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	<title>1414 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1414 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Pres.; Massimo Santini, Est. l conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall&#8217;ambito degli atti amministrativi autoritativi e s&#8217;iscrive nella categoria degli atti negoziali. 1. Giurisdizione e competenza- lavoro presso le pp.AA. &#8211; procedure concorsuali ex art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Pres.;  Massimo Santini, Est.</span></p>
<hr />
<p>l conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall&#8217;ambito degli atti amministrativi autoritativi e s&#8217;iscrive nella categoria degli atti negoziali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Giurisdizione e competenza- lavoro presso le pp.AA. &#8211; procedure concorsuali ex art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165-  &#8211; conferimento di posizioni organizzative &#8211; non rientra -controversie- giurisdizione G.O.- sussiste.</p>
<p> 2. Lavoro preso le pp. AA.- Giurisdizione e competenza- conferimento di posizioni organizzative- atti negoziali e non autoritativi &#8211; sono tali &#8211; Giurisdizione Ordinaria &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nell&#8217;impiego pubblico, il conferimento di posizioni organizzative esula dall&#8217;ambito delle procedure concorsuali di cui all&#8217;art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell&#8217;incarico; si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità  la cui definizione &#8211; nell&#8217;ambito della classificazione del personale di ciascun comparto &#8211; è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva: siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l&#8217;attribuzione della posizione organizzativa.</p>
<p> 2.Il conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall&#8217;ambito degli atti amministrativi autoritativi e s&#8217;iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità  e i poteri del datore di lavoro, in particolare configurandosi l&#8217;attività  della Amministrazione nell&#8217;applicazione della disposizione contrattuale non come esercizio di un potere di organizzazione, bensì¬ come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con la conseguenza che una siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2019 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-8-2019-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-8-2019-n-1414/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2019 n.1414</a></p>
<p>Antonio Pasca, Presidente, Patrizia Moro, Consigliere, Estensore Parti: (C. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bolognese, Mario Presta c. Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anita Stefanelli) L&#8217;esercizio dei poteri repressivi postulati dall&#8217;art. 54 Cod. nav., non avendo natura possessoria, nè</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-8-2019-n-1414/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2019 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-8-2019-n-1414/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2019 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Pasca, Presidente, Patrizia Moro, Consigliere, Estensore Parti: (C. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bolognese, Mario Presta c. Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anita Stefanelli)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;esercizio dei poteri repressivi postulati dall&#8217;art. 54 Cod. nav., non avendo natura possessoria, nè tanto meno petitoria, possono essere esercitati in ogni tempo a prescindere dalla risalenza dell&#8217;epoca dell&#8217;abusiva occupazione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; demanio marittimo &#8211; abusi &#8211; occupazione abusiva &#8211; art. 54 Cod. Nav. &#8211; portata.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><i>L&#8217;esercizio dei poteri repressivi postulati dall&#8217;art. 54 Cod. nav., non avendo natura possessoria, nè tanto meno petitoria, possono essere esercitati in ogni tempo a prescindere dalla risalenza dell&#8217;epoca dell&#8217;abusiva occupazione, illecito del resto di carattere permanente: In presenza di detto presupposto, inoltre, non è richiesta una particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell&#8217;interesse pubblico al ripristino dello status quo ante rispetto all&#8217;interesse privato al protrarsi dell&#8217;occupazione se (come nel caso in esame) sono abusivamente occupate zone del demanio marittimo e sono eseguite innovazioni non autorizzate. L&#8217;ingiunzione di ripristino quale esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli artt. 54 e 55 cod. nav., non solo, non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa, ma non richiede alcuna particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell&#8217;interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi rispetto a quello del privato alla conservazione dell&#8217;occupazione dell&#8217;area demaniale marittima, poichè l&#8217;ordine di ripristino è inequivocabilmente configurato dall&#8217;art. 54 Cod. Nav. come un atto dovuto.</i></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/08/2019<br /> <strong>N. 01414/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00863/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 863 del 2016, proposto da C. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bolognese, Mario Presta, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Bolognese in Lecce, viale De Pietro,11;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anita Stefanelli, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza n. 281/2015, del Comune di Gallipoli, notificata il 15/04/2016, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> E&#8217; impugnato l&#8217;epigrafato atto con cui il Comune di Gallipoli ha ingiunto alla sig.ra C. C. il ripristino dello stato dei luoghi, avendo la stessa occupato un&#8217;area demaniale marittima, in assenza di formale concessione, per una superficie di mq 269, foglio 6, particella 431, sulla via Santa Maria al Bagno in Gallipoli.<br /> A sostegno del ricorso sono dedotte le censure di seguito sintetizzate:<br /> 1) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 7 LEGGE N. 241/1990 &#8211; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE &#8211; ECCESSO DI POTERE &#8211; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 DELLA COSTITUZIONE &#8211; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 29. DPR 380/2001.<br /> 2) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST.<br /> 3) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 34 CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 58 REG. ATT. ECCESSO DI POTERE.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, contestando l&#8217;ex adverso e insistendo per la reiezione del ricorso.<br /> Alla pubblica udienza del 17 luglio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br /> Quanto alle garanzie partecipative, per concorde giurisprudenza, &#8220;nei procedimenti preordinati all&#8217;emanazione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione l&#8217;obbligo di comunicare l&#8217;avvio dell&#8217;iter procedimentale in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato che rende di per sì© inconfigurabile quale che sia apporto partecipativo&#8221; (Cons. di Stato, IV, sent. n. 666/2013; in termini, IV, sent. n. 3398/2011; principio sancito dall&#8217;art. 21-octies, legge n. 241/1990).<br /> Inoltre, l&#8217;esercizio dei poteri repressivi postulati dall&#8217;art. 54 Cod. nav., non avendo natura possessoria, nè tanto meno petitoria, possono essere esercitati in ogni tempo a prescindere dalla risalenza dell&#8217;epoca dell&#8217;abusiva occupazione, illecito del resto di carattere permanente.