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	<title>1383 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1383 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1383</a></p>
<p>D. Giordano Pres., R. Vampa Est., PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Pirro c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano Il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca (art. 9, commi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres., R. Vampa Est., PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Pirro c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano</span></p>
<hr />
<p>Il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca (art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/98) devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità  sociale dello straniero: va escluso ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate e si impone la valutazione di una serie di elementi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Straniero &#8211; permesso per soggiornanti di lungo periodo &#8211; diniego e revoca &#8211; condizioni ed accertamenti.</span></p>
<hr />
<p><em>Il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca (art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/98) devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità  sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell&#8217;intervenuta condanna penale, ma su più¹ elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dell&#8217;interessato, escludendo l&#8217;operatività  di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.</em></p>
<p><em>In altri termini, va escluso ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate e si impone la valutazione di una serie di elementi, desumibili dall&#8217;attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità  del reato commesso, la durata del soggiorno dell&#8217;interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta dell&#8217;autore durante tale periodo, la nazionalità  delle diverse persone implicate, la situazione familiare del richiedente.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/06/2019</p>
<p>N. 01383/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00706/2015 REG.RIC.</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 706 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Pirro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso, 41;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, alla via Freguglia, 1;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>del decreto emesso dal Questore di Milano in data 30.12.2014 e notificato il 7.1.2015, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato al ricorrente, nonché di ogni atto connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 8 maggio 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Con il provvedimento impugnato il Questore di Milano revocava il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare il ricorrente, stante:</p>
<p>&#8211; il giudizio di pericolosità sociale formulato in ragione della grave condotta delittuosa emergente dalla pronunzia del Tribunale di Milano di condanna in data 21 ottobre 2014 di esso ricorrente a tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 609-bis c.p.;</p>
<p>-la mancanza di vincoli familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento.</p>
<p>1.1. Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca, a motivi del gravame essenzialmente deducendo:</p>
<p>&#8211; eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla attuale e concreta pericolosità sociale del lavoratore; il ricorrente lamentava, anzitutto, la irragionevolezza del giudizio formulato dalla Autorità, tenuto conto che la sentenza di condanna del Tribunale di Milano sarebbe stata suscettibile di riforma in appello, nel mentre in ogni caso un singolo episodio delittuoso non potrebbe assumere carattere sintomatico della sua pericolosità sociale.</p>
<p>1.2. Con ordinanza del 16 aprile 2015 questo TAR respingeva la domanda cautelare, atteso“- che il reato per cui il ricorrente ha riportato la condanna (violenza sessuale, art. 609 bis del codice penale) rientra tra le fattispecie per le quali l’art. 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza; &#8211; che l’impugnato</p>
<p>provvedimento appare ulteriormente motivato con riferimento alla pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla sentenza di condanna del Tribunale di Milano, che lo ha qualificato come “soggetto violento””.</p>
<p>1.3. Nella udienza pubblica dell’8 maggio 2019 la causa veniva introitata per la decisione.</p>
<p>2. Il ricorso non è fondato.</p>
<p>2.1. L’art. 9, comma 7, lett. c) d.lgs. 286/98 dispone che “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.</p>
<p>Il richiamato comma 4, a sua volta, prescrive che “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.</p>
<p>2.2. Orbene, le deduzioni con le quali si censura il provvedimento di revoca impugnato non sono fondate.</p>
