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	<title>139 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>139 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2021-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2021-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.139</a></p>
<p>Pres. Coraggio &#8211; Est. Viganò Sulla illegittimità  costituzionale delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali previste con legge regionale. 1. &#8211; Concessioni &#8211; Concessioni demaniali &#8211; Art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 &#8211; Illegittimità  costituzionale. 2. -Concessioni &#8211; Concessioni demaniali &#8211; Disciplina normativa &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2021-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2021-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio &#8211; Est. Viganò</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  costituzionale delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali previste con legge regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Concessioni &#8211; Concessioni demaniali &#8211; Art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 &#8211; Illegittimità  costituzionale.</p>
<p> 2. -Concessioni &#8211; Concessioni demaniali &#8211; Disciplina normativa &#8211; Materia &quot;tutela della concorrenza&quot; &#8211; Riservata alla legislazione esclusiva dello Stato &#8211; Disciplina regionale &#8211; Invasione della competenza legislativa statale &#8211; Anche in caso di riproduzione di una disciplina statale.</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (<em>Misure urgenti per far fronte all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico</em>), il quale dispone al comma 1 che, «[a]ttesa anche l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità , in conformità  alle previsioni dei commi 682 e 683 dell&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità , trasparenza e pubblicità , la validità  delle concessioni con finalità  turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività  cantieristiche connesse, nonchè con finalità  di acquacoltura sia in mare che in laguna», disciplinate da tre leggi regionali richiamate e «in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033», sia «estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari», prevedendo poi al comma 2 che «[l]a durata degli atti concessori  prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore» della legge regionale medesima.</p>
<p> 2. &#8211; La disciplina delle concessioni demaniali interseca numerosi ambiti materiali di competenza legislativa primaria delle Regioni, ma  altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l&#8217;ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento (sentenze n. 10 del 2021, n. 1 del 2019, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011).L&#8217;invasione della competenza statale non  esclusa nemmeno nell&#8217;ipotesi in cui la legislazione regionale si limiti a riprodurre, nella sostanza, una disciplina già  prevista dalla legislazione statale.Infatti, qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori, come certamente accade quando si stabiliscano proroghe dei rapporti concessori in corso,  riservata dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla legislazione statale, restando invece precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale in questa materia.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">SENTENZA N. 139</p>
<p style="text-align: center;">ANNO 2021</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÃ’, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-23 luglio 2020, depositato in cancelleria il 23 luglio 2020, iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; </p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 giugno 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi l&#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p style="text-align: justify;">deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso notificato il 16-23 luglio 2020 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l&#8217;art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico), per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- L&#8217;articolo impugnato prevede, al comma 1, che la validità  delle concessioni con finalità  turistico-ricreativa e sportiva, diportistica e attività  cantieristiche connesse, nonchè con finalità  di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, sia estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033. Il comma 2 prevede poi che la «durata degli atti concessori» sia prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il ricorrente che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  certamente titolare di una competenza statutaria in materia di ittica, pesca e turismo, ed  altresì titolare delle funzioni amministrative in materia di «demanio marittimo, lacuale e fluviale», quando l&#8217;utilizzazione abbia finalità  turistico-ricreativa. Cionondimeno, la disciplina degli affidamenti delle concessioni su tali aree afferirebbe alla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina impugnata, estendendo a ulteriori concessioni demaniali marittime la proroga ex lege disposta dall&#8217;art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), inciderebbe sull&#8217;assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero estrinsecarsi delle iniziative imprenditoriali, invadendo così la competenza esclusiva dello Stato in materia, appunto, di tutela della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Si  costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e comunque infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe anzitutto inammissibile, non avendo il ricorrente assolto l&#8217;onere di spiegare perchè alla Regione ad autonomia speciale dovrebbe essere applicato il Titolo V della Costituzione e non lo statuto speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In via generale, le concessioni demaniali marittime rientrerebbero infatti in diversi ambiti materiali, molti dei quali di competenza regionale. La disciplina impugnata, in particolare, sarebbe intervenuta nella materia delle concessioni «con finalità  turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività  cantieristiche connesse, nonchè con finalità  di acquacoltura sia in mare che in laguna», già  disciplinate da tre leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia cui lo stesso art. 2 impugnato rinvia. Tali leggi regionali, d&#8217;altra parte, già  regolerebbero la durata delle relative concessioni, senza essere mai state oggetto &#8211; con l&#8217;eccezione della sola legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonchè modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), scrutinata dalla sentenza n. 109 del 2018 &#8211; di censure da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 2 ora impugnato, dal canto suo, si limiterebbe a meglio precisare e a dare attuazione alle previsioni della legge statale, dettate per far fronte all&#8217;emergenza determinata dalla pandemia in corso, peraltro nel pieno rispetto del diritto dell&#8217;Unione europea e dei principi di imparzialità , trasparenza e pubblicità , da essa espressamente richiamati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- In prossimità  dell&#8217;udienza, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria, con la quale ha anzitutto rilevato di avere impugnato innanzi a questa Corte, nelle more del presente giudizio, l&#8217;art. 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell&#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, che estende ad ulteriori concessioni demaniali la proroga ex lege stabilita dall&#8217;art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Ribadita poi l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;impugnazione per non avere il ricorrente chiarito le ragioni dell&#8217;applicabilità  del Titolo V della Costituzione in luogo delle norme statutarie, la difesa regionale eccepisce altresì l&#8217;inammissibilità  e, comunque, l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;impugnazione con specifico riferimento al comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, dal momento che l&#8217;art. 11, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), entrato in vigore nelle more del presente giudizio, estende sino al 31 dicembre 2021 la «proroga tecnica» prevista dall&#8217;art. 2, comma 2, della legge regionale ora impugnata, sicchè l&#8217;eventuale accoglimento del presente ricorso lascerebbe comunque inalterato l&#8217;effetto della nuova disciplina, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ribaditi gli argomenti già  svolti nell&#8217;atto di costituzione, la difesa regionale osserva che la censura statale assumerebbe toni paradossali, dal momento che con la disciplina contestata la Regione avrebbe addirittura esteso, in materie di competenza regionale, la disciplina prevista in via generale dello Stato per far fronte all&#8217;emergenza sanitaria in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, la disciplina impugnata garantirebbe a ben guardare in misura più ampia la concorrenza rispetto alla stessa disciplina statale. A differenza di quest&#8217;ultima, che disporrebbe una mera proroga ex lege sino al 2033 delle concessioni in scadenza, la legge regionale qui all&#8217;esame subordinerebbe tale proroga alla domanda dei concessionari, in presenza della quale si avvierebbe un procedimento di affidamento imperniato sui principi di trasparenza, pubblicità  e concorrenza, che prevedrebbe in particolare &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017 &#8211; la pubblicazione delle domande e la possibilità  per chiunque di presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro i venti giorni successivi. Tale procedimento sarebbe stato puntualmente rispettato dall&#8217;amministrazione regionale dopo l&#8217;entrata in vigore della disciplina impugnata, essendo state pubblicate ormai un centinaio di domande di rinnovo, come da prospetto riepilogativo prodotto in allegato alla memoria. In almeno un caso, poi, vi sarebbe stata altresì un&#8217;istanza di concessione concorrente. Ciò che dimostrerebbe che «la disciplina regionale non restringe (ma &#8211; anzi &#8211; amplia) il &#8220;libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali&#8221; e, in ultima analisi, tutela adeguatamente (addirittura più della disciplina statale) la concorrenza».</p>
<p style="text-align: center;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l&#8217;art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico), per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- L&#8217;articolo impugnato, rubricato «Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo», dispone al comma 1 che, «[a]ttesa anche l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità , in conformità  alle previsioni dei commi 682 e 683 dell&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità , trasparenza e pubblicità , la validità  delle concessioni con finalità  turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività  cantieristiche connesse, nonchè con finalità  di acquacoltura sia in mare che in laguna», disciplinate da tre leggi regionali richiamate e «in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033», sia «estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari».</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 prevede poi che «[l]a durata degli atti concessori  prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore» della legge regionale medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;art. 2 impugnato, prevedendo una proroga sino al 2033 delle concessioni menzionate, eccederebbe le competenze statutarie, incidendo nella materia &#8211; riservata alla legislazione statale &#8211; della tutela della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il ricorso  ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- La difesa regionale ha eccepito invero l&#8217;inammissibilità  del ricorso, dal momento che il Presidente del Consiglio dei ministri non avrebbe spiegato perchè dovrebbero trovare applicazione, nella specie, le norme del Titolo V della Costituzione e non, invece, le pertinenti norme dello statuto speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione, tuttavia, non  fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso riconosce, infatti, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  titolare di competenze legislative primarie in materia di ittica, pesca e turismo, nonchè delle competenze amministrative sul demanio marittimo, lacuale e fluviale; ma osserva che il censurato art. 2 &#8211; introducendo una proroga delle concessioni in essere sino al 2033 e, in tal modo, non consentendo di organizzare procedure di selezione per l&#8217;accesso di nuovi operatori &#8211; limita la concorrenza tra imprese, incidendo così in una materia riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prospettiva del ricorrente, dunque, l&#8217;afferenza della disciplina censurata alla materia della tutela concorrenza vale a escludere che la Regione possa rivendicare qualsiasi propria competenza statutaria, la quale pacificamente non comprende la materia in questione (ex multis, sentenze n. 153 e n. 119 del 2019 e n. 109 del 2018, tutte con specifico riferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Nella memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza, la difesa regionale ha altresì eccepito l&#8217;inammissibilità  o, comunque, l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;impugnazione relativa al comma 2 impugnato. Osserva la difesa regionale che l&#8217;art. 11, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), entrato in vigore nelle more del presente giudizio, estende sino al 31 dicembre 2021 la «proroga tecnica» prevista dall&#8217;art. 2, comma 2, della legge regionale ora impugnata; di talchè l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso con riferimento al comma 2 lascerebbe comunque inalterata la proroga disposta da tale ius superveniens, non impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno tale eccezione  fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; assorbente in proposito il rilievo che il comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020 &#8211; che prevede una proroga &#8220;tecnica&#8221; delle concessioni in essere sino al termine del procedimento di rinnovo previsto dal comma 1 &#8211;  disposizione meramente ancillare rispetto al medesimo comma 1: di talchè, nell&#8217;ipotesi in cui solo quest&#8217;ultimo venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo, il comma 2 resterebbe comunque privo di autonoma portata normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nel merito, il ricorso  fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Non v&#8217; dubbio che, come giustamente osserva la difesa regionale, la disciplina delle concessioni demaniali interseca numerosi ambiti materiali di competenza legislativa primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; ma  altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l&#8217;ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento (sentenze n. 10 del 2021, n. 1 del 2019, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- L&#8217;invasione della competenza statale non  esclusa nemmeno nell&#8217;ipotesi in cui la legislazione regionale si limiti &#8211; come accade nella specie &#8211; a riprodurre, nella sostanza, una disciplina già  prevista dalla legislazione statale, e in particolare dall&#8217;art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni. Infatti, qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori, come certamente accade quando si stabiliscano proroghe dei rapporti concessori in corso,  riservata dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla legislazione statale, restando invece precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale in questa materia.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Nè persuade l&#8217;argomento della difesa regionale secondo cui la disciplina in questa sede impugnata non introdurrebbe, in realtà , una proroga ex lege delle concessioni esistenti, bensì una procedura che consentirebbe la mera estensione della durata di tali concessioni su domanda degli interessati, in esito a un procedimento trasparente ed eventualmente comparativo, nel caso di presentazione di istanze concorrenti relative alla medesima concessione. Ciò che garantirebbe, ad avviso della Regione resistente, un livello di tutela della concorrenza più elevato di quello garantito oggi dalla legislazione statale, che prevede invece una generalizzata proroga &#8211; appunto &#8211; ex lege, di quindici anni e quindi sino al 2033, delle concessioni demaniali marittime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tenore dell&#8217;art. 2, comma 1, impugnato, tuttavia, non supporta una simile ricostruzione. Esso si limita infatti a stabilire che, in presenza di domanda del titolare, la durata delle concessioni ivi indicate, in essere alla data del 31 dicembre 2018 e con scadenza antecedente al 2033, « estesa fino alla data del 31 dicembre 2033»: senza alcun richiamo a procedure comparative che potrebbero essere innescate da domande di concessione concorrenti, e senza alcun espresso rinvio &#8211; in particolare &#8211; al procedimento disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 2017, che secondo la difesa regionale troverebbe applicazione in questa ipotesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione non può essere revocata in dubbio dai documenti prodotti in giudizio dalla difesa regionale, che attestano l&#8217;avvenuta pubblicazione di un centinaio di domande di estensione della durata delle relative concessioni ai sensi della disciplina all&#8217;esame e la presentazione &#8211; in almeno un caso &#8211; di una domanda di concessione concorrente, senza che sia noto, peraltro, quale esito abbia avuto tale istanza. Ai fini della valutazione della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 impugnato questa Corte non può, infatti, che muovere dal suo dato letterale, che subordina univocamente l&#8217;effetto di &#8220;estensione&#8221; sino al 2033 della durata delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale alla sola condizione della domanda dell&#8217;interessato, e appare pertanto atteggiarsi quale lex specialis rispetto ad ogni altra normativa &#8211; inclusa la legge regionale n. 10 del 2017 &#8211; che disciplina il procedimento di affidamento delle concessioni demaniali in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto basta a configurare l&#8217;effetto di &#8220;estensione&#8221; al 2033 della durata delle concessioni come una sostanziale proroga delle concessioni esistenti, eccedente per le ragioni anzidette la competenza legislativa regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.- Da ciò discende l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.</p>
<div style="text-align: center;">Per Questi Motivi</div>
<p style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico).</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo CORAGGIO, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco VIGANÃ’, Redattore</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p style="text-align: justify;">F.to: Roberto MILANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2021-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-18-6-2020-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Alda Dellantonio, Presidente, Stephan Beikircher, Consigliere, Estensore In house : la natura e la definizione dell&#8217; espressione &#34;controllo&#34;. Pubblica amministrazione &#8211; in house &#8211; controllo &#8211; natura e definizione  Ai fini dell&#8217;inÂ house, l&#8217;espressione &#8220;controllo&#8221; non starebbe ad indicare l&#8217;influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-18-6-2020-n-139/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alda Dellantonio, Presidente,  Stephan Beikircher, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In house : la natura e la definizione dell&#8217; espressione &quot;controllo&quot;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica amministrazione &#8211; in house &#8211; controllo &#8211; natura e definizione<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai fini dell&#8217;inÂ house, l&#8217;espressione &#8220;controllo&#8221; non starebbe ad indicare l&#8217;influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è in grado di esercitare sull&#8217;assemblea della società , ma individuerebbe un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell&#8217;ente con modalità  e con un&#8217;intensità  non riconducibili ai diritti e alle facoltà  che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che agli organi della società  non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/06/2020 Pubblicato il 18/06/2020 </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <strong>N. 00139/2020 REG.PROV.COLL.</strong> <strong>N. 00139/2020 REG.KOLL.BESCHL</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <strong>N. 00195/2019 REG.RIC.</strong> <strong>N. 00195/2019 REG.REK.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <strong>SENTENZA</strong> <strong>URTEIL</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <em>ex</em> artt. 74 e 116 cod. proc. amm.; Â  gemÃ¤ÃŸ Artt. 74 und 116 VwPO; sul ricorso numero di registro generale 195 del 2019, proposto da Â  im Rekurs Nr. 195 des allgemeinen Registers des Jahres 2019, eingebracht von -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, entrambe rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Duca d&#8217;Aosta, n. 100; Â  -OMISSIS-und -OMISSIS-, in der Person des jeweiligen gesetzlichen Vertreters <em>pro tempore</em>, beide vertreten und verteidigt von Rechtsanwalt Giandomenico Pittelli, mit digitalem Domizil bei der in den Justizregistern eingetragenen zertifizierten E-Mail-Adresse und Wahldomizil in seiner Kanzlei in Bozen, Duca d&#8217;Aosta Allee, Nr. 100;  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Ascioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lana, via Merano, n. 5; Â  <strong><em>gegen</em></strong><br /> -OMISSIS- -OMISSIS-, in der Person des gesetzlichen Vertreters <em>pro tempore</em>, vertreten und verteidigt von Rechtsanwalt Stefano Ascioni, mit digitalem Domizil bei der in den Justizregistern eingetragenen zertifizierten zertifizierte E-Mail-Adresse und Wahldomizil in seiner Kanzlei in Lana, MeranerstraÃŸe, Nr. 5;  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituite in giudizio; Â  <strong><em>und gegen</em></strong><br /> -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, -OMISSIS- und -OMISSIS- -OMISSIS-, nicht eingelassen; </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <strong><em>per l&#8217;accesso agli atti</em></strong> Â  <strong><em>fÃ¼r die Akteneinsicht</em></strong>  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> e il rilascio dei seguenti documenti relativi alla licitazione privata dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- (giÃ  -OMISSIS- -OMISSIS-)Â <em>ex</em> art. 16 L.P. 21 gennaio 1987, n. 2 per la cessione del ramo aziendale -OMISSIS- -OMISSIS-: Â  und AushÃ¤ndigung der nachstehenden Dokumente betreffend die beschrà¤nkte Ausschreibung der -OMISSIS- -OMISSIS- (vormals -OMISSIS- -OMISSIS-), gemÃ¤ÃŸ Art. 16 des L.G. vom 21. JÃ¤nner 1987, Nr. 2 fÃ¼r den Verkauf des Betriebszweiges -OMISSIS- -OMISSIS-: &#8211; graduatoria provvisoria ovvero definitiva; Â  &#8211; die provisorische bzw. definitive Rangliste; &#8211; documentazione relativa all&#8217;accertamento del possesso da parte del primo classificato e avente diritto all&#8217;aggiudicazione dei requisiti generali previsti dal disciplinare di gara; Â  &#8211; die Unterlagen betreffend die Ãœberprà¼fung der allgemeinen Voraussetzungen laut Wettbewerbsbedingungen der Erstplatzierten und Zuschlagsberechtigten; &#8211; documentazione relativa all&#8217;accertamento del possesso dei requisiti specifici previsti dal punto 2, a), b) e c) del disciplinare di gara da parte del primo classificato e avente diritto all&#8217;aggiudicazione (cfr. punto 2, del bando di messa all&#8217;asta: &#8220;<em>a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi, per i quali sia stato redatto un bilancio approvato alla data di presentazione dell&#8217;offerta, un valore della produzione medio pari ad almeno euro 3.000.000,00;</em> Â  &#8211; die Unterlagen betreffend die Ãœberprà¼fung der spezifischen Voraussetzungen gemÃ¤ÃŸ Punkt 2, a), b) und c) der Wettbewerbsbedingungen der Erstplatzierten und Zuschlagsberechtigten (vgl. Punkt 2. Bekanntmachung der Versteigerung: &#8220;<em>a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi, per i quali sia stato redatto un bilancio approvato alla data di presentazione dell&#8217;offerta, un valore della produzione medio pari ad almeno euro 3.000.000,00;</em> <em>b) patrimonio netto, risultante dall&#8217;ultimo bilancio approvato, pari ad almeno euro 100.000,00;</em> Â  <em>b) patrimonio netto, risultante dall&#8217;ultimo bilancio approvato, apri ad almeno euro 100.000,00;</em> <em>c) aver eseguito negli ultimi 5 anni almeno due servizi analoghi all&#8217;oggetto del ramo</em>&#8220;); Â  <em>c) aver eseguito negli ultimi 5 anni almeno due servizi analoghi all&#8217;oggetto del ramo</em>&#8220;); &#8211; offerta economica del secondo classificato. Â  &#8211; das wirtschaftliche Angebot der Zweitplatzierten. Â  Â  Â   </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati; Â  Nach Einsicht in den Rekurs und dessen Anlagen; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS-; Â  Nach Einsicht in den Einlassungsschriftsatz der -OMISSIS- -OMISSIS-; Vista l&#8217;ordinanza collegiale del -OMISSIS-con la quale è stata ordinata l&#8217;integrazione del contraddittorio; Â  Nach Einsichtnahme in den Beschluss vom -OMISSIS-mit dem die Vervollstà¤ndigung des Streitgesprà¤chs angeordnet wurde; Viste le brevi note depositate dalle parti; Â  Nach Einsichtnahme in die von den Parteien hinterlegten kurzen Denkschriften; Visti tutti gli atti della causa; Â  Nach Prà¼fung aller Prozessunterlagen; Relatore nell&#8217;udienza in camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, tenuta con le modalità  telematiche come da verbale, il consigliere Stephan Beikircher e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27; Â  Nach AnhÃ¶rung bei der nichtà¶ffentlichen, laut Protokoll im telematischen Modus abgehaltenen, Verhandlung vom 19. Mai 2020 des Berichterstatters Stephan Beikircher, und sodann, gemÃ¤ÃŸ Art. 84 Absatz 5 des G.D. vom 17. MÃ¤rz 2020, Nr. 18, mit Gesetz vom 24. April 2020, Nr. 27, zum Gesetz erhoben, zur Entscheidung einbehalten; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Â  Folgende Sach- und Rechtslage wurde erwogen.  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Â  Â  Â  FATTO Â  SACHVERHALT 1. Il gravame ha per oggetto l&#8217;annullamento del provvedimento dd. -OMISSIS- della resistente -OMISSIS- -OMISSIS- (giÃ  -OMISSIS- -OMISSIS- &#8211; di seguito -OMISSIS-), che ha negato l&#8217;accesso ai documenti meglio indicati in epigrafe, e l&#8217;accertamento del diritto al detto accesso documentale con conseguente richiesta di ordine di esibizione. Â  1. Gegenstand der Anfechtung ist die Aufhebung der MaÃŸnahme der Beklagten -OMISSIS- -OMISSIS- (vormals -OMISSIS- -OMISSIS- &#8211; in Folge -OMISSIS-) vom -OMISSIS-, mit welcher der Zugang zu den im Rubrum angefÃ¼hrten Dokumenten verweigert wurde und die Feststellung des Rechts auf besagten Zugang mit folglicher Anordnung der AushÃ¤ndigung der begehrten Unterlagen. 2. Con richiesta datata 25.07.2019 il difensore dell&#8217;-OMISSIS- formulava richiesta all&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) di accesso al fascicolo concernente il pubblico incanto e la successiva vendita del ramo d&#8217;azienda -OMISSIS- -OMISSIS- alla -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, chiedendo copia di tutti i verbali e di tutte le delibere sia in fase di gara, sia in fase di vendita. Â  2. Mit Schreiben vom 25.07.2019 stellte der Verteidiger der -OMISSIS- an die -OMISSIS- -OMISSIS- (jetzt -OMISSIS-) den Antrag auf Zugang zum Faszikel der Ã¶ffentlichen Versteigerung und des anschlieÃŸenden Verkaufs des Betriebszweiges -OMISSIS- -OMISSIS- an die -OMISSIS&#8211;OMISSIS- mit AushÃ¤ndigung der Kopie aller, im Laufe des Wettbewerbs und der Verkaufshandlungen, verfassten Niederschriften und erlassenen BeschlÃ¼sse. 3. La richiesta veniva formulata dall&#8217;-OMISSIS- nella sua veste di partecipante alla procedura di cui al bando e relativo disicplinare dd. -OMISSIS- e di successiva aggiudicataria della predetta gara, giusta delibera di data -OMISSIS- al prezzo di euro 1.011.825,00; aggiudicazione poi annullata in data -OMISSIS- per irregolarità  nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali risultanti dal DURC acquisito in sede di verifica. Â  3. Die -OMISSIS- stellte den Antrag in ihrer Eigenschaft als Teilnehmerin am laut Versteigerungsbekanntmachung und entsprechenden Wettbewerbsbedingungen vom -OMISSIS- ausgelobten Verfahren, sowie als darauffolgende ZuschlagsempfÃ¤ngerin des genannten Wettbewerbs laut Beschluss vom -OMISSIS- zum Preis von 1.011.825,00 Euro. Der Zuschlag wurde am -OMISSIS- aufgehoben, da aus dem &#8211; im Zuge der Ãœberprà¼fung &#8211; eingeholten DURC eine irregulÃ¤re Situation der Sozialversicherungsbeitrà¤ge hervorgegangen ist. 4. In seguito ad un incontro del 26.09.2019 con e-mail dd. 01.10.2019 il difensore dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) trasmetteva al legale dell&#8217;istante i seguenti documenti: Â  4. Nach einer am 26.09.2019 abgehaltenen Besprechung Ã¼bermittelte der Verteidiger der -OMISSIS- -OMISSIS- (jetzt -OMISSIS-) mit E-Mail vom 01.10.2019 dem Verteidiger der Antragstellerin folgende Unterlagen: &#8211; delibera del consiglio d&#8217;amministrazione dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- dd. -OMISSIS- di annullamento dell&#8217;aggiudicazione della gara; Â  &#8211; Beschluss des Verwaltungsrates der -OMISSIS- -OMISSIS- vom -OMISSIS- zur Aufhebung des Zuschlags; &#8211; decisione dell&#8217;amministratore unico dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- dd. 18.01.2019 di prosecuzione della ricerca di un acquirente per il ramo d&#8217;azienda con le modalità  della trattativa privata plurima con utilizzazione della documentazione e delle informazioni pregresse; Â  &#8211; Beschluss des Einzelverwalters der -OMISSIS- -OMISSIS- vom 18.01.2019 zur FortfÃ¼hrung der Suche nach einem KÃ¤ufer des Betriebszweigs mittels freihÃ¤ndiger Vergabe mit Mehrfachbeteiligung, unter Nutzung der vorhergehenden Unterlagen und Informationen; &#8211; inviti alla procedura negoziata inviati a -OMISSIS-; Â  &#8211; Einladungen zum Verhandlungsverfahren an -OMISSIS-; &#8211; richiesta di partecipazione alla trattativa privata di -OMISSIS- dd. 29.01.2019; Â  &#8211; Antrag der -OMISSIS-vom 29.01.2019 dem Verfahren zur freihÃ¤ndigen Vergabe beizutreten; &#8211; verbale dell&#8217;assemblea straordinaria di -OMISSIS- -OMISSIS- dd. 23.05.2019 di accettazione dell&#8217;offerta della ditta -OMISSIS- -OMISSIS- e Â  &#8211; Sitzungsprotokoll vom 23.05.2019 Ã¼ber die Annahme des Angebots der -OMISSIS- -OMISSIS- und &#8211; contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda &#8220;<em>-OMISSIS- -OMISSIS-</em>&#8221; tra -OMISSIS- -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) e -OMISSIS&#8211;OMISSIS- dd. 09.07.2019 per l&#8217;importo di euro 850.000,00. Â  &#8211; Vertrag vom 09.07.2019 Ã¼ber den Verkauf des Betriebszweiges <em>-OMISSIS- -OMISSIS-</em>&#8220;, abgeschlossen zwischen der -OMISSIS- -OMISSIS- (jetzt -OMISSIS-) und der -OMISSIS&#8211;OMISSIS- im Wert von 850.000,00 Euro. 5. In seguito al riscontro di alcune incongruenze (accettazione dell&#8217;offerta della -OMISSIS-, stipula del contratto con la -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, appena fondata il 19.04.2019) il difensore dell&#8217;-OMISSIS- e dell&#8217;-OMISSIS- con lettera dd. 07.10.2019 ribadiva la richiesta di accesso, precisando di voler vedere esibiti i seguenti documenti: Â  5. Nachdem einige Ungereimtheiten ans Licht gekommen waren (Annahme des Angebots der -OMISSIS-, VertragsabschluÃŸ mit der kurz davor am 19.04.2019 gegrà¼ndeten -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) pochte der Verteidiger der -OMISSIS-und der -OMISSIS- mit Schreiben vom 07.10.2019 auf Erledigung des Antrages auf Aktenzugang, wobei er insbesondere Einsicht in folgende Unterlagen forderte: I. offerta della -OMISSIS- -OMISSIS- (eventualmente anche la solo offerta economica); Â  I. Angebot der -OMISSIS- -OMISSIS- (gegebenenfalls auch nur das wirtschaftliche Angebot); II. documentazione relativa ai controlli sul possesso dei requisiti generali in capo alla offerente affidataria del contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda; Â  II. Unterlagen zur Ãœberprà¼fung des Bestehens der allgemeinen Anforderungen der Bieterin fÃ¼r den Kauf des Betriebszweiges; III. documentazione relativa ai controlli sul possesso dei requisiti specifici di cui al punto 2) a), b) e c) del bando (ovvero realizzazione negli ultimi 3 esercizi di una produzione di almeno euro 3.000.000,00, patrimonio netto di almeno euro 100.000,00, esecuzione negli ultimi 5 anni di due servizi analoghi) in capo all&#8217;offerente affidataria del contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda; Â  III. Unterlagen zur Ãœberprà¼fung des Bestehens der spezifischen Anforderungen laut Punkt 2) a), b) und c) der Ausschreibung (d.h. Erwirtschaftung in den letzten 3 GeschÃ¤ftsjahren eines Produktionswertes von mindestens 3.000.000,00 Euro, ReinvermÃ¶gen von mindestens 100.000,00 Euro, DurchfÃ¼hrung in den letzten 5 Jahren von zwei Ã¤hnlichen Dienstleistungen) der Bieterin fÃ¼r den Kauf des Betriebszweiges; IV. graduatoria definitiva (o provvisoria); Â  IV. endgÃ¼ltige (oder provisorische) Rangordnung; V. offerta economica della seconda classificata. Â  V. wirtschaftliches Angebot der Zweitplatzierten. 6. Con lettera dd. -OMISSIS- il difensore dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) trasmetteva alle istanti l&#8217;offerta dell&#8217;-OMISSIS&#8211;OMISSIS- dd. 23.04.2019 e avvisava le richiedenti l&#8217;accesso che l&#8217;assistita -OMISSIS- riteneva così¬ di aver soddisfatto le richieste non intendendo fornire ulteriore documentazione tenuto conto della posizione delle istanti. Â  6. Mit Schreiben vom -OMISSIS- Ã¼bermittelte der Verteidiger der -OMISSIS- -OMISSIS- (jetzt -OMISSIS-) den Antragstellerinnen das Angebot der -OMISSIS&#8211;OMISSIS- vom 23.04.2019 und teilte den Antragstellerinnen auf Aktenzugang mit, dass seine Mandantin -OMISSIS-, den Antrà¤gen somit Folge geleistet habe und, angesichts der Position derselben, keine weiteren Unterlagen nachreichen werde. 7. Successivamente, in data 25.10.2019, l&#8217;-OMISSIS- e l&#8217;-OMISSIS-, ritenendo che non fosse stata soddisfatta l&#8217;istanza di accesso da loro presentata, proponevano ricorso, redatto in lingua tedesca, <em>ex</em> art. 116 cod. proc. amm. avanti a questo TRGA, instando per l&#8217;annullamento del diniego di accesso, per l&#8217;accertamento del diritto d&#8217;accesso documentale, nonchè per la condanna dell&#8217;-OMISSIS- a esibire alle ricorrenti la documentazione richiesta entro il termine massimo di 30 giorni. Â  7. Die -OMISSIS-und die -OMISSIS- erachteten daher die NichterfÃ¼llung ihres Antrages auf Aktenzugang und brachten am 25.10.2019 vor diesem Verwaltungsgericht, gemÃ¤ÃŸ Art. 116 VwPO, einen in deutscher Sprache verfassten Rekurs ein. Sie beantragten die Aufhebung der Ablehnung des Antrags auf Aktenzugang sowie die Feststellung des Rechts auf Aktenzugang und die Verurteilung der -OMISSIS- ihnen innerhalb von 30 Tagen die geforderten Unterlagen auszuhÃ¤ndigen. 8. A sostegno del ricorso è stato esplicato un unico motivo attinente la violazione delle disposizioni della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, concernenti l&#8217;accesso documentale fatto valere nei confronti della società  -OMISSIS- (giÃ  -OMISSIS- -OMISSIS-) che soggiacerebbe a tale disciplina trattandosi di società  che svolge in affidamento diretto attività  di pubblico interesse, consistente nella raccolta di dati, nell&#8217;elaborazione elettronica e nell&#8217;analisi degli stessi, per permettere alle società  proprietarie, a loro volta erogatori di servizi pubblici, di ottimizzare i propri servizi a favore della collettività . Â  8. Der Rekurs stà¼tzt sich auf einen einzigen Anfechtungsgrund und zwar auf die Verletzung der Bestimmungen des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993 Nr. 17, bezÃ¼glich des gegenÃ¼ber der Beklagten -OMISSIS- (vormals -OMISSIS- -OMISSIS-) geltend gemachten Aktenzugangs. Diese Regelung wÃ¼rde hier Anwendung finden wÃ¼rden, da es sich um eine Gesellschaft handeln wÃ¼rde, die aufgrund der direkten Anvertrauung tà¤tigkeiten im Ã¶ffentlichen Interesse ausfÃ¼hren wÃ¼rde, wie die Datenerhebung, die elektronische Datenverarbeitung und -auswertung, um den Eigentà¼mergesellschaften, die ihrerseits Ã¶ffentliche Dienstleistungsanbieter sind, zu ermÃ¶glichen ihre Dienstleistungen zu Gunsten der Allgemeinheit zu optimieren. 9. Le ricorrenti sostengono inoltre che la società  -OMISSIS- avrebbe ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) natura di società <em>-OMISSIS-</em> a cascata, essendo partecipata unicamente da società  pubbliche, effettuando oltre l&#8217;80 per cento delle attività  a favore delle predette società  ed essendo soggetta a controllo analogo. Â  9. Die Rekursstellerinnen behaupten auÃŸerdem, dass es sich bei der -OMISSIS-, gemÃ¤ÃŸ Art. 5 Absatz 2 des GvD vom 18. April 2016, Nr. 50 (Kodex der Ã¶ffentlichen Vertrà¤ge), um eine sogenannte abfallende <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft, handle, da die beteiligten Gesellschaften ausschlieÃŸlich Ã¶ffentliche Gesellschaften seien, Ã¼ber 80% ihrer tà¤tigkeit zu Gunsten der obgenannten Gesellschaften verrichten wÃ¼rden und sie auch der Ã¤hnlichen Kontrolle unterliegen wÃ¼rde. 10. Integrati tutti i presupposti di cui all&#8217;art. 5, comma 1, del citato d.lgs. n. 50/2016 la società  resistente sarebbe pertanto una <em>longa manus</em> delle amministrazioni partecipanti con conseguente applicazione della disciplina sull&#8217;accesso discendente dal combinato disposto degli artt. 22, 24 e 1-<em>ter</em> della L.P. n. 17/1993 con l&#8217;art. 13, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). Â  10. Durch das Bestehen der im Art. 5 Absatz 1 des GvD Nr. 50/2016 genannten Voraussetzungen, gilt die beklagte Gesellschaft als <em>longa manus</em> der beteiligten Ã¶ffentlichen Verwaltungen mit entsprechender Anwendung der Regelung auf Aktenzugang. Dies ergibt sich aus den Artt. 22, 24 und 1-<em>ter</em> des Landesgesetzes Nr. 17/1993 in Verbindung mit Art. 13 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 (Kodex der Ã¶rtlichen KÃ¶rperschaften der Autonomen Region Trentino-sì¼dtirol). 11. Le ricorrenti rilevano da ultimo che le predette disposizioni troverebbero applicazione a maggior ragione in un procedimento a carattere pubblico governato dall&#8217;art. 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l&#8217;amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano). Â  11. Die Rekursstellerinnen behaupten schlieÃŸlich, dass ein Ã¶ffentliches Verfahren, das der Bestimmung von Art. 16 des Landesgesetzes 21. JÃ¤nner 1987, Nr. 2 (Verwaltung des VermÃ¶gens des Landes sì¼dtirol) unterliegt, sehr wohl den oben genannten Bestimmungen unterworfen sei. 12. L&#8217;interesse diretto, concreto e attuale delle società  ricorrenti a conoscere i documenti (offerte, documentazione sui controlli dei requisiti generali e specifici, graduatoria provvisoria e definitiva) nascerebbe dall&#8217;esigenza di difendere i propri interessi giuridici riguardo all&#8217;espletata procedura di vendita del ramo d&#8217;azienda, aggiudicata all&#8217;-OMISSIS&#8211;OMISSIS-. Â  12. Das direkte, konkrete und aktuelle Interesse der rekursstellenden Gesellschaften Einsicht in die Unterlagen zu erlangen (Angebote, Unterlagen Ã¼ber die Ãœberprà¼fung der allgemeinen und spezifischen Anforderungen, provisorische und endgÃ¼ltige Rangordnung) wÃ¼rde aus der Notwendigkeit erwachsen, die eigenen Interessen im Rahmen des, mit Zuschlag zu Gunsten der -OMISSIS&#8211;OMISSIS- abgeschlossenen, Verfahrens zum Verkauf des Betriebszweiges zu wahren. 13. I documenti richiesti sarebbero necessari per poter verificare se la seconda procedura sia stata svolta nel rispetto della normativa di cui all&#8217;art. 16 della L.P. n. 2/1987 e se, in seguito all&#8217;aggiudicazione, siano stati espletati i controlli successivi riguardo al possesso dei requisiti generali e specifici delle prime due classificate. Â  13. Die geforderten Unterlagen seien notwendig, um prà¼fen zu kÃ¶nnen, ob das zweite Verfahren unter Beachtung der Bestimmungen des Art. 16 des Landesgesetzes Nr. 2/1987 erfolgt sei und ob nach Zuschlagserteilung die nachtrà¤gliche Ãœberprà¼fung des Bestehens der allgemeinen und spezifischen Anforderungen fÃ¼r die ersten zwei Platzierten auch durchgefÃ¼hrt wurde. 14. L&#8217;interesse concreto sorgerebbe dall&#8217;eventuale ripetizione della procedura negoziata, per la quale, anche in assenza di invito, potrebbero in ogni caso presentare una loro offerta. Â  14. Das konkrete Interesse wÃ¼rde sich bei einer etwaigen Wiederholung des Verhandlungsverfahrens entspinnen, bei dem die Rekursstellerinnen in jedem Fall, auch ohne Einladung, ihr Angebot einreichen kÃ¶nnten. 15. Le ricorrenti ipotizzano pure un&#8217;eventuale azione di nullità  per violazione delle norme imperative <em>ex</em> art. 1418 cod. civ. riferite al mancato ricorso alle regole dell&#8217;evidenza pubblica per la scelta del contraente. Â  15. Die Rekursstellerinnen erwÃ¤gen zudem eine Nichtigkeitsklage, wegen Verletzung der zwingenden Bestimmungen des Art. 1418 ZGB, bezogen auf die Nichtanwendung der Regeln des Ã¶ffentlichen Verfahrens bei der Auswahl des Auftragnehmers, einzubringen. 