<br /> In presenza di detto presupposto, inoltre, non è richiesta una particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell&#8217;interesse pubblico al ripristino dello status quo ante rispetto all&#8217;interesse privato al protrarsi dell&#8217;occupazione&#8221; (Cons. di Stato, VI, sent. n. 507/2013); &#8220;se, come nel caso in esame, sono abusivamente occupate zone del demanio marittimo e sono eseguite innovazioni non autorizzate [&#038;] l&#8217;ingiunzione di ripristino quale esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli artt. 54 e 55 cod. nav., da un lato, non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa, dall&#8217;altro, non richiede alcuna particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell&#8217;interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi rispetto a quello del privato alla conservazione dell&#8217;occupazione dell&#8217;area demaniale marittima, posto che l&#8217;ordine di ripristino è inequivocabilmente configurato dall&#8217;art. 54 cod. nav. come un atto dovuto (Consiglio di Stato , sez. VI., 29 marzo 2011, n. 1886; TAR Lazio, Roma, sez. II, 30 agosto 2010, n. 31953)&#8221; (T.A.R. Calabria, I, sent. n. 34/2012);<br /> Va disatteso anche il motivo relativo alla necessaria previa ridefinizione del confine dell&#8217;area del demanio.<br /> Il procedimento di delimitazione di un&#8217;area demaniale marittima ai sensi dell&#8217;art. 32 cod. nav. postula l&#8217;esistenza di un&#8217;obiettiva incertezza in ordine ai suoi confini (non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell&#8217;area oggetto del provvedimento di autotutela), incertezza che il suddetto procedimento si propone di superare con l&#8217;accertamento dell&#8217;esatta posizione dei confini stessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567, C.g.a. 21 aprile 2010, n.538).<br /> In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza, le risultanze catastali ben possono costituire idoneo supporto istruttorio per individuare eventuali casi d&#8217;illegittima occupazione dei beni demaniali (o dei terreni collocati nelle fasce di rispetto), atteso che, a termini dell&#8217;art. 950 c.c., le mappe catastali rappresentano comunque mezzi di prova dotati di sufficiente grado di attendibilità  (cfr. T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro, sez. II, 4 giugno 2007, n. 675).<br /> Nel caso in esame, non sussiste la dedotta incertezza dei confini dell&#8217;area facente parte del demanio marittimo, tanto più¹ che la stessa ricorrente ha richiesto la demanializzazione delle aree occupate così evidenziando la conoscenza della natura demaniale dell&#8217;area.<br /> In definitiva, non sussistendo alcuna incertezza in ordine al confine demaniale, può applicarsi quell&#8217;indirizzo giurisprudenziale, dal quale nella specie non vi è motivo di discostarsi, che intravede nel procedimento di delimitazione del demanio marittimo disciplinato dall&#8217;art. 32, 1 comma, cod. nav., una mera facoltà  e non un obbligo per l&#8217;amministrazione, la quale può essere esercitata sull&#8217;unico presupposto che sussista un ragionevole dubbio in ordine all&#8217;esatto confine del bene demaniale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n. 1124).<br /> Il provvedimento impugnato resiste quindi alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve pertanto essere respinto.<br /> Sussistono ragioni di natura equitativa per disporre la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola Sull’obbligo del soccorso istruttorio ove la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico manchi di elementi non essenziali e contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato Concorsi pubblici- Domanda di partecipazione al concorso- Soccorso istruttorio della P.A. ove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo del soccorso istruttorio ove la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico manchi di elementi non essenziali e contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici- Domanda di partecipazione al concorso- Soccorso istruttorio della P.A. ove si tratti di mere regolarizzazioni formali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall&#8217;art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost., quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi,&nbsp; non già quando si tratta di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Anzi il dovere per la P.A. di regolarizzazione sussiste a maggior ragione ove vi sia una qualche insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda (da compilarsi in modalità informatica) che non può certamente essere addebitata ai partecipanti al concorso. Ove la domanda di partecipazione ad un concorso contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato (nella specie la voce relativa al parametro &lt;</strong><idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta=""><strong>&gt; era già sufficientemente provata dall’indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria) è illegittimo il provvedimento che non riconosce tale punteggio sulla base della mancata indicazione dell’ente che aveva indetto il precedente concorso</strong></idoneità></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01414/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02060/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2014, proposto da:<br />
Donatella Cirillo, Nadia Arena e Luigia Maria de Bergolis, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso Bruno Riccardo Nicoloso in Firenze, Via A. Giacomini n. 4;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Enrico Baldi, domiciliata in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana n. 1;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Edda Mucci, Sabrina Di Nunzio, Massimo Antonio Paterno&#8217;, Ilaria Luccarini, Maria Laura Paoli, Teresa Bomparola, Massimiliano Ciriaco, Carlo Contenti, Diego Magi, Enea Artoni, Paolo Franchi, Antonia La Rocca, Franca Marini, Daniela Ricciardulli, Letizia Baldi, Cristina Cassinelli, Antonia Cau, Alessia Chelini, Laura Conforti, Rosalba Lagana&#8217;, Susanna Ciampalini, Giuseppe Guaglianone, Maria Antonietta Carrieri, Monica Nerini, Elisa Palme, Fabio Antonio Rocco Arleo, Micaela Scalese, Nicoletta Idra De Simone, Monica Silvestri, Angela Riccardi, Pierpaolo D&#8217;Avanzo, Giulia Giammattei, Stefania Dragoni, Felena Papini, Vittorio Marchese, Francesco Sabato, Angela Carpentiero, Claudia Agostini, Fortunata Carmela Romeo, Valentina Berni, Daria Forestiero, Rosaria Simonetti, Elisa Mearini, Antonio Fratta, Lucrezia Mariaclara Sargona&#8217;, Lucia Esposito, Gianluca Irollo, Giovanna Gambarelli, Laura Ferullo, Laura Gerbella, Carmela Zappala&#8217;, Giancarlo Blunda, Francesco Gargione, Elisabetta Labruna, Tiziana Esposito, Maria Maddalena Ruocco, Laura Morra, Giorgia Botta, Anna Maria Gangemi, Marta Nesi, Antonio Sebastiano Puglia, Francesca Bosi, Francesca Ferrozzi, Monica Caporali, Federico Gia, Paolo D&#8217;Aprano, Alessandro Sebastiani, Maria Teresa Bianco, Antonio Granatiero, Giuseppina Papaleo, Elena Cavuoto, Michelina Ammaturo, Alessandra Maria Pergola, Serena Pasquini, Camilla Costagli, Luca Brancolini, Giovanni Ceriello, Marisa Piera Giovanna Boriolo, Giulia Sorini Dini, Pierfrancesco Biagini, Giovanni Urbano, Francesca Spinetti, Giuseppe Stoppelli, Alessandra Carletti, Valentina Chiappini, Annamaria Albano, Lucia Coppi, Francesca Lidia Fiamingo, Giorgio Sismondi, Martina Moschini, Luigi Saccomani, Alessia Boccacci, Matteo Bernetti, Sebastiana Caruso, non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del decreto dirigenziale 30 settembre 2014, n. 4197 relativo alla graduatoria del concorso straordinario per il conferimento di n.131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Parte Terza n. 40 del 8 ottobre 2014, supplemento 111, nonché della Nota del Responsabile del procedimento del 4 dicembre 2014.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
I ricorrenti partecipavano al concorso indetto dalla Regione Toscana, con decreto 24 ottobre 2012 n. 5008, per la copertura della nuove sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), avvalendosi della possibilità di presentare la domanda in forma associata prevista dall’art. 11, 7° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27).<br />
All’esito delle operazioni concorsuali, erano inseriti, dalla determinazione 30 settembre 2014 n. 4197 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana (che approvava la graduatoria finale della procedura), al 127° posto con punti n. 43.<br />
