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	<title>1433 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1433 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.1433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-7-2020-n-1433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-7-2020-n-1433/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.1433</a></p>
<p>Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Bartolo Salone, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Dagnino e Giovanni Vallesi Cardillo Scimone; contro Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Criscuoli e Giulio Geraci, ; Amat Palermo, in persona del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-7-2020-n-1433/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.1433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-7-2020-n-1433/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.1433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Bartolo Salone, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Dagnino e Giovanni Vallesi Cardillo Scimone; contro Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Criscuoli e Giulio Geraci, ; Amat Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi,</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : natura e caratteristiche della legittimazione a ricorrere .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; legittimazione a ricorrere- natura e caratteristiche .</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; giurisdizione del GA &#8211; nozione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.  </i><i>Affinchè sussista la legittimazione a ricorrere in capo ad un soggetto, è necessario che egli sia titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata (di interesse legittimo o anche di diritto soggettivo nei casi in cui la giurisdizione del giudice amministrativo sia esclusiva) e differenziata rispetto a quella della generalità  dei consociati. Sotto il profilo della differenziazione si è ulteriormente precisato in giurisprudenza che tra il soggetto legittimato a ricorrere e la situazione su cui verte il ricorso, occorre un collegamento, un durevole rapporto di vicinitas, in mancanza del quale ci si troverebbe al cospetto di una azione popolare, che non è consentita al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. La giurisdizione del giudice amministrativo è di diritto soggettivo, tutelando situazioni giuridiche individuali, e non di diritto oggettivo, non essendo volta a garantire la legalità  astratta dell&#8217;azione amministrativa nè potendosi tradurre in forme di controllo diffuso e generalizzato dell&#8217;Â agere pubblicistico, ove questo non incida in termini di attualità  e concretezza su specifiche situazioni dal carattere individuale e differenziato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/07/2020<br /> <strong>N. 01433/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03174/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3174 del 2016, proposto da<br /> Antonella Cerniglia e C.ti, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Dagnino e Giovanni Vallesi Cardillo Scimone, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Palermo, via Niccolo&#8217; Garzilli, n. 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Criscuoli e Giulio Geraci, con domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n. 39;<br /> Amat Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del&#8217;8 settembre 2016, conosciuta mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull&#8217;albo pretorio, dalla data dell&#8217;approvazione, come da attestazione in calce alla stessa, avente per oggetto «Revoca deliberazioni di G.C. n. 28 del 16/2/2016 en. 32 del 27/02/2016 e approvazione nuove modalità  attuative della &#8216;ZTL Centrale&quot;- avvio ZTL)&#8217; nella parte relativa all&#8217;approvazione delle nuove modalita attuative della ZTL Centrale e all&#8217;avvio della ZTL 1;<br /> &#8211; degli allegati alla predetta delibera di G.C. e, in particolare:<br /> &#8211; l&#8217;allegato 1: Piano generate del Traffico Urbano;<br /> &#8211; l&#8217;allegato 2: deliberazione di G.C. n. 133 del 20/7/2016, avente per oggetto: «Piano d&#8217;Azione Comunale per il contenimento dell&#8217;inquinamento atmosferico e acustico nella città  di Palermo- Approvazione»<br /> &#8211; l&#8217;allegato 4: Introduzione all&#8217;aggiornamento del PGTU &#8211; il miglioramento della mobilità  dei mezzi collettivi pubblici a servizio della ZTL Centrale;<br /> &#8211; l&#8217;allegato 5: Introduzione all&#8217;aggiornamento del PGTU &#8211; Indagine 0/D e relazione sugli interventi di riduzione degli inquinanti;<br /> -l&#8217;allegato 6: atto di indirizzo della Giunta comunale n. 1327696 del 6 settembre 2016;<br /> -l&#8217;allegato 7: disciplinare tecnico della &quot;ZTL Centrale&quot;;<br /> &#8211; l&#8217;allegato 7-bis: planimetria &quot;ZTL Centrale&quot;- Fase di prima attuazione;<br /> &#8211; l&#8217;allegato 8: Nota di Amat Palermo S.p.A. n. 169/Pres del 07/09/2016;<br /> &#8211; delle ordinanze attuative della ZTL Centrale (ZTL 1 e ZTL 2) n. 1200 del 6 ottobre 2016, n. 1109 del 16 settembre 2016, n. 1183 del 8 ottobre 2016, n. 1077 del 12 settembre 2016;<br /> &#8211; di tutti gli atti esecutivi, pregressi e presupposti, connessi e dipendenti, ivi inclusi:<br /> &#8211; la deliberazione n. 787 del 24 dicembre 2015 del Consiglio comunale, avente ad oggetto: «aggiornamento e rimodulazione del contratto di servizio A.MAT Palermo», nella parte in cui si approvano le «tariffe dei permessi di accesso alle Zone a traffico limitato a ZTL&gt; e si disciplinano gli importi delle tariffe medesime, nonchè le condizioni e le modalità  operative per l&#8217;accesso al le due ZTL previste (ZTL1 e ZTL 2), nonchè nella parte in cui si approva la rimodulazione del contratto di servizio con l&#8217;AMAT Palermo s.p.a., nonchè<br /> &#8211; lo schema di contratto di servizio tra AMAT Palermo s.p.a. e Comune di Palermo, allegato alla predetta deliberazione n. 787 del 2015, come per effetto della stessa rimodulato, limitatamente all&#8217;art. 13, comma 1, lett. d), all&#8217;art. 13, ultimo comma, e all&#8217;art. 14.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e di Amat Palermo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Bartolo Salone nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso depositato il 2.12.2016, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto l&#8217;annullamento &#8211; previa sospensione &#8211; dei seguenti provvedimenti:<br /> &#8211; della deliberazione di G.M. n° 176/2016 dell&#8217;8 settembre 2016, avente ad oggetto «Revoca delle deliberazioni di G.M. n. 28 del 16/02/2016 e n. 32 del 27/02/2016 e approvazione nuove modalità  attuative della &#8220;ZTL CENTRALE&#8221;-avvio ZTL1»;<br /> &#8211; della deliberazione n. 787 del 24 dicembre 2015 del Consiglio Comunale di Palermo avente ad oggetto «aggiornamento e rimodulazione del contratto di servizio AMAT Palermo 9 s.p.a. Â», nella parte in cui si approvano «le tariffe dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato ZTL, le tariffe delle aree soggette a sosta tariffata (Zone Blu), le tariffe del servizio di rimozione coatta dei veicoli in vigore a far data dall&#8217;1/1/2016» e si disciplinano gli importi delle tariffe medesime, nonchè le condizioni e le modalità  operative per l&#8217;accesso alle due ZTL previste (denominate «ZTL 1» e «ZTL 2»), nonchè nella parte in cui si approva la rimodulazione del contratto di servizio con l&#8217;AMAT s.p.a.;<br /> &#8211; dello schema di contratto di servizio tra AMAT s.p.a. e Comune di Palermo, allegato alla predetta deliberazione n. 787 del 2015, come per effetto della stessa rimodulato, limitatamente all&#8217;art. 13, comma 1, lett. d), all&#8217;art. 13, ultimo comma e all&#8217;art. 14.<br /> Avverso gli indicati provvedimenti, hanno spiegato i seguenti motivi di censura:<br /> I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 52, D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446, DELL&#8217;ART. 32, LEGGE N. 142 DEL 1990, DELLA L.R. N. 48 DEL 1991, DELL&#8217;ART. 49 DELLO STATUTO COMUNALE; DELLA L. 23 DICEMBRE 2000 N. 388; DELLA L. 28 DICEMBRE 2001 N. 448; DELLA L. N. 296 DEL 2006; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGR., E DEI PRINCIPI DELL&#8217;ORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA&#8217; PUBBLICA E, IN PARTICOLARE, DELL&#8217;ART. 162 E DELL&#8217;ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000; VIOLAZIONE DEL C.D.S.; VIOLAZIONE DEL PGTU; VIOLAZIONE ART. 23, COST. 1.;<br /> II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 285/1992; DIFETTO DI COMPETENZA; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL&#8217;ITER PROCEDIMENTALE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; CARENZA DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E VIOLAZIONE DI LEGGE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 3816/1997 DEL MINISTERO LLPP; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 32 L. 142/1990 COME RECEPITO CON L.R.48/1991 E SUCC. MOD. ED INTEGR.; VIOLAZIONE DEL PGTU;<br /> III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 155/2010, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIR. COM. 2008/50/CE; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ILLOGICITA&#8217; MANIFESTA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA&#8217; E INCONGRUENZA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA&#8217;, DIFETTO DI COMPETENZA;<br /> IV. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE CARENZA DEI PRESUPPOSTI ILLOGICITA&#8217; MANIFESTA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 285 DEL 1992; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 3 COST.; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 42 COST.; VIOLAZIONE DEL&#8217;ART.13 COST; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 16 COST.; VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 285 DEL 1992; VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA MINISTERO LL.PP. 3816/1997; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA&#8217;;<br /> VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 23, 53 e 119 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 7, C. 9, D.LGS. N. 285 DEL 1992 E DELLA DIRETTIVA MIN. LL.PP. N. 3816 DEL 21 LUGLIO 1997 E CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE, ANCHE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA E PER ILLOGICITA&#8217; MANIFESTA (il motivo è erroneamente indicato come VI nel ricorso, in realtà  si tratta del quinto motivo).<br /> Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio, con atti depositati rispettivamente il 9.12.2016 e il 18.01.2017, il Comune di Palermo e Amat s.p.a., affidando le proprie difese a successive memorie nelle quali hanno dedotto l&#8217;inammissibilità  per tardività  dell&#8217;impugnazione avverso la delibera n. 787/2015 e l&#8217;allegato schema di contratto di servizio e l&#8217;inammissibilità  del ricorso per la mancata impugnazione di atti presupposti, quali il Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU) adottato con delibera del Consiglio comunale n. 365 del 29 ottobre 2013 e la delibera della Giunta n. 166 del 9 ottobre 2015 avente ad oggetto &#8220;Delimitazione di zone a Traffico limitato, ai sensi dell&#8217;art. 7 comma 9 del Codice della Strada, nelle zone centrali della città  (&#8220;ZTL1&#8221; e &#8220;ZTL2) di approvazione dello schema delle modalità  operative delle &#8220;ZTL1&#8221; e &#8220;ZTL 2&#8243;&#8221;.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 9 giugno 2020, previo deposito di nuovi documenti e di memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020.<br /> Con ordinanza n. 1174/20, pubblicata il 15.06.2020, il Collegio ha riservato la decisione e assegnato alle parti giorni quindici per il deposito di memorie vertenti sulla questione preliminare di ammissibilità  del ricorso sotto il duplice profilo della legittimazione e dell&#8217;interesse ad agire, rilevata <em>ex officio</em>.<br /> Nel termine assegnato le parti hanno presentato memorie deduttive sulla questione oggetto di rilievo d&#8217;ufficio.<br /> DIRITTO<br /> Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo alle odierne parti ricorrenti.<br /> Come è noto, affinchè sussista la legittimazione a ricorrere in capo ad un soggetto, è necessario che egli sia titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata (di interesse legittimo o anche di diritto soggettivo nei casi in cui la giurisdizione del giudice amministrativo sia esclusiva) e differenziata rispetto a quella della generalità  dei consociati. Sotto il profilo della differenziazione si è ulteriormente precisato in giurisprudenza che tra il soggetto legittimato a ricorrere e la situazione su cui verte il ricorso occorre un collegamento, un durevole rapporto di <em>vicinitas</em>, in mancanza del quale ci si troverebbe al cospetto di una azione popolare, che non è consentita al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. C. di S., sez. IV, 11.11.2011, n. 5986).<br /> Il rilievo della nozione si collega al fatto che la giurisdizione del giudice amministrativo è di diritto soggettivo, tutelando situazioni giuridiche individuali, e non di diritto oggettivo, non essendo volta a garantire la legalità  astratta dell&#8217;azione amministrativa nè potendosi tradurre in forme di controllo diffuso e generalizzato dell&#8217;Â <em>agere</em> pubblicistico, ove questo non incida in termini di attualità  e concretezza su specifiche situazioni dal carattere, appunto, individuale e differenziato.<br /> Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato di agire a tutela di situazioni giuridiche soggettive individuali ben individuate, ma hanno agito a tutela di interessi diffusi o adespoti facenti capo ad ampie categorie di cittadini (imprenditori, artigiani, commercianti) o all&#8217;intera cittadinanza (sia residente sia non residente), interessi peraltro solo potenzialmente pregiudicati dagli atti impugnati.<br /> I suddetti rilievi trovano conferma nelle argomentazioni dei ricorrenti, i quali hanno affermato nella memoria autorizzata del 30.06.2020 di aver agito essenzialmente nella loro qualità  di cittadini (sia residenti sia non residenti nella ZTL1 di nuova istituzione) a difesa del loro diritto alla libertà  di movimento, per ciò che attiene specialmente alla mobilità  veicolare, e taluno di essi anche nella qualità  di commerciante (a titolo di esempio la memoria riferisce della Ideal Caffè Stagnitta di Vincenza Stagnitta s.a.s., la quale, rivenendo la sede della propria attività  all&#8217;interno della ZTL1, risentirebbe degli effetti pregiudizievoli del calo delle vendite asseritamente imputabile ai provvedimenti di riduzione della motilità  cittadina odiernamente impugnati).<br /> Si appalesa in tal modo, vieppìù alla luce dei chiarimenti resi dalle parti, il carattere popolare dell&#8217;azione proposta, visto che i ricorrenti hanno agito chiaramente nonÂ <em>uti singuli</em> a tutela di interessi particolari agli stessi individualmente e specificamente riferibili, bensì¬Â <em>uti cives</em> a salvaguardia di interessi (afferenti variamente alla mobilità  generale e allo sviluppo economico della città ) esistenti allo stato diffuso in seno alla cittadinanza generale, di cui i medesimi hanno inteso farsi rappresentanti in giudizio, ponendosi in posizione di antagonismo rispetto alla p.a. alla quale la cura di tali interessi generali è istituzionalmente rimessa per il tramite dei suoi organi rappresentativi.