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	<title>1437 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1437 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2020-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2020-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.1437</a></p>
<p>Luigi Maruotti Presidente, Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore; (E. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, c. il Comune di Villa S. Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Infantino e Fernando Scrivano, con domicilio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2020-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2020-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti Presidente, Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore;  (E. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, c. il Comune di Villa S. Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Infantino e Fernando Scrivano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonietta Scopelliti;il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Damiana Falcone)</span></p>
<hr />
<p>Responsabilità  della PA: le condizioni per il risarcimento del danno da lesione dell&#8217;interesse legittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Responsabilità  della pubblica Amministrazione &#8211; lesione dell&#8217;interesse legittimo &#8211; risarcimento del danno &#8211; condizioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell&#8217;interesse legittimo soltanto se l&#8217;attività  illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l&#8217;interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell&#8217;ordinamento. Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicchè la lesione dell&#8217;interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 30, comma 2, del c.p.a., in quanto occorre altresì¬ che risulti leso, per effetto dell&#8217;attività  illegittima e rimproverabile dell&#8217;Amministrazione pubblica, l&#8217;interesse materiale al quale il soggetto aspira: è&#8217; soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di &#8220;ingiustizia&#8221; il danno derivante dal provvedimento illegittimo e rimproverabile dell&#8217;amministrazione e lo rende risarcibile.</em><br /> <em>La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell&#8217;interesse legittimo, in sintesi, riferisce il carattere dell&#8217;ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità  non è tanto la condotta rimproverabile, ma l&#8217;evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall&#8217;ordinamento ed affinchè la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell&#8217;amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell&#8217;interesse. In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, in base a un criterio di normalità , ad un esito favorevole.</em><br /> <em>L&#8217;obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell&#8217;amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del &#8220;pìù probabile che non&#8221;) spettato al titolare dell&#8217;interesse; di talchè, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell&#8217;illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance.</em><br /> <em>L&#8217;art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall&#8217;art. 7 l. n. 69 del 2009, obbliga le pubbliche amministrazioni al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, introducendo il c.d. danno da ritardo.</em><br /> <em>Nel disciplinare le azioni di condanna, il codice del processo amministrativo, all&#8217;art. 30, comma 2, ha previsto che possa essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante non solo dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività  amministrativa, ma anche dal mancato esercizio di quella obbligatoria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/02/2020<br /> <strong>N. 01437/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04111/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4111 del 2019, proposto dalla E. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Eugenio Picozza in Roma, via di S. Basilio, n. 61;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Villa S. Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Infantino e Fernando Scrivano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonietta Scopelliti, in Roma, via Nizza, n. 46; il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Damiana Falcone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 651 del 12 novembre 2018.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e del Comune di Villa S. Giovanni;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Annalisa Di Giovanni, Eugenio Picozza, Damiana Falcone e Rosario Infantino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza 12 novembre 2018, n. 651, ha respinto il ricorso proposto dalla E. s.r.l. per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio della variante urbanistica relativa al Progetto &#8220;Parco dei Falchi&#8221;, in località  Cannitello Serro la Torre, del Comune di Villa San Giovanni.<br /> La E. s.r.l., avverso detta sentenza, ha interposto il presente appello e, ricostruiti gli elementi fattuali della complessa vicenda, ha articolato i seguenti motivi di impugnativa:<br /> <em>Error in procedendo e iudicando. Sul ritardo nell&#8217;approvazione della variante. Mancato incremento patrimoniale. Sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno. Responsabilità  della p.a. Violazione dell&#8217;art. 97, comma 2, Cost. Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990.</em><br /> Il Comune di Villa San Giovanni ed il SUAP del Comune di Reggio Calabria avrebbero approvato un vero e proprio piano particolareggiato di attuazione e, pìù precisamente, un piano particolareggiato turistico ad iniziativa privata, sicchè il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica da parte del SUAP sarebbe stato un provvedimento dovuto e vincolato, privo di qualsiasi discrezionalità . Il bene della vita sostanziale, di conseguenza, avrebbe potuto e dovuto trovare accoglimento.<br /> L&#8217;approvazione della variante avrebbe reso di fatto il terreno edificabile e pronto ad essere oggetto di circolazione con un progetto attuativo approvato, sicchè dalla mancata approvazione della variante sarebbero derivati tutti i danni.<br /> Il ritardo consisterebbe nel non avere concluso tempestivamente l&#8217;<em>iter</em>procedimentale volto all&#8217;approvazione del progetto per la realizzazione dell&#8217;intervento turistico e nella successiva emanazione di innumerevoli provvedimenti amministrativi illegittimi.<br /> Il ritardo sarebbe dovuto alla mancata approvazione del progetto che, viceversa, sarebbe stato puntualmente approvato, qualora si fossero rispettati i termini di conclusione del procedimento.<br /> Il danno da ritardo dovrebbe essere inquadrato all&#8217;interno della responsabilità  contrattuale, ma, anche a volere configurare la relativa responsabilità  come extracontrattuale, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi di cui all&#8217;art. 2043 c.c., vale a dire il danno ingiusto, il nesso di causalità  e l&#8217;elemento soggettivo.<br /> Ove il Comune avesse approvato tempestivamente la variante, ne sarebbe conseguito un notevole incremento patrimoniale in capo alla E. s.r.l., prima di tutto in quanto il terreno sarebbe divenuto edificabile e, quindi, commerciabile.<br /> <em>Sull&#8217;illegittimità  dei provvedimenti emessi dal Comune di Villa San Giovanni. Ritardo e rifiuto dell&#8217;approvazione della variante urbanistica.</em><br /> La responsabilità  graverebbe sul Comune di Villa San Giovanni, sia per aver tardato a rilasciare la variante urbanistica (dopo 9 anni), quando sarebbe stato sufficiente accertare in modo tempestivo i presupposti per il suo rilascio, sia per avere emanato una serie di atti la cui illegittimità  è stata dichiarata in sede giurisdizionale.<br /> <em>Error in procedendo e in iudicando. Sulla spettanza del bene della vita.</em><br /> La definizione a priori di tutti gli elementi caratterizzanti la futura urbanizzazione effettuata nel progetto presentato dalla E. s.r.l. avrebbe reso possibile l&#8217;ottenimento di un permesso di costruire relativo alle opere da realizzare all&#8217;interno di un piano attuativo nella forma dell&#8217;autorizzazione unica propria del SUAP.<br /> L&#8217;obbligazione risarcitoria affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell&#8217;amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (secondo il canone del &#8220;pìù probabile che non&#8221;) spettato al titolare dell&#8217;interesse; le delibere del 2006 e del 2012 denoterebbero la chiara volontà  del Comune di Villa San Giovanni di rilasciare il provvedimento di autorizzazione per la realizzazione del complesso turistico-alberghiero denominato &#8220;Parco dei Falchi&#8221; e non vi sono dubbi sul fatto che l&#8217;approvazione di tali delibere abbia notevolmente aumentato la probabilità  di ottenere il suddetto provvedimento di autorizzazione.<br /> Il rapporto tra l&#8217;approvazione del progetto attuativo e l&#8217;autorizzazione edilizia sarebbe qualificabile in termini di doverosità  e vincolatezza, sicchè vi sarebbe l&#8217;assoluta certezza del danno e la dimostrazione della colpa, se non addirittura del dolo generico.<br /> Il mancato conseguimento del bene della vita si sostanzierebbe nella mancata approvazione della variante urbanistica, dal momento che il rilascio della concessione è atto dovuto, per cui, nella memoria di replica in primo grado, si sarebbe proceduto semplicemente alla pìù specifica quantificazione del danno e non ad una diversa qualificazione del titolo giuridico ex art. 164 c.p.c.<br /> <em>Sull&#8217;asserita inammissibilità  della domanda risarcitoria per formazione del giudicato.</em><br /> L&#8217;azione risarcitoria sarebbe stata proposta solo dopo l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  degli atti adottati dalle Amministrazioni resistenti ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 2824 del 2015.<br /> <em>Sull&#8217;asserita inammissibilità  della domanda per carenza della certezza del bene della vita che si suppone leso e per la cui supposta lesione se ne chiede il risarcimento.</em><br /> Come pìù volte evidenziato nei precedenti motivi, dall&#8217;approvazione del progetto del PPE turistico con effetto di variante, sarebbe disceso l&#8217;obbligo per il SUAP di rilasciare e il corrispondente diritto della ricorrente ad essere rilasciata l&#8217;autorizzazione unica per l&#8217;intervento.<br /> <em>Sull&#8217;asserita violazione del principio del ne bis in idem per pendenza di altro giudizio sulla medesima questione.</em><br /> L&#8217;identità  dei giudizi non sussisterebbe, in quanto l&#8217;uno è volto ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento SUAP, mentre l&#8217;altro è volto ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo nell&#8217;approvazione del progetto esecutivo con effetto di variante urbanistica.<br /> La E. s.r.l. ha altresì¬ riproposto i motivi formulati in primo grado, con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi di cui all&#8217;art. 2043 c.c. ed alla quantificazione del danno.<br /> L&#8217;appellante ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e la condanna del Comune di Villa San Giovanni e del SUAP di Reggio Calabria, ciascuno per la parte di propria competenza, al risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 69.648.593,59, come da perizia allegata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.<br /> Il Comune di Villa San Giovanni ha riproposto l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso di primo grado per violazione del principio del <em>bis in idem</em> e, con ampia ed articolata memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame.<br /> Il Comune di Reggio Calabria, nell&#8217;evidenziare l&#8217;assoluta carenza di una propria responsabilità , ha parimenti contestato la fondatezza dell&#8217;appello, concludendo per la sua reiezione.<br /> L&#8217;appellante ha prodotto altra memoria a sostegno delle proprie difese.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 23 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> 2. L&#8217;appello è infondato e va di conseguenza respinto e ciò consente al Collegio di non esaminare l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso di primo grado, per violazione del principio del <em>bis in idem</em>, proposta dal Comune di Villa San Giovanni.<br /> 3. IlÂ <em>thema decidendum</em> del giudizio è la richiesta di risarcimento dei danni da ritardo, avendo la E. s.r.l. presentato la domanda di realizzazione del complesso turistico residenziale in data 27 dicembre 2005 e non essendo ancora intervenuto alcun provvedimento conclusivo del relativo procedimento.<br /> 3.1. Per la consolidata giurisprudenza, è possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell&#8217;interesse legittimo soltanto se l&#8217;attività  illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l&#8217;interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell&#8217;ordinamento.<br /> Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicchè la lesione dell&#8217;interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 30, comma 2, del c.p.a., in quanto occorre altresì¬ che risulti leso, per effetto dell&#8217;attività  illegittima e rimproverabile dell&#8217;amministrazione pubblica, l&#8217;interesse materiale al quale il soggetto aspira.<br /> E&#8217; soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di &#8220;ingiustizia&#8221; il danno derivante dal provvedimento illegittimo e rimproverabile dell&#8217;amministrazione e lo rende risarcibile.<br /> La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell&#8217;interesse legittimo, insomma, riferisce il carattere dell&#8217;ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità  non è tanto la condotta rimproverabile, ma l&#8217;evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall&#8217;ordinamento ed affinchè la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell&#8217;amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell&#8217;interesse.<br /> In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, in base a un criterio di normalità , ad un esito favorevole.<br /> L&#8217;obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell&#8217;amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del &#8220;pìù probabile che non&#8221;) spettato al titolare dell&#8217;interesse; di talchè, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell&#8217;illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di <em>chance</em>.<br /> L&#8217;art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall&#8217;art. 7 l. n. 69 del 2009, obbliga le pubbliche amministrazioni al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, introducendo il c.d. danno da ritardo<br /> Nel disciplinare le azioni di condanna, il codice del processo amministrativo, all&#8217;art. 30, comma 2, ha previsto che possa essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante non solo dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività  amministrativa, ma anche dal mancato esercizio di quella obbligatoria.<br /> L&#8217;appellante ha fatto discendere la responsabilità  dell&#8217;amministrazione dalla lesione alla spettanza del bene della vita costituente il lato interno della posizione di interesse legittimo dedotto nell&#8217;istanza pretensiva.<br /> L&#8217;inerzia amministrativa, quindi, per essere fonte della responsabilità  risarcitoria come prospettata dalla E. s.r.l., richiede, oltre ai presupposti di carattere generale, non solo il preventivo accertamento in sede giurisdizionale della sua illegittimità , ma, ancor pìù, il concreto esercizio della funzione amministrativa in senso favorevole all&#8217;interessato, ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudice investito della richiesta risarcitoria.<br /> La positivizzazione dell&#8217;istituto della responsabilità  per c.d. danno da ritardo, come evidenziato, è avvenuta in un primo tempo attraverso l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 2 bis l. n. 241 del 1990, aggiunto dall&#8217;art. 7 della l. n. 69 del 2009.<br /> In tal modo, il legislatore ha previsto un nuovo strumento di tutela delle posizioni giuridiche soggettive contro l&#8217;inerzia della pubblica amministrazione, strumento che trova la sua collocazione nell&#8217;ambito del rito ordinario, affiancandosi in posizione autonoma a quello rappresentato dal rito speciale in camera di consiglio contro il silenzio rifiuto.<br /> L&#8217;espresso riferimento al &#8220;danno ingiusto&#8221; &#8211; contenuto nell&#8217;art. 2 bis l. n. 241 del 1990 così¬ come nel secondo comma dell&#8217;art. 30, secondo cui può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività  amministrativa o dal &#8220;mancato esercizio di quella obbligatoria&#8221; &#8211; induce a ritenere che per poter riconoscere la tutela risarcitoria in tali fattispecie, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non possa in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest&#8217;ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell&#8217;amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende risarcibile.<br /> L&#8217;ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità  per il ritardo dell&#8217;azione amministrativa, pertanto, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall&#8217;autorità  competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento.<br /> In altri termini, il riferimento, per la risarcibilità  del danno, al concetto di &#8220;danno ingiusto&#8221;, ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente ad oggetto il bene della vita richiesto con l&#8217;istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria all&#8217;accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e <em>contra legem</em> di risarcire un danno non ingiusto.<br /> 3.2. L&#8217;appellante, in data 27 dicembre 2005, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività  Produttive (SUAP) del Comune di Reggio Calabria un&#8217;istanza per ottenere il provvedimento di variante urbanistica per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero, denominato &#8220;Parco dei Falchi&#8221;, in località  Serro la Torre, frazione di Cannitello San Giovanni.