nel cuore</em> si sono concluse alle ore 12.55, senza che i delegati alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> abbiano avanzato la loro legittima pretesa di presentare, a quel punto, la loro lista.<br /> 7.2. &#8211; Ma ancora pìù pregnante è il dato, emerso <em>per tabulas</em>, che alle ore 12.00 del 22 agosto 2020 la documentazione destinata ad accompagnare la presentazione della lista fosse incompleta, atteso che i certificati elettorali dei candidati sono stati rilasciati dallo stesso Comune di Pietrapaola tra le ore 12.45 e le ore 13.01.<br /> Dunque, l&#8217;eventuale presenza dei delegati alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> nella Casa comunale alle ore 12.00 scolora nel giuridicamente irrilevante, non essendo costoro nella possibilità  &#8211; in qual momento &#8211; di presentare validamente la lista.<br /> 8. &#8211; Per tali ragioni, il ricorso deve essere disatteso.<br /> Le amministrazioni si sono difese a mezzo di funzionari e non sono state dimostrate spese per la difesa. Non occorre, dunque, regolamentare le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Nulla sulle spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore<br /> Domenico Gaglioti, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 30/10/2014 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-30-10-2014-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-30-10-2014-n-1438/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-30-10-2014-n-1438/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 30/10/2014 n.1438</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Gatti Tesan S.p.a.(Avv.ti Creuso, De Zan) c/ Comune di Lecco (Avv. Pedrazzini) nei confronti di Società Cooperativa Sociale (Avv. Verrienti) 1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di sicurezza aziendale – Indicazione – Obbligo – Non sussiste – Conseguenze &#8211; Esclusione – Illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-30-10-2014-n-1438/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 30/10/2014 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-30-10-2014-n-1438/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 30/10/2014 n.1438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano &#8211; Est. Gatti<br /> Tesan S.p.a.(Avv.ti Creuso, De Zan) c/ Comune di Lecco (Avv. Pedrazzini) nei confronti di Società Cooperativa Sociale (Avv. Verrienti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di sicurezza aziendale – Indicazione – Obbligo – Non sussiste – Conseguenze &#8211; Esclusione – Illegittimità</p>
<p>2. Imposte e tasse – Aliquota Iva – Offerta &#8211; Componente economica – Esclusione &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mancata indicazione dei c.d. oneri di sicurezza aziendale da parte del concorrente diversamente da quanto accade per l’omessa previsione di quelli c.d. da interferenza, non rappresenta motivo idoneo a determinare l’esclusione del suddetto concorrente.</p>
<p>2. L’aliquota IVA non rappresenta una componente economica dell’offerta e quindi la stessa non può essere considerata nelle gare ex D. Lgs 163/2006, le quali devono svolgersi nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2014, proposto da:</p>
<p>Tesan S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Creuso, Nicola De Zan, e Carlo Luca Coppini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Pietro Cossa, 6;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Lecco, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Pedrazzini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Olga Fischetti in Milano, Corso XXII Marzo n. 28; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Verrienti, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della determinazione dirigenziale del Comune di Lecco n. 365 del 9.6.2014, di aggiudicazione definitiva, mediante cottimo fiduciario, del servizio di telesoccorso/teleassistenza per il periodo 16.6.2014 -31.1.2018 (CIG: 57528699AC), di cui è stata data comunicazione alla ricorrente in data 16.6.2014 con nota prot. 32854, nonché della nota medesima e del diniego di autotutela emesso con atto in data 19.6.2014 prot. n. 35164 MP/mc in risposta all&#8217;istanza della ricorrente ;<br />
per quanta occorra, del verbale di gara in data 3-4 giugno 2014, e comunque di tutti gli atti ed i verbali di gara, e del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;<br />
in parte qua, e per quanto occorrer possa, della disciplina di gara, ed in particolare, della lettera d&#8217;invito e del capitolato, e di ogni altro eventuale atto presupposto o comunque connesso;<br />
nonché per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell&#8217;aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato, con dichiarazione di inefficacia del contratto medesimo;<br />
nonché, in via subordinata ed alternativa, per il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco e del Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame,<br />
che il ricorso incidentale non sia assistito dal requisito del <i>fumus boni iuris</i>, atteso che la mancata indicazione dei c.d. oneri di sicurezza aziendale, diversamente da quanto accade per l’omessa evidenziazione di quelli c.d. da interferenza, non è circostanza idonea a dar luogo, <i>sic et simpliciter</i>, all’esclusione del concorrente (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 9.1.14 n. 36);<br />
che il ricorso principale pare invece, allo stato, fondato, tenuto conto che le procedure di evidenza pubblica, così come configurate a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/06, pur essendo preordinate al perseguimento dell’interesse pubblicistico della stazione appaltante, devono tuttavia svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione (art. 2 c.1), ciò che sarebbe pregiudicato computando nell’offerta economica anche l’aliquota I.V.A. applicabile al concorrente, trattandosi di circostanza totalmente estranea alla sua compagine.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare, e per l&#8217;effetto sospende l’efficacia del provvedimento in epigrafe impugnato.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 5.2.2015.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-30-10-2014-n-1438/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 30/10/2014 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2012 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2012-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2012-n-1438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2012 n.1438</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Meschino F.Bossio e C. la Malva (Avv. G. Barba) c/ RFI s.p.a. (Avv. R. Garcea) sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie relative all&#8217;indennizzo corrisposto per l&#8217;adozione del provvedimento di acquisizione di aree occupate senza titolo 1. Esproprizione per P.U. – Area occupata senza titolo – Domanda</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Meschino<br />      F.Bossio e C. la Malva (Avv. G. Barba) c/ RFI s.p.a. (Avv. R. Garcea)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie relative all&#8217;indennizzo corrisposto per l&#8217;adozione del provvedimento di acquisizione di aree occupate senza titolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Esproprizione per P.U. – Area occupata senza titolo – Domanda giudiziale di restituzione – Improcedibilità – Condizioni &#8211; Provvedimento di acquisizione – Emanazione successiva. 	</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. – Area occupata senza titolo &#8211; Provvedimento di acquisizione – Indennità – Giurisdizione G.O. – Ragioni.	</p>
<p>3. Espropriazione per P.U. – Area occupata senza titolo &#8211; Provvedimento di acquisizione – Principi della CEDU – Violazione – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di espropriazioni, la domanda giudiziale volta alla restituzione di un’area privata occupata dalla Pubblica Amministrazione è improcedibile qualora sia stato emanato un provvedimento autoritativo di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, anche se i fatti oggetto di causa sono antecedenti all’introduzione di tale normativa. Infatti, il comma 8 dell’art. 42 bis prevede espressamente che la disciplina ivi contenuta si applica anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. 	</p>
<p>2. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la definizione delle controversie relative all’indennità dovuta all’emanazione di un provvedimento di acquisizione di beni immobili privati da parte della P.A. ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Infatti, ai sensi dell’art.133, comma1, l. f) non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi di corresponsione di indennità per l’adozione di atti di natura espropriativo o ablativa.	</p>
<p>3. In materia di espropriazione, l’ art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 che prevede l’emanazione di un provvedimento di acquisizione dei beni immobili privati occupati in assenza si un valido ed efficace decreto di esproprio è conforme ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti, tale norma consente l’emanazione di un provvedimento espresso e motivato previa valutazione degli interessi in conflitto da parte della P.A. e l’attribuzione di un indennizzo al privato a seguito dell’emanazione di un provvedimento espresso e motivato. (Nella specie sono state ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte dai ricorrenti con riferimento a detta disposizione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2009, proposto </p>
<p>dai signori Fiore Bossio e Concetta La Malva, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gregorio Barba, con domicilio eletto presso il signor Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la S.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raimondo Garcea, elettivamente domiciliato presso Annaisa Garcea in Roma, via Cola di Rienzo, 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZIONE I n. 00310/2009, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della S.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (RFI);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Barba e l’avvocato Colagrande per delega dell’avvocato Garcea;<br />	<br />
Vista la sentenza parziale della Sezione n. 5813 del 2011;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. I signori Bossio Fiore e La Malva Concetta con il ricorso n. 698 del 2006, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, hanno chiesto l’annullamento del decreto n. 4 del 21 aprile 2006 della Direzione Compartimentale Infrastruttura di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito RFI), con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio indisponibile degli immobili, comprendenti particelle di loro proprietà, occorsi per la costruzione nel 2002, in una fascia di terreno posta tra la spiaggia di Amantea e un tratto della rete ferroviaria che attraversa la Calabria (tra i km 227+000 e 228+100 della linea Battipaglia – Reggio Calabria), di una scogliera radente avente lo scopo di proteggere dalle mareggiate il medesimo tratto ferroviario.<br />	<br />
