<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>138 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/138/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/138/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 11:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>138 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/138/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il Consiglio di Stato in sede cautelare afferma che l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni dei concessionari che hanno fatto investimenti mediante un indennizzo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-stato-in-sede-cautelare-afferma-che-lordinamento-nazionale-appare-decisamente-orientato-a-salvaguardare-le-ragioni-dei-concessionari-che-hanno-fatto-investimenti-mediante-un-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:34:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88266</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-stato-in-sede-cautelare-afferma-che-lordinamento-nazionale-appare-decisamente-orientato-a-salvaguardare-le-ragioni-dei-concessionari-che-hanno-fatto-investimenti-mediante-un-i/">Il Consiglio di Stato in sede cautelare afferma che l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni dei concessionari che hanno fatto investimenti mediante un indennizzo</a></p>
<p>Pubblicato il 17/01/2024 N. 00138/2024 REG.PROV.CAU. N. 09573/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9573 del 2023, proposto dal Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-stato-in-sede-cautelare-afferma-che-lordinamento-nazionale-appare-decisamente-orientato-a-salvaguardare-le-ragioni-dei-concessionari-che-hanno-fatto-investimenti-mediante-un-i/">Il Consiglio di Stato in sede cautelare afferma che l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni dei concessionari che hanno fatto investimenti mediante un indennizzo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-stato-in-sede-cautelare-afferma-che-lordinamento-nazionale-appare-decisamente-orientato-a-salvaguardare-le-ragioni-dei-concessionari-che-hanno-fatto-investimenti-mediante-un-i/">Il Consiglio di Stato in sede cautelare afferma che l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni dei concessionari che hanno fatto investimenti mediante un indennizzo</a></p>
<p>Pubblicato il 17/01/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00138/2024 REG.PROV.CAU.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 09573/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">sul ricorso numero di registro generale 9573 del 2023, proposto dal</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;<br />
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;<br />
Rimorchiatori Siciliani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Serino, Rodolfo Pinto, Giovanni Pesce e Francesco Scanzano e con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due, in Roma, via dei Tre Orologi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza, n. 7209/2023 del 28 ottobre 2023, resa tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale nel ricorso R.G. n. 12049/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 7209/2023 del 28 ottobre 2023, con cui è stata respinta l’istanza cautelare in primo grado;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e della Rimorchiatori Siciliani S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la memoria e i documenti dell’Autorità di Sistema Portuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la memoria della Rimorchiatori Siciliani S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli ulteriori documenti dell’appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti gli avv.ti Roberto Righi, Stefania Accardi, Giovanni Pesce e Rodolfo Pinto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto di dover preliminarmente disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dalla controinteressata, basata sulla circostanza che l’attuale appellante non ha partecipato alla procedura selettiva per l’affidamento della concessione, poiché il Fallimento non fa valere l’interesse al rinnovo della concessione, quanto, piuttosto, l’aspettativa – giuridicamente qualificata – a ottenere un indennizzo all’esito del procedimento di assegnazione della concessione stessa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che l’istanza cautelare prospetti, sotto il profilo del <i>fumus boni iuris</i>, questioni giuridiche di rilevante complessità in ordine alla compatibilità comunitaria dell’art. 49 cod. nav. (nella parte in cui limita il diritto all’indennizzo spettante al concessionario), su cui è attesa la pronuncia dei giudici europei su iniziativa di questa Sezione (ord. n. 8010/2022);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, al riguardo, che anche l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni giuridiche ed economiche dei soggetti che hanno realizzato investimenti nelle aree demaniali in concessione, mediante la corresponsione di un indennizzo, come statuito dall’art. 4, comma 2, lettere c) e i) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) sulla concorrenza 2021, ancorché nel contesto delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive, ma con statuizione avente portata sistematica generale, che sottolinea, in particolare, il rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, inoltre, che l’istanza cautelare sia provvista del necessario <i>periculum in mora</i>, in ragione dell’incidenza immediata sul ramo d’azienda cantieristico della Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. della clausola dell’avviso dell’Autorità di Sistema Portuale prot. n. 0008042 del 5 giugno 2023 che prevede il possibile incameramento delle opere di tipologia “A” di difficile rimozione, senza contemplare alcun indennizzo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, anche in ragione del bilanciamento dei contrapposti interessi, di dover accogliere l’istanza di sospensione dell’avviso impugnato negli esclusivi limiti della clausola di detto avviso che contempla l’incameramento senza indennizzo delle opere in questione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza delle condizioni di legge per accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. nei limiti ora visti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese del doppio grado del giudizio cautelare;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) accoglie l’appello (Ricorso numero: 9573/2023) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado nei termini di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. Lazio, Roma, per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., che tenga conto della tempistica del giudizio promosso innanzi alla Corte di Giustizia UE dall’ordinanza di questa Sezione n. 8010/2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Pietro De Berardinis</td>
<td></td>
<td>Marco Lipari</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-stato-in-sede-cautelare-afferma-che-lordinamento-nazionale-appare-decisamente-orientato-a-salvaguardare-le-ragioni-dei-concessionari-che-hanno-fatto-investimenti-mediante-un-i/">Il Consiglio di Stato in sede cautelare afferma che l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni dei concessionari che hanno fatto investimenti mediante un indennizzo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.138</a></p>
<p>Maria Cartabia Presidente, Mario Rosario Morelli, Redattore; (nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cartabia Presidente, Mario Rosario Morelli, Redattore;  (nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221;, della costa abruzzese), e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)Â», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-19 agosto 2019, depositato in cancelleria il 14 agosto 2019, iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Beni culturali : la portata dell&#8217; art. 1 L.R. Abruzzo n. 7/2019</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Beni culturali &#8211; tutela e valorizzazione &#8211; art. 1 L.R. Abruzzo n. 7/2019 &#8211; portata.<br /> <br /> 2.- Beni culturali -L. R. Abruzzo n. 7/2019 e nr. 71/2001 &#8211; qlc &#8211; infondatezza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il novellato art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost. ha ripartito nelle &#8220;due aree funzionali&#8221; della &#8220;tutela&#8221; e della &#8220;valorizzazione&#8221; la materia dei beni culturali, assegnandone alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la prima e alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni la seconda: con gli artt. 3 e 6 del cod. beni culturali sono stati definitivamente identificati rispettivamente gli ambiti della tutela e della valorizzazione.</em><br /> <em>Nella tutela risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l&#8217;intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi. Nella valorizzazione, invece, rientra il complesso delle attività  di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonchè ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili.</em><br /> <em>La materia disciplinata dalla normativa impugnata è quella attinente ai beni culturali, segnata dalla linea di confine che separa la &#8220;valorizzazione&#8221; dalla &#8220;tutela&#8221; di detti beni: l&#8217;art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, reca, infatti, «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)Â», precisandosi che costituiscono i cosiddetti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221; quelle strutture costituite da «una trave in legno inclinata ed aggettante verso il mare con all&#8217;estremità  una rete tesa da telaio quadrangolare con baracche destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature da eventi meteorologici».</em><br /> <br /> <em>2. Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. l, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7 e 19 dicembre 2001, n. 71 promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221;, della costa abruzzese), e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)Â», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-19 agosto 2019, depositato in cancelleria il 14 agosto 2019, iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Abruzzo;<br /> udito il Giudice relatore Mario Rosario Morelli ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 9 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, l&#8217;art.1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221;, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)Â», denunciandone il «contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione».<br /> 1.1.  &#8220;L&#8217;impugnata legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019, sub lettera c) del suo art. 1, comma 1, integra l&#8217;art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009, inserendovi (dopo il comma 3) i seguenti ulteriori commi:<br />«3-bis. Limitatamente ai trabocchi, al fine di ottimizzare e valorizzare l&#8217;attività  di ristorazione svolta dagli stessi in relazione all&#8217;effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale ed extra regionale, è definita una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco. Nell&#8217;ottica del perseguimento degli scopi didattico-culturali richiamati nel presente comma, il titolare della struttura promuove la diffusione della storia del trabocco, quale elemento essenziale della tradizione locale; per i medesimi fini la Regione Abruzzo, nell&#8217;ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio per le attività  turistiche e culturali, d&#8217;intesa con i titolari delle strutture, sostiene visite guidate sui trabocchi, nell&#8217;ottica soprattutto di promuovere l&#8217;immagine della costa teatina dei trabocchi sull&#8217;intero territorio nazionale ed extra nazionale.<br /> 3-ter. La parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non può eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L&#8217;attività  di ristorazione può essere svolta sul trabocco con un&#8217;accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale.<br /> 3-quater. La superficie occupata dalla passerella d&#8217;accesso è esclusa dal computo dei parametri massimi individuati dal comma 3-ter. La relativa superficie è determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa. La larghezza massima consentita della passerella di accesso è di 2 metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumità  delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.<br /> 3-quinquies. Gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi entro i limiti di superficie di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni edilizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in quanto compatibili ed applicabili, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio vigenti, fermi restando i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle autorità  competenti, laddove previsti dalla normativa statale in materia in relazione alla tipologia di intervento. Per la verifica statica si applicano le disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 4 dell&#8217;articolo 3 della L.R. 71/2001.<br /> 3-sexies. Per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali».<br /> 1.2. Â Secondo il ricorrente, le riferite disposizioni violerebbero, appunto, gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., attraverso l&#8217;interposizione degli artt. 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), poichè la nuova disciplina regionale in materia di recupero e valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese determinerebbe &#8211; per i motivi di cui pìù ampiamente e direttamente si dirà  nel Considerato in diritto &#8211; la violazione della competenza esclusiva statale relativa alla tutela dell&#8217;ambiente e dei beni culturali.<br /> 2. Â La Regione Abruzzo, costituitasi, ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso in ragione della sua genericità  e ne ha, in subordine, contestato la fondatezza, ascrivendo l&#8217;intervento normativo in questione alla sua competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali, sostenendone la coerenza ai principi statali di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio e sottolineandone l&#8217;obbiettivo di disciplina dell&#8217;uso dei trabocchi, per assicurarne «le migliori condizioni di fruizione, al fine di promuoverne la conoscenza e lo sviluppo anche oltre i confini regionali e nazionali, in piena aderenza con quanto sancito dall&#8217;art. 6 del Codice».<br /> La resistente ha anche depositato brevi note, ai sensi e nel termine di cui al punto 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, recante misure per l&#8217;emergenza da Covid-19.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221;, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)Â». E, con il ricorso di cui si è in narrativa detto, ne prospetta il contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in relazione agli artt. 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).<br /> 1.1. Â La disposizione denunciata modifica ed integra, in particolare, l&#8217;art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009, sia sostituendone il titolo (con la nuova rubrica «Valorizzazione turistica dei caliscendi e dei trabocchi»), sia inserendovi, dopo il comma 3, i successivi commi da 3-bis a 3-sexies.<br /> Sarebbero, appunto, le nuove disposizioni &#8211; così¬ introdotte (dal legislatore regionale del 2019) nel corpus dell&#8217;art. 3-ter della precedente legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009 &#8211; ad arrecare il prospettato vulnus agli evocati parametri costituzionali e alle correlate norme interposte.<br /> 1.2. Â Nel motivare l&#8217;impugnazione così¬ proposta, il ricorrente premette che i trabocchi (denominati anche travocchi o trabucchi) &#8211; antiche costruzioni realizzate in legno e consistenti in una piattaforma protesa sul mare, ancorata alla roccia, dalla quale si allungano macchine da pesca &#8211; sono tutelati come beni del patrimonio culturale ai sensi dell&#8217;art. 142 del cod. beni culturali «in quanto ricadenti nella fascia costiera di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ed in parte anche in quanto ricadenti all&#8217;interno del perimetro di riserve naturali regionali (Sistema di aree protette della Costa Teatina) di cui alla lettera f)Â».<br /> Sottolinea poi che la «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» rientra bensì¬ tra le competenze del legislatore regionale (art. 117, terzo comma, Cost.), ma solo a titolo di legislazione concorrente, il cui esercizio non può, pertanto, prescindere dai principi fondamentali dettati in materia dal legislatore statale, quali appunto recati dalle disposizioni evocate come norme interposte.<br /> Prospetta, quindi, che con tali principi il legislatore regionale abruzzese &#8211; attraverso il suddetto intervento normativo del 2019  Â si sia posto in contrasto, per avere dettato una disciplina unilaterale dei trabocchi, che fissa parametri dimensionali di riferimento per gli interventi su detti manufatti «con valori non previsti dalle norme statali di settore» e che «per di pìù interferisce con i Piani Demaniali Marittimi Comunali (PDMC) laddove essi contengono specifiche [norme] molto pìù restrittive di quelle proposte dalla legge in esame», conseguendone, in definitiva, la lesione della competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> 2. Â Al ricorso resiste, come detto, la Regione Abruzzo che, preliminarmente, ne eccepisce l&#8217;inammissibilità  per genericità  della sua formulazione e, in subordine, ne contesta la fondatezza, sul rilievo che l&#8217;intervento normativo da essa attuato sarebbe stato svolto nel pieno rispetto dei richiamati principi statali.<br /> 3. Â Ãˆ pregiudiziale l&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata dalla resistente sul presupposto che il ricorso si limiti ad «evocare in modo cumulativo, generico e indistinto una pluralità  di norme ordinarie [&#038;] intese quali parametri interposti [&#038;] senza tuttavia specificare le ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con ciascuno dei parametri invocati».<br /> 3.1. Â La riferita eccezione non è suscettibile di accoglimento.<br /> Contrariamente all&#8217;avverso assunto, la complessiva, ancorchè succinta, motivazione del ricorso consente, infatti, di individuare, con sufficiente chiarezza, sia le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali asseritamente violati e la normativa statale di riferimento (quest&#8217;ultima, anzi, anche sovrabbondantemente richiamata), sia le ragioni del prospettato contrasto delle prime con i secondi. E tanto basta perchè l&#8217;impugnativa superi il vaglio preliminare di ammissibilità  (ex plurimis, sentenze n. 245, n. 152 e n. 109 del 2018).<br /> 4. Â Nel merito &#8211; esclusa preliminarmente la fondatezza della formale e generica doglianza di &#8220;unilateralità &#8221; dell&#8217;impugnato intervento normativo regionale, poichè le procedure collaborative tra Regione e Stato non rilevano nel sindacato di costituzionalità  della legge (ex plurimis, sentenze n. 233 del 2019 e n. 195 del 2004) &#8211; può, quindi, passarsi all&#8217;esame delle specifiche censure rivolte dal ricorrente alle nuove disposizioni introdotte dalla legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019.<br /> 4.1. Â Le suddette disposizioni&#8221;è opportuno ricordarlo&#8221;si raccordano, in linea di continuità  e con finalità  integrativa, ad una risalente sequenza normativa della Regione Abruzzo attinente, appunto, ai trabocchi della propria fascia costiera.<br /> 4.1.1. Â GiÃ  la legge della reg. Abruzzo n. 93 del 1994 si proponeva, infatti, l&#8217;obiettivo di attuare una puntuale valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato da quei manufatti, promuovendone il recupero e una utilizzazione non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. E, a tal fine, definiva all&#8217;art. 1, i trabocchi e il «quadro d&#8217;insieme» circostante come «beni culturali primari».<br /> 4.1.2. Â La legge reg. Abruzzo n. 71 del 2001 confermava la valenza di bene culturale dei trabocchi e dell&#8217;area circostante, compreso il tratto di mare per una fascia di cinquanta metri, come «quadro d&#8217;insieme» (art. 2).<br /> Detta legge stabiliva altresì¬ che:<br />&#8220;per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese (e dell&#8217;attuazione delle disposizioni in materia di politiche di sostegno all&#8217;economia ittica), si intendeva anche l&#8217;attività  di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del mare Adriatico (art. 3, comma 2);<br />&#8220;i Comuni, ai sensi dell&#8217;art. 118, primo comma, Cost. e delle vigenti disposizioni statali e regionali, avrebbero dovuto esercitare i poteri di governo e vigilanza edilizia ed urbanistica sulle strutture anche con riferimento al piano demaniale marittimo comunale nonchè i poteri di governo e vigilanza in materia di autorizzazione stagionale all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di somministrazione di alimenti e bevande sulle strutture stesse (art. 3, comma 5);<br />&#8220;era fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti da quella stessa legge e dalle leggi statali in materia, di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, nonchè di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalità &#8216; e superamento delle barriere architettoniche (art. 3, comma 6).<br /> 4.1.3. Â Le disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2001 &#8211; sostanzialmente ribadite, nel loro contenuto, dalla legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009 &#8211; sono state, quindi, integrate dalla successiva legge della regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l&#8217;anno 2010), che vi ha aggiunto il Capo II, recante i nuovi artt. 3-bis e 3-ter, in tema di recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221;, della costa abruzzese.<br /> In particolare, con l&#8217;art. 3-bis (della legge reg. n. 13 del 2009, come integrata dalla citata legge reg. n. 38 del 2010) è stato espressamente previsto che la Regione intendeva perseguire una ulteriore specifica valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa abruzzese (comma 1), precisando che costituiscono i cosiddetti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221; quelle strutture costituite da «una trave in legno inclinata ed aggettante verso il mare con all&#8217;estremità  una rete tesa da telaio quadrangolare con baracche destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature da eventi meteorologici» (comma 2).<br /> Con il nuovo art. 3-ter si è, inoltre, puntualizzato che nei manufatti adibiti a &#8220;caliscendi&#8221; sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ripristino, in modo conforme alle norme igienico-sanitarie, ed un eventuale ampliamento non superiore al 20 per cento della superficie coperta esistente, all&#8217;interno dello spazio complessivo oggetto di concessione (comma 1), semprechè finalizzati, tali interventi, a: «a) conservare l&#8217;attività  di pesca per diletto e luogo d&#8217;incontro; b) conservare il carattere provvisorio dei manufatti; c) assicurare l&#8217;uso di materiali naturali (legno massello) opportunamente verniciato con i tipici colori pastello; d) a non arrecare inquinamento luminoso o violazioni al codice della navigazione; e) escludere l&#8217;uso di legno lamellare o comunque non verniciato, materiali plastici e/o metallici; f) garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di legge» (comma 2).<br /> L&#8217;intervento normativo del 2010 aveva, quindi, riguardato la disciplina pìù specifica attinente ai cosiddetti &#8220;caliscendi&#8221;, senza investire quella pìù ampia dei trabocchi in generale.<br /> Ed è una tale disciplina che è stata appunto poi introdotta dall&#8217;impugnato art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019.<br /> Secondo la resistente, le nuove disposizioni sarebbero volte a regolamentare l&#8217;utilizzazione dei trabocchi mediante la fissazione di appositi criteri, di parametri di superficie e di presenze nei loro limiti massimi al duplice scopo di adeguare, per un verso, l&#8217;attività  di ristorazione ivi svolta all&#8217;effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale e dai territori extraregionali e di evitare, per altro verso, che la fruizione incontrollata degli stessi possa comprometterne il carattere storico-culturale.<br /> 5. Â La materia disciplinata dalla normativa impugnata è, dunque, quella attinente ai beni culturali, segnata dalla linea di confine (che, nella specie, il ricorrente ritiene superata e la resistente reputa invece rispettata) che separa la &#8220;valorizzazione&#8221; dalla &#8220;tutela&#8221; di detti beni.<br /> Il novellato art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost. ha ripartito, infatti, nelle &#8220;due aree funzionali&#8221; della &#8220;tutela&#8221; e della &#8220;valorizzazione&#8221; la materia dei beni culturali, assegnandone alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la prima e alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni la seconda.<br /> Con gli artt. 3 e 6 del cod. beni culturali sono stati definitivamente identificati rispettivamente gli ambiti della tutela e della valorizzazione.<br /> Nella tutela risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l&#8217;intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi. Nella valorizzazione, invece, rientra il complesso delle attività  di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonchè ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili.<br /> 6. Â Alla luce di tali premesse, le censure specificamente rivolte dal ricorrente ai singoli commi aggiunti (al comma 3 dell&#8217;art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009) dalla disposizione impugnata non risultano fondate, in riferimento a entrambi i parametri evocati.<br /> 6.1. Â Quanto al comma 3-bis, al di lÃ  del riferimento generico alla possibile lesione del &#8220;quadro di insieme&#8221; di cui all&#8217;art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 93 del 1994, l&#8217;introduzione del riferimento a una &#8220;superficie complessiva di occupazione massima&#8221; effettivamente risponde alla finalità  di circoscrivere l&#8217;area complessiva destinata alla valorizzazione dei trabocchi in funzione, sia dell&#8217;ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale la regolazione dell&#8217;attività  di ristorazione) sia di un pìù fruibile soddisfacimento delle visite didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia degli stessi trabocchi; il che non eccede l&#8217;ambito dei poteri propriamente spettanti alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 7 del cod. beni culturali, siccome riferibile alla disciplina delle attività  dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone con disabilità , al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, comprendendosi in essa anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. D&#8217;altra parte le caratteristiche degli interventi in questione sono tali da escludere che sia concretamente apprezzabile una lesione della tutela di detto patrimonio.<br /> Non è poi, comunque, esatto che i nuovi parametri di superficie dei trabocchi vadano &#8211; come presupposto dal ricorrente &#8211; a sommarsi all&#8217;aumento del 20 per cento, giÃ  previsto dal citato art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009, poichè quest&#8217;aumento è testualmente riferito ai soli &#8220;caliscendi&#8221;.