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	<title>14061 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14061 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</a></p>
<p>Leonardo Pasanisi, Presidente; Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Michele Marella, contro Comune di Grottaferrata non costituito in giudizio. In presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente . Edilizia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Leonardo Pasanisi, Presidente; Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Michele Marella,  contro Comune di Grottaferrata non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>In presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- manufatti abusivi &#8211; ulteriori interventi -manutenzione o restauro &#8211; illegittimità  derivata &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività  alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicchè non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Peraltro, l&#8217;esecuzione di lavori idonei a determinare una trasformazione dello stato dei luoghi, ove effettuata in zona soggetta a vincolo paesistico, rende applicabile l&#8217;art. 32, comma 3, del D.P.R. 380/2001, a mente del quale qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come &#8220;variazione essenziale&#8221; e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi dell&#8217;art. 31 del DPR 380/2001.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14061/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 09172/2009 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9172 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vanda De Lucia, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Michele Marella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Frascati, 10;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Grottaferrata non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">I. quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza di demolizione prot. n. 32259 in data 18 agosto 2009, notificata ai sensi dell&#8217;art. 149 c.p.c. in data 14.09.2009;</p>
<p style="text-align: justify;">II. quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; provvedimento prot. n. 4535 del 5 febbraio 2010 con il quale è stata rigettata la domanda di condono n. 60/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso ritualmente notificato, la Sig.ra Vanda De Lucia ha impugnato l&#8217;ordinanza di ingiunzione prot. n. 32259 in data 18 agosto 2009, notificata ai sensi dell&#8217;art. 149 c.p.c. in data 14.09.2009, con la quale le è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di completamento su di un manufatto residenziale sito in Via Vecchia di Velletri n. 27 con l&#8217;avvertenza che, trascorso infruttuosamente di 90 giorni, si sarebbe ritenuta &#8220;accertata l&#8217;inottemperanza&#8221; all&#8217;ordinanza e si sarebbe proceduto alla &#8220;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Grottaferrata del manufatto abusivo e l&#8217;intero lotto di pertinenza, di circa mq 1000, identificato al foglio 21 particella 496&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente ha premesso in fatto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di aver acquistato il suddetto fabbricato con atto pubblico rep. 76586 racc 14849 in data 4 dicembre 1998 e che l&#8217;immobile veniva concesso in locazione a terzi sin dal 05.02.2001;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che per tale manufatto il venditore aveva presentato due distinte domande di condono prot. 8780 del 3.04.1986 e prot. 6395 del 01.03.1995, in esito alle quali il Comune rilasciava l&#8217;autorizzazione paesaggistica (in regime di subdelega ai sensi della L.R. n. 59/1995) a condizione che il manufatto venisse &#8220;intonacato e tinteggiato con colori terrosi, e completato nella copertura a tegole; venga schermato con essenze di querce, tiglio, acero&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che detta autorizzazione veniva annullata con provvedimento della Soprintendenza del 04.10.2005;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;annullamento così disposto veniva impugnato dinanzi a questo TAR con ricorso r.g.n. 508/2006;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che in pendenza del ricorso, la conduttrice dell&#8217;immobile, all&#8217;insaputa della ricorrente, decideva di eseguire alcune modifiche planimetriche interne, onde ottenere una migliore distribuzione dei vani e, nell&#8217;occasione, eseguiva alcuni interventi manutentivi (pavimentazione in porfido esterna perimetrale), ed accessori (tre box per cani e vano caldaia di mt. 1 x 1,50 con altezza di mt. 2,30), che davano origine