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	<title>14055 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14055 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</a></p>
<p>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella, contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Capo della Polizia, Direttore Generale della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella,  contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>In tema di sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Pubblica sicurezza &#8211; sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 &#8211; misura precauzionale facoltativa di sospensione dall&#8217;impiego &#8211; è tale &#8211; finalità  e natura della misura.<br /> <br /> 2.Pubblica sicurezza &#8211; sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 &#8211; provvedimento di sospensione &#8211; esigenze di celerità  &#8211; omissione della comunicazione dell&#8217; avvio del procedimento &#8211; è giustificata.<br /> <br /> 3.Pubblica sicurezza &#8211; sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 &#8211; comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento &#8211; procedimento disciplinare al dipendete e sospensione dal servizio del dipendente &#8211; differenze<strong>.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <em>1.La sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 è una misura precauzionale facoltativa di sospensione dall&#8217;impiego, la cui funzione è quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell&#8217;Amministrazione e per la credibilità  della stessa presso la collettività , determinando gli atti e le vicende, in considerazione anche del particolare status dell&#8217;appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, l&#8217;effetto della generalizzazione del comportamento attribuendolo non al singolo, ma alla struttura, con derivante sfiducia nei confronti dell&#8217;intera Istituzione.</em><br /> <br /> <br /> <br /> <em>2.Le esigenze di celerità  giustificative dell&#8217;omissione della comunicazione sono da ritenersi implicite nella finalità  cautelare del provvedimento di sospensione dal servizio, ossia nell&#8217;allontanamento del dipendente, non richiedendosi, pertanto, di dover ulteriormente esplicitare le ragioni di impedimento circa il mancato preavviso procedimentale: i procedimenti e provvedimenti cautelari sono urgenti per definizione e per presunzione legale assoluta.</em><br /> <br /> <br /> <em>3 .Mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì¬ di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario, quando l&#8217;instaurazione del procedimento è finalizzata all&#8217;adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui, in questo caso, le esigenze di celerità  e tempestività  con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l&#8217;Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di sospensione .</em><br /> <em>La sospensione dal servizio prescinde dall&#8217;accertamento di profili di responsabilità  in capo all&#8217;interessato e la sua connotata natura cautelare e urgente fa sì¬ che, come sul piano procedimentale non richiede la comunicazione di avvio, sul piano sostanziale non impone quello scrupolo istruttorio proprio della fase per così¬ dire di merito del procedimento disciplinare.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 29/12/2020<br /> <strong>N. 14055/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03881/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3881 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale Pini &amp; Partners in Roma, via della Giuliana n.82;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</em></strong><br /> &#8211; del Decreto N. 333-D/75074 del Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 26 marzo 2020, notificato in data 22 aprile 2020 con cui viene disposta la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell&#8217;articolo 9, 2° comma, del D.P.R. 737/1981, del ricorrente, a decorrere dalla data di notifica;<br /> &#8211; del telex urgente N. 333-D/75074 del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza &#8211; Direzione Centrale per le Risorse Umane &#8211; Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, datato 25/02/2020, notificato in data 26/02/2020, a firma del