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	<title>1378 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1378 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sui rapporti tra sopravvenienze di fatto e giudizio di ottemperanza che si converte in un giudizio di accertamento ai fin risarcitori</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-rapporti-tra-sopravvenienze-di-fatto-e-giudizio-di-ottemperanza-che-si-converte-in-un-giudizio-di-accertamento-ai-fin-risarcitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 13:21:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-rapporti-tra-sopravvenienze-di-fatto-e-giudizio-di-ottemperanza-che-si-converte-in-un-giudizio-di-accertamento-ai-fin-risarcitori/">Sui rapporti tra sopravvenienze di fatto e giudizio di ottemperanza che si converte in un giudizio di accertamento ai fin risarcitori</a></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; Sopravvenienze normative o di fatto &#8211; Collocamento a riposo &#8211; Improcedibilità delle domande di ottemperanza e di annullamento Processo amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Improcedibilità &#8211; Conversione in giudizio di accertamento ai fini risarcitori &#8211; Ammissibilità Ove nelle more del giudizio sopraggiunga il collocamento a riposo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-rapporti-tra-sopravvenienze-di-fatto-e-giudizio-di-ottemperanza-che-si-converte-in-un-giudizio-di-accertamento-ai-fin-risarcitori/">Sui rapporti tra sopravvenienze di fatto e giudizio di ottemperanza che si converte in un giudizio di accertamento ai fin risarcitori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-rapporti-tra-sopravvenienze-di-fatto-e-giudizio-di-ottemperanza-che-si-converte-in-un-giudizio-di-accertamento-ai-fin-risarcitori/">Sui rapporti tra sopravvenienze di fatto e giudizio di ottemperanza che si converte in un giudizio di accertamento ai fin risarcitori</a></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; Sopravvenienze normative o di fatto &#8211; Collocamento a riposo &#8211; Improcedibilità delle domande di ottemperanza e di annullamento</p>
<p>Processo amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Improcedibilità &#8211; Conversione in giudizio di accertamento ai fini risarcitori &#8211; Ammissibilità</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ove nelle more del giudizio sopraggiunga il collocamento a riposo del ricorrente, con conseguente cessazione del suo rapporto di impiego alle dipendenze della P.A., la rinnovazione dell’attività amministrativa (che conseguirebbe ad una pronuncia di accoglimento della domanda di annullamento) è inevitabilmente sottoposta alle sopravvenienze normative o di fatto: se ne desume che il vincolo conformativo (nel caso analizzato: derivante dal giudicato) cui la P.A. è astretta può operare solo se e fino a quando l’incarico sia ancora conferibile al dipendente e la procedura sia ancora espletabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23302). Andando ad applicare queste coordinate al caso ora in esame, va, dunque, dichiarata l’improcedibilità delle citate domande di ottemperanza e di annullamento, poiché, a causa del decreto di collocamento in quiescenza, il ricorrente non può più coltivare la pretesa ad una progressione di carriera alle dipendenze della resistente Università (v. C.d.S., Sez. V, n. 1946/2014, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 34, comma 3, c.p.a. dispone  che: “<i>Quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori.</i>”. La norma prevede un meccanismo di “conversione” della pronuncia costitutiva di annullamento, ex art. 29 c.p.a., in pronuncia di accertamento dell’illegittimità “<i>se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori</i>”. La <i>ratio</i> di tale meccanismo mira ad assicurare, in coerenza con l’art. 1 del c.p.a., una “<i>tutela effettiva</i>” del cittadino anche nel caso in cui &#8211; “<i>nel corso del giudizio</i>” &#8211; sia divenuta impossibile la tutela in forma specifica tramite l’annullamento dell’atto, ma si possa (e si debba) comunque fornire una tutela per equivalente. Il risarcimento diventa, così, l’unica forma di tutela cui l’interessato &#8211; illegittimamente colpito da un provvedimento viziato e lesivo &#8211; può aspirare. Anche chi ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. potrà limitarsi a domandare l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini esclusivamente risarcitori ex art. 34, comma 3, del medesimo codice.</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 27/11/2024</p>
<p class="registri">N. 01378/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 00486/2024 REG.RIC.</p>
<p class="registri">N. 01187/2024 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 486 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Federico Faldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Camilla Pastore, Loriana Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Università degli Studi di Firenze &#8211; Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2024, proposto da<br />
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Federico Faldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Camilla Pastore, Loriana Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">nei confronti</p>
<p class="popolo">-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo"><i>quanto al ricorso n. 486 del 2024</i>:</p>
<p class="popolo"><i>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; del decreto n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, del rettore dell&#8217;Università degli Studi di Firenze, non comunicato al ricorrente, recante l&#8217;approvazione degli atti del procedimento concorsuale, dai quali è risultato vincitore il prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo">&#8211; dei verbali relativi all&#8217;espletamento della procedura;</p>
<p class="popolo">&#8211; del decreto n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del rettore dell&#8217;Università degli Studi di Firenze, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato, ai sensi dell&#8217;art. 18, comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica &#8211; Settore concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche &#8211; Settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche;</p>
<p class="popolo">&#8211; <i>in parte qua</i>, del Regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati applicabile <i>ratione temporis</i>, approvato con D.R. 343 del 7 aprile 2023,</p>
<p class="popolo">nonché ove occorrer possa:</p>
<p class="popolo">-del Verbale n. -OMISSIS- dell&#8217;Adunanza del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del -OMISSIS-, nella parte in cui prevede, in relazione al nuovo bando da espletare, “<i>Numero massimo di pubblicazioni: 20</i>”;</p>
<p class="popolo">&#8211; del Verbale del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università degli Studi di Firenze del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, nella parte in cui, ai fini della decisione di attivare la nuova procedura di reclutamento, prende atto “<i>che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta del -OMISSIS-, ha deliberato l&#8217;interesse a ribandire il posto di professore Associato, ex art. 18, comma 1, legge 240/2010 per il SC 06/F1, SSD MED/28, fornendo le indicazioni necessarie per l&#8217;emanazione del bando</i>”;</p>
<p class="popolo">nonché ex art. 116 c.p.a. per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo">&#8211; del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 4, L. 241/1990, in relazione all&#8217;istanza di accesso difensivo ex art. 24 della L. 241/1990, inviata dal ricorrente all&#8217;Università degli Studi di Firenze tramite PEC in data -OMISSIS-, e per l&#8217;accertamento</p>
<p class="popolo">&#8211; del diritto del ricorrente all&#8217;accesso agli atti, con conseguente obbligo dell&#8217;Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dal ricorrente con istanza di accesso difensivo ex art. 24 della L. 241/1990 del -OMISSIS-, ad oggi rimasta inevasa;</p>
<p class="popolo"><i>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28/5/2024</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- -OMISSIS- dell&#8217;Adunanza del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del -OMISSIS-, laddove ha deliberato di “<i>chiamare il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, risultato vincitore nella procedura selettiva indicata in narrativa, a ricoprire il posto di Professore Associato</i>”;</p>
<p class="popolo">&#8211; del verbale del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università degli Studi di Firenze del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, dove è stato deliberato di “<i>approvare la proposta di chiamata del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-</i>”;</p>
<p class="popolo">&#8211; del decreto del Rettore n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la nomina del prof. -OMISSIS- a professore associato “<i>a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal -OMISSIS-</i>”;</p>
<p class="popolo">&#8211; della nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- dell&#8217;Area Risorse Umane dell&#8217;Università degli Studi di Firenze, in cui è stato comunicato che il prof. -OMISSIS- ha “<i>preso servizio in data 1 marzo 2024</i>”;</p>
<p class="popolo"><i>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- -OMISSIS- il 7 giugno 2024</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; <i>in parte qua</i> del verbale n. 7 della Commissione e del conseguente decreto rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di approvazione atti;</p>
<p class="popolo"><i>Quanto al ricorso n. 1187 del 2024</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; per l’ottemperanza della sentenza di questo T.a.r., Sez. I, n. 462 dell’11 maggio 2023, e dunque per la declaratoria di nullità in<i> partibus quibus</i> degli atti impugnati &#8211; disponendo la conseguente correzione della graduatoria concorsuale e dichiarando il ricorrente vincitore del concorso approvato con D.R. n. -OMISSIS-, con decorrenza dal 1 marzo 2024, con ogni conseguenza in ordine al diritto del ricorrente al mantenimento in servizio sino al 31 dicembre 2025 in applicazione dell’art. 1 comma 164 <i>bis</i> della legge 213/2023.</p>