all&#8217;adozione del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La ricorrente ha censurato l&#8217;ingiunzione prot. n. 32259 in data 18 agosto 2009 per violazione di legge ed eccesso di potere, in primo luogo, in relazione alla scelta della &#8220;sanzione ablativa&#8221; comminata in luogo di quella pecuniaria di cui all&#8217;art. 37 del DPR n. 380/2001, tenuto conto della &#8220;natura manutentiva e pertinenziale&#8221; degli interventi contestati e non ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;totale difformità &#8221; e di &#8220;variazioni essenziali&#8221; rispetto al permesso di costruire e, dunque, ritenendo non giustificata la &#8220;sanzione ablatoria&#8221;; in secondo luogo per l&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi ritenere che la responsabile dell&#8217;abuso fosse stata esclusivamente l&#8217;affittuaria.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. L&#8217;Ufficio procedente, dunque, nell&#8217;adottare la &#8220;sanzione acquisitiva&#8221; non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione i &#8220;principi differenziali&#8221; e di gradazione delle sanzioni in materia di abusi edilizi, oltre a non avere considerato che la ricorrente risulterebbe del tutto estranea alle opere contestate, risultando <i>per tabulas</i> che l&#8217;immobile è stato concesso in locazione a terzi sin dal 05.02.2001 e che la ricorrente non abita nello stesso Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti è stato altresì impugnato il provvedimento prot. 4535 del 5 febbraio 2010 con il quale è stata rigettata la domanda di condono prot. 11078 del 17 marzo 2004 in quanto: &#8220;<i>il manufatto, di cui si richiedeva il rilascio di concessione edilizia a sanatoria, non è più¹ in essere, in quanto lo stesso è stato demolito e sostituito da un nuovo manufatto, riscontrabile dalla comunicazione del 01/09/2006, prot. n. 36410, trasmessa dalla Polizia Municipale che rappresentava un immobile di diversa ubicazione all&#8217;interno del lotto, una sostanziale differenza strutturale, tipologica e dimensionale (&#038;)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La ricorrente ha allegato che, nelle more dell&#8217;odierno giudizio, aveva presentato &#8220;istanza di regolarizzazione&#8221; (<i>recte</i>: &#8220;istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003), prot. 11078 del 17.03.2004 &#8220;erroneamente formulata sul (solo) mutamento d&#8217;uso di due piccoli accessori, dall&#8217;originaria destinazione di deposito a vani residenziali annessi all&#8217;appartamento&#8221; e che nel frattempo era stato anche accolto il ricorso n. 508/2006 proposto avverso l&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Grottaferrata con la sentenza n. 368/2010 di accoglimento di questo TAR Lazio, sede di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Il diniego sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria oltre che da falsa applicazione della legge n. 326/2003, giacchè la diversa ubicazione del fabbricato all&#8217;interno del lotto e la relativa differenza strutturale tipologica erano giù  state rilevate dall&#8217;Amministrazione nel 2001 cosicchè, &#8220;sebbene la domanda di condono&#8221; fosse &#8220;stata mal formulata dalla ricorrente (persona certamente non dotata di cognizioni tecniche sufficienti a collocare nella giusta categoria la domanda di sanatoria)&#8221;, era certamente riferibile alla situazione contestata nel provvedimento impugnato, essendo ragionevole valorizzare l&#8217;intento dell&#8217;istante di regolarizzare, ai sensi della legge n. 326/2003, la situazione urbanistica risultante dagli atti sanzionatori adottati dagli Uffici comunali a partire dal 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Comune di Grottaferrata non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La causa è stata ritualmente chiamata per la discussione del merito all&#8217;udienza pubblica del 22 ottobre 2019 e, a tale udienza, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il gravame non è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con il ricorso introduttivo si contesta l&#8217;esistenza dei presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione contenuto nell&#8217;ordinanza impugnata nonchè, in caso di accertata inottemperanza entro il termine di 90 giorni, per &#8220;l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del manufatto abusivo e dell&#8217;intero lotto di pertinenza, di circa mq 1000, identificato al foglio 21 particella 496 (&#038;)&#8221;. Si tratterebbe infatti, in tesi, di abusi che per entità  e tipologia non sarebbero suscettibili di integrare l&#8217;ipotesi sanzionatoria di cui all&#8217;art. 31 del DPR 