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	<title>1382 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1382 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 2/4/2014 n.1382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-2-4-2014-n-1382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-2-4-2014-n-1382/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 2/4/2014 n.1382</a></p>
<p>Pres. Torsello, est. Gaviano CIM srl (Avv. Franco Pilia) c. Abbanoa S.p.a. (Avv. Matilde Mura) e Nurc S.r.l., (Avv.ti Andrea Abbamonte e Marcello Vignolo) Contratti della P.A. &#8211; Cauzione provvisoria – Mancanza – Esclusione &#8211; Legittimità Nel caso in cui la lex specialis di una gara d’appalto preveda specificamente l’inserimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-2-4-2014-n-1382/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 2/4/2014 n.1382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-2-4-2014-n-1382/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 2/4/2014 n.1382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello, est. Gaviano<br /> CIM srl  (Avv. Franco Pilia) c. Abbanoa S.p.a. (Avv. Matilde Mura) e Nurc S.r.l., (Avv.ti Andrea Abbamonte e Marcello Vignolo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211;  Cauzione provvisoria – Mancanza – Esclusione &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui la lex specialis di una gara d’appalto preveda specificamente l’inserimento della cauzione provvisoria nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa, deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara della ditta che non abbia inserito tale elemento nella relativa busta, né può chiedersi alla stazione appaltante di aprire buste diverse alla ricerca della cauzione provvisoria mancante atteso che, in ragione dell’indirizzo interpretativo segnato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, i bandi di gara possono prevedere adempimenti a pena di esclusione, anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del Codice, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali. (Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2014, proposto dalla Cim S.r.l., in proprio e quale Capogruppo del R.T.I. costituendo con la Icort S.r.l., nonché da questa seconda, a sua volta agente in proprio e quale mandante dello stesso R.T.I., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Franco Pilia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Marianna Dionigi 43; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Abbanoa S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso Giovanni Contu in Roma, via Massimi 154;<br />
Nurc S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Abbamonte e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via degli Avignonesi 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I, n. 31/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalla gara relativa a lavori inerenti ad opere funzionali allo schema depurativo “Sorso” &#8211; II lotto depuratore.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Abbanoa S.p.a. e di Nurc S.r.l.;<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 1° aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Franco Pilia ed Andrea Abbamonte, il secondo anche su delega dell’avv. Matilde Mura;</p>
<p>Considerata l’interpretazione data dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 9 del 2014, al principio di tassatività delle cause di esclusione introdotto con l’apposizione all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici del nuovo comma 1 bis;<br />
Ritenuto che la <i>lex specialis</i> prescriveva specificamente l’inserimento della cauzione provvisoria nella busta “A”, e che la Commissione non avrebbe potuto ritenersi tenuta d’ufficio all’apertura di buste diverse nella ricerca della cauzione provvisoria risultata mancante;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1455/2014).<br />
Compensa tra le parti le spese processuali della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1° aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Vito Poli, Consigliere<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/04/2014</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2008-n-1382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2008-n-1382/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2008-n-1382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1382</a></p>