<p class="popolo">Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e di -OMISSIS- -OMISSIS- e il ricorso incidentale di quest’ultimo;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo">Il professor -OMISSIS- -OMISSIS-, associato presso l’Università degli studi di Siena, ha partecipato alla procedura selettiva indetta ex art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dall’Università degli studi di Firenze con decreto rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 0/F1 (Malattie Odontostomatologiche), sett. scientifico disciplinare MED/28 (Malattie Odontostomatologiche), presso il dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Università degli Studi di Firenze.</p>
<p class="popolo">La procedura si è svolta con la partecipazione di due candidati e, precisamente, il prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, in servizio quale professore associato presso l’Università di Siena, ed il prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, quest’ultimo “candidato interno” e poi risultato vincitore ad esito della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione.</p>
<p class="popolo">Il prof. -OMISSIS- ha quindi impugnato il menzionato esito della procedura selettiva, con ricorso proposto inizialmente in sede straordinaria e quindi, in seguito ad opposizione, trasposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, e integrato da motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo">Con la sentenza di questo T.a.r. n. 462 dell’11 maggio 2023 (confermata in sede di appello dal Consiglio di stato, VII sez., sentenza n. 3666 del 22 aprile 2024) l’impugnazione è stata accolta. In particolare, sono state giudicate fondate le censure relative alla violazione del principio della <i>par condicio</i> dei candidati, accertata sulla base degli atti delle indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Firenze relativamente alla medesima procedura selettiva. Emergevano, infatti, elementi di prova univoci e convergenti nel dimostrare che il controinteressato avesse auto-redatto (o quanto meno concorso a predisporre) il profilo poi contenuto nel bando e, ciò, in un momento antecedente alla sua pubblicazione.</p>
<p class="popolo">L’Università degli Studi di Firenze, con decreto del Rettore n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha ritenuto di dover dare esecuzione alla citata sentenza di primo grado annullando tutti gli atti della procedura concorsuale e disponendo la cessazione del prof. -OMISSIS- dal ruolo di professore associato con decorrenza dal 1° settembre 2020 ai fini giuridici.</p>
<p class="popolo">Consequenzialmente, l’Università di Firenze, con successivo D.R. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha indetto la rinnovata procedura selettiva.</p>
<p class="popolo">Vi è stato poi un ricorso proposto dal prof. -OMISSIS- per l’ottemperanza alla sentenza di questo T.a.r., sez. I, 11 maggio 2023 n. 462, deciso con sentenza di rigetto di questa IV sezione n. 1126 del 1° dicembre 2023.</p>
<p class="popolo">Con tale ricorso il prof. -OMISSIS- lamentava che il nuovo bando si sarebbe posto in contrasto col giudicato, in particolare con riferimento alla clausola n. 12 dell’art. 3 del bando, nella parte in cui in essa si era previsto che “<i>i titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando</i>” e non già a quella del 13 giugno 2019, prevista dall’art. 3 del bando approvato con il D.R. n. -OMISSIS- e annullato da questo Tribunale; tesi che non è stata condivisa da questo Tribunale.</p>
<p class="popolo">Nel frattempo si era svolta la nuova procedura selettiva, nella quale i punteggi massimi venivano così fissati: 40 per le pubblicazioni scientifiche, 25 per l’attività didattica, 35 per il <i>curriculum</i>.</p>
<p class="popolo">In particolare, con riferimento all’attività didattica, è stato previsto che: “<i>Il punteggio massimo di 25 punti è così ripartito: 15 punti per chi è in possesso dei requisiti utili al fine dell&#8217;esonero della prova didattica secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 8 comma 3 lett. h) del Regolamento, e cioè per chi è già professore associato in Università italiane oppure per chi ha svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue, nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando, in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani oppure per chi supera la prova didattica. Punteggio massimo 10 punti per l’attività didattica ulteriore rispetto a quella utile ai fini dell&#8217;esonero dalla prova didattica</i>”.</p>
<p class="popolo">In base a tale criterio la Commissione ha stabilito che il prof. -OMISSIS- non dovesse “<i>sostenere la prova didattica in quanto ha svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze</i>.”.</p>
<p class="popolo">Espletata la selezione, il Rettore, con decreto n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha approvato gli atti della rinnovata procedura concorsuale che ha dato il seguente esito: -OMISSIS-: punti 78; -OMISSIS-: punti 65,80; -OMISSIS-: punti 57,10.</p>
<p class="popolo">Il prof. -OMISSIS- ha impugnato i suddetti atti con il ricorso di cui in epigrafe, R.G. n. 486/2024, notificato il 2 aprile 2024.</p>
<p class="popolo">A fondamento del ricorso principale il ricorrente ha posto otto motivi, deducendo:</p>
<p class="popolo">1) che il prof. -OMISSIS- aveva indicato nella sua domanda di partecipazione (presentata dopo il -OMISSIS-) attività didattiche dal medesimo svolte nel suo ruolo di docente presso l’Università degli Studi di Firenze dal 1° settembre 2020 al luglio 2023, nonostante che la sua nomina a professore associato fosse stata annullata con decreto del Rettore n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a far data dal 1° settembre 2020; ciò integrerebbe una falsità nell’autocertificazione del <i>curriculum </i>che avrebbe dovuto essere accertata dall’Università e sanzionata con l’esclusione, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000;</p>
<p class="popolo">2) che il Prof. -OMISSIS- non avrebbe potuto essere esonerato dalla prova didattica e quindi la Commissione non avrebbe dovuto attribuire allo stesso 15 punti per aver svolto “<i>negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze</i>”. In particolare, al fine di esonerare il prof. -OMISSIS- dalla prova didattica della procedura in questione e attribuire allo stesso 15 punti, l’Università avrebbe infatti tenuto conto dell’attività didattica, relativa agli anni 2020-2023, maturata dal prof. -OMISSIS- per effetto della sua nomina quale professore di 2° fascia, tuttavia annullata dalla sentenza n. 462/2023. Il prof. -OMISSIS- avrebbe dunque dovuto svolgere la prova didattica, ma non avendola svolta, al medesimo avrebbero dovuto essere attribuiti zero punti in relazione al criterio in questione, con la conseguenza che il punteggio da assegnare al medesimo sarebbe stato di 63 punti, a fronte dei 65,80 punti totalizzati dal prof. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo">Con lo stesso motivo si è dedotto che la Commissione avrebbe altresì errato anche nell’attribuzione di 8 punti (su 10 totali) al prof. -OMISSIS- per la “<i>l&#8217;attività didattica ulteriore rispetto a quella utile ai fini dell’esonero dalla prova didattica</i>”, in quanto pure in tal caso avrebbe indebitamente tenuto conto anche di attività didattiche svolte dal medesimo nel ruolo di docente successive al 1° settembre 2020, e in particolare negli anni accademici relativi al 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, ossia in epoca successiva alla sua cessazione dal ruolo di professore associato (come da decreto del Rettore n. 538/2023); il punteggio da attribuire al prof. -OMISSIS- sarebbe quindi inferiore anche a 63,00 punti, i quali comunque non sarebbero sufficienti per individuarlo come vincitore, in quanto, in base all’art. 11 del Regolamento di ateneo “<i>Il candidato vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100</i>”;</p>
<p class="popolo">3) che la Commissione anche nell’attribuire 17,50 punti su 35 per “<i>titoli e curriculum</i>” al prof. -OMISSIS- (a fronte dei 15,30 assegnati al ricorrente), avrebbe indebitamente tenuto conto di attività svolte nel ruolo di docente successive al 1° settembre 2020, ossia in epoca successiva alla sua cessazione dal ruolo di professore. Anche tali attività non avrebbero potuto essere valutate in quanto riconducibili alla nomina quale professore associato, avendo egli svolto la sua attività di ricercatore fino al 28 febbraio 2021. Sarebbe inoltre ingiustificato e comunque privo della necessaria e trasparente motivazione che il controinteressato, mai diventato Professore associato (visto l’annullamento degli atti della precedente procedura), avesse ottenuto un punteggio più alto del prof. -OMISSIS- con riferimento al <i>curriculum</i>, il quale invece sarebbe Professore universitario di ruolo nel settore scientifico disciplinare MED/28–Malattie Odontostomatologiche, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Siena dal 1° marzo 2005;</p>
<p class="popolo">4) che l’Ateneo avrebbe dovuto rieditare la procedura in esecuzione della sentenza n. 462 del 2023, con i titoli valutabili “bloccati” alla data di scadenza del bando originario (13 giugno 2019);</p>
<p class="popolo">5) che la Commissione aveva previsto la possibilità di procedere all’allegazione di n. 20 pubblicazioni, in luogo del numero massimo di sedici previsto <i>ex lege</i> (art. 18 della l. 240/2010 e d.m. 120/2016);</p>
<p class="popolo">6) il difetto di motivazione con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche;</p>
<p class="popolo">7) l’illogicità e l’irrazionalità della scelta della Commissione di attribuire 40 punti alle pubblicazioni scientifiche (ossia il massimo punteggio possibile previsto dall’art. 7 del Bando e dall’art. 3 del Regolamento di Ateneo approvato con D.R. 343/2023), posto che il ruolo oggetto del concorso da ricoprire da parte del vincitore atterrebbe principalmente allo svolgimento di funzioni di carattere clinico-assistenziale presso l’U.O. di Careggi;</p>