2. Il TAR, con la sentenza parziale 22 marzo 2007, n. 243, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di acquisizione sanante emanato dalla S.p.a. RFI; con la sentenza definitiva n. 310 del 2009 ha poi accolto la domanda avanzata dalla S.p.a. RFI ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001 e ha quindi condannato la Società al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, da determinarsi a norma dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, “secondo i criteri e nei termini di cui in motivazione” ed ha escluso “la restituzione dei beni di cui in motivazione senza limiti di tempo”. <br />	<br />
3. Con l’appello in epigrafe, gli originari ricorrenti hanno chiesto la riforma della sentenza gravata n. 310 del 2009, con la condanna di RFI alla restituzione dei terreni occupati di loro proprietà, e ripristino dello stato dei luoghi, proponendo in via subordinata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 e, in ulteriore subordine la condanna della società appellata al risarcimento dei danni secondo il valore effettivo dei beni.<br />	<br />
La s.p.a. RFI – che il 4 aprile 2007 aveva notificato riserva d’appello avverso la sentenza parziale &#8211; in data 21 ottobre 2009 ha depositato appello incidentale.<br />	<br />
4. All’esito dell’udienza del 18 ottobre 2011, in cui la causa è stata trattenuta per la decisione, il Collegio ha pronunciato la sentenza parziale n. 5813 del 2011, con la quale:<br />	<br />
&#8211; a) è stato respinto in parte l’appello incidentale ed è stato accolto l’appello principale avverso l’impugnata sentenza definitiva del TAR n. 310 del 2009, risultando quindi rimossa la statuizione di esclusione della restituzione dei beni senza limiti d<br />
&#8211; b) richiamata poi l’entrata in vigore dell’art. 34, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, con cui è stato inserito nel testo unico sugli espropri l’art. 42 <i>bis</i>, si è affermato che, anche n<br />
&#8211; c) in questo quadro il Collegio, rilevato che &#8211; dalla relazione e dalla documentazione anche fotografica in precedenza depositate in via istruttoria da RFI, il 6 luglio 2011 – era risultata la verosimiglianza della valutazione ivi resa non soltanto sull<br />
&#8211; di far pervenire entro il termine di 90 giorni (decorrente dalla comunicazione, o dalla notificazione se antecedente, della sentenza parziale di cui qui si tratta) una relazione recante l’indicazione di quale la determinazione adottata al fine della def<br />
&#8211; di provvedere, entro il medesimo termine, alla comunicazione agli appellanti dell’avvio del procedimento individuato, stabilendo in tale comunicazione il termine per la conclusione dello stesso e dando conto di tale comunicazione di avvio nella relazion<br />
&#8211; restando riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.<br />	<br />
7. In data 1° febbraio 2012 la società RFI, dando seguito agli adempimenti così disposti, ha depositato in giudizio:<br />	<br />
&#8211; la nota di trasmissione in cui si afferma che la Società intende adottare, per la definizione del caso in controversia, il provvedimento di acquisizione disciplinato dall’art. 42-<i>bis</i> del d.P.R. n. 327 del 2001 e che agli appellanti e tutti gli al<br />
&#8211; la relazione in allegato, nella quale si motiva la decisione suddetta e si espone il metodo di calcolo della indennità, a titolo patrimoniale, non patrimoniale e risarcitorio, con la indicazione dei relativi importi<br />	<br />
8. Le parti hanno successivamente depositato memorie.<br />	<br />
9. All’udienza del 6 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Nel corso dell’udienza il difensore degli appellanti ha depositato il provvedimento n. 99 del 20 febbraio 2012, nel frattempo emanato dalla società RFI ai sensi dell’art.42<i>bis</i> del d.P.R. n. 327 del 2001, con il quale è stata decretata “l’acquisizione al patrimonio indisponibile degli immobili occorsi per la costruzione di una scogliera radente in tratti saltuari tra i Km 227+000 e 228 + 100 della linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria”, con l’indicazione delle ditte proprietarie e la determinazione dell’indennizzo liquidato a ciascuna.<br />	<br />
Le parti hanno insistito nelle loro precedenti conclusioni.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Gli appellanti, con la memoria depositata il 14 febbraio 2002, hanno dedotto che il presente giudizio, con la domanda di restituzione dei fondi, dovrebbe essere deciso secondo la normativa antecedente all’introduzione dell’art. 42-<i>bis</i> del d.P.R. n. 327 del 2001, ed hanno osservato anche che, come controdedotto a seguito della citata comunicazione di avvio del procedimento, lo stato dei luoghi sarebbe mutato in modo tale da aver reso non necessaria la protezione della scarpata ferroviaria col mantenimento delle opere effettuate sul terreno di loro proprietà.<br />	<br />
In subordine, nell’ipotesi che il Collegio ritenga ostativo all’accoglimento della domanda di restituzione dei terreni la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 42-<i>bis </i>del testo unico sugli espropri, si eccepisce l’illegittimità costituzionale di tale norma sotto tutti i profili (salvo l’eccesso di delega) sollevati nel corso del presente giudizio riguardo al precedente art. 43 del medesimo d.P.R. (già dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010). <br />	<br />
3. Al riguardo il Collegio ritiene che dalla sopravvenuta emanazione da parte della società RFI del provvedimento n. 99 del 20 febbraio 2012, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (applicabile al caso in esame come risulta dal comma 8 del medesimo articolo), consegue per il presente giudizio quanto di seguito specificato.<br />	<br />
3.1. La domanda di restituzione dei beni riproposta dagli appellanti è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. <br />	<br />
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 42 bis del testo unico sugli espropri (dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 43 per eccesso di delega), la società R.F.I. si è attenuta alle statuizioni della sentenza parziale di questa Sezione n. 5813 del 2011, che ha disposto che dovesse aver luogo in tempi brevi l’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto.<br />	<br />
La società R.F.I., con il provvedimento n. 99 del 2012 indicato nelle premesse, ha disposto l’acquisizione al proprio patrimonio dell’area sulla quale è stata realizzata la scogliera protettiva del tratto ferroviario.<br />	<br />
Ciò comporta che:<br />	<br />
&#8211; la domanda di restituzione dell’area non può essere accolta ed è divenuta improcedibile, in quanto sulla base di un provvedimento autoritativo sopravvenuto – consentito dallo <i>ius superveniens</i> &#8211; la società R.F.I. ha acquisito il diritto di proprie<br />
&#8211; ogni contestazione avverso questo nuovo provvedimento (e, in particolare, ogni deduzione contenuta nella memoria depositata il 14 febbraio 2012) può essere fatta valere nel caso di sua impugnazione in sede di cognizione.<br />	<br />
3.2. Quando alla domanda risarcitoria, altresì riproposta nel secondo grado, essa non può essere accolta in ragione della avvenuta emanazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis.<br />	<br />
Sotto tale profilo, è ben vero che col ricorso di primo grado è stata proposta una domanda sicuramente rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (prevista dall’art. 53 del testo unico sugli espropri, poi trasfuso nell’art. 133 del Codice del processo amministrativo).<br />	<br />
Tuttavia, nel corso del secondo grado del giudizio, l’emanazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis, ha comportato – con effetti <i>ex tunc</i> – il mutamento del titolo della pretesa che possono avanzare gli interessati.<br />	<br />
Infatti, l’art. 42 bis ha previsto che, a seguito del provvedimento di acquisizione (consentito dal comma 8 anche per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore), spetta un indennizzo per la perdita del diritto di proprietà.<br />	<br />
Il legislatore ha in tal modo previsto un mutamento del titolo della pretesa, che di per sé risulta dunque sottoposta alla cognizione del giudice civile, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), del Codice del processo amministrativo, per il quale non sussiste la giurisdizione esclusiva quando si tratti della determinazione e della corresponsione “<i>delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa</i>” (nel cui novero rientra senz’altro quello emesso ai sensi dell’art. 42 bis).<br />	<br />
Nella specie, nel corso del secondo grado del giudizio non si è verificato un mutamento della normativa sulla giurisdizione (mutamento che sarebbe stato di per sé irrilevante, in applicazione del principio della <i>perpetuatio iurisdictionis</i>), ma va constatato un mutamento (disposto dalla legge) della <i>causa petendi</i> della pretesa, riferibile non più ad un fatto illecito del soggetto occupante, ma alla corresponsione dell’indennizzo a fronte del provvedimento che – adeguando la situazione di fatto a quella di diritto – ha qualificato il possessore come titolare del diritto di proprietà.<br />	<br />
La domanda deve essere perciò dichiarata improcedibile.<br />	<br />
3.3. Salve le valutazioni del giudice eventualmente adìto in sede di impugnazione del provvedimento di acquisizione, la Sezione deve occuparsi delle questioni di costituzionalità formulate dagli appellanti principali, poiché – nel caso di loro proposizione e conseguente accoglimento – verrebbe meno la normativa risultata decisiva in questa sede per il mancato accoglimento delle loro domande.<br />	<br />
Al riguardo, ritiene la Sezione che, successivamente alla sentenza del 12 gennaio 2006 della Sez. III della CEDU, resa sul ricorso n. 14793/02 (e citata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010), che aveva incidentalmente formulato critiche all’art. 43 del testo unico in occasione di una condanna riguardante una occupazione <i>sine titulo</i>, la Corte di Strasburgo non si è pronunciata più in senso critico, nei confronti dell’istituto originariamente disciplinato dal medesimo art. 43, oggetto della dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega e reintrodotto nell’ordinamento nazionale (con significative modifiche) dall’art. 42 bis sopra richiamato.<br />	<br />
Da un lato, già in sede europea, ad un più approfondito esame, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – nella sessione del 13-14 febbraio 2007 – si è occupato delle ‘violazioni sistematiche derivanti dalla espropriazione indiretta’ in Italia, distinguendo:<br />	<br />
&#8211; la ultraventennale prassi nazionale (affermatasi nella giurisprudenza ordinaria, sulla configurabilità di un titolo di acquisto della proprietà in assenza di uno specifico procedimento previsto dalla legge), considerata in contrasto con il protocollo 1<br />
&#8211; le disposizioni contenute nell’art. 43 del testo unico sugli espropri, cui andava riconosciuto il chiaro significato desumibile dai suoi lavori preparatori (cioè dalla relazione della Commissione speciale fatta propria dalla Adunanza Generale del Consig<br />
