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	<title>1410 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1410 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.1410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-6-2019-n-1410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-6-2019-n-1410/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.1410</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: Enrico Maria Giancesare Damiani Di Vergada Franzetti rapp. avv.ti D. Lipani, F. Sbrana, J. Polinari e A. M. Quintieri c. Università  degli Studi di Milano rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato e Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca (non costituito) La valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-6-2019-n-1410/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-6-2019-n-1410/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2019 n.1410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: Enrico Maria Giancesare Damiani Di Vergada Franzetti rapp. avv.ti D. Lipani, F. Sbrana, J. Polinari e A. M. Quintieri c. Università  degli Studi di Milano rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato e Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>La valutazione complessiva di un organo collegiale può derivare dalla media delle valutazioni formate autonomamente dai singoli componenti ma non approvando a maggioranza le valutazioni singolarmente espresse dai commissari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Concorso per assegni di ricerca &#8211; Modalità  di valutazione dei candidati &#8211; Deroga alla collegialità  della valutazione &#8211; Media delle valutazioni</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>&#8220;E&#8217; opinione di questo Giudice che, se l&#8217;organo collegiale decide di far operare separatamente i suoi membri chiedendo loro di assegnare un punteggio numerico di valutazione, la regola della &#8220;media&#8221; vada sempre seguita. In questo caso, infatti, è logico ritenere che l&#8217;intenzione dell&#8217;organo sia quella di assumere come propria la conclusione mediana ricavabile dalla media dei punteggi assegnati dai singoli, assicurando così il raggiungimento di un risultato finale frutto dell&#8217;apporto di ciascun membro del collegio.<br /> Non sembra invece coerente con questa decisione quella di mettere successivamente in votazione le singole valutazioni formulate dai diversi membri del collegio considerandole alla stregua di distinte proposte di delibera, atteso che tale modo di operare, da un lato, rende quasi irrilevante l&#8217;apporto valutativo di coloro le cui proposte non sono approvate e, da altro lato, non garantisce il raggiungimento di un risultato di sintesi posto che non è detto che su una delle plurime proposte di punteggio riesca a formarsi una maggioranza&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da ENRICO MARIA GIANCESARE DAMIANI DI VERGADA FRANZETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari e Angelo Maria Quintieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Fontana, n. 6;  <strong><em>contro</em></strong><br /> UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest&#8217;ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;  MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSItà€ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;  <strong><em>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em></strong><br /> per l&#8217;annullamento<br /> del Decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano n. 1376 del 29 marzo 2017, anticipato via email in data 3 aprile 2017 e comunicato a mezzo raccomandata a.r. inviata 10 aprile 2017;<br /> del Verbale della riunione del 16 marzo 2017 della Commissione di garanzia prevista dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, post doc. di tipo A, per i bandi dell&#8217;anno 2016;<br /> del Verbale della riunione del 22 febbraio 2017 della Sottocommissione per la valutazione dei titoli, del curriculum scientifico professionale e del progetto di ricerca proposto per la linea di ricerca dal titolo &#8220;Cultura giuridica e ideologia giudiziaria dell&#8217;alta magistratura italiana: un&#8217;analisi quali-quantitativa&#8221;;<br /> del Bando di concorso per il conferimento di 76 assegni di ricerca post doc. di tipo A, di durata biennale adottato con Decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano n. 3069 del 30 settembre 2016 e pubblicato on line in pari data;<br /> del Decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano n. 287660 dell&#8217;11 novembre 2013, recante &#8220;Regolamento degli assegni di ricerca&#8221;;<br /> di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti<br /> per l&#8217;annullamento<br /> del Decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano n. 468/2018 del 29 gennaio 2018, anticipato via email in data 31 gennaio 2018;<br /> del Verbale della seduta della Commissione di garanzia prevista dal regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, post-doc tipo A, per i bandi dell&#8217;anno 2016 del 18 ottobre 2017;<br /> del Verbale della seduta telematica della Sottocommissione composta dai Proff.ri Alberto Roccella, Alessandro Boscati, Bruno Bilotta e Alberto Scerbo del 15 settembre 2017;<br /> nonchè per la condanna<br /> dell&#8217;Università  degli Studi di Milano al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Università  degli Studi di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con Decreto del Rettore n. 3069 del 30 settembre 2016, l&#8217;Università  degli Studi di Milano ha pubblicato il Bando di concorso per il conferimento di 76 assegni di ricerca post doc &#8211; di tipo A, di durata biennale.<br /> La disciplina delle modalità  di valutazione delle domande presentate dai candidati è dettata, in primo luogo, dal Decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano n. 287660 dell&#8217;11 novembre 2013, recante &#8220;Regolamento degli assegni di ricerca&#8221; e, quindi, dal Bando stesso.<br /> I candidati vengono valutati sulla base dei titoli da essi conseguiti, sulla base del progetto di ricerca da essi proposto e, infine, sulla base di un colloquio.<br /> In particolare, il Bando precisa che la procedura è governata da una apposita Commissione di garanzia la quale istituisce diverse Sottocommissioni (una per ogni singola linea di ricerca), deputate alla valutazione dei candidati. Le Sottocommissioni dispongono di cento punti, cinquanta dei quali da attribuire complessivamente ai titoli, al curriculum scientifico-professionale del candidato e al progetto di ricerca e i restanti cinquanta punti da riservare al colloquio, al quale possono accedere coloro che abbiano conseguito, per titoli e progetto di ricerca, un punteggio almeno pari a venticinque.<br /> Alla procedura ha partecipato, quale unico candidato per la linea di ricerca 052 (Cultura giuridica e ideologia giudiziaria dell&#8217;alta magistratura italiana: un&#8217;analisi quali-quantitativa), il dr. Enrico Maria Giancesare Damiani Di Vergada Franzetti, odierno ricorrente, il quale, in esito alla valutazione riguardante titoli e progetto di ricerca, non ha ottenuto il punteggio minimo per accedere al colloquio.