<br /> Di talchè, in quel momento, essendosi la sua situazione differenziata da quelle del resto della collettività  ed essendo tale situazione qualificata dalla norma attributiva del potere pubblico, è divenuto titolare di una posizione di interesse legittimo pretensivo all&#8217;ottenimento del bene della vita costituito dall&#8217;autorizzazione alla realizzazione del complesso turistico denominato &#8220;Parco dei Falchi&#8221;, rispetto al quale costituisce un atto propedeutico essenziale l&#8217;approvazione della variante urbanistica.<br /> Il provvedimento attributivo del bene della vita alla E. s.r.l. non è stato ancora adottato, mentre è stata adottata la delibera di approvazione della variante urbanistica, per cui la lesione, quantomeno temporanea, al bene della vita certamente sussiste ed è altrettanto verosimilmente produttiva di danno, ma, ai fini della qualificazione del danno come ingiusto e, quindi, dell&#8217;astratta configurabilità  dell&#8217;obbligazione risarcitoria in capo all&#8217;amministrazione, occorre valutare se, in base al richiamato giudizio prognostico, il bene della vita sarebbe spettato all&#8217;interessato ove l&#8217;amministrazione avesse legittimamente e tempestivamente esercitato la funzione pubblica.<br /> L&#8217;appellante ha dedotto che il mancato conseguimento del bene della vita si sostanzierebbe nella mancata approvazione della variante urbanistica, dal momento che, dall&#8217;approvazione del progetto del PPE turistico con effetto di variante, sarebbe disceso l&#8217;obbligo per il SUAP, ed il corrispondente diritto per l&#8217;impresa, al rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per l&#8217;intervento.<br /> Ne consegue, essendo stata la variante urbanistica approvata nel 2012, che l&#8217;accertamento della spettanza del bene e, quindi, dell&#8217;ingiustizia del danno richiede di analizzare se, a seguito dell&#8217;intervenuta variante, l&#8217;autorizzazione unica costituiva un atto vincolato, atteso che la risposta affermativa a tale questione, come prospettato dall&#8217;appellante, qualificherebbe certamente in termini di doverosità  l&#8217;attribuzione del bene e qualificherebbe come ingiusto il danno sofferto con conseguente titolo, sussistendo gli altri presupposti della responsabilità  dell&#8217;amministrazione, al risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante.<br /> La sentenza di primo grado, sullo specifico punto, che costituisce l&#8217;elemento dirimente della controversia, ha costà¬ statuito:<br /> <em>&#8220;Il risarcimento deve, quindi, essere subordinato, anche alla dimostrazione che l&#8217;aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4268 del 12 luglio 2018; idem n. 3068 del 23 giugno 2017 e n. 4712 del 13 ottobre 2015 e;13 ottobre 2015, n. 4712; sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3068).</em><br /> <em>L&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 2-bis della legge n 241 del 1990 non ha elevato, infatti, secondo l&#8217;orientamento prevalente al quale il Collegio ritiene di aderire, a bene della vita, suscettibile di autonoma protezione mediante il risarcimento del danno, l&#8217;interesse procedimentale al rispetto dei termini dell&#8217;azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell&#8217;interesse sostanziale, al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato; sotto altro profilo deve altresì¬ ricordarsi che il riconoscimento della responsabilità  dell&#8217;Amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l&#8217;accertamento che l&#8217;inosservanza delle cadenze procedimentali è imputabile a colpa o dolo dell&#8217;Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell&#8217;Amministrazione, nonchè la prova del danno lamentato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 23 giugno 2017, n. 3068; IV, 2 novembre 2016, n. 4580; IV, 6 aprile 2016, n. 1371).</em><br /> <em>7.1. L&#8217;applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie porta al rigetto della domanda risarcitoria non avendo la società  ricorrente dimostrato che la tempestiva approvazione della variante al PRG le avrebbe consentito di ricavare quelle utilità  che, invece, sono andate perse in conseguenza del ritardo accumulato dal Comune nel provvedere.</em><br /> <em>Ciò di cui, invero, parte ricorrente si lamenta è di non essere stata messa nelle condizioni di accedere, se non dopo 9 anni dall&#8217;istanza, alla successiva fase procedimentale avente ad oggetto la presentazione del progetto di dettaglio dell&#8217;iniziativa sottoposta all&#8217;esame del SUAP di Reggio Calabria.</em><br /> <em>Sembra, tuttavia, significativo al Collegio che non risulti che la società  abbia mai presentato il progetto esecutivo che pure si era riservata di presentare con l&#8217;atto di diffida del 20 luglio 2015, con cui invitava tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento a prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2824/2015.</em><br /> <em>Diffida cui il SUAP di Reggio Calabria aveva, peraltro, dato immediato riscontro con provvedimento del 27 luglio 2015 avente ad oggetto &#8220;revoca procedimento in conferenza di servizi avviato con convocazione prot. n. 122415 del 03.09.2013 in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2824/2015&#8221;, sollecitando la presentazione di quel progetto esecutivo dinanzi al SUAP del Comune di Villa San Giovanni in considerazione del recesso di quest&#8217;ultimo dallo Sportello Unico Associato &#8220;Area dello Stretto&#8221;</em>.<br /> <em>Del resto, confermata la legittimità  della delibera n. 11/2012 da parte del Consiglio di Stato, nulla ostava ormai alla presentazione da parte della società  dei progetti esecutivi e di dettaglio, necessari ai fini della conclusione del procedimento.</em><br /> <em>Rileva, altresì¬, il Collegio, che la società  non ha dato prova (e nemmeno lo ha mai affermato) che tale fase procedimentale fosse destinata a concludersi con l&#8217;approvazione di quel progetto, nè, del resto, ha mai sostenuto (e men che meno dimostrato) che l&#8217;approvazione di quel progetto esecutivo fosse ormai impossibile, a causa dei ritardi con cui l&#8217;amministrazione era addivenuta all&#8217;approvazione della variante.</em><br /> <em>Resta, quindi, sfornito di prova l&#8217;assunto secondo il quale il ritardo nell&#8217;approvazione della variante sia stato fonte di pregiudizio economico&#8221;</em>.<br /> Tali statuizioni, nella sostanza, meritano conferma, sia pure con una diversa puntualizzazione delle ragioni per le quali la pretesa risarcitoria si rivela infondata, per cui l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> Il primo giudice ha ritenuto che rimane sfornito di prova l&#8217;assunto secondo cui il ritardo nell&#8217;approvazione della variante sia stato fonte di pregiudizio economico.<br /> Il Collegio, viceversa, ritiene, come giÃ  in precedenza enunciato, che la presenza di un pregiudizio economico sia del tutto verosimile, in quanto, se il &#8220;bene della vita&#8221; fosse stato attribuito a suo tempo, l&#8217;interessata avrebbe potuto sostenere meno costi ed ottenere un incremento patrimoniale, per cui, a prescindere dalla loro quantificazione, la sussistenza del danno emergente e del lucro cessante è del tutto plausibile.<br /> La ragione dell&#8217;infondatezza della pretesa risarcitoria, invece, consiste nella mancata sussistenza dell&#8217;ingiustizia del danno.<br /> In altri termini &#8211; ribadito che il &#8220;bene della vita&#8221; perseguito dalla ricorrente non è la variante urbanistica di per sè sola considerata, la quale costituisce una utilità  meramente propedeutica, ma l&#8217;autorizzazione unica alla realizzazione del parco turistico &#8211; il danno verosimilmente sofferto dall&#8217;impresa non assume la connotazione di danno &#8220;ingiusto&#8221;, in quanto l&#8217;appellante non ha dimostrato, secondo il canone del &#8220;pìù probabile che non&#8221;, che detto &#8220;bene della vita&#8221; dovesse effettivamente esserle attribuito.<br /> Il Consiglio Comunale di Villa San Giovanni, con deliberazione n. 11 del 2012, ha preso atto della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 672 del 12 agosto 2011, ed ha approvato, ai sensi dell&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 (rubricato &#8220;progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici&#8221;), in variante alle vigenti prescrizioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla E. s.r.l. per il progetto denominato &#8220;Parco dei Falchi&#8221; e relativo all&#8217;autorizzazione per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località  Serro La Torre &#8211; Cannitello, con variante allo strumento urbanistico.<br /> L&#8217;autorizzazione unica alla realizzazione del Parco dei Falchi, perà², non risulta adottata, sicchè il punto centrale e dirimente della controversia sussiste nell&#8217;accertare se, una volta approvata la variante al PRG, l&#8217;autorizzazione unica costituisce un atto automatico, in quanto meramente applicativo, come prospettato dall&#8217;appellante, nel qual caso il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita sarebbe indubbiamente favorevole, oppure costituisce un atto discrezionale, almeno sotto il profilo della discrezionalità  tecnica, nel qual caso la spettanza del bene non potrebbe essere accertata, se non, eventualmente, sotto il profilo del &#8220;pìù probabile che non&#8221;.<br /> L&#8217;appellante ha asserito il carattere vincolato del rilascio dell&#8217;autorizzazione unica, mentre, come emerge dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 2824 del 2015, pur reiteratamente invocata dalla E. s.r.l., la stessa prospettazione dell&#8217;appellante indicava nel giudizio che il progetto approvato era poco pìù di un preliminare privo del grado di dettaglio edilizio ed urbanistico sufficiente e necessario ad ottenere un titolo a costruire.<br /> Infatti, in ordine a tale profilo, la detta sentenza ha posto in rilievo che: &#8220;<em>il progetto era poco pìù che un preliminare privo del grado dettaglio edilizio ed urbanistico sufficiente e necessario ad ottenere un titolo a costruire</em>&#8220;.<br /> In modo pìù esteso, tale pronuncia, nell&#8217;accogliere l&#8217;appello proposto dalla E. s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 397 del 2013, che aveva accolto il ricorso proposto avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni n. 11 del 7 febbraio 2012, ha rappresentato che:<br /> &#8220;<em>Su tale ultima circostanza l&#8217;appellante insiste molto. La censura è fatta propria anche dal Comune di Reggio, sede di SUAP. Entrambi evidenziano che il progetto era poco pìù che un preliminare privo del grado dettaglio edilizio ed urbanistico sufficiente e necessario ad ottenere un titolo a costruire.</em><br /> <em>La procedura attivata era in realtà  diretta essenzialmente ed in prima battuta ad ottenere una variante al PRG compatibile con la natura e qualità  dell&#8217;intervento progettato, fermo restando che, ove mai ci fosse stato bisogno di un aggiornamento sugli adempimenti del testo unico sulla sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008), sulla normativa in tema di prevenzione antincendi (dPR 151/2011, sulle nuove norme tecniche di costruzione (DM 14/01/2008), lo stesso si sarebbe potuto e dovuto effettuare in un secondo momento, all&#8217;atto della presentazione da parte di E. s.r.l. del progetto di dettaglio dell&#8217;iniziativa, redatto in forma di piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa privato (cd Piano di lottizzazione turistico).</em><br /> <em>Del resto, a mente del vecchio art. 5 comma 2 del dPR 447/98, norma in vigenza del quale il responsabile SUAP ha convocato e concluso la conferenza di servizi, &#8220;qualora l&#8217;esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l&#8217;approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall&#8217;art.14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241&#8221;</em>.<br /> <em>Dunque la determinazione sugli aspetti tecnico ambientale costituiva semplicemente proposta di variante e non titolo unico per la realizzazione dell&#8217;intervento edilizio. Era ed è ragionevole, pertanto, postergare la verifica dei requisiti tecnici al momento del rilascio del titolo.</em><br /> <em>Considerazioni ispirate alla medesima ratio possono farsi per l&#8217;autorizzazione ambientale. Essa, come del resto sottolineato dallo stesso appellante, doveva intendersi quale avente ad oggetto la compatibilità  ambientale della variante urbanistica, e non dei singoli edifici o delle singole opere infrastrutturali progettate sulle aree oggetto di variante.</em><br /> <em>Ciò non toglie che, ove sussista un vincolo paesaggistico originario o sopravvenuto, occorrerà , in sede di rilascio del titolo &#8211; oltre alla verifica dei requisiti tecnici delle costruzioni, della quale si è anzidetto &#8211; anche l&#8217;acquisizione della specifica autorizzazione di cui all&#8217;art. 146 del dlgs 42/2004.</em><br /> <em>In conclusione, l&#8217;appello è in questa parte accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza di prime cure, gli originari ricorsi sono respinti, alla luce e secondo quanto sino ad ora chiarito&#8221;.</em><br /> Il Collegio, pertanto, ritiene che non sussiste alcun elemento, nemmeno utilizzando il canone del &#8220;pìù probabile che non, per accertare che, una volta approvata la variante urbanistica, avrebbe dovuto senz&#8217;altro, o probabilmente, essere rilasciata l&#8217;autorizzazione unica alla realizzazione del complesso turistico alberghiero &#8220;Parco dei Falchi&#8221;.<br /> In proposito, occorre tenere altresì¬ conto che, nella stessa diffida proposta dalla E. s.r.l. nei confronti delle Amministrazioni interessate, in data 20 luglio 2015, a seguito della sentenza di questa Sezione n. 2824 del 2015, l&#8217;odierno appellante ha posto in rilievo che &#8220;<em>come scritto nella sentenza del Consiglio di Stato a pagina 16 la E. srl si riserva di presentare progetto di dettaglio della iniziativa (come sopra definitivamente approvata in variante al piano urbanistico generale e nella forma di studio di fattibilità  e progetto preliminare urbanistico &#8211; edilizio), attraverso un apposito piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa privata (c.d. piano di lottizzazione turistico) sul quale il SUAP competente verrà  chiamato a pronunciarsi secondo le norme di legge ed entro i tempi tecnici necessari</em>&#8220;.<br /> Inoltre, si rileva dalla richiamata sentenza del T.a.r. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 615 del 2018, in questa sede appellata, come &#8220;<em>non risulti che la società  abbia mai presentato il progetto esecutivo che pure si era riservata di presentare con l&#8217;atto di diffida del 20 luglio 2015, con cui invitava tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento a prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2824/2015. Diffida cui il SUAP di Reggio Calabria aveva, peraltro, dato immediato riscontro con provvedimento del 27 luglio 2015 avente ad oggetto &#8220;revoca procedimento in conferenza di servizi avviato con convocazione prot. n. 122415 del 03.09.2013 in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2824/2015&#8221;, sollecitando la presentazione di quel progetto esecutivo dinanzi al SUAP del Comune di Villa San Giovanni in considerazione del recesso di quest&#8217;ultimo dallo Sportello Unico Associato &#8220;Area dello Stretto</em>&#8220;.<br /> Il danno sofferto dall&#8217;interessato, quindi, non può definirsi ingiusto, in quanto non è affatto dimostrato che sussistessero, certamente o probabilmente, le condizioni per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica e, quindi, per l&#8217;attribuzione del bene della vita.<br /> Al contrario, in assenza di un progetto con un grado di dettaglio edilizio ed urbanistico sufficiente e necessario ad ottenere un titolo a costruire, è da escludere che il bene potesse essere attribuito.<br /> Il giudizio prognostico, in altri termini, porta a rilevare che non sarebbe spettato il bene della vita, <em>id est</em> l&#8217;autorizzazione unica alla realizzazione del progetto, solo alla lesione del quale consegue l&#8217;ingiustizia del danno e la sua eventuale risarcibilità , e ciò perchè l&#8217;assenza di un progetto con un grado di dettaglio sufficiente precludeva in radice il possibile rilascio del titolo autorizzativo.<br /> 4. Sulla base delle esposte ragioni, l&#8217;appello è infondato e va di conseguenza respinto.<br /> Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, tenuto anche conto del valore della controversia, sono liquidate complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge, e sono poste a carico dell&#8217;appellante ed a favore, per euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge, del Comune di Villa San Giovanni e, per euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, del Comune di Reggio Calabria.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l&#8217;appello in epigrafe (R.G. n. 4111 del 2019).<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese del giudizio nei termini di cui in motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2020-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2015 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2015-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2015-n-1437/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2015 n.1437</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Giacomo Savarese (Avv. Giuseppe Abbamonte) c. Comune di Maddaloni (Avv. Giuliano Agliata) e Prefettura di Caserta (Avvocatura Distrettuale) nei confronti di Maria Carmina Cotugno sull&#8217;annullamento del provvedimento comunale di dichiarazione del dissesto finanziario 1. Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2015-n-1437/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2015 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2015-n-1437/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2015 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Giacomo Savarese (Avv. Giuseppe Abbamonte) c. Comune di Maddaloni (Avv. Giuliano Agliata) e Prefettura di Caserta (Avvocatura Distrettuale) nei confronti di Maria Carmina Cotugno</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento comunale di dichiarazione del dissesto finanziario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Ricorso – Legittimazione a ricorrere – Legittimazione di tutti i cittadini residenti – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2.  Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Ricorso – Interesse a ricorrere – Interesse del cittadino che gode di un sussidio della stessa Amministrazione – Sussiste.</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Ricorso al TAR – Applicabilità del rito ordinario – Sussiste – Ragioni – Tassatività delle ipotesi di rito abbreviato ex art. 119 CPA. </p>
