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	<title>1421 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1421 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.1421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-1421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-1421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.1421</a></p>
<p>Raffaele Greco, Presidente, Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore; PARTI:Società  F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Righi, c. il Comune di Camaiore, non costituito in giudizio) In presenza di vincoli insistenti sul territorio è il provvedimento di assenso alle modificazioni del territorio a richiedere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-1421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.1421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-1421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.1421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore; PARTI:Società  F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Righi, c. il Comune di Camaiore, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>In presenza di vincoli insistenti sul territorio è il provvedimento di assenso alle modificazioni del territorio a richiedere una congrua motivazione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed urbanistica &#8211; Tutela del Paesaggio &#8211; territorio soggetto a vincolo &#8211; sanatoria &#8211; diniego &#8211; motivazione &#8211; congruità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In presenza di vincoli insistenti sul territorio non è il provvedimento di diniego, ma quello di assenso alle modificazioni del territorio a richiedere una congrua motivazione che dia conto delle ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria dalla previsione del vincolo.</em><br /> <em>Non è, pertanto, illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria di opere (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità  della domanda di sanatoria) in quanto, nel sistema, non è ravvisabile a carico dell&#8217;Amministrazione l&#8217;obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l&#8217;intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/02/2020<br /> <strong>N. 01421/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00412/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 412 del 2011, proposto dalla società  F. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via G. Carducci, n. 4,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Camaiore, non costituito in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1679/2010, resa tra le parti, concernente diniego di condono edilizio.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020, il Cons. Carla Ciuffetti, udito per le parti l&#8217;avv. Francesco Paoletti su delega dell&#8217;avv. Roberto Righi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza in epigrafe il Tar per la Toscana respinto il ricorso della società  odierna appellante avverso il provvedimento del Comune di Camaiore, in data 17 luglio 1998, prot n. 25302, recante parziale diniego di condono edilizio, nonchè avverso gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il parere parzialmente contrario della Commissione edilizia integrata (CEI) espresso nella seduta in data 20 aprile 1998.<br /> La società  appellante aveva presentato istanza di condono in data 26 marzo 1986 per i seguenti interventi edilizi effettuati tra il 1976 ed il 1983: ristrutturazione edilizia di un immobile, con ampliamento delle superfici utili anche mediante chiusura di una veranda; demolizione e costruzione di un nuovo ripostiglio, nonchè ampliamento di un altro ripostiglio. Il diniego di condono edilizio si riferiva alla costruzione di una veranda al primo piano dell&#8217;immobile e a quella di un ripostiglio da esso distaccato.<br /> Il provvedimento impugnato, richiamando il parere parzialmente negativo della CEI, motivava il diniego di condono: per la veranda, in ragione della &#8220;<em>totale discrepanza del materiale con cui è realizzata, rispetto al resto del manufatto, delle linee estetiche ed architettoniche, sia del fabbricato su cui insiste, che dell&#8217;intorno ambientale in cui si colloca, nonostante la consistenza tutt&#8217;altro che precaria</em>&#8220;; per il nuovo ripostiglio in ragione del &#8220;<em>mancato inserimento ambientale dato dalla precipua tipologia costruttiva, nonchè dal precario stato strutturale</em>&#8220;.<br /> 2. Con un unico motivo di appello, la società  ricorrente deduce l&#8217;erroneità  della sentenza in epigrafe circa: la violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 32 della l. n. 47/1985, dagli artt. 7 e 15 della l. n. 1497/1939, dagli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dei principi circa il sindacato sul fatto nella giurisdizione di legittimità ; l&#8217;omesso esame di documenti decisivi prodotti in giudizio; l&#8217;insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.