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	<title>1417 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1417 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2009 n.1417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2009-n-1417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2009-n-1417/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2009 n.1417</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, est. Contessa Energy Service S.r.l. (Avv.ti P. Adami, S. Bozzi e V. Lardo) c. Consip S.p.A. (Avv. A. Clarizia) sui criteri da utilizzare per la verifica delle offerte anomale e sulla ammissibilità dell&#8217;assorbimento nell&#8217;utile d&#8217;impresa di alcuni elementi di incongruità del prezzo offerto 1. Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2009-n-1417/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2009 n.1417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2009-n-1417/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2009 n.1417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Barbagallo,<i> est.</i> Contessa<br /> Energy Service S.r.l. (Avv.ti P. Adami, S. Bozzi e V. Lardo) c. <br />Consip S.p.A. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri da utilizzare per la verifica delle offerte anomale e sulla ammissibilità dell&#8217;assorbimento nell&#8217;utile d&#8217;impresa di alcuni elementi di incongruità del prezzo offerto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta anomala – Verifica – Criteri	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara –Esclusione per anomalia – Motivi – Mancata integrazione delle giustificazioni – Illegittimità	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione- Anomalia –Assenza previsione di gara-Incongruità del prezzo – Giustificazioni – Assorbimento nell’utile d’impresa – Ammissibilità &#8211; Condizioni	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Esclusione per anomalia – Motivi – Contestazione specifica nel procedimento – Necessità  &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’attendibilità dell’offerta, ai fini della verifica del carattere di anomalia, deve essere valutata nel suo complesso, con tendenziale irrilevanza di fattori e circostanze comunque inidonee ad alterare in modo significativo la serietà ed attendibilità dell’offerta nel suo complesso. Ne consegue che l’esclusione<br />
dalla gara può essere legittimamente disposta solo laddove le voci di costo rivelatesi incongrue assumano rilievo determinante al fine di assicurare l’equilibrio nella gestione dell’appalto. 	</p>
<p>2. In assenza di una previsione della lex specialis che preveda espressamente l’esclusione del concorrente in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di fornire integrazioni istruttorie e documentali utili per il vaglio circa il carattere di anomalia dell’offerta, la stessa non può essere introdotta motu proprio dalla Commissione. L’esclusione dell’offerta può infatti essere disposta solo laddove un esame in concreto circa la struttura ed il contenuto della stessa ne palesi il complessivo carattere di inattendibilità.	</p>
<p>3. Il principio secondo il quale l’impresa chiamata a giustificare l’anomalia della propria offerta non può giovarsi di argomenti che postulino l’integrale azzeramento dell’utile di impresa, ovvero una sua pressoché totale riduzione, deve essere contemperato con la logica della valutazione dell’anomalia dell’offerta intesa in senso globale, con la conseguenza che, in presenza di un utile assolutamente cospicuo e di per sé idoneo ad assorbire i profili di inattendibilità relativi ad aspetti comunque non preponderanti dell’offerta, il giudizio di inattendibilità non potrà correttamente essere fondato sul solo dato riferito alla rilevata incongruità di un unico aspetto dell’offerta.	</p>
<p>4. E’ illegittima l’esclusione del concorrente per anomalia dell’offerta fondata su aspetti sui quali non vi è stata, nel corso del subprocedimento,  specifica e puntuale contestazione e quindi l’impresa interessata non aveva potuto approntare in modo pertinente le proprie giustificazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1417/2009<br />	<br />
Reg.Dec.<br />	<br />
N. 3059 Reg.Ric.<br />	<br />
ANNO   2008<br />	<br />
Disp.vo 9/2009<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 3059/2008, proposto dalla </p>
<p><b>soc. <i>Energy Service </i>S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Adami, Silvio Bozzi e Valentino Lardo ed elettivamente domiciliata in Roma, al Corso Trieste, 88 presso lo studio legale Recchia &#038; Associati<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <b>soc. <i>Consip</i> S.p.A.,</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, e con lui elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Principessa Clotilde, n. 2</p>
<p><b>per la riforma<br />	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Roma, n. 69 del 2008 (reg. dispositivi; n. 3180 del 2008, reg. sentenze), depositata in data 15 aprile 2008, con cui è stato respinto il ricorso iscritto al n. 10085 del 2007;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società appellata;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
alla pubblica udienza del giorno 9 gennaio 2009 relatore il Consigliere Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avvocati Adami, Bozzi e Clarizia;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La soc. <i>Energy Service</i> s.r.l. riferisce di aver partecipato alla gara di appalto indetta dalla <i>Consip</i> S.p.A. avente ad oggetto la stipula di una convenzione per la fornitura del servizio di energia e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, anche ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.<br />	<br />
Riferisce, in particolare, di aver presentato offerte in relazione ai lotti numm. 1, 2, 3, 4, 7 ed 8 e che tutte le offerte presentate sono risultate essere quelle economicamente più vantaggiose.<br />	<br />
Tuttavia, con nota in data 27 ottobre 2006, la Commissione di gara rilevava il carattere anormalmente basso delle offerte presentate dall’odierna appellante (comma 4 dell’art. 19, d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358) e chiedeva puntuali giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta economica.<br />	<br />
In particolare, la Commissione chiedeva alla soc. <i>Energy Service</i> di produrre giustificazioni (e la relativa documentazione a supporto, ivi compresi i contratti con i propri fornitori) in relazione ai costi di approvvigionamento del gasolio tradizionale e del gasolio ecologico.<br />	<br />
L’odierna appellante provvedeva, quindi, ad un primo invio di documentazione a supporto dell’attendibilità della propria offerta.<br />	<br />
Tuttavia, con una seconda richiesta in data 12 dicembre 2006, la Commissione di gara provvedeva a chiedere nuovi ed ulteriori elementi istruttori, con particolare riguardo alle condizioni di acquisto dei combustibili da parte dei propri fornitori (in specie: da parte della soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i> S.p.A., nonché da parte della soc. <i>Trentino Energia</i> S.r.l.).<br />	<br />
Nell’occasione, la <i>Consip</i> giustificava la propria richiesta affermando (<i>inter alia</i>) che la congruenza del prezzo offerto, in quanto anomalo, va giustificato anche dal terzo, atteso che – in caso contrario – “<i>la giustificazione dell’offerta si risolverebbe nel semplice trasferimento della presunzione di incongruenza, id est dell’anomalia, dal concorrente all’impresa fornitrice laddove l’onere di dimostrare la congruenza dell’offerta anomala riguarda l’offerta nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che provenga direttamente dal concorrente o indirettamente da un suo subfornitore</i>”.<br />	<br />
Nell’occasione, quindi, la Commissione provvedeva a richiedere elementi di ulteriore e maggiore dettaglio in relazione alle condizioni di fornitura dei combustibili da parte delle due richiamate società.<br />	<br />
Con successiva nota in data 21 dicembre 2006, l’odierna appellante riscontrava in modo parziale le richieste della Commissione di gara, significando – tuttavia – che un integrale riscontro alle richieste formulate esulava dalla propria disponibilità, postulando che i propri fornitori acconsentissero all’integrale divulgazione dei dati relativi alle proprie relazioni commerciali con soggetti ‘quarti’, anche sui mercati internazionali (e che le controparti contrattuali dei propri fornitori acconsentissero a propria volta a tale divulgazione).<br />	<br />
A questo punto della vicenda, l’odierna appellante chiedeva che sul <i>punctum dolens</i>  intervenisse un pronunciamento da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.<br />	<br />
Con un primo parere reso in data 14 febbraio 2007, l’Autorità esprimeva una posizione sostanzialmente favorevole all’odierna appellante, rilevando che la richiesta formulata dalla stazione appaltante di giustificare gli elementi costitutivi dell’offerta facendo riferimento alla sfera giuridica di terzi soggetti, determinasse l’effetto di porre a carico dell’offerente un onere in concreto inesigibile, imponendogli di addurre dati e notizie tendenzialmente sottratti alla sua disponibilità.<br />	<br />
Tuttavia, con un successivo pronunciamento (delibera del Consiglio n. 122 del 19 aprile 2007), la medesima Autorità assumeva una posizione più vicina alle tesi dell’Amministrazione aggiudicatrice.<br />	<br />
Nell’occasione, l’Autorità osservava che la disciplina applicabile al caso di specie (in particolare: art. 19 del d.lgs. 358 del 1992) imponeva che, in sede di valutazione delle giustificazioni relative ad offerte anomale, l’Amministrazione fosse posta in grado di formulare il proprio giudizio involgendo in modo effettivo ed a largo spettro ogni elemento dell’offerta.<br />	<br />
