<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1424 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1424/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1424/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1424 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1424/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2014 n.1424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-9-2014-n-1424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-9-2014-n-1424/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-9-2014-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2014 n.1424</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. G. Bellucci F. Salzeri (Avv.ti G. De Paola e L. Di Cerbo) contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) Giustizia amministrativa &#8211; Penalità ex art. 114, comma 4, lett. e CPA &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Condanna a prestazioni pecuniarie &#8211; Applicabilità La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-9-2014-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2014 n.1424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-9-2014-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2014 n.1424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. G. Bellucci<br /> F. Salzeri (Avv.ti G. De Paola e L. Di Cerbo) contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Penalità ex art. 114, comma 4, lett. e CPA &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Condanna a prestazioni pecuniarie &#8211; Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, del d.lgs. n. 104/2010 è applicabile, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie (fattispecie in cui è stato disposto il pagamento della somma di euro cento per ogni mese di ritardo a decorrere dall’eventuale infruttuoso decorso di trenta giorni successivi alla comunicazione in via amministrativa o alla notificazione della sentenza)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 755 del 2014, proposto da:<br />
Franco Salzeri, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele De Paola e Lorenza Di Cerbo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, lungarno Vespucci n. 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>al giudicato formatosi sul decreto n. 27/2010 R.G.V.G. della Corte di Appello di Firenze, del 15.11.2010,<br />
e per la condanna<br />
al pagamento previsto dall’art. 114, comma 4 lett. e, del d.lgs. n. 104/2010.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Corte d’Appello di Firenze, con decreto R.G.V.G. n. 27 del 15.11.2010, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 6.000 oltre interessi legali; a tale importo si sono poi aggiunte le spese processuali del giudizio di merito, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 3941/2013.<br />
Stante la mancata esecuzione del suddetto decreto, notificato in forma esecutiva in data 6.12.2010, l’interessato, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto medesimo e la condanna al pagamento di ulteriore somma dovuta per ogni violazione successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 4 lett. e, del d.lgs. n. 104/2010.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come risulta dai documenti depositati in giudizio, il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione è stato notificato in forma esecutiva presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenuto al pagamento degli indennizzi dovuti per danno non patrimoniale da irragionevole durata dei processi (art. 1, comma 1225, della legge n. 296/2006, oggetto dell’interpretazione autentica sancita dall’art. 55, comma 2 bis, del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012).<br />
Inoltre, il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 risulta rispettato.<br />
Pertanto, sussistono i presupposti indicati dagli artt. 112 ss. del d.lgs. n. 104/2010 ed il ricorso va accolto.<br />
Conseguentemente, deve ordinarsi al Ministero dell’Economia l’integrale adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo stabilito dal citato decreto della Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima civile, assegnando il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.<br />
In caso di ulteriore inadempienza, provvederà nei 30 (trenta) giorni successivi, in veste di commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, in virtù del quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche qualora gli appositi capitoli di bilancio siano incapienti, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso.<br />
In relazione alla domanda di condanna al pagamento della penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio, premesso che recentemente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15 del 25.6.2014) ha statuito l’applicabilità di detta norma, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, ritiene equo disporre il pagamento della somma di euro 100 (cento) per ogni mese di ritardo a decorrere dall’eventuale infruttuoso decorso di 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione in via amministrativa o alla notificazione della presente sentenza.<br />
Le spese di giudizio devono essere poste a carico del Ministero resistente e sono liquidate come indicato nel dispositivo; esse devono essere distratte a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone quanto segue:<br />
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare integrale esecuzione a quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima civile, con decreto R.G.V.G. n. 27 del 15.11.2010, nei sensi e termini indicati in motivazione;<br />
b) nomina, in caso di eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma affinché provveda quale commissario ad acta, con facoltà di delega, agli adempimenti richiesti (nei sensi di cui in motivazione), trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull’attività svolta;<br />
