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	<title>1385 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1385 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2017 n.1385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-3-2017-n-1385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-3-2017-n-1385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2017 n.1385</a></p>
<p>Pres. Balucani/ Est. Bellomo Sulla valutazione da parte del g.a. sull’oggettiva idoneità impeditiva della clausola escludente 1. Processo amministrativo –&#160;Clausole escludenti – Idoneità impeditiva – Valutazione g.a. – Fattispecie. &#160; 2. Processo amministrativo – Gara &#8211; Mancata partecipazione &#8211; Interesse ad impugnare – Non sussiste. &#160; 1. In tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-3-2017-n-1385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2017 n.1385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-3-2017-n-1385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2017 n.1385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balucani/ Est. Bellomo</span></p>
<hr />
<p>Sulla valutazione da parte del g.a. sull’oggettiva idoneità impeditiva della clausola escludente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo –&nbsp;Clausole escludenti – Idoneità impeditiva – Valutazione g.a. – Fattispecie.<br />
&nbsp;<br />
2. Processo amministrativo – Gara &#8211; Mancata partecipazione &#8211; Interesse ad impugnare – Non sussiste.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>
1. In tema di clausole escludenti, è necessaria la valutazione da parte del g.a. sull’effettiva idoneità della clausola, prescrivente requisiti oggettivi, ad impedire la partecipazione alla gara: tale idoneità impeditiva, pertanto, non può identificarsi con l’impossibilità di offrire un prezzo competitivo, la quale rappresenta semmai un ostacolo ma non un impedimento alla partecipazione.<br />
&nbsp;<br />
2. In tema di interesse ad impugnare, la tutela dell’iniziativa economica e della concorrenza nel mercato non può prevalere sulla certezza dei rapporti amministrativi fino a consentire l’impugnazione <em>ad libitum</em> al soggetto che, pur potendo, non ha presentato istanza di partecipazione ad una procedura di gara.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
Pubblicato il 27/03/2017<br />
N. 01385/2017REG.PROV.COLL.<br />
N. 09786/2016 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso in appello n. 9786 del 2016, proposto da:<br />
Pfizer Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;<br />
contro<br />
Estar &#8211; Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lembo in Roma, via G.G.Belli 39;<br />
nei confronti di<br />
Merck Serono S.p.A. non costituito in giudizio;<br />
Sandoz Spa non costituito in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR Toscana &#8211; sez. III, n. 1356/2016, concernente procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro volto alla fornitura di specialità occorrenti alle aa.ss. della regione toscana &#8211; lotto fornitura n.2 relativo a i &#8220;farmaci a base di somatropina &#8211; tutti i dosaggi&#8221;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Estar &#8211; Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Diego Vaiano e Alessandro Lembo su delega di Riccardo Farnetani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Pfizer S.r.l. domandava l’annullamento:<br />
&#8211; della delibera determinazione del direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi dell’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) del 20.06.2016, n. 739, con la quale si è deliberato l’indizione di una procedura aperta (gara n. 6/2<br />
&#8211; del bando di indizione della procedura di cui sopra, inviato alla GUUE il 21.06.2016, con particolare riguardo alle previsioni dettate in ordine al lotto di fornitura n. 2 relativo ai “farmaci a base di somatropina &#8211; tutti i dosaggi”;<br />
&#8211; del disciplinare di gara, del capitolato normativo e di tutti gli altri allegati al bando, sempre con specifico riguardo alla previsioni dettate in ordine al lotto di forniture n. 2 relativo ai “farmaci a base di somatropina &#8211; tutti i dosaggi”;<br />
&#8211; di tutti i chiarimenti resi dalla stazione appaltante a fronte delle richieste pervenute delle aziende farmaceutiche interessate alla partecipazione alla gara, in relazione a quanto dedotto nel ricorso;<br />
&#8211; della nota dell’11.03.2016, non conosciuta nei suoi contenuti, con la quale, secondo quanto riportato nella determinazione del Dirigente del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi dell’ESTAR n. 739/2016, il Coordinatore HTA, Claudio Marinai, avrebbe p<br />
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’ESTAR.<br />
Con sentenza n. 1356/2016 il TAR dichiarava inammissibile e comunque infondato il ricorso.<br />
2. La sentenza è stata appellata da Pfizer S.r.l., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituito per resistere all’appello l’ESTAR.<br />
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2017.<br />
DIRITTO<br />
1. Con determinazione 20 giugno 2016, n. 739 l’ESTAR ha avviato una procedura per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di specialità medicinali a base del principio attivo Somatropina, prevedendo l’aggiudicazione di un solo ed indistinto lotto.<br />
Pfizer S.r.l., azienda del settore, produce tre differenti tipologie di farmaci a base di somatropina, individuati nel “Genotropin Tubofiala”, nel Genotropin GoQuick e nel Genotropin MiniQuick, quest’ultimo in formulazione monodose e monouso. Detto ultimo farmaco presenta sensibili differenze rispetto agli altri prodotti esistenti sul mercato, sia per quanto attiene il confezionamento sia in considerazione dell’assenza di alcool benzilico, circostanza quest’ultima che ne consentirebbe l’uso nei confronti di pazienti con ipersensibilità accertata e in pazienti pediatrici al di sotto dei 3 anni di età.<br />
Con il ricorso di primo grado l’impresa, pur senza partecipare alla gara, ha contestato la scelta di aggiudicare la fornitura senza differenziare le diverse tipologie di prodotto, unitamente alla previsione di un’unica base d’asta pari ad euro 18,00/mg per tutti i dosaggi.<br />