In particolare, nell’esame relativo al se l’offerta formulata abbia potuto giovarsi di condizioni particolarmente favorevoli, graverebbe sul privato l’onere di fornire ogni prova al riguardo, senza tendenziali limitazioni relative alla struttura dei costi dei propri fornitori e non risultando ammissibili giustificazioni basate sull’argomento della rinuncia all’utile o su un utile estremamente esiguo.<br />	<br />
Con nota in data 10 maggio 2007, la Commissione rivolgeva alla soc.<i> Energy Service</i> un’ulteriore richiesta di chiarimenti (prendendo al contempo atto della rinuncia da parte dell’odierna appellante alle offerte relative ai lotti numm. 1, 7 ed 8).<br />	<br />
Nell’occasione, la Commissione rappresentava che gli atti e le informazioni inviate non risultassero ancora sufficienti a concludere in modo favorevole l’analisi delle giustificazioni relative all’offerta di gara e che a tal fine restava necessario acquisire i contratti di approvvigionamento conclusi dalla soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i> con i propri fornitori.<br />	<br />
Con ulteriore nota di riscontro in data 16 maggio 2007, l’odierna appellante riferiva che il proprio fornitore non si era dichiarato disposto a trasmettere i dati relativi alle proprie fonti di approvvigionamento con fornitori esteri, in tal modo ponendo la soc. <i>Energy Service</i> nell’impossibilità di fornire i dati medesimi.<br />	<br />
Nell’occasione, l’appellante sottolineava comunque che (anche a prescindere dal contenuto puntuale dei rapporti contrattuali intercorrenti fra soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i> ed i propri fornitori), la circostanza non risultasse dirimente al fine di risolvere il dubbio circa la complessiva attendibilità economica dell’offerta.<br />	<br />
Ed infatti, in considerazione dei rilevanti margini di utile che l’offerta formulata avrebbe garantito, l’odierna appellante sarebbe stata comunque in grado di coprire in modo più che adeguato i propri costi anche laddove i carburanti acquisiti dalla soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i> (i quali, oltretutto, non rappresentavano una quota preponderante sul totale della fornitura) fossero stati comperati a normali condizioni di mercato.<br />	<br />
Con il provvedimento in data 26 luglio 2007 (adottato in conformità alla proposta della Commissione e fatto oggetto dell’impugnativa in primo grado) la <i>Consip</i> comunicava di aver ritenuto non adeguate le giustificazioni fornite dalla soc. <i>Energy Service</i> e di averne conseguentemente disposto l’esclusione dalla gara di che trattasi.<br />	<br />
In particolare, la <i>Consip</i> riteneva dirimente ai fini della propria decisione la circostanza per cui l’odierna appellante non avesse fornito adeguate giustificazioni in ordine alle particolari condizioni di favore dei propri acquisti di carburante (con particolare riguardo agli approvvigionamenti della soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i> nei confronti dei propri fornitori, non forniti in modo esaustivo).<br />	<br />
Si riteneva, comunque, che in base ai (più alti) prezzi di acquisto dichiarati nella terza lettera di riscontro, l’offerta dell’odierna appellante non risultasse comunque giustificabile e non superasse il vaglio circa il carattere anomalo dell’offerta.<br />	<br />
Fermo restando la portata dirimente di quanto appena osservato, la <i>Consip</i> individuava comunque (‘<i>ad abundantiam</i>’, come è dato leggere nel testo del provvedimento) ulteriori elementi relativi alla struttura dei costi dell’odierna appellata i quali avrebbero comunque giustificato la sua esclusione dalla gara, con particolare riguardo:<br />	<br />
a)	all’ammontare incongruo dei costi della logistica;<br />
b)	alla ‘<i>prova di forza</i>’ relativa ai dati posti a supporto dell’offerta, svolta alla luce del d.lgs. 192 del 2005;<br />
c)	all’indagine relativa ai ‘<i>gradi giorno</i>’, determinati in base al d.P.R. 412 del 1993;<br />
d)	alle complessive ‘<i>ore di riscaldamento</i>’ necessarie per eseguire l’appalto, <br />
e)	all’utilizzo del gasolio ecologico, nonché<br />
f)	all’adeguatezza dei costi del personale necessario per svolgere correttamente la commessa;<br />
Il provvedimento in questione veniva impugnato dalla soc. <i>Energy Service</i> innanzi al T.A.R. del Lazio il quale, con la sentenza oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso.<br />	<br />
In particolare, il primo giudice riteneva che la determinazione assunta dalla <i>Consip</i> non avesse travalicato i limiti entro i quali può essere correttamente esercitato il giudizio relativo all’anomalia delle offerte.<br />	<br />
Al riguardo il tribunale osservava che, nell’esercitare il proprio vaglio, sia consentito all’Amministrazione di svolgere ogni approfondimento istruttorio circa la congruità dei costi del servizio e circa l’adeguatezza delle giustificazioni rese.<br />	<br />
A tal fine, sarebbe certamente consentito all’Amministrazione di procedere non solo ad un esame relativo ai rapporti contrattuali fra l’offerente ed i propri fornitori, ma anche (e – per così dire &#8211; più ‘<i>a monte</i>’) ad un esame relativo alle modalità di approvvigionamento dei fornitori sul mercato.<br />	<br />
Secondo i primi giudici, un siffatto, penetrante vaglio non eccederebbe comunque i limiti di quanto correttamente esercitabile nell’ambito di un’attività connotata dalla spendita di discrezionalità tecnica, risultando comunque necessario ad acquisire gli elementi necessari onde scrutinare la piena affidabilità della proposta contrattuale.<br />	<br />
La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla soc. <i>Energy Service</i>, la quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l’integrale riforma articolando sei motivi di doglianza (<i>1) Violazione dell’art. 97, Cost. – Eccesso di potere per sviamento – Carenza di istruttoria – Illogicità manifesta; 2) Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere per sviamento – Carenza di istruttoria – Illogicità manifesta – Altro profilo; 3) Violazione art. 19 del d.lgs. n. 359/1992 – Violazione del principio del contraddittorio – Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere per sviamento – Carenza di istruttoria; 4) Violazione art. 97, Cost. – Contraddittorietà manifesta – Illogicità; 5) Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere per sviamento – Carenza di istruttoria – Illogicità manifesta – Altro profilo; 6) Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere per sviamento – Contraddittorietà manifesta – Violazione dei principi in tema di anomalia dell’offerta – Carenza di motivazione</i>).<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la <i>Consip</i> S.p.A., la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.<br />	<br />
All’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2009 le Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla soc. <i>Energy Service</i> s.p.a. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio con cui è stato respinto il ricorso contro la determinazione con la quale la <i>Consip</i> S.p.A. (all’esito del procedimento di verifica in contraddittorio) l’ha esclusa dalla gara di appalto per la fornitura del servizio di energia e dei servizi connessi nei confronti di alcune Amministrazioni pubbliche.<br />	<br />
2. Il ricorso in appello viene affidato a sei motivi di doglianza. <br />	<br />
Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame congiunto dei primi due motivi.<br />	<br />
2.1. Con il primo motivo di appello (reiterativo di analogo motivo già articolato in prime cure e disatteso dal T.A.R.), la soc. <i>Energy Service</i> lamenta l’incongruità della sentenza gravata per la parte in cui ha avallato la legittimità del motivo di esclusione (ritenuto dirimente dalla <i>Consip</i>) relativo alla mancata trasmissione – da parte dell’odierna appellante – di tutti i documenti ed i contratti idonei a giustificare (<i>inter alia</i>) le condizioni di acquisto dei carburanti da  parte della soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i> nei confronti dei propri fornitori nazionali ed esteri.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che l’esclusione non era stata disposta da parte della <i>Consip</i> all’esito di un giudizio improntato da discrezionalità tecnica (il quale – per altro – sarebbe risultato a propria volta censurabile), quanto piuttosto in base al mero dato storico della mancata produzione dei richiamati contratti intercorrenti fra la soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti </i>ed i suoi fornitori ‘quarti’.<br />	<br />
Già sotto tale aspetto, la sentenza gravata sarebbe meritevole di riforma per non aver rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato in prime cure, disposto in base ad un motivo di esclusione non previsto dalla <i>lex specialis</i> di gara.<br />	<br />
Nel merito della valutazione di congruità, poi, l’appellante lamenta l’erroneità dell’atto di esclusione e della sentenza gravata per la parte in cui hanno escluso la sua offerta (non tanto per un’incongruità riferita all’offerta medesima, quanto piuttosto) per non aver fornito la dimostrazione relativa alla congruità dei prezzi che i fornitori della soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti </i>praticavano nei confronti di tale società.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, la <i>Consip</i> ed il primo giudice avrebbero illegittimamente ritenuto di poter fare carico all’odierna appellante di oneri probatori del tutto esorbitanti in quanto in radice esclusi dalla propria sfera dispositiva.<br />	<br />
Ancora, la sentenza in epigrafe risulterebbe erronea e meritevole di riforma per aver ritenuto che in capo al subfornitore sussistano oneri informativi assimilabili a quelli propri del subappaltatore, omettendo di valutare che solo la seconda figura (e non anche la prima) presenterebbe un interesse immediato e diretto nell’aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto, in tal modo potendo essere correttamente onerata di obblighi informativi altrimenti non esigibili in capo al subfornitore. <br />	<br />