<p>V. Fiorentino Pres f.f. P. Grauso Est. Bristol-Myers Squibb S.r.l. (Avv.ti C.A. Piria, F. Libanori ed L. Bartoli) contro la Regione Toscana (Avv. E. ) e nei confronti dell’Azienda U.S.L. n. 7 – Siena (Avv. R. Marsili) nonché dell’Azienda U.S.L. n. 8 – Arezzo (Avv. A. Barcaioli) nonché dell’Azienda U.S.L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2008-n-1382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2008-n-1382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Fiorentino Pres f.f. P. Grauso Est.<br /> Bristol-Myers Squibb S.r.l. (Avv.ti C.A. Piria, F. Libanori ed L. Bartoli) <br /> contro la Regione Toscana (Avv. E. ) e nei confronti dell’Azienda U.S.L. <br /> n. 7 – Siena (Avv. R. Marsili) nonché dell’Azienda U.S.L. n. 8 – Arezzo<br />  (Avv. A. Barcaioli) nonché dell’Azienda U.S.L. n. 2 – Lucca (Avv.ti G. <br /> Lepri e P. Pellegrini) nonchè di Teva Pharma Italia S.r.l. (Avv.ti M.G. <br /> Medici, R.M. Izzo e P. Manetti)<br /></span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità delle delibere regionali che, ai fini del contenimento della spesa sanitaria complessiva, impongono ai Direttori generali delle A.S.L una serie di prescrizioni nell&#8217;impiego di determinate categorie di farmaci</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Delibere regionali che ai fini del contenimento della spesa sanitaria complessiva impongono ai Direttori generali delle A.S.L. una serie di prescrizioni nell’impiego di determinate categorie di farmaci &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono legittime le delibere regionali che, ai fini del contenimento della spesa sanitaria complessiva, impongono ai Direttori generali delle A.S.L una serie di prescrizioni nell’impiego di determinate categorie di farmaci. Con esse la Regione Toscana non ha difatti in alcun modo travalicato dalle sue competenze, impartendo alle A.S.L. le direttive ritenute più opportune – in termini di efficienza ed economicità del servizio – per il contenimento della spesa farmaceutica, senza che tali direttive si traducano in misure incidenti sulla prescrizione o sul rimborso dei farmaci, né, tantomeno, pregiudichino i livelli essenziali di assistenza con conseguente loro piena legittimità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1382  REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
N. 1702 REG. RIC.   <br />
ANNO 2006 </p>
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	II^ SEZIONE –</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 1702 R.G. 2006 proposto dalla <br />
<b>Bristol-Myers Squibb S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo A. Piria, Francesca Libanori e Lorenzo Bartoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Via dei Pecori 10</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Baldi, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale in Firenze, Via Cavour 18</p>
<p><i>e nei confronti di <br />
</i><b>Azienda U.S.L. n. 7</b> – <b>Siena</b>, in persona del direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Marsili, ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Cavour 18, presso l’avv. Enrico Baldi dell’Avvocatura regionale</p>
<p><i>nonché di<br />
</i><b>Azienda U.S.L. n. 8</b> – <b>Arezzo</b>, in persona del direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Barcaioli, ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Mazzini 35, presso lo studio dell’avv. Guido Marrone</p>
<p><b>Azienda U.S.L. n. 2</b> – <b>Lucca</b>, in persona del direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Lepri e Patrizio Pellegrini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Via Marconi 87</p>
<p><b>Teva Pharma Italia S.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Medici, Roberto Maria Izzo e Paolo Manetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Via G. Modena 1</p>
<p><B>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<BR><br />
</B>della delibera della Giunta regionale toscana n. 463 del 26 giugno 2006, avente ad oggetto “Assistenza farmaceutica territoriale, indirizzi alle Aziende sanitarie”, nonché di tutti gli atti presupposti consequenziali e connessi, ivi comprese le circolari diramate dalle Aziende U.S.L. in epigrafe sulla scorta della delibera regionale impugnata (ricorso principale); <br />
della delibera della Giunta regionale toscana n. 148 del 26 febbraio 2007, avente ad oggetto “Assistenza farmaceutica 2007: determinazione e revoca delibera G.R. 463/2006”, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi (ricorso per motivi aggiunti).</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 27 marzo 2008, relatore il Referendario dott. Pierpaolo Grauso, gli avv.ti Carlo A. Piria, Enrico Baldi , Giovanni Lepri e Guido Marrone delegato da Aldo Barcaioli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 27 ottobre e depositato il 16 novembre 2006, la Bristol-Myers Squibb S.r.l. proponeva impugnazione avverso la delibera di Giunta regionale toscana n. 463 del 26 giugno 2006, indirizzata al Direttori generali delle aziende U.S.L. e recante indicazioni relative all’impiego di determinate categorie di farmaci, con dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica sanitaria e farmaceutica in particolare. Il gravame era altresì esteso alle note ed alle circolari attuative con cui alcune A.S.L. avevano a propria volta diramato ai propri medici le medesime indicazioni impartite dalla delibera regionale, invitandoli a limitare l’utilizzo dei farmaci appartenenti alle categorie in questione. <br />