16. Le ricorrenti ritengono infine che le esigenze difensive giustifichino, ai sensi dell&#8217;art. 24 L.P. n. 17/1993, in ogni caso l&#8217;accesso ai documenti necessari. Â  16. Die Rekursstellerinnen erachten schlieÃŸlich, dass die Verteidigungsansprà¼che in jedem Fall den Zugang zu den notwendigen Unterlagen, gemÃ¤ÃŸ Art. 24 L.G. Nr. 17/1993, rechtfertigen. 17. La società  -OMISSIS- si è costituita in giudizio, con atto redatto in lingua italiana, resistendo alle pretese delle ricorrenti, contestando l&#8217;interesse ad agire delle stesse, non avendo esse impugnato l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione, nè gli atti inerenti alla successiva procedura negoziata. Â  17. Die -OMISSIS- hat sich in das Verfahren mit einem in italienischer Sprache verfassten Schriftsatz eingelassen. Sie hat sich den Forderungen der Rekursstellerinnen widersetzt und das RechtschutzbedÃ¼rfnis aufgrund der Tatsache, dass sie nicht die Aufhebung der Zuschlagserteilung beantragt und auch die MaÃŸnahmen des anschlieÃŸenden Verhandlungsverfahrens nicht angefochten haben, in Frage gestellt. 18. La resistente, trattandosi nel caso di specie di un contratto attivo, richiama altresì¬ la specifica disciplina applicabile alla procedura di cessione del ramo d&#8217;azienda di cui all&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che esigerebbe il solo rispetto dei principi di economicità , di efficacia, di imparzialità  di parità  di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità , di pubblicità , di tutela dell&#8217;ambiente e di efficienza energetica. Â  18. Die Beklagte beruft sich, da es sich um einen aktiven Vertrag handelt, auch auf die im Fall der Verà¤uÃŸerung von Betriebszweigen anwendbare einschlÃ¤gige Regelung des Art. 4 des GvD Nr. 50/2016, wonach einzig die Wahrung der Grundsì¤tze von Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit, Unparteilichkeit, Gleichbehandlung, Transparenz, VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit, Ã–ffentlichkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz verlangt wird. 19. L&#8217;-OMISSIS- (giÃ  -OMISSIS- -OMISSIS-) sarebbe anche, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica &#8211; T.U.S.P.), un soggetto privato libero di meglio determinarsi secondo le regole del diritto privato. Â  19. Die -OMISSIS- (vormals -OMISSIS- -OMISSIS-) sei, gemÃ¤ÃŸ Art. 1 Absatz 3 des GvD vom 19. August 2016, Nr. 175 (Einheitstext im Bereich der Gesellschaften mit Ã¶ffentlicher Beteiligung &#8211; E.T.G.Ã¶.B), ein privates Rechtssubjekt, das frei wÃ¤re, sich nach den Regeln des Privatrechts selbst zu bestimmen. 20. Il codice dei contratti pubblici ammetterebbe in ogni caso il ricorso alla procedura diretta con un operatore economico nel caso di gara conclusasi senza esito con conseguente applicazione della riconosciuta autonomia contrattuale da esercitarsi unicamente nel rispetto, nelle trattative, delle regole della buona fede con eventuale responsabilità  extracontrattuale <em>ex</em> artt. 1337 cod. civ. e 1338 cod. civ.. Â  20. Der Kodex der Ã¶ffentlichen Vertrà¤ge wÃ¼rde im Falle eines ergebnislosen Verlaufs der Ausschreibung die DurchfÃ¼hrung eines direkten Verfahrens mit einem Wirtschaftsteilnehmer zulassen. Dies in Anwendung der anerkannten Vertragsfreiheit, die in den Vertragsverhandlungen nach dem Grundsatz des guten Glaubens mit etwaiger auÃŸervertraglicher Haftung gemÃ¤ÃŸ den Artikeln 1337 und 1338 ZGB auszuÃ¼ben ist. 21. I documenti oggetto della richiesta ostensiva (offerta economica) e l&#8217;interesse sotteso all&#8217;ostensione (azione di nullità ) non sarebbero funzionali alla difesa dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante, ma piuttosto uno strumento per acquisire una prova diretta della lesione dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante. Â  21. Die mit Antrag auf Einsicht geforderten Unterlagen (wirtschaftliches Angebot) und das zugrunde liegende Interesse an der Akteneinsicht (Nichtigkeitsklage) wÃ¼rden nicht auf die Verteidigung eines rechtsrelevanten Interesses abzielen, sondern wÃ¼rden vielmehr ein Mittel darstellen, um einen direkten Nachweis der Verletzung des rechtsrelevanten Interesses zu erlangen. 22. I documenti messi a disposizione sarebbero stati esibiti per mere ragioni di trasparenza, pur mancando l&#8217;interesse concreto delle ricorrenti. Â  22. Die zur VerfÃ¼gung gestellten Unterlagen seien ausschlieÃŸlich aus Grà¼nden der Transparenz offengelegt worden, obschon ein konkretes Interesse der Rekursstellerinnen fehlen wÃ¼rde. 23. L&#8217;interesse delle ricorrenti sarebbe comunque meramente esplorativo, finalizzato a sindacare la gestione della procedura diretta attivata, per ottenere qualsiasi vantaggio, con inammissibilità  del ricorso. Â  23. Das Interesse der Rekursstellerinnen habe reinen Sondierungscharakter, um dann die Handhabung des angewandten direkten Verfahrens zu bemÃ¤ngeln und um irgendeinen Vorteil daraus zu erzielen, mit folglicher UnzulÃ¤ssigkeit des Rekurses. 24. La vendita del ramo d&#8217;azienda finalizzata a far rientrare l&#8217;attività  dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) nell&#8217;alveo dell&#8217;<em>in</em> <em>house</em> non concretizzerebbe la cura concreta di pubblici interessi, ma unicamente il presupposto per adeguarsi alla sopravvenuta disciplina di cui al citato d.lgs. n. 175/2016. Â  24. Die Verà¤uÃŸerung des Betriebszweigs mit dem Ziel die tà¤tigkeit der -OMISSIS- -OMISSIS- (jetzt -OMISSIS-) in denÂ <em>-OMISSIS-</em>-Rahmen zurà¼ckzufÃ¼hren, kÃ¶nne nicht als konkrete Wahrung der Ã¶ffentlichen Interessen angesehen werden, sondern wÃ¼rde einzig und allein dazu dienen sich an die neue Regelung des oben genannten GvD Nr. 175/2016 anzupassen. 25. L&#8217;unico documento non consegnato sarebbe l&#8217;offerta della -OMISSIS- -OMISSIS-, per la quale, sulla base di quanto prospettato, difetterebbe l&#8217;interesse ad accedere. Â  25. Das einzige nicht ausgehÃ¤ndigte Dokument sei das Angebot der -OMISSIS- -OMISSIS-, fÃ¼r dessen Zugang, aufgrund des Gesagten, jegliches Interesse fehlen wÃ¼rde. 26. La resistente rammenta infine che la -OMISSIS- -OMISSIS- non è stata coinvolta nella trattativa privata, in quanto l&#8217;amministratore unico della stessa, che coincide con il legale rappresentante della -OMISSIS-, è stato implicato nella vicenda relativa alla dichiarazione sui debiti contributivi, sicchè nemmeno la -OMISSIS- -OMISSIS- potrebbe vantare alcun interesse. Â  26. Die Beklagte weist zuallerletzt darauf hin, dass die -OMISSIS- -OMISSIS- nicht in das Verfahren zur freihÃ¤ndigen Vergabe eingebunden wurde, da ihr Einzelverwalter, der zugleich auch der gesetzliche Vertreter der -OMISSIS- ist, im Fall der ErklÃ¤rung Ã¼ber die Sozialbeitragsschulden verwickelt war. Daher kÃ¶nne die -OMISSIS- -OMISSIS- kein entsprechendes Interesse geltend machen. 27. L&#8217;-OMISSIS- chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso perchè irricevibile, inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Â  27. Die -OMISSIS- beantragte demzufolge die Abweisung des Rekurses, weil er uneinbringbar, unzulÃ¤ssig und in jedem Fall unbegrà¼ndet sei. 28. All&#8217;udienza in camera di consiglio del 21 gennaio 2020, fissata dopo aver rinviato l&#8217;udienza del 7 gennaio 2020 per impedimento di un difensore, la Presidente, dopo aver rilevato che il ricorso è stato presentato in lingua tedesca e che pertanto, ove l&#8217;-OMISSIS- fosse una società <em>-OMISSIS-</em>, la costituzione in giudizio in lingua italiana sarebbe stata da considerarsi nulla per violazione dell&#8217;art. 21, comma 3, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 sull&#8217;uso della lingua del processo, su istanza della parte resistente, concedeva un rinvio della trattazione del ricorso, al fine di dare la possibilità  all&#8217;-OMISSIS- di produrre tutti i documenti idonei a dimostrare la propria forma giuridica. Â  28. Nachdem die Verhandlung vom 7. JÃ¤nner 2020 wegen Verhinderung eines Verteidigers vertagt worden war, gewÃ¤hrte die Prà¤sidentin bei der in Folge festgesetzten nichtà¶ffentlichen Sitzung vom 21. JÃ¤nner 2020 auf Antrag der Beklagten eine erneute Vertagung. Dies nachdem sie darauf hingewiesen hatte, dass der Rekurs in deutscher Sprache eingebracht worden war und sofern die -OMISSIS- als eine <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft zu betrachten sei, die Streiteinlassung in italienischer Sprache wegen Verletzung des Art. 21 Absatz 3 des D.P.R. vom 15. Juli 1988 Nr. 574 Ã¼ber den Gebrauch der Prozesssprache als nichtig zu betrachten sei. Der -OMISSIS- wurde, auf deren Antrag, die MÃ¶glichkeit eingerà¤umt, alle zweckdienlichen Dokumente zum Nachweis ihrer Rechtsform zu erbringen. 29. GiÃ  all&#8217;udienza predetta la resistente -OMISSIS- sosteneva di non essere una società <em>-OMISSIS-</em>, in quanto all&#8217;epoca dei fatti operava sul mercato, non riceveva affidamenti diretti e annoverava tra i soci un soggetto privato; precisava inoltre che tutta l&#8217;operazione oggetto del contenzioso era finalizzata proprio alla trasformazione in una società <em>-OMISSIS-</em>, <em>iter</em> ancora non concluso. Â  29. Bereits bei der genannten Verhandlung behauptete die -OMISSIS- keine <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft zu sein, da sie zum maÃŸgeblichen Zeitpunkt auf dem Markt tà¤tig gewesen sei, keine direkten Auftrà¤ge erhalten habe und es unter den Gesellschaftern einen privater Gesellschafter geben wÃ¼rde. AuÃŸerdem sei die ganze streitgegenstà¤ndliche Operation, die darauf abzielen wÃ¼rde die -OMISSIS- in eine <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft umzuwandeln, noch nicht abgeschlossenen. 30. L&#8217;-OMISSIS- depositava, a sostegno della propria tesi, lo statuto della società , l&#8217;atto di cessione di partecipazioni sociali (2%) dd. 20.11.2018, detenute da -OMISSIS-nell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS-, all&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS-, di seguito -OMISSIS- (1%) e all&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS-, di seguito -OMISSIS-, (1%) e il verbale di riunione del consiglio di amministrazione dell&#8217;-OMISSIS- dd. 18.12.2019 di incarico ad un libero professionista per ottenere lo <em>status </em>di società <em>-OMISSIS-</em> all&#8217;-OMISSIS-. Â  30. Die -OMISSIS- hinterlegte zur Untermauerung ihrer AusfÃ¼hrungen die Satzung der Gesellschaft, die Urkunde vom 20.11.2018 zur Ãœbertragung der von der -OMISSIS-A an der -OMISSIS- -OMISSIS- gehaltenen Unternehmensbeteiligung (2%) an die -OMISSIS- -OMISSIS-, in Folge -OMISSIS-, (1%), und an die -OMISSIS- -OMISSIS-, in Folge -OMISSIS-, (1%), sowie die Niederschrift des Verwaltungsrates der -OMISSIS- vom 18.12.2019 mit der ein Freiberufler beauftragt wurde, der -OMISSIS- zur Erlangung des <em>status</em> einerÂ <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft zu verhelfen. 31. Nel corso del giudizio le ricorrenti, in esecuzione dell&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-, hanno poi provveduto all&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti delle controinteressate -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, cui appartengono in parte i documenti richiesti in esibizione, notificando via PEC il ricorso, assieme all&#8217;ordinanza, e depositando in giudizio nel termine assegnato la relativa documentazione a comprova. Â  31. Im weiteren Prozessverlauf haben die Rekursstellerinnen, in DurchfÃ¼hrung des Beschlusses Nr. -OMISSIS-, das Streitgesprà¤ch gegenÃ¼ber den Gegeninteressierten -OMISSIS- und -OMISSIS- -OMISSIS-, denen zum Teil die zur Einsicht verlangten Unterlagen gehÃ¶ren, vervollstà¤ndigt. Der Rekurs samt Beschluss wurde mittels ZEP zugestellt und die entsprechenden Nachweise fÃ¼r die Einhaltung der ihnen dafÃ¼r erteilten Fristen im Verfahren hinterlegt. 32. Nessuno dei due soggetti evocati si è costituito in giudizio. Â  32. Keines der beiden in den Streit gerufenen Subjekte hat sich in das Verfahren eingelassen. 33. Ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020 le parti in vista della trattazione del ricorso dimettevano brevi note. Â  33. GemÃ¤ÃŸ Art. 84 Absatz 5 des G.D. Nr. 18/2020, hinterlegten die Parteien im Hinblick auf die Erà¶rterung des Rekurses kurze Denkschriften. 34. La resistente ha ribadito la mancanza dei presupposti per poter parlare di un rapporto <em>-OMISSIS-</em> con mera spontanea applicazione all&#8217;espletata procedura da parte della società  -OMISSIS- dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ai soli fini della determinazione dei requisiti generali di partecipazione. Â  34. Die Beklagte betonte, dass die Voraussetzungen fÃ¼r das Bestehen eines <em>-OMISSIS&#8211;</em>VerhÃ¤ltnisses nicht bestà¼nden und die spontane Anwendung des Art. 80 des GvD Nr. 50/2016 seitens der -OMISSIS- auf das durchgefÃ¼hrte Verfahren ausschlieÃŸlich der Feststellung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen gedient habe. 35. Le ricorrenti rimarcavano invece che la documentazione depositata deporrebbe nel senso contrario. L&#8217;-OMISSIS- al momento della proposizione del ricorso non aveva pìù alcun socio privato (cfr. cessione azioni -OMISSIS-) ed era una società  pubblica partecipata da altre società  pubbliche. Â  35. Die Rekursstellerinnen argumentierten ihrerseits, dass die hinterlegten Dokumente das Gegenteil beweisen wÃ¼rden. Die -OMISSIS- habe zum Zeitpunkt der Rekurseinbringung keinen privaten Teilhaber mehr gehabt (vgl. Ãœbertragung der Anteile der -OMISSIS-) und war eine vollkommen Ã¶ffentlich beteiligte Gesellschaft. 36. Inoltre evidenziavano che non vi fosse la prova di attività  a favore di soggetti esterni alla compagine proprietaria di oltre il 20%. Â  36. Sie unterstrichen auÃŸerdem, dass es keinen Beweis darà¼ber gÃ¤be, dass der aus Dienstleistungen fÃ¼r Dritte erzielte Umsatz die Umsatzgrenze von 20% Ã¼berschreiten wÃ¼rde. 37. Dalla delibera dell&#8217;-OMISSIS- dd. -OMISSIS-(doc. 2 della resistente) risulterebbe la trasformazione dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- in società <em>-OMISSIS-</em>. Â  37. Aus dem Beschluss der -OMISSIS- Nr. -OMISSIS-(Dok. 2 der Beklagten) gehe hervor, dass die -OMISSIS- -OMISSIS- in eine <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft umgewandelt worden sei. 38. Per il caso della ritenuta insussistenza dello schema <em>-OMISSIS-</em> dell&#8217;-OMISSIS- le ricorrenti evidenziavano che l&#8217;accesso documentale spetterebbe comunque, in quanto l&#8217;art. 24, comma 3, della L.P. n. 17/1993 dispone che il diritto di accesso si esercita &#038; limitatamente alle loro attività  di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società  partecipate e delle società <em>-OMISSIS-</em> della Provincia e di tutti i soggetti di cui all&#8217;articolo 1-<em>ter</em>, comma 2. Â  38. FÃ¼r den Fall der Feststellung, dass die -OMISSIS- keine <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft sei, wiesen die Rekursstellerinnen darauf hin, dass der Aktenzugang trotzdem zu gewÃ¤hren sei, da laut Art. 24 Absatz 3 L.G. Nr. 17/1993 das Recht auf Aktenzugang gegenÃ¼ber den KonzessionÃ¤ren Ã¶ffentlicher Dienste des Landes, den beteiligten Gesellschaften und denÂ <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaften des Landes und allen Rechtssubjekten laut Art. 1-<em>ter</em> Absatz 2, beschrà¤nkt auf deren tà¤tigkeiten von Ã¶ffentlichem Interesse, geltend gemacht werden kÃ¶nne. 39. Si tratterebbe in ogni caso di documenti accessibili ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, lett. b) della L.P. n. 17/1993, che definisce come &#8220;<em>documento amministrativo</em>&#8221; ogni rappresentazione &#038; del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti &#038; da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell&#8217;Unione europea, e concernenti attività  di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Â  39. Es wÃ¼rde sich in jedem Fall um zugÃ¤ngliche Unterlagen handeln, zumal, laut Art. 24 Absatz 1 Buchst. b) L.G. Nr. 17/1993, als <em>Verwaltungsunterlage</em>&#8221; jede Wiedergabe des Inhalts von Akten, auch von internen oder solchen, die sich nicht auf ein spezifisches Verfahren beziehen, die sich im Besitz &#038; aller Ã¶ffentlichen und privaten Rechtstrà¤ger befinden, beschrà¤nkt auf ihre vom staatlichen oder EU-Recht geregelte tà¤tigkeit von Ã¶ffentlichem Interesse, und tà¤tigkeiten von Ã¶ffentlichem Interesse betreffen, unabhÃ¤ngig davon, ob ihre substantielle Regelung Ã¶ffentlicher oder privater Natur ist. 40. L&#8217;-OMISSIS- sarebbe comunque una società  pubblica partecipata svolgente attività  di interesse pubblico a favore delle società  proprietarie e la cessione di un ramo d&#8217;azienda sarebbe in ogni caso di pubblico interesse e assumerebbe pertanto la veste di &#8220;<em>pubblica amministrazione</em>&#8221; ai fini dell&#8217;accesso. Â  40. Die -OMISSIS- sei allemal eine Ã¶ffentlich beteiligte Gesellschaft, die fÃ¼r die Eigentà¼mergesellschaften tà¤tigkeiten von Ã¶ffentlichem Interesse ausì¼bt und die Verà¤uÃŸerung eines Betriebszweigs sei in jedem Fall von Ã¶ffentlichem Interesse. Daraus ergibt sich, dass sie, zum Zwecke des Zugangs, die Gestalt einer <em>Ã¶ffentlichen Verwaltung</em>&#8221; annehmen wÃ¼rde. 41. Su queste contrapposte posizioni all&#8217;udienza telematica in camera di consiglio del 19 maggio 2020, tenutasi senza la presenza degli avvocati, la causa è passata in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020. Â  41. Auf der Grundlage dieser entgegengesetzten Standpunkte wurde die Streitsache bei der nichtà¶ffentlichen telematischen Verhandlung vom 19. Mai 2020, ohne Beisein der RechtsanwÃ¤lte, laut Art. 84 Absatz 5 des G.D. Nr. 18/2020 zur Entscheidung einbehalten. DIRITTO Â  RECHTSERWÃ„GUNGEN 42. Preliminarmente il Collegio deve vagliare la questione sollevata d&#8217;ufficio, se la società  resistente soggiace alle prescrizioni dell&#8217;art. 21 del D.P.R. n. 574/1988, ai sensi del quale la pubblica amministrazione convenuta in giudizio deve uniformarsi alla lingua del processo scelta dall&#8217;attore o dal ricorrente, pena la nullità  rilevabile d&#8217;ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa (cfr. art. 23-<em>bis</em> del citato D.P.R.). Â  42. Vorab hat das Kollegium die von Amts wegen aufgeworfene Frage zu prà¼fen, ob die Beklagte den Bestimmungen des Art. 21 des D.P.R. Nr. 574/1988 unterliegt, wonach die vor Gericht beklagte Ã¶ffentliche Verwaltung sich an die vom KlÃ¤ger oder BeschwerdefÃ¼hrer verwendete Sprache zu halten hat, bei sonstiger von Amts wegen wahrzunehmenden Nichtigkeit sì¤mtlicher &#8211; auch nachfolgenden &#8211; in der anderen Sprache abgefassten Akte (vgl. Art. 23-<em>bis</em> des genannten D.P.R.). 43. Questo Tribunale ha ritenuto che l&#8217;art. 21, che per il richiamo operato dall&#8217;art. 23, trova applicazione anche nei processi dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi, limita l&#8217;obbligo di conformarsi alla lingua prescelta dal ricorrente alla pubblica amministrazione, intesa in senso stretto e classico (cfr. TRGA Bolzano 15 ottobre 2014, n. 236 e 4 marzo 2016, n. 86). Â  43. Wie von diesem Gericht bereits befunden (vgl. VwG Bozen 15. Oktober 2014, Nr. 236 und 4. MÃ¤rz 2016, Nr. 86), beschrà¤nkt Art. 21, der aufgrund des Verweises von Art. 23 auch im Verwaltungsprozess Anwendung findet, die Pflicht, sich an die Sprache des KlÃ¤gers bzw. Rekursstellers zu halten, nur auf die Ã¶ffentliche Verwaltung im engen und klassischen Sinn. 44. Questa norma di attuazione pone una chiara eccezione alla libertà  di scelta della lingua processuale e costituisce, quindi, una norma di carattere eccezionale che come tale è di stretta interpretazione e va, pertanto, in assenza di una norma che, in via generale, definisca il concetto di pubblica amministrazione, applicata secondo il significato che le è proprio. Non è consentita una interpretazione estensiva, ovvero un&#8217;interpretazione analogica della stessa al di fuori dei casi testualmente contemplati (cfr. <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sezione IV, 27 novembre 2017, n. 5497; TAR Veneto, Sezione I, 30 aprile 2019, n. 536). Â  44. Die genannte DurchfÃ¼hrungsbestimmung stellt eine klare Ausnahme zur freien Wahl der Prozesssprache dar und bildet daher eine Ausnahmebestimmung, die als solche eng auszulegen ist, weshalb sie, in Ermangelung einer Norm, die eine allgemeine Begriffsbestimmung der Ã¶ffentlichen Verwaltung beinhaltet, nach der Bedeutung anzuwenden ist, die ihr eigen ist. Eine extensive Auslegung, bzw. eine analoge Auslegung auÃŸerhalb der ausdrà¼cklich vorgesehenen FÃ¤lle ist nicht zulÃ¤ssig (vgl. <em>ex multis</em>, Staatsrat, IV Sektion, 27. November 2017, Nr. 5497; VwG Venetien, I Sektion, 30. April 2019, Nr. 536). 45. Venendo al caso di specie il Collegio ritiene, che ai fini dell&#8217;applicabilità  della speciale norma di attuazione in discussione, occorre procedere all&#8217;esame in concreto delle specificità  proprie del soggetto societario di cui trattasi, in quanto la disciplina di cui al D.P.R. n. 574/1988 non può essere applicata <em>tout court</em> a tutti i soggetti latamente pubblici con forma societaria, soggetti oggi ricondotti a sistema con il testo unico, approvato con il d.lgs. n. 175/2016. Â  45. Zur AbwÃ¤gung der Anwendbarkeit der hier zur Diskussion stehenden besonderen DurchfÃ¼hrungsbestimmung, erachtet es das Kollegium im Anlassfall fÃ¼r notwendig eine eingehende Prà¼fung der Merkmale der streitgegenstà¤ndlichen Gesellschaft vorzunehmen, zumal die vom D.P.R. Nr. 574/1988 vorgesehene Regelung nicht schlechthin auf alle im weiteren Sinne Ã¶ffentlichen in Gesellschaftsform strukturierten Rechtstrà¤ger, die heute mit dem durch das GvD Nr. 175/2016 genehmigten Einheitstext einheitlich geregelt wurden, anwendbar ist. 46. Il citato T.U. stabilisce con riferimento alle società  a partecipazione pubblica che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni dello stesso, si applicano alle società  a partecipazione pubblica le norme sulle società  contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (cfr. art. 1, comma 3). Â  46. Der genannte E.T. bestimmt in Bezug auf die Ã¶ffentlich beteiligten Gesellschaften, dass, sofern keine vom E.T. selbst vorgesehene Sonderregelung besteht, auf diese Gesellschaften die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und die allgemeinen Bestimmungen des Privatrechts Anwendung finden (vgl. Art. 1 Absatz 3). 47. Su questo sfondo l&#8217;unica entità  che possa essere considerata come vera e propria &#8220;<em>pubblica amministrazione</em>&#8220;, anche ai fini dell&#8217;applicazione della speciale norma di attuazione in esame, è la società <em>-OMISSIS-</em> che, per l&#8217;elaborazione giurisprudenziale di derivazione eurounitaria, è una società  dotata di autonoma personalità  giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un &#8220;<em>ufficio interno</em>&#8221; dell&#8217;ente pubblico che l&#8217;ha costituita, una sorta di <em>longa manus</em> (cfr. da ultimo TAR Veneto, Sezione I, 4 febbraio 2020, n. 132; TAR Puglia, Lecce, Sezione II, 30 dicembre 2019, n. 2066; Cons. Stato, Sezione I, parere, 7 maggio 2019, n. 1389 e 8 novembre 2018, n. 2583; TRGA Bolzano, 13 aprile 2006, n. 170 proprio in riferimento all&#8217;-OMISSIS-). Â  47. Vor diesem Hintergrund scheint, auch in Hinblick auf die Anwendung der hier geprà¼ften besonderen DurchfÃ¼hrungsbestimmung, lediglich die <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft eine regelrechte <em>Ã¶ffentliche Verwaltung</em>&#8221; zu sein, die aufgrund der unionsrechtlichen Rechtsprechung, eine Gesellschaft mit eigenstà¤ndiger Rechtspersì¶nlichkeit ist und aufgrund ihrer Eigenschaften mit einem <em>internen BÃ¼ro</em>&#8221; der Ã¶ffentlichen KÃ¶rperschaft, die sie als eine Artà <em>longa manus</em> geschaffen hat, gleichgestellt werden kann (vgl. zu letzt VwG Venetien, I Sektion, 4. Februar 2020, Nr. 132; VwG Apulien, Lecce, II Sektion, 30. Dezember 2019, Nr. 2066; Staatsrat, I Sektion, Gutachten, 7. Mai 2019, Nr. 1389 und 8. November 2018, Nr. 2583; VwG Bozen, 13. April 2006, Nr. 170 in Bezug auf die -OMISSIS-). 48. In applicazione di questi principi si tratta a questo punto di stabilire se l&#8217;-OMISSIS- sia o meno una società <em>-OMISSIS-</em> e possa pertanto essere considerata unÂ <em>alter ego</em> o <em>longa manus</em> delle società  proprietarie. Â  48. In Anwendung dieser Grundsì¤tze gilt es nun zu bestimmen, ob die -OMISSIS- eine <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft ist und als <em>alter ego</em> oderÂ <em>longa manus</em> der Eigentà¼mergesellschaften betrachtet werden kann. 49. Tale modalità  di gestione &#8211; come noto &#8211; è stata oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza eurounitaria e nazionale, che hanno ormai individuato con chiarezza gli elementi necessari per configurare una gestione come <em>-OMISSIS-</em>. Â  49. Dieser Betriebsmodus ist bekanntlich von der europÃ¤ischen und nationalen Rechtsprechung in zahlreichen Entscheidungen abgehandelt worden, in denen schlussendlich die zur Gestaltung einerÂ <em>-OMISSIS-</em>-Gebarung notwendigen Elemente klar herausgearbeitet wurden. 50. Parimenti il legislatore è intervenuto in materia con gli articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016, posto che la gestione <em>-OMISSIS-</em> esime l&#8217;ente pubblico che vi fa ricorso dall&#8217;adozione delle procedure concorsuali previste dal codice medesimo, oltre che con l&#8217;art. 16 del T.U.S.P. Â  50. Ferner ist der Gesetzgeber in diesem Bereich nicht nur mit Art. 16 des E.T.G.Ã¶.B tà¤tig geworden, sondern auch mit den Artikeln 5 und 192 des GvD Nr. 50/2016, zumal eine <em>-OMISSIS&#8211;</em>Gebarung die Ã¶ffentliche KÃ¶rperschaft, die sich einer solchen bedient, von den vom Kodex vorgesehenen Wettbewerbsverfahren befreit. 51. Con riferimento ai requisiti idonei ad individuare un organismo <em>-OMISSIS-</em> la stessa resistente -OMISSIS- (si veda nota deposito documenti del 28.01.2020) ha affermato, senza essere contraddetta sul punto dalle ricorrenti, di essere ancora in procinto di formalizzare all&#8217;ANAC la propria domanda di iscrizione all&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, disposizione quest&#8217;ultima che prevede l&#8217;istituzione dell&#8217;elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti che operano medianti affidamenti diretti nei confronti di proprie società <em>-OMISSIS-</em>. Â  51. In Bezug auf die Eigenschaften, die eine <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft ausmachen, hat die Beklagte -OMISSIS- (vgl. Hinterlegungsschrift vom 28.01.2020) erklÃ¤rt, ohne diesbezÃ¼glich von den Rekursstellerinnen widersprochen zu werden, noch im Begriff zu sein vor der nationalen AntikorruptionsbehÃ¶rde &#8211; ANAC ihren Antrag, um Aufnahme in das Verzeichnis laut Art. 192 des GvD Nr. 50/2016 einbringen zu wollen. Die letztgenannte Bestimmung sieht die Einrichtung eines Verzeichnisses von zuschlagserteilenden Verwaltungen und von KÃ¶rperschaften, die mittels Direktvergabe an eigene <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft vorgehen, vor. 52. Per l&#8217;individuazione dell&#8217;<em>in</em> <em>house</em> sono richiesti dall&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 tre requisiti: 1) controllo analogo; 2) oltre l&#8217;80 per cento delle attività  della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;ente controllante; 3) partecipazione totalitaria, con l&#8217;eccezione di cui all&#8217;art. 16, comma 1, del T.U.S.P. Â  52. Zur Bestimmung des <em>-OMISSIS&#8211;</em>VerhÃ¤ltnisses sind folgende, von Art. 5 des GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen, drei Voraussetzungen zu erfÃ¼llen: 1) Ã¤hnliche Kontrolle; 2) mehr als 80 % der tà¤tigkeiten der kontrollierten juristischen Person mÃ¼ssen der AusfÃ¼hrung von Aufgaben dienen, mit denen sie von den kontrollierenden KÃ¶rperschaften betraut wurden; 3) vollstà¤ndige Kapitalbeteiligung, mit der, von Art. 16 Absatz 1, des E.T.G.Ã¶.B vorgesehenen Ausnahme. 53. L&#8217;-OMISSIS- svolge attualmente esclusivamente il servizio di gestione ed elaborazione dati affidatole dalle società <em>-OMISSIS-</em> che ne costituiscono la compagine societaria, nonchè un&#8217;attività  marginale, contenuta nel limite del 20 per cento, prevista nel contratto di cessione del ramo d&#8217;azienda (cfr. difesa della resistente a pagina 4 della comparsa di costituzione dd. 20.11.2019) così¬ rispettando il parametro dell&#8217;80 per cento. Â  53. Die -OMISSIS- fÃ¼hrt derzeit ausschlieÃŸlich die ihr von den beteiligtenÂ <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaften anvertraute Aufgabe der Datenverwaltung und -verarbeitung, sowie eine vom Betriebszweigverà¤uÃŸerungsvertrag vorgesehene geringfÃ¼gige tà¤tigkeit durch. Diese zusì¤tzliche tà¤tigkeit hÃ¤lt die 20 Prozent Grenze ein (vgl. Verteidigung der Beklagten auf Seite 4 des Einlassungsschriftsatzes vom 20.11.2019), sodass der Richtwert von 80 Prozent eingehalten wird. 54. L&#8217;-OMISSIS- è ormai partecipata unicamente dalle -OMISSIS- -OMISSIS-, di seguito -OMISSIS-, (1%), -OMISSIS- (49,5%) e -OMISSIS- (49,5%) a loro volta rispettivamente partecipate al 100% dal -OMISSIS-e dal -OMISSIS-(-OMISSIS-), dal -OMISSIS-e dal Comune di Bressanone. Pertanto anche la partecipazione pubblica totalitaria è sussistente. Â  54. Die -OMISSIS- weist inzwischen aufgrund der Beteiligung von -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in Folge -OMISSIS-, (1%), -OMISSIS- (49,5%) und -OMISSIS- (49,5%) zur GÃ¤nze Ã¶ffentliches Kapital auf. Diese Gesellschaften sind ihrerseits zu 100% durch die -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- beteiligt. Die Voraussetzung der vollstà¤ndigen Ã¶ffentlichen Kapitalbeteiligung ist somit auch gegeben. 55. Il terzo elemento, relativo al controllo cd. analogo, è un elemento centrale della fattispecie <em>-OMISSIS-</em>, in quanto si caratterizza per la particolare incisività , effettività  e concretezza del suo esercizio (cfr. Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2014, causa C-15/13, Datenlotsen, punto 26, che sottolinea la necessità  che il controllo cd. analogo sia &#8220;<em>effettivo, strutturale e funzionale</em>&#8220;). Â  55. Das dritte Element, und zwar jenes der Ã¤hnlichen Kontrolle, ist ein zentrales Element des <em>-OMISSIS&#8211;</em>VerhÃ¤ltnisses, da sich die Kontrolle durch eine intensive, effektive und konkrete Ausì¼bung auszeichnet (vgl. EuGH, 8. Mai 2014, C-15/13, Datenlotsen, Rn. 26, der darauf hingewiesen hat, dass die Ã¤hnliche Kontrolle <em>wirksam, strukturell und funktionell&#8221;Â </em>sein muss). 56. Infatti, esso si manifesta con una intensità  tale da risultare incompatibile con la presenza di &#8220;<em>ampi poteri di gestione</em>&#8221; da parte dell&#8217;organo amministrativo, in tal modo delineando un rapporto di subordinazione gerarchica tra esso e l&#8217;ente pubblico socio (Corte di Giustizia UE, 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen, punto 67-68). Â  56. Sie drà¼ckt sich nÃ¤mlich durch eine so starke Intensità¤t aus, dass die Einrà¤umung <em>weitgehender Vollmachten</em>&#8221; seitens des Verwaltungsorgans mit dieser unvereinbar ist, sodass sich ein hierarchisches AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis des Verwaltungsorgans von der teilhabenden Ã¶ffentlichen Verwaltung (EuGH, 13. Oktober 2005, C-458/03, Parking Brixen, Rn. 67-68) ausgestaltet. 57. Il controllo si sostanzia in un&#8217;influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società  controllata, tale per cui quest&#8217;ultima, pur costituendo una persona giuridica distinta dall&#8217;ente pubblico partecipante, in realtà  ne costituisce una mera articolazione organizzativa priva di effettiva autonomia (cfr. <em>ex multis</em>: Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2008, C-324/07, Coditel Brabant SA). Â  57. Diese Kontrolle bedingt einen ausschlaggebenden Einfluss sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die wichtigen Entscheidungen der kontrollierten Gesellschaft, sodass diese zwar eine eigenstà¤ndige von der teilhabenden Ã¶ffentlichen KÃ¶rperschaft getrennte Rechtsperson ist, aber in Wirklichkeit nur als ein Betriebsunterzweig davon anzusehen ist, ohne eine tatsì¤chliche Entscheidungsautonomie zu besitzen (vgl. <em>ex multis</em>: EuGH, 13. November 2008, C-324/07, Coditel Brabant SA). 58. Ai fini dell&#8217;<em>in</em> <em>house</em>, l&#8217;espressione &#8220;<em>controllo</em>&#8221; non starebbe ad indicare l&#8217;influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è in grado di esercitare sull&#8217;assemblea della società , ma individuerebbe &#8220;<em>un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell&#8217;ente con modalità  e con un&#8217;intensità  non riconducibili ai diritti e alle facoltà  che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che agli organi della società  non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale</em>&#8221; (TAR Abruzzo, Pescara, Sezione I, 29 novembre 2018, n. 357; Cassazione, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 456 e Sezioni Unite, 25 novembre 2013, n. 26283). Â  58. Im Sinne des <em>-OMISSIS&#8211;</em>Gebildes wÃ¼rde der Ausdruck <em>Kontrolle</em>&#8221; nicht fÃ¼r den, von der mehrheitlich (oder gesamtheitlich) beteiligten Einrichtung, ausgeÃ¼bten, beherrschenden Einfluss auf den Verwaltungsrat stehen, sondern fÃ¼r eine auf die FÃ¼hrung der Einrichtung direkt ausgeÃ¼bte Steuerungsgewalt, die mit einer Intensità¤t und in einer Weise ausgefÃ¼hrt wird, die nicht auf die normalerweise, laut den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, dem Gesellschafter (wÃ¤re es auch ein einziger Gesellschafter) zustehenden Rechte und Befugnisse rà¼ckfÃ¼hrbar sind, und so weit geht, dass den Gesellschaftsorganen keine autonome relevante VerwaltungsunabhÃ¤ngigkeit zugestanden wird (VwG Abruzzen, Pescara, I Sektion, 29. November 2018, Nr. 357; Kassationsgerichtshof, V Sektion, 11. JÃ¤nner 2018, Nr. 456 und Vereinigte Sektionen, 25. November 2013, Nr. 26283). 59. Ai fini che interessano soccorrono anche le Linee guida n. 7, ANAC recanti &#8220;<em>Linee Guida per l&#8217;iscrizione nell&#8217;Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società </em>-OMISSIS-<em> previsto dall&#8217;art. 192 del d.lgs. 50/2016</em>&#8220;, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, così¬ come aggiornate. Â  59. Zu den hier zu klÃ¤renden Aspekten tragen auch die mit Beschluss Nr. 235 vom 15. Februar 2017 genehmigten Leitlinien Nr. 7 der ANAC, in geltender Fassung, Ã¼ber die <em>Eintragung in das mit Art. 192 des GvD Nr. 50/2016 vorgesehene Verzeichnis der Ã¶ffentlichen Auftraggeber, die mittels direkter Auftrà¤ge an die von ihnen kontrolliertenÂ </em>-OMISSIS-<em>-Gesellschaften vorgehen</em>&#8220;, bei. 60. Le linee guida stabiliscono al punto 6.3 che &#8220;<em>ai fini della verifica dell&#8217;esercizio da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice o dell&#8217;ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l&#8217;Autorità  accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell&#8217;atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.</em>&#8221; Â  60. Diese Leitlinien bestimmen unter Punkt 6.3, dass zur Feststellung, <em>ob der Ã¶ffentliche Auftraggeber oder die Auftrag gebende KÃ¶rperschaft Ã¼ber die juristische Person eine Ã¤hnliche Kontrolle wie Ã¼ber ihre eigenen Dienststellen ausì¼ben, die BehÃ¶rde feststellen muss, ob diese Auftraggeber weitgehendere Kontroll-, Einflussnahme- oder Beeinflussungsbefugnisse aufweisen als die typischen Befugnisse des Gesellschaftsrechts, die von besonderen Bestimmungen des Grà¼ndungsakts, der Satzung oder aus eigenen Gesellschaftsnebenvereinbarungen hervorgehen</em>&#8220;. 61. Il punto 6.3.1. individua tre diversi momenti del controllo analogo: <em>ex ante</em>, contestuale, <em>ex post</em>, da considerarsi cumulativi. Il punto 6.3.2. indica poi a titolo esemplificativo elementi, che sono considerati idonei a configurare il controllo analogo. Â  61. Punkt 6.3.1. legt drei verschiedene Zeitpunkte fÃ¼r die Ausì¼bung der Ã¤hnlichen Kontrolle fest: <em>ex ante</em>, in Echtzeit (gleichzeitig) und <em>ex post</em>, die als kumulativ zu betrachten sind. Punkt 6.3.2. fÃ¼hrt im Beispielswege Elemente an, die als geeignet betrachtet werden eine Ã¤hnliche Kontrolle auszugestalten. 62. Secondo la giurisprudenza amministrativa, la verifica dell&#8217;esistenza del controllo analogo deve essere effettuata in concreto (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 16 novembre 2018, n. 6456). Â  62. Laut Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, muss das Vorliegen einer Kontrolle wie Ã¼ber die eigenen Dienststellen konkret Ã¼berprà¼ft werden (vgl. Staatsrat, V Sektion, 16. November 2018, Nr. 6456). 63. Orbene, la lettura dello statuto di -OMISSIS- (cfr. il documento dimesso dalla resistente), esclude che la stessa possa essere considerata allo stato affidataria <em>-OMISSIS-</em>. Â  63. Die Analyse der Satzung der -OMISSIS- (vgl. das von der Beklagten vorgelegte Dokument) schlieÃŸt aus, dass sie als eine <em>-OMISSIS-</em>-Auftragnehmerin betrachtet werden kann. 64. La delibera dell&#8217;-OMISSIS- dd. -OMISSIS-(doc. 2 della resistente) relativa al progetto di razionalizzazione della partecipata -OMISSIS-, invocata dalle ricorrenti, non incide sulle norme statutarie, ma si prefigge piuttosto l&#8217;obiettivo di far continuare la società  a operare quale <em>-OMISSIS-</em>. Â  64. Der Beschluss der -OMISSIS- vom -OMISSIS-(Dok. 2 der Beklagten) zur Rationalisierung der beteiligten -OMISSIS-, auf den die Rekursstellerinnen verweisen, wirkt nicht auf die Bestimmungen der Satzung ein, sondern ist lediglich dahin ausgerichtet denÂ <em>-OMISSIS-</em>&#8211;<em>Status</em> der Gesellschaft fÃ¼r die Zukunft zu wahren. 65. L&#8217;assetto societario dell&#8217;-OMISSIS-, che riflette quello di diritto comune delle società  di capitali, impedisce di realizzare il necessario controllo analogo fra ente pubblico affidante e società  affidataria, controllo che implica l&#8217;attribuzione ai singoli enti pubblici soci (nel caso di specie società  pubbliche in via mediata possedute dai Comuni proprietarie delle stesse), al di lÃ  del numero di azioni possedute, di poteri penetranti di controllo sull&#8217;andamento della società  e sull&#8217;approvazione degli atti fondamentali della medesima. Â  65. Der gesellschaftliche Aufbau der -OMISSIS- entspricht den allgemeinen Regeln der Kapitalgesellschaften und verhindert so die Ausì¼bung von Seiten der Ã¶ffentlichen Auftraggeberin der notwendigen Kontrolle wie Ã¼ber die eigene Dienststellen auf die beauftragte Gesellschaft. Eine solche Kontrolle mÃ¼sste wenn schon fÃ¼r die einzelnen beteiligten Ã¶ffentlichen KÃ¶rperschaften (in diesem Fall Ã¶ffentliche Gesellschaften, die mittelbar im Eigentum der Gemeinden stehen) die Ãœbertragung &#8211; unabhÃ¤ngig von der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien &#8211; von einschneidenden Kontrollbefugnissen in Bezug auf den Werdegang der Gesellschaft und hinsichtlich der Genehmigung der grundlegenden Handlungen derselben, bedeuten. 66. L&#8217;argomento della resistente che nello statuto mancherebbe una limitazione dei poteri dell&#8217;organo amministrativo e che pertanto la società  non integrerebbe il modello <em>-OMISSIS-</em>, non trova riscontro. L&#8217;art. 28 dello statuto prevede che gli enti pubblici soci approvano gli atti di gestione straordinaria e quelli rilevanti di gestione ordinaria, sicchè i poteri amministrativi paiono giÃ  oggi limitati agli atti di minore spessore. Â  66. Das Argument der Beklagten, dass die Satzung keine Einschrà¤nkung der Befugnisse des Verwaltungsorgans vorsehen wÃ¼rde und dass deshalb die Gesellschaft kein typisches <em>-OMISSIS-</em>-Profil aufweisen wÃ¼rde, ist nicht zutreffend. Art. 28 der Satzung sieht vor, dass die Ã¶ffentlichen KÃ¶rperschaften, welche Gesellschafter sind, Akte auÃŸerordentlicher GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und Akte relevanter ordentlicher GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung genehmigen, sodass die Verwaltungsbefugnisse heute schon auf Handlungen geringfÃ¼giger Bedeutung beschrà¤nkt zu sein scheinen. 67. Tuttavia la disciplina dell&#8217;assemblea non è quella di un organo capace di esercitare il controllo analogo, poichè, in base all&#8217;art. 14, è regolarmente costituita con l&#8217;intervento dei soci che rappresentino almeno la metà  del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti, con la conseguenza che le decisioni sul controllo analogo possono essere assunte in assenza del 49,99 per cento del capitale sociale e con il voto favorevole di appena un quarto del capitale stesso. Â  67. Nichtsdestotrotz ist die Regelung der Gesellschafterversammlung nicht dazu geeignet diesem Organ die Ausì¼bung einer Ã¤hnlichen Kontrolle zu ermÃ¶glichen, da aufgrund des Art. 14, die Versammlung mit der Anwesenheit so vieler Gesellschafter beschlussfÃ¤hig ist, die mindestens die HÃ¤lfte des Gesellschaftskapitals vertreten und mit der Mehrheit der Anwesenden beschlieÃŸt, mit der Folge, dass die Entscheidungen Ã¼ber die Ã¤hnliche Kontrolle in Abwesenheit von 49,99 Prozent des Gesellschaftskapitals und mit der Zustimmung von nur einem Viertel des Kapitals getroffen werden kÃ¶nnen. 68. Il difetto del controllo analogo è confermato dal fatto che non esiste un potere ultimativo di veto in capo alle società  pubbliche, soprattutto quelle di minoranza affidanti &#8211; nel caso di specie -OMISSIS- con l&#8217;1% &#8211; rispetto agli atti della società  contrastanti con gli interessi del socio dissenziente. L&#8217;unica via d&#8217;uscita per il socio dissenziente rispetto alle decisioni dell&#8217;amministrazione societaria rimane l&#8217;eventuale recesso ai sensi dell&#8217;art. 2473 cod. civ. (cfr. art. 29 dello statuto). Â  68. Der Mangel der Ã¤hnlichen Kontrolle wird durch das Fehlen der Befugnis eines ultimativen Vetos der Ã¶ffentlichen Gesellschafter bestà¤tigt. Insbesondere gilt dies fÃ¼r die Minderheitsgesellschafter &#8211; wie im vorliegenden Fall der -OMISSIS- mit 1% &#8211; in Bezug auf die ihren Interessen entgegen stehenden BeschlÃ¼sse der Gesellschaft. BezÃ¼glich dieser Entscheidungen der Gesellschaftsverwaltung bleibt den nicht einverstandenen Gesellschaftern als einziger Ausweg der rà¼cktritt gemÃ¤ÃŸ Art. 2473 ZGB (vgl. Art. 29 der Satzung). 