<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1384 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1384/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1384/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1384 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1384/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1384</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1384/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1384/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1384/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1384</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Conti sull&#8217;ordinanza sindacale di rimozione di opere in violazione di atti d&#8217;obbligo del proprietario Edilizia e urbanistica – Ordinanza sindacale di rimozione di opere in violazione di atti d’obbligo del proprietario – Legittimità &#8211; Necessità di un imminente esproprio – Insussistenza – Necessità di motivazione in ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1384/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1384</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1384/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1384</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Conti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordinanza sindacale di rimozione di opere in violazione di atti d&#8217;obbligo del proprietario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Ordinanza sindacale di rimozione di opere in violazione di atti d’obbligo del proprietario – Legittimità &#8211; Necessità di un imminente esproprio – Insussistenza – Necessità di motivazione in ordine all’interesse all’effettivo uso pubblico dell’area – Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima l’ordinanza sindacale con la quale si ordini al proprietario di un terreno di eliminare tutte le opere realizzate sull’area in violazione di atti d’obbligo ritualmente registrati, contenenti l’impegno a vincolare per gli “standards urbanistici” una porzione dell’area stessa (al fine di ottenere la concessione edilizia), anche in assenza di un imminente esproprio. Nè può ravvisarsi un’ipotesi di carenza di motivazione ove il provvedimento non faccia riferimento all’attuale interesse del Comune all’effettivo uso pubblico dell’area in questione per la realizzazione di “standards urbanistici”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 16456/97, proposto da</p>
<p><b>PASTORE Rocco, SEBASTIANELLI Vittorio, TOMMENCIONI Riccardo, IOVENITTI Massimo, BERNARDI Franco, LUCARELLI Enrico e dalla Società METALPRODOTTI</b>, in persona dell’Amministratore unico Patrizia Biancone, rappresentati e difesi dall’avv. Biagio Francesco Levato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via F. Cesi n. 72.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>COMUNE di ROCCA di PAPA (Roma)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Brancaccio e domiciliato ex lege (art. 35, secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054) presso la Segreteria di questo T.A.R.</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
dell’ordinanza sindacale del Comune di Rocca di Papa, in data 24.9.1997 n. 130, con la quale si ordina agli odierni ricorrente “di provvedere immediatamente alla eliminazione di tutte le opere di recinzione, ivi compreso il cancello di ingresso al condominio, e di ogni altra opera edilizia esistente sull’area, muraria o non, che non consenta l’uso pubblico delle aree destinate con gli atti d’obbligo di cui in premessa ad uso di “standards urbanistici””.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Comune di Rocca di Papa;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 21 ottobre 2004 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, altresì, gli avv.ti B. F. Levato e P. Brancaccio.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p> Con il ricorso in trattazione, notificato il 24 novembre 1997 e depositato il successivo 15 dicembre, i ricorrenti indicati in epigrafe espongono:<br />
&#8211;	che, in data 23.5.1990, il Comune di Rocca di Papa rilasciava al sig. Filiberto Manaccia la concessione edilizia n. 26/90, poi volturata a favore della MA.FRA s.r.l., per la realizzazione di due fabbricati bifamiliari sul terreno sito in Rocca di Papa di complessivi mq. 2.257, distinto in catasto al f. 4, part.lle 309 (ex 105/b) e 311 (ex 106/a), ricadenti in zona B 4 di completamento, la quale, secondo il P.R.G., prevede la destinazione del 65% dell’area ad uso residenziale ed il restante 35% per “standars urbanistici”;<br />	<br />