380/2001, trattandosi di opere di &#8220;completamento delle opere interne mediante tramezzatura&#8221; nonchè della realizzazione di un &#8220;vano caldaia&#8221; e di tre &#8220;box per cani su basamento in cemento, con struttura in legno e rete metallica&#8221; costruiti esternamente a ridosso di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Ebbene, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso, le opere suddette non possono essere considerate isolatamente, giacchè dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il fabbricato sito in via Vecchia Di Velletri n. 17 del Comune di Grottaferrata cui esse si riferiscono era stato oggetto di una precedente ordinanza di demolizione prot. 43391 del 26/10/2006, perchè, su &#8220;<i>area soggetta a vincolo paesistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004</i>&#8221; erano stati realizzati &#8220;<i>senza titolo abilitativo</i>&#8221; i seguenti lavori: &#8220;<i>manufatto poggiato su una base di cemento di forma rettangolare m 11,40 x 9,50 alto circa m 0,40 per un volume di circa mc 40. La struttura del manufatto risulta essere in pannelli di cemento prefabbricati ed e costituito dal solo piano terra di superficie coperta di circa mq. 80,00 (m 9,20&#215;8,70), la copertura è a tetto a due falde con altezze all&#8217;imposta m 2,90 e al colmo m 4,00, per un volume di circa mc 245,00; l&#8217;interno è costituito da un unico ambiente, sui prospetti risultano installati n. 6 finestre e un portoncino d&#8217;ingresso. Tutto il manufatto si presenta allo stato rustico</i>&#8220;. Nel provvedimento impugnato si dà  inoltre atto che, con &#8220;<i>rapporto della Polizia Municipale del 14/4/2008 prot. 15155</i>&#8220;, è stata &#8220;<i>accertata l&#8217;inottemperanza</i>&#8221; dell&#8217;ordinanza prot. 43391 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Tanto osservato, deve rilevarsi che è orientamento pacifico della giurisprudenza quello per cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività  alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicchè non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Peraltro, l&#8217;esecuzione di lavori idonei a determinare una trasformazione dello stato dei luoghi, ove effettuata in zona soggetta a vincolo paesistico, rende applicabile l&#8217;art. 32, comma 3, del D.P.R. 380/2001, a mente del quale qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come &#8220;variazione essenziale&#8221; e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi dell&#8217;art. 31 del DPR 380/2001 (cfr. art. 32, comma 3, cit.: &#8220;<i>gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonchè su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità  dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Pertanto, la realizzazione delle opere in contestazione, in mancanza dei prescritti titoli abilitativi, di per se stessa fondava, ai sensi dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. 380/2001, la reazione repressiva dell&#8217;organo di vigilanza adottata con l&#8217;ordinanza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Nè può assumere rilievo il fatto che in relazione al fabbricato in questione fossero state presentate delle domande di condono giù  dall&#8217;originario proprietario, poichè tale censura risulta oggi tardiva in quanto avrebbe dovuta essere rivolta avverso la prima ordinanza di demolizione (prot. 43391 del 2006), che invece non risulta esser stata impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Quanto alla pretesa estraneità  della ricorrente rispetto agli abusi contestati con l&#8217;ingiunzione di demolizione del 2009 oggetto dell&#8217;odierna impugnazione, in quanto emergerebbe &#8220;<i>per tabulas</i>&#8221; &#8220;che l&#8217;immobile è stato concesso in locazione a terzi sin dal 5.02.2001&#8221;, deve rilevarsi che la ricorrente ha depositato in giudizio, a riprova della pretesa assenza della materiale disponibilità  dell&#8217;immobile in questione, un &#8220;contratto di locazione ad uso abitazione&#8221; datato 5 febbraio 2001 dal quale si evince che la parte conduttrice coincide con la persona dell&#8217;odierna ricorrente &#8220;De Lucia Wanda&#8221; (cfr. il documento 8 depositato con il ricorso introduttivo). Conseguentemente non può ritenersi provata alcuna estraneità  di quest&#8217;ultima rispetto agli abusi contestati.