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	<title>1431 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1431 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1431</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2016-n-1431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2016-n-1431/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1431</a></p>
<p>Pres. FF, Est. Di Nezza Sulla validità del provvedimento emesso dal Gse in materia di impianti di energia elettrica e biogas della ricorrente ViIlaservices Spa. Ambiente-Energia Elettrica e Biogas- Verifica Unicità Impianto &#8211; Data Entrata in Esercizio. Sulla validità del provvedimento emesso dal Gse in materia di impianti di energia:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2016-n-1431/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2016-n-1431/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.1431</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF, Est. Di Nezza</span></p>
<hr />
<p>Sulla validità del provvedimento emesso dal Gse in materia di impianti di energia elettrica e biogas della ricorrente ViIlaservices Spa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente-Energia Elettrica e Biogas- Verifica Unicità Impianto &#8211; Data Entrata in Esercizio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulla validità del provvedimento emesso dal Gse in materia di impianti di energia: la qualificazione unitaria degli impianti di energia elettrica e biogas non contrasta con la normativa di riferimento e con l’effettiva configurazione impiantistica. L’unicità della data discende dall’accertata unitarietà dell’impianto.</p>
<hr />
<p><strong>N.01431/2016REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p><strong>N. 11156/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>      REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>        Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>      (Sezione Terza Ter)</strong><br />
<strong>               </strong>ha pronunciato la presente<br />
<strong>                                                                                    SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 11156 del 2013, proposto da:<br />
Villaservices.p.a., in persona del legale rappresentante <em>p.t.</em>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Filippo Lubrano, Enrico Lubrano e Antonio Avino Murgia, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Flaminia n. 79;<br />
<em>contro</em><br />
GSE – Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore Affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Aristide Police, Paolo Roberto Molea, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 11;<br />
Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
&#8211; della comunicazione del GSE prot. P20130159136 del 26.7.2013, mai formalmente comunicata alla ricorrente ma da questa appresa il 6.8.2013, con cui il Gestore ha tra l’altro comunicato che:<br />
<em>a)</em> “la sezione discarica e la sezione biologica costituiscono un unico impianto”;<br />
<em>b)</em> “l’impianto è da ritenersi in esercizio dal 22 aprile 2004, data di rilascio, da parte della Commissione di collaudo incaricata dalla stazione appaltante, del certificato di ultimazione dei lavori e delle prestazioni, il quale attesta che ‘i valori di produzione di biogas ed energia elettrica, sono in linea con i dati di progetto in relazione agli RSU conferiti’”;<br />
<em>c)</em> “per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, il GSE rilascia i CV per 12 anni, limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili”;<br />
<em>d)</em> “al fine dell’emissione dei certificati verdi spettanti, il produttore dovrà comunicare la nuova data di entrata in esercizio commerciale, fermo restando quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera p)”;<br />
<em>e)</em> “sulla base della norma UNI 10458 e della Delibera Aeeg 2/06, l’energia elettrica netta Ei, riconosciuta all’impianto, alimentato da due differenti fonti, verrà determinata dalla somma dei contributi derivanti da:<br />
&#8211; l’energia elettrica netta incentivabile (Ei) della sezione biologica da calcolare come differenza tra l’energia elettrica lorda prodotta (El), come integrata dai relativi gruppi di misura installati a bordo macchina (matr. 57101872), e la nuova quota forfettaria attribuita ai servizi ausiliari e alle perdite di linea e trasformazione, pari al 38,9% di El;<br />