<br /> Erroneamente il Tar non avrebbe rilevato la genericità  della motivazione del provvedimento impugnato e la controversia sarebbe stata decisa senza tenere conto dell&#8217;effettiva consistenza delle opere. Dato ilÂ <em>favor</em> per il condono edilizio cui sarebbe ispirato l&#8217;art. 32 della l. n. 47/1985, il rigetto dell&#8217;istanza di sanatoria avrebbe dovuto assolvere ad un &#8220;<em>onere di motivazione particolarmente intenso</em>&#8221; quale quello cui sono soggetti i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. n. 1497/1939. La circostanza che le opere controverse rientrassero nella tipologia 3 della tabella allegata alla l. n. 47/1985, in quanto conformi agli strumenti urbanistici del Comune di Camaiore al momento della loro realizzazione, non era stata presa in debita considerazione dal Tar che, erroneamente, avrebbe ritenuto che non incombesse sull&#8217;Amministrazione alcun onere di &#8220;<em>indicare gli eventuali rimedi possibili tesi ad assicurare la compatibilità  paesaggistica</em>&#8220;.<br /> La documentazione fotografica in atti rappresenterebbe &#8220;<em>una istruttoria sensibilmente diversa</em>&#8221; da quella cui sarebbe pervenuto il primo giudice, duplicando quella svolta dall&#8217;Amministrazione. Infatti, per il ripostiglio, tale documentazione avrebbe mostrato che i pali, &#8220;<em>anzichè di legno, sono, e sono sempre stati, di cemento armato, tanto che su taluno di essi è addirittura ancora possibile leggervi impressa la data della sua fabbricazione e posa in opera</em>&#8221; e avrebbe evidenziato che &#8220;<em>la consistenza, la collocazione e lo stato attuale di tale locale ripostiglio non giustificano in alcun modo la conclusione circa il &#8216;precario stato strutturale e la precaria tipologia costruttiva&#8217; di tale opera, fatta propria dal T.A.R.</em>&#8220;, nè quella di un impatto visivo autonomo rispetto al muro in cui lo stesso ripostiglio è inserito.<br /> Inoltre, il primo giudice avrebbe avuto un&#8217;erronea percezione dei fatti della controversia e dell&#8217;irragionevolezza e dell&#8217;immotivata disparità  di trattamento subita dalla società  ricorrente per effetto del rilascio, da parte dell&#8217;Amministrazione, di una concessione in sanatoria per la costruzione, in un altro immobile sito a breve distanza da quello di cui si controverte e lungo la stessa via, di una veranda con &#8220;<em>morfologia molto simile</em>&#8220;. Tale circostanza costituirebbe un &#8220;<em>elemento sintomatico di eccesso di potere</em>&#8220;, per l&#8217;illogicità  dell&#8217;istruttoria svolta ai fini dell&#8217;atto impugnato.<br /> 3. Il Collegio ritiene che la sentenza in epigrafe sia esente dalle censure denunciate dall&#8217;interessato con il presente appello.<br /> Va premesso che è pacifico l&#8217;orientamento giurisprudenziale per cui, in presenza di vincoli insistenti sul territorio, come è nel caso in esame, non è il provvedimento di diniego, ma quello di assenso alle modificazioni del territorio a richiedere una congrua motivazione che dia conto delle ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria dalla previsione del vincolo (cfr. Cons. Stato, a.p., 14 dicembre 2001, n. 9). Ciò posto, secondo l&#8217;indirizzo di questo Consiglio, cui il Collegio intende dare continuità , &#8220;<em>non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità  della domanda di sanatoria) di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l&#8217;intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6572 e sez. V, 19 ottobre 1999 n. 1587)</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5463).<br /> Dunque, non incombeva sull&#8217;Amministrazione alcun obbligo di stabilire prescrizioni per rendere compatibili dal punto di vista ambientale gli interventi edilizi realizzati dal ricorrente e la motivazione del provvedimento impugnato, che richiama il parere negativo della CEI, si iscrive coerentemente nella giurisprudenza di questo Consiglio per cui &#8220;<em>ai sensi dell&#8217;art. 31 e ss. della L. 47/85, il parere negativo formulato dall&#8217;Autorità  preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (nel caso di specie la Commissione Beni Ambientali del Comune), ha valore vincolante e preclusivo del procedimento di condono edilizio. Tale parere può essere sinteticamente motivato nel riferimento alla descrizione delle opere e alle concrete circostanze nelle quali le stesse sono collocate, essendo la difesa del paesaggio valore costituzionale primario</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2018 n. 6276).<br /> Per quanto concerne il ripostiglio, la documentazione fotografica in atti non vale a confutare la valutazione di precarietà  della relativa struttura, della cui tipologia costruttiva resta comunque non smentito il mancato inserimento ambientale rilevato dalla CEI.<br /> Per quanto riguarda la veranda e la censura di eccesso di potere per disparità  di trattamento con riferimento ad altra opera edilizia posta sulla stessa via, il Collegio nota che la società  ricorrente non ha dimostrato in alcun modo quell&#8217;assoluta identità  di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità  del trattamento che le sarebbe stato riservato, di cui la giurisprudenza di questo Consiglio richiede che venga fornita dall&#8217;interessato una prova rigorosa, fermo restando che &#8220;<em>la legittimità  dell&#8217;operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall&#8217;eventuale illegittimità  compiuta in altra situazione</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401 e 20 maggio 2011, n. 3013).<br /> Per quanto sopra esposto, l&#8217;appello deve essere respinto. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese processuali del grado di giudizio non essendosi costituito il Comune di Camaiore.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Nulla sulle spese processuali del grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a></p>
