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	<title>1387 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1387 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2016 n.1387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2016-n-1387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2016-n-1387/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2016 n.1387</a></p>
<p>Pres. Giordano, Est. Pescatore Sull’illegittimità dell’abbattimento totale della remunerazione per le prestazioni riabilitative rese in mancanza di PPRI (Proposta di Percorso di Riabilitazione Individuale). 1. Concessioni di prestazioni sanitarie – Controversie – Profili patrimoniali – Giurisdizione.&#160; 2.&#160;Concessioni di prestazioni sanitarie – Prestazioni riabilitative – Violazione obblighi della concessione – Carenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2016-n-1387/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2016 n.1387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2016-n-1387/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2016 n.1387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano, Est. Pescatore</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità dell’abbattimento totale della remunerazione per le prestazioni riabilitative rese in mancanza di PPRI (Proposta di Percorso di Riabilitazione Individuale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Concessioni di prestazioni sanitarie – Controversie – Profili patrimoniali – Giurisdizione.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Concessioni di prestazioni sanitarie – Prestazioni riabilitative – Violazione obblighi della concessione – Carenze documentali – PPRI &#8211; sanzioni.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La giurisdizione del giudice ordinario sulle vertenze concernenti indennità, canoni o corrispettivi di un rapporto concessorio attiene esclusivamente alle sole posizioni di diritto soggettivo, pertanto non esclude in senso assoluto la giurisdizione del giudice amministrativo sui medesimi temi. La rilevanza patrimoniale della controversia, quindi, non è in sé determinante ai fini del riparto di giurisdizione, dovendosi a tal fine accertare se il thema del contendere abbia, o meno, una natura “meramente” patrimoniale e si esaurisca, quindi, nell&#8217;accertamento del rapporto creditorio, o non coinvolga, piuttosto, gli atti amministrativi recanti i criteri e i parametri di determinazione del corrispettivo della prestazione oggetto di remunerazione. La giurisdizione del giudice ordinario può ritenersi sussistere solo allorquando la determinazione del corrispettivo non comporti necessariamente una indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall&#8217;ente concedente nel corso del suo svolgimento: viceversa, allorché tale indagine assuma carattere di pregiudizialità rispetto alle altre essa assorbe l’intera controversia nella giurisdizione amministrativa.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In connessione con l’ambiguità del quadro normativo di riferimento, diviene contraddittorio e irragionevole l’agire dell’Amministrazione che, da un lato, nulla eccepisce circa l’appropriatezza clinica delle prestazioni sanitarie rese e, dall’altro, per la pretesa mancanza della documentazione prevista, sanziona il concessionario con la più grave conseguenza prevista dalla legge per la violazione dei canoni di efficienza ed appropriatezza, l’abbattimento del 100% del valore tariffario delle prestazioni erogate. L’operato dell’Amministrazione risulta sproporzionato anche in considerazione della integrazione della PPRI in una più ampia documentazione clinica che offre la possibilità di desumere comunque i dati asseritamente mancanti e ricostruire, anche sulla base degli stessi, il corretto operato della struttura sanitaria.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 186 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Fondazione Salvatore Maugeri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi e Luca Verrienti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, via Ottavio Revel, 19;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Piovano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Meucci N. 1;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale &#8211; A.S.L. To 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianfranco Zurlo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via A. Saffi, 17;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>della nota della Regione Piemonte 14.12.2015, prot. 23185/A 1403A;<br />
della nota dell&#8217;ASL NO 22.12.2015, prot. 63755/P.A.S.S.I;<br />
della nota dell&#8217;ASL TO2 24.12.2015 prot. n. 77992/15 DEL;<br />
della nota della Regione Piemonte 22.12.2014, prot. 1016/A14050;<br />
della delibera della Giunta regionale del Piemonte 1.2.2010, n. 7-13150;<br />
della delibera della Giunta regionale del Piemonte 11.11.2013 n. 35-6651;<br />
della delibera della Giunta regionale del Piemonte 20.7.2015 n. 118-1875;<br />
nonché degli atti preparatori e conseguenti, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 2.7.2013, n. 14-6039, alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 21.5.2014, n. 86-7674 e succ. modif, nonché della determinazione della Direzione della&nbsp;<strong>Sanit</strong>à della Regione Piemonte 23.7.2012 n. 497 e succ. modif. e dei verbali di verifica dell&#8217;ASL richiamati nella nota dell&#8217;ASL TO2 2412.2015 prot. 77992/15 DEL.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell’Azienda Sanitaria Locale &#8211; A.S.L. To 2;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza&nbsp;<strong>pubblica</strong>&nbsp;del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>1. La Fondazione Salvatore Maugeri è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, accreditato presso il Servizio Sanitario nazionale e dotato di un presidio, clinica Major, sito in Torino, via S. Giulia n. 60, attivo principalmente nel settore riabilitativo.<br />
Nel corso del 2015 il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni ha svolto le rituali verifiche sulla regolarità della documentazione autorizzativa al ricovero e sulla corretta codificazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) inerenti ai ricoveri effettuati nel 2010 presso il presidio di Torino, via S. Giulia n. 60; dai controlli sono emerse carenze documentali per quanto concerne il mancato riscontro, nelle SDO oggetto di controllo, della proposta di percorso di riabilitazione individuale (PPRI).<br />
La mancanza di tali PPRI non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente, stando al contenuto del verbale di accertamento del 3 novembre 2015.<br />
Ad esito di tali controlli, e sulla scorta delle indicazioni dettate dalla la Regione Piemonte con la nota prot. n. 23185IA1403A del 14 dicembre 2015, la Asl TO 2 ha emesso la nota del 24 dicembre 2015, oggetto del presente giudizio, con la quale ha proceduto all&#8217;abbattimento totale della remunerazione per le prestazioni riabilitative rese dalla Fondazione Maugeri nell’anno 2010, risultate carenti della necessaria documentazione atta ad autorizzare il ricovero.<br />
2. La Fondazione Maugeri è insorta avverso le determinazioni della ASL TO 2, avanzando quattro motivi di doglianza, così articolati.<br />
I) Con il primo motivo di ricorso, ha censurato l&#8217;illegittimità degli atti impugnati per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, nella parte in cui gli stessi assumono, come condizione per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione svolte nell&#8217;anno 2010 dalla struttura clinica Major, l&#8217;acquisizione della proposta di percorso riabilitativo (PPRI) redatta dal fisiatra della struttura inviante. A tal fine la ricorrente ha dedotto altresì la violazione dell&#8217;articolo 79, comma 1 septies d.l. n. 112/2008, ritenendo non potersi attribuire rilevanza decisiva a questo documento allorché non sia in discussione l&#8217;appropriatezza del trattamento riabilitativo erogato. Ha altresì osservato che la documentazione in oggetto assume scarsa rilevanza nei rapporti tra presidi omogenei ovvero nei confronti di strutture riceventi altamente qualificate, quindi autonomamente in grado di appurare le condizioni per l’erogazione della prestazione specialistica. In ogni caso, a tutto voler concedere, la mancanza di tale proposta di percorso individuale non sarebbe imputabile ad altri che alla struttura inviante, non potendosene quindi fare carico, in senso pregiudizievole, alla struttura ricevente.<br />
II) Con il secondo motivo di ricorso la Fondazione ha sostenuto che l&#8217;acquisizione della proposta di percorso riabilitativo redatta dalla struttura inviante non fosse necessaria per l’anno 2010 in quanto la sua obbligatorietà, quale condizione per l’effettuazione delle prestazioni da parte della struttura ricevente, fu sancita, in termini inequivoci, solo con la delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674.<br />
III) Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, in relazione alla ipotetica qualificazione degli atti impugnati quali provvedimenti sanzionatori, ha lamentato la violazione del principio di legalità nonché del principio di certezza delle regole e di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie, osservando, in successione logica, come: a) alcun potere sanzionatorio è mai stato conferito per legge alla ASL; b) un’eventuale misura sanzionatoria potrebbe giustificarsi solo a fronte della violazione di una disciplina univoca e inequivoca, che nel caso di specie fa difetto; c) la normativa puntuale e cogente intervenuta nel 2014 non giustificherebbe misure sanzionatorie retroattive, relative a prestazioni effettuate nel 2010.<br />
IV) Il quarto motivo di ricorso verte sul vizio di eccesso di potere per difetto di ragionevolezza e di uguaglianza, ritenendosi sproporzionato, da parte della ricorrente, l’abbattimento del 100% della remunerazione per prestazioni di riabilitazione clinicamente corrette e coerenti con i protocolli medici.<br />
3. Si sono costituite in giudizio la Regione Piemonte e la ASL Torino 2, contestando gli assunti avversari e chiedendone l’integrale reiezione.<br />
La Regione Piemonte ha altresì eccepito, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni dedotte in ricorso, ritenendole afferenti a profili patrimoniali e meramente esecutivi del rapporto di concessione, come tali rientranti nella cognizione del giudice ordinario. In via subordinata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sua tardività, osservando come la prescrizione del PPRI sarebbe ricavabile da delibere e circolari regionali del 2007 e 2008 non impugnate (la delibera regionale del 2 aprile 2007 n. 10-5605 e la circolare 17 novembre 2008, prot. 36950/DA2000), oltre che nella delibera (questa sì impugnata) del 2 luglio 2013 n. 14-6039.<br />
4. All’esito della fase cautelare, ha trovato accoglimento, con ordinanza n. 115 del 17 marzo 2016, l’istanza di sospensione della esecutività degli atti impugnati.<br />
5. Espletato lo scambio di memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata infine discussa e posta in decisione all’udienza&nbsp;<strong>pubblica</strong>&nbsp;del 26 ottobre 2016.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. La preliminare eccezione di carenza della giurisdizione è stata argomentata dalla difesa della Regione Piemonte sulla scorta delle seguenti considerazioni:<br />
&#8211; i rapporti fra le ASL e le case di cura accreditate vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio e come tali sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione delle &#8220;<em>controversie concernenti indennità, ca<br />
&#8211; a loro volta dette ultime controversie, concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario a condizione che non coinvolgano l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza o del contenuto della concessione, né la ver<br />
&#8211; dunque, per discernere i profili di giurisdizione nella materia in esame occorre avere riguardo all’alternativa che si pone tra il binomio &#8220;potere-interesse&#8221;, attratto alla giurisdizione del g.a., e quello &#8220;obbligo-pretesa&#8221;, rimesso invece alla giurisdi<br />
&#8211; in particolare, deve ritenersi demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di tre specifiche funzioni inerenti all&#8217;esercizio del potere di programmazione sanitaria: la determinazione dei tetti di spesa per le struttur<br />