<br /> Mentre, quanto alla paventata interferenza della disposizione censurata con i piani demaniali marittimi comunali (PDMC), correttamente osserva in contrario la Regione che detta norma non implica la diretta applicabilità  dei limiti massimi di superficie da essa indicati, nè autorizza la deroga rispetto ai PDMC. Il Comune, infatti, in qualità  di autorità  competente a rilasciare il titolo abilitativo per la tipologia di intervento richiesto sul trabocco, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non potrebbe agire in deroga ad una previsione pìù limitativa che sia eventualmente contenuta nel proprio PDMC; e, a parte ciò, resta comunque libero di decidere se, e in quale misura (entro il limite massimo consentito), avvalersi della facoltà  di ampliamento del trabocco prevista dalla legge regionale.<br /> 6.2. Â La destinazione ad attività  di ristorazione, di cui al comma 3-ter, non costituisce una novità  normativa nel pregresso quadro normativo regionale (non attinto da precedenti censure e pronunce di incostituzionalità ), e la puntuale regolamentazione di tale attività  (con riguardo, in particolare, alla superficie massima sfruttabile e al numero massimo delle persone ospitabili), non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato.<br /> 6.3. Â A sua volta, la maggior ampiezza della passerella di accesso al trabocco, prevista dal comma 3-quater è coerente con l&#8217;assolvimento dell&#8217;esigenza di consentire, da un lato, la fruizione del trabocco da parte delle persone con disabilità  e, dall&#8217;altro, l&#8217;osservanza dei parametri di sicurezza per la pubblica incolumità  dei soggetti fruitori, sia in chiave turistica che didattico-culturale, in tal senso rimanendo rispettato l&#8217;ambito di esercizio dei poteri fissato nell&#8217;art. 6 del cod. beni culturali.<br /> 6.4. Â Il comma 3-quinquies è formalmente coinvolto anch&#8217;esso nell&#8217;impugnativa, ma in concreto non è raggiunto da alcuna specifica censura. E, comunque, si sottrae anche alla doglianza, formulata in via generale dal ricorrente, di invasione della sfera di attribuzioni riservate allo Stato, prevedendo (detto comma), al contrario, che gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi debbano necessariamente conformarsi alle prescrizioni statali relative agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio.<br /> 6.5. Â Analoghe considerazioni valgono per la disposizione di cui al comma 3-sexies. La quale depone anzi in senso contrario all&#8217;asserito sconfinamento del legislatore regionale dal perimetro della propria competenza in materia, in quanto espressamente prevede che i nuovi interventi relativi ai trabocchi rimangano assoggettati all&#8217;applicazione della disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale (e, in particolar modo, dell&#8217;autorizzazione concernente gli interventi sui beni culturali, di cui all&#8217;art. 21, e di quella paesaggistica, di cui all&#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004). Tali autorizzazioni, ovviamente, non possono altrimenti articolarsi che nelle forme procedimentali contemplate dalla stessa normativa statale (non risultandone affatto previste altre dalla Regione), come, oltretutto, giÃ  precisato nel precedente comma 3-quinquies, in base al quale restano «fermi [&#038;] i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle autorità  competenti, laddove previsti dalla normativa statale in materia in relazione alla tipologia di intervento».<br /> Teme, infine, il ricorrente, che gli interventi autorizzabili possano dar luogo ad &#8220;oscura e preoccupante applicazione&#8221; nel caso di trabocchi «abbandonati o scomparsi», qualora non sia agevole accertarne la superficie originaria. Ma una tale preoccupazione non ha ragion d&#8217;essere.<br /> I trabocchi &#8220;abbandonati&#8221; sono tali, infatti, perchè non pìù utilizzati per la pesca nè per altre attività , ma sono comunque esistenti, ne è perciò ben verificabile la superficie attuale e gli eventuali interventi di loro recupero, ristrutturazione e utilizzazione sono non solo ammissibili (entro i parametri previsti) ma addirittura auspicabili; mentre i trabocchi &#8220;scomparsi&#8221; non possono formare oggetto di siffatti interventi, per essere questi praticabili solo su strutture tuttora esistenti<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. l, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti &#8220;caliscendi&#8221; o &#8220;bilancini&#8221;, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)Â», promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Mario Rosario MORELLI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.138</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., A. Carosi Red., (Ordinanze dell&#8217;8 agosto 2018 della Corte dei conti &#8211; sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol per l&#8217;esercizio finanziario 2017) La Corte dei conti, è stabilmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., A. Carosi Red., (Ordinanze dell&#8217;8 agosto 2018 della Corte dei conti &#8211; sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol per l&#8217;esercizio finanziario 2017)</span></p>
<hr />
<p>La Corte dei conti, è stabilmente riconosciuta la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità  nel corso del giudizio di parificazione con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Corte dei Conti &#8211; compiti &#8211; giudizio di parificazione &#8211; finalità .</p>
</p>
<p>2.- Costituzione della Repubblica &#8211; Giudizio di costituzionalità  &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; legittimazione &#8211; Corte dei Conti in sede di parificazione &#8211; legittimata.</p>
</p>
<p>3.- Pubblico impiego &#8211; privatizzazione &#8211; trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici &#8211; competenza del legislatore statale in tema di &#8220;ordinamento civile&#8221;- sussiste.</p>
</p>
<p>4.- Giudizio di costituzionalità  &#8211; questioni di legittimità  &#8211; artt. 1, comma 3, 2, e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell&#8217;art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017 &#8211; violazione degli artt. 81 e 117, Ii° c., lett. l) e o), Cost. &#8211; sussiste &#8211; illegittimità  cos6tituzionale &#8211; va dichiarata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1 . Compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare il risultato di amministrazione, nonchè eventuali illegittimità  suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.Â  La Corte dei Conti non può perà² condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti, perchè tale prerogativa è demandata al sindacato di costituzionalità  delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale.Â La Corte dei conti, d&#8217;altro canto, è organo che&#8221;come, in generale, la giurisdizione e l&#8217;amministrazione&#8221;è sottoposto alla legge (statale e regionale): la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l&#8217;effetto di inibire l&#8217;efficacia di una legge si configura, perciù², come palesemente estranea all&#8217;ordinamento costituzionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.   Il problema pregiudiziale della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità  costituzionale in sede di parificazione, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità  costituzionale e sulle garanzie d&#8217;indipendenza della Corte Costituzionale), e dell&#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si inquadra in quello più¹ ampio inerente all&#8217;ammissibilità  di questioni sollevate in sedi diverse da quella giurisdizionale in senso stretto e dalla volontaria giurisdizione, quest&#8217;ultima giù  inquadrata da questa Corte nella funzione giurisdizionale anche se manchi la lite o non vi sia contraddittorio tra le parti.Â  Con più¹ largo riferimento ad altre ipotesi di procedimenti pendenti dinanzi a una magistratura, diversi da quelli di volontaria giurisdizione, per aversi un giudizio di legittimità  costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell&#8217;esercizio &#8220;di funzioni giudicanti per l&#8217;obiettiva applicazione della legge&#8221;, da parte di organi &#8220;pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura&#8221;, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all&#8217;uopo &#8220;posti in posizione super partes&#8221;.Â Per quanto concerne la Corte dei conti, è stabilmente riconosciuta la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità  nel corso del giudizio di parificazione con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici &#8211; tra i quali, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni &#8211; compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia &#8216;ordinamento civile&#8217;: analogo rapporto si verifica con la materia della previdenza sociale, poichè le somme indebitamente erogate dagli enti territoriali resistenti costituiscono la base delle ulteriori disposizioni che ne statuiscono la pensionabilità  e i relativi oneri a carico degli enti datori di lavoro.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4. Sono fondate le questioni di legittimità  costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2, e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell&#8217;art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.: incidendo in due materie di competenza esclusiva statale, quali l&#8217;ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell&#8217;equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall&#8217;art. 81 Cost</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</div>
<p style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell&#8217;art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell&#8217;art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell&#8217;art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità , edilizia abitativa, dipendenze, sanità , sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), degli artt. 1, 2 e 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell&#8217;indennità  di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell&#8217;Amministrazione provinciale), degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), e dell&#8217;art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità  2018), promossi dalla Corte dei conti &#8211; sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol per l&#8217;esercizio finanziario 2017, con ordinanze dell&#8217;8 agosto 2018, iscritte rispettivamente al n. 173 e al n. 177 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49 e 50, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Harald Bonura per la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol e Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza dell&#8217;8 agosto 2018, iscritta al numero 173 del registro ordinanze del 2018, la Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell&#8217;art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell&#8217;art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell&#8217;art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità , edilizia abitativa, dipendenze, sanità , sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), degli artt.1, 2, e 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell&#8217;indennità  di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell&#8217;Amministrazione provinciale) e degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il rimettente premette che, in sede di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l&#8217;esercizio 2017, è emerso che sono state impegnate e pagate somme a titolo di assegno personale pensionabile per effetto della trasformazione della indennità  di direzione e di coordinamento, in assenza dell&#8217;espletamento, in detta annualità , del corrispondente incarico. Sulla disciplina di dette erogazioni sono intervenuti, nel corso del 2017 e nel 2018, gli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018. Le summenzionate erogazioni tuttavia sarebbero illegittime, in ragione sia della nullità , per contrasto con norme imperative, delle clausole dei contratti collettivi che prevedono la trasformazione, alla cessazione dell&#8217;incarico, delle indennità  di dirigenza e di coordinamento in assegno personale fisso e pensionabile, sia della dubbia legittimità  costituzionale delle menzionate disposizioni &#8211; e segnatamente dell&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 &#8211; che ne costituiscono il fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente rammenta, inoltre, che tali dubbi di legittimità  costituzionale sono stati sottoposti al contraddittorio della Provincia autonoma all&#8217;udienza camerale del 20 giugno e del 28 giugno 2018, udienza alla quale hanno partecipato il magistrato relatore e il Procuratore regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, ritenendo di dover decidere dell&#8217;applicazione di norme di dubbia legittimità  costituzionale e, di conseguenza, di non poter parificare i capitoli di spesa ai quali sono imputati i pagamenti delle indennità  di direzione e coordinamento trasformate in assegno personale, fisso e pensionabile, il giudice a quo ha sospeso il giudizio e ha sollevato le sopra indicate questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Preliminarmente, il collegio rimettente espone i motivi che lo ritengono legittimato a sollevare questioni di legittimità  costituzionale in via incidentale, quali, anzitutto, il fatto che il giudizio di parificazione si svolge con le formalità  della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore regionale in contraddittorio con i rappresentanti dell&#8217;amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a una pubblica udienza. D&#8217;altronde, la consolidata giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 142 del 1968, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963) avrebbe giù  riconosciuto la legittimazione a promuovere, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, questioni di legittimità  costituzionale, in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell&#8217;articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità  elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali; nonchè, da ultimo, la legittimazione a sollevare questione di legittimità  costituzionale in sede di parificazione del rendiconto delle Regioni ad autonomia ordinaria (sono citate le sentenze n. 89 del 2017, n. 107 del 2016 e n. 181 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente ritiene che detta legittimazione debba riconoscersi non solo, come giù  accaduto, in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., ma, più¹ in generale, e anche in considerazione della nuova formulazione del precetto costituzionale, come modificato a seguito della riforma del 2012, introdotta con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), alle norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto, involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche e alla loro corretta utilizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il valore dell&#8217;equilibrio dei bilanci dovrebbe difatti essere declinato secondo una dimensione dinamica e prospettica, in base a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, attraverso altri parametri costituzionali, quali i menzionati artt. 3, 36, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost. D&#8217;altronde, il principio di sana gestione finanziaria richiederebbe un atteggiamento prudenziale del legislatore provinciale, che eviti la creazione di poste prive di una legittima copertura legislativa con le possibili ripercussioni sugli esercizi futuri. Richiama, a riguardo, le valutazioni relative all&#8217;individuazione dei parametri costituzionali nelle ordinanze di rimessione a questa Corte delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte (r.o. n. 49 [recte: 246] del 2014) e per la Liguria (r.o. n. 34 del 2017 [recte: 2018]).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la violazione della competenza legislativa esclusiva statale da parte della Provincia autonoma di Bolzano avrebbe determinato un aumento della spesa del personale che costituisce il maggior aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale, non solo con riferimento a tetti di spesa e a limiti della stessa, ma anche in termini di violazione delle norme imperative che pongono la regola della corrispettività  tra retribuzione e prestazioni effettivamente rese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il collegio rimettente, infine, condividendo e facendo proprio quanto giù  osservato dalle sezioni di controllo per il Piemonte e per la Liguria nelle citate ordinanze di rimessione, evidenzia come il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, sia l&#8217;unica possibilità  offerta dall&#8217;ordinamento per sottoporre a scrutinio di legittimità  costituzionale in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l&#8217;articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.  &#8220;In punto di rilevanza, le sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige richiamano innanzitutto le norme da applicare nel giudizio di parificazione. Viene, infatti, evidenziato che, come disposto dall&#8217;art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), al quale rinvia l&#8217;art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2013, l&#8217;oggetto del giudizio di parificazione consiste nel porre i risultati del rendiconto generale dello Stato a riscontro con le leggi del bilancio e nel verificare «se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti nel rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l&#8217;esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il collegio rimettente ritiene che le norme di cui sospetta l&#8217;illegittimità  costituzionale incidono sull&#8217;articolazione della spesa e sul quantum della stessa, dal momento che ne determinano un effetto espansivo mediante un aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio con cui la Provincia avrebbe retribuito soggetti che non ne avrebbero titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte dei conti ritiene, pertanto, di non poter applicare norme di cui sospetta l&#8217;illegittimità  costituzionale e, di conseguenza, di non poter parificare i capitoli di spesa in esame, dal momento che la corresponsione di detti assegni avrebbe una copertura meramente formale, ma sarebbe priva di copertura sostanziale. Da qui, la rilevanza delle questioni. Al riguardo, consapevole dell&#8217;interpretazione fornita dalla sentenza delle sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 15 dicembre 2017, n. 52, degli artt. 1 e 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e della conseguente declaratoria del difetto di rilevanza, ritiene di discostarsene.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, nell&#8217;ambito del giudizio di parificazione, la verifica della spesa del personale consentirebbe alle sezioni di controllo di ergersi a garanti imparziali dell&#8217;equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4.  &#8220;Dopo aver premesso il quadro normativo di riferimento, il collegio rimettente dubita, innanzitutto, della legittimità  costituzionale delle norme provinciali indicate, in riferimento all&#8217;art. 3 e all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni censurate disciplinerebbero difatti un aspetto della retribuzione dei dipendenti provinciali incidendo, secondo la costante giurisprudenza, nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato la cui regolamentazione deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Detto principio è stato affermato anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano che lamentava la lesione della propria competenza legislativa primaria, prevista dall&#8217;art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti» (sentenza n. 61 del 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia che, ai sensi della menzionata disposizione statutaria, la competenza legislativa primaria provinciale è soggetta ai limiti di cui all&#8217;art. 4 del medesimo statuto, richiamati anche dalle relative norme di attuazione, vale a dire, in particolare, al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quale sarebbe, per espressa disposizione statale (art. 2, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità , di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale») l&#8217;art. 2, comma 1, lettera o), della medesima legge n. 421 del 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriverebbe la lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» e la violazione dei limiti imposti alla potestà  legislativa provinciale primaria dall&#8217;art. 4 dello statuto speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.  &#8220;La qualificazione delle menzionate disposizioni statali quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica sarebbe inoltre idonea a determinare la violazione dell&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">I dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano, diversamente dagli altri dipendenti pubblici, manterrebbero infatti l&#8217;indennità  di posizione e di direzione anche quando non ricoprono più¹ le pertinenti posizioni apicali dirigenziali o direttive, così derogando all&#8217;uniforme applicazione sul territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale, che la materia «ordinamento civile» richiede.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.1.  &#8220;La lesione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sarebbe configurabile anche sotto un altro profilo. L&#8217;art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 avrebbe difatti demandato alla contrattazione collettiva il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici, nei quali rientrerebbero anche i dipendenti provinciali. Peraltro, detta contrattazione non potrebbe porsi in contrasto con i principi fondamentali dettati dalla Costituzione e dalle leggi, quali quelli imposti dall&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone la correlazione del trattamento accessorio all&#8217;effettività  delle prestazioni, come giù  evidenziato dalle sezioni rimettenti negli ultimi tre giudizi di parificazione relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6.  &#8220;L&#8217;esigenza di correlare il trattamento economico alla effettività  delle prestazioni rese, enunciata dall&#8217;art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe inoltre espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), letto in combinato disposto con l&#8217;art. 119 Cost., che si impone anche alle Regioni ad autonomia speciale, in chiave di controllo e indirizzo degli effetti economici derivanti da norme finanziarie volte, nel caso di specie, a collegare l&#8217;emolumento a un&#8217;utilità  per l&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriverebbe, sotto questo profilo, la violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), e della proporzionalità  della retribuzione rispetto alla qualità  e alla quantità  del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.), che impedirebbero di erogare incrementi retributivi sulla base di meri meccanismi automatici privi di ogni correlazione con l&#8217;attività  effettivamente prestata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7.  &#8220;Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e degli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 sarebbero inoltre lesive degli artt. 101, secondo comma, 103 e 108, Cost., in quanto avrebbero interferito con le funzioni, di controllo e giurisdizionali, attribuite alla Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le menzionate norme intervengono infatti all&#8217;esito di tre giudizi di parificazione relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 che hanno accertato l&#8217;irregolarità  dei capitoli di spesa relativi al pagamento delle indennità  in questione, alla conseguente apertura di un&#8217;indagine relativa al loro pagamento e all&#8217;azione di responsabilità  erariale dei componenti della delegazione di parte pubblica firmataria dei contratti collettivi conclusasi con la sentenza di condanna. Esse avrebbero quale unico effetto quello di limitare la responsabilità  per danno erariale della delegazione firmataria, salvaguardando l&#8217;assetto preesistente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8.  &#8220;Il collegio rimettente dubita inoltre della natura di legge di interpretazione autentica della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dal momento che non ravvisa nè le condizioni che possono giustificarne l&#8217;adozione, giacchè le norme ribadiscono quanto giù  in precedenza affermato in modo univoco, nè i limiti all&#8217;efficacia retroattiva di tali leggi individuati da questa Corte (quali il rispetto del principio di ragionevolezza, della tutela dell&#8217;affidamento, della coerenza e certezza dell&#8217;ordinamento e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario). Emergerebbe dunque lo scopo reale della disposizione, vale a dire quello di salvaguardare l&#8217;assetto preesistente rendendo «retroattivamente legittimo ciù² che era illegittimo» interferendo nei relativi giudizi.</p>
<p style="text-align: justify;">La portata retroattiva della norma censurata si porrebbe inoltre in conflitto con l&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonchè con l&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 maggio 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, da qualificarsi come parametri interposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa difatti non troverebbe giustificazione in interessi generali e astratti, bensì nell&#8217;esigenza di riqualificare un fatto, giù  considerato illecito contabile, come lecito.</p>
<p style="text-align: justify;">1.9.  &#8220;Le norme provinciali censurate sarebbero infine illegittime, perchè in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.&#8221;che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della previdenza sociale&#8221; , nella parte in cui prevedono la trasformazione delle indennità , alla cessazione dell&#8217;incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo. Lo statuto speciale non attribuirebbe infatti alla Provincia autonoma di Bolzano competenza nelle materie della previdenza e assicurazioni sociali, neanche con riferimento alla previdenza integrativa (attribuita invece esclusivamente alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol).</p>