<br /> Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, vengono quindi principalmente impugnati: a) il Verbale della riunione del 22 febbraio 2017 della Sottocommissione; b) il Verbale della riunione del 16 marzo 2017 della Commissione di garanzia; c) il Decreto del Rettore n. 1376 del 29 marzo 2017 che ha approvato gli esiti della procedura, deliberando la mancata attribuzione dell&#8217;assegno di ricerca per la linea di ricerca 052. Oltre alla domanda di annullamento, il ricorrente propone domanda risarcitoria.<br /> Si è costituita in giudizio, per opporsi all&#8217;accoglimento delle domande avverse, l&#8217;Università  degli Studi di Milano.<br /> Successivamente alla proposizione del ricorso, il Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano, con nota prot. 40850 del 26 giugno 2017, rilevato che l&#8217;apposita Sottocommissione che aveva valutato titoli e progetto di ricerca presentati dal ricorrente non aveva espresso una valutazione collegiale (ciascuna componente della sottocommissione aveva assegnato un proprio punteggio), ha invitato il Presidente di tale organo a riconvocarne i componenti al fine di giungere ad una valutazione collegiale di sintesi.<br /> La Sottocommissione si è, quindi, riunita in seduta collegiale telematica in data 15 settembre 2017, in esito alla quale è stato confermato il precedente giudizio di non ammissione al colloquio. L&#8217;esito della valutazione è stato, dapprima, fatto proprio dalla Commissione di garanzia con verbale del 18 ottobre 2017 e, successivamente, definitivamente approvato con Decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano n. 468/2018 del 29 gennaio 2018.<br /> Questi atti sono stati impugnati mediante la proposizione di motivi aggiunti.<br /> La Sezione, con ordinanza n. 641 del 10 maggio 2018, ha fissato l&#8217;udienza pubblica ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione del merito, il ricorrente e l&#8217;Università  degli Studi di Milano hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.<br /> Tenutasi la pubblica udienza in data 2 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il Collegio deve preliminarmente rilevare l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo nella parte in cui si rivolge avverso il Verbale della riunione del 22 febbraio 2017 della Sottocommissione, il Verbale della riunione del 16 marzo 2017 della Commissione di garanzia ed il Decreto del Rettore n. 1376 del 29 marzo 2017; trattasi infatti di provvedimenti sostituiti da quelli impugnati con motivi aggiunti, per i quali è dunque venuto meno l&#8217;interesse all&#8217;annullamento.<br /> Ciù² premesso, ritiene il Collegio che i motivi aggiunti siano fondati essendo meritevole di accoglimento il primo mezzo di gravame in essi contenuto, avente carattere assorbente in quanto prospettante il vizio più¹ radicale.<br /> Con tale mezzo, l&#8217;interessato &#8211; dopo aver premesso che la Sottocommissione che lo ha valutato era composta da quattro membri, ciascuno dei quali ha proposto un proprio punteggio &#8211; sostiene che, per giungere all&#8217;attribuzione di un punteggio collegiale di sintesi, si sarebbe dovuta calcolare la media dei punteggi espressi dai singoli membri (che, per inciso, nel caso di specie è superiore a venticinque punti). Sarebbe invece del tutto illegittima, secondo la stessa parte, la decisione assunta dalla Sottocommissione di far prevalere il punteggio (insufficiente) assegnato dal Presidente in applicazione dell&#8217;art. 20 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, norma ritenuta di carattere speciale e, perciù², non applicabile alla fattispecie.<br /> In proposito si osserva quanto segue.<br /> In base all&#8217;art. 4 del Bando di concorso, le Sottocommissioni deputate alla valutazione delle domande dei candidati sono composte dal Direttore del Dipartimento interessato o da un suo delegato, da uno dei rappresentanti d&#8217;area in seno alla Commissione di Garanzia, che funge da Presidente, e da due esperti della materia esterni, sorteggiati dalla Commissione di Garanzia, oltre che da un supplente. Da questa norma si ricava dunque che ciascuna Sottocommissione opera con l&#8217;intervento di quattro componenti.<br /> Il Bando non indica le modalità  di funzionamento di queste Sottocommissioni; modalità  che vanno pertanto individuate in base ai principi generali applicabili agli organi collegiali.<br /> A questo proposito si deve dunque rilevare che &#8211; siccome l&#8217;organo collegiale è altro rispetto ai membri lo compongono &#8211; il giudizio finale che esso esprime deve necessariamente consistere in un unico giudizio di sintesi in cui si fondono le valutazioni formulate dai singoli componenti. E ciù² è tanto più¹ vero se si considera che la ragione per le quale si ricorre a tale tipologia di organi è proprio quella di comporre preventivamente diversi interessi (organi collegiali imperfetti) ovvero quella di assicurare una migliore ponderazione dell&#8217;interesse pubblico attraverso l&#8217;apporto di più¹ esperti (organi collegiali perfetti).<br /> Le commissioni di concorso vengono qualificate come collegi perfetti essendo il loro scopo quello di garantire &#8211; attraverso l&#8217;apporto dei diversi membri esperti &#8211; che i posti messi a concorso vengano ricoperti dai candidati più¹ idonei. In quanto collegi perfetti, le commissioni di concorso possono funzionare solo con la presenza di tutti i loro componenti, ciascuno dei quali è, quindi, ritenuto indispensabile al fine del raggiungimento del miglior risultato.<br /> Per quanto riguarda il procedimento di formazione della volontà , la regola che normalmente si segue per giungere ad una conclusione di sintesi e, quindi, alla formazione di una volontà  unitaria del collegio è, come noto, la regola della maggioranza. Questa regola, tuttavia, per poter operare, presuppone la sussistenza di una determinata proposta di deliberazione che il collegio è chiamato ad approvare o respingere.<br /> Quando si fuoriesce da questo schema è invece possibile seguire altre metodologie. La collegialità , infatti, non è ancorata, per il suo concreto funzionamento, ad uno schema rigido ed universale, ma si presta ad essere regolata secondo formule diverse, purchè ispirate a considerazioni di efficienza e semplificazione del procedimento, nonchè di trasparenza ed imparzialità . Unici limiti alla facoltà  di individuare soluzioni alternative alla regola della maggioranza sono quelli connessi, da un lato, alla salvaguardia della possibilità  per ciascun componente della commissione di concorrere concretamente ed efficacemente alla formazione di volontà  dell&#8217;organo (esigenza che, per i collegi perfetti, costituisce il riflesso della necessità  di valorizzare le singole e distinte professionalità  dei membri che li compongono), dall&#8217;altro lato, alla unicità  del giudizio finale che, superando ed integrando i giudizi autonomamente espressi dai commissari, deve costituire l&#8217;espressione sintetica e complessiva dell&#8217;attività  valutativa della commissione.<br /> Applicando questi principi, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere la possibilità , per le commissioni di concorso o di gara, di assegnare ai singoli componenti del collegio il compito di valutare isolatamente i candidati o le offerte e di assegnare ad essi un punteggio numerico, salvo poi pervenire ad un giudizio di sintesi unitario calcolando la media dei singoli punteggi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5693; id., sez. III, 10 maggio 2017, n. 2168). Questo modo di procedere massimizza l&#8217;autonomia delle valutazioni espresse dai singoli componenti del collegio ed assicura maggior trasparenza e ponderatezza dell&#8217;iter valutativo, obiettivo potenzialmente inciso dalla scelta di concordare da subito un solo giudizio unitario o dalla possibilità  di conoscere anticipatamente il giudizio espresso dai colleghi.