La società ricorrente affidava le proprie doglianze a cinque motivi in diritto ed, intimate dinanzi a questo tribunale la Regione Toscana, le Aziende U.S.L. in epigrafe nonché, in veste di potenziale controinteressata, la Teva Pharma Italia S.r.l., concludeva per l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, previa sospensiva. <br />
Costituitisi in giudizio gli intimati, all’udienza del 30 novembre 2006 la trattazione della domanda cautelare veniva riunita al merito. Con atto notificato il 23 – 24 aprile 2007 e depositato il 17 maggio successivo, la  impugnava mediante motivi aggiunti la sopravvenuta delibera di Giunta n. 148 del 26 febbraio 2007, attraverso la quale la Regione Toscana aveva revocato la precedente delibera n. 463/06, sostituendone le prescrizioni con altre che la società ricorrente riteneva parimenti illegittime e lesive dei suoi interessi. <br />
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 27 marzo 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Come riferito in narrativa, il ricorso introduttivo ha per oggetto la delibera n. 463 del 26 giugno 2006, mediante la quale la Regione Toscana – in applicazione del D.L. n. 347/01, convertito in legge n. 405/01 – ha impartito ai Direttori generali della proprie A.S.L., ai fini del contenimento della spesa sanitaria complessiva, una serie di prescrizioni nell’impiego di determinate categorie di farmaci (inibitori della pompa acida; inibitori della HMG CoA reduttasi; farmaci antagonisti dell’angiotensina II associati e non associati; farmaci antagonisti dei recettori alfa adrenergici; inibitori selettivi della serotonina). <br />
Nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato in via principale è stato revocato dalla successiva delibera n. 148 del 26 febbraio 2007, a sua volta gravata mediante la proposizione di motivi aggiunti, e contenente la determinazione della spesa farmaceutica complessiva regionale per l’anno 2007 unitamente all’indicazione degli strumenti di contenimento di tale spesa ed alle prescrizioni relative al corretto ed appropriato uso dei medicinali, riferite ad alcune categorie di farmaci (a quelli già individuati dal provvedimento revocato, sono stati aggiunti gli antidepressivi, gli ACE &#8211; inibitori non associati, i derivati diidropiridinici). La sopravvenuta rimozione della delibera n. 463/06 non determina, tuttavia, l’improcedibilità del gravame originario, cui la società ricorrente dichiara di conservare interesse a fini risarcitori. <br />
2. Con il primo motivo di cui all’atto introduttivo del giudizio, la società ricorrente afferma che la delibera n. 463/06 sarebbe affetta da violazione dell’art. 5 del D.L. n. 347/01, anche con riferimento alla legge n. 241/90, in quanto non preceduta dalla prevista audizione delle associazioni di categoria dei produttori di medicinali. <br />
Con il secondo motivo, sono dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 8 D.L. 347/01 cit., in rapporto al D.P.C.M. 29 novembre 2001, e dell’art. 48 D.L. n. 269/03, nonché l’incompetenza della Regione in tema di prescrizione di farmaci; in subordine, la possibile incostituzionalità del citato art. 5.<br />
Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere un ulteriore profilo di violazione del più volte menzionato art. 5 D.L. n. 347/01 e dell’art. 48 D.L. 269/03, in aggiunta a difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità ed irrazionalità manifeste. In particolare, le misure adottate dalla Regione con la delibera n. 463/06, riguardando esclusivamente il consumo di determinate categorie di medicinali, non terrebbero in alcun conto l’andamento della spesa complessiva, né l’andamento dinamico dei prezzi dei farmaci; esse si sarebbero dunque indebitamente sovrapposte ai provvedimenti in materia di prezzi adottati nello stesso periodo temporale dall’AIFA, con l’effetto di danneggiare oltre la misura consentita i prodotti che ne hanno costituito l’oggetto. <br />