&#8211; l’energia elettrica netta incentivabile (Ei) della sezione discarica da calcolare come differenza tra l’energia elettrica lorda prodotta (El), come integrata dai relativi gruppi di misura installati a bordo macchina (matr. 57101871 e 57101873), e la nuova quota forfettaria attribuita ai servizi ausiliari e alle perdite di linea e trasformazione, pari al 3,54% di El”;<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, delle note del GSE prot. P2006006184 del 24.5.2006, P2006007018 del 13.6.2006 e P20130043322 del 28.2.2013;<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 18 dicembre 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.<br />
FATTO<br />
Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale l’8.11.2013 (dep. il 22.11), la società in epigrafe, nel premettere di essere affittuaria di due impianti di produzione di energia elettrica realizzati dal Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro (CIV), per i quali il GSE aveva accolto con provvedimento del 13.6.2006 l’istanza di qualificazione <em>ex</em> art. 4, co. 3, d.m. 24.10.2005, denominati CIV 2, alimentato a biogas da discarica, con potenza nominale di 2 MW ed entrato in esercizio il 12.7.2005, e CIV 1, alimentato a biogas da organico RSU e fanghi, con potenza nominale di 0,6 MW e in costruzione all’epoca della domanda di qualificazione (con data prevista di entrata in esercizio l’1.9.2006), ha impugnato il provvedimento del 26.7.2013, adottato dallo stesso GSE all’esito di una verifica espletata ai sensi degli artt. 24, co. 3, d.m. 6.7.2012 e 42 d.lgs. n. 28/2011, recante (tra l’altro) accertamento dell’unicità dell’impianto, individuazione di una sola data di entrata in esercizio e determinazione della quota di energia ascrivibile ai servizi ausiliari.<br />
A sostegno del ricorso ha dedotto:<br />
<em>1) Violazione di legge; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione o errata motivazione:</em><br />
gli atti impugnati, e in particolare il provvedimento del 26.7.2013, sarebbero erronei nella parte relativa all’accertamento della pretesa unitarietà della configurazione impiantistica, risultando a dire della ricorrente attivi due distinti impianti, entrati in esercizio rispettivamente il 12.7.2005 (CIV 2) e il 21.11.2008 (CIV 1), ciò che rileverebbe sulla durata del periodo di incentivazione <em>ex</em> art. 10, co. 1, d.m. 18.12.2008 (12 anni per quelli entrati in esercizio prima 31.12.2007 e 15 anni per gli impianti attivati dopo tale data); a tale proposito:<br />
&#8211; il Gestore non avrebbe motivato le sue conclusioni, presumibilmente discendenti dalla definizione di impianto quale “insieme di opere e dei macchinari, funzionali all’utilizzo e/o alla produzione della fonte rinnovabile, e dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, posti a monte del punto di connessione della rete con obbligo di connessione di terzi”, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 1/09 (all. A, art. 1), e dalla qualificazione del secondo impianto alla stregua di “potenziamento” del primo; sennonché, muovendo dalla corrente nozione di “impianto” (“complesso di beni, impiegati in maniera coordinata, idoneo alla produzione di un certo bene”) e dalle finalità dei regimi di sostegno in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ricavabili anche dalle premesse del d.m. 24.10.2005 e dell’art. 24, co. 2, lett. <em>a</em>, d.lgs. n. 28/2011), non sarebbe possibile disconoscere l’autonoma capacità, tanto del CIV 1 quanto del CIV 2, di generare energia da fonte rinnovabile, con conseguente “diritto” di ciascuno di essi di beneficiare dei certificati verdi;<br />
&#8211; non si verterebbe cioè né in ipotesi di “potenziamento”, secondo la definizione data dai due dd.mm. 24.10.2005 rilevanti nella specie, o ai sensi del d.m. 6.7.2012 (art. 2, co. 1), recante precisa distinzione tra impianti alimentati da “gas di discarica” e da “gas di depurazione” (all. 2, punto 1.1), a riprova dell’impossibilità di potenziare un impianto utilizzante biogas da organico RSU e fanghi affiancandogliene un altro al contrario utilizzante biogas da discarica, né in quella di “sezioni” di unico impianto, proprio perché una singola “sezione”, a differenza di quanto avverrebbe per ciascuno dei due stabilimenti della ricorrente, non sarebbe da sola idonea a produrre il bene finale (come attestato dalla norma UNI 10458, punto 3.62);<br />
