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	<title>1409 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1409 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2016 n.1409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-10-2016-n-1409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-10-2016-n-1409/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2016 n.1409</a></p>
<p>Pres. Testori, Est. Limongelli Sulla legittimità dell’inclusione di principi attivi differenti in un unico lotto di gara qualora sia stato acquisito il parere dell’AIFA circa la loro equivalenza. 1. Contratti pubblici – Mancata partecipazione alla gara – Legittimazione al ricorso.&#160; 2.&#160;Contratti pubblici – Fornitura di farmaci – Valutazione di equivalenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-10-2016-n-1409/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2016 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-10-2016-n-1409/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2016 n.1409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Testori, Est. Limongelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dell’inclusione di principi attivi differenti in un unico lotto di gara qualora sia stato acquisito il parere dell’AIFA circa la loro equivalenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti pubblici – Mancata partecipazione alla gara – Legittimazione al ricorso.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Contratti pubblici – Fornitura di farmaci – Valutazione di equivalenza – Parere AIFA – Parere EMA.</p>
<p>3.&nbsp;Procedimento amministrativo – Invalidità degli atti – Violazione norme sul procedimento o sulla forma degli atti – Art. 21 <em>octies </em>co.2 della l. 241 del 1990.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il principio secondo il quale la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l&#8217;affidamento dei contratti pubblici, spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo a tale qualità si connette l&#8217;attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela, conosce significative eccezioni legate non soltanto alla presenza di clausole direttamente escludenti, ma anche all’esigenza di assicurare immediata tutela al soggetto che contrasti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura; in quest’ultima ipotesi, deve ritenersi ammessa l’azionabilità di posizioni di interesse strumentale, non dirette ad ottenere l’aggiudicazione secondo le prescrizioni proprie della specifica <em>lex specialis</em>, ma la rinnovazione della gara in un diverso contesto di regole&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Le valutazioni operate dall’EMA in merito alla immissione in commercio del farmaco nulla hanno a che vedere con la valutazione di equivalenza terapeutica dei farmaci, trattandosi di giudizi che hanno oggetti pacificamente diversi e posti in essere in momenti diversi tra loro: mentre l’EMA valuta l’efficacia e la sicurezza del singolo farmaco prima della sua immissione in commercio ed a prescindere dalla sussistenza di altri farmaci con profili di efficacia e sicurezza di identico contenuto, l’AIFA opera un giudizio ex post che si incentra sulle caratteristiche intrinseche dei due prodotti e sulla capacità di ottenere gli stessi risultati terapeutici. Il predetto parere dell’AIFA, che non presuppone un preventivo parere obbligatorio e vincolante dell’EMA, assume una valenza generalizzata, esterna al singolo processo e alla singola procedura di gara in relazione ai quali è stato reso, nella misura in cui contiene considerazioni di carattere tecnico-scientifico (sulla equivalenza terapeutica delle due diverse tipologie di epoietine) che non è evidentemente possibile circoscrivere alla specifica gara.&nbsp;</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 della l. 241/90, nessun provvedimento amministrativo può essere annullato per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;sicchè, quand’anche fosse ravvisabile la violazione procedimentale imputata dalla ricorrente alla stazione appaltante, consistente nel non aver acquisito il parere preventivo dell’AIFA prima di bandire la gara sul lotto 722, si tratterebbe di una violazione inconferente sulla legittimità degli atti di gara, essendo palese che il contenuto degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 36 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
ROCHE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Papponetti C.F. PPPRST76B26I804P, Giuseppe Franco Ferrari C.F. FRRGPP50B08M109X, Giuseppe Gallenca C.F. GLLGPP48M18D646Q, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre, 60;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">SOCIETA&#8217; DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. siglabile S.C.R. &#8211; PIEMONTE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Vecchione C.F. VCCRCR67S20L219B, Giorgio Vecchione C.F. VCCGGF71A01L219W, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Vecchione in Torino, corso V. Emanuele II, 82;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">TEVA ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini C.F. RSSMRS52C42G535K, Adriano Travaglia C.F. TRVDRN76C03A944E, Roberto Bonatti C.F. BNTRRT75S18G337C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adriano Travaglia in Torino, c.so Matteotti, 42 Bis;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><em>A) con l’atto introduttivo del giudizio:</em><br />
a) in quanto atto presupposto, della determinazione del Direttore Amministrativo di S.C.R. Piemonte n. 140 del 27.11.2015, avente ad oggetto &#8220;Fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l&#8217;Azienda USL Valle d&#8217;Aosta (gara 66-2015) per un importo pari a presunti complessivi Euro 2.000.000.000,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero) suddivisa in 2.171 lotti. Indizione ed approvazione atti della procedura&#8221;, con riferimento al lotto 722;<br />
b) del bando pubblicato in GURI, 5° Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 144 del 7/12/2015, denominato &#8220;Fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l&#8217;Azienda USL Valle d&#8217;Aosta (gara 66-2015)&#8221;;<br />
c) del disciplinare di gara e dell&#8217;allegato A;<br />
d) del capitolato speciale di gara;<br />
e) della scheda offerta indicativa relativamente al lotto 722;<br />
f) dell&#8217;allegato B relativamente al lotto 722;<br />
g) dello schema di convenzione;<br />
h) della risposta al quesito n. 20, punto 1, di cui alla richiesta di chiarimenti formulata da Roche S.p.A. in data 23.12.2015, con la quale si conferma la formulazione del lotto 722;<br />
i) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto;<br />
<em>B) con motivi aggiunti depositati in data 22 marzo 2016:</em><br />
l) in quanto atto presupposto non conosciuto, della determinazione di indizione del &#8220;Bando di gara semplificato nell&#8217;ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci&#8221; con riferimento al lotto n. 722;<br />
m) del bando semplificato non pubblicato in GURI denominato &#8220;Bando di gara semplificato nell&#8217;ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci&#8221; con riferimento al lotto n. 722;<br />
n) della lettera di invito inoltrata in data 19/2/2016;<br />
o) della scheda offerta relativamente al lotto 722;<br />
p) dell&#8217;aggiudicazione del lotto 722, ove medio tempore intervenuta;<br />
q) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia della Convenzione relativamente al lotto 722 ove medio tempore stipulata;<br />
<em>C) con motivi aggiunti depositati in data 14 giugno 2016:</em><br />
r) della comunicazione di aggiudicazione definitiva del lotto n. 722 trasmessa da S.C.R. Piemonte con nota prot. 5079 del 31.5.2016;<br />
s) dell&#8217;aggiudicazione definitiva del lotto n. 722 deliberata nella seduta del CdA svoltasi in data 30/4/2016 (<em>rectius</em>, in data 30/5/2016), non conosciuta;<br />
t) ove occorrer possa, dell&#8217;aggiudicazione provvisoria del lotto n. 722 deliberata ad esito della seduta&nbsp;<strong>pubblica</strong>&nbsp;del 9/5/2016 e del relativo verbale;<br />
u) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia della Convenzione relativa al lotto n. 722 ove&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;stipulata.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.C.R. &#8211; Piemonte S.p.A. e di Teva Italia S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza&nbsp;<strong>pubblica</strong>&nbsp;del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l&#8217;avv. Motta, su delega dell&#8217;avv. Ferrari, per la società ricorrente; l&#8217;avv. Riccardo Vecchione per l&#8217;amministrazione resistente; e l&#8217;avv. Salomone, su delega dell&#8217;avv. Bonatti, per la società controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con bando pubblicato il 7 dicembre 2015, S.C.R. Piemonte s.p.a. ha indetto un sistema dinamico di acquisizione, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta.<br />
La durata del sistema è stata fissata in 48 mesi.<br />
Secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara allegato al bando, alla procedura sarebbero stati ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generali che avessero compilato l’offerta indicativa entro il termine del 14 gennaio 2016. Successivamente, nel periodo di vigenza del s.d.a., per ogni singolo lotto, S.C.R. avrebbe pubblicato con cadenza biennale specifici bandi semplificati, determinando di volta in volta la quantità di prodotti richiesti e la durata della fornitura, e sollecitando appositi confronti concorrenziali tra tutti gli operatori iscritti e abilitati al sistema, secondo il criterio del prezzo più basso.<br />
Il bando è stato articolato in 2.171 lotti, per un valore complessivo quadriennale di € 2.000.000.000,00 oltre IVA.<br />
Il presente giudizio attiene al lotto n. 722, destinato alla fornitura del principio attivo&nbsp;<em>“Epoietina beta o epoietine con pari efficacia dimostrata da studi comparativi registrativi”.</em><br />
2. Il giudizio è stato introdotto da Roche s.p.a. , con ricorso spedito per la notifica il 5 gennaio 2016 e ritualmente depositato, al fine di ottenere l’annullamento del bando di gara e degli ulteriori atti di indizione della procedura indicati in epigrafe, limitatamente al lotto n. 722.<br />
2.1. La società ricorrente ha esposto di commercializzare in Italia, con diritto di esclusiva, il principio attivo&nbsp;<em>epoietina beta</em>, con la denominazione di&nbsp;<em>Neorecormon</em>; ha affermato trattarsi di principio attivo&nbsp;<em>originator</em>&nbsp;per il quale non esiste una molecola biosimilare.<br />
Attraverso due motivi di ricorso, intimamente connessi, ha contestato la decisione della stazione appaltante di istituire, nel lotto n. 722, un confronto concorrenziale tra l’<em>epoietina beta</em>&nbsp;e altre “<em>epoietine con pari efficacia dimostrata da studi comparativi registrativi”;&nbsp;</em>in particolare, ha sostenuto che nessun confronto concorrenziale potrebbe mai essere istituito tra l’epoietina betae l’epoietina teta,quest’ultima autorizzata dall’E.M.A. (European Medicines Agency) nel 2009 con procedura autonoma, quindi come&nbsp;<em>originator</em>, e commercializzata in Italia da Teva Italia s.r.l. con la denominazione di&nbsp;<em>Eporatio;</em>&nbsp;si tratterebbe, infatti, di due molecole diverse non assimilabili da un rapporto di biosimilarità, né sovrapponibili da un punto di vista terapeutico, il che non ne giustificherebbe l’inserimento in un lotto comune; per questa ragione, ha contestato la formulazione del lotto n. 722 del bando di gara, in quanto preordinata a introdurre un confronto concorrenziale tra farmaci&nbsp;<em>originators</em>&nbsp;a base di principi attivi diversi (epoietina beta e epoietina teta), tenuto conto che nessun organismo di&nbsp;<strong>sanit</strong>à nazionale o internazionale avrebbe mai affermato la biosimilarità o l’equivalenza terapeutica tra i due farmaci, le cui indicazioni d’uso, secondo la ricorrente, differirebbero notevolmente.<br />
2.2. Ha citato il precedente in termini di TAR Lombardia-Milano (sentenza n. 993 del 21 aprile 2015), reso alla luce del parere reso da EMA in data 17 gennaio 2015, su richiesta dello stesso Tribunale. Ha contestato la sussistenza del potere della stazione appaltante di stabilire pretese equivalenze terapeutiche tra principi attivi diversi, in mancanza di una decisione sul punto di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), da assumere previa richiesta di parere ad EMA, unica autorità istituzionalmente competente ad esprimere valutazioni scientifiche di equivalenza e di sovrapponibilità terapeutica tra principi attivi&nbsp;<em>originators</em>.<br />
3. Il ricorso introduttivo è stato integrato da un primo atto di motivi aggiunti spedito per la notifica il 18 marzo 2016 e depositato il 22 marzo successivo, con il quale la ricorrente ha impugnato gli atti relativi al primo confronto concorrenziale istituito dalla stazione appaltante nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, laddove, in relazione al lotto n. 722, è stata confermata la decisione di mettere a gara&nbsp;<em>“Epoietina beta o epoietine con pari efficacia dimostrata da studi comparativi registrativi”&nbsp;</em>per un valore complessivo di € 353.191,27, per un prezzo a UI (Unità Internazionale) pari a 0,00154.<br />
Nei confronti dei nuovi atti impugnati, la ricorrente ha riproposto, sotto forma di illegittimità derivata, le stesse censure dedotte con il ricorso introduttivo; ha inoltre dedotto una censura nuova, lamentando l’illegittimità della base d’asta determinata dalla stazione appaltante, per asserito contrasto con l’art. 29 del D. Lgs. 163/2006; ciò sul rilievo che la base d’asta sarebbe stata determinata in un importo non remunerativo per le imprese, prescindendo da una valutazione del valore dei contratti analoghi precedentemente stipulati.<br />
4. S.C.R. Piemonte si è costituita in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso con articolate deduzioni, in particolare sostenendo l’equiparabilità &#8211; e quindi la confrontabilità &#8211; di epoietina beta e epoietina teta, in quanto farmaci basati entrambi sul medesimo principio attivo, e come tali caratterizzati da equivalenza terapeutica.<br />
5. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Teva Italia s.r.l., contestando il fondamento del ricorso e sostenendo la piena equivalenza terapeutica di epoietina beta e epoietina teta, e richiamando a conforto il parere reso in tal senso da AIFA in data 18 febbraio 2015 su richiesta del TAR Bari, nell’ambito di un giudizio che concerneva l’identica questione e vedeva coinvolte le stesse ditte Roche s.p.a. e Teva Italia s.r.l..<br />
6. E’ stata fissata udienza&nbsp;<strong>pubblica</strong>&nbsp;di discussione per il giorno 20 aprile 2016, in prossimità della quale le parti costituite hanno integrato le proprie difese.<br />
7. In esito a detta udienza, il collegio ha disposto verificazione tecnica, al fine di chiarire, in particolare: 1) cosa debba intendersi, ai fini chimico-farmaceutici, per&nbsp;<em>“principio attivo”</em>; 2) se l’epoietina beta e l’epoietina teta possano considerarsi principi attivi identici o diversi.<br />
L’incarico è stato affidato al Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologie del Farmaco dell’Università di Torino, con facoltà di delega. Il Direttore del Dipartimento ha designato per l’incarico il prof. Roberto Fantozzi, Ordinario di Farmacologia, il quale è stato autorizzato dal Presidente della Sezione ad avvalersi, “per gli aspetti regolatori”, della prof.ssa Roberta Cavalli, Ordinario di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica presso lo stesso Dipartimento.<br />
La società ricorrente e la stazione appaltante hanno nominato propri consulenti di parte.<br />
L’udienza è stata rinviata al 25 ottobre 2016.<br />
8. Nel prosieguo del giudizio, e nelle more dello svolgimento dell’incarico peritale, sono state respinte l’istanza della ricorrente di concessione di misure cautelari, e l’istanza della stazione appaltante di revoca o modifica dell’ordinanza istruttoria di verificazione.<br />
9. Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 14 giugno 2016, la ricorrente ha impugnato l’atto di aggiudicazione definitiva del lotto n 722 a Teva Italia s.r.l., deliberata in data 30 maggio 2016 e comunicata alla ricorrente il giorno successivo, ad esso estendendo le medesime censure già dedotte nei confronti degli atti di gara impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti.<br />
10. In data 15 settembre 2016, è stata depositata la relazione peritale.<br />
11. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.<br />
12. All’udienza&nbsp;<strong>pubblica</strong>&nbsp;del 25 ottobre 2016, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. E’ oggetto del presente giudizio la gara bandita dalla società di committenza regionale, nella forma del sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 60 D. lgs. n. 163/2006, per la fornitura di farmaci necessari ai presidi ospedalieri e alle aziende sanitarie della regione Piemonte e dell’Azienda USL Valle d’Aosta.<br />
Con il ricorso introduttivo e con i due successivi atti di motivi aggiunti, la società ricorrente ha chiesto, complessivamente, l’annullamento degli atti di indizione del sistema dinamico di acquisizione limitatamente al lotto n. 722, concernente la fornitura di&nbsp;<em>“Epoietina beta o epoietine con pari efficacia dimostrata da studi comparativi dimostrativi”</em>, nonché degli atti di indizione del primo confronto concorrenziale relativo a detto lotto e dell’atto conclusivo di aggiudicazione del lotto a Teva Italia s.r.l.<br />
2. Costituendosi in giudizio, la difesa della stazione appaltante ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara.<br />
L’eccezione non può essere condivisa.<br />
2.1. Secondo condivisibili principi giurisprudenziali, il principio secondo il quale la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l&#8217;affidamento dei contratti pubblici, spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo a tale qualità si connette l&#8217;attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela, conosce significative eccezioni legate non soltanto alla presenza di clausole direttamente escludenti, ma anche all’esigenza di assicurare immediata tutela al soggetto che contrasti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura; in quest’ultima ipotesi, deve ritenersi ammessa l’azionabilità di posizioni di interesse strumentale, non dirette ad ottenere l’aggiudicazione secondo le prescrizioni proprie della specifica&nbsp;<em>lex specialis</em>, ma la rinnovazione della gara in un diverso contesto di regole (Tar Milano, sez. IV, 21 aprile 2015 n. 993; T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 marzo 2014 n. 542; Cons. Stato, Sez., V, 11 maggio 2010, n. 2818, T.A.R. Umbria, 23 luglio 2009, n. 444; T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. II, 29 marzo 2012, n. 555).<br />