c) Condanna il Ministero stesso, in caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, al pagamento della somma complessiva di euro 100 (cento), a favore del ricorrente, per ciascun mese di ritardo successivo a tale scadenza;<br />
d) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati De Paola e Di Cerbo, antistatari, con riserva di liquidazione delle eventuali ulteriori spese in relazione all’incarico conferito al commissario ad acta.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-9-2014-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2014 n.1424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2013 n.1424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-10-2013-n-1424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-10-2013-n-1424/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-10-2013-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2013 n.1424</a></p>
<p>L. Viola Pres.ff &#8211; B. Massari Est. Supermatic S.p.A. (Avv.ti I. Marrone, D. Rigacci) contro l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione &#8220;G. Marconi&#8221; di Viareggio, il Ministero dell&#8217;Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Del Monte Vending s.r.l. ed altre (non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-10-2013-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2013 n.1424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-10-2013-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2013 n.1424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Viola Pres.ff  &#8211; B. Massari Est.<br /> Supermatic S.p.A. (Avv.ti I. Marrone, D. Rigacci) contro l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione &#8220;G. Marconi&#8221; di Viareggio, il Ministero dell&#8217;Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Del Monte Vending s.r.l. ed altre (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sui principi generali applicabili alla concessione di uso di spazi pubblici per l&#8217;installazione di distributori automatici, sulla necessità di indicazione di quota di partecipazione ed esecuzione nel caso di ATI e sulla necessità della nomina della Commissione dopo la scadenza del termine per le offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Concessione in uso di locali per l’installazione dei distributori automatici – Natura – Rispetto dei principi generali di trasparenza par condicio e imparzialità – Necessità – Specificazione nella lex specialis dei criteri di valutazione &#8211; Necessità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Concessione in uso di locali per l’installazione dei distributori automatici – Rispetto del principio generale di trasparenza – Necessità – ATI – Indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione – Necessità 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Concessione in uso di locali per l’installazione dei distributori automatici – Rispetto del principio generale di imparzialità – Art. 84, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 – Applicabilità &#8211; Nomina dei commissari dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il servizio di cui trattasi è qualificato dalla giurisprudenza come concessione di uso di spazi pubblici, come anche rilevabile dalla lettera invito, atteso che l’Istituto concede in uso i locali per l’installazione dei distributori automatici a fronte del versamento di un contributo annuo con la conseguenza che ad essa risultano i principi generali, di origine e sviluppo comunitario, sulla “trasparenza”, sulla “par condicio” e sulla imparzialità, pure nel caso in cui l’importo della gara sia fissato al di sotto della la c.d. “soglia” comunitaria. Ciò comporta la fondatezza delle censure relative alla omessa specificazione, nella lex specialis di gara, dei criteri fissati per l’assegnazione dei punteggi che, nella loro vaghezza, impediscono di cogliere l’iter logico seguito dal seggio di gara per determinare il giudizio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti.	</p>
<p>2. Dal sistema delineato dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si evince che ogni qualvolta l&#8217;operazione contrattuale concerne una gara per la quale si impone il rispetto dei principi desumibili degli artt. 27 e 30 del codice dei contratti e tra questi il principio di trasparenza si pone, come meccanismo applicativo, la previsione recata dall&#8217;art. 37 comma 13 del citato D.L.vo in forza della quale deve essere chiaro, fin dal momento della partecipazione alla selezione, nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamenti, non solo la quota di partecipazione al raggruppamento ma anche la quota di attività (lavori, servizi o forniture) che ciascuna impresa partecipante concretamente eseguirà nell&#8217;ambito della operazione contrattuale da realizzarsi (fattispecie in cui la natura delle prestazioni oggetto del contratto, installazione dei distributori automatici, loro rifornimento e manutenzione, escludeva che potessero configurarsi raggruppamenti di tipo verticale, cioè con attribuzione di distinti aspetti del servizio, diversamente da quanto accade nel raggruppamento di tipo orizzontale, caratterizzato da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio)	</p>