Ha censurato, altresì, la scelta della stazione appaltante di utilizzare lo strumento dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, prevedendo che la gara sarà aggiudicata a tre operatori economici, nell’ambito dei quali un quantitativo pari al 50% sarà aggiudicato all’operatore economico che risulterà primo in graduatoria; un quantitativo pari al 35% sarà aggiudicato all’operatore economico che risulterà secondo in graduatoria; mentre un 15% sarà aggiudicato all’operatore economico che risulterà terzo in graduatoria.<br />
In particolare ha dedotto i seguenti vizi:<br />
1) violazione del principio di libertà di iniziativa economica, nonché dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e del principio che impone alle stazioni appaltanti di valutare offerte omogenee; la previsione di un lotto unico ed indistinto per tutte le specialità medicinali a base di Somatropina (lotto n. 2), con un’unica base d’asta, comporterebbe una limitazione del diritto di libertà economica;<br />
2) violazione dell’art. 30 e dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, nonché del principio che impone alle stazioni appaltanti di valutare offerte omogenee, in quanto malgrado le differenze tra i prodotti esistenti sul mercato si sarebbe previsto comunque una comparazione tra gli stessi con l’aggiudicazione nei confronti di soli tre operatori economici.<br />
3) violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto risulterebbe irragionevole anche la scelta di limitare solo a tre i soggetti cui aggiudicare il lotto 2, ciò in considerazione delle differenze esistenti tra i vari prodotti, circostanza quest’ultima che dimostrerebbe l’esistenza di un difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati.<br />
Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, non avendo la ricorrente partecipato alla gara, benché le clausole impugnate non avessero natura escludente. Ha comunque esaminato le censure formulate, ritenendole infondate.<br />
L’appellante ha contestato il ragionamento sotteso alla declaratoria di inammissibilità, nella parte in cui afferma che le clausole impugnate non avrebbero natura escludente, ritenendo al contrario avente natura escludente la previsione che «<em>ha imposto ai concorrenti di riferire il prezzo indicato in offerta, necessariamente inferiore a quello fissato in base d’asta, non già ai soli prodotti menzionati nella scheda di dettaglio, bensì a tutti i differenti farmaci a base di Somatropina da essi commercializzati, a prescindere completamente dalle scelte effettuate dall’azienda in fase di predisposizione dell’offerta e dalle rilevanti di ere te che i prodotti da essa commercializzati presentano quanto a formulazione, caratteristiche tecniche, di composizione e di modalità di somministrazione (monodose e pluridose, forniti con device o senza device</em>)».<br />
L’appellante evidenzia, altresì, di aver censurato anche la scelta della stazione appaltante di aver messo a confronto nell’ambito del medesimo lotto prodotti sostanzialmente differenti tra loro ed in quanto tali aventi prezzi di commercializzazione a loro volta non omogenei, in violazione dei principi di ragionevolezza e di <em>par condicio </em>che devono guidare l’azione amministrativa.<br />
Premessa l’ammissibilità del ricorso, l’appellante ha quindi esaminato il merito, insistendo per la fondatezza del ricorso di primo grado.<br />
2. L’appello è infondato.<br />
Sull’ammissibilità dell’impugnazione degli atti di gara da parte di chi non vi abbia partecipato si sono formati nel tempo, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, tre indirizzi:<br />
1) un orientamento tradizionale, che nega la possibilità di impugnazione a chi non ha presentato istanza di partecipazione;<br />
2) un orientamento più recente, che ammette la possibilità di impugnazione da parte dell’impresa di settore, a prescindere dalla presentazione dell’istanza di partecipazione;<br />
3) un orientamento intermedio, che riconosce la possibilità di impugnazione a chi non ha presentato istanza di partecipazione, se questa si palesa inutile, essendo la legge di gara preclusiva nei confronti dell’impresa.<br />
Il Tar ha fatto applicazione di quest’ultimo – prevalente – indirizzo, ritenendo che la disciplina di gara non impedisse la partecipazione della ricorrente, incidendo piuttosto sulle probabilità di aggiudicazione.<br />
Il Collegio ritiene che occorra tenere distinti i profili della legittimazione e dell’interesse ad agire.<br />
Sul primo piano rileva l’esistenza di un interesse legittimo all’aggiudicazione della gara, ravvisabile <em>ex ante</em>, in tutte le imprese che operano nel settore di mercato oggetto della gara, per essere la loro posizione differenziata e qualificata dall’ordinamento giuridico, anche alla luce dei principi UE in tema di appalti.<br />
Sul secondo piano rileva l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento degli atti di gara, da leggersi anche alla luce dei principi di buon andamento e di effettività, atteso che la presentazione di un’istanza di partecipazione che è certo sarà respinta si traduce in un appesantimento ingiustificato della procedura ed in un onere puramente formale per il cittadino.<br />
In tal senso è decisiva la posizione dell’impresa rispetto alla <em>lex specialis</em>, che si apprezza, oltre che dalle relative prescrizioni, dall’instaurazione di un contatto con la stazione appaltante (es. istanza di accesso, presentazione di osservazioni), da cui si evinca l’interesse della stessa a partecipare alla gara, pur in assenza di domanda.<br />
Nel caso in esame l’appellante si è limitata ad impugnare la delibera di indizione, il bando e il disciplinare, senza manifestare in altro modo l’interesse alla gara.<br />
Ciò impone uno scrutinio rigoroso dell’altro – prioritario – elemento, attinente alla natura delle clausole sfavorevoli.<br />