In data 13 novembre 2014, i ricorrenti presentavano istanza di riesame, sollevando tre questioni inerenti l’attribuzione del punteggio (il mancato riconoscimento dell’idoneità in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis; il mancato riconoscimento dell’intero servizio reso presso la Farmacia Farmapesa-Disp. Sambuca dal dott. Mario Arena; l’errato calcolo della media dell’età dei partecipanti alla gestione associata); con nota 4 dicembre 2014 senza prot., la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana respingeva l’istanza di riesame rilevando, per quello che riguarda la problematica relativa al mancato riconoscimento dell’idoneità ad un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis (unica problematica che interessa i ricorrenti e con riferimento alla quale è stata proposta contestazione giudiziale), come &lt;<la al="" concorso="" contenuta="" di="" dichiarazione="" domanda="" nella="" partecipazione="" sezione="" sostitutiva="" sua="">&gt;; a questo proposito, deve essere precisato, in punto di fatto, che la domanda di partecipazione al concorso resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis reca, alla voce &lt;<idoneità>&gt;, l’indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e della relativa data (10 marzo 2012 n. 1023), ma non della Regione che ha indetto in concorso (la Regione Toscana).<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed ermeticità della risposta data ai ricorrenti dal Responsabile del procedimento con la nota 4 dicembre 2014; 2) violazione e falsa applicazione art. 6 l. 241 del 1990 e dell’art. 43 del .P.R. 445 del 2000, eccesso di potere per mancato ricorso al soccorso istruttorio, anche alla luce dei criteri di valutazione del titolo adottati dalla commissione giudicatrice.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Con ordinanza 16 gennaio 2015 n. 53, la Sezione prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata dai ricorrenti alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015.<br />
Con decreto Presidenziale 4 marzo 2015 n. 144, era accolta l’istanza presentata dai ricorrenti di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo pubblici proclami ai controinteressati (da individuarsi in tutti gli idonei inseriti in graduatoria dal 34° al 127° posto) ed era disposta la notificazione del gravame &lt;<mediante gazzetta="" nella="" pubblicazione="" ufficiale="">&gt;; in data 8 aprile 2015, i ricorrenti depositavano quindi in giudizio la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.<br />
Il secondo motivo ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
A questo proposito, la Sezione deve, infatti, rilevare come la domanda di partecipazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis contenesse già, per quello che riguarda la voce relativa al parametro &lt;<idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta="">&gt;, tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del relativo punteggio (pari ad un punto) al raggruppamento costituito dalle ricorrenti; deve, infatti, ritenersi che l’indicazione precisa degli estremi del relativo provvedimento di approvazione della graduatoria (10 marzo 2012 n. 1023) fosse già del tutto sufficiente ad individuare la Regione che aveva indetto il concorso, trattandosi di concorso indetto e portato a termine dalla stessa unità amministrativa (la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana) e dallo stesso funzionario che hanno seguito la procedura concorsuale che oggi ci occupa.<br />
<strong>In una logica non formalistica (oggi destinata a prevalere ad ogni livello dell’attività amministrativa), appare pertanto difficile non ravvisare nella fattispecie una dichiarazione già compiuta e fornita di tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio relativo al parametro &lt;<idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta="">&gt;, anche in considerazione del fatto che la domanda di partecipazione della dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis ed il modulo di domanda versati in giudizio non recano spazi specificamente destinati all’indicazione della Regione che ha indetto il concorso, così evidenziando una qualche insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda (da compilarsi in modalità informatica) che non può certamente essere addebitata ai partecipanti al concorso.</idoneità></strong><br />
Del resto, ove non dovesse concludersi per la piena sufficienza della dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis al riconoscimento del punteggio relativo al parametro &lt;<idoneità concorso="" in="" precedente="" un="">&gt;, la dichiarazione avrebbe dovuto comunque costituire oggetto di <strong>regolarizzazione da parte dell’Amministrazione.</strong><br />
A questo proposito, la Sezione ritiene, infatti, di <strong>poter condividere l’orientamento giurisprudenziale</strong> che ha rilevato come, &lt;<nei concorsi="" pubblici="">&gt; (T.A.R. Molise, 12 giugno 2015, n. 241; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I , 18 marzo 2015 n. 421); nel caso di specie, quanto sopra rilevato in ordine al carattere puramente formale dell’incertezza ed all’insufficienza del modulo predisposto dalla Regione Toscana evidenziano assai plasticamente la sussistenza di tutti gli elementi necessari per poter ravvisare nella dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis almeno i caratteri indispensabili per poter accedere alla regolarizzazione ex art. 6, 1° comma lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Conclusivamente, deve poi rilevarsi come quanto sopra rilevato non trovi alcun ostacolo nei criteri generali di valutazione approvati dalla Commissione giudicatrice con i verbali 12 giugno 2013 n. 2 e 20 giugno 2013 n. 3 che, nell’escludere la possibile regolarizzazione di dichiarazioni &lt;<tali consentire="" da="" non="">&gt;, riporta sostanzialmente i principi sopra richiamati e che portano a concludere per la piena sufficienza (o per la pacifica regolarizzabilità) della dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’interesse dei ricorrenti e pertanto nella parte in cui non riconoscono al raggruppamento formato dai ricorrenti il punteggio relativo all’idoneità conseguita in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis; le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Toscana e liquidate come da dispositivo.<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti dei controinteressati (cui non può essere imputata l’illegittimità sopra rilevata).<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento della determinazione 30 settembre 2014 n. 4197 e della nota 4 dicembre 2014 senza prot. della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana, nella parte in cui non riconoscono al raggruppamento formato dai ricorrenti il punteggio relativo all’idoneità conseguita in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis.<br />
Condanna la Regione Toscana alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti dei controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/10/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</tali></nei></idoneità></idoneità></mediante></idoneità></la></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2010 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2010-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2010-n-1414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2010 n.1414</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. D’agostino Secap S.P.A. (Avv. Videtta) c/ Comune di Torino (Avv. Arnone) sui limiti della valutazione&#160; sulla congruità di un&#8217;offerta anomala Contratti della P.A. – Gara – Offerta anomala – Giudizio globale – Discrezionalità &#8211; Sussiste – Limiti Nelle gare pubbliche, il giudizio di verifica della congruità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2010-n-1414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2010 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2010-n-1414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2010 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini &#8211; Est. D’agostino <br /> Secap S.P.A. (Avv. Videtta) c/ Comune di Torino (Avv. Arnone)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della valutazione&nbsp; sulla congruità di un&#8217;offerta anomala</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.  – Gara – Offerta anomala – Giudizio  globale – Discrezionalità &#8211;  Sussiste – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare pubbliche, il giudizio di verifica della congruità di un’ offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico – discrezionale dell’Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui la valutazione siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>Secap S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Paolo Videtta, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Videtta in Roma, Segreteria Sezionale C.D.S.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Torino<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Maria Arnone, Maria Antonietta Caldo, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Tecnoimprese S.r.l., Regione Piemonte, Cosmat S.r.l., Arcas S.p.A., Consorzio Ravennate<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO :Sezione II n. 02190/2004, resa tra le parti, concernente GARA APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Cons. Filoreto D&#8217;Agostino e uditi per le parti gli avvocati gli avv.ti Videtta e Colarizi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con decisione n. 486/2006, questa Sezione disponeva, nella controversia in epigrafe, di affidare alla Corte di Giustizia delle Comunità europee l’esame di due quesiti relativi alle metodiche seguite nella procedura di gara contestata in sede giurisdizionale da S.e.c.a.p. S.p.A. (nel prosieguo soltanto «Secap»).<br />	<br />