<p>2.2.1. E, invero, siccome chiarito dalla Corte costituzionale, in conformità dell’orientamento per vero già espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dello stesso tenore letterale dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98, il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca, devono essere sorretti da “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell&#8217;intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dell&#8217;interessato, escludendo l&#8217;operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate” (C. cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58; e pluribus, CdS, III, 29 ottobre 2012, n. 5515).</p>
<p>2.2.2. Così che, ai fini della emanazione del provvedimento che ne occupa, il richiamo ai reati contemplati agli artt. 4, comma 3 e 9, comma 4, d.lgs. 286/98 vale soltanto ad orientare tale giudizio di pericolosità, scaturigine di una compiuta ponderazione afferente, indi, -oltre che ai cennati provvedimenti penali- anche alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dell&#8217;interessato, escludendosi ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (CdS, III, 29 marzo 2019, n. 2083; CdS, III, 28 novembre 2016, n. 5014).</p>
<p>2.3. Orbene &#8211; alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, in ossequio ai dettami della Corte costituzionale (ord. 58/14, cit.; sentenza n. 202 del 2013, sulla rilevanza dei legami familiari) e ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo in base all’art. 8 della Convenzione (ex plurimis, Corte EDU, 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), circa la “possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall&#8217;attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell&#8217;interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente” &#8211; legittimo si appalesa l’operato dell’Amministrazione che, nel provvedimento impugnato, ha dato conto:</p>
<p>&#8211; della particolare gravità del reato di violenza sessuale commesso dal ricorrente (per cui è stata pronunciata una sentenza di condanna, nel 2014, a tre anni e quattro mesi di reclusione);</p>
<p>&#8211; del fatto che la condotta di reato ascritta al ricorrente denota un’indole violenta ed aggressiva, irrispettosa delle comuni regole di convivenza civile oltre che lesiva dei valori fondamentali della persona;</p>
<p>&#8211; della attualità e concretezza degli indici di pericolosità valorizzati, stante la collocazione temporale del reato commesso (17 gennaio 2014) e della condanna riportata in primo grado (21 ottobre 2014), in epoca assai vicina a quella di emanazione del gravato provvedimento;</p>
<p>&#8211; della inesistenza di legami e vincoli familiari rilevanti a’ sensi degli artt. 9 e 29 del d.lgs. 286/98.</p>
<p>2.4. E, invero, siccome risulta dal preambolo del gravato provvedimento, l’Autorità, nella formulazione del giudizio di pericolosità sociale di cui è menzione all’art. 9, comma 4, d.lgs. 58/98 –oltre che all’art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 58/98- ha tenuto in debita considerazione la natura e la effettiva latitudine della condotta addebitata al ricorrente, siccome acclarata dall’Autorità giudiziaria.</p>
<p>2.5. La condotta criminosa de qua, assai “recente” –in quanto commessa in epoca vicina a quella di adozione del provvedimento di revoca- è, invero, connotata da un pregnante grado di disvalore, (cfr., in particolare, i passi della motivazione della sentenza del Tribunale di Milano testualmente riportati nel provvedimento).</p>
<p>2.6. Né può assumere rilevanza, ai fini che ci occupano, la circostanza che la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2015 ed in parziale riforma della pronunzia di primo grado, abbia sussunto il fatto nel paradigma normativo di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., riconoscendone la “minore gravità” anche in considerazione della “desistenza” del reo dopo la reazione della vittima della violenza sessuale.</p>
<p>E, invero, la pronunzia della Corte territoriale ha pur sempre confermato la sussistenza del fatto e la sua colpevole ascrivibilità all’odierno ricorrente &#8211; a nulla rilevando la circostanza della coabitazione con la vittima, nell’appartamento della sorella; ciò che vale, anzi, a vieppiù connotare in termini di riprovevolezza la condotta del ricorrente &#8211; solo riducendo a due anni la entità della pena detentiva: in tal guisa pienamente supportando, ex post, il giudizio di pericolosità in allora formulato dalla resistente Autorità.</p>
<p>2.7. D’altra parte, la peculiare significatività, ai fini per cui è causa, del delitto commesso dal ricorrente si inferisce dal chiaro disposto:</p>
<p>&#8211; dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che lo annovera tra le fattispecie ex se ostative all’ingresso nel territorio nazionale, precludendo il rilascio del permesso di soggiorno in favore di chiunque “risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo</p>