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Riguardo alla lamentata omessa comunicazione dell&#8217;avviso del procedimento, l&#8217;orientamento giurisprudenziale costante in materia è che gli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati, emessi all&#8217;esito di accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime, hanno natura vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e quindi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Quanto al ricorso proposto con motivi aggiunti avverso il rigetto del condono edilizio richiesto ai sensi della d.l.326 del 2003, secondo la ricorrente, nonostante l&#8217;errore rappresentativo in cui sarebbe incorsa, l&#8217;Amministrazione avrebbe avuto gli elementi necessari per desumere &#8220;l&#8217;intento&#8221; della ricorrente &#8220;di sanare tutti gli abusi contestati, senza limitarne gli scopi al solo mutamento d&#8217;uso degli accessori annessi all&#8217;immobile principale&#8221;, dovendo nel dubbio quantomeno chiedere dei chiarimenti all&#8217;istante.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. La tesi non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Ed invero, la motivazione del diniego si fonda sulla radicale impossibilità  di concedere la sanatoria in relazione ad un manufatto che, a seguito di una trasformazione edilizia realizzata <i>sine titulo</i> (demolizione e ricostruzione in luogo diverso), ha una &#8220;<i>diversa ubicazione all&#8217;interno del lotto, una sostanziale differenza strutturale, tipologica e dimensionale</i>&#8221; rispetto a quello per il quale è stato richiesto il rilascio della concessione in sanatoria per il solo mutamento di destinazione d&#8217;uso. Il diniego dipende quindi dalla diversità  strutturale dell&#8217;immobile esistente rispetto a quello per il quale è stata avanzata domanda di condono e dalla conseguente incompatibilità  dell&#8217;oggetto della domanda di condono con l&#8217;abuso esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. La formulazione della domanda di condono non è pertanto solo più¹ limitata rispetto all&#8217;abuso esistente, ma si fonda anche su una non corretta rappresentazione della realtà  dei fatti in evidente violazione dell&#8217;art. 32, commi 32 e 35, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge n. 326 del 2003, che pone a carico del richiedente l&#8217;onere di presentare la domanda relativa alla definizione dell&#8217;illecito edilizio, &#8220;corredata dalla documentazione&#8221; necessaria per rappresentare fedelmente all&#8217;Autorità  amministrativa l&#8217;abuso di cui si chiede il condono, e segnatamente, per quanto qui rileva: &#8220;<i>a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell&#8217;articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo</i>&#8221; (art. 32, comma 35, lettera a), cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Deve quindi essere respinta la tesi della ricorrente secondo la quale, a fronte dell&#8217;erronea limitazione della domanda di condono al solo mutamento di destinazione d&#8217;uso &#8220;per il parziale cambio di destinazione d&#8217;uso da magazzino a residenziale della superficie di circa mq 51,92&#8221; (cfr. domanda di condono in data 17/03/2004 prot. 11078), l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto non solo riconoscere l&#8217;errore, ma addirittura correggerlo nel senso più¹ utile all&#8217;istante. La domanda di condono in concreto formulata era infatti insuscettibile di alcuna regolarizzazione poichè dava per presupposta un&#8217;opera completamente diversa per localizzazione, dimensione, natura e modalità  dell&#8217;abuso rispetto a quella esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Nè la ricorrente può invocare alcun errore scusabile in ordine alla consapevolezza dell&#8217;entità  e dell&#8217;abuso che avrebbe dovuto essere oggetto di condono, posto che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che l&#8217;Amministrazione, giù  con ordinanza &#8220;di sospensione lavori edilizi e ingiunzione alla demolizione&#8221; n. 9851/1179 del 22 marzo 2001 (cfr. doc. 4 dei documenti depositati con i motivi aggiunti), aveva contestato un illecito edilizio che non consisteva in un mero cambiamento di destinazione d&#8217;uso bensì implicava interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del medesimo fabbricato così descritti: &#8220;<i>Demolizione di una parte del fabbricalo per circa mq. 15,00 e ricostruzione, con ampliamento, di un locale per un totale di mq. 31,50 ed un volume di mc. 88,20&#8243;; &#8220;Realizzazione di un portico, con copertura in pannelli di cemento, avente una superficie coperta di circa mq. 15,00, chiuso su due lati dalle pareti del fabbricato e su un lato con uno parziale tamponatura di blocchetti di tufo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.6. Pertanto anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della mancata costituzione della parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p> </p>
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