&#8211; il Gestore avrebbe cioè ritenuto erroneamente ammissibile il potenziamento di un impianto attraverso uno stabilimento alimentato da fonte diversa, non risultando conferente l’osservazione, riportata nella nota del 28.2.2013 (P20130043322), secondo cui “le due sezioni dell’impianto sono interconnesse mediante due tubazioni per il recupero termico dai GenSet afferenti alla sezione discarica, le quali vanno ad innestarsi sulle tubazioni del circuito termico della sezione biologica per il riscaldamento dei digestori”, posto che il CIV 2 sarebbe il “fruitore/utilizzatore” dell’energia termica recuperata e ceduta dal CIV 1 (ciò in quanto “il motore che genera l’energia elettrica presso il CIV 1 produce anche l’energia termica che, attraverso la tubazione in parola, viene utilizzata nell’impianto CIV 2”); tanto più alla luce dei chiarimenti resi dalla ricorrente in sede di sopralluogo sull’inattività del sistema di interconnessione (ed essendo risultate la tubazioni di recupero termico “intercettate da apposite valvole”);<br />
<em>2) Violazione di legge ed eccesso di potere:</em><br />
<em>(a)</em> quanto alla determinazione dell’energia netta (Ei) in base alla stima dell’incidenza dei “servizi ausiliari” e delle “perdite di trasformazione BT/MT” (v. epigrafe, lett. <em>e</em>), stabilita all’esito del sopralluogo (nota GSE 28.2.2013), il Gestore, che avrebbe già applicato un’aliquota del 2% dell’energia lorda per le annualità 2008 e 2009, oltre a non avere osservato nulla in merito alle contestazioni della ricorrente sui “servizi ausiliari” della sezione biologica (risultando la percentuale del 37,7% incongruente con i consumi dei macchinari definibili “servizi ausiliari di centrale”, consistenti nelle utenze relative alla “soffiante 60 AN 005 di alimentazione del biogas alla caldaia e al generatore” e allo “scambiatore di calore per il raffreddamento del generatore”; nota del 20.3.13), si sarebbe del tutto disinteressato della genesi dell’assorbimento energetico (a es. stabilendo la quantità di energia impiegata dai servizi ausiliari nei periodi di fermo dei gruppi di generazione); in questa ottica, sarebbe irrilevante l’assenza di contatori;<br />
<em>(b)</em> sarebbe altresì erronea l’individuazione di un’unica data di entrata in esercizio (22.4.2004; v. epigrafe,<br />
lett. <em>b</em>), dovendosi invece distinguere tra CIV 2, per il quale il produttore avrebbe indicato nell’istanza di qualificazione la data del 12.7.2005, determinata in riferimento non già al funzionamento in sede di collaudo, ma al momento in cui “l’impianto inizi regolarmente a funzionare”, e CIV 1, entrato in esercizio in epoca non antecedente al 21.11.2008, data della sottoscrizione del “regolamento di esercizio in parallelo” (qui sarebbe rilevante il certificato di collaudo, nel quale si sarebbe dato atto dell’avvenuta produzione di energia nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori, risalente al gennaio 2008, e il collaudo stesso, effettuato il 5.6.2009).<br />
Si sono costituiti in resistenza il GSE (11.12.13) e le intimate amministrazioni statali (21.1.14).<br />
All’odierna udienza, in vista della quale il GSE ha depositato documenti (6.11) e memorie (17.11) e il ricorrente note di replica (26.11.15), il giudizio è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
<em>1.</em> Il primo motivo, con cui la ricorrente assume che la qualificazione unitaria degli impianti CIV 1 e CIV 2 contrasterebbe con la normativa di riferimento e con l’effettiva configurazione impiantistica, è infondato, risultando l’accertamento del Gestore immune dai vizi dedotti.<br />
Esso è anzitutto coerente con l’iniziale attribuzione di una sola qualifica IAFR (mem. 17.11.15).<br />
A seguito dell’istanza presentata dal Consorzio di Villacidro il 10.5.2006 (all. 10 res.), con provvedimento del 19.6.2006 il Grtn riconosceva per l’appunto la qualifica IAFR (n. 1785) all’“impianto a biogas da 2,60 MW denominato ‘CANNAMEDA CIV’ sito in località Cannameda nel Comune di Villacidro” (v. all. 8, “oggetto”), riferendosi sempre all’“impianto a biogas” (in tal senso è particolarmente significativa l’indicazione della potenza, che coincide con la somma delle potenze delle sezioni CIV 1 e CIV 2).<br />
Inoltre, pur volendosi prescindere dai profili di tardività eccepiti dalla parte resistente in riferimento alla mancata tempestiva impugnazione dell’atto del 2006 (censurato soltanto con l’odierno ricorso), con conseguente acquiescenza del produttore rispetto all’assetto d’interessi ivi delineato (v. le repliche della ricorrente sul punto, mem. 26.11.2015, nn. 1 e 2), è dirimente, sul piano sostanziale, l’incontestata situazione di “interconnessione funzionale” tra le due sezioni, a nulla valendo opporre che detta interconnessione non fosse (né fosse stata) attiva (mem. 26.11.15).<br />