&#8211;	che, con atto d’obbligo a rogito notaio Paolo Coppi del 3.5.1990, trascritto presso la Conservatoria   RR.II. il 14.5.1990 (part. 13598), il predetto sig. Manaccia, dante causa della MA.FRA “si è obbligato per sé e aventi causa, a vincolare in favore del Comune di Rocca di Papa per gli standards urbanistici una porzione di terreno pari a mq. 790,23 (35% dell’intera area di mq. 2257);<br />	<br />
&#8211;	che, con il provvedimento impugnato, il predetto Comune, rilevato che la citata area di  mq. 790,23 risulta tuttora annessa alle singole proprietà immobiliari, recintata con muri ed utilizzata a scopi privati, ha ordinato ai ricorrenti, acquirenti delle singole porzioni immobiliari realizzate dalla MA.FRA, “di provvedere immediatamente alla eliminazione di tutte le opere di recinzione, ivi compreso il cancello di ingresso al condominio, e di ogni altra opera edilizia esistente sull’area, muraria o non, che non consenta l’uso pubblico delle aree destinate con gli atti d’obbligo di cui in premessa ad uso di “standards urbanistici””<br />	<br />
Ritenendo detto provvedimento  illegittimo, ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, ulteriormente esplicitati nella memoria del 10.9.2004, così dai medesimi ricorrente paragrafati:<br />
1)	eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà;<br />	<br />
2)	eccesso di potere per difetto/carenza di motivazione in relazione all’interesse attuale della P.A. per la realizzazione di “standards urbanistici” e l’uso pubblico dell’area vincolata;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />	<br />
Si è costituito per resistere il Comune di Rocca di Papa, il quale, con successive memorie del 30.6.2003, 1.10.2004 e 11.10.2004 ha opposto l’infondatezza del ricorso.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 21 ottobre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso ha per oggetto l’ordinanza sindacale, con la quale è stato ordinato agli odierni ricorrenti di eliminare tutte le opere, murarie e non, realizzate sull’area di 790,77 mq. che l’originario proprietario, al fine di conseguire le concessioni edilizie nn. 25/1990, 26/1990 e 27/1990 e relative varianti, si era impegnato, per ciascuna delle predette concessioni, con atti d’obbligo ritualmente registrati, a vincolare per gli “standards urbanistici”.<br />
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti sostengono l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, sull’assunto che l’area in questione sarebbe tuttora di loro proprietà, non essendo stata ancora espropriata e che, pertanto, le opere dagli stessi realizzate sarebbero legittime. In particolare si sostiene che le opere di recinzione sarebbero state realizzate per la difesa del possesso, che la piccola piscina sarebbe stata realizzata solo su una minima parte dell’area oggetto dell’atto d’obbligo e che il cancello d’ingresso al condominio insisterebbe su una porzione di terreno di proprietà della MAFRA s.r.l. ben distinta da quella oggetto del vincolo.<br />
Al riguardo giova preliminarmente puntualizzare che gli stessi ricorrenti riconoscono che l’area oggetto delle richiamate concessioni edilizie ricade in zona B4 di completamento, la quale, secondo le previsioni di P.R.G., è destinata per il 65% ad uso residenziale e per il restante 35% a “standards urbanistici” e che, in applicazione di detta previsione urbanistica, il Comune ha subordinato il rilascio delle citate conesssioni edilizie alla presentazione da parte dell’allora proprietario dell’area (sig. Filiberto Manaccia) di un atto, poi da questo regolarmente sottoscritto e  trascritto presso la Conservatoria dei RR.II,  con il quale si è obbligato, per ogni singola concessione “a vincolare per gli standards urbanistici una porzione di terreno pari a mq. 790, 77”, corrispondente al 35% dell’area relativa a ciascuna concessione edilzia. <br />
Ciò precisato, il motivo è fondato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello, atteso che, come risulta dagli atti depositati (v. doc. n. 3 di parte ricorrente), esso insiste sulla particella 113/a esterna all’area oggetto dell’atto d’obbligo e, pertanto, illegittimamente l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, ne ha disposto la rimozione sul presupposto dell’esistenza del predetto atto d’obbligo.<br />
Lo stesso motivo di gravame risulta, invece, infondato in relazione alle altre opere realizzate  dai ricorrenti (opere di recinzione e piscina), atteso che  gli stessi riconoscono che esse insistono entro l’area oggetto dell’atto d’obbligo, anche se, per la piscina, in minima parte, circostanza questa peraltro nemmeno dimostrata.<br />
Ciò nella considerazione che, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione non ha inteso rivendicare la proprietà dell’area in questione, ma unicamente la destinazione urbanistica dell’area stessa a “standards urbanistici” ed il contrasto delle opere realizzate  con detta destinazione.<br />