<br /> In tale quadro, è opinione di questo Giudice che, se l&#8217;organo collegiale decide di far operare separatamente i suoi membri chiedendo loro di assegnare un punteggio numerico di valutazione, la regola della &#8220;media&#8221; vada sempre seguita. In questo caso, infatti, è logico ritenere che l&#8217;intenzione dell&#8217;organo sia quella di assumere come propria la conclusione mediana ricavabile dalla media dei punteggi assegnati dai singoli, assicurando così il raggiungimento di un risultato finale frutto dell&#8217;apporto di ciascun membro del collegio.<br /> Non sembra invece coerente con questa decisione quella di mettere successivamente in votazione le singole valutazioni formulate dai diversi membri del collegio considerandole alla stregua di distinte proposte di delibera, atteso che tale modo di operare, da un lato, rende quasi irrilevante l&#8217;apporto valutativo di coloro le cui proposte non sono approvate e, da altro lato, non garantisce il raggiungimento di un risultato di sintesi posto che non è detto che su una delle plurime proposte di punteggio riesca a formarsi una maggioranza.<br /> A soluzione contraria non può portare la considerazione che, in caso di forte discordanza fra i punteggi espressi dai singoli membri, l&#8217;applicazione della regola della &#8220;media&#8221; potrebbe condurre a risultati paradossali. Sul punto è sufficiente rilevare che, affinchè tale regola possa proficuamente operare, è ovviamente necessario che i singoli commissari effettuino valutazioni razionali (mentre la forte discordanza dei punteggi costituisce evidente sintomo di irrazionalità  di taluna delle valutazioni); pertanto se, nel caso concreto, l&#8217;Amministrazione ritiene che alcuni commissari abbiano espresso giudizi irragionevoli, la soluzione più¹ appropriata sarebbe quella di procedere con l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio gli atti della Sottocommissione e non quella di trovare un escamotage per far prevalere una delle valutazioni ritenute ragionevoli.<br /> Diviene a questo punto irrilevante stabilire se l&#8217;art. 20 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato (secondo cui &lt;&lt;&#038;In caso di parità , il voto del Presidente ha la preponderanza&gt;&gt;) sia applicabile anche alle commissioni di concorso.<br /> Ammettendo, infatti, che la norma sia applicabile alle commissioni di concorso, essa non sembra comunque applicabile al caso in esame posto che la sua evidente finalità  è quella di garantire il funzionamento della regola della maggioranza anche nel caso di parità  dei voti (la norma consente in questo caso il raggiungimento di una maggioranza virtuale); mentre, per le ragioni sopra esposte, nella fattispecie in esame, la regola della maggioranza non viene in rilievo.<br /> In tale quadro, si deve ritenere che la decisone assunta dalla Sottocommissione nella seduta del 15 settembre 2017 sia illegittima giacchè, invece di procedere al calcolo delle medie, si è stabilito di mettere ai voti le singole proposte di punteggio.<br /> Va dunque ribadita la fondatezza della censura in esame.<br /> In conclusione, per le ragioni illustrate, va dichiarata l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo. I motivi aggiunti vanno invece accolti e, per l&#8217;effetto, va disposto l&#8217;annullamento del verbale della Sottocommissione in data 15 settembre 2017, del verbale della Commissione di garanzia del 18 ottobre 2017 e del Decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano n. 468/2018 del 29 gennaio 2018.<br /> Va infine respinta la domanda risarcitoria in quando formulata in maniera del tutto generica.<br /> Le spese vanno poste a carico dell&#8217;Amministrazione resistente, risultata soccombente rispetto alla domanda di annullamento.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo. Accoglie i motivi aggiunti nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Respinge la domanda risarcitoria.<br /> Condanna l&#8217;Università  degli Studi di Milano al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente che vengono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.1410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-7-2012-n-1410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-7-2012-n-1410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-7-2012-n-1410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.1410</a></p>
<p>S. Guadagno – Presidente, D. Zonno – Estensore sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione di ottemperanza nei confronti di un soggetto privato 1. Processo – Processo amministrativo – Controversia in materia di pubblico impiego privatizzato – Condanna generica – Sentenza del TAR – Pretesa alla liquidazione – Ricorso al giudizio di ottemperanza – Ammissibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-7-2012-n-1410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-7-2012-n-1410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.1410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Guadagno – Presidente, D. Zonno – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione di ottemperanza nei confronti di un soggetto privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Controversia in materia di pubblico impiego privatizzato – Condanna generica – Sentenza del TAR – Pretesa alla liquidazione – Ricorso al giudizio di ottemperanza – Ammissibilità. 	</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Azione di ottemperanza – Nei confronti di un soggetto privato – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di sentenza del TAR che ha dichiarato condanna generica rispetto ad una controversia in materia di pubblico impiego privatizzato, la pretesa alla liquidazione di quanto dovuto se fosse considerata domanda di condanna alla quantificazione di un titolo di condanna generica andrebbe incontro a decadenza perché proposta dopo il 15 settembre 2000, ma, per effetto del principio di riqualificazione e conversione di cui all’art.32 comma 2, c.p.a., e in ossequio al principio di effettività essa riceve tutela attraverso lo strumento rappresentato dal giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a.	</p>
<p>2. Alla luce delle novità del Codice del processo amministrativo, deve ritenersi ammissibile l’azione di ottemperanza nei confronti di un soggetto privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01410/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01528/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Giuseppe Friolo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piero Lorusso, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, n.234;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.,</b> rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Riccardi e Angelo R. Schiano, con domicilio eletto presso Lucio Riccardi in Bari, p.zza Umberto, n.32;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la condanna al pagamento di competenze retributive pretese in virtù della sentenza di condanna generica del Tar Puglia – Bari- n. 789/99;<br />	<br />
nonché (domanda proposta con ricorso per motivi aggiunti)<br />	<br />