2.2. Nel caso in esame, la società ricorrente ha inteso contrastare&nbsp;<em>ab origine</em>&nbsp;la scelta della stazione appaltante di indire un confronto concorrenziale tra due farmaci a suo dire non sovrapponibili quanto a principio attivo e ad efficacia terapeutica; sicchè, in tale contesto, l’omessa presentazione della domanda di partecipazione alla gara, lungi dal poter essere interpretata quale acquiescenza (o disinteresse) alla procedura, è invece finalizzata ad ottenere che la gara in questione non venga effettuata, ma venga rinnovata in un contesto di regole diverso, che precluda confronti concorrenziali tra il principio attivo commercializzato dalla ricorrente e principi attivi diversi.<br />
L’eccezione in esame va pertanto disattesa.<br />
3. Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.<br />
3.1. La ricorrente, che commercializza in Italia epoietina beta (con la denominazione di Neorecormon) con diritto di esclusiva, contesta la decisione della stazione appaltante di istituire un confronto concorrenziale tra l’epoietina beta e altre epoietine di pari efficacia terapeutica, in particolare con l’epoietina teta commercializzata da Teva Italia s.r.l..; sostiene che l’epoietina beta e l’epoietina teta sarebbero farmaci&nbsp;<em>originators&nbsp;</em>a base di principi attivi diversi, come tali non assimilabili da un rapporto di biosimilarità; secondo la ricorrente, l’equivalenza terapeutica dei due farmaci sarebbe stata presunta illegittimamente dalla stazione appaltante in mancanza di attestazioni in tal senso da parte degli organismi istituzionalmente competenti a livello europeo (E.M.A.) e nazionale (A.I.F.A).<br />
3.2. La difesa della stazione appaltante ha replicato sostenendo che epoietina beta e epoietina teta sarebbero caratterizzate, in realtà, dal medesimo principio attivo e quindi da identica efficacia terapeutica, come peraltro riconosciuto dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA con parere del 18 febbraio 2015.<br />
3.3. La difesa della controinteressata Teva Italia s.r.l. ha sostenuto una tesi intermedia, secondo la quale epoietina beta e epoietina teta sarebbero due farmaci&nbsp;<em>originators&nbsp;</em>a base di principi attivi diversi, ma gli stessi sarebbero comunque sovrapponibili quanto ad efficacia terapeutica, sicurezza e immunogenicità; ha richiamato anch’essa il parere reso da AIFA il 18 febbraio 2015.<br />
3.4. La Sezione, in considerazione della natura tecnico-specialistica della questione dibattuta dalle parti, ha ritenuto opportuno disporre verificazione tecnica, al fine di chiarire cosa debba intendersi, ai fini chimico-farmaceutici, per&nbsp;<em>“principio attivo”</em>, e se l’epoietina beta e l’epoietina teta debbano essere considerati principi attivi identici o diversi.<br />
3.5. La verificazione si è svolta nel contraddittorio tra le parti, le quali, a mezzo dei propri consulenti tecnici, hanno presentato memorie di osservazioni sullo schema di relazione predisposto dai verificatori, alle quali i verificatori hanno controdedotto nella relazione conclusiva.<br />
Va dato atto ai verificatori di aver svolto una relazione completa ed esaustiva, condotta con rigore logico e metodologico e con chiarezza espositiva su ciascuno dei quesiti formulati dal Tribunale, in tempi ragionevolmente contenuti tenuto conto della complessità del campo di indagine.<br />
3.6. I risultati della verificazione, che il collegio fa propri, possono essere così sintetizzati:<br />
&#8211; per&nbsp;<em>principio attivo</em>&nbsp;(o sostanza attiva) si intende qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a essere usata nella fabbricazione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest’ultimo, è in grado di esercitare<br />
&#8211; l’<em>epoietina</em>&nbsp;è un principio attivo: si tratta, infatti, di una copia dell’ormone umano chiamato eritropoietina che stimola la produzione di globuli rossi nel midollo osseo; è un principio attivo di natura biotecnologica perché ottenuto da s<br />
&#8211; nell’ambito della categoria generale delle epoietine,&nbsp;<em>l’epoietina beta</em>&nbsp;e&nbsp;<em>l’epoietina teta</em>&nbsp;sono principi attivi diversi (due&nbsp;<em>“originators”</em>), ma negli studi clinici di confronto essi evidenziano la medes<br />
&#8211; sono&nbsp;<em>principi attivi diversi</em>&nbsp;perché, pur condividendo parte della struttura molecolare (il 60% della massa costituito da 165 aminoacidi, nella stessa sequenza dell’ormone naturale eritropoietina), differiscono per la parte relativa ai<br />
&#8211; svolgono, peraltro, la&nbsp;<em>medesima attività terapeutica</em>, nonostante le differenze nella loro componente glicosidica, perchè l&#8217;elemento essenziale per l’interazione col recettore del midollo osseo è costituito dalla sequenza amminoacidica di 1<br />
&#8211; così, testualmente, i verificatori: “In accordo con la letteratura scientifica sopra riportata e da quanto recepito nel documento della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA del 18 febbraio 2015 (…) e nel documento PTR 119 della Commissione regional<br />
&#8211; hanno aggiunto i verificatori che la sovrapponibilità terapeutica dei due principi attivi risulta accertata, in particolare, nel trattamento dell’anemia sintomatica associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e nel trattamento dell’anem<br />
&#8211; i residui ambiti terapeutici in cui l’epoietina teta non ha le stesse indicazioni dell’epoietina beta (induzione di incremento della quantità di sangue nei pazienti che parteciperanno ad un programma di autodonazione del sangue; trattamento dell’anemia<br />
&#8211; alla luce di tali considerazioni, i verificatori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “L’epoietina beta e l’epoietina teta sono due originators, due principi attivi diversi, ma hanno la stessa classe ATC e negli studi clinici di confronto evidenzia<br />
3.7. Le conclusioni rassegnate dai verificatori, che il collegio fa proprie, evidenziano l’infondatezza della censura formulata dalla società ricorrente: la decisione della stazione appaltante di istituire un confronto concorrenziale all’interno di un medesimo lotto di gara tra l’<em>”epoietina beta”&nbsp;</em>e altre<em>&nbsp;“epoietine con pari efficacia dimostrata da studi comparativi dimostrativi”,&nbsp;</em>e tra queste, in particolare,&nbsp;<em>l’epoietina teta</em>, non appare intaccata da profili di illogicità, irragionevolezza o errori di fatto – gli unici sindacabili da questo giudice in ambiti connotati, come nel caso di specie, dall’esercizio di discrezionalità tecnica da parte della P.A. – ma, al contrario, appare il frutto di una valutazione tecnicamente corretta, basata sulla condivisibile premessa scientifica per cui l’epoietina teta è principio attivo avente&nbsp;<em>“pari efficacia”</em>&nbsp;rispetto all’epoietina beta.<br />
4. Peraltro, in relazione a quest’ultimo profilo, la ricorrente ha lamentato che, nel caso di specie, tale valutazione di equivalenza terapeutica dei due principi attivi sia stata operata direttamente dalla stazione appaltante, anzichè da EMA, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, oppure da AIFA previo parere di EMA.<br />
Anche tale censura, osserva il collegio, non può essere condivisa.<br />
4.1. L’art. 15 comma 11 ter del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 125/2012, prevede che “Nell&#8217;adottare eventuali decisioni basate sull&#8217;equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall&#8217;Agenzia italiana del farmaco”.<br />
In forza di tale disposizione, è AIFA l’ente istituzionalmente competente, in Italia, ad esprimere pareri sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti principi attivi diversi.<br />
Come già ritenuto da TAR Lazio-Roma, Sez. III quater n. 10391/2015<em>&nbsp;(</em>con decisione confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 1306 del 1° aprile 2016) “Le valutazioni operate dall’EMA in merito alla immissione in commercio del farmaco nulla hanno a che vedere con la valutazione di equivalenza terapeutica dei farmaci, trattandosi di giudizi che hanno oggetti pacificamente diversi e posti in essere in momenti diversi tra loro. Sotto tale profilo, infatti, mentre l’EMA valuta l’efficacia e la sicurezza del singolo farmaco prima della sua immissione in commercio ed a prescindere dalla sussistenza di altri farmaci con profili di efficacia e sicurezza di identico contenuto, l’AIFA opera un giudizio ex post che prescinde dalla immissione in commercio – già sussistente – e si incentra sulle caratteristiche intrinseche dei due prodotti e sulla capacità di ottenere gli stessi risultati terapeutici. Allo stesso modo priva di fondamento appare la tesi secondo cui le valutazioni dell’AIFA presupporrebbero un preventivo parere obbligatorio e vincolante dell’EMA”.<br />