Al riguardo va, infatti, precisato che è ben vero, come sostenuto dai ricorrenti che essi, anche dopo la sottoscrizione dell’atto d’obbligo, rimangono proprietari dell’area (cfr. TAR Lazio, II, 21.9.1987 n. 1492) fino all’acquisizione della stessa da parte de Comune, ma è anche vero, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, che all’atto d’obbligo sottoscritto dall’allora proprietario non può riconoscersi il limitato effetto, sostenuto dai ricorrenti, di obbligare i proprietari a mettere a disposizione del Comune la predetta area nel momento in cui l’Amministrazione comunale riterrà di espropriarla.<br />
Al predetto atto d’obbligo, infatti, va riconosciuto anche e soprattutto l’effetto di individuare specificamente, con immediatezza e indipendentemente dal trasferimento o meno della relativa proprietà al Comune, l’area destinata a “standards urbanistici” che le disposizioni urbanistiche, come in precedenza evidenziato, individuano, nell’ambito della zona B4 di completamento, unicamente in termini percentuali (35%), ed è con riferimento a tale specifico effetto che va, quindi, interpretato il richiamo nel provvedimento impugnato al citato atto d’obbligo.<br />
Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione comunale, preso atto che nell’area destinata a “standards urbanistici”, quale specificamente individuata nell’atto d’obbligo, erano state realizzate opere in contrasto con tale destinazione,  ne ha disposto la rimozione.<br />
Le argomentazioni di cui sopra rendono altresì infondato il secondo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione, nel provvedimento impugnato, in ordine all’attuale interesse del Comune all’effettivo uso pubblico dell’area in questione per la realizzazione di “standards urbanistici”.<br />
Si è gia in precedenza precisato che con il provvedimento impugnato non ha inteso reclamare la proprietà pubblica della predetta area, ma unicamente la destinazione urbanistica della stessa, quale specificamente individuata con l’atto d’obbligo, ed il contrasto delle opere realizzate dai ricorrenti sulla stessa area rispetto a tale destinazione urbanistica. <br />
Con il terzo motivo di gravame, infine, i ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, sull’assunto che in tutti gli altri casi identici, verificatisi nel Comune di Rocca di Papa, non si è provveduto ad adottare analoghi provvedimenti di rimozione.<br />
Pur volendo prescindere dalla configurabilità o meno del predetto vizio rispetto agli atti in questione di natura vincolata, la censura è comunque inammissibile per genericità, non risultando specificati i soggetti rispetto ai quali l’Amministrazione avrebbe omesso di provvedere nel senso in cui si è provveduto nei confronti dei ricorrenti.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato ricomprende tra le opere da eliminare anche il cancello e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello, mentre per il resto va respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, stante la parziale soccombenza, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 16456/97 indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
Solveig COGLIANI	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1384/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1384</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1384</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1384/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1384/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1384/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1384</a></p>
<p>Aldo FINATI – Presidente, Umberto MAIELLO – Estensore COMUNE DI FAGNANO CASTELLO (avv. F.L. Torchia) c. REGIONE CALABRIA (avv. G. Rotella), COMUNE DI ACQUAPPESA (n.c.), COMUNITÀ MONTANA DELL’APPENNINO PAOLANO (n.c.), SO.CO.GE.S.A. s.p.a. (n.c.). Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – Localizzazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1384/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1384</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1384/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1384</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Umberto MAIELLO – Estensore <br /> COMUNE DI FAGNANO CASTELLO (avv. F.L. Torchia) c. REGIONE CALABRIA (avv. G. Rotella),  COMUNE DI ACQUAPPESA (n.c.), COMUNITÀ MONTANA DELL’APPENNINO PAOLANO (n.c.),  SO.CO.GE.S.A. s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – Localizzazione – Regola generale – In zone industriali – Localizzazione in aree diverse – Variante – Deve essere congruamente