sig. Capo della Polizia, con cui si comunica al ricorrente la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2, del D.P.R. 737/1981, disposta con decreto in corso a decorrere dalla data di notifica nonchè di ogni altro e/o ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale e/o richiamato, nella misura in cui lesivi, anche se non conosciuti, ivi compresi, ove occorra e per quanto di ragione:<br /> &#8211; «la nota B1a72334.1.2.8.1/8 e B1a 71234.1.2.8.4/8 del 24 febbraio 2020, con la quale il Questore di Roma ha proposto che, nei confronti del ricorrente, venga adottato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, previsto dall&#8217;articolo 9, 2° comma, del citato d.P.R. n. 737/1981, giacchè nei suoi confronti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 18 ottobre 2019, ha comunicato di aver esercitato il 18 luglio 2016, l&#8217;azione penale (&#038;)Â» ed ogni altro relativo atto presupposto, coevo e consequenziale;<br /> &#8211; la comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 18 ottobre 2019, con cui si comunica di aver esercitato l&#8217;azione penale;<br /> &#8211; l&#8217;atto di disposizione del ritiro del materiale in dotazione personale ex art. 6, comma 2 del d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359, ed il relativo verbale di ritiro in data 26 febbraio 2020 ed ogni altro relativo atto presupposto, coevo e consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Roma;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Il sig. -OMISSIS-, dipendente della Polizia di Stato dal 1995 &#8211; con qualifica di Assistente Capo per merito assoluto e nominato Coordinatore dal 1.10.2017 con sede di servizio presso la Questura di Roma, Ufficio Commissariato di P.S. &#8220;Colleferro&#8221; &#8211; riferisce di aver avuto una carriera costantemente contrassegnata da senso di responsabilità , impegno, dedizione e professionalità , tanto da conseguire lodi, giudizi positivi e promozioni.<br /> Tuttavia, nel 2010 è stato coinvolto in un&#8217;indagine penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, avviata a seguito di una denuncia sporta da un cittadino rumeno (poi tratto in arresto per altri fatti criminosi) nei confronti di n. 4 poliziotti, inizialmente da identificare, per le seguenti ipotesi di reato: per aver sottratto con violenza e minaccia e per ingiusto profitto somme di danaro in contanti ed oggetti personali del denunciante, con induzione al prelievo di ulteriore danaro presso n. 3 bancomat (art. 628 c.p.); per aver, in concorso e con abuso di poteri, privato della libertà  personale il denunciante ed altri due soggetti (art. 605, co. 2°, in relazione all&#8217;art. 61 c.p., co. 9° e art. 110 c.p.); per aver effettuato perquisizioni personali con abuso di poteri e funzioni e con omissione di redigere e documentare sul conto dei perquisiti (art. 609 c.p.).<br /> E&#8217; seguita la comunicazione di notizia di reato a norma dell&#8217;art. 347 del c.p.p. del 29 novembre 2010, inviata dalla Compagnia di Frascati della Legione Carabinieri Lazio sia alla Procura della Repubblica che al Dirigente del Commissariato Sezionale della Polizia di Stato &#8220;Casilino Nuovo&#8221; nonchè la proposta del PM di rinvio a giudizio del 18.7.2016.<br /> Rappresenta la precarietà  dell&#8217;impianto accusatorio formulato con le imputazioni mosse allo stesso e le smentite da parte del denunciante di alcune circostanze rilevanti, senza la conferma da parte del medesimo denunciante delle contestazioni svolte dal PM. Segnala poi che l&#8217;Amministrazione di appartenenza pur a conoscenza della vicenda penale gravante sul proprio dipendente e procedendo ad accertamenti, non avrebbe comunque ritenuto di adottare alcun provvedimento di sospensione nei suoi confronti.