&#8211; per converso, questioni concernenti regressioni tariffarie correlate all’osservanza di regole di appropriatezza organizzativa &#8211; gestionale nella esecuzione della prestazione (quale quella inerente la presenza o meno del PPRI nella documentazione a corre<br />
&#8211; nello stesso senso depone il fatto che nei contratti stipulati tra la Regione e il Presidio di Veruno ai sensi dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/1992, all&#8217;articolo 10, rubricato &#8220;<em>Foro competente e rinvio normativa</em>&#8220;, si sia previsto che le co<br />
&#8211; infine, dal punto di vista delle situazioni soggettive incise, la vicenda in esame verte su aspetti meramente patrimoniali, afferenti a posizioni di diritto soggettivo, in quanto non coinvolgenti poteri programmatori rimessi alla p.a. ma il mero control<br />
1.1. L&#8217;eccezione proposta dalla Regione non sembra fondata.<br />
Va innanzitutto sgombrato il campo dal riferimento, in sé non decisivo, alla rilevanza patrimoniale della controversia, posto che la giurisdizione del giudice ordinario sulle vertenze concernenti indennità, canoni o corrispettivi di un rapporto concessorio attiene esclusivamente alle sole posizioni di diritto soggettivo; non si configura come una sorta di giurisdizione &#8216;esclusiva&#8217; e, pertanto, non esclude in senso assoluto la giurisdizione del giudice amministrativo sui medesimi temi. La rilevanza patrimoniale della controversia, quindi, non è in sé determinante ai fini del riparto di giurisdizione, dovendosi a tal fine accertare se il&nbsp;<em>thema</em>&nbsp;del contendere abbia, o meno, una natura “meramente” patrimoniale e quindi si esaurisca nell&#8217;accertamento del rapporto creditorio, o non coinvolga, piuttosto, gli atti amministrativi recanti i criteri e i parametri di determinazione del corrispettivo della prestazione oggetto di remunerazione.<br />
Nel caso in esame è posta in discussione la legittimità delle presupposte previsioni regionali (contenute nei provvedimenti impugnati) che hanno indotto la ASL a ritenere la presenza del requisito formale costituito dalla proposta di percorso riabilitativo individualizzato (PPRI) quale condizione essenziale per il riconoscimento alle strutture convenzionate del diritto al compenso, anche negli anni antecedenti al 2014.<br />
Ciò che si contesta da parte ricorrente è quindi la legittimità delle previsioni contenute nelle determine regionali generali, o la correttezza dell’interpretazione che la Regione ritiene di poterne ricavare, tutti profili rispetto ai quali gli effetti di ordine patrimoniale risultano meramente succedanei e consequenziali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4408).<br />
Azione analoga a quella qui intentata, in ipotesi, avrebbe potuto riguardare i soli atti regionali presupposti – in assenza di una loro concreta applicazione – e in un tale caso sarebbero parse ancora più chiare l’esorbitanza delle questioni poste rispetto ai meri profili esecutivo-patrimoniali del rapporto e la stretta pertinenza del sindacato giurisdizionale alla verifica dell&#8217;azione autoritativa della p.a. sull&#8217;intera economia del rapporto concessorio.<br />
In altri termini, la giurisdizione del giudice ordinario può ritenersi sussistere allorquando la determinazione del corrispettivo non comporti necessariamente una indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall&#8217;ente concedente nel corso del suo svolgimento: viceversa, allorché tale indagine assuma carattere di pregiudizialità rispetto alle altre, come è nel caso di specie, essa assorbe l’intera controversia nella giurisdizione amministrativa (cfr. Cass. sez. un. 19390/2012; 17142/2011; 7573/2009; 18257/2004).<br />
Infine, di nessun rilievo ai fini che qui occupano è la circostanza che nel contratto che regola i rapporti fra le parti sia espressamente previsto che le controversie insorgenti dalla sua esecuzione competono al Tribunale civile, nella cui circoscrizione ha sede la Regione: tale previsione, infatti, non può incidere sul riparto della giurisdizione (in quanto materia non disponibile) ma è da intendersi come clausola derogatoria della competenza, valida solo una volta che sia stato positivamente risolto il tema pregiudiziale della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
2. Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sua tardività. Le delibere e circolari alle quali fa riferimento la Regione, al pari di quelle impugnate dalla ricorrente, configurano atti generali, la cui contestazione da parte delle strutture private presuppone che di esse l&#8217;ASL abbia fatto applicazione, solo in quel momento potendosi integrare un concreto e attuale interesse ad agire rispetto al quale va valutata la tempestività dell’intrapresa giurisdizionale.<br />
3. Nel merito, il ricorso appare fondato in relazione al secondo motivo di doglianza.<br />
Positivamente apprezzabile, in particolare, appare la deduzione con la quale si sostiene che l&#8217;acquisizione della proposta di percorso riabilitativo redatta dalla struttura inviante non fosse necessaria per l’anno 2010, in quanto la sua obbligatorietà, quale condizione per l’effettuazione e la remunerazione delle prestazioni da parte della struttura ricevente, fu sancita, in termini inequivoci, solo con la delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674.<br />
La difesa della Regione ha replicato a tale assunto sostenendo che il riferimento alla obbligatorietà di tale documentazione fosse contenuto in fonti antecedenti, tra le quali la delibera regionale del 2 aprile 2007 n. 10-5605; la circolare 17 novembre 2008, prot. 36950/DA2000 e la delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039.<br />
Le controdeduzioni della Regione, tuttavia, non attribuiscono il giusto rilievo alla differenza sussistente tra le due distinte nozioni di &#8220;percorso riabilitativo individuale&#8221; o &#8220;progetto riabilitativo individualizzato&#8221; (PRI) e di &#8220;proposta di percorso riabilitativo individualizzato&#8221; (PPRI): il primo documento viene redatto dalla struttura ricevente, il secondo dalla struttura inviante.<br />
Che si tratti di elaborati distinti, con distinta imputazione soggettiva (rispettivamente alla struttura ricevente e inviante), è reso evidente dal dettato della delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674, il quale prevede che “<em>ad ulteriore precisazione di quanto specificato al punto 4 della delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039, considerato l’insieme della normativa vigente in materia, per ogni ricovero nella disciplina 56 è sempre necessaria la scheda di proposta di percorso riabilitativo redatta dal fisiatra della struttura inviante .. nonché del progetto riabilitativo redatto dalla struttura riabilitativa che accetta il paziente</em>”.<br />
Ora, le verifiche compiute dall&#8217;ASL presso il presidio di Torino hanno accertato la presenza in tutti i casi del &#8220;percorso riabilitativo individuale&#8221;, rilevando però la mancanza, in alcuni casi, della &#8220;proposta di percorso riabilitativo individualizzato&#8221;.<br />
Ad ulteriore contributo di chiarezza va aggiunto che non è contestato da parte ricorrente il fatto che le fonti regionali facessero riferimento sin dal 2007 al &#8220;progetto riabilitativo individualizzato&#8221;. Ciò che invece si contesta è la presenza, nelle fonti emanate negli anni antecedenti al 2014, di chiari e univoci riferimenti alla &#8220;proposta di percorso riabilitativo individualizzato&#8221;.<br />
E’ infine il caso di precisare che il ricovero nella struttura di riabilitazione richiede sempre un&#8217;autorizzazione della struttura&nbsp;<strong>pubblica</strong>che, nel caso di specie, è stata regolarmente rilasciata. Non è quindi in discussione il fatto che le strutture pubbliche avessero &#8216;inviato&#8217; i pazienti e &#8216;autorizzato&#8217; il loro ricovero nella struttura della Fondazione per le attività di riabilitazione. Nella documentazione sanitaria mancava unicamente la &#8220;proposta del percorso riabilitativo individuale&#8221;, che era onere della struttura&nbsp;<strong>pubblica</strong>&nbsp;inviante redigere e trasmettere.<br />
Tutto ciò posto, la verifica delle fonti non fornisce validi supporti di riscontro alle tesi difensive della Regione.<br />
Innanzitutto, dalla disamina della delibera regionale del 2 aprile 2007 n. 10-5605, non si evincono riferimenti alla &#8220;proposta di percorso riabilitativo individualizzato&#8221; (PPRI), che non può esser confusa o sovrapposta, per quanto si è detto, con il &#8220;<em>progetto riabilitativo individualizzato</em>&#8221; (PRI).<br />
La dicitura &#8220;<em>proposta di percorso riabilitativo individualizzato</em>&#8221; (PPRI) figura per la prima volta nella circolare 17 novembre 2008, prot. 36950/DA2000: qui si dà atto che la scheda regionale di &#8220;<em>proposta di percorso riabilitativo individuale</em>&#8221; è in uso in via sperimentale presso le strutture di recupero riabilitativo. Nella circolare la Regione sollecita l’utilizzo generalizzato e sistematico di tale documentazione, mediante l’introduzione negli accordi contrattuali con i soggetti erogatori privati di un apposito vincolo in tal senso.<br />
Dunque, intesa nella sua effettiva portata, la circolare si limita a tracciare linee programmatiche future, esprimendosi in termini di atto di indirizzo rivolto alle ASL; per contro, essa è ben lungi dall’individuare un puntuale e stringente obbligo a carico delle strutture sanitarie all’adozione della scheda di PPRI e un conseguente riflesso sanzionatorio correlato alla mancata allegazione di detta documentazione.<br />
Viene quindi in rilievo la delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039, ove, all’Allegato l, punto 4 &#8211; Prestazioni di riabilitazione ospedaliera &#8211; si prevede che &#8220;..<em>per ogni nuovo ricovero di attività riabilitative in strutture di ricovero non a diretta gestione delle ASL e delle ASO (anche per effetto di trasferimento tra diversi reparti di postacuzie della stessa struttura) è necessaria, se non vi è motivata prescrizione del medico di Medicina Generale curante, la specifica autorizzazione da parte dell&#8217;ASL competente territorialmente con la proposta di percorso riabilitativo individuale predisposta da specialista fisiatra oltre che del protocollo operativo</em>&#8220;.<br />
Ora, la delibera del 2013, pur ribadendo la necessità della PPRI, non chiarisce da chi la stessa debba essere redatta (ovvero se dal medico specialista della struttura inviante o ricevente). Inoltre, la delibera menziona il PPRI in modo cumulativo con l’autorizzazione rilasciata dall&#8217;ASL, senza definirne la specifica rilevanza nel complesso della documentazione autorizzativa e senza chiarire in che modo la sua mancata allegazione possa incidere sulla remunerazione della prestazione sanitaria. Su quest’ultimo aspetto non sono risolutive neppure le indicazioni rintracciabili nel corpo della delibera, ove si afferma genericamente l’obbligo delle ASL di non riconoscere la remunerazione delle prestazioni di ricovero anche nel caso in cui le stesse siano rese “<em>senza la documentazione autorizzativa necessaria</em>”: la formula utilizzata è ancora una volta vaga e non risolve in modo definitivo l’incertezza circa la specifica rilevanza attribuita al PPRI nel quadro della documentazione di autorizzazione al ricovero.<br />
Il Contratto intervenuto tra la ricorrente e la Asl nel 2009 riporta effettivamente (all’art. 4 comma 4 RG186-2016) l’impegno della Casa di Cura ad utilizzare la scheda regionale di &#8220;<em>proposta di percorso riabilitativo individuale</em>&#8220;. Tuttavia, il senso di questa previsione va interpretato alla luce delle fonti normative in allora vigenti che, per quanto esposto, non chiarivano chi dovesse redigere la proposta e quale rilevanza la stessa dovesse assumere ai fini della remuneratività delle prestazioni sanitarie.<br />
Analoghe considerazioni si possono estendere alla determinazione della Direzione della&nbsp;<strong>Sanit</strong>à della Regione Piemonte 23 luglio 2012, avente ad oggetto “indicazioni riguardanti la compilazione delle cartelle cliniche per le strutture di ricovero della Regione Piemonte”, non evincendosi dalla stessa elementi di chiarimento sui profili in esame.<br />