<br /> Avuto riguardo agli esercenti attività  commerciali, si osserva ulteriormente che, rispetto ai provvedimenti impugnati (i quali sono volti a regolamentare non l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di impresa in quanto tale, bensì¬ le condizioni e le modalità  del traffico veicolare all&#8217;interno del tessuto urbano mediante la previsione di zone a traffico limitato), la posizione degli stessi non si presenta in termini dissimili rispetto a quella degli altri cittadini residenti nel territorio comunale: ed invero, se da un lato non vi prova nè delle perdite denunciate nè della loro riconducibilità  eziologica alle misure limitative della circolazione adottate dal Comune quali elementi atti ad evidenziare un reale interesse ad agire degli esercenti in quanto tali, dall&#8217;altro lato l&#8217;interesse dei commercianti e degli imprenditori a incrementare il proprio profitto o a circoscrivere le perdite dell&#8217;attività  corrisponde con ogni evidenza ad una aspettativa di mero fatto che, quand&#8217;anche fosse effettivamente vanificata, in modo comunque indiretto e in via riflessa, dalle decisioni sul traffico veicolare intraprese dall&#8217;autorità  comunale, non varrebbe a qualificare giuridicamente &#8211; proprio perchè attiene a un interesse di fatto &#8211; la posizione dei ricorrenti sotto il profilo della legittimazione attiva.<br /> Pertanto, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.<br /> Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità  delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai valori medi e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività  difensiva rilevante è stata concretamente svolta.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (euro quattromila/00) in favore di ciascun resistente, per complessivi € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa<br /> Così¬ deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 9 giugno 2020 e 7 luglio 2020, tenutesi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 48 del 30 maggio 2020, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br /> Maria Cristina Quiligotti, Presidente<br /> Calogero Commandatore, Referendario<br /> Bartolo Salone, Referendario, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 15/5/2019 n.1433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-15-5-2019-n-1433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-15-5-2019-n-1433/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 15/5/2019 n.1433</a></p>
<p>C. Zucchelli Pres., P. Carpentieri Est. Non sussistono impedimenti di principio nel nostro sistema ordinamentale a che una libera Università  privata possa assumere la forma giuridica della società  di capitali, pur nella perdurante rilevanza dello scopo di lucro come carattere essenziale del tipo della società  di capitali. 1.- Università  degli</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-15-5-2019-n-1433/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 15/5/2019 n.1433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Zucchelli Pres., P. Carpentieri Est.</span></p>
<hr />
<p>Non sussistono impedimenti di principio nel nostro sistema ordinamentale a che una libera Università  privata possa assumere la forma giuridica della società  di capitali, pur nella perdurante rilevanza dello scopo di lucro come carattere essenziale del tipo della società  di capitali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Università  degli Studi &#8211; Costituzione Italiana &#8211; autonomia collettiva &#8211; art. 33, u. c. della Costituzione &#8211; richiamo.</p>
</p>
<p>2.- Università  degli Studi &#8211; Università  libere &#8211; inquadrabilità  nell&#8217;ambito del libro I del codice civile &#8211; va affermata.</p>
</p>
<p>3.- Università  libere &#8211; forma giuridica della società  di capitali &#8211; inconfigurabilità  &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Le Università  degli studi, nel quadro della teoria pluralistica dell&#8217;ordinamento giuridico, si collocano nel disegno della Costituzione, nel novero di quei fenomeni organizzativi rappresentativi di collettività  rese omogenee dal perseguimento di un interesse comune, come tali espressione di autonomia collettiva. In argomento, centrale rilevanza è rivestita dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 33, in base al quale &#8220;le istituzioni di alta cultura, università  e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato&#8221;. Lo Stato è dunque legittimato &#8211; con legge (riserva di legge) &#8211; a dettare i lineamenti organizzativi fondamentali, ma può farlo nei limiti dell&#8217;autonomia organizzativa di questi organismi collettivi che sono espressione della realtà  sociale e culturale, oltre che del rispetto della libertà  della ricerca e del suo insegnamento.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Non sussiste, nel diritto positivo, una definizione espressa della natura giuridica soggettiva di quei particolari enti costituiti dalle libere Università  private: non appare richiamabile per i suddetti enti, la natura di enti pubblici non economici, dovendosene inferire la natura di enti di diritto privato: in particolare, va predicata la loro normale inquadrabilità , ad oggi, di tali soggetti, nell&#8217;ambito del libro I del codice civile, nelle forme soggettive e organizzative delle fondazioni (piuttosto che delle associazioni).</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.Non sussistono impedimenti di principio nel nostro sistema ordinamentale a che una libera Università  privata possa assumere la forma giuridica della società  di capitali, pur nella perdurante rilevanza dello scopo di lucro come carattere essenziale del tipo della società  di capitali.Â </i><i>La perdurante unitarietà  e forte omogeneità  del sistema dell&#8217;istruzione superiore, nel quale le Università  pubbliche e quelle private continuano a presentare caratterizzazioni non solo funzionali, ma anche strutturali, fortemente omologhe, non osta &#8211; in termini di &#8220;clausole esorbitanti&#8221; ed elementi di specialità  rispetto al regime codicistico &#8211; alla concreta configurabilità  ed operatività  della costituzione (o riorganizzazione) delle libere Università  private nella forma della società  di capitali, ferma restando l&#8217;esigenza di un&#8217;attenta valutazione da parte del Ministero di settore riguardo all&#8217;opportunità  di proporre comunque un intervento del legislatore volto a meglio armonizzare e compatibilizzare l&#8217;organizzazione e il funzionamento delle libere Università  private che dovessero assumere la forma della società  di capitali rispetto al sistema normativo vigente.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">NUMERO AFFARE 00018/2019</p>
<p align="JUSTIFY">OGGETTO:Â Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca &#8211; Ufficio legislativo.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Richiesta di parere in merito alla natura giuridica delle Università  non statali.</p>
<p align="CENTER">LA SEZIONE</p>
<p align="JUSTIFY">Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0005652 in data 20 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;</p>
<p align="JUSTIFY">Visto il parere interlocutorio n. 370 del 31 gennaio &#8211; 7 febbraio 2019;</p>
<p align="JUSTIFY">Vista la relazione integrativa del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca n. prot. 0001438 del 19 marzo 2019;</p>
<p align="JUSTIFY">Vista la relazione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Ufficio legislativo economia, n. prot. 4541 del 18 aprile 2019, con allegati i pareri nn. prot. del 29 marzo 2019 e del 27 marzo 2019 rispettivamente del Dipartimento del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato di quel Ministero;</p>
<p align="JUSTIFY">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Premesso:</p>
<p align="JUSTIFY">1. Con nota n. prot. n. 0005652 in data 20 dicembre 2018 il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla natura giuridica delle Università  e, in particolare, in merito alla possibilità  che, nell&#8217;ambito della disciplina vigente, le Università  non statali (o anche &quot;Università  Libere&quot; o &quot;Università  private&quot;) possano acquisire la forma di società  di capitali. Più¹ specificamente, il Ministero, al fine di potersi esprimere «<i>sulle istanze formulate dalle Università </i>» e tenuto conto del fatto che «<i>negli ultimi anni sta emergendo una spinta delle università  non statali, e in particolare di quelle telematiche, ad aderire a modelli organizzativi sempre più¹ caratterizzati da una logica di impresa con l&#8217;esigenza di adottare forme giuridiche di tipo privatistico che seguano le disposizioni del codice civile, con particolare riferimento alle società  di capitali</i>», ha chiesto il parere di questo Consiglio «<i>in ordine:</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>1. alla possibilità  per le Università  non statali, sulla base della normativa vigente, di acquisire la forma di società  di capitali;</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. alle eventuali limitazioni alle quali le Università  non statali aventi la forma delle società  di capitali dovrebbero essere sottoposte</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con parere interlocutorio n. 370 del 7 febbraio 2019 la Sezione, anche in considerazione della complessità  del tema posto con il quesito in esame, ha chiesto un&#8217;integrazione della relazione del richiedente Ministero con una ricognizione di sintesi degli atti costitutivi e degli statuti delle esistenti libere Università  private, anche telematiche, rilevandone e indicando, se possibile, le caratteristiche costanti e le invarianti strutturali e funzionali utili al fine di una connotazione tipologica di tali soggetti nella loro attuale realtà  fattuale e giuridica, nonchè il parere del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze sull&#8217;affare in oggetto, avendo riguardo non solo agli eventuali profili di rilevanza economico-finanziaria, ma anche e soprattutto agli aspetti di possibile incidenza delle diverse soluzioni al quesito posto dal MIUR sul segmento di economia sociale di mercato costituito dall&#8217;attività  di ricerca e di formazione superiore svolta da enti privati, nel quale il confronto concorrenziale tra i diversi soggetti che vi operano può ripercuotersi sul livello dei servizi di interesse generale propri del settore, e ciù² tenendo conto anche della rilevanza paradigmatica che la soluzione da fornire alla richiesta di parere potrebbe rivestire, come modello di soluzione di un problema attuale di diritto pubblico dell&#8217;economia, rispetto ad altri segmenti di mercato sociale, nei quali, cioè, si incontrano e devono armonizzarsi le esigenze e i caratteri dell&#8217;attività  imprenditoriale svolta in un mercato concorrenziale con quelle di cura e salvaguardia dell&#8217;interesse generale rivestito dai servizi prodotti e offerti.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca &#8211; Ufficio legislativo ha provveduto, in data 19 marzo 2019, a inviare un&#8217;ampia e ben articolata relazione integrativa, arricchita da utili prospetti relativi alle previsioni statutarie delle libere Università  private, con un ragionato raffronto tra di essi e un&#8217;efficace estrapolazione di sintesi delle invarianti strutturali, delle costanti che si rinvengono negli statuti e nei profili organizzativi dei diversi enti, che aiutano a rinvenire un criterio definitorio unitario.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha a sua volta provveduto con nota dell&#8217;Ufficio legislativo economia n. prot. 4541 del 18 aprile 2019 (con allegati i pareri del 29 marzo 2019 e del 27 marzo 2019 rispettivamente del Dipartimento del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato), nella quale ha concluso nel senso della possibilità  di fornire una risposta positiva al quesito del Ministero dell&#8217;istruzione, ritenendo che &#8220;<i>l&#8217;eventuale configurazione societaria delle Università  non statali non sia di per sì© sola idonea a incidere sulle caratteristiche essenziali delle stesse, purchè ne venga rispettato il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, anche in virtà¹ del sistema regolatorio e di generale sovrintendenza rimesso al Miur. La natura societaria e la finalità  pubblicistica non appaiono infatti incompatibili, anche in considerazione dell&#8217;espressa congiunzione tra tali due finalità  che emerge nell&#8217;istituto dell&#8217;impresa sociale, disciplinata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (cfr. in particolare l&#8217;art. 2). Le Università  non statali giù  rispondono a logiche di mercato nell&#8217;offerta di servizi formativi, pertanto la loro eventuale configurazione societaria non inciderebbe in modo visibile sul segmento di economia sociale di mercato costituito dall&#8217;attività  di ricerca e di formazione superiore, stante la suddetta vigilanza del Miur. Inoltre, la gestione dell&#8217;attività  nella forma societaria non appare idonea a recare pregiudizio alle dinamiche di mercato, risultando pertanto di per sì© non incompatibile con la disciplina della concorrenza di provenienza europea</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Considerato:</p>