69. In ordine all&#8217;organo di controllo, l&#8217;art. 24 dello statuto prevede che i soci nominano un sindaco unico oppure un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, o in alternativa un revisore contabile e che a questo organo spettano le competenze e i compiti che le disposizioni vigenti prevedono per il medesimo organo in materia di società  per azioni, in quanto compatibili. Â  69. BezÃ¼glich des Kontrollorgans bestimmt Art. 24 der Satzung, dass die Gesellschafter einen einzigen Aufsichtsrat oder einen Mehrpersonenaufsichtsrat, bestehend aus drei effektiven und zwei Ersatzmitgliedern, bestellen oder einen Rechnungsprà¼fer, und dass diesem Organ dieselben Befugnisse und Aufgaben zustehen, welche von den geltenden Bestimmungen fÃ¼r dasselbe Organ im Bereich der Aktiengesellschaften, soweit sie vereinbar sind, vorsehen. 70. Nulla dice lo statuto riguardo a un eventuale controllo <em>ex post</em>, esercitabile, secondo le linee guida ANAC, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall&#8217;organismo <em>-OMISSIS-</em> e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Â  70. Nichts besagt die Satzung Ã¼ber eine mÃ¶gliche, nach den Leitlinien der ANAC durchzufÃ¼hrende, <em>ex-post</em>-Kontrolle, die im Rahmen der Genehmigung der JahresabschlÃ¼sse ausgeÃ¼bt werden kann, bei der die von derÂ <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft erzielten Ergebnisse sowie der Erreichung der Zielsetzungen dargelegt werden und richtungsweisende Vorgaben zu den Zielen der darauffolgenden zukÃ¼nftigen Programmierung gemacht werden kÃ¶nnen. 71. L&#8217;art. 28 dello statuto abbozza la funzione di indirizzo e di controllo e di informazione, senza peraltro istituire strumenti di controllo forti, che permetterebbero ai soci di esplicare continui controlli sulla gestione. Â  71. Art. 28 der Satzung umreiÃŸt die Ausrichtungsfunktion und Initiativrechte ohne jedoch starke Kontrollinstrumente vorzusehen, die es den Gesellschaftern erlauben wÃ¼rden eine stà¤ndige Kontrolle Ã¼ber die Verwaltung auszuÃ¼ben. 72. La disposizione statutaria in commento prevede che gli enti pubblici soci: Â  72. Die zu prà¼fende Satzungsbestimmung sieht vor, dass die Ã¶ffentlichen KÃ¶rperschaften, welche Gesellschafter sind, folgende Zustà¤ndigkeiten haben: &#8211; approvano preventivamente il programma annuale dettagliato della spesa e delle attività  della società ; Â  &#8211; sie genehmigen im Voraus das detaillierte Jahresprogramm der Ausgaben und der tà¤tigkeiten der Gesellschaft; &#8211; ricevono dall&#8217;organo amministrativo l&#8217;elenco delle delibere adottate dalla società  ed i relativi verbali; Â  &#8211; sie bekommen vom Verwaltungsorgan die Liste der von der Gesellschaft gefassten BeschlÃ¼sse und die diesbezÃ¼glichen Niederschriften; &#8211; approvano gli atti di gestione straordinaria e quelli rilevanti di gestione ordinaria; Â  &#8211; sie genehmigen die Akte der auÃŸerordentlichen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und die relevanten der ordentlichen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung; &#8211; approvano le delibere che eccedono il programma di attività  e il budget e quelle assunte in contrasto con il patto parasociale se previsto; Â  &#8211; sie genehmigen die BeschlÃ¼sse, welche das tà¤tigkeitsprogramm oder den Haushaltsplan Ã¼berschreiten und jene, die im Widerspruch zur Nebenvereinbarung, sofern vorgesehen, gefasst wurden; &#8211; ricevono annualmente, da parte dell&#8217;organo amministrativo, a chiusura dell&#8217;esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che dia atto della verifica infra-annuale del rispetto degli equilibri economico/finanziari, della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati, con particolare riferimento al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di gestione del personale; Â  &#8211; sie bekommen jÃ¤hrlich vonseiten des Verwaltungsorgans bei Abschluss des GeschÃ¤ftsjahrs einen Bericht Ã¼ber die Gesellschaftsverwaltung, der Ã¼ber die zwischenjÃ¤hrliche Kontrolle Ã¼ber die Erhaltung des Haushalts- und Finanzgleichgewichts, Ã¼ber die Bewertung des Risikos einer Betriebskrise und Ã¼ber den Stand der Umsetzung der festgelegten Ziele, insbesondere bezÃ¼glich der EindÃ¤mmung der Betriebsausgaben, einschlieÃŸlich der Personalausgaben, Aufschluss gibt; &#8211; chiedono, in quanto ente committente, informazioni in merito alla gestione degli affari oggetto di un affidamento diretto; Â  &#8211; sie fordern, in ihrer Eigenschaft als Auftraggeber, AuskÃ¼nfte betreffend die Verwaltung jener Auftrà¤ge, die als Direktvergabe vergeben wurden; &#8211; presentano all&#8217;organo amministrativo proposte di iniziative attuative del patto parasociale, se presente. Â  &#8211; sie legen dem Verwaltungsorgan VorschlÃ¤ge zur Umsetzung der Nebenvereinbarung vor, falls vorhanden. 73. Questa generica attività  di controllo, spesso solo successiva, non realizza quei penetranti e forti strumenti di controllo contestuale postulati dalla line guide ANAC esercitabile attraverso: Â  73. Diese allgemeine Kontrolltà¤tigkeit, die hÃ¤ufig erst nachtrà¤glich durchgefÃ¼hrt wird, genÃ¼gt nicht den von den Leitlinien der ANAC geforderten eindringlichen und starken Instrumenten fÃ¼r eine Echtzeit-Kontrolle, die wie folgt ausgeÃ¼bt werden kann: &#8211; la richiesta di relazioni periodiche sull&#8217;andamento della gestione; Â  &#8211; die Einholung von regelmÃ¤ÃŸigen Berichten Ã¼ber die UnternehmensfÃ¼hrung; &#8211; la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; Â  &#8211; die Ãœberprà¼fung der Erreichung der gesetzten Ziele, mit Ermittlung von AbhilfemaÃŸnahmen im Fall einer finanziellen Abweichung oder eines finanziellen Ungleichgewichts; &#8211; la previsione della possibilità  di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità  di gestione economica e finanziaria dell&#8217;organismo <em>-OMISSIS-</em>; Â  &#8211; die Festlegung der MÃ¶glichkeit der wirtschaftlichen und finanziellen FÃ¼hrung derÂ <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaft gebundene Richtlinien vorzugeben; &#8211; la previsione di controlli ispettivi; Â  &#8211; die Festlegung von Inspektionen; &#8211; il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l&#8217;utenza. Â  &#8211; die Befugnis der AbÃ¤nderung von Musterdienstleistungsvertrà¤gen mit den Kunden. 74. A parere del Collegio, il delineato modello statutario non consente alle società  pubbliche proprietarie socie, e men che meno ai Comuni, di esercitare congiuntamente un controllo, un&#8217;ingerenza determinante e un condizionamento sull&#8217;attività  dell&#8217;-OMISSIS-, sicchè in concreto non è integrato il cd. controllo analogo. Â  74. Nach Ansicht dieses Kollegiums, ist es nach dem so gezeichneten Satzungsmodell fÃ¼r die Ã¶ffentlichen an der Gesellschaft beteiligten Gesellschaften, und noch viel weniger fÃ¼r die Gemeinden, unmÃ¶glich gemeinsam eine Kontrolle, einen ausschlaggebenden Einfluss und eine Ausrichtung auf die tà¤tigkeiten der -OMISSIS- ausì¼ben, wodurch sich die sogenannte Ã¤hnliche Kontrolle im konkreten Fall nicht ergibt. 75. Esclusa la sussistenza del modello <em>-OMISSIS-</em> l&#8217;-OMISSIS- non era obbligata ad adeguarsi alla lingua processuale prescelta dalle ricorrenti. Â  75. Die <em>-OMISSIS-</em>-Eigenschaft ausgeschlossen, war die -OMISSIS- nicht gezwungen sich der von den Rekursstellerinnen gewÃ¤hlten Prozesssprache anzupassen. 76. Si può ora passare al merito della questione. Â  76. Nun kann zur Erà¶rterung der Hauptsache Ã¼bergegangen werden. 77. Compendiandosi il giudizio sul diniego di accesso ai documenti amministrativi sostanzialmente nella verifica della spettanza o meno del diritto di accesso il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell&#8217;accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo ovvero ravvisare motivi ostativi all&#8217;accesso diversi da quelli opposti dall&#8217;amministrazione ovvero ancora ritenere l&#8217;accesso giuridicamente possibile (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sezione V, 9 marzo 2020, n. 1664; TAR Veneto, Sezione I, 29 novembre 2019, n. 1298; TRGA Bolzano, 13 giugno 2019, n. 144; Cons. Stato, Sezione VI, 29 aprile 2019, n. 2737). Â  77. Das Verfahren Ã¼ber die Abweisung des Antrages auf Aktenzugang besteht im Wesentlichen darin, festzustellen, ob das Recht auf Aktenzugang besteht. Demnach hat das Gericht zu prà¼fen, ob die Voraussetzungen fÃ¼r den Zugang bestehen. Dabei kann es den Aktenzugang auch aus anderen, als in der angefochtenen AblehnungsmaÃŸnahme angefÃ¼hrten, Grà¼nden verwehren, oder andere Hinderungsgrà¼nde zum Aktenzugang, als jene die von der Verwaltung angegeben wurden, anfÃ¼hren, oder auch den Aktenzugang rein rechtlich fÃ¼r mÃ¶glich erachten (vgl., <em>ex multis</em>, Staatsrat, V Sektion, 9. MÃ¤rz 2020, Nr. 1664; VwG Venetien, I Sektion, 29. November 2019, Nr. 1298; VwG Bozen, 13. Juni 2019, Nr. 144; Staatsrat, VI Sektion, 29. April 2019, Nr. 2737). 78. Va subito chiarito che ai sensi dell&#8217;art. 13 della L.R. Trentino-Alto Adige n. 2/2018 per gli enti locali (-OMISSIS-) e ai soggetti che gestiscono direttamente (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-) o in concessione servizi pubblici locali la disciplina in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi giÃ  regolata dalla L.R. n. 13/1993 è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della provincia territorialmente interessata; nel nostro caso la L.P. n. 17/1993. Â  78. Es gilt hier gleich vorwegzuschicken, dass gemÃ¤ÃŸ Art. 13 des Gesetzes der Region Trentino-sì¼dtirol Nr. 2/2018, fÃ¼r die Ã¶rtlichen KÃ¶rperschaften (-OMISSIS-OMISSIS-) und fÃ¼r die Rechtstrà¤ger, die Ã¶rtliche Ã¶ffentliche Dienste direkt (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-) oder in Konzession verwalten, die Regelung im Bereich des Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, welche bereits mit Regionalgesetz Nr. 13/1993 geregelt wurde, durch die entsprechende, in der gebietsmÃ¤ÃŸig zustà¤ndigen Provinz vorgesehen Regelung, ersetzt wird; in unserem Fall das Landesgesetz Nr. 17/1993. 79. Il comma 4 del citato art. 13 dispone inoltre che in materia di accesso e trasparenza si applicano altresì¬ le disposizioni recate dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni, recante tra l&#8217;altro &#8220;<em>Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale</em>&#8220;. Â  79. Absatz 4 des genannten Art. 13 bestimmt auÃŸerdem, dass im Bereich des Zugangsrechts und der Transparenz, die Bestimmungen laut Regionalgesetz vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, in geltender Fassung, Anwendung finden, welches unter anderem <em>Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Rechtes auf BÃ¼rgerzugang der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der KÃ¶rperschaften, fÃ¼r deren Ordnung die Region zustà¤ndig ist</em>&#8221; enthÃ¤lt. 80. L&#8217;istanza di accesso <em>sub iudice</em> concerne con tutta evidenza un accesso documentale, caratterizzato dalla necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso (cfr. art. 24, comma 1, lett. b) della L.P. n. 17/1993). Â  80. Der streitgegenstà¤ndliche Antrag auf Zugang betrifft augenscheinlich einen Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, dem notwendiger Weise ein direktes, konkretes und aktuelles Interesse zu Grunde liegen muss, das einer rechtlich geschÃ¼tzten Stellung entspricht, welche mit den Unterlagen, zu denen der Zugang beantragt wird, in Zusammenhang steht (vgl. Art. 24 Absatz 1 Buchst. b) des L.G. Nr. 17/1993). 81. La giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;interesse all&#8217;accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità  della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l&#8217;accesso, per cui la legittimazione all&#8217;accesso non può essere valutata alla stessa stregua della legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 30 giugno 2017, n. 3183; TAR Calabria, Reggio Calabria, 21 marzo 2020, n. 248; TAR Emilia-Romagna, Bologna, 3 marzo 2020, n. 194; TRGA Bolzano, 9 gennaio 2019, n. 6, 17 aprile 2018, n. 136 e 19 gennaio 2017, n. 21). Â  81. Die Rechtsprechung hat geklÃ¤rt, dass das Interesse auf Aktenzugang abstakt zu bewerten ist, ohne in Bezug auf den spezifischen Fall die Stichhaltigkeit oder ZulÃ¤ssigkeit des, von den Interessierten aufgrund der einzusehenden Unterlagen, gerichtlich eventuell einzubringenden Antrages, zu beurteilen. Demzufolge ist die Klagsberechtigung zum Aktenzugang nicht gleich wie die Klagsberechtigung zum Begehren in der Hauptsache zu beurteilen (vgl. Staatsrat, V Sektion, 30. Juni 2017, Nr. 3183; VwG Kalabrien, Reggio Calabria, 21. MÃ¤rzo 2020, Nr. 248; VwG Emilia-Romagna, Bologna, 3. MÃ¤rz 2020, Nr. 194; VwG Bozen, 9. JÃ¤nner 2019, Nr. 6, 17. April 2018, Nr. 136 und 19. JÃ¤nner 2017, Nr. 21). 82. Nessun dubbio sussiste in ordine alla configurabilità  di un interesse concreto ed attuale in capo alle odierne ricorrenti, collegato ad una posizione qualificata, rappresentata innanzitutto dall&#8217;incontestata veste di operatrici economiche del settore. Â  82. FÃ¼r die heutigen Rekursstellerinnen besteht zweifelsfrei ein konkretes und aktuelles Interesse, zusammen mit einer qualifizierten Position, die aus ihrer unbeanstandeten Eigenschaft als Wirtschaftsteilnehmerinnen des einschlÃ¤gigen Bereichs herrà¼hrt. 83. In secondo luogo risulta che l&#8217;-OMISSIS- è stata pure aggiudicataria della prima gara, poi annullata, mentre l&#8217;-OMISSIS- aveva chiesto di essere inviata alla seconda gara, i cui atti sono oggetto della richiesta di accesso. Â  83. Zudem war die -OMISSIS- die ZuschlagsempfÃ¤ngerin bei dem ersten, spÃ¤ter aufgehobenen, Vergabeverfahren, wÃ¤hrend die -OMISSIS-den Antrag gestellt hatte zum zweiten Verfahren, in dessen Unterlagen Einsicht verlangt wurde, zugelassen zu werden. 84. Gli atti chiesti in ostensione appaiono comunque necessari alle ricorrenti per poter decidere se attivare rimedi giurisdizionali ove ritengano lesa la loro situazione giuridica soggettiva. Â  84. Die zur Einsicht verlangten Unterlagen scheinen in jedem Fall fÃ¼r die Rekursstellerinnen notwendig zu sein, um entscheiden zu kÃ¶nnen, ob die Erhebung von Rechtsmitteln angebracht ist, sofern sie der Auffassung wÃ¤ren, dass ihre subjektive Rechtsposition verletzt worden sei. 85. Il carattere meramente esplorativo dell&#8217;istanza è escluso dalla chiara esplicitazione della finalità  giustificativa dell&#8217;istanza, preordinata alla verifica della legittimità  dell&#8217;operato posto in essere dalla parte resistente nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  correlata allo svolgimento della procedura di evidenza pubblica di cui all&#8217;art. 16 della L.P. n. 2/1987, nonchè dello svolgimento dei successivi controlli sui requisiti generali e specifici dell&#8217;aggiudicataria. Â  85. Der reine Sondierungscharakter des Antrages ist, aufgrund der klaren Aussage Ã¼ber seinen Zweck, auszuschlieÃŸen. Der Aktenzugang dient im Anlassfall nÃ¤mlich dazu, die RechtmÃ¤ÃŸigkeit der Handlungen der Beklagten im Rahmen des Ã¶ffentlichen Verfahrens nach Art. 16 des L.G. Nr. 2/1987 sowie bei der nachtrà¤glichen Kontrolle der allgemeinen und besonderen Anforderungen der ZuschlagsempfÃ¤ngerin zu Ã¼berprà¼fen. 86. L&#8217;avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura, eccepito dalla resistente, per negare qualsiasi interesse all&#8217;accesso &#8211; per condivisibile giurisprudenza &#8211; non incide sull&#8217;attualità  dell&#8217;interesse all&#8217;accesso (TAR Lazio, Roma, Sezione I-<em>quater</em>, 12 febbraio 2020, n. 1902; TAR Veneto, Sezione I, 31 dicembre 2019, n. 1417; Cons. Stato, Sezione V, 22 agosto 2019, n. 5781). Â  86. Der Verfall der Frist zur Anfechtung der entsprechenden Verfahrensakte, der von der Beklagten eingewendet wurde, um jegliches Interesse am Aktenzugang zu bestreiten, berà¼hrt &#8211; aufgrund geteilter Rechtsprechung &#8211; die Aktualità¤t des Interesses auf Aktenzugang nicht (VwG Latium, Rom, I-<em>quater</em> Sektion, 12. Februar 2020, Nr. 1902; VwG Venetien, I Sektion, 31. Dezember 2019, Nr. 1417; Staatsrat, V Sektion, 22. August 2019, Nr. 5781). 87. La legittimazione attiva risulta poi ulteriormente rafforzata dalle esigenze difensive relative alla proposizione di un&#8217;azione di nullità  prospettate dalle ricorrenti riguardo questa seconda procedura finalizzata alla cessione del ramo d&#8217;azienda, con eventuale ripetizione della gara. Â  87. Die Aktivlegitimation wird auÃŸerdem noch durch die von den Rekursstellerinnen vorgetragenen VerteidigungsbedÃ¼rfnisse in Bezug auf die betreffend das zweite Verfahren zur Betriebszweigverà¤uÃŸerung noch anzustrengende Nichtigkeitsklage verstà¤rkt, gegebenenfalls mit Wiederholung des Wettbewerbs. 88. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, l&#8217;accesso cd. defensionale va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall&#8217;effettivo esercizio di un&#8217;azione giudiziale (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, Sezione I, 26 marzo 2020, n. 110; TAR Lazio, Roma, Sezione II-<em>quater</em>, 25 febbraio 2020, n. 2487; Cons. Stato, Sezione V, 23 febbraio 2010, n. 1067; nello stesso senso, Sezione IV, 6 agosto 2014, n. 4209). Â  88. Nach stà¤ndiger Rechtsprechung ist der fÃ¼r Verteidigungszwecke erforderliche Aktenzugang zu gewÃ¤hrleisten, sofern er fÃ¼r jegliche Form von Schutz, ob gerichtlich oder auÃŸergerichtlich, ob vor oder unabhÃ¤ngig von der Anstrengung einer Klage, zweckmÃ¤ÃŸig ist (vgl. VwG Abruzzen, Pescara, I Sektion, 26. MÃ¤rz 2020, Nr. 110; VwG Latium, Rom, II-<em>quater</em> Sektion, 25. Februar 2020, Nr. 2487; Staatsrat, V Sektion, 23. Februar 2010, Nr. 1067; in diesem Sinn auch, IV Sektion, 6. August 2014, Nr. 4209). 89. Ãˆ pertanto da respingersi quanto eccepito dalla società  -OMISSIS- circa l&#8217;inesistenza di un interesse ad agire meritevole di tutela e la correlata pretesa assenza di interesse a ricorrere delle due società  ricorrenti. Â  89. Der Einwand der -OMISSIS- bezÃ¼glich des Fehlens des RechtsschutzbedÃ¼rfnisses und der damit verbundenen fehlenden Klagsbefugnis der beiden Rekursstellerinnen ist daher abzuweisen. 90. Quanto all&#8217;eccepita non applicabilità  della disciplina dell&#8217;accesso, va rilevato che essa trova invece piena applicazione sotto plurimi profili. Â  90. Was die eingeredete Unanwendbarkeit der Aktenzugangsregelung anbelangt, ist festzustellen, dass sie hingegen aufgrund mehrfacher Gesichtspunkte Anwendung findet. 91. L&#8217;art. 24, comma 1, lett. d) della L.P. n. 17/1993, parifica, per quanto concerne la definizione di documenti amministrativi, alle pubbliche amministrazioni soggette al diritto di accesso &#8220;<em>tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario</em>&#8220;, riprendendo così¬ quanto stabilito a livello statale dall&#8217;art. 22, comma 1, lett. d) ed e) della legge n. 241/1990. Â  91. Mit Bezug auf die Begriffsbestimmung der Verwaltungsunterlage stellt Art. 24 Absatz 1 Buchst. d) des L.G. Nr. 17/1993, alle <em>Ã¶ffentlichen und privaten Rechtstrà¤ger, beschrà¤nkt auf ihre vom staatlichen oder EU-Recht geregelte tà¤tigkeit von Ã¶ffentlichem Interesse</em>&#8221; den Ã¶ffentlichen Verwaltungen, die dem Zugangsrecht unterstehen, gleich und Ã¼bernimmt somit auf Landesebene die auf Staatsebene mit Art. 22 Absatz 1 Buchstaben d) und e) des Gesetzes Nr. 241/1990 eingefÃ¼hrten Bestimmungen. 92. La giurisprudenza (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 28 giugno 2016, n. 13) ha chiarito autorevolmente che il concetto di attività  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario si estende attualmente all&#8217;intero alveo dei rapporti soggetti al principio di trasparenza dell&#8217;attività  amministrativa, richiamando a tale proposito il recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Â  92. Die Rechtsprechung (Staatsrat, Plenarversammlung, 28. Juni 2016, Nr. 13) hat glaubwÃ¼rdig klargestellt, dass der Begriff der tà¤tigkeiten im Ã¶ffentlichen Interesse, wie sie im staatseigenen oder EU-Recht geregelt werden, derzeit alle dem Grundsatz der Transparenz unterliegenden Bereiche der Verwaltungstà¤tigkeit umfasst und beruft sich dabei auch auf die erst kÃ¼rzlich, mit GvD vom 14. MÃ¤rz 2013, Nr. 33 (Neuregelung des BÃ¼rgerzugangs und der Verà¶ffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der Ã¶ffentlichen Verwaltung), vorgesehene Verstà¤rkung des Transparenzgrundsatzes. 93. Alla luce dell&#8217;insegnamento giurisprudenziale, non coglie nel segno, pertanto, la difesa dell&#8217;-OMISSIS- ove afferma che l&#8217;attività  soggetta ad accesso non sarebbe attività  di pubblico interesse. Â  93. Angesichts dieser Rechtsprechung ist die Verteidigung der -OMISSIS- nicht stichhaltig, wenn sie behauptet, dass die dem Zugang unterliegende tà¤tigkeit nicht von Ã¶ffentlichem Interesse sei. 94. La società  resistente a totale partecipazione e a controllo pubblico è, ai sensi dell&#8217;art. 3 dello statuto, società  strumentale delle società  pubbliche di riferimento. Â  94. Die beklagte Gesellschaft, mit gesamtheitlicher Ã¶ffentlicher Beteiligung und unter Ã¶ffentlicher Kontrolle, ist, gemÃ¤ÃŸ Art. 3 der Satzung, eine Hilfsgesellschaft der ihr Ã¼bergestellten Ã¶ffentlichen Gesellschaften. 95. Essa è pertanto soggetta alle norme sulla trasparenza recate dalla L.P. n. 17/1993 (cfr. artt. 1-<em>ter</em>, 24, comma 3, e 28-<em>bis</em>) che ha attuato nell&#8217;ordinamento provinciale il d.lgs. n. 33/2013. In termini vedasi anche il sopravvenuto D.P.P 13 gennaio 2020, n. 4 recante &#8220;<em>Regolamento sull&#8217;esercizio del diritto di accesso nonchè dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni</em>&#8220;, la legge regionale Trentino-Alto Adige 29 ottobre 2014, n. 10 per gli enti ad ordinamento regionale e la determinazione n. 1134 approvata nell&#8217;adunanza dell&#8217;ANAC dell&#8217;8 novembre 2017 recante &#8220;<em>Nuove linee guida per l&#8217;attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società  e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>.&#8221; Â  95. Deshalb unterliegt sie den Transparenzbestimmungen des Landesgesetzes Nr. 17/1993 (vgl. Artt. 1-<em>ter</em>, 24 Absatz 3, und 28-<em>bis</em>) mit dem die Bestimmungen des GvD Nr. 33/2013 auf Landesebene umgesetzt wurden. In diesem Bereich kann auch das kÃ¼rzlich erlassene Dekret des Landeshauptmannes vom 13. Januar 2020, Nr. 4 betreffend <em>Verordnung Ã¼ber die Wahrnehmung des Rechts auf Zugang sowie der Rechte im Rahmen der Verà¶ffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der Ã¶ffentlichen Verwaltung</em>&#8220;, das Regionalgesetz fÃ¼r die Region Trentino-sì¼dtirol vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 fÃ¼r KÃ¶rperschaften, fÃ¼r deren Regelung die Region zustà¤ndig ist, und den in der Vollversammlung der ANAC vom 8. November 2017 genehmigten Beschluss Nr. 1134, mit dem Betreff: <em>Neue Leitlinien fÃ¼r die Anwendung der Bestimmungen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz seitens der von der Ã¶ffentlichen Verwaltung kontrollierten und beteiligten Gesellschaften und KÃ¶rperschaften des privaten Rechts, sowie der Ã¶ffentlichen WirtschaftskÃ¶rperschaften</em>&#8221; verwiesen werden. 96. Sotto l&#8217;aspetto della trasparenza l&#8217;-OMISSIS- va, quindi, qualificato certamente come soggetto di diritto privato esercente attività  di pubblico interesse. Â  96. Unter dem Gesichtspunkt der Transparenz ist die -OMISSIS- also sicherlich eine privatrechtliche Einrichtung, die eine tà¤tigkeit im Ã¶ffentlichen Interesse ausì¼bt. 97. Conseguentemente, l&#8217;attività  della società  è vincolata al pieno rispetto del principio di trasparenza, come peraltro ammesso dalla difesa della resistente (cfr. pag 13 della comparsa di costituzione), nel quale deve essere ricompreso il diritto di accesso documentale delle ricorrenti, in particolare quanto alla procedura pubblica di vendita del ramo d&#8217;azienda che le hanno viste coinvolte. Â  97. Folglich unterliegt die tà¤tigkeit dieser Gesellschaft dem Transparenzgrundsatz, wie bereits von der Verteidigung der Beklagten selbst zugegeben (siehe Seite 13 des Einlassungsschriftsatzes), in dem das Recht auf Aktenzugang zugunsten der Rekursstellerinnen inbegriffen ist, insbesondere was das Ã¶ffentliche Verfahren zur Betriebszweigverà¤uÃŸerung anbelangt, bei welchem sie selbst mitwirkten. 98. L&#8217;intera documentazione depositata in giudizio evidenzia, infatti, come la vicenda abbia, in buona sostanza, concretizzato una procedura di dismissione di partecipazioni azionarie al capitale di -OMISSIS- -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-) detenute indirettamente da amministrazioni pubbliche (i -OMISSIS-), attraverso la partecipazione al capitale sociale delle società  pubbliche -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Â  98. Aus sì¤mtlichen im Laufe des Gerichtsverfahrens hinterlegten Unterlagen geht nÃ¤mlich hervor, dass es sich bei der Streitsache um eine Verà¤uÃŸerung von Aktienbeteiligungen am Kapital der -OMISSIS- -OMISSIS- (heutige -OMISSIS-) handelt, deren Aktien von Ã¶ffentlichen Verwaltungen (die -OMISSIS-OMISSIS-) mittels Beteiligung am Gesellschaftskapital der Ã¶ffentlichen Gesellschaften -OMISSIS-, -OMISSIS- und -OMISSIS- gehalten werden. 99. Appare pertanto evidente come si tratti di attività  di alienazione di partecipazioni sociali rientrante, per stessa ammissione della resistente -OMISSIS- nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, e si aggiunge nell&#8217;ambito del T.U.S.P. ed in particolare dell&#8217;art. 10, comma 2, che sottopone le relative procedure al &#8220;<em>rispetto dei principi di pubblicità , trasparenza e non discriminazione</em>&#8221; ovvero ad un regime pubblicistico. Â  99. Somit handelt es sich eindeutig um ein Verfahren zur Verà¤uÃŸerung von Gesellschaftsbeteiligungen, das &#8211; wie die beklagte -OMISSIS- selbst zugibt &#8211; im Anwendungsbereich von Art. 4 des GvD Nr. 50/2016 liegt, und &#8211; wie hinzuzufÃ¼gen ist &#8211; auch im Anwendungsbereich des E.T.G.Ã¶.B. liegt und insbesondere des Art. 10 Absatz 2, der die entsprechenden Verfahren der Einhaltung der Informations-, Transparenz- und Nichtdiskriminierungsgrundsì¤tze unterwirft, d.h. einer Ã¶ffentlich-rechtlichen Regelung. 100. Si manifesta pertanto del tutto corretta la prospettazione di parte ricorrente tendente a riportare la società  -OMISSIS-, anche sotto tale angolo visuale, all&#8217;art. 24, comma 1, lett. d) della L.P. n. 17/1993. Â  100. Die Rekursstellerinnen haben daher vÃ¶llig zu Recht die Gesellschaft -OMISSIS- auch unter diesem Gesichtspunkt in den Anwendungsbereich des Art. 24 Absatz 1 Buchst. d) des L.G. Nr. 17/1993 gefÃ¼hrt. 101. In presenza di una chiara norma tendente a riportare la fattispecie che ci occupa all&#8217;ambito applicativo del diritto di accesso risulta irrilevante la questione relativa alla natura di servizio pubblico dell&#8217;attività  svolta da -OMISSIS-, in un contesto che, in realtà , radica la soggezione al diritto di accesso sulla natura di alienazione di partecipazioni pubbliche dell&#8217;attività  demandata alla resistente. Â  101. Aus der Tatsache heraus, dass diese Bestimmung den hier zu erà¶rternden Fall in den Anwendungsbereich des Zugangsrechts bringt, ist es unerheblich zu ergrà¼nden, ob die tà¤tigkeit der -OMISSIS- eine Ã¶ffentliche Dienstleistung darstellt, da der Kontext in dem in Wirklichkeit die Anwendung des Zugangsrechts verwurzelt ist, sich aus der Natur der Verà¤uÃŸerung der Ã¶ffentlichen Beteiligungen seitens der Beklagten ergibt. 102. Del resto, la natura sostanzialmente pubblicistica dell&#8217;attività  svolta da -OMISSIS- è ammessa dalla stessa difesa della resistente quando, con un certo grado di contraddittorietà , rileva il difetto di interesse delle ricorrenti ad acquisire documentazione relativa a procedure di alienazione non tempestivamente contestate, così¬ prospettando un&#8217;eccezione che presuppone indefettibilmente una qualificazione pubblicistica dell&#8217;attività  di alienazione di partecipazioni azionarie svolta dalla resistente e la conseguenziale soggezione al diritto d&#8217;accesso. Â  102. Im Ãœbrigen wird selbst von der Verteidigung der Beklagten eingerà¤umt, dass die tà¤tigkeit der -OMISSIS- im Wesentlichen Ã¶ffentlich-rechtlicher Natur ist, wenn sie &#8211; auch mit einem bestimmten Grad an Widersprà¼chlichkeit &#8211; das mangelnde Interesse der Rekursstellerinnen einwendet die Unterlagen des &#8211; ihrer Meinung nach &#8211; nicht fristgemÃ¤ÃŸ beanstandeten Verfahrens zur Verà¤uÃŸerung einzusehen. Dieser Einwand setzt unumstà¶ÃŸlich voraus, dass die von der Beklagten ausgeÃ¼bte tà¤tigkeit der Beteiligungsverà¤uÃŸerung eine Ã¶ffentlich-rechtliche tà¤tigkeit ist und somit dem Recht auf Zugang unterliegt. 103. La natura di servizio svolta dall&#8217;-OMISSIS- sembra comunque riportabile all&#8217;ambito del servizio pubblico, trattandosi di ente strumentale delle società  pubbliche di riferimento, che come noto erogano servizi pubblici a favore dei Comuni proprietari delle azioni (cfr. visure delle tre società  pubbliche; doc. 26, 27 e 28 delle ricorrenti). L&#8217;art. 3 dello statuto dell&#8217;-OMISSIS- stabilisce inoltre che &#8220;<em>L&#8217;oggetto sociale della società  consiste nello svolgimento di attività  di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità  istituzionali della/e amministrazione/i controllanti (art. 4, comma 1 TUSP; art. 1, comma 4, L.P. n. 12/2007 e s.m.i.) ossia autoproduzione di beni o servizi strumentali alla/e amministrazione/i partecipante/i o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, commi 2 lettera &#8220;d&#8221; e 4, TUSP; art. 1, comma 4-</em>bis<em>, L.P. n. 12/2007 e s.m.i.)</em>.&#8221; Â  103. Die Natur der von der -OMISSIS- erbrachten Leistung scheint letztlich in den Anwendungsbereich der Ã¶ffentlichen Dienstleistungen einordenbar, zumal es sich um eine HilfskÃ¶rperschaft der Ã¶ffentlichen Gesellschaften handelt, die bekanntermaÃŸen Ã¶ffentliche Dienste fÃ¼r die Gemeinden, die Eigentà¼mer der entsprechenden Aktien sind, erbringen (vgl. HandelskammerauszÃ¼ge der drei Ã¶ffentlichen Gesellschaften; Dok. 26, 27 und 28 der Rekurstellerinnen). Art. 3 der Satzung der -OMISSIS- besagt zudem: <em>Gegenstand der Gesellschaft sind die Herstellung von GÃ¼tern und die Erbringung von Dienstleistungen die zur Erreichung der institutionellen Aufgaben der kontrollierenden Verwaltung/en notwendig sind (Art. 4, Abs. 1 Einheitstext im Bereich der Gesellschaften mit Ã¶ffentlicher Beteiligung; Art. 1, Abs. 4 L.G. Nr. 12/2007 i.g.F.), sowie die Herstellung von GÃ¼tern und Erbringung von Dienstleistungen fÃ¼r die beteiligte/n KÃ¶rperschaft/en oder solcher die zur Ausì¼bung der Funktionen dieser letzteren dienen, wobei die Vorgaben der europÃ¤ischen Leitlinien fÃ¼r Ã¶ffentliche Vertrà¤ge, sowie die inlÃ¤ndischen Bestimmungen zu deren Umsetzung (Art. 4, Abss. 2, Buchst. </em><em>&#8220;d&#8221; und 4, TUSP; Art. 1, Abs 4-</em>bis<em>, L.G. Nr. 12 /2007 i.g.F.) einzuhalten sind</em>.&#8221; 104. Pertanto pare pertinente ai fini dell&#8217;accesso anche il richiamo fatto dalle ricorrenti all&#8217;art. 24, comma 3, della L.P. n. 17/1993, che dispone che il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all&#8217;articolo 1-<em>ter</em>, comma 1, nonchè, limitatamente alle loro attività  di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società  partecipate e delle società <em>-OMISSIS-</em> della Provincia e di tutti i soggetti di cui all&#8217;articolo 1-<em>ter</em>, comma 2. Â  104. Auch der Verweis der Rekursstellerinnen auf Art. 24 Absatz 3 des L.G. Nr. 17/1993 zwecks Untermalung des Rechts auf Zugang scheint deshalb zutreffend. Laut dieser Bestimmung kann das Recht auf Zugang gegenÃ¼ber den Organisationseinheiten der KÃ¶rperschaften laut Artikel 1-<em>ter</em> Absatz 1 geltend gemacht werden, sowie, beschrà¤nkt auf deren tà¤tigkeiten von Ã¶ffentlichem Interesse, gegenÃ¼ber den KonzessionÃ¤ren Ã¶ffentlicher Dienste des Landes, den beteiligten Gesellschaften und denÂ <em>-OMISSIS-</em>-Gesellschaften des Landes und allen Rechtssubjekten laut Artikel 1-<em>ter</em> Absatz 2. 105. Pertanto il ricorso va accolto e per l&#8217;effetto, previo annullamento del diniego dd. -OMISSIS-, deve essere ordinato all&#8217;-OMISSIS- di ostendere la documentazione richiesta dalle ricorrenti per mezzo dell&#8217;istanza presentata in data 07.10.2019, laddove esistente, ed in particolare l&#8217;offerta presentata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- di cui al verbale di assemblea straordinaria dell&#8217;-OMISSIS- dd. 23.05.2019, la cui ostensione è stata negata ancora nella memoria della resistente dd. 20.11.2019. Â  105. Dem Rekurs ist deshalb statt zu geben. In der Folge ist, nach vorheriger Aufhebung der AblehnungsmaÃŸnahme vom -OMISSIS-, der -OMISSIS- die Offenbarung der, von den Rekursstellerinnen mittels dem am 07.10.2019 gestellten Antrag auf Aktenzugang, angeforderten Unterlagen anzuordnen, sofern diese effektiv bestehen, insbesondere das Angebot der -OMISSIS- -OMISSIS-, von dem im Protokoll der auÃŸerordentlichen Versammlung der -OMISSIS- vom 23.05.2019 die Rede ist und dessen Einsicht noch im Schriftsatz der Beklagten vom 20.11.2019 verweigert wurde. 106. L&#8217;-OMISSIS- dovrà  consentire il chiesto accesso, mediante visione ed estrazione di copia dei relativi documenti amministrativi, laddove esistenti, eventualmente oscurati nei dati sensibili che riguardino terze persone ovvero dati personali estranei rispetto alla finalità  ostensiva. Â  106. Die -OMISSIS- wird den beantragten Aktenzugang zulassen und zwar mittels Einsichtnahme und durch AushÃ¤ndigung einer Kopie der begehrten Verwaltungsunterlagen, sofern diese bestehen, wobei sie etwaige sensible Daten Dritter oder persì¶nliche Daten, die nichts mit dem Zweck des beantragten Zugangs zu tun haben, schwÃ¤rzen wird. 107. Va quindi pronunciata condanna dell&#8217;-OMISSIS- a porre in essere le dovute attività  consequenziali entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Â  107. Die Beklagte -OMISSIS- wird deshalb verurteilt innerhalb von dreiÃŸig Tagen ab Hinterlegung oder ab Mitteilung im Verwaltungswege dieses Urteils &#8211; wenn letztere zu einem frà¼heren Zeitpunkt erfolgt &#8211; alle daraus entstehenden Folgehandlungen durchzufÃ¼hren. 108. Le doglianze e le eccezioni non trattate esplicitamente sono considerate assorbite in quanto non rilevanti ai fini del decidere, ovvero non comportanti modificazioni delle conclusioni assunte. Â  108. Die anderen nicht ausdrà¼cklich behandelten ErwÃ¤gungen und EinwÃ¤nde &#8211; sofern nicht bereits ausdrà¼cklich stattgegeben oder verworfen &#8211; sind als absorbiert zu betrachten, da sie seitens des Kollegiums fÃ¼r die Entscheidungsfindung als irrelevant erachtet wurden und jedenfalls nicht zu einer gegenteiligen Entscheidung hÃ¤tten fÃ¼hren kÃ¶nnen. 109. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Compensate le spese nei confronti delle controinteressate, non costituite. Â  109. Die Prozesskosten gehen zu Lasten der unterlegenen Partei in der im Urteilsspruch festgelegten HÃ¶he, wÃ¤hrend die Kosten der sich nicht in das Verfahren eingelassenen Gegeninteressierten kompensiert werden kÃ¶nnen.  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> P.Q.M. Â  A.D.G.  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Â  Â  Â  Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento di diniego impugnato; Â  Gibt das Verwaltungsgericht Autonome Sektion fÃ¼r die Provinz Bozen in endgÃ¼ltiger Entscheidung dem eingangs genannten Rekurs aus den in der Begrà¼ndung angefÃ¼hrten Ãœberlegungen statt und hebt die angefochtene AblehnungsmaÃŸnahme auf; &#8211; accerta il diritto delle ricorrenti all&#8217;accesso, con riferimento alla documentazione indicata in parte motiva; Â  &#8211; erklÃ¤rt das Recht der Rekursstellerinnen auf Aktenzugang zu den in der Begrà¼ndung nÃ¤her bezeichneten Unterlagen; &#8211; ordina alla resistente -OMISSIS- -OMISSIS- l&#8217;esibizione alle ricorrenti dei documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; Â  &#8211; ordnet der Beklagten -OMISSIS- -OMISSIS- an, den Antragstellerinnen die begehrten Unterlagen innerhalb der Frist von dreiÃŸig Tagen ab Zustellung oder Mitteilung im Verwaltungswege dieses Urteils auszuhÃ¤ndigen; &#8211; condanna la resistente -OMISSIS- -OMISSIS- a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e IVA, in quanto dovuta, e alla rifusione del contributo unificato versato; Â  &#8211; verurteilt die Beklagte -OMISSIS- -OMISSIS- zum Kostenersatz in HÃ¶he von 1.500,00 (eintausendfÃ¼nfhundert/00) Euro zu Gunsten der Rekursstellerinnen, zuzÃ¼glich Zusatzzahlungen laut Gesetz und MwSt., sofern geschuldet, sowie zum Ersatz des bezahlten Einheitsbeitrages; &#8211; compensa le spese nei confronti delle controinteressate, non costituite. Â  &#8211; Kostenkompensierung gegenÃ¼ber der sich nicht ins Verfahren eingelassenen Gegeninteressierten. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa. Â  Dieses Urteil ist von der VerwaltungsbehÃ¶rde zu befolgen. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le imprese private menzionate. Â  Erwogen, dass die Voraussetzungen laut Art. 52, Absì¤tze 1 und 2, des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196 und laut Art. 5 und 6 der Verordnung (EU) 2016/679 des EuropÃ¤ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016) bestehen, wird das Sekretariat, zum Schutz der Rechte oder der MenschenwÃ¼rde der betroffenen Parteien, beauftragt die Personalien, sowie jegliche weiteren Daten, die geeignet sind, die genannten privaten Unternehmen zu identifizieren, zu verdunkeln. Così¬ deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati: Â  So entschieden in Bozen in nichtà¶ffentlicher Sitzung am 19. Mai 2020, abgehalten laut Art. 84 Absatz 6 des G.D. Nr. 18/2020, mit der Beteiligung der Richter:  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Alda Dellantonio, Presidente<br /> Edith Engl, Consigliere<br /> Sarre Pirrone, Consigliere<br /> Stephan Beikircher, Consigliere, Estensore Alda Dellantonio, Prà¤sidentin<br /> Edith Engl, Gerichtsrat<br /> Sarre Pirrone, Gerichtsrat<br /> Stephan Beikircher, Gerichtsrat, Verfasser </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-18-6-2020-n-139/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 26/3/2020 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-decreto-26-3-2020-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-decreto-26-3-2020-n-139/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 26/3/2020 n.139</a></p>
<p>Pres. Giuseppina Adamo Sulle misure cautelari nel regime di emergenza Covid-19 1. Giustizia amministrativa &#8211; Emergenza Covid-19 &#8211; Misure cautelari &#8211; Decisione monocratica &#8211; Richiesta di rinvio &#8211; Rigetto &#8211; Ragione &#8211; Conseguenze &#8211; Diversa modalità  di decisione collegiale.  1. L&#8217;insieme delle misure cautelari previste dall&#8217;articolo 84 del decreto-legge 17</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-decreto-26-3-2020-n-139/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 26/3/2020 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-decreto-26-3-2020-n-139/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 26/3/2020 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giuseppina Adamo</span></p>
<hr />
<p>Sulle misure cautelari nel regime di emergenza Covid-19</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Emergenza Covid-19 &#8211; Misure cautelari &#8211; Decisione monocratica &#8211; Richiesta di rinvio &#8211; Rigetto &#8211; Ragione &#8211; Conseguenze &#8211; Diversa modalità  di decisione collegiale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;insieme delle misure cautelari previste dall&#8217;articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 rappresenta una modalità  di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall&#8217;articolo 24 della Costituzione, non meno delle forme ordinarie ed appare congruo e adeguato nel contesto dell&#8217;attuale situazione emergenziale. Pertanto, la parte può decidere se proseguire nella domanda cautelare proposta ovvero rinunziarvi, ma non chiedere che venga adottata una modalità  di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un rinvio che, ove concesso nel caso di specie, si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/03/2020<br /> <strong>N. 00139/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00373/2019 REG.RIC.</strong><br /> </p>
<p> </p>