In quel provvedimento la situazione in fatto veniva così esposta: “la Secap partecipò ad un pubblico incanto, indetto dal Comune di Torino con determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2002, n. mecc. 0211874/044, per l’affidamento, in base al criterio del maggior ribasso, di un appalto di lavori.<br />	<br />
La procedura – d’importo pari ad €. 4.699.999,00, inclusa I.V.A., e, dunque, inferiore alla soglia comunitaria (fissata in €. 5.923.624,00, equivalente numerario di 5.000.000,00 di DSP) &#8211; aveva ad oggetto l’esecuzione delle opere di «riqualificazione funzionale della palazzina ex uffici delle acciaierie di Valbruna da destinarsi ad ostello per la gioventù ed il recupero della rimanente area per spazio pubblico e attrezzato a verde e parcheggio», intervento ricadente nell’ambito del programma di riqualificazione urbana, denominato “Ex Elli Zerboni”.<br />	<br />
Nella suddetta determinazione si stabiliva, tra l’altro, che, collocandosi l’appalto al di sotto della soglia comunitaria, si sarebbe proceduto con l’esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia.<br />	<br />
Successivamente intervenne la deliberazione della Giunta comunale di Torino del 28 gennaio 2003, n. mecc. 2003–00530/003, con cui, a conclusione di un’articolata motivazione, si previde, con prescrizione di carattere generale, «[…] l’applicazione del criterio di aggiudicazione al maggior ribasso o all’offerta economicamente più vantaggiosa, con verifica delle offerte anomale …, criterio previsto dalla Direttiva 93/37/CEE, anche negli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di 5.000.000 di DSP, disapplicando l’art. 21, comma 1 bis, della Legge 109/94 e s.m.i. nella parte in cui prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse» (la sottolineatura è stata aggiunta). <br />	<br />
Con la medesima delibera nominata nel precedente §. A.4.), la Giunta comunale di Torino approvò altresì un “Codice Etico degli appalti comunali”, composto di due parti, configurandone l’espressa e preventiva accettazione (nella parte &#8211; la prima &#8211; recante impegni unilaterali a carico delle concorrenti), alla stregua di una condizione generale, essenziale ed imprescindibile, cui subordinare, per il futuro, l’ammissione di qualunque impresa alle gare di appalto di lavori pubblici, bandite dal Comune di Torino.<br />	<br />
In dettaglio, l’art. 4 del ridetto Codice Etico, rubricato «Collegamenti», reca il divieto per le partecipanti di avvalersi «[…] dell’esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell’art. 2359 del Codice Civile […]» o «[…] dell’esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l’andamento delle gare di appalto».<br />	<br />
Sopravvenuta tale deliberazione giuntale, l’amministrazione civica torinese, con determinazione dirigenziale del 26 marzo 2003, n. cron. 44, procedette alla «[…] revoca della modalità di aggiudicazione» precedentemente individuate per l’affidamento dei lavori da eseguirsi sulla “palazzina uffici ex Elli Zerboni”, e rinnovò l’indizione della medesima gara, stabilendo di non applicare il comma 1-bis dell’art. 21 della L. n. 109/1994 nella «[…] parte in cui si prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse […]».<br />	<br />
Per l’effetto, s’inserì nel bando di gara n. 63/2003, pubblicato sulla G.U.R.I. del 24 aprile 2003, la seguente clausola: «In ottemperanza alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003, mecc. n. 2003-00530/003, i.e., l’aggiudicazione avverrà a norma dell’art. 21, commi 1 e 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., ed a norma degli artt. 90, comma 6 e 89, comma 4 del D.P.R. 554/99, al maggior ribasso, con verifica delle offerte anomale e senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse».<br />	<br />
L’appellante partecipò alla procedura, così rinnovata. <br />	<br />
Nella seduta del 5 giugno 2003 la commissione giudicatrice dapprima aprì i plichi contenenti la documentazione prescritta per la partecipazione alla gara e, subito dopo, procedette all’apertura delle buste delle offerte economiche.<br />	<br />
A conclusione dell’iter di valutazione delle offerte presentate, quella proposta dalla Secap risultò essere la prima delle “non anomale”.<br />	<br />
Per le offerte superiori alla soglia d’anomalia si dispose l’aggiornamento della seduta, onde consentirne la verifica di congruità. Compiuto l’accertamento istruttorio, la commissione, nuovamente riunitasi il giorno 26 giugno 2003, reputò adeguata l’offerta dell’A.t.i. costituita dalla Tecnoimprese S.r.l., Gamberana Impianti S.n.c., Ica S.r.l., ancorché idealmente suscettibile di esclusione automatica qualora si fosse fatta applicazione del criterio normativo fissato dall’art. 21, comma 1-bis, della L. n. 109/1994.<br />	<br />
L’A.t.i. sunnominata fu quindi dichiarata aggiudicataria in via provvisoria.<br />	<br />
A questo punto la Secap si tutelò immediatamente avanti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (d’ora in poi soltanto «T.a.r.» o «Tribunale» o «primo giudice»), chiedendo l’annullamento e, comunque, la sospensione in via cautelare degli atti della procedura.<br />	<br />
In occasione della camera di consiglio destinata all’esame dell’istanza cautelare, il Comune di Torino produsse alcuni documenti, tra cui il verbale della seduta di gara del 26 giugno 2003, nel quale si dava atto della congruità delle offerte inferiori alla soglia suddetta e dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’A.t.i. capeggiata dalla Tecnoimprese S.r.l..<br />	<br />
L’aggiudicazione in favore di questa A.t.i. venne poi definitivamente approvata con la determinazione del Direttore del Servizio centrale Giunta, contratto e appalti, Settore appalti B, del 18 settembre 2003, n. mecc. 2003 07356/003.<br />	<br />
Nelle successive date del 3 ottobre 2003, 4 novembre 2003 e 13 novembre 2003, la Secap depositò ulteriori “motivi aggiunti” di ricorso.<br />	<br />
Dopo aver respinto l’istanza cautelare, il T.a.r. pronunciò la sentenza reiettiva fatta oggetto dell’impugnazione emarginata.<br />	<br />
Con la citata ordinanza n. 486 del 2006 questa Sezione formulava due domande pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.<br />	<br />
Il Giudice comunitario si è pronunciato con sentenza 15 maggio 2008.<br />	<br />
La causa è stata assegnata una prima volta in decisione il 10 febbraio 2009 e decisa con dispositivo recante reiezione con condanna alle spese.<br />	<br />
Successivamente il Consigliere di Stato Giancarlo Giambartolomei è deceduto a seguito grave malattia che gli ha impedito di estendere la decisione. Il Presidente del Collegio, nel frattempo, è stato collocato a riposo.<br />	<br />
La causa è stata richiamata in decisione all’udienza del 19 gennaio 2010, dopo la richiesta di rinvio formulata alla precedente udienza del 15 dicembre 2009.<br />	<br />
Nel corso della discussione i patroni delle parti hanno ulteriormente insistito per l’accoglimento delle rispettive domande.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Sezione ritiene necessario, in primo luogo, affermare che il presente giudizio viene definito con la pronuncia presa in data odierna e non già sulla base del precedente dispositivo sopra indicato, rispetto al quale non è seguita l’estensione materiale della decisione.<br />	<br />
Si rammenta che, con ordinanza collegiale n. 86 del 18 novembre 2009, la Sezione ha delibato analoga questione ed è pervenuta alla conclusione che la peculiare situazione del decesso del Magistrato relatore e il collocamento a riposo del Presidente prima che fosse stato affidato ad altro magistrato del medesimo collegio la redazione della sentenza implica la sostanziale impossibilità di riversare le ragioni sottese alla formulazione del primitivo dispositivo in una decisione di merito.<br />	<br />
