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	<title>1374 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1374 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.1374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-1374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-1374/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-1374/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.1374</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., R. Lombardi Est., PARTI: &#8211; OMMISSIS &#8211; rapp. avv.ti P. Fureddu e N. Gandini c. Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri &#8211; Ministero della Difesa rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di &#8211; OMMISSIS &#8211; non costituito in giudizio. In tema di competenza territoriale 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-1374/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.1374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-1374/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.1374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., R. Lombardi Est., PARTI: &#8211; OMMISSIS &#8211; rapp. avv.ti P. Fureddu e N. Gandini c. Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri &#8211; Ministero della Difesa rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di &#8211; OMMISSIS &#8211; non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>In tema di competenza territoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo amministrativo &#8211; Competenza territoriale &#8211; Fase cautelare &#8211; Decisione &#8211; Â Eccezione &#8211; Preclusione.</p>
<p> 2. Processo amministrativo &#8211; Competenza territoriale &#8211; Preclusione &#8211; Diritto di difesa &#8211; Questione di costituzionalità .</p>
<p> 3. Processo amministrativo &#8211; Competenza territoriale &#8211; Preclusione &#8211; Eccesso di delega &#8211; Questione di costituzionalità .</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Allo stato può considerarsi diritto vivente &#8211; perchè corrispondente alla lettera della norma, oltre che alla ratio del legislatore delegato, e non contrastata da un orientamento contrario in grado di far dubitare della stabilizzazione di tale interpretazione &#8211; che il TAR non può pìù pronunciare nella fase di merito sull&#8217;eccezione di incompetenza territoriale, in quanto avere trattenuto la competenza in fase cautelare &#8211; decidendo sulla domanda cautelare stessa &#8211; avrebbe determinato una preclusione processuale definitiva nei confronti delle parti e dell&#8217;organo decidente, e, ciò, nonostante l&#8217;eccezione non sia mai stata esaminata e decisa motivatamente nel merito.</p>
<p> 2. Il fatto che secondo il sistema processuale attualmente vigente nel processo amministrativo di primo grado al Giudice non sarebbe consentito di pronunciare sulla competenza territoriale anche solo in presenza di una decisione implicita sull&#8217;incompetenza &#8211; cioè senza statuizione espressa nel dispositivo (oltre che senza motivazione) -, e ciò, anche se nel frattempo l&#8217;incompetenza territoriale sia stata eccepita tempestivamente dalla parte, comporta una preclusione che potrebbe violare gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.</p>
<p> 3. La nuova disciplina sull&#8217;incompetenza territoriale inderogabile prevista dal d.lgs. n. 104 del 2010, per i profili odierni di rilevanza, non trova alcun riferimento nei principi e nei criteri direttivi stabiliti dall&#8217;art. 44 della legge delega n. 69 del 2009.<br /> L&#8217;assenza sul punto di principi e criteri direttivi, pur non essendo di per sè decisiva, di certo non autorizzava il legislatore delegato ad innovare radicalmente la disciplina in esame, trasformando il regime della competenza territoriale da &#8220;sempre derogabile&#8221; (come previsto in precedenza) a &#8220;sempre inderogabile&#8221;, fin dalla fase cautelare (come stabilito nel nuovo codice del processo amministrativo), e creando una inusitata interferenza tra fase cautelare e rilievo definitivo dell&#8217;incompetenza.</em><br /> <br /> </p>
<p> </p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-20-7-2020-n-1374/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.1374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2009 n.1374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-7-8-2009-n-1374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-7-8-2009-n-1374/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2009 n.1374</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; S. Lomazzi Est. Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa (Avv. T. Stanghellini) contro il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa, F. Paci e D. Vitale) sulle modalità di calcolo degli oneri concessori in un intervento di ristrutturazione edilizia che comporti un incremento delle unità</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-7-8-2009-n-1374/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2009 n.1374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; S. Lomazzi Est.