<p>3. L&#8217;art. 84, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione aggiudicatrice degli appalti pubblici devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La norma, pure se non direttamente applicabile alla fattispecie (concessione di uso di spazi pubblici per installazione di distributori automatici) costituisce espressione di un principio generale, rinveniente il proprio fondamento di razionalità nel principio di imparzialità che non consente deroghe e la cui violazione comporta l&#8217;illegittimità derivata degli atti della procedura di gara e dell&#8217;aggiudicazione, come effetto dell&#8217;irregolare costituzione della Commissione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 291 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Supermatic S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ivan Marrone, Dario Rigacci, con domicilio eletto presso Ivan Marrone in Firenze, via dei Rondinelli, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione &#8220;G. Marconi&#8221; di Viareggio, Ministero dell&#8217;Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Del Monte Vending s.r.l., Del Monte Ristorazione Collettiva s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>degli atti e provvedimenti con cui l&#8217;Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione &#8220;G. Marconi&#8221; di Viareggio ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici e, in particolare, della lettera di invito prot. n. 22 del 4 gennaio 2013, del relativo &#8220;avviso pubblico di gara&#8221;, del verbale della &#8220;commissione tecnica&#8221; del 21.01.2013, del provvedimento prot. n. 39/2/5 del 21 gennaio 2013 di aggiudicazione in via provvisoria in favore della società Del Monte Vending di Lucca, dell&#8217;eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva di incogniti estremi e per l&#8217;annullamento del contratto eventualmente stipulato con l&#8217;operatore economico aggiudicatario;<br />	<br />
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati; <br />	<br />
e con atto di motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2013:<br />	<br />
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici disposto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composta da Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. e Del Monte Vending Srl, approvato dal Dirigente dell’Istituto Professionale Statale per i servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Marconi” di Viareggio con provvedimento prot. n. 1075 del 18 febbraio 2013 nonché di tutti gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo e, in particolare, della lettera di invito prot. n. 22 del 4 gennaio 2013, del relativo “avviso pubblico di gara”, del verbale della “commissione tecnica “ del 21.01. 2013, del provvedimento rpto. N. 39/2/5 del 21 gennaio 2013 di aggiudicazione in via provvisoria e per l’annullamento del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento aggiudicatario;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri &#8220;G. Marconi&#8221; di Viareggio e di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 settembre 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con determinazione dirigenziale n. 22 del 4 gennaio 2013 l’Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e la ristorazione &#8220;G. Marconi&#8221; di Viareggio indiceva una gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, stabilendo, all&#8217;art. 4 dell&#8217;avviso di gara, che il servizio sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Peraltro l&#8217;avviso non indicava in alcun modo le formule di attribuzione dei punteggi.<br />	<br />
Entro il termine di presentazione stabilito dal bando pervenivano alla stazione appaltante le offerte della ricorrente e quella della controinteressata.<br />	<br />
La commissione di gara, composta soltanto da quattro membri, si riuniva in data 21 gennaio 2013, non risultando, tuttavia, dai verbali redatti dalla medesima la scansione temporale delle operazioni, con particolare riferimento a quelle di aperture e di esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l&#8217;offerta tecnica e quella economica.<br />	<br />
Con provvedimento del 21 gennaio 2013 il Dirigente scolastico, sulla base delle risultanze delle operazioni eseguite dalla commissione di gara, disponeva l&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Del Monte Vending.<br />	<br />
Venuta a conoscenza del provvedimento, la ricorrente inviava istanza di autotutela ai sensi dell&#8217;articolo 243 bis del Codice dei contratti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.<br />	<br />
Conseguentemente l’aggiudicazione provvisoria veniva impugnata chiedendone l&#8217;annullamento, oltre al risarcimento dei danni, previa sospensione dell&#8217;esecuzione e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 sotto il profilo della violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.<br />	<br />
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del principio di segretezza delle offerte, di imparzialità e di trasparenza.<br />	<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per violazione del principio che impone che i collegi perfetti operino con un numero dispari di componenti.<br />	<br />
Con il ricorso era altresì proposta la domanda di risarcimento dei danni derivanti agli atti impugnati.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l&#8217;amministrazione intimata opponendosi all&#8217;accoglimento del gravame.<br />	<br />
Con atto del 18 febbraio 2013 il dirigente scolastico assumeva il provvedimento di aggiudicazione definitiva, senza peraltro provvedere a comunicarlo alla ricorrente che ne veniva a conoscenza solo al momento del suo deposito in giudizio.<br />	<br />
Dalla documentazione prodotta dall&#8217;amministrazione emergeva che l&#8217;aggiudicataria aveva dichiarato di partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, assumendosi l&#8217;impegno di costituzione formale dell’ATI in caso di aggiudicazione e stabilendo una quota pari al 60% in capo alla mandante &#8211; Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. &#8211; e la restante quota del 40% in capo alla mandataria -Del Monte Vending Srl, indicata come &#8220;esecutrice materiale dei lavori oggetto del servizio&#8221;, nel mentre la capogruppo avrebbe gestito &#8220;la coordinazione generale del servizio&#8221;.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2013 la Supermatic s.r.l. impugnava anche l&#8217;atto di aggiudicazione definitiva, affidandone l&#8217;accoglimento i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di partecipazione dei raggruppamenti alle gare<br />	<br />