4.2. Posta dunque la competenza istituzionale di AIFA a pronunciarsi sulla eventuale equivalenza terapeutica di principi attivi diversi, va osservato che con specifico riferimento alle questioni per cui è causa, AIFA si era già pronunciata sulla equivalenza terapeutica di epoietina beta e epoietina teta in data anteriore a quella di indizione della gara in esame: si fa riferimento al parere reso dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA in data 18 febbraio 2015; parere richiamato dagli stessi verificatori in più punti della loro relazione.<br />
4.3. Il parere è stato reso da AIFA su richiesta del TAR Bari, il quale, in particolare, aveva chiesto di chiarire “se al momento della pubblicazione del bando de quo (7.6.2013), sulla base della letteratura scientifica esistente in quel momento, era possibile esprimere un giudizio di equivalenza terapeutica tra l’Epoietina Alfa originator, l’Epoietina beta originator, l’Epoietina teta, nonché tra questi e i loro biosimilari”.<br />
Rispondendo a tale quesito, la C.T.S. di AIFA precisa, per ciò che rileva:<br />
&#8211; “L’epoietina theta è strutturalmente simile alle epoietine alfa e beta e non è un biosimilare”;<br />
&#8211; “L’epoietina theta è stata sintetizzata usando l’epoietina beta come comparatore ed anche in questo caso il gene dell’EPO umana è stato introdotto in cellule in coltura CHO per la “copiatura”. La sequenza dell’epoietina theta è quindi ancora di 165 ammi<br />
&#8211; precisa ancora AIFA che l’epoietina theta, al contrario delle altre epoietine, non ha la medesima indicazione terapeutica nei bambini e nei pazienti con patologie tumorali ematologiche, ma si tratta di esigenze “marginali “.<br />
4.4. Alla luce di tali considerazioni, AIFA, rispondendo ai quesiti del TAR Bari, conclude nel senso di riconoscere la correttezza, sotto il profilo tecnico scientifico, di una gara nella quale l’epoietina teta sia posta in concorrenza con l’epoietina beta (oltre che con l’epoietina alfa). E altrettanto ha statuito il TAR Bari, di conseguenza, con la sentenza n. 630/16 del 10 maggio 2016 che ha definito quel giudizio.<br />
4.5. La diversa sentenza del TAR Milano citata dalla ricorrente (n. 993 del 21 aprile 2015) si riferiva ad una gara bandita in data antecedente al parere AIFA; parere che, presumibilmente, non era noto al Tribunale al momento della decisione, assunta nella camera di consiglio del 19 marzo 2015 (il parere AIFA è del 18 febbraio precedente). In ogni caso, il Tribunale di Milano ha assunto la propria decisione sul presupposto della “inesistenza, allo stato, di studi clinici di organismi di&nbsp;<strong>sanit</strong>à nazionali e/o internazionali, che dimostrerebbero l’equivalenza terapeutica tra epoietina beta e teta”. Per contro, alla data di indizione della gara qui in esame (7 dicembre 2015), il parere AIFA era stato già reso ed era ormai noto in ambito scientifico: il che, evidentemente, modifica completamente i parametri di valutazione giuridica della questione, rispetto alla fattispecie decisa dal Tar Milano.<br />
5. Peraltro, la ricorrente ha sostenuto che il parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico di AIFA il 18 febbraio 2015 non sarebbe idoneo a sostenere la legittimità della gara in esame, sia perché costituirebbe un atto meramente interno del procedimento amministrativo, a cui non ha fatto seguito la determinazione conclusiva del direttore dell’Ente; e sia perché è stato reso nel contesto di un diverso processo e in relazione ad una diversa procedura di gara, e non a fronte di una specifica richiesta formulata dalla stazione appaltante prima di bandire la gara per cui è causa.<br />
La censura, di natura prettamente formalistica, non può essere condivisa.<br />
5.1. Intanto, sotto un profilo formale, la determinazione conclusiva del direttore generale di AIFA è prevista dalla Linee Guida adottate da AIFA il 6 marzo 2014 (doc. 24 ricorrente) per il solo caso di richieste di parere formulate dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 15 comma 11 ter del D.L. n. 95/2012 (secondo cui “nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco”), laddove il parere del 18 febbraio 2015 di cui si discute è stato reso su richiesta di un organo giurisdizionale e costituisce una relazione di “chiarimenti” resi in sede giudiziale dall’organo tecnico dell’ente, l’unico competente a renderlo.<br />
5.2. Inoltre, e soprattutto, sotto un profilo sostanziale il predetto parere assume una valenza generalizzata, esterna al singolo processo e alla singola procedura di gara in relazione ai quali è stato reso, nella misura in cui contiene considerazioni di carattere tecnico-scientifico (sulla equivalenza terapeutica delle due diverse tipologie di epoietine) che non è evidentemente possibile circoscrivere alla specifica gara decisa dal TAR Bari; anche perché, se pure S.C.R. Piemonte avesse richiesto il parere dell’AIFA prima di stabilire se accorpare le due epoietine all’interno di un unico lotto, è evidente che la risposta di AIFA non avrebbe potuto essere diversa da quella resa pochi mesi prima sull’identico quesito.<br />
5.3. E’ noto, a questo riguardo, che ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 della L. 241/90, nessun provvedimento amministrativo può essere annullato per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;sicchè, quand’anche fosse ravvisabile la violazione procedimentale imputata dalla ricorrente alla stazione appaltante, consistente nel non aver acquisito il parere preventivo dell’AIFA prima di bandire la gara sul lotto 722, si tratterebbe di una violazione inconferente sulla legittimità degli atti di gara, essendo palese che il contenuto degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
In ogni caso, a sgombrare definitivamente il campo da ogni residua perplessità, stanno le conclusioni espresse dai verificatori, che hanno puntualmente e chiaramente risposto ai quesiti che il Tribunale ha loro sottoposto proprio allo scopo di acquisire esaurienti elementi di valutazione sui profili oggetto di controversia.<br />
6. Resta da esaminare il terzo motivo di ricorso, proposto con il primo atto di motivi aggiunti, con cui sono stati impugnati gli atti relativi al primo confronto concorrenziale istituito dalla stazione appaltante nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, laddove, in relazione al lotto n. 722, è stata confermata la decisione di mettere a gara&nbsp;<em>“Epoietina beta o epoietine con pari efficacia dimostrata da studi comparativi registrativi”&nbsp;</em>per un valore complessivo di € 353.191,27, per un prezzo a UI (Unità Internazionale) pari a 0,00154. La ricorrente lamenta l’illegittimità della base d’asta determinata dalla stazione appaltante, per asserito contrasto con l’art. 29 del D. Lgs. 163/2006; ciò sul rilievo che la base d’asta sarebbe stata determinata in un importo non remunerativo per le imprese, prescindendo da una valutazione del valore dei contratti analoghi precedentemente stipulati.<br />
La censura è inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse, secondo la condivisibile eccezione formulata dalla difesa dell’amministrazione, essendo stata dedotta da soggetto che non ha partecipato alla gara iniziale per conseguire l’iscrizione nel sistema dinamico di acquisizione, e che conseguentemente non ha titolo né interesse per contestare il contenuto dei bandi specifici indetti successivamente dall’amministrazione in relazione alle singole forniture.<br />
Le censura è comunque infondata nel merito perché dedotta sul presupposto di un’asserita insostenibilità della base d’asta, che per un verso non è stata dimostrata, e per altro verso appare smentita dalla circostanza che alla gara ha potuto partecipare un’altra concorrente, la controinteressata Teva Italia s.r.l., che se l’è pure aggiudicata.</p>
<p>7. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso va conclusivamente respinto.<br />
8. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la complessità e la relativa novità delle questioni esaminate, ad eccezione dell’onere economico della verificazione, che è posto a carico esclusivo della parte soccombente e che sarà quantificato e liquidato con separato provvedimento.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.<br />
Pone a carico della parte ricorrente l’onere economico della verificazione, il cui importo sarà liquidato con separato provvedimento.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Testori, Presidente<br />
Savio Picone, Consigliere<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p><strong>L&#8217;ESTENSORE<br />
Ariberto Sabino Limongelli<br />
IL PRESIDENTE<br />