<br /> Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa (Avv. T. Stanghellini) contro il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa, F. Paci e D. Vitale)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di calcolo degli oneri concessori in un intervento di ristrutturazione edilizia che comporti un incremento delle unità immobiliari originarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Intervento di ristrutturazione edilizia &#8211; Incremento delle unità immobiliari originarie &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Vanno calcolati avendo riguardo unicamente alla superficie afferente alla nuova unità immobiliare</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In un intervento di ristrutturazione edilizia che comporti un incremento delle unità immobiliari originarie gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati non già con riferimento alla superficie dell’intero originario complesso immobiliare, bensì avendo riguardo unicamente alla superficie afferente alla nuova unità immobiliare (arg. ex art.120 L.R. Toscana n.1 del 2005 e art.2 D.M. n.28 del 1998)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 268 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tommaso Stanghellini, con domicilio eletto presso Lorenzo Stanghellini in Firenze, via Lamarmora, 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Pistoia<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa, Federica Paci e Daria Vitale, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>delle note comunali nn.71956 e 75690 del 15 e 17 dicembre 2005, contenenti diffida ad eseguire opere di cui a denuncia di inizio di attività, prima del pagamento dovuto a titolo di contributo di costruzione;<br />	<br />
per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell’art.2033 c.c.;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 aprile 2009 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i Difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa, proprietaria in Pistoia di un terreno di mq.46.395, acquistato mediante atto di compravendita nel 1975, ivi edificava, previa convenzione col Comune e conseguimento di vari titoli abilitativi, un complesso direzionale composto da edifici principali e manufatti pertinenziali.<br />	<br />
La predetta Società in data 30 novembre 2005 presentava denuncia di inizio di attività, integrata il successivo 6 dicembre 2005, per la chiusura della porta di comunicazione tra l’edificio A e gli edifici X1, A1, B, in catasto al foglio 226, particella 39, sub 6 e la realizzazione di recinzioni, al fine di eliminare il collegamento interno ed i collegamenti esterni tra i suddetti edifici, confinando così fisicamente i fabbricati X1, A1 e B ed il terreno circostante dai rimanenti immobili, mediante intervento qualificato di manutenzione straordinaria e dunque gratuito, in vista di consentirne la vendita, coll’attuale destinazione direzionale, ad altro soggetto.<br />	<br />
Il Comune di Pistoia tuttavia, con note nn.71956 e 75690 del 15 e 17 dicembre 2005, diffidava la Società dal compiere i lavori di cui alla predetta d.i.a., perché trattavasi di opere che consentivano di ricavare da un complesso direzionale unico due distinte unità immobiliari e dunque comportanti il pagamento del contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione.<br />	<br />
Nel corso di incontri tra i tecnici del Comune e della suindicata Cassa di Risparmio veniva evidenziato che il calcolo degli oneri di urbanizzazione doveva essere effettuato con riferimento alla superficie dell’intero complesso immobiliare.<br />	<br />
Con lettera del 19 dicembre 2005 l’interessata comunicava all’Amministrazione che avrebbe calcolato gli oneri di urbanizzazione in base all’intera superficie del compendio e che avrebbe effettuato il conseguente pagamento, con riserva di recupero dello stesso all’esito della successiva impugnativa della nota comunale del 15 dicembre 2005; seguiva il pagamento di €653.898,85 per gli oneri di urbanizzazione e di €945,65 per il costo di costruzione.<br />	<br />
Con atto di compravendita del 29 dicembre 2005, la Cassa di Risparmio cedeva alla Conad del Tirreno – Società Cooperativa a r.l., al prezzo di €7.450.000,00 oltre IVA, gli edifici A1, X1 e B con terreni e pertinenze, quale porzione del più ampio complesso immobiliare.<br />	<br />