<p align="JUSTIFY">1. Richiamate qui le ampie premesse giù  svolte nel primo parere interlocutorio, ivi incluso, in particolare, il contenuto dei paragrafi 3 e 4 della <i>Premessa</i>, relativi al tema della natura giuridica privatistica delle Università  non statali (o anche &quot;Università  Libere&quot; o &quot;Università  private&quot;, d&#8217;ora innanzi: &#8220;<i>libere Università  private</i>&#8220;), come ribadito da questo Consiglio di Stato, Commissione speciale, nel parere n. 2427/2018 del 26 ottobre 2018, occorre soffermarsi, di seguito, sui due temi principali, che rivestono un significato centrale per la comprensione del tema e per la sua soluzione, ai fini di pervenire a una risposta esaustiva al quesito sollevato dal Ministero richiedente.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Come emerge dalla rilettura del quadro normativo e come posto in ulteriore luce dalle relazioni ministeriali, non sussiste, nel diritto positivo, una definizione espressa della natura giuridica soggettiva di quei particolari enti costituiti dalle libere Università  private. Solo di recente questo Consiglio, in sede giurisdizionale e consultiva, ha escluso (contro, peraltro, una pur ampia e autorevole diversa opinione giurisprudenziale) che i suddetti enti rivestano la natura di enti pubblici non economici, e ne ha ribadito la natura di enti di diritto privato. L&#8217;ampia e articolata rassegna degli statuti e delle forme organizzative delle esistenti libere Università  private fornita dal Ministero conferma la normale inquadrabilità , ad oggi, di tali soggetti, nell&#8217;ambito del libro I del codice civile, nelle forme soggettive e organizzative delle fondazioni (piuttosto che delle associazioni). Tale indeterminatezza e assenza di esplicita previsione e disciplina normativa costituisce, del resto, la premessa e la ragione stessa del quesito proposto.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Guardando alla produzione normativa meno risalente nel tempo, a partire dunque dal tuttora vigente testo unico introdotto con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sull&#8217;istruzione superiore</i>), il sistema giuridico che presiede alla materia in esame sembra mirare essenzialmente, al fine di garantire che l&#8217;arte e la scienza siano libere e libero ne sia l&#8217;insegnamento (art. 33, primo comma, Cost.) e di &#8220;<i>promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l&#8217;esercizio degli uffici e delle professioni</i>&#8221; (art. 1, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933), a preservare quel complesso fenomeno, sociale e culturale, prima ancora che giuridico, costituito dall&#8217;Università  degli studi, che rappresenta in sì©, nelle sue varie caratterizzazioni, un istituto (sociale, culturale e giuridico) che affonda le sue radici nella risalente tradizione scientifica e culturale italiana (che del resto ha dato i natali alle più¹ antiche Università  degli studi e vanta nei secoli una nobile tradizione nella creazione, nella crescita e nella stabilizzazione di questa peculiare forma di elaborazione e trasmissione culturale, di ricerca, studio e istruzione superiore). E&#8217; soprattutto questa realtà  composita, nelle sue strutture e funzioni essenziali, soggettive (corpo docente, studenti) e oggettive (beni, mezzi, organizzazione), e nell&#8217;alta qualità  dei suoi contenuti e delle attività  svolte, che l&#8217;ordinamento giuridico mira a salvaguardare (quasi &#8220;riconoscendo&#8221; e tutelando realtà  collettive e corpi sociali preesistenti nella società  alla stessa norma giuridica). Significativo al riguardo è il precetto, contenuto nell&#8217;art. 10, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che fa divieto ai soggetti (sostanzialmente) diversi dalle Università  di utilizzare la denominazione di &#8220;Università &#8221; (e di rilasciare titoli universitari): &#8220;<i>le denominazioni di università , ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università  statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge</i>&#8220;. Ed è autoevidente il rilevantissimo interesse generale naturalmente rivestito da siffatte attività  e finalità  (compendiate ancora dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge di riforma n. 240 del 2010, nei seguenti termini: &#8220;<i>Le università  sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell&#8217;ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica</i>&#8220;).</p>
<p align="JUSTIFY">Non è escluso che proprio la centralità  e la preminenza di questa finalità  di salvaguardia di un tale patrimonio culturale nella sua oggettività  materiale spieghi il sostanziale disinteresse mostrato dalla disciplina giuridica per il profilo formale della configurazione esteriore dell&#8217;organizzazione del soggetto giuridico chiamato a rivestire la sostanza del fenomeno &#8211; si ripete, culturale e sociale, prima che giuridico &#8211; dell&#8217;Università  degli studi (pubblica o privata).</p>
<p align="JUSTIFY">4. Le Università  degli studi, nel quadro della teoria pluralistica dell&#8217;ordinamento giuridico, si collocano, d&#8217;altra parte, nel disegno della Costituzione, nel novero di quei fenomeni organizzativi rappresentativi di collettività  rese omogenee dal perseguimento di un interesse comune, come tali espressione di autonomia collettiva. Centrale rilevanza, ai fini del tema qui oggetto di approfondimento, è dunque rivestita dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 33, in base al quale &#8220;<i>le istituzioni di alta cultura, università  e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</i>&#8220;. Lo Stato è legittimato &#8211; con legge (riserva di legge) &#8211; a dettare i lineamenti organizzativi fondamentali, ma può farlo nei limiti dell&#8217;autonomia organizzativa di questi organismi collettivi che sono espressione della realtà  sociale e culturale, oltre che del rispetto della libertà  della ricerca e del suo insegnamento.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Non esiste, inoltre, nel vigente ordinamento giuridico, un&#8217;espressa esclusione, per le libere Università  private, del perseguimento del fine di lucro (si rinvia, al riguardo, al par. 10).</p>
<p align="JUSTIFY">6. Fatte queste minime premesse di inquadramento sistematico del tema, la Sezione evidenzia come il quesito posto dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca richieda che siano affrontate due questioni fondamentali: 1) se la forma giuridica della società  di capitali, nei suoi tratti ed elementi caratterizzanti essenziali, soprattutto in relazione alla finalità  lucrativa che la caratterizzerebbe, si ponga in contrasto &#8211; oppure possa accordarsi &#8211; con le caratteristiche finalistiche, funzionali, strutturali, gestionali e organizzative proprie delle Università  degli studi (questione rispetto alla quale è pregiudiziale la domanda, da essa implicata, se la finalità  lucrativa conservi ancora una sua rilevanza identificativa del tipo soggettivo della società  di capitali, o non sia stata piuttosto dissolta nell&#8217;idea della così detta &#8220;neutralità  delle forme&#8221;, ciù² che renderebbe, evidentemente, vacua e superata la prima questione); 2) in secondo luogo &#8211; e in caso di risposta non ostativa alla questione di cui <i>sub</i> 1) &#8211; se, esclusa un&#8217;incompatibilità  in linea di principio con il fine lucrativo e la natura commerciale della società  di capitali (ove ancora rilevante come tratto identificativo del tipo), la normativa vigente, racchiusa ancora oggi essenzialmente nel testo unico del 1933, in quanto in larga parte vincolante e significativamente incidente sulla struttura organizzativa, sulla <i>governance</i> e sui profili gestionali anche delle libere Università  private, si possa armonizzare con quella (essenzialmente di codice civile) che presiede alla disciplina positiva del tipo &#8220;società  di capitali&#8221;, oppure se gli elementi di specialità  e di esorbitanza rispetto a quel modello, derivanti dall&#8217;applicabilità  delle predette norme pubblicistiche, non siano tali da precludere un&#8217;utile declinazione delle libere Università  private nella forma della società  di capitali (rischiando, una simile forzatura, di condurre a un&#8217;ulteriore, anomala figura atipica, ibrida e di ancor più¹ incerta natura e funzionamento, foriera come tale di possibili problemi applicativi).</p>
<p align="JUSTIFY">7. La risposta, cui perviene la Sezione, lo si può qui anticipare, è positiva su entrambi i punti, nel senso che non sussistono impedimenti di principio nel nostro sistema ordinamentale a che una libera Università  privata possa assumere la forma giuridica della società  di capitali (pur nella perdurante rilevanza dello scopo di lucro &#8211; nonostante il principio di così detta &#8220;libertà  delle forme&#8221; &#8211; come carattere essenziale del tipo della società  di capitali), e nel senso che la perdurante unitarietà  e forte omogeneità  del sistema dell&#8217;istruzione superiore, nel quale le Università  pubbliche e quelle private continuano a presentare caratterizzazioni non solo funzionali, ma anche strutturali, fortemente omologhe, non osta &#8211; in termini di &#8220;clausole esorbitanti&#8221; ed elementi di specialità  rispetto al regime codicistico &#8211; alla concreta configurabilità  ed operatività  della costituzione (o riorganizzazione) delle libere Università  private nella forma della società  di capitali (ferma restando l&#8217;esigenza di un&#8217;attenta valutazione da parte del Ministero di settore riguardo all&#8217;opportunità  di proporre comunque un intervento del legislatore volto a meglio armonizzare e compatibilizzare l&#8217;organizzazione e il funzionamento delle libere Università  private che dovessero assumere la forma della società  di capitali rispetto al sistema normativo vigente).</p>
<p align="JUSTIFY">8. La normativa vigente &#8211; dal teso unico del 1933 fino alla più¹ recente riforma organica del 2010 &#8211; si concentra soprattutto sui contenuti sostanziali dell&#8217;attività  e trascura gli elementi formali di inquadramento delle libere Università  private nell&#8217;uno piuttosto che nell&#8217;altro particolare tipo soggettivo (non pare si possano rinvenire elementi direttamente utili a lumeggiare la questione qui in trattazione nei precedenti storici costituiti della legge Casati 13 novembre 1859, n. 3725, dal testo unico delle leggi sull&#8217;istruzione superiore di cui al regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, e dalla riforma Gentile, legge 30 settembre 1923, n. 2101, che paiono nel complesso orientati piuttosto a una visione di accentramento e di statizzazione delle Università ).</p>
<p align="JUSTIFY">9. Non occorre in questa sede una disamina analitica di tutta la complessa produzione normativa che è si è nei decenni susseguita nella materia (salvi i vari richiami puntuali contenuti nei paragrafi 11 ss.). I tratti essenziali della disciplina positiva sono bene illustrati in entrambe le relazioni del Ministero di settore, cui può per sintesi farsi rinvio. In particolare, nella seconda relazione il Ministero dell&#8217;istruzione ha efficacemente raggruppato gli ambiti di disciplina nei seguenti cinque filoni essenziali: 1) finalità  istituzionali; 2) requisiti necessari per l&#8217;istituzione e l&#8217;accreditamento; 3) strutture, organi e loro attribuzioni; 4) studenti e diritto allo studio; 5) patrimonio, risorse finanziarie e amministrazione. Riprendendo una sintesi al riguardo contenuta nei pareri del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, i punti principali possono essere così richiamati: finalità  di interesse generale, medesime modalità  di istituzione e di soppressione (attraverso decreto ministeriali), utilizzo di identiche procedure di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, sottoposizione ai medesimi criteri di misurazione e controllo degli standard qualitativi del servizio, rispetto del diritto allo studio, regime pubblicistico autorizzativo per il rilascio di titoli accademici dello stesso valore legale; identico regime pubblicistico di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro dei docenti e dei ricercatori, poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero.</p>
<p align="JUSTIFY">10. Entrando, dunque, nel merito e procedendo a partire dalla prima delle due questioni indicate nel paragrafo 6, occorre svolgere una breve riflessione sull&#8217;evoluzione del concetto e dell&#8217;istituto giuridico della società  di capitali, per verificare se e in che misura questa figura giuridica si presti o meno, per come essa oggi si atteggia e si configura, a dare adeguata forma e struttura giuridiche ai soggetti in esame.</p>
<p align="JUSTIFY">10.1. La centralità  dello scopo nella disciplina dei tipi di enti superindividuali emerge da plurimi indici normativi di diritto positivo. L&#8217;art. 2247 del codice civile definisce la società  avendo riguardo allo scopo (<i>Con il contratto di società  due o più¹ persone conferiscono beni o servizi per l&#8217;esercizio in comune di una attività  economica allo scopo di dividerne gli utili</i>). L&#8217;art. 2249 c.c., a sua volta, nel definire i <i>Tipi di società </i>, fa leva sullo scopo, qui considerato <i>sub specie</i> di oggetto sociale (<i>Le società  che hanno per oggetto l&#8217;esercizio di una attività  commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società  che hanno per oggetto l&#8217;esercizio di una attività  diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società  semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società  secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo</i>). L&#8217;indicazione dello scopo (dopo la denominazione dell&#8217;ente) è il primo dei contenuti essenziali dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto delle associazioni e delle fondazioni (art. 16 c.c.); la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (art. 26 c.c.); la devoluzione dei beni (art. 31, secondo comma, c.c.) avviene, per le fondazioni, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; così avviene anche per le associazioni, quando manchino indicazioni nelle deliberazioni dell&#8217;assemblea che ha stabilito lo scioglimento (ma si veda anche l&#8217;art. 32 c.c. che, in caso di beni donati o lasciati a un ente con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell&#8217;ente stesso, l&#8217;autorità  governativa, nel caso di trasformazione o di scioglimento dell&#8217;ente, può devolvere i suddetti beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi).</p>
<p align="JUSTIFY">10.2. In questo quadro, guardando al diritto civile, la norma fondamentale dell&#8217;ordinamento della plurisoggettività  generale &#8211; in disparte le diverse declinazioni sul versante del diritto pubblico &#8211; opera essenzialmente una bipartizione fondamentale tra enti (con o senza personalità  giuridica) caratterizzati da finalità  (in senso lato e prevalentemente) ideali, civiche, di beneficio comune, anche (ma non necessariamente) altruistico-solidaristiche (e/o cooperativo-sociali) &#8211; nel nostro diritto regolati nel libro primo del codice civile -, ed enti caratterizzati da finalità  (prevalentemente) egoistico-strategiche orientate al profitto derivante dall&#8217;organizzazione dell&#8217;esercizio in comune di un&#8217;impresa economica &#8211; nel nostro diritto regolati nel libro quinto del codice civile. Questa differenziazione, che pure ha subito negli anni (nella prassi e nella legislazione) una notevole attenuazione (o confusione) &#8211; si pensi alle società  sportive (senza fine di lucro), alle imprese sociali (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112), alle società Â <i>benefit</i> (art. 1, commi 376-384, della legge di stabilità  per il 2016 &#8211; legge n. 208 del 2015), o alla ormai pacifica ammissione di attività  commerciali da parte di soggetti riconducibili ai tipi del libro primo del codice &#8211; conserva ancora oggi una sua validità  di fondo, ed è in qualche modo rimarcata dalla recente evoluzione della legislazione sul così detto &#8220;Terzo settore&#8221; (decreto legislativo n. 117 del 2017), ancorchè tale evoluzione normativa risenta soprattutto del punto di vista (di matrice sociologica ed economica nordamericana) che tende a ricondurre le <i>non profit organizations</i> al settore della filantropia e dell&#8217;altruismo, che è settore più¹ specifico e meno ampio rispetto alle finalità  ideali, non lucrativo-commerciali, degli enti descritti nel libro I del codice civile, ma che appare comunque di rilievo per la riconferma della sostanziale, perdurante validità  della <i>summa divisio</i> sopra ricordata.</p>
<p align="JUSTIFY">10.3. Questa <i>summa divisio</i>, pur in parte contraddetta da alcune innovazioni normative, mantiene ancora il suo fondamentale valore euristico. Essa si fonda sull&#8217;assunto che, ancora oggi, il fine di lucro costituisca un elemento essenziale della società . Questa posizione contesta il noto argomento contrario, fondato sulle modifiche di derivazione comunitaria che avevano escluso la mancanza dello scopo di lucro dal novero delle cause di nullità  del contratto di società  per azioni, con il rilievo che la mancanza dello scopo lucrativo non pone un problema di validità , bensì di qualificazione del contratto associativo, e contesta l&#8217;eccezione delle società  sportive, per le quali la legge esclude la redistribuzione degli utili, spiegandola come figura atipica di legge speciale.</p>