<br /> Il sig. -OMISSIS-riferisce che a distanza di tempo e in spregio alle garanzie del procedimento e del contraddittorio ha ricevuto il telex urgente del Capo della Polizia in data 25 febbraio 2020, indirizzato al Questore di Roma, e notificato in data 26 febbraio 2020, con cui è stato comunicato che «<em>con decreto in corso il dipendente è sospeso cautelarmente, in via d&#8217;urgenza</em>», ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 737/1981, richiamando la comunicazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale nei suoi confronti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2019 in ordine ai reati di cui agli articoli: 628, 3° comma n. 1, 61 n. 9, 110 c.p.; 56, 629, 2° comma, 61 n. 9, 110 c.p.; 610, 110 c.p.; 605, 2° comma, 61 nr. 9, 110 c.p. e 323, 110 c.p. (concorso in rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, violenza privata, sequestro di persona aggravato e abuso d&#8217;ufficio), con descrizione delle attività  illecite condotte e rilevando che &#8220;<em>la gravità  delle condotte antigiuridiche poste in essere dal dipendente hanno compromesso il rapporto fiduciario ed incidono negativamente sul prestigio e l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione&#8221;.</em><br /> Il Capo della Polizia ha poi adottato il decreto di sospensione cautelare dal servizio in data 26 marzo 2020, atto notificato all&#8217;interessato il successivo 22 aprile 2020.<br /> 1.1.Il signor -OMISSIS-ha proposto ricorso avverso il telex e il decreto del Capo della Polizia suddetti nonchè gli altri atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di impugnazione:<br /> <em>1.Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737/1981. Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e segg. e 21 octies, L. 241/1990, s.m.i.</em>: il decreto e il telex impugnati sarebbero illegittimi e violativi dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737 del 1981 per essere stati adottati da organo incompetente, ossia il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, invece che dal Ministro.<br /> <em>2. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737/1981. Eccesso di potere per: violazione dell&#8217;obbligo di adeguata motivazione di cui all&#8217;art. 3, L. 241/1990; manifesta</em> <em>irragionevolezza; violazione degli artt. 2, 3, 4 e 24 Cost.; falsità  dei presupposti, contraddittorietà  tra risultanze istruttorie e decisione, carenza e comunque insufficienza del nesso logico consequenziale tra presupposti e conclusioni; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di presupposti; violazione del principio di proporzionalità  e del giusto procedimento (artt. 3, Cost. e 1, L. 241/1990). Violazione dei principi del legittimo affidamento e di trasparenza</em>: il ricorrente lamenta nella sostanza il difetto dei presupposti e la carenza della motivazione per la violazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto l&#8217;esercizio dell&#8217;adozione della sospensione dal servizio da parte dell&#8217;Amministrazione, pur costituendo valutazione facoltativa da parte della stessa, necessiterebbe comunque di motivazione approfondita; nella specie, nei provvedimenti impugnati l&#8217;Amministrazione si sarebbe limitata ad elencare le imputazioni penali di cui alla Nota del 18 ottobre 2019 che richiama la nota della Procura del 18 luglio 2016, senza contenere alcuna autonoma valutazione bensì¬ indicando solo la mera pendenza del procedimento penale e su una affermazione generica di gravità  delle condotte contestate in sede penale al ricorrente. Gli atti impugnati sarebbero altresì¬ contraddittori in quanto nella stessa proposta di sospensione cautelare dal servizio, formulata dal Questore, sarebbe evidenziato il lungo tempo trascorso dai fatti (del 2010) e l&#8217;Amministrazione avrebbe adottato la sospensione cautelare senza alcun riscontro motivazionale e/o ragionevole, omettendo di considerare le circostanze oggettive e soggettive sottese alla vicenda e le valutazioni proprie riguardo alla posizione del ricorrente tenuto anche conto delle risultanze probatorie della fase dibattimentale a seguito delle testimonianze del denunciante. Sotto altro profilo il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza di presupposti senza aver considerato gli ottimi giudizi e riconoscimenti espressi dall&#8217;Amministrazione nei confronti del ricorrente riguardo alla professionalità  durante tutto il periodo di pendenza del procedimento penale antecedente al provvedimento della sospensione, con derivanti vizi di illogicità  e irragionevolezza.<br /> <em>3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, e segg. 7, 8, 9, 10 e 10 bis e segg. della L. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.. Eccesso di potere in ogni sua forma sintomatica. Difetto di</em> <em>presupposti e istruttoria. Irragionevolezza ed illogicità  dell&#8217;azione amministrativa. Ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento, delle garanzie partecipative procedimentali nonchè del principio di trasparenza:</em> con i provvedimenti impugnati, l&#8217;Amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto di omettere la garanzia di partecipazione del ricorrente al procedimento amministrativo, senza indicare le ragioni dell&#8217;adozione &#8220;in via di urgenza&#8221; e della sussistenza delle reali ed effettive esigenze cautelari e di celerità  per l&#8217;adozione del provvedimento di sospensione cautelare.<br /> Conclude il ricorrente con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell&#8217;efficacia degli stessi, e con domanda al risarcimento dei danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa, mediante restituzione in integrum del quantum dovuto anche a titolo di retribuzione, nonchè la restituzione delle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione cautelare.<br /> 1.2. Si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero intimato con deposito di memoria difensiva con la quale si è opposto al ricorso sostenendo la correttezza del procedimento dell&#8217;Amministrazione e degli atti adottati dagli Organi competenti; il provvedimento di sospensione impugnato avente natura cautelare e non sanzionatoria, senza necessità  di alcuna comunicazione preventiva, quale atto discrezionale sarebbe adeguatamente motivato con il richiamo alla oggettiva gravità  dei fatti in contrasto con le funzioni demandate agli operatori di PS, recando altresì¬ la valutazione sulle gravi ragioni di pregiudizio e sulla situazione di disagio in cui verrebbe inevitabilmente a trovarsi l&#8217;Amministrazione della P.S nel mantenimento in servizio il dipendente. Nessun rilievo potrebbe essere mosso all&#8217;Amministrazione sulla tardiva adozione del provvedimento rilevando nella specie la nota del 19 ottobre 2019 recante la comunicazione dell&#8217;Autorità  Giudiziaria di aver esercitato il 18 luglio 2016 l&#8217;azione penale, ed inoltre con nota del 24 febbraio 2020 il Questore di Roma, acquisiti i relativi atti, avrebbe chiesto l&#8217;adozione della misura cautelare della sospensione dal servizio, accolta e comunicata dall&#8217;Amministrazione all&#8217;interessato con telex del 25 febbraio 2020.<br /> 1.3. Con ordinanza n. 4452 del 2020, ai sensi dell&#8217;art.55 comma 10 cpa, è stata fissata per la trattazione del merito del ricorso, l&#8217;odierna udienza pubblica.<br /> 1.4. In prossimità  dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche con articolate e argomentate considerazioni, insistendo sulle rispettive posizioni difensive.<br /> Alla udienza pubblica del 20 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.<br /> 2.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura il vizio di incompetenza del decreto e del telex impugnati per essere stati adottati dal Capo della Polizia, organo incompetente, invece che dal Ministro, con conseguente violazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737 del 1981.<br /> Al riguardo non si condivide tale censura rilevando nella specie le successive innovazioni legislative, richiamate anche nelle premesse del decreto impugnato, che &#8211; rispetto alla previsione della competenza del Ministro dell&#8217;adozione del provvedimento in questione ai sensi del predetto art.9 &#8211; hanno attribuito alla dirigenza statale le funzioni di gestione amministrativa in precedenza devolute all&#8217;organo di direzione politica, e pertanto rientra nella competenza del dirigente, e non del Ministro, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente della Polizia di Stato in questione, quale atto di gestione del personale (cfr. in argomento Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2003, n. 3881; Tar Molise, 7 luglio 2004, n. 348).