<p> <br /> <strong>DECRETO</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 373 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Enea S.r.l., ChÃ risma Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione &quot;Il Vivere Insieme&quot;, Cooperativa Sociale &quot;Santa Chiara&quot; Onlus, rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore n. 14; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Puglia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso gli uffici in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; <br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Reseda S.r.l., non costituita in giudizio; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; &#8220;del regolamento regionale n. 4 del 21 gennaio 2019, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25 gennaio 2019, nei limiti dell&#8217;interesse delle ricorrenti e nelle parti in cui:<br /> (a) all&#8217;art. 10, co. 5, riserva la distribuzione dei posti letto in accreditamento a seguito della riconversione degli accreditamenti e dei contratti delle strutture di cui all&#8217;art. 10, co. 3, alle sole <em>ex</em>RSSA (di cui all&#8217;art. 66 del regolamento regionale n. 4/2007), escludendo dalla partecipazione a quelle procedure le ex RSAA (di cui all&#8217;art. 67 del regolamento regionale n. 4/2007) giÃ  in esercizio<br /> alla data di entrata in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell&#8217;art. 7 bis l.r. n. 53/2017;<br /> (b) all&#8217;art. 5.1, prevede per le RSA di mantenimento requisiti strutturali ulteriori e pìù stringenti rispetto a quelli previsti dalle normative precedenti in materia di RSSA;<br /> (c) oppure, all&#8217;art. 12.3, esclude le ex RSAA giÃ  in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell&#8217;art. 7 bis l.r. n. 53/2017 dalla deroga ai requisiti strutturali minimi garantita alle ex RSSA;<br /> nonchè, ove occorra,<br /> &#8211; dell&#8217;art. 5.1 lett. d), del regolamento regionale n. 4 del 21 gennaio 2019, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25 gennaio 2019, qualora venga interpretato nel senso di escludere le ex RSAA, giÃ  in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell&#8217;art. 7 bis l.r. n. 53/2017, dall&#8217;eventuale deroga alle superfici utili della struttura, entro il massimo del 15%;<br /> &#8211; dell&#8217;allegato B, della delibera di Giunta Regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018, pubblicato sul BURP n. 9 del 25 gennaio 2019, contenente le &#8220;prime indicazioni operative relative al regolamento regionale sull&#8217;Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti &#8211; Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento &#8211; Centro diurno per soggetti non autosufficienti&#8221;, nella parte in cui esclude dal presentare domande di accreditamento ai sensi dell&#8217;art. 10, co. 5, regolamento regionale n. 4/2019 le ex RSAA giÃ  in esercizio alla data di entrata<br /> in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell&#8217;art. 7 bis l.r. n. 53/2017&#8243;;<br /> sui motivi aggiunti presentati da ENEA S.R.L. il giorno 8 luglio 2019,<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; &#8220;della delibera della Giunta della Regione Puglia n. 793 del 2 maggio 2019, pubblicata sul BURP n. 56 del 24 maggio 2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli finora impugnati, ancorchè non conosciuto&#8221;;<br /> sui motivi aggiunti presentati da ENEA S.R.L. il 25 febbraio 2020,<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; &#8220;della delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2153 del 25 novembre 2019, pubblicata sul BURP n. 138 del 29 novembre 2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli finora impugnati, ancorchè non conosciuto&#8221;;<br /> <br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari proposta dalle ricorrenti;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br /> Visto l&#8217;articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;<br /> Rilevato che, con atto denominato &#8220;Istanza di trattazione della domanda cautelare con il rito e articolo 55 c.p.a.&#8221;, depositato in data 19 marzo 2020, la parte ricorrente ha chiesto che &#8220;l&#8217;istanza cautelare avanzata con i secondi motivi aggiunti del 27 gennaio 2020 venga decisa in esito alla camera di consiglio, secondo il rito previsto dall&#8217;art. 55 c.p.a., eventualmente previo &#8220;abbinamento&#8221; o rinvio della trattazione dell&#8217;istanza cautelare monocratica (risultante dalla conversione <em>ex lege</em>) alla trattazione in camera di consiglio&#8221;;<br /> Considerato che l&#8217;articolo 84, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, recante &#8220;Nuove misure urgenti per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa&#8221;, ha stabilito che i procedimenti cautelari pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all&#8217;articolo 56 del codice del processo amministrativo;<br /> Rilevato che nell&#8217;istanza del 19 marzo 2020 la parte ricorrente ha dichiarato di non aver interesse alla decisione nelle forme di cui all&#8217;articolo 56 del codice del processo amministrativo;<br /> Ritenuto che le modalità  procedurali di somministrazione della tutela giurisdizionale rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;<br /> Ritenuto che l&#8217;insieme delle misure cautelari previste dall&#8217;articolo 84 rappresenta una modalità  di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall&#8217;articolo 24 della Costituzione, non meno delle forme ordinarie e che esso appare congruo e adeguato nel contesto dell&#8217;attuale situazione emergenziale;<br /> Ulteriormente ritenuto che, come osservato dalla parte ricorrente nell&#8217;istanza del 19 marzo 2020, l&#8217;istanza rientra senz&#8217;altro nella disponibilità  della parte, la quale può decidere se proseguire nella domanda proposta ovvero rinunziarvi, ma non chiedere che venga adottata una modalità  di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un rinvio che, ove concesso nel caso di specie, si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica;<br /> Ritenuto, pertanto, di non poter concedere il chiesto rinvio;<br /> Considerato, infine, che l&#8217;istanza di rinvio del 19 marzo 2020, inaccoglibile per le ragioni innanzi indicate, conferma l&#8217;insussistenza, all&#8217;attualità , del danno grave e irreparabile che giustifichi la concessione della misura cautelare, nelle forme consentite dall&#8217;articolo 84;<br /> <br /> P.Q.M.<br /> respinge l&#8217;istanza cautelare.<br /> Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Bari il giorno 24 marzo 2020.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-decreto-26-3-2020-n-139/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 26/3/2020 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.139</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., G. Amoroso Red., &#8211; (Ordinanza del Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra OMISSIS e il Banco Popolare società  cooperativa, con ordinanza del 23 gennaio 2018, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2018) La ratio dell&#8217;art. 96, IIi° c. CPC è quella di sanzionare l&#8217;abuso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., G. Amoroso Red., &#8211; (Ordinanza del Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra OMISSIS e il Banco Popolare società  cooperativa, con ordinanza del 23 gennaio 2018, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2018)</span></p>
<hr />
<p>La ratio dell&#8217;art. 96, IIi° c. CPC è quella di sanzionare l&#8217;abuso del processo mediante la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, oltre al (o indipendentemente dal) risarcimento del danno per lite temeraria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo civile &#8211; art. 96, IIi° c., C.P.C. &#8211; ratio.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Processo civile, amministrativo, tributario, contabile &#8211; abuso del processo &#8211; regime delle spese.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Processo civile &#8211; art. 96, IIi° c. C.P.C. &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; contrasto con l&#8217;art. 25 Cost. &#8211; inammissibilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Processo civile &#8211; art. 96, IIi° c. CPC &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; contrasto con l&#8217;art. 23 della Costituzione &#8211; non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. La ratio dell&#8217;art. 96, IIi° c. CPC è quella di sanzionare l&#8217;abuso del processo mediante la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, oltre al (o indipendentemente dal) risarcimento del danno per lite temeraria. Rispetto al precedente art. </i>385 <i>cod. proc. civ., il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ. presenta un duplice elemento differenziale: da una parte, non si prevede più¹, come presupposto della condanna, la «colpa grave» della parte soccombente, perchè l&#8217;incipit della disposizione censurata fa riferimento a «ogni caso» di responsabilità  aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l&#8217;oggetto, sicchè devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma (er la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave) D&#8217;altra parte che il criterio di quantificazione della somma, oggetto della possibile condanna, è rimasto solo equitativo, non essendo più¹ previsto il limite del doppio dei massimi tariffari. </i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Disposizioni analoghe all&#8217;art. 96, IIi° c. CPC sono presenti, oltre che nel processo civile, nel codice del processo amministrativo, tributario e della giustizia contabile: tutte queste disposizioni &#8211; che integrano la disciplina delle spese di lite in sistemi processuali distinti (civile, amministrativo, contabile, tributario), ma ormai tra loro comunicanti dopo l&#8217;introduzione della translatio iudicii (art. 59 della legge n. 69 del 2009) &#8211; seppur declinate con alcune varianti, hanno una matrice comune: il contrasto dell&#8217;abuso del processo, sanzionato, in particolare, con la condanna della parte soccombente a favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata dal giudice.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3. L&#8217;obbligazione di corrispondere la somma prevista dall&#8217;art. 96, IIi° c. CPC, pur perseguendo una finalità  punitiva, costituendo un peculiare strumento sanzionatorio» con una concorrente finalità  indennitaria, non identifica una sanzione in senso stretto, espressione di un potere sanzionatorio.Â </i><i>Si tratta invece di un&#8217;attribuzione patrimoniale in favore della parte vittoriosa nella controversia civile e a carico della parte soccombente: ne consegue che è inammissibile la questione sollevata con riferimento al principio di legalità  di cui all&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., recante la più¹ stringente prescrizione della riserva di legge: parametro non evocabile perchè riguarda le sanzioni penali, nonchè quelle amministrative di natura sostanzialmente punitiva (e non giù  prestazioni personali e patrimoniali imposte per legge, alle quali fa invece riferimento l&#8217;art. 23 Cost.).</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>4. L&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. assegna al giudice, nell&#8217;esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Il legislatore, esercitando la sua discrezionalità  particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell&#8217;attività  maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di Cassazione, può specificare &#8211; così come ha giù  fatto &#8211; il precetto legale.Â </i><i>Secondo la giurisprudenza di legittimità , infatti, il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ., rinviando all&#8217;equità , richiama il criterio di proporzionalità  secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa: può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale e quindi &#8211; ferma restando la discrezionalità  del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione &#8211; comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all&#8217;art. 23 Cost.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra <i>OMISSIS</i> e il Banco Popolare società  cooperativa, con ordinanza del 23 gennaio 2018, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio dell&#8217;8 maggio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 23 gennaio 2018, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile per contrasto con gli artt. 23 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui &#8211; stabilendo che «[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell&#8217;articolo 91, il giudice, anche d&#8217;ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» &#8211; non prevede l&#8217;entità  minima e quella massima della somma oggetto della condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice, premesso di dover decidere su una domanda di restituzione di somme percepite a titolo di interessi nel corso di un rapporto di conto corrente bancario proposta da <i>OMISSIS</i> nei confronti del Banco popolare società  cooperativa, riferisce che «nel caso di specie, data l&#8217;inconsistenza degli assunti attorei, viene in rilievo il disposto dell&#8217;art. 96, terzo comma, codice di procedura civile introdotto dalla legge n. 69/2009».</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale rimettente &#8211; ritenendo che il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ. debba essere letto congiuntamente al primo sul risarcimento del danno in caso di temerarietà  della lite &#8211; ravvisa la sussistenza di tale presupposto nella palese incompatibilità  tra la pretesa fatta valere con la citazione e l&#8217;impegno assunto con l&#8217;istituto bancario a mezzo del contratto scritto di conto corrente. In particolare &#8211; riferisce il giudice rimettente &#8211; l&#8217;attore ha lamentato l&#8217;applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti, variati unilateralmente in misura superiore al tasso soglia, nonchè l&#8217;utilizzo del criterio della capitalizzazione. L&#8217;istituto convenuto ha invece dimostrato, mediante produzione documentale, che le condizioni contestate erano state pattuite ed erano conformi alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) che individua le modalità  e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  bancaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda, quindi, che la natura prevalentemente sanzionatoria dell&#8217;obbligazione pecuniaria prevista dalla disposizione censurata è stata riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 152 del 2016 e che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno, a loro volta, riconosciuto, nella sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, la natura polifunzionale della tutela risarcitoria, caratterizzata da una finalità  non esclusivamente riparatoria, ma anche sanzionatoria (cosiddetti danni punitivi). In tale ultima pronuncia è stato puntualizzato che «[o]gni imposizione di prestazione personale esige una &#8220;intermediazione legislativa&#8221;, in forza del principio di cui all&#8217;art. 23 Cost., (correlato agli articoli 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario». Pertanto, «deve esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità ) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità )».</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali affermazioni, il rimettente osserva che mentre le condotte che integrano la responsabilità  processuale aggravata (primo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ.) risultano sufficientemente determinate, per contro, le conseguenze che gravano sul soccombente, ove il giudice faccia applicazione del terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ., non sono preventivabili, atteso che la norma non indica l&#8217;entità  minima e massima della somma oggetto della condanna; da ciù², la violazione dei parametri indicati, senza che sia possibile un&#8217;interpretazione adeguatrice della norma censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con atto depositato il 15 gennaio 2019, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità  costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di ammissibilità , l&#8217;Avvocatura generale rileva che il Tribunale non ha illustrato i motivi di contrasto della disposizione impugnata rispetto ai parametri costituzionali invocati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, sostiene che le questioni sarebbero infondate. Richiama la sentenza n. 152 del 2016 di questa Corte, evidenziando che la condanna di cui all&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. «&#8221;[&#038;] è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della &#8220;pronuncia sulle spese di cui all&#8217;art. 91&#8221;; e la sua adottabilità  &#8220;anche d&#8217;ufficio&#8221; la sottrae all&#8217;impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici&#8221;».</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai criteri di quantificazione, l&#8217;Avvocatura osserva che la disposizione riconosce al giudice un potere discrezionale, funzionale alla definizione, caso per caso, dell&#8217;entità  della somma oggetto della condanna. Richiama in particolare la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 settembre 2018, n. 22272) sulla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell&#8217;art. 1226 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 23 gennaio 2018, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile per contrasto con gli artt. 23 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui &#8211; stabilendo che «[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell&#8217;articolo 91, il giudice, anche d&#8217;ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» &#8211; non prevede l&#8217;entità  minima e quella massima della somma oggetto della condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il rimettente la disposizione censurata, assegnando al giudice un potere ampiamente discrezionale senza fissare nè un massimo nè un minimo della somma al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata, violerebbe la riserva di legge prescritta dall&#8217;art. 23 Cost., nonchè il principio di legalità  di cui all&#8217;art. 25, secondo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Va preliminarmente respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale rimettente ha puntualmente descritto l&#8217;oggetto della controversia e ha plausibilmente ritenuto che l&#8217;azione promossa dall&#8217;attore avesse la connotazione della lite temeraria ai sensi dell&#8217;art. 96, primo comma, cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo presupposto di fatto, il Tribunale ritiene di poter fare applicazione, in particolare, del terzo comma di tale disposizione che prevede che il giudice, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell&#8217;art. 91 cod. proc. civ., può, anche d&#8217;ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, oltre alle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussiste, quindi, la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità  costituzionale, avendo il Tribunale puntualmente motivato in ordine alla ritenuta applicabilità  della disposizione censurata e sufficientemente argomentato il dubbio di non manifesta infondatezza delle questioni in ordine ai due invocati parametri.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, con motivazione altrettanto plausibile, ha escluso la possibilità  di un&#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto ogni profilo, quindi, le questioni sollevate sono ammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- E&#8217; invece inammissibile la questione sollevata dal giudice rimettente con riferimento al principio di legalità  di cui all&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., recante la più¹ stringente prescrizione della riserva di legge, che è assoluta (sentenza n. 180 del 2018): parametro questo impropriamente evocato perchè riguarda le sanzioni penali, nonchè quelle amministrative «di natura sostanzialmente punitiva» (sentenza n. 223 del 2018) e non giù  prestazioni personali e patrimoniali imposte per legge, alle quali fa invece riferimento l&#8217;art. 23 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligazione di corrispondere la somma prevista dalla disposizione censurata, pur perseguendo una finalità  punitiva, costituendo un «peculiare strumento sanzionatorio» con una «concorrente finalità  indennitaria» (sentenza n. 152 del 2016), non identifica una sanzione in senso stretto, espressione di un potere sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta invece di un&#8217;attribuzione patrimoniale in favore della parte vittoriosa nella controversia civile e a carico della parte soccombente; prestazione che, in quanto istituita per legge, ricade nell&#8217;ambito dell&#8217;altro parametro evocato dal rimettente, l&#8217;art. 23 Cost., recante la prescrizione della riserva di legge, che è solo relativa (sentenze n. 269 e n. 69 del 2017, e n. 83 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Passando al merito della questione sollevata con riferimento a tale ultimo parametro, va premesso il contesto normativo in cui si colloca la disposizione censurata e che concerne il regime della soccombenza della parte nella lite civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 91 cod. proc. civ. prevede in generale che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell&#8217;altra parte e ne liquidi l&#8217;ammontare insieme con gli onorari di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave &#8211; aggiunge l&#8217;art. 96, primo comma, cod. proc. civ. &#8211; il giudice, su istanza dell&#8217;altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per lungo tempo il regime della soccombenza si è retto su questo doppio binario: quello ordinario del rimborso delle spese di lite e quello aggravato del risarcimento del danno in caso di lite temeraria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2006, in occasione di un intervento riformatore del giudizio civile di cassazione, il legislatore aveva introdotto, per la prima volta, una prescrizione inedita a corredo di tale regime della soccombenza. Infatti, l&#8217;art. 385 cod. proc. civ., nel disciplinare le spese di lite con il richiamo dell&#8217;ordinario regime del codice di rito, aveva previsto, al quarto comma, aggiunto dall&#8217;art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), che «[q]uando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 375, la corte, anche d&#8217;ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave»; disposizione questa che &#8211; «diretta a disincentivare il ricorso per cassazione» (ordinanza n. 435 del 2008) &#8211; era destinata ad avere vita breve perchè abrogata dall&#8217;art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile).</p>
<p style="text-align: justify;">La misura suddetta si traduceva in una somma diretta a sanzionare sia il ricorrente che, con colpa grave, avesse proposto il ricorso per cassazione, sia il resistente che parimenti versasse in colpa grave nel resistere con controricorso; somma che era sì determinata secondo un criterio equitativo, ma con un limite ben preciso parametrato al doppio del massimo delle tariffe professionali. In giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 7 ottobre 2013, n. 22812) si è qualificata tale somma come «una vera e propria sanzione processuale dell&#8217;abuso del processo perpetrato da una delle due parti»; abuso che, nella specie, si è ritenuto sussistere, ad esempio, nella proposizione di un ricorso inammissibile perchè tardivo. Le sezioni unite civili (Corte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2009, n. 2636) hanno fatto applicazione di tale disposizione in un caso in cui il ricorso era inammissibile perchè la procura non era stata rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso. In entrambi questi precedenti la somma aggiuntiva è stata determinata secondo un criterio equitativo sì, ma nel rispetto del limite massimo di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Come accennato, nel 2009 tale disposizione è stata abrogata, ma contestualmente una norma analoga, seppur non identica, è stata prevista nell&#8217;ordinaria disciplina delle spese di lite riferita a tutti i giudizi e non più¹ solo al giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato così introdotto, dall&#8217;art. 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009, il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ. che &#8211; come giù  ricordato &#8211; prevede che «[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell&#8217;articolo 91, il giudice, anche d&#8217;ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».</p>
<p style="text-align: justify;">La funzione di questa somma è rimasta la stessa di quella prevista dal quarto comma dell&#8217;art. 385 cod. proc. civ.: una sanzione per l&#8217;abuso del processo a opera della parte soccombente mediante la condanna di quest&#8217;ultima, anche d&#8217;ufficio, al pagamento di tale somma in favore della controparte, oltre al (o indipendentemente dal) risarcimento del danno per lite temeraria.</p>
<p style="text-align: justify;">Perà², rispetto al quarto comma dell&#8217;art. 385 cod. proc. civ., il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ. presenta un duplice elemento differenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da una parte, non si prevede più¹, come presupposto della condanna, la «colpa grave» della parte soccombente, perchè l&#8217;incipit della disposizione censurata fa riferimento a «ogni caso», scilicet, di responsabilità  aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l&#8217;oggetto, sicchè devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912).</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, soprattutto rileva, al fine della questione in esame, che il criterio di quantificazione della somma, oggetto della possibile condanna, è rimasto solo equitativo, non essendo più¹ previsto il limite del doppio dei massimi tariffari.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Tale nuova disposizione (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.) è stata inizialmente riprodotta &#8211; in termini analoghi, anche se non identici &#8211; nell&#8217;art. 26, secondo comma, dell&#8217;Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) che ha parimenti previsto, nei giudizi innanzi al giudice amministrativo, la possibilità  per il giudice, nel pronunciare sulle spese, di condannare, anche d&#8217;ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell&#8217;altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al pari dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., anche l&#8217;art. 26 cod. proc. amm. prevedeva solo il criterio equitativo per la quantificazione della somma suddetta e, inizialmente, non conteneva alcun limite, diversamente dal quarto comma dell&#8217;art. 385 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² è apparso al legislatore costituire una manchevolezza da emendare. E&#8217; quanto emerge chiaramente dai lavori preparatori del disegno di legge 2486-A, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Nel parere del Comitato per la legislazione si segnala l&#8217;opportunità  di fissare criteri di quantificazione della somma in questione. Si ha, allora, che l&#8217;art. 41 del d.l. n. 90 del 2014, recante una disposizione di contrasto dell&#8217;abuso del processo, nel testo formulato in sede di conversione in legge, ha novellato l&#8217;art. 26 cod. proc. amm., il cui secondo periodo del primo comma, nella formulazione attualmente vigente, prevede che «il giudice, anche d&#8217;ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati».</p>
<p style="text-align: justify;">Mette conto anche ricordare che l&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), recante disposizioni per la regolazione delle spese processuali nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, contiene, al comma 4, una norma analoga a quella censurata: il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell&#8217;altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al processo tributario, l&#8217;art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo da ultimo sostituito dall&#8217;art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23», prevede che si applicano le disposizioni di cui all&#8217;art. 96, commi primo e terzo, cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutte queste disposizioni &#8211; che integrano la disciplina delle spese di lite in sistemi processuali distinti (civile, amministrativo, contabile, tributario), ma ormai tra loro comunicanti dopo l&#8217;introduzione della translatio iudicii (art. 59 della legge n. 69 del 2009) &#8211; seppur declinate con alcune varianti, hanno una matrice comune: il contrasto dell&#8217;abuso del processo, sanzionato, in particolare, con la condanna della parte soccombente a favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata dal giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Questa obbligazione, che si affianca al regime del risarcimento del danno da lite temeraria, ha natura sanzionatoria dell&#8217;abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa (sentenza n. 152 del 2016). Ciù² perchè l&#8217;attribuzione patrimoniale &#8211; a differenza di varie altre norme del codice di procedura civile che sanzionano con pene pecuniarie specifiche ipotesi di abuso del processo, quali quelle dell&#8217;inammissibilità  o rigetto della ricusazione del giudice (art. 54, terzo comma, cod. proc. civ.) e dell&#8217;arbitro (art. 815, quinto comma, cod. proc. civ.), o dell&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;efficacia esecutiva o dell&#8217;esecuzione della sentenza impugnata (artt. 283, secondo comma, e 431, quinto comma, cod. proc. civ.), o dell&#8217;inammissibilità , improcedibilità  o rigetto dell&#8217;opposizione di terzo (art. 408 cod. proc. civ.) &#8211; riconosciuta proprio in favore della parte vittoriosa, al di là  del danno risarcibile per lite temeraria, e non giù  &#8211; come si sarebbe portati a ritenere &#8211; in favore dell&#8217;Erario, benchè sia anche l&#8217;amministrazione della giustizia a subire un pregiudizio come disfunzione e intralcio al suo buon andamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa natura sanzionatoria della previsione censurata risulta, in tal modo, ibridata da una funzione indennitaria, realizzando complessivamente un assetto non irragionevole (sentenza n. 152 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Ciù² premesso, la questione sollevata con riferimento all&#8217;art. 23 Cost. non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Va innanzi tutto precisato che &#8211; diversamente da quanto sembra ritenere l&#8217;Avvocatura generale &#8211; l&#8217;equità , alla quale fa riferimento la disposizione censurata, non è assimilabile al parametro di valutazione, previsto in generale dall&#8217;art. 1226 del codice civile, come alternativo e sussidiario rispetto ai criteri legali di quantificazione del danno risarcibile. Secondo tale ultima disposizione, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con «valutazione equitativa». Si tratta di un criterio di misurazione di qualcosa (il danno contrattuale o aquiliano) che esiste nell&#8217;an, ma che il danneggiato non riesce a provare come perdita subita e mancato guadagno secondo il canone legale degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. Può supplire allora un criterio di liquidazione alternativo e sussidiario di tale grandezza predata, quale oggetto di un&#8217;obbligazione civile che trova la sua fonte nella generale disciplina della responsabilità  contrattuale o extracontrattuale: la valutazione equitativa. Ciù² che peraltro può occorrere proprio in ipotesi di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ., che ben potrebbe essere determinato con valutazione equitativa del giudice ai sensi dell&#8217;art. 1226 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, per la stessa ragione, la norma censurata è assimilabile alla «valutazione equitativa delle prestazioni» ai sensi dell&#8217;art. 432 cod. proc. civ., che parimenti presuppone che sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta dalla parte obbligata. Analoga può essere la valutazione equitativa del giudice nel caso di accoglimento dell&#8217;azione di classe prevista dall&#8217;art. 140-bis, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ, disposizione censurata, prevede che è il giudice a determinare l&#8217;an e il quantum della prestazione patrimoniale imposta alla parte soccombente, giù  obbligata ex lege al rimborso delle spese processuali e al risarcimento (integrale) del danno da lite temeraria. La valutazione equitativa del giudice non si limita a quantificare una grandezza predata, ma dà  vita a una nuova obbligazione avente a oggetto una prestazione patrimoniale ulteriore e distinta.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- Nè tanto meno si tratta di una pronuncia &#8220;secondo equità &#8220;, alternativa, in via derogatoria, alla pronuncia &#8220;secondo diritto&#8221;, quale quella di cui all&#8217;art. 113 cod. proc. civ., ovvero quella richiesta dalle parti in caso di diritti disponibili ai sensi dell&#8217;art. 114 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso l&#8217;equità  viene in rilievo come canone di giudizio per la decisione della lite. E&#8217; questo, in generale, il parametro valutativo che il giudice di pace è chiamato a utilizzare per la decisione di controversie di minor valore; parametro che peraltro deve ritenersi necessariamente integrato dai «principi informatori della materia» (sentenza n. 206 del 2004), divenuti «principi regolatori della materia» (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) dopo la giù  citata riforma processuale del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la decisione degli arbitri può essere pronunciata secondo equità  (art. 822 cod. proc. civ.), mentre le regole di diritto relative al merito della controversia vengono in rilievo, all&#8217;opposto, solo se espressamente previste dalle parti, nel compromesso o nella clausola compromissoria, o dalla legge (art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma in tutte queste ipotesi l&#8217;equità  come canone di giudizio non dà  luogo ad alcuna nuova prestazione patrimoniale, differentemente dalla disposizione attualmente censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti su un piano diverso operano le misure di coercizione indiretta, quale quella di cui all&#8217;art. 614-bis cod. proc. civ., che prevede che il giudice fissa, su richiesta della parte, la somma di denaro dovuta dall&#8217;obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell&#8217;esecuzione del provvedimento, dove peraltro rileva, all&#8217;opposto, un criterio di non manifesta iniquità  della somma così determinata.</p>
<p style="text-align: justify;">In breve, nel terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ., oggetto della questione in esame, l&#8217;equità  &#8211; lungi dall&#8217;essere criterio di misurazione di una grandezza predata ovvero parametro di giudizio alternativo alle regole di diritto o astreinte processuale &#8211; costituisce criterio integrativo di una fattispecie legale consistente &#8211; com&#8217;è appunto nella norma censurata &#8211; in una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene allora in rilievo la riserva (relativa) di legge di cui all&#8217;art. 23 Cost., parametro correttamente evocato dal giudice rimettente nel solco della giù  richiamata pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cassazione, sezioni unite civili, 5 luglio 2017, n.16601).</p>
<p style="text-align: justify;">11.- Con riferimento a tale parametro va ribadito il principio secondo cui «[l]a riserva di legge, di carattere relativo, prevista dall&#8217;art. 23 Cost. non consente di lasciare la determinazione della prestazione imposta all&#8217;arbitrio dell&#8217;ente impositore, ma solo di accordargli consistenti margini di regolazione delle fattispecie. La fonte primaria non può quindi limitarsi a prevedere una prescrizione normativa &#8220;in bianco&#8221;, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell&#8217;azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà  dei cittadini, ma deve invece stabilire sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità  dell&#8217;ente impositore nell&#8217;esercizio del potere attribuitogli, richiedendosi in particolare che la concreta entità  della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi» (sentenza n. 69 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rispetto della riserva di legge, seppur relativa, prescritta dall&#8217;art. 23 Cost. richiede che la fonte primaria stabilisca sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità  della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dalla legge (sentenze n. 83 del 2015 e n. 115 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Numerose sono le pronunce di illegittimità  costituzionale di prestazioni imposte senza una sufficiente determinazione dei criteri per la loro quantificazione (ex plurimis, sentenze n. 174 del 2017, n. 83 del 2015, n. 33, n. 32 e n. 22 del 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta perà² di fattispecie di prestazioni varie, essenzialmente di natura tributaria, la cui quantificazione era stata rimessa all&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, l&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. assegna al giudice, nell&#8217;esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Il legislatore, esercitando la sua discrezionalità  particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2018), ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell&#8217;attività  maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di cassazione (sentenza n. 102 del 2019), può specificare &#8211; così come ha giù  fatto &#8211; il precetto legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità , anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ., rinviando all&#8217;equità , richiama il criterio di proporzionalità  secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell&#8217;art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell&#8217;art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).</p>
<p style="text-align: justify;">Può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale e quindi &#8211; ferma restando la discrezionalità  del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione &#8211; comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all&#8217;art. 23 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all&#8217;art. 23 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2019 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2019-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2019-n-139/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2019 n.139</a></p>
<p>Pres. Daniele, Est. Nasini 1. Paesaggio &#8211; compatibilità  paesaggistica &#8211; sanatoria &#8211; sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; ambito temporale di irrogazione &#8211; antecedente al rilascio dell&#8217;autorizzazione in sanatoria &#8211; provvedimento implicito &#8211; ammissibile. 2. Paesaggio &#8211; compatibilità  paesaggistica &#8211; sanatoria &#8211; sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; struttura costitutiva dell&#8217;illecito &#8211; danno ambientale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2019-n-139/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2019 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele, Est. Nasini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Paesaggio &#8211; compatibilità  paesaggistica &#8211; sanatoria &#8211; sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; ambito temporale di irrogazione &#8211; antecedente al rilascio dell&#8217;autorizzazione in sanatoria &#8211; provvedimento implicito &#8211; ammissibile.</p>
</p>
