<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>137 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/137/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/137/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 21:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>137 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/137/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.137</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., M. Cartabia Red., (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/20 agosto 2018) E&#8217; inammissibile l&#8217;impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità  delle censure o quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all&#8217;intero testo normativo sia del tutto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., M. Cartabia Red., (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/20 agosto 2018)</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile l&#8217;impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità  delle censure o quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all&#8217;intero testo normativo sia del tutto generica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Corte Costituzionale &#8211; processo &#8211; impugnazione di una intera legge &#8211; ammissibilità  &#8211; limiti.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.- Costituzione della Repubblica &#8211; legislazione regionale &#8211; trattamenti sanitari obbligatori &#8211; personale sanitario &#8211; vaccinazioni &#8211; art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 &#8211; contrarietà  agli artt. 3, 32, 117, e c. Cost. &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><em>1. E’ inammissibile l’impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure o quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all’intero testo normativo sia del tutto generica.</em></p>
</div>
<p><em>2. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 -ove stabilisce che in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le Direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di “prescrivere” vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori- in quanto attribuisce alle Direzioni sanitarie il potere di imporre obblighi vaccinali, in violazione dei limiti di competenza stabiliti dall’art. 117, terzo comma Cost., in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e in violazione dell’art. 32 Cost. perché, senza prevedere che siano adeguatamente individuati a livello di fonte primaria i presupposti, il contenuto e i limiti dell’obbligo vaccinale, trasgredisce alla riserva di legge imposta da tale disposizione costituzionale nella materia dei trattamenti sanitari obbligatori.<br />
L’inequivocità dell’ordito normativo, incentrato sul verbo «prescrivere» –che in ambito medico rimanda al concetto di ordinare una terapia – e avente a oggetto «vaccinazioni normalmente non raccomandate», attribuisce alle Direzioni sanitarie il potere di imporre trattamenti vaccinali non previsti, né come obbligatori né come raccomandati, dalla legislazione nazionale. In effetti, la disposizione in esame conferisce alle Direzioni sanitarie un potere molto ampio e indefinito, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni neppure menzionate a livello statale, senza nemmeno operare alcun rinvio al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).  Né vale a delimitare tale potere la previsione che le Direzioni sanitarie possono attivarsi solo «in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali», giacché in tal modo verrebbe comunque configurato un potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti, che nell’ordinario schema ordinamentale appartengono alla competenza di altra autorità – indicata in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale dall’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – e comunque necessitano di una previsione statale – come disposto dall’art. 93, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), secondo cui le Regioni, «nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale», possono «disporre l’esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali». Pertanto, l’art. 1 comma 2, L.R. Puglia n. 27/2018 invade un ambito riservato al legislatore statale, sia in quanto inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute, come disposto dall’art. 117, terzo comma, Cost. -che riserva allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili- sia perché attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all’art. 32 Cost., riserva che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost.</em></p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>SENTENZA</div>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 4 e 5, nonché dell’intero testo, della legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-20 agosto 2018, depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;</p>
<p>udito nella udienza pubblica del 16 aprile 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;</p>
<p>udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia.</p>
<p><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>1.– Con ricorso notificato il 13-20 agosto 2018 e depositato il successivo 17 agosto (reg. ric. n. 48 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), per intero e con riguardo agli artt. 1, commi 1 e 2; 4 e 5.</p>
<p>2.– Il ricorrente riassume le finalità della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 e il contenuto delle disposizioni censurate. In particolare, il ricorso riferisce che l’art. l impugnato dispone, al comma 1, che, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che abbiano osservato le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per soggetti a rischio per esposizione professionale e, al comma 2, stabilisce che, «in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori».</p>