<p class="popolo">8) con riferimento alla domanda, ex art. 116 c.p.a., di accesso alla documentazione relativa alla procedura in questione, la violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa, stante la mancata ostensione di tutti gli atti della procedura.</p>
<p class="popolo">Con memoria depositata il 10 maggio 2024 il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla suddetta domanda di ostensione documentale contenuta del ricorso in oggetto R.G. n. 486/2024.</p>
<p class="popolo">Si sono costituiti l’Università di Firenze e il prof. -OMISSIS- per resistere al ricorso.</p>
<p class="popolo">Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 maggio 2024 il prof. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Rettore n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di nomina del prof. -OMISSIS- a professore associato “<i>a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal -OMISSIS-</i>”, nonché il presupposto verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del -OMISSIS-, di approvazione della proposta di chiamata, e il verbale n. 1 del -OMISSIS-, con cui il Consiglio del Dipartimento di Medicina Generale e Clinica aveva deliberato la chiamata di -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo">Il ricorrente ha impugnato tali atti per invalidità derivata, deducendo quindi i medesimi motivi del ricorso principale ma integrandoli con alcuni nuovi profili emersi in esito all’esame della documentazione da ultimo consegnata dall’Università, e in particolare aggiungendo:</p>
<p class="popolo">&#8211; riguardo al primo motivo del ricorso principale, la falsità dichiarativa con riferimento alla dichiarazione contenuta, sia nella domanda di partecipazione che nel <i>curriculum</i>, di essere il prof. -OMISSIS- “<i>Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso Università degli studi di Firenze (Vincitore di Concorso, in servizio dal 1° settembre 2020 fino al 20 giugno 2023)</i>”.</p>
<p class="popolo">&#8211; con riferimento al secondo motivo di ricorso, che la Commissione, nel valutare l’attività didattica ulteriore rispetto a quella utile ai fini dell’esonero dalla prova didattica, avrebbe fra l’altro erroneamente precisato che il prof. -OMISSIS- sarebbe stato “<i>Docente presso il Master Odontologia Forense, UNIFI &#8220;Evidenza scientifica e evidenza clinica&#8221; con riferimento agli a.a. 2020-21, 2021-22, 2022-23</i>”, mentre il medesimo nel proprio <i>curriculum</i> aveva solo precisato con riferimento ai tre suddetti anni accademici di essere stato “<i>Membro comitato ordinatore Master in Odontoiatria Forense</i>”;</p>
<p class="popolo">&#8211; con riferimento al terzo motivo di ricorso e alla valutazione dei titoli e del <i>curriculum</i>, che la Commissione avrebbe erroneamente attribuito ben 8 punti (su 17,50) al prof. -OMISSIS- in ragione delle seguenti attività assistenziali svolte presso strutture del Sistema Sanitario Nazionale:</p>
<p class="popolo">“<i>&#8211; Convenzionato con SSN in qualità di Dirigente Medico-Odontoiatra Ospedaliero (dal 1 marzo 2016) &#8211; Coordinatore Ambulatorio di Parodontologia Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Firenze (dal 1 marzo 2016)</i>”. Invece, la Commissione avrebbe dovuto escludere da tale valutazione gli anni 2021, 2022 e 2023, con conseguente diminuzione del punteggio, posto che la suddetta attività assistenziale poteva essere esercitata solo in conseguenza del corrispondente incarico di professore associato o al limite di ricercatore e non dopo la cessazione degli stessi.</p>
<p class="popolo">Con il detto ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto ulteriori due motivi relativi:</p>
<p class="popolo">9) all’illegittimità derivata dei nuovi atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo">10) all’asserita maggiore settorialità della produzione scientifica del prof. -OMISSIS- rispetto a quella del ricorrente, quest’ultima peraltro maggiormente congruente con il profilo scientifico individuato nel bando.</p>
<p class="popolo">In data 7 giugno 2024 il controinteressato prof. -OMISSIS- -OMISSIS- ha depositato ricorso incidentale eccependo l’errata valutazione, da parte della Commissione, dell’attività assistenziale in ambito sanitario del prof. -OMISSIS-, criterio per il quale il prof. -OMISSIS- avrebbe conseguito il punteggio massimo di 12 punti, nonostante lo stesso avesse cessato ogni attività assistenziale a partire dal luglio del 2010.</p>
<p class="popolo">Nel frattempo, il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 5587 del 24 giugno 2024, resa nel giudizio di ottemperanza R.G. 2088/2024 volto alla riforma della sentenza della Sez. IV del TAR Toscana n. 1126 del 1° dicembre 2023, da un lato ha respinto l’appello proposto dal prof. -OMISSIS- &#8211; volto a sostenere che la riedizione del concorso dovesse prevedere la cristallizzazione al 13 giugno 2019 dei titoli valutabili -, ritenendo in sintesi che “<i>la sentenza n. 462/2023, di cui si chiede l’esecuzione, non contiene alcun vincolo, sulla base del quale l’Ateneo avrebbe dovuto rieditare la procedura “bloccata” a prima domanda e, quindi, con i titoli valutabili “bloccati” alla data di scadenza del bando originario (13 giugno 2019)</i>”, ma dall’altro lato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che: “<i>occorre tuttavia dare specifica avvertenza che la necessità di intendere in modo corretto il dictum della sentenza da eseguire permane anche nelle fasi ulteriori della procedura e in particolare in quella di valutazione dei titoli, che deve essere improntata a sua volta ai principi di par condicio, eguaglianza dei candidati, imparzialità e trasparenza sopra ricordati. Da tali principi discende l’impossibilità per la Commissione di valutare i titoli che il prof. -OMISSIS- ha maturato per effetto della procedura annullata dalla sentenza n. 462/2023 e che ha presentato nella nuova procedura, perché, altrimenti, vi sarebbe proprio quell’elusione del giudicato che il ricorrente ha qui lamentato: infatti, una valutazione di detti titoli vanificherebbe l’annullamento pronunciato dalla sentenza da eseguire, che verrebbe in sostanza aggirata, finendosi con il giungere surrettiziamente allo stesso esito già dichiarato illegittimo (e cioè una procedura non ispirata a par condicio e trasparenza).</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>7.1. Si ricorda sul punto che mentre la violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, si ha elusione del giudicato quando la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3309; Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5779; id., 4 giugno 2019, n. 3747; id. 30 ottobre 2018 n. 6175; Sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070; id., 31 dicembre 2009, n. 9296).</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>7.2. L’impossibilità per l’Università di tenere conto dei titoli maturati dal prof. -OMISSIS- per effetto della procedura selettiva annullata dalla sentenza n. 462/2023 tanto più si impone, in ragione del fatto che, come detto, tale decisione è stata confermata da questa Sezione con la recente sentenza n. 3666/2024 (che ha respinto l’appello del prof. -OMISSIS-). Non può infatti ammettersi una contraddizione sul piano logico-giuridico tra l’annullamento della procedura viziata dal “bando fotografia” e la possibilità, per il concorrente, di avvalersi dei vantaggi in termini di maggiori titoli “spendibili” conseguiti per effetto di tale procedura: l’accrescimento del bagaglio di titoli del controinteressato derivante dalla suddetta procedura deve essere, ai fini che qui interessano, azzerato.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>7.3. Il punto necessita di una precisazione: l’impossibilità non riguarda gli altri titoli maturati dal prof. -OMISSIS- successivamente alla scadenza (13 giugno 2019) invocata dall’appellante e fino alla scadenza fissata dal nuovo bando del 2023, ma solo quei titoli che dipendono dalla procedura annullata e così il triennio di docenza universitaria espletata dal candidato quale vincitore della ridetta procedura (v. il parag. 1.3 della memoria di replica dell’appellante). In questo senso, dunque, si coglie con chiarezza la differenza rispetto alle censure formulate in questa sede dal prof. -OMISSIS-, giacché quest’ultimo ha avanzato, invece, la pretesa a che i titoli valutabili fossero solo quelli conseguiti entro il 13 giugno 2019: a tale stregua, perciò, i candidati non potrebbero far valere nessun titolo posteriore a tale data, mentre, come detto, l’unico effetto conseguente al giudicato è la preclusione per il prof. -OMISSIS- di far valere i titoli dipendenti dalla procedura viziata. 7.4. Quanto detto nei precedenti paragrafi non esprime alcuna indebita ingerenza di questo Consiglio sul sindacato che sugli atti della procedura rinnovata spetta al giudice naturale precostituito per legge, ma individua i termini del sindacato sul vizio di violazione/elusione del giudicato dedotto in questa sede dal prof. -OMISSIS-, nel senso che tale vizio non sussiste sempreché l’intera procedura selettiva, in ogni sua fase, sia rispettosa dei principi di par condicio, trasparenza, imparzialità ed eguaglianza tra i candidati, sopra visti</i>”<i>.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo">Dopo la pubblicazione di tale sentenza della VII sez. del Consiglio di Stato, n. 5587 del 24 giugno 2024, il ricorrente ha depositato nel giudizio R.G. 486/2024, in data 23 luglio 2024, una memoria notificata alle controparti, contenente “<i>per quanto occorrer possa, atto di motivi aggiunti conseguenti alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5587 del 24.6.2024 e istanza di mutamento del rito con la conseguente giurisdizione sostitutiva e di merito dell’Ecc.mo TAR ex art. 112 e segg. e 134 del c.p.a.</i>”, dove ha chiesto a questo T.a.r. “<i>anche in conseguenza degli effetti “accertativi” della sentenza della VII Sezione del Consiglio di Stato n. 5587/2024, all’udienza del 21 novembre 2024, in tesi, voglia disporre il mutamento del rito in relazione agli artt. 113, -OMISSIS-e 134 del c.p.a. secondo quanto previsto dall’Ad. Plen. n. 2/2013 e così esercitare i poteri sostitutivi e di merito propri della giurisdizione di ottemperanza in relazione ai motivi secondo e terzo del ricorso e dei motivi aggiunti – previa declaratoria di nullità in partibus quibus degli atti impugnati disponendo la conseguente correzione della graduatoria concorsuale e dichiarando il ricorrente vincitore del concorso approvato con D.R. n. -OMISSIS-, con decorrenza dal 1 marzo 2024, con ogni conseguenza in ordine al diritto del ricorrente al mantenimento in servizio sino al 31 dicembre 2025 in applicazione dell’art. 1 comma 164 bis della legge 213/2023; mentre, in ipotesi, si chiede l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti nell’ambito della giurisdizione di legittimità, per tutti i motivi ivi dedotti e con la nomina di un commissario ad acta, non appartenente all’Università degli Studi di Firenze, ex art. 34, 1° comma, lett. e, del c.p.a.</i>”.</p>