<p>2. Paesaggio &#8211; compatibilità  paesaggistica &#8211; sanatoria &#8211; sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; struttura costitutiva dell&#8217;illecito &#8211; danno ambientale &#8211; non sussiste &#8211; mero criterio di commisurazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. In tema di sanzione amministrativa pecuniaria ex articolo 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, è legittima l&#8217;adozione del provvedimento che irroga la sanzione in un momento antecedente al rilascio dell&#8217;autorizzazione in sanatoria, ben potendo il primo provvedimento, emanato all&#8217;esito dell&#8217;accertamento della compatibilità  paesaggistica dell&#8217;opera realizzata, riconoscere implicitamente e previamente la predetta compatibilità  ed avendo il successivo provvedimento espresso effetto meramente confermativo della statuizione implicitamente contenuta nel provvedimento sanzionatorio.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. La sanzione amministrativa pecuniaria ex articolo 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, da qualificarsi non in termini di fattispecie di risarcimento per il danno ambientale prodotto ma di sanzione amministrativa, è dovuta anche in mancanza di un concreto danno ambientale, essendo diretta a reprimere, con effetto deterrente oltre che ripristinatorio, ogni tipo di violazione, sostanziale (per l&#8217;effettivo contrasto della costruzione con i valori paesistici ed ambientali della zona) e formale (per l&#8217;omessa acquisizione del nulla osta paesistico) ed essendo il danno non oggetto della tutela, ma criterio di commisurazione della sanzione, unitamente al criterio del profitto conseguito dalla violazione. Pertanto, non occorre che sia stato arrecato un danno ambientale purchè sia rinvenibile un profitto, cui, quindi, ancorare il parametro per la determinazione della sanzione, essendo i due criteri alternativi.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/02/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00139/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00798/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 798 del 2012, proposto da Azienda Agricola Colle dei Maggioli srl, giù  Alba Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino, 30/18;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Recco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza prot. n. 4641 del 5.3.2012, avente ad oggetto l&#8217;ordine di provvedere, entro sessanta giorni, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 11.231,00 per indennità  risarcitoria, nonchè per l&#8217;annullamento di ogni atto presupposto, della deliberazione della Giunta del Comune di Recco n. 78 del 25.5.2010, recante i criteri e per la determinazione dell&#8217;indennità  risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Recco;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">In data 9.11.2011 la società  Alba Immobiliare srl (d&#8217;ora in poi Alba) presentava al Comune di Recco istanza di c.d. accertamento in conformità , sia edilizia, ex art 49, l. r. n. 16 del 2008, sia paesaggistica, ai sensi dell&#8217;art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione alle opere eseguite in parziale difformità  al P.C. n. 03 rilasciato il 10.02.2011.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione per il paesaggio della Città  di Recco, con provvedimento prot. n. 25559 del 27.12.2011, comunicava il parere favorevole, precisando quanto segue: &lt;&lt;<i>l&#8217;intervento risulta ammissibile alla verifica di compatibilità  paesaggistica, dal momento che le maggiori superfici realizzate integrano la superficie originariamente assentita con destinazione d&#8217;uso autorimessa e generano maggiori volumi non emergenti dal profilo originario del terreno. Ciù² premesso l&#8217;intervento è compatibile sotto il profilo paesaggistico in considerazione del fatto che esso non si discosta significativamente dal progetto assentito sia sotto il profilo morfologico che vegetazionale come pure per l&#8217;impiego dei materiali e per modalità  esecutiva delle opere</i>&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con nota prot. n. 1921 del 20.1.2012, la Soprintendenza, facendo salva la verifica da parte del tecnico comunale che le opere rientrassero nella fattispecie di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 ter dell&#8217;art. 181 d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esprimeva parere favorevole, precisando che le opere eseguite in assenza o difformità  dall&#8217;autorizzazione paesaggistica erano compatibili con le esigenze di tutela del contesto paesaggistico a condizione che la struttura venisse coperta da terra sufficiente alla piantumazione di ulivi, posizionata in scarpata e che venisse pertanto incrementata la vegetazione, almeno nella quantità  dello stato approvato.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 5.3.2012 il Comune di Recco emetteva nei confronti di Alba l&#8217;ordine, prot. n. 4641 del 5.3.2012, di provvedere, entro sessanta giorni, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 11.231,00 per indennità  risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Comune, nel provvedimento dava conto del fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;intervento eseguito riguardava un immobile ubicato in zona qualificata come bene paesaggistico ai sensi dell&#8217;art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004 (circostanza non contestata in questa sede);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell&#8217;art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, nei casi di accertamento di compatibilità  paesaggistica, veniva irrogata una sanzione pecuniaria equivalente al maggior importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i criteri per la determinazione dell&#8217;indennità  risarcitoria erano stabiliti dalla delibera della Giunta comunale n. 78 del 25.5.2010;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; emergeva dal parere rilasciato dalla Soprintendenza e di cui sopra che l&#8217;intervento era stato eseguito con modalità  tali da poter essere assentito senza che occorresse prescrivere alcuna opera edilizia di riqualificazione, per cui risultava insussistente il danno arrecato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;intervento in questione, per effetto dell&#8217;aumento di superficie prodotto, aveva comportato un incremento di valore dell&#8217;immobile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il responsabile del procedimento, in data 2.3.2012, aveva effettuato un prospetto di calcolo per la stima del profitto derivato dall&#8217;intervento eseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 3.5.2012 Alba ritirava l&#8217;autorizzazione paesaggistica in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 31.5.2012, Alba impugnava l&#8217;ordinanza prot. n. 4641 del 5.3.2012 predetta, nonchè instava per l&#8217;annullamento di ogni atto presupposto, tra cui la deliberazione della Giunta del Comune di Recco n. 78 del 25.5.2010, recante i criteri e per la determinazione dell&#8217;indennità  risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Recco chiedeva la trasposizione del giudizio avanti al TAR con atto notificato in data 13.7.2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Alba, quindi, con atto di trasposizione depositato in data 12.9.2012, si costituiva in giudizio avanti all&#8217;intestato Tar deducendo i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1 quater, d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per difetto di presupposto legittimante e travisamento: secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la sanzione avrebbe potuto essere irrogata solo a conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità  paesaggistica, con il rilascio dell&#8217;autorizzazione in sanatoria, laddove nel caso di specie era stata prima irrogata la sanzione e poi rilasciata l&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1 quater, d.lgs. n. 42 del 2004 sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto del presupposto e contraddittorietà : secondo parte ricorrente l&#8217;art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 richiederebbe, per l&#8217;irrogazione della sanzione, che sussistano tanto il profitto conseguito che il danno, mentre nel caso di specie era stato lo stesso Comune di Recco nel provvedimento impugnato a sottolineare l&#8217;assenza di danno;</p>
<p style="text-align: justify;">3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 4 e dell&#8217;art. 181, comma 1 quater, d.lgs. n. 42 del 2004 sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto del presupposto e contraddittorietà : secondo parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto, sebbene l&#8217;art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, consenta la sanatoria paesaggistica solo laddove non siano stati realizzati superfici utili o volumi paesaggisticamente rilevanti, ossia visibili e/o percepibili all&#8217;esterno, il Comune di Recco, pur riscontrando la sussistenza dei presupposti per la sanatoria, aveva comunque calcolato il profitto sulla scorta dell&#8217;accertato aumento di superficie;</p>
<p style="text-align: justify;">4) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1 quater, d.lgs. n. 42 del 2004 sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto del presupposto e contraddittorietà : secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il Comune aveva irrogato la sanzione pur in mancanza di un danno, laddove l&#8217;art. 167 predetto richiede necessariamente la presenza tanto del profitto, quanto del danno arrecato;</p>
<p style="text-align: justify;">5) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1, quater, d.lgs. n. 42 del 2004, sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto del presupposto: secondo parte ricorrente tanto l&#8217;ordinanza sanzionatoria n. 4641 del 2012 che la deliberazione della G.C. n. 78 del 2010 sarebbero illegittime in quanto determinano la sanzione sulla base di criteri predeterminati e parametrati sull&#8217;incremento superficiario realizzato laddove l&#8217;art. 167 impone che la sanzione venga determinata sulla base di un danno ambientale effettivamente realizzato ed accertato mediante perizia di stima.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il Comune di Recco contestando l&#8217;ammissibilità  e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 30.11.2016 Alba mutava denominazione in Azienda Agricola Colle dei Maggioli srl (per comodità , d&#8217;altronde, nel testo della sentenza verrà  mantenuto il riferimento ad &#8220;Alba&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti depositavano memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 13.2.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare: sulle eccezioni di inammissibilità  sollevate da parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Secondo il Comune di Recco il ricorso sarebbe inammissibile, in primo luogo, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto Alba avrebbe modificato la denominazione e l&#8217;oggetto sociale, quest&#8217;ultimo non compatibile con l&#8217;iniziativa edificatoria oggetto del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, infatti, occorre rilevare che alla luce dell&#8217;atto notarile rogato in data 30.11.2016 e prodotto in causa (doc 8 fasc. ricorrente), recante &#8220;verbale di assemblea&#8221;, il soggetto societario non è mutato, nè si è verificata una successione dei rapporti attivi e passivi in capo allo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, sotto il primo profilo censurato da parte resistente, la società  ha provveduto ad un mero mutamento di denominazione che non incide sul patrimonio e, quindi, sui rapporti giuridici sorti in capo ad Alba; per quanto concerne il mutamento di oggetto, fermo quanto sopra detto, tale evento non esclude la possibilità  di realizzare interventi di natura edilizia, e, soprattutto, non estingue le obbligazioni sorte e le sanzioni irrogate in relazione ai predetti interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Secondo il Comune, poi, Alba avrebbe prestato acquiescenza alla richiesta dell&#8217;Ente, datata 2.2.2012, relativa al calcolo dell&#8217;indennità  risarcitoria, avendo la società  riscontrato la stessa in data 25.2.2012 senza alcuna riserva e con successivo pagamento della sanzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, è sufficiente sottolineare che parte ricorrente, con nota del 13.4.2012, ha espressamente dichiarato di non prestare acquiescenza al provvedimento impugnato con idoneo effetto di &#8220;<i>protestatio</i>&#8221; rispetto tanto al pagamento della sanzione, quanto al riscontro della predetta richiesta del Comune datata 2.2.2012, adempimento in relazione al quale, peraltro, non può riconoscersi alcuna univoca manifestazione di acquiescenza alla pretesa sanzionatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. In ordine al primo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1Â <i>quater</i>, d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per difetto di presupposto legittimante e travisamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come accennato, secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la sanzione avrebbe potuto essere irrogata solo a conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità  paesaggistica, con il rilascio dell&#8217;autorizzazione in sanatoria, mentre nel caso di specie è stata prima irrogata la sanzione e, poi, rilasciata l&#8217;autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004: &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè l&#8217;irrogazione della sanzione per la quale è causa presuppone che l&#8217;opera sia riconosciuta compatibile sotto il profilo paesaggistico, può ben dirsi che il Comune di Recco adottando il provvedimento, abbia implicitamente e previamente riconosciuto la compatibilità  paesaggistica dell&#8217;opera realizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, si rammenta l&#8217;insegnamento secondo il quale &lt;&gt; (C. Stato, sez. V, 06/08/2018, n. 4818).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la sanzione risulta in concreto essere stata irrogata dopo l&#8217;accertamento della compatibilità  paesaggistica, avendo, il successivo provvedimento espresso, effetto meramente confermativo della statuizione implicitamente contenuta nel provvedimento in questa sede impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il motivo deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Occorre esaminare congiuntamente il secondo e quarto motivo di ricorso recanti rispettivamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1 quater, d.lgs. n. 42 del 2004 sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto del presupposto e contraddittorietà ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1 quater, d.lgs. n. 42 del 2004 sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto del presupposto e contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">Come accennato, secondo parte ricorrente l&#8217;art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 richiederebbe, per l&#8217;irrogazione della sanzione, che sussistano tanto il profitto conseguito che il danno, mentre nel caso di specie è stato lo stesso Comune di Recco, nel provvedimento impugnato, a sottolineare l&#8217;assenza di danno. In tal senso, quindi, da un lato, il provvedimento sanzionatorio sarebbe contraddittorio, dall&#8217;altro lato, il provvedimento in questione e la delibera comunale n. 78 del 2010 sarebbero illegittimi laddove contemplano la possibilità  di irrogare la sanzione anche in assenza di danno ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, è sufficiente richiamare l&#8217;insegnamento secondo il quale &lt;&gt; (T.A.R. Campania, sez. IV, 11/11/2004, n. 16752).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, &lt;&gt; (C. Stato, sez. VI, 05/08/2013, n. 4087).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non occorre che sia stato arrecato un danno ambientale purchè sia rinvenibile un profitto, cui, quindi, ancorare il parametro per la determinazione della sanzione, essendo i due criteri alternativi (in questo senso anche T.A.R. Lombardia (sez. dist. Brescia), sez. II, 27/11/2013, n.1019).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, i motivi di ricorso devono essere respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. In ordine al terzo motivo di ricorso, recante &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto, sebbene l&#8217;art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004 consenta la sanatoria paesaggistica solo laddove non siano state realizzate superfici utili o volumi paesaggisticamente rilevanti, ossia visibili e/o percepibili all&#8217;esterno, il Comune di Recco, pur riscontrando la sussistenza dei presupposti per la sanatoria, ha comunque calcolato il profitto sulla scorta del rilevato aumento di superficie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; pacifico e documentale che la Commissione del Paesaggio, nel parere n. 25559 del 27.12.2011, giù  citato, nell&#8217;esprimere parere favorevole ha sottolineato che &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, trattasi di superficie interrata pari a 88 mq, come emerge dal prospetto redatto dal Comune e allegato al provvedimento in questa sede impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che la maggiore superficie non abbia determinato un impatto paesaggistico ha certamente consentito di addivenire ad un giudizio positivo in ordine alla compatibilità  e conformità  dell&#8217;opera con la disciplina paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² non toglie, d&#8217;altronde, che la superficie in esame sia stata realizzata senza una previa autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, quindi, la maggior superficie realizzata, ancorchè paesaggisticamente compatibile, può assurgere a criterio determinativo del profitto e, conseguentemente, della sanzione che su tale criterio viene calcolata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il profitto, infatti, va rapportato all&#8217;effettivo vantaggio economico ottenuto dal trasgressore, ovvero va identificato nell&#8217;incremento del valore venale che gli immobili acquistano per effetto della trasgressione, incremento che viene determinato come differenza tra il valore attuale e il valore dell&#8217;immobile prima dell&#8217;esecuzione delle opere abusive (T.A.R. Toscana, sez. III, 16/04/2012, n.724).</p>
<p style="text-align: justify;">E a questo proposito l&#8217;aumento di superficie può certamente venire in considerazione ai fini di un aumento di valore dell&#8217;immobile o, comunque, dell&#8217;accertamento del profitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Va detto, a questo proposito, che la delibera n. 78 del 2010 prevede, con riferimento ai criteri di determinazione del &#8220;profitto conseguito&#8221; in relazione a quanto disposto dall&#8217;art. 167 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come detto, un aumento di superficie vi è stato sicchè, come emerge dalla perizia/prospetto allegato al provvedimento impugnato, è stato calcolato il valore locativo in considerazione della maggior superficie (88 mq) per il periodo marzo 2011- novembre 2011 (ovvero dalla data di realizzazione dell&#8217;abuso fino alla richiesta di sanatoria): il tutto con riferimento ad un valore locativo medio pari a Euro 15,80 a mq.</p>
<p style="text-align: justify;">I calcoli predetti non sono stati specificamente contestati da parte ricorrente, che nemmeno ha tempestivamente contestato in modo specifico il criterio di quantificazione del profitto basato sul mero valore locativo delle maggiori superfici realizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il motivo deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. In ordine al quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 167, comma 5 e dell&#8217;art. 181, comma 1, quater, d.lgs. n. 42 del 2004, sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto del presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente tanto l&#8217;ordinanza sanzionatoria n. 4641 del 2012 che la deliberazione della G.C. n. 78 del 2010 sarebbero illegittime in quanto determinano la sanzione sulla base di criteri predeterminati e parametrati sull&#8217;incremento superficiario realizzato laddove l&#8217;art. 167 impone che la sanzione venga determinata sulla base di un danno ambientale effettivamente realizzato ed accertato mediante perizia di stima.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente quindi, &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  sopra sottolineato, infatti, in primo luogo, essendo possibile utilizzare come parametro per la determinazione della sanzione il criterio del profitto anzichè quello del danno, l&#8217;incremento superficiario, in quanto elemento che può rilevare ai fini dell&#8217;accertamento del profitto, correttamente è previsto tanto dalla delibera 78 del 2010 quanto, conseguentemente, dal provvedimento di irrogazione della sanzione impugnato, quale parametro per la quantificazione della sanzione applicata a parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, poi, il Comune ha, come previsto, provveduto ad eseguire una perizia di stima (il giù  citato &#8220;prospetto&#8221;) per calcolare la superficie e il valore locativo a mq per il calcolo del profitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, deve ritenersi legittima ed opportuna una predeterminazione dei criteri di calcolo del danno e del profitto da parte del Comune, e ciù² anche a garanzia dei destinatari dei provvedimenti comunali, perchè consente di avere una preventiva conoscenza della possibile esposizione sanzionatoria, e non essere soggetti a valutazioni caso per caso da parte dell&#8217;amministrazione, purchè detti criteri siano compatibili con la normativa di rango superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, come giù  sottolineato, per contro, deve ritenersi tardiva tanto l&#8217;argomentazione (che costituisce un motivo nuovo) di parte ricorrente secondo la quale il canone locatizio sarebbe contrario all&#8217;art. 167, quanto l&#8217;eccezione che &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ricorso introduttivo, infatti, parte ricorrente si è limitata a contestare la quantificazione della sanzione in relazione al fatto che avrebbe dovuto tenersi conto della mancanza del danno ambientale, mentre nessuna specifica censura, quantomeno in via subordinata, è stata sollevata con riguardo al criterio di calcolo del profitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche tale motivo di impugnazione deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità  al d.m. n. 55 del 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Recco le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2019-n-139/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2019 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2017-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2017-n-139/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2017-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.139</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Lattanzi Sulla disciplina della regione Liguria in materia di caccia, adottata in violazione della normativa statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 88 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2017-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2017-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Sulla disciplina della regione Liguria in materia di caccia, adottata in violazione della normativa statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 88 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)» – Piani di abbattimento della fauna selvatica – Stagione di caccia – Esercizio di pratiche venatorie – Metodo Ecologico – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) – Illegittimità costituzionale;</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 89, comma 1, della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)» – Piani di abbattimento della fauna selvatica – Stagione di caccia – Esercizio di pratiche venatorie – Metodo Ecologico – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) – Illegittimità costituzionale;</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 92 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)» – Piani di abbattimento della fauna selvatica – Stagione di caccia – Esercizio di pratiche venatorie – Metodo Ecologico – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) – Illegittimità costituzionale;</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)» – Piani di abbattimento della fauna selvatica – Stagione di caccia – Esercizio di pratiche venatorie – Metodo Ecologico – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) – Illegittimità costituzionale;</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)» – Piani di abbattimento della fauna selvatica – Stagione di caccia – Esercizio di pratiche venatorie – Metodo Ecologico – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) – Illegittimità costituzionale.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 88 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», che ha aggiunto il comma&nbsp; 8-bis all’art. 16 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);</em><br />
&nbsp;<br />
<em>E’ costituzionalmente illegittimo</em> <em>l’art. 89, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell’art. 18 della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>E’ costituzionalmente illegittimo</em> <em>l’art. 92 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l’art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>E’ costituzionalmente illegittimo</em> <em>l’art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l’ISPRA non abbia preventivamente verificato l’inefficacia dei metodi ecologici;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>E’ costituzionalmente illegittimo</em> <em>l’art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente l’attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
&nbsp;<br />
composta&nbsp;dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAROSI&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CARTABIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Franco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MODUGNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&nbsp;ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della&nbsp;legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra il Comune di Guagnano e altri e la Regione Puglia e altra, con&nbsp;ordinanza del 10 luglio 2015, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
<em>Visti</em>&nbsp;gli atti di costituzione del Comune di Guagnano e altri e della Regione Puglia, nonché l’atto di intervento del Comune di Alezio e altri;<br />
<em>udito</em>&nbsp;nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Daria de&nbsp;Pretis;<br />
<em>uditi</em>&nbsp;gli avvocati Pietro Quinto per il Comune di Guagnano e altri e Maria Liberti per la Regione Puglia.<br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.–&nbsp;Con ordinanza del 10 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), in riferimento agli&nbsp;artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, e&nbsp;119 della Costituzione.<br />
La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Guagnano e altri quarantasette Comuni contro la Regione Puglia e la Provincia di Lecce, per l’annullamento della determinazione n. 276 del 27 dicembre 2013, con la quale il dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia ha fissato in euro 25,82 a tonnellata (quindi nella misura massima) l’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2014 nella Provincia di Lecce.<br />
Nel giudizio, trasferito in sede giurisdizionale per l’opposizione della Provincia di Lecce all’originario ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica, sono intervenuti ad&nbsp;adiuvandum&nbsp;altri tre Comuni leccesi (Lequile, Trepuzzi e Spongano).<br />
Il giudice a quo illustra la materia del contendere nei seguenti termini.<br />
Secondo i ricorrenti nel processo principale, la deliberazione impugnata sarebbe illegittima, perché impone il pagamento del tributo speciale in misura piena, mentre l’art. 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio» l’ammontare del tributo è determinato nella misura del 20 per cento di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria.<br />
Sempre secondo i ricorrenti, non potrebbe valere in senso contrario il disposto dell’art. 7, comma 8, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, a tenore del quale «Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Tale disposizione dovrebbe essere interpretata, infatti, in conformità dei principi contenuti nella richiamata disciplina statale, nel senso che sull’aliquota massima andrebbe calcolata la riduzione al 20 per cento. Ove così non fosse, dal contrasto con la norma statale deriverebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),&nbsp;Cost.,&nbsp;in quanto la legislazione sui rifiuti appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, rientrando nella materia della tutela dell’ambiente. E anche se si dovesse ritenere che si ricade nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», si tratterebbe pur sempre di legislazione regionale concorrente, restando riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, fissati in concreto dal citato art. 3, comma 40.<br />
La Regione Puglia, richiamando un parere tecnico, nel giudizio a quo sostiene invece che l’agevolazione tributaria prevista dalla legge statale non si potrebbe applicare a rifiuti che, come quelli conferiti dai Comuni ricorrenti, provengono da raccolta indifferenziata, perché il loro trattamento produrrebbe una quantità considerevole di residui non riutilizzabili, differentemente da quanto accade nel caso dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.<br />
Nella fase cautelare del giudizio a quo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata dapprima respinta dal TAR e successivamente accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello. In seguito a ciò, la Regione Puglia ha adottato ulteriori determinazioni dirigenziali a loro volta impugnate dagli stessi Comuni. Con esse ha confermato per buona parte dei Comuni l’aliquota massima del tributo, ha applicato agli altri le sole «premialità» previste dalla legislazione regionale in funzione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, anche sulla base delle modifiche legislative introdotte dall’art. 51 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia) e dall’art. 29 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), e ha infine negato a tutti la riduzione prevista all’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995. Per questo, nonostante le richiamate modifiche, l’interesse dei ricorrenti alla decisione permarrebbe.<br />
1.1.–&nbsp;Ad avviso del giudice a quo, il contrasto fra la norma statale e la norma regionale non sarebbe superabile a mezzo dell’interpretazione della seconda offerta dai ricorrenti – secondo cui il riferimento all’aliquota massima del tributo dovrebbe essere inteso come un rinvio all’importo su cui calcolare il 20 per cento – in assenza di elementi letterali o semantici in tal senso.<br />
Sulla rilevanza della questione, lo stesso giudice reputa, in base all’istruttoria compiuta nel processo principale (sono richiamate una dichiarazione resa dal direttore dell’Ambito territoriale ottimale della Provincia di Lecce, una relazione del dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia e una “perizia di parte” depositata in giudizio dalla stessa Regione) che gli impianti di trattamento dei rifiuti conferiti dai Comuni ricorrenti «raggiungono un risultato analogo a quello degli “impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio” di cui all’art. 3, comma 40, della legge n. 546 del 1995, anche se in essi non è svolta l’attività di compostaggio, cioè formazione del “compost” con la frazione umida», sicché «il tributo relativo al conferimento in discarica della frazione residua [dovrebbe] essere quantificato nella misura del 20%», in applicazione del citato comma 40.<br />
All’applicazione del tributo in tale misura ridotta osterebbe tuttavia l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011. Questa disposizione contrasterebbe con la citata norma statale, in quanto, pur avendo lo stesso ambito applicativo (gli scarti e i sovvalli degli impianti del medesimo tipo), determinerebbe in modo difforme l’ammontare del tributo, stabilendolo nella misura massima anziché in quella ridotta al 20 per cento.<br />
1.2.–&nbsp;Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la norma regionale violerebbe in primo luogo gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., invadendo competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie».<br />
Il giudice a quo richiama il principio, costantemente espresso da questa Corte, secondo il quale le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio dell’autonomia tributaria di cui al citato art. 119 Cost., sono assoggettate al duplice limite dell’obbligo di esercitare il loro potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento derivanti dalla legislazione statale e del divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all’emanazione della legislazione statale di coordinamento (è citata la sentenza n. 102 del 2008). Risulterebbe evidente, pertanto, l’antinomia tra le due disposizioni – statale e regionale – in quanto il «contributo» regionale così istituito, oltre ad avere presupposti «non diversi» da quelli del tributo speciale istituito e disciplinato dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995, comporterebbe l’applicazione alla medesima situazione dell’aliquota massima, essendo previsto che «solo i sovvalli provenienti da raccolta differenziata possano ottenere la&nbsp;premialità».<br />
Né si potrebbe sostenere che le due discipline si differenzino perché soltanto quella statale stabilisce la riduzione del tributo quando si verifichino cumulativamente le tre condizioni della selezione automatica, del riciclaggio e del compostaggio dei rifiuti, dal momento che la disciplina regionale prevede l’applicazione del tributo nella misura massima al ricorrere delle medesime condizioni.<br />
Inoltre, l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 richiederebbe, quale unico presupposto per l’applicazione del tributo in misura ridotta, il deposito in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, senza distinguere a seconda delle modalità di raccolta, indifferenziata o differenziata, dei rifiuti sottoposti a tali processi. La finalità della disciplina statale sul tributo speciale consisterebbe infatti nell’incentivare la minore produzione di rifiuti e il recupero da essi di materia prima e di energia, colpendo la fase finale del ciclo, vale a dire il deposito in discarica, e favorendo in questa fase le operazioni connesse al recupero, indipendentemente dal regime differenziato o meno della raccolta, che la norma statale non menziona.<br />
1.3.–&nbsp;La norma regionale violerebbe anche gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., per il suo contrasto con un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», quale dovrebbe essere qualificato il disposto dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995.<br />
Il giudice a quo sottolinea che le disposizioni dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995, istitutive del tributo speciale per il deposito in discarica, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 119&nbsp;Cost.,&nbsp;e invoca anche a tale riguardo il già richiamato orientamento di questa Corte sui limiti ai quali sono assoggettate le regioni a statuto ordinario nell’esercizio della loro autonomia tributaria (è nuovamente citata la sentenza n. 102 del 2008).<br />
A suo avviso, inoltre, dall’indubbia natura tributaria del «contributo» regionale in esame e dalla riconducibilità della disciplina sul tributo speciale per il deposito in discarica alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e),&nbsp;Cost.,&nbsp;conseguirebbe che la potestà legislativa delle regioni può essere esercitata in materia solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Il «contributo» regionale in esame, avente indubbia natura tributaria, sarebbe infatti un tributo statale e non un tributo proprio della regione, nei sensi dell’art. 119 Cost. Non rileverebbero in particolare in senso contrario, né l’attribuzione del gettito alle regioni e alle province, né le determinazioni attribuite alla legge regionale dalla norma statale (sono citate, tra le altre, le&nbsp;sentenze n. 397&nbsp;e&nbsp;n. 335 del 2005, nonché la&nbsp;sentenza n. 34 del 2005, in tema di decorrenza temporale dell’ammontare del tributo speciale determinato da una legge regionale).<br />
1.4.–&nbsp;Infine, sarebbe violato anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la norma regionale censurata inciderebbe in una materia, quale il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, rientrante nella «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema», riservata alla competenza esclusiva dello Stato.<br />
Il giudice a quo richiama la costante giurisprudenza costituzionale sull’inerenza della disciplina dei rifiuti alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anche quando interferisca con altri ambiti materiali. Il carattere pervasivo della materia fa sì che sia riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, mentre resta alle regioni la competenza per la cura di interessi funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali (è citata, tra le altre, la&nbsp;sentenza n. 58 del 2015, resa in tema di tributo istituito da una regione sul presupposto di un’attività rientrante nel ciclo di gestione dei rifiuti).<br />
2.–&nbsp;Con atto depositato il 1° aprile 2016, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, parte del processo principale, la quale ha concluso per l’inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza della questione.<br />
Secondo la Regione, il rimettente avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, in quanto i rifiuti ai quali tale norma riferisce l’agevolazione fiscale sarebbero solo quelli che subiscono «processi di selezione automatica, recupero o riciclaggio tali da render[li] non ulteriormente valorizzabili e quindi inevitabilmente destinati al deposito in discarica; ciò in linea con la ratio sottesa alla istituzione della ecotassa, consistente nel “favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima ed energia”». Questa condizione non sarebbe riscontrabile nei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata, in quanto essi, dopo un processo di&nbsp;biostabilizzazione, subiscono la vagliatura e la conseguente separazione in una frazione secca combustibile (FSC), avviata alla produzione di carburante derivato da rifiuti (CDR), e una frazione umida&nbsp;biostabilizzata, che viene depositata in discarica (RBD: rifiuto&nbsp;biostabilizzato&nbsp;da discarica).<br />
Non sarebbe corretto, pertanto, assimilare i trattamenti del rifiuto indifferenziato a quelli del rifiuto differenziato «operati a valle di una separazione della frazione secca da quella umida attuata già in fase di raccolta». Solo la raccolta differenziata, invero, permetterebbe di conferire agli impianti di trattamento frazioni merceologiche con caratteristiche omogenee tali da consentirne l’immissione nel mercato a fini di recupero o riciclaggio e di destinare allo smaltimento in discarica le frazioni non ulteriormente valorizzabili, vale a dire gli scarti e i sovvalli soggetti al tributo in misura ridotta.<br />
Ne conseguirebbe l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, per irrilevanza, e comunque la sua non fondatezza nel merito, per mancanza dell’asserito contrasto con la norma statale.<br />
La disposizione regionale, infatti, non sarebbe applicabile ai sovvalli degli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, giacché essi «non vengono conferiti in discarica (e quindi non sono assoggettati all’ecotassa), ma sono destinati alla termovalorizzazione con produzione di energia»; di contro, la disposizione si applicherebbe «a scarti e sovvalli prodotti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dedicati a rifiuti urbani differenziati». Da qui l’ulteriore conclusione che il legislatore regionale avrebbe esercitato la propria potestà normativa nella determinazione dell’importo del tributo, riconosciuta dall’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, senza creare antinomie con la norma statale.<br />
3.– Con atto depositato il 5 aprile 2016, si sono costituiti nel giudizio costituzionale i Comuni ricorrenti e intervenuti nel processo principale, insieme ad altri Comuni della provincia di Lecce (Alezio,&nbsp;Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano), che hanno concluso per l’accoglimento della questione, aderendo alle ragioni esposte dal rimettente.<br />
4.–&nbsp;In una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Puglia ha illustrato gli argomenti già dedotti a sostegno delle conclusioni di inammissibilità e, in ogni caso, di non fondatezza della questione.<br />
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Regione ribadisce che la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto assoluto di rilevanza, in quanto il processo principale potrebbe essere definito senza la necessità di sollevare l’incidente di costituzionalità. Nell’attuale contesto storico e normativo, nel quale vige l’obbligo di raccolta differenziata e il divieto di deposito in discarica di rifiuti non sottoposti a trattamento, il beneficio fiscale previsto dall’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 potrebbe essere applicato se siano stati raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge e solo agli scarti e sovvalli derivanti dal trattamento di rifiuti differenziati, che sarebbero ben diversi da quelli prodotti dagli impianti presso i quali i Comuni ricorrenti nel giudizio a quo conferiscono i propri rifiuti, derivanti dalla raccolta indifferenziata. Ne conseguirebbe la mancanza del nesso di pregiudizialità della questione.<br />
Nel merito, la Regione osserva che la norma censurata non violerebbe la competenza statale in materia tributaria o ambientale, in quanto costituirebbe legittima espressione del potere di determinare l’ammontare dell’imposta, attribuito alle regioni dall’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, nel pieno rispetto dei limiti e delle finalità della disciplina statale, diretta a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia. In linea con la norma statale, il legislatore regionale avrebbe inteso escludere dal beneficio fiscale gli scarti e i sovvalli non provenienti da raccolta differenziata, limitandolo solo a quelli da raccolta differenziata. In ogni caso, qualora la norma statale si applicasse anche agli scarti e sovvalli non derivanti da raccolta differenziata, prescindendo dal raggiungimento delle percentuali di raccolta previste dalla legge, il legislatore regionale avrebbe correttamente fissato più elevati livelli di tutela ambientale e della salute.<br />
5.–&nbsp;Anche i Comuni che si sono costituiti nel giudizio costituzionale hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.<br />
A loro avviso, l’eccezione di difetto di rilevanza sollevata dalla Regione Puglia si tradurrebbe in un inammissibile tentativo di contestare davanti alla Corte gli accertamenti compiuti dal giudice a quo, all’esito di una complessa attività istruttoria, sulla qualificazione dei rifiuti in questione come «scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio». Il carattere esterno del controllo che questa Corte può esercitare sul giudizio di rilevanza compiuto dal giudice rimettente non consentirebbe di riesaminare tali accertamenti.<br />
La tesi della Regione – per cui l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 si applica solo nel caso di raccolta differenziata – contrasterebbe sia con il dato letterale della norma, sia con la sua ratio, che consisterebbe nel favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, aumentando la quota recuperata e diminuendo quella smaltita in discarica. Il legislatore avrebbe perseguito tali scopi indipendentemente dalla natura differenziata o indifferenziata dei rifiuti, considerato anche che all’epoca di introduzione della legge n. 549 del 1995 non era stato ancora disposto l’obbligo di raccolta differenziata.<br />
L’ulteriore tesi regionale, secondo la quale l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011 si applica solo agli scarti e sovvalli da raccolta differenziata, condurrebbe a conseguenze irrazionali, giacché seguendo questa prospettiva, che presuppone l’inapplicabilità anche della norma statale a scarti e sovvalli derivanti dai rifiuti indifferenziati, nessuna disposizione disciplinerebbe tale ultima fattispecie.<br />
Anche la tesi che solo il rifiuto differenziato potrebbe subire un processo di selezione automatica dal quale residuino scarti e sovvalli si risolverebbe in un inammissibile tentativo della Regione di infirmare l’accertamento tecnico compiuto sul punto dal giudice a quo e sarebbe in ogni caso apodittica, contraddittoria ed errata in fatto.<br />