<p>4. Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Adottata dal commissario prefettizio &#8211; Ricorso al TAR – Mancata impugnazione del precedente provvedimento di scioglimento del Comune e nomina del commissario – Ammissibilità – Sussiste – Ragioni – Mancanza di un rapporto di presupposizione.</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Ricorso al TAR – Costituzione in giudizio del Comune tramite un avvocato del libero foro – Non preclude lo ius postulandi dell’Avvocatura distrettuale costituita per la Prefettura.</p>
<p>6. Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Preordinato parere di regolarità contabile – Emesso dal Segretario Generale in qualità di dirigente responsabile – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>7. Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Preordinato parere di regolarità contabile – Vizi procedimentali – Irrilevanza in presenza dei presupposti di legge.</p>
<p>8. Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Natura vincolata – Conseguenze – Limitato sindacato giurisdizionale da parte del G.A.</p>
<p>9. Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Vizi procedimentali – Ipotesi – Contemporaneità della relazione del Collegio dei revisori, della mancata approvazione del bilancio e della dichiarazione di dissesto – Irrilevanza – Ragioni.</p>
<p>10. Comuni e Province – Dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune – Motivazione – In genere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Avverso il provvedimento recante la dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune sussiste la legittimazione a ricorrere di tutte le singole persone fisiche in esso residenti poiché un siffatto provvedimento costituisce la premessa per ulteriori atti sfavorevoli contro i quali i cittadini non avrebbero poi modo di difendersi (ad esempio, la riduzione dei servizi offerti dall’ente locale alla cittadinanza). (1)</p>
<p>2. Avverso il provvedimento recante la dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune sussiste l’interesse a ricorrere del cittadino che oltre ad essere residente in quel Comune, usufruisca di un sussidio istituito dalla medesima Amministrazione a favore dei cittadini meno abbienti per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, giacché a causa del dissesto rischierebbe di perdere il beneficio.</p>
<p>3. Ai ricorsi proposti avverso la dichiarazione di dissesto finanziario non si applica il rito previsto dall’art. 119 cpa che contempla i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, riguardanti la loro formazione e il loro funzionamento, poiché i casi ai quali si applica tale rito abbreviato devono ritenersi tassativi e di stretta interpretazione. (2)</p>
<p>4. Deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto avverso la dichiarazione di dissesto di un Comune anche se non si è impugnato il precedente decreto del Prefetto di sospensione del Consiglio Comunale, e il conseguente provvedimento di nomina del Commissario Straordinario, atteso che tali atti non sono in un rapporto di presupposizione o di stretta consequenzialità con la dichiarazione di dissesto che resta connotata da distinti presupposti e da autonomia funzionale.</p>
<p>5. Nell’ambito di un giudizio sulla legittimità della dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune commissariato, deve essere respinta l’eccezione di parte ricorrente circa il difetto di ius postulandi dell’Avvocatura Distrettuale, motivata in ragione del fatto che il Comune commissariato si è costituito tramite un avvocato del libero foro,  ben potendo la difesa erariale essersi costituita in giudizio per la Prefettura quale interventore ad opponendum.</p>
<p>6. Deve ritenersi legittimo il provvedimento recante dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune anche se il parere favorevole sulla regolarità tecnico contabile sia stato espresso dal Segretario Generale nella veste di dirigente dei servizi finanziari, atteso che l’art. 97, co. 4, D.lgs. 267/2000 non pone un divieto assoluto di conferimento di funzioni dirigenziali al Segretario Comunale, e a quest’ultimo possono affidarsi temporaneamente tali funzioni per fronteggiare esigenze eccezionali e transeunti.</p>
<p>7. Il parere di regolarità contabile preordinato alla dichiarazione del dissesto finanziario non rileva ai fini della legittimità del provvedimento poiché si tratta di una prescrizione normativa che rileva solo sul piano interno, avendo lo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione: ne consegue che l’omissione del parere o suoi eventuali vizi non incidono sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più mera irregolarità. (3)</p>
<p>8. La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale ma rappresenta una determinazione vincolata in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla Legge. Da ciò discende che il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione sul merito delle scelte operate. (4)</p>
<p>9. Non assume rilevanza ai fini della legittimità della dichiarazione di dissesto finanziario la circostanza che la preordinata relazione del Collegio dei Revisori, la deliberazione di mancata approvazione di bilancio e la stessa dichiarazione di dissesto siano state adottate nello stesso giorno atteso che in presenza dei presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione del dissesto finanziario assumono carattere recessivo le censure volte a contestare vizi meramente formali e di ordine procedimentale. </p>
<p>10. Deve ritenersi congruamente motivata la dichiarazione di dissesto finanziario in cui il Commissario Prefettizio del Comune abbia dato atto della sussistenza degli elementi tipici dello stato di dissesto e delle ragioni che lo hanno spinto a dichiarare il dissesto finanziario anziché ad attivare il programma di riequilibrio finanziario pluriennale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/5/2006 n. 2837 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10/1/2013 n. 39.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 10/2011.<br />
(3) Cfr. TAR Liguria, Sez. I, 26/2/2014 n. 350; Cons. Stato, Sez. IV, 26/1/2012 n. 351; Cons. Stato, Sez. V, 21/8/2009 n. 5012.<br />
(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/5/2006 n. 2837; Cons. Stato, Sez. V, 16/1/2012 n. 143.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2013, proposto da:<br />
Giacomo Savarese, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, al viale Gramsci, n. 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Maddaloni, in persona del Commissario straordinario, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola G 8;<br />
Prefettura di Caserta &#8211; U.T.G. &#8211; Commissario ad acta, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli, alla via Diaz, n. 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Maria Carmina Cotugno, non costituita; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Maddaloni n. 17 del 19.12.2012, pubblicata dal 20.12.2012 sull&#8217;albo pretorio, avente ad oggetto: “<i>Dichiarazione di dissesto finanziario del comune di Maddaloni (art. 244 e seguenti del d.lgs. 267/2000)</i>” e di ogni altro atti ad esso antecedente, presupposto e consequenziale, compresa la relazione del 19.12.2012 del Collegio dei Revisori, il decreto del 17.12.2012 di nomina del Segretario Comunale a dirigente della Direzione 1^ area amministrativa &#8211; finanziari e la direzione 3^ legale nonché la deliberazione del Commissario ad acta del Comune di Maddaloni, n. 1 del 19.12.2012, pubblicata dal 20.12.2012, avente ad oggetto “<i>Commissario ad acta per l&#8217;approvazione del bilancio di previsione dell&#8217;esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014. Determinazioni</i>.” e di ogni altro atto ad esso antecedente, presupposto e consequenziale, con particolare riferimento alla coeva relazione redatta dal medesimo commissario ad acta.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni individuate in epigrafe;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 5 marzo 2013 e depositato il giorno 27 seguente,<br />
il sig. Giacomo Savarese – in qualità di residente nel Comune di Maddaloni che da diversi anni usufruisce di un sussidio comunale istituito dalla predetta amministrazione a favore dei cittadini meno abbienti per lo svolgimento di servizi di utilità pubblica – ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Maddaloni n. 17 del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto la dichiarazione di dissesto finanziario dello stesso ente, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000) nonchè degli altri atti specificati in epigrafe.<br />
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1) incompetenza del Segretario generale dell’ente – violazione dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000;<br />
2) violazione degli artt. 162, 171, 244, 246 del D. Lgs. 267/2000 e delle altre norme indicate nella parte esplicativa della censura;<br />
3) violazione e mancata applicazione dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 2011 e dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;<br />
4) violazione degli artt. 239 e 244 del D. Lgs. 267/2000 – sviamento – travalicamento di competenze – eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti – violazione dell’art. 97 Cost.;<br />
5) sviamento di potere – violazione del giusto procedimento di legge.<br />
Nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, le amministrazioni statali individuate in epigrafe hanno eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, ed hanno richiesto la reiezione della domanda anche nel merito per l’infondatezza delle censure.<br />
Si è costituita in giudizio anche l’intimata amministrazione comunale, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame sia perché depositato oltre quindici giorni dopo la notifica, ex art. 119, lettera e) c.p.a., sia per l’omessa impugnativa di vari atti. La difesa dell’ente ha poi controdedotto sui motivi di ricorso concludendo per il rigetto del gravame.<br />
In esito all’udienza pubblica del 12 marzo 2014, con ordinanza collegiale n.3234/2014, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la Sezione ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie sulla questione della legittimazione attiva e dell’interesse concreto ed attuale ad agire in capo al ricorrente.<br />
Le parti hanno ottemperato all’ordinanza depositando memorie e documenti.<br />
In particolare il ricorrente, oltre ad argomentare sul punto oggetto di approfondimento, ha eccepito il difetto di procura in capo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e ne ha chiesto pertanto l’estromissione dal giudizio, avendo il Comune di Maddaloni nominato un avvocato del libero foro quale proprio difensore.<br />
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è anzitutto ammissibile.<br />
In primo luogo, a scioglimento della riserva formulata con l’ordinanza n.3234/2014, il Collegio reputa che l’odierno ricorrente è legittimato ad impugnare la delibera con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Maddaloni.<br />
In via generale, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui avverso la dichiarazione di dissesto, di cui agli art. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, sussiste la legittimazione a ricorrere di tutte le singole persone fisiche residenti nel comune poichè un siffatto provvedimento costituisce la premessa per ulteriori atti sfavorevoli, contro i quali i cittadini non avrebbero poi modo di difendersi, quali la riduzione dei servizi offerti dall’ente locale alla cittadinanza, l’aumento delle tariffe dei restanti servizi o l’aumento delle aliquote delle imposte comunali (cfr., in termini, per tutte, Consiglio di Stato, sez. V , 17.5.2006, n. 2837; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10.1.2013, n. 39).<br />
Nel caso di specie, il sig. Giacomo Savarese, oltre alla qualità di cittadino residente nel Comune di Maddaloni, ha anche documentato di aver usufruito di un sussidio istituito dalla predetta amministrazione a favore dei cittadini meno abbienti per lo svolgimento di servizi di utilità pubblica. Quest’ultima circostanza è stata attestata anche dal Responsabile dei servizi sociali dell’ente locale (con atto prot. n. 20360 del 24.7.2014, depositato in data 25.7.2014, in esito all’incombente disposto dalla Sezione con la suindicata ordinanza collegiale), il quale ha confermato che l’interessato si è collocato utilmente nella graduatoria approvata con determina n. 351 de 24.5.2012 ed ha usufruito del contributo economico solo per il primo mese di attività, in quanto la determina n. 659 del 13.11.2012, con cui era stata impegnata la somma per i due successivi mesi, era stata subordinata all’approvazione del bilancio di previsione, non intervenuta per effetto del dissesto finanziario del comune.<br />
Deve, dunque, concludersi sul punto rilevando che l’instante, oltre ad essere titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata, che fonda la legittimazione ad agire nel giudizio di annullamento, è anche portatore di un interesse concreto ed attuale ad agire, tenuto conto del pregiudizio subito per effetto del provvedimento e dell’utilità cui aspira, attraverso il ripristino del beneficio perduto, ove la sua domanda fosse accolta.<br />
2. La difesa dell’amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità del’azione sotto il diverso profilo del superamento del termine dimidiato per il deposito del gravame, in quanto la controversia sarebbe ascrivibile all’ipotesi di cui alla lettera e) dall’art. 119 c.p.a., che contempla “<i>i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento</i>”.<br />
Il rilievo va disatteso.<br />
Al riguardo è dirimente osservare che la fattispecie in esame non rientra in quella tipizzata dalla previsione normativa evocata, atteso che l’odierno ricorrente non ha impugnato il decreto di scioglimento degli organi comunali ma solo la dichiarazione di dissesto finanziario e che i casi ai quali si applica il rito abbreviato, in quanto derogatori rispetto al rito ordinario, sono tassativi e di stretta interpretazione (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10 del 2011).<br />
3. In relazione al concreto interesse azionato in giudizio, non può poi farsi discendere l’inammissibilità o l‘improcedibilità del ricorso dalla mancata impugnazione del decreto del Prefetto di Caserta (prot. n. 34063 del 28.11.2012), recante la sospensione del Consiglio comunale di Maddaloni, ex art. 141, comma 1, lett. c), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente, dei provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina della commissione straordinaria ex art. 252 del D. Lgs. 267/2000 (rispettivamente, d.P.R. del 10.1.2013 e d.P.R. dell’11.2.2013), trattandosi di atti che non si pongono in rapporto di presupposizione o di stretta consequenzialità rispetto alla dichiarazione di dissesto, la quale resta connotata da distinti presupposti e da autonomia funzionale, alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. dello stesso T.U.E.L.<br />
4. Sempre in rito, va da ultimo esaminata l’eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa il difetto dello <i>ius postulandi</i> in capo all’Avvocatura dello Stato, in quanto il Comune di Maddaloni, al quale è stato notificato il ricorso, si è costituito in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro, al quale è stata conferita procura dal commissario straordinario dr.ssa Ilaria Tortelli, nominato con il citato d.P.R. del 10.1.2013, quale legale rappresentante <i>pro tempore</i> dell’ente.<br />
Osserva il Collegio che il suindicato organo straordinario, nominato ai sensi dell&#8217;art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esercita, in via sostitutiva, i poteri propri dell&#8217;ente locale, al quale vanno imputati gli effetti della gestione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21.6.2006, n. 3712). Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla precedente nomina (con decreto del 28.11.2012) della stessa dr.ssa Tortelli quale commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente locale (nella cui veste ha adottato la dichiarazione di dissesto) e per l’incarico di commissario <i>ad acta</i> conferito al dr. Miniati Goliardo ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 (nella cui veste ha adottato il provvedimento n. 1 del 19.12.2012 con cui non ha reputato sussistenti i presupposti per l’approvazione).<br />
Trattasi, dunque, di organi straordinari del Comune di Maddaloni, in quanto tali non obbligatoriamente soggetti &#8220;<i>ex lege</i>&#8221; al patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato., ai sensi dell&#8217;art. 1 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 6111, anche se non è escluso che gli stessi possano chiedere di essere assistita dalla difesa erariale.<br />
Deve però rilevarsi che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita con memoria difensiva anche per l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t. in carica. Sebbene nella controversia in esame la suindicata amministrazione statale non sia litisconsorte necessario – atteso che, come si è già chiarito, non sono stati impugnati provvedimenti alla stessa riferibili – tuttavia, la stessa assume la posizione sostanziale di interventore<i> ad opponendum</i>, in quanto, estraneo alla lite, ha chiesto la reiezione del ricorso, mostrando di avere un interesse di fatto alla conservazione degli atti in discussione.<br />