Ad una più chiara definizione della materia, in particolare sotto il profilo della distinta necessità della PPRI e della sua imputazione ad una specifica entità competente, si giunge solo con la delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674, ove si prevede che “<em>ad ulteriore precisazione di quanto specificato al punto 4 della delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039, considerato l’insieme della normativa vigente in materia, per ogni ricovero nella disciplina 56 è sempre necessaria la scheda di proposta di percorso riabilitativo redatta dal fisiatra della struttura inviante .. nonché del progetto riabilitativo redatto dalla struttura riabilitativa che accetta il paziente</em>”.<br />
Dunque, aggiungendo dati precettivi non univocamente evincibili dalle fonti antecedenti, la delibera chiarisce che il PPRI è documento necessario ai fini del ricovero; che lo stesso è atto distinto dal progetto riabilitativo, e che la relativa predisposizione compete alla struttura inviante, pur gravando sulla struttura ricevente un onere di verifica circa la sua effettiva sussistenza.<br />
L’apporto della delibera del 2014 è apprezzabile sia in termini oggettivi, per l’introduzione di dati contenutistici innovativi che arricchiscono e definiscono con più nitore il quadro regolativo; sia, sul piano soggettivo, perché sintomatico dell’esigenza avvertita dalla Regione di dover chiarire la disciplina della materia, fornendo opportune precisazioni di chiarimento.<br />
Dalle considerazioni sin qui illustrate consegue, ai fini della trattazione del caso qui in esame, che poiché il vincolo di obbligatorietà del PPRI è intervenuto in termini chiari solo nel 2014, ad esso la Asl non poteva legittimamente far riferimento per valutare la regolarità e l’appropriatezza formale delle prestazioni rese negli anni antecedenti, allorquando un precetto altrettanto univoco e stringente non era evincibile dal quadro normativo.<br />
In connessione con l’ambiguità del quadro normativo, assume consistenza anche l’ulteriore argomento censorio speso dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, volto a contestare la sostanziale contraddittorietà e irragionevolezza dell’agire dell’Amministrazione che, da un lato, nulla ha eccepito circa l’appropriatezza clinica delle prestazioni sanitarie rese e, dall’altro, per la pretesa mancanza della documentazione prevista, ha sanzionato la società ricorrente con la più grave conseguenza prevista dalla legge per la violazione dei canoni di efficienza ed appropriatezza, l’abbattimento del 100% del valore tariffario delle prestazioni erogate. Come già ritenuto da questa Sezione nella pronuncia n. 57 del 20 gennaio 2016, l’operato dell’Amministrazione risulta sproporzionato anche in considerazione della integrazione della PPRI in una più ampia documentazione clinica (ivi incluso il PRI) che offre la possibilità di desumere comunque i dati asseritamente mancanti e ricostruire, anche sulla base degli stessi, il corretto operato della struttura sanitaria.<br />
Così intesi gli atti presupposti, devono trovare accoglimento il primo e secondo motivo di ricorso, nei profili sopra esaminati, dal che consegue, assorbite in senso logico le altre censure, l’annullamento della nota ASL del 24 dicembre 2015.<br />
La complessità e peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />
lo accoglie e per l’effetto annulla la nota ASL del 24 dicembre 2015.<br />
Spese di lite compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Silvana Bini, Consigliere<br />
Giovanni Pescatore, Primo Referendario, Estensore</p>
<p><strong>L&#8217;ESTENSORE<br />
Giovanni Pescatore<br />
IL PRESIDENTE<br />
Domenico Giordano</strong></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2016-n-1387/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2016 n.1387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a></p>
<p>Pres. Barbagallo &#8211; Est. Atzeni Teleimpianti s.n.c. di P. Lino e C. (Avv.ti G. e G. De Vergottini e S. Mazzoni) c/ Provincia Autonoma di Trento (Avv. D. De Pretis) sulla legittimità del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di radiodiffusione soltanto ai concessionari delle frequenze Concorrenza e mercato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo &#8211; Est. Atzeni<br /> Teleimpianti s.n.c. di P. Lino e C. (Avv.ti G. e G. De Vergottini e S. Mazzoni) c/ Provincia Autonoma di Trento  (Avv. D. De Pretis)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di radiodiffusione soltanto ai concessionari delle frequenze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Telecomunicazioni – Impianti di radiodiffusione – Realizzazione -Autorizzazione – Rilascio – Condizioni – Concessione di frequenze di radiodiffusione – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel settore della telecomunicazione, ai sensi dell’art. 16 della l. 6 agosto 1990 n. 223, l’autorizzazione alla realizzazione di impianti di radiodiffusione non può essere rilasciata a soggetti che non siano concessionari di frequenze di radiodiffusione. Infatti, le attività di istallazione delle reti e quelle di servizio di telecomunicazione sono funzionalmente connesse secondo un meccanismo di necessaria accessorietà delle prime alle seconde poiché è necessario evitare che venga autorizzata la realizzazione di impianti senza la certezza del loro utilizzo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello numero di registro generale 2172 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Teleimpianti S.n.c. di Pilati Lino &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Vergottini, Giuseppe De Vergottini, Simone Mazzoni, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni n. 44;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia Autonoma di Trento<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daria De Pretis, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;	</p>
<p><b>Agenzia Provinciale per la Protezione dell&#8217;Ambiente</b>;	</p>
<p><b>Comune di Bleggio Superiore</b>;	</p>
<p><b>Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato</b>;	</p>
<p><b>Tca -Società Telecommerciale Alpina &#8211; S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Dalponte, Roberta De Pretis, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14a/4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento n. 00469/2003, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI RADIOTELEVISI E TELECOMUNICAZIONI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Pafundi per se e per delega dell&#8217;avv. De Pretis, e De Vergottini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, la società Teleimpianti snc, operante nel settore della realizzazione delle strutture edilizie funzionali all’insediamento di impianti di radiotelediffusione, impugnava il provvedimento prot. n. 256/03-U223 in data 20.1.2003 con il quale il Direttore sostituto dell’U.O. tutela dell’aria e degli agenti fisici dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente &#8211; Settore tecnico &#8211; della Provincia autonoma di Trento aveva risposto alla richiesta di installazione ad opera della medesima Società di un nuovo impianto di radiodiffusione sulla p.f. 22/3 in località Monte San Martino nel Comune di Bleggio Superiore, rendendo noto che il competente Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni aveva dichiarato, nella seduta del 13 gennaio 2003, l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della richiesta per carenza della titolarità di concessione di radiofrequenza.<br />	<br />
Lamentava sotto vari profili la ritenuta correlazione obbligatoria tra concessione di radiodiffusione e concessione edilizia all’edificazione dei relativi impianti, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, respingeva il ricorso.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza insorge Teleimpianti snc di Pilati Lino &#038; C., in persona del legale rappresentante, chiedendo il suo annullamento e la riforma, previa sospensione, deducendo l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, conseguente all’erronea interpretazione dell’art 16 legge 223/1990 nella parte in cui attribuirebbe ai soli titolari di concessione di radiodiffusione la legittimazione a richiedere la concessione all’edificazione dei relativi impianti di supporto. L’interpretazione della disposizione seguita dai primi giudici si porrebbe infatti in contrasto con gli articoli 3, 10 e 82 Trattato UE in materia di tutela della libera concorrenza degli operatori economici e con gli articoli 3, 21 e 41 Cost. dettati a garanzia della libertà di iniziativa economica privata.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1430 in data 30 marzo 2004 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento nonché la TCA srl, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e dell&#8217;appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appellante opera nella realizzazione di strutture edilizie funzionali all’insediamento di impianti di radiotelediffusione e non è concessionaria di frequenze di radiodiffusione; ha presentato istanza di costruzione di un nuovo impianto di radiodiffusione nel Comune di Bleggio Superiore.<br />	<br />
La Provincia Autonoma di Trento, pronunciandosi sull’istanza, ha riportato la determinazione del competente Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni con cui lo stesso affermava l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della richiesta per carenza della titolarità di concessione di radiofrequenza, requisito prescritto dall’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.<br />	<br />
L’appellante sostiene che l’interpretazione della disposizione appena richiamata seguita dall’Amministrazione e confermata dai primi giudici non può essere condivisa in quanto la disposizione, così intesa, violerebbe sotto vari profili il trattato UE e la Costituzione della Repubblica.<br />	<br />
In particolare l’appellante afferma che se la norma prevede una correlazione necessaria tra concessione al servizio di radiodiffusione e concessione edificatoria dei relativi impianti creerebbe, per l’effetto, situazioni di privilegio tra operatori del settore lesive della libertà di iniziativa economica e della libera concorrenza.<br />	<br />
L’argomentazione è articolata in diverse censure, di seguito esaminate partitamente.</p>
<p>2. Con la prima censura l’appellante contesta l’interpretazione dell’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, seguita dal giudice di prime cure in quanto riconoscerebbe un diritto esclusivo all’edificazione degli impianti di radiodiffusione in favore dei soli concessionari del servizio di radiodiffusione, affermando che la disposizione si applica ai soli esercenti attività di radiodiffusione, mentre gli altri operatori economici, interessati alla realizzazione degli impianti di cui si discute, sarebbero assoggettati alla sola disciplina propria dell’attività edilizia.<br />	<br />
In sostanza, ad avviso dell’appellante la norma consente il rilascio della concessione esclusivamente a quanti dispongono degli impianti di trasmissione, mentre non esclude che quanti non siano titolari di concessione siano autorizzati a realizzare gli impianti medesimi.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la norma assoggetta a regime concessorio tanto l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva quanto l&#8217;installazione dei relativi impianti. In un settore – radiodiffusione – al tempo dei fatti per sua natura tecnica costretto nei limiti delle frequenze all’uopo utilizzabili, il regime pubblicistico di concessione appare un ragionevole strumento utilizzato dal legislatore al fine di regolamentare lo sviluppo ed esercizio del servizio e dell’attività stessa. Tale ratio, sottesa alla norma, e al più generale impianto della legge, postula che l’attività edilizia di costruzione degli impianti non possa essere considerata funzionalmente autonoma ma accessoria all’attività di radiodiffusione.<br />	<br />
Il motivo è quindi infondato.</p>
<p>3. L’appellante, contestando l’opposta tesi, seguita dai primi giudici, afferma che all’art 4 della stessa legge 223 del 1990 dovrebbe essere riconosciuta valenza limitata all’efficacia di dichiarazione di pubblica utilità della concessione rilasciata ai sensi del richiamato art. 16; l’appellante nega che dal richiamato art. 4 possa invece evincersi, in via interpretativa, una correlazione diretta tra concessione alla radiodiffusione e legittimazione ad ottenere i permessi edilizi per l’attività di impianto delle relative strutture. <br />	<br />