<br /> 2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente censura il difetto di motivazione della decisione assunta dall&#8217;Amministrazione, basata sul dato della mera comunicazione della pendenza del procedimento penale e recante il limitato elenco delle imputazioni penali con generico riferimento alla gravità  dei reati e ai riflessi negativi sull&#8217;immagine e sul prestigio dell&#8217;Amministrazione, senza l&#8217;indicazione di una autonoma valutazione della gravità  dei reati e dei fatti oggetto di imputazione penale. Assume il ricorrente la contraddittorietà  della nota del 24 febbraio 2020 con cui il Questore, dopo aver evidenziato l&#8217;assenza di significativi elementi di indagine a carico del ricorrente, ha comunque proposto l&#8217;adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza considerare l&#8217;ottimo servizio prestato dal dipendente stesso dalla data del rinvio a giudizio e i positivi giudizi professionali ottenuti nel corso del lungo periodo. Secondo il ricorrente il comportamento dell&#8217;Amministrazione sarebbe contraddittorio in quanto la stessa, pur essendo a conoscenza della pendenza del procedimento penale, non avrebbe adottato alcun provvedimento e negli atti impugnati non avrebbe indicato le circostanze sottese alla vicenda, riguardo al comportamento posto in essere dal ricorrente, come emerse anche in sede dibattimentale dalle descrizioni contraddittorie del denunciante.<br /> Al riguardo rileva il Collegio che, nell&#8217;ipotesi in trattazione, si discute della legittimità  di un provvedimento di &quot;<em>sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale</em>&quot;, adottato dall&#8217;Amministrazione in applicazione dell&#8217;art.9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 (il quale &#8211; come noto &#8211; prevede che &#8220;<em>l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio &#038;.</em>&#8220;).<br /> Va in proposito evidenziato &#8211; in linea con la giurisprudenza in materia &#8211; che la sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 è una misura precauzionale facoltativa di sospensione dall&#8217;impiego, la cui funzione è quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell&#8217;Amministrazione e per la credibilità  della stessa presso la collettività , determinando gli atti e le vicende, in considerazione anche del particolare status dell&#8217;appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, l&#8217;effetto della generalizzazione del comportamento attribuendolo non al singolo, ma alla struttura, con derivante sfiducia nei confronti dell&#8217;intera Istituzione.<br /> Il decreto impugnato è frutto di scelte di cautela dell&#8217;Amministrazione che, malgrado la presunzione di innocenza dell&#8217;imputato-dipendente fino alla condanna con sentenza irrevocabile, risultano prioritarie per la preminente tutela degli interessi pubblici rilevanti coinvolti; si tratta di un provvedimento avente natura interinale adottato in relazione alla particolare situazione determinata dalla vicenda penale che rende necessaria la sospensione dal servizio del dipendente, sicchè, pur non estinguendosi il rapporto di pubblico impiego, esso rimane in vita in forma quiescente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 334).<br /> Riguardo ai dedotti vizi di motivazione e violazione del principio di proporzionalità  tra il provvedimento cautelare e i fatti che lo hanno originato, va rilevato che l&#8217;Amministrazione sulla base di un rapporto motivato del Questore di Roma ha riscontrato in capo al dipendente la condizione di &#8220;imputato&#8221; nonchè la gravità  dei reati di cui lo stesso è accusato (concorso in rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, violenza privata, sequestro di persona aggravato, abuso d&#8217;ufficio) e sulla base di tale valutazione oggettiva della gravità  dei reati contestati ha motivato sulla negatività  della condotta del dipendente incidente sia sul rapporto fiduciario con l&#8217;Amministrazione che sul prestigio e l&#8217;interesse pubblico dell&#8217;Amministrazione stessa.<br /> Giova al riguardo richiamare l&#8217;orientamento della giurisprudenza secondo cui &quot;<em>la valutazione della p.a. ai fini della sospensione precauzionale facoltativa &#8230;. costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal g.a. solo ove risulti manifestamente irragionevole, e non richiede una specifica e diffusa motivazione, apparendo sufficiente il richiamo all&#8217;oggettiva gravità  dei fatti, non comportando la necessità  di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità  del reato a lui imputato, nella posizione d&#8217;impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio&quot;</em> (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2007 n. 6819; id., sez. VI , 6 giugno 2008, n. 2722; TAR Puglia, n. 2510 del 2008) e va altresì¬ precisato che &#8211; in ogni caso &#8211; la motivazione del provvedimento gravato si presenta adeguata o, comunque, sufficiente ad esternare le ragioni poste alla base della decisione adottata.