Le ragioni dell’esclusione risulterebbero, inoltre, infondate in punto di fatto, atteso che la soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti </i>ha comunque fornito ogni dettaglio relativo ai propri rapporti contrattuali con i fornitori nazionali, omettendo solo di fornire quelli relativi ai rapporti con operatori esteri (in specie, con la soc. <i>KSGN Oil Trading</i>).<br />	<br />
In relazione all’articolazione del primo motivo di ricorso, l’appellante chiede a questo Consiglio di Stato di sollevare una questione per rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 del Trattato di Roma, chiedendo che i giudici comunitari risolvano alcune questioni relative (ai fini che qui rilevano) all’interpretazione ed all’applicazione dell’art. 55 della direttiva 2004/18/CE (in materia di aggiudicazione degli appalti nei c.d. ‘<i>settori classici</i>’).<br />	<br />
In particolare, occorrerebbe chiedere alla Corte di Lussemburgo se la disciplina comunitaria in tema di offerte anomale legittimi le stazioni appaltanti ad imporre al partecipante a gara, in sede di giustificazione dell’offerta, di fornire informazioni le quali sfuggono per intero alla propria sfera dispositiva, concernendo piuttosto la sfera soggettiva ed economica di altri operatori.<br />	<br />
2.2. Con il secondo motivo di appello (già articolato in prime cure ma non esaminato dal T.A.R., il quale ha ritenuto assorbente ai fini del decidere la reiezione del primo motivo), la soc. <i>Energy Service</i> osserva che, quand’anche si ammettesse la legittimità della richiesta di produzione dei contratti conclusi fra il proprio subfornitore e terzi soggetti, nondimeno la propria esclusione dalla gara resterebbe illegittima.<br />	<br />
In particolare, anche a prescindere dal contenuto specifico dei contratti della soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti </i>con i propri fornitori, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che la sua incidenza sul complessivo contenuto economico dell’offerta dell’odierna appellante risulterebbe comunque modesto ed, in ogni caso, inidoneo ad alterare in modo significativo gli equilibri economici dell’offerta.<br />	<br />
In definitiva, il limitato impatto della fornitura oggetto di contestazione comporta che, anche in assenza delle particolari condizioni di fornitura relativa al gasolio da parte della soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i>, gli equilibri dell’appalto risulterebbero modificati in modo sostanzialmente minimo.<br />	<br />
Ed infatti, quand’anche si espungesse <i>in toto</i> l’offerta in questione dalla vicenda di gara e si assumesse che l’appellante acquisterà il gasolio a normali condizioni di mercato, la circostanza sarebbe integralmente ‘assorbita’ dall’ammontare più che congruo dell’utile di impresa il quale – al più &#8211; si ridurrebbe dal 26,80 per cento del valore dell’appalto (a seconda delle ipotesi) al 26,05 per cento, ovvero al 23,8 per cento, ed – in ogni caso- ad un ammontare tale da garantire in modo più che adeguato la convenienza economica e la credibilità complessiva dell’offerta. <br />	<br />
In definitiva, la vicenda di causa andrebbe risolta in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eventuale anomalia dell’offerta deve essere valutata in relazione all’offerta nel suo complesso, e non in relazione a singole componenti, laddove di per sé inidonee ad alterare in modo significativo l’equilibrio e la credibilità complessiva dell’appalto.<br />	<br />
2.2.1. I due motivi in questione, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.<br />	<br />
2.2.2. In primo luogo (e sotto il profilo sistematico) occorre osservare che il provvedimento di primo grado contemplava una serie di argomenti sfavorevoli alle ragioni della soc. <i>Energy Service</i>, ognuno dei quali idoneo <i>ex se</i> (per la sua autonomia logico-funzionale rispetto agli altri argomenti) a supportare il provvedimento negativo nel suo complesso.<br />	<br />
Il primo giudice ha risolto il caso a lui sottoposto rilevando la condivisibilità di uno solo dei richiamati argomenti sfavorevoli e ritenendo, per tale ragione, assorbita l’esigenza di procedere all’esame degli ulteriori argomenti.<br />	<br />
In sede di appello, tuttavia, la questione si presenta con risvolti affatto diversi vuoi per le ragioni sistematiche tradizionalmente ostative alla c.d. tecnica dell’‘<i>assorbimento</i>’, vuoi per la necessità (la quale rappresenta un corollario del principio devolutivo dell’appello) di esaminare in sede di gravame le censure sulle quali il primo giudice (ritenendo infondato <i>uno almeno</i> dei diversi ed autonomi argomenti a fondamento dell’impugnato provvedimento negativo) abbia omesso di pronunciarsi, lasciando impregiudicata la questione relativa alla correttezza degli ulteriori argomenti ostativi opposti dall’Amministrazione.<br />	<br />
Pertanto, qui di seguito verranno esaminati non solo i motivi di esclusione già scrutinati dal T.A.R. (giungendo a conclusioni diverse rispetto a quelle del primo giudice), ma risulterà altresì necessario esaminare <i>funditus</i> la legittimità degli ulteriori ed autonomi motivi di esclusione a suo tempo opposti dall’Amministrazione nella consapevolezza che, anche in questo caso, laddove uno solo di essi resistesse alle censure articolate, il gravame nel suo complesso andrebbe respinto, dovendosi concludere (sia pure, con diversa motivazione) nel senso della conferma del provvedimento gravato innanzi al T.A.R.<br />	<br />
2.2.3. Ancora, sotto il profilo sistematico, il Collegio osserva che la vicenda di causa possa essere risolta a prescindere dalla soluzione che si intenda dare al quesito circa il se il vaglio sull’anomalia dell’offerta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice possa spingersi fino a scrutinare il contenuto dei rapporti contrattuali intercorrenti fra i fornitori dell’offerente e- più a monte &#8211; i fornitori dei primi.<br />	<br />
La soluzione del quesito in parola (che comunque un orientamento giurisprudenziale ritiene di risolvere in senso affermativo – Cons. Stato, Sez. VI, sent. 19 maggio 2000, n. 2908 – e che risulterebbe tanto più convincente nel caso di specie, alla luce dei rapporti di controllo esistenti fra il subfornitore e l’odierna appellante) appare comunque irrilevante ai fini della definizione del <i>res litigiosa.<br />	<br />
</i>Ciò in quanto (secondo quanto qui di seguito si dirà) la richiamata questione può essere comunque risolta sulla base del consolidato principio secondo cui l’attendibilità dell’offerta, ai fini della verifica del carattere di anomalia, deve essere valutata nel suo complesso, con tendenziale irrilevanza di fattori e circostanze comunque inidonee ad alterare in modo significativo la serietà ed attendibilità dell’offerta nel suo complesso.<br />	<br />
Per le medesime ragioni, il Collegio non ritiene che sussistano nella specie i presupposti per sollevare una questione per rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee <i>ex</i> art. 234 del TCE.<br />	<br />
Ciò in quanto il giudice nazionale di ultima istanza è tenuto a sollevare una siffatta questione insorta in corso di causa solo “<i>qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto</i>” (art. 234, cit., secondo comma) ed in quanto la tradizionale giurisprudenza del Giudice della nomofilachia comunitaria intende la richiamata previsione come ostativa al rinvio pregiudiziale quante volte esso verta su questioni comunque non rilevanti ai fini della definizione del giudizio <i>a quo</i> (in tal senso: C.G.C.E., sent. 19 aprile 1968 in causa C-13/68 (<i>Salgoil</i>); sent. 16 giugno 1981 in causa C-126/80 (<i>Salonia</i>)).<br />	<br />
2.2.4. Venendo alle ragioni poste dalla <i>Consip</i> a fondamento dell’esclusione dalla gara, il Collegio osserva in primo luogo che non possa in alcun modo condividersi il provvedimento impugnato in prime cure, laddove esso afferma (pag. 3) che “<i>l’omessa produzione dei contratti è suscettibile di esclusione, in quanto l’espressa richiesta era stata formulata dall’assegnazione con assegnazione di un termine perentorio, pena in difetto, l’espressa sanzione dell’esclusione</i>”.<br />	<br />
Ed infatti, in assenza di una previsione della <i>lex specialis</i> la quale espressamente preveda una siffatta ipotesi di esclusione, essa non può essere introdotta <i>motu proprio</i> dalla Commissione, in tal modo annettendo un rilievo para-sanzionatorio alla mancata ottemperanza alla richiesta di fornire integrazioni istruttorie e documentali utili per il vaglio circa il carattere di anomalia dell’offerta.<br />	<br />
2.2.5. Per ragioni in parte analoghe a quelle appena evidenziate, il provvedimento in questione non può altresì essere condiviso laddove afferma che, a causa della mancata produzione dei contratti fra la soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i> S.p.A.e i suoi fornitori, “<i>l’offerta deve ritenersi incongrua e non giustificata</i>”.<br />	<br />
Ed infatti, mentre l’affermazione dinanzi esaminata<i> sub</i> 2.2.4. determinava l’esclusione dalla gara quale effetto pressoché automatico (e sostanzialmente sanzionatorio) conseguente al mancato invio dei contratti di che trattasi, al contrario l’affermazione riportata al capoverso precedente determinerebbe una sorta di <i>praesumptio juris et de jure</i> relativa alla non attendibilità dell’offerta quale mero effetto della mancata trasmissione dei documenti <i>a qualunque titolo</i> utili a giustificare alcune componenti dell’offerta di gara.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, tuttavia, una tale sorta di presunzione non può in alcun modo essere condivisa, atteso che la radicale esclusione dell’offerta sospetta di anomalia potrà essere disposta solo laddove un esame <i>in concreto</i> circa la struttura ed il contenuto della stessa ne palesi il complessivo carattere di inattendibilità.<br />	<br />
