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	<title>1412 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1412 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2011 n.1412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2011-n-1412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2011-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2011 n.1412</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; B. Massari Est. Venturi Giuseppe e Renata s.r.l. (Avv.ti M.B. Pieraccini, A. De Simoni) contro la Provincia di Lucca (Avv. L. Corsi), il Comune di Gallicano (Avv. R. Zipolini) e nei confronti di Feu De Bois Societa&#8217; Energetica S.r.l. (Avv.ti N. Giallongo, F. Ravenni) e con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2011-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2011 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2011-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2011 n.1412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> Venturi Giuseppe e Renata s.r.l. (Avv.ti M.B. Pieraccini, A. De Simoni) contro la Provincia di Lucca (Avv. L. Corsi), il Comune di Gallicano (Avv. R. Zipolini) e nei confronti di Feu De Bois Societa&#8217; Energetica S.r.l. (Avv.ti N. Giallongo, F. Ravenni) e con l&#8217;intervento ad adiuvandum didel Comitato Ambiente e Salute di Gallicano ed altri (Avv. N. Marcuccetti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse dei frontisti ad impugnare l&#8217;autorizzazione per un impianto di produzione di energie elettrica e sulla necessità che la richiedente abbia la disponibilità d&#8217;uso dell&#8217;area a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione e interesse processuale – Impianto di produzione di energia elettrica – Impugnazione dell’autorizzazione – Soggetti residenti in prossimità dell’impianto realizzando &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Legittimazione e interesse processuale – Impianto di produzione di energia elettrica – Impugnazione dell’autorizzazione – Proprietario frontista – Sussistenza 	</p>
<p>3. Atto amministrativo &#8211; Conferenza dei Servizi decisoria – Determinazioni &#8211; Rivestono natura endoprocedimentale &#8211; Provvedimento finale &#8211; Ha valenza esoprocedimentale ed esterna &#8211; Impugnativa – Notificazione &#8211; A tutte le Amministrazioni che hanno espresso pareri o determinazioni di norma autonomamente impugnabili &#8211; Necessità	</p>
<p>4. Ambiente &#8211; Impianti per la produzione di energia elettrica – Art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 – Prevede la possibilità non precaria di uso del bene a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace – Approvazione dello schema di convenzione per la cessione dell’area &#8211; Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In linea di principio, i soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente, sono legittimati ad impugnare l&#8217;atto autorizzativo dell&#8217;impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell&#8217;opera. Né tale legittimazione può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell&#8217;impianto, dovendo reputarsi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare. 	</p>
<p>2. Con riferimento agli impianti per la produzione di energia si è ritenuto che l’interesse personale, attuale e concreto ad impugnare l’autorizzazione unica è ravvisabile in capo al proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione dell’impianto stesso, attesa la potenziale incidenza negativa che la vicinanza dell’impianto comporta anche sul valore commerciale dei beni immobili 	</p>
<p>3. Le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale, con la conseguenza che l’atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall’Amministrazione procedente con l&#8217;adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed è quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l’interesse all’impugnazione. L’impugnativa di detto atto va notificata a tutte le Amministrazioni che hanno espresso pareri o determinazioni, in sede di conferenza di servizi, che parte ricorrente avrebbe avuto l&#8217;onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori di tale peculiare modulo procedimentale	</p>
<p>4. L’art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) dispone che “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto”. Anche se l’espressione “disponibilità”, utilizzata dalla norma, non comporta necessariamente il riferimento al diritto di proprietà, è evidente che ad essa deve essere assegnato un significato giuridico che implichi la possibilità non precaria di uso del bene a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace. Nel caso di specie la società controinteressata era carente di tale requisito non potendo a tal fine considerarsi rilevante la deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Gallicano ha approvato lo schema di convenzione per la cessione dell’area dove l’impianto dovrà essere realizzato. Ne consegue la violazione della richiamata norma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Venturi Giuseppe e Renata s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Beatrice Pieraccini, Alessandra De Simoni, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Lucca, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Corsi, con domicilio eletto presso Lorenzo Corsi in Firenze, via Senese 12;<br />
Comune di Gallicano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Romano Zipolini, con domicilio eletto presso Donatella Pollidori in Firenze, via G. Modena 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Feu De Bois Societa&#8217; Energetica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Natale Giallongo, Franco Ravenni, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>con l’intervento <i>ad adiuvandum</i>:<br />
Comitato Ambiente e Salute di Gallicano, Comitato Salute e Ambiente di Barga, Aldo Moriconi, Graziano Marsalli, Valerio Moriconi, Mauro Mancini, Italo Equi, Luigia Moni, Giovanni Franchi, Nico Franchi, Laura Marchetti, Luciana Cecchini, Nicoletta Venturi, Marco Venturi, Elisabetta Caponi, Cinzia Piacentini, Sonia Anna Del Basso, Maria Mirella Giorgi, Marianna Bernardi, Elisa Montini, Elisa Battistini, Arianna Alicante, Silvia Michelini, Elena Bacci, Cinzia Biagioni, Maurizio Lucchesi, Alessio Terni, Fabio Bacci, Mario Venturi, Franco Mariani, Emilio Maggiore, Sabrina Lemetti, Claudia Palmerini, Simone Pieroni, Alessandro Morganti, Graziano Zappelli, Dante Romei, Diego Romei, Ivo Porta, Daniela Veronica Bigagli, Daniele Saisi, Alessandro Pucci, Raffaella Ponziani, Danilo Pucci, Pierluigi Frediani, Mirko Valentini, Michael Nicoletti, Mirco Tassani, Arianna Vergamini, Michele Cherubini, Simona Ercolini, Anna Maria Maffei, Sara Zanni, Chiara Landi, Luca Madeo, Dano Dini, Cristiano Simonini, Massimiliano Bacci, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicola Marcuccetti, con domicilio eletto presso Alberto Tomassini in Firenze, via Ponte Alle Mosse n. 182; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione, </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 3125 in data 28 maggio 2010, pubblicata all’Albo Pretorio dal 31 maggio 2010 al 14 giugno 2010, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, recante “d.lgs. 387/2003 L.R. Toscana 39/2005 – Autorizzazione unica – Feu de Bois Società Energetica s.r.l. – Impianto produzione energia da fonti rinnovabili/biomasse, stab. di Gallicano” (DOC. N. 1);<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare:<br />	<br />