Al contrario, quanto precedentemente sostenuto da questo Collegio sull’interpretazione dell’art 16 trova conforto in un’interpretazione sistematica con l’art 4 dello stesso impianto normativo, dettato nello specifico profilo delle implicazioni edilizie della radiodiffusione, che, nel richiamare espressamente l’art. 16, pone la concessione alla radiodiffusione quale necessario titolo di legittimazione all’istanza edilizia (Cass. Pen., III, 06 novembre 2007, n. 172).<br />	<br />
L’art 4 della legge 223 del 1990 riprova che l’attività di costruzione di impianti di radiodiffusione incide sull&#8217;ordinario regime proprietario dei suoli a ragione del fatto che tale attività è attratta nel più ampio sistema di disciplina del servizio di radiodiffusione che risponde ad interessi differenti e, in un giudizio di comparazione effettuato dal legislatore, superiori.<br />	<br />
Tale assunto appare altresì confermato dalla normativa provinciale dettata in materia: infatti la Provincia Autonoma di Trento, competente ai sensi dell’art 4 dello Statuto Speciale in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel disciplinare l’individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione, espressamente riconosce la finalità di fornire un adeguato servizio radiotelevisivo assicurando al contempo tutela agli interessi paesaggistici e storici e a tal fine subordina il rilascio della concessione ad edificare gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva al rispetto delle disposizioni di cui all&#8217; articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (art 2 comma quinto della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, integrata dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. in materia di protezione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).<br />	<br />
Tale impianto sistematico normativo non può dirsi superato dall’abrogazione dell’art 4 legge 223 del 1990 ad opera dell’art 58 del D. Lgs 325/2001 efficace, ai sensi del D. Lgs 302 del 2002, a far data dal 30 giugno 2003 e quindi non applicabile ai fatti de quo.<br />	<br />
Anche questa argomentazione deve pertanto essere respinta.</p>
<p>4. Con il terzo motivo di ricorso l’appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui giudica inconferente il richiamo, da lui proposto, all’art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249 che, in materia di reti e servizi di telecomunicazione, opererebbe una distinzione tra società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi, in ciò legittimando le istanze pretensive, di analogo contenuto, della stessa appellante. <br />	<br />
Afferma il Collegio che la legge 249/1997 non ha voluto superare il sistema autorizzatorio previsto dalla legge 223/1990 – richiamata anzi in più punti – ma ha voluto tenere distinte, nel settore della telecomunicazioni e sotto il profilo contabile, le attività di installazione delle reti da quelle di servizio di telecomunicazione che restano funzionalmente connesse secondo un meccanismo di necessaria accessorietà delle prime alle seconde.<br />	<br />
Sostiene l’appellante che la lettura proposta è imposta dalla normativa comunitaria.<br />	<br />
Richiama, in particolare la direttiva autorizzazioni (2002/20/CE), che all’art 3 comma primo prevede che “gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica” e la direttiva concorrenza (2002/77/CE) che all’art 2, comma primo, dispone che “agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l&#8217;installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica…”. <br />	<br />
La tesi non è condivisibile.<br />	<br />
La suddetta normativa comunitaria è stata recepita, nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, il cui art. 25 nuovamente accomuna ed unisce nell’autorizzazione generale ivi disciplinata l’autorizzazione edilizia e la concessione alla diffusione, in tal modo evidenziando il necessario collegamento fra i due elementi; l’impostazione del legislatore nazionale non appare in contrasto con la normativa comunitaria in quanto la concentrazione delle autorizzazioni è suggerita dalla necessità di autorizzare la realizzazione di impianti impattanti quali quelli di radiodiffusione senza la certezza del loro utilizzo, in tal modo evitando, inoltre, di condizionare la libertà di trasmissione dei concessionari alle pretese di soggetti terzi, proprietari degli impianti stessi.</p>
<p>5. Con il quarto motivo l’appellante censura l’interpretazione restrittiva dell’art 16 legge 223/1990, già censurata nei primi motivi di impugnazione, sotto l’ulteriore profilo del contrasto con gli artt. 3, 10 e 82 del Trattato UE che istituzionalizzano quali fini della Unione Europea la garanzia della concorrenza e l’eliminazione di posizioni dominanti sui mercati. L’appellante in subordine alle argomentazioni appena svolte propone istanza di rimessione alla Corte di Giustizia della questione relativa alla compatibilità della disposizione, intesa nel senso affermato dai primi giudici, con il trattato istitutivo dell’Unione Europea.<br />	<br />
Facendo seguito alle considerazioni già svolte precedentemente, l’appellante sostiene che la configurazione in via interpretativa della correlazione obbligatoria tra concessione al servizio di radiodiffusione e concessione all’installazione degli impianti creerebbe una distorsione del mercato mediante il riconoscimento di posizioni dominanti nel settore della costruzione di impianti di radiodiffusione.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio ribadisce che, come già osservato, l’interpretazione letterale e sistematica esclude qualsiasi lettura della disposizione diversa da quella affermata in precedenza non potendo rimettere l’attività edificatoria di impianti di radiodiffusione a un regime di mera attività edilizia. Le considerazioni svolte in relazione al terzo motivo di ricorso sono qui riproponibili: anche la normativa comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche così come recepita dal legislatore nazionale subordina comunque l’attività di installazione – e più in generale di fornitura &#8211; di reti elettroniche a un regime autorizzatorio peculiare e specifico del sistema cui accede l’inerente attività edilizia (art 25 D. Lgs. 259/2003 in materia di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).<br />	<br />
La normativa nazionale, quindi, ha coordinato l’interesse alla realizzazione degli impianti di radiodiffusione con gli altri interessi implicati.<br />	<br />
Atteso che la normativa comunitaria non impone affatto la considerazione esclusiva di quest’ultimo interesse, la suddetta questione si appalesa superflua.</p>
<p>6. Con il quinto motivo l’appellante sostiene l’illegittimità costituzionale dell’art 16 legge 223 del 1990 per violazione degli art 3, 21 e 41 della Costituzione. Ad avviso dell’appellante la contestata interpretazione dell’art 16 comporterebbe una lesione della libertà di iniziativa economica privata nella forma di una discriminazione nei confronti dei soggetti operanti nel settore edilizio ma non concessionari di titoli all’esercizio dell’attività di radiodiffusione.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, la disciplina del settore necessariamente si appalesa quale punto di contemperamento dei vari interessi coinvolti. L’attività di radiodiffusione, attività economica apprezzabile e sottratta negli anni alla prevalente posizione del gestore esercente pubblico, coinvolge interessi che vanno dalla libera iniziativa economica alla garanzia di pluralismo dell’informazione e comunicazione, dalla regolamentazione urbanistica di impianti e reti alla valutazione dell’impatto paesaggistico e sulla salute dei cittadini. Alla luce degli interessi coinvolti non appare irragionevole (art 41 terzo comma Cost.) l’opzione del legislatore di subordinare l’attività di costruzione di impianti di radiodiffusione a un regime concessorio peculiare al fine di un regolamentato sviluppo ed esercizio del servizio stesso, nel presupposto che una differente disciplina sarebbe foriera di distorsioni del mercato e del più generale servizio di comunicazione/informazione.<br />	<br />
Anche l’ultima doglianza, deve, in conclusione, essere respinta.</p>
<p>7. L’appello deve, conseguentemente, essere respinto.<br />	<br />
In considerazione della complessità della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1387/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1387</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardinis Est. Comune di S. Giovanni Valdarno (Avv.ti V. Chierroni e G. Mattioli) contro la Regione Toscana (Avv. V. Console) ed il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini), il Comune di Terranuova Bracciolini (Avv. L. Capecchi), il Comune di Castiglion Fibocchi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1387/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardinis Est.<br /> Comune di S. Giovanni Valdarno (Avv.ti V. Chierroni e G. Mattioli) contro la Regione Toscana (Avv. V. Console) ed il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini), il Comune di Terranuova Bracciolini (Avv. L. Capecchi), il Comune di Castiglion Fibocchi (Avv. L. Capecchi), il Commissario nominato con D.P.R.G.T. n. 156 del 14 ottobre 2008 per la costituzione della Comunità di Ambito Toscana Sud ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di costituzione di consorzi per gestione integrata dei rifiuti ed impugnazione dei relativi atti da parte di alcuni Comuni dissenzienti; sulla c.d. &ldquo;indennità di disagio ambientale&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Diffida ad adempiere e nomina del Commissario ad acta ai fini del recepimento della convenzione costitutiva del consorzio denominato “Comunità di Ambito Toscana Sud” – Sono atti presupposti immediatamente lesivi da impugnare nel termine decadenziale	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Verbale della conferenza dei comuni per la costituzione di consorzi per la gestione integrata dei rifiuti &#8211; È atto immediatamente lesivo da impugnare nel termine decadenziale	</p>
<p>3. Ambiente – C.d. “indennità di disagio ambientale” – Natura e presupposto normativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli atti regionali con cui è stata avviata e poi conclusa la procedura di diffida ad adempiere e nomina del Commissario ad acta ai fini del recepimento della convenzione costitutiva del consorzio denominato “Comunità di Ambito Toscana Sud”, nonché del relativo statuto, sono atti presupposti immediatamente lesivi con la conseguenza che la loro mancata tempestiva impugnazione implica l’inammissibilità dell’impugnazione degli altri atti, aventi natura meramente consequenziale, per i vizi derivati dagli atti presupposti rimasti inoppugnati 	</p>
<p>2. Il verbale della conferenza dei comuni (finalizzata alla predisposizione dello statuto dei costituendi consorzi denominati “Comunità di Ambito”, destinati a subentrare agli A.T.O. nel servizio di gestione integrata dei rifiuti) con cui è stato approvato, ex art. 25, comma 2, L.R. Toscana n. 61/2007, la bozza di statuto e convenzione, è atto immediatamente lesivo degli interessi del Comune che non vi voglia sottostare, perché dissenziente da tutte o alcune delle relative clausole e pertanto va impugnato nel termine decadenziale	</p>
<p>3. La c.d. indennità di disagio ambientale ha un vincolo di scopo, essendo rivolta a coprire le spese per le opere e gli interventi di mitigazione del predetto disagio. Avendo, dunque, il beneficio economico in questione la finalità di garantire la copertura delle spese per le opere di mitigazione delle situazioni di disagio connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il beneficio stesso risulta compreso nelle previsioni dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/06.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) sul ricorso, con motivi aggiunti, numero di registro generale 1862 del 2008, proposto dal<br />
<br />	<br />
<b>Comune di S. Giovanni Valdarno</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Gabriella Mattioli e con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Toscana<i></b></i>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vanna Console e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1<br />
Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini, per legge domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40	</p>
<p><b>Comune di Terranuova Bracciolini</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Capecchi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via Cavour n. 64<br />
Comune di Castiglion Fibocchi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Capecchi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via Cavour n. 64<br />