<p style="text-align: justify;">Con le disposizioni in esame la Provincia autonoma di Bolzano correla il calcolo del trattamento pensionistico delle suddette indennità  al sistema retributivo invece che a quello contributivo oggi vigente. Ne deriverebbe la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell&#8217;eguaglianza, e dell&#8217;art. 36 Cost., per la lesione del principio di proporzionalità  fra trattamento pensionistico e quantità  e qualità  del lavoro prestato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.10.  &#8220;Infine, il giudice a quo esclude la possibilità  di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, in considerazione della formulazione letterale delle stesse e dell&#8217;intenzione del legislatore provinciale, peraltro espressa nel corso del contraddittorio orale durante il giudizio di parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano che ha concluso per l&#8217;inammissibilità  o, in subordine, per l&#8217;infondatezza delle questioni sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, dopo aver premesso che il rendiconto presenta un saldo positivo e che l&#8217;equilibrio economico-finanziario non è messo in discussione dalle misure contestate, la difesa provinciale assume che le sezioni riunite rimettenti non sarebbero legittimate a sollevare, in sede di parificazione del rendiconto, questioni di legittimità  costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost., i quali pongono principi a &#8220;diretta&#8221; tutela degli equilibri economico-finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">A voler ritenere diversamente, infatti, la Corte dei conti sarebbe legittimata, in sede di parificazione, a sollevare qualsiasi questione di legittimità  costituzionale, con il solo limite dell&#8217;esistenza di un effetto, anche indiretto, sulla finanza pubblica, della norma oggetto di censura. Il giudizio di parificazione verrebbe così a configurarsi come uno strumento di controllo generalizzato e diretto della legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità  costituzionale in questo ambito sarebbe stata giù  delimitata da questa Corte, sin dalla sentenza n. 244 del 1995, mediante la specificazione dei parametri costituzionali che possono essere lesi l&#8217;art. 81 Cost., al quale si è affiancato l&#8217;art. 119 Cost. da disposizioni che violino i principi contabili volti a salvaguardare gli equilibri di bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Provincia autonoma di Bolzano le considerazioni che precedono troverebbero conferma anche nella recente sentenza n. 196 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbero, dunque, inammissibili le questioni sollevate in relazione agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost. In relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, Cost., la Provincia autonoma di Bolzano evidenzia, inoltre, che la citata pronuncia ha esteso la cognizione anche a detto parametro, in considerazione delle peculiarità  del giudizio, dal momento che le norme impugnate determinavano «una &#8220;nuova&#8221; spesa in una condizione &#8220;speciale&#8221; in cui non vi sarebbe stata possibilità  di sottoporre altrimenti la questione al giudizio della Corte», ipotesi non ravvisabili nell&#8217;odierno giudizio. L&#8217;odierna questione era stata infatti giù  sollevata e ritenuta non rilevante dal medesimo giudice contabile; le disposizioni avrebbero potuto essere impugnate in virtà¹ di quanto previsto dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà  statale di indirizzo e coordinamento) e comunque erano state esaminate dal Consiglio dei ministri, Dipartimento affari regionali, ai fini di un&#8217;eventuale impugnazione in via principale, poi esclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.La Provincia autonoma eccepisce inoltre il difetto di rilevanza, in quanto le norme censurate non sarebbero applicabili nel giudizio a quo, in ragione del loro specifico oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni in esame, difatti, a differenza di quelle oggetto di precedenti giudizi di legittimità  costituzionale (sono citate le sentenze n. 89 del 2017, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 139 del 1969 e n. 142 del 1968), non incidono sulla struttura del bilancio. Anche nella recente sentenza di questa Corte n. 196 del 2018, la norma censurata era una disposizione di spesa per l&#8217;incremento di un Fondo che il giudice era tenuto ad applicare nel giudizio di parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli artt. 1 e 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e l&#8217;art.1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 sarebbero invece censurati nella parte in cui legittimerebbero &#8211; con effetto retroattivo &#8211; un meccanismo retributivo integralmente regolato dai contratti collettivi: la finalità  di dette norme sarebbe dunque del tutto estranea all&#8217;oggetto del giudizio di parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Le questioni non sarebbero rilevanti anche sotto un ulteriore profilo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le somme erogate nel 2017 &#8211; esercizio oggetto del giudizio di parificazione &#8211; a titolo di assegno personale pensionabile sarebbero state liquidate in base ai vigenti contratti collettivi e non in base alle norme censurate. L&#8217;art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2016 sarebbe difatti una norma meramente programmatica che demanda a una legge provinciale la revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell&#8217;indennità  di funzione, revisione poi intervenuta con l&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2019, successivamente anticipata al 1° giugno 2018. Le norme censurate, pertanto, non avrebbero alcun effetto nell&#8217;esercizio 2017 oggetto del giudizio di parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.La Provincia autonoma di Bolzano ha infine eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni sollevate per la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in materia di trattamento economico dei dirigenti; per omessa descrizione della fattispecie e omessa motivazione sulla rilevanza; per non essere state illustrate le ragioni per le quali non troverebbero applicazione nel caso in esame le norme speciali statutarie; e, infine, per l&#8217;omessa sperimentazione di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.  &#8220;Le questioni sollevate sarebbero comunque infondate in quanto basate su un erroneo inquadramento tanto della competenza in materia della Provincia autonoma di Bolzano, quanto della natura dell&#8217;istituto in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.1.  &#8220;La Provincia autonoma è infatti titolare, in virtà¹ dell&#8217;art. 8 dello statuto di autonomia, della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti», soggetta ai limiti di cui all&#8217;art. 4 del medesimo statuto, vale a dire, in particolare, al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. In detta materia rientra anche la disciplina dello status giuridico e economico del personale (sono citate le sentenze n. 522 del 1989 e n. 40 del 1972) e, quindi, anche quella della dirigenza, nonchè la disciplina della contrattazione collettiva (sono citate le sentenze n. 102 del 1989 e n. 219 del 1984). Nell&#8217;esercizio di detta competenza, sono state emanate diverse leggi, tra le quali la legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990 n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), e la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), con la quale ha disciplinato nuovamente la dirigenza a livello provinciale.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa provinciale evidenzia inoltre che la successiva privatizzazione del pubblico impiego, in virtà¹ della legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell&#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha generato un articolato contenzioso tra Presidente del Consiglio dei ministri e la medesima Provincia dinanzi alla Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, rammenta che il d.lgs. n. 165 del 2001, all&#8217;art. 1, comma 3, dispone espressamente che solo i principi desumibili dall&#8217;art. 2 della legge n. 421 del 1992 e dall&#8217;art. 11, comma 4, della legge 15 novembre 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), costituiscono, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Provincia autonoma di Bolzano godrebbe, inoltre, di autonomia anche in materia di contrattazione collettiva, dal momento che l&#8217;articolazione, i contenuti e il procedimento di contrattazione sono disciplinati dalla legge prov. Bolzano n. 6 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.2.  &#8220;Nell&#8217;esercizio di dette competenze, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito un modello di conferimento degli incarichi dirigenziali mediante l&#8217;iscrizione in un &#8220;albo&#8221; e la conservazione, nel caso di attribuzione dell&#8217;incarico, dell&#8217;inquadramento di provenienza, riconoscendo, con l&#8217;art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, un&#8217;indennità  di funzione mensile che veniva gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile. L&#8217;indennità  in questione dunque non sarebbe una forma di trattamento accessorio bensì un elemento fisso e continuativo della retribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente alla cosiddetta contrattualizzazione della materia la norma è stata pressochè integralmente trasposta nei successivi contratti collettivi di comparto, a partire dal biennio 1999-2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto previsto dalla legislazione provinciale sarebbe peraltro conforme alla disciplina della dirigenza dei Ministeri, il cui trattamento economico fisso sarebbe costituito dallo stipendio tabellare; dalla retribuzione di posizione-parte fissa; dalla retribuzione individuale di anzianità  (artt. 49 e 53 CCNL 21 aprile 2006). Tale trattamento si conserva anche in caso di perdita della «posizione» per effetto del collocamento a disposizione dei ruoli (art. 4 CCNL).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.3.  &#8220;Alla luce di tali rilievi le questioni sollevate sarebbero, oltre che inammissibili, infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">La dedotta violazione dell&#8217;art. 81 Cost. sarebbe innanzitutto generica e priva di autonomia, risolvendosi nella mera affermazione di principio per cui qualunque norma che comporti un effetto (diretto o indiretto) in termini di spesa e che presenti un qualunque profilo di possibile incostituzionalità  determinerebbe un vulnus al principio costituzionale di copertura della spesa. Essa peraltro, così formulata, risentirebbe dell&#8217;inammissibilità  o della infondatezza delle altre censure.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la difesa provinciale ribadisce che le norme censurate sono parte di una complessa e originale disciplina della dirigenza provinciale, rimessa alla potestà  legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale». Peraltro, non sarebbe comunque violata la dedotta norma interposta (art. 2 comma 1, lettera o, del d.lgs. n. 421 del 1992), che fa salvi i trattamenti fondamentali e accessori aventi natura retributiva ordinaria, dal momento che l&#8217;art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992 aveva giù  previsto la trasformazione in trattamento fisso di una parte dell&#8217;indennità  di dirigenza. Inoltre, la menzionata norma interposta consentirebbe comunque la conservazione, anche dopo la cessazione dell&#8217;incarico dirigenziale, di una parte fissa del trattamento legato all&#8217;incarico medesimo, come avviene nel caso del CCNL della dirigenza ministeriale. Nè sarebbe violato l&#8217;art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal momento che il trattamento in esame non avrebbe natura accessoria, ma rappresenterebbe una componente del trattamento fisso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe inoltre contraddittoria, prima che infondata, la prospettata lesione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per avere adottato leggi in materia riservata alla contrattazione collettiva. Le norme provinciali censurate, infatti, o sono state abrogate e sostituite dalla contrattazione; o hanno preso atto della prevalenza della disciplina contrattuale ratione temporis; ovvero, da ultimo, hanno demandato all&#8217;autonomia collettiva la disciplina della materia, limitandosi a porre alcuni limiti al fine del controllo della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla presunta violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., la Provincia autonoma ritiene trattarsi di un «equivoco», dal momento che l&#8217;attribuzione al dipendente dell&#8217;assegno personale pensionabile a seguito della trasformazione graduale dell&#8217;indennità  dirigenziale non avverrebbe al momento della cessazione dell&#8217;incarico, bensì in costanza di esso, accumulandosi di anno in anno, a condizione che l&#8217;operato del dirigente fosse stato valutato positivamente. Una volta cessato l&#8217;incarico, cesserebbe quindi anche la relativa trasformazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondate, oltre che inammissibili, sarebbero le questioni sollevate in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., anche in combinato disposto con l&#8217;art. 119, primo comma, Cost. Oltre a essere dedotte in modo del tutto generico e non indicate nelle conclusioni, esse si fonderebbero sulla &#8220;singolare&#8221; affermazione per cui tutte le norme in materia di trattamento economico costituiscono espressione dell&#8217;esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica e che, in quanto tali, assurgono a principi fondamentali; e su quella per cui la violazione consisterebbe nell&#8217;incremento di spesa determinato dalla legislazione provinciale mentre, come prima illustrato, quest&#8217;ultima comporterebbe costi minori rispetto a quelli statali.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tali rilievi deriverebbe inoltre la non fondatezza dell&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 3 Cost., anche in ragione della specificità  dell&#8217;organizzazione provinciale della dirigenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, non sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione delle indennità  dirigenziali sarebbe difatti giù  stata prevista dagli artt. 22 e 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, al fine di garantire la tendenziale equiparazione del trattamento retributivo del personale degli enti facenti parte dell&#8217;intercomparto provinciale rispetto a quelli del restante territorio nazionale. La legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 sarebbe quindi legittimamente intervenuta per dirimere dubbi interpretativi inerenti alle norme preesistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che non sussisterebbe nemmeno la violazione dell&#8217;art. 6 CEDU e dell&#8217;art. l del menzionato Protocollo addizionale, dovendosi escludere la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la medesima Convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Con ulteriore ordinanza dell&#8217;8 agosto 2018, iscritta al n. 177 del registro ordinanze del 2018, le medesime sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, hanno sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità  2018), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le predette disposizioni prevedono che «1. A far data dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l&#8217;indennità  di direzione previste dai rispettivi contratti collettivi del personale regionale sono trasformate in indennità  di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L&#8217;ammontare dell&#8217;indennità  di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell&#8217;indennità  stessa, è determinato dalla contrattazione collettiva. Dopo almeno sei anni di incarico di preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni, la sola parte fissa dell&#8217;indennità  di posizione si trasforma, alla cessazione dell&#8217;incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo. [&#038;] 3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici giù  prodotti e gli effetti economici giù  maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell&#8217;indennità  di direzione in assegno personale pensionabile, in applicazione dei contratti collettivi. L&#8217;assegno personale pensionabile giù  maturato ai sensi del presente comma non è cumulabile con l&#8217;indennità  di posizione di cui al comma 1».</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione ai parametri evocati, per le ragioni sostanzialmente coincidenti a quelle giù  esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">4.Analoghe sono altresì le difese della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol quanto alla inammissibilità  delle questioni sollevate nonchè alla loro non fondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.In particolare, la Regione autonoma ritiene di essere titolare di competenze legislative di tipo esclusivo in materia di «ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto», in virtà¹ dell&#8217;art. 4, comma 1, numero 1, dello statuto speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;esercizio di detta competenza legislativa esclusiva, la Regione ha emanato numerose leggi, tra le quali, per quanto di interesse, la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), come successivamente modificata dalla legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 «Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale»), nonchè la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativa della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 15 del 1983 avrebbe introdotto un modello &#8220;misto&#8221; di dirigenza regionale, parzialmente diverso tanto rispetto a quello della dirigenza statale, quanto a quello delle Province autonome di Trento e Bolzano, ma non per questo in contrasto con la Costituzione o con i principi dell&#8217;ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legislazione regionale, infatti, prevedrebbe alternativamente sia una carriera dirigenziale basata sulla relativa qualifica (art. 23), che un «albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell&#8217;idoneità  alla direzione d&#8217;ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l&#8217;esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall&#8217;amministrazione [&#8230;]» (art. 24).</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente, dunque, convivrebbero, nell&#8217;organizzazione regionale, tanto dirigenti in possesso della relativa qualifica, quanto soggetti titolari di una qualifica di quadro che, tuttavia, essendo iscritti all&#8217;albo degli idonei, hanno ricevuto un incarico dirigenziale. Questi ultimi, ove l&#8217;incarico non fosse confermato o rinnovato, conserverebbero l&#8217;originario inquadramento (non dirigenziale).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale assetto sarebbe sopravvissuto alle successive evoluzioni dell&#8217;ordinamento statale in materia di dirigenza pubblica e al vaglio di costituzionalità  (sono citate la sentenza n. 156 del 1994 e l&#8217;ordinanza n. 382 del 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il giudice a quo ricostruirebbe erroneamente l&#8217;istituto in questione ritenendolo un trattamento accessorio corrisposto in assenza del relativo incarico, mentre in realtà  si tratterebbe di una componente fissa del trattamento economico che, in quanto tale, si conserverebbe anche a seguito della cessazione dell&#8217;incarico dirigenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.In prossimità  dell&#8217;udienza pubblica sia la Provincia autonoma di Bolzano che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol hanno depositato memorie, in cui hanno ribadito l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza delle questioni di legittimità  sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.Con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel corso di due giudizi di parificazione per l&#8217;esercizio finanziario 2017 dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale di alcune disposizioni di leggi provinciali e regionali che, a partire dal 1992, hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, indennità  di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procuratore regionale è intervenuto nella udienza camerale della parificazione e ha depositato memorie conclusionali, con le quali ha chiesto di sollevare questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), e dell&#8217;art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell&#8217;indennità  di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell&#8217;Amministrazione provinciale), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione. Nella pubblica udienza del 28 giugno 2018 il contraddittorio si è svolto con l&#8217;intervento del magistrato relatore, del Procuratore regionale, che ha confermato oralmente le conclusioni scritte, e del Presidente della Giunta provinciale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze dell&#8217;anno 2018 la Corte dei conti ha censurato l&#8217;art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), l&#8217;art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), l&#8217;art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), l&#8217;art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità , edilizia abitativa, dipendenze, sanità , sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), gli artt. 1, 2, e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente premette che, in sede di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l&#8217;esercizio 2017, è stato accertato l&#8217;impegno e il pagamento di somme a titolo di assegno personale pensionabile, corrispondenti a indennità  di direzione e di coordinamento, in assenza di formale incarico e di espletamento di alcuna funzione. Sulla disciplina di dette erogazioni sono intervenuti, nel corso del 2017 e del 2018, gli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme di cui il giudice a quo sospetta l&#8217;illegittimità  costituzionale inciderebbero sulla spesa, determinandone un effetto espansivo, e altererebbero la consistenza del risultato di amministrazione, incrementando indebitamente le poste passive del bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente riferisce &#8211; proprio al fine di evitare l&#8217;alterazione del risultato di amministrazione e la validazione di spese non coperte da presupposto normativo &#8211; di avere giù  disapplicato, per gli esercizi antecedenti al 2017, ai sensi dell&#8217;art. 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), alcune norme del contratto collettivo provinciale, in quanto affette da nullità  secondo il combinato disposto degli artt. 7, comma 5, e 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità , di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso tale disapplicazione &#8211; prosegue il rimettente &#8211; aveva assunto decisioni di parificazione parziale, negandola alle partite di spesa inerenti alla corresponsione di indennità  svincolate da qualsiasi prestazione di lavoro, nonchè ai relativi oneri pensionistici a carico del datore di lavoro. La sopravvenienza, in data antecedente alla parificazione dell&#8217;esercizio 2017, delle norme provinciali censurate avrebbe vanificato, nel procedimento di parificazione relativo a detto esercizio, la disapplicazione del contratto collettivo nella parte affetta da nullità , dal momento che avrebbe sanato, con una fonte legislativa intangibile per la Corte dei conti, una situazione della cui legittimità  costituzionale il giudice a quo dubita.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene precisato che, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, l&#8217;erogazione delle indennità  di dirigenza, in assenza di espletamento del corrispondente incarico, è stata prevista con diverse, ma teleologicamente equivalenti, norme contenute in contratti collettivi regionali e provinciali a partire dalla fine del secolo scorso (contratto collettivo riguardante il personale dell&#8217;area dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige biennio economico 2004-2005 del 27 febbraio 2006, come modificato dal contratto collettivo area dirigenziale del 27 aprile 2009; contratto collettivo riguardante il personale dell&#8217;area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, quadriennio giuridico 2008-2011 e biennio economico 2008-2009 del 1° dicembre 2008; contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 1999-2000 del 17 luglio 2000; contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano del 6 agosto 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, ai soli fini della parificazione, il rimettente aveva disapplicato dette prescrizioni contrattuali per violazione di norme imperative di diritto privato, precedentemente menzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale operazione, tuttavia, nell&#8217;esercizio 2017 non sarebbe stata idonea ad assicurare il rispetto delle suddette norme imperative appartenenti all&#8217;ordinamento civile e &#8211; nel caso di specie &#8211; neppure di quelle inerenti alla pensionabilità  delle indennità , dal momento che le disposizioni di legge provinciale, intervenute prima della parificazione del rendiconto inerente all&#8217;esercizio 2017, avrebbero comunque precluso di stralciare dalla validazione le partite di spesa illegittime.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme provinciali censurate disciplinerebbero, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., un aspetto della retribuzione dei dipendenti provinciali, incidendo nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la cui regolamentazione dovrebbe essere uniforme su tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali norme sarebbero inoltre illegittime perchè in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.&#8221;che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della previdenza sociale&#8221;nella parte in cui prevedono la trasformazione delle indennità , alla cessazione dell&#8217;incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto esposto, il rimettente ritiene che le questioni debbano essere sollevate non solo in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., ma anche agli artt. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., la cui violazione comporterebbe l&#8217;alterazione del risultato di amministrazione e l&#8217;aumento della spesa del personale oltre i limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, viene rimarcata la ridondanza sull&#8217;art. 81 Cost. della violazione della competenza esclusiva dello Stato contemplata nell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene inoltre dedotta la violazione delle disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nonchè dei principi di imparzialità  e buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.) e di proporzionalità  della retribuzione rispetto alla qualità  e alla quantità  del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">Viene infine lamentata l&#8217;indebita interferenza con la funzione esercitata in sede di parificazione (artt. 101, secondo comma, e 103 Cost.) e l&#8217;illegittima retroattività  della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 in violazione dell&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.La Provincia autonoma di Bolzano, costituitasi in giudizio, ha concluso per l&#8217;inammissibilità  o, in subordine, per l&#8217;infondatezza delle questioni sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, dopo aver premesso che il rendiconto presenta un saldo positivo e che l&#8217;equilibrio economico-finanziario non è messo in discussione dalle misure contestate, la difesa provinciale assume che il giudice rimettente non sarebbe legittimato a sollevare, in sede di parificazione del rendiconto, questioni di legittimità  costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost., i quali pongono principi a «diretta» tutela degli equilibri economico-finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepisce inoltre il difetto di rilevanza delle questioni sollevate, in quanto le norme censurate non sarebbero applicabili nei giudizi a quibus, poichè, a differenza di quelle oggetto di precedenti giudizi di legittimità  costituzionale, non inciderebbero sulla struttura del bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, gli artt. 1 e 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e l&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 legittimerebbero &#8211; con effetto retroattivo &#8211; un meccanismo retributivo integralmente regolato dai contratti collettivi: la finalità  di dette norme sarebbe dunque del tutto estranea all&#8217;oggetto del giudizio di parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, evidenzia che le somme erogate nel 2017 &#8211; esercizio oggetto del giudizio di parificazione &#8211; a titolo di assegno personale pensionabile sarebbero state liquidate in base ai vigenti contratti collettivi e non in base alle norme censurate.