&#8211; i pareri favorevoli rilasciati dai soggetti coinvolti nel procedimento, allegati alla medesima determina o comunque emessi con riferimento al suddetto procedimento; <br />	<br />
&#8211; i verbali delle conferenze dei servizi in data 7 agosto 2009, 26 agosto 2009, 14 dicembre 2009, 24 maggio 2010, 28 maggio 2010 (DOC. N. 2);<br />	<br />
&#8211; gli atti tutti del sub procedimento urbanistico, attivato all’interno del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica, avente a oggetto la perimetrazione dell’ambito consolidato posto in Gallicano, loc. Zinepri, ai sensi dell’art. 60,<br />
&#8211; le delibere del Consiglio e della Giunta comunale di Gallicano con le quali detti organi si sono espressi favorevolmente al progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o hanno assunto decisioni a ciò finalizzate, ovvero,<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca, di Comune di Gallicano e di Feu De Bois Società Energetica S.r.l.;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In data 25 giugno 2009 la società Feu de Bois Società energetica presentava alla Provincia di Lucca un&#8217;istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell&#8217;art. 13 della legge reg. n. 39/2005, finalizzata alla realizzazione dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare, biomasse) in località Zinepri, nel territorio del Comune di Gallicano.<br />	<br />
Alla conferenza di servizi conseguentemente convocata dalla Provincia venivano invitati: il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana; l&#8217;Autorità di bacino pilota del fiume Serchio; il Comando provinciale dei vigili del fuoco; l&#8217;Ufficio tecnico del genio civile; la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; l’ARPAT provinciale di Lucca; l&#8217;Azienda Usl 12 di Lucca; la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici delle Province di Lucca e Massa Carrara; l&#8217;Autorità d&#8217;ambito ATO 1 Toscana.<br />	<br />
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare a destinazione produttiva posto in tale area, realizzato nell&#8217;anno 1996, in parte utilizzato autonomamente per la propria attività e, in parte, affittato ad altre società.<br />	<br />
Le aziende di cui sopra hanno ad oggetto la produzione e la commercializzazione di indumenti protettivi da lavoro destinati ai settori industriale medicale e della ristorazione, oltre ad articoli per l’igiene, per la cui produzione, secondo l’assunto della ricorrente, è necessario un ambiente idoneo, privo di fattori inquinanti, anche esterni.<br />	<br />
La zona interessata è destinata a servizio degli insediamenti produttivi esistenti in forza del PIP approvato con deliberazione del consiglio comunale 1993, poi confermata dai successivi strumenti urbanistici approvati da un Comune di Gallicano. Inoltre, come risulta dal vigente Piano strutturale dello stesso Comune (deliberazione n. 24 del 20 maggio 2005) l&#8217;area è ricompresa nel Sistema territoriale di Fondo valle del fiume Serchio ed è sottoposta vincolo paesaggistico ed archeologico ex d.lgs. n. 42/2004, nonché a vincolo idrogeologico, essendo disciplinata per tale aspetto dal Piano di assetto idrogeologico del Bacino pilota del fiume Serchio, approvato dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 20 dell&#8217;1 febbraio 2005.<br />	<br />
Nell’ambito del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla Feu de Bois si sono svolti due sub procedimenti urbanistici per la variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca, e per la variante al regolamento urbanistico del Comune di Gallicano.<br />	<br />
Acquisti i pareri favorevoli delle Amministrazioni interessate, in data 28 maggio 2010 è stata rilasciata l’autorizzazione unica in epigrafe precisata.<br />	<br />
Avverso tale atto proponeva impugnazione la società in intestazione, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese, e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4 bis, d.lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere per totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa. Violazione del Regolamento del Comune di Gallicano per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Incompetenza.<br />	<br />
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e segg. della l. reg. n. 40/2009. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 12 della l. reg. n. 39/2005. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo e conferenza di servizi.<br />	<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 4, del Piano territoriale di coordinamento approvato dalla Provincia di Lucca con delibera n. 189 del 13 gennaio 2000. Eccesso di potere per travisamento e assoluta carenza dei presupposti di fatto diritto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del PTC. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria.<br />	<br />
4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e segg. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 11 della l. reg. n.1/2005. Violazione e/o falsa applicazione della delibera di PGR Toscana 9 febbraio 2007, n. 4. Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione di Giunta regionale 9 febbraio 2009, n. 87. Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2001/42 /CE del 27 giugno 2001. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 delle NTA del Piano strutturale del Comune di Gallicano, approvato con delibera consiliare n. 24 del 20 maggio 2005. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, comma 4.2, delle NTA del Regolamento urbanistico del Comune di Gallicano, approvato con deliberazione n. 22 del 31 agosto 2007. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti. E eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.<br />	<br />
6. Violazione e/o falsa applicazione del Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 20 del 1 febbraio 2005. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e in diritto, carenza di motivazione, illogicità ai contraddittorietà. Sviamento di potere. <br />	<br />
7. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. <br />	<br />
8. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. <br />	<br />
Si costituivano in giudizio sia le Amministrazioni intimate che la società controinteressata opponendosi all&#8217;accoglimento del gravame.<br />	<br />
Con atto di intervento <i>ad adiuvandum</i>, depositato l’8 novembre 2010, si costituivano in giudizio il Comitato Ambiente e Salute di Gallicano, il Comitato Salute e Ambiente di Barga e 56 cittadini residenti nel Comune di Gallicano e in quello di Barga.<br />	<br />
Tanto al fine di coadiuvare, sostenendone i motivi di censura, l’azione proposta dalla ricorrente sotto il profilo del pregiudizio ambientale che l’impianto autorizzato in favore della Feu de Bois potrebbe arrecare.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 9 novembre 2010, la ricorrente rinunciava alla domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.<br />	<br />
All&#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Col ricorso in esame viene impugnata, unitamente agli atti presupposti e connessi in epigrafe precisati, la determinazione dirigenziale n. 3125 del 28 maggio 2010, con cui il Servizio ambiente della Provincia di Lucca ha rilasciato alla Feu de Bois Società Energetica s.r.l. l’autorizzazione unica per l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili/biomasse, nello stabilimento di Gallicano, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e della l. reg. Toscana n. 39/2005.<br />	<br />