Commissario nominato con D.P.R.G.T. n. 156 del 14 ottobre 2008 per la costituzione della Comunità di Ambito Toscana Sud	</p>
<p><b>Comune di Grosseto <br />	<br />
Comune di Manciano <br />	<br />
Comune di Civitella Paganico <br />	<br />
Comune di Poggibonsi <br />	<br />
Comune di Asciano <br />	<br />
Comune di Sinalunga <br />	<br />
Comune di Abbadia S. Salvatore <br />	<br />
</b><br />	<br />
2) sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2008, proposto dal 	</p>
<p><b>Comune di S. Giovanni Valdarno</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Toscana<i></b></i>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa come nel precedente ricorso<br />
<b>Comune di Arezzo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso<br />
<b>Comune di Terranuova Bracciolini</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso<br />
<b>Commissario nominato con D.P.R.G.T. n. 156 del 14 ottobre 2008 per la costituzione della Comunità di Ambito Toscana Sud<br />
Comune di Castiglion Fibocchi<br />
Comune di Grosseto<br />
Comune di Manciano<br />
Comune di Civitella Paganico<br />
Comune di Poggibonsi<br />
Comune di Asciano<br />
Comune di Sinalunga<br />
Comune di Abbadia S. Salvatore <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>	<br />
1) quanto al ricorso n. 1862 del 2008:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>a) con il ricorso originario depositato il 18 novembre 2008:<br />	<br />
per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 535 del 14 luglio 2008, avente ad oggetto “Costituzione delle Comunità d’ambito – Diffida”, nella parte in cui stabilisce che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvederà ad invitare anche i “Comuni delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena” a provvedere alla costituzione della Comunità di Ambito ATO Toscana Sud “in tempo utile affinché ciascuna Comunità di ambito nomini il presidente e il consiglio di amministrazione entro e non oltre la data del 30 settembre”, ed a “invitare i Comuni che non vi abbiano provveduto a comunicare l’avvenuta approvazione della convenzione e dello statuto della Comunità di ambito, conforme allo statuto predisposto dalla conferenza di cui all’art. 25, comma 2 della Legge regionale n. 61 del 2007” nonché, infine, ad invitare anche il Comune di Arezzo a “comunicare copia dell’atto costitutivo della Comunità di ambito, sottoscritto da tutti i Comuni facenti parte della Comunità”; <br />	<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 99 del 17 luglio 2008, avente ad oggetto “Diffida ai Comuni delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena, a norma dell’art. 30, comma 5, della L.R. n. 61 del 2007, per la costituzione e pe<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 793 del 13 ottobre 2008, con la quale si dispone che “si proceda, per le motivazioni in premessa, alla nomina di un commissario a norma dell’art. 30, comma 4, della legge regionale 22 novembre<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Regione Toscana n. 156 del 14 ottobre 2008, avente ad oggetto la “nomina del commissario per la costituzione della Comunità Toscana Sud”; <br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare:<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del Sindaco di Arezzo prot. n. 114.850/A.14.11 del 26 settembre 2008 ;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del Sindaco di Arezzo P.G. n. 127.205/A 14.11/2008 del 24 ottobre 2008;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del Commissario per la costituzione della Comunità d’ambito Toscana Sud P.G. n. 132.1297/A.14.11/2008 del 5 novembre 2008, con la quale viene confermata per il giorno 20 novembre 2008, alle ore 10, presso il Comune di Arezzo la convo<br />
<br />	<br />
b) con i motivi aggiunti, depositati in pari data:<br />	<br />
per l’annullamento, <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota del Comune di Arezzo prot. n. 133.419-A.14.13/2003 del 6 novembre 2008, recante trasmissione dell’atto del Commissario ad acta n. 2 del 5 novembre 2008; <br />	<br />
&#8211; dell’allegato atto del Sindaco di Arezzo in veste di Commissario ad acta, n. 2 del 5 novembre 2008, avente ad oggetto “esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 30 della L.R. Toscana n. 61/2007 nei confronti del Comune di San Giovanni Valdarno<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali</p>
<p>2) quanto al ricorso n. 2336 del 2008:<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; della convenzione costitutiva del Consorzio denominato “Comunità di ambito Toscana Sud” sottoscritta nell’assemblea del 20 novembre 2008 tra i Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto; <br />	<br />
&#8211; dello statuto ex art. 23, comma 3, della l.r. n. 25/1998, allegato alla predetta convenzione; <br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare del verbale dell’assemblea del 20 novembre 2008.</p>
<p>Visto il ricorso originario n. 1862/2008, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti sul predetto ricorso, depositati in pari data (18 novembre 2008);<br />	<br />
Visti l’istanza di misure cautelari provvisorie, inaudita altera parte, ed il decreto presidenziale n. 1072/2008 del 19 novembre 2008, con cui la suddetta istanza è stata respinta;<br />	<br />
Viste le domande di sospensione degli atti impugnati sia con il ricorso originario che con i motivi aggiunti e preso atto del loro rinvio al merito;<br />	<br />
Visto il ricorso n. 2336/2008, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, del Comune di Terranuova Bracciolini e del Comune di Castiglion Fibocchi (quest’ultimo, solo nel giudizio n. 1862/2008);<br />	<br />
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Vista l’istanza di trattazione congiunta dei ricorsi, depositata dal Comune ricorrente in data 29 gennaio 2009;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 19 marzo 2009, il dr. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di S. Giovanni Valdarno espone di far parte, ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 25/1998, dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) Toscana Sud, costituito da tutti i Comuni compresi nelle Provincie di Arezzo, Siena e Grosseto.<br />	<br />
La l.r. n. 61/2007 ha previsto all’art. 24 che i Comuni compresi negli A.T.O. costituissero consorzi obbligatori, denominato “Autorità o Comunità di ambito”, per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. A tal fine, la Regione Toscana approvava, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 27 dicembre 2007, lo statuto “tipo” delle Comunità di ambito.<br />	<br />
Iniziavano, quindi, le procedure per la costituzione della Comunità di Ambito “Toscana Sud”, fra i Comuni già facenti parte dell’A.T.O. Toscana Sud, sotto l’impulso e la direzione del Sindaco di Arezzo, in qualità di legale rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli facenti parte del predetto A.T.O. Toscana Sud. Nel corso dell’istruttoria effettuata a tal proposito, il Comune di S. Giovanni Valdarno, ricevute le bozza dello statuto e della convenzione costitutiva della Comunità di ambito, trasmetteva le proprie osservazioni critiche in merito alla bozza dello statuto, evidenziando di non condividere i criteri ivi fissati per la determinazione delle quote di partecipazione di ciascun Comune alla Comunità, perché destinate a privilegiare eccessivamente i Comuni sede di impianti di smaltimento dei rifiuti. Il Comune esponente contestava, altresì, la previsione di una cd. “indennità di disagio ambientale”, attribuibile ai Comuni sede dei predetti impianti.<br />	<br />
Nella seduta del 12 maggio 2008 la Conferenza dei Comuni interessati approvava il testo dello statuto e quello della convenzione della costituenda Comunità di ambito, senza tuttavia recepire le osservazioni critiche presentate dal Comune esponente (e ribadite in tale occasione dal Sindaco del Comune, che partecipava al dibattito, ma non alla votazione). Lo statuto e la convenzione deliberati venivano inviati ai Comuni per la relativa approvazione, ma con deliberazione del 19 giugno 2008, n. 16, il Consiglio Comunale di S. Giovanni Valdarno decideva espressamente di non approvare né il suddetto statuto, né la convenzione.<br />	<br />
Con deliberazione n. 535 del 14 luglio 2008 la Giunta Regionale Toscana demandava ad un decreto del Presidente della Regione l’invito ai Comuni interessati a provvedere alla costituzione delle Comunità di ambito (tra cui quella “Toscana Sud”), stabilendo anche la procedura da seguire in caso di inottemperanza al suddetto invito, mediante nomina di un Commissario fornito di poteri sostitutivi. Seguiva il decreto del Presidente della Regione Toscana n. 99 del 17 luglio 2008, recante l’invito ai Comuni interessati a costituire la Comunità di Ambito Toscana Sud, con assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per provvedere alla relativa costituzione.<br />	<br />
Il Comune di S. Giovanni Valdarno ed altri Comuni dell’area interessata non procedevano agli adempimenti necessari a siffatta costituzione.<br />	<br />
Pertanto, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 793 del 13 ottobre 2008 e di decreto del Presidente della Regione Toscana n. 156 del 14 ottobre 2008, il Sindaco di Arezzo veniva designato quale Commissario incaricato di approvare la convenzione costitutiva e lo statuto del consorzio denominato Comunità di Ambito Toscana Sud in sostituzione degli organi ordinari dei Comuni che non li avevano approvati o li avevano approvati in difformità. <br />	<br />
Con atto n. 2 del 5 novembre 2008 (classifica: A.14.11/2008), il Sindaco di Arezzo – Commissario ad acta provvedeva ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti del Comune esponente ed a tal fine approvava la convenzione costitutiva e lo statuto del consorzio denominato Comunità di Ambito Toscana Sud. <br />	<br />
Avverso le deliberazioni della Giunta Regionale n. 535 del 14 luglio 2008 e n. 793 del 13 ottobre 2008, nonché avverso i decreti del Presidente della Regione n. 99 del 17 luglio 2008 e n. 156 del 14 ottobre 2008, è insorto il Comune esponente, impugnandoli con il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 1862/2008 del Registro Generale. A sostegno del gravame, contenente domanda di annullamento previa sospensione, nonché previa adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte, il Comune ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 24 e 25 della l.r. n. 61/2007, nonché della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1001 del 27 dicembre<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della l.r. n. 61/2007, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 27 dicembre 2007, dell’art. 23, comma 7, della l.r. n. 25/1998, degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di pot<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 24 e 25 della l.r. n. 61/2007, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 27 dicembre 2007, degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 ed ec<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della l.r. n. 61/2007, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 27 dicembre 2007, degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei p<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l.r. n. 61/2007, nonché degli artt. 5 e 7 della l.r. n. 53/2001, giacché l’atto di nomina del Commissario non conterrebbe alcuna indicazione né sulla durata del mandato commissariale e sulle indennità e<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l.r. n. 61/2007, nonché degli artt. 5 e 7 della l.r. n. 53/2001 e degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, perché la nomina quale Commissario del Sindaco di Arezzo sarebbe illegittima sotto due profil<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato – al pari di quello originario – il 18 novembre 2008, il Comune esponente ha impugnato il provvedimento del Sindaco di Arezzo – Commissario ad acta, n. 2 del 5 novembre 2008, con cui, come già visto, il Commissario ha approvato lo schema della convenzione costitutiva e lo statuto della Comunità di Ambito Toscana Sud, in sostituzione dello stesso Comune esponente, rimasto inerte. Con i motivi aggiunti, proposti anche avverso la nota di accompagnamento del suddetto provvedimento commissariale, il Comune di S. Giovanni Valdarno ha chiesto l’annullamento, previa sospensione nonché previe misure cautelari provvisorie, degli atti impugnati. <br />	<br />