<br /> Nè varrebbe obiettare, come sostiene anche da ultimo il ricorrente, che in ragione della finalità  cautelare del provvedimento, graverebbe sull&#8217;Amministrazione un rafforzato obbligo motivazionale.<br /> Al riguardo, il Collegio oltre quanto sopra rilevato soggiunge che le peculiarità  che caratterizzano la sospensione dal servizio in questione, misura precauzionale e facoltativa, impongono di affermare che quest&#8217;ultima non costituisce una sanzione disciplinare nè è altrimenti assimilabile a provvedimenti di tale genere (cfr. Cons Stato, sez. IV , 19 maggio 2010 , n. 3164), bensì¬ rappresenta una misura diversa e autonoma che non richiede la prova certa e definitiva della reale esistenza dei fatti contestati e del loro grado di imputabilità  al dipendente, risultando sufficiente una sommaria valutazione dei medesimi fatti, anche per relationem, da altri atti, tra i quali, nella specie, il decreto di richiesta di rinvio a giudizio e la proposta del Questore di Roma. Con riferimento a tale ultimo atto, va rilevato che il Questore ha evidenziato, con specifica motivazione &#8220;<em>dopo attenta disamina del carteggio acquisito, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla verificazione dei fatti (29 novembre 2010)&#038;&#038;..la grave natura dei reati contestati &#038; nei capi d&#8217;imputazione, così¬ come le particolari circostanze e le singolari modalità  di esecuzione degli stessi</em>&#8220;, ed ha concluso nella sua valutazione il derivante &#8220;<em>pregiudizio all&#8217;immagine ed al prestigio dell&#8217;Amministrazione della Pubblica Sicurezza&#8221;</em>, indicando così¬ adeguatamente le ragioni della proposta di sospensione.<br /> Parte ricorrente si duole altresì¬ del difetto istruttorio e del vizio del procedimento per l&#8217;adozione del provvedimento di sospensione a distanza di tempo dai fatti occorsi. A tale proposito richiamando quanto prescritto dall&#8217;art. 9, comma 2, del d.P.R. n.737/1981 secondo cui l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza è <em>&#8220;&#038; sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio&#038;&#8221;</em> si rileva che tale disposizione non prevede un requisito temporale specifico del provvedimento da adottare, risultando quale presupposto, per l&#8217;applicazione della misura in questione nei confronti del dipendente non sottoposto a restrizione della libertà  personale, l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale ossia l&#8217;acquisizione dello status di imputato.<br /> Sotto questo profilo il provvedimento impugnato è legittimo in quanto ciò che assume rilevanza per la verifica del corretto comportamento dell&#8217;Amministrazione è il periodo di tempo trascorso tra la conoscenza effettiva dell&#8217;atto penale e l&#8217;adozione del provvedimento cautelare, a nulla rilevando quando si sono verificati i fatti sottesi al provvedimento impugnato (fatti e circostanze che, tra l&#8217;altro, come ammesso dallo stesso ricorrente, non hanno influenzato negativamente il giudizio sulla sua professionalità , nel periodo di riferimento, in mancanza della conoscenza effettiva e ufficiale dell&#8217;atto penale). Ed infatti l&#8217;Autorità  Giudiziaria con nota del 18 ottobre 2019 ha comunicato di aver esercitato il 18 luglio 2016 l&#8217;azione penale ed il Questore di Roma, acquisiti i relativi atti, con nota del 24 febbraio 2020, ha chiesto l&#8217;adozione della misura cautelare della sospensione dal servizio, che è stata accolta e comunicata all&#8217;interessato dall&#8217;Amministrazione con telex del 25 febbraio 2020.<br /> Non si può condividere il rilievo della mancata valutazione dei positivi precedenti di servizio del ricorrente, in quanto nella specie non interviene una valutazione della qualità  del servizio prestato del dipendente nel suo complesso, ma delle ragioni di necessità /opportunità  di non mantenere in servizio il dipendente accusato di gravi reati, di fronte al nocumento arrecato al rapporto fiduciario con l&#8217;Amministrazione e l&#8217;affidabilità  all&#8217;esterno, attese le mansioni proprie degli operatori di Polizia.