L’infondatezza delle tesi della Regione sarebbe poi confermata dalla successiva legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), che, pur non essendo applicabile nel processo principale&nbsp;rationetemporis, ha introdotto misure incentivanti della raccolta differenziata, conservando tuttavia la&nbsp;premialità&nbsp;dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e la sua portata di principio fondamentale ai sensi dell’art. 119 Cost.<br />
Infine, i Comuni negano che la norma censurata costituisca espressione del potere della Regione di determinare l’ammontare del tributo speciale ai sensi dell’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, in quanto la previsione del comma 40 sull’aliquota ridotta non potrebbe essere derogata nell’esercizio di tale potere. Svolgono inoltre argomenti adesivi a tutti i rilievi di incostituzionalità sollevati dal rimettente.<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.–&nbsp;Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e) ed s), e terzo comma, e 119 della Costituzione.<br />
La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da quarantotto Comuni leccesi contro la Regione Puglia e la Provincia di Lecce, con l’intervento ad&nbsp;adiuvandum&nbsp;di altri tre Comuni della stessa provincia, per l’annullamento della determinazione con la quale il dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia ha fissato nella misura massima (25,82 euro a tonnellata) l’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2014 nella Provincia di Lecce.<br />
Secondo i ricorrenti nel processo principale, la deliberazione impugnata sarebbe illegittima, perché impone il pagamento del tributo speciale in misura piena, mentre l’art. 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio» l’ammontare del tributo è determinato nella misura del 20 per cento di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria.<br />
Sempre secondo i ricorrenti, non potrebbe valere in senso contrario il disposto dell’art. 7, comma 8, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, a tenore del quale «Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Tale disposizione dovrebbe essere interpretata, infatti, in conformità ai principi contenuti nella richiamata disciplina statale, nel senso che sull’aliquota massima andrebbe calcolata la riduzione al 20 per cento. Se così non fosse, dal contrasto con la norma statale deriverebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),&nbsp;Cost.,&nbsp;in quanto la legislazione sui rifiuti appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, rientrando nella materia della tutela dell’ambiente. E anche se si dovesse ritenere che si ricade nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», si tratterebbe pur sempre di legislazione regionale concorrente, restando riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, fissati in concreto dal citato art. 3, comma 40.<br />
La Regione Puglia, richiamando un parere tecnico, nel giudizio a quo sostiene invece che l’agevolazione tributaria prevista dalla legge statale non si potrebbe applicare a rifiuti che, come quelli conferiti dai Comuni ricorrenti, provengono da raccolta indifferenziata, perché il loro trattamento produrrebbe una quantità considerevole di residui non riutilizzabili, a differenza di quanto avviene nel caso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.<br />
1.1.–&nbsp;Ad avviso del giudice a quo, il contrasto fra la norma statale e quella regionale non sarebbe superabile a mezzo dell’interpretazione della seconda offerta dai ricorrenti – per cui il riferimento all’aliquota massima del tributo dovrebbe essere inteso come un rinvio all’importo su cui calcolare il 20 per cento – in assenza di elementi letterali o semantici che la suffraghino.<br />
Lo stesso giudice osserva che, in base ai risultati dell’istruttoria compiuta nel processo principale, i residui degli impianti di trattamento dei rifiuti conferiti dai Comuni ricorrenti dovrebbero essere assoggettati all’aliquota agevolata del 20 per cento in applicazione dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995. A ciò osterebbe tuttavia l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, che, pur avendo lo stesso ambito applicativo della norma statale (gli scarti e i sovvalli degli impianti del medesimo tipo), determinerebbe tuttavia in modo difforme l’ammontare del tributo, stabilendolo nella misura massima anziché in quella ridotta al 20 per cento.<br />
Su tale contrasto, il rimettente fonda tre censure di illegittimità costituzionale della norma regionale.<br />
In primo luogo, essa violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119&nbsp;Cost.,&nbsp;per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi statali, ai quali apparterrebbe il tributo speciale istituito e disciplinato dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995.<br />
In secondo luogo, sarebbero violati gli artt. 117, terzo comma, e 119&nbsp;Cost.,&nbsp;perché l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 esprimerebbe un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».<br />
Infine, la norma regionale violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s),&nbsp;Cost.,&nbsp;incidendo in un ambito, quello del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi, che rientra nella materia della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
2.–&nbsp;Preliminarmente, si rileva che nel giudizio costituzionale si sono costituiti, insieme ai Comuni ricorrenti e intervenuti nel processo principale, anche i Comuni di Alezio,&nbsp;Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano.<br />
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in base all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e all’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenze n. 276 del 2016&nbsp;e allegata ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2016,&nbsp;n. 223 del 2012&nbsp;e&nbsp;n. 356 del 1991).<br />
Gli anzidetti Comuni non erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione, sicché non sono legittimati a partecipare al giudizio costituzionale.<br />
Si deve escludere, altresì, la loro legittimazione a intervenire nella qualità di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, in quanto, sempre secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i terzi titolari «(…) di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura » (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenze n. 243 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 19 ottobre 2016,&nbsp;n. 173 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 5 luglio 2016,&nbsp;n. 236 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015,&nbsp;n. 70 del 2015,&nbsp;n. 37 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 24 febbraio 2015,&nbsp;n. 162 del 2014 e allegata ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014;&nbsp;ordinanze n. 227 del 2016,&nbsp;n. 240 del 2014&nbsp;e&nbsp;n. 156 del 2013).<br />
Gli stessi Comuni non appaiono titolari di un interesse qualificato, nei sensi sopra specificati, ma di un mero interesse riflesso all’accoglimento della questione, in quanto assoggettati, come ogni altro comune del territorio pugliese, alla norma regionale censurata.<br />
Ne consegue che il loro intervento in giudizio non è ammissibile.<br />
3.–&nbsp;La Regione Puglia ha eccepito l’inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto il rimettente avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995.<br />
Ad avviso della Regione, i rifiuti ai quali tale norma riferisce l’agevolazione fiscale sarebbero solo quelli che subiscono processi di selezione automatica, recupero o riciclaggio tali da renderli non ulteriormente valorizzabili e quindi inevitabilmente destinati al deposito in discarica, in linea con la ratio sottesa all’istituzione del tributo in esame (cosiddetta ecotassa), consistente nel favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero da essi di materia prima ed energia. Questa condizione non sarebbe riscontrabile nei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata, sicché non sarebbe corretto assimilare il loro trattamento a quello dei rifiuti differenziati, per i quali la separazione della frazione secca da quella umida è attuata già in fase di raccolta. Solo la raccolta differenziata, invero, permetterebbe di conferire agli impianti di trattamento frazioni merceologiche con caratteristiche omogenee, tali da consentirne l’immissione nel mercato a fini di recupero o riciclaggio, e di destinare allo smaltimento in discarica le frazioni non ulteriormente valorizzabili, vale a dire gli scarti e i sovvalli soggetti al tributo in misura ridotta.<br />
Ne conseguirebbe l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata.<br />
3.1.–&nbsp;L’esame dell’eccezione di inammissibilità va preceduto da una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti e del&nbsp;thema&nbsp;decidendum&nbsp;nel giudizio a quo.<br />
Dall’ordinanza di rimessione emergono come pacifiche due circostanze. Innanzitutto, che i rifiuti prodotti dai Comuni ricorrenti nel giudizio principale, che la determinazione regionale impugnata assoggetta all’aliquota massima del tributo speciale per il deposito in discarica, provengono dalla raccolta indifferenziata. In secondo luogo, che tali rifiuti sono depositati nelle discariche dopo appositi trattamenti, che mirano a separare – oltre al materiale ferroso recuperabile – una frazione secca destinata alla produzione di energia sotto forma di carburante derivante da rifiuti e una frazione umida&nbsp;biostabilizzata&nbsp;destinata alla discarica.<br />
Il&nbsp;thema&nbsp;decidendum&nbsp;del giudizio principale consiste nell’accertare se ai rifiuti così conferiti sia o meno applicabile l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, norma che, «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio», determina l’ammontare del tributo nella misura del 20 per cento di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria. Se infatti tale disposizione dovesse trovare applicazione, la determinazione regionale impugnata che fissa invece l’ammontare del tributo nella sua misura massima sarebbe illegittima.<br />
La Regione Puglia, come detto, sostiene che l’agevolazione tributaria prevista dalla legge statale non può essere applicata ai rifiuti da raccolta indifferenziata, perché il loro trattamento produce una quantità considerevole di sovvallo, al contrario di ciò che avviene nel caso del trattamento dei rifiuti differenziati, il cui sovvallo rappresenta una quantità residuale.<br />
Ad avviso del giudice a quo, invece, l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 richiederebbe, quale unico presupposto per l’applicazione del tributo in misura ridotta, il deposito in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, indipendentemente dalle modalità di raccolta, indifferenziata o differenziata, dei rifiuti conferiti agli impianti. E queste conclusioni sarebbero avvalorate dall’istruttoria disposta dallo stesso giudice nel processo principale.<br />
Ai rifiuti così prodotti, tuttavia, la riduzione del tributo prevista dalla legge statale non potrebbe essere applicata, perché vi osterebbe l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui, al secondo periodo, prevede che «Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Questa disposizione contrasterebbe con la citata norma statale, in quanto, pur avendo lo stesso ambito applicativo (gli scarti e i sovvalli degli impianti del medesimo tipo), determinerebbe in modo difforme l’ammontare del tributo, stabilendolo nella misura massima anziché in quella ridotta al 20 per cento. Da qui le sollevate censure di illegittimità della norma regionale, nei termini descritti in precedenza.<br />
Per cogliere l’esatto rilievo che la norma regionale contestata assume nel giudizio a quo, va precisato che non è sulla sua base che la Regione Puglia ha adottato il provvedimento impugnato. Quest’ultimo, invero, applica l’aliquota massima del tributo ai rifiuti conferiti in discarica dai Comuni ricorrenti non già perché essi siano qualificabili come «scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio», ex art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, bensì perché, in difetto del raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla legge, si tratterebbe di ordinari rifiuti solidi urbani. Il rilievo nel giudizio principale della disposizione regionale contestata deriva esclusivamente dal fatto che il giudice a quo, ritenendo che nel caso concreto sia invece applicabile l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, considera la successiva norma regionale di ostacolo a tale applicazione in quanto essa prevede l’applicazione dell’aliquota massima del tributo, anziché la sua riduzione al 20 per cento, alla medesima ipotesi del conferimento in discarica di «scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio».<br />
3.2.–&nbsp;L’eccezione di inammissibilità non è fondata.<br />
Alla luce di quanto esposto, la rilevanza della questione dipende dall’ambito di applicazione della norma statale sulla riduzione della “ecotassa”. Il nodo interpretativo da sciogliere è se essa si applichi a prescindere dalla modalità – differenziata o indifferenziata – di raccolta dei rifiuti, oppure se l’agevolazione fiscale presupponga la provenienza dei rifiuti, “a monte” del trattamento, dalla raccolta differenziata.<br />
Qualora la sfera di applicazione della norma statale fosse limitata ai rifiuti da raccolta differenziata, la definizione del giudizio a quo prescinderebbe dalla necessità di esaminare l’ipotizzato contrasto della norma regionale, giacché in quel caso il rimettente non dovrebbe comunque farne applicazione. La valutazione della legittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non richiederebbe infatti di scrutinare la questione sollevata in via incidentale: i rifiuti oggetto della determinazione impugnata, in quanto provenienti dalla raccolta indifferenziata, non ricadrebbero nell’ambito di applicazione della previsione agevolativa statale, e il ricorso andrebbe respinto.<br />
Se invece, come ritiene il giudice a quo, la norma statale di agevolazione dovesse considerarsi riferita a tutti i rifiuti, provengano essi o meno da raccolta differenziata, si porrebbe il tema del contrasto tra le due norme, che riguarda tuttavia il merito e non la rilevanza.<br />
Il controllo che questa Corte deve eseguire sulla rilevanza della questione non si estende invece all’accertamento della natura dei rifiuti depositati in discarica dopo i trattamenti eseguiti negli impianti a servizio dei comuni leccesi, se cioè essi abbiano o non abbiano, in concreto, la natura di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. Le conclusioni positive alle quali il giudice a quo perviene sulla scorta delle risultanze istruttorie indicate nell’ordinanza di rimessione sono motivate in maniera sufficiente e non implausibile, sicché questa Corte non può interferire con tale valutazione. Secondo costante giurisprudenza, infatti, «[i]l giudizio di rilevanza [&#8230;] è riservato al giudice rimettente, sì che l’intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l’esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenze n. 91 del 2013,&nbsp;n. 41 del 2011&nbsp;e&nbsp;n. 270 del 2010)» (sentenza n. 71 del 2015; nello stesso senso,&nbsp;sentenza n. 228 del 2016).<br />
Tornando alla questione dell’ambito di applicazione della norma statale di agevolazione, si osserva in primo luogo che il tributo speciale istituito dalla legge n. 549 del 1995 ha carattere generale, come si evince dalla chiara finalità espressa dall’art. 3, comma 24 (riduzione dei rifiuti, con conseguente minore conferimento in discarica, recupero di materia prima e produzione di energia) e come è confermato dalle modalità di calcolo del tributo, commisurato a ogni chilogrammo di rifiuto conferito (comma 29).<br />
L’art. 3, comma 40, prevede un trattamento fiscale agevolato (il 20 per cento della “ecotassa”) «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio». Con le espressioni «scarti» e «sovvalli», la norma si riferisce ai residui inutilizzabili derivanti dalle operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, operazioni che appaiono esaurire, nella prospettiva del legislatore, tutte o le principali forme di produzione di tali sostanze da conferire in discarica.<br />
L’agevolazione fiscale trova spiegazione nel fatto che il legislatore riconosce agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, di riciclaggio e di compostaggio la natura di rifiuto non ulteriormente riducibile in ogni processo di smaltimento e perciò meritevole di un trattamento più favorevole rispetto agli altri rifiuti. Quanto agli altri materiali che il comma 40 sottopone allo stesso trattamento, si deve ritenere, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 dicembre 2011, n. 30711), che il legislatore riconosce alle sostanze che vengono incenerite, ancorché senza recupero d’energia, una minore capacità inquinante per il fatto di essere comunque bruciate e non conferite in discarica.<br />
Dalla disciplina in esame, tuttavia, non è corretto desumere che, al fine di beneficiare della riduzione tributaria, gli scarti e i sovvalli debbano necessariamente derivare dal trattamento di rifiuti raccolti in modo differenziato. Se si può condividere l’assunto che la raccolta differenziata agevola il processo di selezione, riciclaggio e compostaggio, giacché la separazione delle frazioni suscettibili di recupero e riciclaggio avviene in una fase collocata “a monte” del trattamento negli impianti, nondimeno, come in effetti il giudice a quo motiva in modo che appare sufficiente e non implausibile, né la lettera, né la ratio dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 consentono di ritenere che il legislatore statale abbia voluto escludere dall’agevolazione tributaria i rifiuti raccolti in modo indifferenziato. Per concludere diversamente, si dovrebbe affermare che dal trattamento dei rifiuti indifferenziati non possono materialmente derivare residui non riutilizzabili, sotto forma di scarti e sovvalli, ma questa conclusione, che la Regione fa sostanzialmente propria, non è sorretta da alcuna evidenza.<br />
Nemmeno si può sostenere, in senso contrario, che la norma perseguirebbe finalità di incentivazione della raccolta differenziata. All’epoca della sua introduzione, infatti, l’ordinamento non prevedeva ancora obblighi per la pubblica amministrazione di organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di assicurarne percentuali minime in rapporto ai rifiuti complessivamente prodotti, in quanto le prime prescrizioni furono emanate in tal senso con il successivo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Si deve pertanto escludere che il legislatore, nell’assoggettare gli scarti e i sovvalli ad aliquota fiscale ridotta, intendesse distinguere tra diversi sistemi di raccolta dei rifiuti.<br />
A finalità incentivanti della raccolta differenziata sono invece specificamente orientate altre disposizioni in materia di rifiuti, come l’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), novellato dall’art. 32, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), che fissa gradualmente nel tempo percentuali crescenti di raccolta differenziata e prevede addizionali della “ecotassa” per i comuni inadempienti nonché riduzioni premiali dello stesso tributo per quelli che superano i livelli di raccolta differenziata stabiliti dalla legge (vedi i commi 1, 3, 3-bis e 3-ter). Le medesime finalità incentivanti sono promosse anche dalla legislazione regionale: la stessa legge reg. Puglia n. 38 del 2011, all’art. 7, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 12, introduce «premialità» per i comuni che superano determinate percentuali di raccolta differenziata, sotto forma di riduzione della “ecotassa”, e assoggetta gli altri comuni all’aliquota fiscale massima.<br />
Nulla vieta che il sistema di incentivi alla raccolta differenziata e il trattamento fiscale agevolato previsto per gli scarti e i sovvalli coesistano, operando su piani diversi, nel senso che l’applicazione delle riduzioni tributarie ai comuni virtuosi e delle addizionali a quelli inadempienti nella raccolta differenziata non esclude che tutti gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, in quanto residui non più riutilizzabili, possano essere depositati in discarica beneficiando dell’aliquota ridotta al 20 per cento, indipendentemente dalle modalità di raccolta dei rifiuti sottoposti a tali processi.<br />
Infine, non va sottaciuto che dell’agevolazione beneficiano anche i rifiuti smaltiti negli inceneritori senza recupero di energia, che non devono provenire necessariamente dalla raccolta differenziata. Si ricorda in proposito che, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 35, comma 1, della legge n. 221 del 2015, al prodotto di tali operazioni l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 equipara, ai medesimi fini agevolativi, «i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», in luogo dei «rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia», previsti dal testo anteriore. La stessa disciplina vale sin dall’origine, altresì, per «i fanghi anche palabili». Il che, da un lato, rafforza la tesi per cui la giustificazione del comma 40 citato non va ricercata nell’incentivo alla raccolta differenziata e, dall’altro lato, fa apparire irragionevole l’esclusione dal beneficio solo degli scarti e dei sovvalli derivanti dal trattamento di rifiuti indifferenziati.<br />
La questione è idonea, pertanto, a superare il vaglio dell’ammissibilità.<br />
4.–&nbsp;Passando al merito, conviene esaminare per prime, per la loro potenziale natura assorbente, le censure di violazione della competenza esclusiva attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.<br />
4.1.–&nbsp;Deducendo la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., il giudice a quo menziona le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», che non sembrano conferenti. Dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione, tuttavia, appare chiaro che la censura riguarda la lamentata invasione della competenza esclusiva in tema di tributi statali, e che si tratti dunque della materia «sistema tributario […] dello Stato», indicata nella stessa lettera e). Lo si desume dal preciso richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul divieto per le regioni di istituire o disciplinare tributi già istituiti da leggi statali e sulla riconducibilità della disciplina della “ecotassa” alla competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria, nonché dall’espresso rilievo della «non diversità», nelle due norme messe a confronto, dei presupposti dell’obbligazione tributaria. L’inesatta indicazione del parametro costituzionale invocato può dunque essere superata, in quanto dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione i termini della questione appaiono sufficientemente definiti (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenza n. 448 del 1997&nbsp;e&nbsp;ordinanza n. 211 del 2004).<br />
4.2.–&nbsp;Così precisata, la censura è fondata.<br />
Il presupposto delle disposizioni a confronto, statale e regionale, è evidentemente il medesimo, vale a dire il deposito in discarica di «scarti e […] sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio». Depongono in questo senso, sia la piena sovrapponibilità del dato letterale delle due norme, sia la mancanza di ragioni sistematiche o finalistiche che giustifichino una diversa conclusione.<br />
Per le stesse ragioni esposte con riferimento alla disposizione statale, dunque, anche la norma regionale trova applicazione indipendentemente dalle modalità di raccolta – differenziata o indifferenziata – dei rifiuti sottoposti al trattamento.<br />
Secondo il costante orientamento di questa Corte, «la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e),&nbsp;Cost.,&nbsp;e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 397&nbsp;e&nbsp;n. 335 del 2005, concernenti lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell’IRAP, le&nbsp;sentenze n. 431,&nbsp;n. 381&nbsp;e&nbsp;n. 241 del 2004,&nbsp;n. 311,&nbsp;n. 297&nbsp;e&nbsp;n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le&nbsp;sentenze n. 37&nbsp;e&nbsp;n. 29 del 2004)» (sentenza n. 413 del 2006; nello stesso senso,&nbsp;sentenza n. 412 del 2006).<br />
La disposizione regionale censurata applica al medesimo presupposto d’imposta l’aliquota massima, anziché quella ridotta, e si pone così in netto contrasto con la norma statale, espressione della competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
Il tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme operato dai ricorrenti nel processo principale, per i quali il riferimento all’aliquota massima indicherebbe solo il parametro sul quale calcolare il 20 per cento, non è percorribile, non essendo suffragato da alcun criterio interpretativo, né letterale, né di altro tipo, come rilevato dal giudice a quo.<br />
Né, per negare il contrasto, può essere invocato il potere delle regioni di stabilire con legge l’ammontare annuo del tributo speciale, previsto all’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995. La previsione del beneficio fiscale in esame non rientra infatti nelle determinazioni che la legge n. 549 del 1995 attribuisce alle regioni, e l’ammontare stabilito annualmente con legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 29, costituisce la mera base di calcolo del tributo dovuto in misura ridotta.<br />
In conclusione, la norma regionale censurata è frutto dell’illegittimo esercizio da parte della Regione della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.<br />
4.3.–&nbsp;La questione è fondata anche in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
Per costante giurisprudenza costituzionale, «la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte,&nbsp;sentenze n. 67 del 2014,&nbsp;n. 285 del 2013,&nbsp;n. 54 del 2012,&nbsp;n. 244 del 2011,&nbsp;n. 225&nbsp;e&nbsp;n. 164 del 2009&nbsp;e&nbsp;n. 437 del 2008). Pertanto, la disciplina statale “costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 314 del 2009,&nbsp;n. 62 del 2008&nbsp;e&nbsp;n. 378 del 2007)” (sentenza n. 58 del 2015)» (sentenza n. 180 del 2015).<br />
Con specifico riferimento alla disciplina tributaria in materia di rifiuti, questa Corte ha avuto modo di affermare che «la riserva di legge statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell’accezione che consenta di preservare il bene giuridico “ambiente” dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione», sicché «una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all’evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell’influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti “effetti allocativi”) sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l’oggetto stesso dell’attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali» (sentenza n. 58 del 2015, sul tributo istituito da una regione in materia di trattamento e riutilizzo di rifiuti).<br />
Alla luce di questi principi, alle regioni non è consentito di derogare alla disciplina statale in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti. L’imposizione di aliquote differenziate da regione a regione, infatti, vanificherebbe la tutela uniforme dell’ambiente che lo Stato intende assicurare sull’intero territorio nazionale con la previsione di incentivi fiscali ai processi di riciclaggio e recupero dei rifiuti, in modo da premiare il deposito in discarica di ciò che residua, non più riutilizzabile, da tali processi.<br />
5.–&nbsp;Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.<br />
Rimane assorbita l’ulteriore censura, con la quale il giudice a quo lamenta la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119&nbsp;Cost.,&nbsp;in riferimento alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».<br />
per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
1)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;inammissibile l’intervento dei Comuni di Alezio,&nbsp;Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano;<br />
2)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi».<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a></p>
<p>Presidente Cartabia, Redattore Frigo sulla facoltà dell&#8217;imputato di chiedere il giudizio abbreviato per il reato oggetto di nuova contestazione ex art. 517 c.p.p. Processo – Processo penale – Articolo 517 c.p.p. – Nuova contestazione – Circostanza aggravante già risultante in atti – Nuova contestazione – Facoltà dell’impuntato di richiedere giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cartabia, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà dell&#8217;imputato di chiedere il giudizio abbreviato per il reato oggetto di nuova contestazione ex art. 517 c.p.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo penale – Articolo 517 c.p.p. – Nuova contestazione – Circostanza aggravante già risultante in atti – Nuova contestazione – Facoltà dell’impuntato di richiedere giudizio abbreviato – Per il reato oggetto di nuova contestazione – Sussiste – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce – Asserita violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</p>
<p>Processo – Processo penale – Articolo 517 c.p.p. – Nuova contestazione – Reato concorrente o circostanza aggravante già risultante in atti – Nuova contestazione – Facoltà dell’impuntato di richiedere giudizio abbreviato – Per reati diversi da quelli oggetto di nuova contestazione – Sussiste – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce – Asserita violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione – Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; </p>
<p>non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale promossi dal Tribunale ordinario di Lecce con ordinanza del 9 luglio 2014 e dal Tribunale ordinario di Padova con ordinanza del 7 ottobre 2014, iscritte rispettivamente al n. 218 del registro ordinanze 2014 e al n. 13 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50, prima serie speciale, dell’anno 2014 e 8, prima serie speciale, dell’anno 2015. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione di A.G. e S.A.; <br />
udito nell’udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; <br />
uditi gli avvocati Paolo Spalluto per A.G. e Giovanni Gentilini per S.A. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ordinanza del 9 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: <br />
a) dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l’imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; <br />
b) del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante o un reato concorrente che già risultava dagli atti di indagine, l’imputato possa chiedere il giudizio abbreviato anche in relazione alle imputazioni che non hanno formato oggetto di modifica. <br />
1.1.– Il Tribunale rimettente premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di violenza sessuale continuata in danno della figlia della sua convivente, minorenne all’epoca dei fatti, nonché dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale continuata in danno della propria moglie. <br />
Riferisce, altresì, che in una precedente udienza dibattimentale, il pubblico ministero aveva modificato e integrato l’imputazione relativa ai reati commessi in danno della minore, sulla base di elementi che già emergevano dalle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso dell’incidente probatorio. Il pubblico ministero aveva in particolare contestato, da un lato, la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter del codice penale, anticipando la data di consumazione delle violenze sessuali ad un periodo nel quale la persona offesa non aveva ancora compiuto i quattordici anni; dall’altro, il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen., con riferimento agli atti sessuali che l’imputato avrebbe compiuto dopo che la minore aveva raggiunto i quattordici anni e conviveva con lui. <br />
A fronte di ciò, il difensore dell’imputato aveva chiesto che il processo fosse definito con rito abbreviato per tutte le imputazioni o, in subordine, per i soli reati oggetto delle nuove contestazioni. <br />
Al riguardo, il giudice a quo osserva che, per quanto attiene alla contestazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., la Corte costituzionale, con la sentenza n. 333 del 2009, ha già riconosciuto all’imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente (art. 517 cod. proc. pen.) o di un fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.) risultanti dagli atti di indagine: e ciò dopo che, nelle medesime ipotesi, la sentenza n. 265 del 1994 aveva consentito all’imputato di chiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. <br />
Tale ultima facoltà è stata, altresì, riconosciuta all’imputato, con la successiva sentenza n. 184 del 2014, nel caso di contestazione, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., di una circostanza aggravante che già emergeva dagli atti di indagine. Nell’occasione, la Corte ha ribadito che la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero. Nel caso in cui, a seguito dell’errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente ritardo nella contestazione dell’aggravante, l’imputazione subisca una modifica sostanziale, risulta, dunque, lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali. Tale preclusione viola, altresì, l’art. 3 Cost., venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso a detti riti, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse. <br />
A parere del rimettente, pur riferendosi la declaratoria di illegittimità costituzionale da ultimo ricordata unicamente al “patteggiamento”, gli argomenti addotti a fondamento di essa varrebbero anche rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato. <br />
L’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato di accedere a detto rito alternativo nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante già risultante dagli atti, si porrebbe, infatti, parimenti in contrasto tanto con l’art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa, cui attiene l’opzione per il reato speciale; quanto con l’art. 3 Cost., stante la disparità di trattamento, a parità di esigenze difensive, sia rispetto a chi, per effetto della sentenza n. 184 del 2014, può richiedere nella medesima ipotesi l’applicazione della pena, sia rispetto a chi, per effetto della sentenza n. 333 del 2009, può richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione “tardiva” di un reato concorrente. <br />
Ad avviso del rimettente, l’art. 517 cod. proc. pen. violerebbe i parametri evocati anche nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non permette all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati che non formano oggetto della contestazione suppletiva. <br />
In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui il processo abbia ad oggetto più imputazioni, la richiesta di rito alternativo deve riguardarle tutte, giacché l’effetto premiale che caratterizza il rito risulterebbe incompatibile con una frammentazione del processo che costringa comunque a celebrare il dibattimento. Alla stregua di tale indirizzo interpretativo – pur opinabile, secondo il rimettente, posto che il giudizio dibattimentale è comunque semplificato dall’accesso al rito alternativo per una parte delle imputazioni – la mancata estensione del diritto di chiedere il giudizio abbreviato alla globalità delle imputazioni impedirebbe all’imputato di accedere al rito speciale anche con riguardo alle imputazioni non modificate. <br />
In ogni caso, poi, la preclusione censurata impedirebbe all’imputato di adottare una strategia difensiva, relativamente al rito da seguire, che tenga conto dell’«intera materia del processo». La modifica anche di una soltanto delle plurime imputazioni sarebbe, infatti, suscettiva di alterare i presupposti delle scelte operate dalla difesa considerando i possibili esiti del processo, sulla base delle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero. Detta modifica potrebbe, ad esempio, far cadere l’aspettativa dell’imputato di poter fruire, nel caso di condanna, di una pena mite, suscettibile di sospensione condizionale, ovvero di sostituzione con misure alternative in sede esecutiva. Né, d’altra parte – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale – potrebbe farsi carico all’imputato di non aver previsto i possibili sviluppi futuri del processo, nel momento in cui non ha richiesto il rito alternativo nel termine di legge. <br />
1.2.– Si è costituito A.G., imputato nel processo principale, il quale, richiamando e facendo proprie le considerazioni espresse dal rimettente, ha chiesto l’accoglimento delle questioni. <br />
2.– Con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato nel caso di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. <br />
2.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona rinviata a giudizio per il delitto di cessione continuata di sostanza stupefacente. Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione, contestando la circostanza aggravante della consegna dello stupefacente a persona di età minore, di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): circostanza aggravante che già emergeva dagli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari. <br />
A fronte di ciò, l’imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato o, in subordine, con rito abbreviato semplice. <br />
In proposito, il rimettente rileva come manchi, allo stato, nell’art. 517 cod. proc. pen., una specifica previsione che consenta all’imputato di accedere al giudizio abbreviato nell’ipotesi di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante cosiddetta “patologica”, basata, cioè – come nel caso di specie – su elementi già risultanti dagli atti di indagine: profilo per il quale la norma censurata verrebbe a porsi in contrasto tanto con l’art. 24, secondo comma, che con l’art. 3 Cost. <br />
Tale conclusione si imporrebbe in base a considerazioni analoghe a quelle che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimo il citato art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nell’evenienza considerata, la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. <br />
Sarebbe ravvisabile, infatti, anche con riguardo al giudizio abbreviato, la lesione del diritto di difesa connessa al fatto che, nell’ipotesi in esame, le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale risultano sviate da un anomalo ritardo nella contestazione della circostanza aggravante – atta ad incidere in modo significativo sull’entità della sanzione irrogabile – conseguente ad un errore o ad un’omissione del rappresentante della pubblica accusa. <br />
D’altra parte, come già evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 333 del 2009, avuto riguardo all’ipotesi della contestazione di un reato concorrente, la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato, risulterebbe ingiustificata e fonte, quindi, di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost. <br />
Quest’ultimo parametro risulterebbe violato anche per la irragionevole discriminazione cui l’imputato si trova esposto, ai fini dell’accesso al rito speciale, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza delle valutazioni del pubblico ministero in ordine alle risultanze delle indagini al momento dell’esercizio dell’azione penale. <br />
Parimenti ingiustificata risulterebbe, infine, la disparità di trattamento fra l’imputato che subisce la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante e l’imputato cui sia contestato in dibattimento un fatto diverso o un reato concorrente, il quale – per effetto delle sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 – può invece accedere al giudizio abbreviato, tanto nel caso di contestazione “patologica” che in quello di contestazione “fisiologica” (basata, cioè, sulle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale). E ciò tanto più ove si consideri che l’art. 517 cod. proc. pen. prefigurava, in origine, una piena equiparazione dei diritti dell’imputato nei casi di contestazione di un reato concorrente ovvero di una circostanza aggravante. <br />
2.2.– Si è costituito S.A., imputato nel giudizio a quo, il quale, richiamando le più significative decisioni della Corte costituzionale in materia e aderendo alle valutazioni formulate dal rimettente, ha chiesto che la questione venga accolta. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– I Tribunali ordinari di Lecce e di Padova dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ove sia contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l’imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. <br />
Ad avviso dei rimettenti, varrebbero, in proposito, considerazioni analoghe a quelle svolte da questa Corte nella sentenza n. 184 del 2014, con riguardo alla facoltà dell’imputato di richiedere, nella medesima evenienza, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. La norma censurata violerebbe, in specie, l’art. 24 della Costituzione – e, più in particolare, a parere del Tribunale ordinario di Padova, il secondo comma di tale articolo – in quanto la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché risulterebbe lesivo di quel diritto precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali allorché, a seguito dell’errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente ritardo nella contestazione dell’aggravante, l’imputazione subisca una modifica sostanziale. <br />
Risulterebbe inoltre violato, sotto plurimi profili, l’art. 3 Cost. In primo luogo, perché l’imputato verrebbe irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso al giudizio abbreviato, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse. In secondo luogo, per la ingiustificata disparità di trattamento dell’imputato che intenda chiedere il giudizio abbreviato nell’ipotesi in esame rispetto all’imputato che, nella medesima ipotesi della contestazione cosiddetta “tardiva” di una circostanza aggravante, voglia chiedere il “patteggiamento”, ovvero che intenda richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente, tanto “tardiva” che (secondo il Tribunale ordinario di Padova) “fisiologica”: ipotesi, queste ultime, nelle quali la preclusione all’accesso al rito alternativo è stata rimossa, rispettivamente, dalle sentenze n. 184 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 di questa Corte. <br />