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sollevate sarebbero comunque infondate nel merito, in quanto basate su un erroneo inquadramento tanto della competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia, quanto della natura dell&#8217;istituto in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Provincia, difatti, avrebbe istituito un modello di conferimento degli incarichi dirigenziali mediante l&#8217;iscrizione in un &#8220;albo&#8221; e la conservazione, nel caso di attribuzione dell&#8217;incarico, dell&#8217;inquadramento di provenienza, riconoscendo, con l&#8217;art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, un&#8217;indennità  di funzione mensile gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile. L&#8217;indennità  in questione, dunque, non sarebbe una forma di trattamento accessorio, bensì un elemento fisso e continuativo della retribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto previsto dalla legislazione provinciale, peraltro, corrisponderebbe alla disciplina della dirigenza dei Ministeri, il cui trattamento economico fisso sarebbe costituito dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione di posizione-parte fissa e dalla retribuzione individuale di anzianità  (artt. 49 e 53 del CCNL 21 aprile 2006). Tale trattamento si conserva anche in caso di perdita della «posizione» per effetto del collocamento a disposizione dei ruoli (art. 4 del citato CCNL).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali rilievi le questioni sollevate non sarebbero fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.Con ordinanza iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2018 la Corte dei conti ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità  2018), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost., per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle illustrate nell&#8217;ordinanza n. 173 del 2018 in ordine alla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni censurate, dopo aver disposto la trasformazione, alla cessazione dell&#8217;incarico, della parte fissa dell&#8217;indennità  di posizione in assegno personale pensionabile, fanno salvi gli effetti giuridici giù  prodotti e quelli economici giù  maturati sino al 1° gennaio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4.- Le difese della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, costituitasi in giudizio, sono analoghe a quelle svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano, quanto a inammissibilità  o, comunque, infondatezza delle questioni sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, anche la Regione autonoma sarebbe titolare di competenze legislative di tipo esclusivo in materia di «ordinamento degli Uffici regionali e del personale ad essi addetto», in virtà¹ dell&#8217;art. 4, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Nell&#8217;esercizio di detta competenza, la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), avrebbe introdotto un modello &#8220;misto&#8221; di dirigenza regionale, parzialmente diverso tanto rispetto a quello della dirigenza statale, quanto a quello delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ma non per questo in contrasto con la Costituzione o con i principi dell&#8217;ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge regionale, infatti, prevederebbe, alternativamente, sia una carriera dirigenziale basata sulla relativa qualifica (art. 23) che un «albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell&#8217;idoneità  alla direzione d&#8217;ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l&#8217;esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall&#8217;amministrazione [&#8230;]» (art. 24).</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente, dunque, convivrebbero, nell&#8217;organizzazione regionale, tanto dirigenti in possesso della relativa qualifica, quanto soggetti titolari di una qualifica di quadro che, tuttavia, essendo iscritti all&#8217;albo degli idonei, hanno ricevuto un incarico dirigenziale. Questi ultimi, ove l&#8217;incarico non fosse confermato o rinnovato, conserverebbero l&#8217;originario inquadramento (non dirigenziale).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il giudice a quo avrebbe ricostruito erroneamente l&#8217;istituto in questione, ritenendolo un trattamento accessorio corrisposto in assenza del relativo incarico, mentre in realtà  si tratterebbe di una componente fissa del trattamento economico che, in quanto tale, si conserverebbe anche a seguito della cessazione dell&#8217;incarico dirigenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Stante l&#8217;affinità  della normativa censurata e la parziale coincidenza dei parametri di cui essa si assume lesiva, i giudizi devono essere riuniti ai fini di una definizione congiunta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Il problema pregiudiziale della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità  costituzionale in sede di parificazione, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità  costituzionale e sulle garanzie d&#8217;indipendenza della Corte Costituzionale), e dell&#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si inquadra in quello più¹ ampio inerente all&#8217;ammissibilità  di questioni sollevate in sedi diverse da quella giurisdizionale in senso stretto e dalla volontaria giurisdizione, quest&#8217;ultima giù  inquadrata da questa Corte nella funzione giurisdizionale «anche se manchi la lite o non vi sia contraddittorio tra le parti» (sentenza n. 129 del 1957).</p>
<p style="text-align: justify;">Con più¹ largo riferimento ad altre ipotesi di procedimenti pendenti dinanzi a una magistratura, diversi &#8211; come i giudizi in esame &#8211; da quelli di volontaria giurisdizione, è stato affermato che, per aversi un giudizio di legittimità  costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra «il requisito oggettivo dell&#8217;esercizio &#8220;di funzioni giudicanti per l&#8217;obiettiva applicazione della legge&#8221;, da parte di organi &#8220;pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura&#8221;, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all&#8217;uopo &#8220;posti in posizione super partes&#8221;» (sentenza n. 226 del 1976).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne la Corte dei conti, plurime pronunce di questa Corte ne hanno riconosciuto la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità  nel corso del giudizio di parificazione (sentenze n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963). Coerentemente con la natura di tale specifica funzione, la legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione è stata costantemente riconosciuta con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle fattispecie in esame, peraltro, oltre all&#8217;art. 81 Cost., vengono invocati ulteriori parametri costituzionali, in relazione ai quali deve essere verificata l&#8217;ammissibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Prima di procedere all&#8217;esame della rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze in esame, occorre, tuttavia, individuare il petitum sostanziale delle predette, dal momento che non tutte le disposizioni censurate risultano eziologicamente collegate alla decisione di parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il percorso argomentativo dei giudici a quibus evidenzia come, ai fini della parificazione, le disposizioni rilevanti siano quelle provinciali e regionali &#8211; sopravvenute dopo la precedente disapplicazione, da parte della medesima Corte dei conti, dei contratti collettivi nelle parti contemplanti le contestate erogazioni &#8211; che impongono di validare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità  della spesa, le partite che contengono le somme inerenti alla elargizione delle indennità  prive del requisito sinallagmatico e ai conseguenti oneri di natura pensionistica. Ed è proprio questo profilo eziologico della rilevanza che deve essere scrutinato.</p>
<p style="text-align: justify;">In concreto, le norme che rivestono tale pregiudizialità  sono le seguenti: a) art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017; b) art. 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017; c) art. 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017; d) art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018; e) art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017. Per quanto si dirà  espressamente in prosieguo, analogo diretto collegamento non si riscontra per altre disposizioni impugnate.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenti ragioni sistematiche inducono, pertanto, a circoscrivere il petitum a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Alla luce di quanto premesso, sono, invece, inammissibili le questioni sollevate nei confronti delle disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano antecedenti alla stipula del primo contratto collettivo provinciale disciplinante il rapporto di lavoro dei dirigenti provinciali e quelle che non riguardano la copertura legislativa delle spese contestate.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni antecedenti sono quelle contenute nell&#8217;art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali disposizioni non erano vigenti al momento in cui il giudice contabile è stato chiamato ad assumere la decisione circa la parificazione delle contestate partite di spesa. Infatti, l&#8217;art. 2, comma 1, lettera o), della legge n. 421 del 1992 &#8211; disposizione imperativa e inderogabile ascrivibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile» &#8211; stabilisce che la privatizzazione del pubblico impiego deve essere caratterizzata dalla «abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività  individuale e a quella collettiva ancorchè non generalizzata ma correlata all&#8217;apporto partecipativo». L&#8217;art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 &#8211; norma di analogo tenore della precedente &#8211; prevede che le disposizioni antecedenti alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione stessa (in tal senso, sentenza n. 196 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;unica fonte normativa vigente &#8211; per espressa ammissione del rimettente &#8211; era il contratto collettivo provinciale, che è stato, perà², disapplicato per contrasto con la disposizione imperativa contenuta nell&#8217;art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che «[l]e amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese».</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto evidenziato deriva inequivocabilmente l&#8217;inammissibilità  delle questioni sollevate nei riguardi di disposizioni antecedenti all&#8217;ultimo contratto collettivo di comparto, poichè esse non spiegano alcun effetto giuridico nei confronti delle spese sottoposte a parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Esulano inoltre dall&#8217;odierno giudizio le questioni di legittimità  costituzionale sollevate sulle disposizioni che trovano applicazione «a far data dal 1° giugno 2018» e, quindi, sull&#8217;art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, sull&#8217;art. 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e sull&#8217;art. 4, comma 1, primo e secondo periodo della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, oltre a quelle che evidentemente non riguardano le tematiche oggetto del giudizio (art. 1, comma 2, e art. 17 comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Non riguardano direttamente la copertura legislativa delle spese contestate l&#8217;art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, l&#8217;art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, l&#8217;art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, in quanto tutte prevedono lo scaglionamento nel tempo di una disciplina sulla trasformazione graduale delle indennità  di funzione e di coordinamento in assegno personale pensionabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Risultano inammissibili, per inconferenza con i parametri invocati, le censure proposte nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell&#8217;art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Risultano altresì inammissibili, per irrilevanza nel presente giudizio, le censure proposte nei confronti delle medesime disposizioni, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Superano, invece, il vaglio di ammissibilità  le questioni di legittimità  costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell&#8217;art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere preliminarmente respinta l&#8217;eccezione della Provincia autonoma di Bolzano secondo cui la Corte dei conti non sarebbe legittimata a sollevare in sede di parificazione del rendiconto questioni di legittimità  costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle prospettazioni dei giudici a quibus precedentemente richiamate appare evidente l&#8217;incidenza della violazione delle regole di riparto della competenza legislativa, &#8211; nel caso di specie di quelle contenute nell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost. &#8211; sulla lesione dei principi della sana gestione finanziaria presidiati dall&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è neppure fondata l&#8217;eccezione secondo cui le norme soggette a scrutinio non sarebbero rilevanti, in quanto le contestate erogazioni discenderebbero dai vigenti contratti collettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; precisato con chiarezza nelle ordinanze di rimessione che i richiamati contratti sono stati disapplicati in parte qua proprio per contrasto con le norme imperative dell&#8217;ordinamento civile. Pertanto, tali contratti non ostacolano il diniego di parificazione (giù  adottato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano con riguardo ai tre precedenti esercizi), a differenza della preclusione ingenerata dalle norme successivamente intervenute.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, le fattispecie in esame risultano analoghe, quanto al carattere di interdipendenza degli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., a quella recentemente decisa da questa Corte con la sentenza n. 196 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorrono, infatti, nei casi di specie, le stesse situazioni che hanno indotto a scrutinare favorevolmente l&#8217;ammissibilità  della rimessione incidentale da parte della Corte dei conti, sezione di controllo della Regione Liguria, poichè il giudice contabile, ove avesse applicato tali norme, si sarebbe trovato nella condizione di validare un risultato di amministrazione non corretto, in quanto relativo a una spesa, conseguente all&#8217;adozione di un istituto retributivo illegittimo (in tal senso, sentenza n. 196 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la prospettazione dei rimettenti pone chiaramente in luce come, nella materia dell&#8217;ordinamento civile e della previdenza sociale, l&#8217;intervento legislativo provinciale e quello regionale vengano a determinare una spesa non conforme ai criteri dettati dall&#8217;ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. Correttamente il rimettente ha affermato che le norme della cui legittimità  costituzionale dubita, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere l) e o), e 81 Cost., hanno dato vita alla spesa per indennità  di dirigenza, corrisposte in assenza di prestazione lavorativa e assoggettate a contribuzione pensionabile, in contrasto con la legge statale (sentenza n. 196 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto che compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare il risultato di amministrazione, nonchè eventuali illegittimità  suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), i rimettenti hanno esaurientemente spiegato l&#8217;effetto preclusivo che le disposizioni impugnate avrebbero sul controllo di legittimità  delle partite di spesa contenenti le contestate indennità .</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; utile ricordare come questa Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012 &#8211; nella parte che consentiva alla magistratura contabile di condizionare le modifiche alle norme finanziarie in contrasto con i principi dell&#8217;equilibrio di bilancio e di precludere i programmi di spesa privi di copertura e comunque della relativa sostenibilità  finanziaria &#8211; abbia precisato che la Corte dei conti non può condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti, perchè tale prerogativa è demandata al «sindacato di costituzionalità  delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale [&#038;]. La Corte dei conti, d&#8217;altro canto, è organo che&#8221;come, in generale, la giurisdizione e l&#8217;amministrazione&#8221;è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l&#8217;effetto di inibire l&#8217;efficacia di una legge si configura, perciù², come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale» (sentenza n. 39 del 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">La predetta pronuncia, salvando la parte del citato art. 1 riservata al controllo sugli equilibri del bilancio e sulla correttezza della spesa regionale e colpendolo solo in quella che eccedeva dalle attribuzioni costituzionali della magistratura contabile, corrobora l&#8217;argomento dei giudici rimettenti, secondo cui, ove sia la legge stessa a pregiudicare principi di rango costituzionale, l&#8217;unica via da percorrere per il giudice della parificazione rimane proprio il ricorso all&#8217;incidente di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio si presenta, pertanto, circoscritto dai parametri che attengono all&#8217;an della spesa, non al quomodo della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunga che, come nella fattispecie di cui alla predetta sentenza n. 196 del 2018, le questioni in esame si collocano in una zona d&#8217;ombra della sindacabilità  costituzionale, che ne determina indubbiamente analoga peculiarità . A favore di tale conclusione concorrono due distinte ma complementari concause: a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche &#8211; salvo quanto si dirà  appresso per il Governo &#8211; non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l&#8217;invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, dunque, riconoscersi l&#8217;ammissibilità  delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, sia con riguardo alla legittimazione dell&#8217;organo rimettente, sia con riguardo ai parametri evocati sia, infine, quanto alla rilevanza delle questioni sollevate in relazione alle finalità  dei giudizi a quibus. Significativa è in proposito la formulazione dell&#8217;art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che siano proprio le sezioni regionali della Corte dei conti ad accertare la violazione dei vincoli di spesa del personale delle Regioni e degli enti locali ai fini del recupero delle somme erogate in eccedenza.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Nel merito, le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2, e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell&#8217;art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Incidendo in due materie di competenza esclusiva statale, quali l&#8217;ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell&#8217;equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al collegamento funzionale, nei presenti giudizi, degli art. 81 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. è utile ricordare come, «[s]econdo la costante giurisprudenza costituzionale, &#8220;a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici &#8211; tra i quali, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni &#8211; compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia &#8216;ordinamento civile&#8217; (ex multis, sentenze n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)&#8221; (sentenza n. 175 del 2017)» (sentenza n. 196 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Analogo rapporto si verifica con la materia della previdenza sociale, poichè le somme indebitamente erogate dagli enti territoriali resistenti costituiscono la base delle ulteriori disposizioni che ne statuiscono la pensionabilità  e i relativi oneri a carico degli enti datori di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il collegamento funzionale tra i precetti invocati si verifica attraverso le disposizioni contenute nell&#8217;art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, il quale dispone contemporaneamente: la salvezza degli effetti giuridici e degli effetti economici giù  maturati al 1° giugno 2018 (effetti realizzati tramite la corresponsione dei contestati emolumenti malgrado la disapplicazione del contratto collettivo provinciale disposta dalla Corte dei conti in sede di parificazione dei tre esercizi precedenti); la trasformazione dell&#8217;indennità  di dirigenza in assegno personale pensionabile; l&#8217;attribuzione di tale illegittimo beneficio mediante il sistema retributivo, giù  cancellato dall&#8217;ordinamento pensionistico al momento della emanazione della norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Equivalente incidenza sull&#8217;art. 81 Cost. realizza l&#8217;art. 2 della stessa legge, in quanto stabilisce dei termini in ordine all&#8217;applicazione del censurato meccanismo aventi effetto diretto sulle risultanze della parificazione regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Così pure il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell&#8217;art. 17 della medesima legge forniscono copertura normativa ai meccanismi della legge prov. n. 10 del 1992, privi di effetti giuridici fin dall&#8217;entrata in vigore del primo contratto collettivo conseguente alla privatizzazione dell&#8217;impiego pubblico ma incorporati per relationem dalle suddette disposizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, l&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, recante «Interpretazione autentica dell&#8217;articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dell&#8217;articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, dell&#8217;articolo 7, comma 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, e degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, in materia di indennità  connesse con incarichi dirigenziali ed affini, nonchè degli articoli 22 e 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10», offre copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza dei meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quel che concerne la legislazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, la differente formulazione letterale delle disposizioni censurate non si discosta tuttavia dalla sostanza di quelle provinciali precedentemente esaminate. In particolare, il comma 3 dell&#8217;art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017 fa salvi gli effetti giuridici giù  prodotti e gli effetti economici giù  maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell&#8217;indennità  di direzione in assegno personale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.- Non può essere condiviso l&#8217;argomento della Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui il fatto che il rendiconto presenti un saldo positivo sanerebbe l&#8217;assenza di legittimazione delle spese inerenti all&#8217;assegno pensionabile e ai collegati oneri previdenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avanzo di amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell&#8217;assoluta discrezionalità  dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzi, l&#8217;avanzo di amministrazione &#8220;libero&#8221; delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato, in cui non rientrano dazioni retributive e previdenziali non contemplate dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure può essere accolta l&#8217;eccezione formulata da entrambe le autonomie territoriali, secondo cui le norme censurate apparterrebbero alla materia statutaria «ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto», dal momento che proprio l&#8217;assenza di impiego del personale beneficiario delle contestate dazioni esclude che queste ultime possano ricondursi alla materia organizzativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno le peculiarità  dell&#8217;organizzazione della dirigenza vigente nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol sono rilevanti ai fini del presente giudizio, poichè non viene in rilievo la modalità  organizzativa, bensì l&#8217;assenza di sinallagmaticità  della retribuzione e il relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, non può essere condiviso l&#8217;argomento secondo cui le somme erogate sarebbero trasformate, sulla base di una semplice disposizione normativa, da indennità  dirigenziali prive del carattere corrispettivo della prestazione a elemento fisso e continuativo della retribuzione. Detto argomento incorre in una contraddizione in termini, poichè tale trasformazione, per legge provinciale o regionale, costituisce, al contrario, una finzione giuridica intrinsecamente inconciliabile che, in quanto finalizzata ad aggirare un divieto di carattere generalizzato per tutti i dipendenti pubblici, è essa stessa costituzionalmente illegittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, anche la previsione, contenuta in alcune delle leggi impugnate non coinvolte nella presente dichiarazione di incostituzionalità , di una trasformazione graduale delle indennità  di dirigenza in assegno pensionabile, una volta cessato l&#8217;incarico, risulta egualmente inconciliabile con la regola generale inerente alla dirigenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur tuttavia, essa non è rilevante ai fini del giudizio di parificazione dell&#8217;esercizio 2017 e dei dinieghi di parificazione relativi ai rendiconti del triennio precedente della Provincia autonoma di Bolzano e, pertanto, si sottrae alla dichiarazione di illegittimità  costituzionale, ferma restando la preclusione all&#8217;assunzione di tale tipologia di spesa per gli esercizi successivi al 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- In definitiva, le norme testà© individuate nel complesso quadro normativo, in cui le inseriscono, con ambigui e reiterati rinvii per relationem, il legislatore regionale e quello provinciale, incidono, con tutta evidenza, sull&#8217;articolazione della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell&#8217;esercizio della sua competenza esclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le considerazioni che precedono, le norme precedentemente esaminate devono essere dunque dichiarate costituzionalmente illegittime e le spese dalle stesse generate non possono essere inserite nei relativi rendiconti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell&#8217;indennità  di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell&#8217;Amministrazione provinciale);</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale);</p>
<p style="text-align: justify;">3) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità  2018);</p>
<p style="text-align: justify;">4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell&#8217;art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell&#8217;art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell&#8217;art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità , edilizia abitativa, dipendenze, sanità , sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell&#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell&#8217;art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost., con la medesima ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Contessa Alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale per gli affidamenti in house ex art. 192, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 1. Contratti P.A. &#8211; Affidamenti in house &#8211; Condizioni ex art. 192 D. Lgs. 50/2016 &#8211; Compatibilità  con il diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Contessa</span></p>