per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del ritardo nella esecuzione della sentenza.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Carmen Lucia Porta, sud elega dell&#8217;avv. P. Lorusso e avv. Pierfrancesco Ursini, su delega dell&#8217;avv. L. Riccardi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Espone in fatto il ricorrente, che il giudizio proviene da un lungo iter processuale iniziato con una azione dinanzi al Tar di condanna generica al pagamento dei compensi spettanti, accolta, per come riferisce parte ricorrente, nel ricorso, con sentenza di questo Tar, di condanna generica, n.789/99 (tale il numero testualmente indicato in ricorso, pagg. 2,3 e ss).<br />	<br />
Il ricorrente ha successivamente adito questo stesso Tar per l’ottemperanza alla citata sentenza, ma il Giudice ha declinato la propria giurisdizione con sentenza n.2513/2003 (tale il numero testualmente indicato in ricorso, v. pag. 2), sul dirimente rilievo che il soggetto nei cui confronti si agiva in ottemperanza aveva perso la propria personalità di diritto pubblico, in ragione della intervenuta privatizzazione, con conseguente inammissibilità del giudizio di ottemperanza.<br />	<br />
Ha, pertanto, adito il Giudice del lavoro (con procedimento monitorio da cui è scaturita un’opposizione del debitore, respinta in primo grado) per ottenere la liquidazione di quanto dovuto ma, in sede di appello sull’opposizione, la Corte d’Appello ha declinato la propria giurisdizione, ritenendola del G.A.<br />	<br />
Proposto ricorso per Cassazione (che parte ricorrente definisce di regolamento di giurisdizione, ma che in realtà deve qualificarsi come ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, come è reso palese dalla circostanza che è stato definito con sentenza), la Suprema Corte, con decisione n.16195/2010, ha confermato la giurisdizione del G.A. sul presupposto che “ avendo il Tar Puglia, con la sentenza del 1999, affermato la propria giurisdizione e deciso il merito della causa con condanna generica al pagamento dei compensi spettanti, la giurisdizione AGA resta ferma anche per il successivo giudizio concernente la quantificazione.”<br />	<br />
Con il presente ricorso il ricorrente chiede, pertanto, la liquidazione di quanto dovuto e accertato con condanna generica di cui alla sentenza “n.789/1999”.<br />	<br />
Con motivi aggiunti chiede anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patititi per il ritardo nella liquidazione.<br />	<br />
La difesa delle Ferrovie si incentra in primo luogo su di un’eccezione processuale.<br />	<br />
La parte rappresenta l’intervenuta inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, essendo la controversia inerente pubblico impiego ormai privatizzato proposta (pur a considerare la data di instaurazione del giudizio monitorio dinanzi al G.L . 30.7.2003), dopo il previsto termine del 15.9.2000.<br />	<br />
L’eccezione di parte resistente, sarebbe fondata, se non soccorresse il principio di riqualificazione e conversione della domanda di cui all’art. 32, co 2, c.p.a.<br />	<br />
Se la domanda dovesse considerarsi domanda di condanna alla quantificazione di un titolo di condanna generica (per come chiarito dalla sentenza della Suprema Corte già citata), dovrebbe rilevarsi che, anche a considerare come data iniziale di proposizione del ricorso quella del ricorso in ottemperanza dinanzi al Tar, non potrebbe che rilevarsi che esso risulta notificato e depositato nel 2003, quando cioè il termine decadenziale &#8211; di cui all’art. 69, co 7, d.lgs. 165/2001 &#8211; del 15 settembre 2000, era ormai decorso.(v. art. 69, co 7, d.lgs cit.: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all&#8217;art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.”)<br />	<br />
Si sarebbe, per ciò, verificata la decadenza prevista dalla legge.<br />	<br />
Non può però rilevarsi che una conclusione di tal fatta determinerebbe un vuoto di tutela per il ricorrente, in quanto, la sentenza di condanna generica a sé favorevole, non troverebbe possibilità alcuna di esecuzione, venendo a mancare lo strumento processuale per la liquidazione del credito riconosciuto in termini solo generici.<br />	<br />
Siffatta conclusione urterebbe quindi, con il principio di effettività della tutela e con un’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie processuale oggetto di controversia.<br />	<br />
Al Collegio si impone, pertanto, di verificare se vi siano altri strumenti processuali percorribili (diversi dalla qualificazione della domanda come azione di cognizione per la liquidazione di una condanna generica) che consentano di assicurare piena effettività al ricorrente.<br />	<br />
Tale strumento è senz’altro rappresentato dal giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a (il richiamo alla norma codicistica sopravvenuta non è casuale).<br />	<br />
La qualificazione nei termini suddetti non incontra il limite del pregresso giudicato rappresentato dalla sentenza di questo Tar del 2003, con cui è stato dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza per le ragioni innanzi esposte.<br />	<br />
Infatti, la giurisprudenza all’epoca pacifica, fondata sul dato normativo vigente<i>ratione temporis</i>, che individuava nella (sopravvenuta) natura privata della parte condannata un limite all’ammissibilità del giudizio esecutivo, risulta superata alla luce della novella normativa contenuta nel codice del processo.<br />	<br />
Sul punto si ritiene opportuno rinviare al recente orientamento espresso dal Tar Sicilia &#8211; Catania, SEZ. I &#8211; sentenza 24 maggio 2012 n. 1312, secondo cui esiste un primo elemento di carattere testuale che indurrebbe a considerare ammissibile l’azione di ottemperanza “(anche) nei confronti della società privata. Ci si riferisce in particolare alla disposizione di apertura del Titolo I del libro IV dedicato al Giudizio di ottemperanza nel Codice del processo amministrativo: l’art. 112 del c.p.a., infatti, esordisce affermando che &#8220;I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti&#8221;.<br />	<br />
La disposizione si caratterizza per tre aspetti:<br />	<br />
a) in primo luogo, perché codifica l’obbligo di esecuzione delle sentenze amministrative, facendo da pendant (per il giudicato amministrativo) con la antica disposizione contenuta nell’art. 4 della L. 2248/1865, all. E, nella parte in cui pone l’obbligo per le amministrazioni di conformarsi al giudicato dei Tribunali (ordinari);<br />	<br />
b) in secondo luogo, perché estende la declaratoria dell’obbligo di esecuzione delle decisioni anche alle &#8220;altre parti&#8221; (in ipotesi, anche private) che hanno partecipato al processo nel quale il giudicato si è formato;<br />	<br />
c) infine, perché – relazionandola con il comma immediatamente successivo, che individua l’oggetto dell’azione di ottemperanza – autorizza ad operare un collegamento fra le due norme (ed in questo sta forse la novità principale), ed a ritenere proponibile il giudizio di ottemperanza anche nei confronti di quei soggetti diversi dalla PA, che sono comunque tenuti – proprio in base al primo comma – ad eseguire i &#8220;provvedimenti del giudice amministrativo&#8221;. Si noti, sul punto, che mentre le norme previgenti che si occupavano del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (segnatamente, l’art. 27, n. 4, del T.U. Consiglio di Stato, e l’art. 37 della L. Tar) si limitavano a disciplinare, sotto il profilo della competenza, l’azione volta &#8220;ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa&#8221; di conformarsi al giudicato, la nuova norma del Codice del processo amministrativo agisce su due fronti: stabilisce chi deve eseguire il giudicato – includendovi (oltre che l’autorità amministrativa) anche le parti private -, e successivamente fissa le caratteristiche e le condizioni per l’esercizio dell’actio iudicati.<br />	<br />
