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	<title>14076 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14076 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14076</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-14076/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-14076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14076</a></p>
<p>Giuseppe Daniele, Presidente Achille Sinatra, Consigliere, Estensore Ipotesi di inconfigurabilità  del ricorso collettivo Processo &#8211; ricorso collettivo &#8211; identiche situazione processuali e sostanziali &#8211; devono sussistere &#8211; soggetti non collocati in graduatoria di merito &#8211; posizione processuale potenzialmente conflittuale &#8211; è tale &#8211; ricorso collettivo &#8211; non è configurabile. Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-14076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14076</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-14076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14076</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente Achille Sinatra, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Ipotesi di inconfigurabilità  del ricorso collettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo &#8211; ricorso collettivo &#8211; identiche situazione processuali e sostanziali &#8211; devono sussistere &#8211; soggetti non collocati in graduatoria di merito &#8211; posizione processuale potenzialmente conflittuale &#8211; è tale &#8211; ricorso collettivo &#8211; non è configurabile.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.<br /> La situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, è potenzialmente conflittuale, per l&#8217;impossibilità  di configurare in modo univoco la cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 29/12/2020<br /> <strong>N. 14076/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 13000/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 13000 del 2017, proposto da<br /> Eleonora Abbati, Enrico Alessandria, Mario Altomare, Luigi Amico, Luana Ammirato, Alessia Angri, Alessia Antonini, Cecilia Antonini Lanari, Elisa Arletti, Gaetano Donato Arnese, Rachele Atzeni, Andrea Baiano, Chiara Balsamo, Mara Barberio, Davide Bardetta, Carla Bardi, Ferdinando Barretta, Simona Bartoli, Sara Bartolini, Giulia Baschiera, Antonella Basile, Angela Bassani, Andrea Bellante, Giulia Benato, Sara Beneventi, Michele Bicciato, Maria Chiara Blasi, Valentina Bocchinu, Alessandra Boccuccia, Alessia Bonfini Rendina, Barbara Bonici, Barbara Paola BorzÃ¬, Serena Bozzini, Andrea Bruni, Valeria Buonfrate, Arens Bushi, Clarisse Bussu, Emanuela Lucia CalÃ , Valentina Caldarella, Michele Calvisi, Giuseppe Cammalleri, Federica Cananzi, Livia Caponera, Valentina Caracciolo, Francesca Carandente, Stella Carandente, Anna Carlig, Alessia Carmosino, Tommaso Casellato, Giulio Ceffa, Corinne Cerasari, Christian Gennaro Cerbone, Tommaso Chiappe, Andrea Cianci, Michele Ciuffreda, Raffaella Ciuffreda, Giuseppe Mattia Cocciolo, Vito Colella, Costanza Colombo, Ludovica Corona, Ilenia Costantino, Alessandro Costanzi, Giorgio Cotugno, Angelica Curaba, Andrea D&#8217;Alicandro, Valeria De Benedetto, Carmen De Benedictis, Alessandro De Ciantis, Claudia De Giuli, Carlotta De Luca, Ivana Maria De Santis, Rosa Preziosa De Simone, Francesca De Ventura, Antonio Federico Delaria, Mariolina D&#8217;Eramo, Aurora Di Bari, Alessandro Di Cerbo, Beatrice Di Cintio, Andrea Di Giuseppe, Fulvio Di Gregorio, Giulianmichela Di Palma, Nicola Dilecce, Tatiana DonegÃ , Angela Faccioni, Davide Fanelli, Giorgia Fasano, Enrico Fera, Martina Ferrara, Tania Ferro, Francesco Fidanza, Paola Floridia, Sara Folino, Maria Bruna Forastiere, Giuseppe Formiglio, Marika Francioso, Francesco Fringuelli, Matteo Gagliardi, Naomi Gandolfo, Gualtiero Giammaria, Angelica Giardino, Fabio Gigliotti, Stefano Giliberti, Giuseppe Giuliani, Ludovica Gonnella, Luigi Iamele, Matias Iannotti, Sara Iossa, Antonella Ippolito, Caterina Lai, Giuseppe Lange, Eufemia Latorraca, Antonella Latorre, Marta Liuzzi, Annalisa Liverani, Melania Lo Coco, Francesco Lombardo, Barbara Longo, Anna Lopreiato, Giorgia Lovero, Francescantonio LucÃ , Luca Luzi, Maria Rosa Macrà¬, Simonetta Maggini, Giulia Malvicini, Gianmichele Mamolo, Alberto Mancosu, Assunta Marciello, NiccolÃ² Margarito, Vittoria Marsili, Alessia Marvaso, Carlotta Maria Masetto, Massimo Massaccesi, Marco Massimo, Federica Mattivi, Carlotta Meloni, Simona Merolla, Laura Migliore, Angelica