L’appellante cita a sostegno della sua tesi un precedente della Sezione (sentenza 5 dicembre 2016, n. 5113), laddove afferma che clausole escludenti sono anche quelle attraverso le quali la stazione appaltante perviene alla«<em>configurazione di caratteristiche oggettive, attinenti alla formulazione dell’offerta, sia sul piano tecnico che economico, che determinano un effetto egualmente impeditivo, sicché la concorrente non può e non deve essere costretta a presentare un’offerta inesorabilmente destinata all’esclusione solo per soddisfare formalisticamente l’onere di impugnare quest’ultima o l’approvazione della graduatoria, con inutile dispendio di tempo, soldi ed ulteriori energie processuali; ma invece può e deve reagire immediatamente contro l’illegittima formulazione del bando che contenga clausole che, impedendole di presentare l’offerta o per l’assenza di un requisito soggettivo, esistente ex ante, o per la presenza di caratteristiche oggettive, tecniche od economiche, dell’offerta richieste dal bando, le impediscano la partecipazione alla gara e si connotino come immediatamente escludenti</em>»<em>.</em><br />
Ma tale principio è dettato in astratto, impregiudicata la valutazione sull’effettiva idoneità della clausola che prescriva requisiti oggettivi a “impedire” la partecipazione alla gara. Ciò, secondo la stessa sentenza, avviene se è dimostrata l’impossibilità di offrire un prezzo ammissibile, prima ancora che competitivo.<br />
Ebbene, la previsione in oggetto non impediva la partecipazione alla gara dell’appellante, ma, semplicemente, la ostacolava, rendendo poco competitiva l’offerta.<br />
L’appellante ha contestato la scelta di prevedere un unico lotto e, più precisamente, l’obbligo di fornire prodotti oggettivamente differenti dal punto di vista tecnico allo stesso prezzo.<br />
L’appellata sostiene, invece, che non vi era obbligo per le imprese di offrire tutti i loro prodotti allo stesso prezzo, ancorché non remunerativo, essendo rimesso alla loro scelta quale prodotto offrire per il prezzo indicato.<br />
Ma, anche a prescindere da tale questione, la doglianza dell’appellante comunque finisce solo per evidenziare che la clausola in tesi illegittima, tenuto conto dei prodotti da essa commercializzati, non gli avrebbe consentito di proporre un prezzo competitivo e risultare così aggiudicataria della fornitura.<br />
La tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza nel mercato non può prevalere sulla certezza dei rapporti amministrativi fino a consentire l’impugnazione <em>ad libitum </em>all’impresa che, pur potendo, non ha presentato istanza di partecipazione. Se, peraltro, l’appellante riteneva che le previsioni della gara la tagliassero fuori irrimediabilmente dalle possibilità di aggiudicazione, avrebbe potuto chiedere un chiarimento o formulare osservazioni a tal riguardo, manifestando così il proprio interesse verso la procedura.<br />
3. L’appello è respinto.<br />
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />
Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Sergio Fina, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-3-2017-n-1385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2017 n.1385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1385/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1385</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini della fissazione sollecita nel merito, l&#8217; aggiudicazione di una fornitura di sistema di diagnostica di screening delle unità di sangue (procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara), poiche&#8217; la procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini della fissazione sollecita nel merito, l&#8217; aggiudicazione di una fornitura di sistema di diagnostica di screening delle unità di sangue (procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara), poiche&#8217; la procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell&#8217;operato delle amministrazioni; tale principio è derogabile per ragioni di natura tecnica ( ex art. 57, comma 2, del codice dei contratti ), che non paiono “prima facie” pienamente ravvisabili nel caso di specie, in cui la concreta possibilità per le imprese operanti sul mercato di rispondere alle esigenze della stazione appaltante, quali risultanti dal bando e dal capitolato di gara, ben poteva essere verificata nella sede del confronto concorrenziale piuttosto che nella fase delle indagini preliminari di mercato, la quale pare fondata su un’istruttoria carente e poco trasparente la dove non prende in considerazione che i requisiti tecnici richiesti potevano essere considerati come meri elementi di valutazione nell’ambito del confronto medesimo (in primo grado la sospensiva era stata respinta sottolineando la differenza tra i sistemi diagnostici in competizione, mettendo in luce l’unicità del prodotto dell&#8217;aggiudicataria che ragionevolmente precludeva il confronto concorrenziale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01385/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01069/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Roche Diagnostics S.p.A. &#8211; Società Unipersonale</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Bazzani ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi, in Roma, via Confalonieri n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Piemonte</b>, non costituitasi in giudizio;<br />	<br />
<b>Azienda Ospedaliera Oirm-S.Anna di Torino</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Barosio e Mario Contaldi, con domicilio eletto presso Mario Contaldi, in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Novartis Vaccines And Diagnostics Srl</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Colicchia, Giuseppe Fuda, Fabio Todarello e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3; 	</p>
<p>per la riforma dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE – TORINO &#8211; SEZIONE II n. 00036/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI &#8220;SISTEMA COMPLETO DI DIAGNOSTICA DI SCREENING NAT DELLE UNITÀ DI SANGUE&#8221; – MCP.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Oirm-S.Anna di Torino e di Novartis Vaccines And Diagnostics Srl;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2011, il Cons. Salvatore Cacace;	</p>
<p>Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Bazzani, Manzi, Contaldi e Vaiano;	</p>