Quelli evidenziati sono, dunque, chiari segnali presenti nel Codice che inducono a ritenere ammissibile l’azione oggi in esame. A ciò si aggiunga il fatto che, se inteso con questa connotazione &#8220;allargata&#8221;, il giudizio di ottemperanza va a realizzare quel principio di effettività della tutela (art. 1 c.p.a.), che per espressa disposizione di legge &#8220;(…) è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materia indicate dalla legge, dei diritti soggettivi&#8221; (art. 7, co. 7, c.p.a.). E’ evidente che non vi sarebbe tutela giurisdizionale effettiva se il giudice amministrativo – una volta emessa la sentenza, con statuizione definitiva e vincolante per tutte le parti – vedesse paralizzati i propri poteri di intervento esecutivo per il fatto che la mancata esecuzione del giudicato sia imputabile alla parte privata.<br />	<br />
Le considerazioni precedenti, in punto di effettività della tutela, valgono ancor di più con riferimento ai casi in cui il g.a. esercita giurisdizione esclusiva: se il rapporto originario, conosciuto e vagliato nell’ambito del giudizio di cognizione, è affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come avviene nel caso oggi in esame), è logico, coerente e consequenziale affermare che tale giurisdizione permanga in via &#8220;esclusiva&#8221; in capo allo stesso giudice anche quando si profili la necessità di avviare rimedi esecutivi per ottenere l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, e ciò nei confronti di tutte le parti (nessuna esclusa) che parteciparono al giudizio di cognizione.<br />	<br />
Né – sotto altro profilo &#8211; può dirsi che derivi dai principi costituzionali, e dal ruolo ivi assegnato al giudice amministrativo, alcun ostacolo a concepire nella descritta maniera &#8220;allargata&#8221; il giudizio di ottemperanza. Infatti, in base alle disposizioni costituzionali (art. 103 Cost.) il g.a. non è il giudice esclusivo dell’amministrazione, ma il giudice dell’interesse legittimo &#8211; ed in particolari materie, anche dei diritti soggettivi – sicchè, appare costituzionalmente legittima l’attribuzione del compito di garantire l’attuazione del giudicato (anche nei casi in cui l’obbligo di esecuzione gravi su una parte privata), venendo in rilievo la tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, affidata dal legislatore ordinario al giudice amministrativo (che sulla materia esercita addirittura una giurisdizione estesa al merito: art. 134 c.p.a.).<br />	<br />
Si deve poi aggiungere che l’idea di un’azione di ottemperanza da proporre nei confronti di un privato non è comunque del tutto nuova, ed ha dei precedenti in giurisprudenza. Infatti, superando un precedente orientamento restrittivo (C. di S., IV, 5624/01 e VI, 5729/04), il Consiglio di Stato ha più di recente ammesso l’avvio del giudizio di ottemperanza nei confronti del soggetto privato medio tempore subentrato nelle competenze originariamente spettanti alla pubblica amministrazione che era stata parte resistente nel processo di cognizione (C. di S., VI, 1776/06 e 6818/06: ipotesi di giudizio di ottemperanza esperito nei confronti della società privata che era subentrata nella gestione di una ferrovia originariamente governativa). Non si disconosce che l’ipotesi appena descritta riguarda il caso in cui si sia verificata una successione fra enti (da pubblico a privato) nella titolarità di un determinato rapporto, sicchè il subentrante non potrebbe non essere tenuto – ai sensi dell’art. 2909 c.c. – alla esecuzione del giudicato formatosi nei confronti del dante causa; ma è anche vero che – se è stata ammessa l’azione di esecuzione del giudicato da esperire nei confronti di un soggetto privato succeduto alla PA resistente – non vi sarebbero ostacoli logici ad ammettere un analogo intervento in funzione esecutiva del giudice amministrativo, da disporre nei confronti di un soggetto (sempre privato) che è stato già parte (in veste di controinteressato) nel processo di cognizione sul quale si è formato il giudicato.”<br />	<br />
Sulla scorta delle sopravvenienze normative, pertanto, deve ritenersi ammissibile il giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna generica di questo Tar.<br />	<br />
In tal senso depone, peraltro, la circostanza che il ricorso, sia pure instaurato come giudizio cognitorio (e per ciò trattato in pubblica udienza), risulta instaurato dopo l’entrata in vigore del codice, sicchè può senz’altro giovarsi della modifica legislativa da questo introdotta.<br />	<br />
Tanto premesso in punto di qualificazione della domanda, deve rilevarsi che in atti non risulta la sentenza per la cui ottemperanza si agisce.<br />	<br />
Anzi deve rilevarsi che il ricorrente ha più volte richiamato nei propri scritti difensivi la sentenza n. 789/99, mentre la difesa delle Ferrovie Sud- est ha prodotto (in data 27.4.2012) copia non conforme della sentenza di questo Tar n.1067/98, riguardante controversia dello stesso ricorrente con le Ferrovie per quanto rivendicato con il giudizio asseritamente conclusosi con la sent. 789/99.<br />	<br />
Tanto lascerebbe presumere che sia in realtà la n. 1067/98 la sentenza oggetto di ottemperanza.<br />	<br />
In ogni caso, completezza del fascicolo processuale impone al Collegio di chiedere a parte ricorrente di produrre copia della sentenza – con attestazione di giudicato- per la cui esecuzione si agisce, eventualmente rettificando gli scritti difensivi che ne recano erroneamente il numero.<br />	<br />
Riserva all’esito la nomina di un commissario ad acta e la decisione della domanda risarcitoria.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), non definitivamente e parzialmente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, previa riqualificazione dello stesso come giudizio di ottemperanza, dispone che parte ricorrente provveda a depositare, entro i termini di cui agli artt. 73 e 87 c.p.a, copia della sentenza per la cui ottemperanza si agisce.<br />	<br />
Rinvia all’udienza camerale del 25.10.2012 per il prosieguo.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalle parti.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-7-2012-n-1410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2011 n.1410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2011-n-1410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2011-n-1410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2011-n-1410/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2011 n.1410</a></p>