<br /> 2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la violazione della garanzia di partecipazione al procedimento, in quanto l&#8217;Amministrazione non avrebbe indicato le ragioni dell&#8217;urgenza dell&#8217;adozione del provvedimento cautelare, omettendo così¬ anche la motivazione.<br /> La censura non è condivisibile, tenuto conto della specifica natura del provvedimento il quale sul piano procedimentale non richiede la comunicazione preventiva di avvio, esonerando l&#8217;Amministrazione dall&#8217;obbligo in questione, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, della legge n.241/90, secondo cui &#8220;<em>resta salva la facoltà  dell&#8217;Amministrazione di adottare, anche prima dell&#8217;effettuazione della comunicazione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti cautelari</em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie, le esigenze di celerità  giustificative dell&#8217;omissione della comunicazione sono da ritenersi implicite nella finalità  cautelare del provvedimento di sospensione dal servizio, ossia nell&#8217;allontanamento del dipendente, non richiedendosi, pertanto, di dover ulteriormente esplicitare le ragioni di impedimento circa il mancato preavviso procedimentale: i procedimenti e provvedimenti cautelari sono urgenti per definizione e per presunzione legale assoluta (cfr. Tar Liguria, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 871; Tar Campania, Napoli, sez. III , 5 marzo 2009, n.1293; Tar Umbria, 5 giugno 2014, n. 295; Tar Marche, 23 gennaio 2015, n. 70).<br /> Ed infatti, mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì¬ di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario, quando l&#8217;instaurazione del procedimento è finalizzata all&#8217;adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui, in questo caso, le esigenze di celerità  e tempestività  con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l&#8217;Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di sospensione (cfr.Tar Lazio, Roma, sez. 1, 14 ottobre 2014, n. 10319).<br /> In relazione a quanto sopra esposto, la sospensione dal servizio prescinde dall&#8217;accertamento di profili di responsabilità  in capo all&#8217;interessato e la sua connotata natura cautelare e urgente fa sì¬ che, come sul piano procedimentale non richiede la comunicazione di avvio, sul piano sostanziale non impone quello scrupolo istruttorio proprio della fase per così¬ dire di merito del procedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 823; Tar Lombardia, Brescia, n. 843 del 2016). Non appare quindi argomento utile a confutare tali conclusioni l&#8217;asserita mancanza dell&#8217;indicazione delle circostanze soggettive riferite all&#8217;interessato, come anche da ultimo dedotto dal ricorrente.<br /> Ed inoltre per le sopraindicate peculiarità  che caratterizzano la sospensione cautelare, misura diversa e autonoma rispetto alle sanzioni disciplinari, le eventuali contestazioni non possono che investire la legittimità  o meno dell&#8217;adozione di essa da parte dell&#8217;Amministrazione, sicchè &#8211; una volta che quest&#8217;ultima sia stata positivamente accertata, come nella specie, risultando il provvedimento impugnato rispondente ai canoni ordinamentali sia di legalità  formale e procedurale, che sostanziale e motivazionale &#8211; nessuna questione inerente alla proporzionalità  o meno della misura de qua si presta ad essere posta e/o sollevata, palesandosi del tutto inconferente.<br /> L&#8217;infondatezza dell&#8217;azione di annullamento determina l&#8217;infondatezza e la conseguente reiezione dell&#8217;azione di condanna al risarcimento del danno in quanto non è stata accertata alcuna illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> 3.In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto unitamente alla domanda di risarcimento dei danni.<br /> Sussistono valide ragioni di equità , in relazione alla vicenda contenziosa, per giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del giudizio compensate tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alessandro Tomassetti, Presidente FF<br /> Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere</div>
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