Da questa considerazione si è tratta la convinzione che il dispositivo debba essere ritenuto nullo e privo di effetto, legittimando così una nuova decisione sul merito.<br />	<br />
E’ giocoforza per la Sezione seguire l’indirizzo instaurato con l’ordinanza appena citata, che muove dal rilievo della prioritaria applicabilità al caso di specie dell’articolo 276 c. 5 c.p.c. e non già, come prospettato in sede di discussione orale, dell’articolo 132 c.p.c.<br />	<br />
La norma da ultimo citata, infatti, concerne solo il momento della sottoscrizione e non già quello di redazione della pronuncia, che è disciplinato dal citato articolo 276 c.p.c.<br />	<br />
In rito si osserva ancora di poter prescindere dall’esame del problema relativo alla metodica per riaprire la fase decisoria dopo la pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità europee, posto che il gravame è infondato nel merito e va, per questo, respinto.<br />	<br />
Il Giudice comunitario ha così statuito nella vertenza su indicata:<br />	<br />
“Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall&#8217;art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all&#8217;esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, in base all&#8217;applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime. Ciò non si verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o ancora l&#8217;amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l&#8217;amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l&#8217;esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.”<br />	<br />
Il compito della Sezione è perciò predeterminato dalla valutazione se, nella procedura in questione, si potesse ritenere presente un interesse transfrontaliero.<br />	<br />
Quest’ultimo, attesa la collocazione del luogo di realizzazione dell’opera, è affermabile quasi in re ipsa: la città di Torino e i collegamenti di quest’ultima con la Francia sono di tale evidenza e importanza da non richiedere più della loro constatazione. A ciò deve aggiungersi che l’importo economico dell’appalto era tale da poter suscitare un effettivo interesse anche in imprese oltre confine.<br />	<br />
Non può, d’altro canto, ritenersi il numero delle offerte talmente elevato da giustificare la fissazione di una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Tanto si rileva a prescindere dalla circostanza che l’Amministrazione civica torinese, nella propria insindacabile discrezionalità, ha ritenuto di non utilizzare metodiche per dir così intermedie tra l’esclusione automatica e le procedure di valutazione delle anomalie.<br />	<br />
Anche le altre autonome doglianze dell’appellante non ricevono favorevole scrutinio.<br />	<br />
Non è fondato il motivo che contesta la competenza della Giunta comunale a disporre in subiecta materia. <br />	<br />
L’articolo 5 del regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio comunale di Torino il 15 marzo 1999, affida alla Giunta comunale il potere deliberativo di definire criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.<br />	<br />
E’ ravvisabile nella fattispecie un sempre possibile e legittimo fenomeno delegativo tra Consiglio e Giunta, attesa la specificità della materia e la rispondenza degli aspetti da disciplinare alle esigenze di concreta amministrazione attiva seguite dall’organo esecutivo dell’Amministrazione comunale.<br />	<br />
Il motivo afferente l’incongruenza della motivazione sulle ragioni che hanno spinto l’Amministrazione ad optare per il modulo della valutazione in concreto dell’anomalia delle offerte è superato dalle considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza su indicata.<br />	<br />
Quanto, infine, al procedimento di verifica della congruità, giova osservare come l’attività posta in essere dalla Commissione si è articolata sulla base di analisi coerenti agli elementi giustificativi richiesti e da richiedere (con peculiare riferimento alle singole voci di prezzo e alle dettagliate risposte date dalle imprese interessate).<br />	<br />
Tanto si osserva rammentando comunque che il giudizio di verifica della congruità di un&#8217;offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell&#8217;Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (da ultimo C.d.S., V, 9 novembre 2009, n. 6987).<br />	<br />
In definitiva l’appello è infondato e va respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta respinge l’appello.<br />	<br />
Condanna l’appellante alle spese del giudizio che comprensive di diritti ed onorari liquida in complessivi euro 5.000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-3-2007-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-3-2007-n-1414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.1414</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. M. Francavilla Gennaro Tufano (Avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi) c. Comune di San Giuseppe Vesuviano (Avv.ti Raffaello Capunzo e Aniello Mele) nonché c. Amministrazione Provinciale di Napoli (n.c.). sulla finalità e sulla funzione politica del Piano per gli insediamenti produttivi; sull&#8217;obbligo della P.A. di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-3-2007-n-1414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-3-2007-n-1414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. M. Francavilla  <br /> Gennaro Tufano (Avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi) c. Comune di San Giuseppe Vesuviano (Avv.ti Raffaello Capunzo e Aniello Mele) nonché c. Amministrazione Provinciale di Napoli (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla finalità e sulla funzione politica del Piano per gli insediamenti produttivi; sull&#8217;obbligo della P.A. di motivare la decisione di assoggettare determinati terreni a P.I.P. e sull&#8217;efficacia del Piano; sulla necessità di esplicita e congrua motivazione per la rinnovazione del P.I.P.; sulla necessità della vigenza del P.I.P. per la realizzazione di opere di urbanizzazione necessarie per l&#8217;attuazione del predetto strumento urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Finalità e funzione.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Adozione &#8211; Motivazione puntuale della P.A.– Necessità.<br />
3. Edilizia e Urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Adozione – Efficacia.</p>
<p>4. Edilizia e Urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Perdita dell’efficacia dopo 10 anni – Scelta dell’Amministrazione di reiterare lo strumento urbanistico – Deve essere congruamente esplicitata.</p>
<p>5. Edilizia e Urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per l’attuazione del Piano – Necessita della dichiarazione di pubblica utilità insita nella vigenza dello strumento urbanistico.<br />
6. Edilizia e Urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi e opere di urbanizzazione necessarie per l’attuazione del Piano – Costituiscono un unicum inscindibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il piano per insediamenti produttivi, previsto dall’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oltre alla finalità di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale possiede anche una funzione di politica economica. Esso, infatti, ha la funzione d&#8217;incentivare le imprese offrendo loro, ad un prezzo &#8220;politico&#8221;, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro insediamento che vengono dal piano individuate a questo scopo analogamente a ciò che avviene per l&#8217;edilizia economica e popolare con lo strumento del p.e.e.p.</p>
<p>2. La decisione di assoggettare determinati terreni ad un p.i.p. deve essere puntualmente motivata con riferimento a quelle esigenze di pubblico interesse che ne connotano la “ratio legis”: l&#8217;incentivo all&#8217;iniziativa economica, l&#8217;aumento della produttività, la creazione di nuovi posti di lavoro ecc.. L’adozione del piano, dunque, deve essere fondata su una previsione dell&#8217;incremento produttivo da valutarsi anche alla luce dell&#8217;andamento demografico del periodo precedente a quello dell&#8217;emissione dello strumento urbanistico in esame fornendo, altresì, contezza del previo accertamento delle reali esigenze economico-sociali e produttive e delle concrete prospettive di utilizzazione del piano stesso, da raggiungere attraverso analisi e ricerche necessarie per il dimensionamento degli interventi, anche in considerazione della definitiva e rilevante incidenza che &#8211; attraverso le conseguenti procedure ablatorie &#8211; il piano  presenta   sulle   situazione   giuridiche  soggettive dei privati interessati(1).</p>