La Cassa di Risparmio impugnava pertanto le predette note comunali del 15 e 17 dicembre 2005, censurandole per violazione degli artt.119 e 120 della L.R. n.1 del 2005, dell’art.2 del D.M. n.28 del 1998, della Legge n.10 del 1977, del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’errore, del travisamento dei fatti e del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’intervento in esame non comporta aumento di unità immobiliari, da identificarsi nei singoli edifici esistenti; che non c’è aumento del carico urbanistico, permanendo la medesima utilizzazione a scopo direzionale; che non è dovuto dunque nemmeno il contributo per il costo di costruzione e che comunque non si tratta di tipo di intervento per il quale è previsto il suddetto pagamento; che difettano le dovute motivazione e istruttoria a sostegno degli atti impugnati; che in ogni caso gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati non sull’intera superficie del complesso immobiliare originario, ma solo su quella relativa all’unità immobiliare derivata; che sussiste dunque l’obbligo del Soggetto pubblico, ex art.2033 c.c., alla restituzione di quanto indebitamente percepito, con maggiorazione degli interessi.<br />	<br />
L’Amministrazione pubblica si costituiva in giudizio, deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.<br />	<br />
Nell’udienza del 7 aprile 2009 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto, nei limiti di quanto di seguito esposto.<br />	<br />
Invero risulta agli atti di causa che, tramite le opere di cui alla d.i.a. in questione, da un’unica unità immobiliare costituita di più edifici legati tra loro funzionalmente, ex art.2 del D.M. n.28 del 1998 (cfr. la convenzione con l’Amministrazione per la realizzazione del centro servizi della Cassa di Risparmio, mediante rilascio di più titoli abilitativi edilizi, con intervento per stralci, scaglionato nel tempo, nonché la domanda di concessione edilizia del 26 novembre 1999, corredata della relazione tecnica e degli altri documenti annessi, che confermano la previa approvazione di un progetto immobiliare unitario, all.ti 3 e 6 atti del Comune), si è inteso ricavare una seconda unità immobiliare ceduta alla Società Cooperativa Conad del Tirreno a r.l. (cfr. contratto del 29 dicembre 2005, tra gli altri artt.2 e 6, ove si da atto che il complesso immobiliare compravenduto faceva parte del più ampio compendio a destinazione direzionale della Cassa di Risparmio, all.8 atti del Comune); che dunque, ai sensi dell’art.120, comma 1 della L.R. n.1 del 2005, si è determinato un aumento del carico urbanistico, dovuto dall’incremento delle unità immobiliari da una a due, il quale a sua volta comporta il pagamento di una somma per oneri di urbanizzazione (cfr. anche TAR Toscana, III, n.62 del 2007); che inoltre, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria, ex combinato disposto degli artt.119, comma 2 e 79, comma 2d, è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione (cfr. ancora TAR Toscana, III, n.62 del 2007).<br />	<br />
Va inoltre evidenziato che le note impugnate risultano corredate da adeguata motivazione, segnalando le stesse che l’intervento comportava la creazione di un’ulteriore unità immobiliare, nonché da congrua istruttoria, risultando verificata nella presente sede la giustezza sul punto degli accertamenti comunali nel momento di verifica della d.i.a. in questione; che deve ancora darsi conto dell’incontro intercorso tra i tecnici comunali e quelli della Cassa di Risparmio, di cui la stessa parte ricorrente da atto, sulla quantificazione di quanto dovuto per l’intervento de quo.<br />	<br />
E’ necessario di contro rilevare che gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati non già con riferimento alla superficie dell’intero originario complesso immobiliare, bensì avendo riguardo unicamente alla superficie afferente alla nuova unità immobiliare (arg. ex art.120 L.R. n.1 del 2005 e art.2 D.M. n.28 del 1998), comprendente gli edifici A1, X1 e B, con relativi terreni e pertinenze (cfr. art.2 compravendita del 29 dicembre 2005, all.8 atti del Comune).<br />	<br />
Va quindi dichiarato, ai sensi dell’art.2033 c.c., l’obbligo dell’Amministrazione comunale alla restituzione alla Cassa di Risparmio della somma indebitamente versata dalla medesima al Soggetto pubblico, a titolo di oneri di urbanizzazione, maggiorata degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso all’effettiva restituzione. <br />	<br />
In considerazione dell’esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso n.268/2006 indicato in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione comunale alla restituzione alla parte ricorrente di quanto da quest’ultima indebitamente pagato.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Alessio Liberati, Primo Referendario<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-7-8-2009-n-1374/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2009 n.1374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1374/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1374</a></p>