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 sotto il profilo della violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.<br />	<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del principio di segretezza delle offerte, di imparzialità e di trasparenza.<br />	<br />
4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per violazione del principio che impone che i collegi perfetti operino con un numero dispari di componenti.<br />	<br />
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per violazione del principio che impone la nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.<br />	<br />
Con l&#8217;ordinanza n. 247 del 9 maggio 2013 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 settembre 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio viene impugnato l&#8217;atto in epigrafe specificato con cui il Dirigente dell’Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e la ristorazione &#8220;G. Marconi&#8221; di Viareggio ha aggiudicato in via provvisoria, in favore della società Del Monte Vending di Lucca, la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2013 la Supermatic s.r.l. impugnava anche l&#8217;atto di aggiudicazione definitiva ribadendo le censure già dedotte e proponendo ulteriori doglianze scaturite dall’esame della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione.<br />	<br />
Il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
Fondato si palesa, in primo luogo, il primo motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 30 e 83 del d.lgs. n. 163/2006, sotto il profilo della violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità.<br />	<br />
Giova premettere che questa Sezione, chiamata a pronunciarsi su analoghe questioni, ha avuto modo di affermare che &#8220;<i>il servizio di cui trattasi è qualificato dalla giurisprudenza come concessione di uso di spazi pubblici (Cons. Stato, Sez. V, 16.4.03, n. 1991), come anche rilevabile dalla lettera invito, atteso che l’Istituto concede in uso i locali per l’installazione dei distributori automatici a fronte del versamento di un contributo annuo con la conseguenza che ad essa risultano i principi generali, di origine e sviluppo comunitario, sulla “trasparenza”, sulla “par condicio” e sulla imparzialità, pure nel caso in cui l’importo della gara sia fissato al di sotto della la c.d. “soglia” comunitaria</i>&#8221; (T.A.R. Toscana, sez. II, 4 ottobre 2012, n. 1578; nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, 25.1.05, n. 168; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 20.9.09, n. 322).<br />	<br />
Peraltro, ove si volesse inquadrare la gara nell’ambito delle concessioni di servizio pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3019; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 luglio 2012, n. 1534) non si perverrebbe a risultati differenti posto che, anche in tale ipotesi, ai sensi dell&#8217;art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, essa andrebbe sottoposta alla medesima disciplina dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità (Cons. Stato sez. V, 9 settembre 2013 n. 4471; T.A.R. Toscana, sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313).<br />	<br />
Ciò comporta la fondatezza delle censure relative alla omessa specificazione, nella <i>lex specialis</i> di gara, dei criteri fissati per l’assegnazione dei punteggi che, nella loro vaghezza, impediscono di cogliere l’iter logico seguito dal seggio di gara per determinare il giudizio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti.<br />	<br />
Come affermato più volte dalla giurisprudenza, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa può essere ritenuto idoneo a configurare motivazione sufficiente quando i prefissati criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, siano adeguatamente dettagliati, sussistendo in questo caso, la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione di gara (cfr. Cons. Stato sez. III, 11 marzo 2011 n. 1583; id. sez. V 17 gennaio 2011 n. 222; id., 3 dicembre 2010 n. 8410).<br />	<br />
D’altro canto, a supplire alla lamentata indeterminatezza non soccorre neppure l’attività valutativa in concreto esperita dalla commissione, posto che dai verbali di gara non è dato cogliere alcun ulteriore elemento di chiarificazione idoneo a costituire adeguata motivazione del giudizio espresso.<br />	<br />
Merita condivisione anche la doglianza di cui al primo dei motivi aggiunti relativamente alla mancata esclusione del costituendo RTI aggiudicatario in quanto, per un verso costituito nella forma di raggruppamento verticale e, per altro verso, per l’indeterminatezza della ripartizione delle quote tra le due imprese associate.<br />	<br />
Si è infatti osservato che, dal sistema delineato dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si evince che ogni qualvolta l&#8217;operazione contrattuale concerne una gara per la quale si impone il rispetto dei principi desumibili degli artt. 27 e 30 del codice dei contratti e tra questi il principio di trasparenza si pone, come meccanismo applicativo, la previsione recata dall&#8217;art. 37 comma 13 del citato D.L.vo in forza della quale deve essere chiaro, fin dal momento della partecipazione alla selezione, nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamenti, non solo la quota di partecipazione al raggruppamento ma anche la quota di attività (lavori, servizi o forniture) che ciascuna impresa partecipante concretamente eseguirà nell&#8217;ambito della operazione contrattuale da realizzarsi. (Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2012, n. 4406; T.A.R. Lazio, sez. II, 30 aprile 2012, n. 3891).<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie la natura delle prestazioni oggetto del contratto (installazione dei distributori automatici, loro rifornimento e manutenzione) escludeva che potessero configurarsi raggruppamenti di tipo verticale, cioè con attribuzione di distinti aspetti del servizio, diversamente da quanto accade nel raggruppamento di tipo orizzontale, caratterizzato da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio.<br />	<br />