<p align="JUSTIFY">Si tratta, tuttavia, di un posizione non più¹ indiscussa. Si osserva, infatti, che, anche a seguito della recente introduzione delle nuove figure giuridiche dell&#8217;impresa sociale e delle società Â <i>benefit</i>, che contemplano espressamente altri casi di società  senza divisione degli utili, sembra ormai prevalere una sorta di principio di &#8220;libertà  della forma&#8221;, dovendosi accordare maggiore rilevanza alla sostanza del regime giuridico che disciplina l&#8217;attività  svolta e svalutare il dato formale del rivestimento esteriore di tali attività  regolate e &#8220;conformate&#8221; da controlli pubblicistici sostanziali. Tale principio renderebbe esplicito il dato fattuale del sempre più¹ frequente fenomeno di fondazioni di impresa e dell&#8217;esercizio di attività  a tutti gli effetti imprenditoriali da parte di soggetti associativi anche privi di personalità  giuridica. La dottrina civilistica ha evidenziato la sempre più¹ profonda divaricazione tra le forme giuridiche e i contenuti economici, rilevando sempre più¹ frequentemente nella prassi organizzazioni che non hanno scopo di profitto, ma che sono costituite in forma di società , e, viceversa, associazioni che svolgono attività  economiche a scopo di lucro.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma è anche vero, si può replicare a questo argomento, che è proprio l&#8217;introduzione di queste novità  normative che finisce per riaffermare (anzichè sminuire) la forza della categoria giuridica tipizzante, imperniata (proprio e tra l&#8217;altro) sul fine di lucro, e ciù² secondo un tipico moto dialettico per cui la legge (il soggetto) tende a riappropriarsi del fatto (l&#8217;oggetto), ri-categorizzando (razionalizzando e riportando a unità ) l&#8217;evoluzione spontanea dei fenomeni sociali. Tanto è vero che, ad esempio, la disciplina delle società Â <i>benefit</i> rinviene esattamente nella regolazione del fine di lucro il suo centro connotativo, il suo senso, nell&#8217;aggiunta, oltre allo scopo di dividere gli utili, di &#8220;<i>una o più¹ finalità  di beneficio comune</i>&#8220;, perseguite &#8220;<i>mediante una gestione volta al bilanciamento con l&#8217;interesse dei soci e con l&#8217;interesse di coloro sui quali l&#8217;attività  sociale possa avere un impatto</i>&#8220;. Insomma, le recenti innovazioni normative delle imprese sociali e delle società Â <i>benefit</i>, che derivano dal tentativo della legge di adeguarsi all&#8217;evoluzione della prassi, se da un lato sembrano costituire una conferma del principio della neutralità  delle forme, dall&#8217;altro lato finiscono per negarlo, in quanto ulteriore tipizzazione e categorizzazione normativa della suddetta fenomenologia (imperniata per di più¹, ancora una volta, sulla regolazione e graduazione del fine di lucro): quanto più¹ il legislatore insiste nel categorizzare la mutevole realtà  libera dell&#8217;autonomia privata, tanto più¹ ribadisce e fa riemergere, in un processo dialettico continuo, l&#8217;opposto principio della tipicità  delle forme e dell&#8217;obbligo dell&#8217;autonomia privata di collocarsi, nel suo svolgimento, in una delle forme all&#8217;uopo apprestate dal legislatore.</p>
<p align="JUSTIFY">10.4. Si obietta a questa impostazione che la produzione di un utile è coessenziale all&#8217;attività  imprenditoriale poichè la crescita e lo sviluppo dell&#8217;intrapresa economica implicano naturalmente la spinta fisiologica a produrre unÂ <i>surplus</i>di ricchezza, anche oltre la mera remunerazione adeguata dei fattori della produzione impiegati. Si osserva inoltre che il divieto di distribuzione degli utili caratterizza non giù  tutta l&#8217;attività  (anche d&#8217;impresa) ordinata a fini ideali, ma solo quella ordinata a fini solidaristico-sociali, che si caratterizza per la gratuità  dell&#8217;impegno, per la natura (in un certo qual senso) di liberalità  e non di scambio della finalizzazione dell&#8217;attività  stessa, che si identifica con l&#8217;ordinamento degli enti del Terzo settore. L&#8217;attività  di ricerca e formativa delle libere Università  private, che ha una connotazione oggettiva di imprenditorialità  e che tende sempre più¹ a svolgersi nell&#8217;ambito di un mercato concorrenziale, impone l&#8217;esigenza, legittima e ragionevole, di poter attrarre capitali di investimento, per potenziare e migliorare l&#8217;offerta formativa e di servizi nella sua complessità , ed è possibile attrarre capitali solo se, tramite la redistribuzione degli utili, si può offrire una giusta remunerazione al rischio degli investitori. Negare la divisione degli utili, pur ammettendo l&#8217;imprenditorialità  della gestione, costituirebbe in questo senso una contraddizione in termini.</p>
<p align="JUSTIFY">10.5. La questione del rilievo che oggi assume e mantiene il fine lucrativo nella caratterizzazione del tipo &#8220;società  di capitali&#8221; resta dunque ancora oggi aperta e opinabile, non apparendo possibile un approdo conclusivo certo e indiscutibile sul punto. Non appare dunque possibile, ritiene la Sezione, nell&#8217;oggettiva opinabilità  delle complesse questioni qui solo accennate, affermare la preminenza del principio di libertà  delle forme e la sostanziale indifferenza dello strumento societario, come pura forma giuridica, rispetto alla sostanza dei vari e diversi &#8220;significati&#8221; (scopi pratico-sociali) perseguiti dall&#8217;ente (idealistici, altruistici e/o commerciali-lucrativi, strategico-egoistici).</p>
<p align="JUSTIFY">La Sezione non sottovaluta affatto la problematicità  e la sensibilità , anche politica, dell&#8217;idea di una possibile riconfigurazione del modello organizzativo e strutturale che ponga le libere Università  private sotto l&#8217;egida del profitto e del commercio (in quanto scopo essenziale,Â <i>causa finalis</i>) della loro stessa costituzione. Ma proprio per le esposte ragioni e per la difficoltà  di approdare, oggi, a conclusioni definitive e perentorie riguardo al rapporto tra struttura societaria e fine di lucro, la Sezione ritiene che, secondo il principio liberale per cui è permesso tutto ciù² che non è espressamente vietato, debba escludersi la sussistenza di una ragione giuridica, imperniata su una pretesa, indefettibile finalità  di lucro del modello &#8220;società  di capitali&#8221;, ostativa alla possibilità  che le libere Università  private rivestano una tale forma giuridica.</p>
<p align="JUSTIFY">11. In più¹ la Sezione rileva che, in realtà , non sussiste nel nostro ordinamento giuridico neppure un&#8217;espressa incompatibilità  (e, dunque, un divieto) tra il fine di lucro e l&#8217;attività  e il funzionamento propri delle Università  degli studi (per quanto caratterizzati da alti e verosimilmente preminenti fini ideali di interesse generale). Neppure il sistema ordinamentale di settore, sotto il titolo dell&#8217;art. 33 Cost., sembra frapporre ostacoli in linea di principio a un possibile fine lucrativo di tali enti privati. E ciù² proprio in ragione di quella preminenza del profilo contenutistico e sostanziale, di salvaguardia dell&#8217;Università  degli studi intesa prima come fenomeno sociale e culturale, che come istituto giuridico, di cui si è detto ai paragrafi 3 e 4. Nel nostro ordinamento giuridico, d&#8217;altra parte, non risulta essere mai stata introdotta una norma positiva di divieto dei fini di lucro. Si ricorda che solo nella X legislatura, nel disegno di legge A.S. n. 1935 intitolato <i>Autonomia delle università  e degli enti di ricerca</i>, d&#8217;iniziativa dell&#8217;allora Ministro Ruberti (governo Andreotti-6), approvato solo dal Senato il 7 febbraio 1991, ma non dalla Camera (l&#8217;A.C. 5460, alla data del 29 gennaio 1992 all&#8217;esame dell&#8217;Assemblea, ma poi non approvato per la fine della legislatura), figurava la previsione secondo la quale «<i>Le Università  sono istituzioni dotate di piena capacità  di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini e con l&#8217;esclusione di qualunque scopo di lucro</i>». La legge n. 168 del 1989 istitutiva del Ministero dell&#8217;università  e della ricerca scientifica e tecnologica, nell&#8217;art. 6 (<i>Autonomia delle università </i>) reca, invece, la seguente previsione, nella quale non compare il divieto dello scopo di lucro: &#8220;1.  <i>Le università  sono dotate di personalità  giuridica e, in attuazione dell&#8217;articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti</i>&#8220;. La quasi coeva legge 29 luglio 1991, n. 243, specificamente dedicata alle <i>Università  non statali legalmente riconosciute</i>, che pure avrebbe potuto esprimere un siffatto divieto, non reca elementi normativi utili in una tale direzione e si limita, nell&#8217;art. 1, a enunciare (nuovamente) il generico principio per cui &#8220;<i>Le università  e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell&#8217;ambito delle norme dell&#8217;articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonchè dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">11.1. L&#8217;art. 33 della Costituzione (<i>L&#8217;arte e la scienza sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità , deve assicurare ad esse piena libertà  e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E&#8217; prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università  ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</i>) non impone una determinata forma giuridica e si ritiene che il diritto alla così detta &#8220;libertà  di scuola&#8221;, enunciato in tale, fondamentale articolo della Carta, non rechi in sì©, come suo implicito corollario, un obbligo di orientamento finalistico non lucrativo e idealistico o solidaristico e sociale e, correlativamente, un divieto <i>a priori</i> del possibile perseguimento di finalità  lucrative.</p>
<p align="JUSTIFY">D&#8217;altra parte, secondo le migliori interpretazioni di questa (come di altre, analoghe) disposizioni contenute nella Costituzione, l&#8217;affermazione della &#8220;<i>libertà </i>&#8221; di scuola, per avere un senso effettivo e pregnante, comprende non solo il contenuto dell&#8217;insegnamento, ma si estende a coprire anche la forma organizzativa prescelta &#8211; tra quelle lecite, ammesse nell&#8217;ordinamento &#8211; per tale insegnamento, atteso che la forma organizzativa ben può condizionare l&#8217;effettività  della libertà  (anche) dei contenuti stessi dell&#8217;insegnamento.</p>
<p align="JUSTIFY">11.2. A livello di legge ordinaria, la disciplina delle libere Università  private rinviene il suo testo fondamentale ancora oggi nel giù  citato regio decreto n. 1592 del 1933, il cui titolo I (<i>Università  e Istituti Superiori</i>), nel disegnare l&#8217;<i>Ordinamento</i> di settore (sezione I), dedica le sue prime disposizioni (contenute nel capo I), ai <i>Fini dell&#8217;istruzione superiore</i>, stabilendo (art. 1, primo comma) che <i>L&#8217;istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l&#8217;esercizio degli uffici e delle professioni</i>, e che (secondo comma) <i>Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico: 1) nelle Regie università  e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B; 2) nelle Università  e negli Istituti superiori liberi</i>. Il testo unico del 1933, ma anche le successive leggi di settore (legge 9 maggio 1989, n. 168, legge 29 luglio 1991, n. 243, legge 30 dicembre 2010, n. 240), tuttavia, non hanno mai introdotto espressi divieti del fine di lucro.</p>
<p align="JUSTIFY">11.3. La forte unitarietà  del sistema universitario, che vede assieme, appaiate sin dai primi articoli, le Università  pubbliche e quelle private, non basta, di per sì© considerata, a giudizio della Sezione, a generare, per sommatoria, un &#8220;principio&#8221; (implicito e non espresso) di divieto del fine di lucro e della forma della società  di capitali per le libere Università  private.</p>
<p align="JUSTIFY">11.3.1. Della unità  di fini di interesse generale si è giù  ampiamente detto. Sul piano strutturale è sufficiente il richiamo degli artt. 198 e 199 del testo unico del 1933: il primo stabilisce icasticamente che &#8220;<i>Appartiene alla categoria di cui al n. 2Â° dell&#8217;art. 1 ogni Università  e Istituto superiore libero, il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente testo unico</i>&#8220;; il secondo rende applicabili alle libere Università  private &#8220;<i>le norme contenute nel Titolo I, sezioni I, II e III</i>&#8221; (ossia le norme in materia di <i>Ordinamento</i>, di <i>Personale</i> e di <i>Studenti</i>, salvo poche eccezioni, irrilevanti ai fini della presente indagine. Il capo II (<i>Autorità  accademiche</i>) della sezione I (<i>Ordinamento</i>) del titolo I del regio decreto, inoltre, accomuna le Università  pubbliche e gli Istituti superiori, ivi inclusi quelli privati, nella disciplina minima della struttura di governo dell&#8217;ente, articolata nelle <i>Autorità  accademiche</i> (art. 6: &#8220;<i>Il governo delle Università  e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorità : 1) rettore delle Università  e direttore degli Istituti superiori; 1-bis) corpo accademico; 2) senato accademico; 3) Consiglio d&#8217;amministrazione; 4) presidi delle Facoltà  e delle Scuole; 5) Consigli delle Facoltà  e delle Scuole</i>&#8220;). Ma l&#8217;unitarietà  di sistema e l&#8217;omogeneità  di regime si apprezzano, ha evidenziato il Ministero, anche con riguardo alle caratteristiche dell&#8217;attività  didattica svolta dalle Università , anch&#8217;esse disciplinate dalla normativa statale. Da ultimo, il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 &#8211; relativo all&#8217;autonomia didattica degli Atenei, in attuazione dell&#8217;articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 -, stabilisce, all&#8217;art. 3, che le Università  rilasciano i seguenti titoli di studio: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono rispettare, ai sensi del successivo art. 4, gli &quot;<i>obiettivi formativi qualificanti</i>&quot; (e le conseguenti attività  formative indispensabili) che sono raggruppati in classi di appartenenza, definite con apposito decreto ministeriale. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.m. n. 270 del 2004, e nei decreti sulle classi di appartenenza, tutte le Università  disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio nel regolamento didattico d&#8217;Ateneo (art. 11 del d.m. n. 270 del 2004), approvato, in base a quanto stabilito dall&#8217; art. 11 della legge n. 341 del 990, dal Ministero, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN). Infine, il Ministero evidenzia la riserva di legge, qui giù  richiamata (art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 580, del 1973), dell&#8217;uso delle &#8220;<i>denominazioni di università , ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università  statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge</i>&quot;. Si potrebbe proseguire indagando anche gli ulteriori aspetti di omogeneità  di regime, quanto, ad esempio, ai profili strutturali e organizzativi, ma di tali ulteriori aspetti si dirà  più¹ nel dettaglio nei successivi paragrafi.</p>