<p>3. Il piano per gli insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall’art. 27 l. n. 865/71, ha efficacia per dieci anni ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.</p>
<p>4. La peculiare importanza della motivazione ai fini dell’adozione del piano per gli insediamenti produttivi, rende necessaria una congrua esplicitazione delle ragioni poste a base della scelta di reiterare tale tipo di pianificazione urbanistica attuativa e ciò anche in riferimento alla perdurante attualità delle finalità d’incentivazione con essa perseguite.</p>
<p>5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per l’attuazione del piano per gli insediamenti produttivi presuppone la vigenza del predetto strumento urbanistico in quanto, in caso contrario, mancherebbe un presupposto essenziale per la procedura; l’insussistenza del requisito in questione, per ciò solo, determina l’illegittimità, puntualmente denunciata dal ricorrente, degli atti di approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche. La realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ad un piano per insediamenti produttivi, infatti, necessita della dichiarazione di pubblica utilità insita nella vigenza di tale strumento urbanistico(2).</p>
<p>6. Il p.i.p., essendo finalizzato alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e rappresentando anche uno strumento di incentivazione dell&#8217;iniziativa economica, comporta essenzialmente benefici per le imprese private di talchè le relative opere di urbanizzazione primaria, ad esso strumentali, non possono che partecipare della stessa natura di opere cioè di interesse pubblico, ma non di opera pubblica in senso stretto: è di intuitiva evidenza, sotto tale profilo, che il piano per gli insediamenti produttivi, insieme alle opere di cui si compone, rappresenta un unicum inscindibile(3).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. C.d.S. sez. IV n. 6055/04; C.d.S. sez. IV n. 5501/04; C.d.S. sez. IV n. 2818/03.<br />
(2) Cfr. TAR Campania – Napoli n. 12329/05.<br />
(3) Cfr. C.d.S., sez. IV, n. 901/05.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla finalità e sulla funzione politica del Piano per gli insediamenti produttivi; sull’obbligo della P.A. di motivare la decisione di assoggettare determinati terreni a P.I.P. e sull’efficacia del Piano; sulla necessità di esplicita e congrua motivazione per la rinnovazione del P.I.P.; sulla necessità della vigenza del P.I.P. per la realizzazione di opere di urbanizzazione necessarie per l’attuazione del predetto strumento urbanistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 1414/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania  <br />
Sede di Napoli &#8211; Sezione Interna Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: &#8211; Dr. Antonio Onorato &#8211; Presidente; &#8211; Dr. Andrea Pannone – Giudice; &#8211; Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9120/05 R.G. proposto da<br />
<b>TUFANO GENNARO</b> elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Caracciolo n. 15 presso lo studio degli avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO</b>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via T. Caravita n. 10 presso lo studio degli avv.ti Raffaello Capunzo e Aniello Mele che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;</p>
<p>&#8211;	<b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI</b>, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento dei seguenti atti:<br />
1) determina n. 87 del 03/10/05 con cui il dirigente del Servizio Urbanistico del Comune di S. Giuseppe Vesuviano ha respinto le osservazioni ex art. 16 d.p.r. n. 327/01 presentate dal ricorrente a seguito di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’approvazione dei progetti definitivi – esecutivi degli interventi “Centro di servizi alle imprese del distretto industriale di S. Giuseppe Vesuviano” e “Opere di infrastrutture dell’area P.I.P. in località Vasca al Pianillo”;<br />
2) deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/02 avente ad oggetto la “Riproposizione variante al P.R.G. zona industriale” approvata con delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 91 del 22/07/03;<br />
3) delibera di Giunta Municipale n. 227 del 23/12/04 avente ad oggetto “approvazione progetti definitivi, realizzazione Centro Servizi integrati alle imprese del distretto industriale di S. Giuseppe Vesuviano – infrastrutture dell’area P.I.P. in località Vasca al Pianillo”;<br />
4) deliberazioni di Giunta Municipale n. 243 del 16/12/03 e di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/04, n. 17 dell’08/04/04, n. 18 dell’08/04/04 e n. 206 del 22/07/05;<br />
5) decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione emesso il 10/10/06 dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano;<br />
6) delibere di G.C. n. 279 del 09/11/05 e n. 294 del 16/11/05 aventi ad oggetto l’approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 25 gennaio 2007;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in date 09/12/05 e 14/12/05 e depositato il 21/12/05 Tufano Gennaro, titolare di un cespite immobiliare sito in S. Giuseppe Vesuviano e riportato nel catasto terreni al foglio 6 particella 1467, ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, emessi dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano nell’ambito della procedura espropriativa finalizzata all’attuazione di un piano per insediamenti produttivi previsto in località Vasca al Pianillo, deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 27 l. n. 865/71, 13 l. n. 1150/42, 15 e ss. d.p.r. n. 327/01, della l.r. n. 14/82, eccesso di potere sotto vari profili, difetto di motivazione e violazione dei principi previsti per l’adozione dei p.i.p..<br />
Il Comune di S. Giuseppe Vesuviano, costituitosi con memoria depositata il 10/01/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con ricorsi per motivi aggiunti depositati in date 18/11/06 e 21/12/06 il Tufano ha proposto nuove censure contro gli atti già gravati con il ricorso originario ed ha impugnato, altresì, il decreto d’occupazione d’urgenza emesso dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano il 10/10/06.<br />
L’Amministrazione Provinciale di Napoli, benchè ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 25/01/07 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
Preliminarmente, in rito, il Collegio ritiene che i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 18/11/06 ed il 21/12/06 siano tempestivi.<br />
In particolare, il ricorso per motivi aggiunti notificato il 15/11/06 e depositato il 18/11/06 ha ad oggetto il decreto di occupazione d’urgenza notificato all’interessato il 16/10/06 e, pertanto, risulta proposto nel termine d’impugnazione previsto dall’art. 21 l. n. 1034/71.<br />
Il ricorso per motivi aggiunti notificato il 18/12/06 e depositato il 21/12/06, poi, riguarda le delibere n. 279 del 09/11/05 e n. 294 del 16/11/05 con cui il Consiglio Comunale di S. Giuseppe Vesuviano ha approvato i progetti definitivi per la realizzazione rispettivamente del centro sevizi integrati del distretto industriale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area p.i.p. in località Vasca del Pianillo (deve, pertanto, essere disattesa l’eccezione sollevata dall’ente locale a pag. 16 della memoria depositata il 14/12/06 in relazione alla dedotta omessa impugnazione degli atti in esame).<br />
Il predetto ricorso per motivi aggiunti è tempestivo in quanto gli atti ivi impugnati sono stati depositati in giudizio solo il 19/12/06 nè il resistente è stato in grado di provarne la piena conoscenza, in capo al Tufano, in epoca antecedente al decorso del termine decadenziale d’impugnazione.<br />
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Tufano Gennaro, titolare di un cespite immobiliare sito in S. Giuseppe Vesuviano e riportato al catasto terreni al foglio 6 particella 1467, impugna gli atti, in epigrafe indicati, emessi dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano nell’ambito della procedura espropriativa finalizzata all’attuazione del piano per insediamenti produttivi previsto in località Vasca al Pianillo.<br />
Con il primo motivo del ricorso principale, la prima censura del ricorso per motivi aggiunti depositato il 18/11/06 e la prima censura del ricorso per motivi aggiunti depositato il 21/12/06 il ricorrente prospetta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 27 l. n. 865/71, 13 l. n. 115/42, 15 e ss. d.p.r. n. 327/01 e violazione del giusto procedimento evidenziando, in particolare, che la procedura espropriativa sarebbe illegittima per mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità in quanto il piano per gli insediamenti produttivi adottato nel 1992 avrebbe perso efficacia.<br />
