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	<title>14278 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</a></p>
<p>Pres. De Leoni, Rel. Ferrari Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a. + altri (Avv.ti A. Clarizia e R. Izzo) c. Ministero dei lavori pubblici (Avvocatura generale dello Stato) in tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici 1) Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leoni, Rel. Ferrari<br /> Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a. + altri (Avv.ti A. Clarizia e R. Izzo) c. Ministero dei lavori pubblici (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. – Appalto di lavori – Controversie aventi ad oggetto il diniego di revisione dei prezzi contrattuali – Giurisdizione amministrativa – Sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>2) Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Revisioni prezzi – Competenza &#8211; Ministro – Insussistenza –  Dirigente – Sussistenza -Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici la situazione soggettiva dell&#8217; appaltatore, in quanto correlata alla facoltà discrezionale riconosciuta dalla legge all&#8217; Amministrazione appaltante, ha natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro, consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l&#8217; Amministrazione ha positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione<br />
2) Il ricorso gerarchico al Ministro, per effetto del nuovo riparto di competenza fra l&#8217;organo di indirizzo politico amministrativo e la dirigenza statale introdotto dal D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29, deve ritenersi definitivamente soppresso a seguito dell&#8217; entrata in vigore dell&#8217; art. 11 D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, che ha espressamente riservato ai dirigenti generali il compito di decidere sui ricorsi gerarchici, anche impropri, proposti contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e, per l&#8217; effetto, ha reso definitivi i provvedimenti assunti dagli stessi dirigenti generali (non potendo essere questi ul-timi contemporaneamente Autorità emanante in sede amministrativa e Autorità decidente in sede paragiurisdizionale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA </P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 9990/01, proposto<br />
dall’<b>Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea con l’Impresa Donati s.p.a. (già Sogensud s.p.a.), rappresentata e difesa dapprima dall&#8217;avv. Angelo Clarizia e, successivamente, dall’avv. Raffaele Izzo presso il cui studio in Roma, via Cicerone n. 28, è elettivamente domiciliata<br />
<b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero dei lavori pubblici</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto dell’8 giugno 2001 n. 5747 con il quale il Ministro dei lavori pubblici, in difformità al parere della Commissione revisione prezzi dell’11 luglio 2000 n. 3773, ha dichiarato improponibile, improcedibile e infondato il ricorso proposto avverso la nota del 22 settembre 1999 del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, con conseguente condanna alle spese; di ogni altro atto prodromico, connesso o comunque conseguente ivi compresa la nota della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del 4 luglio 2001,  di trasmissione del decreto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del    Ministero dei lavori pubblici;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2001 l’Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a. impugna il decreto dell’8 giugno 2001 n. 5747, con il quale il Ministro dei lavori pubblici, in difformità al parere della Commissione revisione prezzi dell’11 luglio 2000 n. 3773, ha dichiarato improponibile, improcedibile e infondato il ricorso da essa proposto avverso la nota del 22 settembre 1999 del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte.<br />
Espone, in fatto, che il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche le aveva affidato la concessione per la progettazione esecutiva, generale o per stralci, la direzione dei lavori e la realizzazione del Palazzo degli Uffici finanziari di Cuneo.  La concessione aveva quindi per oggetto l’intera opera, anche se non finanziata per intero. L’esecuzione di lotti funzionali successivi al primo era correlata solo all’ottenimento dei relativi finanziamenti, fermo restando che il vincolo sinallagmatico si era perfezionato già con la convenzione del 1990. Con nota del 15 giugno 1992 il Ministero ha comunicato al concessionario l’esecuzione dei lavori del terzo e del quarto lotto, in relazione ai quali venivano stipulati il sesto ed il settimo atto aggiuntivo, rispettivamente del 30 novembre 1993 e del 6 luglio 1994. Il Provveditorato ha corrisposto un acconto sulla revisione prezzi dovuto in relazione ai lavori dei detti lotti. Successivamente, però, lo stesso Provveditorato, con provvedimento del 5 febbraio 1996, ha disposto  il fermo amministrativo delle somme dovute alla ricorrente, fino alla concorrenza di quanto erogato a titolo di revisione prezzi per il terzo ed il quarto lotto. La soc. Pizzarotti ha quindi impugnato il fermo dinanzi al T.A.R. Piemonte, che ha respinto il ricorso con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. La ricorrente ha nuovamente richiesto al Provveditorato la revisione prezzi  che, con nota  del 22 settembre 1999, ha respinto l’istanza. Avverso tale nota l’impresa ha proposto ricorso innanzi alla Commissione per la Revisione dei Prezzi istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, che ha espresso parere favorevole (n. 3773 del l’11 luglio 2000) in ordine alla fondatezza del ricorso rilevando, tra l’altro,  che le prestazioni assentite con la convenzione di concessione riguardavano l’intera opera e che l’esecuzione per stralci era correlata solo alla disponibilità dei relativi finanziamenti. Inopinatamente però, sebbene fossero trascorsi più dei sessanta giorni previsti  dai commi terzo e quarto dell’art. 17 L. n. 741 del 1981, e quindi si fosse formato il silenzio significativo, equivalente a provvedimento conforme al parere reso dalla predetta Commissione, il Ministero, con decreto dell’8 giugno 2001, ha respinto il ricorso.<br />
 2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:<br />