1.1. Prima dell’esame delle questioni concernenti le parti necessarie del processo è necessario affrontare la questione della legittimità dell’intervento ad adiuvandum proposto dal Comitato Ambiente e Salute di Gallicano, dal Comitato Salute e Ambiente di Barga e da 56 cittadini residenti nel Comune di Gallicano e in quello di Barga.<br />	<br />
Sul punto, si osserva che, per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo l&#8217;intervento <i>ad adiuvandum</i>, la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile se ed in quanto l&#8217;interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall&#8217;accoglimento del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3589; Sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7589).<br />	<br />
È, invece, inammissibile l&#8217;intervento <i>ad adiuvandum</i> spiegato da un soggetto <i>ex se</i> legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere, come è tipico per l&#8217;istituto dell&#8217;intervento, un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all&#8217;impugnazione dell&#8217;atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1445; TAR Lazio, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 1413).<br />	<br />
Ne segue che, nel caso di specie, essendo possibile che ciascuno degli intervenienti in astratto abbia un titolo di legittimazione a proporre autonomamente ricorso, ma non essendo possibile verificare in concreto la posizione di ognuno di essi data la genericità della posizione assunta nel processo, l’intervento deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p>2. Ancora in via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità del gravame avanzate dalle difese delle controparti in relazione all’asserito difetto di legittimazione della società ricorrente e alla omessa notificazione del ricorso a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.<br />	<br />
2.1. Quanto al primo dei suddetti profili si osserva che, in linea di principio, i soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente, sono legittimati ad impugnare l&#8217;atto autorizzativo dell&#8217;impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell&#8217;opera (Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657)<br />	<br />
Né tale legittimazione può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell&#8217;impianto, dovendo reputarsi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare (Cons. Stato sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 febbraio 2010, n. 588).<br />	<br />
Peraltro, l’interesse di colui che, in una situazione di <i>vicinitas</i> all’impianto autorizzato, propone ricorso può riguardare anche aspetti diversi dalla tutela ambientale atteggiandosi differentemente in relazione al bene della vita che si intende proteggere attraverso l’azione giurisdizionale.<br />	<br />
Si è perciò ritenuto che anche eterogenei interessi quali l’incompatibilità della struttura con gli insediamenti preesistenti dal punto di vista urbanistico o commerciale possa radicare la legittimazione dei soggetti ricorrenti in relazione al pregiudizio economico temuto (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 febbraio 2010, n. 588).<br />	<br />
E d’altro canto, analogamente, per quanto attiene alla possibilità di contestazione di titoli edilizi, si è ribadito che il proprietario o il possessore dell&#8217;immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d&#8217;interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal &#8220;<i>quisque de populo</i>&#8220;, all&#8217;impugnazione di una concessione edilizia, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2011, n. 1645; id. 30 novembre 2009, n. 7491; id., V, 7 maggio 2008, n. 2086). <br />	<br />
Con riferimento agli impianti per la produzione di energia si è ritenuto che l’interesse personale, attuale e concreto ad impugnare l’autorizzazione unica è ravvisabile in capo al proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione dell’impianto stesso, attesa la potenziale incidenza negativa che la vicinanza dell’impianto comporta anche sul valore commerciale dei beni immobili (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 giugno 2007, n. 939).<br />	<br />
Nello specifico la società ricorrente ha evidenziato, in relazione al suo interesse ad agire, che le caratteristiche dell’attività produttiva svolta richiedono che essa si svolga in un contesto ambientale privo di possibili fonti di contaminazione trattandosi, come fatto cenno in narrativa, di prodotti monouso destinati all’utilizzo alimentare ed igienico la cui sterilità potrebbe, in astratto, risultare compromessa dalle emissioni prodotte dall’impianto di cui si contesta la realizzazione.<br />	<br />
L’eccezione è, quindi, infondata.</p>
<p>3. Va, altresì, disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso a tutti i soggetti istituzionali partecipanti alla conferenza di servizi.<br />	<br />
Come è ormai pacificamente ritenuto, il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all&#8217;individuazione delle Autorità resistenti, sotto il profilo della soggettiva imputabilità degli atti adottati (in termini, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920; Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107; T.A.R. Lazio, Latina, 29 marzo 2006, n. 212). <br />	<br />
In altri termini, la notifica è necessaria solo nei confronti di quelle Autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259; T.A.R. Toscana, Sez. III, 29 maggio 2007, n. 804; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1505) ossia hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 357; T.A.R. Molise, 8 febbraio 2008, n. 50).<br />	<br />
3.1. Né rileva, come eccepito dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Gallicano che la conferenza di servizi prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 abbia carattere decisorio.<br />	<br />
Sul punto è ormai acquisito l’orientamento secondo cui le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale con la conseguenza che l’atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall’Amministrazione procedente con l&#8217;adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed è quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l’’interesse all’impugnazione (Cons. Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378; id., 9 novembre 2010, n. 7981; id., 11 dicembre 2008, n. 5620; T.A.R. Toscana, sez. II, 13 gennaio 2011, n. 54).<br />	<br />
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato alla Provincia di Lucca, al Comune di Gallicano e a Feu De Bois S.r.l. e dunque, oltre che alla controinteressata, a tutte le Amministrazioni &#8211; una delle quali peraltro è quella che ha promosso la conferenza &#8211; che vi hanno espresso pareri o determinazioni che parte ricorrente avrebbe avuto l&#8217;onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori di tale peculiare modulo procedimentale.<br />	<br />
Solo a tali soggetti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il ricorso va necessariamente notificato (T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 10 maggio 2011, n. 249; T.A.R. Umbria Perugia, 9 febbraio 2010, n. 59).<br />	<br />
3.2. Per le ragioni già evidenziate in merito alla natura non immediatamente lesiva delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi, anche decisoria, non può darsi ingresso neppure alla tesi, sostenuta dal Comune di Gallicano, della tardiva impugnazione di tali atti, atteso che, come si è affermato, l’interesse alla loro contestazione in sede giudiziale sorge solo con l’emanazione del provvedimento dell’Amministrazione procedente e, quindi, solamente dalla data in cui questo è stato adottato decorrono i termini per la proposizione del ricorso.</p>