<p class="popolo">In sostanza il ricorrente ha dedotto che la procedura di selezione sarebbe stata espletata in evidente elusione del giudicato della sentenza del TAR Toscana, Sez. I, n. 462/2023, in quanto la Commissione, valutando anche i titoli e le attività che il prof. -OMISSIS- aveva maturato per effetto della procedura annullata dalla sentenza citata, avrebbe nella sostanza vanificato le utilità derivanti per il ricorrente da tale annullamento giurisdizionale.</p>
<p class="popolo">In parallelo, il ricorrente ha proposto anche ricorso per ottemperanza, notificato in data 31 luglio 2024, iscritto al n. 1187 del R.G. del 2024, chiedendo la dichiarazione di nullità degli atti della selezione in oggetto per elusione del giudicato di cui alla sentenza di questo TAR, Sez. I, n. 462 del 11 maggio 2023 (per i medesimi motivi secondo e terzo proposti nel ricorso 486 del 2024, come integrati dai motivi aggiunti, riqualificati come motivi di nullità), e chiedendo al T.a.r. di voler esercitare i poteri sostitutivi e di merito propri della giurisdizione di ottemperanza in relazione ai motivi dedotti nello stesso ricorso, disponendo la correzione della graduatoria concorsuale e dichiarando il ricorrente vincitore del concorso approvato con D.R. n. -OMISSIS-, con decorrenza dal -OMISSIS-, con ogni conseguenza in ordine al diritto del ricorrente al mantenimento in servizio sino al 31 dicembre 2025, in applicazione dell’art. 1 comma 164 <i>bis </i>della legge 213/2023, tenuto conto del suo collocamento a riposo in data 1° novembre 2024.</p>
<p class="popolo">In vista dell’udienza di discussione le parti, in entrambi i giudizi, hanno depositato memorie conclusive e di replica.</p>
<p class="popolo">L’Università e il controinteressato prof. -OMISSIS- eccependo l’improcedibilità di entrambi i ricorsi avendo il prof. -OMISSIS- compiuto, il -OMISSIS-, settant’anni di età ed essendo stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, il 31 ottobre 2024, con conseguente impossibilità per il medesimo di essere assunto dall’ Università di Firenze. Il controinteressato -OMISSIS- ha anche eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti proposto nel ricorso R.G. n. 486 del 2024, nonché l’inammissibilità di un’ulteriore azione di ottemperanza per intervenuto giudicato sulla stessa.</p>
<p class="popolo">Con memoria depositata il 21 ottobre 2024 in entrambi i ricorsi, il ricorrente ha proposto una domanda subordinata di applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., volta ad ottenere una pronuncia meramente dichiarativa dell’illegittimità del concorso ai fini della successiva proposizione di una azione risarcitoria.</p>
<p class="popolo">La parte controinteressata ha eccepito l’inammissibilità di quest’ultima domanda, in quanto proposta con memoria non notificata e per di più tardivamente.</p>
<p class="popolo">All’udienza pubblica del 21 novembre 2024, all’esito di ampia discussione, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Preliminarmente i due giudizi, pur tipologicamente diversi, possono essere riuniti, apparendo ciò coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale ed avendo essi ad oggetto una vicenda unitaria e vertendo sulle stesse questioni, ossia, in via principale, sull’ipotesi per cui la procedura di selezione rinnovata, svolta dall’Università di Firenze, sia stata espletata in elusione del giudicato della sentenza di questo T.a.r., Sez. I, n. 462/2023; e ciò in quanto la Commissione, valutando i titoli e le attività che il prof. -OMISSIS- avrebbe maturato per effetto della procedura annullata, avrebbe nella sostanza vanificato l’annullamento pronunciato da questo T.a.r. con la citata sentenza.</p>
<p class="popolo">Ed infatti, proprio perché ciò che viene richiesto al giudice, sia pure per il tramite dell’instaurazione di due distinti giudizi, è innanzitutto la concreta e precisa configurazione della patologia dell’atto adottato (precisamente: se esso debba essere considerato nullo, in quanto elusivo o violativo di giudicato, ovvero illegittimo per vizi propri e per la prima volta rilevabili), il giudice stesso non può che essere chiamato ad un esame complessivo della vicenda (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 2 del 2013).</p>
<p class="popolo">2. Il ricorrente, al fine di consentire l’unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte a fronte della riedizione del potere conseguente al detto giudicato, ha dunque correttamente scelto di incanalare tali censure prioritariamente nel giudizio di ottemperanza, e ciò sia perchè il giudice dell’ottemperanza è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto lo stesso è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità.</p>
<p class="popolo">In quest’ottica il ricorrente chiede innanzitutto a questo T.a.r. di voler esercitare i poteri sostitutivi e di merito propri della giurisdizione di ottemperanza in relazione ai motivi dedotti “<i>previa declaratoria di nullità in partibus quibus degli atti impugnati &#8211; disponendo la conseguente correzione della graduatoria concorsuale e dichiarando il ricorrente vincitore del concorso approvato con D.R. n. -OMISSIS-, con decorrenza dal 1 marzo 2024, con ogni conseguenza in ordine al diritto del ricorrente al mantenimento in servizio sino al 31 dicembre 2025 in applicazione dell’art. 1 comma 164 bis della legge 213/2023</i>”.</p>
<p class="popolo">3. Preliminarmente, occorre esaminare la procedibilità del ricorso per ottemperanza (ma le medesime osservazioni valgono per il ricorso per l’annullamento).</p>
<p class="popolo">3.1. Al riguardo, va evidenziato che nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza delle stesse condizioni che qualificano l&#8217;interesse ad agire ai sensi dell&#8217;articolo 100 c.p.c., consistenti nella prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest&#8217;ultimo dall’eventuale annullamento o dalla declaratoria di nullità degli atti impugnati. È altresì noto che l’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della condizione dell&#8217;azione in relazione a ciascuno di tali momenti.</p>
<p class="popolo">3.2. Nel caso in esame, l’Università e il controinteressato hanno eccepito l’improcedibilità di entrambi i ricorsi opponendo la circostanza, non contestata, dell’intervenuto collocamento in quiescenza per limiti di età del prof. -OMISSIS- sin dal 1° novembre 2024, sicché emergerebbe con tutta evidenza l’assenza di un interesse concreto ad agire del ricorrente che non potrebbe vedere ripristinato l’interesse giuridico sotteso alla domanda di attuazione della sentenza di questo T.a.r. n. 462/2023 mediante la declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b, né comunque per mezzo dell’annullamento degli atti della procedura comparativa oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo">3.3. Tale eccezione, ad avviso del Collegio deve essere condivisa, alla luce della giurisprudenza, riportata dall’Università e dal controinteressato, espressasi sulla questione.</p>
<p class="popolo">Invero, secondo tale giurisprudenza (T.a.r. Veneto, sez. I, 27 novembre 2019, n. 1291; C.d.S., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1946), espressasi in materia di ottemperanza al giudicato ma con argomenti dotati di validità generale, ove nelle more del giudizio sopraggiunga il collocamento a riposo del ricorrente, con conseguente cessazione del suo rapporto di impiego alle dipendenze della P.A., la rinnovazione dell’attività amministrativa (che conseguirebbe ad una pronuncia di accoglimento della domanda di annullamento) è inevitabilmente sottoposta alle sopravvenienze normative o di fatto: se ne desume che il vincolo conformativo (nel caso analizzato: derivante dal giudicato) cui la P.A. è astretta può operare solo se e fino a quando l’incarico sia ancora conferibile al dipendente e la procedura sia ancora espletabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23302).</p>
<p class="popolo">Andando ad applicare queste coordinate al caso ora in esame, va, dunque, dichiarata l’improcedibilità delle citate domande di ottemperanza e di annullamento, poiché, a causa del decreto di collocamento in quiescenza, il prof. -OMISSIS- non può più coltivare la pretesa ad una progressione di carriera alle dipendenze della resistente Università (v. C.d.S., Sez. V, n. 1946/2014, cit.).</p>
<p class="popolo">3.4. Né comunque, tale assetto così consolidatosi con il collocamento in quiescenza potrebbe essere superato dall’istanza di trattenimento in servizio proposta dal prof. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1, comma 164 <i>bis</i>, della L. n. 213 del 2023, in quanto tale norma presuppone l’effettivo svolgimento da parte del docente universitario di attività assistenziale in medicina e chirurgia ed è diretta a far fronte ad esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto o a gravi carenze di personale, presupposti questi che, nella fattispecie, o non sussistono (perché il ricorrente non era in servizio presso l’azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e comunque non svolgeva più ormai da anni attività assistenziali), o comunque sono rimessi ad una decisione di natura altamente tecnico-discrezionale dell’Università non sostituibile con i pur ampi poteri del giudice dell’ottemperanza.</p>