a) <i>Violazione e falsa applicazione art. 17 L. n. 741 del 1981 &#8211; Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti &#8211; Motivazione perplessa.</i>  Illegittimamente il Ministero ha respinto il ricorso proposto <i>ex</i> art. 4 D.L.C.P.S.  6 dicembre 1947 n. 1501 dalla soc. Pizzarotti &#038; C. avverso la nota  n. 2199 del 22 settembre 1999 del Provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte, ritenendo formatosi il silenzio rigetto sull’originario ricorso gerarchico improprio, senza considerare che il ricorrente si era avvalso della facoltà prevista dall’art. 17, secondo comma, L. 10 dicembre 1981 n. 741. In realtà, poiché il parere favorevole era stato reso dalla Commissione in data 11 luglio 2000 mentre il decreto impugnato è stato emesso l’ 8 giugno 2001, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto ai sensi del quarto comma dell’art. 17, secondo il quale “il silenzio dell’Amministrazione, decorso tale termine [sessanta giorni], equivale a provvedimento conforme al parere”.<br />
b) <i>Violazione e falsa applicazione artt. 3 D.L.vo n. 29 del 1993 e 45 D.L.vo n. 80 del 1998 &#8211; Incompetenza. </i>Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto esse adottato dal dirigente e non dal Ministro.<br />
 c) <i>Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, motivazione perplessa, disparità di trattamento. </i>E’ errato il presupposto sul quale si fonda il provvedimento impugnato, e cioè che il diniego di revisione prezzi è meramente confermativo del precedente diniego del 5 febbraio 1996 n. 7 <i>bis</i>.<br />
3. Con memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione la ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.<br />
4. Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.<br />
5. Nella Camera di consiglio del 29 agosto 2001, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza  di sospensione proposta dal ricorrente è stato abbinato al merito.   <br />
6. All’udienza del 14 dicembre  2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Visti gli atti di causa il Collegio ritiene preliminarmente di dover confermare la sussistenza della propria giurisdizione nella controversia in esame.<br />
Ed invero, in tema di revisione dei prezzi contrattuali in materia di appalto di lavori pubblici la situazione soggettiva dell&#8217; appaltatore, in quanto correlata alla facoltà discrezionale riconosciuta dalla legge all&#8217; Amministrazione appaltante, ha natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro, consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l&#8217; Amministrazione ha positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione (Cons.Stato, V Sez., 27 ottobre 2005 n. 5992 e  26 marzo 2003 n. 1580).  <br />
Nel caso in esame l’Impresa Pizzarotti &#038; C. impugna il  rigetto del ricorso, da parte del Ministro dei lavori pubblici, proposto avverso il diniego di revisione prezzi oppostole dal Provveditorato ai Lavori pubblici e, quindi, il disconoscimento, da parte dello stesso Provveditorato, dell’<i>an debeatur</i>.<br />
2. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale è censurata l’incompetenza del Ministro a decidere il ricorso gerarchico.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Il ricorso gerarchico al Ministro, per effetto del nuovo riparto di competenza fra l&#8217; organo di indirizzo politico amministrativo e la dirigenza statale introdotto dal D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29, deve ritenersi definitivamente soppresso a seguito dell&#8217; entrata in vigore dell&#8217; art. 11 D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, che ha espressamente riservato ai dirigenti generali il compito di decidere sui ricorsi gerarchici, anche impropri, proposti contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e, per l&#8217; effetto, ha reso definitivi i provvedimenti assunti dagli stessi dirigenti generali, non potendo essere questi ultimi contemporaneamente Autorità emanante in sede amministrativa e Autorità decidente in sede paragiurisdizionale (Cons.Stato, III Sez., 13 ottobre 1998 n. 1028; T.A.R. Bari, I Sez., 16 luglio 2001 n. 2962).<br />
L’accoglimento del motivo relativo all&#8217;incompetenza del Ministro che ha adottato l&#8217;impugnato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico preclude al Collegio, per il suo carattere assorbente, l&#8217; esame delle altre censure (T.A.R. Catanzaro 1 aprile 2004 n. 875; T.A.R. Napoli  12 gennaio 2004 n. 100). Trattasi di conclusione che non risponde soltanto a quelle ragioni di economia processuale che conducono all’assorbimento dei motivi ulteriori ove quello esaminato e definito positivamente sia da solo idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato. Nel caso in esame la necessità per il giudicante di limitare il proprio sindacato all’unica censura esaminata va rinvenuta nel fatto che in materia di ricorso amministrativo avverso il diniego di revisione prezzi l’art. 17, quarto comma, L. 10 dicembre 1981 n. 741 ha previsto che il silenzio dell’Amministrazione, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del parere espresso, <i>ex</i> art. 4, secondo comma, D.L.C.P.S.  6 dicembre 1947 n. 1501, dalla Commissione per la Revisione dei Prezzi istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, equivale a provvedimento conforme al parere. Segue da ciò che il decreto impugnato, una volta annullato in sede giurisdizionale per incompetenza dell’organo (il Ministro) che lo ha adottato, non potrà più essere sostituito da altro provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, avendo l’Autorità competente perso, per effetto dell’inutile decorso del termine di cui si è detto, ogni potere di decidere in senso diverso dal parere reso dalla predetta Commissione, che nella specie era  favorevole all’istanza della ricorrente.<br />
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento ministeriale. <br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dall’Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a., lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto dell’8 giugno 2001 n. 5747.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  14 dicembre 2005, dal<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA <BR><br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Maria Luisa De Leoni     	&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
Giulia Ferrari		&#8211;	Componente &#8211; Estensore<br />	<br />
Alessandro Tomassetti    &#8211;             Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-12-2005-n-14278/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2005 n.14278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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