A supporto del gravame, ha dedotto le medesime censure già formulate con i primi tre motivi del ricorso originario, aggiungendovi la doglianza di illegittimità derivata e quelle di violazione e falsa applicazione degli artt. 30, della l.r. n. 61/2007, 5 e 7 della l.r. n. 53/2001 e 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in quanto il Commissario non avrebbe preventivamente verificato l’eventuale intervenuto adempimento degli obblighi, da parte del Comune ricorrente, nelle more del procedimento.<br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 1072/2008 del 19 novembre 2008 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana ed i Comuni di Arezzo, Terranuova Bracciolini e Castiglion Fibocchi, depositando memorie con cui hanno eccepito in via preliminare la decadenza e la tardività del gravame, nonché nel merito la sua infondatezza.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 26 novembre 2008 è stata disposta la riunione al merito dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Nel frattempo, il 20 novembre 2008 era stata sottoscritta la convenzione costitutiva del consorzio denominato Comunità di Ambito Toscana Sud.<br />	<br />
Col ricorso in epigrafe, rubricato al n. 2336/2008 del Registro Generale, il Comune di S. Giovanni Valdarno ha impugnato la suddetta convenzione, chiedendone l’annullamento (unitamente agli atti presupposti, tra cui i verbali dell’assemblea tenutasi appunto il 20 novembre 2008).<br />	<br />
A sostegno del gravame, oltre al vizio di illegittimità derivata dagli atti impugnati nel giudizio R.G. n. 1862/2008, ha ripresentato le stesse censure già oggetto dei primi tre motivi del ricorso originario proposto in tale giudizio (necessità del consenso dei singoli Comuni alle parti dello statuto difformi dallo “statuto tipo” approvato dalla Regione; contestazione dei criteri di individuazione delle quote di partecipazione al consorzio, da assegnare ai singoli Comuni; illegittimità della previsione della cd. indennità di disagio ambientale).<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana ed i Comuni di Arezzo e Terranuova Bracciolini, reiterando le eccezioni preliminari di decadenza e tardività del gravame già sollevate nel giudizio R.G. n. 1862/2008, nonché, nel merito, deducendo l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
Con nota depositata il 29 gennaio 2009, il Comune ricorrente ha chiesto la trattazione congiunta dei ricorsi epigrafati.<br />	<br />
All’udienza del 19 marzo 2009 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso rubricato al n. 1862/2008 del Registro Generale, il Comune di S. Giovanni Valdarno impugna gli atti del procedimento rivolto al commissariamento del medesimo Comune ai fini del recepimento della convenzione costitutiva del consorzio denominato “Comunità di Ambito Toscana Sud”, nonché del relativo statuto. Con i motivi aggiunti impugna, inoltre, l’atto commissariale di approvazione della suddetta convenzione costitutiva e relativo statuto.<br />	<br />
Con successivo ricorso, rubricato al n. 2336/2008 del Registro Generale, il Comune impugna, poi, la stessa convenzione costitutiva del consorzio de quo, sottoscritta nell’assemblea del 20 novembre 2008, nonché il verbale di detta assemblea.<br />	<br />
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi ora menzionati, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva esistente tra gli stessi.<br />	<br />
Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di dover scrutinare le molteplici eccezioni processuali di irricevibilità e di inammissibilità, formulate dalle Amministrazioni resistenti nel giudizio R.G. n. 1862/2008 e riproposte in quello R.G. n. 2336/2008.<br />	<br />
Nello specifico, viene eccepita la tardività dell’impugnazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 14 luglio 2008 e del decreto del Presidente della Regione n. 99 del 17 luglio 2008, quali atti immediatamente lesivi, conosciuti dal Comune ricorrente sin dalla notificazione degli stessi, con raccomandata del 17 luglio 2008, ricevuta dal Comune di S. Giovanni Valdarno il successivo 25 luglio 2008. Considerata la mancata tempestiva impugnazione di tali atti presupposti immediatamente lesivi, sarebbe inoltre inammissibile l’impugnazione degli altri atti gravati, quali atti meramente consequenziali rispetto ai primi: si tratterebbe, infatti, di atti la cui emanazione era dovuta in caso di inadempimento perdurante alla data del 30 settembre 2008 (come in effetti si è verificato), come si evincerebbe dall’art. 30, comma 1, della l.r. n. 61/2007. In base a quest’ultimo, infatti, la pura e semplice scadenza dei termini per adempiere legittimerebbe l’esercizio dei poteri sostitutivi.<br />	<br />
Peraltro, il ricorso sarebbe affetto da un ulteriore ed autonomo profilo di inammissibilità, in forza della mancata impugnazione del verbale della Conferenza dei Comuni del 12 maggio 2005, con cui la predetta Conferenza ha approvato la bozza di statuto e di convenzione costitutiva del consorzio ex art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, denominato “Comunità di Ambito Toscana Sud”. Si tratterebbe infatti di un atto che, ancorché da sottoporre all’approvazione di un altro Ente od organo, avrebbe concluso una fase del procedimento con rilevanza esterna e che, perciò, sarebbe immediatamente lesivo e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato, dovendosene escludere una natura meramente endoprocedimentale, quantomeno nei confronti dei soggetti che hanno preso parte alla suddetta Conferenza del 12 maggio 2005. Del resto, la conoscenza, da parte del Comune ricorrente, del testo dello statuto censurato, emergerebbe sia dalla partecipazione del Sindaco di S. Giovanni Valdarno alla Conferenza de qua, sia dal fatto che lo statuto è allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di S. Giovanni Valdarno del 19 giugno 2008, in cui è stato deciso di non approvarlo.<br />	<br />
Per le doglianze formulate avverso le previsioni concernenti la cd. indennità di disagio ambientale sussisterebbe, poi, un ulteriore e distinto motivo di inammissibilità, essendo detta indennità prevista già dal par. 5.3.1 del “Piano Straordinario area vasta A.T.O. 7, A.T.O. 8 e A.T.O. 9” approvato dai Comuni facenti parte dell’A.T.O. Toscana Sud il 9 aprile 2008 e quindi ben conosciuto dal Comune ricorrente, che, tuttavia, non l’ha impugnato. A nulla varrebbe, in contrario, che il predetto Comune abbia espresso voto contrario all’approvazione del Piano de quo, non avendolo poi impugnato nella parte in cui ha previsto l’indennità di disagio ambientale. Pertanto, anche qualora l’impugnazione delle clausole dello statuto consortile che ripropongono l’indennità in parola venisse accolta, alcun beneficio ne discenderebbe per il Comune ricorrente, restando inalterata la previsione dell’indennità stessa contenuta nel Piano Straordinario e relativi atti attuativi.<br />	<br />
Le suddette eccezioni debbono essere condivise, nei termini di seguito enunciati.<br />	<br />
Innanzitutto, va condivisa l’eccezione di tardività dell’impugnazione degli atti regionali con cui è stata avviata e poi conclusa la procedura di diffida ad adempiere e nomina del Commissario ad acta (la deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 14 luglio 2008 ed il decreto del Presidente della Regione n. 99 del 17 luglio 2008): con il corollario che, essendo atti presupposti immediatamente lesivi, la loro mancata tempestiva impugnazione implica l’inammissibilità dell’impugnazione degli altri atti, aventi natura meramente consequenziale, per i vizi derivati dagli atti presupposti rimasti inoppugnati (T.A.R. Liguria, Sez. II, 6 febbraio 2006, n. 94; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 20 febbraio 2008, n. 354; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 23 giugno 2003, n. 1009).<br />	<br />
Ed invero, nel caso di specie dalla documentazione versata in atti si ricava che la raccomandata del 17 luglio 2008, con cui sono stati resi noti al Comune ricorrente gli atti regionali più sopra indicati (in particolare, il decreto del Presidente della Regione n. 99 del 17 luglio 2008), è stata ricevuta in data 25 luglio 2008: in proposito, infatti, la Filiale di Arezzo di Poste Italiane ha attestato che detta raccomandata “è stata consegnata allo sportello del centro postale di San Giovanni Valdarno in data 25 luglio 2008 all’incaricato addetto al ritiro della corrispondenza del Comune di San Giovanni Valdarno, che ha presso di noi una casella postale aperta” (cfr. all.ti 5 e 9 della difesa della Regione Toscana ed all. 1 della difesa dei Comuni di Terranuova Bracciolini e Castiglion Fibocchi). Se ne desume che il termine di impugnazione degli atti della procedura di diffida ad adempiere e nomina del Commissario – considerato il periodo di sospensione dei termini ex l. n. 742/1969 – scadeva in data 8 novembre 2008. Il ricorso originario n. 1862/2008, invece, è stato notificato il 10 novembre 2008 e, perciò, tardivamente. Ciò è del resto ammesso dal medesimo Comune ricorrente che, nella memoria finale, menziona un disguido dei propri Uffici, i quali hanno erroneamente considerato la data di assunzione della raccomandata di cui si discute al protocollo comunale (avvenuta il giorno successivo), trascurando che tale data non coincideva con quella del ritiro della raccomandata stessa presso l’Ufficio postale.<br />	<br />
Da quanto sinora detto si desume, quindi, l’irricevibilità del ricorso originario R.G. n. 1862/2008.<br />	<br />
Con riferimento, invece, al ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’atto commissariale di esercizio dei poteri sostitutivi, esso risulta inammissibile nella parte in cui sono dedotti vizi derivati dagli atti presupposti tardivamente impugnati (e così per la doglianza di illegittimità derivata). Per quanto riguarda, invece, i vizi autonomi sollevati a carico del succitato atto commissariale (che, in gran parte, riproducono le censure avverso lo statuto consortile formulate con il ricorso originario), va accolta la distinta ed ulteriore eccezione di inammissibilità di questi per mancata impugnazione del verbale della Conferenza dei Comuni del 12 maggio 2008. Come già ricordato, infatti, in tale Conferenza – il cui verbale richiama l’art. 14-ter della l. n. 241/1990 – i Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto hanno approvato il testo dello statuto e della convenzione costitutiva della “Comunità di Ambito Toscana Sud”. <br />	<br />
Al riguardo, si osserva che siffatta Conferenza è stata tenuta ai sensi dell’art. 25, comma 2, della l.r. n. 61/2007, e che, quindi, essa risultava finalizzata alla predisposizione dello statuto dei costituendi consorzi denominati “Comunità di Ambito”, destinati, ai sensi del precedente art. 24, a subentrare agli A.T.O. nel servizio di gestione integrata dei rifiuti: è vero, pertanto, che successivamente alla predisposizione dello statuto, l’art. 25, comma 2, cit., prevede l’approvazione di questo da parte dei Comuni ricompresi nel consorzio. Nondimeno, dal combinato disposto degli artt. 24 e 30 della l.r. n. 61/2007 si desume che la suddetta approvazione rappresenta per i Comuni un atto necessitato ed obbligatorio, il cui inadempimento fa scattare, trattandosi di consorzio obbligatorio, l’esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi regolati dal citato art. 30. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che, decorso inutilmente il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 24, comma 1, cit., per la costituzione delle “Comunità di Ambito”, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, nomina un Commissario che provvede, in luogo degli organi ordinari dei Comuni rimasti inerti, ad una serie di attività e funzioni, tra cui l’approvazione di convenzione e statuto (art. 24, comma 1, lett. a), cit.) e la sottoscrizione dell’atto costitutivo della Comunità di Ambito (art. 24, comma 1, lett. b), cit.). Deve, perciò, condividersi la tesi delle Amministrazioni resistenti, in base alla quale la Conferenza del 12 maggio 2008 ha avuto natura di atto immediatamente lesivo degli interessi del Comune ricorrente, poiché è in detta occasione che sono state definitivamente stabilite le clausole statutarie di cui il Comune stesso si lamenta. A nulla rileva che fosse prevista una fase successiva di approvazione di statuto e convenzione da parte dei Comuni interessati, perché dagli artt. 24 e 30 della l.r. n. 61/2007 emerge con chiarezza che in tale fase i Comuni non avevano alcun potere di sindacare il contenuto dello statuto, ormai definitivamente fissato e cristallizzato nel testo approvato dalla Conferenza summenzionata. Ed infatti, come si è visto – e come si è verificato per il Comune di S. Giovanni Valdarno – la mancata approvazione dello statuto, per disaccordo circa il tenore di alcune clausole dello stesso, ha comportato l’automatico instaurarsi del procedimento di diffida e nomina del Commissario per l’esercizio dei poteri sostitutivi. <br />	<br />