<p>4. Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
Tra i motivi dedotti meritano particolare ed assorbente considerazione quanto dedotto con il primo, il terzo e quarto motivo.</p>
<p>5. La prima censura si incentra sulla violazione dell’art. 12, comma 4 bis, d.lgs. n. 387/2003 ritenendo, altresì, viziato l’atto contestato in relazione alla carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della norma suddetta.<br />	<br />
Ciò in quanto, diversamente da quanto stabilito dalla norma appena citata, la società non avrebbe avuto prima dell’inizio del procedimento e, in ogni caso, al momento del rilascio dell’autorizzazione, la disponibilità dell’area sulla quale realizzare l’impianto, non potendo a tal fine considerarsi rilevante la deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Gallicano ha approvato lo schema di convenzione con la società Feu de Bois Società Energetica per la cessione dell’area dove l’impianto dovrà essere realizzato.<br />	<br />
5.1. La tesi appare condivisibile. <br />	<br />
L’art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) dispone che “<i>per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto</i>”.<br />	<br />
Anche se l’espressione “disponibilità”, utilizzata dalla norma, non comporta necessariamente il riferimento al diritto di proprietà, è evidente che ad essa deve essere assegnato un significato giuridico che implichi la possibilità non precaria di uso del bene a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace.<br />	<br />
Nel caso di specie la società controinteressata non poteva vantare alcun titolo di natura reale o obbligatoria che fosse idoneo a legittimare il potere di disporre dell’area o la possibilità di utilizzarla in qualche modo che costituisce il presupposto per dare legittimamente luogo all’iniziativa.<br />	<br />
Così, ad esempio, in una fattispecie analoga concernente la realizzazione di un impianto di generazione elettrica alimentato da fonti rinnovabili per il quale l&#8217;art. 2, comma 159, legge n. 244 del 24.12.2007, richiede, tra l’altro, <i>&#8220;&#8230;l&#8217;acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l&#8217;impianto…</i>” si è ritenuto che tale requisito fosse integrato dalla stipulazione di un contratto preliminare di vendita (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 aprile 2009 , n. 983).<br />	<br />
5.2. In tal senso il Collegio non condivide la tesi, fatta propria dalla difesa del Comune, secondo cui dal combinato disposto dell&#8217;art. 12, comma 1, del d. lg. 387/2003 e dell&#8217;art. 1 d.P.R. 327/2001, discenderebbe che il legislatore, nell&#8217;attribuire alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili la qualifica di &#8220;<i>opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti</i>&#8220;, ha inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità dell&#8217;area in capo al richiedente l&#8217;autorizzazione, scindendone chiaramente i profili (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 9 febbraio 2010, n. 1775). <br />	<br />
Si osserva, in proposito, che l’unicità del procedimento, ribadita ai commi 3 e 4 dell’art. 12 del d. lg. 387/2003, induce, al contrario, a ritenere che non sia possibile scindere in fasi diverse il momento dell’approvazione del progetto e del rilascio dell’autorizzazione da quello dell’acquisizione, anche attraverso procedure espropriative, dell’acquisto della disponibilità del suolo.<br />	<br />
A conferma della logicità della tesi milita anche il dato testuale dell’inserimento, nel corpo dell’articolo 12, del comma 4 bis (ad opera dell&#8217;art. 27, comma 42, della l. 23 luglio 2009, n. 99), con il quale espressamente si dà conto della necessità della dimostrazione, da parte del proponente, della ”<i> disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto</i>”. Norma che, evidentemente, non avrebbe senso se fosse possibile procrastinare ad una fase successiva, anche attraverso un procedimento espropriativo in favore del privato, l’acquisizione della disponibilità dell’area.<br />	<br />
D’altro canto, nel caso di specie, neppure può sostenersi che tale procedimento fosse stato avviato, atteso che l’Amministrazione, come meglio precisato di seguito, non si è avvalsa di tale possibilità (del resto giuridicamente impossibile in ragione della natura pubblica del suolo in parola), preferendo utilizzare un modulo consensuale di trasferimento della proprietà dell’area.<br />	<br />
Nemmeno, ad avviso del Collegio, possono trarsi argomenti dalle fattispecie invocate dalla difesa comunale in cui la legge, secondo l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza, richiede, prima del perfezionamento del procedimento, la dimostrazione della disponibilità del suolo in capo al soggetto interessato.<br />	<br />
Così, ad esempio, in tema di concessione per i distributori di carburante (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1904/2006) o in materia di autorizzazione per lo sfruttamento di cave. <br />	<br />
A ben vedere, anzi, tali esempi valgono a rafforzare la conclusione raggiunta atteso che, in mancanza di un diversa ed espressa indicazione normativa, deve reputarsi che la condizione in parola debba essere puntualmente dimostrata dal proponente il progetto. <br />	<br />
Deve osservarsi, infine, che nessuna illogicità o particolare gravosità è dato riscontrare in tale adempimento. Invero, nell’ipotesi dell’acquisto dell’area da un privato sarebbe sufficiente la stipula di un contratto preliminare di vendita (eventualmente corredato da una clausola risolutiva espressa), nel mentre in caso di acquisto forzoso della disponibilità del bene attraverso una procedura espropriativa sarebbe adeguato allo scopo il contestuale avvio del procedimento espropriativo, come del resto contemplato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003.<br />	<br />
5.3. La successione degli atti posti in essere dal Comune di Gallicano non appare perciò sufficiente a fornire la dimostrazione della disponibilità del suolo da parte della società controinteressata.<br />	<br />
Tutte le deliberazioni assunte in proposito dal Comune hanno evidentemente solo un effetto prodromico, ma non realmente obbligatorio nei riguardi dell’ente stesso, né tantomeno vincolante per la controparte.<br />	<br />
La stessa deliberazione del consiglio comunale del 13 aprile 2010 (l’ultima adottata prima del rilascio dell’autorizzazione) si limita ad approvare lo “<i>Schema di convenzione disciplinante i rapporti tra comune di Gallicano e la Feu de Bois Società Energetica per la realizzazione di un impianto di produzione energia alimentato a biomasse</i>”.<br />	<br />
Quindi, considerati i limiti della competenza del consiglio comunale in materia di acquisti e alienazioni immobiliari (art. 42, co. 2, lett. l) d.lgs. n. 267/2000) e di quanto disposto in materia dal Regolamento comunale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, il procedimento in questione risulta monco degli ulteriori passaggi provvedimentali necessari al perfezionamento della fattispecie, quantomeno sotto il profilo dell’esistenza di un vincolo autoimposto all’Amministrazione all’alienazione del bene.<br />	<br />