Il medesimo Comitato dei Ministri ha manifestato il proprio ‘welcoming’ per le disposizioni contenute nell’art. 43, col compiacimento in sede europea per l’elaborazione di un istituto che (come ha già rilevato questo Consiglio) ha consentito una ‘legale via d’uscita’, nei casi in cui fosse riscontrabile un’opera pubblica in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentt. n. 5830 del 2007; n. 1552 del 2008).<br />	<br />
Per di più, il provvedimento ora disciplinato dall’art. 42 bis (che pure consente la ‘legale via d’uscita’ con l’esercizio di un potere basato sull’accertamento dei fatti e sulla valutazione degli interessi in conflitto) comporta la spettanza – al soggetto che perde il diritto di proprietà – di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del 10% rispetto a quanto avrebbe avuto diritto ad ottenere a titolo di risarcimento del danno (sia sulla base della prassi nazionale rivelatasi in contrasto con la Cedu, sia nel caso di applicazione dell’art. 43, poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega).<br />	<br />
Per tali ragioni, ritiene la Sezione che, per quanto rileva nel giudizio, le dedotte questioni di costituzionalità vadano dichiarate manifestamente infondate, poiché l’art. 42 bis risulta conforme alle disposizioni della Cedu e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha più volte condannato la Repubblica Italiana proprio perché i giudici nazionali avevano riscontrato la perdita della proprietà in assenza di un provvedimento motivato, previsto da una specifica previsione di legge.<br />	<br />
4. Per le ragioni che precedono, salve le statuizioni già rese nella sentenza parziale, l’appello in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile nelle parti recanti la domanda di restituzione dell’area e la domanda di risarcimento del danno. <br />	<br />
La particolare articolazione dei profili di diritto e in fatto concernenti la vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello in epigrafe, n. 6620 del 2009, improcedibile.<br />	<br />
Spese del grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1438/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1438/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1438</a></p>
<p>Pres.Santo Balba, Est.Oreste Mario Caputo ulla titolarità delle aree interessate da un intervento edilizio Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Titolarità delle aree su cui si intende costruire – Dimostrazione – Spetta all’istante. Per ciò che concerne gli interventi edilizi, non spetta all’amministrazione compiere specifici approfondimenti in ordine alla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1438/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Santo Balba, <i>Est.</i>Oreste Mario Caputo</span></p>
<hr />
<p>ulla titolarità delle aree interessate da un intervento edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Titolarità delle aree su cui si intende costruire – Dimostrazione – Spetta all’istante.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per ciò che concerne gli interventi edilizi, non spetta all’amministrazione compiere specifici approfondimenti in ordine alla titolarità dell’area interessata alla costruzione; al contrario, è onere di colui che intende eseguire i lavori dimostrare, almeno prima facie, la disponibilità giuridica di essa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2003, proposto da:<br />
<b>Monaco Luigi, Condominio Nuova Pieve, Perrando Giacomo,, Pescio Angelo,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso l’Avv. Armando Gamalero in Genova, Via Porta D&#8217;Archi 1/10; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Varazze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso l’Avv. Piergiorgio Alberti in Genova, Via Corsica 2/11; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento dirigenziale del 20.06.03 assunto dal comune di Varazze di diniego alla DIA avente ad oggetto l’installazione di una sbarra automatica a servizio del condominio ricorrente; <br />
del provvedimento dirigenziale del 2.12. 03 che, all’esito del riesame, ha rinnovato il diniego all’esecuzione della DIA avente ad oggetto lo stesso intervento. </p>
<p>E per la condanna <br />
al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Varazze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/05/2008 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti, in proprio nella qualità di condomini, ed il condominio hanno collettivamente impugnato i dinieghi opposti dal comune di Varazze all’esecuzione della DIA avente ad oggetto l’installazione di una sbarra automatica a servizio del condominio su tratto di strada denominata “Ragazzi del 99”.<br />
Nelle premesse dell’atto introduttivo si deduce in fatto che:<br />
la strada d’accesso all’immobile condominiale è di proprietà condominiale e, non avendo sbocco su luogo pubblico, è a servizio esclusivo di esso;<br />
in occasione della transazione intercorsa con l’impresa attuatrice del piano di recupero che utilizzava abusivamente la strada, s’è presentata la DIA avente ad oggetto l’installazione della sbarra posizionata oltre il tratto iniziale della strada destinato esso sì, in forza della richiamata scrittura privata transattivi, ad uso pubblico;<br />
il comune di Varazze con i provvedimenti impugnati,” &#8211; il primo fondato sui pareri rispettivamente assunti dal collegio di vigilanza del piano di recupero e dal Sindaco che ha attinto alla “sua personale conoscenza, il secondo (gravato con motivi aggiunti) adottato in sede di riesame disposto con ordinanza cautelare &#8211; ha denegato l’efficacia della DIA sulla scorta della natura pubblica della strada e/o dell’uso pubblico di essa.<br />
L’impugnazione è affidata ai vari motivi che, in ragione di omogenee censure, sono rubricati secondo il seguente ordine:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 825 c.c. Eccesso di potere sotto vari profili;<br />
Violazione art. 825 c.c. sotto altro profilo: Violazione d. Lgs. 18 agosto 2002 n. 267, incompetenza;<br />
Eccesso di potere per carenza di motivazione;<br />
Violazione dell’art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150 come modificato dall’art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765; violazione artt. 2946 c.c.<br />
La proprietà condominiale della strada sarebbe deducibile da tutta una serie di indici univocamente convergenti, e segnatamente: <br />
la titolarità dominicale desumibile dalla certificazione catastale; l’uso esclusivo da parte dei condomini; la funzionalità a servizio del condominio non essendo la strada destinata a collegare altri immobili o altre vie d’accesso.<br />
Fatti tutti, a giudizio dei ricorrenti, indiscutibilmente acclarati sia in sede di verificazione che per effetto della disposta CTU.<br />
Sicché a nulla rileverebbe la qualificazione della strada &#8211; ex adverso sostenuta dall’amministrazione resistente &#8211; come opera di urbanizzazione primaria realizzata in base alla convenzione urbanistica accessiva alla licenza edilizia n. 19521/109 del 16.12.74 e alla sua denominazione di “via Ragazzi del 99” di cui alla deliberazione consiliare del 26.03.85.<br />
La situazione di fatto, sedimentatasi longe et ultra con il decorso del tempo, deporrebbe, seguendo il filo conduttore del ragionamento espresso nel ricorso contenente motivi aggiunti, comunque per la titolarità esclusiva ostativa alla servitù d’uso pubblico, reclamata in alternativa dall’amministrazione resistente.<br />
Il comune di Varazze si è costituito eccependo l’improcedibilità del ricorso, ed instando per la sua infondatezza.<br />
Disposta CTU; in esito; alla pubblica udienza dell’8.05.08 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti, in proprio nella qualità di condomini, ed il condominio hanno collettivamente impugnato i dinieghi opposti dal comune di Varazze all’esecuzione della DIA avente ad oggetto l’installazione di una sbarra automatica a servizio del condominio.<br />
In limine va respinta l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dal comune di Varazze sul rilievo che il provvedimento adottato in sede di riesame, impugnato con motivi aggiunti, assorbendo il primo diniego gravato in principalità, farebbe venire meno l’interesse a coltivare il ricorso.<br />
In realtà , oltre all’omologo contenuto negativo, anch’esso ostativo all’efficacia della DIA, l’atto di riesame è meramente esecutivo della misura cautelare disposta da questo Collegio sulla domanda incidentale di tutela cautelare.<br />
Sicché, in aderenza alla sua genesi processuale, non assorbe affatto il diniego (atto invece sostanzialmente amministrativo) impugnato in via principale autonomamente e permanentemente lesivo dell’interesse fatto valere in giudizio.<br />
Nel merito il ricorso è peraltro infondato.<br />
Innanzitutto va esattamente individuato il thema decidendum.<br />
È, va sottolineato, la legittimità dei provvedimenti di diniego d’efficacia della DIA avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di apposizione della sbarra su parte della strada denominata via “Ragazzi del 99”, l’oggetto del giudizio.<br />
La titolarità del diritto dominicale della via d’accesso è invece accertamento incidentale, ovverosia costituisce l’antecedente logico-giuridico per verificare, alla luce ed entro i limiti delle censure proposte, la legittimità del diniego adottato senza che, conseguentemente, la relativa statuizione abbia ad esempio attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata.<br />
Aggiungasi che il relativo accertamento in via principale, o secondo il lessico processuale civilista su causa pregiudiziale, essendo inerenti a posizioni giuridiche che hanno consistenza di diritto soggettivo, è sottratto alla cognizione (anche in sede di giurisdizione esclusiva) del giudice amministrativo (da ultimo, Cons. St. Sez. Vi 19 marzo 2008 n. 1185).<br />
Nel caso che ne occupa, la titolarità della strada rileva unicamente quale requisito di fatto per affermare la legittimazione all’intervento edilizio, denegato dall’amministrazione proprio con riferimento alla carenza di esso.<br />
Così circoscritto l’oggetto del giudizio, va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che non onera l’amministrazione di specifici approfondimenti in ordine alla titolarità dell’area interessata alla costruzione (cfr., Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1206; Id, sez. IV, 22 giugno 2000 n. 3525): viceversa, colui che richiede il titolo edilizio o intende eseguire i lavori è tenuto a dimostrare, almeno prima facie, la disponibilità giuridica di essa.<br />
Nel caso in esame i ricorrenti non hanno affatto assolto tale onere.<br />
Anzi affatto antitetica alla pretesa sostanziale fatta valere è l’emergenza processuale.. <br />
È infatti dirimente la circostanza che la strada in oggetto è stata realizzata quale opera di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, sulla scorta della convenzione accessiva alla relativa licenza edilizia (n. 19521/109).<br />
L’opera di urbanizzazione è opera pubblica in senso stretto: per un verso è destinata a soddisfare esigenze di urbanizzazione che naturaliter sono pubbliche; per l’altro, il Comune ha il pieno controllo di tali opere, che sono infatti destinate ad essergli cedute per consentire la fruizione da parte di tutti gli utenti della zona.<br />