Migliori, Emanuela Minauro, Aurora Moffa, Alessandra Caterina Monopoli, Mara Montevergine, Riccardo Mura, Alessia Musardo, Carmelo Natale, Beatrice Maria Neri, Salvatore Nocerino, Marialinda Oliva, Federica Orazzo, Elisa Ottaviani, Fabrizio Padovani, Maria Gabriella Palomba, Ritapia Papa, Daniele Papili, Placido Matteo Pappalardo, Maria Roberta Paradiso, Antonino Parlapiano, Jessica Parrotta, Giovanni Pasquali, Rebecca Pastorino, Marco Pellistri, Claudia Pepe, Alice Piccinonno, Alice Piombo, Giorgia Pizzinini, Marianna Porretta, Aurora Prospero, Michele Felice Quagliano, Ciro Raiola, Davide Ricca, Jacopo Maria Ricchetti, Giulia Rico, Raffaella Riga, Riccardo Rigatuso, Carlotta Riillo, Federico Rizza, Caterina Rizzo, Elena Romaniello, Francesca Romaniello, Roberta Ruffo, Agnese Sandi, Caterina Sartore, Francesco Sazio, Pierpaolo Scalzi, Maria Rita Scanu, Benedetta Scarpa, Sergio Sciancalepore, Carlo Sclavi, Leonardo Sclavi, Ludovica Sculli, Benedetta Sigillito, Giuseppe Sigliano, Claudia Silvestro, Elisa Simonetti, NicolÃ² Sini, Chiara Sipala, Federica Soardo, Francesca Maria Solari, Mariapia Sorbaro, Matteo Sorrenti, Luca Tabacchino, Lorenzo Tartabini, Stefano Tartaglia, NicolÃ² Tavan, Ambra Testa, Marianna Tiralongo, Antonio Tomaselli, Matteo Torre, Deianira Vivian Trentini, Andrea Tronci, Marialucrezia Tullio, Francesco Valeri, Pietro Varlese, Emanuela Vena, Giuseppina Veneziani, Emanuele Ventimiglia, Valeria Verri, Clemente Vigliotti, Francesco Vimercati, Lorena Zangari, Calogero Zirafi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie 9, come da procure in atti;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, nonchè le Universita&#8217; degli studi di Aquila, del Molise, delle Marche, di Bologna Sede Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Milano Bicocca, Modena e Reggio Emilia, Napoli Federico II, Napoli Vanvitelli, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Roma &#8220;La Sapienza&#8221;,Roma Tor Vergata, Salerno, Siena, Torino, Trieste, Sassari, Udine, Varese Insubria, Vercelli, Verona<br /> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Università  di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio legale dell&#8217;Università  in Pisa, lungarno Pacinotti, 43/44, come da procura in atti;<br /> Università  degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio legale dell&#8217;Università  in Padova, Riviera Tito Livio, 6, come da procura in atti;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Lisa Liu, Andrea Cossu, Rocco Calvello non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della Graduatoria unica nazionale relativa alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, per l&#8217;anno accademico 2017/2018, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l&#8217;ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai relativi corsi;<br /> &#8211; di tutti i provvedimenti di esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi degli ammessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università  di cui in epigrafe, per l&#8217;anno accademico 2017/2018;<br /> &#8211; dei Bandi emanati dalle Università  di cui in epigrafe per l&#8217;ammissione &#8211; anno accademico 2017/2018 &#8211; ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria;<br /> &#8211; delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l&#8217;anno accademico 2017/2018, svoltesi presso le Università  di cui in epigrafe;<br /> &#8211; del D.M. MIUR, 28 giugno 2017 n. 477, recante &#8220;Modalità  e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018&#8221;;<br /> &#8211; dell&#8217;accordo, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante &#8220;Determinazione del fabbisogno per l&#8217;anno accademico 2017/2018 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell&#8217;articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni&#8221;;<br /> &#8211; di tutti gli atti emessi nel corso del procedimento relativo a tale accordo, nonchè degli atti posti a base di tale accordo, nonchè ogni eventuale altro atto intervenuto in materia di determinazione del numero dei posti disponibili presso le facoltà  di Medicina e chirurgia;<br /> &#8211; del DM MIUR, 19 maggio 2017, n. 293, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l&#8217;anno accademico 2017/2018;<br /> &#8211; degli atti con i quali la suddetta Commissione ha validato i quesiti relativi alle prove de quibus;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Con il ricorso in esame