<p align="JUSTIFY">11.3.2. Questo impianto è stato peraltro sostanzialmente confermato dalla legislazione successiva: la legge 9 maggio 1989, n. 168 di <i>Istituzione del Ministero dell&#8217;università  e della ricerca scientifica e tecnologica</i>, nell&#8217;abrogare (art. 21) tutte le disposizioni incompatibili, ha peraltro confermato le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università  non statali autorizzate a rilasciare titoli con valore legale. La legge 29 luglio 1991, n. 243 (<i>Università  non statali legalmente riconosciute</i>), giù  richiamata sopra, al paragrafo 11, che ha introdotto norme per le università  e gli istituti superiori non statali che intendano avvalersi del contributo dello Stato, si è limitata (art. 1) a ribadire che &#8220;<i>Le università  e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell&#8217;ambito delle norme dell&#8217;articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonchè dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili</i>&#8220;. La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (<i>Norme in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità  e l&#8217;efficienza del sistema universitario</i>) enuncia, nell&#8217;art. 1 (<i>Principi ispiratori della riforma</i>), principi generali che sono sicuramente riferibili anche alle libere Università  private (&#8220;1.  <i>Le università  sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell&#8217;ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica</i>&#8220;). Dei decreti delegati adottati in attuazione della delega contenuta nell&#8217;art. 5 della legge (<i>Delega in materia di interventi per la qualità  e l&#8217;efficienza del sistema universitario</i>) trova piena applicazione anche per le libere Università  private il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 (artt. 1, comma 1, lettera <i>b</i>), e 3), recante <i>Valorizzazione dell&#8217;efficienza delle università  e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università  e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività </i>, con la sola eccezione dell&#8217;art. 15, che riguarda l&#8217;incentivo per i risultati conseguiti a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università  (FFO), che si applica solo alle Università  statali. Il decreto n. 19 del 2012 disegna un complesso sistema nazionale di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e di valutazione, assicurazione della qualità  e accreditamento delle università , nel quadro delle finalità  stabilite all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera <i>a</i>), primo periodo, della legge delega n. 240 del 2010. Trova altresì applicazione per tutto il sistema universitario, ivi comprese le libere Università  private, il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 concernente la <i>Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">11.3.3. E tuttavia, si ripete, la Sezione esclude che la somma di questi elementi e il disegno di forte e coesa unitarietà  del sistema, che accomuna le Università  private a quelle pubbliche, pur suggestiva nell&#8217;ottica di ipotizzare un&#8217;esclusione di finalità  commerciali e lucrative per le Università  private, possa essere determinante e risolutiva, in senso negativo, del quesito posto dal Ministero di settore, circa la compatibilità  del modello della società  di capitali con le libere Università  private. Questa forte coesione e unitarietà  di sistema, infatti, reputa la Sezione, si spiega essenzialmente con il giù  più¹ volte richiamato fine di salvaguardia della &#8220;sostanza&#8221; di ciù² che è l&#8217;Università  degli studi (pubblica o privata), ma non pone <i>ex se</i> limiti alla forma giuridica prescelta e utilizzabile.</p>
<p align="JUSTIFY">11.4. Nè pare utile in direzione opposta &#8211; ossia nel senso di rinvenire e affermare un tale divieto legislativo &#8211; la disciplina della trasformazione in fondazioni di diritto privato prevista per le sole Università  statali dall&#8217;art. 16 del decreto-legge n. 112 del 2008, li dove è stabilito &#8211; art. 16, comma 4 &#8211; che &#8220;<i>4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità  consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità  della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività  previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime</i>&quot;. Tale espressa esclusione della natura commerciale delle fondazioni universitarie e della possibilità  per le stesse di distribuire utili non esprime un principio fondamentale, riferibile anche alle libere Università  private in quanto immanente al tipo di ente (sotto il profilo finalistico e funzionale), ma risulta evidentemente dettato dalla speciale esigenza, rinvenibile solo nel caso specifico delle Università  pubbliche che intendano trasformarsi in soggetti di diritto privato, della salvaguardia del compendio patrimoniale, mobiliare e immobiliare, costituente patrimonio pubblico indisponibile, che verrebbe ad essere altrimenti esposto al rischio di dispersione nel caso di una trasformazione di tali enti pubblici non giù  in enti di diritto privato privi di fini di lucro, inscrivibili entro la cornice del libro I del codice civile, bensì quali enti commerciali riferibili al libro V, con le tutte le annesse conseguenze applicative e di regime.</p>
<p align="JUSTIFY">12. Resta vero, sul piano fenomenologico-sociale, quanto giù  rilevato da questo Consiglio nel parere della Commissione speciale parere n. 2427/2018 del 26 ottobre 2018, nel quale, nell&#8217;escludere la qualificazione delle Università  private come &#8220;organismi di diritto pubblico&#8221; (in tema di non applicabilità  della disciplina dei contratti pubblici), questo Consiglio ha tra l&#8217;altro dubitato della natura non commerciale e industriale delle attività  da esse svolte, sottolineando la &#8220;<i>notevole caratterizzazione imprenditoriale e concorrenziale dell&#8217;attività  svolta (è noto che, oramai, gli istituti di istruzione superiore, soprattutto quelli privati, ma entro certi limiti anche quelli pubblici, operano in una logica di vera e propria competizione di mercato, articolando un&#8217;offerta formativa e logistica sempre più¹ attraente &#8211; percorsi formativi, programmi, disponibilità  ricettive, campus, selezione di docenti di vaglia, etc. &#8211; per contendersi la platea degli studenti, dalle cui iscrizioni derivano peraltro, di regola, la propria prevalente alimentazione economica)</i>&#8220;, ed evidenziando altresì come &quot;<i>anche le università  pubbliche sono tenute ormai a gestire il servizio con criteri di economicità , in base ai quali modulano perfino l&#8217;ampiezza e il contenuto dello stesso servizio (istituzione o soppressione di dipartimenti e corsi di laurea in relazione al piano finanziario e alle potenzialità  del mercato dello studio, investitemi strutturali e calcolo del break even point etc.), per cui si può a ben ragione ritenere che il servizio dell&#8217;istruzione universitaria non sia per sì©, ontologicamente, di natura non industriale o commerciale, e diventi tale solo ove, a causa della sua meritevolezza, sia gestito dal pubblico con criteri non economici, o dal privato con sostanziosi contributi pubblici. In sostanza sembra doversi escludere la natura non industriale e commerciale sia quando tale esclusione non sia espressamente postulata dalle norme, sia soprattutto quando l&#8217;ordinamento di settore sottoponga l&#8217;attività  non solo al mercato e alla concorrenza, ma soprattutto agli ordinari criteri economici aziendali, come nel caso di specie</i>&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">Nè tali fisiologiche esigenze di migliore adattamento competitivo delle Università  degli studi possono dirsi esaustivamente soddisfatte attraverso la possibilità  per gli enti <i>no profit</i> di svolgere attività  commerciali strumentali al miglior perseguimento dello scopo sociale altruistico, sfruttando la possibilità , offerta dall&#8217;ordinamento giuridico, di partecipazione a società  di capitali strumentali, capaci, come società  erogatrici di servizi, di acquistare in modo competitivo sul mercato quei beni, servizi e lavori che servono a implementare e potenziare l&#8217;offerta didattica e formativa, in tutte le sue manifestazione e declinazioni. Poichè, si ripete, non sussiste un esplicito divieto (o un divieto implicitamente manifestato in modo sufficientemente univoco da una norma o da un complesso di norme) di organizzazione delle libere Università  private in forma di società  di capitali, deve concludersi, in base all&#8217;art. 41 Cost. che riconosce e tutela la libera iniziativa economica privata, che non può limitarsi l&#8217;autonomia dei privati di costituire la loro libera iniziativa economica nel settore dell&#8217;istruzione superiore nella forma <i>for profit</i> della società  di capitali, vincolandoli a una gestione &#8220;imprenditoriale&#8221; (per quanto possibile) di un ente non lucrativo di utilità  sociale.</p>
<p align="JUSTIFY">13. Occorre inoltre chiarire &#8211; ribadendo in questo senso la centralità  e l&#8217;ineludibilità  del tema della compatibilità  del fine di lucro (di divisione degli utili), che resta caratterizzante la società  di capitali, ai fini di una soddisfacente risposta al quesito &#8211; che non appaiono, in quest&#8217;ottica, risolutivi i richiami (pur apprezzabili) svolti nel parere del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze alla disciplina delle società  pubbliche (ora racchiuso nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 &#8211;<i>Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica</i>) o al modello dell&#8217;impresa sociale (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).</p>
<p align="JUSTIFY">13.1. E&#8217; agevole invero rilevare, quanto alle società  pubbliche (siano esse totalitariamente pubbliche o solo partecipate maggioritariamente dal pubblico, siano esse <i>in house</i> o operanti nel libero mercato), che tale tipologia si pone, per nascita e per nozione, come istituto di diritto speciale, spesso regolato da leggi di diritto singolare, sicchè, come tale, non offre elementi euristici e regolativi suscettibili di valida generalizzazione teorica. Anzi, il richiamo alle società  pubbliche potrebbe in senso opposto servire come argomento a sostegno della tesi della necessità  di un intervento del legislatore, per consentire un utile inserimento, nel quadro giuridico attuale, delle libere Università  private in forma di società  di capitali, e ciù² proprio (o quanto meno) allo scopo di risolvere i vari dubbi applicativi e i diversi aspetti di compatibilizzazione, di cui si dirà  oltre, di quel modello privatistico rispetto al peculiare e speciale regime proprie di tutte le Università  degli studi. Non è un caso, infatti, che si è reso necessario un apposito testo unico &#8211; il citato d.lgs. n. 175 del 2016 &#8211; per tentare di dirimere e risolvere le mille questioni interpretative e i mille dubbi applicativi che negli anni hanno afflitto il regime operativo di questi soggetti atipici, fuori sistema, costituiti dalle società  pubbliche, nelle loro varie ed eterogenee forme e declinazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">13.2. Quanto all&#8217;impresa sociale può osservarsi che è vero, da un lato, come osservato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, che &#8220;<i>La natura societaria e la finalità  pubblicistica non appaiono infatti incompatibili, anche in considerazione dell&#8217;espressa congiunzione tra tali due finalità  che emerge nell&#8217;istituto dell&#8217;impresa sociale, disciplinata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112</i>&#8221; e che, in particolare, l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>g</i>), contempla, tra le attività  d&#8217;impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità  civiche, solidaristiche e di utilità  sociale, proprie di tale tipo d&#8217;impresa, anche quella avente ad oggetto la &#8220;<i>formazione universitaria e post-universitaria</i>&#8220;; ma è altrettanto vero che, in disparte ogni considerazione sulla (non casuale e significativa) collocazione dell&#8217;impresa sociale nell&#8217;alveo del Terzo settore, come è reso evidente dalla legge di delega n. 106 del 2016, la scelta dello statuto dell&#8217;impresa sociale resta affidato alla libera autonomia dei privati e non è certo possibile in questa sede imporre limiti e obblighi ai privati promotori, o formulare una sorta di parere positivo &#8220;condizionato&#8221; alla scelta della sola forma statutaria dell&#8217;impresa sociale. Per far ciù² occorre il comando del legislatore. Anche l&#8217;argomento dell&#8217;impresa sociale, dunque, rischia di condurre in definitiva all&#8217;approdo della necessaria intermediazione legislativa.</p>
<p align="JUSTIFY">13.3. Neppure può ammettersi che le due nuove figure giuridiche costituite dalle società Â <i>benefit</i> e dall&#8217;impresa sociale possano esse stesse offrire una soluzione calzante ed esauriente ai fini di una risposta positiva al quesito oggetto del presente parere, che potrebbe dunque essere favorevole, ma alla sola condizione che le libere Università  private adottino una delle due suindicate forme speciali societarie,Â <i>benefit</i> o impresa sociale, in quanto meglio adatte a conciliare le finalità  ideali con quelle lucrative. Una siffatta risposta, infatti, pur in astratto percorribile, eluderebbe, in realtà , il punto centrale del quesito &#8211; se la forma giuridica della società  di capitali, in sì©, sia o meno compatibile con la natura e il regime giuridici delle libere Università  private &#8211; e caricherebbe il parere di un&#8217;impropria funzione &#8220;normativa&#8221; &#8211; di limitazione e condizionamento di una libertà  dei privati &#8211; ovviamente riservata alla legge. In realtà , in questa sede, l&#8217;alternativa non può che essere &#8220;secca&#8221;: delle due, l&#8217;una, o non sussiste un divieto positivo o di principio, nè si frappongono ostacoli applicativi insormontabili di adattamento del modello societario alla vigente normativa concernente le libere Università  private, e allora la risposta al quesito dovrà  essere positiva, oppure tali limiti sussistono, e la risposta dovrà  dunque essere negativa. Imporre il modello dell&#8217;impresa sociale, o quello della società Â <i>benefit</i>, non risolverebbe il problema e finirebbe per creare in via pretoria un ulteriore modello speciale innominato e atipico di società  di capitali.</p>
<p align="JUSTIFY">14. Escluso, quindi, che sussista un divieto di principio nel nostro ordinamento giuridico a che le libere Università  private possano strutturarsi nella forma di società  di capitali, si tratta ora, come anticipato sopra, di indagare il secondo corno del problema posto dal quesito in esame, ossia se, sul piano del concreto assetto normativo vigente del settore, una tale astratta possibilità  possa da potenziale divenire attuale e concretizzarsi in atto. E, come si dirà  qui di seguito, la risposta a questo secondo quesito ha da essere positiva, pur potendosi comunque auspicare un ragionato intervento del Legislatore finalizzato a riallineare e risistemare il settore a seguito e per effetto nella introduzione, in esso, di tale nuova, possibile configurazione organizzativa delle libere Università  private, che non era in tale settore postulata.</p>
