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	<title>13873 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2005 n.13873</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-16-12-2005-n-13873/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-16-12-2005-n-13873/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2005 n.13873</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Est. Mangia L. Mereu c/ Comune di Roma sussiste diritto di accesso anche in caso di procedimento amministrativo non ancora concluso Procedimento amministrativo – Art. 22 L. 241/90 – Procedimento non ancora concluso – Diritto di accesso &#8211; Sussiste Sussiste diritto all’accesso anche in caso di procedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-16-12-2005-n-13873/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2005 n.13873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-16-12-2005-n-13873/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2005 n.13873</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Est. Mangia<br /> L. Mereu c/ Comune di Roma</span></p>
<hr />
<p>sussiste diritto di accesso anche in caso di procedimento amministrativo non ancora concluso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Art. 22 L. 241/90 – Procedimento non ancora concluso – Diritto di accesso &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste diritto all’accesso anche in caso di procedimento amministrativo non ancora concluso ovvero qualora i documenti non risultino ancora recepiti in atti aventi rilevanza esterna.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I-quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 9448 del 2005, proposto da</p>
<p><b>Mereu Lucio</b> in proprio ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis, della legge n. 241/90, così come modificato dall’art. 17, comma 1, lett. c, della legge n. 15/2005, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Firenzuola n. 42</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;</p>
<p>per la condanna<br />
del Comune di Roma a rilasciare copia della documentazione in suo possesso, inerente ai lavori realizzati in un’area ubicata in Roma, via Firenzuola n. 42, ed, in particolare, al nome o alla ragione giuridica del soggetto che ha posto in essere la vicenda ed i suoi aventi causa;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 18 novembre 2005 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Espone il ricorrente:<br />
&#8211; di aver acquistato, in data 29.5.1989, dalla S.r.l. Belvedere di Roma – successivamente dichiarata fallita – un appartamento in un edificio di nuova costruzione, sito in Roma, via Firenzuola n. 42, edificato in un’area di mq. 2417 totali;<br />
&#8211; che la concessione di costruzione dell’edificio, rilasciata dal Comune di Roma con atto n. 1820/c del 19.12.1985, era subordinata al rilascio di un atto d’obbligo nel quale doveva, tra l’altro, figurare l’impegno del costruttore a vincolare al servizio- che l’atto d’obbligo veniva redatto in data 25.7.1985 nel rispetto della suddetta condizione, con la specificazione dell’impossibilità di modificare o cancellare la stessa senza il benestare del Comune di Roma;<br />
&#8211; che, in violazione dell’obbligazione assunta, parte di detta area veniva venduta dalla società Belvedere in data 9.12.92 alla sig.ra Sanfilippo Maria;<br />
&#8211; che, in data 28.5.2005, ad opera di sconosciuti veniva dato inizio alla costruzione di un muro di recinzione all’interno dell’area condominiale sopra descritta;<br />
&#8211; di aver dato notizia del fatto al Comune di Roma in data 1.6.2005, presentando contestuale richiesta di accesso alla documentazione amministrativa;<br />
&#8211; che i Servizi Tecnici del XV Municipio rispondevano di non aver ricevuto richieste riguardanti la realizzazione dell’opera descritta, mentre il Corpo della Polizia Municipale, XV Gruppo, comunicava di aver proceduto con rapporto amministrativo per la co<br />
&#8211; di aver reiterato &#8211; perché insoddisfatto del riscontro ricevuto &#8211; la domanda di accesso in data 30.6.2005;<br />
&#8211; che, con nota del 18.7.2005, il Comando di P.M. comunicava di non poter soddisfare tale domanda “atteso che non si è ancora concluso il procedimento amministrativo”;<br />
&#8211; di aver nuovamente chiesto in data 2.8.2005 copia “di ogni atto autorizzativo, sanzionatorio o altro emesso……. in relazione” alle opere realizzate nell’area ritenuta di pertinenza condominiale nonché di conoscere, in ogni caso, lo stato del procedimento<br />
&#8211; di aver ricevuto due note di risposta: la prima da parte del Municipio XV, dalla quale risultava la carenza di titoli autorizzativi e la predisposizione di due rapporti amministrativi; la seconda da parte del Comando XV Gruppo P.M., nell’ambito della qu<br />