Nel proprio “rapporto finale” gli ispettori del Gestore, acclarata la mancata utilizzazione, al momento del sopralluogo e in epoca antecedente, dell’“energia termica recuperabile dai vari motori” (oltre che la situazione di chiusura delle “flange di collegamento” delle tubazioni), hanno tuttavia precisato come il produttore avesse dichiarato di voler “‘autoconsumare’ l’energia termica recuperata dai GenSet” della sezione discarica “per il necessario riscaldamento dei fermentatori” (con esclusione di recupero di energia termica dalla sezione anaerobica), avendo a tal fine “predisposto un innesto delle tubazioni […] del recupero termico di tali gruppi, nelle attuali tubazioni provenienti dalla caldaia presente”. E hanno concluso come mediante dette tubazioni “le due ‘sezioni’ dell’impianto […] risultano essere chiaramente interconnesse tra di loro tali da potersi considerare un unico impianto” (v. all. 5 res., par. 8.5 “Interconnessione funzionale”, con documentazione fotografica).<br />
Tali risultanze – sottoposte al produttore per eventuali osservazioni (nota 28.2.13, pagg. 7 ss., all. 4 res.), esaminate dalla commissione di verifica sugli impianti di produzione, che ha dato atto dell’unico rilievo del produttore, secondo cui “l’energia termica dei gruppi da 1064 kW non è attualmente recuperata è previsto l’utilizzo per l’impianto anaerobico” (verbale dell’11.7.2013, all. 2 res., pagg. 32 e 35), e da ultimo riportate nel provvedimento del 26.7.2013 (all. 1 res.) – resistono alle censure prospettate dalla ricorrente.<br />
In particolare, sono inconferenti le circostanze: <em>i)</em> dell’autonomia delle sezioni, dimostrata dall’attitudine di ciascuna di produrre energia indipendentemente dall’altra; <em>ii)</em> dell’inattività delle interconnessioni (“intercettate mediante apposite valvole”; la ricorrente adduce in proposito che sarebbe spettato al Gestore provare l’avvenuto funzionamento delle medesime, non potendo essere ribaltato su di essa l’onere di dimostrare che “l’interconnessione non sia mai stata attiva”; mem. 26.11.15 res.).<br />
Ciò in quanto l’“interconnessione funzionale” è una caratteristica oggettiva e strutturale dell’impianto, siccome progettato e poi in concreto realizzato, sulla cui sussistenza non può incidere un elemento soggettivo e volontaristico quale la decisione del produttore di non consentire il pur possibile (stante l’esistenza di tubazioni di collegamento) passaggio del flusso di calore dall’una sezione all’altra.<br />
In questa ottica, non rileva che al momento del sopralluogo i due “impianti” funzionassero in modo autonomo, né, soprattutto, che avessero funzionato sempre così (indipendentemente dalla prova di tale circostanza), trattandosi comunque di un assetto generativo discendente, giova ripetere, da un’opzione del produttore, una scelta aziendale, per giunta non irrevocabile (e che anzi il produttore stesso aveva già stabilito di rivedere, come attestato dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva).<br />
Va pertanto condiviso l’assunto del GSE, secondo cui “dal punto di vista tecnico la Villaservice ben potrebbe fornire calore ai digestori della sezione biologica (nella prospettiva del funzionamento dell’impianto, c’è la necessità di mantenere una adeguata temperatura per garantire il processo di digestione stessa) recuperandolo dal circuito termico dei due GenSet afferenti la sezione discarica” (ciò che si spiegherebbe con la scarsa efficienza della caldaia integrativa alimentata a biogas, comportante sottrazione del combustibile destinato alla produzione di energia incentivabile), con la conclusione che “il processo di digestione anaerobica” della sezione biologica “necessita del mantenimento di determinate temperature”, ottenute e mantenute col riscaldamento dei digestori anche per mezzo del calore prodotto dalla sezione discarica (mem. 17.11.15, pagg. 14 ss.).<br />
In considerazione di quanto detto, si rivelano ininfluenti le doglianze (prospettate nella prima parte del primo motivo) incentrate sulle definizioni normative di “impianto”, di “sezione” di impianto e di “potenziamento”, e sull’unicità del punto di connessione, elemento che in effetti corrobora la riscontrata unitarietà dell’impianto.<br />
Né rileva la pretesa differenza di combustibile utilizzato dai generatori (“biogas da discarica” e “biogas da depurazione”), potendosi condividere le osservazioni del Gestore (più che sulla dedotta unicità del combustibile, trattandosi in entrambi i casi di biogas) sui riflessi meramente economici discendenti da tale differenziazione e sulla sua ininfluenza nel caso di specie (applicandosi all’impianto il regime tariffario del d.m. 24.10.2005, con i correttivi apportati dal d.m. 18.12.2008; mem. 17.11.15, pag. 19).<br />
<em>2.</em> Il secondo motivo si articola in due aspetti, attinenti al computo dell’energia netta incentivabile e alla data di entrata in esercizio.<br />