<p>Pres. Est. Monteleone Di Spirito Antimo (avv.ti Giacomo Giaccio e Gian Luca Lemmo) c il Prefetto ed il Questore di Napoli (Avvocatura dello Stato) sulla natura discrezionale del provvedimento di rinnovo di porto d&#8217;armi 1. Autorizzazioni e concessioni – Diniego di rinnovo di porto d’armi – E’ provvedimento discrezionale dell’autorità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Monteleone<br /> Di Spirito Antimo (avv.ti Giacomo Giaccio e Gian Luca Lemmo) c il Prefetto ed il Questore di Napoli (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura discrezionale del provvedimento di rinnovo di porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni – Diniego di rinnovo di porto d’armi – E’ provvedimento discrezionale dell’autorità di polizia – Conseguenze – Giudizio probabilistico sulla possibilità di abuso – Legittimità.</p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Diniego di rinnovo di porto d’armi – Precedente rilascio di licenza di porto di pistola – Irrilevanza.</p>
<p>3. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Nel caso in cui la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul provvedimento finale – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di porto d’armi l’autorità di polizia è investita di un potere ampiamente discrezionale circa la valutazione dei requisiti di affidabilità del privato al corretto uso delle armi, ai fini del rilascio e del mantenimento della relativa autorizzazione e, stante il carattere preventivo e la pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione, rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, il diniego di rinnovo di porto d’rami non richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso della licenza, essendo sufficiente piuttosto un giudizio probabilistico sulla possibilità di abuso.</p>
<p>2. La circostanza che ad un privato sia stata rilasciata la licenza di porto di pistola, non può certamente implicare che l’Autorità di Polizia debba rinnovare comunque il titolo, anche in presenza di fatti ostativi sopravvenuti, non essendo, infatti, configurabile nella materia in esame una sorta di consolidamento delle posizioni acquisite, con una contestuale rinuncia dell’Amministrazione all’esercizio delle proprie potestà, facendo uso di criteri di valutazione necessariamente rigorosi, al fine di facilitare il controllo delle armi circolanti nel territorio provinciale.</p>
<p>3. Le norme sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non possono essere applicate in modo acritico o formalistico, ma vanno letto alla luce dei criteri generali che governano l’azione amministrativa ed individuano i contenuti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza), per cui la sua omissione può inficiare l’atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che se avesse avuto l’opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni eventualmente idonee ad incidere, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura discrezionale del provvedimento di rinnovo di porto d’armi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sezione quarta</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: dott. Nicolò Monteleone 		Presidente – estensore; dott. Dante D’Alessio		Consigliere; dott.ssa Rosa Perna			Referendario																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 9112/2004 proposto da<br />
<b>DI SPIRITO Antimo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Giaccio e Gian Luca Lemmo, presso il cui studio in Napoli, via del Parco Margherita n. 31 è elettivamente domiciliato,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Prefetto ed il Questore di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge,</p>
<p>per l’annullamento<br />
1) del decreto prefettizio n. 2668/6G del 9 aprile 2004, , con il quale è stato negato il rinnovo dell’autorizzazione di polizia per il porto di pistola per difesa personale e patrimoniale, richiesto dal ricorrente;<br />
2) di tutti gli atti connessi, collegati e consequenziali, ivi compresa la nota informativa 8 novembre 2001 del Comando Gruppo Carabinieri Castello di Cisterna.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per l&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti depositati dall’Avvocatura dello stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Nicolò Monteleone;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il procuratore del ricorrente, come da verbale;<br />
RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione sia in rito che nel merito;<br />
PREMESSO che, con il decreto impugnato, il Prefetto della provincia di Napoli ha denegato al ricorrente il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale e patrimoniale, in applicazione degli artt.11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. del 18 giugno 1931 n. 773, avendo ritenuto che il possesso di sostanze stupefacenti, in cui è stato trovato il ricorrente in occasione di un controllo operato dalle Forze dell’ordine (24 ottobre 2001), comporti il venir meno le condizioni in base alle quali il titolo di polizia è stato rilasciato ed un giudizio di capacità di abusarne;<br />