<p>Considerato:	</p>
<p>&#8211; che la procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell&#8217;operato delle amministrazioni e che tale principio è derogabile per ragioni di natura 	</p>
<p>&#8211; che, non sussistendo i profili di estrema gravità ed urgenza di cui al comma 4 dell’art. 119 c.p.a., i veduti profili di fondatezza del ricorso comportano l’accoglimento della domanda cautelare di primo grado nei soli limiti dell’obbligo della fissazion	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello ( ricorso numero 1069/2011 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui in motivazione.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3, cod. proc. amm.	</p>
<p>Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1385/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1385</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardiniis Est. Vivaldi Giampiero di Vivaldi Lorenzo &#038; C. S.a.s. (Avv. O. Landi) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis ed E. Possenti) ed il Ministero dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) sulla necessità di applicare il procedimento sanzionatorio speciale ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1385/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-8-2009-n-1385/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2009 n.1385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardiniis Est.<br /> Vivaldi Giampiero di Vivaldi Lorenzo &#038; C. S.a.s. (Avv. O. Landi) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis ed E. Possenti) ed il Ministero dei Trasporti (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di applicare il procedimento sanzionatorio speciale ex art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 in caso di irregolarità nello svolgimento dei corsi di recupero punti patente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autoscuola – Corsi di recupero punti patente – Irregolarità in sede di verifica – Procedimento sanzionatorio – Disciplina applicabile &#8211; Art. 4 del d.M. 29 luglio 2003	</p>
<p>2. Atto amministrativo – Interpretazione – Apparente corrispondenza alla lettera del testo di legge &#8211; , Soluzione contrastante con uno o più precetti costituzionali &#8211; Deve essere senz’altro scartata in favore dell’opzione ermeneutica che garantisca il rispetto di siffatti precetti &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione ai corsi di recupero dei punti della patente , in caso di irregolarità rilevate in sede ispettiva, è applicabile in via esclusiva la disciplina speciale dettata dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 e non l’art. 123 del Codice della Strada. Ne consegue anzitutto che il provvedimento sanzionatorio è di competenza dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio. Ne  discende altresì la necessità che l’irrogazione della sanzione sia preceduta da una preventiva contestazione delle irregolarità accertate in sede di verifica ispettiva, nonché da una diffida ad eliminare entro sette giorni le irregolarità. Solo in caso di inottemperanza alla diffida, la P.A. può procedere all’irrogazione della sanzione, che peraltro consiste nella sospensione (da 15 giorni a 6 mesi) solamente dell’attività di svolgimento dei succitati corsi, e non già, come dispone l’art. 123 del Codice della Strada, di tutta l’attività dell’autoscuola (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la sanzione irrogata dalla Provincia ex art. 123 del Codice della Strada)	</p>
<p>2. Qualora l’interpretazione di una disposizione (e, così, di un atto amministrativo), sebbene sembri trovare appiglio nella lettera del testo, conduca tuttavia ad una soluzione contrastante con uno o più precetti costituzionali, essa deve essere senz’altro scartata in favore dell’opzione ermeneutica che garantisca, invece, il rispetto di siffatti precetti (fattispecie in cui è stato ritenuto che un’interpretazione dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 tale da escludere le autoscuole dal regime sanzionatorio speciale da esso previsto, comportando l’assoggettamento delle stesse ad un regime ben più pesante, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali dell’imparzialità (art. 97 Cost.) e della ragionevolezza (art. 3 Cost.))</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 621 del 2007, proposto dalla</p>
<p><b>società Vivaldi Giampiero di Vivaldi Lorenzo &#038; C. S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Vivaldi, rappresentato e difeso dall’avv. Oliviero Landi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, borgo S. Lorenzo 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia di Firenze<i></b></i>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis ed Elena Possenti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Firenze, via Ginori 10<br />
<b>Ministero dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri 4<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento a firma del dirigente della Direzione Mobilità della Provincia di Firenze, n. 1252 del 5 aprile 2007, contenente ordine di sospensione per mesi due di ogni attività effettuata dall’Autoscuola Vivaldi con sede in Sesto Fiorentino;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, tra cui:<br />	<br />
&#8211; la nota della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – Settore trasporti dei S.I.I.T. Toscana-Umbria – Ufficio provinciale di Firenze, prot. n. 097/PR del 7 novembre 2006;<br />	<br />
&#8211; il verbale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Firenze, prot. n. 092/PR del 13 (rectius, 3) novembre 2006;<br />	<br />
&#8211; la nota della Provincia di Firenze – Direzione TPL Mobilità, prot. n. 291535 del 4 dicembre 2006, recante comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione.<br />	<br />
&#8211; nonché degli atti in tali atti richiamati, presupposti e conseguenti..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte, nonché il decreto presidenziale n. 372/2007 del 27 aprile 2007, con cui la suddetta istanza è stata accolta;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze e del Ministero dei Trasporti;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 437/2007 del 17 maggio 2007, con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione;<br />	<br />