<p>Vanno sospesi, in attesa di verifiche, i provvedimenti che dispongono la disabilitazione delle tessere di autorizzazione all&#8217;ingresso all&#8217;interno del Mercato Ortofrutticolo all&#8217;ingrosso di Milano già rilasciate ai dipendenti dell&#8217;impresa ricorrente di facchinaggio e movimentazione, non confermando nei confronti della ricorrente la concessione di svolgere attività di facchinaggio e movimentazione merci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2011-n-1410/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2011 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2011-n-1410/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2011 n.1410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, in attesa di verifiche, i provvedimenti che dispongono la disabilitazione delle tessere di autorizzazione all&#8217;ingresso all&#8217;interno del Mercato Ortofrutticolo all&#8217;ingrosso di Milano già rilasciate ai dipendenti dell&#8217;impresa ricorrente di facchinaggio e movimentazione, non confermando nei confronti della ricorrente la concessione di svolgere attività di facchinaggio e movimentazione merci all&#8217;interno del Mercato Ortofrutticolo. L’Amministrazione, per dichiarazione resa in udienza dal proprio difensore, non si è opposta alla concessione della misura cautelare, limitatamente al tempo necessario per concludere il procedimento in corso di verifica sulla domanda della ricorrente; all’esito di tale procedimento, l’Amministrazione dovrà adottare ulteriore provvedimento che, se sfavorevole alla ricorrente, produrrà nuovamente l’effetto preclusivo all’esercizio dell’attività, e sarà autonomamente impugnabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01410/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 02213/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>New York S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano , Via Lamarmora 44	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>So.Ge.Mi. Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Cordedda, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fatebenefratelli, 22	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Niente di Male Soc. Coop.</b>; <b>Comune di Milano </b>	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. 921/693 del 17.6.2011, con il quale SO.GE.MI S.p.A ha disposto la disabilitazione delle tessere di autorizzazione all&#8217;ingresso all&#8217;interno del Mercato Ortofrutticolo all&#8217;ingrosso di Milano già rilasciate ai dipendenti dell&#8217;impresa ricorrente, notificato in data 21.6.2011, di tutti gli atti presupposti, consequenziali, ed in particolare delle circolari-provvedimento 20.6.2011 prot. n. 917/697 e 28.6.2011 prot. n. 973, dalle quali, anche nella loro valenza di atti amministrativi impliciti, emerge la decisione di Sogemi di revocare e/o non confermare nei confronti della ricorrente la concessione di svolgere attività di facchinaggio e movimentazione merci all&#8217;interno del Mercato Ortofrutticolo all&#8217;ingrosso di Milano, nonché del regolamento Sogemi 28.1.2011 nella parte in cui intende introdurre nuovi requisiti rispetto al regolamento del mercato adottato dal consiglio comunale nelle sedute 2 e 9 dicembre 1981.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di So.Ge.Mi. Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’Amministrazione, per dichiarazione resa in udienza dal proprio difensore, non si è opposta alla concessione della misura cautelare, limitatamente al tempo necessario per concludere il procedimento in corso di verifica sulla domanda della ricorrente;<br />	<br />
che, all’esito di tale procedimento, l’Amministrazione dovrà adottare ulteriore provvedimento che, se sfavorevole alla ricorrente, produrrà nuovamente l’effetto preclusivo all’esercizio dell’attività, e sarà autonomamente impugnabile;<br />	<br />
che, alla luce della condotta dell’amministrazione, le spese possono restare compensate.	</p>
<p align=right><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 25.1.2012.<br />	<br />
Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Referendario, Estensore<br />	<br />
Mauro Gatti, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2011-n-1410/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2011 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1410</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. Scala M. D. (Avv. M. Gabriele) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) sui presupposti per la revisione della patente di guida 1. Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Ricorso gerarchico – Provvedimento decisorio – Ricorso giurisdizionale – Motivi non dedotti con il precedente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele – Est. Scala<br /> M. D. (Avv. M. Gabriele) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la revisione della patente di guida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Ricorso gerarchico – Provvedimento decisorio – Ricorso giurisdizionale – Motivi non dedotti con il precedente gravame – Inammissibilità – Ragioni – Riapertura termini 	</p>
<p>2. Circolazione stradale – Revisione patente – Presupposto – Permanenza requisiti psicofisici e tecnici – Violazione codice della strada – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l&#8217;originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall&#8217;atto decisorio (1) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale.	</p>
<p>2. I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 Cds, sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l&#8217;accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell&#8217;idoneità psicofisica o tecnica (2), non rilevando pertanto un eventuale concorso di colpa nell’evento al quale ha fatto seguito la verifica dell’Amministrazione.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004<br />	<br />
(2) cfr. Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2006, proposto da:</p>
<p>Mormile Daniele, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Gabriele, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, via R.R. Pereira, 41;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto n. 4357/128/2002 del 14.11.2005, notificato in data 14.12.2005, con cui veniva respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. 1763/INC/02 del 12.07.2002 di revisione della patente di guida emesso dall’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Roma;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 1787 del 24 marzo 2006;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il Cons. Donatella Scala e presente, alle chiamate preliminari, l’avvocato dello Stato, Federica Varrone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Premette il ricorrente che il provvedimento di revisione della patente di guida trae origine dal rapporto d’incidente stradale dell’11.01.2002, redatto dalla Polizia Municipale di Roma a seguito di sinistro che lo vedeva coinvolto.<br />	<br />
Ritenendo, peraltro, che il detto provvedimento sia inficiato da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti, e difetto di motivazione, lo impugna, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
Si è costituita l’intimata Amministrazione per resistere al ricorso, eccependone l’infondatezza.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1787/2006 del 14 marzo 2006 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>E’ controverso il provvedimento con cui la resistente Amministrazione dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente ed ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la stessa misura.<br />	<br />
Il primo motivo, con il quale è dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile non essendo stato proposto anche in sede gerarchica. <br />	<br />