E’ sintomatico a riguardo richiamare l’arresto della Corte di Giustizia sentenza 12 luglio 2001 che ha ritenuto illegittima la normativa nazionale che consente ai lottizzanti la realizzazione diretta dei lavori, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, perché in contrasto con la direttiva comunitaria, la quale per la progettazione e l’appalto di lavori pubblici impone il ricorso alla gara a fine di garanzia del mercato.<br />
Secondo il giudice comunitario lo scomputo della spesa rende l’accollo dell’opera onerosa per il comune e quindi da luogo a un contratto d’appalto di lavori pubblici.<br />
In definitiva s’è affermata, anche in quella sede, la natura pubblica, sia soggettivamente che oggettivamente, dell’opera di urbanizzazione primaria.<br />
Qualificazione ribadita da ultimo dal codice degli appalti pubblici.<br />
Tal’è il dato saliente, sussistente per tabulas, e richiamato dall’amministrazione per negare efficacia alla DIA, proposta invece sull’antitetico presupposto della titolarità del diritto di proprietà del condominio sulla strada.<br />
Né gli elementi di fatto invocati dai ricorrenti sul punto sono dirimenti:<br />
&#8211; la certificazione catastale della area occupata dalla strada a nome della società costruttrice depone nel senso che l’amministrazione non ha ancora &#8211; inspiegabilmente &#8211; assolto alla relativa iscrizione a suo favore;- il decorso del tempo, oltretutto inConclusivamente, entro i precisati limiti, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite ivi comprese quelle di CTU in considerazione del fatto che la situazione d’incertezza sulla proprietà della strada è in parte imputabile al fatto che il Comune resistente non ha dato seguito alle forme di pubblicità conseguenti all’esecuzione-adempimento dalla convenzione urbanistica </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, respinge il ricorso.<br />
Spese di lite compensate.<br />
Ordina ai ricorrenti in solido e al Comune di Varazze, per la metà ciascuno, il pagamento della CTU che si liquida in complessivi 2800 euro, oltre diritti e contributi dovuti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 08/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Peruggia, Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1438/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1438/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1438</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Millemaggi Cogliani Bayer Diagnostic s.r.l. (Avv. A. Lirosi) c. Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma (Avv. F. Rocca), Dasit s.p.a. (Avv.ti C. M. Muscolo, F. Tassone) 1- Contratti del P.A. – Gara – Clausole ambigue – Favor partecipazionis – Operatività – Fattispecie. 2- Contratti del P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Elefante –<i> Est.</i> Millemaggi Cogliani<br /> Bayer Diagnostic s.r.l. (Avv. A. Lirosi) c. Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma (Avv. F. Rocca), Dasit s.p.a. (Avv.ti C. M. Muscolo, F. Tassone)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Contratti del P.A. – Gara – Clausole ambigue – Favor partecipazionis – Operatività – Fattispecie.</p>
<p>2- Contratti del P.A. – Offerta tecnica – Caratteristiche – Richiesta di accertamenti suppletivi da parte di un concorrente – Obbligo di procedere della commissione giudicatrice – Limiti – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- L’obbligo di produrre – a pena di esclusione &#8211; una determinata documentazione, a corredo del prodotto offerto, al fine di definirne le caratteristiche tecniche, deve essere fissato, in una pubblica gara, dalle norme speciali che regolano la procedura, in modo non equivoco e tassativo,  e non può essere desunto, al contrario, da una clausola la cui formulazione (come quella in esame) sembra, invece, lasciare alla scelta del concorrente le modalità concrete attraverso cui fornire alla stazione appaltante le notizie richieste; pertanto, in presenza di una clausola di tal genere, correttamente la commissione giudicatrice preferisce, nell’incertezza del dato letterale, l’interpretazione che consente la massima partecipazione alla gara di appalto, in ossequio al principio del favor partecipationis.</p>
<p>2- In una gara nella quale non siano prescritti né il deposito del prototipo, né della scheda tecnica né di differenti documenti ufficiali del prodotto commercializzato, l’offerta non può che essere definita sulla base degli elementi tecnici indicati nelle apposite dichiarazioni e relazioni, sottoscritte dalla parte ed integranti la solenne obbligazione di fornire alla stazione appaltante il prodotto o sistema offerto, completo di tutte le sue caratteristiche; pertanto, legittimamente, non viene dato corso, con l’apertura di un subprocedimento di verificazione, alle rimostranze della concorrente controinteressato, che (successive alla fase di accertamento e valutazione delle offerte tecniche, ed in sede di esame delle offerte economiche), richieda l’accertamento delle caratteristiche dell’offerta tecnica (già valutata), sull’erroneo presupposto che esse debbano necessariamente corrispondere a quelli che i documenti ufficiali descrivono per l’omologo prodotto in commercio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. n. 5614 del 2005,  proposto dalla <br />
società <b>BAYER DIAGNOSTICS s.r.l.</b>, consede in Milano (P.I. 03332520968 – C.F. 05751551002) in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Emilio Gianni, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma</b>, in persona del legale rappresentante in carica, Avv. Francesco Rocca, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Piazza Mazzini n. 27</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della <b>società DASIT s.p.a.,</b> con sede in Milano (C.F./ P.IVA 03222390159), in persona del Direttore Generale in carica, Sig. Adalberto Pasini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Maria Muscolo e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Claudio De Portu,  in Roma, via G. Antonelli n. 18;</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, n. 2692/2005 del 13 aprile 2005, concernente gara per la fornitura  di  due  strumenti  automatici  per  l&#8217;esame  emocromocitometrico (e risarcimento del danno);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<b> <br />
</b>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Sant&#8217;andrea di Roma e della soc. <b> </b>Dasit s.p.a. <br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicmebre 2006, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, gli Avv.ti Vaiano per delega dell’Avv. Lirosi e Di Gioia, anche per delega dell’Avv. Muscolo;<br />	<br />
	Pubblicato il dispositivo n. 594/2006;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	1.1. Con sentenza n. 2692/2005 resa tra le parti, la Sezione III del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento dei seguenti atti:<br />	<br />
 &#8211; delibera n. 1008 del 15 settembre 2004 (conosciuta in data 22 ottobre 2004, a seguito di formale accesso richiesto con nota del 7 ottobre 2004 e consentito con note dell’Azienda Ospedaliera del 20 e 21 ottobre 2004) con la quale l’Azienda Ospedaliera ha approvato gli atti della gara indetta con bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 235 del 5 dicembre 2003 per la “<i>fornitura di apparecchi di laboratorio e dei relativi reagenti</i>”, nella parte relativa all’approvazione dell’aggiudicazione alla soc. Dasit della fornitura di “<i>n. 2 strumenti automatici per la routine dell’esame emocromocitometrico + 1 per la gestione dei campioni in urgenza emergenza e dei relativi reagenti</i>” (lotto n. 2);<br />
&#8211; tutti i verbali della commissione giudicatrice e, in particolare: a) il verbale n. 1 del 19 febbraio 2004, nella parte in cui la documentazione presentata dalla Dasit viene ritenuta conforme alle prescrizioni del bando di gara e del capitolato speciale- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.<br />
E’ stata altresì respinta la domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni consequenziali.<br />
1.2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello la ricorrente in primo grado, che, ripercorrendo sistematicamente ciascuno dei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo, ovvero:<br />
<i>&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Capitolato; eccesso di potere per violazione della par condicio fra i concorrenti;<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 358/1992; violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 2 e 3 (punto 3, lett. g) del Capitolato di gara e del relativo allegato A; eccesso di potere in tutte le figure sintomatic<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Capitolato e dell’allegato A; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per falsità di presupposti, difetto di istruttoria, contraddi<br />
contesta, punto per punto, la motivazione che sorregge la sentenza appellata, sottoponendone a censura il procedimento logico giuridico che, a detta dell’appellante, sarebbe erroneo ed in contrasto con le norme di gara.<br />
	1.3. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata, resistendo all’appello, anche contestando l’introduzione, in questa sede, di motivi ed argomenti non dedotti in primo grado, ovvero anche l’inammissibilità di talune censure che dovevano investire, secondo parte resistente, le regole concorsuali ed i criteri fissati per l’espletamento della procedura e non anche l’operato conforme della commissione giudicatrice ed il comportamento dell’Azienda che ne ha avallato i risultati operativi.<br />	<br />
	Successivamente, chiamata alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2.1. L’appello è infondato<br />
	2.2. La controversia investe l’asta pubblica indetta ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 ss.mm. e della L.R. Lazio n. 58/1980 dall’Azienda Ospedaliera appellata, con bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 235 del 5 dicembre 2003, per la “fornitura di apparecchi di laboratorio e dei relativi reagenti”, di importo complessivo presunto pari ad Euro 23.425.000,00 + IVA.<br />	<br />
L’appalto &#8211; avente ad oggetto l’acquisto di strumenti automatici o sistemi completi (comprensivi di gruppo di continuità ed interfacciamento con il sistema informatico) di gestione di laboratorio nonché la fornitura di reagenti e consumabili (calibratori, controlli, multicuvette, micropiastre, diluenti, reagenti ausiliari e quant’altro necessario per una corretta esecuzione degli esami) necessari ai Laboratori di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera, per anni cinque (art. 2 del capitolato di gara) –era suddiviso in 19 lotti per ognuna delle due macrocategorie (attrezzature/reagenti consumabili); <br />
L’aggiudicazione sarebbe avvenuta, con riferimento ad ogni lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini: a) di prezzo (max 40 punti); b) qualità e funzionalità (max 50 punti) e c) servizio post-vendita e assistenza (max 10 punti) (art. 12 del capitolato).<br />