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 18 giugno 2009, il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, Vivaldi Giampiero di Vivaldi Lorenzo &#038; C. S.a.s., espone di svolgere da molti anni attività di autoscuola nel Comune di Sesto Fiorentino, essendo autorizzata a gestirvi l’Autoscuola Vivaldi. All’attività finora svolta, si è aggiunta dal 2004 l’effettuazione di corsi per il recupero dei punti della patente, ex art. 126-bis del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992).<br />	<br />
Nell’ottobre 2006 l’esponente organizzava un corso di recupero di punti, che avrebbe avuto inizio il 30 ottobre 2006 e sarebbe terminato il successivo 13 novembre (l’8 novembre per le patenti “B”). Tuttavia, a seguito di divergenze sul calendario delle lezioni, nessuno dei partecipanti si presentava per l’inizio del corso ed anzi venivano avanzate richieste di differimento dello stesso in un’epoca successiva. Nessuna comunicazione di ciò veniva tuttavia inoltrata all’Amministrazione.<br />	<br />
In data 2 novembre 2006 il personale ispettivo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Firenze eseguiva un controllo presso l’Autoscuola Vivaldi, onde verificare l’effettivo e regolare svolgimento del corso di recupero dei punti della patente da questa programmato a partire dal 30 ottobre 2006, nel quadro di una più generale attività di indagine estesa a tutto il territorio provinciale per accertare l’eventuale fittizio svolgimento dei corsi in questione. Nel caso di specie, l’ispettore incaricato del controllo accertava che nell’Autoscuola il corso non era stato attivato, né era stato predisposto alcun registro delle presenze dei partecipanti. Il titolare dichiarava, altresì, di non aver mai comunicato alcuna rinuncia al corso (cfr. il verbale prot. n. 092/PR del 3 novembre 2006). <br />	<br />
In esito alla predetta ispezione, la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – Settore trasporti dei S.I.I.T. Toscana-Umbria – Ufficio provinciale di Firenze inviava alla Provincia di Firenze apposito rapporto prot. n. 097/PR del 7 novembre 2006, in cui venivano elencate le irregolarità riscontrate durante l’ispezione, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Conseguentemente la Provincia di Firenze, con nota prot. n. 291535 del 4 dicembre 2006, comunicava al sig. Lorenzo Vivaldi l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività di autoscuola, ex art. 123, comma 8, lett. a), del Codice della Strada.<br />	<br />
L’esponente evidenzia di aver comunque provveduto a comunicare all’Amministrazione il fatto che il corso de quo non si sarebbe tenuto con lettera dell’8 novembre 2006, dunque prima della chiusura prevista per il corso stesso (stabilita, come già visto, per il 13 novembre 2006). Ciononostante, la Provincia di Firenze, con provvedimento a firma del dirigente della Direzione Mobilità, n. 1252 del 5 aprile 2007, disponeva la sospensione per mesi due a decorrere dal 2 maggio 2007 di ogni attività svolta dall’Autoscuola Vivaldi. Ciò, attesa la gravità delle violazioni accertate nella visita ispettiva del 2 novembre 2006 (la mancata attivazione del corso e la mancata predisposizione del registro di frequenza dello stesso, nonché la mancata comunicazione alla P.A. della non attivazione del corso in parola).<br />	<br />
Avverso la suddetta sospensione è insorta la società esponente, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.<br />	<br />
A sostegno del gravame – con cui la società ha domandato, altresì, l’adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte – sono state formulate le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 123, comma 8, lett. a), del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) e dell’art. 5, comma 3, del d.M. 29 luglio 2003, violazione dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, violazione del principio<br />
&#8211; violazione degli artt. 123 del d.lgs. n. 285/1992 e 336 del d.P.R. n. 495/1992, nonché dei principi di legalità e tassatività propri dei procedimenti sanzionatori, violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, incompetenza, eccesso di potere<br />
-violazione ed errata applicazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992, violazione per mancata applicazione dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003, incompetenza, violazione dei principi di legalità, tassatività e specialità propri dei procedimenti sanzionat<br />
&#8211; violazione dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, violazione dei principi di logicità, congruenza, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di mot<br />
Con decreto presidenziale n. 372/2007 del 27 aprile 2007 è stata accolta la domanda di emissione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Firenze, depositando memoria con la quale ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha concluso per la sua reiezione, previa reiezione dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Si è costituito, altresì, il Ministero dei Trasporti, depositando una nota dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze, con allegata la pertinente documentazione.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 16 maggio 2007, il Collegio, ritenuto ad un primo esame sussistenti sia consistenti elementi di fumus boni juris, sia il periculum in mora (in ragione della gravità della sanzione adottata), con ordinanza n. 437/2007 ha accolto l’istanza incidentale di sospensione.<br />	<br />
In vista dell’udienza di merito, sia la ricorrente, sia la Provincia intimata hanno depositato memoria conclusiva, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.<br />	<br />
All’udienza del 18 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Provincia di Firenze ha disposto la sospensione per mesi due dal 2 maggio 2007 di ogni attività svolta dall’Autoscuola Vivaldi, in base all’art. 123, comma 8, lett. a), del Codice della Strada.<br />	<br />
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.<br />	<br />
Nello specifico, non possono essere condivise le doglianze contenute nel primo, secondo e quarto motivo.<br />	<br />