<p class="popolo">3.5. Il potere sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, comunque di natura eccezionale, non pare dunque esercitabile nella fattispecie e soprattutto non nei termini invocati dal ricorrente, venendo all’esame un’ipotesi di elusione del giudicato che, ove accertata, richiederebbe la ripetizione dell’attività amministrativa viziata, e ciò a partire dall’espletamento della prova orale utile per il conseguimento dei 15 punti per la didattica, per poi dispiegarsi nella complessiva rivalutazione comparativa dei <i>curricula</i>, al netto dei titoli conseguiti e delle attività svolte dal prof. -OMISSIS- per effetto e in conseguenza della procedura annullata.</p>
<p class="popolo">Non sembra dunque percorribile la strada indicata dal ricorrente, invero non poco tortuosa, della individuazione diretta del vincitore da parte di questo giudice, e della nomina retroattiva del prof. -OMISSIS- al marzo 2024, ciò al fine di consentirgli, ancora sotto l’egida di un interesse del tutto ipotetico, la possibilità di ottenere la delibazione della sua istanza di trattenimento in servizio presso l’azienda ospedaliera di Careggi, il che dovrebbe avvenire attraverso una <i>fictio iuris</i>, non avendo il medesimo finora mai lavorato presso l’ospedale fiorentino.</p>
<p class="popolo">4. Escluso dunque l’esercizio dei poteri sostitutivi, occorre prendere in esame la domanda subordinata del ricorrente di applicare l’art. 34, comma 3, del c.p.a., anche ai fini della successiva azione risarcitoria che il medesimo potrà proporre in base agli artt. 30 e 112, comma 3, del c.p.a. .</p>
<p class="popolo">4.1. Tale dichiarazione risulta ritualmente introdotta nel processo, in quanto effettuata nella prima memoria utile (memoria ex art. 73 depositata il 21 ottobre 2024, prima del collocamento in quiescenza), né sono richieste dalla legge particolari formalità a tali fini, trattandosi processualmente, non di una nuova domanda, bensì di una “<i>emendatio libelli</i>” attuabile con la memoria conclusiva.</p>
<p class="popolo">L’art. 34, comma 3, c.p.a. dispone infatti che: “<i>Quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori.</i>”.</p>
<p class="popolo">La norma prevede un meccanismo di “conversione” della pronuncia costitutiva di annullamento, ex art. 29 c.p.a., in pronuncia di accertamento dell’illegittimità “<i>se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori</i>”.</p>
<p class="popolo">La <i>ratio</i> di tale meccanismo mira ad assicurare, in coerenza con l’art. 1 del c.p.a., una “<i>tutela effettiva</i>” del cittadino anche nel caso in cui &#8211; “<i>nel corso del giudizio</i>” &#8211; sia divenuta impossibile la tutela in forma specifica tramite l’annullamento dell’atto, ma si possa (e si debba) comunque fornire una tutela per equivalente. Il risarcimento diventa, così, l’unica forma di tutela cui l’interessato &#8211; illegittimamente colpito da un provvedimento viziato e lesivo &#8211; può aspirare.</p>
<p class="popolo">4.2. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022 ha chiarito che, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a, è sufficiente la dichiarazione di tale interesse, che può dunque essere anche solo astrattamente configurabile; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione. Con la medesima sentenza si è chiarito che la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 del c.p.a. ed inoltre che, una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda.</p>
<p class="popolo">4.3. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della IV sezione n. 664 del -OMISSIS-, ha ulteriormente chiarito che, seppure il dettato del comma 3 dell’art. 34 faccia esplicito riferimento soltanto all’azione di annullamento, la medesima <i>ratio legis</i> impone di ritenere che il meccanismo di conversione possa essere invocato anche da chi rischia di perdere il bene della vita non a causa di un provvedimento illegittimo <i>tout court</i>, di cui “<i>non risulta più utile l’annullamento</i>”, ma a causa di un provvedimento nullo per violazione di un giudicato, nel caso in cui &#8211; sempre “<i>nel corso del giudizio</i>” &#8211; sia sopravvenuta la carenza d’interesse a una pronuncia sulla sussistenza di questo profilo di illegittimità.</p>
<p class="popolo">Tale conclusione discende dalla inderogabile necessità, per la giurisdizione amministrativa, di assicurare anche nel giudizio di ottemperanza “<i>una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo</i>”, secondo quanto stabilito dall’art. 1 c.p.a..</p>
<p class="popolo">Pertanto, anche chi ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. potrà limitarsi a domandare &#8211; come avvenuto nel caso di specie &#8211; l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini esclusivamente risarcitori ex art. 34, comma 3, del medesimo codice.</p>
<p class="popolo">5. Venendo dunque all’esame del vizio dedotto di nullità degli atti impugnati per elusione del giudicato, deve premettersi che le censure articolate dal ricorrente nel ricorso per ottemperanza R.G. n. 1187 del 2014, non possono ritenersi coperte dal giudicato formatosi in esito al precedente giudizio di ottemperanza, avendo il ricorrente dedotto questioni e circostanze nuove e sopraggiunte (o comunque conosciute successivamente e perciò non “deducibili”) rispetto a quelle in precedenza portate all’attenzione di questo Tribunale.</p>
<p class="popolo">5.1. Ciò premesso, le censure poste a fondamento dell’azione di ottemperanza sono fondate, specie alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5587, con la quale, nella vicenda in esame e con efficacia di giudicato tra le parti, si è stabilita “<i>l’impossibilità per la Commissione di valutare i titoli che il prof. -OMISSIS- ha maturato per effetto della procedura annullata dalla sentenza n. 462/2023 e che ha presentato nella nuova procedura, perché, altrimenti, vi sarebbe proprio quell’elusione del giudicato che il ricorrente ha qui lamentato: infatti, una valutazione di detti titoli vanificherebbe l’annullamento pronunciato dalla sentenza da eseguire, che verrebbe in sostanza aggirata, finendosi con il giungere surrettiziamente allo stesso esito già dichiarato illegittimo (e cioè una procedura non ispirata a par condicio e trasparenza)</i>”, precisandosi inoltre che: “<i>L’impossibilità per l’Università di tenere conto dei titoli maturati dal prof. -OMISSIS- per effetto della procedura selettiva annullata dalla sentenza n. 462/2023 tanto più si impone, in ragione del fatto che, come detto, tale decisione è stata confermata da questa Sezione con la recente sentenza n. 3666/2024 (che ha respinto l’appello del prof. -OMISSIS-). Non può infatti ammettersi una contraddizione sul piano logico-giuridico tra l’annullamento della procedura viziata dal “bando fotografia” e la possibilità, per il concorrente, di avvalersi dei vantaggi in termini di maggiori titoli “spendibili” conseguiti per effetto di tale procedura: l’accrescimento del bagaglio di titoli del controinteressato derivante dalla suddetta procedura deve essere, ai fini che qui interessano, azzerato </i>(…)<i> l’impossibilità non riguarda gli altri titoli maturati dal prof. -OMISSIS- successivamente alla scadenza (13 giugno 2019) invocata dall’appellante e fino alla scadenza fissata dal nuovo bando del 2023, ma solo quei titoli che dipendono dalla procedura annullata e così il triennio di docenza universitaria espletata dal candidato quale vincitore della ridetta procedura </i>(…) <i>. In questo senso, dunque, si coglie con chiarezza la differenza rispetto alle censure formulate in questa sede dal prof. -OMISSIS-, giacché quest’ultimo ha avanzato, invece, la pretesa a che i titoli valutabili fossero solo quelli conseguiti entro il 13 giugno 2019: a tale stregua, perciò, i candidati non potrebbero far valere nessun titolo posteriore a tale data, mentre, come detto, l’unico effetto conseguente al giudicato è la preclusione per il prof. -OMISSIS- di far valere i titoli dipendenti dalla procedura viziata.</i>”.</p>
<p class="popolo">5.2. Ebbene, dagli atti versati nei giudizi oggi in decisione e dalle difese dell’Università risulta pacificamente che la Commissione d’esame, nella rinnovata procedura, ha valutato anche i titoli che il prof. -OMISSIS- ha maturato per effetto della procedura annullata dalla sentenza di questo T.a.r. n. 462/2023 e che lo stesso controinteressato ha presentato nella nuova procedura, ciò in evidente contrasto con gli effetti del giudicato amministrativo, definitivamente consolidatosi a seguito della sentenza della VII Sezione del Consiglio di Stato n. 3666/2024, di conferma della sentenza di questo T.a.r. .</p>
<p class="popolo">5.3. In particolare, tutta l’attività didattica svolta dal prof. -OMISSIS- quale docente negli anni accademici relativi al 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 (ovvero nei tre anni antecedenti alla scadenza del nuovo bando), come correttamente dedotto dal ricorrente, avrebbe dovuto essere espressamente esclusa dalla valutazione della Commissione; così come nella valutazione dei titoli e del <i>curriculum</i> la Commissione avrebbe dovuto stralciare le attività svolte dal medesimo nel ruolo di docente successive al 1° settembre 2020, ossia in epoca successiva alla sua cessazione dal ruolo di professore. Ancora, non poteva essere valutata l’attività assistenziale esercitata dal prof. -OMISSIS- presso strutture del Sistema sanitario nazionale in conseguenza del corrispondente incarico di professore associato conseguito per effetto della procedura annullata.</p>
<p class="popolo">6. Per tali ragioni, per effetto del sopravvenuto collocamento a riposo del prof. -OMISSIS- e della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il ricorso per ottemperanza proposto da quest’ultimo va accolto ai soli fini della declaratoria di nullità per elusione del giudicato degli atti impugnati, relativi alla procedura di selezione approvata con il D.R. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (di approvazione degli atti e proclamazione del prof. -OMISSIS- quale vincitore).</p>
