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	<title>1396 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1396 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2009 n.1396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-7-2009-n-1396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-7-2009-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2009 n.1396</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio C. S. I. R. – C. a r.l. (avv. A. Rossi) c/ il Comune di Assemini (avv. A. M. Busia); Area Tecnica Manutentiva Servizi Tecnologici del detto comune e Commissione di gara relativa al servizio di pulizia degli edifici comunali (n.c.); nei confronti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-7-2009-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2009 n.1396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-7-2009-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2009 n.1396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio<br /> C. S. I. R. – C. a r.l. (avv. A. Rossi) c/ il Comune di Assemini (avv. A. M. Busia);  Area Tecnica Manutentiva Servizi Tecnologici del detto comune e Commissione di gara relativa al servizio di pulizia degli edifici comunali (n.c.); nei confronti di M. Soc. Coop. (avv. R. Patta);  C. M. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla composizione della commissione giudicatrice in gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Gara d&#8217;appalto – Composizione della commissione giudicatrice – Art. 84, comma 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Limiti al ricorso a commissari esterni alla P.A. – Violazione – Non è invocabile dai concorrenti	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara d&#8217;appalto – Composizione della commissione giudicatrice – Art. 84, comma 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 &#8211; Rinvio all’art. 51 c.p.c. &#8211; Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 84, comma 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ha un’esclusiva rilevanza interna, mirando a garantire, per evidenti esigenze di bilancio e di corretta amministrazione delle risorse finanziarie, che le stazioni appaltanti utilizzino prioritariamente il proprio personale, così evitando inutili esborsi pecuniari. Ne deriva che la disposizione non può essere invocata dai concorrenti per farne discendere presunti vizi di composizione dell’organo.	</p>
<p>2. L’art. 84, comma 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che prevede l’applicazione ai commissari delle cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ., non prescrive che i commissari preliminarmente dichiarino la sussistenza di eventuali cause di astensione di cui al menzionato articolo del codice di rito; inoltre, le cause di astensione previste da tale articolo costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di estensione analogica, per l&#8217;esigenza di assicurare la certezza dell&#8217;azione amministrativa e la stabilità della composizione delle Commissioni giudicatrici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 164 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>C. S. I. R. – C. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonello Rossi, presso il cui studio in Cagliari, via Bellini n. 2, è elettivamente domiciliato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Assemini<i></b></i>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Maria Busia, presso il cui studio in Cagliari, via Libeccio n. 32, è elettivamente domiciliato;<br />
<b>Area Tecnica Manutentiva Servizi Tecnologici del detto comune e Commissione di gara relativa al servizio di pulizia degli edifici comunali</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>M. Soc. Coop.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosanna Patta, presso il cui studio in Cagliari, via Sonnino n. 84, è elettivamente domiciliata;<br />
<b>Carlo Murru</b>, non costituito in giudizio.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione 9/2/2009 prot. UTC/SS:TT n. 23y, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Assemini ha definitivamente aggiudicato alla Medigas il “Servizio triennale di pulizia interna ed esterna negli edifici comunali”;<br />	<br />
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della medesima gara e della correlata graduatoria;<br />	<br />
della determinazione 3/12/2008 n. 1482, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Assemini ha nominato la commissione giudicatrice della gara sopra indicata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 8/7/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato A. Rossi per la ricorrente, l’avvocato A. M. Busia, per l’amministrazione resistente e l’avvocato R. Patta per la controinteressata.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consorzio Servizi Imprese Riunite &#8211; Cosir a r.l. ha partecipato alla procedura aperta bandita dal comune di Assemini per l’affidamento del “servizio triennale di pulizia interna ed esterna negli edifici comunali”, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Concluse le operazioni di gara l’appalto è stato aggiudicato alla Medigas Soc. Coop. <br />	<br />