Carlo Testori</strong></p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-10-2016-n-1409/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2016 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2011 n.1409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-3-2011-n-1409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-3-2011-n-1409/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2011 n.1409</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la determina dell&#8217;ufficio demaniale marittimo del Comune di Pozzuoli che ha assegnato due lotti ricadenti nell’ambito demaniale di competenza del Comune per la nautica da diporto; dopo una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato provvedimenti interdittivi antimafia, rimane fermo l&#8217;onere per l’Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-3-2011-n-1409/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2011 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-3-2011-n-1409/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2011 n.1409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la determina dell&#8217;ufficio demaniale marittimo del Comune di Pozzuoli che ha assegnato due lotti ricadenti nell’ambito demaniale di competenza del Comune per la nautica da diporto; dopo una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato provvedimenti interdittivi antimafia, rimane fermo l&#8217;onere per l’Amministrazione comunale, prima di procedere a nuova assegnazione, di chiedere nuova informativa antimafia avuto riguardo al lungo tempo trascorso dalla data di rilascio della prima informativa prefettizia negativa oggetto di caducazione giurisdizionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01409/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01564/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2011, proposto dalla <b>ditta Cicale Lorenza</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Orefice, Alessandro Ferone, Vincenzo Fioravante Aliperti, con domicilio eletto presso Mangazzo in Roma, via Alessandro III n.6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pozzuoli</b>, in persona del sindaco e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, n. 57; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Società Fusaro Land Srl, Soc. Pozzonala Flegrea Srl, Soc. Dnb Srl,</b> in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Dello Iacono, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;<br /> <br />
<b>Gennaro Capuano, Società Guardascione Ciro &#038; C. S.a.s., </b>rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Dello Iacono, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VII n. 2478/2010, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE DI DUE LOTTI RICADENTI NELL&#8217;AMBITO DEMANIALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO-AFFIDAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli e di Società Fusaro Land Srl e di Soc. Pozzonala Flegrea Srl e di Soc. Dnb Srl e di Gennaro Capuano e di Società Guardascione Ciro &#038; C. S.a.s.;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Orefice, Ferone, Starace e Lentini.;	</p>
<p>Considerato che l’appello cautelare non appare assistito da fumus boni iuris nella parte in cui lo stesso si appunta, peraltro in forma irrituale, a censurare le modalità applicative alla fattispecie in oggetto della sentenza di questo Consiglio di Stato n.3292 del 20 aprile 2010, tenuto conto del fatto che detta pronuncia, in quanto caducatoria di un atto a contenuto inibitorio, ha natura autoesecutiva;	</p>
<p>considerato, tuttavia, che l’Amministrazione comunale, prima di procedere a nuova assegnazione, deve richiedere nuova informativa antimafia, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, avuto riguardo al lungo tempo trascorso dalla data di rilascio della prima informativa prefettizia negativa oggetto di caducazione giurisdizionale; 	</p>
<p>considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1564/2011) nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-3-2011-n-1409/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2011 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.1409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-7-2009-n-1409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-7-2009-n-1409/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-7-2009-n-1409/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.1409</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru C. A. e M. M. (avv. P. Franceschi) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); il Consiglio Regionale della Sardegna (avv.ti M. Falchi Delitala e G. Spano) e nei confronti del signor T. A. (avv.ti B. e F. Ballero) e del signor F. noto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-7-2009-n-1409/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> C. A. e M. M. (avv. P. Franceschi) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); il Consiglio Regionale della Sardegna (avv.ti M. Falchi Delitala e G. Spano) e nei confronti del signor T. A. (avv.ti B. e F. Ballero) e del signor F. noto F. S. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla computabilità o meno dei voti assegnati alle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 3%, fini del calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale nelle elezioni dei consigli regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezione Consigli regionali – Calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale &#8211; Computo dei voti – Possibilità di utilizzare i voti ottenuti dalle liste che in sede circoscrizionale non hanno superato lo sbarramento del 3% &#8211; Art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43 &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni dei consigli regionali, nelle operazioni di calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale non devono essere computati i voti ottenuti dalle liste che in tale sede non hanno superato lo sbarramento del 3% ex art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 297 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>C. A. e M. M.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto in Cagliari, via Sonnino n. 33, presso lo studio del medesimo legale;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;<br />
il <b>Consiglio Regionale della Sardegna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Falchi Delitala e Gabriele Spano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Consiglio Regionale in Cagliari, via Roma n. 25;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del signor <B>T. A.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto e Francesco Ballero, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, corso Vittorio Emanuele n. 76;<br />
e del signor <b>F. noto F. S.</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>nei limiti di cui infra, di tutti gli atti e operazioni del procedimento elettorale per l&#8217;elezione del consiglio Regionale della Sardegna svoltesi il 15-16 Febbraio 2009, e segnatamente del verbale dell&#8217;Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d&#8217;Appello di Cagliari emesso in data 26.2.2009 e dei verbali di proclamazione degli eletti emessi dagli otto uffici elettorali centrali circoscrizionali, costituiti rispettivamente presso i Tribunali di: Cagliari (per le tre circoscrizioni elettorali provinciali di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Villacidro-Sanluri); Oristano; Nuoro; Sassari; Lanusei e Tempio Pausania (per le rispettive circoscrizioni elettorali provinciali) ed emessi in date comprese fra il 27 Febbraio (Nuoro) ed il 5 il marzo 2008 (Tempio); <br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali rilevanti ai fini indicati nell&#8217;esposizione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sig. Tarcisio Agus;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente sig. Massimo Montisci è cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Capoterra, ed è stato candidato per il Consiglio Regionale nella lista denominata MPA (Insieme per le Autonomie – MPA Sardegna) nella circoscrizione di Cagliari, risultando il secondo maggior votato di tale lista, dopo il dr. Davide Galantuomo, a sua volta non dichiarato eletto.<br />	<br />
Il ricorrente avv. Carlo Angioy è un elettore iscritto nelle liste elettorali di Assemini (Ca).<br />	<br />
Essi espongono in ricorso che, presso gli uffici elettorali centrale e circoscrizionali, sarebbe stato commesso un grave errore metodologico nelle modalità di calcolo del quoziente elettorale, cosicchè alla lista del MPA, che era apparentata con le liste che hanno sostenuto il Presidente eletto Ugo Cappellacci, sarebbe stato attribuito un solo seggio, nella circoscrizione di Sassari, mentre, sulla base della corretta ripartizione dei seggi secondo il criterio dei c.d. “resti”, ne avrebbe dovuto conseguire almeno due.<br />	<br />
Poiché, come risulta dal verbale dell’ufficio centrale regionale, il secondo resto maggiore fra le varie liste del MPA che sono state presentate nelle circoscrizioni provinciali è quello della provincia di Cagliari, l’ulteriore seggio avrebbe dovuto essere assegnato in favore della lista circoscrizionale di Cagliari.<br />	<br />
Dunque l’odierno ricorrente Montisci, in quanto secondo graduato, ha un interesse qualificato ad ottenere la correzione del risultato elettorale, mentre il ricorrente avvocato Angioy, elettore, ha comunque interesse al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.<br />	<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione della L. n° 108/68 e della L. n° 43/95. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto di motivazione: con riguardo al procedimento seguito dall’ufficio elettorale circoscrizionale ai fini dell’assegnazione della quota proporzionale dei seggi del Consiglio Regionale della Sardegna, con particolare riguardo al mancato computo, nella ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale, di tutti i voti validi conseguiti dalle liste provinciali ammesse alla competizione elettorale, anche se non conseguenti seggi per non avere raggiunto il loro gruppo, nell&#8217;intera regione, il quorum del 3% dei voti validi (non essendo collegate a una lista regionale che abbia superato la percentuale del 5% per cento).<br />	<br />