Alla stregua di quanto si è detto, deve dunque concludersi che il Comune ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini il verbale della Conferenza del 12 maggio 2008, quale atto immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente medesimo. Da un lato, infatti, il procedimento di cui all’art. 25, comma 2, della l.r. n. 61/2007, a differenza dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della l. n. 241/1990, non prevede alcuna determinazione finale dell’Amministrazione procedente che, in esito ai lavori della conferenza, faccia proprie motivatamente le conclusioni cui la conferenza stessa è pervenuta. Nello schema della l.r. n. 61/2007, invece, è direttamente il testo emergente dalla conferenza a costituire l’atto lesivo delle posizioni soggettive, non essendo previsto alcun atto di recepimento del verbale della conferenza stessa. Per conseguenza, risulta del tutto inapplicabile alla fattispecie in esame la giurisprudenza che – sulla base del diverso schema dettato dall’art. 14-ter cit. (il cui richiamo nel verbale del 12 maggio 2008 non pare del tutto appropriato) – ha escluso la diretta impugnabilità del verbale della conferenza di servizi decisoria, quale atto meramente interno ed endoprocedimentale (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 aprile 2008, n. 2815): è direttamente il verbale della conferenza che ha approvato, ex art. 25, comma 2 cit., la bozza di statuto e convenzione, ad essere l’atto lesivo degli interessi del Comune che non vi voglia sottostare, perché dissenziente da tutte o solo alcune delle relative clausole. Anzi, con argumentum a contrario si può dire che è proprio la differenza rispetto allo schema ex art. 14-ter cit., e quindi la mancanza di un atto conclusivo della P.A. procedente, a dimostrare il carattere immediatamente e direttamente lesivo del verbale della Conferenza dei Comuni del 12 maggio 2008 per le Amministrazioni dissenzienti (arg. ex T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 1426).<br />	<br />
In secondo luogo, deve ribadirsi la natura di atto dovuto quanto all’emanazione e vincolato quanto al contenuto dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati, dello statuto predisposto, ai sensi dell’art. 25, comma 2, cit., dalla conferenza dei Comuni stessi. Per l’effetto, quale che sia la veste da attribuire a detta approvazione, è netta la differenza di questa rispetto alle “approvazioni” che si sostanziano in atti di amministrazione attiva, attraverso cui l’organo competente, nel fare proprio l’operato di un altro organo, conserva il potere di modificare le determinazioni da “approvare” (per es.: l’approvazione della graduatoria di concorsi a pubblico impiego da parte della P.A. competente, con potere di intervenire sulle determinazioni illegittime della Commissione esaminatrice: C.d.S., Sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 67).<br />	<br />
Da ultimo, non osta alla conclusione della necessità dell’impugnazione immediata del verbale della Conferenza dei Comuni del 12 maggio 2008 la configurazione dello stesso quale atto meramente endoprocedimentale, atteso che sul punto va applicato l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’immediata impugnazione degli atti endoprocedimentali immediatamente lesivi degli interessi e della posizione soggettiva dei ricorrenti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2001, n. 4847; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 luglio 2004, n. 10181; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2003, n. 644, secondo cui, ove l’atto endoprocedimentale sia realmente ed immediatamente lesivo, la sua impugnabilità non può essere interpretata in termini di semplice facoltà).<br />	<br />
Ne discende l’inammissibilità delle doglianze formulate in via autonoma avverso il provvedimento commissariale (impugnato con i motivi aggiunti) n. 2 del 5 novembre 2008, recante approvazione (in sostituzione degli organi comunali inadempienti) dello statuto e della convenzione costitutiva della “Comunità di Ambito Toscana Sud”. Nello specifico, sono inammissibili le censure dedotte avverso il contenuto di talune clausole statutarie. È del pari inammissibile, oltre che palesemente infondata, la doglianza di illegittimità dell’operato del Commissario per non avere quest’ultimo verificato previamente se il Comune di S. Giovanni Valdarno avesse ottemperato alla diffida della Regione, atteso che è lo stesso Comune ad affermare la propria inottemperanza.<br />	<br />
Venendo all’esame del ricorso R.G. n. 2336/2008, anche rispetto ad esso va accolta l’eccezione di inammissibilità ora riportata, attinente all’omessa impugnazione del verbale della Conferenza dei Comuni del 12 maggio 2008. Non può, infatti, consentirsi, che attraverso l’impugnazione dell’atto di sottoscrizione della convenzione costitutiva del consorzio, con l’annesso statuto, il Comune di S. Giovanni Valdarno ottenga di sottrarsi alle conseguenze discendenti dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo rimasto, per l’appunto, inoppugnato. Ciò, tenuto conto che i vizi lamentati attengono proprio all’atto presupposto, avendo essi ad oggetto il contenuto dello statuto deliberato in sede di Conferenza dei Comuni.<br />	<br />
Da ultimo, mette conto accennare all’eccezione di inammissibilità dei ricorsi gravati, nella parte in cui con questi viene contestata la previsione di un’indennità di cd. disagio ambientale. Anche detta eccezione deve essere condivisa, in primo luogo perché, secondo quanto osservato dalle resistenti, l’indennità in parola risulta attualmente già prevista dal Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato dall’assemblea dell’A.T.O. n. 7 (quella di cui fa parte il Comune ricorrente) con deliberazione n. 6 del 19 aprile 2008, ai sensi dell’art. 27 della l.r. n. 61/2007. Infatti, nel dettare al parag. 5.3.1 i criteri per il calcolo della tariffa di riferimento, il Piano de quo contempla alla lett. e) la voce B14 (oneri diversi di gestione), la quale comprende, tra l’altro, la cd. indennità di disagio ambientale (cfr. all. 15 del Comune di Arezzo nel ricorso R.G. n. 1862/2008). Orbene, il Piano Straordinario è rimasto inoppugnato: se ne desume che, sebbene esso abbia un’efficacia temporalmente limitata (quella indicata dall’art. 27, comma 4, cit.), la sua attuale vigenza toglie qualunque interesse all’eventuale accoglimento in parte qua delle censure formulate dal Comune ricorrente avverso la clausola dello statuto della Comunità di Ambito, che, a sua volta, prevede siffatta indennità. Ed invero, l’annullamento in parte qua dello statuto non porterebbe alcun vantaggio immediato, concreto ed attuale al ricorrente, ma solo un vantaggio futuro ed eventuale, connesso alla scadenza del Piano senza la riproposizione di una clausola contenente l’indennità in parola. Donde l’inammissibilità in parte qua dei gravami per carenza di interesse ad agire, potendo detto interesse riconoscersi solo al soggetto che dall’eventuale annullamento dell’atto gravato sia in grado di ricavare un vantaggio specifico, concreto e immediato e non ipotetico o futuro (C.d.S., Sez. V, 26 febbraio 1992, n. 158; id., 22 marzo 1999, n. 309; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 2 aprile 2009, n. 380).<br />	<br />
Peraltro, sussiste una seconda ragione di inammissibilità in parte qua dei gravami, conseguente al fatto che la previsione statutaria contestata dal Comune di S. Giovanni Valdarno è quella (art. 12, lett. t) dello statuto: cfr. all. 14 del Comune di Arezzo nel ricorso R.G. n. 1862/2008, nonché all. 3 del ricorrente) che attribuisce all’Assemblea della Comunità di Ambito il potere di determinare i criteri per la fissazione dell’indennità di disagio ambientale “a favore dei comuni sede di impianto e per eventuali opere o azioni di mitigazione di altre situazioni di disagio che l’assemblea dovesse individuare”. Infatti, il Comune di S. Giovanni Valdarno lamenta che l’attribuzione aprioristica del beneficio de quo ai Comuni sede di impianto di smaltimento dei rifiuti, per mitigare i disagi patiti dalla popolazione a causa degli effetti pregiudizievoli dovuti alla presenza dell’impianto, sarebbe illegittima, giacché non terrebbe conto della situazione concreta: nel concreto potrebbe ben darsi che, a causa dell’ubicazione dell’impianto, a sopportarne gli effetti pregiudizievoli sia non già la collettività del Comune nel cui territorio l’impianto stesso è situato, ma la collettività di un altro Comune, limitrofo al precedente. Ciò è quanto si verificherebbe con riguardo alla popolazione del Comune di S. Giovanni Valdarno, sulla quale graverebbero le conseguenze pregiudizievoli (anche in termini di aumento del traffico veicolare) derivanti dall’ubicazione dell’impianto di smaltimento posto nel limitrofo Comune di Terranuova Bracciolini: impianto che sarebbe situato a soli mt. 900 dal confine comunale, ad una distanza di km 1,5 dall’abitato di S. Giovanni Valdarno, mentre ben maggiore sarebbe la distanza dall’abitato di Terranuova Bracciolini (km. 4,6). Il Comune ricorrente lamenta che, in base alla previsione statutaria contestata, l’indennità di disagio ambientale sarebbe attribuita al Comune di Terranuova Bracciolini e non ad esso ricorrente, sebbene sia la popolazione del ricorrente stesso a dover sopportare la situazione di disagio ambientale, per la cui mitigazione il beneficio de quo è previsto. Donde l’illegittimità della suddetta previsione.<br />	<br />
In contrario il Collegio osserva, però, che l’art. 12, lett. t) dello statuto attribuisce all’Assemblea il potere di riconoscere l’indennità de qua anche a Comuni non sede di impianto di smaltimento dei rifiuti, per opere o azioni di mitigazione di altre situazioni di disagio ambientale. È chiara, allora, la possibilità per il Comune ricorrente di far rientrare in siffatta previsione statutaria la situazione di cui esso si duole, cioè il disagio sopportato dalla propria popolazione per la presenza dell’impianto in Comune limitrofo, ai limiti del confine comunale. Donde l’inammissibilità anche per tal verso della censura, perché formulata nei confronti di una clausola che, a ben vedere, reca una previsione vantaggiosa per il ricorrente e non, invece, lesiva degli interessi di questo (C.d.S., Sez. IV, 22 marzo 2007, n. 1389; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 10 maggio 2007, n. 4910).<br />	<br />
Né potrebbe obiettarsi – come fa il ricorrente – che mentre l’attribuzione dell’indennità ai Comuni sede di impianto è automatica, costituendo un diritto statutariamente riconosciuto, quella in favore del medesimo ricorrente sarebbe solo eventuale, legata al riconoscimento, da parte dell’Assemblea, che la situazione da esso ricorrente esposta è effettivamente una situazione di disagio ambientale: non vi sarebbe nessuna garanzia – si aggiunge – che il riferimento alle altre situazioni di disagio possa interpretarsi come avente ad oggetto situazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle derivanti dalla presenza degli impianti di smaltimento nel territorio comunale.<br />	<br />
L’obiezione è sicuramente infondata, in quanto è evidente che la menzione, da parte della clausola statutaria contestata, delle “altre situazioni di disagio” vuole sottolineare proprio l’attribuzione del beneficio economico in parola anche per situazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle relative alla presenza dell’impianto nel territorio comunale. L’uso del termine “altre”, infatti, può essere inteso unicamente nel senso di aver voluto ammettere all’indennità de qua anche situazioni di disagio di Comuni (rectius, delle relative popolazioni) non connesse alla presenza dell’impianto nel territorio di detti Comuni. Donde la possibilità di ricomprendere quella lamentata dal Comune di S. Giovanni Valdarno tra tali “altre situazioni di disagio”, per la cui mitigazione è del pari prevista l’indennità di disagio ambientale.<br />	<br />