<p>444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale (…)”;</p>
<p>&#8211; dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/98, rientrando nei delitti non colposi contemplati all’art. 381 c.p.p., in quanto tali idonei a supportare il giudizio di pericolosità sociale sotteso al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</p>
<p>2.8. Né, come sopra rilevato, può dirsi mancante un motivato giudizio della Autorità circa la pericolosità sociale ed il grado di inserimento sociale e familiare del ricorrente.</p>
<p>2.8.1. E, invero, nel corpo del provvedimento impugnato l’Autorità:</p>
<p>&#8211; non si è limitata a richiamare la sentenza di condanna, peraltro di per sé paradigmatica della pericolosità del ricorrente per la società;</p>
<p>&#8211; ha per contro arricchito l’apparato istruttorio e motivazionale posto a supporto della gravata revoca, con riferimento alla complessiva valutazione del comportamento del ricorrente, anche alla luce del suo inserimento sociale, e della inesistenza di legami familiari rilevanti ai sensi degli artt. 9 e 29 d.lgs. 286/98.</p>
<p>2.8.2. In ogni caso, il ricorrente non ha neanche fornito, nel corso del procedimento né nella presente sede giurisdizionale, alcuna dimostrazione della esistenza di flussi reddituali sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale al momento della emanazione del gravato provvedimento di revoca, limitandosi al deposito –a corredo della istanza di prelievo- di due buste paga afferenti a periodi ben successivi a quello in cui è stato adottato il provvedimento.</p>
<p>2.8.3. Ciò che contribuisce a vieppiù disvelare anche la inesistenza di qualsivoglia legame sociale e lavorativo del ricorrente con il nostro Paese, pienamente confermando il giudizio di pericolosità sociale sotteso al gravato provvedimento.</p>
<p>2.9. Di qui la ragionevolezza dell’iter logico-giuridico seguito dalla Autorità nella emanazione dell’impugnato provvedimento, che si appalesa, pertanto, immune da vizi, comechè giustificato da inoppugnabili circostanze di fatto e da un adeguato impianto motivazionale, non scalfito dalle allegazioni contenute nel gravame, con una valutazione che non può ritenersi illogica o carente, tenuto altresì conto della effettiva gravità delle condotte accertate, nonché del breve tempo trascorso tra la data di commissione del reato (17 gennaio 2014), quella di emanazione della sentenze di condanna (21 ottobre 2014) e quella di adozione provvedimento di revoca del permesso (30 dicembre 2014).</p>
<p>3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, giusta le regole generali, vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano G. A. P. (avv.ti R. Manconi e A. Caboni) c/ il Comune di Suni (avv. C. Murgia) sul momento rilevante per la quantificazione del danno nel caso di occupazione sine titulo di suoli privati Espropriazione per pubblica utilità – Comportamenti ablativi – Occupazione acquisitiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano<br /> G. A. P. (avv.ti R. Manconi e A. Caboni) c/ il Comune di Suni (avv. C. Murgia)</span></p>
<hr />
<p>sul momento rilevante per la quantificazione del danno nel caso di occupazione sine titulo di suoli privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Comportamenti ablativi – Occupazione acquisitiva o usurpativa – Illecito permanente – Domanda di risarcimento del danno per equivalente – In caso di mancata adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i. – Rilevanza &#8211; Abdicazione del diritto dominicale e momento rilevante per la quantificazione del danno</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’occupazione sine titulo di suoli privati da parte della P.A. integra un illecito permanente e non determina l’acquisto della proprietà in capo alla P.A., che si avrà solo nel momento in cui l’amministrazione avrà adottato un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza, il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, avrà abbandonato il proprio diritto di proprietà in favore dell’amministrazione; in tale ultima ipotesi, il momento rilevante per la quantificazione dei danni da occupazione sine titulo deve essere identificato nella data di notifica del ricorso per il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 181 del 2009, proposto da:<br />
<B>G. A. P.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosaria Manconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Caboni in Cagliari, via Paoli N.50; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Suni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cagliari, viale Bonaria N.80; </p>
<p align=center>per la condanna<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del Comune di Suni al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente per l’illegittima occupazione ed utilizzazione ad opera pubblica di un suo terreno, oltre rivalutazione ed interessi fino all’effettivo saldo, previa adozione da parte dell’Ente locale del provvedimento di cui all’articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; <br />	<br />