Entro i limiti appena precisati, non può pertanto negarsi lo <i>ius postulandi</i> in capo all’Avvocatura dello Stato, per cui va conclusivamente respinta la richiesta di estromissione della stessa dal presente giudizio.<br />
5. Nel merito il ricorso è infondato.<br />
6. Col primo motivo il ricorrente lamenta che le deliberazioni impugnate sono state emesse con il parere favorevole sulla loro regolarità tecnico contabile espresso dal Segretario generale nella veste di dirigente dei servizi finanziari, incarico quest’ultimo conferitogli dal commissario ad acta con decreto del 17.12.2012. Ad avviso dell’instante, tale atto sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000, in quanto incompatibile con il ruolo e le funzioni proprie del Segretario generale, poichè questi, ai sensi del comma 4, tra l’altro, “<i>sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l&#8217;attività</i>”. In definitiva, secondo il costrutto attoreo, l’illegittimità a monte dell’atto presupposto vizierebbe per incompetenza il parere, che a sua volta inficerebbe a valle le determinazioni impugnate.<br />
La censura non merita condivisione.<br />
6.1. In primo luogo, deve osservarsi che la normativa evocata non pone un divieto assoluto di conferimento di funzioni dirigenziali al Segretario comunale, potendo ammettersi un affidamento temporaneo delle stesse per fronteggiare esigenze eccezionali e transeunti, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 4, lettera d), in base al quale, lo stesso “<i>esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia</i>”, ed ai sensi dell’art. 107 del TUEL, secondo cui il segretario esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto o dai regolamenti. Al riguardo, l’art. 65 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G. C. n. 116 del 28.5.2002, al primo comma, con ampia formulazione, dispone che “<i>Il Segretario generale dell’Ente provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitegli dal Sindaco</i>”.<br />
6.2. In secondo luogo, è ancor più decisivo osservare che il parere reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., “<i>in ordine alla sola regolarità tecnica</i>” – così come quello di regolarità contabile – non rileva ai fini della legittimità del provvedimento poiché si tratta di prescrizione normativa che rileva sul solo piano interno, avendo lo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione. Ne consegue che, come chiarito in giurisprudenza, l’omissione del parere o suoi eventuali vizi non incidono sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più mere irregolarità (cfr., tra le tante, T.A.R. Liguria, sez. I, 26.2.2014, n..350; Consiglio di Stato, sez. IV, 26.1.2012 n. 351; sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012).<br />
7. Con il successivo, articolato motivo, l’instante deduce la violazione della disciplina dettata dal D. Lgs. 267/2000 per la procedura in argomento nonchè il vizio di eccesso di potere, sotto i seguenti profili:<br />
&#8211; quanto alle modalità temporali dell’azione amministrativa, rileva che nella stessa giornata del 19.12.2012 è stata richiesta ed emessa la relazione del Collegio dei Revisori (relativa al rendiconto finanziario 2011) e sono state adottate sia la delibera<br />
&#8211; la citata relazione del Collegio dei Revisori sarebbe poi in contraddizione coi pareri favorevoli in precedenza rilasciati dallo stesso organo e, segnatamente, con quello del 21.11.2012;<br />
&#8211; inoltre, il Commissario ad acta non avrebbe tenuto conto della possibilità di percorrere la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del TUEL, introdotto dal D.L. 10.12.2012 n.174, convertito, con modificazioni, in L.<br />
&#8211; lo stesso Commissario ad acta non avrebbe tenuto conto, nella deliberazione n. 1 del 2012, del già citato parere favorevole, reso con prescrizioni e condizioni dal Collegio dei Revisori, così fuorviando il successivo esercizio del potere rimesso alle cu<br />
&#8211; entrambi i commissari non avrebbero valutato la relazione dell’Ufficio servizi finanziari del 2.11.2012, laddove si proponevano vari interventi per porre rimedio al paventato deficit e manovre correttive ai fini del pareggio di bilancio.<br />
Lamentando l’inattendibilità dei dati assunti a base dell’azione amministrativa, sopra compendiati, il ricorrente sostiene quindi il difetto dei presupposti fondanti la declaratoria di dissesto finanziario, in quanto:<br />
&#8211; nell’ultima relazione dei Revisori non si sarebbe tenuto conto di vari elementi rilevanti, quali la gara di alienazione del patrimonio disponibile dell’ente e quella per il recupero dell’evasione dei tributi locali, nonché dell’esatto ammontare del valo<br />
&#8211; non risulterebbe quantificato con certezza il disavanzo di amministrazione, che comunque avrebbe potuto essere fronteggiato con la suindicata procedura da attivarsi ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL;<br />
&#8211; le difficoltà per l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili sarebbero state enunciate solo genericamente;<br />
&#8211; lo squilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi sarebbe stato anch’esso solo superficialmente esaminato;<br />
&#8211; non sarebbe stato correttamente quantificato l’ammontare dei crediti dei terzi liquidi ed esigibili ai quali non potesse farsi fronte validamente.<br />
Le censure non meritano accoglimento.<br />
7.1. Giova rammentare che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “<i>Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali</i>”, disciplina espressamente – nella parte II (“<i>Ordinamento finanziario e contabile</i>”), al titolo VIII (“<i>Enti deficitari e dissestati</i>”) – la fattispecie del dissesto finanziario, fornendone la definizione, precisandone le conseguenze e descrivendo minuziosamente l’intero procedimento di risanamento. In particolare, l’articolo 244, al comma 1, stabilisce che “<i>Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 194 per le fattispecie ivi previste</i>.”<br />
7.2. Alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. del T.U. n. 267/2000, la dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla stessa può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento – da parte degli stessi organi ordinari dell’ente o in via eccezionale, nell’ipotesi di cui all’art. 247, da parte del commissario ad acta – dei presupposti sopra delineati, i quali sono peraltro autonomi fra loro, per cui non vi è bisogno che coesistano necessariamente (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 ottobre 2010, n. 32825). Come chiarito dalla giurisprudenza, la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143). Tali osservazioni trovano del resto conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto: infatti i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell’ente (quali, tra l’altro, l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) sui suoi dipendenti (per la procedura di mobilità che può interessare quelli eccedenti il nuovo fabbisogno organico) ed eventualmente sull’intera collettività dei residenti (per la prevedibile riduzione dei servizi pubblici e/o l’aumento delle tariffe e delle imposte, come si è già detto), escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell’ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici e privati.<br />
Da ciò discende poi che il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell’ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione sul merito delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali ovvero per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2006, n. 2837).<br />
7.3. Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche appena tracciate all’odierna fattispecie, il Collegio è dell’avviso che non possa ragionevolmente dubitarsi della legittimità della delibera n. 17 del 19.12.2012, con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Maddaloni, avendo l’autorità emanante accertato la contemporanea presenza: “<i>1. di un grave disavanzo di amministrazione; 2. di debiti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può fare validamente fronte; 3. di squilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi; 4. di grave difficoltà per l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili</i>”.<br />
Circa il primo punto, contrariamente a quanto obiettato dal ricorrente, ancorchè non sia stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, il disavanzo di amministrazione è stato stimato, al 31.12.2011, nella relazione del Collegio dei Revisori del 21.11.2012, in € 14.308.469,78.<br />
Inoltre, l’incapacità strutturale dell’ente a far fronte ai normali pagamenti è ben evidenziata dallo stesso organo (nella successiva relazione del 29.11.2012), laddove rileva quanto segue: “[…]<i>Relativamente alla situazione finanziaria è evidente una perenne crisi di liquidità a cui l’Ente non riesce a far fronte se non ricorrendo sistematicamente all’utilizzo delle anticipazioni di cassa, che nell’ultima verifica di cassa risulta addirittura raddoppiata (euro 5.109.775,27) rispetto al trimestre precedente</i>”.<br />
Inoltre, come chiarito dall’organo di revisione nell’ultima relazione, resa ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000, “<i>non risulta possibile ricavare risorse per il ripiano del deficit finanziario attraverso le alienazioni del patrimonio immobiliare. Infatti, neanche la presenza di introiti provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile dell’Ente garantirebbe il superamento del descritto stato di insolvenza in quanto non tutti i beni presentano lo stesso grado di alienabilità; le stesse procedure di alienazione dei beni patrimoniali richiedono tempi lunghi che mal si conciliano con la maggiore velocità dei tempi di pagamento dei fornitori.</i> […]<i>Dalla suesposta situazione emerge un generalizzato stato di insolvenza. Prova ne è la cronica carenza di liquidità, il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la generale inadempienza nei pagamenti dei debiti esigibili, il frequente ricorso da parte dei creditori a procedure monitorie ed esecutive. In altre parole, il Comune di Maddaloni non riesce a far fronte validamente ai crediti liquidi, certi ed esigibili dei terzi con le modalità di cui all’art. 193 o di cui all’art. 194 del Tuel.”.</i><br />
Anche la situazione di squilibrio tra residui passivi ed attivi (di circa 14 milioni di euro) trova conferma nella documentazione richiamata nel provvedimento (al 31.12.2011, i residui attivi ammontavano ad € 59.718.304,30 mentre quelli passivi, in progressivo aumento nel corso degli ultimi anni, assommavano ad € 74.130.219,52), accanto all’esigenza, peraltro, di una loro revisione, suscettibile di incrementare il disavanzo di amministrazione dell’ente (come poi effettivamente accaduto in prosieguo, come si evince dalla determina n. 176 del 4.4.2013, depositata dall’amministrazione comunale).<br />
Con riguardo all’ultimo aspetto, nella stessa relazione finale del Collegio dei Revisori dei conti, si precisa che “<i>La destinazione di ogni entrata a copertura finanziaria delle pretese creditorie andrebbe, in ogni caso, a compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (a titolo indicativo: mensa scolastica, manutenzione strade, manutenzione edifici scolastici, ecc.), fattispecie già verificata e che continua a verificarsi anche nell’immediato. E’ fin troppo nota l’impossibilità, ricorrente negli ultimi mesi del 2012, del Comune di Maddaloni di garantire i servizi essenziali e l’attuale cronica difficoltà di far fronte con regolarità e nei termini al pagamento degli impegni assunti”.</i><br />
7.4. Da quanto sopra osservato in premessa deriva anche che le censure meramente formali e di ordine procedimentale assumono carattere recessivo, essendo insufficienti a consentire l’accoglimento del ricorso tutte le volte in cui, come nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la sussistenza delle condizioni che determinano il dissesto, rendendo vincolata la relativa declaratoria di dissesto finanziario.<br />
7.5. In tale prospettiva, la segnalata concentrazione delle attività finali nello stesso giorno, in presenza di tutti i presupposti di cui al citato art. 244, non può assumere di per sé valore sintomatico della denunciata illegittimità, segnalando piuttosto l’esigenza di intervenire tempestivamente sulla situazione progressivamente aggravatasi e lo stretto raccordo con cui hanno operato i vari organi intervenuti nella fase finale della procedura.<br />
7.6. Inoltre, non meritano condivisione i rilievi critici rivolti nei confronti del Collegio dei Revisori dei conti, circa l’asserita contraddittorietà della complessiva attività svolta. Vero è che tale organo, nella relazione consegnata in data 21.11.2012, aveva espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2012, ma aveva esplicitamente subordinato il proprio assenso, tra l’altro, alla condizione che fosse <i>“approvato il rendiconto della gestione 2011 così come proposto con gli emendamenti del Sindaco</i>”, condizione non realizzatasi in quanto il Consiglio comunale, con la delibera n. 60 del 21.11.2012, non ha approvato la proposta.<br />
7.7. Si palesano infondate anche le doglianze mosse circa ll’operato del Commissario ad acta.<br />
Va rammentato al riguardo che il dr. Miniati è stato nominato dal Prefetto di Caserta (con decreto del 26.11.2012) per provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, in quanto, come si è poc’anzi ricordato, il Consiglio comunale non vi aveva adempiuto nei termini di legge (né in quelli indicati nell’atto di diffida). Con la già citata delibera n. 1 del 19.12.2012 il funzionario prefettizio ha reputato di non poter approvare il bilancio per l’insussistenza dei presupposti per il rispetto dei princìpi di integrità, veridicità, pareggio ed attendibilità di cui all’art. 162 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Dunque, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, in considerazione dello specifico mandato conferito al commissario ad acta, non poteva esigersi che questi dovesse verificare anche la possibilità di attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL, trattandosi di valutazione non rientrante nei compiti assegnatigli.<br />
7.8. Quest’ultima valutazione è stata, comunque, effettuata nel provvedimento impugnato dalla dr.ssa Tortelli, nella veste di commissario prefettizio designato per la provvisoria gestione dell’ente, ai sensi dell’art.141, comma 7, del D. Lgs. 267/2000. Ivi può leggersi (alla pagina 5) che “<i>la procedura in esame non risulta applicabile al Comune di Maddaloni, anche per quanto affermato dal Collegio dei Revisori nella loro relazione del 19/12/2012 (allegata alla presente), in considerazione del fatto che: &#8211; l’Ente presenta gli elementi tipici dello stato di dissesto finanziario previsto dagli articoli 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000; &#8211; il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi e per gli effetti degli articoli 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 comporterebbe la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente limitatamente al periodo decorrente dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura fino alla data di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale; &#8211; il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale citata non comporta erogazione di contributi a fondo perduto bensì l’erogazione di un’anticipazione da restituire in un periodo massimo di 10 anni; &#8211; che l’Ente, per le motivazioni anzidette, è già in condizioni di dissesto strutturale né il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale consentirebbe di assicurare i servizi pubblici essenziali e la dismissione integrale della massa debitoria; &#8211; che la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce quindi una determinazione vincolata ed ineluttabile, essendosi in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge”.</i><br />
Ad avviso del Collegio trattasi di motivazione che, oltre a dare ampiamente conto delle ragioni sottese alla deliberazione adottata, trova anche riscontro nella documentazione richiamata, alla stregua di quanto si già osservato nel corso della trattazione.<br />
8. La natura sostanzialmente vincolata della determinazione impugnata consente di superare anche il quarto motivo, essendo irrilevante che l&#8217;organo di revisione economico finanziaria, nella propria relazione presentata ex art. 246 TUEL, oltre ad analizzare le cause che hanno provocato il dissesto, abbia concluso reputando “<i>che sussistono i presupposti di cui all’art. 244 del Tuel</i>”.<br />
9. Quanto all’ultimo motivo, che ritorna sulla questione della coincidenza della data di emissione dei vari atti intervenuti nella fase finale della procedura, può farsi integralmente rinvio a quanto già sopra osservato (al capo 7.5.).<br />
10. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.<br />
11. In considerazione della peculiarità, novità e complessità della controversia sussistono peraltro eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte soccombente.<br />
12. Con riguardo all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va confermata la statuizione negativa disposta dall’apposita Commissione, atteso che neanche successivamente alla deliberazione adottata (n. 40 del 17.2.2014) è stato depositato il richiesto certificato.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/03/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2015-n-1437/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2015 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1437</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari S.A.C.R.A. s.p.a. (Avv.ti G. Isidori, F. Tavarelli e C. Chiarelli) contro il Comune di Capalbio (n.c.) Edilizia ed urbanistica – Piano strutturale &#8211; Totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti – Illegittimità La totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti, inserita nel piano strutturale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari<br /> S.A.C.R.A. s.p.a. (Avv.ti G. Isidori, F. Tavarelli e C. Chiarelli) contro il Comune di Capalbio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piano strutturale &#8211; Totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti, inserita nel piano strutturale senza alcuna distinzione qualitativa tra gli stessi e neppure l’indicazione di un limite minimo e massimo entro il quale ammetterne l’impiego, si palesa come una irragionevole compressione dei diritti dominicali e della libertà d’impresa ed è in contraddizione con l’obiettivo delineato dall’art. 25, co. 4, del Piano stesso, il quale, pur prevedendo una riduzione degli apporti inquinanti, mira al fine del mantenimento e del potenziamento delle attività agricole, senza tuttavia che tale finalità venga perseguita con mezzi proporzionalmente non adeguati allo scopo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2008, proposto da:<br />