CONSIDERATO che il ricorso si appalesa infondato, in quanto:<br />
-primo motivo: come ha avuto recentemente occasione di affermare questa Sezione in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 10354 del 16 luglio 2004), in materia di porto d’armi l’autorità di polizia è investita di un potere ampiamente discrezion<br />
Si tratta di provvedimenti che, in ragione del loro carattere preventivo ed in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione, rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso della licenza, essendo sufficiente piuttosto un giudizio probabilistico sulla possibilità di abuso, per cui a nulla può rilevare quanto sostenuto in ricorso in ordine alla circostanza che il ricorrente “non si è mai dimostrato incapace di controllare le proprie azione”.<br />
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’apprezzamento della condotta tenuta dall’interessato, attraverso il riferimento al possesso di sostanza stupefacente, ritenuta sintomatica della capacità del ricorrente di abusare del titolo di polizia, sia idoneo ad assolvere all’onere motivazionale imposto all’autorità di pubblica sicurezza, non risultando manifestamente illogico.<br />
-secondo motivo: il fatto che in precedenza al ricorrente sia stata rilasciata la licenza di porto di pistola, non può certamente implicare che l’Autorità di Polizia debba rinnovare comunque il titolo, anche in presenza di fatti ostativi sopravvenuti. Non<br />
-terzo motivo: per quanto appena osservato, non può parlarsi di comportamento “incoerente” da parte dell’Amministrazione che non poteva trascurare il fatto sopravvenuto.<br />
         -quarto motivo: come riportato nell’atto impugnato, sono stati “valutati gli scritti difensivi” presentati dal ricorrente e, in evidente considerazione della rilevata circostanza del possesso di sostanze stupefacenti, sono stati disattesi, Peraltro, è noto l’orientamento giurisprudenziale (fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823), al quale ha avuto recentemente occasione di aderire questa Sezione (v. sentenza 16 luglio 2004, n. 10371), secondo il quale le norme sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non possono essere applicate in modo acritico o formalistico, ma vanno letto alla luce dei criteri generali che governano l’azione amministrativa ed individuano i contenuti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza), per cui la sua omissione può inficiare l’atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che se avesse avuto l’opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni eventualmente idonee ad incidere, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1357.<br />
Orbene, nel caso in esame, le “osservazioni” presentate dal ricorrente non appaiono idonee a superare il giudizio motivatamente espresso dal Prefetto nell’atto impiugnato, non avendo il ricorrente smentito la grave circostanza posta a base dell’atto medesimo, mentre la valutazione del fatto e quindi la sua proporzionalità sulle conseguenze trattene in termini di affidabilità appartiene, come sopra esposto, all’ampio apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione procedente, in un contesto ordinamentale che sicuramente non favorisce il possesso di armi da parte dei privati.<br />
RITENUTO, pertanto, di respingere ricorso, con compensazione, tuttavia, delle spese di giudizio, ricorrendo giusti motivi connessi alla natura della controversia;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina  che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.1421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-2-2005-n-1421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-2-2005-n-1421/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.1421</a></p>
<p>Pres. La Medica, est. Sestini l&#8217;incompleta allegazione della dichiarazione d&#8217;identità degli Amministratori e del Direttore tecnico nell&#8217;ultimo triennio, non legittima l&#8217;esclusione dalla gara di una impresa costituente parte del GEIE Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto – Appalto concorso – Impresa costituente parte del GEIE ammesso alla gara –Incompleta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-2-2005-n-1421/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.1421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-2-2005-n-1421/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.1421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;incompleta allegazione della dichiarazione d&#8217;identità degli Amministratori e del Direttore tecnico nell&#8217;ultimo triennio, non legittima l&#8217;esclusione dalla gara di una impresa costituente parte del GEIE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto – Appalto concorso – Impresa costituente parte del GEIE ammesso alla gara –Incompleta allegazione della prescritta dichiarazione circa l’identità degli Amministratori e del Direttore tecnico &#8211;  Esclusione dalla gara – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella gara d’appalto, qualora un impresa faccia parte di un GEIE già esistente, gli oneri documentali previsti dalla lex specialis di gara e dalla lettera di invito (riferiti all’art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994, secondo cui la documentazione da produrre è quella relativa al consorzio già costituito), debbono intendersi assolti qualora vi sia l’indicazione degli Amministratori e del direttore tecnico del GEIE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11200/2003 proposto dalla</p>