Si intende con ciò dire che, quand’anche l’offerta dell’odierna appellante fosse stata ritenuta inattendibile per ciò che riguarda le voci di costo relative al servizio su impianti a gasolio da riscaldamento (ad. es.: per essere state respinte tutte le giustificazioni al riguardo addotte e per essere stato assunta quale indizio in tal senso la mancata produzione dei richiamati contratti di fornitura), nondimeno l’esclusione dalla gara avrebbe potuto essere correttamente disposta solo laddove si fosse potuto ritenere che le voci di costo rivelatesi incongrue assumevano un rilievo determinante al fine di assicurare l’equilibrio nella gestione. <br />	<br />
In assenza di una siffatta, specifica dimostrazione, l’Amministrazione aggiudicatrice non avrebbe potuto disporre la radicale esclusione dell’offerta dalla gara <br />	<br />
Come evidenziato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, nell’ambito del procedimento volto alla verifica delle giustificazioni addotte a fronte di un’offerta anomala, l’ attendibilità dell’ offerta stessa va comunque valutata nella sua globalità, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue ed avulse dall’ incidenza che potrebbero avere nell&#8217; offerta economica nel suo insieme (in tal senso, <i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, Sez. V, sent. 7 ottobre 2008, n. 4847; <i>id.</i>, Sez. IV, sent. 20 maggio 2008, n. 2348; <i>id</i>, Sez. V, sent. 24 agosto 2006, n. 4969).<br />	<br />
Riconducendo il principio in questione alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato in primo grado risulta analiticamente finalizzato a confutare la correttezza dei dati forniti dalla soc. <i>Energy Service</i> in relazione al prezzo di acquisto del gasolio tradizionale e del gasolio ecologico sia nella prospettazione fornita in sede di domanda di partecipazione, sia nella c.d. ‘ipotesi aggiuntiva’ formulata in via subordinata con la nota in data 16 maggio 2007.<br />	<br />
Al contrario, il medesimo provvedimento non indica in alcun modo le ragioni tecniche o l’<i>iter</i> logico seguendo il quale si è ritenuto che la ravvisata incongruità nell’indicazione del prezzo di acquisto di uno dei fattori della produzione avrebbe compromesso l’equilibrio dell’offerta nel suo complesso, minandone in radice la complessiva attendibilità sotto il profilo economico-finanziario.<br />	<br />
L’esplicazione di tali ragioni sarebbe risultata nel caso di specie tanto più necessaria in quanto:<br />	<br />
&#8211;	con la richiamata nota in data 16 maggio 2007, l’odierna appellante aveva fondato le valutazioni di sostenibilità economica della propria offerta <i>anche</i> sul presupposto (difficilmente confutabile, sotto il profilo sistematico) che il gasolio venisse acquistato alle normali condizioni al tempo praticate sul mercato nazionale;<br />
&#8211;	la stessa <i>Consip</i> aveva rideterminato il prezzo medio ponderato del gasolio di riscaldamento, come proposto dall’appellante, correggendone i calcoli e giungendo a rideterminare il valore finale di acquisto in euro 0,71184. In tal modo operando, l’Amministrazione si era dotata di una base di calcolo attendibile (in quanto basata su valori di mercato) sulla quale ben avrebbe potuto apprezzare la complessiva attendibilità dell’offerta intesa nella sua globalità;<br />
&#8211;	l’odierna appellante aveva rappresentato in sede di contraddittorio con la Commissione di gara che, anche laddove si fosse radicalmente superato il presupposto dell’acquisto di gasolio a condizioni particolarmente vantaggiose (presupposto su cui si erano incentrate le critiche di merito e di metodo da parte della Commissione), nondimeno l’offerta nel suo complesso avrebbe presentato una più che sufficiente convenienza economica, atteso che un eventuale aumento dei costi per l’acquisizione delle materie prime avrebbe potuto essere assorbita in modo più che adeguato dal cospicuo utile di impresa previsto in proprio favore (nell’offerta iniziale, l’utile di impresa era stimato nel 26,80 per cento del valore della commessa, per un valore di circa 16,85 milioni di euro).<br />
Per quanto concerne l’ultimo dei profili richiamati, il Collegio non ritiene nella specie di confutare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, tendenzialmente, l’impresa chiamata a giustificare l’anomalia della propria offerta non può giovarsi di argomenti che postulino l’integrale azzeramento dell’utile di impresa, ovvero una sua pressoché totale riduzione.<br />	<br />
Si ritiene, tuttavia, che anche tale condivisibile principio debba essere contemperato con la logica della valutazione dell’anomalia dell’offerta intesa in senso globale, con la conseguenza che, in presenza di un utile assolutamente cospicuo e di per sé idoneo ad <i>assorbire</i> i profili di inattendibilità relativi ad aspetti comunque non preponderanti dell’offerta (come nel caso di specie), il giudizio di inattendibilità non potrà correttamente essere fondato sul solo dato – per così dire – ‘monadologico’ riferito alla rilevata incongruità di un unico aspetto dell’offerta.<br />	<br />
Questo essendo il corretto quadro logico-sistematico entro il quale inscrivere l’esame della vicenda di causa, il Collegio osserva che il giudizio negativo formulato dalla <i>Consip</i> risulti effettivamente viziato dai lamentati profili di incongruità, laddove si è ritenuto che la ravvisata inattendibilità di una parte dell’offerta (quella relativa al servizio su impianti a gasolio da riscaldamento) fosse in grado di inficiare <i>in toto</i> la credibilità dell’offerta medesima, senza fornire alcun elemento per ricostruire l’<i>iter</i> logico secondo cui dall’inattendibilità di una parte dell’offerta si era inferita l’inattendibilità dell’offerta nel suo complesso.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio ritiene che un siffatto giudizio riferito all’offerta nella sua globalità sarebbe risultato tanto più necessario alla luce delle deduzioni svolte dalla soc. <i>Energy Service</i> nel corso del procedimento, laddove si era evidenziato:<br />	<br />
&#8211;	che il servizio su impianti a gasolio da riscaldamento costituisce solo un quinto circa (in termini economici) della complessiva offerta proposta dall’odierna appellante;<br />
&#8211;	che il prezzo del servizio su impianti alimentati a gasolio influisce a propria volta sul punteggio finale dell’offerta solo nella misura del 21 per cento;<br />
&#8211;	che la ‘forbice’ fra il valore dichiarato dall’odierna appellante in relazione a tale (non preponderante) voce e quanto ritenuto dalla <i>Consip</i> si attestava comunque su ammontari ridotti (ed infatti: <i>i</i>) per quanto concerne il gasolio ecologico, lo scostamento fra il prezzo di acquisto dichiarato dall’appellante – euro 0,603/lt – e quello di mercato relativo al periodo in parola – euro 0,650/lt – si attestava nell’ordine del 7,24 per cento, mentre <i>ii</i>) per quanto concerne il gasolio tradizionale , lo scostamento fra il prezzo di acquisto dichiarato dall’appellante – euro 0,772/lt – e quello di mercato relativo al medesimo periodo si attestava al 6,88 per cento); <br />
&#8211;	che nel corso del contraddittorio procedimentale l’odierna appellante aveva affermato (con attestazione suffragata da evidenze contabili non contestate dalla Commissione e dalla <i>Consip</i>) che, anche assumendo il prezzo di acquisto del gasolio al valore meno favorevole fra quelli in concreto prospettabili, l’ammontare assoluto e relativo dell’utile di impresa previsto (rispettivamente: 16,85 milioni di euro, pari al 26,80 per cento del valore della commessa) sarebbe stato comunque idoneo ad assorbire in modo più che adeguato l’eventuale incremento del costo di acquisizione del singolo fattore, garantendo comunque la remuneratività dell’operazione (secondo i dati forniti dall’appellante nel corso del procedimento, infatti, l’utile in questione avrebbe potuto semmai ridursi, a seconda delle ipotesi, al 26,7 ovvero al 23,8 per cento).<br />
Al riguardo si osserva che l’affermazione rinvenibile nel provvedimento impugnato secondo cui “<i>le voci di prezzo ritenute incongrue riguardano una parte più che significativa, rectius preponderante, della fornitura, tale da incidere sull’offerta nel suo complesso determinandone un giudizio globale di inattendibilità, non remuneratività ed inaffidabilità</i>” ridonda in una mera dichiarazione di principio, non suffragata da concreti riscontri nell’ambito del procedimento di verifica e del conseguente provvedimento di esclusione.<br />	<br />
2.2.6. In definitiva, i primi due motivi di ricorso sono fondati e meritevoli di accoglimento per la parte in cui hanno censurato l’incongruità delle valutazioni sottese al provvedimento espulsivo, in quanto limitate alla sola verifica di attendibilità riferita ad una singola voce di costo, omettendo di apprezzare l’incidenza che tale voce – una volta rideterminata – avrebbe potuto sortire sulla congruità ed attendibilità dell’offerta di gara intesa nella sua globalità.<br />	<br />
2.3. A questo punto, il Collegio ritiene di esaminare le <i>ulteriori ed autonome</i> ragioni di esclusione individuate (‘<i>ad abundantiam</i>’) con il provvedimento impugnato in prime cure e sulla cui legittimità il T.A.R. non ha ritenuto di soffermarsi, ritenendo assorbente il rigetto del ricorso in relazione alla sola questione del costo di acquisizione del gasolio.<br />	<br />
Come anticipato in parte motiva, la <i>Consip</i> ha individuato tali ulteriori motivi di espulsione:<br />	<br />
a)	nell’ammontare incongruo dei costi della logistica;<br />
b)	nella ‘<i>prova di forza</i>’ relativa ai dati posti a supporto dell’offerta, svolta alla luce del d.lgs. 192 del 2005;<br />
c)	nell’indagine relativa ai ‘<i>gradi giorno</i>’, determinati in base al d.P.R. 412 del 1993;<br />
d)	 nelle complessive ‘<i>ore di riscaldamento</i>’ necessarie per eseguire l’appalto, <br />