Le doglianze sono fondate.<br />
E’ opportuno premettere una breve disamina del quadro normativo.<br />
A differenza del piano particolareggiato, che è lo strumento ordinario di pianificazione urbanistica secondaria e la cui funzione precipua è quella di rendere specifiche e dettagliate le direttive del piano regolatore generale, il piano per insediamenti produttivi, previsto dall’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oltre alla finalità di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale possiede anche una funzione di politica economica.<br />
Esso, infatti, ha la funzione d&#8217;incentivare le imprese offrendo loro, ad un prezzo &#8220;politico&#8221;, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro insediamento che vengono dal piano individuate a questo scopo analogamente a ciò che avviene per l&#8217;edilizia economica e popolare con lo strumento del p.e.e.p..<br />
Poiché in entrambi i casi l&#8217;indennità di espropriazione è di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili espropriati, mediante questi piani si realizza, di fatto, un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all&#8217;assegnatario.<br />
Ragioni di ordine politico e sociale giustificano e rendono costituzionalmente legittimi siffatti interventi la cui eccezionalità consegue al fatto che essi incidono sul principio di uguaglianza fra i cittadini e sul diritto di proprietà costituzionalmente tutelato; pertanto, essi sono accettabili solo in quanto risultino giustificati da un interesse generale che trascenda l&#8217;interesse privato dell&#8217;assegnatario.<br />
Questo interesse generale, come di consueto in materia di espropriazione, non solo deve essere valutato in via preventiva ed astratta dal legislatore ma dev&#8217;essere verificato di volta in volta mediante accertamenti di fatto e valutazioni che debbono trovare compiuta espressione nella motivazione.<br />
In particolare, la decisione di assoggettare determinati terreni ad un p.i.p. deve essere puntualmente motivata con riferimento a quelle esigenze di pubblico interesse che ne connotano la “ratio legis”: l&#8217;incentivo all&#8217;iniziativa economica, l&#8217;aumento della produttività, la creazione di nuovi posti di lavoro ecc..<br />
In quest’ottica deve essere considerata ed adeguatamente dimostrata l&#8217;idoneità del p.i.p. ad apportare un incremento di ricchezza per l&#8217;intero sistema economico locale. <br />
E’ stato, quindi, sottolineato che l’adozione del piano deve essere fondata su una previsione dell&#8217;incremento produttivo da valutarsi anche alla luce dell&#8217;andamento demografico del periodo precedente a quello dell&#8217;emissione dello strumento urbanistico in esame fornendo, altresì, contezza del previo accertamento delle reali esigenze economico-sociali e produttive e delle concrete prospettive di utilizzazione del piano stesso, da raggiungere attraverso analisi e ricerche necessarie per il dimensionamento degli interventi, anche in considerazione della definitiva e rilevante incidenza che &#8211; attraverso le conseguenti procedure ablatorie &#8211; il piano  presenta   sulle   situazione   giuridiche  soggettive dei privati interessati (C.d.S. sez. IV n. 6055/04; C.d.S. sez. IV n. 5501/04; C.d.S. sez. IV n. 2818/03).<br />
Sotto il profilo della disciplina normativa va, poi, evidenziato che il piano per gli insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall’art. 27 l. n. 865/71, ha efficacia per dieci anni ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Nella fattispecie oggetto di causa il piano per gli insediamenti produttivi è stato adottato nel 1992 (circostanza pacificamente affermata da entrambe le parti costituite) e, quindi, ha perso efficacia nel 2002 non potendosi riconoscere ad alcuno degli atti adottati dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano il valore  di “proroga” (istituto non previsto dalla normativa vigente) o, meglio, di “rinnovazione” di tale strumento urbanistico.<br />
Con specifico riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/02 il Tribunale rileva che la stessa ha ad oggetto solo l’adozione della variante al Piano Regolatore Generale e non anche la conferma del piano per gli insediamenti produttivi.<br />
In questo senso, come fondatamente evidenziato dal ricorrente nelle censure di cui si è dato atto, non può non rilevarsi la profonda differenza che sussiste, sotto il profilo procedimentale e funzionale, tra la variante allo strumento urbanistico generale, che costituisce l’esplicito oggetto della delibera n. 7/02, e la conferma del piano attuativo che il resistente pretende di fare implicitamente derivare dall’atto in esame.<br />
Del resto, in nessuna parte della delibera n. 7/02, come desumibile dall’intestazione e dallo stesso tenore letterale della stessa, il Consiglio Comunale lascia trasparire, anche in modo indiretto, la volontà di rinnovare la scelta urbanistica effettuata in sede di pianificazione attuativa nel 1992; un’esplicita conferma in tal senso è fornita dalla parte dispositiva dell’atto in cui si legge che l’ente locale ha deciso “di approvare la relazione e i progetti della variante al Piano Regolatore Generale per le sole aree di insediamento delle attività economico-produttive”.<br />
A ciò si aggiunga che la peculiare importanza della motivazione ai fini dell’adozione del piano per gli insediamenti produttivi, di cui in precedenza si è dato atto, avrebbe reso necessaria una congrua esplicitazione delle ragioni poste a base della scelta di reiterare tale tipo di pianificazione urbanistica attuativa e ciò anche in riferimento alla perdurante attualità delle finalità d’incentivazione con essa perseguite; tale peculiare valutazione, invece, manca nella delibera n. 7/02 la quale si limita a richiamare e recepire acriticamente le risultanze degli atti tecnici ivi citati.<br />
In realtà, l’assenza di una specifica indicazione, da parte dell’organo politico competente, delle ragioni giustificatrici di un’eventuale rinnovazione della scelta effettuata al momento dell’adozione dell’originario p.i.p. costituisce ulteriore conferma del fatto che  la delibera n. 7/02 è intervenuta solo sullo strumento urbanistico generale la cui variazione richiede una motivazione del tutto diversa da quella necessaria per l’adozione del p.i.p.; ove interpretata nel senso prospettato dal resistente, la delibera non si sottrarrebbe, pertanto, alla fondata censura di difetto di motivazione dedotta dal Tufano nel secondo motivo del ricorso principale.<br />
L’impossibilità di riconoscere alla delibera n. 7/02 il valore di conferma o rinnovazione del piano per gli insediamenti produttivi e, quindi, di uno strumento urbanistico attuativo è, del resto, confermata dalla delibera n. 91 del 22/07/03 con la quale la Provincia, ai sensi della l.r. n. 14/82, ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale adottata dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano.<br />
Nell’occasione la Provincia ha evidenziato che la sua approvazione ha avuto ad oggetto esclusivamente la variazione dello strumento urbanistico generale relativa, per altro, a “nuove aree per insediamento di attività economico-produttive in aggiunta a quelle già previste dal vigente strumento urbanistico generale” e, quindi, ad aree estranee a quelle ricomprese nel p.i.p. adottato nel 1992.<br />
In particolare, l’approvazione provinciale ha riguardato “la sola destinazione di zona con lo stralcio di tutta la viabilità da riproporre all’atto della formazione dei piani esecutivi”, questi ultimi espressamente previsti come strumenti da adottare in un secondo momento come desumibile da numerosi altri passi della delibera n. 91/03 ed, in particolare, dalla pagina 12 ove si specifica che, tra l’altro, i piani attuativi dovranno calcolare il volume degli edifici esistenti, procedere ad un approfondimento del disegno urbano e della viabilità ed essere redatti in conformità del programma pluriennale previsto dall’art. 38 l. n. 865/71.<br />
Del resto, la previsione di una successiva fase attuativa della variante dello strumento urbanistico generale è stata espressamente indicata dal Comitato Tecnico Regionale – Sezione Provinciale di Napoli nel parere n. 35/02 come condizione alla quale il predetto organo ha subordinato il parere favorevole in relazione alla variante adottata dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano con la delibera n. 7/02.<br />