Peraltro, neppure è dato comprendere in che modo il servizio sarebbe stato ripartito tra le due imprese associate, posto che la mandante &#8211; Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l. – viene indicata come responsabile della &#8220;<i>coordinazione generale del servizio</i>&#8220;, mentre alla mandataria -Del Monte Vending Srl, viene attribuita l’esecuzione “<i>materiale dei lavori oggetto del servizio</i>&#8220;.<br />	<br />
Con il quinto dei motivi aggiunti la ricorrente si duole della violazione del principio che impone la nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.<br />	<br />
La tesi è fondata.<br />	<br />
L&#8217;art. 84, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 stabilisce, infatti che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione aggiudicatrice degli appalti pubblici devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (T.A.R. Lazio, sez. III, 14 dicembre 2011, n. 9741; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 28 luglio 2008 n. 1013). <br />	<br />
La norma, pure se non direttamente applicabile alla fattispecie (e neppure invocata come tale dalla ricorrente) costituisce espressione di un principio generale, rinveniente il proprio fondamento di razionalità nel principio di imparzialità, più volte richiamato, che non consente deroghe e la cui violazione comporta l&#8217;illegittimità derivata degli atti della procedura di gara e dell&#8217;aggiudicazione, come effetto dell&#8217;irregolare costituzione della Commissione (T.A.R. Umbria, 28 ottobre 2011, n. 338; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1825).<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti, assorbite le altre censure, va accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Va per contro rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti, sia perché non precisata né nell’<i>an</i> né nel <i>quantum</i>, sia perché il tempestivo accoglimento della domanda cautelare da parte della Sezione ha eliso in radice la sussistenza del pregiudizio lamentato.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti successivamente depositati e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Viola, Presidente FF<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-10-2013-n-1424/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2013 n.1424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</a></p>
<p>C. Piscitello Pres G. Calderoni Est. Montenovi s.r.l (Avv.ti M. Selvaggi e C. Leonardo) contro l’ Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Lavori Servizi (non costituita) e nei confronti di Ferrara Arte S.p.a (Avv. G. Berti) ed altra (non costituita) sull&#8217;individuazione della concreta capacità economica della partecipante, sul momento in cui va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres G. Calderoni Est.<br /> Montenovi s.r.l (Avv.ti M. Selvaggi e C. Leonardo) contro l’ Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Lavori Servizi (non costituita) e nei confronti di Ferrara Arte S.p.a (Avv. G. Berti) ed altra (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione della concreta capacità economica della partecipante, sul momento in cui va impugnata una clausola del bando di dubbia intepretazione e sui limiti all&#8217;insindacabilità della scelta della stazione appaltante circa la fissazione dei requisiti di partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A – Fatturato e Volume d’affari – Nozione – Sono sinonimi- Verifica sulla sussistenza del requisito della capacità economica e finanziaria &#8211; Riferimento all&#8217;attività in concreto espletata dal contribuente così come risultante dalle dichiarazioni IVA ovvero dai bilanci dell’impresa &#8211; Necessità</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di gara &#8211; Clausola illegittima e di dubbia interpretazione  – Onere di immediata impugnazione – Insussistenza</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale – Insindacabilità -Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste alcuna distinzione tra il c.d. fatturato ed il c.d. volume d’affari. Difatti l’art. 20 del Testo Unico sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972), stabilisce “per volume d&#8217;affari del contribuente si intende l&#8217;ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”. Nel definirlo, dunque, si fa riferimento all&#8217;attività in concreto espletata dal contribuente così come risultante dalle dichiarazioni IVA ovvero dai bilanci dell’impresa, essendo queste, del resto, le uniche “fonti” riconosciute dalle stazioni appaltanti per dimostrare, sotto il profilo di un fatturato/volume d’affari minimo, la sussistenza o meno del requisito della capacità economica e finanziaria di cui all’attuale art. 41 D. Lgs. n. 163/2006.</p>
<p>2. A fronte di una clausola illegittima, soprattutto se di dubbia interpretazione, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all&#8217;impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l&#8217;astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. Ne consegue che è tempestiva la sua impugnazione unitamente con l’atto di esclusione</p>