<hr />
<p>Alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale per gli affidamenti in house ex art. 192, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti P.A. &#8211; Affidamenti in house &#8211; Condizioni ex art. 192 D. Lgs. 50/2016 &#8211; Compatibilità  con il diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale.<br /> 2. Contratti P.A. &#8211; Affidamenti in house &#8211; Acquisizione quote pubbliche &#8211; Finalità  di controllo congiunto &#8211; Preclusione &#8211; Compatibilità  con il diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sul se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità  di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell&#8217;art. 192, comma 2, del &#8216;Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchè imponendo comunque all&#8217;amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività  connessi a tale forma di affidamento.</p>
<p> 2. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sul se il diritto dell&#8217;Unione europea (e in particolare l&#8217;art. 12, par. 3, Dir. 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regime di controllo analogo congiunto fra più¹ amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell&#8217;art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società  partecipate &#8211; D. Lgs. n. 175 del 2016 -) che impedisce a un&#8217;amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità  di procedere ad affidamenti diretti in favore dell&#8217;Organismo pluripartecipato.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/01/2019<br /> N. 00138/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 03756/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br /> ha pronunciato la presente<br /> ORDINANZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 3756 del 2018, proposto da:</p>
<p> Rieco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Marchese e Stefano Colombari, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30</p>
<p> contro<br /> Comune di Lanciano non costituito in giudizio;  Ecolan s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via del Mascherino, 72Â nei confronti<br /> Autorità  Nazionale Anticorruzione &#8211; ANAC, Comune di Ortona, Comune di Treglio non costituiti in giudizio<br /> per la riforma della sentenza del T.A.R. dell&#8217;Abruzzo &#8211; Sezione staccata di Pescara, Sezione I, n. 33/2018</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ecolan s.p.a.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l&#8217;avvocato Gioia, in sostituzione dell&#8217;avvocato Marchese e l&#8217;avvocato Enzo Robaldo, in sostituzione dell&#8217;avvocato Zoppolato</p>
<p> 1. L&#8217;OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E I FATTI PERTINENTI<br /> Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Abruzzo- Sede staccata di Pescara e con successivi motivi aggiunti l&#8217;odierna appellante Rieco s.p.a., premesso di essere un&#8217;impresa operante nel settore dell&#8217;igiene urbana e di essere interessata ad acquisire con gara la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Lanciano, chiedeva l&#8217;annullamento degli atti del 2017 con cui quel Comune, in quanto socio di minoranza &#8211; come molti altri comuni di quel territorio &#8211; della Ecolan s.p.a. (e a seguito di un contenzioso giudiziario che qui non risulta necessario richiamare), aveva approvato l&#8217;adeguamento dello statuto di tale società  e i relativi patti parasociali, in tal modo rendendo possibile l&#8217;affidamento diretto del servizio in favore della stessa Ecolan in quanto società  in housepluripartecipata (anche) dal Comune di Lanciano e in regime di controllo analogo congiunto. La Ecolan s.p.a. è una società  in house a capitale interamente pubblico, partecipata al 21,69% dal Comune di Lanciano insieme ad altri cinquantadue comuni della Provincia di Chieti, che svolge attività  di smaltimento di rifiuti urbani.<br /> Ai fini che qui interessano la Rieco lamentava che l&#8217;affidamento diretto del servizio di igiene urbana nel Comune di Lanciano alla Ecolan comportasse numerose violazioni della normativa eurounitaria in materia di affidamenti in house (con particolare riferimento alla forma dell&#8217;in house pluripartecipato o in regime di controllo analogo congiunto).<br /> Con la sentenza n. 33/2018 il Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Abruzzo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarandoli infondati.<br /> La sentenza è stata impugnata in appello dalla Rieco la quale ne ha lamentato l&#8217;erroneità  e ne ha chiesto la riforma articolando dodici motivi di censura.<br /> Ai fini della presente ordinanza di rimessione vengono in rilievo, in particolare:<br /> i) il terzo motivo di appello (con il quale l&#8217;appellante Rieco lamenta che il Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato l&#8217;assenza di una previa ed effettiva valutazione circa la congruità  del ricorso al modello in house prima di procedere all&#8217;affidamento diretto &#8211; per come imposto dall&#8217;ordinamento nazionale -);<br /> ii) il sesto motivo di appello (con il quale si lamenta che il Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato i vincoli posti dall&#8217;ordinamento interno alla partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici che non esercitino il controllo analogo sulla società ).<br /> Si è costituita in giudizio la Ecolan la quale ha concluso nel senso dell&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.<br /> Alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 2. LE DISPOSIZIONI GIURIDICHE PERTINENTI<br /> 2.1. Le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea<br /> 2.1.1. La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, al Considerando 5 ribadisce la piena libertà  per le amministrazioni pubbliche nell&#8217;organizzare i servizi e le attività  di proprio interesse secondo le modalità  operative e gestionali ritenute più¹ adeguate.<br /> In base al Considerando 5 infatti:<br /> &#8220;E&#8217; opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (&#038;)&#8221;.<br /> 2.1.2. La medesima direttiva 2014/24/UE, all&#8217;articolo 12, paragrafo 3 stabilisce le condizioni per procedere all&#8217;affidamento di appalti pubblici nel caso di controllo analogo congiunto da parte di più¹ amministrazioni pubbliche.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 12, paragrafo 3, infatti:<br /> &#8220;3. Un&#8217;amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br /> a) l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;<br /> b) oltre l&#8217;80 % delle attività  di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e<br /> c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità  dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata.<br /> Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br /> i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;<br /> ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e<br /> iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti&#8221;.<br /> 2.1.3. La Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, all&#8217;articolo 2 afferma il principio della libera amministrazione delle autorità  pubbliche.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 2 paragrafo 1:<br /> &#8220;1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità  nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l&#8217;esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità  del diritto nazionale e dell&#8217;Unione. Tali autorità  sono libere di decidere il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità , sicurezza e accessibilità , la parità  di trattamento e la promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti dell&#8217;utenza nei servizi pubblici.<br /> Dette autorità  possono decidere di espletare i loro compiti d&#8217;interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni&#8221;.<br /> 2.2. Le disposizioni del diritto nazionale.<br /> 2.2.1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice degli appalti pubblici) recepisce nell&#8217;ordinamento interno le previsioni di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.<br /> L&#8217;articolo 5 del Codice (il quale reca il recepimento dell&#8217;articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE) fissa le condizioni perchè siano ammesse nell&#8217;ordinamento interno forme di affidamento in regime di in house pluripartecipato (o a controllo analogo congiunto).<br /> In particolare, l&#8217;articolo 5, ai commi 4 e 5 stabilisce che:<br /> &#8220;4. Un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 [che definisce i presupposti generali per gli affidamenti in house], anche in caso di controllo congiunto.<br /> 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br /> a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;<br /> b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;<br /> c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti&#8221;.<br /> 2.2.2. L&#8217;articolo 192 del Codice stabilisce disposizioni di un certo rigore per ammettere gli affidamenti in house.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 192, comma 2, in particolare:<br /> &#8220;2. Ai fini dell&#8217;affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità  economica dell&#8217;offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all&#8217;oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività  della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche&#8221;.<br /> 2.2.3. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 reca il &#8216;Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica&#8217;.<br /> L&#8217;articolo 4 (Finalità  perseguibili mediante l&#8217;acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) contiene le previsioni di base che giustificano e legittimano la partecipazione pubblica allo strumento societario per perseguire proprie finalità  istituzionali: vuoi quanto a ragioni sostanziali, vuoi quanto a strumentazione organizzativa.<br /> In particolare, i commi 1, 2 e 3 dell&#8217;articolo 4 stabiliscono:<br /> &#8220;1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società  aventi per oggetto attività  di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità  istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società .<br /> 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società  e acquisire o mantenere partecipazioni in società  esclusivamente per lo svolgimento delle attività  sotto indicate:<br /> a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;<br /> (&#038;)<br /> 4. Le società  in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più¹ delle attività  di cui alle lettere a) (&#038;) del comma 2. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 16, tali società  operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti&#8221;.<br /> 2.2.4. L&#8217;articolo 16 (Società  in house) del &#8216;Testo unico&#8217; fissa i presupposti e le condizioni per procedere ad affidamenti diretti in favore di organismi in house in veste societaria.<br /> In particolare, i commi 1 e 7 dell&#8217;articolo 16 stabiliscono:<br /> &#8220;1. Le società  in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l&#8217;esercizio di un&#8217;influenza determinante sulla società  controllata.<br /> (&#038;)<br /> 7. Le società  di cui al presente articolo sono tenute all&#8217;acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016&#8243;.<br /> 3. LA MOTIVAZIONE DEL RINVIO<br /> Questo Consiglio di Stato (organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso di diritto interno &#8211; se non in ipotesi eccezionali, inerenti il riparto interno di giurisdizione -) ritiene che ai fini della presente decisione sia necessario risolvere alcune questioni relative all&#8217;interpretazione del diritto dell&#8217;Unione europea, primario e derivato, e che sia dunque necessario sollevare una questione per rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE).<br /> 3.1. SUL PRIMO QUESITO.<br /> La prima questione è connessa all&#8217;articolazione del terzo motivo di appello (con il quale &#8211; come si è anticipato &#8211; l&#8217;appellante Rieco lamenta che il Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato che difettava una previa ed effettiva valutazione circa la congruità  del ricorso al modello in house prima di procedere all&#8217;affidamento diretto &#8211; per come imposto dall&#8217;ordinamento nazionale -).<br /> Non viene qui in rilievo l&#8217;effettiva qualificazione della Ecolan quale organismo in house (questione che viene rimessa al giudizio di questo Consiglio di Stato e che esula dalla presente ordinanza di rimessione). Piuttosto, secondo l&#8217;appellante, quand&#8217;anche la Rieco fosse qualificabile come genuino organismo in house del Comune di Lanciano (e degli altri enti pubblici che partecipano a quel capitale sociale), difetterebbero comunque le ulteriori condizioni richieste dal diritto italiano al fine di consentire l&#8217;affidamento diretto in quanto società  in house.<br /> In particolare risulterebbe violato l&#8217;articolo 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, c.d. Codice degli appalti pubblici &#8211; posto in tema di partenariato pubblico privato e contraente generale &#8211; secondo cui ai fini dell&#8217;affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità  economica dell&#8217;offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all&#8217;oggetto e al valore della prestazione e &#8220;dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività  della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche&#8221;.<br /> L&#8217;appellante lamenta che le delibere che avevano disposto l&#8217;affidamento diretto in favore della Ecolan violavano l&#8217;articolo 192 in quanto non indicavano (se non in modo del tutto lacunoso e insufficiente) nè le ragioni del mancato ricorso al mercato nè gli specifici benefici per la collettività  connessi alla forma di affidamento prescelta.<br /> 3.2.1. Questo giudice del rinvio rileva qui che, in effetti, le delibere impugnate dalla Rieco (e, da ultimo, la delibera di affidamento del servizio n. 28 del 29 maggio 2017) appaiono prima facie non coerenti con le previsioni dell&#8217;articolo 192, comma 2, del Codice (disposizione resa applicabile anche alla Ecolan ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 7 del Testo unico) in quanto non espongono adeguatamente le ragioni per cui si fa ricorso all&#8217;affidamento in house (mezzo da ritenere ormai, per il diritto italiano, derogatorio rispetto all&#8217;ordinario affidamento con procedure ad evidenza pubblica).<br /> Questo giudice del rinvio dubita, tuttavia, che le disposizioni del diritto interno, nel subordinare gli affidamenti in house a condizioni aggravate e a motivazioni rafforzate rispetto alle altre modalità  di affidamento, siano autenticamente compatibili con le pertinenti disposizioni e principi del diritto primario e derivato dell&#8217;Unione europea.<br /> 3.1.2. In particolare, l&#8217;articolo 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016) impone che l&#8217;affidamento in house di servizi disponibili sul mercato (come riguardati dalla presente controversia) sia assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi servizi (con particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici e alle forme di cooperazione orizzontale fra amministrazioni):<br /> i) la prima condizione consiste nell&#8217;obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l&#8217;esclusione del ricorso al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell&#8217;affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato &#8216;fallimento del mercato&#8217; rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a &#8220;gli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche&#8221; (risultando altrimenti tendenzialmente precluso), cui la società  in house invece supplirebbe;<br /> ii) la seconda condizione consiste nell&#8217;obbligo di indicare, a quegli tessi propositi, gli specifici benefici per la collettività  connessi all&#8217;opzione per l&#8217;affidamento in house (dimostrazione che non sarà  invece necessario fornire in caso di altre forme di affidamento &#8211; con particolare riguardo all&#8217;affidamento tramite gare di appalto -). Anche qui la previsione dell&#8217;ordinamento italiano di forme di motivazione aggravata per supportare gli affidamenti in housemuove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione interorganica e li relega ad un ambito subordinato ed eccezionale rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese.<br /> 3.1.3. Vale qui osservare che il restrittivo orientamento evidenziato dalla normativa italiana del 2016 si colloca in continuità  con orientamenti analoghi manifestati dall&#8217;ordinamento almeno dal 2008 (i.e.: sin dall&#8217;articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008).<br /> E&#8217; inoltre importante osservare che con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, la Corte costituzionale ha riconosciuto alla legge di poter prevedere &#8220;limitazioni dell&#8217;affidamento diretto più¹ estese di quelle comunitarie&#8221; (per restringere ulteriormente le eccezioni alla regola della gara ad evidenza pubblica, per le quali il diritto dell&#8217;UE avrebbe solo previsto un minimo inderogabile).<br /> La stessa giurisprudenza costituzionale ha ribadito con ulteriori pronunce che l&#8217;affidamento in regime di delegazione interorganica costituisce &#8220;un&#8217;eccezione rispetto alla regola generale dell&#8217;affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica&#8221; (Corte cost., 20 marzo 2013, n. 46).<br /> 3.1.4. Si tratta a questo punto di stabilire se questo restrittivo orientamento ultradecennale dell&#8217;ordinamento italiano in tema di affidamenti in house risulti conforme con i principi e disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea (con particolare riguardo al principio della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche sancita dall&#8217;articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione).<br /> Va osservato al riguardo che, in tema di acquisizione dei servizi di interesse degli organismi pubblici, si fronteggiano due principi generali la cui contestuale applicazione può comportare antinomie:<br /> a) da un lato, il principio della libertà  e autodeterminazione, per i soggetti pubblici, di organizzare come meglio stimano le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, senza che vincoli di particolare modalità  gestionale derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;UE o da quello nazionale (ad es.: regime di affidamento con gara) rispetto a un&#8217;altra (ad es.: regime di internalizzazione ed autoproduzione);<br /> b) (dall&#8217;altro) il principio della piena apertura concorrenziale dei mercati degli appalti pubblici e delle concessioni.<br /> Si osserva che il principio sub b) sembra presentare una valenza sussidiaria rispetto al principio sub a) (ossia, rispetto al principio della libertà  nella scelta del modello gestionale).<br /> Infatti, la prima scelta che viene demandata alle amministrazioni è di optare fra il regime di autoproduzione e quello di esternalizzazione (modelli che appaiono collocati dall&#8217;ordinamento dell&#8217;UE su un piano di equiordinazione) e, solo se si sia optato per il secondo di tali modelli, incomberà  sull&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di operare nel pieno rispetto dell&#8217;ulteriore principio della massima concorrenzialità  fra gli operatori di mercato.<br /> Se questi sono gli esatti termini entro della questione, e se si considera che l&#8217;in house providing è per sua natura una delle forme caratteristiche di internalizzazione e autoproduzione, risulta che lo stesso in house providing rappresenta non un&#8217;eccezione residuale, ma una normale opzione di base, al pari dell&#8217;affidamento a terzi tramite mercato, cioè tramite gara: paradigma, quest&#8217;ultimo, che non gode di alcuna pregiudiziale preferenza.<br /> Insomma, da parte dell&#8217;ordinamento dell&#8217;UE gli affidamenti in house (sostanziale forma di autoproduzione) non sembrano posti in una posizione subordinata rispetto agli affidamenti con gara; al contrario, sembrano rappresentare una sorte di prius logico rispetto a qualunque scelta dell&#8217;amministrazione pubblica in tema di autoproduzione o esternalizzazione dei servizi di proprio interesse. In altri termini, sembra che per l&#8217;ordinamento UE da parte di una pubblica amministrazione si possa procedere all&#8217;esternalizzazione dell&#8217;approvvigionamento di beni, servizi o forniture solo una volta che le vie interne, dell&#8217;autoproduzione ovvero dell&#8217;internalizzazione, non si dimostrano precorribili o utilmente percorribili. Il che sembra corrispondere ad elementari esigenze di economia, per cui ci si rivolge all&#8217;esterno solo quando non si è ben in grado di provvedere da soli: nessuno, ragionevolmente, si rivolge ad altri quando è in grado di provvedere, e meglio, da solo.<br /> 3.1.5. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;UE ha chiarito a propria volta che l&#8217;ordinamento comunitario non pone limiti alla libertà , per le amministrazioni, di optare per un modello gestionale di autoproduzione, piuttosto che su un modello di esternalizzazione.<br /> In particolare, con la sentenza della Grande Sezione del 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione CE c. Governo della Germania federale, la Corte di giustizia ha chiarito che &#8220;un&#8217;autorità  pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità  esterne non appartenenti ai propri servizi e [può] farlo altresì in collaborazione con altre autorità  pubbliche&#8221; (nell&#8217;occasione, la Corte di giustizia ha richiamato i principi giù  espressi con la sentenza della Terza Sezione del 13 novembre 2008 in causa C-324/07, Coditel Brabant).<br /> In termini sostanzialmente analoghi si è espressa la stessa Commissione europea nella Comunicazione interpretativa sull&#8217;applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati &#8211; PPPi (documento C(2007)6661 del 5 febbraio 2008). Nel documento in, la Commissione europea ha chiarito che «nel diritto comunitario, le autorità  pubbliche sono infatti libere di esercitare in proprio un&#8217;attività  economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità  a capitale misto costituite nell&#8217;ambito di un partenariato pubblico-privato. Tuttavia, se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia».<br /> Nel medesimo senso depone ancora l&#8217;articolo 2 della citata Direttiva 2014/23/UE (significativamente rubricato &#8216;Principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche&#8217;), il quale riconosce in modo espresso la possibilità  per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: i) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero ii) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero &#8211; ancora iii) mediante conferimento ad operatori economici esterni, senza fissare alcuna graduazione in termini valoriali fra le richiamate modalità  di assegnazione.<br /> In tale quadro sistematico si pone anche il Considerando 5 della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui &#8220;(&#038;) nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (&#038;)&#8221;.<br /> L&#8217;enunciazione dei principi in parola sembra assumere valenza generale e non sembra consentire l&#8217;introduzione di disposizioni volte a riconoscere a una delle modalità  di attribuzione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche (come l&#8217;affidamento in house) un ruolo giuridicamente subordinato rispetto alle altre.<br /> 3.1.6. Si pone a questo punto la questione della conformità  fra<br /> &#8211; (da un lato) i richiamati principi e disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea (i quali sembrano comportare una piena equiordinazione fra le diverse modalità  di assegnazione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche, se non addirittura la prevalenza logica del sistema di autoproduzione rispetto ai modelli di esternalizzazione) e<br /> &#8211; (dall&#8217;altro) le previsioni del diritto nazionale italiano (in particolare, il comma 2 dell&#8217;articolo 192 del Codice degli appalti pubblici del 2016) i quali pongono invece gli affidamenti in house in una posizione subordinata e subvalente e &#8211; come detto &#8211; li ammettono soltanto in caso di dimostrato &#8216;fallimento del mercato&#8217; di riferimento e a condizione che l&#8217;amministrazione dimostri in modo puntuale gli specifici benefici per la collettività  connessi a tale forma di gestione. Come dire, pretermettendo la ragionevolezza del loro comportamento economico, si presume senz&#8217;altro che le amministrazioni pubbliche non siano in grado di provvedere autonomamente solo perchè non agiscono nel mercato; e per superare questa presunzione occorre dimostrare che il mercato, che ha comunque la priorità  perchè è mercato e non perchè qui assicura condizioni migliori dell&#8217;autoproduzione, non è in concreto capace di corrispondere appieno all&#8217;esigenza di approvvigionamento.<br /> Le restrittive condizioni poste dal diritto italiano potrebbero giustificarsi in relazione ai principi e alle disposizioni del diritto dell&#8217;UE solo a condizione che lo stesso diritto dell&#8217;Unione riconosca a propria volta priorità  sistematica al principio di mesa in concorrenza rispetto a quello della libera organizzazione. Ma così non pare essere.<br /> Occorre inoltre chiarire se (ferma restando la sostanziale equivalenza, per il diritto dell&#8217;UE, fra le diverse forme di approvvigionamento di interesse delle amministrazioni) i singoli ordinamenti nazionali possano legittimamente porre una di tali forme di affidamento e gestione su un piano che si presume subordinato, assegnando comunque la priorità  e la prevalenza al principio di apertura concorrenziale rispetto a quello della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche.<br /> 3.1.7. Deve quindi essere posto alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: &#8220;se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità  di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell&#8217;articolo 192, comma 2, del &#8216;Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchè ii) imponendo comunque all&#8217;amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività  connessi a tale forma di affidamento&#8221;.<br /> 3.2. SUL SECONDO QUESITO<br /> La seconda questione da sottoporre alla Corte di giustizia dell&#8217;UE è connessa all&#8217;articolazione del sesto motivo di appello (con il quale la Rieco lamenta che la sentenza del Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato i vincoli posti dall&#8217;ordinamento interno alla partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici che non esercitino il controllo analogo sulla società ).<br /> 3.2.1. In punto di fatto va premesso che lo statuto dell&#8217;affidataria Ecolan prevede due diverse categorie di soci(amministrazioni pubbliche):<br /> &#8211; i c.d. &#8216;soci affidanti&#8217; (che esercitano il controllo analogo sulla società  Ecolan e che possono conseguentemente operare affidamenti diretti in suo favore) e<br /> &#8211; i c.d. &#8216;soci non affidanti&#8217; (che non esercitano un tale controllo analogo e non possono quindi operare affidamenti diretti in favore di Ecolan).<br /> I &#8216;soci non affidanti&#8217; si configurano dunque come soci di mero conferimento di capitale e la loro presenza si pone a di fuori dello schema tipico degli affidamenti in house.<br /> 3.2.2. Dal punto di vista del diritto dell&#8217;Unione europea non sembrano emergere impedimenti a un tale particolare assetto societario.