<em>2.1.</em> Cominciando da quest’ultimo profilo, la società istante, coerentemente con l’impostazione di fondo del ricorso, contesta il riconoscimento di una data di esercizio unica, peraltro erronea in quanto individuata prendendo a riferimento il collaudo del CIV 2 (22.4.2004) e non il momento dal quale l’impianto avrebbe iniziato a funzionare regolarmente (12.7.2005, data indicata nella domanda di qualificazione).<br />
Anche tali censure vanno disattese.<br />
L’unicità della data discende infatti dall’accertata unitarietà dell’impianto, mentre la definizione dell’art. 2, co. 1, lett. <em>m</em>), d.m. 18.12.2008, secondo cui la “data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico […]”, individua il “momento temporale certo per l’individuazione del regime incentivante applicabile all’iniziativa”, in concreto coincidente con la “prima chiusura del circuito” (<em>i.e.</em> con la prima circolazione dell’energia; v., della Sezione, la sent. 21 gennaio 2013, n. 631).<br />
Il Gestore assume, poi, di aver “ritenuto ragionevole” individuare, tra il momento del completamento dell’impianto (9.11.2001) e quello del verbale di collaudo attestante l’avvenuta produzione di energia (22.4.2004), questa seconda data come “quella di entrata in esercizio della sezione biologica (e, conseguentemente, dell’intero unico impianto)”, “in assenza di altre (e più precise e circostanziate) evidenze” (mem. 17.11.15, pag. 22).<br />
La ricorrente sottopone a critica non questo specifico assunto, ma più in generale il ragionamento del GSE laddove avrebbe contraddittoriamente reputato di desumere l’elemento in questione dal collaudo del CIV 2, ossia da un fattore che attesterebbe la capacità di tale sezione di funzionare in modo autonomo e dunque di costituire di per sé un impianto (v. mem. 26.11.15, in cui si afferma, ancora, che gli impianti, pur funzionalmente autonomi e alimentati da diverse fonti, condividerebbero unicamente il punto di consegna alla rete, in linea con quanto consentito dai documenti tecnici del Gestore).<br />
In proposito è sufficiente rinviare alle precedenti considerazioni sul tema dell’interconnessione funzionale e sull’ininfluenza dell’autonoma capacità produttiva delle sezioni CIV 1 e CIV 2.<br />
<em>2.2.</em> Quanto ai servizi ausiliari, la ricorrente, ricordato che il GSE aveva già stimato nel 2% la quota di energia assorbita (per le annualità 2008 e 2009) e affermata l’irrilevanza dell’assenza di strumenti di misurazione, censura l’omessa valutazione delle osservazioni rassegnate in sede di procedimento di verifica e il difetto di istruttoria della determinazione conclusiva, in quanto, a suo dire, il Gestore non avrebbe approfondito la “genesi” dell’assorbimento energetico e avrebbe determinato, per la sezione biologica, un’aliquota (37,7%) del tutto ingiustificata alla luce dei consumi ascrivibili alla soffiante di alimentazione del biogas e allo scambiatore di calore per il raffreddamento del generatore.<br />
Le censure sono infondate (sui servizi ausiliari v., di questa Sezione, la sent. 10 ottobre 2013, n. 286; v. anche, in materia di determinazione dell’energia netta incentivabile, <em>ex aliis</em>, Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2014, n. 5946, e 30 dicembre 2014, n. 6430).<br />
Il menzionato “rapporto finale” dà adeguatamente conto delle valutazioni del Gestore (all. 5 res., par. 9.1, pagg. 45 ss.), essendo sufficiente esaminare le schede relative a ciascuna delle due sezioni per avvedersi della compiutezza dell’istruttoria. In tali schede sono infatti analiticamente elencati i dispositivi indicati dal produttore con gli inerenti dati tecnici (si tratta, come ricordato dalla parte resistente, di 26 utenze per la sezione biologica e 11 per quella discarica, desunte dai dati trasmessi dal produttore) e sono richiamati i conferenti parametri normativi (delib. Aeeg n. 2/06 e, quanto alla sezione biologica, norma UNI 10458).<br />
Si può notare come tali precise indicazioni richiedessero ben più che la generica contestazione affidata alla nota del 20.3.2013 (non sviluppata nell’atto introduttivo), con cui la ricorrente si è limitata a sostenere, oltre che l’eccessività e l’incongruenza del valore del 37,7%, la necessità di “concordare in contraddittorio quali utenze elettriche rientrano nella definizione in parola” e ha affermato come in tale novero andassero compresi soltanto due dispositivi (“soffiante di alimentazione del biogas” e “scambiatore di calore”), senza tuttavia spiegare perché gli altri dovessero esserne esclusi.<br />