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo l’annullamento di tutti gli atti, provvedimenti ed operazioni elettorali impugnati, nei limiti del dichiarato interesse all’ottenimento di un ulteriore seggio in favore della lista Insieme per le Autonomie – MPA Sardegna, con tutte le consequenziali pronunce come per legge.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Consiglio regionale della Sardegna che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.<br />	<br />
Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato Tarcisio Agus che, con ampi richiami giurisprudenziale, ha sostenuto l’infondatezza delle argomentazioni dei ricorrenti, chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
In vista dell’udienza di trattazione i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria di replica alle deduzioni difensive del controinteressato, insistendo nelle già rassegnate richieste di accoglimento.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
La tesi dei ricorrenti è fondata, essenzialmente, su un’interpretazione strettamente letterale delle disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni di calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale.<br />	<br />
Essa, in particolare, è volta a valorizzare la circostanza che le stesse sono temporalmente antecedenti e, come tali, destinate a svolgersi prima dell’avvio di quelle affidate all’ufficio centrale regionale (dalle quali emerge il risultato percentuale complessivo conseguito dalle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale), e vorrebbe includere, nel computo dei voti da considerarsi da parte dell’ufficio centrale circoscrizionale per il calcolo del quoziente provinciale, anche quelli delle liste che, per non aver raggiunto il 3% dei voti validi, non sono ammesse, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 43/1995, all’assegnazione dei seggi. <br />	<br />
L’argomento non convince.<br />	<br />
In forza dell&#8217;art.15 della legge n.108/1968, la ripartizione della cd. quota proporzionale di consiglieri regionali tra le liste provinciali avviene in due momenti, rispettivamente avanti all&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale e all&#8217;Ufficio centrale regionale.<br />	<br />
Nella prima fase l&#8217;Ufficio circoscrizionale tiene conto della cifra elettorale di ciascuna lista (pari ai voti validi ottenuti dalla stessa) e del numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione.<br />	<br />
Divide la somma delle cifre elettorali di lista per il numero dei seggi più uno, ottenendo il quoziente elettorale circoscrizionale.<br />	<br />
Attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di lista.<br />	<br />
I seggi residuati vengono attribuiti dall&#8217;Ufficio centrale regionale, che somma i voti residuati di ciascun gruppo di liste dividendolo poi per il numero dei seggi residuati da attribuire. <br />	<br />
Si ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale, che consente di individuare per ciascun gruppo di liste provinciali il numero di seggi spettanti in sede regionale.<br />	<br />
Detti seggi sono distribuiti nell&#8217;ambito di ciascun gruppo di liste provinciali, secondo una graduatoria che tiene conto della percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista nella propria circoscrizione.<br />	<br />
Il problema centrale posto dall’odierna vertenza è quello di stabilire se in sede circoscrizionale le descritte operazioni vadano compiute tenendo conto anche dei voti delle liste che in tale sede non hanno superato lo sbarramento del 3%.(art.7 della legge 23 febbraio 1995, n.43), oppure no.<br />	<br />
Rileva il Collegio, che la questione è stata già affrontata e risolta in senso sfavorevole alla tesi dei ricorrenti dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con decisione 10 luglio 1997, n.13), che, pur decidendo sulla questione delle modalità di calcolo del quoziente elettorale in sede regionale, ha affermato principi senz’altro riferibili anche al computo del quoziente elettorale in sede circoscrizionale.<br />	<br />
Tale questione interpretativa si era posta giacché la vecchia disciplina del 1968, dettata in un momento storico nel quale tutte le liste partecipavano alla distribuzione dei seggi, è stata profondamente innovata dall’art. 7 della legge n. 43/1995, che, introducendo lo sbarramento del 3% per le liste minori, ha escluso che le stesse siano assegnatarie di seggi.<br />	<br />
Si tratta, pertanto, di stabilire se i voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3%, e che perciò non sono ammesse all&#8217;assegnazione dei seggi, esauriscono la loro funzione essenziale, di espressione della volontà del cittadino elettore, nel momento in cui questi sono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono, oppure, invece, se continuino ad esercitare una certa influenza sui risultati elettorali, concorrendo alla determinazione dei quozienti elettorali concernenti, a questo punto, solo la ripartizione dei seggi tra liste diverse da quelle cui detti voti erano rivolti.<br />	<br />
Come detto, l’Adunanza Plenaria, nel quadro di un&#8217;interpretazione sistematica del complesso normativo vigente, dalla quale il Collegio non ravvisa oggi motivo per discostarsi, ha ritenuto che la tesi della non computabilità dei voti riportati dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 3% sia preferibile.<br />	<br />
In ciò evidenziando espressamente, in relazione alle descritte fasi di ripartizione dei seggi, l&#8217;esigenza di una razionale, funzionale ed uniforme applicazione del sistema normativo vigente, che tenga conto della positiva evoluzione dell&#8217;ordinamento elettorale delle regioni, in armonia con la stessa logica ispiratrice del sistema.<br />	<br />
Ed invero, il sistema di computo dei soli voti delle liste che partecipano effettivamente alla ripartizione dei seggi presenta l&#8217;indubbio vantaggio di assicurare una piena rispondenza tra la volontà degli elettori che hanno manifestato il loro voto ed il risultato finale delle elezioni.<br />	<br />
Viceversa, l&#8217;ulteriore rilevanza dei voti validamente espressi con riferimento a liste che non hanno superato la soglia di sbarramento non risponderebbe ad un interesse giuridicamente rilevante degli elettori i quali, indirettamente e casualmente, verrebbero ad incidere nella ripartizione dei seggi tra i restanti schieramenti rimasti in lizza.<br />	<br />
Del resto, prosegue l’Adunanza Plenaria, che l&#8217;intento dell&#8217;articolo 7 della legge n. 43/1995 fosse quello di azzerare a tutti gli effetti i voti ottenuti dalle liste rimaste sotto la soglia di sbarramento è confermato da quanto affermato dai presentatori di ben 4 proposte di legge volte a stabilire, in via di interpretazione autentica, che l&#8217;articolo 7 del questione va inteso nel senso che “ i voti conseguiti dalle liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto meno del 3% dei voti e non sia collegato ad una lista regionale che abbia superato la percentuale del 5%, non concorrono a formare il quoziente elettorale circoscrizionale e non sono calcolati i fini della determinazione dei resti”.<br />	<br />
Pertanto, sulla base di un’interpretazione logico sistematica della norma, che tenga conto della sua specifica funzione, deve ritenersi che l&#8217;unico ragionevole procedimento per il calcolo dei voti residui, sia in sede circoscrizionale che in sede regionale, debba svolgersi solo dopo l&#8217;accertato superamento del limite del 3% su base regionale e solo con riferimento alle liste ammesse alla ripartizione dei seggi.<br />	<br />
Né l&#8217;operatività di tale modalità di calcolo trova ostacolo nella scansione temporale dei lavori dell&#8217;ufficio centrale circoscrizionale posta del ricorrente a fondamento della diversa interpretazione proposta.<br />	<br />
E’ invero sufficiente, come del resto si ricava dalla stessa modulistica predisposta dall&#8217;amministrazione, che l&#8217;ufficio centrale regionale, una volta ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali le cifra elettorale di ciascuna lista provinciale e di ciascuna lista regionale, comunichi subito, ai medesimi uffici circoscrizionali, le liste escluse dalla ripartizione dei seggi, ponendo questi ultimi in condizione di procedere al compimento di tutte le altre operazioni (compresa la ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale) escludendo fin dall&#8217;inizio le liste che non hanno raggiunto il quorum dell’art. 7 nel calcolo dei quozienti elettorali.<br />	<br />
Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Sapone Srl Urbana (Avv.ti C. Angeletti, D. Finiguerra, S. Vinti) c/ Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (Avv. dello Stato) sulla possibilità di annoverare tra le società d&#8217;ingegneria anche le società di cui all&#8217;art. 13, L. 248/2006 Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Baccarini,  Est. Sapone<br /> Srl Urbana (Avv.ti C. Angeletti, D. Finiguerra, S. Vinti) c/<br /> Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di annoverare tra le società d&#8217;ingegneria anche le società di cui all&#8217;art. 13, L. 248/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Società d’ingegneria – Configurabilità – Requisiti – Limitazioni allo svolgimento di servizi a soggetti diversi dai propri soci – Irrilevanza –  Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A norma dell’art. 90 D. L.vo 163/2006, i requisiti richiesti per essere annoverati tra le società d’ingegneria risultano essere la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dell’attività ivi indicata, a nulla rilevando, viceversa la circostanza che dette società ricevano o meno incarichi a seguito dell’espletamento di gare o di procedure ad evidenza pubblica. Ne deriva che le società di cui all’art. 13, L. 248/2006, alle quali è  inibito, lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi dai propri soci, ben possono essere annoverate tra le società d’ingegneria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE III &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.<b>5942 </b>del <b>2007</b> proposto dalla </p>
<p><b>srl URBANA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Angeletti, Donatella Finiguerra e Stefano Vinti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Vinti in Roma, Via Emilia n.88;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,</b> <b>Forniture e Servizi</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;</p>
<p><b>per l’annullamento:<br />
</b>1) del provvedimento in data 16 aprile 2007, prot. n.2066, pervenuto il 23 successivo, con il quale è stata negata alla società ricorrente la cancellazione dal casellario delle Società d’Ingegneria e Professionali; <br />
2) si ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed occorrendo della determinazione n.7 del 16 novembre 2006 nella parte in cui, punto 1, del dispositivo, si riferisce alle società di ingegneria “ivi comprese, quelle ricadenti nel dispositivo dell’art.13 della L. n.248/2006”</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  i difensori della parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente, il cui capitale sociale appartiene integralmente alla Sat srl, a sua volta interamente partecipata da enti pubblici, giusta quanto testualmente disposto dal proprio statuto, modificato a seguito dell’entrata in vigore dell’art.13 della L. 248/2006, ha lo scopo di supportare esclusivamente i propri soci  (enti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) nella produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici  locali, nonchè nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza”.<br />
Sulla base delle nuove disposizioni statutarie ha chiesto all’intimata Autorità di essere cancellata dal Casellario delle Società d’Ingegneria e Professionali, ma tale istanza è stata rigettata con la gravata determinazione in quanto alcune delle attività rientranti nell’oggetto sociale dell’odierna istante, quali la consulenza, la progettazione e la direzione dei lavori nei settori dell’ingegneria, dell’urbanistica, dell’energia, dell’architettura, dell’agricoltura, dell’industria, dell’organizzazione aziendale, ivi compresi i piani di sicurezza ed i controlli di qualità in Italia e all’estero, nonché la validazione dei progetti inseriti nell’ambito di programmi di concessione, risultavano tipiche delle predette società.<br />
Avverso la gravata determinazione sono stati prospettati i seguenti motivi di doglianza:<br />
<b>1) Violazione di legge con riferimento al D.lgvo n.163/2006 ed in particolare l’art.90. Violazione di legge con riferimento all’art.13 della L. n.248/2006. Eccesso di potere sotto vari profili, in particolare: contraddittorietà, illogicità r perplessità del procedimento:<br />
2)</b> <b>Eccesso di potere sotto vari profili: Carenza di motivazione, perplessità del procedimento, difetto assoluto di istruttoria. Violazione di legge con riferimento all’art.3 della L. n.241/1990;<br />
3) Violazione di legge con riferimento all’art.10 bis della L. n.241/1990.<br />
</b>Si è costituita l’intimata Autorità prospettando in primis l’inammissibilità del proposto gravame e contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze, chiedendone il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il proposto gravame è stato impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata Autorità ha rigettato l’istanza presentata dalla società ricorrente tesa ad ottenere la cancellazione dal Casellario delle Società d’Ingegneria e Professionali.<br />
Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Autorità sul presupposto che la permanenza dell’odierna istante nel citato Casellario non è suscettibile di recarle alcun pregiudizio, atteso che il casellario è solo una banca dati “in cui confluiscono le informazioni che provengono dai soggetti tenuti a comunicarle all’Autorità e l’inserimento delle stesse serve a dare semplice notizia ai terzi di determinati fatti” (pag.5 della memoria conclusionale).<br />
La suddetta eccezione non è suscettibile di favorevole esame dato che l’inserimento nel suddetto casellario impone alle società interessate una serie di obblighi di comunicazione di dati ed informazioni, il cui inadempimento comporta l’apertura di un procedimento sanzionatorio.<br />
Con il primo motivo di doglianza la ricorrente, premesso che, giusta quanto stabilito dal proprio statuto, il suo scopo sociale è quello  di supportare esclusivamente i propri soci  (enti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) nella produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici  locali, nonchè nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, afferma che non rientrava nella categoria delle società di ingegneria, considerato che nella suddetta categoria devono essere annoverate unicamente quelle società che possono ricevere incarichi solo a seguito dell’espletamento di gare o comunque di procedure ad evidenza pubblica.<br />
La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame. <br />
Al riguardo il Collegio, pur avendo presente che, giusta quanto stabilito dall’art.13 della L. n.248/2006, alla società ricorrente è inibito lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi dai propri soci, nondimeno, sottolinea che alla luce delle disposizioni in materia, tale elemento non preclude in alcun modo che la srl Urbana non debba essere annoverata tra le società di ingegneria.<br />
A supporto di tale conclusione è dirimente il richiamo dell’art.90 del D.lgov n.163/2006 il quale testualmente dispone che “Si intendono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale” <br />
E’ palese, quindi, che secondo la suddetta disposizione, come correttamente affermato dalla resistente amministrazione, che i requisiti richiesti per essere annoverati tra le società di ingegneria risultano essere  solamente la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dell’attività ivi indicata, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza, addotta dalla ricorrente, di operare in una situazione di concorrenza nel libero mercato.<br />
Poiché è pacifico che la srl Urbana possegga entrambi i predetti requisiti, ne consegue de plano che la stessa deve essere annoverata tra le suddette società di ingegneria.<br />
Nè a suffragare la fondatezza della tesi ricorsuale risulta essere conferente il richiamo dell’art.53 del DPR n.554/1999, il quale stabilisce i requisiti richiesti alle società di ingegneria ai fini dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui al titolo del citato DPR, tenuto conto che il concetto di affidamento risulta essere alquanto generico, e prescinde dalla circostanza che il suddetto affidamento sia avvenuto a seguito dell’espletamento di procedura a evidenza pubblica, per cui correttamente la determinazione n.7/2000 della resistente Autorità ha previsto che gli obblighi di informazione di cui gli articoli 53, comma 3 e 54 del D.P.R. 554/99, devono far carico a tutte le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell&#8217;articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />
Da rigettare è anche il secondo motivo di doglianza, prospettante il difetto di motivazione, in quanto la contestata determinazione avrebbe fatto riferimento unicamente all’attività espletata dalla società ricorrente, senza prendere in considerazione le altre disposizioni dello statuto che concernono la peculiarità dell’attività svolta dalla svolta da Urbana in modo esclusivo a favore dei propri soci.<br />
Al riguardo deve essere evidenziato che, correttamente, la resistente Autorità ha preso in considerazione unicamente gli elementi stabiliti dall’art.90 del citato D.lgvo 163/2006 ai fini dell’individuazione della categoria giuridica de qua, omettendo di prendere in esame altri elementi i quali, non essendo previsti nella citata disposizione, non assumevano alcuna rilevanza.<br />