<p>Non va sospeso il contributo di solidarieta&#8217; per assestamento bilancio, posto da un ente (CRI) a carico di comitati locali ed impugnato da soci &#8211; lavoratori volontari e contribuenti – iscritti a comitati territoriali, in quanto non e’ estranea ai poteri di gestione finanziaria dell’Ente l’imposizione di oneri contributivi a</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-3-2008-n-1374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2008 n.1374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il contributo di  solidarieta&#8217; per assestamento bilancio, posto da un ente (CRI) a carico di comitati locali ed impugnato da soci &#8211; lavoratori volontari e contribuenti – iscritti a comitati territoriali, in quanto non e’ estranea ai poteri di gestione finanziaria dell’Ente l’imposizione di oneri contributivi a carico dei comitati locali, in base ad un’interpretazione sistematica non solo delle disposizioni statuarie, ma anche dei principi che regolano le persone giuridiche di diritto pubblico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/3/11854/g">Ordinanza sospensiva del 10 ottobre 2007 n. 140</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1374/08<br />
Registro Generale:1235/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Francesco Bellomo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dalla <b>CROCE ROSSA ITALIANA</b><br />
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LORENZON PALLINI MARISA, BOZZETTO FRANCESCO, CONT MARCELLO,SERRA CORRADO, ZULLI LAURA, BONTICH PIERO, ANDRIAN LUCIANOSERENA ELLIS, FRANCESCUTTI GIANNI,COASSIN CARLO</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  FRIULI  VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE  n. 140/2007, resa tra le parti, concernente CONTRIBUTO DI  SOLIDARIETA&#8217; PER ASSESTAMENTO BILANCIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo e udito, altresì, per la parte l’Avvocato dello Stato Cesaroni;<br />
Ritenuto che l’appello sia suscettibile di accoglimento, atteso che da un lato l’ordinanza risulta priva di motivazione sul fumus boni iuris della domanda cautelare, dall’altro questo non pare sussistere non potendo ritenersi estraneo ai poteri di gestione finanziaria dell’Ente l’imposizione di oneri contributivi a carico dei comitati locali, in base ad un’interpretazione sistematica non solo delle disposizioni statuarie, ma anche dei principi che regolano le persone giuridiche di diritto pubblico</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1235/2008) e, in riforma dell&#8217;ordinanza appellata,  rigetta  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.1374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-1374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il mancato conferimento incarico di supplenza in istituto tecnico statale, in quanto la controversia afferisce alla costituzione del rapporto di lavoro, in quanto tale sottratta alla giurisdizione amministrativa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze:1374/2007 Registro Generale: 936/2007 nelle persone dei</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il mancato conferimento incarico di supplenza in istituto tecnico statale, in quanto la controversia afferisce alla costituzione del rapporto di lavoro, in quanto tale sottratta alla giurisdizione amministrativa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1374/2007<br />
Registro Generale: 936/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 22 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 936/2007  proposto da:<br />
<b>VELLA CARMELO </b><br />
rappresentato e difeso da:NANGANO AVV. ANNA MARIAcon domicilio eletto in ROMACORSO TRIESTE, 169/BpressoNANGANO AVV. ANNA MARIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO TECNICO COMM.LE STATALE “G DA VERRAZZANO” DI ROMA </b><br />
<b>CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ROMA </b><br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE </b><br />
e nei confronti di<br /><b>DI BIAGIO BRUNO  </b><br />
e nei confronti di<br /><b>TUCCIARIELLO CARMINE ANTONIO </b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; mancato conferimento dell’incarico di supplenza;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Nominato relatore il Consigliere Giulio AMADIO e uditi alla Camera di Consiglio del 22 marzo  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare perchè la controversia afferisce alla costituzione del rapporto di lavoro in quanto tale sottratta alla giurisdizione del T.A.R.;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  22 marzo 2007</p>
<p>Il Presidente : Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Giulio Amadio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-1374/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.1374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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