nell’ipotesi di restituzione dell’area da parte del Comune: per la condanna dello stesso Comune a risarcire i danni per l’utilizzazione del fondo senza titolo, e per la condanna a corrispondere l’indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria; <br />	<br />
in via subordinata<br />	<br />
per la determinazione e liquidazione del danno secondo i criteri e le modalità indicate nella sentenza n.2582/07 del Consiglio di Stato. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Suni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Sindaco del Comune di Suni, in esecuzione della delibera della GM n. 17 del 23.11.1983 di approvazione del progetto (con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere) per la realizzazione di infrastrutture stradali nelle zone di completamento “B2” previste dallo strumento urbanistico comunale, disponeva l’occupazione d’urgenza di aree di proprietà di parte ricorrente (con decreto del 25.2.1985), ricadenti in località “Su Padru” e “S’Ena”.<br />	<br />
Seguiva l’immissione in possesso con la redazione degli atti di consistenza.<br />	<br />
Con una serie di successive deliberazioni (dal 1995 al 1999) il Comune disponeva l’impegno di spesa per il pagamento degli indennizzi spettanti a ciascuno dei proprietari coinvolti nell’esproprio.<br />	<br />
Non essendo il decreto di esproprio stato adottato in pendenza del termine quinquennale di occupazione legittima, parte ricorrente chiede ora l’integrale risarcimento del danno per la perdita della proprietà della sua area utilizzata per la realizzazione dell’opera pubblica, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.<br />	<br />
Il Comune di Suni ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto, con conseguenziale condanna del Comune di Suni, al risarcimento dei danni subiti a causa dell’occupazione di un suo terreno e successiva utilizzazione dello stesso per la realizzazione di un’opera pubblica: infrastrutture stradali nelle zone di completamento “B2” previste dallo strumento urbanistico generale del Comune.<br />	<br />
La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era avvenuta con la delibera di Giunta comunale n. 17 del 23.11.1983; le aree erano state occupate con decreto di occupazione del 25.2.1985, ma non è stato poi adottato il decreto di esproprio, né entro il termine di validità della pubblica utilità, né successivamente.<br />	<br />
Essendo stata ormai realizzata l’opera pubblica, parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni per perdita della proprietà dell’area e per il periodo di occupazione senza titolo dell’area (dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità), nonché il pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo anteriore alla scadenza della pubblica utilità, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi.<br />	<br />
Il Comune di Suni ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere da parte ricorrente, rilevando che il passaggio della proprietà in capo al Comune era intervenuta, stante la realizzazione dell’opera pubblica, alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.<br />	<br />
L’eccezione del Comune non può essere condivisa alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, che ormai ritiene non più sostenibile la tesi dell’acquisizione per accessione invertita, o occupazione acquisitiva.<br />	<br />
Il principio dell’occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione di un’opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A.P., 29.4.2005 n. 2 e sez. IV, 21.5.2007 n. 2582, che il collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà “non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:<br />	<br />
&#8211; per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;<br />	<br />
&#8211; per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, &#8230; in q<br />
&#8211; per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del<br />
Nella sentenza si afferma anche che “dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.”<br />	<br />
L’acquisto della proprietà del terreno occupato, precisa il Consiglio di Stato, può quindi avvenire in forza dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che al primo comma così dispone:<br />	<br />
“Valutati gli interessi in conflitto, l&#8217;autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.<br />	<br />
Dalla riportata disposizione emerge il principio per il quale l’occupazione sine titulo, costituisce un illecito che obbliga il responsabile a restituire il suolo ed a risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione del bene al proprio patrimonio, per sottrarsi all’obbligo di restituzione.<br />	<br />
In altri termini, precisa il Consiglio, “a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge”.<br />	<br />