e)	nell’utilizzo del gasolio ecologico, nonché<br />
f)	nell’adeguatezza dei costi del personale necessario per svolgere correttamente la commessa;<br />
2.3.1. Con un primo argomento di doglianza, l’appellante lamenta che la <i>Consip</i> abbia individuato <i>per la prima volta</i> alcune delle richiamate ragioni espulsive proprio in sede di adozione del provvedimento impugnato (ossia, in assenza di un valido contraddittorio fra le parti – ci si riferisce ai motivi individuati sub <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>) -).<br />	<br />
Con un secondo argomento, poi (relativo ai motivi espulsivi richiamati sub <i>a</i>) ed <i>f</i>)), l’appellante lamenta che in sede di adozione del provvedimento impugnato, la <i>Consip</i> abbia svolto nuove contestazioni rispetto a quelle svolte ed esaminate nel contraddittorio procedimentale.<br />	<br />
Già sotto tali profili, quindi, secondo l’appellante la sentenza impugnata risulterebbe meritevole di riforma per non aver esaminato (ed accolto) i richiamati motivi di doglianza. <br />	<br />
Inoltre, l’appellante contesta la correttezza delle richiamate ragioni espulsive, censurandone l’attendibilità anche per ciò che riguarda il merito tecnico-giuridico.<br />	<br />
2.3.2. Il motivo dinanzi esposto <i>sub</i> 2.3.1. è fondato in relazione alle ragioni espulsive indicate <i>sub</i> <i>b</i>) (‘<i>prova di forza</i>’ relativa ai dati posti a supporto dell’offerta, svolta alla luce del d.lgs. 192 del 2005), <i>c</i>) (in relazione ai c.d. ‘gradi-giorno’) e <i>d</i>) in relazione alle ore di riscaldamento necessarie per eseguire l’appalto.<br />	<br />
In tal modo operando, infatti, la <i>Consip</i> ha violato il generale principio del contraddittorio in materia di giustificazioni per l’anomalia delle offerte, procedendo all’esclusione dell’offerta della soc. <i>Energy Service</i> in relazione ad alcuni profili sui quali non vi era stata <i>specifica e puntuale contestazione</i> ed in relazione ai quali, quindi, l’impresa interessata non aveva potuto approntare in modo pertinente le proprie giustificazioni.<br />	<br />
Ed infatti, dagli atti di causa emerge che, nell’ambito delle tre successive richieste effettuate dalla Commissione nel corso del sub-procedimento di verifica in contraddittorio, il seggio di gara non avesse in alcun caso proceduto a contestare specificamente l’incongruità dell’offerta sotto i richiamati profili.<br />	<br />
Ciò, in quanto:<br />	<br />
&#8211;	con la prima richiesta di integrazioni (9 novembre 2006) la Commissione aveva formulato un’amplissima istanza estesa sostanzialmente ad ogni profilo dell’offerta concernente l’economia del processo di erogazione della fornitura e senza articolare censure puntuali in relazione ai richiamati aspetti;<br />
&#8211;	con la seconda richiesta (12 dicembre 2006) la Commissione si era incentrata sulla questione dell’acquisizione del gasolio (anche in relazione ai rispettivi costi di logistica);<br />
&#8211;	con la terza richiesta, infine (10 maggio 2007) la Commissione si era limitata a richiedere i contratti riferiti alla soc. <i>Petrolvilla e Bortolotti</i>, al fine di chiarire la determinazione del costo dal gasolio<br />
Al riguardo, il Collegio osserva che le stesse espressioni utilizzate dalla Commissione di gara in occasione della seconda richiesta di integrazioni (“<i>all’esito dell’analisi delle giustificazioni prodotte si ritiene che le stesse <u>non siano ancora sufficienti</u> ad escludere l’incongruità dell’offerta</i>”) fossero di tenore tale da indurre nell’interlocutore (secondo il generale principio di buona fede) il convincimento per cui le giustificazioni diverse da quelle relative al costo del gasolio fossero state ritenute congrue dalla Commissione, non abbisognando ulteriori approfondimenti istruttori.<br />	<br />
2.3.3. Con il quarto motivo di ricorso la soc. <i>Energy Service</i> lamenta l’incongruità e contraddittorietà dell’operato della Commissione (fatto salvo dalla pronuncia del T.A.R.), laddove ha ritenuto che le indicazioni fornite dalla soc. <i>Energy Service</i> in relazione al <i>quantum</i> di utilizzo di gasolio ecologico nell’esecuzione della commessa (stimata nella misura dell’80 per cento) sarebbe stata “<i>strumentalmente finalizzata a giustificare il prezzo particolarmente basso offerto per il gasolio, in quanto la percentuale dell’80% di gasolio ecologico è puramente apodittica e non confortata da alcuna dimostrazione oggettiva attestante che le Amministrazioni utenti vogliano approvvigionarsi di tale prodotto in tale considerevole percentuale, tenendo anche conto che il (…) Capitolato Tecnico vieta l’esecuzione di modifiche nell’impianto termico senza esplicita autorizzazione scritta dell’Amministrazione</i>”.<br />	<br />
L’appellante (la quale reitera al riguardo gli argomenti già articolati in primo grado) obietta che la propria offerta, in relazione all’utilizzo di gasolio ecologico, fosse pienamente conforme alla <i>lex specialis</i> di gara, la quale chiedeva ai concorrenti di realizzare specifici interventi di risparmio energetico e che, comunque, l’utilizzo di tale tipo di combustibile non richiedesse modifiche nell’impianto termico, ma solo nelle cisterne di stoccaggio.<br />	<br />
La difesa della <i>Consip</i> obietta che il motivo di esclusione di cui si discute non fosse rivolto avverso il contenuto tecnico delle soluzioni  proposte dalla soc. <i>Energy Service</i>, quanto piuttosto avverso la congruità del prezzo del gasolio ecologico indicato in sede di offerta.<br />	<br />
2.3.4. Il motivo in questione risulta fondato con la conseguenza che la determinazione espulsiva non possa dirsi correttamente fondata neppure sul richiamato profilo relativo all’utilizzo del gasolio ecologico.<br />	<br />
A ben vedere, la questione può essere riguardata sotto un duplice profilo.<br />	<br />
Se, infatti, si ritiene (con la difesa della <i>Consip</i>) che il motivo esplicitato nell’ambito del provvedimento impugnato fosse relativo alla congruità del prezzo del gasolio ecologico indicato in sede di offerta (e non al merito tecnico dell’offerta stessa), allora il motivo di appello risulterebbe fondato per le medesime ragioni già evidenziate <i>retro</i>, <i>sub</i> 2.2.5.<br />	<br />
Anche in questo caso, infatti, l’Amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l’incongruità dell’offerta in relazione ad una singola componente, ma avrebbe dovuto indicare gli elementi in base ai quali la ritenuta incongruità fosse tale da riverberarsi sull’offerta nella sua globalità, privandola in radice del requisito dell’attendibilità. <br />	<br />
Se, invece, si ritiene che il motivo di esclusione fosse relativo al dato tecnico-quantitativo relativo all’ammontare di gasolio ecologico utilizzato in sede di esecuzione della commessa, il motivo di ricorso risulterebbe del pari fondato e meritevole di accoglimento.<br />	<br />
Ed infatti, se per un verso è vero che una previsione di utilizzo di gasolio ecologico pari all’80 per cento fosse notevolmente alta, d’altra parte non emerge alcun dato <i>concreto</i> idoneo a far ritenere che tale stima fosse del tutto inattendibile o tecnicamente impercorribile.<br />	<br />
Del resto, risulta agli atti che la stessa <i>lex specialis</i> di gara avesse sotto vari profili incentivato e promosso il massimo utilizzo di combustibili ecologici, anche collegando l’attribuzione del punteggio all’impegno all’ottenimento di specifici e quantificabili risparmi energetici.<br />	<br />
Risulta, ancora, agli atti che l’odierna appellante avesse, appunto, assunto l’impegno a realizzare specifici progetti di risparmio energetico nella misura massima consentita dalla <i>lex specialis</i> (ossia, cinque tonnellate di petrolio – o equivalente – per ogni dieci milioni di euro di valore del contratto).<br />	<br />
Né può ritenersi che il richiamato obiettivo in termini di utilizzo di gasolio ecologico fosse tecnicamente inattendibile per la ragione ostativa rappresentata dalla necessità di una preventiva autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, sembra cogliere nel segno l’argomento <i>a contrario</i> fornito dall’odierna appellante, la quale obietta che una siffatta autorizzazione non fosse nella specie necessaria atteso che l’utilizzo del gasolio ecologico non impone l’esecuzione di modifiche nell’impianto termico (come, pure, ritenuto dalla <i>Consip</i>), bensì soltanto alcuni interventi alla sola cisterna di stoccaggio.<br />	<br />
Si tratta di osservazioni dal carattere dirimente a fronte delle quali la società appellata non ha fornito a propria volta argomenti <i>a contrario</i>.<br />	<br />
2.3.5. Con il quinto motivo di appello, la soc. <i>Energy Service</i> contesta il provvedimento impugnato in prime cure (e la sentenza del T.A.R. che ne ha confermato gli assunti) in relazione ai motivi di esclusione individuati <i>ad abundantiam</i> dalla <i>Consip</i> (come si è detto in precedenza, tali ulteriori motivi erano individuati: <i>a</i>) nell’ammontare incongruo dei costi della logistica; <i>b</i>) nella ‘<i>prova di forza</i>’ relativa ai dati posti a supporto dell’offerta, svolta alla luce del d.lgs. 192 del 2005; <i>c</i>) nell’indagine relativa ai ‘<i>gradi giorno</i>’, determinati in base al d.P.R. 412 del 1993; <i>d</i>) nelle complessive ‘<i>ore di riscaldamento</i>’ necessarie per eseguire l’appalto, <i>e</i>) nell’utilizzo del gasolio ecologico, nonché <i>f</i>) nell’adeguatezza dei costi del personale necessario per svolgere correttamente la commessa.<br />	<br />
2.3.6. Il motivo in questione è fondato.<br />	<br />
Per quanto concerne le ragioni espulsive dinanzi indicate sub <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>), esse sono state già esaminate <i>retro</i>, <i>sub</i> 2.3.2. ed il motivo di appello è stato ritenuto fondato per le ragioni ivi espresse (violazione del principio del contraddittorio nell’ambito del sub-procedimento finalizzato alla verifica di congruità delle offerte).<br />	<br />