	L’allegato A:<br />	<br />
&#8211; specificava, per il criterio sub b) (qualità e funzionalità), con riferimento ai singoli lotti, i parametri oggetto di valutazione con ripartizione del punteggio qualità.<br />
	&#8211; descriveva, con riferimento a ciascun lotto, il sistema diagnostico richiesto in relazione al tipo di analisi, prevedendo i requisiti indispensabili (nel cui ambito erano indicate le specifiche tecniche minime necessarie ad assicurare l’idoneità dei sis<br />
	Al fine di verificare l’idoneità tecnica dei prodotti offerti, nonché di valutare la qualità degli stessi per l’attribuzione del punteggio di qualità, l’art. 3 del Capitolato prescriveva ai concorrenti: a) quanto alla documentazione amministrativa, l’obbligo di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver offerto “<i>prodotti di caratteristiche e prestazioni rispondenti a quelle minime prescritte nelle specifiche dell’Amministrazione</i>”; b) quanto alla documentazione tecnica, l’obbligo di “<i>fornire tutte le notizie relative alle caratteristiche tecniche previste per ogni singolo lotto</i>” e di allegare “<i>la documentazione integrativa che </i>(i concorrenti)<i> riterranno opportuna per la migliore caratterizzazione tecnica e funzionale dell’apparecchiatura offerta</i>”.<br />	<br />
	Il termine di ricezione delle offerte era previsto per il 30 gennaio 2004 alle ore 10,00.<br />	<br />
	Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, l’attuale appellante, soc. Bayer Diagnotics e la resistente soc. Dasit, entrambe presentando offerta anche per il lotto n. 2, avente ad oggetto la fornitura di “<i>2 strumenti automatici per la routine dell’esame emocromocitometrico + 1 per la gestione dei campioni in urgenza – emergenza</i>” e dei relativi reagenti per un importo complessivo presunto pari ad Euro 1.672.000,00 + IVA.<br />	<br />
	Il lotto in questione è stato aggiudicato, nella seduta del 2 luglio 2004, alla soc. Dasit, sulla cui offerta, nella precedente seduta del 22 giugno 2004 ( in cui la Commissione giudicatrice ha proceduto, per ogni singolo lotto, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei relativi importi), è intervenuta la richiesta &#8211; rivolta alla commissione di gara e formulata con nota allegata al verbale &#8211; del sig. Federico Di Giacomo, procuratore della soc. Bayer (presente alla seduta di gara), di verifica delle dichiarazioni rese dalla Dasit in ordine alla corrispondenza del sistema offerto (XE-2100) ad alcuni dei requisiti indispensabili prescritti dal Capitolato. <br />	<br />
	Con successiva delibera n. 1008 del 15 settembre 2004, l’Azienda Ospedaliera ha approvato gli atti di gara, confermando l’aggiudicazione del lotto n. 2 alla Dasit.<br />	<br />
	2.3. Con riferimento al primo motivo di impugnazione del ricorso di primo grado, l’appellante propone un primo motivo di appello, con il quale deduce che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sufficiente &#8211; ai fini di quanto prescritto dal capitolato (art.3, punto 3, lett. g), in ordine alla indicazione delle caratteristiche tecniche del prodotto e della  loro idoneità, rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante &#8211; la relazione tecnica con cui la controinteressata ha accompagnato l’offerta del  sistema XE 21000.. <br />	<br />
Al contrario – secondo l’appellante  &#8211; la prescrizione del bando sarebbe stata puntuale nel porre a carico dei concorrenti due distinti obblighi, ovvero: a) «<i>fornire tutte le notizie relative alle caratteristiche tecniche previste per ogni singolo lotto</i>»; b) allegare «<i>la documentazione integrativa che riterranno</i> (i concorrenti) <i>opportuna per la migliore caratterizzazione tecnica e funzionale dell’apparecchiatura offerta (schede tecniche, depliant illustrativi, ecc.)</i>», lasciando, ai concorrenti medesimi, soltanto la scelta sul tipo di documentazione integrativa da produrre.<br />
Secondo l’appellante, infatti, la prescrizione di cui al punto b) risponderebbe alla precisa esigenza di comprovare i requisiti tecnici del prodotto o del sistema offerti, con la documentazione tecnica propria (schede tecniche, depliant illustrativo e quant’altro), individuata, dalla stessa stazione appaltante come la sola idonea ad identificare compiutamente le caratteristiche, in maniera oggettiva, a differenza della relazione illustrativa che costituisce una mera dichiarazione di parte.<br />
In difetto di adempimento a tale prescrizione, l’offerta doveva essere esclusa.<br />
	La censura ed i relativi argomenti non possono essere condivisi.	L’obbligo di produrre – a pena di esclusione &#8211; una determinata documentazione, a corredo del prodotto offerto, al fine di definirne le caratteristiche tecniche, deve essere fissato, in una pubblica gara, dalle norme speciali che regolano la procedura, in modo non equivoco e tassativo,  e non può essere desunto, al contrario, da una clausola la cui formulazione (come quella in esame) sembra, invece, lasciare alla scelta del concorrente le modalità concrete attraverso cui fornire alla stazione appaltante le notizie richieste.<br />	<br />
	Invero, l’art. 3 del capitolato speciale della gara, nella parte nella quale enuncia quale documentazione tecnica il concorrente avrebbe dovuto fornire, si presta ad essere interpretata nel senso che l’obbligo imposto alle concorrenti fosse quello di “<i>fornire di tutte le notizie relative alle caratteristiche tecniche previste per ogni singolo lotto</i>”, senza fissare al riguardo alcuna formalità e lasciando al concorrente di valutare l’opportunità di allegare la “<i>documentazione integrativa</i>”, indicata nella stessa disposizione a titolo meramente esemplificativo.<br />	<br />
Tale interpretazione appare la più coerente, anche con riferimento al complesso delle dichiarazioni ed attestazioni richieste, al concorrente, fra le quali, specificamente la dichiarazione formale (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) di avere offerto “<i>prodotti di caratteristiche e prestazioni rispondenti a quelle minime prescritte nelle specifiche dell’Amministrazione</i>” (dichiarazione puntualmente resa dalla Dasit e sulla quale  non vi è contestazione).<br />
L’analisi delle espressioni adoperate, nella loro logica connessione, non consente, infatti, di annettere valore decisivo all’uso del predicato “<i>dovranno</i>”, il cui significato non è – necessariamente &#8211; quello imperativo che vi annette l’attuale appellante, ben potendogli essere attribuito  (grammaticalmente e logicamente) quello proprio del modo indicativo in cui si colloca, anche, la forma verbale adoperata, per di più sulla considerazione che il vocabolo è seguito da una espressione letterale che &#8211;  grammaticalmente e logicamente – lascia intendere che  il concorrente potesse liberamente scegliere se corredare o meno di documentazione integrativa le notizie tecniche che era “obbligata” a fornire in relazione a ciascun lotto. <br />
	E’, dunque, del tutto plausibile il senso annesso alla clausola in esame dalla Dasit, che, d’altra parte, ha fornito, con la relazione, tutte le indicazioni tecniche relative al sistema offerto, formalmente garantendo – con apposita dichiarazione – la rispondenza ai requisiti minimi richiesti dal bando, e assumendo l’obbligo, con la stazione appaltante di fornire un sistema dotato compiutamente delle caratteristiche tecnico-funzionali indicate nella relazione.<br />	<br />
	Cosicché appare chiaro che, a tutto concedere, si verte nell’ipotesi tipica di clausola equivoca, in presenza della quale la commissione  non avrebbe potuto, comunque, legittimamente escludere la Dasit (per il solo fatto di non avere allegato la schede tecnica dell’articolo in contestazione), in quanto, al contrario(in presenza di una relazione tecnica illustrativa contenente la compiuta indicazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, accompagnata dall’attestazione di conformità alle prescrizioni della legge speciale, resa nelle forme richieste dal capitolato)  avrebbe dovuto, quanto meno, prendere atto della equivocità e del dubbio significato della norma concorsuale, ed al più richiedere l’integrazione documentale, in base alla regola ermeneutica – pacificamente indicata dalla giurisprudenza amministrativa, in tema di pubbliche gare &#8211; che esige, in presenza di clausole concorsuali di dubbia interpretazione, di annettervi il significato meno formalistico, nel rispetto dell’affidamento del concorrente, e della esigenza della più larga partecipazione alla gara.<br />	<br />
	Di ciò sembra alfine consapevole anche l’attuale appellante che, nella memoria conclusiva delle proprie difese, sostiene che, se non altro, la documentazione integrativa doveva essere richiesta dalla commissione.<br />	<br />
	Tuttavia, non è questo il senso del primo motivo del ricorso di primo grado, che mirava, al contrario, proprio alla esclusione dalla gara del concorrente, mentre, per ciò che riguarda la integrazione della documentazione (che investe gli accertamenti ulteriori sollecitati dal legale rappresentante della ricorrente in sede di gara su cui verte altro gruppo di censure) trattasi di questione trattata dal ricorrente in altro capo della originaria impugnazione e del presente ricorso in appello, che, per quanto riguarda la censura in esame non può essere presa in considerazione, perché volta a modificarne la portata ed anche perchè investe un potere discrezionale ed insindacabile dell’organo tecnico, del cui mancato esercizio è legittimato a dolersi soltanto il concorrente illegittimamente escluso a causa della pretesa erronea interpretazione della clausola ambigua.	Anche, dunque, tenendo conto degli ulteriori argomenti posti con la più recente memoria illustrativa dall’appellante, il motivo di appello deve essere disatteso.<br />	<br />
	2.4.1. Chiarito tale aspetto, la Sezione ritiene di dover confermare la sentenza appellata anche nella parte in cui respinge il secondo motivo di impugnazione, contro cui è rivolto, simmetricamente, il secondo motivo di appello.<br />	<br />
Sostiene l’appellante che, in ogni caso, il sistema EX 2100, offerto da DASIT per la routine dell’esame emocromocitometrico non risponderebbe alle caratteristiche indicate nell’allegato “A” del capitolato in quanto non possiederebbe due dei “requisiti indispensabili” prescritti al fine di garantire l’idoneità dei sistemi di analisi rispetto alle esigenze della stazione appaltante ovvero:<br />
1) capacità del campionatore automatico non inferiore a 150 campioni;<br />
2) possibilità di uso, su rack autoadattabile (ovvero senza inserimento di adattatori) dei vari tipi di provette perforabili disponibili sul mercato;<br />
	2.4.2. Riguardo al primo aspetto, la tesi della parte appellante poggia sulla equivalenza della espressione “<i>Campionatore automatico, per provette perforabili, di capacità non inferiore a 150</i>” &#8211; adoperata nel capitolato &#8211; con la prescrizione (desunta interpretativamente dalla stessa appellante) di un “campionatore automatico…con capacità di carico non inferiore a 150 provette”.<br />	<br />