E&#8217; noto, infatti, che nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l&#8217;originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall&#8217;atto decisorio (Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004 n. 3756; VI Sez., 10 agosto 1998 n. 1161; IV Sez., 14 luglio 1997 n. 711; T.A.R. Toscana 9 settembre 2002 n. 1906; T.A.R. Marche 26 febbraio 1998 n. 327) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale (Cons. di Stato, VI Sez., 4 marzo 1998 n. 230; T.A.R. Sardegna, I Sez., 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Brescia 22 dicembre 1997 n. 1301).<br />	<br />
Con un secondo gruppo di censure lamenta il ricorrente il travisamento dei presupposti che hanno condotto ad adottare l’impugnata misura, avendo erroneamente ritenuto gli operatori della P.M., nel rapporto di incidente stradale in data 11.01.2002, lo stesso addebitabile al ricorrente.<br />	<br />
Il motivo non ha pregio.<br />	<br />
La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l&#8217;accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell&#8217;idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)<br />	<br />
Da tali coordinate ermeneutiche discendono precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, o, come nel caso di specie, municipale, laddove emergano circostanze che attestano irregolarità nella condotta di guida, ritenute, nell’ambito della valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.<br />	<br />
Tanto precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento impugnato l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le risultanze del verbale in data 18 aprile 2002, da cui è emerso che il ricorrente, alla guida di un’autovettura, in centro urbano, a causa della velocità non moderata in relazione all’ora notturna ed alla presenza di intersezione, veniva a collisione con un autocarro che non gli concedeva la precedenza, ma ha effettuato specifica valutazione di una tale condotta di guida, considerando che il concorso di altri conducenti nel dar luogo al sinistro non è idoneo ad escludere l’applicazione dell’art. 128, codice della strada.<br />	<br />
Pertanto, ha considerato le circostanze indicate nel provvedimento di revisione, come risultanti dal citato rapporto di P.M., idonee a legittimare i dubbi circa la permanenza in capo al ricorrente dei prescritti requisiti di idoneità tecnica alla conduzione di veicoli a motore, tenuto conto che tale comportamento può essere ragionevolmente interpretato come indizio di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.<br />	<br />
La valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura dedotta sul punto è destituita di fondamento. <br />	<br />
Peraltro, nemmeno ha pregio la tesi del ricorrente circa l’erroneità dei presupposti a base degli impugnati provvedimenti, tenuto conto che non sarebbe stato valutato adeguatamente l’esistenza di un completo nesso eziologico tra il comportamento di guida del ricorrente ed il determinarsi del sinistro.<br />	<br />
Anche tale censura non può essere accolta, tenuto conto delle considerazioni dianzi espresse. <br />	<br />
L’esame del rapporto assunto a base dell’impugnato provvedimento evidenzia come la condotta del ricorrente non ha costituito l’unica causa del sinistro, emergendo un “concorso di colpa”, dando quindi per presupposto che la colpa dell’incidente è dei conducenti coinvolti. <br />	<br />
Tanto precisato, ritiene il Collegio che il concorso di colpa non esclude la possibilità per il Ministero di disporre la revisione, e ciò in quanto detta misura, come sopra evidenziato, non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007, n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).<br />	<br />
Del resto, è lo stesso ricorrente a riferire in sede gerarchica di avere ottenuto il risarcimento dei danni “quasi completo”, essendogli stato addebitato un grado di concorsualità pari al 25%, e di tale circostanza l’Amministrazione ha tenuto debito conto, ritenendo che “il concorso di altri conducenti nel dar luogo all’incidente stradale in cui incorse il ricorrente non esclude l’applicabilità dell’art. 128 cit;”.<br />	<br />
L’esame dei motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al rigetto dell’impugnativa.<br />	<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2006 n.1410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-5-2006-n-1410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-5-2006-n-1410/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2006 n.1410</a></p>
<p>sugli elementi distintivi fra funzionario onorario e pubblico dipendente e sulla giurisdizione relativa alla domanda di compenso del primo Pubblico impiego &#8211; Giurisdizione e competenza – Funzionario onorario – Elementi distintivi con il pubblico dipendente. Pubblico impiego &#8211; Giurisdizione e competenza – Funzionario onorario – Giurisdizione sulla richiesta di compenso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-5-2006-n-1410/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2006 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-5-2006-n-1410/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2006 n.1410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli elementi distintivi fra funzionario onorario e pubblico dipendente e sulla giurisdizione relativa alla domanda di compenso del primo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Giurisdizione e competenza – Funzionario onorario – Elementi distintivi con il pubblico dipendente.</p>
<p>Pubblico impiego &#8211; Giurisdizione e competenza – Funzionario onorario – Giurisdizione sulla richiesta di compenso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La figura del funzionario onorario sussiste ogni qual volta vi sia un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico.<br />
Per distinguerlo dal pubblico dipendente la giurisprudenza ha evidenziato alcuni elementi, quali la scelta del dipendente effettuata mediante procedure concorsuali, che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico discrezionale; l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A., rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario; lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso; il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente, rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso attribuito al funzionario onorario; la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario.</p>
<p>Deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (salvo espressa previsione contraria) la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale il funzionario onorario chiede che gli venga liquidato l’emolumento normativamente predeterminato, in quanto in tali casi la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo già predeterminata nell’an e nel quantum, mentre essa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui manchi una disciplina normativa puntuale del compenso richiesto, con la conseguenza che la sua erogazione è affidata alla libera valutazione dell’Autorità che ha proceduto all’investitura, con ciò configurandosi, in capo al richiedente, una posizione di interesse legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Umberto Zuballi	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis		&#8211;	Consigliere relatore<br />	<br />
Mauro Springolo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
sul ricorso n. 1025/99, proposto da</p>