<p>3.– Nelle parole del ricorso, l’art. 1, comma 1 trasforma di fatto le vaccinazioni raccomandate dal PNPV in vaccinazioni obbligatorie, mentre il comma 2 del medesimo art. 1 attribuisce alle direzioni sanitarie il potere di obbligare, in determinate circostanze, la generalità degli operatori sanitari ad effettuare vaccinazioni normalmente non raccomandate. In tal modo, la disposizione impugnata imporrebbe obblighi di vaccinazione non previsti dalla legislazione statale, eccedendo dalle competenze regionali e intervenendo «in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia di salute e di profilassi internazionale riservati alle competenze legislative dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, e comma secondo, lettera q), della Costituzione». Essa, inoltre, violerebbe il principio di eguaglianza e di riserva di legge in materia di trattamenti sanitari di cui agli artt. 3, 32 della Costituzione.</p>
<p>4.– Il ricorrente richiama, a sostegno del proprio assunto, la giurisprudenza costituzionale per la quale, a sua opinione, la disciplina degli obblighi vaccinali sarebbe di competenza esclusiva della legislazione statale (è citata la sentenza di questa Corte n. 5 del 2018). Si assume, altresì, che la Corte avrebbe affermato che il diritto della persona di essere curata efficacemente e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese per mezzo di una legislazione statale «basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale» (sono citate le sentenze di questa Corte n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Sicché non potrebbe che «essere riservato alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili» (in tal senso è la citata sentenza di questa Corte n. 5 del 2018). Tale conclusione sarebbe confermata dal rilievo per cui la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee sul territorio nazionale. Pertanto, a giudizio della difesa statale, la disposizione impugnata, imponendo obblighi vaccinali non previsti a livello statale, interviene sui principi fondamentali in materia di tutela della salute, con invasione della competenza riservata alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>5.– In secondo luogo, la difesa statale assume che il predetto art. 1 della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 violi anche l’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost. stante la competenza riservata in via esclusiva allo Stato in materia di disciplina della «profilassi internazionale». Infatti, nelle parole del ricorso, «le norme in materia di prevenzione vaccinale servono a garantire uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (sono citate le sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004, anche se riguardanti il settore veterinario), di modo che ragioni di ordine logico, prima che giuridico precluderebbero alle Regioni di intervenire in tale ambito.</p>
<p>6.– In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, nel demandare a un atto amministrativo, e, precisamente, a una deliberazione della Giunta regionale, l’individuazione dei reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che si siano attenuti alle indicazioni del PNPV, violi la riserva di legge imposta dall’art. 32 Cost., oltre a collidere con l’art. 44 della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), che attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare con riferimento ai soli regolamenti esecutivi e ai regolamenti di attuazione delle leggi regionali.</p>
<p>7.– Infine, secondo la difesa statale, il principio della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari, definita in ricorso come relativa, sarebbe violato dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 che stabilisce che è la direzione sanitaria ospedaliera o territoriale a stabilire l’obbligatorietà delle vaccinazioni, ma, al contempo, non prevede che siano adeguatamente individuati, a livello di fonte primaria, i presupposti, il contenuto e i limiti dell’obbligo vaccinale.</p>
<p>8.– Il ricorrente aggiunge che per effetto della dedotta incostituzionalità dell’indicato art. 1 sarebbero incostituzionali anche i successivi artt. 4 e 5.</p>
<p>8.1.– In particolare, l’art. 4 sarebbe incostituzionale perché – stabilendo che la Giunta regionale, con apposito provvedimento deliberativo, provvede a dettagliare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge in esame e adotta decisioni dirette a promuovere le vaccinazioni – demanderebbe a un atto amministrativo la regolamentazione di una materia in ordine alla quale l’art. 32 Cost. impone una riserva di legge, così contrastando anche con l’art. 44 della legge reg. Puglia n. 7 del 2004, che, come visto, attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare con riferimento ai soli regolamenti esecutivi e ai regolamenti di attuazione delle leggi regionali.</p>
<p>8.2.– Dal canto suo, l’art. 5 sarebbe illegittimo perché – prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per «il mancato adempimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1» – contrasterebbe con il principio per cui la determinazione delle sanzioni è nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la definizione delle fattispecie da sanzionare; sicché, nel caso in esame, spetterebbe solo al legislatore statale comminare sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi in materia di vaccini, che, come detto, ricade nella competenza dello Stato (è citata la sentenza n. 361 del 2003).</p>