L’occupazione senza titolo di un terreno di un privato rappresenta un illecito permanente, da cui non può, quindi, conseguire il passaggio della proprietà in capo all’Ente Pubblico e conseguentemente non può decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.<br />	<br />
Ancorché l’occupazione del terreno di parte ricorrente risalga ad anni antecedenti l’entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni, i riportati principi desumibili dall’art. 43, si applicano anche al caso di specie.<br />	<br />
Infatti l’art. 43 “si riferisce a tutti i casi di occupazione sine titulo, anche a quelle sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico” (cfr. Cons. stato 2582/07 cit.).<br />	<br />
Non risulta però che il Comune abbia adottato, ai fini dell’acquisizione dell’immobile, il provvedimento disciplinato dal citato articolo 43, ancorché abbia disposto una consulenza tecnica per la determinazione del valore delle aree espropriate. Non risulta neppure che la perizia, che è stata poi eseguita dal geometra Andrea Napoli, sia stata poi utilizzata dal Comune per proporre il risarcimento dovuto ai proprietari delle aree interessate dall’opera pubblica.<br />	<br />
Pertanto, respinta l’eccezione di prescrizione, va accolta la domanda di risarcimento danni; danni che dovranno essere determinati secondo i criteri in appresso stabiliti e sulla base del valere venale dell’area occupata alla data di notifica del presente ricorso, in quanto chiedendo il risarcimento danni per l’illegittima occupazione da parte del Comune.parte ricorrente ha abdicato al diritto di proprietà sul proprio terreno, <br />	<br />
Infatti, consistendo il pregiudizio da risarcire essenzialmente nella perdita del valore patrimoniale in cui si sostanzia il diritto di proprietà, il danno deve essere necessariamente correlato alla entità economica del bene nel momento in cui il bene è stato definitivamente sottratto alla titolarità del privato ed acquisito al patrimonio dell’amministrazione.<br />	<br />
Tale momento non è quello di ultimazione dell’opera pubblica, ma quello, diverso, in cui l’amministrazione adotta un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza, quello in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abbandona il proprio diritto di proprietà in favore dell’amministrazione (cfr. CGA 18.2.2009 , n. 49).<br />	<br />
Nel caso di specie il momento dell’abbandono del proprio diritto di proprietà deve ritenersi verificato con la notifica del presente ricorso (26.11.2008), nel quale è contenuta la domanda di risarcimento del danno. <br />	<br />
Infatti al momento della richiesta di risarcimento danni, cui consegue l’implicito abbandono del diritto di proprietà sul terreno, si è verificato l’incontro della volontà del Comune di voler acquisire il terreno, in precedenza manifestato con l’occupazione del terreno e la sua utilizzazione ad opera pubblica, con quella del privato che richiedendo la corresponsione del risarcimento dei danni abdica al diritto di proprietà sul terreno utilizzato dall’Ente pubblico.<br />	<br />
La volontà di non voler restituire i terreni ormai utilizzati per la realizzazione dell’opera pubblica, il Comune l’ha ribadita con gli scritti difensivi, precisando che oramai l’opera pubblica è stata realizzata; tuttavia il Comune non ha ancora adottato il provvedimento di acquisizione.<br />	<br />
L’atto di acquisizione dovrà essere emanato dal Comune, per formalizzare il passaggio della proprietà con un titolo idoneo e necessario per la successiva trascrizione dell’acquisto nei pubblici registri immobiliari, in conformità al dettato di cui al 4° comma dell’articolo 43 che così recita:<br />	<br />
” Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l&#8217;autorità che ha disposto l&#8217;occupazione dell&#8217;area emana l&#8217;atto di acquisizione, dando atto dell&#8217;avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.”<br />	<br />
La domanda di risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno va pertanto accolta.<br />	<br />
Oltre al danno per la perdita definitiva della proprietà del bene, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del terreno per il periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza titolo (data di immissione in possesso) e la perdita della proprietà.<br />	<br />
Tale ultima voce di danno va risarcita con il criterio dettato dall’articolo 43 che, al comma 6 lettera b, ne prevede la quantificazione “b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.”<br />	<br />
Va precisata che, per giurisprudenza pacifica, ove al decreto di occupazione di urgenza, in precedenza emesso, non abbia fatto seguito il decreto di esproprio entro il termine della dichiarazione di pubblica utilità, il periodo di utilizzazione del bene va considerato come occupazione senza titolo, in quanto la mancata adozione del decreto di espropriazione comporta l’inefficacia ex tunc dell’occupazione di urgenza (cfr. A.P. 30.8.2005 n. 4).<br />	<br />