Con il quarto motivo, relativamente alla categoria farmaceutica dei c.d. “sartani”, i cui consumi la delibera impugnata in via principale ha ridotto al 20% della classe di appartenenza, la società Bristol-Myers Squibb invoca il giudicato formatosi sulle sentenze nn. 1396 e 1397 del 1999, mediante le quali il T.A.R. del Lazio ha dichiarato illegittima la c.d. “Nota 73” della CUF, che limitava l’utilizzo dei “sartani” ai pazienti non trattabili con farmaci ACE-inibitori; ed, in ogni caso, assume che il provvedimento impugnato sarebbe viziato <i>in parte qua</i> da eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria ed irrazionalità manifesta. <br />
Con il quinto motivo, riferito invece ai farmaci inibitori della HMG CoA reduttasi, la ricorrente sostiene che i parametri limitativi adottati dalla Regione comprimerebbero illegittimamente la libertà prescrittiva dei medici, violando l’art. 7 del D.L. n. 347/01. <br />
Le medesime censure sono quindi estese alla delibera n. 148/07 con il ricorso per motivi aggiunti, ove è altresì dedotta la violazione delle norme a tutela dell’esclusiva brevettuale, nonché degli artt. 41 e 120 Cost. e 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.  <br />
3.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente nella misura in cui, riposando sul medesimo assunto fondamentale, presuppongono che gli atti impugnati incidano sulla prescrivibilità e sulla rimborsabilità dei farmaci. <br />
La tesi impone di analizzare il contenuto delle delibere di cui è causa. La prima (n. 463/06) si prefigge lo scopo di contenere la spesa farmaceutica per l’anno 2006 attraverso l’indicazione di parametri per l’impiego di determinate categorie di farmaci; la seconda (n. 148/07), più dettagliata, ha in prima battuta lo scopo di determinare l’entità della spesa farmaceutica regionale per l’anno 2007, ed al fine di perseguire tale obiettivo individua (allegato n. 3) una serie di strumenti fra i quali, per quanto qui interessa: la predisposizione, ad opera delle A.S.L., dei prontuari terapeutici di area vasta (PTAV) comprendenti preferibilmente molecole a brevetto scaduto, e con l’auspicio di un contenimento e monitoraggio dei consumi dei farmaci non inseriti nei prontuari; l’indicazione ai medici dipendenti o convenzionati di servirsi dei PTAV, con l’obbligo, per il caso in cui il medico ravvisi la necessità di prescrivere un farmaco non inserito nel prontuario, di trasmettere copia della prescrizione alla Direzione sanitaria aziendale motivando le ragioni della scelta terapeutica adottata; l’attivazione dei controlli, ancora ad opera delle A.S.L., circa il rispetto delle note limitative alla prescrizione dei medicinali a carico del SSN, di cui alla determinazione AIFA del 4 gennaio 2007.<br />
Accanto a questi strumenti, l’allegato 4 della delibera n. 148/07 individua, sul modello della delibera precedente, i parametri indicativi di un corretto ed appropriato uso dei medicinali, relativamente ad alcuna categorie di farmaci, stabilendo in particolare: per gli inibitori della pompa acida, il mantenimento dell’impiego entro il limite di 10 unità posologiche all’anno per assistito, con utilizzo di farmaci a base di molecole non coperte da brevetto per almeno il 70% del totale delle unità posologiche del gruppo A02BC; per gli inibitori della HMG CoA reduttasi, l’utilizzo su base annua di farmaci a base di molecole non coperte da brevetto per almeno il 60% del totale delle unità posologiche erogate; per gli inibitori selettivi della serotonina, il mantenimento dell’impiego entro il limite di 30 dosi definite giornaliere per mille abitanti, con utilizzo di farmaci a base di molecole non coperte da brevetto per almeno il 90% del totale delle unità posologiche del gruppo N06AB; per gli altri antidepressivi, il mantenimento dell’impiego entro il limite di 7 dosi definite giornaliere per mille abitanti, con utilizzo di farmaci a base di molecole non coperte da brevetto per almeno il 15% del totale delle unità posologiche del gruppo N06AX; per gli antagonisti dei recettori alfa adrenergici, l’impiego di farmaci non coperti da brevetto per almeno l’85% delle unità posologiche erogate; per le sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina, l’impiego dei farmaci antagonisti dell’angiotensina II associati e non associati entro il limite del 20% delle confezioni erogate; per gli inibitori non associati, il mantenimento dell’impiego di molecole non coperte da brevetto per almeno il 40% del totale delle unità posologiche consumate; per i derivati diipropiridinici, il mantenimento dell’impiego di molecole non coperte da brevetto per almeno il 30% del totale delle unità posologiche consumate. Con l’ulteriore prescrizione alle A.S.L. di attivarsi per il raggiungimento di un numero di segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci non inferiore a determinati standard.<br />