Ed invero, con il primo motivo la ricorrente tende sostanzialmente a negare che sia riscontrabile a carico dell’Autoscuola Vivaldi la commissione di qualsiasi irregolarità. In contrario, deve tuttavia sottolinearsi che l’irregolarità (consistente nell’omissione della tempestiva comunicazione alla P.A. della mancata attivazione del corso di recupero dei punti della patente) è assolutamente innegabile. Ciò, ancorché la stessa – per quanto si dirà più oltre – debba poi considerarsi sanata, in virtù della riconosciuta applicabilità alla vicenda per cui è causa del meccanismo della previa diffida alla sua eliminazione ex art. 4, comma 2, del d.M. 29 luglio 2003, per effetto della lettera dell’8 novembre 2006: con tale lettera, indirizzata all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze, l’Autoscuola comunicava infatti, ma intempestivamente, l’annullamento del corso.<br />	<br />
È di palmare evidenza, al riguardo, che non si deve fare confusione tra mancata commissione della violazione e possibile sanatoria di quest’ultima, una volta che sia stata riscontrata. La differenza si coglie, ad es., giacché la violazione accertata potrebbe precludere l’autorizzazione allo svolgimento di corsi relativi a categorie di patenti ulteriori rispetto a quelle per cui i suindicati corsi sono stati autorizzati (cfr. art. 1, comma 5, del d.M. 29 luglio 2003), a nulla valendo, a tal fine, l’intervenuta sanatoria. <br />	<br />
Va poi respinto il secondo motivo, in quanto fondato sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 336 del d.P.R. n. 495/1992, laddove invece – come si dirà più diffusamente infra – questa è interamente regolata dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: la differenza non è solo formale, poiché, disciplinando l’art. 336 cit. il versante procedurale e non anche quello sostanziale, la sua applicazione lascerebbe aperta la questione del quantum della sanzione, che sarebbe allora quello determinato dall’art. 123, comma 8, del Codice della Strada. L’art. 4 del decreto ministeriale de quo individua, invece, anche il contenuto della sanzione, limitandolo alla sospensione della sola attività di effettuazione dei corsi di recupero dei punti della patente.<br />	<br />
Quanto, infine, alle doglianze mosse avverso il giudizio di gravità delle violazioni accertate a carico dell’Autoscuola (quarto motivo), ad avviso del Collegio la gravità di tali violazioni è inconfutabile. È, invero, indiscutibile che l’Autoscuola avesse un obbligo di tempestiva comunicazione della non effettuazione del corso, da adempiere non oltre il momento in cui – secondo la descrizione dei fatti contenuta nel ricorso – la prima lezione è andata deserta, palesando l’intento dei frequentanti di non seguire più il corso. Qualsiasi diversa conclusione trascura, anzitutto, che, in assenza della predetta comunicazione, ove l’ispezione non fosse stata eseguita, rivelando la mancata attivazione del corso, l’Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal considerare il corso stesso regolarmente tenuto, con le conseguenze facilmente immaginabili. Né può dimenticarsi che la succitata comunicazione risponde all’interesse pubblico – di cui il Ministero dei Trasporti è portatore – a che siano consentiti i necessari controlli ed ispezioni per verificare la natura effettiva e non fittizia dei corsi di recupero dei punti della patente. Altrettanto grave è poi che non fossero state fatte le dovute annotazioni sul registro delle presenze: infatti, anche questo è un elemento che – con l’omessa comunicazione della non attivazione del corso – avrebbe potuto indurre l’Amministrazione (in difetto dell’accertamento ispettivo) a concludere che il corso si fosse regolarmente svolto. Si tratta, perciò, di violazioni che giustificavano pienamente l’intervento sanzionatorio della P.A.: siffatto intervento sarebbe stato, quindi, legittimo, se, secondo quanto si dirà di seguito, fosse stato espletato – come avrebbe dovuto essere – nei modi previsti dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003.<br />	<br />
Devono invece essere condivise le censure (contenute nel terzo motivo di gravame) formulate nei confronti dell’iter seguito dall’Amministrazione nel procedimento di irrogazione della sanzione e nei confronti dell’entità di quest’ultima.<br />	<br />
Ed infatti, con il terzo motivo la ricorrente sostiene che alla fattispecie de qua dovesse applicarsi la procedura della preventiva diffida a sanare le irregolarità riscontrate in sede di ispezione, stabilita dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 (decreto che prevede una specifica disciplina sanzionatoria per le irregolarità riscontrate nella gestione dei corsi di recupero dei punti della patente di guida). Sostiene inoltre che la sanzione applicabile, ex art. 4, comma 3, cit., potesse consistere nella sospensione da 15 giorni a 6 mesi soltanto dell’attività di svolgimento di nuovi corsi di recupero, e non già di tutta l’attività dell’Autoscuola. Sostiene, inoltre, che competente ad irrogare la sanzione sarebbe stato il direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.<br />	<br />
Il Collegio condivide tali affermazioni. In particolare, condivide la tesi per cui alla fattispecie in esame risulta applicabile in via esclusiva la disciplina speciale dettata dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: disciplina da cui discende la necessità che l’irrogazione della sanzione sia preceduta da una preventiva contestazione delle irregolarità accertate in sede di verifica ispettiva sullo svolgimento dei corsi di recupero dei punti della patente, nonché da una diffida ad eliminare entro sette giorni le irregolarità. Solo in caso di inottemperanza alla diffida, la P.A. può procedere all’irrogazione della sanzione, che peraltro consiste nella sospensione (da 15 giorni a 6 mesi) solamente dell’attività di svolgimento dei succitati corsi, e non già, come dispone l’art. 123 del Codice della Strada, di tutta l’attività dell’autoscuola.<br />	<br />