L’inefficacia retroattiva ex lege dell’occupazione di urgenza rende senza titolo la precedente apprensione ed utilizzazione del bene privato, con la conseguenza che la posizione del proprietario, appunto per il venir meno dell’atto degradatorio (decreto di occupazione di urgenza), va a riespandersi nella posizione di diritto soggettivo, la cui lesione va riparata con il risarcimento del danno e non con il pagamento dell’indennità di occupazione.<br />	<br />
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni, va detratta la somma, eventualmente corrisposta, per indennità di occupazione.<br />	<br />
Pertanto, per quanto riguarda il quantum del danno risarcibile (sul quale le parti non hanno formulato difese specifiche), la Sezione dispone che esso sia determinato dal Comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri (art. 43 comma 6) e in coerenza alle previsioni dell’art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998.<br />	<br />
Al riguardo fissa i seguenti criteri:<br />	<br />
a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune e parte ricorrente possono addivenire ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire ed in tal caso alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso;<br />	<br />
b) sia che tale accordo venga raggiunto, sia che non venga raggiunto, il Comune entro i successivi trenta giorni dovrà emettere un decreto, con cui disporrà la formale acquisizione dell’area occupata al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del testo unico;<br />	<br />
c) per la determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell’atto ex art. 43), il Comune dovrà attenersi al valore del bene al momento della notifica del presente ricorso (5.12.2008, non potendo avere rilevanza in questo giudizio il fatto che la parte ricorrente abbia &#8211; nel 2003- già proposto analogo ricorso al TAR, deciso con sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione), sulla base della destinazione urbanistica dell’area in questione risultante dallo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione del progetto dell’opera pubblica (la difesa del Comune afferma, ma non dimostra, che l’area fosse destinata a strada pubblica), e sulla base dell’effettiva potenzialità edificatoria dell’area medesima in base alla vicinanza all’abitato e alla presenza o vicinanza delle opere di urbanizzazione;<br />	<br />
d) oltre al valore venale del bene, come determinato alla lettera precedente, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo e segnatamente dall’inizio dell’occupazione del terreno (stante la perdita di efficacia ex tunc del decreto di occupazione di urgenza), sino alla predetta data del 5.12.2008, da quantificare, in assenza di ulteriori danni lamentati, nella misura degli interessi legali da calcolare in base al valore del bene in ciascun anno di occupazione senza titolo;<br />	<br />
e)sulla somma quantificata secondo le indicazioni di cui ai punti c) e d), a partire dalla predetta data del 5.12.2008, dovranno poi essere corrisposte le ulteriori somme per rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale fino all’effettivo soddisfo.<br />	<br />
Va a tale ultimo riguardo evidenziato che il diritto agli interessi, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello capitale, è un diritto autonomo da calcolare separatamente per ogni anno, non potendosi considerare parte integrante del debito principale, con la conseguenza che gli interessi non possono a loro volta generare ulteriori interessi, per il divieto dell&#8217;anatocismo.<br />	<br />
Qualora il Comune e il ricorrente non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell’area in questione, decorsi i termini prima indicati, parte ricorrente potrà chiedere alla Sezione l’esecuzione della presente decisione, per la successiva adozione delle misure consequenziali.<br />	<br />
In conclusione, disattesa la richiesta di CTU e la richiesta di rivalutazione monetaria, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie in ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna il Comune di Suni al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente, nei limiti e con le modalità di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida nella complessiva somma di € 2000,00 (duemila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1383/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1383/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1383</a></p>
<p>Pres. Giulia, est. Quiligotti sulla nomina del commissario ad acta Processo amministrativo – Silenzio inadempimento – Rito ex art. 21 bis L. 1034/71 &#8211; Nomina del commissario ad acta nella sentenza di accoglimento del ricorso – Ammissibilità – Proposizione dell’istanza di parte nel ricorso introduttivo – Ammissibilità Nel giudizio avverso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1383/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-2-2005-n-1383/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.1383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, est. Quiligotti</span></p>