Ritenendo illegittima l’aggiudicazione il Cosir – nono classificato – l’ha impugnata chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.<br />	<br />
1) Facevano parte della Commissione aggiudicatrice, oltre all’ing. Mauro Moledda, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del comune di Assemini, in qualità di Presidente, anche il dr. Carlo Murru, medico dirigente in servizio presso l’Ospedale di Iglesias e l’ing. Francesco Peretti, funzionario del comune di Senorbì, in qualità di componenti esterni.<br />	<br />
L’organo risulta quindi illegittimamente composto, in quanto, in violazione dell’art. 84 , comma 8, del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163, sono stati chiamati a farne parti funzionari di altre amministrazioni senza che la stazione appaltante abbia verificato la carenza nel proprio organico di adeguate professionalità. Il dr. Murru, in ogni caso, non aveva i requisiti per poter essere nominato componente. <br />	<br />
2) L’art. 84, comma 2, del citato D. Lgs. 163/2006 dispone che i componenti della commissione siano “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.<br />	<br />
Il dr. Murru è un dirigente medico per cui la sua professionalità si esplica in un settore del tutto differente da quello oggetto dell’appalto di cui si discute. <br />	<br />
3) A tutela dell’imparzialità dei giudizi l’art. 84, comma 7, del D. Lgs. n° 163/2006 prescrive che i componenti dichiarino preventivamente la eventuale sussistenza di cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.<br />	<br />
Nel caso di specie nessuno dei commissari ha reso la suddetta dichiarazione.<br />	<br />
Oltre a ciò occorre rilevare che il dr. Murru versava in una situazione che avrebbe reso doverosa la sua astensione.<br />	<br />
Egli, infatti, è direttore medico presso il presidio ospedaliero di Iglesias e la Medigas esercita attualmente il servizio di pulizia degli ospedali di Iglesias.<br />	<br />
Il medesimo dr. Murru ha, inoltre, recentemente proposto al Direttore Generale della A.S.L. n° 7 di Carbonia, che ha provveduto in conformità, l’ampliamento del servizio svolto dalla Medigas “nonché l’adeguamento del budget per gli interventi extra, d’urgenza”.<br />	<br />
Tanto basta per concludere che egli si sarebbe dovuto astenere ai sensi dell’art. 51, comma 1, nn° 1 e 5 e comma 2, del cod. proc. civ. <br />	<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata sia la controinteressata, che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 8/7/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il primo motivo di gravame è infondato.<br />	<br />
L’art. 84, comma 8, del D. Lgs. 12/4/2006 n°163 dispone: “I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:<br />	<br />
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;<br />	<br />
b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza”. <br />	<br />
Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la norma non richiede, quindi, che la stazione appaltante supporti la scelta di nominare commissari esterni con adeguata motivazione, limitandosi a prescrivere che al fine di procedere alla suddetta nomina accerti la “carenza in organico di adeguate professionalità”.<br />	<br />
Verifica che, come emerge dalla determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva 3/12/2008 n°1482 di nomina della Commissione aggiudicatrice, risulta, espressamente, essere stata compiuta. Si legge, infatti, nell’atto, “constata e verificata l’impossibilità di nominare personale appartenente all’amministrazione in possesso delle capacità richieste nel bando in oggetto”.<br />	<br />
Solo laddove il ricorrente avesse dimostrato che invece in organico esisteva la concreta ed effettiva possibilità di nominare personale interno si sarebbe potuta in teoria ipotizzare una violazione della norma, ma tale prova non è stata data. Infatti, sul punto, nessun rilevo probatorio può essere attribuito al documento n° 9 depositato dall’odierna istante, recante l’organigramma del comune di Assemini. Al riguardo è sufficiente osservare che dall’atto in questione non è possibile verificare se i 10 funzionari ivi indicati fossero effettivamente utilizzabili per le incombenze inerenti all’appalto in questione. <br />	<br />
In ogni caso, a prescindere dalle argomentazioni di fatto appena esposte, occorre considerare che la trascritta norma ha un’esclusiva rilevanza interna, mirando a garantire, per evidenti esigenze di bilancio e di corretta amministrazione delle risorse finanziarie, che le stazioni appaltanti utilizzino prioritariamente il proprio personale, così evitando inutili esborsi pecuniari. Ne deriva che la disposizione non può essere invocata dai concorrenti per farne discendere presunti vizi di composizione dell’organo. <br />	<br />
Anche il secondo motivo è infondato.<br />	<br />
L’appalto da aggiudicare aveva ad oggetto il “servizio triennale di pulizia interna ed esterna negli edifici comunali”.<br />	<br />