<br /> Infatti, se il diritto dell&#8217;UE (articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE) ammette che l&#8217;in house a controllo analogo congiunto sia possibile anche quando il capitale dell&#8217;organismo sia aperto alla partecipazione di capitali privati (purchè non comporti loro controllo o potere di veto), non emergono ragioni per escludere che l&#8217;in house a controllo analogo congiunto possa sussistere anche nel caso di partecipazione di capitale di amministrazioni pubbliche (purchè non esercitino controllo o poteri di veto e non effettuino affidamenti diretti).<br /> Quindi, il particolarissimo schema della partecipazione societaria in Ecolan (che si configura come organismo &#8216;in house&#8217; per alcune amministrazioni pubbliche e come organismo &#8216;non-in house&#8217; per altre amministrazioni pubbliche) non sembra in contrasto con il diritto comunitario.<br /> 3.2.3. Tale schema, tuttavia, sembra sollevare seri dubbi di contrasto con le previsioni del diritto interno, di cui occorre quindi verificare la compatibilità  con il diritto dell&#8217;UE.<br /> In particolare, l&#8217;articolo 4, comma 1, del Testo unico sulle società  partecipate stabilisce che &#8220;le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società  aventi per oggetto attività  di produzione di beni e servizi non direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità  istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società &#8220;.<br /> La disposizione appare in linea l&#8217;indirizzo dell&#8217;ordinamento italiano inteso a ridurre dal punto di vista quantitativo e ad ottimizzare dal punto di vista qualitativo le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società  di capitali.<br /> Per la sentenza, infatti, non potrebbe escludersi che un&#8217;amministrazione &#8216;non affidante&#8217; decida in un secondo momento di acquisire il controllo analogo (congiunto) e di procedere all&#8217;affidamento diretto del servizio in favore di Ecolan.<br /> Questo giudice di appello osserva tuttavia che tale possibilità  appare esclusa dal diritto nazionale in quanto<br /> &#8211; se (per un verso) la gestione dei servizi di igiene urbana rientra di certo fra le finalità  istituzionali degli enti locali &#8216;non affidanti&#8217;<br /> &#8211; per altro verso, la semplice possibilità  che l&#8217;acquisto del controllo analogo congiunto e l&#8217;affidamento diretto possano intervenire in futuro sembra non corrispondere al criterio della &#8220;stretta necessarietà &#8221; &#8211; evidentemente da considerare come attuale e non come meramente ipotetica e futura &#8211; che appare imposto dal richiamato articolo 4, comma 1.<br /> 3.2.5. Occorre a questo punto interrogarsi circa la conformità  fra<br /> &#8211; il diritto dell&#8217;UE (in particolare, fra l&#8217;articolo 5 della Direttiva 2014/24/UE), che ammette il controllo analogo congiunto nel caso di società  non partecipata unicamente dalle amministrazioni controllanti e<br /> &#8211; il diritto interno (in particolare, l&#8217;articolo 4, comma 1, cit., interpretato nei detti sensi) che appare non consentire alle amministrazioni di detenere quote minoritarie di partecipazione in un organismo a controllo congiunto, neppure laddove tali amministrazioni intendano acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità  di procedere ad affidamenti diretti in favore dell&#8217;organismo pluripartecipato.<br /> Per quanto concerne il rilievo per la presente controversia, se emergesse conformità  fra la richiamata normativa nazionale e il diritto dell&#8217;Unione europea, ne risulterebbe compromessa la legittimità  dell&#8217;attuale assetto del capitale sociale della società  affidataria Ecolan.<br /> 3.2.6. Deve quindi essere posto alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: &#8220;se il diritto dell&#8217;Unione europea (e in particolare l&#8217;articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regime di controllo analogo congiunto fra più¹ amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell&#8217;articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società  partecipate &#8211; decreto legislativo n. 175 del 2016 -) che impedisce a un&#8217;amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità  di procedere ad affidamenti diretti in favore dell&#8217;Organismo pluripartecipato&#8221;.<br /> 4. CONCLUSIONI<br /> In considerazione di quanto sopra esposto, questa V Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale formula alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del T.F.U.E. le questioni pregiudiziali di cui ai precedenti punti 3.1.7. e 3.2.6.<br /> La segreteria della Sezione curerà  la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrà¼newald, L-2925, Lussemburgo.<br /> In aggiunta alla presente ordinanza la Segreteria trasmetterà  alla Cancelleria della CGUE anche l&#8217;intero fascicolo di causa del primo e del secondo grado del giudizio-<br /> In conseguenza della rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale di cui sopra il presente giudizio viene sospeso.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) rimette alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.<br /> Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Parere &#8211; 30/7/2013 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-nazionale-anticorruzione-parere-30-7-2013-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-nazionale-anticorruzione-parere-30-7-2013-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-nazionale-anticorruzione-parere-30-7-2013-n-138/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Parere &#8211; 30/7/2013 n.138</a></p>
<p>Parere n.138 del 30/07/2013 PREC 125/13/S Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Azienda Ospedaliera “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo – “Affidamento della realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo sistema RIS – PACS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-nazionale-anticorruzione-parere-30-7-2013-n-138/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Parere &#8211; 30/7/2013 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-nazionale-anticorruzione-parere-30-7-2013-n-138/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Parere &#8211; 30/7/2013 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Parere n.138 del 30/07/2013<br />	<br />
PREC 125/13/S</p>
<p>Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Azienda Ospedaliera “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo – “Affidamento della realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo sistema RIS – PACS dell’A.R.N.A.S. Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo” – Importo a base di gara euro 5.600.000,00 – S.A.: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo.<br />	<br />
art. 55, quarto comma, del Codice – possibilità di aggiudicare in presenza di almeno due offerte valide – nel caso di sopravvenuta inefficacia delle offerte per decorso del termine di 180 giorni.</p>
<p>Il Consiglio&nbsp;<br />	<br />
Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso</p>
<p>Considerato in fatto&nbsp;<br />	<br />
Con bando pubblicato il 7 luglio 2012, l’Azienda Ospedaliera “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo ha indetto una procedura aperta per l’appalto della realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo sistema RIS – PACS, di importo a base di gara pari ad euro 5.600.000,00 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.&nbsp;<br />	<br />
Entro il termine del 18 settembre 2012 sono pervenute cinque offerte, tutte ammesse (r.t.i. Philips, r.t.i. Carestream Health Italia, r.t.i. Agfa Gevaert, r.t.i. GE Medical Systems Italia, r.t.i. Esaote).&nbsp;<br />	<br />
Ultimata la fase di verifica dei requisiti di ammissione e la valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante ha fissato al 9 maggio 2013 la seduta pubblica per la lettura dei punteggi parziali e per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. In tale seduta, è accaduto nell’ordine che:<br />	<br />
&#8211; la commissione giudicatrice ha dato pubblica lettura dei punteggi assegnati per la componente tecnico-qualitativa dell’offerta, riportati nel prospetto analitico allegato al verbale, ed ha disposto l’esclusione del solo r.t.i. Philips, che ha conseguito<br />
&#8211; la commissione ha quindi informato i delegati delle imprese concorrenti della “(…) necessità di acquisire formale conferma dell’offerta economica, essendo già trascorsi più di 180 gg. dalla sua presentazione, benché gli operatori economici presenti non<br />
&#8211; alla ripresa delle operazioni, il solo r.t.i. Esaote ha dichiarato di confermare la propria offerta, mentre i delegati dei restanti tre raggruppamenti hanno dichiarato di non confermare il contenuto delle rispettive offerte economiche;&nbsp;<br />	<br />
&#8211; la commissione giudicatrice si è riservata di decidere.<br />	<br />
Con il quesito in esame, pervenuto all’Autorità il 22 maggio 2013, l’Amministrazione chiede parere sui seguenti punti: A) se siano ammissibili le dichiarazioni di mancata conferma delle offerte, che i delegati di tre dei quattro concorrenti rimasti in gara hanno reso soltanto dopo che era stata data pubblica lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche; B) se sia consentita la prosecuzione della procedura e l’apertura delle offerte economiche, in presenza di un solo concorrente rimasto in gara. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />	<br />
La comunicazione di avvio del procedimento di precontenzioso è stata trasmessa, con nota dell’Autorità del 6 giugno 2013, alla stazione appaltante ed alle imprese concorrenti, che hanno tutte trasmesso le proprie deduzioni scritte.</p>
<p>Ritenuto in diritto&nbsp;<br />	<br />
Il quesito all’esame dell’Autorità riguarda la procedura aperta indetta dall’Azienda Ospedaliera “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo per l’appalto della realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo sistema RIS – PACS.&nbsp;<br />	<br />
Per quanto qui interessa, il disciplinare di gara dispone: che “L’offerta avrà validità di 180 gg. dalla data di scadenza della sua presentazione” (pag. 17), che “Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto solo nel caso in cui siano pervenute o siano rimaste in gara almeno due offerte valide” (pag. 21), che “Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata (…) una volta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa” (pag. 21).<br />	<br />
Le operazioni di gara si sono protratte oltre il termine di 180 giorni dalla presentazione delle offerte e, nella seduta pubblica del 9 maggio 2013, tre dei quattro concorrenti hanno dichiarato di non confermare il contenuto delle offerte.&nbsp;<br />	<br />
A) In primo luogo, la stazione appaltante dubita dell’ammissibilità delle predette dichiarazioni di svincolo, che sono state rese dai delegati presenti alla seduta (su esplicito invito della commissione giudicatrice) soltanto dopo che erano stati comunicati i punteggi assegnati alle offerte tecniche.<br />	<br />
Come è noto, l’art. 11, sesto comma, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando (e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione) e che la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti il differimento di detto termine.<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiarito che la ratio della previsione è quella di mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara, e non quella di limitare nel tempo la validità (rectius: l’efficacia vincolante) dell’offerta, non corrispondendo tale limitazione ad un interesse dell’Amministrazione, con la conseguenza che, una volta scaduto il termine di efficacia posto dal bando o dalla legge, le offerte non possono automaticamente considerarsi inefficaci, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009 n. 9; Id., sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8224; Id., sez. III, 25 febbraio 2013 n. 1169).<br />	<br />
La non perentorietà del termine di cui all’art. 11 del Codice discende dall’assenza di comminatorie di preclusioni o decadenze a carico dell’Amministrazione per il suo eventuale superamento, dopo il quale permane la potestà di chiedere ai concorrenti il differimento dell’impegno; d’altro canto, l’accoglimento della richiesta è rimesso alla volontà dell’offerente e non è vincolato al ricorrere di particolari requisiti.<br />	<br />
Quanto alla posizione del concorrente, la legge prevede il suo diritto potestativo di svincolarsi dall’offerta quando sia decorso un certo periodo di tempo dalla celebrazione della gara, così garantendo la conservazione della remuneratività dell’offerta fino al momento dell’aggiudicazione. Il concorrente può pertanto validamente svincolarsi dalla propria offerta, senza soggiacere ad un onere di motivazione o ad un termine per l’esercizio di tale diritto, ma certamente non può pretendere che tutti gli altri concorrenti facciano altrettanto e che la stazione appaltante debba in ogni caso procedere all’integrale rinnovazione della gara (cfr. TAR Sardegna, sez. I, 1 febbraio 2010 n. 109).<br />	<br />
Per quanto detto, deve concludersi che le dichiarazioni di mancata conferma delle rispettive offerte, rese a verbale dai rappresentanti del r.t.i. Carestream Health Italia, del r.t.i. Agfa Gevaert e del r.t.i. GE Medical Systems Italia, siano pienamente efficaci, sebbene non trasmesse all’Amministrazione mediante lettera raccomandata (dovendo, in tal caso, riconoscersi l’equivalenza delle forme e non essendo contestato il potere rappresentativo dei delegati presenti alla seduta di gara) e neppure rilevando, in contrario, che i punteggi assegnati alle offerte tecniche fossero già noti (trattandosi, peraltro, di una sequenza imputabile alla condotta della commissione di gara, che non può comunque pregiudicare il diritto potestativo del concorrente di sciogliersi dalla proposta contrattuale).<br />	<br />
B) Per decidere delle sorti della gara, deve allora stabilirsi se la stazione appaltante possa proseguire nell’esame dell’offerta economica del r.t.i. Esaote, unico concorrente che ha confermato il contenuto dell’impegno nonostante il decorso del termine di 180 giorni previsto dal bando e dalla legge.&nbsp;<br />	<br />
La risposta al quesito non può che essere affermativa.<br />	<br />
Il disciplinare di gara ha fatto applicazione dell’art. 55, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui l’Amministrazione può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte, restando comunque ferma la facoltà di non aggiudicare prevista in via residuale dall’art. 81, terzo comma, dello stesso Codice.<br />	<br />
La norma, che trova i suoi antecedenti nell’art. 69 del R.D. n. 827 del 1924 e nell’art. 76 del D.P.R. n. 554 del 1999, esprime un principio generale delle procedure di evidenza pubblica e risponde all’esigenza della stazione appaltante di selezionare il miglior contraente attraverso un effettivo confronto concorrenziale delle offerte, possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti ammessi alla gara.<br />	<br />
La giurisprudenza ha interpretato la regola nel senso che la gara deve ritenersi deserta solo ove non siano state “presentate” almeno due offerte, mentre tale situazione non si verificherebbe quando, ad esempio, una delle offerte presentate ed ammesse sia poi stata giudicata anomala e quindi esclusa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2003 n. 4210).<br />	<br />
Le offerte non “valide” ai fini di quanto stabilito dal vigente art. 55 del Codice, recepito dall’Azienda Ospedaliera nel disciplinare di gara, sono esclusivamente quelle irregolari in quanto viziate nelle forme prescritte dal bando o dalla legge, ovvero quelle inammissibili perché prive dei requisiti sostanziali per la partecipazione alla gara, oppure ancora quelle inadeguate sotto il profilo tecnico-qualitativo che non superano la soglia di sufficienza prescritta dal bando (cfr., in questo senso: TAR Lazio, sez. III-quater, 13 novembre 2008 n. 10142). Ma tali non possono qualificarsi, ad avviso dell’Autorità, le offerte divenute inefficaci a causa dell’indebito protrarsi dei tempi di celebrazione della gara, circostanza imputabile esclusivamente alla commissione giudicatrice.&nbsp;<br />	<br />
Nello stesso senso depone la formulazione letterale del disciplinare di gara, ove si dispone che l’appalto sarà aggiudicato qualora “siano rimaste in gara almeno due offerte valide” (pag. 21), da intendersi secondo il significato suesposto.&nbsp;<br />	<br />
Ed appunto, nella fattispecie in esame si è in presenza di quattro offerte tutte valide, per essere state ammesse nella fase di qualificazione ed aver superato anche la soglia di ammissibilità di 30,00 punti, che sono poi divenute inefficaci (e non invalide) per decorso del termine di 180 giorni. &nbsp;&nbsp;<br />	<br />
In tale situazione, non è precluso all’Amministrazione di aggiudicare l’appalto all’unico concorrente che ha confermato l’efficacia della proposta contrattuale oltre il termine previsto dal bando. La previsione, nella lex specialis di gara, della non aggiudicazione in presenza di una sola offerta o di due sole offerte valide, non determina in capo alla stazione appaltante un obbligo di non aggiudicazione, poiché essa non risponde all’interesse dei concorrenti alla ripetizione della gara, ma mira a garantire un pieno confronto concorrenziale nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e lascia a questa, in definitiva, la scelta discrezionale se aggiudicare o meno, sulla base della concreta convenienza tecnica ed economica (così, su controversia analoga: A.V.C.P., parere 17 luglio 2008 n. 199).<br />	<br />
Pertanto, deve concludersi che l’Azienda Ospedaliera sia tenuta ad aprire l’offerta economica del r.t.i. Esaote ed a valutarne l’ammissibilità e la convenienza, ai fini dell’eventuale aggiudicazione, ferma restando la facoltà discrezionale di non aggiudicare, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara e dalla generale previsione dell’art. 81, terzo comma, del Codice.</p>
<p>In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,</p>
<p>Il Consiglio</p>
<p>ritiene, in relazione alla procedura in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; che sono ammissibili ed efficaci le dichiarazioni di mancata conferma delle offerte del r.t.i. Carestream Health Italia, del r.t.i. Agfa Gevaert e del r.t.i. GE Medical Systems Italia, espresse nella seduta di gara del 9 maggio 2013;&nbsp;<br />	<br />
&#8211; che la stazione appaltante è tenuta a proseguire la gara, esaminando l’offerta economica del r.t.i. Esaote, ferma restando la facoltà di non aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, terzo comma, del Codice.</p>
<p>I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci<br />	<br />
Il Vice Presidente: Sergio Gallo</p>
<p>Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2013<br />	<br />
Il Segretario Rosetta Greco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-nazionale-anticorruzione-parere-30-7-2013-n-138/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Parere &#8211; 30/7/2013 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.138</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Carosi in tema di rendiconto generale della Regione Molise per l&#8217;esercizio finanziario 2011 Finanza pubblica – Enti locali – Rapporto Stato/Regioni – Art. 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011) – Presenza tra i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>in tema di rendiconto generale della Regione Molise per l&#8217;esercizio finanziario 2011</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Finanza pubblica – Enti locali – Rapporto Stato/Regioni – Art. 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011) – Presenza tra i residui attivi di partite non giustificate in ordine al mantenimento in bilancio &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117 terzo comma Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                           GALLO                                             Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                             MAZZELLA                                        Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                        SILVESTRI                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sabino                           CASSESE                                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                       TESAURO                                                  &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                          &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                    CRISCUOLO                                             &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                             GROSSI                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                          LATTANZI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                              CAROSI                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                            CARTABIA                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                            MATTARELLA                                          &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario               MORELLI                                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                      CORAGGIO                                               &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 7, 9 e dell’allegato “E” (Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia) della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-28 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2012 ed iscritto al n. 197 del registro ricorsi 2012.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Udito </i>nell’udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />	<br />
<i>udito </i>l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 7, 9 e dell’allegato “E” (Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia) della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e 30, comma 3, della legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), indicati quali norme interposte.<br />	<br />
Il ricorrente premette che la legge regionale n. 23 del 2012 risulterebbe nel suo complesso carente di taluni elementi essenziali dai quali rilevare l’attuale situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Regione Molise. Evidenzia inoltre la mancanza della nota informativa, che deve dare conto degli oneri e degli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata – secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» – nonché la totale assenza delle risultanze gestionali di tutti gli enti regionali dipendenti. La difesa erariale rileva altresì che la legge regionale n. 23 del 2012 è stata approvata oltre i termini – 30 giugno dell’anno successivo a quello cui la gestione si riferisce – imposti sia dalla legislazione nazionale che da quella regionale.<br />	<br />
2. – Più in particolare, poi, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 2 della legge regionale n. 23 del 2012, in quanto tale norma riporterebbe erroneamente, tra le entrate di competenza, l’avanzo di amministrazione presunto, pari ad euro 282.708.532,00, come da bilancio di previsione 2011 (<i>ex </i>art. 8, rubricato «Avanzo di amministrazione», della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 3, recante «Bilancio regionale di competenza e di cassa 2011 – Bilancio pluriennale 2011/2013»), in luogo di quello accertato, al 31 dicembre 2010, pari ad euro 282.589.969,83 (<i>rectius</i>: 282.859.969,83), giusta quanto si evince dal rendiconto 2010 (art. 9, rubricato «Situazione finanziaria», della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 1, recante «Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2010»).<br />	<br />
Viene inoltre censurato l’art. 7 della legge regionale n. 23 del 2012, osservandosi che esso – rubricato «Somma dei residui attivi» – riporta appunto tra i residui attivi – che alla fine dell’esercizio finanziario 2011 erano pari ad euro 1.286.613.416,17 – numerose partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali la Regione Molise non avrebbe fornito giustificazioni in ordine al mantenimento in bilancio. Per tali motivi detta norma si porrebbe in contrasto con quanto prevede l’art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000.<br />	<br />
Lo Stato impugna, altresì, lo stesso art. 9 (Situazione finanziaria) della legge regionale n. 23 del 2012, in quanto esso prevede che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2011 è accertato in euro 266.792.285,46, come risulta dai dati contenuti nel medesimo comma. Rileva però il ricorrente come tale disposizione indichi impropriamente in euro 171.213.000,00 il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 che, invece, come emerge dal conto del tesoriere e dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2010 (art. 9 della legge regionale n. 1 del 2012), è pari ad euro 66.683.309,03. L’art. 9 violerebbe quindi i principi generali in tema di contabilità richiamati negli artt. 20 e 21 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), che, secondo la difesa erariale, si porrebbe a sua volta in dichiarata attuazione non solo dei principi contenuti nello statuto della Regione Molise, ma anche di quelli contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000.<br />	<br />
Infine, il Presidente del Consiglio impugna l’allegato “E” (Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia) alla medesima legge, in quanto sostiene che, a mente dell’art. 30, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2002, la Regione Molise avrebbe dovuto indicare in allegato alla legge di approvazione del rendiconto, oltre all’importo delle garanzie fideiussorie, ulteriori dati – non rinvenibili nel predetto allegato – concernenti la relativa copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata e la parte dell’obbligazione per la quale il fondo viene costituito.<br />	<br />
Con riguardo, dunque, alle predette censure – in ragione delle quali la legge impugnata non garantirebbe il rispetto del principio di certezza delle risultanze gestionali – vengono invocati come parametro costituzionale l’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, e come parametri interposti il d.lgs. n. 76 del 2000 – ed in particolare l’art. 21 – nonché le disposizioni contenute nella legge regionale n. 4 del 2002, che si pone, ai sensi dell’art. 1, quale disciplina di dichiarata attuazione non solo dei principi contenuti nello statuto della Regione Molise, ma anche di quelli contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000.<br />	<br />
Precisa il ricorrente che le suddette disposizioni, indipendentemente dall’auto-qualificazione come norme di principio e di coordinamento, dovrebbero intendersi dirette ad incidere sulla finanza regionale, in considerazione del loro contenuto rivolto a fissare il perseguimento degli «obiettivi di convergenza e di stabilità» derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ed «in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale» (art. 1 del d.lgs. n. 76 del 2000).<br />	<br />
In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che questa Corte ha affermato che «il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l’art. 117, comma terzo, della Costituzione, è, più che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato» (sentenza n. 414 del 2004).<br />	<br />
3. – La Regione Molise non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 2, 7 e 9 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011), e l’allegato “E” della stessa legge in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