<hr />
<p>sulla nomina del commissario ad acta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Silenzio inadempimento – Rito ex art. 21 bis L. 1034/71 &#8211; Nomina del commissario ad acta  nella sentenza di accoglimento del ricorso – Ammissibilità – Proposizione dell’istanza di parte nel ricorso introduttivo – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della p.a. il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza che accolga il ricorso. L’istanza di parte per detta nomina può essere proposta fin dalla data di proposizione del giudizio e non solo in via successiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II bis</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10914/2004 proposto dalla</p>
<p><b>IMMOBILIARE D.D.G. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Eugenio Mingoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, Piazza Mazzini n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Nettuno</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per la declatoria <br />
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno sulla istanza presentata dalla società ricorrente in data 8.6.2004 di attribuzione della destinazione urbanistica all’area di proprietà della stessa, sita nel Comune di Nettuno, alla Via Ponserico, distinta in catasto al folgio n. 31 part. 75, acquistata in data 25.2.2004 con atto rep. n. 32149 racc. 12311;<br />
e dell’obbligo del Comune di Nettuno di provvedere all’integrazione del P.R.G. relativamente all’area di proprietà della ricorrente; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 27.1.2005 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed udito l&#8217;Avv. Mingoia;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente ha acquistato in data 25.2.2004 con atto del Notaio Giuseppe Coppola di cui al rep. n. 32149 racc. 12311 un’area sita nel Comune di Nettuno, alla Via Ponserico, distinta in catasto al foglio n. 31 part. 75, destinata dal vigente P.R.G. del 1973 in parte a zona “R” ( verde pubblico), in parte a zona “L/1” ( servizi pubblici) e per la parte residua a zona “ E/1” ( case con giardino).<br />
Con istanza presentata in data 8.6.2004, la società ricorrente ha chiesto al Comune di Nettuno di procedere all’adozione degli atti necessari alla ricostruzione della disciplina urbanistica relativa alla suddetta area, atteso che i vincoli di destinazione imposti sulla stessa avevano perso efficacia per inutile decorso del termine di cui all’art. 2 della L. n. 1187/1968.<br />
Nel silenzio dell’amministrazione, la società ricorrente ha notificato al Comune apposito atto di diffida e messa in mora in data 27.9.2004.<br />
Con ricorso notificato l’8.11.2004 e depositato il 16.11.2004, la società ricorrente ha chiesto la declatoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno sulla istanza presentata dalla stessa ai fini dell’attribuzione della destinazione urbanistica alla predetta area e del conseguente obbligo del Comune di provvedere all’integrazione delle disposizioni del P.R.G. vigente relativamente a detta area, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2 della L. n. 1187/1968, dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 50 della L. R. n. 38/199.<br />
Il vincolo di destinazione pubblica di un’area contenuto in un P.R.G. sarebbe destinato a decadere ai sensi dell’art. 2 della L. n. 1187/1968 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 32772001 ed il Comune avrebbe l’obbligo di provvedere sulla destinazione urbanistica dell’area rimasta libera dal vincolo ai sensi dell’art. 50 della L.r. n. 38/1999. <br />
La società ricorrente ha, altresì, chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la immediata nomina del commissario ad acta.<br />
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata sebbene regolarmente evocata in giudizio:<br />
in data<br />
Alla camera di consiglio del 27.1.2005, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza del procuratore del ricorrente, che ha insistito nelle proprie conclusioni.  </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.<br />
Ed infatti nel caso di specie, non v&#8217;è dubbio che la destinazione urbanistica impressa al terreno della società ricorrente integri effettivamente un vincolo soggetto a decadenza per inutile decorso del quinquennio previsto dall&#8217;articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.<br />
Come emerge effettivamente dal certificato di destinazione urbanistica dell’11.2.2004, rilasciato dallo stesso Comune di Nettuno (Area urbanistica e gestione del territorio ), la particella n. 75 di cui al foglio n. 31, ricade in area destinata, anche solo in parte, a “<verde pubblico” e “ servizi pubblici”; si tratta, pertanto, evidentemente di un vincolo sostanziale e non conformativo di piano, che inibisce l'esercizio del diritto di proprietà, almeno nella parte relativa, imponendogli determinate opere pubbliche o di interesse pubblico.