Lo stesso Comune di S. Giuseppe Vesuviano con la delibera di C.C. n. 41 del 30/10/03 ha preso atto della citata delibera n. 91/03 del Consiglio Provinciale di Napoli e ne ha recepito integralmente le condizioni e le modifiche ivi prescritte con ciò espressamente escludendo che alla delibera n. 7/02 possa essere riconosciuto il valore di rinnovazione della pianificazione attuativa adottata con il p.i.p. del 1992.<br />
Per esigenza di completezza va, comunque, rilevato che la variante adottata con la delibera n. 7/02 ha ad oggetto una zona industriale nuova e, quindi, del tutto diversa da quella oggetto del p.i.p. adottato nel 1992 come esplicitamente indicato nelle pagine 1 e 34 della relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune e dall’Università di Napoli “Federico II” e richiamata nella delibera n. 7/02.<br />
Ne consegue che, ove pure si volesse ritenere, ad onta dell’inequivoco tenore letterale dell’atto, che alla delibera n. 7/02 possa riconoscersi il valore di pianificazione (anche) attuativa, essa non riguarderebbe che zone diverse da quelle ricomprese nell’originario piano degli insediamenti produttivi (ove, invece, si trova il terreno di proprietà del ricorrente) il quale, pertanto, risulta caducato per il decorso del termine decennale di efficacia previsto dall’art. 27 l. n. 865/71.<br />
Nessuna efficacia di conferma del p.i.p. può, poi, essere attribuita alla delibera n. 17 dell’08/04/04 pure invocata, a tal fine, dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano.<br />
Con la delibera in esame, infatti, il Consiglio Comunale si è limitato a prendere atto delle modifiche all’indice di copertura come evidenziate nella scheda tecnica trasmessa dalla Regione Campania il che ha comportato, sul presupposto dell’invarianza della superficie destinata ad insediamenti produttivi, il solo aumento del numero dei lotti.<br />
L’atto in questione giammai può essere interpretato come conferma o rinnovazione del piano degli insediamenti produttivi del 1992 anche perchè riguarda aree diverse ed è privo dei requisiti di legge (con particolare riferimento alla motivazione) perchè possa essere qualificato come tale: del resto la stessa relazione illustrativa allegata alla delibera di C.C. n. 17/04 esplicitamente dà atto del fatto che “non si tratta di una variante del p.i.p. originario in quanto le superfici da destinare ad attività industriale rimangono nelle medesime quantità”.<br />
Per esigenza di completezza il Tribunale rileva che in numerosi atti della procedura emerge l’esplicita consapevolezza del Comune circa l’intervenuta perdita di efficacia del piano degli insediamenti produttivi del 1992 e l’assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.<br />
In proposito, va richiamata la delibera n. 243 del 16/12/03 con cui la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione e i pareri pro-veritate ivi citati.<br />
In particolare, nella proposta di deliberazione il responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica espressamente evidenzia che “i piani particolareggiati del P.R.G. sono ormai decaduti in quanto dall’approvazione degli stessi sono passati più di dieci anni (1992-2002)”.<br />
La circostanza è, poi, esplicitamente confermata dal parere pro veritate fatto proprio dalla delibera n. 243/03 in cui, per ovviare a tale inconveniente, si prospetta l’applicazione alla fattispecie dell’istituto della “decadenza incolpevole” che giustificherebbe la concessione del beneficio della remissione in termini (nella fattispecie non previsto da alcuna norma); l’inconferenza dell’argomentazione in esame è confermata dal fatto che essa non è mai stata richiamata in giudizio dal resistente a fondamento delle proprie tesi difensive.<br />
Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che il piano degli insediamenti produttivi adottato nel 1992 ha perso efficacia per il decorso del temine decennale previsto dall’art. 27 l. n. 865/71 <br />
Nessun valore di dichiarazione di pubblica utilità può, poi, essere attribuito alle delibere n. 279 del 09/11/05 e n. 294 del 16/11/05 con cui il Consiglio Comunale del Comune di S. Giuseppe Vesuviano ha approvato i progetti definitivi per la realizzazione rispettivamente del centro servizi integrati del distretto industriale e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area p.i.p. in località Vasca del Pianillo.<br />
Infatti, la delibera di approvazione del progetto di un’opera pubblica produce gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 12 d.p.r. n. 327/01, solo ove questa sia conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico generale.<br />
Nella fattispecie in esame, invece, la variante al P.R.G. adottata con delibera n. 7/02 non concerne le aree ricomprese nel p.i.p. approvato nel 1992 in cui figura il cespite immobiliare di proprietà del ricorrente.<br />
Oltre che dalle circostanze in precedenza citate ciò è espressamente confermato dalla nota emessa l’11/09/06 dal Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. del Comune di S. Giuseppe Vesuviano, prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso per motivi aggiunti depositato il 18/11/06 e giammai contestata dall’ente resistente.<br />
In ogni caso, ad avviso del Collegio, la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per l’attuazione del piano per gli insediamenti produttivi presuppone la vigenza del predetto strumento urbanistico (TAR Campania – Napoli n. 12329/05) in quanto, in caso contrario, mancherebbe un presupposto essenziale per la procedura; l’insussistenza del requisito in questione, per ciò solo, determina l’illegittimità, puntualmente denunciata dal ricorrente, degli atti di approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche.<br />
L’opzione ermeneutica in esame è, del resto, coerente con l’orientamento del Giudice di appello secondo cui la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ad un piano per insediamenti produttivi necessita della dichiarazione di pubblica utilità insita nella vigenza di tale strumento urbanistico.<br />
In quest’ottica si osserva che il p.i.p., essendo finalizzato alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e rappresentando anche uno strumento di incentivazione dell&#8217;iniziativa economica, comporta essenzialmente benefici per le imprese private di talchè “le relative opere di urbanizzazione primaria, ad esso strumentali, non possono che partecipare della stessa natura di opere cioè di interesse pubblico, ma non di opera pubblica in senso stretto: è di intuitiva evidenza, sotto tale profilo, che il piano per gli insediamenti produttivi, insieme alle opere di cui si compone, rappresenta un unicum inscindibile” (C.d.S. sez. IV n. 901/05).<br />
Del resto, che la dichiarazione di pubblica utilità sia stata dall’ente locale individuata nell’adozione del p.i.p. (sull’erroneo presupposto della perdurante vigenza dello stesso) è circostanza desumibile dal decreto di occupazione d’urgenza del 10/10/06 (che, a tal fine, richiama la delibera n. 7/02), dalle schede tecniche redatte dal Nucleo Valutazione e Verifica della Regione Campania, dal bando per l’assegnazione delle aree (approvato con delibera di G.C. n. 206 del 22/07/05) e dalle delibere di G.C. n. 279 del 09/11/05 e n. 294 del 16/11/05, aventi ad oggetto l’approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche.<br />
La fondatezza delle censure ora esaminate impone l’accoglimento del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti (con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) e l’annullamento degli atti impugnati nei limiti di quanto d’interesse del ricorrente.<br />
Il Comune di S. Giuseppe Vesuviano, in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.<br />
Sussistono, poi, “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e l’Amministrazione Provinciale di Napoli, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:<br />
1) accoglie il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />
2) condanna il Comune di S. Giuseppe Vesuviano a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;<br />
3) dispone l’integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e l’Amministrazione Provinciale di Napoli;<br />
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-3-2007-n-1414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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