3.2. Premesso che l’art. 5 del D.L. n. 347/01, nello stabilire che l’onere per l’assistenza farmaceutica territoriale a carico del SSN non può superare, a livello nazionale e di ogni singola Regione, il 13% della spesa sanitaria complessiva, demanda alle Regioni di adottare i provvedimenti all’uopo necessari, ritiene il collegio che la Regione Toscana con le delibere oggetto di causa non abbia in alcun modo travalicato dalle sue competenze, impartendo alle A.S.L. le direttive ritenute più opportune – in termini di efficienza ed economicità del servizio – per il contenimento della spesa farmaceutica, senza che tali direttive si traducano in misure incidenti sulla prescrizione o sul rimborso dei farmaci, né, tantomeno, pregiudichino i livelli essenziali di assistenza. <br />
In questo senso basti osservare che, ai fini della predisposizione dei prontuari terapeutici, la delibera n. 148/07 indica come “preferibile”, e non certo obbligatorio, l’inserimento di prodotti a base di molecole a brevetto scaduto, così come non è obbligatorio per i medici prescrivere farmaci non inseriti nel prontuario, salvo l’onere – che non realizza una indebita compressione della professionalità dei sanitari, ma il ragionevole contemperamento della libertà di prescrizione con stringenti esigenze di bilancio – di comunicare alla Direzione sanitaria le ragioni della prescrizione. Nessuna indebita limitazione deriva poi dalla direttiva relativa al controllo sul rispetto della note AIFA, con la quale non si fa altro che dare piena attuazione al precetto di cui all’art. 1 co. 4 del D.L. n. 323/96, convertito con modificazioni in legge n. 425/96, secondo cui le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l&#8217;informazione e l&#8217;aggiornamento del medico prescrittore nonchè i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco (ora, dall’AIFA). <br />
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi circa i parametri relativi all’impiego delle categorie di farmaci elencate dapprima nella delibera n. 463/06 e poi nell’allegato 4 della delibera n. 148/07, i quali costituiscono semplici indicatori di un corretto uso dei medicinali, funzionali all’obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica entro il limite prestabilito. La loro natura di atti di indirizzo è confermata dalla mancata previsione di sanzioni per il mancato rispetto dei parametri, tale non potendosi considerare l’esclusione – prevista peraltro dalla sola delibera n. 148/07 – dal fondo provvisorio di venti milioni di euro destinato alle aziende “virtuose”: basti infatti osservare che, per l’accesso al fondo, neppure è richiesto il raggiungimento di tutti gli obiettivi di cui all’allegato 4, ma solo di quattro fra essi, oltre che la presentazione di un piano di rientro per l’ipotesi di non raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1) e 2); il che conferma <i>a contrario</i> come la Regione abbia avuto riguardo all’andamento della complessiva gestione finanziaria ed al rispetto delle medie regionali di impiego di farmaci, incentivando le aziende sanitarie ad evitare per quanto possibile il superamento contemporaneo di qualsivoglia limite all’impiego di una vasta gamma di medicinali. L’incentivo non si traduce tuttavia in obbligo, dovendosi pertanto escludere che dalla delibera impugnata discenda una sia pur indiretta ingerenza della Regione nel merito delle scelte terapeutiche dei singoli sanitari e, più in generale, in tema di prescrivibilità o rimborsabilità dei farmaci (a meno di non voler ritenere che il contenimento della spesa farmaceutica debba prescindere da qualsiasi indicazione quantitativa, anche di massima, circa l’impiego dei farmaci, con l’effetto di svuotare di ogni possibile efficacia i provvedimenti che pure l’art. 5 D.L. n. 347/01 ha riservato alla competenza delle Regioni).<br />
Del resto, la vigilanza e il controllo sul corretto uso delle risorse costituiscono attribuzione regionale già ai sensi dell’art. 32 co. 9 della legge n. 449/97, in forza del quale Regioni ed A.S.L. raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi, adottando tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o locali, e, quanto alle aziende unità sanitarie locali, esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell&#8217;attività dei medici supportandoli nell&#8217;individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili, e fornendo indicazioni per l&#8217;uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici; di modo che, per la parte in cui individuano gli obiettivi di contenimento nel consumo dei medicinali, le deliberazioni impugnate costituiscono nulla più che l’esplicazione del potere regionale di fornire alle A.S.L. un riferimento nella predisposizione degli indirizzi da impartire ai medici. <br />