S.A.C.R.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giada Isidori, Fabio Tavarelli e Costanza Chiarelli con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Firenze, viale Matteotti 70; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Capalbio, in persona del Sindaco p.t.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>e/o riforma della delibera C.C. n. 25 del 03.07.2008, pubblicata nel B.U.R.T. il 03.09.2008, per la parte in cui è stata deliberata l&#8217;approvazione degli artt. 38 &#8211; U.T.O.E. n.7 della costa occidentale, n.5, V comma e 40 &#8211; U.T.O.E. n.9 della costa orientale, n.5, V comma, del piano strutturale, entrambi ponenti il &#8220;divieto di uso di diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento delle attività agricole&#8221;, nonché di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Riferisce la società ricorrente di essere proprietaria di una vasta azienda agricola sita nel Comune di Capalbio dell’estensione di circa <i>ha</i> 1050 che, sin dal 1980, è stata classificata come riserva naturale dello Stato, nonché Sito di importanza comunitaria ai sensi della “direttiva Habitat”.<br />
Nella zona è ricompreso anche il lago di Burano, stagno costiero salmastro, collegato al mare attraverso un canale parzialmente artificiale, della superficie di circa <i>ha </i>140.<br />
Con deliberazione consiliare n. 25 del 3 luglio 2008, il Comune di Capalbio approvava il Piano strutturale comunale che, per quanto di interesse, apponeva, per tutti terreni ricadenti all’interno delle UTOE nn. 7 e 9 dove è situata l’azienda, il divieto assoluto di uso di diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento di attività agricole. E ciò nonostante, nel corso del procedimento di approvazione dell’atto di pianificazione, la società che utilizza per attività agricola metà dell’area in questione, avesse evidenziato le rilevanti ricadute negative della contraddittorietà di tale prescrizione.<br />
Conseguentemente la società in intestazione impugnava la delibera di approvazione del Piano strutturale chiedendone l’annullamento e deducendo:<br />
&#8211; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, errata valutazione dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contradd<br />
Il Comune di Capalbio non si costituiva in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Viene impugnata la deliberazione n. 25 del 3 luglio 2008 con cui il Comune di Capalbio ha approvato il nuovo Piano strutturale comunale nella parte in cui per tutti terreni ricadenti all’interno delle UTOE nn. 7 e 9 dove è situata l’azienda ricorrente, introduce il divieto assoluto di uso di diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento di attività agricole.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Lamenta la ricorrente il difetto di motivazione, nonché l’errata valutazione dei presupposti di fatto, la carenza di istruttoria e la contraddittorietà dell’atto contestato.<br />
L’art. 53 della l. reg. n. 1/2005, nel precisare i contenuti del piano strutturale dispone, tra l’altro, che detto strumento di pianificazione definisce “<i>la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell&#8217;ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34</i>” (co. 1, lett. e).<br />
Con riferimento, dunque, alla tutela dell’ambiente il piano può contenere disposizioni di dettaglio che indirizzino lo svolgimento dell’attività edilizia pubblica e privata al fine della razionale utilizzazione delle risorse essenziali.<br />
Pare, quindi, difficile sostenere, sulla base del dettato normativo, la possibilità per l’ente locale di dettare direttamente, ossia con modalità svincolate dalla concreta realizzazione di interventi edilizi, prescrizioni di natura meramente ambientale come quelle per le quali si controverte.<br />
In ogni caso, anche a prescindere da tale preliminare considerazione, una decisione di tal fatta va sorretta da una adeguata istruttoria ed esplicitata con una congrua motivazione.<br />
Nel caso di specie la prescrizione in parola si pone, in primo luogo, in contraddizione con l’obiettivo delineato dall’art. 25, co. 4, del Piano stesso, il quale, pur prevedendo una riduzione degli apporti inquinanti, mira al fine del mantenimento e del potenziamento delle attività agricole, senza tuttavia che tale finalità venga perseguita con mezzi proporzionalmente non adeguati allo scopo.<br />
In tal senso, appare evidente che la totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti, senza alcuna distinzione qualitativa tra gli stessi e neppure l’indicazione di un limite minimo e massimo entro il quale ammetterne l’impiego, si palesa come una irragionevole compressione dei diritti dominicali e della libertà d’impresa.<br />
Sul piano dell’istruttoria poi si osserva che la stessa Relazione di incidenza allegata al Piano relativamente alla SIR 131 “Lago di Burano” si limita ad indicare la necessità di “interventi di regolazione degli scarichi civili e delle concimazioni”.<br />
In sede di osservazioni presentate nella fase di adozione del piano, la ricorrente aveva, tra l’altro, evidenziato come le acque di sbronzo proveniente dai terreni oggetto delle proprie coltivazioni fossero significativamente migliori rispetto a quelle provenienti dai terreni limitrofi e dagli impianti pubblici.<br />
Le controdeduzioni opposte dal Comune si erano limitate a indicare il divieto come connesso alle prescrizioni impartite dal Comitato di tutela delle acque del lago di Burano.<br />
In realtà, come risulta dal verbale della riunione del 23 maggio 2007 di detto Comitato, vi è agli atti uno studio del’ARPAT, presentato al Ministero dell’ambiente il 22 maggio dello stesso anno, con cui si evidenzia come la percentuale maggiore di azoto e fosforo (sostanze che com’è noto costituiscono la componente essenziale dei fertilizzanti) si rinviene nelle acque provenienti dallo scarico del depuratore comunale e dai terreni a monte del rilevato ferroviario e non in quelle provenienti dai terreni aziendali.<br />
Ne segue, perciò, che la prescrizione imposta dal Comune, oltre che immotivata, si palesa viziata per contraddittorietà e difetto di istruttoria.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato per la parte di interesse della ricorrente.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto di ragione l’atto impugnato.<br />
Condanna il Comune di Capalbio alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2014-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2014 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; S. Lomazzi Est. Associazione Iko Italia Konzert Opera (Avv.ti P. Rizzo e A. Pettini) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il Polo Museale Fiorentino (Avvocatura dello Stato) e nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; S. Lomazzi Est.<br /> Associazione Iko Italia Konzert Opera (Avv.ti P. Rizzo e A. Pettini) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il Polo Museale Fiorentino (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Associazione Culturale Multipromo (Avv.ti R. Padula e S. Cavini)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno da perdita di chances integrato dalla pubblicazione del bando solo sul sito internet della Soprintendenza, con la previsione di un termine di soli dieci giorni per la presentazione delle offerte e senza specificazione dei criteri di valutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Risarcimento del danno &#8211; Da perdita di chances – Condotta illecita &#8211; Pubblicazione del bando solo sul sito internet della Soprintendenza e con la previsione di termine insufficiente per la presentazione delle offerte – Mancata indicazione dei criteri di valutazione – Sussistenza – Negligenza quale elemento di colpevolezza – Violazione di basilari principi di evidenza pubblica – Sussistenza – Diritto al risarcimento – Sussistenza – Modalità di quantificazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di risarcimento del danno da perdita di chances, va considerata sussistente la condotta illecita del Soggetto pubblico, integrata dalla violazione dei principi che imponevano nel caso di specie l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di una ben più ampia pubblicità da dare al bando, pubblicato invece solo sul sito internet della Soprintendenza e di un termine del pari ben più esteso per la presentazione delle relative offerte, anche in considerazione dell’oggetto della procedura, a fronte dei soli dieci giorni all’uopo fissati nonchè dell’indicazione nel bando dei criteri di valutazione delle offerte, invece mancante. Risulta poi evidente la negligenza dell’Amministrazione, quale elemento di colpevolezza, nel disattendere i suindicati basilari principi di evidenza pubblica con la conseguente causazione di un danno risarcibile. In particolare va riconosciuto il pregiudizio della perdita subita, sub specie di perdita di chances per la cui quantificazione viene assunto come dato di partenza il risultato d’esercizio (guadagno) previsto da dimezzare tenuto in conto che, partecipando due soggetti alla gara, sussistevano il 50% di possibilità per ciascuno di conseguire l’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 550 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione Iko Italia Konzert Opera, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Rizzo e Andrea Pettini, con domicilio eletto presso Andrea Pettini in Firenze, via Landucci, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t. e Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il Polo Museale Fiorentino, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Firenze, via degli Arazzieri, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Culturale Multipromo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Padula e Sofia Cavini, con domicilio eletto presso Sofia Cavini in Firenze, via Fra&#8217; Domenico Buonvicini, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione degli effetti,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del bando di gara per la concessione di spazi pubblici per spettacoli, del verbale di aggiudicazione, degli atti presupposti, conseguenti e connessi,<br />	<br />
per la condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza intimata;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Culturale Multipromo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori P. Rizzo, G. Onano, avvocato dello Stato e S. Cavini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’Associazione Iko Italia Konzert Opera, con sede legale in Firenze, svolge la propria attività nel campo delle produzioni musicali; in data 17 febbraio 2010 la locale Soprintendenza emetteva un bando di gara per la concessione degli spazi relativi al Prato delle Colonne, nel Giardino di Boboli e al Cortile dell’Ammannati in Palazzo Pitti, per gli spettacoli relativi alla stagione estiva 2010; il 26 febbraio 2010 la suddetta Associazione presentava la propria offerta; con verbale del 2 marzo 2010 l’Amministrazione aggiudicava la gara alla concorrente Associazione Multipromo, dopo aver confrontato le due offerte sotto il profilo della logistica, delle proposte spettacoli, del ritorno economico, delle proposte di uso di spazi ulteriori, delle proposte accessorie, di altri eventuali elementi.<br />	<br />
L’Associazione Iko Italia Konzert Opera impugnava dunque il bando ed il verbale di aggiudicazione, deducendo la violazione dei principi di evidenza pubblica, degli artt.3, 97 Cost., del Trattato U.E., della Legge n.241 del 1990, del D.Lgs. n.42 del 2004, dello stesso bando nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.<br />	<br />
La ricorrente in particolare ha fatto presente che il principio dell’evidenza pubblica, di matrice comunitaria, imponeva la gara, anche per la rilevanza della manifestazione; che il bando era stato pubblicato solo sul sito internet della Soprintendenza; che per la presentazione delle offerte era stato fissato un termine di soli 10 giorni, eccessivamente ridotto in relazione all’oggetto della gara, considerando anche che c’era tempo per fissarne uno più ampio; che il bando era troppo generico, ad esempio sul tipo, numero e orario degli spettacoli, anche per conciliare le esigenze degli altri fruitori degli immobili, essendo mancato inoltre un disciplinare di gara o uno schema di convenzione; che nel bando inoltre non erano contenuti i criteri ed i parametri di valutazione delle offerte, tanto più che le concorrenti avevano già anticipato informalmente delle proposte; che nella commissione di gara non era presente un esperto in materia di organizzazione di eventi musicali e che dunque la commissione avrebbe dovuto limitarsi a valutare gli aspetti tecnico-logistici e di compatibilità con gli spazi dell’offerta, astenendosi dal ponderare la qualità degli spettacoli proposti; che i criteri di valutazione appaiono discendere unicamente dal Soprintendente e non dalla commissione nel suo complesso; che il Soprintendente non aveva poi partecipato a tutte le operazioni della procedura; che non era stata considerata, quale criterio di aggiudicazione, la gestione delle strutture nel triennio precedente da parte dell’allora concessionaria Associazione Multipromo ed attuale aggiudicataria; che per la logistica la motivazione valutativa era stata generica; che per le proposte degli spettacoli la commissione, per la mancanza dell’apposito esperto, non avrebbe potuto effettuare una valutazione del livello artistico degli spettacoli; che nell’offerta non era stato inserito un calendario preciso degli eventi per concordarlo poi con la Soprintendenza; che per il ritorno economico si era offerta anche la manutenzione e la cura del Giardino di Boboli; che per le proposte di spazi ulteriori l’offerta della controinteressata non prevedeva alcunché in relazione al Cortile dell’Ammannati; che per le proposte accessorie non era stata considerata la disponibilità alla manutenzione e alla cura del Giardino di Boboli; che per gli ulteriori elementi avrebbe dovuto considerarsi che anche l’interessata forniva la vendita on line dei biglietti di ingresso agli spettacoli; che il bando poi prevedeva l’organizzazione di eventi anche nel Cortile dell’Ammannati, che l’offerta della ricorrente conteneva una apposita proposta per il suddetto luogo, a differenza dell’offerta della controinteressata e che tuttavia l’Amministrazione, disattendendo lo stesso bando, aveva aggiudicato la gara a quest’ultima; che dunque il comportamento complessivo del Soggetto pubblico non era risultato uniformarsi ai canoni della correttezza; che dunque si avanzava anche una pretesa risarcitoria per la perdita subita, il mancato guadagno e la perdita di chance.<br />	<br />
La Soprintendenza si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.<br />	<br />
A seguito del conseguimento di ulteriore documentazione proveniente dall’Amministrazione, la ricorrente presentava motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt.2, 64-66, 68-71, 73, 74, 78, 81, 84, 121, 122, 124, 125 del D.Lgs. n.163 del 2006, della Legge n.241 del 1990, del D.Lgs. n.42 del 2004, degli art.3, 97 Cost., nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento, difetto di presupposti, di istruttoria, di motivazione, travisamento dei fatti. <br />	<br />
La ricorrente al riguardo ha sostenuto che non erano stati rispettati i principi in materia di gare pubbliche; che con riferimento alla legislazione sugli appalti pubblici si erano disattese le norme sulla nomina della commissione, sui criteri di aggiudicazione, sui parametri di valutazione delle offerte, sulle specifiche tecniche per la predisposizione delle medesime, sui termini di presentazione delle stesse, sulla pubblicazione del bando, sulla mancata completa aggiudicazione in relazione a quanto bandito; che non era stata spiegata nel verbale di gara la sostituzione del componente titolare della relativa commissione, Direttore del Giardino di Boboli, con il componente supplente; che non erano stati evidenziati i risultati gestionali delle strutture per il triennio precedente; che il programma degli spettacoli della controinteressata non era più dettagliato di quello della ricorrente medesima; che inoltre il programma tecnico dell’Associazione Multipromo non era stato sottoscritto da professionisti abilitati; che buona parte della documentazione presentata dall’aggiudicataria era relativa all’anno 2009. <br />	<br />
La controinteressata si costituiva in giudizio per la reiezione delle impugnative, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
Nel frattempo in data 12 marzo 2010 veniva rilasciata la relativa concessione alla predetta Associazione Multipromo.<br />	<br />
Con ordinanza n.317 del 2010 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.<br />	<br />
Con memoria la stessa ricorrente, sebbene la concessione era ormai scaduta, ribadiva il proprio interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, ai fini risarcitori, nonché i propri assunti nel merito.<br />	<br />
Con altra memoria l’Avvocatura dello Stato sosteneva che l’operato dell’Amministrazione era esente da vizi.<br />	<br />
Seguivano le repliche dell’interessata, la quale, a seguito del deposito di nuova documentazione, presentava ulteriori motivi aggiunti, deducendo la violazione dei principi di evidenza pubblica, anche in relazione al D.Lgs. n.163 del 2006, degli artt.1, 2, 6, 29, 30, 53, 102, 106, 108, 115, 116 del D.Lgs. n.42 del 2004, anche in riferimento all’art.9 Cost., nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento.<br />	<br />