La Provincia, invece: a) ha tralasciato di far precedere l’irrogazione della sanzione dalla preventiva contestazione delle violazioni e diffida ad eliminarle; b) ha applicato all’Autoscuola Vivaldi la ben più dura sanzione dettata dall’art. 123 del Codice della Strada. Donde l’illegittimità dell’impugnata sospensione.<br />	<br />
Nessuna delle obiezioni sollevate a tal riguardo risulta convincente.<br />	<br />
Sul punto, la difesa provinciale eccepisce, anzitutto, l’inapplicabilità alle autoscuole della disciplina speciale di cui all’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: tale disciplina sarebbe applicabile solo ai soggetti pubblici o privati – diversi dalle autoscuole – che possono a propria volta svolgere corsi di recupero dei punti della patente di guida (A.C.I., Corpi di Polizia Municipale, associazioni di categoria con comprovata esperienza nell’attività di formazione). Nello stesso senso si esprime anche la nota prot. n. 059/PR del 10 maggio 2007 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze, depositata dalla difesa erariale. In senso contrario, va tuttavia condivisa l’osservazione dei ricorrenti, per la quale, laddove si ammettesse per un identico illecito amministrativo un regime sanzionatorio diverso a seconda che a commetterlo siano state le autoscuole (sottoposte al ben più pesante regime sanzionatorio dell’art. 123 del Codice della Strada), ovvero gli altri soggetti legittimati ad organizzare i corsi di recupero dei punti (che soli godrebbero delle garanzie, anche procedimentali, dettate dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003), si incorrerebbe in un’evidente violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., trattandosi di un’ingiustificata disparità di trattamento. A ciò aggiungasi che sarebbe, altresì, violato il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., proprio perché la diversità soggettiva degli autori del medesimo illecito non sarebbe in detta ipotesi un criterio ragionevole per differenziare la sanzione. Invero, anche i soggetti pubblici o privati diversi dalle autoscuole, ma al pari di queste legittimati ad effettuare i corsi in questione, debbono essere soggetti particolarmente qualificati, come si evince dall’art. 1, comma 1, del d.M. 29 luglio 2003, il quale: 1) fa riferimento a soggetti “di comprovata esperienza nell’attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale”; 2) richiede in ogni caso il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della P.A., la quale è chiamata, per conseguenza, a valutare l’idoneità di tali soggetti (cfr. il comma 3 dell’art. 1 cit.). Se ne deduce che il fatto che a commettere il medesimo illecito siano in un caso le autoscuole e nell’altro i soggetti, al pari di queste professionalmente qualificati ed autorizzati a svolgere i corsi, non consente di ragionevolmente prevedere un trattamento sanzionatorio diversificato nell’uno e nell’altro caso. In definitiva, perciò, anche alle autoscuole deve necessariamente applicarsi il regime sanzionatorio di cui all’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003.<br />	<br />
Stante quanto appena visto, è del tutto irrilevante che dal combinato disposto dall’art. 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto ministeriale de quo, sembrerebbe ricavarsi, sul piano letterale, la riferibilità della disciplina del citato art. 4 (e quindi del regime sanzionatorio da esso previsto) ai soli soggetti pubblici e privati individuati dall’art. 1, comma 1, cit. – in aggiunta alle autoscuole – quali soggetti che possono essere autorizzati ad effettuare i corsi di recupero dei punti della patente. Vero è che anche per gli atti amministrativi, analogamente a quanto stabilito per i contratti, assume preminente rilievo il criterio di interpretazione letterale (C.d.S., Sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1877; T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 novembre 2004, n. 1517): ciò, tuttavia, sempreché l’opzione interpretativa prescelta sia nel contempo rispettosa del superiore canone ermeneutico, per il quale, tra due possibili interpretazioni consentite dalla lettera di una disposizione, è corretta quella conforme a – o non contrastante con – la Costituzione (cfr. Corte cost., 15 luglio 2005, n. 282). In altre parole, qualora l’interpretazione di una disposizione (e, così, di un atto amministrativo), sebbene sembri trovare appiglio nella lettera del testo, conduca tuttavia ad una soluzione contrastante con uno o più precetti costituzionali, essa deve essere senz’altro scartata in favore dell’opzione ermeneutica che garantisca, invece, il rispetto di siffatti precetti. Nel caso di specie, da quanto sopra detto si evince che un’interpretazione dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 tale da escludere le autoscuole dal regime sanzionatorio speciale da esso previsto, comportando l’assoggettamento delle stesse ad un regime ben più pesante, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali dell’imparzialità (art. 97 Cost.) e della ragionevolezza (art. 3 Cost., in base al quale può essere sindacato l’esercizio arbitrario della discrezionalità normativa nell’individuazione delle condotte punibili e nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni: arg. ex Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 401). Se ne ricava che una simile interpretazione deve essere senz’altro scartata.<br />	<br />
Del resto, la riferibilità alle autoscuole, anche sul piano letterale, del regime sanzionatorio di cui al d.M. 29 luglio 2003 emerge dal combinato disposto degli artt. 4, comma 5, e 3, comma 3, del citato decreto ministeriale. Da tale combinato, infatti, si desume che per talune infrazioni contemplate nel decreto (appunto, quelle indicate dall’art. 4, comma 5), non occorre la previa diffida ad eliminarle: tra le predette infrazioni ve n’è una – quella di cui all’art. 3, comma 3 – riguardante il possesso dei requisiti in capo agli insegnanti di teoria delle autoscuole, ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti della patente. Ma allora, se tra le fattispecie di illecito contemplate dal d.M. 29 luglio 2003 ve n’è una che concerne gli insegnanti delle autoscuole, ciò significa che la disciplina sanzionatoria prevista dal citato decreto ministeriale – comprensiva dei suoi profili sostanziali e di quelli procedurali – si applica in toto anche alle autoscuole.<br />	<br />