Per quanto riguarda la ragione espulsiva dinanzi indicata <i>sub</i> <i>e</i>) (utilizzo del gasolio ecologico), essa è stata esaminata <i>retro</i>, <i>sub</i> 2.3.4. ed il relativo motivo di appello è stato del pari ritenuto fondato per le ragioni ivi espresse.<br />	<br />
Per quanto concerne la ragione espulsiva individuata dalla <i>Consip</i> nella determinazione dei costi della logistica (dinanzi indicata<i> sub</i> <i>a</i>)), il motivo di appello appare fondato per la parte in cui censura l’operato della Commissione la quale ha ritenuto l’incongruità di tale voce di costo in relazione all’operatività (non già della società offerente bensì) di un soggetto giuridico da essa distinto (ci si riferisce alla soc. <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i>).<br />	<br />
Al riguardo (rinviandosi a quanto già espresso <i>retro</i>, <i>sub</i> 2.2.3.), anche a prescindere dal quesito circa il se il vaglio sull’anomalia dell’offerta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice possa spingersi fino al contenuto dei rapporti contrattuali intercorrenti fra i fornitori dell’offerente ed i fornitori di questi, appare dirimente osservare che nel corso del contraddittorio procedimentale la Commissione non avesse contestato la struttura dei costi di logistica della società fornitrice <i>Petrolvilla &#038; Bortolotti</i>, ma si fosse limitata a chiedere elementi aggiuntivi in ordine ai costi di logistica dell’odierna appellante.<br />	<br />
Anche in questo caso, quindi, l’operato dell’Amministrazione risulta illegittimo per violazione dei principi generali in tema di rispetto del contraddittorio nell’ambito del sub-procedimento finalizzato a verificare la congruità delle giustificazioni fornite in relazione all’anomalia delle offerte.<br />	<br />
Per quanto riguarda, infine, la ragione espulsiva richiamata <i>retro</i>, <i>sub</i> <i>f</i>) (circa le unità di personale necessarie per gestire la commessa), il motivo di ricorso articolato risulta del pari fondato.<br />	<br />
Al riguardo, giova premettere alcune considerazioni circa la ragione espulsiva richiamata nel provvedimento impugnato.<br />	<br />
Al riguardo, la <i>Consip</i> ha, in primo luogo, contestato il criterio seguito dall’appellante al fine di individuare il numero di immobili gestibili tramite la gara (il quale, secondo l’Amministrazione appellata, dovrebbe essere determinato dividendo il massimale a gara attualizzato per la media ponderata dei ricavi dichiarati).<br />	<br />
In secondo luogo, la <i>Consip</i> ha assunto il numero totale di ore che ciascuna unità di personale lavora nel corso dell’anno (determinandolo in n. 1971 ore/anno), tenendo altresì in considerazione il fatto che “<i>normalmente la manutenzione ordinaria e la diagnosi energetica  vengono effettuate durane la stagione di riscaldamento – 183 giorni al massimo ovvero 1045 ore/anno</i>”.<br />	<br />
Da ultimo, mettendo in relazione il numero degli immobili in tal modo determinato con il numero di ore annue lavorate da ciascun dipendente, la <i>Consip</i> ha determinato il numero di immobili che ciascuna unità di personale dovrebbe gestire (il risultato finale è di circa cinquanta immobili per addetto, ossia un dato estremamente alto e difficilmente sostenibile nella pratica).<br />	<br />
Il Collegio rileva che, come condivisibilmente osservato dalla difesa dell’appellata, l’<i>iter</i> logico ed i calcoli posti a fondamento delle richiamate conclusioni risultano effettivamente viziati da alcuni <i>errores</i> i quali inficiano la correttezza delle operazioni logiche svolte e ne infirmano i risultati.<br />	<br />
In particolare, si ritiene che i calcoli ed il complessivo <i>iter</i> logico seguito dalla <i>Consip</i> prestino il fianco ad almeno tre critiche, che ne palesano la complessiva inattendibilità:<br />	<br />
a)	in primo luogo (per quanto concerne la corretta individuazione del numero di immobili oggetto della commessa), la <i>Consip</i> ha proposto una propria metodica per la determinazione di tale numero alternativa a quella proposta dall’appellante, senza in alcun modo esplicitare le ragioni per cui si riteneva non considerare adeguata la metodologia seguita dalla soc. <i>Energy Service</i> (si tratta di un articolato metodo di calcolo il quale muoveva dal valore complessivo della convenzione, dividendolo per la relativa tariffa, le ore di erogazione ed i gradi giorni. Il risultato in tal modo ottenuto veniva, quindi, ‘pesato’ in relazione alle diverse fasce di volume al fine di ottenere il volume riscaldato globale. Tale volume, diviso per il volume <i>standard</i> assunto per le specifiche fasce di volume, determinava il numero indotto degli edifici in gestione);<br />
b)	 In secondo luogo risulta meritevole di accoglimento l’osservazione dell’appellante, secondo cui la <i>Consip</i> avrebbe assunto a fondamento dei propri calcoli un numero di ore lavorate annue <i>pro capite</i> (determinato in 1971 ore/anno) non attendibile, in quanto il pertinente C.C.N.L. fissa tale ammontare nel diverso numero di 1760 ore/anno;<br />
c)	 In terzo luogo, non appare attendibile l’affermazione della <i>Consip</i> secondo cui i propri calcoli sarebbero meramente cautelativi “<i>in quanto normalmente la manutenzione ordinaria e la diagnosi energetica vengono effettuate durante la stagione di riscaldamento – 183 giorni al massimo, ovvero 1045 ore/anno. Di conseguenza, usando il numero di ore della stagione di riscaldamento il personale raddoppierebbe</i>”. Al riguardo sembra cogliere nel segno l’osservazione della soc. <i>Energy Service</i> la quale obietta l’erroneità del presupposto logico-fattuale di quanto appena esposto, atteso che nella pratica operativa del settore, le operazioni di manutenzione vengono effettuate nel c.d. periodo di c.d. ‘<i>messa a riposo</i>’ (maggio-luglio) e nella fase della c.d. ‘<i>prova di avviamento</i>’ (che avviene solitamente nei mesi di settembre-ottobre).<br />
In definitiva, anche sotto tale aspetto il provvedimento impugnato in prime cure appare meritevole di censura per essere stato fondato su dati e valutazioni rivelatisi nel complesso non attendibili.<br />	<br />
2.3.7. Con il sesto motivo di appello, la soc. <i>Energy Service</i> lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in prime cure il quale, in assenza di un effettivo contraddittorio fra le parti, non avrebbe consentito di accertare esattamente la misura in cui le presunte irregolarità contestate avrebbero inciso sulla complessiva attendibilità economica dell’offerta.<br />	<br />
Il motivo in questione presenta numerosi quanto evidenti aspetti di contiguità sistematica con il primo motivo di doglianza e deve conseguentemente essere accolto per le ragioni in fatto ed in diritto già evidenziate <i>retro</i>, <i>sub</i> 2.2.2.<br />	<br />
3. Da ultimo, il Collegio ritiene di esaminare la domanda risarcitoria, avanzata in sede di appello attraverso una formula estremamente generica (“<i>la ricorrente chiede, altresì, che le vengano risarciti tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione, come saranno meglio specificati in corso di causa</i>”).<br />	<br />
Nel corso di causa (ed, in particolare, con l’atto per motivi aggiunti in data 8 luglio 2008), la soc. <i>Energy Service</i> ha ribadito la propria istanza risarcitoria osservando in primo luogo che una siffatta istanza valesse <i>in primis</i> a confermare la sussistenza di un interesse concreto ad agire in giudizio, nonostante la mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore di altri soggetti.<br />	<br />
Per quanto concerne l’esatta quantificazione del danno risarcibile, poi, l’appellante si limita a rinviare ad una serie di massime giurisprudenziali relative a pronunce sia di primo grado che di appello (motivi aggiunti, cit., pag. 17 e seg.).<br />	<br />
Il Collegio osserva tuttavia che, allo stato, l’istanza risarcitoria non risulti suffragata da sufficienti allegazioni, con la conseguenza che non possa nella presente sede trovare accoglimento.<br />	<br />
In particolare, anche a voler ritenere che la determinazione del danno asseritamente patito, laddove sussistente in concreto, possa essere disposta facendo ricorso alla tecnica liquidatoria di cui al comma 2 dell’art. 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nondimeno l’odierna appellante ha omesso di allegare elementi e circostanze sufficientemente certe al fine di fissare i criteri per il ricorso alla richiamata tecnica liquidatoria.<br />	<br />
In primo luogo (ed in relazione alla sussistenza <i>in se</i> di un danno risarcibile), l’odierna appellante non fornisce indicazioni di dettaglio circa il fatto che, in difetto dell’esclusione qui censurata, la sua offerta sarebbe risultata quella economicamente più vantaggiosa, con conseguente aggiudicazione dell’appalto (ricorso in appello, pag. 2).<br />	<br />
In secondo luogo, l’odierna appellante non ha fornito dati <i>certi ed univoci</i> in relazione all’utile di impresa che sarebbe verosimilmente derivato dall’aggiudicazione della commessa, atteso che tale quantificazione (anche nelle produzioni di parte appellante) risulta variabile in relazione alle diverse ipotesi relative alla struttura dei costi di acquisizione delle materie prime (in tal senso, il richiamato atto per motivi aggiunti, pag. 34 e segg.).<br />	<br />
Conseguentemente, la domanda risarcitoria deve essere allo stato dichiarata inammissibile.<br />	<br />
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado. <br />	<br />
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore della società appellante.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati in primo grado.<br />	<br />
Dichiara, allo stato, inammissibile la domanda risarcitoria. <br />	<br />