Nel caso di specie, dunque, non si verte, sempre nella parte relativa alla destinazione a verde pubblico e servizi pubblici, nell'ipotesi di mera destinazione ad un certo tipo di attività edificatrice, ma si impongono interventi per l'interesse collettivo che svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale e diminuendone in modo significativo il valore di scambio.<br />
Nel caso di specie, pertanto, non vi è dubbio che l&#8217;Amministrazione comunale aveva l&#8217;obbligo di provvedere sulla diffida della società ricorrente e che il silenzio serbato sulla stessa deve essere dichiarato illegittimo.<br />
Infatti, la decadenza dei vincoli urbanistici che comportano l&#8217;inedificabilità assoluta, ovvero che privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall&#8217;inutile decorso del termine quinquennale di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1167, decorrente dall&#8217;approvazione del piano regolatore generale, obbliga il Comune a procedere alla nuova pianificazione dell&#8217;area rimasta priva di disciplina urbanistica (cfr., da ult., C.d.S., sez. IV, 24.2.2004, n. 745, idem. n. 2015 del 2003) con la conseguenza che i proprietari di aree assoggettate dallo strumento urbanistico ai vincoli in questione, hanno titolo, allo scadere dei vincoli medesimi, a diffidare l&#8217;amministrazione a dotarsi dello strumento urbanistico occorrente e, qualora ciò non avvenga, possono accedere alla tutela giurisdizionale mediante impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su tale diffida (cfr. Cons. St., sez. IV, 25 settembre 1995, n. 745; Cons. St., sez. V, 2 dicembre 1998, n. 1721).<br />
Tale obbligo può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, che sono gli unici strumenti che consentono all&#8217;amministrazione comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 1995 n. 439; id., n. 2015 del 2003 cit.).<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto eve essere dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione comunale di Nettuno, con conseguenziale assegnazione al predetto Ente locale del termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se anteriore, della presente decisione, per provvedere alla nuova destinazione urbanistica della zona.<br />
Risulterebbe invece ultronea in rapporto al “thema decidendum”, una pronuncia che investisse i contenuti della nuova pianificazione, che resta secondo i principi ordinari rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, chiamata ad esprimere nuove scelte programmatorie, conformi alle attuali esigenze, previa concreta verifica di queste ultime (non senza, ove occorra, nuova localizzazione di servizi di pubblico interesse, ma con i limiti indicati dalla Corte Costitruzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di reiterazione di vincoli decaduti) ( cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, sez. II bis, 2.4.2004, n. 31269.<br />
In relazione, infine, alla richiesta nomina di un Commissario ad acta, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere, il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale, che ritiene ammissibile detta nomina nella sentenza che accoglie il ricorso per la declaratoria di inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. II bis, 2.4.2004, n. 3126 e TAR Lazio, Latina, 17.9.2002, n. 851).<br />
Quanto sopra, in considerazione del dettato dell’art. 21 bis, comma 2, della legge n. 1034/71, nel testo introdotto dall’art. 2 della legge n. 205/2000, che rende esplicita tale possibilità di nomina su istanza di parte, ad avviso del Collegio anche &#8211; come nel caso di specie &#8211; fin dalla data di proposizione del giudizio e non solo in via successiva.<br />
Anche la predetta richiesta viene dunque accolta, nei termini di cui in dispositivo.<br />
Le spese giudiziali, da porre a carico della parte inadempiente, vengono liquidate nella misura di €. 2000 (Euro duemila). </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Nettuno sulla diffida notificata il 27.9.2004 ad istanza della Immobiliare D.D.G. s.r.l. e dichiara l&#8217;obbligo del Comune di Nettuno di avviare – entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla notifica della stessa a cura della ricorrente – la procedura di adozione di variante urbanistica, che definisca il regime di utilizzabilità dell’area di proprietà della società ricorrente.<br />
Nomina Commissario ad acta, in caso di infruttuoso decorso del predetto termine, il funzionario tecnico, dotato di adeguata competenza e professionalità, designato dall’Assessore all’Urbanistica e Casa della Regione Lazio, affinché provveda, nei successivi  90 (novanta) giorni, all’adempimento sopra specificato.<br />
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 2000 ( duemila), in favore della società ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 27.1.2005, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Patrizio Giulia, Presidente<br />
Francesco Giordano, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore</p>
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