<p align="JUSTIFY">15. Giova prendere le mosse dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento. A tal fine, nuovamente richiamate qui le <i>Premesse</i> al parere interlocutorio n. 370 del 2019, dove (par. 3) era in sintesi riportata l&#8217;analisi che molto utilmente il richiedente Ministero aveva tratteggiato giù  nella prima relazione (prot. n. 0005652 del 20 dicembre 2018) dei profili di convergenza e di quelli di differenza nel regime giuridico delle libere Università  private rispetto a quelle pubbliche, sembra utile riprendere in questa sede l&#8217;ulteriore analisi, molto ben costruita, con la quale l&#8217;Ufficio legislativo del Ministero (nella relazione integrativa prot. 0001438 del 19 marzo 2019) ha fornito puntualmente nuovi e ulteriori elementi di cognizione e di valutazione richiesti da questo Consiglio in sede interlocutoria. In particolare il Ministero ha provveduto a ricavare dall&#8217;esame degli atti costitutivi e degli statuti delle libere Università  private le caratteristiche costanti e le invarianti strutturali e funzionali, utili al fine di una connotazione tipologica di tali soggetti, focalizzando l&#8217;attenzione sui seguenti profili: 1) finalità  istituzionali; 2) requisiti necessari per l&#8217;istituzione e l&#8217;accreditamento; 3) strutture, organi e loro attribuzioni; 4) studenti e diritto allo studio; 5) patrimonio, risorse finanziarie e amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">16. Guardando ai suddetti ambiti strutturali e organizzativi, occorre a questo punto esaminare i profili di esorbitanza dal diritto privato e di eccedenza dal modello tipico privatistico della società  di capitali, per come disciplinata dal codice civile, che potrebbero indurre a dubitare della compatibilità  in concreto di tale modello con il regime giuridico proprio delle Università  private, per come è ancora oggi consacrato nella legge positiva vigente. Di seguito a ciascun di tali profili converrà  poi riportare &#8211; per una maggiore chiarezza dell&#8217;esposizione &#8211; le ragioni che inducono la Sezione a giudicare superabili i suddetti, possibili, dubbi.</p>
<p align="JUSTIFY">16.1. Un primo tratto di specialità  del regime delle libere Università  private che appare rilevante ai fini della soluzione del quesito proposto è costituito dal rilievo per cui la personalità  giuridica è ora conferita con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca, nel rispetto degli indirizzi e delle procedure relativi alla programmazione triennale del sistema universitario, stabiliti dal Ministero ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 5, lettera <i>c</i>) del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, dell&#8217;art. 1-<i>ter</i> del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005 e dell&#8217;art. 7, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 19 del 2012. Con il provvedimento istitutivo si provvede, altresì, all&#8217;accreditamento dell&#8217;Università  e dei corsi di studio, all&#8217;approvazione dello statuto e del regolamento didattico d&#8217;ateneo e alla conseguente autorizzazione al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai fini dell&#8217;istituzione di una nuova Università  non statale, l&#8217;art. 200 del testo unico prevede, inoltre, che il Ministero debba accertare che &quot;l&#8217;ente promotore&quot; (che può essere un soggetto pubblico o privato) presenti uno statuto &quot;<i>rispondente all&#8217;interesse generale degli studi e dell&#8217;istruzione superiore</i>&quot; e un piano finanziario &quot;<i>adeguato al raggiungimento dei fini prefissi</i>&quot;, anche con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 201, lettere <i>d</i>) edÂ <i>e</i>), che richiedono, rispettivamente: la presenza di un organico di docenti tale da assicurare l&#8217;efficace funzionamento delle strutture di didattica e di ricerca e un trattamento economico almeno pari a quello dei docenti delle Università  statali. A tal riguardo il Ministero di settore osserva che, come evidenziato da questo Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza n. 3291 del 25 maggio 2010 (in merito all&#8217;istituzione di una Università  non statale), occorre &quot;<i>valutare se l&#8217;istituzione di una nuova Università  risponda all&#8217;esigenza di soddisfare un pubblico interesse</i>&quot; tenendo presente, a tale fine, anche la figura dell&#8217;ente promotore, e che la sussistenza di un piano finanziario adeguato da parte dell&#8217;ente promotore è condizione necessaria, ma di per sì© non sufficiente, a dare seguito alla domanda di istituzione di un nuovo Ateneo non statale, mentre la valutazione dell&#8217;adeguatezza delle risorse finanziarie che l&#8217;ente promotore deve assicurare all&#8217;istituzione non statale è oggi parte del processo di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, concesso dal Ministero, ai sensi del d.lgs. n. 19 del 2012, sulla base della valutazione compiuta dall&#8217;Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario &#8211; ANVUR (effettuata, in precedenza, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all&#8217;art. 2 della legge n. 370 del 1999 e dall&#8217;Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all&#8217;art. 5, comma 23, della legge n. 537 del 1993).</p>
<p align="JUSTIFY">Emerge, dunque, che il momento genetico, di costituzione del nuovo soggetto giuridico, è ampiamente condizionato da penetranti poteri pubblicistici, che ne eterodeterminano forme e contenuti, in deroga all&#8217;autonomia privata e al regime previsto dal libro V del codice civile. Ci si domanda se tale spiccata specialità  di regime e la presenza di tali poteri ministeriali, estesi, come si è visto, a pregnanti profili di merito, che condizionano geneticamente la nascita stessa del soggetto e della persona giuridica e la sua fisionomia, siano compatibili con l&#8217;autonomia privata che dovrebbe connotare il contratto societario e la speciale procedura di costituzione della società  di capitali prevista dal codice civile.</p>
<p align="JUSTIFY">La Sezione fornisce una risposta positiva a tale dubbio applicativo, sul rilievo per cui non costituisce affatto una novità  nel nostro ordinamento giuridico la subordinazione della costituzione stessa dell&#8217;ente privato a un atto di controllo preventivo dell&#8217;autorità  pubblica,Â <i>sub specie</i> di autorizzazione o di approvazione dello statuto o di iscrizione in appositi elenchi, condizionanti l&#8217;attribuzione della personalità  giuridica. Così avviene, ad esempio, per le fondazioni e per le associazioni che vogliano erigersi ad enti morali, secondo la disciplina del libro I del codice civile (artt. 12, 33, ora art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, 2330, 2331).</p>
<p align="JUSTIFY">16.2. Un&#8217;altra clausola esorbitante rispetto al diritto privato si rinviene nell&#8217;art. 201 del testo unico del 1933, che impone un articolato e dettagliato contenuto minimo dello statuto, tale da predefinire in modo vincolante la struttura organizzativa dell&#8217;ente. Occorre soffermare in particolare l&#8217;attenzione sull&#8217;art. 6 del r.d. n. 1592 del 1933, applicabile, come detto, anche alle libere Università  private in forza del rinvio operato dall&#8217;art. 199 stesso regio decreto. L&#8217;art. 6, concernente le <i>Autorità  accademiche</i>, prevede che &#8220;<i>Il governo delle Università  e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorità :</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>1) rettore delle Università  e direttore degli Istituti superiori; 1-bis) corpo accademico; 2) senato accademico; 3) Consiglio d&#8217;amministrazione; 4) presidi delle Facoltà  e delle Scuole; 5) Consigli delle Facoltà  e delle Scuole</i>&#8220;. Definisce, quindi, nel terzo comma, le competenze del consiglio di amministrazione e degli altri organi (&#8220;<i>Al Consiglio d&#8217;amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell&#8217;Università  o dell&#8217;Istituto; alle altre autorità , ciascuna nell&#8217;ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare</i>&#8220;). Prevede, inoltre, che &#8220;<i>Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facoltà  nelle Università  o negli Istituti costituiti da una sola Facoltà </i>&#8221; e, infine, che &#8220;<i>Le autorità  accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Università  o Istituti</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Aggiunge, inoltre, la relazione ministeriale che &#8220;<i>Con riguardo agli organi, la legge n. 168/1989, in continuità  con la precedente legislazione universitaria, individua implicitamente, e in continuità  con la precedente normativa, come organi necessari per tutti gli Atenei: il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. n. 370/1999, le Università  non statali devono dotarsi di un nucleo di valutazione interna</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; tutto questo in qualche modo compatibile o armonizzabile con la disciplina e il regime giuridici propri degli organi delle società  di capitali?</p>
<p align="JUSTIFY">La Sezione esclude che queste previsioni normative siano di ostacolo alla configurazione di una libera Università  privata come società  di capitali, atteso che la predeterminazione normativa del tipo di organi necessariamente presenti all&#8217;interno dei diversi tipi di enti, nonchè la previsione delle loro funzioni essenziali, è fenomeno giuridico anch&#8217;esso giù  ampiamente conosciuto e presente nel nostro ordinamento giuridico, sia per gli enti di cui al libro I del codice civile (art. 16), sia per le stesse società  di capitali, secondo quanto previsto dal libro V del medesimo codice (ad es., artt. 2328, primo comma, nn. 9) &#8211; 11, sezioni VI e VI-<i>bis</i> del capo V del titolo V del libro V, artt. 2363 &#8211; 2409-<i>noviedecies</i>).</p>
<p align="JUSTIFY">16.3. L&#8217;art. 203 prevede che i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Università  e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell&#8217;educazione nazionale. La disciplina specifica relativa all&#8217;amministrazione e alla contabilità  dell&#8217;ente è, invece contenuta nell&#8217;apposito regolamento di amministrazione, finanza e contabilità , di cui all&#8217;art. 7, comma 7, della legge n. 168 del 1989 (regolamento che è, al pari dello statuto, sottoposto al controllo di legittimità  e di merito da parte del Ministero). Ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 8, di tale legge il &quot;<i>regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità , in modo da assicurare la rapidità  e l&#8217;efficienza nell&#8217;erogazione della spesa e il rispetto dell&#8217;equilibrio finanziario del bilancio . . . Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull&#8217;efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell&#8217;università , nonchè dei singoli centri di spesa, e l&#8217;amministrazione del patrimonio</i>&quot;. Con il d.lgs. n. 18 del 2012, in attuazione dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera <i>b</i>) e 4, lettera <i>a</i>) della legge 240 del 2010, è stata disciplinata l&#8217;introduzione di un sistema di contabilità  economico patrimoniale per le Università , prevedendo che alcune disposizioni trovino espressa applicazione anche per le Università  non statali. In particolare, le Università  non statali devono trasmettere al Ministero, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 2, il bilancio unico d&#8217;ateneo d&#8217;esercizio. Gli schemi (stato patrimoniale e conto economico) utilizzati per la predisposizione dei bilanci hanno una struttura analoga a quelle delle università  statali con riferimento ad un livello di aggregazione generale delle macro voci di bilancio (cfr. art. 3, comma 5, d.m. Miur-Mef 14 gennaio 2014, n. 19). Nel rispetto di quanto sopra descritto, l&#8217;art. 5, comma 2 e comma 7, del d.lgs. n. 18 del 2012 demandano allo statuto e ai regolamenti di ateneo le modalità  e le procedure per la predisposizione e per l&#8217;approvazione dei documenti di bilancio.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche gli ora descritti aspetti riguardanti il tema del bilancio e della contabilità  delle Università  degli studi, anche private, esibiscono elementi di esorbitanza e di specialità  rispetto al normale regime di diritto privato delle società  di capitali.</p>
<p align="JUSTIFY">La Sezione tuttavia esclude che i suindicati elementi di specialità , peraltro piuttosto contenuti, rappresentino un ostacolo gestionale non superabile. L&#8217;ordinamento giuridico, d&#8217;altra parte, conosce numerosi casi in cui persone giuridiche di diritto privato sono obbligate alla tenuta di determinate forme di contabilità  e di bilancio, o a fornire comunicazioni e informazioni contabili e gestionali particolari, spesso proprio in ragione del rilievo generale dell&#8217;attività  svolta o del settore nel quale operano. In disparte le norme civilistiche generali sul bilancio delle società  di capitali (artt. 2423 c.c.), si pensi &#8211; tra gli altri settori &#8211; alle banche e agli intermediari finanziari (decreti legislativi nn. 385 del 1993 e 58 del 1998), ove il potere regolamentare delle Autorità  di vigilanza può prescrivere attività  di rendicontazione e la comunicazione di informazioni anche ulteriori rispetto a quelle giù  stabilite nella normativa (ivi incluse le informazioni di carattere non finanziario di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254); o si pensi alle imprese che operano nel campo delle assicurazioni (in base al codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209 del 2005); ma si pensi anche a tutti i soggetti che svolgono, anche in regime di concessione, servizi pubblici, per i quali la varia legislazione di settore sovente impone la tenuta di bilanci separati per il tipo di attività  di servizio pubblico o di garantire comunque forme speciali e ulteriori di <i>accountability</i> in relazione al servizio pubblico svolto.</p>
<p align="JUSTIFY">16.4. L&#8217;art. 207 del testo unico del 1933 prevede una sostanziale interscambiabilità  dei professori (<i>Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Università  o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Università  e Istituti superiori liberi</i>). Più¹ in generale, ai sensi dell&#8217;art. 62, comma 2, del testo unico del 1933 e dell&#8217;art. 4 della legge n. 243 del 1991, i docenti delle Università  non statali hanno la medesima &quot;condizione giuridica&quot; dei docenti delle Università  statali, i quali, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono in regime di diritto pubblico. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo delle Università  non statali, invece, il testo unico prevede, all&#8217;art. 201, lett.Â <i>o</i>), che la relativa disciplina sia demandata agli statuti degli Atenei. Di regola, le Università  non statali applicano, per tale personale, contratti relativi a comparti del settore privato.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche questi profili pongono interrogativi di compatibilità  con il modello e il regime di gestione di un&#8217;impresa nella forma della società  di capitali.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma anche tali dubbi appaiono superabili. Ed invero, se era giù  ammesso il &#8220;doppio regime&#8221; &#8211; pubblicistico per il personale docente, privatistico per quello tecnico-amministrativo &#8211; per le attuali libere Università  private, giù  riconosciute come persone giuridiche di diritto privato riferibili al libro I del codice civile, non si vede perchè la configurazione di tali soggetti &#8211; sempre di diritto privato &#8211; nelle modalità  della società  di capitali debba invece comportare ragioni di contrasto o di incompatibilità  rispetto ai qui esaminati profili concernenti il rapporto di lavoro del personale universitario.</p>