motivata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che in base all’art.19, d.lg. 5 febbraio 1997 n.22, viene privilegiata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle zone destinate dal piano regolatore a zone industriali, una diversa localizzazione comporta che la scelta di provvedere in variante deve essere congruamente motivata dando atto dell’impossibilità (ed indicandone le ragioni) di localizzare il previsto intervento in aree contraddistinte per effetto della programmazione urbanistica generale da una vocazione industriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la localizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti in zona non industriale comporta che la scelta di provvedere in variante deve essere congruamente motivata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA &#8211; CATANZARO<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Aldo Finati	&#8211; 				Presidente; Dott. Giulio Castriota Scanderbeg		Primo Ref.; Dott. Umberto Maiello 				Ref. Est. Ha pronunciato la seguente																																																																																		</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n°1126/1997, proposto dal<br />
<b>Comune di Fagnano Castello,</b> in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Francesco Luisa Torchia ed elettivamente domiciliato presso lo  studio del predetto difensore in Catanzaro alla via F. Crispi n°37;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Rotella ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Catanzaro al viale De Filippis n°280;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Comune di Acquappesa</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;<br />
della Comunità Montana dell’Appennino Paolano; in persona del legale rappresentante pro – tempore, n.c.;;</p>
<p>della <b>SO.CO.GE.S.A. s.p.a.- Società Concessioni e Gestioni Servizi Ambientali, </b>in persona del legale rappresentante pro – tempore, n.c.;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensiva<br />
&#8211;	Del decreto del Presidente della Giunta Regionale n°144 del 24.2.1997, di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Acquappesa;<br />	<br />
&#8211;	Di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale ed, in particolare, ove occorra della delibera del C.C. di Acquappesa n°35/1996 di adozione della predetta variante;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
visti tutti gli atti di causa;<br />
udito il relatore dott. Umberto Maiello all’udienza del 23.4.2004;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione n°35 del 22.11.1996, il Consiglio Comunale di Acquappesa ha approvato, ai sensi dell’art. 1 della legge 1/1978, un progetto per la realizzazione di un impianto industriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con variante allo strumento urbanistico vigente.<br />
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°144 del 24.2.1997, la Regione Calabria ha definitivamente approvato la detta variante.<br />
Avverso i suddetti atti, con il ricorso in epigrafe, il Comune di Fagnano Castello ha articolato le seguenti censure:<br />
1) violazione e falsa applicazione art. 1 della legge n°1/1978 – illegittimità derivata.<br />
L’opera approvata non presenterebbe i requisiti tipici dell’opera pubblica.v<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. 22/1997 – difetto di motivazione e per ciò violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.<br />
Risulterebbe violata la normativa di settore che impone di realizzare l’opera in argomento nelle aree con vocazione industriale. Difetterebbe la motivazione della scelta di localizzare l’opera in zona agricola.<br />
3) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti – illogicità manifesta.<br />
 L’opera approvata interferirebbe con il progetto di istituire in area contermine il parco naturale del Monte Caloria.<br />
Resiste in giudizio la Regione Calabria.<br />
Con ordinanza assunta all’udienza camerale del 24.7.1997, questo Tribunale ha respinto la richiesta incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.<br />
All’udienza del 23.4.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Preliminarmente, va disattesa la censura rubricata al punto 1) del proposto gravame, con cui la parte ricorrente denuncia l’illegittimità in via derivata del decreto del Presidente della Giunta Regionale n°144 del 24.2.1997, di approvazione della variante allo strumento urbanistico adottata dal Comune di Acquappesa con delibera consiliare n°35/1996.<br />
Segnatamente, oggetto di contestazione è il ricorso al procedimento di cui alla legge n°1/1978, a cagione della dedotta impossibilità di configurare l’opera approvata come pubblica.<br />