In altri termini, nell’art. 12, lett. t), le situazioni di disagio ambientale sono “altre” proprio rispetto alla situazione di disagio – acclarata per statuto – consistente, per un Comune, nel dover sopportare gli effetti connessi alla presenza dell’impianto nel suo territorio. Orbene, tra tali “altre” situazioni di disagio ambientale, legittimanti il riconoscimento del beneficio economico, non potrà non rientrare quella descritta dal Comune di S. Giovanni Valdarno, ove l’Assemblea della Comunità di Ambito ne accerti la fondatezza, riconoscendo la veridicità dei parametri sopra riferiti: se è vero, infatti, che l’indennità de qua è statutariamente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio è ubicato l’impianto di smaltimento dei rifiuti per mitigare i pregiudizi che ne derivano alle relative popolazioni, a fortiori dovrà ritenersi che (in forza della previsione dell’art. 12, lett. t), di “altre situazioni di disagio”) tale indennità spetti a quei Comuni i quali, pur non avendo impianti nel proprio territorio, abbiano però il centro abitato localizzato molto più vicino all’impianto rispetto al centro abitato del Comune, nel cui territorio l’impianto stesso è ubicato (nella fattispecie in esame, il centro abitato di S. Giovanni Valdarno sarebbe circa tre volte più vicino all’impianto di smaltimento rispetto al centro abitato di Terranuova Bracciolini, Comune nel cui territorio è ubicato detto impianto).<br />	<br />
Ne deriva l’inammissibilità anche sotto questo profilo della doglianza ora analizzata, in quanto – si ribadisce – il Comune di S. Giovanni Valdarno ben potrà far valere le proprie legittime pretese (ove ne sia verificata la sussistenza) tramite il riferimento, da parte della previsione statutaria contestata, alle “altre situazioni di disagio” ambientale.<br />	<br />
D’altro canto, nemmeno è possibile sostenere – come fa il Comune ricorrente – che la previsione di un’indennità di disagio ambientale non avrebbe alcuna copertura legislativa e dunque si porrebbe in contrasto con il principio dell’art. 23 Cost. (oltre che con l’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, il quale, nel dettare i criteri per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, non recherebbe alcuna indicazione in merito a detta indennità), o che, comunque, essa contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il quale devolve la tutela dell’ambiente alla legislazione esclusiva statale.<br />	<br />
Invero, premesso che la più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 15 giugno 2009, n. 13894) è arrivata ad escludere, sulla scorta dell’insegnamento della Corte costituzionale (v. in specie Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335) la natura tributaria della tariffa de qua, si deve in ogni caso osservare che – contrariamente alle tesi del ricorrente – nell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 si rinviene più di un elemento a favore della configurazione della cd. indennità di disagio ambientale. A tal proposito, infatti, acquistano rilievo determinante sia il riferimento alla necessità che la tariffa assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio (art. 238, comma 4, cit.), sia il riferimento all’esigenza che essa assicuri anche la copertura di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ad es. le spese di spazzamento delle strade (art. 238, comma 3, cit.). Ad avviso del Collegio – e contrariamente alle asserzioni del ricorrente – la cd. indennità di disagio ambientale ha un vincolo di scopo, essendo rivolta a coprire le spese per le opere e gli interventi di mitigazione del predetto disagio: ciò che è espressamente affermato dall’art. 12, lett. t), dello statuto in relazione alle “altre situazioni di disagio”, ma deve ritenersi valga anche per l’indennità prevista a favore dei Comuni sede di impianti di smaltimento, atteso che una diversa lettura introdurrebbe un’illegittima disparità di trattamento tra questa ipotesi e le altre, in presenza delle quali l’indennità de qua può essere riconosciuta. Avendo, dunque, il beneficio economico in questione la finalità di garantire la copertura delle spese per le opere di mitigazione delle situazioni di disagio connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il beneficio stesso risulta compreso nelle previsioni dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 cit., quantomeno nella surriferita statuizione (art. 238 cit., comma 3) dell’esigenza che la tariffa copra anche i costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani: costi accessori, tra i quali è ragionevole far rientrare il costo delle ricordate opere di mitigazione. Donde, per questo verso, l’infondatezza della doglianza del Comune di S. Giovanni.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso originario R.G. n. 1862/2008 è irricevibile, mentre quello per motivi aggiunti è inammissibile. Il ricorso R.G. n. 2336/2008 è a propria volta inammissibile: fermo restando che tutti i ricorsi ora citati sono altresì infondati nella parte in cui sono volti a contestare la previsione della cd. indennità di disagio ambientale.<br />	<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni – anche processuali – trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe e previa riunione degli stessi, dichiara irricevibile il ricorso originario R.G. n. 1862/2008 e per il resto dichiara i ricorsi inammissibili.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 marzo 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1387/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1387/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1387/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1387</a></p>
<p>Aldo FINATI – Presidente, Umberto MAIELLO – Estensore DE SIMONE e altro (avv. G. Masi, S. Leone) c. COMUNE DI MAIDA (avv. F. Ciriaco). Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Consiglieri comunali – Delibere del Consiglio – Legittimazione ad impugnare – Ammissibilità</p>
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<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Umberto MAIELLO – Estensore<br />
DE SIMONE e altro (avv. G. Masi, S. Leone) c. COMUNE DI MAIDA (avv. F. Ciriaco).</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Consiglieri comunali – Delibere del Consiglio – Legittimazione ad impugnare – Ammissibilità – Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sebbene sia generalmente esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale le delibere dell’organo di appartenenza, tale legittimazione è, invece, ammessa in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi propri del subprocedimento di deliberazione, che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal consigliere comunale (ad es., irritualità della convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio etc.), interferenti sul corretto esercizio del mandato</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale le delibere del consiglio per vizi propri del subprocedimento di deliberazione</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA CATANZARO<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Signori:Dott. Aldo Finati &#8211; Presidente; Dott. Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Primo Ref.; Dott. Umberto Maiello &#8211; Ref. Est. Ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n°786/2000, proposto da</p>
<p><b>DE SIMONE BERNARDINO, GUZZO SIGISMONDO, MURACA VINCENZO, PETRUZZA FRANCESCO DOMENICO</b>, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Gennarino Masi e Salvatore Leone e domiciliati, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>Comune di Maida</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Ciriaco ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Pascali, presso lo studio dell’Avv. Leo Ciriaco;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensiva<br />
della delibera del consiglio comunale di Maida n°4 del 4.2.2000 avente ad oggetto l’adozione del piano regolatore generale;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
visti tutti gli atti di causa;<br />
udito il relatore dott. Umberto Maiello all’udienza del 23.4.2004;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">I ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza del Comune di Maida, impugnano la delibera consiliare n°4 del 4.2.2000, con la quale è stato adottato il Piano Regolatore Generale.<br />
Lamentano sostanzialmente l’approvazione della proposta di deliberazione per effetto di una votazione sul testo complessivo e non articolo per articolo.<br />
Resiste in giudizio il Comune di Maida<br />
All’udienza del 23.4.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Va, anzitutto, disattesa l’eccezione formulata in rito dall’Amministrazione comunale di Maida, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.<br />
Il Collegio non ignora quel diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui deve escludersi la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale le delibere dell’organo di appartenenza.<br />
Pur tuttavia, tale legittimazione non può essere negata in quelle ipotesi, come nel caso in esame, in cui vengono dedotti vizi propri del subprocedimento di deliberazione, che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal consigliere comunale (ad es., irritualità della convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio etc.), interferenti sul corretto esercizio del mandato ( cfr. ex multis Tar Campania – Sez. I n°7203/2002).<br />
Viceversa, appare fondata l’ulteriore eccezione, articolata sempre in rito, afferente alla tardività del proposto gravame.<br />
Com’è noto, ai sensi dell’art. 21 della legge T.A.R. il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo va proposto mediante notifica del medesimo all’organo che ha emanato l’atto, nonché ad almeno un controinteressato, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica.<br />
Per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale il dies a quo per proporre impugnativa decorre dal giorno in cui scade il termine della pubblicazione.<br />
In entrambi i casi, però, considerata la ratio legis di assicurare il realizzarsi dell’effetto presuntivo di una legale conoscenza dell’atto da parte dei soggetti interessati, deve ritenersi che la piena ed effettiva conoscenza dello stesso vale ex se a fare decorrere il termine di rito, ancorché non risulti completato il relativo procedimento di notifica ovvero di pubblicazione.<br />
Va, dunque, riconosciuta piena equivalenza tra i suddetti presupposti – notifica, pubblicazione, conoscenza – perchè abbia inizio la decorrenza del termine d’impugnazione di cui al precitato art. 21 della legge T.A.R.<br />
Orbene, nel caso di specie, come efficacemente evidenziato dalla parte resistente, i ricorrenti, avendo concorso alla formazione dell’atto che assumono viziato, hanno avuto piena ed effettiva conoscenza di esso, oltre che della dedotta illegittima incidenza lesiva, sin dal 4.2.2000, laddove, invece, il ricorso risulta notificato solo il 21.4.2000, oltre dunque il termine di rito.<br />
Peraltro, anche a voler prescindere dai suddetti rilievi, nel merito, il ricorso appare infondato.<br />
Va, anzitutto, evidenziato che, nel corso della seduta consiliare del 4.2.2000, alcuna obiezione hanno sollevato i ricorrenti sul punto in questione, mostrando in tal modo acquiescenza all’organizzazione dei lavori della seduta.<br />
Inoltre, la pretesa necessità di un’approvazione distinta dei singoli articoli dell’atto pianificatorio adottato dal consiglio comunale di Maida non risulta imposta, sì da farne discendere un obbligo vincolante ed inderogabile, né dalla disciplina di settore relativa alla formazione dei piani urbanistici né dal testo unico degli enti locali.<br />
Né tanto meno i ricorrenti hanno allegato – ovvero semplicemente richiamato &#8211; a supporto delle dedotte censure disposizioni di natura regolamentare o statutarie vigenti nel Comune di Maida.<br />
Ciò che, pertanto, assume rilievo è che i consiglieri comunali abbiano avuto modo di esprimere la propria valutazione di sintesi sul disegno pianificatorio unitariamente ed organicamente considerato, in quanto in essa è assorbita l’approvazione delle singole specifiche disposizioni precettive ed allo stesso tempo salvaguardata la valutazione di sintesi, da ritenersi quest’ultima indispensabile trattandosi di un atto a contenuto unitario, nel quale le diverse scelte di assetto territoriale si combinano fra loro in un disegno organico complessivo ed armonico.<br />
Orbene, tali garanzie minime nel caso di specie risultano pienamente assicurate.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 23.4.2004.<br />
Il Ref. Estensore<br />
Il Presidente</p>
<p>Depositata in Segreteria il 7 giugno 2004</p>
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