<p><b>Società International Syre GEIE e dagli Architetti Francesco Zurli e Valerio Moretti</b>, rappresentati e difesi dagli Avvocati Claudio Rossano e Gabriele Pescatore ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Roma,;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio</b>, in persona del Ministro pro tempore,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento in data 9.10.2003 di esclusione dalla gara mediante appalto concorso per l’affidamento dei lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del monumento nazionale a Vittorio Emauele II in Roma. </p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati Rossano, Pescatore e l’Avv. dello Stato Russo; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	I ricorrenti hanno partecipato, quale costituenda ATI, all’appalto concorso per l’affidamento dei lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del monumento nazionale a Vittorio Emauele II in Roma, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.10.2002, ma il 9.10.2003 la loro  offerta è stata esclusa dalla Commissione di gara, costituita presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio.<br />	<br />
	L’esclusione è stata motivata dalla incompleta allegazione della prescritta dichiarazione circa l’identità degli Amministratori e del Direttore tecnico dell’ultimo triennio (regolarmente presentata dalla Syre per il GEIE) con riguardo alla Società Lares S.r.l., che costituisce parte del GEIE stesso.<br />	<br />
	Gli interessati hanno, quindi, impugnato la disposta esclusione davanti a questo Tribunale, deducendo la violazione degli artt. 10 e 13 della legge n. 109/1994, del bando , della lettera d’invito e dei principi generali in tema di partecipazione alle gare pubbliche, nonché il vizio di eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, vizio del procedimento e sviamento.<br />	<br />
	A giudizio del Collegio, il ricorso è fondato.<br />	<br />
	La costituenda ATI ricorrente era costituita, da un lato, da due architetti preposti alla progettazione e, dall’altro, dalla società International Syre GEIE preposta alla realizzazione dell’opera, vale a dire da una nuova figura soggettiva del diritto societario europeo, introdotta direttamente nel nostro Ordinamento dal Regolamento del Consiglio 25 luglio 1985 n. 2137, e poi disciplinata dal d.lgs. 23 luglio 1991 n. 240.<br />	<br />
	Il Gruppo Economico di Interesse Europeo, è sicuramente una figura giuridica peculiare ma, sotto il profilo che qui interessa, in base alla normativa comunitaria può partecipare in quanto tale agli appalti pubblici di lavori e di servizi.<br />	<br />
	La legge delega 29 dicembre 1990 n. 428, sulla cui base è stato emanato il citato d.lgs. n. 240 del 1991 stabilisce, quindi, il principio direttivo dell&#8217;equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei d&#8217;impresa e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto (art. 17, lett. c). L’ L&#8217;art. 10 del d.lgs. n. 240 del 1991, recependo detto principio, precisa, a sua volta, che si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessione ed appalti per opere e lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche, stabilite per i raggruppamenti temporanei d&#8217;impresa e per i consorzi, nonché quelle in materia di legislazione antimafia.<br />	<br />
	La unitaria soggettività, al pari di un consorzio, del nuovo strumento societario una volta costituito è, altresì, confermata dall’Articolo 5 del medesimo decreto legislativo che, nell’ammettere la possibilità che venga nominata come amministratore anche una persona giuridica, prescrive che in tal caso le relative funzioni siano esercitate attraverso un rappresentante da essa designato, le cui generalità sono depositate presso il registro delle imprese e che assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.<br />	<br />
	Ne discende che, trattandosi di un GEIE già esistente, gli oneri documentali previsti dal bando e dalla lettera di invito (che richiamavano l’art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994, secondo cui la documentazione da produrre è quella relativa al consorzio già costituito), dovevano intendersi assolti con l’indicazione degli Amministratori e del direttore tecnico del GEIE, con la conseguente preclusione, per l’Amministrazione, di disporre l’esclusione dei ricorrenti,  salva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni documentali, nell’ambito dei propri poteri di autotutela, relativamente alle singole società componenti del GEIE che si fossero palesate necessarie ai fini del possesso dei prescritti requisiti tecnici.<br />	<br />
	Il ricorso deve  essere, pertanto, accolto. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla  Società International Syre GEIE e dagli Architetti Francesco Zurli e Valerio Moretti, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Domenico LA MEDICA,	Presidente<br />	<br />
Roberto CAPUZZI,	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI, 	Primo referendario &#8211; Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-2-2005-n-1421/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.1421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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