	La sentenza appellata – a fronte della relazione illustrativa allegata alla offerta Dasit S.p.a., la quale, testualmente, dichiara che : “<i>XE 2100 dispone di campionatore automatico per provette perforabili avente capacità complessiva di 200 campioni (100 in fase di carico e 100 in fase di scarico). Il campionatore opera in continuo mediante appositi rack in dotazione agli strumenti e pertanto la potenzialità reale è pressoché illimitata e la seduta di lavoro può così svolgersi in modo continuo, senza condizionare in alcun modo l’operatore</i>” – ha respinto la censura sulla considerazione che “<i>delle due possibili interpretazioni della clausola del Capitolato di gara – da un lato quella che intende la “capacità” del campionatore quale quella “complessiva” e, dall’altro, quella secondo cui la “capacità” deve essere riguardata quale attinente alla sola fase di “carico” del campionatore – deve essere preferita, nell’incertezza del dato letterale, quella che consente la massima partecipazione alla gara di appalto, in ossequio al principio del favor partecipationis più volte sancito dalla giurisprudenza amministrativa</i>”.<br />	<br />
	La conclusione – che deve essere condivisa &#8211; richiede talune precisazioni alla luce della (inelegante) considerazione dell’appellante, secondo cui “<i>il TAR Lazio</i>” si sarebbe “<i>lasciato fuorviare dall’equivoco creato dalla Dasit</i>”, “<i>colpa forse la poca dimestichezza con le nozioni tecniche</i>”.<br />	<br />
	Osserva la Sezione che la locuzione “<i>Campionatore automatico…di capacità non inferiore a 150</i>” provette perforabili, può ragionevolmente essere interpretata nel senso che, con tale espressione, l’Amministrazione abbia inteso riferirsi alla capacità di campionatura del sistema, mentre non vi è alcun indizio dal quale possa, al contrario, desumersi che volesse intendersi la capacità di caricamento, ossia quella “della coda di ingresso”.<br />	<br />
	La Dasit, nella sua relazione illustrativa ha usato un linguaggio estremamente chiaro, che non poteva in nessun modo indurre in equivoco, sulle caratteristiche tecniche del sistema, la commissione (costituita da soggetti sulla cui competenza tecnica nessun rilievo è formulato dal ricorrente), avendo espressamente precisato, la concorrente, che la capacità di carico del campionatore era di 100 provette, come di 100 provette era anche la capacità di scarico, nulla di diverso, del resto, di quanto è dato rinvenire nel listino prezzi della società, di cui l’appellante enfatizza la portata probante.<br />	<br />
	L’elemento relativo alla capacità complessiva del campionatore (200  provette) e quello concernente la fase dinamica della operatività del sistema (“<i>in continuo</i>”) costituiscono elementi che la commissione giudicatrice ha apprezzato in ragione di un significato attribuito alla clausola del capitolato perfettamente rispondente a quello attribuitovi dalla concorrente Dasit e cioè nel senso che, con l’espressione adoperata, l’Amministrazione avesse inteso riferirsi alla capacità complessiva del campionatore, rispondente ad una determinata funzionalità del sistema. <br />	<br />
	La fedeltà dei dati tecnici descritti nella relazione (100 provette in fase di carico e 100 provette in fase di scarico), garantisce che non vi è stato abbaglio, da parte della commissione (né da parte del giudice di primo grado), e conferma anche che il problema è stato correttamente impostato,  nella sentenza appellata, in quanto il controllo giurisdizionale investe proprio il significato della disposizione di capitolato, le cui espressioni letterali, ragionevolmente, possono riferirsi alla funzionalità del sistema, così come sono state intese,  univocamente, dalla concorrente (con l’indicazione della “<i>potenzialità reale… pressoché illimitata</i>”<i> </i>del campionatore), dalla commissione giudicatrice (nell’ammettere alla gara la concorrente) e dalla stazione appaltante  (nell’avallarne l’operato).<br />	<br />
	Ne consegue che, del tutto correttamente, il giudice di primo grado, a fronte della differente interpretazione del ricorrente, anch’essa, tutto sommato, plausibile, in quanto poggia su un elemento usualmente adoperato nel linguaggio tecnico per indicate le caratteristiche dei campionatori (con riferimento esclusivo alla capacità di carico), ha ritenuto che dovesse farsi ricorso alla regola ermeneutica, del tutto pacifica, secondo cui  “<i>nell’incertezza del dato letterale</i>”<i> </i>deve essere preferita<i> </i>“<i>quella che consente la massima partecipazione alla gara di appalto, in ossequio al principio del favor partecipationis più volte sancito dalla giurisprudenza amministrativa</i>”.<br />	<br />
	A parte ciò, peraltro, non può farsi a meno di rilevare, che la capacità di un “campionatore” non può riferirsi esclusivamente dalla sua capacità di carico, non potendosi prescindere dalla possibilità o meno di operare “in continuo”,  in quanto da tale possibilità dipende – nel rapporto continuo fra carico e scarico delle provette utilizzabili – la capacità complessiva del caricatore di effettuare una certa quantità di campionature; cosicché è davvero opinabile che, con il riferirsi alla capacità del campionatore  &#8211; senza alcuna ulteriore specificazione &#8211; la stazione appaltante abbia inteso avere riguardo esclusivamente alla capacità di  caricamento.<br />	<br />
	E’ dunque destituito di fondamento l’addebito mosso alla sentenza appellata e sono infondate, sul punto, le cesure che investono l’operato della commissione e della stazione appaltante.<br />	<br />
2.4.3. Soggiunge il ricorrente che il sistema non avrebbe la  possibilità di uso, su rack autoadattabile (ovvero senza inserimento di adattatori) dei vari tipi di provette perforabili disponibili sul mercato.<br />
Il requisito è stato attestato, dalla aggiudicataria, nella sua relazione e nella dichiarazione resa a norma di capitolato, assumendone una responsabilità definita per legge, in sede penale ed amministrativa.<br />
E’ su tale attestazione che la commissione era tenuta a muoversi, come ha correttamente fatto. <br />
	Invero, che il prototipo commercializzato da Dasit non sia corredato  di rack autoadattabile o che il sistema fornito dalla ditta in differenti appalti non ne sia dotato, è questione che non riguarda il caso in esame, in cui, ciò che conta, ai fini della ammissione alla gara (e della valutazione) è che il sistema offerto corrisponda, per tale caratteristica tecnica, a quello richiesto dalla stazione appaltante e che la ditta si sia formalmente impegnata a fornirlo con dette caratteristiche, senza alcuna variante.<br />	<br />
 	2.3.4. Chiariti tali aspetti, tutti gli ulteriori argomenti che, sul punto, investono l’operato della Commissione giudicatrice, appaiono fuor di luogo, in quanto non si verte nella ipotesi di ammissione di offerta non rispondente ai requisiti tecnici richiesti dalla stazione appaltante, cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali citati dalla appellante.<br />	<br />
	2.4. La BAYER oppone, peraltro, nel terzo motivo di appello, che a fronte delle rimostranze sollevate dal proprio rappresentante con la nota del 22 giugno 2004, la commissione giudicatrice avesse un obbligo precipuo di effettuare un puntuale accertamento della corrispondenza dell’offerta tecnica, alle prescrizioni di capitolato, per i profili sopra evidenziati.<br />	<br />
	Il giudice di primo grado ha ritenuto, in argomento, che la nota di cui all’allegato AF al verbale del 22 giugno 2004, non possedesse i connotati di un’istanza rivolta alla apertura di un subprocedimento di verificazione in senso formale e che, pertanto, dell’avvenuto controllo della conformità e qualità dei sistemi offerti dalla Dasit S.p.a. alle prescrizioni di capitolato facessero sufficiente fede “l’espletamento delle successive fasi della gara sino alla aggiudicazione del lotto in oggetto”.<br />	<br />
	L’appellante censura, per tale aspetto la sentenza impugnata, traendo anche argomento da una nota postuma del Presidente della Commissione (data 27 gennaio 2005, depositata in primo grado, in prossimità dell’udienza di discussione) nella quale di dà atto che la valutazione della aderenza al capitolato delle offerte tecniche è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti, senza ulteriori controlli di conformità con riferimento alle brochure illustrative dei prodotti e dei sistemi in commercio ed alle relative schede tecniche, in quanto le dichiarazioni formali delle interessate “potevano sottendere all’esistenza di una versione più evoluta…o addirittura migliorativa”.<br />	<br />
	Il documento in questione avrebbe, secondo l’appellante, indebitamente condizionato la pronuncia giurisdizionale, dal momento che, intanto non vi è traccia, negli atti di gara, che la commissione abbia compiuto una verificazione susseguente al deposito delle osservazioni del legale rappresentante della Bayer, e, d’altra parte, sarebbe irrilevante che le strumentazioni aggiudicate alla ditta Dasit siano state regolarmente instrallate e collaudate e che siano operative nei laboratori U.O.C. di Patologica clinica, in cui sono impiegate con soddisfazione degli operatori, in quanto ciò non eliminerebbe il vizio di origine della non conformità alle prescrizioni di gara e della mancata risposta della commissione alle rimostranze di cui alla nota citata.<br />	<br />
	In argomento deve essere precisato (rispondendo sul punto alle obiezioni delle resistenti) che l’appello in esame non pretende di avere alcun contenuto impugnatorio della nota del Presidente della Commissione datata 27 gennaio 2005, cosicché sul punto, gli argomenti addotti appaiono pienamente ammissibili, in quanto non incidono per nulla sull’oggetto del contendere.<br />	<br />
	Chiarito tale aspetto,resta il fatto che le rimostranze del legale rappresentante della Bayer sono intervenute in una fase procedimentale in cui, non soltanto l’accertamento della conformità formale dei documenti presentati alle prescrizioni di Capitolato, si era già compiuto, con conseguente ammissione delle imprese al prosieguo della gara, ma erano state anche esaminate e valutate le offerte tecniche.<br />	<br />
Infatti:<br />
&#8211; il 19 febbraio 2004, alle ore 11,00, presso i locali dell’Azienda Ospedaliera, la Commissione di gara, dopo avere numerato i plichi pervenuti e verificato il rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel Capitolato, ha proceduto, per ogni singola dit<br />
&#8211; nelle successive cinque sedute la Commissione ha proceduto all’apertura del plico n. 2 ed alla attribuzione, per ogni singolo lotto, dei punteggi inerenti i criteri B e C.<br />
&#8211; in particolare, nella seduta del 2 aprile 2004 è stata esaminata la documentazione tecnica presentata per il lotto 2 ed alla Bayer ed alla Dasit (uniche concorrenti per tale lotto) sono stati attribuiti, rispettivamente, i punteggi complessivi (relativi<br />
&#8211; soltanto nella seduta del 22 giugno 2004 – in cui la Commissione giudicatrice ha proceduto, per ogni singolo lotto, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei relativi importi (per il lotto 2, l’offerta della Dasit è st<br />