<p>3. Unico limite all’insindacabilità della scelta della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara si rinviene allorché gli stessi siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrari, sproporzionati, illogici o contraddittori, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza dei requisiti va valutata in correlazione al valore dell’appalto (fattispecie in cui è stato ritenuto irragionevole e contrastante col principio di proporzionalità l’aver richiesto alle partecipanti di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato globale d’impresa equivalente ad oltre 17 volte il prezzo a base d’asta)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;individuazione della concreta capacità economica della partecipante, sul momento in cui va impugnata una clausola del bando di dubbia intepretazione e sui limiti all&#8217;insindacabilità della scelta della stazione appaltante circa la fissazione dei requisiti di partecipazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 1424/2008<br />
			Registro Generale: 1241/2007																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>		 nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente; GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore; SERGIO FINA Cons. 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1241/2007 proposto da:</p>
<p><b>MONTENOVI S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: SELVAGGI AVV. MARCO COLETTI AVV. LEONARDO con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 58pressoFRANZONI AVV. MASSIMO </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI</b>  n.c.<br />
e nei confronti di<br />
<b>FERRARA ARTE S.P.A.</b>  rappresentata e difesa dall’avv. G.Bertied elettivamente domiciliata in BOLOGNA, Via U.Bassi n. 3 presso lo studio Marani</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>TRATTO S.R.L.</b>  n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#61607;	della nota prot. n. 219 del 24 luglio 2007, con la quale l’Amministratore unico di Ferrara Arte s.p.a. ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto per il servizio di trasporto delle opere d’arte della Mostra “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso D’Este”;<br />	<br />
&#8211;	del verbale della riunione 23 luglio 2007 della Commissione nominata per la valutazione delle offerte, in cui è stata disposta l’esclusione della Ditta Montenovi dalla gara in oggetto;<br />	<br />
&#8211;	del verbale della riunione 11 luglio 2007 della Commissione nominata per la valutazione delle offerte;<br />	<br />
&#8211;	della nota del 19 luglio 2007, prot. n. 109 con la quale l’Amministratore Unico di Ferrara Arte s.p.a. ha richiesto alla odierna ricorrente documentazione aggiuntiva al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;<br />	<br />
&#8211;	del Bando di Gara d’appalto per il servizio di trasporto delle opere d’arte della Mostra “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso D’Este” e del relativo Capitolato Speciale d’appalto;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria;<br />	<br />
e per il risarcimento dei danni consequenziali;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 27 marzo 2008, il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la Società ricorrente espone di aver partecipato alla gara, dell’importo a base d’asta di € 450.000, indetta da Ferrara Arte S.p.a. per il servizio di trasporto delle opere d’arte della Mostra “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso D’Este”, la cui lex specialis (Bando e Capitolato speciale d’appalto) richiedeva, quale requisito di capacità economica e finanziaria, maturato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (2004, 2005 e 2006):<br />
&#8211;	un fatturato globale d’impresa nel triennio pari ad almeno € 7.500.000.;<br />	<br />
&#8211;	la realizzazione, nel triennio, di servizi nel settore identico a quello oggetto di appalto, per un importo pari ad almeno € 5.500.000.<br />	<br />
Nella prima riunione dell’11 luglio 2007, la Commissione di gara ammetteva tutte le imprese partecipanti (tranne una) alla successiva fase e procedeva al sorteggio di cui all’art. 48 D. Lgs. 163/2006, nei confronti di 4 imprese su 5, tra cui la ricorrente, che provvedeva ad inviare la documentazione richiesta.<br />
Con nota 19 luglio 2007, l’Amministratore unico di Ferra arte S.p.A. chiedeva alla Montenovi di integrare la documentazione con i bilanci e le dichiarazioni IVA anni 2004-2006; Montenovi vi ottemperava, ma con provvedimento 24 luglio 2007 le veniva comunicata l’esclusione, per non comprovato possesso del requisito di cui al punto III 2.2. del bando (fatturato globale d’impresa nel triennio 2004-2006); inoltre, nello stesso provvedimento si disponeva l’escussione della cauzione provvisoria e si effettuava la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.<br />
Impugnando tale atto, Montenovi deduce le seguenti censure:<br />
1)	violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, della lex specialis; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifeste, nell’assunto fondamentale che il fatturato globale d’impresa (escluso IVA) realizzato da Montenovi (€ 7.764.663,55) è superiore al minimo indicato dal bando, comprendendo le fatture incassate e non incassate, mentre i bilanci, richiesti dalla Commissione di gara, riportano ricavi pari alle sole fatture incassate e stanno ad indicare non il fatturato globale, bensì il volume d’affari;<br />	<br />
2)	violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, della lex specialis; eccesso di potere per “sproporzionalità” ed ingiustizia manifesta, sostenendosi la non proporzione (con conseguente violazione del principio di favor partecipationis) del generale requisito di capacità economica (stabilito dal bando in una misura pari a più di 17 volte il prezzo a base d’asta), tanto più che gli adeguati profili di professionalità potevano essere già assicurati dall’ulteriore e specifico requisito dei servizi identici, resi per un importo di € 5.500.000 nel triennio precedente;<br />	<br />