Il rilievo consente, per altro verso, di affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente nei confronti dell’art. 5 D.L. n. 347/01 per indeterminatezza dei poteri attribuiti alle Regioni, i quali trovano il loro primo fondamento e definizione nell’appena esaminato art. 32 co. 9 (la vera novità dell’art. 5 risiede nella fissazione del “tetto” di spesa per l’assistenza farmaceutica). <br />
Quanto, infine, alla mancata audizione delle associazioni di categoria interessate, deve ritenersi che la previsione del più volte citato art. 5 si riferisca unicamente alla categoria dei medici ed, al più, a quella dei farmacisti, vale a dire alle categorie di soggetti qualificati a fornire quel contributo di conoscenza occorrente al fine di individuare gli strumenti tecnico-scientifici più idonei a contemperare le esigenze di bilancio con la salvaguardia del diritto primario alla salute.<br />
3.3. Passando in rassegna gli ulteriori profili di gravame, la società ricorrente sostiene in particolare che le delibere impugnate non sarebbero assistite da adeguata istruttoria e motivazione in ordine all’andamento della spesa farmaceutica in relazione alla spesa sanitaria complessiva; inoltre la Regione, con i propri provvedimenti volti al contenimento dei consumi di determinati farmaci, si sarebbe sovrapposta alle riduzioni di prezzo stabilite dall’AIFA per i medesimi farmaci, i quali sarebbero così stati penalizzati due volte.<br />
La censura è infondata. Intanto, il mancato superamento del “tetto” del 13% stabilito dall’art. 5 D.L. n. 347/01 non costituisce l’unico presupposto per l’esercizio dei poteri regionali di contenimento e controllo della spesa sanitaria, che, come detto, sono sanciti fra l’altro dall’art. 32 co. 9 l. 449/97, ovvero dall’art. 87 l. 388/00, parimenti richiamati dalla delibera n. 148/07; ciò posto, non può ritenersi che l’esercizio dei poteri regionali di intervento sia condizionato dal pregresso superamento del limite di legge, posto che i provvedimenti in materia debbono avere funzione preventiva e tendere a mantenere di anno in anno la spesa farmaceutica costantemente al di sotto del “tetto”. A questo, si aggiunga che l’art. 48 D.L. n. 269/03, invocato dalla ricorrente, se pure riserva all’AIFA l’adozione di una serie di rimedi per il caso di superamento del limite del 16% di spesa, attribuisce espressamente alle Regioni l’onere di ripianare il 40% del relativo scostamento, in tal modo legittimandosi ulteriormente l’adozione della delibera impugnata. <br />
Circa la pretesa irragionevolezza delle misure adottate dalla Regione Toscana, è sufficiente rilevare che l’individuazione delle categorie di medicinali oggetto delle linee di indirizzo impartite con le delibere risulta in ambedue i casi preceduta dall’analisi quantitativa e qualitativa dei consumi registrati a livello locale (parte motiva della delibera n. 463/06; allegato 1 della delibera n. 148/07), onde intervenire in presenza di indici di distorsione, e non può pertanto considerarsi inficiata da elementi di obiettiva illogicità, considerato il numero di categorie individuate e la loro ampiezza.<br />
3.4. Con riguardo ai vizi in cui l’amministrazione procedente sarebbe incorsa nel limitare la prescrivibilità dei farmaci antagonisti dell’angiotensina al 20% del totale della categoria terapeutica delle sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina, ribadito che le delibere impugnate non implicano alcuna limitazione alla prescrivibilità dei farmaci (per la categoria in questione neppure è richiesta, in caso di superamento, la presentazione del piano di rientro ai fini dell’accesso al fondo provvisorio), va ulteriormente precisato che la Regione non ha espresso alcun giudizio assoluto in merito alla sovrapponibilità tra i farmaci ACE inibitori ed i c.d. “sartani”, limitandosi a registrare una tendenza ingiustificata allo spostamento delle prescrizioni verso i secondi e, conseguentemente, operando nel senso di invertire detta tendenza (senza perciò interferire – lo si ripete rinviando alle considerazioni svolte in precedenza – con la libertà di prescrizione dei medici: diviene perciò irrilevante la questione circa l’opponibilità alla Regione Toscana del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. Lazio di annullamento della “Nota 73”).<br />
Le medesime considerazioni circa l’assenza, per i medici, di obblighi di prescrizione, valgono per le indicazioni regionali rivolte al controllo del consumo di farmaci inibitori della HMG CoA reduttasi.<br />