<p class="popolo">7. Il Collegio ritiene infine che non essendo possibile, per quanto sopra detto, disporre il rinnovo delle operazioni valutative da parte della Commissione e non potendo allo stato il giudizio di ottemperanza dispiegarsi pienamente verso il fine di far ottenere al ricorrente il bene della vita agognato, la delibazione della possibilità della reintegrazione degli interessi di quest’ultimo per equivalente pecuniario, deve essere rimandata all’eventuale giudizio risarcitorio che il ricorrente vorrà eventualmente instaurare. Perciò si ritiene che più propriamente nell’ambito di tale eventuale giudizio, dovrà essere oggetto di verifica, sotto il profilo del nesso di causalità fra condotta illecita e danno, se i titoli invalidamente presentati dal prof. -OMISSIS- e illegittimamente apprezzati dalla Commissione siano stati determinanti per la prevalenza dello stesso sul prof. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo">8. Devono conseguentemente essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso r.g. n. 486 del 2014, i relativi motivi aggiunti e il ricorso incidentale ivi innestato dal controinteressato, essendo inoltre cessata la materia del contendere sulla domanda incidentale di accesso.</p>
<p class="popolo">9. Le spese di lite, considerata la complessità della causa, possono essere integralmente compensate fra le parti.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,</p>
<p class="popolo">&#8211; li riunisce e li dichiara improcedibili nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p class="popolo">&#8211; dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, del c.p.a., ai soli fini della successiva ed eventuale azione risarcitoria, la nullità per elusione del giudicato degli atti impugnati, relativi al concorso approvato con il D.R. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo">Spese compensate.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità delle parti del presente giudizio.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Riccardo Giani, Presidente</p>
<p class="tabula">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<p class="tabula">Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Nicola Fenicia</td>
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<td>Riccardo Giani</td>
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<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="calce">In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1378/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1378</a></p>
<p>A. De Zotti Pres., F. Fornataro Est.; PARTI: Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, Associazione degli Amici dell&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica rapp. avv.ti C. Orienti, G. Mattioli c. Comune di Milano rapp.Â avv.ti A. Mandarano, E. Barbagiovanni, nei c. Citta Metropolitana di Milano rapp. avv.ti A. Zimmitti, M. Ferrari, N.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1378/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. De Zotti Pres., F. Fornataro Est.; PARTI: Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, Associazione degli Amici dell&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica rapp. avv.ti C. Orienti, G. Mattioli c. Comune di Milano rapp.Â avv.ti A. Mandarano, E. Barbagiovanni, nei c. Citta    Metropolitana di Milano rapp. avv.ti A. Zimmitti, M. Ferrari, N. M. Gabigliani.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti e l&#8217;Associazione degli Amici dell&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica non sono legittimati a impugnare la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano di scioglimento dell&#8217;Istituto per la scienza dell&#8217;amministrazione pubblica (ISAP).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Legittimazione di un&#8217;associazione a impugnare la decisione di sciogliere un ente partecipato dal Comune &#8211; Non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti e l&#8217;Associazione degli Amici dell&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica non sono legittimati a impugnare la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano di scioglimento dell&#8217;Istituto per la scienza dell&#8217;amministrazione pubblica (ISAP).</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><b>N. 01378/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02599/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2018, proposto da Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, Associazione degli Amici dell&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Orienti, Giulia Mattioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, con domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;ente in Milano, via della Guastalla, 6 e con domicilio pec come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Zimmitti, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;ente in Milano, Via Vivaio n. 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione di Consiglio Comunale di Milano n. 14 del 15.3.2018, avente ad oggetto: &quot;Istituto per la scienza dell&#8217;amministrazione pubblica &#8211; determinazioni in merito allo scioglimento&quot;; &#8211; di tutti gli atti preordinati, conseguenti o comunque connessi.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Città  Metropolitana di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Le ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiscono in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo l&#8217;inammissibilità  e, comunque, l&#8217;infondatezza del ricorso avversario, di cui chiedono il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti producono memorie e documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 20 marzo 2019, la causa viene trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica &#8220;ISAP&#8221;, con sede in Milano, è un&#8217;associazione di diritto privato senza di fini di lucro, costituita nel 1959 per iniziativa del Comune di Milano e dell&#8217;Amministrazione Provinciale di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con dpr in data 18.08.1964, n. 1298, all&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica è stata riconosciuta la personalità  giuridica, ai sensi dell&#8217;art. 12 del codice civile all&#8217;epoca vigente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 2 dello Statuto sancisce che le finalità  dell&#8217;Istituto sono: a) lo studio scientifico dei problemi amministrativi al fine di contribuire alla loro soluzione pratica, utilizzando il concorso delle diverse discipline in cui si articola la moderna scienza dell&#8217;Amministrazione mediante la collaborazione collegiale di esperti; b) l&#8217;addestramento ed il perfezionamento attraverso la predetta ricerca scientifica, del personale delle Amministrazioni Pubbliche; c) la raccolta, il coordinamento e la distribuzione delle informazioni concernenti l&#8217;attività , le esperienze e le iniziative delle amministrazioni pubbliche italiane e straniere, nonchè l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazioni con gli istituti similari italiani e stranieri; d) la pubblicazione di studi, ricerche, atti e documenti concernenti le attività  sovraindicate; e) lo svolgimento, attraverso la costituzione di un apposito Centro, di ricerche e rilevazioni, la predisposizione di programmi operativi, l&#8217;attuazione di incontri e seminari, su richiesta di Amministrazioni e Aziende pubbliche e con particolare riferimento ai problemi di organizzazione dei servizi e miglioramento delle procedure, esclusa ogni consulenza di natura legale; f) l&#8217;istituzione e l&#8217;aggiornamento, attraverso la costituzione di un apposito Centro, di uno schedario sistematico delle pubblicazioni concernenti le materie amministrative;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la compagine associativa è attualmente costituita unicamente dai soli Soci Fondatori, la Provincia di Milano (ora Città  Metropolitana di Milano) ed il Comune di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sino all&#8217;anno 2013, sia la Provincia di Milano (ora Città  Metropolitana) che il Comune di Milano, per sostenere le attività  dell&#8217;Associazione, hanno corrisposto, oltre alla quota associativa statutariamente prevista (25 milioni di lire, pari agli attuali € 12.911,42 &#8211; cfr. art. 4 dello Statuto), contributi discrezionali, che si sono poi progressivamente ridotti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tra l&#8217;altro, il Comune ha concesso all&#8217;ISAP di occupare locali presso immobili di pregio siti in Piazza Castello ad un prezzo di favore, ossia € 22.009,86 all&#8217;anno per oltre 500 mq., con un abbattimento del 70% del canone di mercato, in ragione delle finalità  non lucrative perseguite dall&#8217;Associazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel corso del 2016, il Comune ha pure concesso all&#8217;ISAP a titolo gratuito i locali siti al piano terra ed al primo piano dello stesso immobile di Piazza Castello;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dal 2013, a causa del mancato ingresso di nuovi soci nella compagine sociale e della carenza di entrate di altra natura (o comunque del loro progressivo ridursi, fino alla totale scomparsa), l&#8217;ISAP ha iniziato ad avere difficoltà  economiche e finanziarie che si sono aggravate nel corso degli ultimi anni;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tale situazione ha indotto, nel corso del 2015, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dell&#8217;Associazione a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la circostanza è stata comunicata al Comune di Milano ed alla Città  Metropolitana con la nota del Presidente dell&#8217;ISAP in data 1.07.2015 PG 378020, che, richiamando l&#8217;art. 7 dello Statuto ha rappresentato il venir meno dell&#8217;intero Consiglio di Amministrazione, producendo una nota a firma congiunta dei Revisori in data 23.11.2015;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla data appena indicata, gli Organi di Amministrazione e di Controllo dell&#8217;ISAP non sono stati più¹ ricostituiti e l&#8217;ultimo bilancio di esercizio approvato è riferito all&#8217;anno 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la grave