L’interessata in particolare ha sostenuto che nel precedente triennio non era stata assicurata adeguata tutela ai beni vincolati paesaggisticamente e che dunque l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara; che lo svolgimento della stessa gara poteva essere differito di qualche giorno per consentire al componente titolare della commissione, poi sostituito, di partecipare alla medesima; che della predetta commissione avrebbe dovuto altresì far parte anche il responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale aveva segnalato le cennate carenze di tutela e che comunque la segnalazione non era stata tenuta in debito conto ai fini dell’aggiudicazione in esame.<br />	<br />
Con memoria l’Amministrazione deduceva in rito l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti per tardività e nel merito l’infondatezza dei medesimi.<br />	<br />
Seguivano le repliche della ricorrente.<br />	<br />
Nell’udienza del 14 maggio 2013, indicata quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile improcedibilità delle impugnative per sopravvenuta carenza di interesse, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.<br />	<br />
Va in primo luogo dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai esaurito il rapporto concessorio discendente dagli atti impugnati.<br />	<br />
Vanno in ogni caso esaminate le censure dedotte, ai sensi dell’art.34, comma 3 c.p.a., al fine di verificare la fondatezza della pretesa risarcitoria (cfr. in senso analogo TAR Toscana, III, n.1560 del 2011).<br />	<br />
La domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno è in parte fondata e va pertanto accolta, nei limiti di seguito esposti.<br />	<br />
Al riguardo vanno considerati sussistenti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ed in particolare la condotta illecita del Soggetto pubblico, integrata dalla violazione dei principi che imponevano nel caso di specie l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di una ben più ampia pubblicità da dare al bando, pubblicato invece solo sul sito internet della Soprintendenza e di un termine del pari ben più esteso per la presentazione delle relative offerte, anche in considerazione dell’oggetto della procedura (riferita alla concessione degli spazi relativi al Prato delle Colonne, nel Giardino di Boboli e al Cortile dell’Ammannati in Palazzo Pitti, per gli spettacoli della stagione estiva 2010), a fronte dei soli dieci giorni all’uopo fissati nonchè dell’indicazione nel bando dei criteri di valutazione delle offerte, invece mancante; risulta poi evidente la negligenza dell’Amministrazione, quale elemento di colpevolezza, nel disattendere i suindicati basilari principi di evidenza pubblica; la suddetta condotta ha prodotto quindi un danno per la ricorrente.<br />	<br />
In particolare va riconosciuto il pregiudizio della perdita subita, sub specie di perdita di chances (cfr. in ultimo Corte Cass. Civile, III, n.21245 del 2012); per la sua quantificazione viene assunto come dato di partenza il risultato d’esercizio (guadagno) previsto per la stagione 2010 e riferito al Giardino di Boboli, per €25.500,00 (cfr. all.4 atti ricorrente, depositati il 4 ottobre 2012), da dimezzare ad €12.250,00, tenuto in conto che, partecipando due soggetti alla gara, sussistevano il 50% di possibilità per ciascuno di conseguire l’aggiudicazione (cfr. in senso analogo TAR Toscana, III, n.255 del 2013).<br />	<br />
Va invece respinta la richiesta risarcitoria per le spese di redazione dell’offerta, comunque da sostenere e per le altre componenti di danno, curriculare, all’immagine e per perdita di ulteriori occasioni di impiego, dedotte in modo generico. <br />	<br />
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento all’Amministrazione resistente e vanno compensate in relazione alla controinteressata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili il ricorso n.550/2010 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo.<br />	<br />
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />	<br />
Condanna inoltre l’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €3.000,00 (Tremila/00) oltre a IVA e CPA come per legge; compensa le predette spese tra ricorrente e controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2009 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-8-2009-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-8-2009-n-1437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-8-2009-n-1437/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2009 n.1437</a></p>
<p>Pres. ed Est. F. Scano Z. S. e Z. M., nonché dalla società G. s.r.l (avv.ti A. Ingianni, G. Maria Lauro, e C. Savona); c/ Comune di La Maddalena (avv.ti S. Forgiarini e S. Congiu); Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. P. Contu e R. Murroni) sulla competenza ad approvare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-8-2009-n-1437/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2009 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-8-2009-n-1437/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2009 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. F. Scano<br /> Z. S. e Z. M., nonché dalla società G. s.r.l (avv.ti A. Ingianni, G. Maria Lauro, e C. Savona); c/ Comune di La Maddalena (avv.ti S. Forgiarini e S. Congiu); Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. P. Contu e R. Murroni)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza ad approvare l&#8217;istanza di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia &#8211; Competenza – Approvazione di un’istanza di lottizzazione – Art. 20, L.R. Sardegna 22 dicembre 1989 n. 45 – Appartiene al Consiglio comunale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La competenza ad approvare un’istanza di lottizzazione appartiene, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, al Consiglio comunale e non al Dirigente del Comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2007, proposto dai</p>
<p>signori <b>Zonza Salvatore e Z. M.</b>, nonché dalla società <b>G. s.r.l</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Ingianni, Giovanni Maria Lauro, e Cecilia Savona, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Cagliari, via Salaris N.29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di La Maddalena</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Forgiarini, con domicilio eletto presso l’avv. Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello N.1;<br />
La <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) della comunicazione in data 3.8.2007, con la quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di La Maddalena ha comunicato di avere definitivamente archiviato la pratica di lottizzazione in loc. “Guardiagellone” presentata dai f.lli Zonza;<br />	<br />
2) della deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 6.9.2007;<br />	<br />
3) della circolare dell’Assessore Regionale dell’Urbanistica 23.11.2006 n. 550/gab;<br />	<br />
con i motivi aggiunti<br />	<br />
4) della comunicazione in data 6.10.2008, con la quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di La Maddalena ha comunicato di avere archiviato a tutti gli effetti la pratica di lottizzazione in loc. “Guardiagellone” presentata dai f.lli Zonza;<br />	<br />
5) della delibera della Giunta Regionale 22.1.2008 n. 4/28;<br />	<br />
6) della nota 19.9.2008 prot. n. 24593/DG, del Direttore generale della pianificazione urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di La Maddalena;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Si riferisce in ricorso che i signori Zonza sono proprietari di un compendio di terreni il loc. “Guardiagellone”, mentre la società Guardiagellone è promissaria acquirente dei terreni medesimi.<br />	<br />
I ricorrenti avevano presentato un piano di lottizzazione per il compendio di terreni indicato, coordinandolo con quello presentato dalla Mongiardino s.a.s.<br />	<br />
Sul piano di lottizzazione era intervenuta la delibera, n. 84 del 21.12.2005, di adozione da parte del Consiglio comunale.<br />	<br />
Con l’impugnata determinazione del 3.8.2007 il Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune ha disposto l’archiviazione della domanda di lottizzazione, ritenendo che il Piano di lottizzazione proposto non potesse essere autorizzato in quanto con l’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/07 del 5.9.2006, possono essere realizzati soltanto gli interventi immediatamente contigui al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini (art. 15 comma1 NTA).<br />	<br />
I ricorrenti riferiscono ancora di avere, parallelamente, presentato al Comune istanza volta ad assoggettare l’iniziativa all’ “intesa” prevista dal comma 4° del cit. art. 15 N.T.A. in connessione con l’art. 11 co. 1° lett. “c” delle stesse, rispettivamente in date 14 e 16-05-2007; con la delibera impugnata, il Comune ha effettuato una cernita delle iniziative a suo dire meritevoli di essere sottoposte a tale procedura ed ha escluso quella dei ricorrenti.<br />	<br />
A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:<br />	<br />
1) incompetenza del Dirigente ad approvare o rigettare una istanza di lottizzazione;<br />	<br />
2) violazione per falsa interpretazione e applicazione dell’art. 15. co 1° N.T.A. al P.P.R.;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 15 co. 1° N.T.A.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti parte ricorrente impugna poi la comunicazione 6.10.2008 prot. n. 0013814, con la quale il Dirigente dell’Area tecnica del Comune ha comunicato di aver archiviato a tutti gli effetti l’istanza volta all’attivazione del procedimento di “intesa”.<br />	<br />
Co i motivi aggiunti vengono proposte le seguenti ulteriori censure:<br />	<br />
1) incompetenza del Dirigente ad approvare o rigettare una istanza di lottizzazione;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 145 D.Lgs n. 42/2004 e del principio che le misure di salvaguardia non possono essere sine die.<br />	<br />
Le parti resistenti hanno dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il suo rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo gli interessati impugnano la determinazione con la quale il Dirigente del servizio tecnico del Comune di La Maddalena ha disposto l’archiviazione della domanda di rilascio della concessione di lottizzazione presentata dai ricorrenti Zonza, sulla quale era in precedenza intervenuta la delibera di adozione del Consiglio comunale (n. 84 del 21.12.2005), ritenendo che il procedimento non potesse concludersi favorevolmente ai ricorrenti in quanto ai sensi dell’art. 15 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico regionale possono essere realizzati soltanto “gli interventi immediatamente contigui al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici”.<br />	<br />
I ricorrenti impugnano inoltre gli atti, indicati in epigrafe, con i quali il Comune si è pronunciato sfavorevolmente in ordine alla richiesta di “intesa” prevista dal comma 4 dello stesso articolo 15, per ipotesi non rientranti nel comma 1 (interventi su terreni interclusi), successivamente presentata dai signori Zonza.<br />	<br />
All’udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha chiarito che l’attivazione del procedimento di intesa e l’impugnazione dei relativi atti negativi adottati dal Comune di La Maddalena, non comporta il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnativa, proposta con il ricorso introduttivo, avverso il provvedimento del Dirigente dell’Area tecnica che ha archiviato la domanda di lottizzazione, sulla quale era intervenuta la delibera di adozione da parte del Consiglio comunale, essendo il procedimento di intesa stato proposto in via subordinata al procedimento in itinere di approvazione del piano di lottizzazione ai sensi del primo comma dell’art. 15.<br />	<br />
Il difensore del ricorrente ha quindi precisato che l’interesse principale è quello volto ad ottenere:<br />	<br />
a) in via principale una pronuncia che, previo accertamento dell’inefficacia delle misure di salvaguardia contenute nel P.P.R., per scadenza del termine biennale entro cui il Comune doveva adeguare il proprio strumento urbanistico al piano regionale, dichiari l’illegittimità degli atti impugnai e quindi ne disponga l’annullamento;<br />	<br />
b) in via subordinata una pronuncia di annullamento del provvedimento di archiviazione adottato in data 3.8.2007 dal Dirigente del settore tecnico in relazione il PDL in itinere;<br />	<br />
c) in via ulteriormente graduata, una pronuncia di annullamento degli atti negativi in relazione al procedimento di “intesa”.<br />	<br />
La domanda sub a non può essere accolta.<br />	<br />
Con le sentenze n. 2241 del 13.12.2007 e n. 979 del 12.62009, la Sezione ha avuto modo di pronunciarsi in ordine ad identica domanda di quella proposta con il ricorso in esame, ritenendo, con decisione dalla quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, che il termine di due anni entro cui i Comuni dovevano adeguare i loro Piani Urbanistici Comunali alle prescrizione del P.P.R. ha natura ordinatoria e che le misure di salvaguardia non decadono per l’inutile decorso di detto termine.<br />	<br />
Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non possono essere condivise, sia perché attengono ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia del tutto diversa, temporaneità dei vincoli espropriativi, e sia perché la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V 19.7.2005 n. 3824) richiamata a conforto della tesi avanzata in ricorso, non contiene i principi riportati in ricorso. I ricorrenti richiamano la massima contenuta nella raccolta Juris della Giuffrè, esattamente riportata in ricorso, ma del tutto avulsa dal contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, che non contiene il principio richiamato in ricorso.<br />	<br />
Il motivo, fatto valere con riferimento ad entrambi i provvedimenti di archiviazione adottati dal Dirigente del settore tecnico, va quindi respinto.<br />	<br />
Fondata si rivela invece la censura di incompetenza proposta a sostegno della domanda di annullamento della determinazione di archiviazione del 3.8.2007.<br />	<br />
Con la impugnata determinazione il Dirigente del Settore tecnico del Comune, dopo aver motivato in ordine alla non accoglibilità della domanda di lottizzazione, ha disposto l’archiviazione della pratica.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato, nonostante la sua letterale formulazione, non può essere definito come mera archiviazione di una pratica, che in tal caso sarebbe sicuramente illegittimo perché il procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 deve concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto della domanda, ma come reiezione della domanda di concessione di lottizzazione: l’atto di archiviazione rappresenta una mera attività materiale, successiva alla definizione con un provvedimento amministrativo del procedimento, consistente nell’inviare il fascicolo della pratica nell’archivio dell’Amministrazione ai fini della sua sistemazione e conservazione per il periodo di legge.<br />	<br />
La determinazione di rigetto della domanda di concessione di un PDL, contenuta nell’atto impugnato, appare viziata da incompetenza del Dirigente.<br />	<br />
Come esattamente rilevato in ricorso la competenza ad approvare o a rigettare una istanza di lottizzazione appartiene al Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, e non al Dirigente del Comune. Nel caso di specie il Dirigente si è arrogato il potere di concludere il procedimento di rilascio della concessione di lottizzazione, la cui domanda del privato era stata già positivamente valutato dal competente Consiglio Comunale con la deliberazione n. 84 del 21.12.2005.<br />	<br />
Dovrà essere lo stesso Consiglio comunale a valutare la definitiva assentibilità o meno dell’intervento proposto dal privato e quindi se il piano rientri o meno nelle previsione del comma 1 dell’articolo 15 delle NTA del PPR.<br />	<br />
Soltanto ove questo procedimento si concluda con un provvedimento negativo, potrà poi essere eventualmente attivato, sussistendone i presupposti, il procedimento di intesa.<br />	<br />
La domanda di annullamento dei provvedimenti attinenti alla procedura d’intesa va pertanto dichiarata improcedibile.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va in parte accolto ed in parte dichiarato improcedibile.<br />	<br />
Le spese del giudizio vanno in parte poste a carico del Comune di La Maddalena e compensate nei confronti della Regione.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
In parte accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento su 1 dell’epigrafe ed in parte dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il Comune di La Maddalena al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge, mentre le compensa nei confronti della Regione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2009 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-5-2009-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-5-2009-n-1437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-5-2009-n-1437/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2009 n.1437</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Bizzotto ed altri (avv. Cotto) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) sulla non ripetibilità dei buoni mensa erogati ai dipendenti 1. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Natura retributiva – Esclusione. 2. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Ripetizione – Buona fede – Esclusione.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-5-2009-n-1437/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2009 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Bizzotto ed altri (avv. Cotto) c. Regione Piemonte (avv. Scollo)</span></p>
<hr />
<p>sulla non ripetibilità dei buoni mensa erogati ai dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Natura retributiva – Esclusione.	</p>
<p>2. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Ripetizione – Buona fede – Esclusione.	</p>