<p align="JUSTIFY">16.5. L&#8217;art. 212 del testo unico del 1933 prevede il potere ministeriale di soppressione delle Università  e degli Istituti superiori liberi o di alcune loro Facoltà  o Scuole quando sia stata accertata l&#8217;insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all&#8217;interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore. Un tale potere amministrativo &#8211; potrebbe osservarsi &#8211; cozza con l&#8217;autonomia organizzativa della società  di capitali, risultando difficilmente compatibile con le cause di scioglimento considerate tassative, a tutela dei terzi e della sicurezza della circolazione dei diritti. Più¹ in particolare, il venire meno di uno dei due requisiti &#8211; a) uno statuto &quot;<i>rispondente all&#8217;interesse generale degli studi e dell&#8217;istruzione superiore</i>&quot;; b) un piano finanziario &quot;<i>adeguato al raggiungimento dei fini prefissi</i>&quot;, comporta la soppressione dell&#8217;Ateneo, disciplinata dall&#8217;art. 2, comma 5, lettera <i>d</i>), del d.P.R. n. 25 del 1998 e, in connessione ai processi di accreditamento, dall&#8217;art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 19 del 2012 disposta, anch&#8217;essa, con apposito decreto ministeriale, che &quot;<i>disciplina le modalità  attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi</i>&quot;, finalizzati a garantire &quot;<i>agli studenti il completamento degli studi</i>&quot;, e &quot;<i>al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria</i>&quot;. Alle Università  statali e non statali si applicano le medesime modalità  di soppressione, disposta con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, che comporta non soltanto la revoca di una autorizzazione al rilascio di titoli di studio ma anche l&#8217;estinzione dell&#8217;Ateneo come persona giuridica.</p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, in disparte la considerazione che anche per i soggetti del libro I del codice civile sono previsti casi di forte ingerenza dell&#8217;autorità  governativa nell&#8217;estinzione o nella trasformazione della persona giuridica privata (art. 28 c.c.), deve osservarsi, in senso favorevole alla non ostatività  di tale previsione speciale rispetto alla configurabilità  delle libere Università  private come società  di capitali, che il sopra riferito potere ministeriale soppressivo nasce e resta strettamente legato al controllo della funzionalità  oggettiva dell&#8217;Università , si incanala, dunque, nell&#8217;alveo, ampiamente tracciato, dei penetranti poteri di controllo pubblico sulla preservazione dell&#8217;identità  dell&#8217;Università  in quanto tale, nelle sue componenti oggettive e funzionali, di talchè si colloca sostanzialmente sullo stesso piano di tutti gli altri poteri amministrativi posti dalla legge speciale di settore a salvaguardia del rispetto degli standard minimi contenutistici e qualitativi dell&#8217;attività  (di interesse generale) propria dell&#8217;Università  in quanto tale. Si tratta, dunque, di un potere che si pone in linea con altri poteri che, analogamente, possono condurre alla revoca o all&#8217;annullamento del riconoscimento, con il conseguenziale venir meno della &#8220;equipollenza&#8221; del titolo di studio rilasciato e l&#8217;espulsione dell&#8217;ente dal sistema delle Università  pubbliche e private di cui al testo unico del 1933 e alla legge n. 240 del 2010. Il potere estintivo in esame, dunque, non sembra, in sì© considerato, idoneo a mutare l&#8217;esito complessivo della disamina del quesito proposto, che deve essere confermato nel senso della non incompatibilità  delle libere Università  private con la forma giuridica delle società  di capitali.</p>
<p align="JUSTIFY">16.6. Neppure pare ostativa alla soluzione qui prescelta l&#8217;osservazione contenuta nel parere della Ragioneria generale dello Stato allegato alla nota del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze di riscontro del parere interlocutorio della Sezione, secondo la quale l&#8217;ammissione delle libere Università  private alla forma della società  di capitali assoggetterebbe questi enti, che attualmente vi sono sottratti, alla disciplina fallimentare, con conseguente aggredibilità  del loro patrimonio. Osserva, invero, la Ragioneria che &#8220;<i>Sulla base della disciplina attuale, infatti, il fallimento, la liquidazione o lo scioglimento dell&#8217;ente promotore o sostenitore dell&#8217;Università  non statale sembra non comportare lo scioglimento dell&#8217;Università , essendo il patrimonio di quest&#8217;ultima indipendente e vincolato esclusivamente al perseguimento dell&#8217;obiettivo fondativo</i>&#8220;, mentre &#8220;<i>la costituzione o la trasformazione delle Università  non statali in società  di capitali renderebbe possibile non solo il fallimento del singolo ente ma anche il rischio di scioglimento a seguito del fallimento o liquidazione del soggetto titolare delle quote e azioni di quest&#8217;ultima o il normale trasferimento di proprietà  di queste ultime</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, trattandosi di patrimonio di enti privati, costituiti e alimentati da contribuzioni e proventi di privati (essendo acclarato che la contribuzione pubblica alle libere Università  private presenta un rilievo percentuale fortemente minoritario, se non marginale), non si ravvisano, in tali, corrette osservazioni, ragioni impeditive della soluzione favorevole a una risposta positiva al quesito in esame: la configurazione di tali soggetti nella forma delle società  di capitali li esporrà  certamente a tutte le conseguenze giuridiche, in termini di responsabilità  patrimoniale per le obbligazioni contratte, comuni al regime di diritto privato. Ma tale profilo conseguenziale non pare costituire un ostacolo alla soluzione prescelta.</p>
<p align="JUSTIFY">16.7. Un rilievo particolarmente importante riveste poi il profilo del riconoscimento del valore legale dei titoli rilasciati. L&#8217;art. 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (<i>Misure urgenti per l&#8217;Università </i>), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, riservava le denominazioni di università , ateneo, politecnico, istituto d&#8217;istruzione universitaria, alle sole università  statali e a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. La legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 6, poi abrogato dall&#8217;art. 4 del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25) ha demandato a un decreto ministeriale (secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari) il riconoscimento alle università  non statali della facoltà  di rilasciare titoli di studio con valore legale, riconoscimento fino ad allora riservato alla legge. In base al vigente art. 2, comma 5, lettera <i>c</i>), del d.P.R. n. 25 del 1998 &#8220;<i>L&#8217;istituzione e la soppressione di università  . . . sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità  attuative ed i tempi sulla base dei seguenti principi: . . . c) l&#8217;istituzione di nuove università  o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonchè l&#8217;autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all&#8217;approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università  o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">La disciplina del valore legale dei titoli appare tuttavia diretta essenzialmente al fine di garantire l&#8217;alto livello qualitativo del titolo (dell&#8217;attività  didattico-scientifica che si riflette conclusivamente nel titolo), poichè è essenziale che le libere Università  private presentino e assicurino un livello di impegno e di rigore scientifico-culturale almeno pari a quello proprio delle Università  statali/pubbliche, affinchè il valore qualificante del titolo universitario &#8211; pubblico o privato &#8211; non ne venga complessivamente svalutato. Ma non apporta, come tale, argomenti decisivi, nell&#8217;uno o nell&#8217;altro senso, ai fini della soluzione del quesito sollevato dal Ministero.</p>
<p align="JUSTIFY">17. Conclusivamente, ad avviso della Sezione, al quesito se, nell&#8217;ambito della disciplina vigente, le Università  non statali (o anche &quot;Università  Libere&quot; o &quot;Università  private&quot;) possano acquisire la forma di società  di capitali, deve fornirsi una risposta affermativa.</p>
<p align="JUSTIFY">18. Non è invece ammissibile, ad avviso della Sezione, la seconda domanda contenuta nella richiesta di parere, chiesto «<i>in ordine . . . 2. alle eventuali limitazioni alle quali le Università  non statali aventi la forma delle società  di capitali dovrebbero essere sottoposte</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">Come giù  chiarito nei paragrafi 13.2 e 13.3, non spetta a questo Consiglio, in sede consultiva, forgiare &#8220;in positivo&#8221; un ulteriore tipo speciale di società  di capitali, caratterizzato da particolari limitazioni che non siano quelle giù  previste dalla legislazione vigente: ferme restando, dunque, come è ovvio, tutte le limitazioni e le caratterizzazioni &#8211; finalistiche, funzionali, strutturali, organizzative, gestionali &#8211; nascenti dalla disciplina di settore, dal regio decreto n. 1592 del 1933 fino alla legge n. 240 del 2010 e annessi decreti delegati &#8211; che ineriscono e sono immanenti all&#8217;Università  degli studi in quanto tale, eventuali altre limitazioni e caratterizzazioni (ad esempio, l&#8217;esclusione <i>ex ante</i> di ogni contribuzione pubblica, oppure l&#8217;obbligo di collocarsi nell&#8217;ambito della tipologia delle società Â <i>benefit</i> o di porsi come impresa sociale o altro ancora) dovranno, se del caso, essere deliberate e introdotte nell&#8217;ordinamento giuridico dalla legge, nel rispetto dell&#8217;art. 33, ultimo comma, della Costituzione.</p>
<p align="JUSTIFY">19. In stretto raccordo con queste ultime considerazioni sui limiti propri del presente parere, rispetto all&#8217;area naturalmente riservata alla legge, la Sezione ritiene di dovere evidenziare come l&#8217;ampia analisi sopra svolta dei profili di eccedenza del regime delle libere Università  private rispetto al modello tipico della società  di capitali, per come disegnato nel libero V del codice civile, se &#8211; come detto &#8211; non impedisce una risposta positiva al quesito posto dal Ministero di settore, suggerisce tuttavia di non sottovalutare il rischio che, in mancanza di un&#8217;apposita disciplina normativa di adattamento, le nuove società  di capitali contenenti libere Università  private possano incontrare nella prassi operativa taluni problemi applicativi. Ritiene in tale ottica la Sezione di dovere rappresentare all&#8217;Autorità  di governo l&#8217;esigenza di valutare pertanto attentamente l&#8217;opportunità  di farsi promotrice comunque, dinanzi al Parlamento, di apposite modifiche normative che, intervenendo anche sul testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, possano aggiornare la disciplina normativa e adattarla meglio all&#8217;ingresso, nel sistema dell&#8217;istruzione superiore universitaria, di libere Università  private nella forma di società  di capitali.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Nei termini suesposti è il parere della Sezione.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. R. Ianigro Edil Sud Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Gianluca Parente e Antonio Barbieri) c. Comune di Melizzano (Avv. Giovanni Bozzi) c. Rillo Costruzioni S.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte) sulla applicazione dell&#8217;art. 76 codice dei contratti pubblici 1. Processo amministrativo – Ricorso principale ed incidentale – Ordine di esame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. R. Ianigro<br /> Edil Sud Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Gianluca Parente e Antonio Barbieri) c. Comune di Melizzano (Avv. Giovanni Bozzi) c. Rillo Costruzioni S.r.l. (Avv.  Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicazione dell&#8217;art. 76 codice dei contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso principale ed incidentale – Ordine di esame – Ricorso incidentale – Esame prioritario – Necessità – Anche in caso di gare con due soli partecipanti &#8211; Eccezioni  	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Progetto esecutivo – Proposte di miglioramento – Art. 76 D.Lgs. 163/06 – Possibilità &#8211; Sussiste – Condizioni 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Lavori – Area Vincolata – Parere favorevole della Soprintendenza – Offerta – Presentazione di proposte di miglioramento – Impossibilità – Ragioni – Esclusione dalla gara – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità (1)	</p>
<p>2. Nelle procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 163/06, è consentito alle Imprese proporre variazioni migliorative al progetto a condizione che le stesse non alterino i caratteri essenziali dei lavori posti a base di gara e non stravolgano l&#8217;oggetto del contratto, così la proposta risulti migliorativa rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica amministrazione e della par condicio dei concorrenti (2)	</p>
<p>3. Nelle ipotesi di esecuzione, in area  paesaggisticamente vincolata, di lavori relativi ad un centro di stoccaggio e di lavorazione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di un’isola ecologica, il cui progetto esecutivo abbia ricevuto il preventivo parere di compatibilità da parte della Soprintendenza, non possono essere presentate in sede di gara proposte migliorative tali da apportare uno stravolgimento del progetto stesso e/o la modifica dell’aspetto esteriore dell’opera da realizzare, pena l’esclusione dalla gara stessa.	</p>
<p></b>____________________________________<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 4 del 7.4.2011;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2009 n. 1019</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 99 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Edil Sud Costruzioni S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Parente e Antonio Barbieri, con domicilio eletto presso Rosario Ranno in Napoli, via Privata Imperatore N.13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Melizzano in Persona del Sindaco P.T.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Bozzi, con domicilio eletto presso Caterina Cricri in Napoli, via Melisurgo N.4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Rillo Costruzioni S.r.l.Capogr.Mandat., C.M.M. Costruzioni Meccaniche Meola S.r.l.<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determina n. 18957/2011 con cui la ditta ricorrente è stata esclusa dalla gara per l&#8217;esecuzione dei lavori relativi al centro di stoccaggio e di lavorazione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di un’isola ecologica;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melizzano in Persona del Sindaco P.T. e di Rillo Costruzioni S.r.l.Capogr.Mandat. e di C.M.M. Costruzioni Meccaniche Meola S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con &#8220;<i>sentenza in forma semplificata</i>”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;<br />	<br />
sentite sul punto le parti costituite che al riguardo hanno rinunciato al termine di cui all’art. 60 cit.;<br />	<br />
PREMESSO <br />	<br />