Lamentando il mancato ricevimento della documentazione richiesta, il ricorrente formula la seguente censura:<br />
&#8211; violazione dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/90.<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita.<br />
Il ricorso è stato introitato per la decisione alla camera di consiglio del 18 novembre 2005.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.<br />
1.1. Nel caso di specie il Collegio rinviene i presupposti fissati dalla legge per richiedere ed ottenere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90.<br />
Premettendo che l’interesse all’accesso del ricorrente “per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” emerge con sufficiente evidenza, attesa la sua qualità di proprietario di una porzione dell’edificio cui l’area interessata dalle opere denunciate risulta vincolata nell’atto d’obbligo in data 25 luglio 1985, è da rilevare che le ragioni addotte dal Comune a fondamento del differimento dell’accesso si pongono in contrasto con il dettato normativo .<br />
Si ricorda, infatti, che l’art. 22, comma 2, della legge n. 241/90, nell’offrire la definizione di “documento amministrativo”, fa espressamente riferimento ad “ogni rappresentazione……… del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni”.<br />
Stante il dato testuale riportato, è doveroso pervenire alla conclusione che il diritto di accesso non può essere escluso per il mero fatto che il procedimento amministrativo non si è ancora concluso ovvero a causa del rilievo che i documenti non risultano ancora recepiti in atti aventi rilevanza esterna (cfr. TAR Campania, Sez. V, sent. n. 8127 del 18 dicembre 2002; TAR Lazio, Latina, sent. n. 742 dell’8 luglio 1994).<br />
In definitiva, la mancata conclusione del procedimento, autonomamente considerata, non può costituire un valido motivo per negare – seppure temporaneamente &#8211; l’accesso; più precisamente, in ragione del rilievo che l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere, comunque, armonizzato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento, non è da escludere che l’Amministrazione possa differire l’accesso alla conclusione del procedimento ma tale scelta deve figurare – a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie in esame &#8211; come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest’ultimo, che si presti a dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa, così come prescritto dall’art. 24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero della necessità di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 2, della medesima legge, in conformità all’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992.<br />
Ne consegue che la motivazione addotta dall’Amministrazione a sostegno del differimento impugnato in questa sede è priva di pregio.<br />
Per completezza, appare opportuno aggiungere che la normativa in materia di differimento dell’accesso subirà profonde modifiche in seguito all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 23, comma 2, della legge n. 15/2005, dalla quale è condizionata l’efficacia dei precedenti artt. 15, 16 e 17, comma 1, lettera a).  In particolare, verrà meno il richiamato art. 24, u.c., della legge n. 241/90; stante la previsione di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 15/2005, appare, poi, ragionevole affermare che il differimento perderà la veste di diniego, ancorché “temporaneo”, per assumere quella di accoglimento appunto “differito”, valutabile precipuamente al fine di sindacare la legittimità di eventuali dinieghi di accesso opposti dall’Amministrazione.<br />
2. Per le ragioni illustrate, il ricorso merita di essere accolto.<br />
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater accoglie il ricorso n. 9448/2005 e per l’effetto:<br />
&#8211;	annulla il provvedimento di differimento dell’accesso del Comune di Roma in data 1 settembre 2005, prot. n. 35099/ED;<br />	<br />
&#8211;	ordina al Comune di Roma di esibire al ricorrente (con facoltà di estrarne copia, previo versamento del contributo previsto) la documentazione amministrativa relativa ai lavori realizzati nell’area situata in Roma, via Firenzuola n. 42, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, ove anteriore, della presente sentenza. <br />	<br />
Compensa le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2005, con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-16-12-2005-n-13873/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2005 n.13873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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