Censurando l’art. 2 della predetta legge, il ricorrente preliminarmente si duole dell’assenza della nota informativa che evidenzia gli oneri degli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. La norma interposta violata sarebbe costituita dall’art. 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)». Inoltre, sarebbe violato l’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), il quale prevedrebbe, quale termine perentorio per l’approvazione del rendiconto, il 30 giugno dell’esercizio successivo. Il ricorrente lamenta altresì l’assenza delle risultanze gestionali di tutti gli enti regionali dipendenti. Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che nel predetto art. 2 della legge regionale censurata sarebbe riportato erroneamente, tra le entrate di competenza, l’avanzo di amministrazione presunto, già inserito nel bilancio di previsione 2011, anziché quello accertato in sede di rendiconto finanziario 2010, approvato con la legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 1 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2010).<br />	<br />
L’art. 7 viene censurato perché contabilizzerebbe tra i residui passivi numerose partite relative ad annualità decorse in relazione alle quali la Regione Molise non avrebbe accertato le ragioni del mantenimento in bilancio. Ciò contrasterebbe con quanto previsto dal d.lgs. n. 76 del 2000, recante i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, ed in particolare con l’art. 21, il quale esprime appunto il principio del previo accertamento dei crediti inerenti alle somme non riscosse al termine dell’esercizio, che costituirebbe principio di coordinamento della finanza pubblica, finalizzato a realizzare gli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. La sua violazione inciderebbe sui risultati della finanza regionale nel suo complesso, ponendo in essere, in tal modo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
L’art. 9 della legge impugnata indicherebbe impropriamente in euro 171.213.000 il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 che, viceversa, per effetto delle risultanze del conto del tesoriere e del rendiconto per l’esercizio finanziario 2010 approvato con la legge regionale n. 1 del 2012 (art. 9), ammonterebbe ad euro 66.683.309,03. Tale norma sarebbe in contrasto «con gli articoli 20 e 21 dello statuto della Regione Molise ma anche con quelli contenuti nel decreto legislativo 76 del 2000».<br />	<br />
L’allegato “E” (Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia) – in relazione al quale le censure vengono formulate all’interno delle argomentazioni riferite all’impugnato art. 2 – sarebbe in contrasto con l’art. 30, comma 3, della legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), in quanto non indicherebbe, accanto all’importo delle garanzie fideiussorie, la relativa copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata e la parte dell’obbligazione per la quale il fondo viene costituito.<br />	<br />
2. – Occorre preliminarmente esaminare, ai fini dello scrutinio di ammissibilità del presente ricorso, se la corretta redazione del rendiconto finanziario, cui ineriscono le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia riconducibile alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., parametro invocato dal ricorrente.<br />	<br />
È bene ricordare in proposito che il coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale. In particolare, il patto di stabilità interno (art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002» e successive modifiche) stabilisce, tra l’altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il disavanzo di ciascun ente territoriale non può superare determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002 (<i>ex multis</i> sentenza, di questa Corte, n. 36 del 2004). Gli obiettivi finanziari in questione vengono pertanto accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti pubblici in quella prospettiva che è stata definita di “finanza pubblica allargata” (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004). Gli eventuali disavanzi di ciascun ente, i quali costituiscono la componente analitica dell’aggregato finanziario complessivo preso come punto di riferimento per il rispetto degli obblighi comunitari e nazionali, si accertano – per quel che riguarda la gestione annuale – attraverso il risultato di amministrazione, che costituisce l’epilogo del rendiconto finanziario. Si può pertanto concludere che le norme finanziarie contenute nei rendiconti, le quali risultano idonee a violare il rispetto dei limiti derivanti dall’ordinamento comunitario e dalla pertinente legislazione nazionale in materia oppure a non consentirne la verifica, possono risultare in contrasto con principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
Acclarato che modalità non corrette di redazione del rendiconto finanziario approvato con legge regionale possono costituire strumento di violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria, come tutelati dal precetto costituzionale invocato, occorre ulteriormente verificare, con riguardo al caso in esame, se le censure proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri evidenzino in concreto una violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
Infatti, a meno che non si verifichi l’eccezionale circostanza per cui le norme censurate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. siano idonee a collidere direttamente con i principi fondamentali sintetizzati nel precetto costituzionale che intesta allo Stato la potestà concorrente in materia, lo scrutinio di legittimità delle stesse può avvenire là dove si evidenzi un contrasto indiretto, cioè con norme interposte, individuate dal ricorrente, le quali siano idonee a specificare, nel caso concreto, l’operatività di detti principi fondamentali.<br />	<br />
In sostanza, l’individuazione delle disposizioni normative integranti il parametro di costituzionalità invocato costituisce la precondizione necessaria per instaurare, in via di azione, il giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale che si assume essere in contrasto con detto parametro.<br />	<br />
3. – Alla luce delle premesse argomentazioni, le questioni sollevate nei confronti degli artt. 2, 9 e dell’allegato “E” della legge reg. Molise n. 23 del 2012 sono inammissibili.<br />	<br />
3.1. – Per quel che concerne l’art. 2, fermo restando che non può essere presa in considerazione – come richiamo a norma specificativa del principio costituzionale – l’invocazione dell’art. 55 dello statuto regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri individua quali norme di riferimento l’art. 3, comma 8, della legge n. 203 del 2008, in tema di strumenti derivati, e l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000, in materia di termini di approvazione del rendiconto, senza tuttavia svolgere alcun percorso argomentativo in grado di collegare dette disposizioni alle censure, formulate, peraltro, in modo assolutamente generico.<br />	<br />
3.2. – Per quel che riguarda l’art. 9, non viene richiamata alcuna norma interposta, non potendosi considerare tale la menzione degli artt. 20 e 21 della legge regionale di contabilità, peraltro non conferenti in relazione alle doglianze espresse.<br />	<br />
3.3. – Infine, con riferimento all’allegato “E”, le cui censure sono erroneamente formulate all’interno delle argomentazioni afferenti all’art. 2 della legge regionale impugnata, manca qualsiasi deduzione in grado di collegare, sotto il profilo causale, la pretesa carenza informativa delle garanzie fideiussorie all’ipotizzata lesione di un principio fondamentale riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
4. – La questione formulata nei confronti dell’art. 7 della legge regionale n. 23 del 2012 è fondata.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la contabilizzazione nel bilancio consuntivo di una rilevante massa di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi, previsto, tra l’altro, dall’art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000.<br />	<br />
Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell’avanzo d’amministrazione, è, nel nostro ordinamento, principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. Alla luce di tale principio, la definizione dei residui attivi – contenuta nell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 – come «somme accertate e non riscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte. La disposizione così interpretata assume pertanto, sicuramente, il ruolo di norma interposta rispetto al «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
Il rendiconto finanziario della Regione Molise non fornisce alcuna giustificazione in ordine alla permanenza in bilancio ed alla relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi, pari ad euro 1.286.613.416,17, di cui molti di antica genesi, come si evince dal confronto con le risultanze dell’esercizio precedente (artt. 7 e 9 della legge reg. Molise n. 1 del 2012). La determinazione di questa somma è avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell’accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l’entità del credito e la sua scadenza (sulla indefettibilità dell’accertamento contabile delle risorse provenienti da esercizi precedenti, sentenze n. 309, n. 192 e n. 70 del 2012). In tal modo vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un’aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
È opportuno sottolineare come la prevenzione di pratiche contabili – ancorché formalizzate in atti di natura legislativa – suscettibili di alterare la consistenza dei risultati economico finanziari degli enti territoriali sia un obiettivo prioritario al centro dell’evoluzione legislativa determinatasi in materia. A far data dall’esercizio 2014 – ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell’art. 7, allegato 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) – l’accertamento delle partite attive provenienti da esercizi precedenti dovrà essere ancora più limitato e rigoroso di quanto previsto dall’art. 21 della legge quadro sulla finanza regionale n. 76 del 2000, per effetto dell’obbligatoria istituzione di una posta correttiva in diminuzione, cosiddetto “fondo svalutazione crediti”, proporzionale «alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti, […] [a]lla loro natura e [a]ll’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)» (art. 7, comma 1, allegato 2, punto 3.3). In sostanza la parte attiva del bilancio, inerente ai residui attivi, già soggetta ad accertamento secondo quanto in precedenza specificato, dovrebbe essere compensata da una ulteriore decurtazione, secondo un coefficiente proporzionale alla capacità media di realizzazione dei crediti del quinquennio precedente.<br />	<br />
Dunque, l’art. 7 della legge reg. Molise n. 23 del 2012 contrasta, sotto il richiamato profilo dell’accertamento dei residui attivi, con l’art. 117, terzo comma, Cost. e ne deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 e dell’allegato “E” della legge della Regione Molise n. 23 del 2012, sollevate, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.	</p>
<p align=center>	<br />
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-138/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare del controinteressato non aggiudicatario dell&#8217;appalto dei servizi assistenziali integrati, pulizia, sanificazione, servizio cucina con preparazione pasti, servizio infermieristico e riabilitativo presso una Residenza per Anziani, se contrariamente a quanto dedotto l’esistenza delle condanne è stata dichiarata su foglio separato allegato al modulo; in ogni caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare del controinteressato non aggiudicatario dell&#8217;appalto dei servizi assistenziali integrati, pulizia, sanificazione, servizio cucina con preparazione pasti, servizio infermieristico e riabilitativo presso una Residenza per Anziani, se contrariamente a quanto dedotto l’esistenza delle condanne è stata dichiarata su foglio separato allegato al modulo; in ogni caso l’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, prevede che “resta salva in ogni caso l&#8217;applicazione (…) dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione), cosicché anche la mancata dichiarazione non apparirebbe idonea a comportare effetti espulsivi dalla procedura; &#8211; che le restanti censure sembrano impingere nel merito delle valutazioni, esercizio di discrezionalità tecnica, proprie dell’Amministrazione, e la parte ricorrente non adduce elementi idonei a dimostrare, ad un prima delibazione propria della fase cautelare, la manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamenti nell’attribuzione dei punteggi che, nel loro insieme, appaiano idonei a recuperare la differenza di punteggio rispetto all’aggiudicataria; &#8211; che la mancata documentazione delle modalità di custodia della documentazione di gara di per sé non appare idonea a comportare l’illegittimità della procedura specie ove non venga dedotto alcun dubbio circa una sua eventuale alterazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00138/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00312/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 312 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Regionale Welcoop &#8211; Consorzio di Cooperative Sociali &#8211; Coop. Soc. Onlus</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monfalcone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Zgagliardich, Elvio Mengotti, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich in Trieste, via Filzi 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Kcs Caregiver Cooperativa Sociale</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Di Ienno, Lorenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Lorenzo Pellegrini Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 19; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
-della determina dirigenziale del Comune di Monfalcone n. 898 dd. 17 maggio 2011, ad oggetto &#8220;Procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto dei servizi assistenziali integrati, pulizia, sanificazione, servizio cucina con preparazione pasti, servizio inf<br />
-dei presupposti verbali di gara, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria assunto nel corso della seduta dd. 13 aprile 2011;<br />	<br />
-di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti e per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dal Comune di Monfalcone con la controinteressata e per il risarcimen	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monfalcone e di Kcs Caregiver Cooperativa Sociale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che contrariamente a quanto dedotto l’esistenza delle condanne è stata dichiarata su foglio separato allegato al modulo;<br />	<br />
&#8211; che in ogni caso l’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, prevede che “resta salva in ogni caso l&#8217;applicazione (…) dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, cosicché anche la mancata dichiarazione non apparirebbe idonea a comporta<br />
&#8211; che le restanti censure sembrano impingere nel merito delle valutazioni, esercizio di discrezionalità tecnica, proprie dell’Amministrazione, e la parte ricorrente non adduce elementi idonei a dimostrare, ad un prima delibazione propria della fase cautel<br />
&#8211; che la mancata documentazione delle modalità di custodia della documentazione di gara di per sé non appare idonea a comportare l’illegittimità della procedura specie ove non venga dedotto alcun dubbio circa una sua eventuale alterazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-7-2011-n-138/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2011 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-138/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.138</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. A. Plaisant S. N. (avv.ti P. A. Demuro, G. Demuro e E. Lasio) c/ Comunita&#8217; Montana N.11 Ogliastra (avv. A. Pubusa) sul risarcimento del danno da mancata assunzione a seguito di illegittimo espletamento di procedura concorsuale 1. Pubblico impiego – Giurisdizione &#8211; Privatizzazione &#8211; Controversie antecedenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-138/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-138/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. A. Plaisant<br /> S. N. (avv.ti P. A. Demuro, G. Demuro e E. Lasio) c/ Comunita&#8217; Montana N.11 Ogliastra (avv. A. Pubusa)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno da mancata assunzione a seguito di illegittimo espletamento di procedura concorsuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Giurisdizione &#8211; Privatizzazione &#8211; Controversie antecedenti – Data notifica ricorso – Considerazione &#8211; Deposito – Irrilevanza	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento del danno – Mancata assunzione &#8211; A seguito di illegittimo espletamento di procedura concorsuale – Danno &#8211; Quantificazione &#8211; Riduzione forfettaria del 50 % sugli emolumenti non corrisposti – Va disposta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini di verificare il rispetto del termine sostanziale di decadenza previsto dall’art. 45, c. 17, d. Lgs. 31 marzo 1988 n. 80 è rilevante la data del deposito e non quella della notifica del ricorso	</p>
<p>2. Ai fini del risarcimento del danno da mancata assunzione dovuta a illegittimo espletamento di una procedura concorsuale, non è ammissibile l&#8217;integrale corresponsione degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati e/o riconosciuti se l&#8217;Amministrazione avesse operato una tempestiva assunzione del ricorrente, dovendosi applicare un abbattimento forfettario nella misura del 50%, in considerazione della disponibilità del tempo per il servizio non svolto e della possibile fruizione di altri incarichi nel medesimo periodo (nella specie, il Collegio ha applicato l’abbattimento del 50% alle retribuzioni non corrisposte, al mancato versamento degli oneri previdenziali e alla quota di indennità di fine rapporto)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2000, proposto da:<br />
<br />	<br />
S. N., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Agostino Demuro e Gemma Demuro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emidio Lasio in Cagliari, via Donizetti N.5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comunita&#8217; Montana N.11 Ogliastra, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Pubusa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri N.84; 	</p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della Comunità Montana n. 11 al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per non aver percepito alcuna retribuzione dal 1.2.1988 al 30.3.1991, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comunita&#8217; Montana N.11 Ogliastra;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame il signor Stocchino Nino chiede il risarcimento dei danni che avrebbe subito per non aver percepito alcuna retribuzione dal 1.2.1988 al 30.3.1991, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo. Precisa in ricorso che a seguito della sentenza del TAR Sardegna n. 581 del 10.4.1996, la Comunità Montana n. 11 dell’Ogliastra, odierna resistente, avrebbe dovuto rivalutare la prova di concorso, secondo il criterio fissato dal regolamento, adottando le conseguenti determinazioni in suo favore .<br />	<br />
Il ricorso è stato notificato il 12 settembre 2000 e depositato il 30 settembre dello stesso mese.<br />	<br />
Va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 45, comma 17 del D.Lgs 31 marzo 1988 n. 80 che così dispone:<br />	<br />
“<i>Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all&#8217;articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.</i><br />	<br />
La giurisprudenza prevalente, fino all’anno 2007, ha ritenuto che la proposizione del ricorso si aveva con il suo deposito e non con la notifica dello stesso, dichiarando quindi inammissibili i ricorsi depositati dopo il 15 settembre 2000, ancorché la notifica fosse stata effettuata in data antecedente (Cons. Stato, sez. IV, 16.7.2007, n. 4002; TAR Lazio, sez. III, 27.2.2007, n. 1699; TAR Campania Napoli, sez. IV, 26.2.2007, n. 1226).<br />	<br />
Il giudice di appello, nella recente sentenza 18.2.2009 n. 946, dopo aver chiarito che la scadenza del 15 settembre 2000 non pone affatto un problema di giurisdizione, in quanto si tratta di un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità davanti al giudice amministrativo di domande giudiziali riguardanti controversie pacificamente rientranti nella giurisdizione di quest&#8217;ultimo perché relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, ha esaminato approfonditamente il significato da attribuire al termine del 15 settembre 2000, pervenendo alla conclusione, anche sulla scorta delle pronunce sia della Corte Costituzionale (26 maggio 2005 , n. 213) e sia della Corte di Cassazione ( sez. un., 15 gennaio 2007 , n. 616), che, al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l&#8217;individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di notifica dell&#8217;atto introduttivo di giudizio e non al momento del deposito del ricorso.<br />	<br />
Con altra recentissima pronuncia (sez. V, 08 settembre 2010 , n. 6501) il Consiglio di Stato ha ribadito che il termine per proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo per far valere pretese attinenti a fatti antecedenti al 30 giugno 1998, è quello della notifica, e non del deposito del ricorso stesso.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di aderire alle ultime pronunce del giudice di appello, ritenendole condivisibili anche alla luce delle citate decisione della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.<br />	<br />
Il ricorso è, quindi, ammissibile perché notificato prima del 15 settembre 2000.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
La pretesa risarcitoria avanzata dal signor Stocchino si fonda sulla sentenza n. 586 del 10.4.1996, con la quale questo Tribunale aveva annullato la delibera di approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento di un posto di usciere autista, poiché la commissione di concorso aveva illegittimamente ritenuto necessario, per il superamento della prova orale, il punteggio minimo di 35/50 anziché quello di 30/50 previsto dall’art. 25 del regolamento dei concorsi; il ricorrente, che aveva previamente superato la prova pratica con 38/50 punti, aveva ottenuto nella prova orale 33/50 punti.<br />	<br />
La sentenza, dopo aver precisato che il signor Stocchino aveva ottenuto la votazione più alta di tutti i candidati, ha statuito che la commissione dovrà provvedere a rivalutare la prova orale “secondo il criterio fissato dal regolamento adottando le conseguenti determinazioni in riferimento al ricorrente”. <br />	<br />
Non v’è dubbio, pertanto, che se la Commissione e l’Amministrazione avessero operato legittimamente, il ricorrente sarebbe stato collocato al primo posto in graduatoria e poi assunto in servizio.<br />	<br />
In simili ipotesi la giurisprudenza ritiene che spetti il risarcimento dei danni.<br />	<br />
Il ricorrente chiede che la Comunità Montana sia condannata al risarcimento dei danni dallo stesso subito “per non aver percepito alcuna retribuzione dal 1.2.1988, data nella quale doveva essere assunto, al 30.3.1991 quando è stato assunto dai VV.FF.”<br />	<br />
Quantifica la somma spettante, a titolo di retribuzione mancata, in lire 188.086.791, pari ad € 97.138,72, e quella spettante per mancato versamento “degli oneri previdenziali e per la perdita della quota di indennità di fine rapporto, 5 anni,” in lire 75.347.234, pari ad € 38.913,60, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.<br />	<br />
La difesa della resistente Amministrazione replica osservando che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera n. 17 del 2.4.1996, con la quale la Comunità Montana anziché rivalutare la prova orale del signor Stocchino ha soppresso il posto. <br />	<br />
La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.<br />	<br />
Il ricorrente non chiede di essere assunto in servizio a seguito della citata sentenza del Tribunale, ma chiede il risarcimento dei danni per la mancata assunzione in servizio per il periodo dal 1.2.1988 al 30.3.1991, periodo nel quale il posto in organico era esistente e vacante. La circostanza che il posto sia stato soppresso a decorrere dal 1996 è del tutto ininfluente sulla pretesa avanzata in ricorso dal signor Stocchino.<br />	<br />
La domanda di risarcimento dei danni è fondata, ma l’importo richiesto va ridimensionato per le seguenti osservazioni.<br />	<br />
Su una fattispecie del tutto identica il Consiglio di stato, con la sentenza 26 gennaio 2009 n. 347, della sezione VI, ha avuto modo di chiarire che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 22.7.1999, n. 500, è ora riconosciuta la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi e che ai sensi dell’art. 7 L. n. 205/2000, modificativo dell&#8217;art. 7, comma 3 L. n. 1034/71), la cognizione sui giudizi risarcitori rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente aveva tempestivamente chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale non era stato inserito in graduatoria, ottenendo dal Tar una sentenza che ha giudicato illegittimo l’operato dell’Amministrazione sul rilievo che la votazione conseguita nella prova orale doveva comportare il superamento della stessa, con la conseguenziale sua collocazione al primo posto della graduatoria del concorso.<br />	<br />
Da ciò discende che l’Amministrazione avrebbe dovuto riformulare la graduatoria e nominare il ricorrente quale primo graduato.<br />	<br />
Nel caso in esame l&#8217;elemento materiale dell&#8217;illecito consiste nell&#8217;atto illegittimo della Amministrazione, riconosciuto tale dalla Sezione con la citata sentenza.<br />	<br />
Ugualmente sussistente appare la colpa della pubblica amministrazione, colpa che sia la citata sentenza della Suprema Corte n. 500/99, sia la costante giurisprudenza successiva riconducono non a mera &#8220;inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline&#8221; (secondo la nozione recepita dall&#8217;art. 43 del codice penale), ma a violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (cfr. Cons. Stato 347/09 cit.).<br />	<br />
Nel caso di specie l’Amministrazione, come statuito dalla sentenza 581/96, erroneamente ha interpretato ed applicato le regole del concorso e l’articolo 21 del regolamento comunale.<br />	<br />
Quanto alla misura del danno da risarcire la giurisprudenza ha precisato che non è ammissibile l&#8217;integrale corresponsione degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati se l&#8217;Amministrazione avesse operato una tempestiva assunzione del ricorrente, in quanto le prestazioni lavorative non sono comunque state effettuate e quindi, ove venisse accordata l’integrale misura stipendiale, ne risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra esercizio dell&#8217;attività lavorativa e retribuzione (C.S., Sez. VI, 26 novembre 2008 n. 5822 e 25.9.2009 n. 5776; Sez. V, n. 5174 del 2002; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. III, 21 settembre 2009 n. 1534, T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, 23 maggio 2008 n. 950).<br />	<br />
Come efficacemente evidenziato dal Consiglio di Stato con la citata decisione n. 5174 del 2002, la piena reintegrazione del patrimonio è ammissibile solo in caso di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in essere, ma non anche nel caso di illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di impiego stesso.<br />	<br />