Sul punto, basta osservare che questo Tribunale, con sentenza n°3341 del 27.12.2002, già si è pronunciato in senso reiettivo su analoga censura articolata nel ricorso n°616/1997 dalla medesima parte ricorrente avverso la richiamata delibera consiliare del Comune di Acquappesa n°35/1996.La doglianza in esame va, dunque, respinta.<br />
All’uopo, il Tribunale, con motivazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata, evidenziava quanto segue: poiché non può discutersi della natura pubblica ( in senso oggettivo ) del servizio di smaltimento ed in genere di trattamento dei rifiuti, ne viene che tutte le opere allo stesso funzionali non possono che partecipare di tale connotazione pubblicistica. L’opera in oggetto, dunque, relativa alla realizzazione di un impianto di termodistruzione di rifiuti, deve ritenersi pubblica ai sensi della legge 1/1978; né osta all’applicazione di tale procedura accelerata la circostanza che a realizzare l’opera sia chiamata la società SO.CO.GE.S.A. s.p.a., peraltro, concessionaria dei servizi ambientali.<br />
Viceversa, appaiono fondate le residue censure con cui la parte ricorrente lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale dell’atto gravato.Invero, l’art. 19 del D.Lgs. 5-2-1997 n. 22 espressamente prevede che le Regioni privilegino la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. <br />
La piana lettura della richiamata disposizione evidenzia, dunque, che le aree destinate ad allocare impianti del tipo di quello approvato devono, di norma, essere reperite nelle zone destinate dal piano  regolatore a zone industriali.<br />
Ne discende che, ogni qualvolta si privilegi una diversa localizzazione, trattandosi di eccezione ad una regola di portata generale, la scelta di provvedere in variante debba essere congruamente motivata dando atto della impossibilità (ed indicandone le ragioni) di localizzare il previsto intervento edilizio in aree contraddistinte per effetto della programmazione urbanistica generale da una vocazione industriale. <br />
D’altronde, è oramai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, nell&#8217;ipotesi di varianti limitate o ad oggetto specifico, qual è quella che ne occupa, la P.A. è tenuta ad esternare i motivi della scelta urbanistica innovativa, motivando specificamente sia sulla necessità della scelta innovativa, sia sull&#8217;opportunità di acquisire quelle aree, anziché altre (ex multis: Consiglio di stato, Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3868).<br />
Tanto più che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto – senza che le suddette allegazioni siano state in alcun modo contestate dai soggetti intimati, rimasti contumaci ovvero, nel caso della Regione, costituitisi con memoria di stile &#8211; l’incompatibilità del progetto approvato con interessi pubblici di indubbio rilievo, il cui apprezzamento in comparazione con l’interesse cui è strumentale il costruendo impianto non si evince dal corredo motivazionale dell’atto impugnato.<br />
Ciò anche in ragione dell’omesso coinvolgimento procedimentale del Comune di Fagnano Castello, già sanzionato da questo Tribunale con il disposto annullamento della delibera di G.R. n°809 del 9.12.1996 di autorizzazione alla costruzione dell’impianto ( cfr. sentenza TAR Calabria – CZ – n°3341 del 27.12.2002).<br />
Segnatamente, viene in rilievo l’interferenza – attesa la dedotta contiguità &#8211; dell’opera de qua con un’area di particolare pregio ambientale, caratterizzata dalla presenza di sorgenti diffuse e di importanti corsi d‘acqua, oltre che sede dell’istituendo parco nazionale di Monte Caloria.<br />
Ora, nel caso in esame, pur essendo stata operata la precisa localizzazione dell&#8217;opera pubblica in questione, non si rinviene nei provvedimenti gravati alcuna esplicita considerazione giustificativa circa la necessità o l&#8217;opportunità della precisa scelta localizzativa compiuta, in comparazione rispetto ad altre possibili soluzioni in astratto compatibili con l’opzione privilegiata dal legislatore ovvero con gli altri interessi pubblici antagonisti a quello cui l’opera è strumentale.<br />
Fermo restando il merito delle scelte tecnico &#8211; discrezionali riservate alla P.A. procedente, trova, dunque, riscontro il dedotto vizio di legittimità di eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di motivazione.<br />
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 23.4.2004.<br />
Il Ref. Estensore<br />
Il Presidente</p>
<p>Depositata in Segreteria il 7 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1384/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1384</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