Nessun’altra sollecitazione e rimostranza in ordine alla mancata risposta alla nota in questione si è avuta in prosieguo, fino alla conclusione del procedimento, malgrado la presenza del legale rappresentante della Bayer nella  seduta del 2 luglio 2004, nella quale la Commissione,dopo aver proceduto all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica (pari a 40 punti per la Dasit ed a 36,32 per la Bayer) ed alla formulazione del punteggio complessivo, ha aggiudicato il lotto n. 2 alla Dasit.<br />
Le tappe sopra descritte evidenziano come la nota del legale rappresentante della Bayer  non si sia inserita né nel momento procedimentale relativo alla ammissione delle offerte, né in quello della loro valutazione, per i profili tecnici, ma tardivamente,nella fase successiva dell’esame delle offerte economiche, cosicché da un punto di vista formale appare difficile configurare l’obbligo della Commissione di ritornare sulle proprie decisioni, disponendo un supplemento istruttorio (in relazione ad un accertamento già compiuto) che avrebbe indebitamente interferito sullo svolgimento ordinato della procedura; per i profili contenutistici dell’atto di parte, esso non richiedeva risposta, in quanto prospettato in funzione della valenza di elementi non dedotti dalla parte a corredo della propria offerta e, dunque non suscettibili di concorrere all’accertamento richiesto, in quanto in partenza contrari alla interpretazione che della norma concorsuale avevano implicitamente fatto sia la controinteressata, sia la stazione appaltante.<br />
In questo senso deve intendersi la precisazione postuma della nota presidenziale, condivisa dalla Sezione, in quanto, in una gara nella quale non siano prescritti né il deposito del prototipo, né (come si è detto sopra) della scheda tecnica né di differenti documenti ufficiali del prodotto commercializzato, l’offerta non può che essere definita sulla base degli elementi tecnici indicati nelle apposite dichiarazioni e relazioni, sottoscritte dalla parte ed integranti la solenne obbligazione di fornire alla stazione appaltante il prodotto o sistema offerto, completo di tutte le caratteristiche indicate; pertanto, legittimamente, non viene dato corso, con l’apertura di un subprocedimento di verificazione, alle rimostranze della concorrente controinteressato, che (successive alla fase di accertamento e valutazione delle offerte tecniche, ed in sede di esame delle offerte economiche), richieda l’accertamento delle caratteristiche dell’offerta tecnica (già valutata), sull’erroneo presupposto che esse debbano necessariamente corrispondere a quelle che i documenti ufficiali descrivono per l’omologo prodotto in commercio.<br />
Ciò posto, le conclusioni della sentenza appellata, devono essere condivise, anche alla luce delle successive evenienza, dal momento che non è privo di significato il fatto che, a posteriori, la stazione appaltante non abbia avuto da sollevare alcuna questione in ordine alla rispondenza della fornitura all’oggetto richiesto ed offerto in gara, né vi sia stata necessità per l’aggiudicataria di proporre varianti rispetto alla obbligazione assunta con l’offerta.<br />
	2.5. Il quarto motivo di appello, cui corrisponde il terzo motivo di impugnazione, è volto a contestare il punteggio attribuito alla controinteressata (proclamata poi aggiudicataria) per ciò che concerne la valutazione tecnico funzionale.<br />	<br />
	Oggetto di contestazione sono, in particolare:<br />	<br />
&#8211; il punteggio attribuito per il paramentro n. 4 (determinazione delle concentrazioni in Hb “emoglobina” nei globuli rossi e nei retilociti), uguale per le due contendenti (punteggio parziale pari a 7) <br />
	&#8211; quello attribuito per il parametro 5 (possibilità di allarmi di cromia sui globuli rossi e sui reticociti) anche questo uguale per i due concorrenti (punteggio parziale pari a 6)<br />	<br />
	Orbene, il complesso degli argomenti che sorreggono la censura (articolata sotto vari profili di illegittimità che investono l’operato delle commissione, ma non anche i criteri in sé – fissati dalle norme di gara non impugnate – e il giudizio reso nella sentenza impugnata) è fuorviante, irrilevante ed infondato, in quanto per entrambi gli elementi il capitolato prevede l’attribuzione di punteggi fissi che trovano in sé la propria giustificazione, perchè assumono come presupposto, per la loro attribuzione, la mera sussistenza del requisito tecnico richiesto.<br />	<br />
Tale sussistenza, nella offerta Desit, nella sostanza, non viene posto in discussione, in quanto la ricorrente si duole della coincidenza del punteggio e non anche che il requisito tecnico sia stato ritenuto come sussistente.<br />
In questo senso è anche il richiamo alla certificazione FDA che però riguarda un tipo di certificazione non richiesto dal bando e non utilizzato nei mercati italiano ed europeo.<br />
Non essendovi contestazione su punteggi non fissi, appare esatta e condivisibile la conclusione secondo cui la sola attribuzione del punteggio (uguale per i due concorrenti), trova in sé la propria giustificazione.<br />
3. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.<br />
A carico dell’appellante ed in favore delle resistenti, devono essere poste le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello; <br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in € 3.000,00, in favore, dei resistenti, da ripartirsi, rispettivamente, in € 1.500,00 in favore dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma ed € 1.500,00 in favore di Dasit S.p.a.., oltre IVA e CPA, come per legge;<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Roma, addì 5 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Agostino ELEFANTE	PRESIDENTE<br />	<br />
Corrado ALLEGRETTA 	CONSIGLIERE<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est.	CONSIGLIERE<br />	<br />
Paolo BUONVINO	CONSIGLIERE<br />	<br />
Cesare LAMBERTI	CONSIGLIERE<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 28/03/07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2007-n-1438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2007 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-28-3-2007-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-28-3-2007-n-1438/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-28-3-2007-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2007 n.1438</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione del diniego di parita’ scolastica ad un istituto privato, poiche’ tale parita’ e’ riconosciuta per corsi organici e a partire dalla 1^ classe di corso. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER Registro Ordinanze: 1438/2007 Registro Generale: 1167/2007 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-28-3-2007-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2007 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-28-3-2007-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2007 n.1438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione del diniego di parita’ scolastica ad un istituto privato, poiche’ tale parita’ e’ riconosciuta per corsi organici e a partire dalla 1^ classe di corso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1438/2007<br />
Registro Generale: 1167/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> LINDA SANDULLI Cons., relatore<br />
CARLO TAGLIENTI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 28 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 1167/2007  proposto da:<br />
<b>SOC ISTITUTO DON BOSCO SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
PENNACCHIO AVV. LUCIANOcon domicilio eletto in ROMAPIAZZA DI SPAGNA, 35presso SARRO &#8211; D&#8217;ALTERIO STUDIO LEGALE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del rigetto della domanda di parità scolastica relativamente alla classe V^ C dell’I.T. per Geometri;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
Nominato relatore il Consigliere Linda Sandulli e uditi alla Camera di Consiglio del 28 marzo 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare tenuto conto del combinato disposto di cui agli articoli 1, c. 4, lett. f) della L. n. 62 del 2000 e 3, punto 6, c. 2 della Circoalre ministeriale n. 31 del 2003.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2007</p>
<p>Il Presidente: Mario Di Giuseppe<br />  L’Estensore: Linda Sandulli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-28-3-2007-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2007 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1438</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Gaviano è legittimo il riesame di elaborati concorsuali ad opera di una Commissione diversa da quella che ha effettuato la prima correzione 1 Concorsi pubblici – Commissione giudicante &#8211; Valutazione elaborati &#8211; Verbale – Deve contenere i soli dati strettamente rilevanti ed essenziali 2 Concorsi pubblici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Gaviano</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il riesame di elaborati concorsuali ad opera di una Commissione diversa da quella che ha effettuato la prima correzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Concorsi pubblici – Commissione giudicante &#8211; Valutazione elaborati  &#8211; Verbale – Deve contenere i soli dati strettamente rilevanti ed essenziali</p>
<p>2 Concorsi pubblici – Commissione giudicante – Riesame elaborati concorsuali – Diversa composizione della Commissione – Legittimità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Dovendo i verbali delle commissioni per i pubblici concorsi contenere i soli dati strettamente rilevanti ed essenziali attinenti alle operazioni concorsuali, non è necessaria una descrizione minuta di tutte le particolarità inerenti all’attività compiuta, in sede di valutazione di elaborati concorsuali.</p>
<p>2 E’ legittimo il riesame di elaborati concorsuali che sia svolto da una   Commissione composta da commissari (effettivi eo supplenti) non presenti in occasione della prima correzione degli stessi; il fatto che la composizione dell’organo, ai fini delle attività di riesame, sia stata stabilita escludendo la partecipazione alle nuove valutazioni dei commissari che si erano già espressi sugli stessi elaborati risale ad una scelta che, lungi dall’essere illegittima, si presenta  anzi opportuna, in assenza di diverse indicazioni da parte del Tribunale, a tutela della serenità di giudizio della Commissione e quindi a salvaguardia delle aspettative dello stesso ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> Sezione I</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1)  dott. Corrado Calabrò	                               Presidente<br />	<br />
2)  dott. Nicola Gaviano                            Consigliere relatore<br />
3)  dott. Mario Alberto di Nezza	                Referendario																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9672001 Reg. Gen., proposto da <br />
<b>ERSOCH Patrizio</b>, rappresentato e difeso dapprima dagli avv.ti Mario Sanino e Carlo Celani, e indi, in loro sostituzione, dall’avv. Gianluca Piccinni</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., e la Commissione esaminatrice del concorso a 230 posti di notaio indetto con decreto in data 1151998, in persona del presidente p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Cinzia Rizzo</b>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della determinazione in data 24 ottobre 2000 con la quale la Commissione preposta al suddetto concorso per notaio, in sede di riesame degli elaborati concorsuali scritti redatti dall’interessato, gli negava  nuovamente l’ammissione alle prove orali;<br />	<br />