<p><B>ROMANO VERONESE</B>,<b> </b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Boccato e Renato Panizzon, con elezione di domicilio presso quest’ultimo in Venezia, S. Marco n. 1829;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>COMUNE DI ADRIA</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliorini, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.Marco Cappelletto, in Venezia, Piazzale Roma n. 521;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il compenso per l’attività di difensore civico nella misura di £ 1.200.000 mensili dal 26.6.1995 al 31.12.1996 e di £ 1.320.000 dall’1.1.1997 al 31.3.1999; in subordine, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio comunale compresa tra un minimo di £ 958.320 ed un massimo di £ 1.916.640 per il primo periodo, e tra un minimo di £ 1.054.152 ed un massimo di £ 2.108.304 per l’ulteriore periodo: con conseguente condanna del Comune a pagare quanto dovuto, con interessi e rivalutazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adria;<br />
Viste le memorie delle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 4.5.2006 &#8211; relatore il Consigliere  Claudio Rovis – i procuratori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’art. 58 dello Statuto del Comune di Adria e l’art. 8 del Regolamento comunale per la nomina e l’esercizio delle funzioni di difensore civico stabiliscono, tra l’altro, che l’indennità del difensore civico sia fissata dal Consiglio comunale in misura non inferiore all’indennità di carica spettante agli assessori comunali e non superiore al doppio di essa.<br />
Con delibera consiliare 29.7.1994 l’odierno ricorrente veniva nominato difensore civico del Comune di Adria e gli veniva attribuita un’indennità di £ 600.000 mensili: all’epoca, l’indennità mensile percepita dagli assessori era pari a £ 479.160.<br />
Con delibera consiliare 26.6.1995 n. 98 l’indennità per l’ufficio di assessore veniva raddoppiata, e con successiva delibera giuntale 29.5.1997 n. 515 veniva ulteriormente incrementata nella misura del 10%: nulla veniva però disposto relativamente all’indennità del difensore civico, nonostante fosse venuta meno l’originaria parametrazione.<br />
Né sortivano effetto le reiterate richieste di aggiornamento del compenso avanzate dal ricorrente, il quale, pertanto, adiva con il presente gravame l’intestato Tribunale affinché fosse ricreato giurisdizionalmente il preesistente rapporto tra la propria indennità e quella degli assessori.<br />
Resisteva in giudizio il Comune di Adria eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rilevando, nel merito, l’infondatezza del ricorso del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza del 4.5.2006.<br />
<b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p>
</b><br />
1.- Preliminarmente, va affrontata la questione della giurisdizione del giudice adito.<br />
La figura del funzionario onorario sussiste ogni qual volta vi sia un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico.<br />
Ai fini della distinzione delle due figure la giurisprudenza ha evidenziato alcuni elementi, quali la scelta del dipendente effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico discrezionale), l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A. (rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso attribuito al funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario).<br />
Da quanto precede, discende in concreto che la domanda proposta dall’odierno ricorrente non può certamente rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego.<br />
Si deve, dunque, far ricorso ai criteri generali di riparto della giurisdizione.<br />
Come insegna la Suprema Corte, la giurisdizione si determina non già in base al <i>petitum</i> o alla prospettazione delle parti, bensì in base al c.d. <i>petitum</i> sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa pretendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (CdS, IV, 24.3.2005 n. 1272).<br />
Deve pertanto ritenersi rientrare nella giurisdizione dell’AGO (salvo espressa previsione contraria) la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale il funzionario onorario chiede che gli venga liquidato l’emolumento normativamente predeterminato, in quanto in tali casi la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo già predeterminata nell’<i>an</i> e nel <i>quantum</i>, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui manchi una disciplina normativa puntuale del compenso richiesto, con la conseguenza che la sua erogazione è affidata alla libera valutazione dell’Autorità che ha proceduto all’investitura, con ciò configurandosi, in capo al richiedente, una posizione di interesse legittimo (CdS, IV, n. 1272/05 cit.).<br />
Dal momento che, come risulta dall’esposizione in fatto, la controversia ha origine dalla mancanza di una normativa positiva che disciplini in maniera precisa il <i>quantum</i> dell’indennità in questione (la sua determinazione, infatti, è rimessa, tra un minimo ed un massimo, al Consiglio comunale), nel caso in esame sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</p>
<p>2.- Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.<br />
Gli artt. 58 dello Statuto comunale ed 8 del regolamento sul difensore civico stabiliscono, tra l’altro, che il difensore civico ha diritto di percepire un’indennità la cui misura, compresa tra un minimo (pari agli emolumenti corrisposti agli assessori comunali) ed un massimo (pari al doppio dei predetti emolumenti), è determinata dal Consiglio comunale.<br />
Ciò significa, dunque, che, fermo restando che in qualsiasi momento il compenso del difensore si deve collocare in un segmento intermedio tra i menzionati minimo e massimo, in caso di variazioni dell’indennità corrisposta agli assessori di consistenza tale da alterare detta collocazione il Consiglio comunale si dovrà rideterminare in funzione adeguatrice, riportando il compenso del difensore all’interno della forbice.<br />
Nel caso di specie, pertanto, poiché gli aumenti attribuiti agli assessori hanno fatto sì che il compenso del difensore civico scivolasse sotto il minimo normativamente previsto, il Consiglio comunale avrebbe dovuto intervenire tempestivamente incrementandolo in maniera adeguata in modo da riportarlo all’interno della fascia di variazione e ripristinare, quindi, la violata legittimità.<br />
Ciò dovrà fare, ora per allora, il Consiglio comunale adottando apposita deliberazione con la quale quantificherà l’indennità del difensore civico tra un minimo di £ 958.320 ed un massimo di £ 1.916.640 per il periodo dal 26.6.1995 al 31.3.1999; analoga deliberazione, peraltro, il Consiglio adotterà per liquidare la predetta indennità per il periodo dal 1.7.1997 al 31.3.1999, tra un minimo di £ 1.054.152 ed un massimo di £ 2.108.304, nel caso in cui la misura precedentemente individuata fosse inferiore a £ 1.054.152, ovvero in qualsiasi altro caso in cui intendesse modificarne la consistenza nel rispetto degli anzidetti parametri.<br />
L’importo risultante sarà quindi corrisposto al ricorrente, con gli interessi dai singoli ratei al saldo.<br />
Per le considerazioni e nei limiti che precedono, dunque, il ricorso va accolto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente all’aggiornamento dell’indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti in motivazione.<br />
Spese rifuse, a carico del Comune resistente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CPA..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 4.5.2006.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-5-2006-n-1410/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2006 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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