3)	violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, della lex specialis; eccesso di potere per “sproporzionalità” ed ingiustizia manifesta: in via subordinata e limitatamente all’escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità di Vigilanza, disposte con il provvedimento di esclusione, se ne deduce l’illegittimità, in quanto sarebbe corretta la dichiarazione di Montenovi di possedere un fatturato globale d’impresa superiore a € 7.500.000.																																																																																												</p>
<p>2. Si è costituita in giudizio Ferrara Arte S.p.A., sostenendo l’infondatezza del ricorso e, in particolare, la tardività del secondo mezzo di impugnazione, siccome rivolto avverso una clausola del bando, da impugnarsi immediatamente.</p>
<p>3. Con Ordinanza 22 novembre 2007, n. 813, questa Sezione così statuiva:<br />
&#8211;	riteneva non manifestamente infondate le censure formulate nel ricorso;<br />	<br />
&#8211;	accoglieva l&#8217;istanza cautelare “nel senso di sospendere l&#8217;efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alla segnalazione dell&#8217;esclusione all&#8217;Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”;<br />	<br />
&#8211;	fissava, per la trattazione della causa nel merito, l’odierna pubblica udienza.<br />	<br />
In vista della quale, le parti costituite dimettevano memorie conclusive nelle quali ribadivano le rispettive argomentazioni.</p>
<p>4.1. Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare la domanda impugnatoria proposta dalla Società ricorrente, seguendo l’ordine con cui le censure che la sorreggono figurano in ricorso.<br />
4.2. Il primo motivo si fonda su una pretesa distinzione tra fatturato e volume d’affari che, in realtà, non sussiste.<br />
Basti solo considerare che il “Dizionario pratico dei termini tributari”, appositamente redatto dall’Agenzia delle Entrate, considera i due termini come sinonimi, siccome entrambi indicanti l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate con riferimento a un anno solare, valido ai fini dell&#8217;Imposta sul valore aggiunto. <br />
Si tratta di una definizione tratta dall’art. 20 del Testo Unico sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972), secondo cui per “per volume d&#8217;affari del contribuente si intende l&#8217;ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”.<br />
Si fa, insomma, riferimento all&#8217;<attività in concreto espletata> dal contribuente (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 18 gennaio 2006, n. 912 e Cass. n. 235/1999), così come risultante dalle dichiarazioni IVA (ovvero dai bilanci dell’impresa): dichiarazioni IVA e/o bilanci sono, del resto, le uniche “fonti” riconosciute dalle stazioni appaltanti per dimostrare, sotto il profilo di un fatturato/volume d’affari minimo, la sussistenza o meno del requisito della capacità economica e finanziaria di cui all’attuale art. 41 D. Lgs. n. 163/2006 (è sufficiente scorrere, al riguardo, le univoche “risposte” ai quesiti &#8211; formulati sul punto dalle imprese concorrenti &#8211; rese pubbliche dalle principali stazioni appaltanti, in relazione ai diversi bandi emanati).<br />
4.3. Non può, pertanto, condividersi la pretesa di parte ricorrente a che la verifica del suddetto requisito fosse condotta non sulla scorta di documenti ufficiali (bilanci o dichiarazioni IVA degli ultimi tre esercizi, come correttamente richiesto dalla Commissione di gara con nota 12.7.2007), bensì alla stregua di una erronea nozione di fatturato globale (che si vorrebbe far coincidere con quella di “fatturato incassato e non incassato”) e dei soli registri delle vendite (o c.d. libri IVA, peraltro prodotti in causa).<br />
5.1. Così disatteso il primo mezzo di impugnazione, l’esame del secondo postula il superamento dell’eccezione di tardività dello stesso, sollevata da Ferrara Arte in quanto riferito a prescrizione della lex specialis della gara.</p>
<p>5.2. Al riguardo, il Collegio rileva che alla reiezione testé pronunciata del primo motivo si è, pur sempre, pervenuti sulla scorta di un percorso ermeneutico e che &#8211; non stabilendo espressamente la controversa clausola III.2.2. del bando (in materia di capacità economica e finanziaria) la documentazione da cui dedurre la realizzazione nel triennio 2004-2006 degli importi minimi di fatturato globale d’impresa ivi indicati &#8211; potevano sussistere dei margini di incertezza in ordine al possesso o meno di siffatto requisito da parte dell’Impresa ricorrente, che nel triennio de quo aveva emesso (il che non è contestato in causa) un monte fatture (comprese quelle “sospese” ai fini IVA) per un importo complessivo (7.764.663,55 euro) superiore alla soglia minima di “fatturato globale d’impresa” (7.500.000.), fissata dal bando.<br />
Si vuole con ciò dire che, in tali condizioni, non poteva considerarsi gravante sull’impresa un onere di immediata impugnazione del suddetto paragrafo del bando, siccome la stessa impresa poteva, comunque, non ritenere a priori assolutamente inevitabile e certa la propria esclusione.</p>
<p>5.3. Risulta, così, applicabile al caso di specie quell’orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide e secondo cui, a fronte di clausola illegittima, soprattutto se di dubbia interpretazione, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all&#8217;impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l&#8217;astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Giur. 29 gennaio 2007, n. 7; Consiglio Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4465; Consiglio Stato, sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 478). <br />
Deve, dunque, ritenersi tempestiva l’impugnativa della clausola del bando in tema di capacità economica e finanziaria, proposta da Montenovi in uno con l’impugnazione del provvedimento (applicativo) di sua esclusione dalla gara.</p>