&#8211;	degli atti di nomina della stessa Commissione, dei criteri di massima e di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le determinazioni con le quali sono stati fissati i criteri di massima di correzione e di nuova valutazione degli elaborati ed è stata nominata la Commissione esaminatrice.																																																																																												</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTA la memoria presentata dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni,<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITO alla pubblica udienza del 15122004 il relatore, e uditi altresì l’avv. L.Anelli per delega dell’avv. Piccinni, nonché l’avv. dello Stato Tortora;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, notificato in data 1712001 e depositato il seguente giorno 25, il dott. Patrizio Ersoch esponeva di avere preso parte al concorso notarile indetto con d.m. 1151998, e di avere riportato nelle prove scritte una valutazione insufficiente (pari a 92 punti, e quindi inferiore alla soglia di 105 punti occorrente per l’approvazione). Avverso tale giudizio l’interessato aveva proposto un primo ricorso dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, che con ordinanza della I Sezione del 762000 aveva accolto la sua domanda cautelare e disposto una nuova valutazione motivata degli elaborati da parte della Commissione. Anche il nuovo giudizio espresso sulle prove in questione in data 24102000, tuttavia, si concludeva nel senso del mancato raggiungimento da parte del candidato del punteggio minimo necessario per l’approvazione (culminando nel riconoscimento di  98 punti).<br />
Tanto premesso, l’interessato insorgeva avverso questa rinnovata valutazione negativa introducendo quattro motivi di gravame, con i quali deduceva i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più profili. <br />
Alla Camera di consiglio del 3112001 la nuova domanda di tutela cautelare proposta dal ricorrente veniva respinta.<br />
	Si costituiva in giudizio in resistenza al gravame per l’Amministrazione intimata l’Avvocatura Generale dello Stato, senza peraltro svolgere argomentazioni difensive.<br />	<br />
La parte ricorrente con memoria del 29112004 riprendeva e sviluppava le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.<br />
Alla pubblica udienza del 15122004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
1	Si deduce con il primo motivo che i criteri di massima dei quali la Commissione preposta al concorso in narrativa si era munita ai fini della correzione degli elaborati sarebbero stati adottati senza il concorso delle volontà dei commissari che hanno poi valutato in concreto i lavori del ricorrente. <br />	<br />
La censura non è però sorretta dal minimo principio di prova. E la mera circostanza, in occasione della seduta di adozione dei detti criteri,  dell’assenza di taluni componenti della Commissione, ovvero di un loro dissenso rispetto alla maggioranza dei commissari, non sarebbe stata di ostacolo ad una legittima attività deliberativa da parte dell’organo, che comunque era –almeno fino a dimostrazione del contrario- regolarmente costituito ed in condizione di deliberare.<br />
2	Il successivo mezzo riguarda la composizione nella quale la Commissione ha reso il suo nuovo pronunciamento.<br />	<br />
Nei confronti di tutti i candidati interessati al riesame la Commissione ha operato composta da commissari (effettivi eo supplenti) non presenti in occasione della prima correzione degli stessi elaborati.<br />
In ciò il ricorrente ravvisa una intollerabile commistione tra il sistema di correzione basato sull’agire di un’unica Commissione (art. 22 comma 3 R.D. n. 19531926) ed il sistema dell’impiego di sottocommissioni, le quali sono chiamate dalla legge a correggere alternandosi l’una all’altra ad ogni compito (art. 22 cit., commi 4 e 5).<br />
Alla Sezione, peraltro, non è stato fatto constare che la Commissione in questione fosse stata a suo tempo articolata in sottocommissioni. <br />
Ciò posto, il fatto che la composizione dell’organo ai fini delle attività di riesame sia stata stabilita escludendo la partecipazione alle nuove valutazioni dei commissari che si erano già espressi sugli stessi elaborati risale ad una scelta che, lungi dall’essere illegittima, si presenta  anzi opportuna, in assenza di diverse indicazioni da parte del Tribunale, a tutela della serenità di giudizio della Commissione e quindi a salvaguardia delle aspettative dello stesso ricorrente (che verosimilmente si sarebbe doluto con maggiore energia nell’ipotesi in cui la scelta dell’Amministrazione fosse stata diversa).<br />
3	Con la terza doglianza si lamenta una violazione del principio<br />
dell’anonimato. La Commissione, si sostiene, avrebbe dovuto riesaminare le prove restando all’oscuro dell’identità dei rispettivi autori.<br />
Ma era stata la stessa ordinanza cautelare che ha dato causa al riesame sul quale si controverte a dare expressis verbis per presupposta l’assenza di anonimato, e ad esigere, pro<br />prio in dipendenza di tanto, il contrappeso della motivazione testuale.<br />
4	Nel ricorso è stata altresì denunziata, con riferimento alle votazioni individualmente assegnate dai componenti della Commissione alle prove del ricorrente, la mancata verbalizzazione del nome di ciascun commissario di volta in volta espressosi.<br />	<br />
La norma posta a base del rilievo, l’art. 24, comma 2°, del R.D. 14111926 n. 1953, stabilisce, innanzi tutto, che, “Prima dell’assegnazione dei voti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione”. La norma, quindi, aggiunge: “Nell’affermativa, ciascun commissario dichiara se e quanti punti oltre il minimo intende assegnare al candidato”.<br />
Da queste previsioni discende che, una volta che sia stato deliberato a maggioranza il riconoscimento del minimo occorrente per l’approvazione, va effettuato un interpello individuale dei singoli commissari, affinché ciascuno si esprima, congiuntamente, sul “se” assegnare punti in più del detto minimo e “quanti”.<br />
Ora, se tali disposizioni vengono coordinate con la regola generale che esige la verbalizzazione quotidiana “di tutte le operazioni del concorso” (art. 27, comma 3°, R.D. cit.), effettivamente è ragionevole dedurne che dal verbale di ciascuna seduta di correzione debbano risultare, per ogni elaborato giudicato meritevole del minimo, le espressioni individuali di voto dei commissari.<br />
Il verbale riflettente il giudizio oggetto d’impugnativa, peraltro, non ignora tale esigenza, in quanto dà pur sempre atto che il lavoro inter vivos e quello di volontaria giurisdizione dell’interessato sono stati valutati da quattro commissari mediante un punto ciascuno, e solo da un commissario senza assegnazione di voti aggiuntivi (mentre il terzo elaborato non ne ha ottenuto alcuno). <br />
Ciò che a rigore mancherebbe, pertanto, è solo la precisazione dell’identità dei due commissari espressisi per la stretta sufficienza delle due prove.<br />
Deve escludersi, tuttavia, che questa omissione possa avere un’influenza invalidante.<br />
Quando, infatti, le espressioni individuali di voto dei commissari siano uniformi tra loro –e tali sono nella fattispecie, in cui la differenziazione, come si è visto, è di un solo voto, e per giunta limitata ad un solo commissario per ciascuna prova-, l’interesse a conoscere la paternità della singola dichiarazione di voto non presenta uno spessore di meritevolezza particolarmente apprezzabile, onde rispetto ad esso risultano prioritarie le esigenze della riassuntività della verbalizzazione.<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, invero, che, allo scopo di evitare di appesantire la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione, non ogni modalità di svolgimento dell&#8217;azione amministrativa deve essere documentata, potendo alla stregua di un principio di ragionevolezza circoscriversi l’oggetto del processo verbale agli aspetti più salienti e significativi dell&#8217;attività da documentare. Non è necessaria, quindi, una descrizione minuta di tutte le particolarità inerenti all’attività compiuta, dovendo i verbali delle commissioni per i pubblici concorsi indefettibilmente contenere i (soli) dati strettamente rilevanti ed essenziali attinenti alle operazioni concorsuali (C.d.S., V, 6 marzo 1981 n. 79, 30 giugno 1984 n. 521, e 12 maggio 1987, n. 283 ; T.A.R. Lazio, I, n. 1835 del 1232001).<br />
Da qui l’infondatezza anche di questo mezzo.<br />
5	Nel ricorso ci si spinge, infine, a sindacare la sostanza delle valutazioni tecniche della Commissione, sostenendo che i suoi rilievi critici sarebbero stati sovente privi di connessione con gli argomenti svolti dall’interessato, e contestandone soprattutto i contenuti. Da parte del ricorrente si tenta, infatti, di persuadere dell’ingiustizia degli appunti ricevuti, assumendo l’esaustività e l’alta levatura qualitativa dei propri elaborati (che per conseguenza avrebbero dovuto ottenere punteggi superiori).<br />
Se il ricorrente venisse seguito su questa strada, però, il presente giudizio si snaturerebbe, all’evidenza, in un completo rifacimento da parte del Tribunale del giudizio della Commissione in sostituzione di questa, esito il quale non sarebbe di certo consentito. <br />
Senza pervenire a tale inammissibile estremo, la Sezione reputa però opportuno rilevare: con riferimento all’atto inter vivos, che le deduzioni di parte si traducono proprio in un’ammissione della fondatezza degli appunti mossi all’elaborato; a proposito del lavoro mortis causa, a carico del quale la Commissione ha svolto le sue notazioni più articolate, che le obiezioni di parte sono anche in questo caso implicitamente ammissive dell’esistenza almeno delle prime tre manchevolezze ascritte all’elaborato, e tanto pare nello specifico decisivo ed assorbente; rispetto, infine, al lavoro di volontaria giurisdizione, che non può considerarsi sufficiente a dimostrare l’illegittimità del giudizio della Commissione del non essersi il candidato soffermato “adeguatamente” sulla qualificazione dell’atto la mera obiezione dell’avere dedicato al punto “ben due interfacciate di foglio a protocollo” (ma, in realtà, di fatto poco più di una).<br />
6	In definitiva, dunque, il giudizio formante oggetto di contestazione risulta immune dai vizi dedotti dal ricorrente.<br />	<br />
Ne consegue la reiezione dell’impugnativa.<br />
Le spese processuali possono tuttavia finire equitativamente compensate tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
La presente decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, Camera di consiglio del 15122004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-2-2005-n-1438/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2005 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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