che, con il presente ricorso, e con i connessi motivi aggiunti, la Edil Sud Costruzioni s.r.l. , quale partecipante alla gara indetta dal Comune di Melizzano per la esecuzione dei lavori relativi al “Centro di stoccaggio e di lavorazione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e di un’isola ecologica”, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione di esclusione dalla gara cui alla nota prot. 18957 del 14.12.2011, e con motivi aggiunti depositati l’8.02.2011 la successiva determina n. 13 del 26.01.2012 di aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata costituenda A.t.i. Rillo Costruzioni s.r.l. – M.M.C. Costruzioni Meccaniche Meola s.r.l. <br />	<br />
che la controinteressata, con atto depositato il 24.02.2012, ha proposto ricorso incidentale lamentando la mancata esclusione della ricorrente dalla gara;<br />	<br />
che, quanto all’ordine di esame delle questioni prospettate dalle parti, va evidenziato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 7.04.2011 n. 4, nel sancire il principio della priorità dell’esame del ricorso incidentale c.d. “escludente”, ha tuttavia ammesso che, per ragioni di economia processuale, il giudice possa esaminare prioritariamente il ricorso principale qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità;<br />	<br />
CONSIDERATO<br />	<br />
che il bando prevedeva l’affidamento dei lavori di realizzazione di un Centro di Stoccaggio e di lavorazione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e di un’isola ecologica come da progetto “esecutivo” posto a base di gara;<br />	<br />
che l’intervento ricade in area individuata come zona r.u.a. e c.i.f. dal P.t.p. del Taburno e in zona D1 di completamento nello strumento urbanistico vigente; <br />	<br />
che ai sensi della normativa di cui al p.t.p. nella zona sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica;<br />	<br />
che il progetto esecutivo posto a base di gara ha ricevuto il preventivo parere di compatibilità favorevole da parte della Soprintendenza come da nota prot. n. 0028014 del 30.11.2010;<br />	<br />
che il provvedimento di esclusione impugnato dalla Edil Sud. Costruzioni s.r.l. risulta motivato, come da verbale di gara n. 2 del 2.12.2011, poiché la proposta tecnica migliorativa di cui ai sub criteri 2.a , 2.b e 2.c non risultava conforme al parere rilasciato dalla Soprintendenza sul progetto a base di gara dal momento che essa prevedeva i seguenti interventi tecnici migliorativi in contrasto con il parere rilasciato dalla Soprintendenza e precisamente: a) la copertura dell’isola ecologica con tettoia con struttura portante in acciaio e copertura in plexiglass mentre l’isola ecologica prevista nel progetto a base di gara era scoperta; b) la installazione di un impianto lavaruote non previsto nel progetto a base di gara;<br />	<br />
che la stazione appaltante rilevava che gli elementi tecnici offerti come miglioria, modificando l’aspetto esteriore dell’opera, avrebbero comportato la necessaria acquisizione di un ulteriore parere dell’organo collegiale e della Soprintendenza, sicchè il progetto non risultava esecutivo e l’offerta tecnica doveva essere esclusa poiché contrastante con quanto previsto dal bando di gara al punto XI.2 ultimo comma pag. 21 ( cfr scheda tecnica allegata al verbale impugnato);<br />	<br />
che a sostegno del ricorso la Edil Sud S.r.l. ha dedotto, quali motivi di illegittimità della determinazione di esclusione gravata, la genericità e contraddittorietà della motivazione posta a base della esclusione, adducendo che l’impianto lava ruote consisteva in un macchinario smontabile e che la tettoia poteva rientrare tra gli interventi giudicati ammissibili quali le strutture smontabili costituenti coperture stagionali;<br />	<br />
che in ordine all’apprezzamento del valore tecnico ed estetico delle migliorie proposte alle opere progettate il bando al punto XI.3 stabiliva che: “ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 163/2006, non sarebbero state ammesse variazioni progettuali e comunque le proposte migliorative dovevano rispettare le prescrizioni acquisite presso gli enti preposti, precisando che il non rispetto dei richiamati pareri costituisce motivo di esclusione”;<br />	<br />
che il provvedimento di esclusione impugnato deve ritenersi esente dalle censure prospettate essendosi attenuta la stazione appaltante a quanto disposto dal punto XI.3 del bando, che, in primo luogo, non ammetteva variazioni progettuali rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, ed inoltre stabiliva che le proposte migliorative dovevano rispettare le prescrizioni acquisite presso gli enti preposti e che il non rispetto dei richiamati pareri costituiva motivo di esclusione;<br />	<br />
che correttamente la stazione appaltante ha sanzionato con la esclusione l’offerta della ditta ricorrente dal momento che le proposte migliorative da essa avanzate determinavano una variazione del progetto esecutivo posto a base di gara non ammissibile ai sensi del bando, e prevedevano comunque interventi (quali l’apposizione di una tettoia e di un impianto lava ruote) che avrebbero determinato una modifica dell’aspetto esteriore dell’intervento non realizzabile in area paesaggisticamente vincolata se non previo parere favorevole della Sovrintendenza;<br />	<br />
che la valutazione delle offerte operata da una commissione di gara è espressione di un&#8217;ampia discrezionalità che sfocia nel merito dell&#8217;azione amministrativa e come tale sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti ( cfr C.d.S., sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6688).<br />	<br />
che ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 163 cit. è consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative che non alterino i caratteri essenziali dei lavori posti a base di gara e non stravolgano l&#8217;oggetto del contratto sicchè la proposta tecnica risulti migliorativa rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica amministrazione e della par condicio dei concorrenti (cfr C.d.S. sez. V, 20.02.2009 n. 1019); <br />	<br />
che la ravvisata legittimità del provvedimento di esclusione rende inammissibili per carenza di interesse le ulteriori censure formulate in sede di proposizione di motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione della gara alla ditta controinteressata;<br />	<br />
che alla pronuncia di infondatezza del ricorso principale consegue la improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse;<br />	<br />
che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti intimate nella misura complessiva di euro 4.000,00 (quattromila) da suddividersi per metà in favore del Comune di Melizzano e per l’altra metà in favore della parte con<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2006-n-1433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2006-n-1433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2006-n-1433/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1433</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore Enel Distribuzione s.p.a. (avv. R. Nicolì, G. De Vergottini, G. Libratti e S. Zigrillo) c. Comune di Francavilla Fontana (avv. E. Sticchi Damiani), Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana (n.c.) sulla non occorrenza del rilascio di una concessione edilizia per la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2006-n-1433/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore<br /> Enel Distribuzione s.p.a. (avv. R. Nicolì, G. De Vergottini, G. Libratti e S. Zigrillo) c. Comune di Francavilla Fontana (avv. E. Sticchi Damiani), Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non occorrenza del rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un elettrodotto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Elettrodotto – Realizzazione – Procedimento ex artt. 119 ss., t.u. n.1775 del 1933 – Concessione edilizia – Rilascio – Non è richiesto</span></span></span></p>
<hr />
<p>La realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dagli art. 119, 120 e 121, t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, non richiede il rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della conformità della stessa alla normativa di piano regolatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale <br />
per la Puglia<br />
Sezione Prima di Lecce</p>
<p align=justify>
</b><br />
<br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli &#8211;	Presidente<br />	<br />
Ettore Manca &#8211;	Componente &#8211; relatore<br />	<br />
Carlo Dibello	&#8211; Componente<br />	<br />
ha pronunziato la seguente: <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 1107/04</b> presentato da: </p>
<p>&#8211;<b> Enel Distribuzione S.p.a.</b>, in persona del l.r. <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Nicolì, Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Libratti e Santa Zingrillo ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del primo,</p>
<p align=center>
<b>contro</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; il <b>Comune di Francavilla Fontana, </b>in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via 95° Rgt. Fanteria 9;</p>
<p>&#8211; l’<b>Ufficio Tecnico</b> <b>del</b> <b>Comune di Francavilla Fontana</b>, in persona del Dirigente p.t., non costituito;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; dell’ordinanza in data 5.3.04 del Dirigente dell’U.T.C. con la quale si ordinava ad Enel Distribuzione S.p.a. di sospendere immediatamente i lavori di costruzione di una linea elettrica aerea a 150 kv per l’alimentazione della sottostante stazione elettrica delle Ferrovie dello Stato;<br />
&#8211; del provvedimento dirigenziale prot. n. 10849 del 7.4.04, di conferma della predetta ordinanza sospensiva;<br />
&#8211; dell’ordinanza di demolizione delle suindicate opere edilizie in data 19.5.04;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 20.7.04.<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune intimato.<br />
Visti gli atti della causa.<br />
Designato alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 il relatore dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Nicolì e Greco, in sostituzione di Sticchi Damiani.<br />
Osservato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
Fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.- Nel ricorso si espone che: <br />
1.2 in data 16.12.02 Enel Distribuzione presentava  alla Provincia di Brindisi istanza di rilascio dell’autorizzazione a costruire ed esercire un raccordo aereo &#8211;<i>avente tensione nominale di 150 kv</i>&#8211; della lunghezza di km 5,042, in derivazione dalla già esistente linea aerea Francavilla Fontana – Campi Salentina; ciò, allo scopo di alimentare la stazione elettrica delle Ferrovie dello Stato del Comune di Francavilla.<br />
1.3 Enel chiedeva inoltre, al predetto Comune, il rilascio del nulla osta di cui al t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell’11.12.33, n.o. poi rilasciato in data 13.5.03. <br />
1.4 Seguiva il parere favorevole della competente Soprintendenza e, quindi, l’11.7.03, la conferma del n.o. comunale.<br />
1.5 Con provvedimento n. 55/V del 3.6.03 la Provincia autorizzava Enel S.p.a., pur se in via provvisoria, all’inizio dei lavori, dei quali dichiarava l’indiffereibilità e l’urgenza.<br />
1.6 L’11.11.03 interveniva, infine, il decreto di occupazione d’urgenza.<br />
2.- Appena avviati i lavori, tuttavia, il Comune di Francavilla adottava l’ordinanza di sospensione degli stessi in data 5.3.04, impugnata, unitamente al successivo provvedimento di conferma &#8211;<i>seguito ad una istanza di revoca formulata dalla ricorrente</i>-, per i seguenti motivi:<br />
A)	<i>Violazione di legge, falsa applicazione di norme ed eccesso di potere per difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione</i> (<i>artt. 107 ss. t.u. 1775/33 e 10 d.P.R. 380/01</i>).<br />	<br />
B)	<i>Violazione di legge per incompetenza e difetto di attribuzione. Eccesso di potere per suo </i>“<i>straripamento</i>”.<br />	<br />
C)	<i>Violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 113 t.u. 1775 citato. Eccesso di potere per vizio della motivazione.</i><br />	<br />
3.- Successivamente alla notifica del ricorso, peraltro, il Comune emanava l’ordinanza di demolizione n. 128 del 19.5.04, impugnata con motivi aggiunti per:<br />
D)	<i>Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 10 t.u. 380/01.<br />	<br />
E)	Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
</i>4.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Francavilla Fontana chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti. <br />
5.- All’udienza dell’8 febbraio 2006 la causa veniva introitata per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
Diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si esporranno.</p>
<p>2.- Deve in primo luogo rilevarsi che i provvedimenti comunali impugnati sono unicamente ricollegati al mancato rilascio del permesso di costruire, e, quindi, all’affermata abusività delle opere in parola: <i>oggetto</i> di esame da parte del Tribunale è, dunque, il <i>tema</i> della necessità o meno del titolo <i>ex</i> art. 10 d.P.R 380/01 in relazione all’intervento progettato dalla ricorrente.</p>
<p>3.- Ancora rileva, il Collegio, che già pronunciandosi in sede cautelare questo T.a.r. sottolineava come “<i>secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dal t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non abbisogna di concessione edilizia</i>”, e come d’altronde il Comune, “<i>esprimendosi in sede di nulla &#8211; osta urbanistico, non</i> &#61531;<i>abbia</i>&#61533; <i>rappresentato rispetto all’intervento di cui trattasi l’esistenza di interessi di propria titolarità tali da giustificare, sul piano sostanziale, la necessità di una nuova delibazione in tema di permesso di costruire</i>” (ord. n. 803/04 del 21.7.04).<br />
3.2 Con numerose pronuncie, difatti, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dagli art. 119, 120 e 121 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non richiede il rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della conformità della stessa alla normativa di piano regolatore (<i>cfr., fra le altre, T.A.R. Campania Salerno, ord. n. 369/04 del 25.3.04; T.A.R. Campania Salerno, 5 maggio 1993, n. 303; T.A.R. Campania Salerno, 11 marzo 1993, n. 211; Pretura Cuorgne&#8217;, 9 luglio 1987; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 26 maggio 1987, n. 71; T.A.R. Sicilia, 2 giugno 1982, n. 483</i>).<br />
3.3 A quanto fin scritto, dunque, va solo aggiunto che:<br />
&#8211; gli artt. 107 ss. del R.D. n. 1775 citato prevedono uno specifico procedimento per l’autorizzazione alla costruzione ed all’impianto delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, tale da derogare, quindi, in ragione della particola<br />
&#8211; il Comune di Francavilla rilasciava, l’11.7.03, “<i>senza riserva alcuna, il nulla osta per l’esecuzione dei lavori di che trattasi</i>”; <br />
&#8211; gli assensi previsti dal Testo Unico tuttavia, a giudizio del Collegio, vanno ritenuti esclusivamente relativi, proprio per il delineato carattere derogatorio della normativa in parola, alle opere strettamente necessarie alla trasmissione e distribuzion<br />
<br />
4.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto, con <i>assorbimento</i> di ogni altra questione proposta.</p>
<p>5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1107/04 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa </p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2006.</p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 08 marzo 2006</p>
<p align=justify>
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