Nelle ipotesi come quella in esame la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, opera un abbattimento forfettario nella misura del 50%, tenuto conto della disponibilità del tempo per il servizio non svolto e della possibile fruizione di altri incarichi nel medesimo periodo (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 27.4.2006, n. 2374; Cons. St., sez. IV, 28.4.2006, n. 2408; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 7.4. 2010, n. 1042).<br />	<br />
Ritiene il Collegio che il periodo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del risarcimento spettante, non possa decorrere dalla data indicata in ricorso, 1.2.1988, considerato che la delibera di approvazione degli atti del concorso, annullata dalla sentenza 581/96, reca la data del 16.5.1988.<br />	<br />
Ove l’Amministrazione avesse correttamente approvato gli atti del concorso, con l’inserimento del ricorrente al primo posto della graduatoria finale, l’assunzione del signor Stocchino sarebbe potuta avvenire solo successivamente alla presentazione da parte dello stesso dei documenti necessari all’assunzione in ruolo ed all’adozione del formale provvedimento di nomina. Essendo per simile attività necessario un termine di almeno 30 giorni, il Collegio ritiene congruo far decorrere la data dell’ipotetica assunzione dal 1.7.1988.<br />	<br />
Il risarcimento va pertanto quantificato con riferimento al periodo che va dal 1.7.1988 al 30.3.1991, data di assunzione del signor Stocchino presso altra Amministrazione dello Stato.<br />	<br />
Il risarcimento va quantificato nella misura del 50% della retribuzione spettante, per il periodo innanzi indicato.<br />	<br />
La richiesta di corresponsione della somma di lire 75.347.234, pari ad € 38.913,60, a titolo di risarcimento danni per mancato versamento degli oneri previdenziali e per la perdita della quota di indennità di fine rapporto, va anch’essa ridotta nella misura del 50% e ricalcolata dall’Amministrazione in relazione al periodo su indicato.<br />	<br />
Sulle somme così determinate dovrà poi essere aggiunta l’ulteriore somma per rivalutazione monetaria ed interessi, da calcolare fino all’effettivo soddisfo.<br />	<br />
Conclusivamente la domanda risarcitoria del ricorrente è accolta parzialmente, nei sensi di cui in motivazione. <br />	<br />
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio contenute, data la parziale soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme sopra indicate in favore del ricorrente.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/02/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-138/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2009 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-2-2009-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-2-2009-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-2-2009-n-138/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2009 n.138</a></p>
<p>Pres.Vincenzo Fiorentino –Est. Anna Maria Verlengia G.D.M. s.p.a. e Sercom s.p.a. (avv.ti G.M. Cogo e D. Colaci) c. Comune di Vibo Valentia (avv. P. Proto), Regione Calabria, Consorzio Nucleo Sviluppo Industriale di Vibo Valentia (avv. G. Calzone), G.A.M. s.r.l. (avv.ti F. Cardarelli e A. Torchia), Soc. Itagest s.p.a. (avv. M.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-2-2009-n-138/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2009 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-2-2009-n-138/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2009 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Vincenzo Fiorentino –<i>Est.</i> Anna Maria Verlengia<br /> G.D.M. s.p.a. e Sercom s.p.a. (avv.ti  G.M. Cogo e  D. Colaci) c.<br />  Comune di Vibo Valentia (avv. P. Proto), <br /> Regione Calabria, Consorzio Nucleo Sviluppo Industriale di Vibo Valentia (avv. G. Calzone), <br /> G.A.M. s.r.l. (avv.ti  F. Cardarelli e A. Torchia), <br /> Soc. Itagest s.p.a. (avv. M.A. Sandulli).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza di una posizione differenziata del precedente titolare di una grande struttura di vendita rispetto alla possibilità di insediamento di altra grande struttura di vendita, quale effetto del nuovo quadro normativo imperniato sul principio di &#8220;tutela della concorrenza&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Attività commerciale – Grande struttura di vendita – Apertura – Precedente titolare di una grande struttura di vendita – Posizione differenziata – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel nuovo quadro normativo, delineatosi a seguito del recepimento del principio di &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, originato dall&#8217;adesione dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea, non è meritevole di tutela <i>ex se</i> la posizione derivante dalla preesistenza dell’attività commerciale nell’ambito del medesimo bacino di utenza, corrispondente ad aree sovracomunali; in particolare, la sola circostanza di essere titolare di una grande struttura di vendita, o di essere proprietaria di locali a ciò destinati, nell’ambito della stessa area gravitazionale sovracomunale nella quale è prevista la possibilità di insediamento di altra grande struttura di vendita, non appare elemento sufficiente a differenziare la posizione dei ricorrenti ove non sia allegato un collegamento ulteriore con il titolo autorizzativo di cui si lamenta il rilascio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 700 del 2007, proposto da: <br />	<br />
<b>G.D.M. Spa</b> e <b>Sercom spa</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Giampaolo Maria Cogo e Domenico Colaci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Virgilio Conte in Catanzaro Lido, via Bausan, 20; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Vibo Valentia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Proto, domiciliato d’ufficio, in mancanza di elezione di domicilio nel comune di Catanzaro, presso la segreteria di questo Tribunale; <br />	<br />
<b>RegioneCalabria</b>; <b>Consorzio Nucleo Sviluppo Industriale di Vibo Valentia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Calzone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pitaro in Catanzaro, via F. Acri, 88; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>G.A.M. Srl,<i></b></i> rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cardarelli e Anselmo Torchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anselmo Torchia in Catanzaro, via Crispi, n.37; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Soc. Itagest Spa<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anselmo Torchia in Catanzaro, via Crispi, n. 37; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>dei seguenti provvedimenti:<br />	<br />
1) l’autorizzazione prot. n. 12303 del 7/5/2007 con cui il Dirigente del Settore Attività produttive e commerciali del Comune di Vibo Valentia ha assentito la proroga fino al 22/3/2008 dell’attivazione dell’esercizio commerciale precedentemente autorizzato alla società erodi con atto n. 1 del 22/5/2002 e reintestato alla G.A.M. in data 31/3/2005” riguardante l’apertura di una grande struttura di vendita in località aeroporto del Comune di Vibo Valentia; nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed, in particolare, ove occorra, dei seguenti atti; <br />	<br />
2) l’autorizzazione n. 1 del 22/5/2002, con cui è stata consentita alla società Eurodis srl l’apertura della grande struttura di vendita de qua; <br />	<br />
3) il verbale della conferenza di servizi svoltasi ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 19/99 in data 9/1/2001; <br />	<br />
4) l’autorizzazione prot. n. 30961 del 26/6/2003 con cui il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Vibo Valentia ha assentito la proroga dell’autorizzazione n. 1/2002 per dodici mesi a decorrere dalla prima scadenza; <br />	<br />
5) l’autorizzazione del 31/3/2005, con cui il Dirigente del Settore Attività Produttive e Commerciali del Comune di Vibo Valentia, alla seconda scadenza, ha assentito la proroga dell’autorizzazione n. 172002 fino al 22/5/2006; <br />	<br />
6) l’autorizzazione del 6/4/2006, con cui il Dirigente del Settore Attività Produttive e Commerciali del Comune di Vibo valentia, alla terza scadenza, ha assentito la proroga dell’autorizzazione n. 1/2002 fino al 22/5/2007;<br />	<br />
e per la dichiarazione dell’intervenuta decadenza dell’autorizzazione commerciale n. 1/2002, originariamente intestata alla Eurodis srl e successivamente trasferita alla G.A.M. srl;<br />	<br />
2) nonché per il contestuale annullamento, previa sospensiva, del permesso di costruire n. 52 del 4/11/2003, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione territoriale ed Urbanistica del Comune di Vibo Valentia ha assentito alla Eurodis srl, successivamente incorporata della G.A.M. srl, la costruzione di “un centro commerciale ubicato in Vibo Valentia, Località aeroporto, sull’area identificata in catasto comunale ai fogli 53-55 (per le particelle indicate in ricorso) contrassegnati nel Piano Regolatore territoriale del consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Vibo Valentia con i numeri 17-17/A-17/B-10 per mq 62.542 circa intestato allo stesso concessionario, nonché per l’annullamento di ogni altro atto precedente, collegato o connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio Nucleo Sviluppo Industriale di Vibo Valentia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della G.A.M. Srl e della Italgest spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16/01/2009 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le ricorrenti, GDM Spa, titolare di un ipermercato all’interno del centro commerciale Le Cicale, e la SERCOM Spa, proprietaria dei due terzi dell’edificio che ospita il suddetto centro commerciale, con l’odierno gravame impugnano l’autorizzazione n. 1 del 22/5/2002, con cui è stata consentita alla società Eurodis srl l’apertura di una grande struttura di vendita e le successive proroghe della stessa, nonché il permesso di costruire n. 52 del 4/11/2003, con cui il Comune di Vibo Valentia ha assentito alla Eurodis srl, successivamente incorporata dalla G.A.M. srl, la costruzione del centro commerciale.<br />	<br />
Sostengono le ricorrenti che l’apertura del centro commerciale da parte della GAM ad appena 1.600 metri da quello delle ricorrenti determinerebbe uno sviamento di gran parte della domanda con conseguente danno per le stesse.<br />	<br />
Avverso il provvedimento di autorizzazione all’apertura del centro commerciale del 22/5/2002 e le successive proroghe, l’ultima delle quali è datata 7/5/2007, articolano le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 11, l.r. 17/99; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 dlgs 114/98, eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune non avrebbe potuto, legittimamente, prorogare la suddetta autorizzazione, mancando, a parere delle ricorrenti, il presupposto della comprovata necessità;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 11 della legge regionale 17/99 e dell’art. 9 del dlgs 114/98; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della delibera del consiglio regionale n. 409/00; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto almeno l’ultima delle impugnate proroghe doveva rilasciarsi previo parere della regione in base alla normativa richiamata, che non risulta essere stato acquisito,<br />	<br />
3) illegittimità per difetto dei presupposti dovendo ritenersi nulle o inesistenti le istanze di proroga in quanto prive di firma leggibile del rappresentante legale della società richiedente;<br />	<br />
Avverso la concessione edilizia deducono la violazione degli artt. 9 e 10 della legge 1150/42, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione alla luce della destinazione urbanistica dell’area per insediamenti produttivi in base al piano regolatore territoriale del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Vibo Valentia in quanto, ad avviso delle ricorrenti, una eventuale variante dello stesso sarebbe dovuta avvenire mediante il procedimento di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 16/94 e non con la procedura semplificata adottata dal Consiglio comunale di Vibo Valentia e definita con la delibera n. 28 del 3 maggio 2002.<br />	<br />
Concludono chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Si è costituita la controinteressata G.A.M. Srl che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili ed ha altresì controdedotto nel merito. <br />	<br />
Anche il Comune di Vibo Valentia si è costituito con memoria nella quale, oltre a resistere nel merito, ha eccepito l’irricevibilità del gravame e l’inammissibilità dello stesso per difetto di interesse e di legittimazione delle ricorrenti<br />	<br />
Si è costituito, con memoria depositata il 24/7/2007, anche il Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili ed ha altresì controdedotto nel merito. <br />	<br />
E’ poi intervenuta volontariamente ad opponendum la Soc. Itagest spa, in quanto proprietaria dell’immobile concesso in locazione alla controinteressata GAM, per eccepire l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e resistere nel merito.<br />	<br />
A seguito della pubblica udienza del 16 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni sollevate dalle resistenti in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità del ricorso.<br />	<br />
Avuto riguardo alla eccezione di tardività del ricorso avverso all’autorizzazione n. 1 del 22/5/2002, con cui è stata consentita alla società Eurodis srl l’apertura della grande struttura di vendita de qua, nonché le successive proroghe, fatta solo eccezione per l’ultima, recante prot. n. 12303 del 7/5/2007, essa si appalesa fondata.<br />	<br />
Dalla istanza di accesso presentata dai legali rappresentanti della GDM e della Sercom in data 11 aprile 2007 si evince chiaramente che a quella data gli stessi erano a conoscenza dell’esistenza di una autorizzazione rilasciata alla Eurodis, già Sparmarket, fin dal 2002.<br />	<br />
Il ricorso è quindi irricevibile con riguardo alle doglianze mosse agli atti sopra indicati, fatta solo eccezione per l’ultima proroga del maggio 2007.<br />	<br />
E, tuttavia, l’intero ricorso, anche con riferimento agli altri atti impugnati, risulta travolto dalla inammissibilità per difetto delle condizioni dell’azione.<br />	<br />
Sia il Consorzio per lo sviluppo industriale che le controinteressate eccepiscono sia la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti che il difetto di interesse.<br />	<br />
Rilevano che sia la GDM che la Sercom, in quanto già operanti nella zona, la prima in qualità di gestore di un ipermercato e la seconda nella qualità di locatore degli immobili che ospitano parte del centro commerciale “Le Cicale”, sono titolari di un interesse di mero fatto, non meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.<br />	<br />
Richiamano, a sostegno dell’eccezione proposta, l’art. 3 del decreto legge 223 del 2006, convertito con legge 248/2006, nonché la finanziaria del 2007 (legge 296/2006), in particolare laddove prevedono che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 114/98 siano svolte senza limiti, avuto riguardo al rispetto di distanze minime obbligatorie, a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale, a limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali.<br />	<br />
L’eccezione di difetto di legittimazione va accolta, perché fondata nei termini che seguono.<br />	<br />
Va, innanzitutto, evidenziato che per l’area gravitazionale sovracomunale interessata dalla odierna controversia, e nella quale insiste l’ipermercato della ricorrente, la numero 12 (Vibo Valentia), è prevista, dalla delibera n. 409 del 2000 del Consiglio Regionale, relativa ad indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, non impugnata con l’odierno ricorso, l’apertura di due grandi centri commerciali e non uno solo. <br />	<br />
La suddetta delibera ha, infatti, previsto, entro il 2003, nella suddetta area la possibilità di autorizzare una grande struttura di tipo alimentare e misto ed uno di tipo non alimentare, come emerge anche dalla documentazione in atti ed, in particolare, dal verbale della Conferenza di servizi del 9/1/2001.<br />	<br />
L’autorizzazione rilasciata alla GAM-Eurodis è di tipo G2A.<br />	<br />
Nulla, invece, dicono le ricorrenti sulla tipologia dell’ipermercato gestito dalla GDM, né sono indicati i settori merceologici presenti nell’ambito dell’immobile di cui è locatore la Sercom, omettendo di fornire qualsivoglia elemento sulla scorta del quale sia possibile valutare l’impatto concorrenziale del nuovo insediamento su quello preesistente, limitandosi a denunciare lo sviamento della domanda del pubblico per effetto dell’ingresso delle controinteressate nell’area gravitazionale che le vede presenti.<br />	<br />
A fronte di un interesse oppositivo al provvedimento ampliativo adottato a favore di altro soggetto, le ricorrenti non offrono elementi sufficienti per ritenere sussistente la legittimazione attiva, come sarebbe stato loro onere, a fronte di precise contestazioni in tal senso delle controinteressate (v. Tar Puglia, 1068/06, 125/05, ma vedi, in particolare, CdS 3049/08).<br />	<br />
Così facendo chiedono la tutela del loro interesse a mantenere la posizione monopolistica di fatto nell’area gravitazionale ove operano, in virtù della sola priorità temporale delle loro attività.<br />	<br />
Ciò è confermato dalla dedotta, in ricorso, saturazione dell’area, circostanza smentita dalla documentazione in atti e, inoltre, inammissibile per omessa impugnazione degli atti di programmazione regionale a monte del presente procedimento.<br />	<br />
In qualche più recente pronuncia, inoltre, il giudice amministrativo ha negato la legittimazione di una società titolare di un centro commerciale basata esclusivamente sulla qualità di gestione del commercio, poiché il timore di vedere diminuiti i livelli di vendita non è ragione sufficiente a qualificare l’interesse ad impedire l’apertura di un nuovo esercizio (v. Tar Abruzzo, Aquila, 850/08 e 1583/08)<br />	<br />
E’, tuttavia, opinione del Collegio che nel nuovo quadro normativo, delineatosi a seguito del recepimento del principio di &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, originato dall&#8217;adesione dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea, che ha assunto valore giuridico autonomo nell&#8217;ordinamento nazionale fin dall&#8217;entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successivamente dalle norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, richiamate tra l&#8217;altro anche dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed infine a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 223 del 2006, conv. nella legge n. 248 del 2006, che abroga, tra l’altro, anche i limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio (cfr. Tar Piemonte Torino 1322/07), non sia meritevole di tutela ex se la posizione derivante dalla preesistenza dell’attività commerciale nell’ambito del medesimo bacino di utenza, corrispondente ad aree sovracomunali.<br />	<br />
La sola circostanza di essere titolare di una grande struttura di vendita, o di essere proprietaria di locali a ciò destinati, nell’ambito della stessa area gravitazionale sovracomunale nella quale è prevista la possibilità di insediamento di altra grande struttura di vendita, non appare elemento sufficiente a differenziare la posizione dei ricorrenti ove non sia allegato un collegamento ulteriore con il titolo autorizzativo di cui si lamenta il rilascio. <br />	<br />
La realtà, relativamente recente, dei centri commerciali, deve portare a riconsiderare il collegamento della concorrenza in termini adeguati alle caratteristiche del fenomeno economico in esame e indurre non solo ad una più attenta ponderazione degli interessi coinvolti, nel rispetto della libertà della iniziativa economica costituzionalmente sancito e delle direttive comunitarie volte ad eliminare il pericolo di concentrazioni monopolistiche, ma soprattutto a verificare la sussistenza di un interesse qualificato alla luce delle peculiarità di queste nuove strutture di vendita (cfr. Tar Puglia, 1068/06, 125/05, ma vedi anche in tal senso Tar Abruzzo 850/08).<br />	<br />
Le medesime considerazioni valgono per quanto riguarda l’impugnativa della concessione edilizia e della variante urbanistica, in quanto miranti esclusivamente a bloccare il rilascio dell’autorizzazione commerciale, che, come sopra esposto, appare fondata, sulla lesione di un interesse di mero fatto.<br />	<br />
Si aggiunge, inoltre, la doverosa considerazione che non è allegata né appare configurabile la lesione di alcun altro e diverso interesse in capo alle ricorrenti, in considerazione della distanza tra le due strutture (1.600 metri circa).<br />	<br />
In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile per difetto di legittimazione attiva delle società ricorrenti.<br />	<br />
Le spese del gravame possono essere compensate tra le parti costituite in considerazione della parziale novità della questione in rito trattata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, dichiara il ricorso in epi-grafe in parte irricevibile ed in parte inammissibile per carenza di legittimazione attiva.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/02/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-2-2009-n-138/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2009 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-3-2008-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-3-2008-n-138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-3-2008-n-138/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.138</a></p>
<p>L. Papiano Pres &#8211; U. Giovannini Est. Olimpo S.r.l. (Avv.ti G. Pagliari e C. Pollorsi) contro il Comune di Castel San Giovanni (non costituito) e la Provincia di Piacenza (non costituita) e nei confronti della Costruzioni Repetti Giovanni &#038; Figli Snc (non costituita) sull&#8217;insufficienza della comunicazione dell&#8217;avviso di avvio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-3-2008-n-138/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-3-2008-n-138/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres &#8211; U. Giovannini Est.<br /> Olimpo S.r.l. (Avv.ti G. Pagliari e C. Pollorsi) contro il Comune di Castel San Giovanni (non costituito) e la Provincia di Piacenza (non costituita) e nei confronti della Costruzioni Repetti Giovanni &#038; Figli Snc (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insufficienza della comunicazione dell&#8217;avviso di avvio del procedimento pervenuta a soli cinque giorni dall&#8217;adozione dell&#8217;atto finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Avviso di avvio del procedimento – Provvedimento che può ledere la situazione giuridica del destinatario – Necessità – Comunicazione pervenuta al destinatario a pochi giorni dall’adozione del provvedimento finale &#8211; Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento dell’Amministrazione che direttamente lede la situazione giuridica del destinatario deve essere preceduto da opportuna comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990, la cui ratio è diretta a consentire al soggetto privato l’effettiva partecipazione al procedimento amministrativo. Del tutto insufficiente si rivela pertanto la comunicazione di avvio pervenuta a pochi giorni dall’adozione del provvedimento, quando ancora era pendente il termine di 10 giorni previsto dalla stessa disposizione per la presentazione all’amministrazione procedente delle osservazioni dell’interessato (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la comunicazione dell’obbligo di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione relative ad un piano particolareggiato nonchè di cedere le stesse al Comune, in quanto pervenuta a soli cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento finale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Olimpo Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Pagliari e Carlo Pollorsi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Parma, borgo Antini 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <b>Comune di Castel San Giovanni</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; </p>
<p>&#8211; <b>Provincia di Piacenza</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Costruzioni Repetti Giovanni &#038; Figli Snc<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;ordinanza dirigenziale n. 216/2007 del 29.10.2007, con cui il Comune di Castel San Giovanni, in relazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di via Montanara ha ingiunto alla ricorrente di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione e di cedere le stesse al Comune e di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5/2/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con il presente ricorso, l’impresa attuatrice di un piano particolareggiato ad iniziativa privata da realizzarsi in via Montanara nel Comune di Castel San Giovanni (PC),chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale ha ingiunto alla medesima di collaudare le opere di urbanizzazione relative al suddetto piano e di cedere le stesse al patrimonio comunale.<br />
Il Comune di Castel San Giovanni, la Provincia di Piacenza e la controinteressata Costruzioni Repetti Giovanni &#038; Figli S.n.c. non si sono costituite in giudizio;<br />
Alla camera di consiglio del 5/2/2008 la causa è stata chiamata e a parte ricorrente è stata comunicata la possibilità di decisione della causa nel merito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 21, comma 10, L. n. 1034 del 1971, introdotto dalla L. n. 205 del 2000.<br />
Il Collegio osserva che è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si assume falsa applicazione ed elusione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990.<br />
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, in quanto comportante per l’attuale ricorrente l’obbligo non solo di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione relative ad un piano particolareggiato, ma anche di cedere le stesse al Comune, sia atto direttamente lesivo della situazione giuridica dell’impresa interessata.<br />
Pertanto, tale provvedimanto avrebbe dovuto essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990.<br />
Nella specie, invece, ’Amministrazione Comunale procedente – pur formalmente inviando l’avviso in questione – ha in concreto eluso la suddetta normativa e soprattutto la “ratio” della stessa, che è diretta a consentire al soggetto privato l’effettiva partecipazione ad un procedimento amministrativo che potrebbe concludersi con un provvedimento lesivo per il medesimo.<br />
E’ infatti accaduto che a fronte di una comunicazione di avvio del procedimento adottata il 23/10/2007 e pervenuta alla ricorrente il successivo 24/10/2007, il provvedimento impugnato è stato adottato già in data 29/10/2007, e cioé quando ancora era pendente il termine di 10 giorni previsto dalla stessa disposizione affinché l’interessato possa presentare le proprie osservazioni all’amministrazione procedente..<br />
In tal modo la ricorrente non è stata messa in grado di potere effettivamente partecipare al procedimento che direttamente la interessava e che poi, in effetti, si è concluso con un provvedimento lesivo della situazione giuridica della stessa. <br />
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza impugnata, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione Comunale.<br />
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione Comunale.<br />
Condanna il Comune di Castel San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., in quanto parte soccombente, al pagamento in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre IVA e CPA. Compensa per il resto.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore<br />
Italo Caso, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/03/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-3-2008-n-138/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