Il dr. Murru è medico specialista nella branca di “igiene e medicina preventiva”. La sua competenza risulta, dunque, coerente con lo “specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.<br />	<br />
Peraltro, se come afferma il ricorrente (pag. 7 del ricorso) e non vi è motivo di non credergli, l’appalto per cui è causa “non implicava alcuna particolarità del servizio”, non era nemmeno necessario che i commissari possedessero particolari conoscenze tecniche. Conseguentemente anche il dr. Murru – comunque esperto nella materia igienico sanitaria – aveva titolo per essere nominato componente della commissione aggiudicatrice. <br />	<br />
Del resto, nemmeno il ricorrente specifica quali avrebbero dovuto essere professionalità e competenze nel caso di specie richieste. <br />	<br />
Nemmeno il terzo motivo merita accoglimento.<br />	<br />
L’art. 84, comma 7, del D. Lgs. n°163/2006 dispone: “Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ”.<br />	<br />
Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non è prescritto, quindi, che i commissari preliminarmente dichiarino la sussistenza di eventuali cause di astensione di cui al menzionato articolo del codice di rito. <br />	<br />
Nel caso di specie non ricorre, neanche, alcuna delle cause di astensione elencate nella disposizione da ultimo citata, che, come una pacifica giurisprudenza riconosce costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di estensione analogica, “stante l&#8217;esigenza di assicurare la certezza dell&#8217;azione amministrativa e la stabilità della composizione delle Commissioni giudicatrici” (così, fra le tante,Cons. Stato, VI Sez., 26/1/2009 n° 354).<br />	<br />
Le evanescenti circostanze di fatto addotte dal ricorrente circa i presunti rapporti tra il dr. Murru e la Medigas, non risultano, inoltre, idonee ad evidenziare la sussistenza tra gli stessi di una relazione tale da generare il sospetto di possibili parzialità. <br />	<br />
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.<br />	<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 8/7/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/07/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-7-2009-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2009 n.1396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2004 n.1396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-9-2004-n-1396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-9-2004-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2004 n.1396</a></p>
<p>Pres. P. Turco &#8211; Est. R. Panunzio Soc. Coop. Il Delfino a r.l. (Avv.ti S. Segneri e R. Patta) c. Autorità Portuale di Cagliari (Avv. A. Angioni), Ministero dei Trasporti (n.c.) il decorso del tempo concretizza in capo al possessore sine titulo l&#8217;interesse qualificato all&#8217;impugnazione 1. Giustizia amministrativa – scadenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-9-2004-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2004 n.1396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-9-2004-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2004 n.1396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco &#8211; Est. R. Panunzio<br /> Soc. Coop. Il Delfino a r.l. (Avv.ti S. Segneri e R. Patta) c. Autorità Portuale di Cagliari (Avv. A. Angioni), Ministero dei Trasporti (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il decorso del tempo concretizza in capo al possessore sine titulo l&#8217;interesse qualificato all&#8217;impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – scadenza del termine per impugnare- omessa indicazione dello stesso sul provvedimento – lungo lasso di tempo decorso – errore scusabile – non sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa &#8211; demanio e patrimonio – possesso sine titulo – tolleranza della P.A. per lungo lasso di tempo – interesse qualificato del possessore all’impugnazione &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il lungo lasso di tempo trascorso fra il provvedimento lesivo e la sua impugnativa, tale da fare ritenere la ricorrente acquiescente alle determinazioni assunte dall’amministrazione, è ostativo alla concessione del beneficio dell’errore scusabile.																																																																																												</p>
<p>2.	Il possesso sine tutulo di un bene demaniale per un lungo lasso di tempo, in quanto tollerato dall’amministrazione, è condizione sufficiente a concretizzare in capo al concessionario l’interesse qualificato ad impugnare l’ingiunzione di sgombero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il decorso del tempo concretizza in capo al possessore sine titulo l’interesse qualificato all’impugnazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 100/98 proposto dalla</p>
<p><b>Società Cooperativa Il Delfino a.r.l.</b> rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Segneri e Rosanna Patta, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità Portuale di Cagliari</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonello Angioni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
il Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del 2 ottobre 1990 prot. 827/97, con il quale il Presidente della disciolta Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini Portuali di Cagliari ha disposto la “revoca” della concessione delle aree portuali alla ricorrente società e dell’ingiunzione di demolizione e sgombero emessa dal Presidente dell’Autorità Portuale di Cagliari il 13 novembre 1997, prot. 3238/97.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 23 giugno 2004 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente occupa un’area demaniale di circa 5000 mq. adiacente al porto di Cagliari, ottenuta in concessione nel settembre del 1986 dall’allora competente Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini Portuali di Cagliari.<br />
In data 2 ottobre 1990 con nota n. 827, l’Azienda comunicava alla società la “revoca” della concessione a seguito della realizzazione, all’interno dell’area demaniale oggetto di concessione, di un campo sportivo di calcetto, in cui si sarebbero svolte competizioni sportive, in contrasto con la normativa di cui alla legge n. 961 del 1967.<br />
Nella stessa nota l’Azienda invitava espressamente la Capitaneria di Porto di Cagliari a “voler adottare i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 54 del cod. nav.”.<br />
A distanza di sette anni, l’Autorità Portuale di Cagliari, succeduta all’Azienda Mezzi Meccanici in forza della legge n. 84/94, con nota prot. n. 3238 del 13 novembre 1997, ha ingiunto all’odierna ricorrente lo sgombero delle aree portuali e la riduzione in pristino della zona.<br />
Contro tali provvedimenti propone  la società cooperativa “Il Delfino” ricorso giurisdizionale, deducendo i seguenti motivi di censura.<br />
A) Contro il provvedimento di revoca:<br />
1)	violazione dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241: nessuno dei provvedimenti impugnati reca l’indicazione del termine e dell’autorità a cui è possibile ricorrere;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241: non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della concessione;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione, violazione dell’art. 47 cod. nav.: è mancata qualsiasi preliminare istruttoria in ordine alle asserite violazioni della normativa, si è, quindi, provveduto sul falso presupposto che la società concessionaria esercitasse all’interno dell’area demaniale non attività marittima, bensì attività sportive ed agonistiche;<br />	<br />
4)	inosservanza del principio contrarius actus; per l’adozione del provvedimento di revoca della concessione doveva essere osservato lo stesso procedimento seguito ai fini del rilascio della concessione.<br />	<br />
B)  Contro l’ingiunzione di sgombero:<br />
5)	illogicità manifesta, difetto di istruttoria, insussistenza e/o errata valutazione dei presupposti; l’Autorità Portuale avrebbe dovuto verificare se in effetti sussistessero ancora i presupposti per la revoca, cui ha dato seguito, senza procedere a nessun accertamento istruttorio e, soprattutto, senza valutare la permanente validità e operatività della revoca stessa;<br />	<br />
6)	violazione dell’art. 8, comma terzo, lett. h) della legge n. 84 del 28 gennaio 1994; in base alla suddetta normativa, il Presidente dell’Autorità Portuale, prima di emanare l’ingiunzione di sgombero, avrebbe dovuto acquisire il parere del Comitato Portuale.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, per il tramite del suo difensore, eccepisce l’inammissibilità del gravame e nel merito, controdeduce alle tesi ivi esposte e ne chiede il rigetto, con vittoria di spesa.<br />
Con ordinanza n. 123/98 è stata accolta, in parte, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso vengono impugnati due provvedimenti emanati da autorità diverse: a) il primo è la “revoca” della concessione delle aree portuali assegnate in uso alla ricorrente, per svolgere attività connesse al traffico delle merci, b) il secondo è un’ingiunzione di sgombero e di ripristino della zona demaniale occupata.<br />
Il Collegio ritiene che l’impugnativa del provvedimento indicato sub a) sia tardiva, trattandosi di atto risalente al 2 ottobre 1990 ed impugnato con ricorso notificato il 12 gennaio 1998, dopo quasi sette anni dalla sua emanazione.<br />
La società ricorrente, con il primo mezzo, deduce che tale provvedimento è illegittimo perché non indica il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere e che, comunque, il termine per la proposizione del gravame, in quanto non indicato, non dovrebbe decorrere. Nella pubblica udienza di discussione ha chiesto, in proposito, l’errore scusabile.<br />
Ritiene il Collegio che la domanda non possa essere accolta.<br />