<p>9.– Tutto ciò considerato, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per la incostituzionalità degli artt. 1, 4 e 5, nonché dell’intero testo della citata legge reg. Puglia n. 27 del 2018 perché, per il suo carattere omogeneo, violerebbe i principi di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e di riserva di legge di cui all’art. 32 Cost. e invaderebbe «la competenza riservata alla legislazione statale sia per l’emanazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, sia per la disciplina della profilassi internazionale, riservata allo Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione».</p>
<p>10.– Con atto depositato il 28 settembre 2018 si è costituita nel presente giudizio la Regione Puglia, concludendo per la inammissibilità o la infondatezza della questione siccome promossa.</p>
<p>La difesa regionale osserva che il ricorso muove da una lettura parziale e fuorviante della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, così incorrendo in un erroneo assunto, ossia quello di ritenere che la Regione Puglia abbia voluto imporre pratiche vaccinali, prescindendo dalla volontà statale in materia, quando, invece, la legge impugnata stabilisce unicamente interventi di ordine organizzativo tesi a perseguire l’obiettivo della sicurezza dei pazienti e degli stessi operatori delle strutture sanitarie. Si tratta di interventi – prosegue la Regione Puglia – coerenti con le vigenti disposizioni in materia stabilite a livello statale e perfettamente conformi alla giurisprudenza costituzionale che riconosce attribuzioni regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari e di identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni (è citata la sentenza n. 5 del 2018).</p>
<p>10.1.– Su tali basi la difesa regionale sostiene che le disposizioni impugnate non introducono in via diretta un obbligo vaccinale a carico degli operatori sanitari, bensì si limitano a prescrivere che, sulla base delle indicazioni contenute nel PNPV, siano individuati determinati reparti delle strutture sanitarie nei quali l’assolvimento delle indicazioni vaccinali previste a livello nazionale si configura quale requisito di idoneità lavorativa nelle strutture sanitarie. Pertanto, richiamati testualmente alcuni passi del PNPV, l’ente regionale ribadisce di non aver arbitrariamente introdotto ulteriori tipologie vaccinali, bensì di aver dato attuazione al PNPV, attenendosi, per un verso, alle indicazioni ivi contenute e, per altro profilo, alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro citata nel predetto PNPV.</p>
<p>11.– Sotto tale profilo la memoria di costituzione richiama il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, gli artt. 18, comma 1, 41 e 279 ivi contenuti, da cui ricava complessivamente l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e, nell’affidare compiti agli stessi, di tener conto delle capacità e delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza. Da tali previsioni la Regione ricava la sussistenza di un obbligo specifico di sorveglianza sanitaria volto a verificare la compatibilità dell’attività che il lavoratore dovrà svolgere e ad accertare che non vi siano controindicazioni al lavoro, onde giungere a un giudizio d’idoneità alla mansione specifica: con stretto riferimento ai rischi legati all’esposizione degli agenti biologici, un ruolo decisivo va riconosciuto al presidio vaccinale, che costituisce, nelle parole della memoria, «una delle misure di protezione necessarie per la tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad adottare».</p>
<p>11.1.– Sempre in tale ottica, la Regione Puglia richiama altresì l’art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro non soltanto il semplice rispetto della normativa antinfortunistica, ma anche l’adozione degli ulteriori presidi, fra cui, per quanto qui interessa, i vaccini imposti dalle legge e, in mancanza di disposizioni legislative, in via sussidiaria, i vaccini disponibili in base al concetto della «prevedibilità del rischio». Pertanto, posto che le vaccinazioni da adottare nel campo della medicina del lavoro sono quelle obbligatorie e quelle prescritte dal medico competente in base alla tipologia di rischio biologico (in tal senso è citato l’art. 279, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008), non sussiste in tale ambito il limite della necessità del consenso libero e consapevole al trattamento sanitario. Così ricostruito il quadro complessivo, nelle parole della memoria, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare disciplinarmente il lavoratore che, esposto a rischio biologico, rifiuti di vaccinarsi e così tenga una condotta che pregiudica la posizione di garanzia del datore di lavoro richiesta dall’art. 2087 cod. civ. Dunque, a parere della difesa regionale, proprio il combinato disposto degli artt. 2087 cod. civ. e 279 del d.lgs. n. 81 del 2008 supera ogni dubbio posto con riguardo alla riserva di legge stabilita dall’art. 32 Cost.</p>
<p>12.– La Regione Puglia precisa altresì che, nel caso di vaccinazioni verso malattie a possibile contagio interumano, l’esigenza di tutelare la salute individuale e collettiva è sufficiente a legittimare su un piano costituzionale l’imposizione di vaccinazioni anche nel campo della sicurezza del lavoro, tanto più che la sicura compatibilità della terapia vaccinale prevista nel PNPV vigente è asseverata dalla previsione della sua obbligatorietà per la generalità della popolazioni prevista dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2017, n. 119. Peraltro, secondo la difesa regionale, la sentenza di questa Corte n. 218 del 1994 conferma la conclusione che l’esecuzione delle vaccinazioni per particolari categorie di lavoratori possa essere prevista come un requisito di idoneità al lavoro. Tale considerazione, sempre seguendo la medesima linea di ragionamento, vale anche per la previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 di ulteriori prescrizioni vaccinali, le quali sono condizionate alla sussistenza di «particolari condizioni epidemiologiche o ambientali», per cui rientrano nella gestione della sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008.</p>