3.5. Parimenti infondate sono le doglianze attinenti alla pretesa violazione della normativa a tutela dei brevetti, nonché degli artt. 41 e 120 Cost. e dei principi comunitari in materia di concorrenza. L’infondatezza deriva, nuovamente, dall’erroneità dell’assunto sul quale la ricorrente fonda la censura, giacché la delibera impugnata non ha per oggetto l’inserimento o l’esclusione di farmaci dalla prescrivibilità o rimborsabilità a carico del SSN, e neppure ha inciso sul prezzo dei medicinali, la cui determinazione rimane affidata al meccanismo contrattato stabilito dal legislatore nazionale in conformità con la soprastante disciplina comunitaria. <br />
3.6. Per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando, respinge le impugnazioni. <br />
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della Regione Toscana, ed in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di ciascuno dei controinteressati costituiti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>
Così deciso in Firenze, il 27 marzo 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Vincenzo FIORENTINO 	&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo GRAUSO	&#8211; Referendario est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  29 aprile 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2008-n-1382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1382/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1382</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi ERP se il ricorso risulta tardivo (decorrendo il termine per impugnare da una prima graduatoria, successivamente ripubblicata a seguito della verifica dei requisiti dei concorrenti). (G.S.) vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II Ordinanza sospensiva del 15 novembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1382/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1382/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi ERP se il ricorso risulta tardivo (decorrendo il termine per impugnare da una prima graduatoria, successivamente ripubblicata a seguito della verifica dei requisiti dei concorrenti). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II <a href="/ga/id/2008/3/11850/g">Ordinanza sospensiva del 15 novembre 2007 n. 1066</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1382/08<br />
Registro Generale:1134/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Claudio Contessa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PRIMA COMMISSIONE ASSEGNAZ. ALLOGGI ERP PROVINCIA DI SALERNO</b><br />
rappresentata e difesa da:Avv.  GIOVANNI PAOLILLOcon domicilio  eletto in RomaV.CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 19    presso    CLAUDIO IOVANE;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DONINI FEDERICO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIOVANNI PASCALEcon domicilio  eletto in RomaVIALE DELLE MILIZIE 38    presso    MARCELLA FIORINI;</p>
<p><b>COMUNE DI VIBONATI, REGIONE CAMPANIA, BRUNO VINCENZO, QUINTIERO FRANCESCO, SAMPOGNA GERARDO, D&#8217;ANGELO CARMELO, PETTA ANTONIO, SCARPITTA MARIA, IANNOTTI LUIGI,</b>non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  SALERNO  SEZ.  II   n. 1066/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA  ASSEGNAZIONE  ALLOGGI  ERP;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DONINI FEDERICO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Claudio Contessa e uditi, altresì, per le parti l’avv. Paolillo e l’avv. Guzzo per delega dell’avv. Pascale;<br />
Considerato che, ad un primo esame, appare fondata l’eccezione di tardività del ricorso in primo grado, sollevata dalla Difesa della I° Commissione Assegnazione Alloggi ERP di Salerno.<br />
Ciò in quanto, in base all’art. 8, comma 5 della L.R. Campania n. 18 del 1997, la graduatoria definitiva in data 8 febbraio 2005 (ritualmente pubblicata all’Albo dell’Ente e non tempestivamente impugnata) costituiva ex se provvedimento definitivo, immediatamente impugnabile laddove lesivo delle posizioni giuridiche dei candidati, mentre la ripubblicazione della graduatoria in data 15 maggio 2007 costituiva unicamente l’esito del compimento delle operazioni di cui all’art. 10, L.R., cit. (verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’assegnazione in capo ai candidati utilmente posizionati).<br />
Tuttavia, detta ripubblicazione non risultava idonea a modificare in alcun modo la posizione giuridica del sig. Donini, nella cui sfera giuridica gli effetti della pubblicazione della graduatoria definitiva si erano prodotti già nel febbraio del 2005.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1134/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1382/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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