Del resto, il contestato <em>modus procedendi</em> discende dalla scelta – tutt’altro che ininfluente – del produttore di non installare strumenti di misura idonei a contabilizzare l’energia assorbita dai servizi in questione, non essendo nemmeno condivisibile l’aggiuntivo rilievo (addotto a pretesa dimostrazione delle carenze istruttorie) della mancata considerazione dei periodi di fermo dei generatori, alla luce del tenore della risposta resa nel corso dell’ispezione dallo stesso produttore (che ha dichiarato di non essere “in grado di stabilire la durata media degli eventuali fermi”; all. 6 res., pag. 8).<br />
Da quanto detto segue altresì l’irrilevanza del dedotto vizio motivazionale, stante la preclusione alla statuizione caducatoria prevista dall’art. 21-<em>octies</em>, co. 2, l. n. 241/90 (in considerazione della correttezza sostanziale degli atti impugnati).<br />
<em>3.</em> In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
La peculiarità e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-<em>ter</em>, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF, Estensore<br />
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere<br />
Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1431</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1431/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1431</a></p>
<p>Sanitari &#8211; revoca delle funzioni assistenziali di dirigente medico &#8211; quale conseguenza di assegnazione ad altro dipartimento – destrutturazione di dipartimento non seguita da strutturazione in altro dipartimento &#8211; impossibilita’ di svolgere attivita’ assistenziali &#8211; tutela cautelare – diniego. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3297</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1431/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1431</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanitari &#8211; revoca delle funzioni assistenziali di dirigente medico &#8211; quale conseguenza di assegnazione ad altro dipartimento – destrutturazione di  dipartimento  non seguita da strutturazione in altro dipartimento &#8211;  impossibilita’ di  svolgere attivita’ assistenziali &#8211; tutela cautelare – diniego.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/7/4656/g">Ordinanza n. 3297 del 13 luglio 2004 </a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/7/4657/g">Ordinanza n. 2826 del 15 giugno 2004 </a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA</b></p>
<p>Reg. Ord.N.1431/2004<br />
composto dai Signori:<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />
Vito Carella, Consigliere, rel.<br />
Angelica Dell’Utri, Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11064/03 proposto da<br /><b>MANZON Licia, </b><br />
rappresentata e difesa dall’avv.to Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Flaminia 79;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>-l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, </b><br />
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Castelli Avolio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Saverio Mercadante n. 9;<br />
<b>-l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, </b><br />
in persona del Rettore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria come per legge;<br />
<b>-la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, </b><br />
in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
e nei confronti ad opponendum<br />
<b>-Polimeni Antonella, </b><br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Recchia e Silvio Bozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Corso Trieste n. 88;</p>
<p>per l’annullamento<br />-del provvedimento in data 19 settembre 2003, con il quale il Commissario straordinario dell’Azienda Policlinico Umberto I dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha revocato le funzioni assistenziali di Dirigente Medico di II livello in preced</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso:<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso e con i motivi aggiunti;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda Policlinico, dell’Università “La Sapienza” e della controinteressata;</p>
<p>Nominato relatore il Consigliere Vito CARELLA e uditi alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2004 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, anche alla luce dei nuovi atti sopravvenuti nella vicenda impugnatoria;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 10 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1431/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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