<p>3. – Pubblico impiego – Buoni mensa – Ripetizione – Attività discrezionale – Comunicazione avvio procedimento – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’erogazione dei buoni mensa non ha natura retributiva ma meramente assistenziale dato che non risulta prevista alcuna indennità sostitutiva in favore dei lavoratori che non abbiano la possibilità di usufruire della mensa.	</p>
<p>2. – I buoni mensa non avendo natura retributiva non possono essere ripetuti, soprattutto se il servizio è stato usufruito in buona fede.	</p>
<p>3. – Poiché la ripetizione di buoni mensa non è un atto vincolato ma discrezionale, è necessario comunicare l’avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1437</a></p>
<p>Pres. Elefante &#8211; Est. Fera G. CORONA ed altri (Avv.ti G. Contu e G. Piras) c. Regione Sardegna (n.c.), Consiglio Regionale Regione Sardegna, Ministero dell’Interno (Avv. Stato), G. R. Cassano ed altri (Avv. E. Picozza) sugli effetti dell&#8217;illegittima ammissione di una lista sulla validità dell&#8217;intero procedimento elettorale Ricorsi elettorali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante &#8211; Est. Fera<br /> G. CORONA ed altri (Avv.ti G. Contu e G. Piras) c. Regione Sardegna (n.c.), Consiglio Regionale Regione Sardegna, Ministero dell’Interno (Avv. Stato), G. R. Cassano ed altri (Avv. E. Picozza)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti dell&#8217;illegittima ammissione di una lista sulla validità dell&#8217;intero procedimento elettorale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorsi elettorali – Elezioni regionali &#8211; Domanda di annullamento dell’intero procedimento elettorale &#8211; Illegittima ammissione di una lista – Idoneità ad alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse – Valutazione &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di illegittima ammissione di una lista, a fronte di domanda giudiziale volta all’annullamento dell’intero procedimento elettorale, occorre tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa e valutarne l’idoneità ad alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse. D&#8217;altro canto, l&#8217;affermazione di un principio contrario, cioè che la sola partecipazione di liste illegittimamente ammesse debba determinare il travolgimento delle intere operazioni elettorali, esporrebbe inevitabilmente le istituzioni elettive ad una sorta di instabilità costituzionale, dipendendo la tenuta dei governi regionali non già dall&#8217;ampiezza del consenso popolare ma dalla presenza di vizi marginali che nulla tolgono alla sostanza della pronuncia degli elettori.(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, V, <a href="/ga/id/2006/3/8010/g">7 marzo 2001, n. 1343</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti dell’illegittima ammissione di una lista sulla validità dell’intero procedimento elettorale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			       <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N1437/06 REG.DEC      <br />
N. 6769      REG.RIC<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale <br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dai<br />
signori <b>Giorgio CORONA</b>, nato a Senis il 2 marzo 1952, <b>Antonio ANASTASIO</b>, nato a Napoli l’8 giugno 1945, <b>Enrico GRIVEL</b>, nato a Orzieri il 6 gennaio 1944, residenti in Cagliari, e <b>Ottavio Manghina</b>, nato a Ploaghe il 16 settembre 1941 e residente in Olbia, difesi dagli avvocati Giovanni Contu e Giorgio Piras jr. e domiciliati in Roma, via Portuense 104, presso la signora Antonia De Angelis;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>REGIONE SARDEGNA</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; il <b>CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, e il <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b> in persona del Ministro pro-tempore, costituitisi in giudizio con l’avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex-lege in R</p>
<p>&#8211; i signori <b>Gavino Raimondo CASSANO, Attilio Maria Antonio DEDONI e Franco Sergio PISANO</b>, costituitisi in giudizio con l’avvocato Eugenio Picozza e domiciliati presso di lui in Roma, via San Basilio 61;</p>
<p>&#8211; <b>Salvatore AMADU, Carmelo CACHIA</b>, costituitisi in giudizio con l’avvocato Mario Solinas e domiciliati in Roma, via Arenula 21, presso l’avvocato Isabella Lesti;</p>
<p>&#8211; <b>Giuseppe GIORICO, Luciano URAS, Ignazio Paolo PISU, Paola LANZI, Giuseppe FADDA, Ciriaco DAVOLI, Paolo Antonio LICHERI</b>, costituitisi in giudizio con l’avvocato Roberto Candio e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 76, presso lo studio dell’avv</p>
<p>&#8211; professor <b>Stefano PINNA</b>, in proprio e nella qualità di capo del gruppo “Progetto Sardegna”, costituitosi in giudizio con l’avvocato Lorenzo Palermo e domiciliato in Roma, via Cicerone 28, presso lo studio dell’avvocato Antonella Antezza;<br />
&#8211; <b>Antonio Efisio ADDIS, Antonio BIANCU, Mariuccia COCCO, Giuseppe Luigi CUCCA, Giuseppe CUCCU, Paolo FADDA, Giovanni GIAGU, Gavino MANCA, Francesco SABATINI, Francesco SANNA, Simonetta SANNA ed Eliseo SECCI</b>, costituitisi in giudizio con gli avvocat</p>
<p>&#8211; <b>Siro MARROCU, Salvatore MATTANA, Bachisio Silvio LAI, Giovanni Battista ORRÙ, Alberto SANNA, Francesca BARRACCIU, Angelina CORRIAS, Silvio CHERCHI, Vincenzo FLORIS, Antonio Ignazio CALLEDDA, Alberto SANNA, Giuseppe PIRISI, Giacomo SPISSU e Salvatore<br />
&#8211; <b>Mariano CONTU, Giorgio LA SPISA, Claudia LOMBARDO, Gerolamo LICANDRO, Onorio PETRINI, Nicola RASSU, Fedele SANCIU e Carlo SANJUST</b>, costituitisi in giudizio con l’avvocato Piero Franceschi e domiciliati in Roma, via Pisaneli 2, presso lo studio de</p>
<p>&#8211; avvocato <b>Pietro PITTALIS</b>, nato a Charleroi (Belgio) il 30 aprile 1958 e residente in Nuoro, costituitosi in giudizio con gli avvocati Andrea Manzi, Antonello Angioni e Antonello Rossi e domiciliato presso il primo in Roma, via Federico Confalonie</p>
<p>&#8211;	<b>Renato SORU, Ignazio ARTIZZU, Giuseppe ATZERI, Giuseppino BALIA, Andrea Mario BIANCAREDDU, Mario BRUNO, Maria Grazia CALIGARIS, Roberto CAPELLI, Antonio CAPPAI, Giovanna CERINA, Oscar S. Giuseppe CHERCHI, Elia CORDA, Franco Ignazio CUCCU, Renato CUGINI, Mario DIANA, Mario FLORIS, Alessandro FRAU, Gian Luigi GESSA, Raimondo IBBA, Silvestro LADU, Antonio Angelo LIORI, Paolo Giovanni MANINCHEDDA, Sergio MARRACINI, Pierangelo MASIA, Sergio MILIA, Giovanni MORO, Eugenio MURGIONI, Pasquale ONIDA, Giorgio OPPI, Nazzareno PACIFICO, Mauro PILI, Alberto RANDAZZO, Antioco PORCU, Adriano SALIS, Matteo Sanna, Paolo Terzo SANNA, Luigi Beniamino SCARPA, Giommaria UGGIAS e Pierpaolo VARGIU</b>, non costituiti in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 1 luglio 2005 n. 1582, notificata il 5 luglio 2005, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sez. II, ha respinto il ricorso contro l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato tra il 27 luglio e il 2 agosto e depositato il 4 agosto 2005;<br />
visto il controricorso del Consiglio regionale della Sardegna, depositato l’11 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Amadu, depositato il 19 settembre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Cachia, depositato il 19 settembre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Giorico, depositato il 10 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Uras, depositato il 18 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Pisu, depositato il 18 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso della signora Lanzi, depositato il 18 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Fadda, depositato il 18 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Davoli, depositato il 18 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso del signor Licheri, depositato il 18 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso del professor Pinna, depositato il 2 dicembre 2005;<br />
visto il controricorso dei signori Addis, Biancu, Cocco, Cucca, Cuccu, Fadda, Giagu, Manca, Sabatini, Sanna Francesco e Simonetta e Secci, depositato il 2 dicembre 2005;<br />
visto il controricorso dei signori Marrocu, Mattiana, Lai, Orrù, Sanna Francesco e Alberto, Barracciu, Corrias, Cherchi, Floris, Calledda, Pirisi, Spissu e Serra, depositato il 30 dicembre 2005;<br />
visto il controricorso dei signori Contu, La Spisa, Lombardo, Licandro, Petrini, Rassu, Sanciu e Sanjust, depositato il 3 gennaio 2006;<br />
visto il controricorso dei signori Cassano, Dedoni e Pisano, depositato il 19 settembre 2005, e il loro successivo appello incidentale, notificato tra il 29 settembre e il 13 ottobre, depositato il 30 settembre e nuovamente depositato, con la prova delle notificazioni eseguite a mezzo della posta, l’8 novembre 2005;<br />
visto l’appello incidentale dell’avvocato Pittalis, notificato tra il 22 e il 24 e depositato il 29 settembre 2005;<br />
viste ulteriori memorie difensive;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 20 gennaio 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Contu, Piras, Candio, Police per delega di Picozza, Murgia, Izzo, Solinas, Franceschi, Manzi, Azena per delega di Palermo;<br />
designato estensore il consigliere Aldo Fera;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In seguito all’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna, tenutesi nel 2004, due consiglieri non eletti e tre elettori hanno impugnato le operazioni elettorali, per motivi tutti attinenti all’ammissione delle liste elettorali, e hanno chiesto l’annullamento dell’elezione.<br />
Il motivi originari sono quindici, di cui il secondo è stato poi abbandonato; alcuni motivi sono articolati in più censure; i motivi da 1 a 11 contengono censure contro l’ammissione di liste circoscrizionali, i motivi da 12 e 13 contengono censure d’illegittimità derivata contro l’ammissione di liste regionali, il motivo 14 contiene una censura di generale inattendibilità del risultato elettorale, il motivo 15 contiene la censura d’inammissibilità della lista regionale Sardegna Insieme, collegata con il presidente eletto. I motivi, con la sottonumerazione delle varie censure contenute in singoli motivi, si possono riassumere come segue.<br />
1 a) Nelle liste Alleanza Popolare-UDEUR presentate nelle otto circoscrizioni, la grandissima parte delle firme degli elettori presentatori era stata apposta su fogli aggiuntivi privi del contrassegno di lista e delle generalità dei candidati, e non congiunti all’atto principale in modo tale da garantire che la congiunzione fosse avvenuta prima dell’apposizione delle firme degli elettori.<br />
1 b) Nella circoscrizione di Cagliari, uno dei fogli aggiuntivi recava tre firme con autenticazione priva di data, un altro foglio recava venti firme prive di autenticazione.<br />
1 c) Nella lista AD-UDEUR della circoscrizione di Nuoro oltre 800 firme su 1086 erano state autenticate da un consigliere comunale, il signor Piero Zuddas, candidato nella lista stessa.<br />
3) Le liste denominate DS-Sinistra Federalista Sarda, Verdi, SDI Socialisti democratici Italiani, PSd’AZ Partito sardo d’Azione, Sardigna Natzione, in tutte le otto circoscrizioni erano state formate su fogli nei quali i contrassegni di lista erano stati incollati mediante bollini adesivi.<br />
4) Le liste denominate Alleanza Popolare-UDEUR, SDI Socialisti democratici Italiani, PSd’AZ Partito sardo d’Azione, Sardigna Natzione, IRS Indipendentia, in tutte le otto circoscrizioni erano state formate su fogli nei quali i contrassegni di lista erano stampati in bianco e nero anziché con i colori con i quali sono poi comparsi sui manifesti e nelle schede elettorali.<br />
5) Nella lista IRS Indipendentia presentata nella circoscrizione del Medio Campidano l’autenticazione della firma di gran parte dei presentatori era avvenuta con le formule “conoscenza personale”, “conoscenza”, “conoscenza diretta”, o senza neppure quelle diciture e nessuna idonea ed esauriente indicazione di un documento d’identità.<br />
6 a) Le liste PSd’Az-Partito Sardo d’Azione presentate nelle circoscrizioni del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias erano prive dell’indicazione della modalità di riconoscimento degli elettori.<br />
6 b) Inoltre l’autenticazione delle firme apposte sul foglio aggiuntivo 22 della lista PSd’Az-Partito Sardo d’Azione di Carbonia-Iglesias era priva di data.<br />
Escludendo le sottoscrizioni irregolari, le due liste non raggiungevano il numero minimo di firme richiesto per ammettere la lista alla competizione elettorale.<br />
7 ) Le irregolarità denunciate con i motivi quinto e sesto inficiavano anche le liste DS-Sinistra Federalista Sarda presentate nelle circoscrizioni di Carbonia- Iglesias, Cagliari e Nuoro; in particolare:<br />
7 a) autenticazioni con la formula “conoscenza personale”, e <br />
7 b) per la lista della circoscrizione di Cagliari, le autenticazioni sui fogli aggiuntivi 140 e 118 erano prive di autenticazione.<br />
8) Le liste Sardegna Nazione di tutte le otto circoscrizioni presentavano i medesimi vizi denunciati con i motivi precedenti, e in particolare quello di mancata indicazione delle modalità d’identificazione dei sottoscrittori delle liste. Si è poi chiarito che le liste erano state presentate in sei delle otto circoscrizioni, escluse cioè le circoscrizioni del Medio Campidano e di Lanusei-Ogliastra.<br />
9) Lo stesso che il motivo 8 per la lista SDI-Socialisti Democratici Italiani presentata nella circoscrizione di Oristano.<br />
10) La lista Verdi nella circoscrizione di Sassari era stata presentata con 946 firme, contro le 1000 occorrenti, mentre il deposito di altre firme era avvenuto oltre la scadenza del 15 maggio 2004.<br />
11) Nelle liste denominate Il Movimento, presentate nelle circoscrizioni di Sassari e Cagliari, su quasi tutti i moduli aggiuntivi era scritto che la lista era collegata con l’omonima lista regionale, mentre nell’atto principale era scritto che la lista era collegata con la lista regionale UDS-Progetto Nazionalitario-Sardi Uniti e Natura Ambiente Tradizioni-NAT.<br />
12) Le illegittime ammissioni di liste provinciali, denunciate con i motivi precedenti, travolgevano anche l’ammissione delle liste regionali Sardigna Libera e IRS-Indipendentia, tenuto conto dell’articolo 1 comma 3 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, secondo cui la presentazione di una lista regionale è nulla se la lista non è collegata con liste presentate in almeno la metà delle province della regione (in Sardegna, in almeno quattro circoscrizioni).<br />
13) Ugualmente, le illegittime ammissioni delle liste Il Movimento a Cagliari e Sassari travolgeva l’ammissione della lista regionale UDS-NAT-Il Movimento.<br />
14) Le numerose illegittimità dedotte con i precedenti motivi travolgono la validità delle votazioni e l’intero risultato elettorale.<br />
15 a) Tutte le dichiarazioni di collegamento (delle liste circoscrizionali) alla lista regionale Sadegna Insieme, allegate alla lista medesima, erano state rilasciate da persone che, nelle date in cui tali dichiarazioni erano state rilasciate, non erano state designate dai rispettivi presentatori delle liste provinciali; le designazioni dei presentatori delle dichiarazioni di collegamento, infatti, erano contenute nelle liste, tutte con date successive alle presentazioni delle dichiarazioni di collegamento.<br />
Inoltre:<br />
15 b 1) la dichiarazione di collegamento della lista AP-UDEUR di Sassari, rilasciata dal signor Giovanni Maria Canu, era priva di data, come lo era l’autenticazione della firma del signor Canu;<br />
15 b 2) la firma della dichiarazione di collegamento della lista AP-UDEUR di Olbia–Tempio, rilasciata dal signor Cesare Lorenzo Cadeddu a Olbia, era stata autenticata da un consigliere provinciale di Sassari, ossia fuori dal territorio di competenza del pubblico ufficiale autenticante;<br />
15 b 3) la dichiarazione di collegamento della lista Progetto Sardegna per la circoscrizione di Cagliari era stata firmata dal signor Maurizio Piras l’11 maggio 2004, ma la sua firma era stata autenticata il giorno successivo;<br />
15 b 4) la dichiarazione di collegamento della lista La Margherita per la circoscrizione di Carbonia-Iglesias, firmata dal signor Pierfranco Gaviano, era stata autenticata da un funzionario comunale di Carbonia non identificabile;<br />
15 b 5) la dichiarazione di collegamento della lista DS-Sinistra federalista Sarda per la circoscrizione di Oristano, firmata dal signor Raimondo Ignazio Cadeddu, era stata autenticata in Solarussa da un impiegato comunale di Solarussa;<br />
15 b 6) la dichiarazione di collegamento della lista DS-Sinistra federalista Sarda per la circoscrizione di Sassari, firmata dalla signora Giovanna Vargiu, era stata autenticata in Ossi da un impiegato comunale di Ossi;<br />
15 b 7) la dichiarazione di collegamento della lista La Margherita per la circoscrizione di Olbia-Tempio, e quelle della lista DS-Sinistra Federalista Sarda per le circoscrizioni di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano e di Sassari, recavano autenticazioni delle sottoscrizioni prive dell’indicazione delle modalità d’identificazione del sottoscrittore.<br />
15 c) L’invalidità delle dichiarazioni di collegamento alla lista regionale travolgeva la validità dell’ammissione delle liste circoscrizionali.<br />
In corso di causa e in séguito alle verificazioni eseguite, i ricorrenti hanno presentato atti di motivi aggiunti, contenenti, oltre a richieste istruttorie, motivi che si possono indicare e riassumere come segue.<br />
&#8211; A completamento del motivo 1a (fogli aggiuntivi privi del contrassegno di lista e delle generalità dei candidati) sono stati, relativamente alle tre circoscrizioni di Cagliari, Sassari e Ogliastra, puntualmente indicati gli atti affetti dalle irregolari<br />
&#8211; A completamento del quarto motivo (contrassegni in bianco e nero), sono stati indicati alcuni degli atti ai quali la censura si riferisce.<br />
&#8211; A completamento dei motivi 5 e 7a (firme dei presentatori delle liste per conoscenza diretta o senza specificazione del documento d’indentità), sono stati indicati alcuni degli atti ai quali la censura si riferisce, ed è stato precisato che la violazion<br />