Condanna la società appellata alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 20.000 (ventimila), oltre I.V.A. e C.P.A..<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo			Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera				Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini	 		Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa			Consigliere, Relatore</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;10/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2009-n-1417/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2009 n.1417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.1417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-3-2007-n-1417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-3-2007-n-1417/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.1417</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, est. Barra Caracciolo Ministero dell’interno e Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico (Avv. Stato) c. Moussa (n.c.) sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato politico Giurisdizione e competenza – Stranieri – Diniego di status</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-3-2007-n-1417/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.1417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Ruoppolo, <i>est.</i> Barra Caracciolo<br /> Ministero dell’interno e Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico (Avv. Stato) c. Moussa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato politico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Stranieri – Diniego di status di rifugiato politico – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie concernenti l’impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato politico promanante dall’apposita Commissione centrale. Tali controversie rientrano infatti nella giurisdizione del giudice ordinario, e ciò in quanto, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, lo status di rifugiato politico costituisce, come quella di avente diritto all’asilo (dalla quale si distingue perché richiede come fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, e cioè un requisito non richiesto dall’art.10, comma 3, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1417/07<br />
Reg.Dec.<br />
N.4977  Reg.Ric.<br />
ANNO   2002<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)
</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dal <br />
<b>Ministero dell’interno</b>, e dalla <b>Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico</b> in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Diol Moussa</b>, non costituito; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione I n.4028 del 25 maggio 2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso  proposto da Diol Moussa avverso il provvedimento, in data 28 ottobre 1997, con cui la competente Commissione decideva di non riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato politico.<br />
L’adito Tribunale premetteva che dagli atti emergesse la conferma di quanto dichiarato dall’istante circa la propria appartenenza alla Forza di liberazione africana della Mauritania e la propria situazione familiare. La stessa Commissione non poneva in dubbio la veridicità delle sue affermazioni; il diniego dello status di rifugiato appariva dunque palesemente contraddittorio con quanto dalla stessa accertato e da ciò conseguiva l’accoglimento del ricorso.<br />
Appella l’Amministrazione deducendo che la rilevata contraddizione della motivazione non sussiste posto che la “ persecuzione” rilevante secondo la Convenzione di Ginevra deve essere personale e diretta nei confronti dell’aspirante rifugiato e posta in essere da parte dell’autorità governativa del Paese di appartenenza, mentre la situazione di disagio e di pericolo eccepita era generalizzata per tutti gli appartenenti alle diverse etnie, e le violenze o minacce nei confronti di tutta la popolazione risultano di una latitudine ben più ampia di quella “persecuzione diretta e personale” indicata dalla Convenzione. Una situazione di disagio tale che assurgeva a fenomeno di così vasta portata che poteva trovare rimedio non nelle ipotesi più modeste tutelate dalla Convenzione, ma solo in diverse misure di tutela, realizzate per il momento in Italia solo nelle “misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali”, da adottarsi con provvedimento governativo di volta in volta, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo nazionale per le politiche migratorie, secondo quanto gia disposto dall’art.18 della l.n.4098. Né l’affermata diserzione dall’esercito governativo poteva ricondursi alla Convenzione di Ginevra, che non considerava quella circostanza come presupposto per la concessione di tutela, non potendo ritenersi “persecuzione” le connesse conseguenze sanzionatorie previste dalle norme del Paese di appartenenza. Nel censurato provvedimento, infatti, la Commissione si è limitata a prendere atto della innegabilmente difficile situazione mauritana, anche con riferimento alle forze di opposizione del governo attualmente al potere, circostanze che, tuttavia, non costituivano presupposti idonei per il riconoscimento dello status di rifugiato.<br />
Nessuno si è costituito per l’appellato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sulla presente controversia, attinente all’impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato politico promanante dall’apposita Commissione centrale, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, profilo non affrontato dal giudice di primo grado e impregiudicato nel presente giudizio di appello.<br />
La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha infatti stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego dello status di rifugiato politico, e ciò in quanto, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, tale status costituisce, come quella di avente diritto all’asilo (dalla quale si distingue perché richiede come fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, e cioè un requisito non richiesto dall’art.10, comma 3, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva. (tra le tante, IV, 24 settembre 2004, n.4484, e da ultimo, VI, 25 settembre 2006, n.5608).<br />
La decisione di primo grado va pertanto annullata dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. L’annullamento investe altresì la determinazione in ordine alle spese di prime cure, mentre nulla va disposto in materia nel presente grado attesa la mancata costituzione dell’originario ricorrente.    <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza impugnata.                         <br />
Nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13.2.2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere Est.<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 23/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-3-2007-n-1417/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.1417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/11/2005 n.1417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-11-11-2005-n-1417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-11-11-2005-n-1417/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/11/2005 n.1417</a></p>
<p>Pres. Francesco Mauriuzzo – Est. Stefano Tenca Copra Ristorazione e Servizi Coop (avv.ti Mosconi, Balestrieri) c/ Comune di Guidizzolo (n.c.) ed altri Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Avvalimento di requisiti di soggetti terzi – Dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione del contratto attraverso l’attestazione di rapporti giuridici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-11-11-2005-n-1417/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/11/2005 n.1417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-11-11-2005-n-1417/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/11/2005 n.1417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Francesco Mauriuzzo – Est. Stefano Tenca<br /> Copra Ristorazione e Servizi Coop (avv.ti Mosconi, Balestrieri) c/ Comune di Guidizzolo (n.c.) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Avvalimento di requisiti di soggetti terzi – Dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione del contratto attraverso l’attestazione di rapporti giuridici all’uopo idonei – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; ammissibile la prova del possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara di appalto pubblico facendo riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che si ha con essi, purchè sia dimostrata l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione del contratto attraverso l’attestazione di rapporti giuridici all’uopo idonei.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2005/11/2232/d">nota dell&#8217;Avv. Lorella Fumarola</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7546_7546.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-11-11-2005-n-1417/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/11/2005 n.1417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-1417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-1417/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-1417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1417</a></p>