Pure da rigettare è l’ultimo motivo di doglianza con cui è stata dedotta la violazione dell’art.10 bis della L. n.251/1990, il quale prevede che il responsabile del procedimento o l’autorità competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, al fine di consentire agli stessi di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.<br />
Al riguardo deve essere osservato che:<br />
1) l&#8217;omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all&#8217;art. 10-bis della l. 241/1990 non provoca ex se l&#8217;illegittimità del provvedimento finale tutte le volte in cui si provi l&#8217;irrilevanza della partecipazione dell&#8217;interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che, comunque, non avrebbe potuto essere diverso e ciò in quanto il principio di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte della l. 241/1990, della non annullabilità del provvedimento per violazione dell&#8217;art.7 della medesima legge, trova applicazione anche nel caso di violazione dell&#8217;art. 10-bis (ex plurimis Tar Abruzzo, Pescara, n. 437/2007; Tar Molise, n.161/2007);<br />
2) nella fattispecie in esame è acclarato, alla luce della argomentazioni di cui sopra, che le ragioni che la società ricorrente avrebbe addotto al fine di suffragare la fondatezza della propria istanza, successivamente poste a base delle dedotte censure, non avrebbero potuto comportare in alcun modo l’accoglimento della predetta istanza. <br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
<b>                                </p>
<p align=center> P.Q.M.</p>
<p>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>5942 </b>del <b>2007</b>, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Domenico LUNDINI                 &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2005-n-1409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2005-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1409</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Cogliani sulla rilevanza delle vicende del bilancio interno della P.A. in sede di esecuzione del giudicato Processo Amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza – Vicende del bilancio interno all’amministrazione &#8211; Non sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato In sede di giudizio di ottemperanza, le vicende del bilancio interno all’amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2005-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2005-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><b>Pres.</b> Giulia,<b> Est.</b> Cogliani</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza delle vicende del bilancio interno della P.A. in sede di esecuzione del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo Amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza – Vicende del bilancio interno all’amministrazione &#8211;  Non sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di giudizio di ottemperanza, le vicende del bilancio interno all’amministrazione non sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. Reg. Gen. 6079 del 2004 proposto da<br />
<b>Canulli Ileana</b> , rappresentata e difesa dall’ avv. Gianfranco Ruffo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso  in Roma, v. C. Monteverdi 20, per delega a margine dell’atto introduttivo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Nettuno</b>, n.c.;</p>
<p>per la nomina del commissario ad acta</p>
<p>a seguito della sentenza 15.1.2004 n. 297 di questa Sezione, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4418 del 19.11.2002, dep. Il 9.12.2002 della 1° sez. corte d’appello di Roma;</p>
<p>	VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTE le memorie prodotte dalla parte istante;<br />	<br />
	VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore, alla camera di consiglio del 16.12.2004 , la Dott. Solveig Cogliani; <br />	<br />
Udito il procuratore della parte ricorrente come da verbale d’udienza;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante  esponeva che con la sentenza  n. 4418 del 2002, della Corte d’appello di Roma, il Comune di Nettuno era stato condannato al pagamento in favore della stessa della somma di euro 155.462,55 oltre agli interessi legali dalla data della suddetta sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio nella misura dei due terzi che sono liquidati, per il primo grado, in complessivi euro 2.820,00, di cui 60,00 per spese, 760,00 per diritti e 2.000,00 per onorari (oltre competenze di legge) e, per il secondo grado in complessivi euro 3.120,00, di cui 60,00, per spese, 860,00 per diritti e 2.200,00 per onorari (oltre competenze di legge), ponendo, le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico dell’appellante comune  di Nettuno.<br />	<br />
	Rappresentava, altresì, che la sentenza era notificata al procuratore domiciliatario del Comune, in data 22.1.2003 ed era notificata, munita di formula esecutiva, direttamente al Comune  in persona del sindaco in data 3.2.2003.<br />	<br />
	La predetta sentenza passava in giudicato in data 23.3.2003, non essendo stata impugnata dal Comune di Nettuno.<br />	<br />
	Nonostante l’atto di significazione e diffida e messa in mora della ricorrente in data 23.6.2003, il Comune non dava esecuzione alla decisione; sicché l’istante, con ricorso n. 9486/03, chiedeva al Tribunale adito di voler dichiarare l’obbligo del Comune di Nettuno di  adempiere al giudicato menzionato.<br />	<br />
	Con sentenza n. 297 del 15.1.2004 questa Sezione, in accoglimento del ricorso, ordinava al Comune di Nettuno di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di giorni novanta, con riserva, in caso di inottemperanza, di nominare un Commissario ad acta.<br />	<br />
Ciò premesso, la ricorrente, lamentando il persistente inadempimento dell’Amministrazione, anche dopo la notifica della predetta sentenza n. 297/04, chiedeva la nomina di un commissario ad acta.<br />
	Con provvedimento interlocutorio di questo Tribunale  n. 10931 del 2004, era chiesta all’amministrazione, una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione della sentenza per cui è causa.<br />	<br />
	Con nota  fatta pervenire, per la camera di consiglio fissata per la discussione, l’amministrazione  comunicava che il Consiglio comunale, con atto n. 54 del 25.11.2004, aveva provveduto a riconoscere la somma di euro 162.000,00, quale debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza della corte d’appello n. 4418 del 2002 e che, tuttavia, l’amministrazione stessa era in attesa dell’erogazione del finanziamento richiesto per il pagamento della somma a favore della ricorrente.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Osserva il Collegio che dalla documentazione in atti, appare che la sentenza invocata da parte istante non è stata ancora eseguita.<br />	<br />
Ciò non risulta contestato dall’amministrazione, che si limita ad informare, nella nota già richiamata in fatto, del 19.11.2004 , di aver proceduto al riconoscimento della somma di euro 162.000,00 peraltro insufficiente, secondo la ricorrente, a coprire l’intero debito, per l’adempimento di quanto disposto dalla Corte d’Appello di Roma, come debito fuori bilancio.<br />
	Come più volte affermato dalla giurisprudenza (ex multis, Cass., 14.1.1981, n. 323), le vicende del bilancio interno all’amministrazione non sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato.<br />	<br />
	Sicchè, indipendentemente dai tempi invocati dall’amministrazione per ottenere il finanziamento, come evidenziato dalla nota già richiamata, deve nuovamente ordinarsi all’amministrazione comunale di Nettuno di provvedere a dare esecuzione alla sentenza  n. 4418 del 2002 della Corte d’Appello di Roma e, per l’effetto al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 155.462,55 oltre agli interessi legali dalla data della suddetta sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio nella misura dei due terzi, liquidati, per il primo grado, in complessivi euro 2.820,00, di cui 60,00 per spese, 760,00 per diritti e 2.000,00 per onorari (oltre competenze di legge) e, per il secondo grado in complessivi euro 3.120,00, di cui 60,00, per spese, 860,00 per diritti e 2.200,00 per onorari (oltre competenze di legge), assegnando il termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Si procede alla nomina sin d’ora del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione.<br />	<br />
In ragione della soccombenza, si condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, determinate nella misura di euro 1500,00, oltre IVA e CPA.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis)    accoglie  il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza n. 4418 del 2002 della Corte d’Appello di Roma, come specificato in motivazione, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione; nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, determinate nella misura di euro 1500,00, oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16.12.2004.<br />
con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Patrizio Giulia                                                 PRESIDENTE<br />
Renzo Conti                                        Consigliere<br />
Solveig Cogliani, rel.		                     Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2005-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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