Il solo Tribunale ordinario di Lecce dubita, altresì, della legittimità costituzionale del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non consente all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello oggetto della contestazione suppletiva. <br />
Secondo il rimettente, anche sotto tale profilo la norma denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. In primo luogo, perché, ove si aderisse alla tesi giurisprudenziale che ritiene inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato riferita ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti del medesimo imputato, il diritto di difesa di quest’ultimo rimarrebbe pregiudicato, sul piano delle possibilità di accesso al rito alternativo, anche con riguardo alle imputazioni oggetto della nuova contestazione. In secondo luogo, e comunque, perché la preclusione censurata impedirebbe all’imputato di elaborare una strategia difensiva che tenga conto dell’intera vicenda processuale, posto che la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni sarebbe suscettibile di alterare i presupposti delle valutazioni in ordine alla convenienza del rito speciale, operate dalla difesa considerando i possibili esiti del processo in base alle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero. <br />
2.– Le ordinanze di rimessione sollevano questioni relative alla medesima norma e in parte identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione. <br />
3.– Con le questioni in esame, questa Corte è chiamata nuovamente a verificare, sotto due ulteriori profili, la legittimità costituzionale della preclusione all’accesso ai riti alternativi a contenuto premiale in cui l’imputato incorre di fronte alle nuove contestazioni dibattimentali: preclusione conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo per la formulazione della richiesta del rito alternativo (individuato attualmente dagli artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) è ormai spirato. <br />
Le doglianze degli odierni rimettenti attengono, più specificamente, alla mancata previsione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in presenza di contestazioni suppletive cosiddette “tardive” o “patologiche”, basate, cioè, non sulle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale, ma su elementi che già emergevano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (e dunque volte, nella sostanza, a porre rimedio a incompletezze o errori del pubblico ministero nella formulazione originaria dell’imputazione): contestazioni ritenute ammissibili dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. <br />
4.– La prima delle due questioni, sollevata da entrambi i rimettenti – concernente la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante, con riguardo al reato cui questa si riferisce – è fondata. <br />
4.1.– Questa Corte, già con la sentenza n. 265 del 1994, dichiarò costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione “tardiva”. <br />
Nell’occasione, la Corte rilevò che le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito alternativo vengono a dipendere, anzitutto, dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché, «quando in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa dell’imputato precludere l’accesso ai riti speciali». Ne risultava violato, altresì, il principio di eguaglianza, venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, sul piano della fruizione dei riti alternativi, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero al momento della chiusura delle indagini stesse. <br />
Ancorché la contestazione suppletiva del reato concorrente e delle circostanze aggravanti sia regolata in modo unitario dall’art. 517 cod. proc. pen., la Corte non si espresse, nel frangente, sull’ipotesi della contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante, in quanto non devoluta al suo esame. <br />
4.2.– La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata, peraltro, successivamente estesa anche a tale ipotesi dalla sentenza n. 184 del 2014. <br />
La Corte ha, infatti, rilevato come le considerazioni poste a base della precedente decisione fossero riferibili anche alla contestazione “tardiva” di circostanze aggravanti, in quanto parimenti idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro processuale». Le circostanze in questione possono, infatti, incidere in modo rilevante sull’entità della sanzione – tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale – e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. Né, d’altra parte, poteva farsi leva, in senso contrario, sulla neutralizzazione dell’aggravamento di pena a seguito del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 69 del codice penale, il quale rappresenta una mera eventualità. <br />
La Corte ha osservato, inoltre, che l’imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione “tardiva” di un fatto diverso: «evenienza che in realtà potrebbe costituire per l’imputato anche un pregiudizio minore». Sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di “patteggiamento” nel caso di modificazione dell’imputazione a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., risultava foriera di ingiustificate disparità di trattamento. <br />
4.3.– Le conclusioni non possono essere diverse con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato, cui si riferisce l’odierna questione. <br />
Con la sentenza n. 333 del 2009, questa Corte ha, infatti, ritenuto che – per le medesime ragioni indicate dalla sentenza n. 265 del 1994 – anche il mancato riconoscimento della possibilità di accedere a tale rito alternativo, nel caso di contestazione dibattimentale “tardiva” del fatto diverso o del reato concorrente, si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dichiarando, quindi, costituzionalmente illegittimi, in parte qua, i citati artt. 516 e 517 cod. proc. pen. <br />
Al riguardo, la Corte ha rilevato che l’ostacolo che precedentemente si opponeva a tale declaratoria, costituito dalla problematicità dell’innesto del giudizio abbreviato nella fase del dibattimento – a fronte della quale la questione era stata ritenuta inammissibile dalla sentenza n. 265 del 1994, perché implicante scelte discrezionali devolute al legislatore – doveva ritenersi superato alla luce delle modifiche della disciplina del rito speciale intervenute medio tempore. Nel nuovo panorama normativo, «la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato», finiva, quindi, per risultare «essa stessa fonte di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost.». <br />
4.4.– Alla luce di quanto precede, l’esigenza costituzionale di riconoscere all’imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche nel caso di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante – fattispecie rimasta estranea alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 333 del 2009 – risulta del tutto evidente. <br />
Anche sotto tale profilo, infatti, si riscontra il pregiudizio al diritto di difesa, connesso all’impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell’imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell’apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Così come si riscontra la violazione del principio di eguaglianza, correlata alla discriminazione cui l’imputato si trova esposto a seconda della maggiore o minore esattezza e completezza di quell’apprezzamento. <br />
Emergono, inoltre, non giustificabili sperequazioni di trattamento rispetto all’assetto complessivo della materia, conseguente ai precedenti interventi di questa Corte: da un lato, nel confronto con la facoltà, di cui l’imputato fruisce a seguito della sentenza n. 333 del 2009, di richiedere il giudizio abbreviato nel caso – non dissimile – di contestazione “tardiva” del fatto diverso; dall’altro, nel confronto con la possibilità, di cui l’imputato beneficia in forza della sentenza n. 184 del 2014, di accedere al “patteggiamento” nella medesima ipotesi della contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante. <br />
L’art. 517 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, nel caso di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato cui attiene la nuova contestazione. <br />
5.– Non è fondata, per converso, la seconda questione, sollevata dal solo Tribunale ordinario di Lecce, intesa a far sì che, nel caso di contestazione dibattimentale “tardiva” tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all’imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. L’ipotesi, ovviamente, è che si sia al cospetto di un processo oggettivamente cumulativo, ossia con una pluralità di imputazioni formulate contro la stessa persona: situazione che si determina, peraltro, automaticamente nel caso di contestazione suppletiva di un reato concorrente, la quale va ad aggiungersi all’imputazione originaria. <br />
5.1.– Ad avviso del Tribunale salentino, la predetta estensione si imporrebbe anzitutto alla luce del corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato “parziale”, limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona: e ciò in quanto, nel caso di richiesta parziale, il processo non sarebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun «processo» relativo al singolo imputato, e non per ciascun reato, secondo quanto previsto dall’art. 438 cod. proc. pen. Alla luce di tale indirizzo interpretativo – che lo stesso rimettente reputa, peraltro, «opinabile», in quanto l’accesso al rito speciale per una parte delle imputazioni semplifica comunque la fase dibattimentale per le altre – l’imputato potrebbe accedere al giudizio abbreviato, relativamente all’imputazione oggetto della nuova contestazione, solo qualora tale rito fosse esperibile anche per le altre imputazioni. <br />
In ogni caso, poi – secondo il giudice a quo – l’invocata generalizzazione della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato sarebbe costituzionalmente necessaria, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni potrebbe mutare il quadro complessivo della vicenda processuale, sulla cui base l’imputato si è determinato a non formulare la richiesta del rito speciale entro il termine di legge. <br />
5.2.– Questa Corte ha avuto, peraltro, già modo di occuparsi del problema dell’estensione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato da parte dell’imputato, nel caso di nuova contestazione dibattimentale formulata nell’ambito di processi oggettivamente cumulativi, tanto con la citata sentenza n. 333 del 2009 (concernente, come detto, la contestazione “tardiva” del fatto diverso o del reato concorrente), quanto con la successiva sentenza n. 237 del 2012 (attinente alla contestazione “fisiologica” del reato concorrente). <br />
In entrambe le circostanze, la Corte si è trovata a dover prendere in esame – in sede di verifica della rilevanza delle questioni – l’indirizzo giurisprudenziale che nega l’ammissibilità del giudizio abbreviato “parziale”, richiamato dall’odierno rimettente: ciò, in quanto gli imputati nei giudizi a quibus avevano richiesto il rito alternativo in rapporto al solo reato concorrente loro contestato in dibattimento, e non anche alle imputazioni originarie. <br />
Superando il dubbio di ammissibilità, la Corte ha, peraltro, ritenuto «non implausibile» la tesi prospettata dai giudici rimettenti, stando alla quale il predetto orientamento, riferito all’ipotesi in cui l’azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, non poteva reputarsi automaticamente estensibile alle fattispecie oggetto dei quesiti di costituzionalità. <br />
A sostegno di tale conclusione, si è specificamente rilevato che, nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l’esigenza che emerge – sul piano del ripristino della legalità costituzionale – è quella di restituire all’imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalità “anomale” (nell’ipotesi della contestazione “tardiva”), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali (nell’ipotesi della contestazione “fisiologica”): e ciò, «senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa», esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali «l’imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta» (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, «illogico – e, comunque, non costituzionalmente necessario – che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie», relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all’opzione per il rito speciale. <br />
In tale prospettiva – e sulla falsariga, peraltro, di quanto era già avvenuto con la sentenza n. 265 del 1994, in rapporto al “patteggiamento” – gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, nelle evenienze considerate, non restituiscono all’imputato la possibilità di accedere al giudizio abbreviato relativamente (e, dunque, limitatamente) al reato concorrente o al fatto diverso contestato in dibattimento. <br />
5.3.– Le considerazioni ora ricordate – estensibili senz’altro all’ipotesi della contestazione dibattimentale “tardiva” di una circostanza aggravante – rendono non configurabile il vulnus agli artt. 3 e 24 Cost. sotto entrambi i profili denunciati dal giudice a quo. <br />
Si aggiunga che qualora all’imputato fosse attribuita, nelle ipotesi in esame – come chiede il rimettente, tramite la proposizione di due distinte questioni, tra loro cumulative – la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto (e limitatamente) al reato oggetto della nuova contestazione, quanto (e anche) alle imputazioni residue, l’imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato “parziale” (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale – stando all’indirizzo giurisprudenziale evocato dal giudice a quo – non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riuniti i giudizi, <br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; <br />
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-139/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.139</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Lattanzi in tema di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio Tutela dell’ambiente – Rapporto Stato/Regioni – Art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>in tema di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela dell’ambiente – Rapporto Stato/Regioni – Art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”) – Esenzione dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti per la caccia al colombaccio – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.	</p>
<p>Tutela dell’ambiente – Rapporto Stato/Regioni – Art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012 – Esenzione dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti fissi per la caccia &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;	</p>
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                     Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                           ”<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                        ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                 ”<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                            ”<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                 ”<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                           ”<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                          ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 settembre 2012, depositato in cancelleria il 17 settembre 2012 ed iscritto al n. 122 del registro ricorsi 2012.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Veneto;<br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;<br />	<br />
<i>uditi </i>l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.<b>&#8722; </b>Con ricorso notificato il 10 settembre 2012 e depositato il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 122 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma, della Costituzione.<b><br />	<br />
</b>Le disposizioni impugnate modificano la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).<b><br />	<br />
</b>In particolare, l’art. 1, comma 3, aggiungendo un comma 3-<i>bis </i>all’art. 20-<i>bis</i> di quest’ultimo testo normativo, stabilisce che «gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’<i>articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i> “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento».<b><br />	<br />
</b>Il ricorrente ritiene lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>, Cost.) la previsione che esclude gli appostamenti per la caccia al colombaccio, indicati dalla norma impugnata, dall’autorizzazione paesaggistica, dato che essa deve ritenersi richiesta ai sensi degli artt. 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Tali interventi, infatti, non potrebbero avere carattere di lieve entità e non ricadrebbero, quindi, nel regime dell’“autorizzazione semplificata” di cui all’art. 1 del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).<b><br />	<br />
</b>La seconda disposizione impugnata, cioè l’art. 2, comma 1, aggiunge una previsione all’art. 9, comma 2, lettera <i>h</i>), della legge regionale n. 50 del 1993, stabilendo che «tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’<i>articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992</i>, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’<i>articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i> “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente».<b><br />	<br />
</b>Il ricorrente in primo luogo formula la medesima censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. avanzata nei confronti dell’art. 3, comma 1, per la sottrazione di tutti gli appostamenti all’autorizzazione paesaggistica.<b><br />	<br />
</b>In secondo luogo, per l’esclusione della necessità del titolo abilitativo edilizio, il ricorrente denuncia la violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) recato dall’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A).<b><br />	<br />
</b>A parere del ricorrente, in base a questa disposizione restano soggetti a permesso di costruire interventi edilizi privi del carattere della precarietà funzionale, per la tipologia dei materiali impiegati e l’uso non temporaneo.<b><br />	<br />
</b>Gli appostamenti per la caccia rientrerebbero in tale fattispecie, avendo carattere fisso, sicché neppure in forza dell’art. 6, comma 6, lettera<i> a</i>), del d.P.R. n. 380 del 2001, che pure consente alla Regione di estendere il regime dell’attività edilizia libera, il legislatore regionale avrebbe potuto derogare all’obbligo del permesso di costruire.<b><br />	<br />
</b>2.<b>&#8722; </b>Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.<b><br />	<br />
</b>La Regione rileva che lo Stato non ha impugnato l’art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), che ha esentato gli appostamenti per la caccia a ungulati, ivi indicati, dall’autorizzazione paesaggistica e dal titolo abilitativo edilizio, né l’art. 3 della stessa legge, recante analoga esenzione per gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo.<b><br />	<br />
</b>Ciò avrebbe indotto il legislatore regionale a confidare nella legittimità degli analoghi interventi oggi impugnati. Del resto, aggiunge la difesa regionale, la delibera di Giunta del 2 ottobre 2012, n. 2005, nell’approntare una disciplina più puntuale circa il regime degli appostamenti per la caccia ad ungulati e colombacci, avrebbe recepito le indicazioni rese dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici.<b><br />	<br />
</b>Rispetto all’art. 1, comma 3, impugnato, e alla deroga ivi introdotta all’obbligo di autorizzazione paesaggistica, andrebbe considerato che gli appostamenti per la caccia ai colombacci sono collocabili solo nelle zone identificate dalle Province, sulla base di criteri minimi uniformi sull’assetto del territorio e la sicurezza enunciati dalla Giunta regionale (art. 20-<i>bis</i>, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993). La Regione ribadisce, a tale proposito, che la relativa delibera di Giunta è stata preceduta da un parere favorevole del competente organo statale.<b><br />	<br />
</b>Ne seguirebbe che i profili di tutela dell’ambiente di competenza statale sarebbero da valutare solo con riguardo all’atto amministrativo della Giunta, e non alla disposizione impugnata, «priva di autonomo carattere precettivo».<b><br />	<br />
</b>Rispetto all’art. 2, comma 1, la Regione ritiene che, sotto il profilo edilizio, tutti gli appostamenti per la caccia abbiano carattere precario, poiché destinati ad un impiego limitato alla stagione venatoria, perciò la legge regionale potrebbe esentarli dal titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera <i>a</i>), del d.P.R. n. 380 del 2001, al pari delle serre mobili stagionali previste dal comma 1, lettera <i>e</i>), di tale ultima norma.<b><br />	<br />
</b>Né sarebbe pertinente il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza n. 171 del 2012 di questa Corte, con la quale sarebbe stata dichiarata la illegittimità costituzionale di una norma regionale che esentava dal titolo edilizio strutture di natura permanente, e non precaria, come gli appostamenti per la caccia.<b><br />	<br />
</b>Quanto all’autorizzazione paesaggistica, la Regione reputa che gli appostamenti per la caccia possano costituire interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, per i quali l’art. 149, comma 1, lettera <i>b</i>), del d.lgs. n. 42 del 2004, a certe condizioni, non richiede l’autorizzazione. Tale conclusione andrebbe desunta dall’art. 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che assoggetta tutto il territorio agro-silvo-pastorale a pianificazione faunistico-venatoria.<b><br />	<br />
</b>Inoltre, la difesa regionale evidenzia che sono esentati gli appostamenti realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali: essi, perciò, sarebbero per definizione “strutture integrate con il territorio” e non potrebbero reputarsi “nuove costruzioni”.<b>	</p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.<b>&#8722;</b> Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma, della Costituzione.<b><br />	<br />
</b>Le disposizioni impugnate apportano modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).<b><br />	<br />
</b>In particolare, l’art. 1, comma 3, della legge oggetto di ricorso aggiunge un comma 3-<i>bis</i> all’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, il quale, per quanto qui interessa, sottrae al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio, realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali.<b><br />	<br />
</b>L’art. 2, comma 1, impugnato modifica, invece, l’art. 9, comma 2, lettera <i>h</i>), della legge regionale n. 50 del 1993 ed esclude la necessità di richiedere sia l’autorizzazione paesaggistica, sia il titolo abilitativo edilizio per gli appostamenti fissi per la caccia, che sono definiti come attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia – Testo A).<b><br />	<br />
</b>Il ricorrente impugna entrambe le disposizioni, con riferimento alla deroga introdotta all’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica, perché violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>, Cost.).<b><br />	<br />
</b>Il solo art. 2, comma 1, viene censurato anche nella parte in cui esenta gli appostamenti fissi per la caccia dal titolo abilitativo edilizio, perché violerebbe il principio fondamentale espresso, nella materia concorrente del governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo il quale tali manufatti sarebbero soggetti a permesso di costruire.<b><br />	<br />
</b>2.<b>&#8722;</b> In via preliminare, la Corte rileva che l’omessa impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di precedenti norme del legislatore veneto, analoghe alle disposizioni oggetto di ricorso, non ha alcun rilievo, dato che l’istituto dell’acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).<b><br />	<br />
</b>Ai fini della risoluzione delle odierne questioni, non è dunque pertinente l’osservazione della difesa regionale, secondo cui l’art. 1, comma 3, impugnato estende agli appostamenti per la caccia ai colombacci quanto era già stato stabilito per gli ungulati dall’art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”). Ugualmente privo di pertinenza è il riferimento all’art. 3 della medesima legge regionale, che ha sottratto gli appostamenti per la caccia in territorio lagunare e vallivo, sia al titolo edilizio, sia all’autorizzazione paesaggistica.<b><br />	<br />
</b>3.<b>&#8722;</b> Le questioni di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate, nella parte in cui esse derogano all’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica, sono fondate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost.<b><br />	<br />
</b>Questa Corte ha ripetutamente affermato che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l’esecuzione di un intervento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 66 del 2012; n. 235 del 2011; n. 232 del 2008). Questo istituto persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 58 del 2013; n. 66 del 2012; n. 225 del 2009; n. 398 del 2006; n. 407 del 2002).<b><br />	<br />
</b>Ciò posto, deve ritenersi che l’impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati a cacciare i colombacci, comporti la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all’autorizzazione paesaggistica.<b><br />	<br />
</b>È da aggiungere che la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall’applicazione in concreto della disciplina statale. In ogni caso per gli appostamenti in questione è da escludere che, come invece pretenderebbe la difesa regionale, una simile deroga possa venire tratta dall’art. 149, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), posto che tale disposizione esenta dall’autorizzazione taluni interventi attinenti all’attività agro-silvo-pastorale, e non dunque a quella venatoria.<b><br />	<br />
</b>Va da sé, poi, che le finalità sottese al regime autorizzatorio debbono venire assolte mediante lo strumento tipico previsto dalla legge statale, senza che la Regione possa addurre, in via surrogatoria, modalità procedimentali comunque diverse dall’autorizzazione. Perciò è irrilevante sia che la delibera della Giunta regionale n. 2005 del 2012 abbia approvato criteri di sicurezza e di uso del territorio ai fini della realizzazione degli appostamenti per ungulati e colombacci; sia che tale atto sia stato adottato su parere favorevole della competente amministrazione dello Stato; sia che usi e consuetudini locali permettano, come prospetta la difesa regionale, una favorevole integrazione degli appostamenti fissi nel territorio.<b><br />	<br />
</b>4.<b>&#8722;</b> La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012, anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo usi e consuetudini locali, è fondata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.<b><br />	<br />
</b>Questa Corte ha già affermato che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l’indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in seguito, sentenze n. 171 del 2012; n. 309 del 2011).<b><br />	<br />
</b>Gli appostamenti regolati dalla norma impugnata, attraverso il rinvio all’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e all’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, sono “fissi”; essi, in altri termini, comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio, che la stessa realizzazione secondo usi e consuetudini non è in grado di sminuire: basti pensare che dall’art. 1, comma 3, impugnato si deduce la compatibilità con gli usi di strutture in legno o metallo, di un’altezza che può raggiungere «il limite frondoso degli alberi».<b><br />	<br />
</b>È da aggiungere che il carattere stagionale dell’attività venatoria e, conseguentemente, dell’impiego dell’appostamento non vale ad escludere, sulla base della legislazione vigente, il rilievo che quest’ultimo assume sul piano edilizio. L’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, dedotto quale norma interposta dal ricorrente, qualifica come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire in forza dell’art. 10, comma 1, lettera <i>a</i>), del medesimo testo normativo, l’installazione di manufatti leggeri che non siano destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee. Da tale disposizione si è tratto il più generale principio che la natura stagionale dell’uso non implica precarietà del manufatto, quando esso sia volto a garantire bisogni destinati a reiterarsi nel tempo, sia pure non continuativamente.<b><br />	<br />
</b>Ne consegue che l’appostamento fisso per la caccia, che la stessa difesa regionale distingue «da quelli suscettibili di rimozione al termine» della stagione venatoria, è soggetto a permesso di costruire, in base agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.<b><br />	<br />
</b>Ciò premesso, si tratta di decidere se possa trovare applicazione l’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, che indica casi di attività edilizia libera e prevede, con il comma 6, lettera <i>a</i>), che le Regioni a statuto ordinario possono estendere tale disciplina a «interventi edilizi ulteriori».<b><br />	<br />
</b>Questa Corte ha già escluso che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le “definizioni” di “nuova costruzione” recate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (sentenza n. 171 del 2012).<b><br />	<br />
</b>L’attività demandata alla Regione si inserisce pur sempre nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire.<b><br />	<br />
</b>Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo.<b><br />	<br />
</b>Gli appostamenti fissi per la caccia, sotto questo profilo, non sono assimilabili, come sostiene la difesa regionale, alle serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera <i>e</i>), del d.P.R. n. 380 del 2001.<b><br />	<br />
</b>Il perno del regime derogatorio, infatti, è costituito dalla mobilità delle serre, requisito di cui l’appostamento “fisso” di per sé non gode.<b><br />	<br />
</b>Il legislatore regionale ha perciò valicato il limite determinato dall’art. 6, comma 6, lettera <i>a</i>), del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla estensione dei casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6.<b><br />	<br />
</b>Ne consegue che la norma impugnata, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, ha ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall’art. 117, terzo comma, Cost.<b>	</p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;<b><br />	<br />
</b>2)<i> dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.<i></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2012 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2012-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2012-n-139/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2012-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2012 n.139</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sul riparto di competenze Stato/Regioni per la disciplina dei costi degli apparati amministrativi Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Art. 6 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2012-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2012 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2012-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2012 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato/Regioni per la disciplina dei costi degli apparati amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Art. 6 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Disposizione per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Q.l.c. sollevata dalla Valle D’Aosta – Asserita violazione art. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica &#8211; Art. 6, comma 12, ultimo periodo, d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 – Esclusione del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 dall’applicazione degli artt. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 – Q.l.c. sollevata dalla Valle D’Aosta – Asserita violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 – Limitazioni alle spese delle amministrazioni pubbliche destinate a missioni – Q.l.c. sollevata dalla Regione Umbria – Asserita violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Artt. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Disposizione per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Q.l.c. sollevata dalla Regione Liguria – Asserita violazione degli artt. 117 e 119 Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Artt. 6, comma 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Inapplicabilità in via diretta delle disposizioni dell’articolo alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale – Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione degli artt. 117 e 119 Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica &#8211; Art. 6, comma 12, ultimo periodo, d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 – Esclusione del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 dall’applicazione degli artt. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna – Asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Art. 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Disposizione per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna – Asserita violazione degli artt. 117 Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Art. 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Disposizione per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Q.l.c. sollevata dalla Regione Puglia – Asserita violazione degli artt. 117 e 119 Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Riparto di competenze Stato/Regioni – Finanza pubblica – Art. 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Disposizione per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Q.l.c. sollevata dalla Regione Puglia – Asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione– Non fondatezza;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Alfonso QUARANTA, Presidente; Franco GALLO; Luigi MAZZELLA; Gaetano SILVESTRI; Sabino CASSESE; Giuseppe TESAURO; Paolo Maria NAPOLITANO; Giuseppe FRIGO; Alessandro CRISCUOLO; Paolo GROSSI; Giorgio LATTANZI; Aldo CAROSI; Marta CARTABIA; Sergio MATTARELLA; Mario Rosario MORELLI<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia, notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti </i>gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
<i>uditi </i>gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria, Umbria e Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Le Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 96 del 2010), Liguria (ricorso n. 102 del 2010), Umbria (ricorso n. 103 del 2010), Emilia-Romagna (ricorso n. 106 del 2010) e Puglia (ricorso n. 107 del 2010) hanno impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 dell’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
2.— L’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (d’ora in avanti, «art. 6»), nelle parti censurate dalle Regioni ricorrenti, detta la seguente disciplina.<br />	<br />
2.1.— Il comma 2 rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, e stabilisce che i gettoni di presenza, non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione della disposizione determina responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi interessati. La norma non si applica «agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società».<br />	<br />
2.2.— Il comma 3 prevede, a partire dal 1° gennaio 2011, una riduzione automatica pari al 10 per cento delle indennità e dei compensi corrisposti ai componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Inoltre, «[s]ino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma». La norma riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti; non si applica, sotto il profilo oggettivo, al trattamento retributivo di servizio, e, sotto il profilo soggettivo, ai commissari straordinari del Governo e agli altri commissari straordinari, comunque denominati.<br />	<br />
2.3.— Il comma 5 impone a tutti gli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, l’adozione di modifiche statutarie che prevedano un limite, rispettivamente, di cinque e tre componenti per gli organi interni. Le amministrazioni vigilanti sono chiamate ad applicare il medesimo vincolo con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici vigilati, attraverso l’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione. La mancata attuazione determina responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi interessati.<br />	<br />
2.4.— Il comma 6 riduce del 10 per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché nelle società a totale partecipazione pubblica, ad esclusione delle società quotate e delle loro controllate.<br />	<br />
2.5.— Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta da tutte le pubbliche amministrazioni – escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati – non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti menzionati costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. La previsione non si applica alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<br />	<br />
2.6.— Il comma 8 prevede che, a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Inoltre, la norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’organizzazione di convegni, cerimonie ed altri eventi similari da parte delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del ministro competente. Gli eventi autorizzati si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio e il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi o indennità.<br />	<br />
2.7.— Il comma 9 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.<br />	<br />
2.8.— In base al comma 11, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si conformano al principio di riduzione di spesa desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 6.<br />	<br />
2.9.— Il comma 12 prevede che, dal 2011, le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all’estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 e che «[g]li atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale». Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero, ad esclusione delle missioni internazionali di pace e di quelle comunque effettuate dalle Forze armate e di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero sono determinate con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Infine, l’ultimo periodo prevede che «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi».<br />	<br />
2.10.— Il comma 13 introduce, a decorrere dall’anno 2011, un limite di spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le attività esclusivamente di formazione svolte dalle amministrazioni pubbliche. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate e di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite i propri organismi di formazione.<br />	<br />
2.11.— Il comma 14 prevede che dal 2011 le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.<br />	<br />
2.12.— Il comma 19 pone a carico delle amministrazioni pubbliche il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, e il divieto di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate qualora esse abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono ammissibili deroghe giustificate dall’esigenza di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle medesime società sopra indicate quando siano previsti da convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti.<br />	<br />
2.13.— Il comma 20, nel testo originario impugnato, stabilisce che «[l]e disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. (…) Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».<br />	<br />
3.— Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 28 settembre 2010 (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione autonoma Valle d’Aosta ha impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6, lamentando la violazione degli artt. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, comma 1, lettere <i>f</i>) e <i>l</i>), e 4 dello statuto regionale, degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché del principio di ragionevolezza.<br />	<br />
3.1.— In primo luogo, ad avviso della ricorrente, i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6 invaderebbero la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 3, comma 1, lettera <i>f</i>, dello statuto regionale) e lederebbero l’autonomia finanziaria regionale di cui all’art. 119 Cost., in quanto, a dispetto della qualificazione come «disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica» operata dal comma 20 dell’art. 6, da quelle previsioni non potrebbe estrapolarsi alcun limite complessivo di spesa, in ragione del loro carattere dettagliato e vincolante. Le medesime disposizioni dell’art. 6 lederebbero, poi, sia la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali, nonché in materia di statuto giuridico ed economico del personale (art. 2, comma 1, lettere <i>a </i>e <i>b</i>, dello statuto regionale e art. 117, quarto comma, Cost.), in quanto dettano disposizioni che attengono all’organizzazione e al personale degli enti regionali e locali, sia la potestà legislativa concorrente in materia di «igiene, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lettera <i>l</i>, dello statuto regionale) e in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), ove quelle disposizioni fossero applicabili anche all’Azienda sanitaria valdostana. Ne deriverebbe, poi, la violazione dell’art. 4 dello statuto regionale, in quanto i vincoli di spesa posti dalle norme impugnate «incidere[bbero], limitandole, sull’esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti».<br />	<br />