<p>5.4. La contestazione dell’anzidetto par. III.2.2., svolta con il secondo motivo, si rivela, poi, fondata.<br />
Invero &#8211; come peraltro ripetutamente osservato (cfr. deliberazione 24.1.2007, n. 20 e parere 8.11.2007, n. 97) anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che svolge (anche) una funzione di interpretazione e orientamento per le stazioni appaltanti, come è Ferrara Arte &#8211; la giurisprudenza amministrativa, con orientamento univoco, è dell’avviso che appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, “anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare” (ex multis Cons.. Stato 10.01.2007, n. 37)<br />
Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081; Cons. Stato, sez. IV, 22.10.2004, n. 6967); la ragionevolezza dei requisiti non viene valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto.<br />
Nella menzionata deliberazione n. 20/2007 (anteriore alla pubblicazione del bando de quo) detta Autorità ha, per esempio, rilevato come, al riguardo, il giudice amministrativo abbia ritenuto immotivata la fissazione, per un appalto di pulizie, dell’iscrizione al registro delle imprese per un importo superiore a cinque volte il valore dell’appalto, ovvero, in relazione al fatturato, per un importo nove volte superiore al valore dell’appalto. <br />
Proseguendo per questa via di avvicinamento per approssimazioni progressive all’individuazione del punto di tensione tra razionalità non sindacabile ed illogicità censurabile, il Collegio soggiunge, per parte sua, che tanto l’Autorità (deliberazione n. 20/2007 cit.), quanto il Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348 ) ritengono non incongrua né limitativa dell&#8217;accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.<br />
Lo stesso G.A. stima, invece, irrazionale, eccessiva e sproporzionata, la richiesta di un importo eccedente di circa sette volte l’oggetto del contratto (si veda la decisione coeva e della stessa Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 206); ovvero illegittima la clausola del bando di gara che prevede, a dimostrazione del possesso del requisito di capacità<br />
economico-finanziaria, un fatturato dell’ultimo triennio che si attesti su una soglia minima pari a più di quindici volte l’ammontare dell’importo posto a base dell’appalto (T.A.R. Lecce, sez. II, 2 gennaio 2008, n. 1).</p>
<p>5.5. Nella fattispecie, l’importo a base d’asta è, come detto, pari ad euro 450.000, mentre il bando richiede, sotto la voce “capacità economica e finanziaria”, l’aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato globale d’impresa pari ad almeno 7.500.000 euro, equivalente cioè &#8211; come esattamente evidenziato dalla Società ricorrente nel secondo motivo &#8211; ad oltre 17 volte il prezzo a base d’asta.<br />
Per quanto esposto al precedente capo 5.4., tale misura va considerata eccedente gli usuali limiti di ragionevolezza individuati in materia dalla giurisprudenza amministrativa e confliggente con il principio di proporzionalità, la cui violazione è puntualmente dedotta con la censura all’esame.</p>
<p>5.6. Pertanto, tale censura va accolta e, per l’effetto, l’impugnato par. III.2.2. del bando 30.5.2007 va annullato.<br />
In via derivata, ne consegue l’illegittimità e l’annullamento del relativo provvedimento applicativo 24 luglio 2007, di esclusione di Montenovi dalla gara, di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione dell’impresa all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p>
<p>5.7. In via ulteriormente consequenziale, ciò determina l’improcedibilità del successivo terzo motivo, formulato in via espressamente subordinata e limitata alla suddette escussione e segnalazione.</p>
<p>5.8. Conclusivamente sul punto, la domanda impugnatoria proposta dalla Società ricorrente va accolta nei sensi che precedono.</p>
<p>6. Va invece disattesa, per genericità, la domanda risarcitoria formulata dalla medesima Società nel ricorso introduttivo, con riserva di quantificazione in corso di causa, quantificazione, tuttavia, successivamente non effettuata: anzi, la memoria conclusiva &#8211; dimessa il 20 marzo 2007 dalla medesima Società &#8211; neppure più contempla la richiesta di condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.<

7. L’anzidetto esito complessivo della controversia (accoglimento non integrale delle censure di legittimità svolte; reiezione della domanda risarcitoria) induce il Collegio a regolare le spese di lite come segue:<br />
a)	le spese afferenti diritti ed onorari di difesa possono essere compensate tra le parti costituite;<br />	<br />
b)	il contributo unificato, anticipato dalla parte ricorrente, va posto a carico della stazione appaltante che ha dato origine alla controversia, assumendo i provvedimenti annullati dalla presente pronuncia.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide in ordine al ricorso in premessa:<br />
1)	accoglie la domanda impugnatoria nei sensi di cui in motivazione e, conseguentemente, annulla il bando di gara ed il provvedimento 24.7.2007 in epigrafe;<br />	<br />
2)	respinge la domanda risarcitoria;<br />	<br />
3)	compensa, tra le parti costituite, le spese di lite afferenti diritti ed onorari di difesa;<br />	<br />
4)	pone a carico di Ferrara Arte S.p.A. il contributo unificato, anticipato dalla parte ricorrente;<br />	<br />
5)	ordina alla medesima Ferrara Arte S.p.A. di versare alla Ditta ricorrente l’importo pari al suddetto contributo unificato e di restituire la cauzione provvisoria incamerata per effetto del provvedimento 24.7.2007, come sopra annullato sub 1.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 27 marzo 2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 11.4.2008<br />
Bologna, li 11.4.2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