numerosi candidati all&#8217;immatricolazione al primo anno di varie Facoltà  di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in tutta Italia hanno impugnato l&#8217;esito negativo, per ciascuno di essi, della prova di accesso, rassegnando i seguenti motivi:<br /> 1) Illegittimità  del DM MIUR, 28 giugno 2017 n. 477, recante &#8220;Modalità  e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018&#8221;, nella parte in cui prevede, tra i quesiti da sottoporre agli studenti, quelli su argomenti di &#8220;ragionamento logico&#8221;, non previsti dall&#8217;art. 4, L. 264/99; violazione e falsa applicazione art. 4, L. 264/99:<br /> 2) Illegittimità  costituzionale art. 4, L. 264/99, per violazione della riserva di legge di cui all&#8217;art. 33 Cost., nella parte in cui affida ad una fonte di rango secondario la determinazione delle specifiche materie su cui dovranno vertere le prove di ammissione a medicina e odontoiatria, le modalità  di predisposizione di tali prove ed il contenuto delle stesse, nonchè le loro modalità  di svolgimento;<br /> 3) Illegittimità  per contrasto con il diritto comunitario dell&#8217;art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 e dell&#8217;art. 6- ter, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 502/92. Violazione delle direttive del Consiglio nn. 78/686/CEE, 78/687/CEE del 25 luglio 1978; 78/1026/CEE; 78/1027/CEE del 18 dicembre 1978; 85/384/CEE, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE, del 5 aprile 1993; 36/2005/CEE, sostitutiva delle precedenti). Violazione degli artt. 3, 10, 43, 49 e 81 del Trattato Istitutivo della Comunità  Europea. Violazione delle Direttive n. 75/362 e n. 75/363 C.E.E. del Consiglio del 16 giugno 1975, ora confluite nella direttiva n. 93/16/C.E.E. del Consiglio del 5 aprile 1993;<br /> 4) Illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264: Violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.<br /> 2. &#8211; Il MIUR ed alcuni degli Atenei intimati (segnatamente, l&#8217;Università  degli Studi di Pisa e L&#8217;Università  degli Studi di Padova) si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 3. &#8211; Con ordinanza n. 13602018 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare dei ricorrenti; con ordinanza n. 3796/2018, emessa in sede cautelare d&#8217;appello, il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: &#8220;rilevato preliminarmente che, allo stato, non sembra esservi coerenza tra la tipologia delle censure formulate con l&#8217;appello, l&#8217;accoglimento delle quali comporterebbe sostanzialmente la rinnovazione della procedura e, in ogni caso, non consentirebbe agli appellanti una sicura ammissione con riserva ai corsi, e l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di ammissione con riserva, avanzata dai ricorrenti e odierni appellanti; che, tuttavia, la delicatezza della censura inerente alla determinazione del fabbisogno di laureati esige una valutazione approfondita che solo un esame della controversia nel merito in primo grado può garantire.<br /> che quindi la domanda cautelare va accolta ai soli fini della definizione sollecita del giudizio nel merito da parte del TAR e che, pertanto, visto l&#8217;art. 55, commi 10 e 11, del c.p.a., va disposto che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito&#8221;.<br /> 4. &#8211; Il ricorso, posto in decisione alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020, a seguito di scambio delle memorie di rito fra le parti costituite, non può essere accolto.<br /> Come giÃ  affermato da questa Sezione in casi analoghi (ad esempio, sentenze n. 13147/2019 e n. 36732020), occorre tenere conto dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile &#8211; per pacifica giurisprudenza &#8211; soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2015, n. 3426, 25 giugno 2019, n. 4363 e 15 luglio 2019, n. 4926; Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277, 27 gennaio 2014, n. 398; TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 luglio 2019, n. 8706).<br /> E&#8217; di tutta evidenza che la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, sia potenzialmente conflittuale, in primo luogo per l&#8217;impossibilità  di configurare in modo univoco la cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria.<br /> Tale impossibilità  emerge in modo particolare nel caso in esame, in cui per nessuno dei numerosi ricorrenti è evidenziata la posizione rivestita in graduatoria; specie per la natura delle censure svolte, in cui si contesta, in larga parte, la formulazione di numerosi quesiti (in quanto iscritti nella materia del ragionamento logico), ma nulla si dice in relazione al punteggio conseguito da ciascuno degli aspiranti per i quesii contestati.<br /> 4. &#8211; In ogni caso, le contestazioni che investono la procedura concorsuale risultano giÃ  in buona parte esaminate e respinte da questo Tribunale, in numerose pronunce da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (con conseguente possibilità  di attenersi all&#8217;art. 74 c.p.a., per una motivazione espressa in forma semplificata: cfr. in tal senso, per il principio, TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 luglio 2018, n. 8263), potendosi a tale fine fare riferimento alle sentenze della Sezione n. 9698 depositata il 2 ottobre 2018, n. 3915 depositata il 25 marzo 2019, nonchè n. 114802019 depositata il 2 ottobre 2019, n. 87082020), con impostazione confermata da Cons. Stato n. 42662020.<br /> Ed invero:<br /> &#8211; i motivi che censurano la formulazione dei quesiti sono inammissibili, mirando in sostanza la censura a contestare nel merito la formulazione dei medesimi, che è perà² riservata in via esclusiva all&#8217;apprezzamento dell&#8217;Amministrazione;<br /> &#8211; con riferimento ai motivi relativi alla scelta di prevedere, da un lato, n.20 quesiti di logica e dall&#8217;altro n.38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica, occorre rilevare che le decisioni, inerenti all&#8217;articolazione e alla struttura del test, sono state assunte dall&#8217;Amministrazione sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all&#8217;evidenza non irragionevoli, come pìù volte segnalato dalla Sezione (cfr. tra le altre, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018, nonchè n. 10129 del 2017);<br /> &#8211; risulta poi generico il motivo relativo ad un&#8217;offerta ministeriale formativa, asseritamente inferiore alle capacità  ricettive didattiche degli Atenei, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all&#8217;offerta formativa per pareggiare detta capacità  ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dall&#8217;interessato in graduatoria, tali da consentire al medesimo di essere ammesso ai corsi di laurea in argomento (cfr. TAR Lazio, III, n.4626 del 2018), con conseguente inammissibilità  delle relative censure.<br /> 5. &#8211; Parimenti infondato è il motivo finale legato alla previsione stessa del numero programmato, per effetto di quanto dispone la legge n. 264 del 1999, per l&#8217;accesso alla Facoltà  di Medicina e Chirurgia: la relativa questione di legittimità  costituzionale, che i ricorrenti chiedono di sollevare, è stata da tempo decisa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 383 del 1998, per cui &#8220;&#038;nelle sopra citate direttive comunitarie si rinviene un preciso obbligo di risultato, che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche &#8211; tra cui quelli cui si riferiscono i ricorsi presentati davanti ai giudici rimettenti -, misure adeguate a garantire le previste qualità , teoriche e pratiche, dell&#8217;apprendimento. In tali direttive, invero, non si tratta degli strumenti. Questi sono infatti rimessi alle determinazioni nazionali e il legislatore italiano, come per lo pìù i suoi omologhi degli altri Paesi dell&#8217;Unione, ha per l&#8217;appunto previsto la possibilità  di introdurre il numerus clausus per tali corsi. Ma una volta attribuito il giusto rilievo ai doveri che sul nostro Paese incombono per la partecipazione all&#8217;Unione europea, e una volta considerato come essi incidano nel rapporto tra legislazione e amministrazione, in tale possibilità  non è pìù dato scorgere quel carattere arbitrario in base al quale i giudici rimettenti si sono indotti a sollevare la presente questione di costituzionalità . Parallelamente cadono i dubbi prospettati in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la cui pretesa violazione è motivata sulla premessa, dimostratasi inesatta, che il potere ministeriale sia esercitabile, alla stregua della norma impugnata, con piena discrezionalità &#8220;.<br /> 6. &#8211; In conclusione, il ricorso va respinto.<br /> 7. &#8211; Le spese possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 in videoconferenza da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Daniele, Presidente<br /> Achille Sinatra, Consigliere, Estensore<br /> Ugo De Carlo, Consigliere</div>
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