E ciò a tacere della dichiarazione, non rispondente al vero, resa dalla società nella domanda di autorizzazione unica del 25 giugno 2009 (doc. n. 10 di parte ricorrente) in cui, in relazione alla disponibilità dell’area, si afferma “<i>di averne titolo in forza di un espresso e esplicito consenso da parte del proprietario dell’immobile, risultante da contratto stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata</i>”.<br />	<br />
In ogni caso, ad ulteriore conferma di quanto sopra, dagli atti depositati risulta che la convenzione per la realizzazione dell’impianto recante anche l’impegno a trasferire la proprietà dell’area alla Feu de Bois è stata stipulata solo il 27 maggio 2011 e, in pari data, veniva rogato il contratto di compravendita dell’immobile tra l’ente e la società.</p>
<p>6. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 60, comma 4, del PTC della Provincia di Lucca, si sia consentita la localizzazione dell’impianto in parola in una zona ricadente nelle aree di naturale esondazione del fiume Serchio, omettendo, tra l’altro, ogni valutazione sulla possibile individuazione di un sito diverso dove realizzare l’opera.<br />	<br />
L’assunto è persuasivo.<br />	<br />
L’art. 60, comma 4, delle NTA del Piano territoriale di coordinamento approvato dalla Provincia di Lucca con delibera n. 189 del 13 gennaio 2000 stabilisce che “<i>non sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d&#8217;acqua individuate dalle tavole contrassegnate con B2 del presente piano, gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza attraverso gli interventi e le azioni a ciò specificamente finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica delle autorità competenti…</i>”.<br />	<br />
La norma appena riportata non può che essere interpretata nel senso che la collocazione di un impianto produttivo in un&#8217;area riconosciuta di pertinenza fluviale è ammessa solo in presenza di un insediamento consolidato, non suscettibile di delocalizzazione, alla condizione che vengano eseguite le opere necessarie alla messa in sicurezza del sito.<br />	<br />
Nel caso di specie l’Autorità di bacino del fiume Serchio e il Servizio di difesa del suolo della Provincia di Lucca, al fine di superare il divieto recato dal’art. 60 del PTC, hanno attivato un procedimento finalizzato alla nuova perimetrazione dell&#8217;area. A tal scopo l&#8217;Autorità di bacino segnalava che l&#8217;area oggetto del progetto era classificata in parte &#8220;<i>AP &#8211; aree allagate e/o ad altra probabilità di inondazione e, in parte P2 &#8211; aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale</i>&#8220;.<br />	<br />
Veniva altresì rilevato, che in base ai recenti aggiornamenti del quadro conoscitivo della pericolosità idraulica, effettuati dalla medesima Autorità, l&#8217;area in questione non era interessata da eventi di piena trentennali, bensì soggetta ad inondazioni per eventi di piena del Serchio con tempi di ritorno duecentenari. In ragione di tale precisazione l&#8217;Autorità accordava il proprio nullaosta alla nuova perimetrazione con prescrizioni consistenti nell&#8217;obbligo di rafforzare gli argini esistenti.<br />	<br />
Emerge, tuttavia, come rilevato dalla società ricorrente, la violazione della norma dello strumento di pianificazione citata la cui finalità è, evidentemente, quella di salvaguardare il patrimonio edilizio e le attività produttive già esistenti in tale area per le quali non sussistano ragionevoli possibilità di delocalizzazione e non, come invece accaduto in concreto, quella di permettere la nuova edificazione con l&#8217;aumento del carico insediativo nelle aree di pertinenza fluviale.<br />	<br />
Per contro nessuna istruttoria risulta compiuta in merito alla possibilità di realizzare l’impianto in area diversa né può attribuirsi alcun effetto legittimante, attesa la sua apoditticità e inconferenza logica, all’assunto di cui al verbale della seduta conclusiva del procedimento di perimetrazione secondo cui l’area industriale di Zinepri è da considerarsi insediamento consolidato non delocalizzazbile.</p>
<p>7. La tematica introduce alle censure dedotte con il motivo successivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 11 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 e dell&#8217;art. 11 della legge reg. 3 gennaio 2005, n. 1.<br />	<br />
7.1. Come si è visto in precedenza la Provincia di Lucca ha provveduto a effettuare una variante di perimetrazione del proprio strumento di pianificazione territoriale consentendo così al Comune di Gallicano di variare, in seno alla conferenza di servizi, il Regolamento urbanistico comunale che, nella zona interessata dal progetto, non consentiva nuove edificazioni.<br />	<br />
L&#8217;articolo 11 della legge reg. n.1/2005 stabilisce che “<i>I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell&#8217;adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti: a) piano di indirizzo territoriale; b) piano territoriale di coordinamento; c) piano strutturale; d) regolamento urbanistico; g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma…</i>”.<br />	<br />
Tale valutazione (comma 6) <i>“…deve intervenire, in ogni caso, prima dell&#8217;approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti</i>”.<br />	<br />
Orbene, dagli atti del procedimento non risulta che tale valutazione integrata sia stata compiuta dalle amministrazioni procedenti, e ciò appare di particolare momento ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento avversato tenuto conto delle peculiarità morfologiche e idrogeologiche dell’area (soggetta, come si è riferito, ad eventi di piena del fiume Serchio) e di quanto stabilito in proposito dall’art. 14, comma 3, della medesima legge.<br />	<br />
La norma in parola, infatti, stabilisce che “<i>Ai fini dell&#8217;effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l&#8217;intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo: a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; … e) al valore ed alla vulnerabilità dell&#8217;area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell&#8217;eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell&#8217;utilizzo intensivo del suolo</i>”.<br />	<br />
Né, al fine di elidere l’illegittimità procedimentale rilevata, possono fare aggio le affermazioni della difesa del comune secondo cui &#8220;gli elaborati che costituiscono il progetto presentato contengono già la verifica di assoggettabilità&#8221; e, in ogni caso poiché il comune non è un&#8217;amministrazione competente in materia ambientale, le valutazioni in questione sarebbero state di competenza delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, titolari di poteri in materia, che, peraltro, non hanno fatto constare agli atti osservazioni ambientali di rilievo.<br />	<br />
È evidente, infatti, che la contestazione della ricorrente non si rivolge partitamente agli atti di competenza del comune, ma coinvolge tutti gli atti svolti nel procedimento, ivi compresi le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi con la conseguenza che, le omissioni o le illegittimità verificate in tale circostanza si riflettono con efficacia viziante nei confronti degli atti finali del procedimento stesso.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione fattane il dispositivo quanto al rapporto processuale riguardante i ricorrenti e le resistenti, mentre possono essere compensate per il resto, avuto riguardo alla natura della controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti e la società controinteressata, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Compensa le spese per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2011-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2011 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est. Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla) sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta che prevede un costo orario del personale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.<br />
Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta che prevede un costo orario del personale inferiore alla soglia di legge nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Licitazione privata – Introduzione da parte della Commissione di elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito – Legittimità – A condizione che avvenga prima dell’apertura delle buste</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Contratti della P.A. –Licitazione privata – Esclusione per anomalia dell’offerta – Costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. di settore – Legittimità – Lavoro svolto gratuitamente dai soci – Art. 2, commi 1 e 3, L. 381/91 – Non è computabile</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti</p>
<p style="text-align: justify;">2. Deve essere considerata anomala, per espressa indicazione della lex specialis, l’offerta di una cooperativa nella parte in cui prevede un costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. del personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla l. 381/91. Difatti a nulla può valere il fatto che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando lavoratori volontari non retribuiti in quanto l’art. 2, commi 1 e 3, della l. 381/91 prevede espressamente da un lato che le prestazioni svolte gratuitamente dai soci volontari possano essere utilizzate solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali e dall’altro che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">1. Cfr., tra le molte, in questo senso Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155; T.A.R. Veneto, sez. I, 1 settembre 2003, n. 4605; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3002.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Cfr. sull’offerta contenente l’indicazione di un costo orario del lavoro inferiore al C.C.N.L. nelle gare d’appalto, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2002, n. 3336; Cons. Stato, sez. V, ord. 28 agosto 2001, n. 4936; T.A.R. Sardegna, 27 maggio 2003, n. 659; T.A.R. Basilicata, 8 novembre 2000, n. 677; Cons. Stato, sez. I, 9 luglio 2003, n. 2213; T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 febbraio 2003, n. 184; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3010; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 374.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’anomalia dell’offerta che prevede un costo orario del personale inferiore alla soglia di legge nelle gare d’appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 1412 REG. SENT. NNO 2004<br />
N. 4010 REG. RIC. ANNO 1996</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 4010/1996 proposto dalla</p>
<p><b>COOPERATIVA “INSIEME” di LUCCA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Coli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Bellini in Firenze, via dei Servi n. 38;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-la <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211;<b>l’AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-della <b>COOPERATIVA C.P.S.S., COOPERATIVA PISANA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE</b>, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dgli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo Altavilla ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo TAR in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
della deliberazione del Direttore Generale n. 1396, del 2 luglio 1996, avente ad oggetto “affidamento di vari servizi socio assistenziali a favore di utenti assistititi dal dipartimento di assistenza sociale per la necessità dell’Azienda U.S.L. n. 5 – Zona Pisana”;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti R. Coli e Claudia H. Perugini in sostituzione di C. D’Antone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con deliberazione n. 415, del 27 febbraio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria Locale n. 5 di Pisa, indiceva una gara a mezzo di trattativa privata, secondo i criteri previsti dall’art. 10 della L. 28 gennaio 1994 n. 13, per l’affidamento di vari servizi socio assistenziali ed educativi di pertinenza della stessa Azienda.<br />
Come espressamente indicato nella lettera di invito n. 6365, del 30 marzo 1996, l’aggiudicazione dei servizi, per anni uno, sarebbe stata disposta in favore delle ditte che avessero presentato l’offerta più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità-progetto e del prezzo, la cui valutazione sarebbe stata effettuata da apposita commissione da nominarsi con pertinente atto dell’Azienda.<br />
La Commissione di gara, come da verbale del 6 maggio 1996, stabiliva i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai singoli elementi costitutivi delle offerte espresse dalle cooperative invitate, prevedendo, in particolare che, in fase di valutazione delle offerte sarebbero state prese in considerazione solo quelle che non fossero risultate anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti per la cui determinazione si sarebbe fatto riferimento alle quotazioni trasmesse dal Ministero del lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla L. 381/19981. Veniva al riguardo disposto che sarebbe stata ritenuta offerta anomala quella che si fosse discostata da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno.<br />
Come da verbale del 17 maggio 1996, relativamente alla gara per l’affidamento del Servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni, partecipavano delle ditte invitate, la coop. Insieme di Pisa, la coop. C.P.S.S. di Pisa e la coop. Insieme di Lucca.<br />
In sede di valutazione delle offerte fatte pervenire da tali ditte la Commissione riteneva l’offerta proposta da quest’ultima cooperativa anomala e pertanto non valutabile, in quanto il costo orario presentato per il personale educativo, si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alle quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, mentre riteneva quale migliore offerta (con punti 95,4) quella presentata dalla Coop. C.P.S.S. di Pisa.<br />
Con deliberazione n. 1396, del 2 luglio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda approvava gli atti di gara, affidando in particolare, per quanto qui interessa il servizio Socio Riabilitativo ed assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni a questa cooperativa.<br />
Con nota n. 18572, del 26 agosto 1996, l’Azienda sanitaria comunicava alla coop. Insieme di Lucca l’intervenuta aggiudicazione di tale servizio.<br />
Con atto notificato l’8 novembre 1996 e depositato il 14 dello stesso mese la coop. Insieme di Lucca impugnava sia la deliberazione di approvazione degli atti di gara che la suindicata nota n. 18572, del 26 agosto 1996.<br />
In particolare la società cooperativa ricorrente, con riferimento a tale nota, ne deduceva l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.</p>
<p>Con riferimento alla determinazione della sua esclusione dalla gara la società cooperativa ricorrente ne deduceva l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
-Violazione dell’art. 3 comma 1° della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