Inoltre, il comma 12, ultimo periodo, stabilendo un divieto assoluto di corresponsione dell’indennità chilometrica e, così, impedendo l’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti per spostamenti di servizio, oltre a ledere l’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione (artt. 2, comma 1, lettera <i>a</i>, e 3, comma 1, lettera <i>f</i>, dello statuto regionale, e artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.), sarebbe altresì censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, considerate le caratteristiche morfologiche della Regione, l’attuazione della norma determinerebbe un aggravio (invece che una riduzione) della spesa pubblica. Nei casi in cui il dipendente debba raggiungere sedi amministrative non (adeguatamente) servite da mezzi pubblici, infatti, la norma costringerebbe l’amministrazione regionale ad avvalersi di taxi o mezzi di trasporto analoghi, comunque più dispendiosi del mezzo privato.<br />	<br />
3.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso, in quanto le disposizioni del decreto-legge impugnate, non essendo state modificate in sede di conversione, sarebbero state immediatamente lesive.<br />	<br />
Nel merito, la difesa erariale chiede che le censure rivolte all’art. 6 siano rigettate, in quanto il comma 20 dispone che le norme impugnate «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN», con la conseguenza che «la disposizione di principio viene ad essere la riduzione complessiva (tetto) della spesa generale provinciale e regionale nella misura pari alle riduzioni percentuali indicate (20 e 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell’anno 2009)». Tale principio varrebbe anche per gli enti locali e il sistema sanitario nazionale, nonché per le società pubbliche, «e quindi nessun esonero può ipotizzarsi, senza contare che i commi 3, 5, 12 e 19 pongono norme di per sé rientranti nell’ordinamento civile (organi sociali e relativi compensi, aumenti di capitale), materia questa esclusiva statale». Non sussisterebbe, perciò, nessuna «violazione dello Statuto perché proprio il comma 20 è il presupposto per l’applicazione dell’art. 2 di dette Norme, rimanendo demandato alla Regione l’adeguamento ai principi posti dall’art. 6, anche per quanto riguarda gli E.L. le società e le Camere di commercio della Regione».<br />	<br />
3.3.— Con memoria depositata il 17 maggio 2011, la Regione autonoma Valle d’Aosta ribadisce l’illegittimità della normativa contenuta nel d.l. n. 78 del 2010 e chiede, in via preliminare, a questa Corte di dichiarare l’inapplicabilità delle norme impugnate, in quanto la Regione, data la particolare autonomia finanziaria di cui gode in forza dello statuto, «concorre agli obiettivi complessivi di finanza pubblica – diversamente da quanto accade per gli Enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno – mediante la sottoscrizione di accordi separati da siglare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze», come previsto dall’art. 1, comma 132, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011).<br />	<br />
3.4.— Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 27 maggio 2011, la ricorrente ha rinunciato all’impugnativa, limitatamente ai commi 8 e 9 dell’art. 6, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Con atto depositato il 30 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalmente accettato la rinuncia parziale.<br />	<br />
4.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha impugnato i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost. Inoltre, la ricorrente censura il comma 20, quarto periodo, dell’art. 6, nel testo vigente (terzo periodo nel testo originario, impugnato anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione.<br />	<br />
4.1.— Innanzi tutto, le disposizioni censurate lederebbero l’autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente, garantita dagli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., in quanto conterrebbero previsioni «molto puntuali, analitiche, che disciplinano “frammenti” di realtà finanziaria e organizzativa», rispetto alle quali le Regioni «non hanno né (in ragione della struttura delle norme) potrebbero aver alcun margine di manovra», e, d’altro canto, l’auto-qualificazione contenuta nel primo periodo del comma 20 non varrebbe a trasformare quelle norme di dettaglio in disposizioni di principio. Quest’ultima disposizione lederebbe, poi, l’autonomia organizzativa regionale anche «nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di “esonero” dall’applicazione diretta gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale», in quanto il mancato esonero comporterebbe l’applicazione diretta a tali enti dei commi impugnati.<br />	<br />
Inoltre, la ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del comma 12, ultimo periodo, che, escludendo che il personale dipendente possa essere autorizzato all’uso del mezzo proprio per missioni e ponendo il conseguente divieto di corrispondere l’indennità chilometrica, violerebbe gli artt. 117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo e terzo, Cost., in quanto precluderebbe alla Regione la possibilità di valutare discrezionalmente se sia più conveniente rimborsare ai propri dipendenti la spesa per l’utilizzo del mezzo proprio rispetto alle alternative e metterebbe a rischio la possibilità materiale di svolgere compiti che la legge assegna all’amministrazione regionale in tutti i casi di insufficienza di mezzi di trasporto pubblici o di carenza di mezzi dell’amministrazione, in tal modo ostacolando l’esercizio di funzioni amministrative legittimamente previste dalla legislazione regionale.<br />	<br />
Infine, il comma 20, quarto periodo, affidando la determinazione di «modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma» a un «decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe allo Stato una potestà sostanzialmente regolamentare al di fuori delle materie di competenza esclusiva dello Stato e, in subordine, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con il principio di leale collaborazione, in quanto «per compensare la “deroga” all’art. 117, comma 6, Cost., avrebbe dovuto prevedere almeno l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del semplice parere».<br />	<br />
4.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia dichiarata non fondata. Secondo la difesa erariale, le disposizioni dell’art. 6 censurate non violerebbero la competenza della Regione Liguria in quanto rientrerebbero tutte nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, il comma 12, ultimo periodo, rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato attinente all’ordinamento civile. Infine, per quanto concerne l’attuazione del sistema di incentivi, prevista dal comma 20, terzo (ora quarto) periodo, il decreto ministeriale non richiederebbe il raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dal momento che disciplinerebbe il trasferimento di risorse erariali.<br />	<br />
4.3.— In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato memoria difensiva, riaffermando la compatibilità del dettato dell’art. 6 con i profili di autonomia costituzionalmente garantiti alle Regioni e insistendo per il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento a tale articolo.<br />	<br />
4.4.— Con memoria depositata il 18 maggio 2011, la ricorrente reitera le proprie censure, precisando che il decreto ministeriale previsto dal comma 20, considerato il suo notevole impatto in una materia di competenza concorrente, non dovrebbe essere ammesso o, in subordine, dovrebbe essere oggetto di un’intesa, e non di un parere, della Conferenza Stato-Regioni.<br />	<br />
4.5.— In conseguenza del rinvio dell’udienza pubblica del 7-8 giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa erariale ha depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere il rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente.<br />	<br />
4.6.— Con memoria depositata il 2 novembre 2011, la Regione Liguria osserva che, in base alla sopravvenuta sentenza n. 182 del 2011 della Corte, «l’applicazione diretta dell’art. 6 alle Regioni, agli enti locali ed agli enti del sistema regionale sarebbe illegittima», dovendosi riconoscere a quegli enti il potere di modulare, all’interno del vincolo complessivo desumibile dall’art. 6, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nel predetto articolo. Tale interpretazione «adeguatrice», mentre consentirebbe di salvaguardare l’autonomia finanziaria delle Regioni e quindi di riconoscere la legittimità costituzionale della disposizione sotto questo profilo, confermerebbe, d’altro canto, «l’illegittimità del comma 20, primo periodo, dell’art. 6, nella parte in cui non esonera dall’applicazione diretta anche gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale».<br />	<br />
4.7.— Con memoria depositata il 17 aprile 2012, la Regione Liguria osserva che la limitazione dell’ambito di applicazione del comma 12, quinto periodo, stabilita dall’art. 4, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee &#8211; Legge comunitaria 2010) – secondo cui «la disposizione del quinto periodo del comma 12» dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, «non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito dei processi decisionali dell’Unione europea e degli organismi internazionali di cui l’Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell’Unione europea» – non modifica «il quadro della controversia per quanto riguarda l’applicazione della norma da parte delle Regioni».<br />	<br />
4.8.— Nella memoria difensiva depositata il 17 aprile 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che l’art. 6 contiene previsioni che hanno valore di disposizioni di principio nei confronti delle Regioni.<br />	<br />
5.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 103 del 2010), la Regione Umbria ha impugnato il comma 12 dell’art. 6, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
5.1.— Il comma 12, primo periodo, prevedendo una riduzione delle spese per missioni non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, esorbiterebbe dai limiti della competenza statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e lederebbe l’autonomia organizzativa e finanziaria della Regione (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), in quanto avrebbe un «contenuto innegabilmente e chiaramente dettagliato» e in quanto opererebbe in via diretta anche per gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale, non compresi nella clausola di salvaguardia di cui al comma 20.<br />	<br />
Il comma 12, ultimo periodo, poi, escludendo che il personale dipendente possa essere autorizzato a usare il mezzo proprio per recarsi in missione, lederebbe l’autonomia organizzativa della Regione (art. 117, quarto comma) e comprometterebbe l’esercizio delle funzioni amministrative da essa disciplinate (artt. 117, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, e 118, commi secondo e terzo), in quanto introdurrebbe un limite assoluto, relativo a una singola minuta voce di spesa.<br />	<br />
5.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia dichiarata non fondata. Quanto al carattere dettagliato della disposizione impugnata, insuscettibile – ad avviso della ricorrente – di essere convertito in disposizione di principio, la difesa erariale osserva che «non si tratta, invero, di trasformare una norma di dettaglio in principio fondamentale, ma di estrarre questo da quella (e dal loro insieme) tenendo conto della finalità perseguita dalla legge in questione, che è appunto il contenimento della spesa». In merito al divieto di autorizzare i dipendenti contrattualizzati a svolgere missioni con mezzo proprio, l’Avvocatura generale dello Stato afferma che esso interverrebbe «su disposizioni legislative statali, di generale applicazione per tutti i pubblici dipendenti e attiene, quindi, alla materia dell’ordinamento civile».<br />	<br />
5.3.— In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato memoria difensiva, ribadendo la compatibilità del dettato dell’art. 6 con l’autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni.<br />	<br />
5.4.— Con memoria depositata il 18 maggio 2011, la Regione Umbria osserva che l’ultimo periodo del comma 12 non può essere ricondotto né all’ordinamento civile, né alle materie della responsabilità civile e della previdenza, in considerazione del suo contenuto, estraneo a quelle materie, e della sua <i>ratio</i>, chiaramente orientata a conseguire un risparmio di spesa.<br />	<br />
5.5.— In conseguenza del rinvio dell’udienza pubblica del 7-8 giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa erariale ha depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere il rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente.<br />	<br />
5.6.— Con memoria depositata il 2 novembre 2011, la Regione Umbria sostiene che, a seguito della sentenza n. 182 del 2011 di questa Corte, risulterebbe confermata «l’illegittimità del comma 12 nella parte in cui si applica direttamente agli enti locali e agli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale», non essendo tali enti compresi nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 6, comma 20.<br />	<br />
5.7.— Con memoria depositata il 17 aprile 2012, la Regione Umbria osserva che la limitazione dell’ambito di applicazione del comma 12, quinto periodo, stabilita dall’art. 4, comma 1, della legge n. 217 del 2011 non modifica «il quadro della controversia per quanto riguarda l’applicazione della norma da parte delle Regioni».<br />	<br />
5.8.— Nella memoria depositata il 17 aprile 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che l’art. 6 contiene previsioni che, in virtù dell’auto-qualificazione contenuta nel comma 20, hanno valore di disposizioni di principio nei confronti delle Regioni.<br />	<br />
6.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 106 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 12 e 20 dell’art. 6, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
6.1.— Innanzi tutto, secondo la ricorrente, il comma 20, primo periodo, qualificando come disposizioni di principio norme di dettaglio recanti riduzioni puntuali di singole voci di spesa, lederebbe l’autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) e ne invaderebbe la competenza legislativa sia nella materia del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), sia nella materia dell’organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Le medesime censure sono proposte in riferimento al comma 20, primo periodo, nella parte in cui non esonera dall’ambito di applicazione diretta gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale.<br />	<br />
Inoltre, il comma 20, quarto periodo, affidando la determinazione di «modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma» a un «decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», da un lato, attribuirebbe allo Stato una potestà sostanzialmente regolamentare al di fuori delle materie di legislazione esclusiva, in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., e dall’altro, contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con il principio di leale collaborazione, in quanto «per compensare la “deroga” all’art. 117, sesto comma, Cost., avrebbe dovuto prevedere almeno l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del semplice parere».<br />	<br />
Infine, ad avviso della ricorrente, il comma 12, ultimo periodo, nella parte in cui esclude che il personale dipendente possa essere autorizzato a usare il mezzo proprio per recarsi in missione, lederebbe l’autonomia organizzativa della Regione (art. 117, quarto comma) e comprometterebbe l’esercizio delle funzioni amministrative da essa disciplinate (artt. 117, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, e 118, commi secondo e terzo), in quanto introdurrebbe un limite assoluto riguardante una singola minuta voce di spesa.<br />	<br />
6.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia dichiarata non fondata.<br />	<br />
In primo luogo, la difesa erariale ribadisce la legittimità del comma 20, primo periodo, laddove qualifica come «disposizioni di principio» le previsioni contenute nell’art. 6, in quanto sarebbe possibile estrapolare da quelle disposizioni, unitariamente considerate, un tetto complessivo di spesa, da intendersi come principio di coordinamento della finanza pubblica ai fini dell’adeguamento della normativa regionale.<br />	<br />
Inoltre, il medesimo regime varrebbe anche per gli enti locali e del sistema sanitario provinciale, nonché per le società pubbliche. Nessun esonero sarebbe ipotizzabile per tali enti, anche in considerazione del fatto che i commi 3, 5, 12 e 19 disciplinerebbero – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – aspetti (organi sociali e relativi compensi, aumenti di capitale) che soggiacciono alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Per i medesimi motivi, si dovrebbe escludere la fondatezza della censura riguardante il comma 12.<br />	<br />
Infine, per quanto concerne l’attuazione del sistema di incentivi, prevista dal comma 20, ultimo periodo, il decreto ministeriale non assumerebbe natura regolamentare, dal momento che disciplinerebbe il trasferimento di risorse erariali.<br />	<br />
6.3.— In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato memoria difensiva, insistendo per il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento a tale articolo.<br />	<br />
6.4.— Con memoria depositata il 18 maggio 2011, la Regione Emilia-Romagna reitera le proprie censure e riafferma l’illegittimità dell’auto-qualificazione operata dal comma 20, sostenendo che dall’art. 6 non sarebbe desumibile nessun tetto di riduzione complessiva della spesa regionale.<br />	<br />
6.5.— In conseguenza del rinvio dell’udienza pubblica del 7-8 giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa dello Stato ha depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere il rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente.<br />	<br />
6.6.— Con memoria depositata il 2 novembre 2011, la Regione Emilia-Romagna osserva che, in base alla sopravvenuta sentenza n. 182 del 2011 di questa Corte, dovrebbe riconoscersi alle Regioni il potere di modulare, all’interno del vincolo complessivo desumibile dall’art. 6, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nel predetto articolo. Tale interpretazione «adeguatrice» consentirebbe di salvaguardare l’autonomia finanziaria delle Regioni. Si confermerebbe, d’altro canto, «l’illegittimità del comma 20, primo periodo, dell’art. 6, nella parte in cui non esonera dall’applicazione diretta anche gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale».<br />	<br />
6.7.— Con memoria depositata il 17 aprile 2012, la Regione Emilia-Romagna osserva che la limitazione dell’ambito di applicazione del comma 12, quinto periodo, stabilita dall’art. 4, comma 1, della legge n. 217 del 2011 non modifica «il quadro della controversia per quanto riguarda l’applicazione della norma da parte delle Regioni».<br />	<br />
6.8.— Nella memoria depositata il 17 aprile 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che l’art. 6 contiene previsioni che hanno valore di disposizioni di principio nei confronti delle Regioni.<br />	<br />
7.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 ottobre 2010 (reg. ric. n. 107 del 2010), la Regione Puglia ha impugnato i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo e secondo periodo, dell’art. 6, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e il comma 20, terzo periodo (<i>recte</i>: quarto periodo), del medesimo articolo, per contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost., e, in via subordinata, con l’art. 118, primo comma, Cost. e con il principio di leale collaborazione.<br />	<br />
7.1.— In primo luogo, le previsioni contenute nei commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, in combinato disposto con il comma 20, primo periodo, che le qualifica come disposizioni di principio, lederebbero l’autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) e la potestà legislativa concorrente della Regione (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa e sarebbero prive del requisito della «transitorietà», che questa Corte avrebbe «individuato quale ulteriore condizione affinché possa riconoscersi a questo tipo di norme dettate dal legislatore statale la qualifica di “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”».<br />	<br />
In secondo luogo, il comma 20, quarto periodo, affidando la determinazione di «modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma» a un «decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la disciplina degli incentivi statali avrebbe «natura propriamente normativa» e quindi si tratterebbe di un potere propriamente regolamentare che interviene in una materia di legislazione concorrente. In subordine, ove si assegni al decreto natura amministrativa, la norma impugnata, prevedendo l’acquisizione di un parere, invece di un’intesa, della Conferenza Stato-Regioni, violerebbe l’art. 118, primo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto lo Stato potrebbe invocare la «chiamata in sussidiarietà» di funzioni amministrative in materia di legislazione concorrente «solo in presenza di una disciplina che prefiguri un <i>iter</i> in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 278 del 2010).<br />	<br />
7.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo che, nel merito, la questione sia dichiarata non fondata. In merito al comma 20, primo periodo, la difesa erariale ribadisce la legittimità della qualificazione delle disposizioni dell’art. 6 come disposizioni di principio, in quanto sarebbe possibile estrapolare da quelle disposizioni, unitariamente considerate, un tetto complessivo di spesa, da intendersi come principio di coordinamento della finanza pubblica ai fini dell’adeguamento della normativa regionale. Per quanto concerne il decreto ministeriale previsto dal comma 20, la difesa dello Stato sostiene che tale decreto non avrebbe natura regolamentare e che, «riferendosi al trasferimento di risorse erariali correttamente è adottato dallo Stato con il concorso (parere) della Conferenza».<br />	<br />
7.3.— In data 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato memoria difensiva, insistendo per il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento a tale articolo.<br />	<br />
7.4.— Con memoria depositata il 17 maggio 2011, la Regione Puglia sostiene l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, richiamando la giurisprudenza di segno opposto di questa Corte. In merito alla natura del decreto ministeriale previsto dal comma 20, la ricorrente ribadisce che, essendo volto a stabilire «criteri» e «modalità» di attuazione, il decreto avrebbe i caratteri della generalità e dell’astrattezza propri degli atti regolamentari. In via subordinata, ove si escludesse tale natura, la «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato di una competenza amministrativa richiederebbe la previsione di un’intesa, in luogo del parere, della Conferenza Stato-Regioni.<br />	<br />
7.5.— In conseguenza del rinvio dell’udienza pubblica del 7-8 giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre 2011 la difesa erariale ha depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere il rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente.<br />	<br />
7.6.— Nella memoria depositata il 17 aprile 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che l’art. 6 contiene previsioni che hanno valore di disposizioni di principio nei confronti delle Regioni.<br />	<br />
8.— A seguito del rinvio dell’udienza pubblica del 7-8 giugno 2011, la Corte ha disposto, su istanza congiunta della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri dalla Corte, il rinvio dell’udienza pubblica per tutti i ricorsi in esame dal 22-23 novembre 2011 all’8 maggio 2012.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Le Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 96 del 2010), Liguria (ricorso n. 102 del 2010), Umbria (ricorso n. 103 del 2010), Emilia-Romagna (ricorso n. 106 del 2010) e Puglia (ricorso n. 107 del 2010) hanno impugnato vari commi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
1.1.— In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, rubricato «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi», lamentando la violazione degli artt. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, comma 1, lettere <i>f</i>) e <i>l</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché del principio di ragionevolezza. Nei rispettivi ricorsi, le Regioni a statuto ordinario – Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia – hanno anch’esse impugnato vari commi dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (d’ora in avanti «art. 6»), lamentando tutte la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e, con l’eccezione della Regione Umbria, il contrasto con il principio di leale collaborazione: la Regione Liguria ha impugnato i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20; la Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 12 e 20; la Regione Puglia ha impugnato i commi 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 20; la Regione Umbria ha impugnato il comma 12.<br />	<br />
1.2.— Le disposizioni censurate dettano misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti vincoli: rendere onorifica la partecipazione a organi collegiali degli enti che ricevono finanziamenti pubblici e limitare a 30 euro l’importo dei gettoni di presenza (comma 2); ridurre del 10 per cento, rispetto al 2010, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposte ai componenti di organi (comma 3); limitare il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, rispettivamente, a cinque e a tre (comma 5); ridurre del 10 per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società a totale partecipazione pubblica o inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (comma 6); contenere entro il 20 per cento del tetto raggiunto nel 2009 sia le spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7), sia le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); rinunciare integralmente alle spese per sponsorizzazioni (comma 9); applicare alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione le misure previste dai commi 7, 8 e 9 (comma 11); non corrispondere le indennità chilometriche per missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio (comma 12, ultimo periodo), nonché ridurre del 50 per cento rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese per le missioni (comma 12, primo periodo) e per la formazione (comma 13); ridurre dell’80 per cento rispetto al 2009 le spese per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi (comma 14); non effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate in perdita (comma 19).<br />	<br />
Il comma 20, poi, stabilisce che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica» (primo periodo) e prevede incentivi statali a favore delle Regioni che volontariamente si adeguino alle disposizioni dell’art. 6, affidandone la disciplina a un decreto ministeriale non regolamentare, emanato a seguito di consultazione della Conferenza Stato-Regioni (quarto periodo).<br />	<br />
2.— La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative alle suddette disposizioni viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con i medesimi ricorsi, che riguardano altri articoli del d.l. n. 78 del 2010 e che devono essere riservate ad altre pronunce.<br />	<br />
In considerazione della loro connessione oggettiva, i giudizi relativi alle disposizioni dell’art. 6 sopra indicate devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />	<br />
3.— Preliminarmente, va ricordato che, dopo la presentazione dei ricorsi, alcune disposizioni impugnate sono state modificate. In particolare, il comma 12 dell’art. 6 è stato modificato dall’art. 29, comma 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), che, dopo le parole «compiti ispettivi», vi ha aggiunto le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati». Inoltre, il comma 20 dell’art. 6 è stato modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che ha introdotto un terzo periodo, ove è stabilito che «[a]i fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno».<br />	<br />
Lo <i>ius superveniens</i>, pur modificando le suddette disposizioni, non è intervenuto sulle parti oggetto di impugnativa e non ha, quindi, carattere satisfattivo. Non può, perciò, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
4.— Sempre in via preliminare, la difesa dello Stato eccepisce la tardività del ricorso, in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all’art. 127 Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione.<br />	<br />
L’eccezione va respinta.<br />	<br />
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l’impugnazione a dopo l’entrata in vigore» della relativa legge di conversione, perché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l’iniziativa d’investire la Corte non rischia di essere vanificata dall’eventualità di una mancata conversione» (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011).<br />	<br />
5.— Ciò premesso, ai fini della trattazione, le questioni proposte dalle ricorrenti vanno suddivise, in ragione della omogeneità e della reciproca connessione delle norme dell’art. 6 cui esse si riferiscono, in tre gruppi, riguardanti, il primo, i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo; il secondo, il comma 12, ultimo periodo; il terzo, il comma 20, quarto periodo.<br />	<br />
6.— Con riferimento al primo gruppo di disposizioni, le ricorrenti – in particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta per i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20; la Regione Liguria per i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20; la Regione Umbria per il comma 12, primo periodo; la Regione Emilia-Romagna per il comma 20; la Regione Puglia per i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 – prospettano due ordini di censure, che è opportuno esaminare separatamente.<br />	<br />
6.1.— In primo luogo, ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 3, comma 1, lettera <i>f</i>), dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, e lederebbero altresì l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. Nonostante la qualificazione come «disposizioni di principio» operata dal comma 20 dell’art. 6, secondo le ricorrenti, da quelle previsioni non potrebbe estrapolarsi alcun principio o limite complessivo di spesa, non essendo possibile «attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risultante dalla loro oggettiva sostanza» (sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Il carattere dettagliato e puntuale di tali disposizioni precluderebbe qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché da parte degli enti locali e degli altri enti e organismi che fanno capo ai rispettivi ordinamenti.<br />	<br />
Tali censure non sono fondate.<br />	<br />
Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall’auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).<br />	<br />
La disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come questa Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell’art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».<br />	<br />
L’art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all’isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall’art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo «non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011).<br />	<br />
Né si può escludere l’applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica alla Regione autonoma Valle d’Aosta in ragione della speciale autonomia ad essa riconosciuta dalle norme statutarie. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, sentenze n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011).<br />	<br />
Il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è, dunque, errato, in quanto il comma 20 dell’art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall’art. 6, l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell’art. 6» (sentenza n. 182 del 2011).<br />	<br />
6.2.— In secondo luogo, le ricorrenti lamentano l’interferenza delle misure impugnate con altre materie di competenza esclusiva o concorrente regionale. In particolare, tali norme, dettando disposizioni che attengono all’organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost., nonché art. 2, comma 1, lettere <i>a </i>e <i>b</i>, dello Statuto della Regione autonoma Valle d’Aosta). Le stesse censure sono riferite al comma 20, primo periodo, che non menziona gli enti locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale, con la conseguenza che i commi impugnati si applicherebbero in via diretta a tali enti. Le disposizioni impugnate violerebbero, poi, l’art. 118, secondo e terzo comma, Cost., nonché l’art. 4 dello Statuto della Regione autonoma Valle d’Aosta, poiché «incidere[bbero], limitandole, sull’esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti». Infine, le norme impugnate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, se applicabili anche all’azienda sanitaria valdostana, lederebbero la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di «igiene, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lettera <i>l</i>, dello statuto) e in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.).<br />	<br />
Tali censure non sono fondate.<br />	<br />
Secondo una costante giurisprudenza, quando la disposizione impugnata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), «l’eventuale impatto di essa sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.) della ricorrente si traduce in una “circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale”» (da ultimo, sentenza n. 40 del 2010, nonché sentenze n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004).<br />	<br />
Ne consegue che la lamentata interferenza con l’autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente.<br />	<br />
La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.<br />	<br />
7.— La seconda questione, prospettata dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Valle d’Aosta, riguarda il comma 12, ultimo periodo, dell’art. 6, secondo cui «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi». Tale disposizione comporterebbe che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possano corrispondere le indennità chilometriche in caso di missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio.<br />	<br />
Ad avviso delle ricorrenti, questa norma violerebbe gli artt. 117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo e terzo, Cost., in quanto, ponendo un divieto di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, inciderebbe sull’organizzazione delle Regioni e ostacolerebbe «lo svolgimento delle attività pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale». Secondo la Regione autonoma Valle d’Aosta, poi, la disposizione impugnata lederebbe la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma 1, lettera <i>a</i>, dello statuto regionale) e l’autonomia finanziaria regionale (artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., nonché art. 3, comma 1, lettera <i>f</i>, dello statuto regionale) e sarebbe, altresì, contraria al principio di ragionevolezza, in quanto, «tenuto anche conto delle caratteristiche morfologiche della Regione», l’applicazione della norma produrrebbe un aggravio, invece che una riduzione, della spesa.<br />	<br />
La questione non è fondata.<br />	<br />
Le censure richiamate muovono tutte dall’assunto che la disposizione impugnata non potrebbe essere ricondotta al principio generale di coordinamento della spesa di cui l’art. 6 nel suo complesso è espressione, poiché si tratterebbe di un precetto che non lascia alcun margine di autonomia in sede di attuazione.<br />	<br />
Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Il comma 20, più volte richiamato, stabilisce che le disposizioni di tale articolo non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio. Si deve, quindi, verificare se da ciascuna previsione dell’art. 6 si possano desumere «principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011).<br />	<br />
In base a tale canone interpretativo, l’ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell’art. 6.<br />	<br />
Il comma 12, ultimo periodo, deve quindi essere ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui all’art. 6. Ne consegue che non sono fondate, per le ragioni già enunciate, le censure riguardanti la dedotta lesione dell’autonomia finanziaria regionale e la presunta interferenza con competenze assegnate in via esclusiva o concorrente alle Regioni.<br />	<br />
8.— La terza questione, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, concerne il comma 20, quarto periodo, dell’art. 6, ove si prevede che «modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma» e, in particolare, per l’attuazione degli incentivi statali a favore delle Regioni che abbiano applicato volontariamente le riduzioni di spesa previste dal medesimo art. 6, sono stabiliti «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni». Secondo le ricorrenti, tale norma violerebbe sia l’art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto prevederebbe un atto sostanzialmente regolamentare in materia di legislazione concorrente, sia il principio di leale collaborazione, in quanto, qualora il decreto ministeriale non avesse natura regolamentare, il legislatore statale avrebbe dovuto disporre l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere.<br />	<br />
La questione non è fondata.<br />	<br />
In primo luogo, si deve escludere che il decreto ministeriale previsto dalla disposizione impugnata abbia natura regolamentare. Esso, infatti, dovendo disciplinare l’erogazione degli incentivi statali, «non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo», limitandosi, invece, a esprimere «una scelta di carattere essenzialmente tecnico» (sentenza n. 278 del 2010). La censura dedotta in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost. va, perciò, respinta.<br />	<br />
In secondo luogo, la disposizione censurata, nel prevedere l’acquisizione di un parere della Conferenza Stato-Regioni, non vìola l’art. 117, terzo comma, Cost. Come rilevato dalla difesa dello Stato, il decreto ministeriale, disciplinando il trasferimento di «una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59», deve solo regolare l’impiego di risorse statali e individuare «modalità, tempi e criteri per l’attuazione» del comma 20 dell’art. 6, definendo le condizioni e la procedura per accertare che venga rispettato il complessivo risparmio indicato dalla legge. Ne discende che l’approvazione del decreto previsto dalla norma impugnata non richiede, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un’intesa, necessaria quando si debbano «contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni» (da ultimo, sentenza n. 165 del 2011).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
riuniti i giudizi,<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, comma 1, lettere <i>f</i>) e <i>l</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), e 3, comma 1, lettera <i>f</i>), dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
3) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
5) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
6) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
7) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
8) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
9) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
10) <i>dichiara</i> estinto il processo relativo al ricorso proposto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2012.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2012 n.139</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Branca – Est. Gaviano Meridiana Srl (Avv.ti V. Colalillo, A. Ricci) c/ Comune di S. Massimo (n.c.), Ditta Di Stasi Vincenzo (Avv. A. Clarizia) sulla conseguenze della mancata indicazione della ditta subappaltatrice per la categoria scorporabile o subappaltabile, a qualificazione obbligatoria 1. Processo Amministrativo – Mandato in via disgiunta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2012-n-139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2012 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca – Est. Gaviano<br /> Meridiana Srl (Avv.ti V. Colalillo, A. Ricci) c/ Comune di S. Massimo (n.c.), Ditta Di Stasi Vincenzo (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla conseguenze della mancata indicazione della ditta subappaltatrice per la categoria scorporabile o subappaltabile, a qualificazione obbligatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Mandato in via disgiunta – Ricorso incidentale – Notifica – Ad uno dei difensori – Sufficienza &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Categoria subappaltabile – Qualificazione obbligatoria – Indicazione subappaltatrice – Omissione – Conseguenze – Esclusione – Inammissibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Là dove una parte conferisca il mandato in via disgiunta a due difensori, ognuno di essi deve essere ritenuto, correlativamente, titolare di una piena rappresentanza anche passiva, essendo quindi di regola sufficiente che la notifica del ricorso incidentale giunga ad uno solo dei difensori, diversamente da quanto varrebbe in caso di mandato congiunto, ai fini del perfezionamento dei suoi effetti.	</p>
<p>2. In assenza di una espressa clausola del bando a pena di esclusione, non può essere esclusa la concorrente, priva della corrispondente iscrizione SOA, che non abbia indicato preventivamente, per la categoria scorporabile o subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, la ditta cui si intenda subappaltare i lavori, atteso che l’art. 118 D.lgs. 16372006 non contempla l’obbligo di un’indicazione preventiva delle imprese subappaltatrici, ragion per cui non può farsi applicazione dell’istituto dell’eterointegrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18951_18951.pdf">clicca qui</a></p>
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