Eccepisce, inoltre, la Provincia intimata che, per irregolarità quali quelle accertate e sanzionate nel caso di specie, non avrebbe senso né utilità il preventivo espletamento del procedimento di diffida ex art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: si tratterebbe, infatti, di irregolarità non sanabili a posteriori e per le quali la diffida sarebbe, pertanto, inutiliter data.<br />	<br />
L’eccezione è priva di fondamento, sia sul piano letterale, sia su quello logico-sistematico. Osserva sul punto il Collegio che l’applicazione della procedura di previa contestazione delle irregolarità, e previa diffida ad eliminare le stesse, alle violazioni riscontrate nell’ispezione del 2 novembre 2006, deriva testualmente dall’art. 4, comma 5, del d.M. 29 luglio 2003: come già rilevato, detto articolo consente, infatti, di irrogare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione ai corsi direttamente – e cioè senza previa diffida ad eliminarle – per le sole violazioni contemplate dai precedenti art. 1, commi 4 e 5, ed art. 3, commi 1 e 3. Queste ultime disposizioni concernono, tuttavia, irregolarità completamente diverse da quelle accertate nella vicenda in esame, riguardanti, rispettivamente: a) l’avvio del corso prima di aver ottenuto l’autorizzazione (art. 1, comma 4); b) l’effettuazione del corso per categorie di patenti diverse da quelle per cui si è stati autorizzati (art. 1, comma 5); c) il possesso, in capo ai docenti dei corsi di recupero ed agli insegnanti di teoria delle autoscuole, dei requisiti di abilitazione e di esperienza professionale per svolgere i suddetti corsi (art. 3, commi 1 e 3). Ne discende che per tutte le altre violazioni nello svolgimento dei corsi di recupero accertate in sede di verifica ispettiva – e dunque anche per quelle riscontrate nella fattispecie per cui è causa – non essendo per esse consentito l’esonero dalla diffida ex art. 4, comma 5, cit., l’irrogazione della sanzione deve essere preceduta, a pena di illegittimità, da un atto di contestazione della violazione e di diffida ad eliminarla entro sette giorni ed è subordinata all’accertamento dell’inottemperanza alla predetta diffida (art. 4, commi 2 e 3, cit.).<br />	<br />
Sul piano logico, poi, vero è che la procedura della previa diffida a sanare le irregolarità accertate sembra avere maggior coerenza rispetto agli illeciti amministrativi permanenti (che si rinnovano in ogni istante: T.A.R. Toscana, Sez. III, 23 gennaio 2008, n. 37, potendo perciò essere sanzionati in qualsiasi momento: T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 8 marzo 2004, n. 542): invece, quelle contestate all’Autoscuola Vivaldi sembrano violazioni rientranti tra gli illeciti amministrativi istantanei (in cui la condotta antigiuridica si è esaurita nel momento del compimento dell’azione o dell’omissione), per i quali la configurabilità di una previa diffida parrebbe più problematica. In senso contrario, si deve tuttavia osservare che:<br />	<br />
a) il d.M. 29 luglio 2003, ai fini della dispensa dalla diffida, non distingue tra illeciti istantanei ed illeciti permanenti, ma tra violazioni ex art. 4, comma 5, per le quali è consentito l’esonero dalla diffida, e tutte le altre violazioni, per le quali il suddetto esonero non è consentito;<br />	<br />
b) l’art. 4, comma 5, cit., lì dove prevede la dispensa dalla diffida, ha carattere derogatorio e perciò è norma di stretta interpretazione, come tale non applicabile oltre i casi espressamente considerati (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 marzo 2003, n. 338): casi tra cui non sono ricomprese le violazioni accertate a carico dell’Autoscuola Vivaldi;<br />	<br />
c) in linea di principio, non può escludersi l’applicabilità della procedura della preventiva diffida anche alle violazioni per cui è causa, potendosi concedere un breve termine entro cui l’autoscuola potrà provvedere agli adempimenti omessi. Tale soluzione desta alcune perplessità sotto il profilo dell’effettività dell’apparato sanzionatorio, però essa è l’unica compatibile con il dettato normativo in esame, anche sul piano logico;<br />	<br />
d) infatti, pare incontestabile (e la Provincia non lo contesta in alcun modo) che la procedura della previa diffida debba applicarsi, ai sensi dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003, laddove a commettere violazioni come quelle ascritte all’Autoscuola Vivaldi siano i soggetti pubblici e privati diversi dalle autoscuole, ma al pari di queste legittimati, ex art. 1 del decreto ministeriale, ad effettuare i corsi di recupero dei punti della patente. Negare, quindi, che nella fattispecie per cui è causa fosse necessario o anche solo possibile far precedere la sanzione dalla diffida ad eliminare le irregolarità, si risolve nel riproporre (stavolta sul versante procedurale) quella distinzione tra le autoscuole e gli altri soggetti autorizzati allo svolgimento dei corsi, di cui si è più sopra dimostrata l’insostenibilità sul piano giuridico.<br />	<br />
Da quanto sin qui detto si deduce, quindi, la fondatezza del terzo motivo di gravame, e non soltanto sotto l’aspetto degli adempimenti procedurali da rispettare e del contenuto della sanzione irrogabile, ma anche in ordine al dedotto vizio di incompetenza. L’applicabilità in via esclusiva alla fattispecie in parola della disciplina speciale di cui all’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 comporta, infatti, che, ai sensi del comma 3 di detto articolo, competente ad irrogare la sospensione dell’autorizzazione allo svolgimento di nuovi corsi di recupero per le violazioni accertate, non è la Provincia, ma l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso è fondato nei termini ora detti, attesa la fondatezza del terzo motivo, e deve essere accolto, disponendosi l’annullamento dell’impugnato provvedimento di sospensione.<br />	<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di sospensione impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 giugno 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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