Dal relativo verbale della Commissione esaminatrice non si rileverebbero le ragioni della disposta esclusione; la deliberazione di approvazione degli atti di gara, del resto, si limiterebbe, sul punto, a meramente richiamare il contenuto del suddetto verbale.<br />
-Violazione delle disposizioni della lettera di invito e del capitolato di gara.<br />
La previsione assunta dalla commissione esaminatrice nella seduta del 6 maggio 1996, in ordine alla esclusione dalla gara delle offerte anomale relativamente al costo orario dei lavoratori indicati dalle cooperative sarebbe illegittima in quanto non prevista dalla lettera di invito e dal capitolato.<br />
-Violazione del principio di economicità sancito dal 1° comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p>
<p>Il costo orario degli operatori indicati dalla cooperativa ricorrente rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa tra i propri soci annovera anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.<br />
Si costituiva in giudizio la cooperativa controinteressata contestando la fondatezza della pretesa.<br />
Non si costituivano in giudizio l’Azienda Sanitaria e la Regione Toscana.<br />
Nella camera di Consiglio del 12 dicembre 1996, come da ordinanza n. 489, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Va disatteso il primo motivo di gravame con cui la società cooperativa ricorrente sostiene l’illegittimità della nota dell’Azienda sanitaria intimata n. 18572, del 26 agosto 1996, per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.<br />
Indipendentemente dal fatto che con tale nota l’Azienda sanitaria si è limitata a comunicare alla cooperativa ricorrente l’intervenuta aggiudicazione del servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni ad altra cooperativa, e che, quindi, nella stessa è assente un carattere provvedimentale, è da considerare che comunque la mancata indicazione nell’atto amministrativo dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine per la proposizione del ricorso non vizia l’atto, ma comporta solo l’eventuale rimessione in termini dell’interessato per l’errore scusabile (cfr. TAR Sicilia, Catania Sez. II 24 ottobre 2002 n. 1772 e TAR Campania, Salerno Sez. I 14 ottobre 2002 n. 1617).<br />
Vanno disattesi anche i motivi dedotti avverso il provvedimento con cui la cooperativa ricorrente è stata esclusa dalla gara.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto con il primo di tali motivi il provvedimento di esclusione è motivato, risultando dal relativo verbale in data 17 maggio 1996, della Commissione esaminatrice la ragione dell’esclusione consistente nella “rilevata anomalia” e, quindi, nella “non valutabilità dell’offerta” proposta “in quanto il costo orario presentato per il personale educativo si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alla quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Prov.le del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio a dipendente delle cooperative di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna”.<br />
Così operando la Commissione ha dato applicazione al criterio dalla stessa fissato nella precedente seduta del 6 maggio 1996, in base al quale aveva stabilito “che, in fase di valutazione delle offerte, saranno prese in considerazione solo quelle che non risultino anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti. Si deve fare riferimento, per questo alle quotazioni trasmesse a questo Ufficio, dal Ministero del Lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna. Si ritiene offerta anomala quella che si discosta da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno”.<br />
Non assume rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo, la circostanza che il suddetto criterio non sia stato previsto nel capitolato di gara e nella lettera di invito costituendo principio pacifico che nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (cfr. Cons. St. VI Sez. 20 dicembre 1999 n. 2117 e TAR Veneto sez. I 14 novembre 2001 n. 3812).<br />
Privo di pregio è, infine, il terzo motivo con il quale la cooperativa ricorrente sostiene che il costo orario degli operatori dalla stessa indicato nell’offerta rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa avrebbe fra i propri soci anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.<br />
Al di là del fatto che la cooperativa ricorrente non ha indicato nel formulare la propria offerta che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando anche lavoratori volontari e che, comunque, l’abbattimento del costo in ragione di tale circostanza violerebbe il principio della “par condicio” tra i concorrenti, è da rilevare che la L. 8 novembre 1991 n. 381, in materia di cooperative sociali, prevede espressamente, ai commi 1° e 3° dell’art. 2, che i soci volontari svolgano la propria attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese) e che le loro prestazioni possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali; dispone, infine, la norma che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”.<br />
Concludendo il ricorso va respinto.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società controinteressata della somma di €. 2000 (duemila), oltre IVA e CAP, a titolo di spese ed onorari di causa, mentre non si fa luogo a pronuncia delle spese rispetto alla Regione ed alla stazione appaltante stante la loro mancata costituzione in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 10 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. STEFANO TOSCHEI &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2004 n.1412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2004-n-1412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2004-n-1412/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2004-n-1412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2004 n.1412</a></p>
<p>Pres. Quaranta, Est. Marchitiello l&#8217;accesso agli atti dell&#8217;Amministrazione provinciale e comunale va richiesto con istanza motivata Accesso agli atti – art. 10 d.lgs. n. 267/00 – pubblicità degli atti dell’Amministrazione provinciale e comunale &#8211; art. 22 l. n. 241/90 – si applica – legittimità del diritto di accesso – necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2004-n-1412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2004-n-1412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2004 n.1412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta, Est. Marchitiello</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;accesso agli atti dell&#8217;Amministrazione provinciale e comunale va richiesto con istanza motivata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti – art. 10 d.lgs. n. 267/00 – pubblicità degli atti dell’Amministrazione provinciale e comunale  &#8211; art. 22 l. n. 241/90 – si applica – legittimità del diritto di accesso – necessità di istanza motivata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché né l’art. 10 d.lgs. n. 267/00 né -con riferimento al caso di specie – lo statuto dell’Amministrazione provinciale dispongono alcunché circa la conformazione e l’esercizio del diritto di accesso, anche per gli atti dei comuni e delle province vale il dettato della disciplina generale contenuta nell’art. 22 l. n. 241/90 secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di una situazione giuridica rilevante. Donde, per ricollegare l’accesso alla tutela di un interesse personale e concreto, è richiesta un’istanza motivata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’accesso agli atti dell’Amministrazione provinciale e comunale va richiesto con istanza motivata</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
</center></p>