Sulla questione la giurisprudenza, dopo la nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 14.2.2001, ha ormai assunto un orientamento pressoché costante nell’affermare che “La mancata indicazione, nell&#8217;atto amministrativo, del termine per proporre l&#8217;impugnazione e dell&#8217;organo davanti al quale questa deve essere proposta può costituire presupposto per un errore scusabile in sede processuale, sempreché nei singoli casi sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell&#8217;atto, risolvendosi altrimenti tale inadempimento formale in un&#8217;assoluzione indiscriminata dall&#8217;onere (anch&#8217;esso gravante, in egual misura, sul destinatario medesimo) di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle leggi dello Stato, assistite dalla presunzione legale di conoscenza, posta a fondamento dell&#8217; indefettibile principio dell&#8217;obbligo di osservanza dei precetti giuridici (cfr. in termini ex multis: Cons. Stato, VI Sez., 9 aprile 2001 n. 2153, TAR Puglia Bari n. 1571 del 3.4.2003). <br />
Il Collegio condivide l’orientamento sopra espresso ed evidenzia che, nel caso di specie, un ulteriore elemento contrario alla concessione del beneficio richiesto è il lungo lasso di tempo trascorso fra il provvedimento lesivo e la sua impugnativa, tale da fare ritenere la ricorrente acquiescente alle determinazioni assunte dall’amministrazione.<br />
Per quanto attiene all’ingiunzione di sgombero, deve il Collegio preliminarmente esaminare l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnativa, sollevata dalla difesa dell’amministrazione intimata, che ritiene non essere la cooperativa più titolare di una posizione giuridica qualificabile di interesse legittimo, a seguito della revoca dell’atto di assegnazione delle aree portuali.<br />
L’eccezione, ad avviso del Collegio, è infondata.<br />
La cooperativa &#8211; in quanto, in passato, titolare di una concessione demaniale ed in quanto nel possesso attuale di beni pubblici, invero tollerato per diversi anni dall’amministrazione proprietaria degli stessi &#8211; ha un interesse qualificato e differenziato a contestare l’ingiunzione di sgombero.<br />
Con il quinto mezzo, si deduce l’illegittimità di quest’ultimo provvedimento, in quanto adottato dopo sette anni dalla revoca della concessione e senza una nuova verifica in ordine alla permanenza della validità e operatività della revoca stessa.<br />
Ritiene il Collegio che la censura sia infondata.<br />
Premesso che all’Azienda Mezzi Meccanici è subentrata l’Autorità Portuale, è indubbio che la cooperativa risultava occupare i beni demaniali senza titolo idoneo, esistendo un atto di revoca valido ed efficace da parte della precedente Azienda; la mancanza di un titolo concessorio in capo alla società ricorrente, ha consentito all’Autorità subentrante l’emanazione dell’ingiunzione di sgombero.<br />
Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 8, comma terzo, lett. h) della legge n. 84 del 28 gennaio 1994. Assume l’interessata che, in base alla suddetta normativa, il Presidente dell’Autorità Portuale, prima di emanare l’ingiunzione di sgombero, avrebbe dovuto acquisire il parere del comitato portuale.<br />
La censura è fondata.<br />
L’articolo 8, terzo comma, lett. h) della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, che ha istituito le Autorità Portuali subentrate alle Aziende dei Mezzi Meccanici, prevede espressamente che il Presidente dell’Autorità Portuale “amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell&#8217;ambito della circoscrizione territoriale di cui all&#8217;articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione.”<br />
Nel preambolo del provvedimento impugnato è stato richiamato espressamente l’art. 54 del cod. nav., concernente le occupazioni e innovazioni abusive, che recita testualmente: “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento (ora il Presidente dell’Autorità Portuale) ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell&#8217;ordine, provvede d&#8217;ufficio, a spese dell&#8217;interessato”.<br />
Alla stregua delle disposizioni sopra richiamate, l’amministrazione intimata avrebbe dovuto, prima di emanare l’ingiunzione contestata, acquisire il parere del comitato portuale, parere che, dalle risultanze probatorie acquisite alla causa a seguito di ordinanza istruttoria n. 7/98, non risulta, invece, sia stato acquisito.<br />
Conclusivamente, il ricorso è in parte accolto ed in parte dichiarato irricevibile.<br />
Attesa la parziale soccombenza, le spese di giudizio sono compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe, per la parte in cui impugna il provvedimento di revoca del 2 ottobre 1990 prot. 827/97;<br />
lo accoglie invece per l’altra parte, e per l’effetto annulla l’ingiunzione di sgombero e di riduzione in pristino stato, emanata il 13 novembre 1997, prot. 3238/97.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 23 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, 			Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 		Consigliere;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere – estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-9-2004-n-1396/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2004 n.1396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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