&#8211; A completamento delle censure dedotte con il quindicesimo motivo, i ricorrenti hanno aggiunto altri casi di viziata autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di collegamento; hanno specificato che in alcuni casi nei fogli aggiunti delle li<br />
Nelle difese presentate in corso di causa e nella discussione finale, i ricorrenti hanno chiesto che il giudice amministrativo procedesse, eventualmente, alla correzione dei risultati elettorali.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con sentenza non definitiva 24 gennaio 2005 n. 110, nei confronti della quale sono state fatte riserve d’appello, ha respinto alcune delle eccezioni proposte dai controinteressati. In particolare, ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo; ha dichiarato manifestamente infondata un’eccezione d’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle leggi elettorali; ha respinto le eccezioni di tardività del ricorso contro l’ammissione delle liste, d’inammissibilità del ricorso collettivo, d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i controinteressati nei termini per la proposizione del ricorso, d’inammissibilità del ricorso per tardività del suo deposito. Con la sentenza definitiva indicata in epigrafe ha respinto la domanda d’estromissione dal giudizio del Consiglio regionale e ha giudicato fondati alcuni motivi di ricorso, e precisamente:<br />
1) il motivo 1c, relativo al fatto che 800 delle oltre 1000 firme di presentazione della lista AP-UDEUR di Nuoro erano state autenticate da persona iscritta nella lista medesima;<br />
2) il sesto motivo (autenticazioni prive dell’indicazione della modalità di riconoscimento degli elettori nelle liste PSd’Az-Partito Sardo d’Azione presentate del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias);<br />
3) l’ottavo motivo, relativamente alle autenticazioni prive dell’indicazione della modalità di riconoscimento degli elettori nelle liste circoscrizionali di Sardegna Nazione;<br />
4) il decimo motivo, di tardiva presentazione della lista Verdi di Sassari (le sottoscrizioni, con i documenti dei relativi sottoscrittori, necessarie per raggiungere i mille presentatori, erano state presentate in parte il 16 e in parte il 17 maggio, oltre il termine di scadenza del 14 maggio).<br />
Il tribunale amministrativo regionale ha esaminato, respingendoli o dichiarandoli inammissibili, tutti gli altri motivi. In particolare, ha dichiarato inammissibile per genericità la censura 1a, e inammissibili, nonostante le allegazioni dei ricorrenti di avere incontrato grandi difficoltà ad ottenere ed esaminare gli atti, le specificazioni fornite con motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibile per genericità la censura 1b (mancanza di autenticazioni su un foglio aggiuntivo); inammissibili per genericità, e in ogni caso non fondati in diritto, i motivi n. 3 (contrassegni apposti con bollini adesivi), n. 4 (contrassegni in bianco e nero), n. 5 n. 7a e n. 9 (eccessivo numero di autenticazioni per conoscenza personale); inammissibile, perché non rilevante sul numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione della lista, il motivo 7 b (sottoscrizioni non autenticate).<br />
È stato respinto l’undicesimo motivo, con il quale i ricorrenti avevano rappresentato che le liste “Il Movimento” di Sassari e Cagliari recavano due diverse indicazioni di collegamento con liste regionali, una nell’atto principale e una diversa sui fogli aggiunti. Premesso che la doglianza era provata in fatto, il giudice di primo grado ha stabilito che l’anomalia non è invalidante, posto che la dichiarazione di collegamento è atto distinto dalla lista.<br />
Sono stati giudicati infondati i motivi 12 e 13 (invalidità delle liste regionali in conseguenza di quella delle circoscrizionali collegate), stanti le pronunce di rigetto dei motivi attinenti alle liste circoscrizionali.<br />
È stato respinto il quattordicesimo motivo, d’invalidità dell’intera votazione per l’alterazione della scelta offerta agli elettori.<br />
Il giudice di primo grado ha respinto, dopo avere dichiarato inammissibile l’ampliamento delle censure contenuto nei motivi aggiunti, anche il quindicesimo motivo, con il quale i ricorrenti avevano dedotto l’illegittima ammissione della lista regionale della lista Sardegna Insieme perché le dichiarazioni di collegamento delle liste circoscrizionali erano state presentate da persone non ancora incaricate di effettuare le dichiarazioni medesime e perché le dichiarazioni di collegamento non erano state debitamente autenticate. Su questo secondo punto il giudice di primo grado ha rilevato che nessuna norma prevede che le dichiarazioni di collegamento debbano essere autenticate; sul primo punto ha stabilito che l’articolo 1, comma 8, della legge n. 43 del 1995 non ricollega nessuna sanzione al fatto che la dichiarazione di collegamento sia resa da soggetti a ciò designati in data successiva, e che in ogni caso una designazione successiva può essere interpretata come ratifica della legittimazione originariamente carente.<br />
Infine il tribunale amministrativo regionale ha stabilito che l’accoglimento dei motivi di ricorso giudicati fondati non comportava l’annullamento dell’elezione, perché, “ le illegittimità accertate nella competizione elettorale contestata non sono di entità tale da comportare uno stravolgimento del risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice ” e “ con riferimento ai risultati elettorali nelle circoscrizioni provinciali … alla luce dei risultati conseguiti dalle liste illegittimamente ammesse, il Collegio ritiene che la loro presenza non abbia gravemente falsato il risultato delle elezioni nelle diverse circoscrizioni”.<br />
Appellano quattro degli originari ricorrenti, i quali si dolgono prima di tutto dell’illogicità di quest’ultima statuizione; si dolgono poi della ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti, adducendo a giustificazione le grandissime difficoltà incontrate per visionare gli atti del procedimento elettorale, e infine ripropongono le censure respinte o dichiarate inammissibili.<br />
L’avvocato Pittalis, proclamato eletto consigliere regionale dopo la sentenza di primo grado, propone appello incidentale, chiedendo, in via subordinata ossia per il caso che la Sezione decida di correggere i risultati delle elezioni, di escludere la lista circoscrizionale di Nuoro PSd’Az-Partito Sardo d’Azione.<br />
Altro appello incidentale è stato proposto dai signori Cassano, Dedoni e Pisano, consiglieri regionali, i quali sostengono che il ricorso originario è inammissibile perché i ricorrenti non hanno fornito la prova che le censure ivi dedotte superavano la “prova di resistenza”; impugnano i capi della sentenza che hanno giudicato fondati i motivi di ricorso 1c, 6, 8 e 10; e ripropongono, a proposito del motivo 1a (giudicato inammissibile), la tesi, respinta dal giudice di primo grado, che all’elezione del Consiglio regionale della Sardegna non si applica la normativa statale sulla presentazione delle liste, bensì quella regionale sarda secondo cui non occorrono sottoscrizioni di elettori per presentare liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere regionale rappresentati nel Consiglio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L&#8217;appello per la riforma della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha respinto il ricorso, proposto contro l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, è infondato.</p>
<p>2. Il ricorso di primo grado è stato proposto da due consiglieri non eletti e da tre elettori, i quali hanno dichiarato, nell&#8217;atto introduttivo del giudizio che la ragione per la quale avevano ritenuto di dover adire il giudice amministrativo consisteva nel fatto &#8220;che sono state ammesse a partecipare numerose liste regionali e provinciali che dovevano, invece, essere ricusate a causa di molteplici illegittimità, tali da viziare insanabilmente, e, quindi, travolgere, l&#8217;intero risultato elettorale.&#8221;<br />
Da tale affermazione e dal tenore delle censure prospettate, che, pur investendo aspetti particolari delle operazioni di presentazione delle liste,  non presentano alcuna specifica contestazione circa la posizione di singoli candidati eletti o il numero di seggi attribuito a questa od a quella lista, si ricava come l&#8217;interesse legittimante la domanda di annullamento delle operazioni elettorali investe l&#8217;intero procedimento elettorale con il fine precipuo di un annullamento che consenta la ripetizione integrale delle elezioni regionali.<br />
Ciò consente di poter affermare come l’insieme delle censure vada analizzato, non soltanto sotto l’angolo visuale dell’accertamento di singole illegittimità,  ma anche di quello dell’idoneità di queste di consentire il travolgimento delle operazioni elettorali nel loro complesso.<br />
Il giudice di primo grado, dopo aver affrontato e risolto alcune questioni pregiudiziali, ha giudicato fondati alcuni motivi di ricorso, che contestavano l’ammissione alla competizione elettorale delle liste AP-UDEUR di Nuoro, PSd’Az-Partito Sardo d’Azione del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias, Sardegna Nazione e Verdi di Sassari, ha respinto o dichiarato inammissibili le altre censure concernenti l&#8217;ammissione della lista Sardegna Insieme. Ha quindi conclusivamente stabilito  che l’accoglimento dei motivi di ricorso giudicati fondati non comportava l’annullamento dell’elezione, perché, “ le illegittimità accertate nella competizione elettorale contestata non sono di entità tale da comportare uno stravolgimento del risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice ” e “ con riferimento ai risultati elettorali nelle circoscrizioni provinciali … alla luce dei risultati conseguiti dalle liste illegittimamente ammesse, il Collegio ritiene che la loro presenza non abbia gravemente falsato il risultato delle elezioni nelle diverse circoscrizioni”.<br />
L&#8217;appello parte dalla contestazione di quest’ultima statuizione, per lamentare poi la ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti, e infine riproporre le censure respinte o dichiarate inammissibili.<br />
3. Quanto alla prima di questione, la tesi degli appellanti è che, in presenza di un sistema elettorale fondato sull&#8217;elezione del presidente, su coalizioni di liste collegate contrapposte, su soglie di sbarramento, sull&#8217;attribuzione del premio di maggioranza, la partecipazione di liste, che avrebbero dovuto essere escluse, incide di per sé sul risultato complessivo, in quanto non consente in radice una ricostruzione ex post di ciò che sarebbe successo ove quella lista non avesse partecipato. Ecco perché l’ammissione illegittima di una lista renderebbe necessaria la rinnovazione del procedimento elettorale nella sua totalità. E’ appena il caso di aggiungere che, ove la tesi fosse fondata, ciò renderebbe irrilevante l&#8217;attività condotta dal primo giudice, il quale, analizzati i risultati conseguiti dalle liste illegittimamente ammesse, li ha ritenuti di entità tale da non incidere sul risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice.<br />
La tesi degli appellanti però non può essere condivisa.<br />
In primo luogo perché l&#8217;affermazione del primo giudice va posta in relazione alla domanda proposta dai ricorrenti, che era di annullamento delle intere operazioni elettorali e non di correzione parziale del risultato elettorale; domanda che costituisce la proiezione sul piano processuale di un interesse legittimo alla ripetizione integrale delle elezioni, nella prospettiva di una sostituzione della coalizione risultata vincente con l&#8217;altra uscita soccombente dalla tornata elettorale. Ed è questo l&#8217;interesse cui va riferita la prova di resistenza, cui peraltro si riferisce un motivo contenuto nell’appello incidentale proposto dai signori Cassano, Dedoni e Pisano, per valutare se vi sia una correlazione diretta tra l’illegittimità riscontrata e il raggiungimento dell&#8217;obiettivo che il ricorrente ha inteso perseguire. Solo entro questi limiti  infatti può agire la giurisdizione di legittimità attribuita al giudice amministrativo nella materia elettorale, che non assolve una funzione di astratto riscontro della legittimità delle operazioni elettorali o di mero riesame del procedimento, ma rappresenta uno strumento di tutela accordato ai cittadini per conseguire uno scopo utile, attraverso un processo nel quale l’illegittimità acquista rilievo giuridico in tanto in quanto la rimozione degli effetti pregiudizievoli da essa generati consenta di realizzare l&#8217;interesse introdotto nel giudizio dalla parte che si ritiene offesa dall&#8217;agire scorretto, cioè fuori della regola, dell’Amministrazione.<br />
Ora, non è dubbio che, rispetto all&#8217;interesse alla rinnovazione totale delle elezioni, prospettato dai ricorrenti, l’indagine condotta dal primo giudice sulla rilevanza delle illegittimità riscontrate, non solo è possibile, perché la ricostruzione ex post ancorché resa difficile dai meccanismi particolari della legge elettorale della Sardegna può essere sempre essere effettuata, ma è anche essenziale, perché solo in tale modo è possibile accertare se queste siano di entità tale da giustificare l&#8217;annullamento delle intere operazioni elettorali.<br />
In secondo luogo, con riferimento al campo specifico del ricorso elettorale, occorre rilevare come la giurisprudenza in questa sezione ha già avuto modo di precisare che &#8220;nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l&#8217;ordinamento, l’una inerente la conservazione -nei limiti del possibile &#8211; degli atti giuridici e dalla massima utilizzazione dei relativi effetti e l&#8217;altra inerente alla salvaguardia della volontà dell&#8217;elettore dall&#8217;influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di correzione&#8221; (Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 marzo 2001, n. 1343). <br />
Ora, nel caso di specie, posto che la correzione dei risultati elettorali non costituisce l&#8217;oggetto della domanda introdotta in primo grado, l&#8217;affermazione del primo giudice secondo il quale la partecipazione del liste ammesse, per l&#8217;esiguità dei voti da esse conseguiti, non ha inciso sui risultati complessivi della competizione elettorale, rappresenta una puntuale applicazione del principio giurisprudenziale.<br />
D&#8217;altro canto, l&#8217;affermazione di un principio contrario, cioè che la sola partecipazione di liste illegittimamente ammesse debba determinare il travolgimento delle intere operazioni elettorali, oltre ad essere contraria alla logica esporrebbe inevitabilmente le istituzioni elettive ad una sorta di instabilità costituzionale, dipendendo la tenuta dei governi regionali non già dall&#8217;ampiezza del consenso popolare ma dalla presenza di vizi marginali che nulla tolgono alla sostanza della pronuncia degli elettori.<br />
4. Quanto alla seconda questione, gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inammissibili per genericità numerose censure dedotte col ricorso di primo grado, negando validità ai motivi aggiunti con il quale venivano sviluppate le censure.<br />
L&#8217;assunto non può essere condiviso. <br />
La sezione ha già avuto modo di precisare come &#8221; nel giudizio in materia elettorale il principio della specificità dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l&#8217;atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete “(sez. V, n. 370 del 4 febbraio 2004). Chiarendo ulteriormente che &#8220;corollario del riferito principio è l&#8217;inammissibilità nel giudizio elettorale, di motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure” (giurisprudenza pacifica; per tutte, sez. V, la n. 370/2004; n. 7320 del 18 novembre 2003; n. 3865 del 30 giugno 2003; n. 6811 del 13 dicembre 2002).</p>
<p>5. Quanto alla terza questione, la riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal primo giudice, tolti di mezzo quelli dichiarati inammissibili per genericità, il tutto, fatta salva ogni considerazione sull’idoneità di tali vizi di contribuire sul piano quantitativo al travolgimento delle operazioni elettorali, si riduce nella sostanza alla risposta a due quesiti. <br />
Se erano ammissibili le liste “Il Movimento” di Sassari e Cagliari, che recavano due diverse indicazioni di collegamento con liste regionali, una nell’atto principale e una diversa sui fogli aggiunti. <br />
Sul punto, occorre ribadire che l’anomalia comunque non è invalidante, posto che la dichiarazione di collegamento è atto distinto dalla lista. <br />
Il secondo quesito è se le dichiarazioni di collegamento delle liste circoscrizionali possano essere presentate da persone non ancora incaricate di effettuare le dichiarazioni medesime e se le dichiarazioni di collegamento debbano essere autenticate. A tale riguardo il Collegio non vede motivi per discostarsi da quanto argomentato dal giudice di primo grado ha rilevato, quanto al primo punto, che l’articolo 1, comma 8, della legge n. 43 del 1995 non ricollega nessuna sanzione al fatto che la dichiarazione di collegamento sia resa da soggetti a ciò designati in data successiva, e che in ogni caso una designazione successiva può essere interpretata come ratifica della legittimazione originariamente carente, e , quanto al secondo punto, che nessuna norma prevede che le dichiarazioni di collegamento debbano essere autenticate.</p>
<p>6. L’appello principale, pertanto, va respinto.<br />
L’esito del giudizio comporta l’assorbimento degli appelli incidentali.</p>
<p>7. Appare equo compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe, e compensa le spese di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma il 20 gennaio 2006 dal collegio costituito dai signori:<br />
Agostino Elefante	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	componente<br />	<br />
Paolo Buonvino	componente<br />	<br />
Aldo Fera	componente, estensore																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20 marzo 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2006-n-1437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2006 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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