<p align="right">
N.1412/04REG.DEC.<br />
N. 10060 REG.RIC.<br />
ANNO 2002
</p>
<p><center><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Quinta  Sezione          </center></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b><br />
  D E C I S I O N E<br />
</center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10060/2002 proposto da <b>Sega Massimo</b>, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via V. Fucino, n. 6,</p>
<p><center><br />
<b>CONTRO</b><br />
</center></p>
<p>la <b>Provincia di Roma</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Antonio Fancellu e Massimiliano Sieni dell’Avvocatura Provinciale, elettivamente domiciliata presso i medesi in Roma, Via IV Novembre n. 119/A;<br />
per l&#8217;annullamento della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II, del 23.9.2002, n. 7997;<br />
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 18.11.2003, il Consigliere  Claudio <br />Marchitiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati Sega e Sieni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><br />
<b>FATTO</b><br />
</center></p>
<p>L’Avv. Massimo Sega, già dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Roma, cessato dal servizio il 24.2.1995 impugnava al T.A.R. del Lazio la nota del Capo di Gabinetto del predetto ente del 23.12.2002, n. 224, con la quale era stata  rigettata la sua istanza diretta all’accesso ai provvedimenti di nomina del Consiglio di direzione strategica.<br />
L’Amministrazione provinciale di Roma si costituiva in giudizio opponendosi  all’accoglimento del ricorso.<br />
Il T.A.R. del Lazio, Sezione II, con la sentenza del 23.9.2002, n. 7997, respingeva il ricorso.<br />
L’Avv. Massimo Sega appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.<br />
L’Amministrazione provinciale di Roma resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.<br />
All’udienza del 18.11.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p><center><br />
<b>DIRITTO</b><br />
</center></p>
<p>L’Avv. Massimo Sega, ex dirigente dell’Amministrazione provinciale di Roma, appella la sentenza del 23.9.2002, n. 7997, con la quale la II Sezione del T.A.R. del Lazio ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della nota del Capo di Gabinetto del predetto ente del 23.12.2002, n. 224.<br />
Con tale nota, veniva negato all’appellante l’accesso ai provvedimenti di nomina del Consiglio di direzione strategica dell’ente con la seguente motivazione: “Ella non ha motivato, in relazione all’atto richiesto, il suo interesse diretto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.L’appello è infondato.<br />
Con il primo motivo, l’Avv. Sega sostiene l’illegittimità del diniego per la violazione degli artt. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e 72 dello Statuto dell’Amministrazione provinciale.<br />
Secondo l’appellante tali disposizioni, a differenza dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, consentono “l’accesso di tutti i cittadini residenti agli atti della propria amministrazione comunale e provinciale per soddisfare qualunque tipo di interesse, con esclusione dell’obbligo della motivazione della richiesta ai fini della dimostrazione della legittimazione all’accesso”.<br />
Tale tesi non può essere condivisa.<br />
L’appellante interpreta erroneamente l’art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Il primo comma di tale articolo, stabilendo che “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”, ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, non dà una propria configurazione del diritto di accesso né regola l’esercizio di tale diritto. La disposizione stabilisce soltanto che non vi sono atti  riservati, non accessibili, se non quelli da essa indicati.<br />
Lo stesso concetto esprime l’art. 72 dello Statuto, allorché dispone che “i documenti amministrativi della provincia sono pubblici e liberamente consultabili”.<br />
Nulla tali disposizioni dispongono per quanto concerne la conformazione e l’esercizio del diritto di accesso.<br />
Occorre fare riferimento, pertanto, anche per quanto riguarda gli atti dei comuni e delle province alla disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7.8.1990, n. 241. <br />
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, quindi, anche per tali atti vale il dettato della norma ora citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Anche per l’accesso agli atti dei comuni e delle province, pertanto, allo scopo di collegarlo alla tutela di posizioni giuridiche soggettive, ad interessi, quindi, personali e concreti, si richiede un’istanza motivata.<br />
E’ appena il caso di rilevare,infine, sia pure incidentalmente, attesa la reiezione in toto della tesi dell’appellante, che un diritto di accesso agli atti dei comuni e delle province libero, ma “per i soli cittadini residenti” non sarebbe in linea con il principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini.<br />
E’ infondato anche il secondo motivo di appello, relativo alla incompetenza del Capo di Gabinetto.<br />
Non trattandosi di rifiuto determinato da ragioni di riservatezza, per il quale sarebbe stato competente il presidente della provincia, ma di rifiuto per  la mancata indicazione dell’interesse riposto a fondamento della istanza, l’atto rientra nella competenza dirigenziale.<br />
Da respingere è anche il terzo motivo, essendo evidente che l’amministrazione non era tenuta ad indicare il responsabile del procedimento, sebbene ne fosse stata fatta richiesta dall’interessato, giacché l’istanza di accesso non dava luogo ad alcun procedimento specifico al quale quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare, ma richiedeva, come in effetti si è poi concretamente verificato, soltanto l’emanazione di un unico atto di diniego.<br />
La denuncia di violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 2000 è, quindi, del tutto incongrua.<br />
Nelle considerazioni che precedono devono ritenersi confutate tutte le ulteriori argomentazioni dedotte dall’appellante che sviluppano  le censure già esaminate e non denunciano ulteriori vizi di legittimità.<br />
<br />La Sezione, infine, non ritiene di doversi occupare del regolamento approvato con la deliberazione n. 1114 del 1995, atteso che la relativa normativa attiene, come si riconosce dallo stesso appellante, agli atti riservati e alle concrete modalità dell’accesso (anche di tipo informatico).<br />
L’appello, in conclusione, va respinto.<br />
Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.</p>
<p><center><br />
<b>P.Q.M.</b><br />
</center></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello in epigrafe.</p>
<p>Compensa le spese del secondo grado del giudizio,<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 18.11.2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Alfonso Quaranta             Presidente<br />
Paolo Buonvino               Consigliere<br />
Francesco D’Ottavi          Consigliere<br />
Claudio Marchitiello        Consigliere Est. <br />
Aniello Cerreto                Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Alfonso Quaranta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Claudio Marchitiello</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Francesco Cutrupi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18 marzo 2004(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
Antonio Natale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2004-n-1412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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