situazione economico finanziaria dell&#8217;ISAP ha comportato lo scioglimento o il mancato rinnovo di tutti i rapporti di lavoro o di collaborazione in essere, sicchè attualmente l&#8217;Associazione risulta priva, oltrechè del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, anche del Direttore e di impiegati o, comunque, di collaboratori che prestino attività  retribuita in favore dell&#8217;ISAP;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; parimenti, sono stati chiusi tutti i contratti relativi alle forniture in essere ed i contratti relativi ai conti correnti bancari dell&#8217;Associazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; anche la biblioteca, risulta allo stato accessibile solo su appuntamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a fronte di tale situazione, con deliberazione n. 4 del 18.01.2018, il Consiglio Metropolitano di Milano, nell&#8217;ambito della ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato, ai sensi dell&#8217;art. 57, comma 1, dello Statuto della Città  Metropolitana di Milano, ha disposto &#8220;stante il protrarsi dell&#8217;inattività  dell&#8217;associazione determinata dalla mancata costituzione degli organi e nell&#8217;ottica di una razionalizzazione nell&#8217;utilizzo delle risorse disponibili dell&#8217;Ente, non essendovi ricadute concrete sulla Città  Metropolitana di Milano riconducibili all&#8217;attività  svolta dall&#8217;istituto si propone nell&#8217;ottica di leale collaborazione fra enti, di concordare con il Comune di Milano, le modalità  per addivenire allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell&#8217;Istituto&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con deliberazione n. 14 del 15.03.2018, il Consiglio Comunale di Milano, preso atto delle gravi difficoltà  economiche e finanziarie dell&#8217;Associazione, determinate, tra l&#8217;altro, dalla carenza di entrate economiche diverse dal versamento della quota dei Soci Fondatori e dalle progressiva riduzione delle risorse pubbliche disponibili, che hanno spinto alle dimissioni sia la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione &#8211; con la conseguente decadenza dell&#8217;intero Consiglio &#8211; sia la totalità  dei componenti del Collegio dei Revisori, si è espresso in favore dello scioglimento dell&#8217;ISAP, ferma restando la valorizzazione del relativo patrimonio librario ed il rilancio delle attività  di studio e ricerca svolte in passato dal medesimo Istituto attraverso la collaborazione con le università  milanesi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vale precisare che l&#8217;art. 6, comma 1, dello Statuto di ISAP, stabilisce che l&#8217;Assemblea &#8211; organo competente a deliberare in merito allo scioglimento dell&#8217;Istituto e alla devoluzione del patrimonio, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci &#8211; si riunisce su convocazione del Consiglio di Amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; senonchè, ai sensi dell&#8217;art. 7 dello Statuto, lo stesso Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, è interamente decaduto nel 2015 e non è stato più¹ ricostituito, pertanto, in data 9.11.2018, il Comune di Milano e la Città  Metropolitana di Milano hanno depositato presso il Tribunale di Milano istanza congiunta per la convocazione dell&#8217;Assemblea di associazione a norma dell&#8217;art. 20, comma 2, c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con decreto n. 3118 del 14.11.2018, il Tribunale di Milano ha disposto la convocazione dell&#8217;Assemblea dell&#8217;ISAP per il giorno 28.11.2018, con il seguente ordine del giorno: a) scioglimento dell&#8217;associazione, provvedimenti conseguenti; b) nomina del liquidatore; c) devoluzione del patrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 28.11.2018, si è tenuta l&#8217;Assemblea straordinaria dell&#8217;Associazione, la quale ha deliberato lo scioglimento dell&#8217;Ente e la nomina del Liquidatore, nella persona del dott. Enrico Calabretta, conferendo mandato a quest&#8217;ultimo per il compimento di tutte le attività  finalizzate alla liquidazione dell&#8217;Associazione ed alla valorizzazione del patrimonio librario, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con alcune Università  milanesi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato al Comune in data 25.07.2018, i ricorrenti hanno impugnato la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 14/2018, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 21.09.2018, il Comune di Milano ha notificato atto di opposizione ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, per la trasposizione del ricorso dinanzi al T.A.R. Lombardia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con atto notificato al Comune di Milano in data 13.11.2018, i ricorrenti hanno provveduto alla trasposizione in sede giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che, anche prescindendo dai profili relativi alla giurisdizione, è fondata l&#8217;eccezione con la quale le amministrazioni resistenti deducono il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto il Tribunale osserva che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come condivisibilmente rilevato dalle parti resistenti, tanto l&#8217;Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, quanto l&#8217;Associazione degli Amici dell&#8217;Istituto per la Scienza dell&#8217;Amministrazione Pubblica non sono &#8211; sulla base di una valutazione necessariamente in astratto, come è proprio delle condizioni dell&#8217;azione &#8211; titolari di una posizione giuridica soggettiva, differenziata e qualificata, che sia stata lesa dalla deliberazione impugnata e che le legittimi ad impugnare la delibera del C.C. di Milano n. 14/2018 in sede giurisdizionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto all&#8217;Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti non sussistono elementi fattuali e giuridici per ritenere che il fine statutario perseguito sia leso dalla deliberazione impugnata, che dispone lo scioglimento di un&#8217;associazione, l&#8217;ISAP, istituita per svolgere attività  di ricerca e studio dei problemi connessi all&#8217;attività  degli enti pubblici e per promuovere la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, &#8220;esclusa ogni consulenza di natura legale&#8221;, come precisa il citato atto istitutivo dell&#8217;Ente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lo statuto dell&#8217;Unione degli Avvocati Amministrativisti, che viene richiamato a più¹ riprese dalle ricorrenti, precisa, per contro, che l&#8217;Unione è finalizzata in generale alla promozione della conoscenza del diritto amministrativo, ma più¹ specificatamente tesa alla tutela giurisdizionale dei cittadini dinanzi al giudice amministrativo, oltre che alla promozione e alla valorizzazione della professionalità  degli avvocati amministrativisti e dell&#8217;attività  forense su tutto il territorio nazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del resto, è palese che l&#8217;obiettivo di &#8220;promuovere la conoscenza del diritto amministrativo&#8221; integra una finalità  del tutto generica, non correlata agli specifici obiettivi dell&#8217;ISAP risultanti dall&#8217;art 2 dello Statuto giù  ricordato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la promozione della conoscenza del diritto amministrativo diventa, nella logica seguita dalle ricorrenti, una sorta di veicolo idoneo a radicare in capo all&#8217;Unione l&#8217;interesse ad impugnare ogni determinazione di un&#8217;autorità  amministrativa afferente, in qualche modo, alla conoscenza del diritto amministrativo, ma non è certo questa la dimensione di concretezza e di specificità  che deve connotare la titolarità  di una posizione giuridica soggettiva per riconoscere a chi ne è titolare la legittimazione ad impugnare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il processo amministrativo non costituisce, infatti, una giurisdizione di diritto oggettivo, volta semplicemente a ristabilire una legalità  che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l&#8217;amministrazione che lo ha emanato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19/02/2007, n. 826; nonchè, ex plurimis, TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 30/04/2010, n. 1660);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi, per essere legittimati al ricorso, occorre dimostrare la titolarità  di una posizione giuridica soggettiva che sia differenziata da quella della generalità  dei consociati e che sia attualmente e direttamente esposta ad un pregiudizio derivante dall&#8217;atto contestato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; più¹ in dettaglio, la giurisprudenza consolidata riconosce la possibilità  di agire in giudizio solo in presenza di due fattori legittimanti: il primo, è dato dalla sussistenza di una situazione giuridica qualificata, di interesse differenziato rispetto a tutti gli altri soggetti, in virtà¹ della quale il soggetto titolare della stessa acquisisce la legittimazione ad agire, mentre il secondo &#8211; interesse ad agire &#8211; costituito dall&#8217;effettività  e dall&#8217;attualità  della lesione subita, occorrendo cioè un pregiudizio concreto subito da un soggetto, secondo il canone di cui all&#8217;art. 100 del codice di procedura civile, applicabile pienamente al processo amministrativo (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 01/06/2018 , n. 3321, Tar Toscana, Sez. III, 26/02/2010, n. 536; Tar Campania Napoli, sez. IV, 03/12/2018, n. 6934);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie, l&#8217;Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti non dimostra la titolarità  di un interesse differenziato e qualificato che la legittimi ad impugnare il provvedimento gravato, in quanto le finalità  statutarie dell&#8217;Ente non la rendono portatrice di un siffatto interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;Unione sostiene di agire istituzionalmente per la promozione della conoscenza e dell&#8217;approfondimento scientifico del diritto amministrativo, ossia per obiettivi strettamente connessi alla continuazione