<p>Pres. Michele Perrelli, Est. Michele Buonauro Mancusi Margherita (avv.to Di Meglio Giancarlo) contro il Comune di Barano d’Ischia (n.c.) non sono opere abusive suscettibili di sanatoria le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici 1. Edilizia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-1417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-1417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Michele Perrelli, Est. Michele Buonauro<br /> Mancusi Margherita (avv.to Di Meglio Giancarlo) contro il Comune di Barano d’Ischia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>non sono opere abusive suscettibili di sanatoria le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Nuovo condono edilizio &#8211; Previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 &#8211; Sospensione di tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti immobili abusivi &#8211; Ex art. 44 della L. n. 47/1985 &#8211; Applicabilità fino alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di condono.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono edilizio &#8211; Sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori – Ex art. 38 L. 47/85 – Non è automatica – E’ subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente seguite</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono edilizio &#8211; Ex art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 conv. L. n. 326/2003, conf. art. 3 lett. a) L.reg.10/04 &#8211; Opere realizzate in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici – Interventi di nuova costruzione &#8211; Non sono sanabili &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nonostante sia stata presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della l. 326 del 2003, non può operare la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 44 l. 47/85 richiamato dall’art. 32 citato quando è decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono, potendosi al più discutere in ordine all’operatività della diversa sospensione prevista dall’art. 38 della l. 47/85, avente ad oggetto solo il procedimento amministrativo e non quello giurisdizionale.</p>
<p>2. La sospensione dei procedimenti sanzionatori ex art. 38 l. 47/85 in pendenza di una domanda di condono edilizio non è automatica, ma è subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite<br />
3. Non sono opere abusive suscettibili di sanatoria, ai sensi dell&#8217;art. 32, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici; nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, infatti, l’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ammette la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza, previo parere favorevole da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI<br />   Sezione VI</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n. 1875 del 2002  proposto da <br />
<b>Mancusi Margherita</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Meglio Giancarlo, studio in Barano d’Ischia, p.zza San Rocco 26, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo TAR</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE di Barano d’Ischia</b>, in persona del Sindaco p.t.non costituito<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento n. 152 del 27 novembre 2001, emesso dal responsabile del Comune di Barano d’Ischia, di inibizione delle opere edilizie in località Cartaio, nel medesimo Comune, come descritte nella D.I.A. presentata dalla ricorrente;<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2005, relatore il Magistrato  Michele Buonauro, i difensori;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 25.01.2002 e depositato il 22.02.2002 Mancusi Margherita chiedeva l&#8217;annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, inerente alla inibizione alla prosecuzione di opere edilizie in Barano d’Ischia in località Cretaio.<br />
Al riguardo, la ricorrente, proprietaria del terreno indicato, esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:<br />
&#8211;	 ha presentato, in data 30 maggio 1986 (prot. 3326), istanza di condono edilizio in relazione al fabbricato ubicato il località Cretaio e precedentemente ultimato;<br />	<br />
&#8211;	nelle more della definizione di tale istanza, stanti precarie condizioni manutentive, presentava al Comune una D.I.A. in data 26.11.1999 – prot. 11190, inerente a prospettati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in particolare il consolidamento della tettoia;<br />	<br />
&#8211;	in data 27.11.2001 il dirigente del Comune di Barano d’Ischia ha emanato per tali opere, l’ordinanza n. 152 (prot. 14289) di inibizione all’esecuzione dei lavori denunziati con D.I.A. dalla ricorrente. <br />	<br />
Tanto premesso, la ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità del provvedimento  impugnato in relazione ai vizi di violazione di legge (artt. 3 e 7 l. 241/90; artt. 38 e 44 l. 47/85; art. 51 l. 142 /90; art. 164 d.lgs. 490/99; art. 1 l. reg. 10/82), nonché di eccesso di potere per difetto dei presupposti e di falsa applicazione dell’art. 2 della legge 662 del 1996.<br />
A parere della ricorrente, dovevano rilevarsi la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento e la omessa considerazione che i lavori rientravano nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, assentibili con D.I.A..<br />
 All’udienza pubblica del 7 febbraio 2005, il ricorso veniva introitato in decisione. In tale sede la ricorrente depositava copia della richiesta di condono edilizio delle opere in esame ai sensi della L. n. 326 del 2003 e L. reg. 10 del 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Innanzitutto va specificato che, nonostante sia stata presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della l. 326 del 2003, non può operare la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 44 l. 47/85 richiamato dall’art. 32 citato, in quanto è decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono, potendosi al più discutere in ordine all’operatività della diversa sospensione prevista dall’art. 38 della l. 47/85, avente ad oggetto solo il procedimento amministrativo e non quello giurisdizionale (su tale punto vedi infra).<br />
Passando all’esame delle censure rivolte avverso l’ordine di inibizione dei lavori, va subito evidenziato che l’inclusione dei lavori denunziati nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, ampiamente condivisibile, non conduce all’illegittimità dell’impugnato provvedimento. Ed invero, la motivazione sottesa all’ordine di inibizione dei lavori non concerne la mancanza di titolo legittimante i lavori ivi indicati, ma piuttosto trae fondamento dal rilievo che il fabbricato su cui si appunterebbero i lavori suddetti, allo stato, deve considerarsi ancora abusivo, in attesa che il procedimento di condono, attivato nel 1986, si concluda con un provvedimento espresso.<br />
Nelle more della conclusione di tale procedimento, non è consentito effettuare dei lavori, sia pure solo manutentivi, su un corpo di fabbrica che non è stato ancora riconosciuto legittimo dal punto di vista edilizio ed urbanistico. In altri termini prima dell’esito favorevole della richiesta di condono attivato con l’istanza del 30 maggio 1986, non è consentito al privato di effettuare interventi edilizi ulteriori.<br />
D’altronde la presentazione di una nuova domanda di sanatoria edilizia (ai sensi dell’art. 32 della L. 326 del 2003), avente ad oggetto l’intero fabbricato (cfr. copia dell’istanza di condono depositata in atti), conferma che, attualmente, la condizione del manufatto è di abusività.<br />
A tale proposito, giova osservare che la sospensione dei procedimenti sanzionatori ex art. 38 l. 47/85 in pendenza di una domanda di condono edilizio (nel caso in esame ai sensi dell’art. 32 della l. 326/03) non è automatica, ma è subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite (cfr. – C.d.S. n. 5412 del 2004; Cass. Pen. n. 3992 del 2004; TAR Campania n. 17690 del 2004); nel caso di specie l’articolo 32, comma ventisettesimo, del decreto-legge n. 269/2003, conv. L. n. 326/2003, confermato sul punto dall’art. 3 lett. a) l. reg. 10/04, si presenta come norma assolutamente preclusiva della domanda di sanatoria presentata, atteso che l’opera abusiva è stata realizzata in zona vincolata  ed è non conforme agli strumenti urbanistici vigenti (come espressamente evidenziato nel provvedimento impugnato); infatti tale norma afferma che “non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere che riguardano immobili soggetti a vincoli imposti sulla base dei leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Nel caso di specie, il territorio è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, sicché, da un lato, l’opera non è sanabile ex art. 13 L. 47/85, dall’altro non vi è spazio per la condonabilità neanche in astratto ai sensi della normativa di cui alla L. 326/2003. D’altra parte, per come detto, la tipologia dei lavori svolti (riconosciuta dalla stessa ricorrente come rientranti nella tipologia “1” del condono ai sensi della L. 326 del 2003, e cioè interventi di nuova costruzione) non consente la sanabilità del fabbricato ai sensi della nuova normativa, ferma restando la possibilità che tale effetto consegua all’accoglimento della prima richiesta di condono del 1986.<br />
Passando poi alle ulteriori censure rivolte al provvedimento impugnato può sinteticamente affermarsi quanto segue:<br />
&#8211;	l’ordine di inibizione dei lavori, come in generale gli atti di repressione degli abusi edilizi, ha natura strettamente vincolata ed è dovuto in assenza di un titolo legittimante; d’altra parte, avendo il privato presentato una D.I.A. proprio per i lavori inibiti è stato in ogni caso posto in condizione di interloquire con l&#8217;amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	non sussiste il difetto di motivazione, atteso che l’amministrazione resistente non ha preso posizione in ordine alla natura degli interventi realizzandi, ma si è limitata ad affermare che i lavori, ricadendo su un fabbricato allo stato abusivo, non potevano essere autorizzati.<br /> <br />
In definitiva il ricorso in esame risulta infondato e deve essere respinto. <br />
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli Sezione VI, definitivamente pronunciandosi, respinge il ricorso n. 1875 del  2002,  proposto da Mancasi Margherita. <br />
Nulle sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 07 febbraio 2005, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Michele	PERRELLI		&#8211;    Presidente  <br />	<br />
Alessandro	PAGANO		&#8211;    Componente<br />	<br />
Michele	BUONAURO		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-1417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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