dell&#8217;attività  dell&#8217;ISAP;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non solo, si afferma espressamente che &#8220;la natura diffusa dell&#8217;interesse pubblico alla promozione dello studio e della ricerca nell&#8217;ambito delle scienze della pubblica amministrazione, promosso e tutelato dalle parti ricorrenti, che si sono fatte promotrici del giudizio in essere, risulta evidente laddove si consideri l&#8217;interessamento nella vicenda anche di diversi Atenei milanesi&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ora, anche a prescindere dal fatto che la natura diffusa di un interesse non legittima qualunque soggetto ad agire per la sua tutela, impugnando un provvedimento amministrativo, resta fermo che la promozione della conoscenza del diritto amministrativo è cosa diversa dalla promozione della scienza della pubblica amministrazione cui tende l&#8217;ISAP, la quale è stata istituita specificatamente per svolgere attività  di ricerca e studio dei problemi connessi all&#8217;attività  degli enti pubblici e per promuovere la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, &#8220;esclusa ogni consulenza di natura legale&#8221;, come recita il relativo statuto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resta fermo poi &#8211; come giù  evidenziato &#8211; che il riferimento alla conoscenza del diritto amministrativo è talmente generico da non consentire di riferire all&#8217;UNAA la titolarità  di un interesse direttamente inerente al contenuto e agli effetti del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; piuttosto, lo scopo dell&#8217;UNAA è specificamente riferito alla tutela giurisdizionale dei cittadini dinanzi al giudice amministrativo ed alla promozione e alla valorizzazione della professionalità  degli avvocati amministrativisti e dell&#8217;attività  forense su tutto il territorio nazionale, ossia finalità  estranee al provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; deve pertanto essere ribadita la fondatezza dell&#8217;eccezione diretta a cointestare il difetto di legittimazione dell&#8217;UNAA;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; parimenti, è fondata l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione in capo all&#8217;Associazione degli Amici dell&#8217;ISAP, il cui fine statutario consiste nell&#8217; &#8220;assicurare all&#8217;ISAP la continuità  dell&#8217;intera attività , mantenendo l&#8217;elevato grado di prestigio e l&#8217;autorevolezza acquisiti nei lunghi anni passati&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sul punto va osservato, in primo luogo, che l&#8217;interesse appena indicato, per la cui tutela è stata costituita l&#8217;Associazione, non è qualificabile come interesse collettivo, perchè non è riferibile ad alcuna collettività  indifferenziata, specie considerando lo specifico ambito di attività  dell&#8217;ISAP;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non solo, la soggettivizzazione di tale supposto interesse collettivo ha base esclusivamente nello statuto dell&#8217;Associazione, ma non è accompagnata dall&#8217;effettiva attivazione di iniziative specifiche e radicate nel tempo tese alla sua tutela, sicchè non vi sono elementi per riferire all&#8217;Associazione l&#8217;effettiva rappresentatività  dell&#8217;interesse che vorrebbe tutelare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sul punto, è dirimente la considerazione che l&#8217;Associazione non riconosciuta è stata costituita il 6.03.2018, ovvero dopo la delibera con la quale il Consiglio Metropolitano di Milano si è espresso per lo scioglimento dell&#8217;ISAP ed appena una settimana prima dell&#8217;adozione della deliberazione impugnata, intervenuta il 15.03.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne deriva che l&#8217;Associazione è anche priva requisito della stabilità  dell&#8217;organizzazione, da rapportare alla data del provvedimento gravato, sicchè non presenta elementi di rappresentatività  dell&#8217;interesse asseritamente leso dal provvedimento impugnato e si palesa quale associazione istituita ad hoc per impugnare il provvedimento oggetto del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in proposito, la giurisprudenza è costante nell&#8217;affermare che non è ammessa la costituzione di un&#8217;associazione che abbia il solo scopo di tutelare interessi che si assumono lesi da un determinato provvedimento amministrativo in fase di adozione per garantirsi la legittimazione ad agire contro tale provvedimento, laddove, poi, effettivamente adottato (tra le tante TAR Veneto, Sez II, 30.3.2009, n. 990; TAR Campania &#8211; Salerno, Sez. I, 8.11.2011, n. 11);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va, pertanto, ribadita la carenza di legittimazione ad impugnare anche in capo all&#8217;Associazione degli Amici dell&#8217;ISAP;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il difetto di legittimazione delle ricorrenti conduce all&#8217;inammissibilità  del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2) In definitiva, il ricorso è stato proposto da soggetti privi della relativa legittimazione, sicchè è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">La considerazione della complessiva situazione di fatto e di diritto sottesa all&#8217;impugnazione in esame consente di compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-14-6-2019-n-1378/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2019 n.1378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/</guid>

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<p>Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Estensore RONCAGLIO e altro (avv. L. Falcone) c. FERROVIE DELLA CALABRIA s.r.l. (avv. C. Larussa). Processo – Processo amministrativo – Ferrovie della Calabria – Trasformazione – Personale – Controversie in materia di lavoro – Cognizione – E’ del giudice ordinario A seguito della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Estensore <br /> RONCAGLIO e altro (avv. L. Falcone) c. FERROVIE DELLA CALABRIA s.r.l. (avv. C. Larussa).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Ferrovie della Calabria – Trasformazione – Personale – Controversie in materia di lavoro – Cognizione – E’ del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della trasformazione della personalità giuridica, le Ferrovie della Calabria hanno cessato di appartenere al novero delle amministrazioni pubbliche, diventando un ente di diritto privato, sia pure in mano pubblica, esercente l’attività di concessionario del servizio pubblico di trasporto in ambito regionale, con la conseguenza che le controversie in materia di lavoro instaurate dopo tale trasformazione non sono più di pertinenza del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le controversie in materia di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie della Calabria vanno sottoposte al g.o.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL   TRIBUNALE   AMMINISTRATIVO   REGIONALE PER  LA  CALABRIA<br /> SEDE  DI  CATANZARO<br />
Sezione  Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati: dr. Aldo Finati, presidente; dr. Salvatore Mezzacapo, componente; dr. Nicola Durante, estensore; ha pronunziato</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 591/02 r.g., proposto da<br />
<b>Roncaglio Concetta, Fionda Lorena, Fionda Alessandro e Fionda Alain, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lucia Falcone,</b> domiciliati d’ufficio in Catanzaro nella Segreteria del Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ferrovie della Calabria s.r.l.,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Larussa, nel cui studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 18, elettivamente domicilia;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della nota 7.2.2002 n. 2439, con cui sono state respinte le pretese di natura economica avanzate nell’interesse del dipendente defunto Fionda Corrado, dante causa delle ricorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso, gli atti e documenti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21.5.2004, il dr. Nicola Durante;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>Nel presente giudizio, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del rigetto delle pretese economiche avanzate nell’interesse del defunto Fionda Corrado (già dipendente della gestione governativa delle Ferrovie della Calabria), loro dante causa, per prestazioni lavorative rese dal 1988 e sino al collocamento a riposo.<br />
Si oppone la società intimata.<br />
Assorbente, ai fini della decisione, è valutare l’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Il giudizio è stato innestato dinanzi al G.A. poiché, all’epoca dell’esecuzione del rapporto di lavoro da cui nascono le rivendicazioni economiche, le Ferrovie della Calabria erano una gestione governativa commissariale, riconducibile all’organizzazione territoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2.4.1998 n. 402).<br />
Tuttavia l’ente, a decorrere dal 2001 subiva una profonda trasformazione della personalità giuridica, divenendo a tutti gli effetti una società privata.<br />
Detta trasformazione ha fatto sì che questo abbia cessato di appartenere al novero delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art. 1 T.U. 165/2001 e sia divenuto un ente di diritto privato, sia pure in mano pubblica, esercente l’attività di concessionario del servizio pubblico di trasporto in ambito regionale.<br />
Ne consegue che le controversie in materie di lavoro instaurate dopo tale trasformazione non sono più di pertinenza del giudice amministrativo, mancando, in capo al datore di lavoro, la necessaria natura pubblicistica e non disponendo più questi di poteri autoritativi, almeno in tale campo, essendo stati privatizzati i rapporti di lavoro facenti capo al nuovo ente (per un’ipotesi analoga, relativa a Poste italiane s.p.a., cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21.10.2003 n. 1246).<br />
E poiché il ricorso è stato presentato dopo tale momento, lo stesso va dichiarato inammissibile.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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