<p>13.– La difesa regionale deduce altresì che la tesi difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, in ultima analisi, svuoterebbe la competenza concorrente delle Regioni come delineata dall’art. 117, comma terzo, Cost., in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In altri termini, seguendo le argomentazioni del ricorrente si giungerebbe a un completo riaccentramento in capo a organi statali delle competenze sulla vigilanza e si altererebbe il legame fra prevenzione e vigilanza oggi incardinato in capo alle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008. Inoltre, la Regione sostiene che l’Avvocatura statale tralascia di considerare le ricadute della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), il cui art. 1 prevede che la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie, di modo che non può che riconoscersi all’ente regionale la possibilità di attuare le iniziative, anche di carattere legislativo, finalizzate a garantire la sicurezza delle cure, comprensiva della sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>
<p>14.– Non fondata sarebbe anche la ritenuta violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera q), Cost. sulla profilassi internazionale, posto che le disposizioni impugnate non hanno un effetto generale e indifferenziato sulla popolazione pugliese, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alla tutela della salute degli operatori sanitari in coerenza con la normativa nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<p>15.– Parimenti non fondata sarebbe per la Regione Puglia la censura promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, per cui i poteri attribuiti alla Giunta regionale violerebbero i limiti istituzionali codificati dall’art. 44 dello statuto regionale. Al riguardo, il resistente sostiene che la disposizione impugnata non dia luogo a un fenomeno di delegificazione, bensì attribuisca unicamente alla Giunta regionale il compito, di mero dettaglio, di individuare i reparti ritenuti rischiosi e al cui accesso correlare la terapia vaccinale prevista dal Ministero della salute a tutela dei lavoratori nonché di coloro che con essi interagiscono. Si tratta, dunque, di compiti di mera amministrazione consentiti dal citato art. 44.</p>
<p>16.– Né tantomeno, assume la Regione Puglia, potrebbe dirsi violato l’art. 32 Cost., posto che la disposizione impugnata si colloca nel solco degli obblighi normativamente imposti ai datori di lavoro ex d.lgs. n. 81 del 2008, il cui art. 279 legittima il datore di lavoro ad adottare le precauzioni che, secondo il medico competente, sono necessarie per la tutela dei luoghi di lavoro in situazioni eccezionali, non prevedibili a monte.</p>
<p>17.– Allo stesso modo la difesa regionale ritiene non fondata l’asserita violazione dell’art. 3 Cost., poiché la paventata disomogeneità del trattamento vaccinale sul territorio nazionale sarebbe escluso dalla ricorrenza, nella fattispecie, di situazioni intrinsecamente eterogenee rispetto alle quali è ragionevole una disciplina normativa differenziata.</p>
<p>18.– Circa la derivata illegittimità costituzionale delle ulteriori norme, la difesa regionale osserva che la censura relativa all’art. 4 muove dall’erroneo presupposto che la Giunta regionale possa, con propria deliberazione, regolamentare la materia sottoposta a riserva di legge. Considerazione, a suo giudizio, smentita dal rilievo per cui le vaccinazioni oggetto del controllo di osservanza sono quelle già previste dal PNPV, sicché la deliberazione della Giunta regionale si limiterebbe ad attuare le disposizioni contenute nella normativa statale.</p>
<p>Con riguardo al potere sanzionatorio previsto dall’art. 5, infine, l’ente regionale reputa la censura destituita di fondamento, in quanto basata sul presupposto della violazione delle competenze statali, in realtà insussistente in quanto tale potere sanzionatorio accede a materia su cui essa Regione Puglia ha correttamente legiferato.</p>
<p>19.– In prossimità dell’udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri sia la Regione Puglia hanno depositato memorie illustrative in cui hanno reiterato le rispettive tesi difensive onde sentire accogliere le conclusioni già formulate.</p>
<p><i>Considerato in diritto</i></p>
<p>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), per intero e con riguardo agli artt. 1, commi 1 e 2; 4 e 5, per violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost., nonché della competenza riservata alla legislazione statale sia per l’emanazione dei principi fondamentali della materia di tutela della salute, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., sia per la disciplina della profilassi internazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.</p>
<p>2.– Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità della questione avente a oggetto l’intera legge reg. Puglia n. 27 del 2018.</p>
<p>In proposito si deve osservare che il ricorso sviluppa specifiche motivazioni solo in ordine alle singole questioni riferite partitamente a ciascuna delle disposizioni censurate. Quanto all’intero testo della legge regionale, invece, il ricorso si limita a farne oggetto di censura in ragione del suo «carattere normativo omogeneo», senza addurre ulteriori argomentazioni. È ben vero che questa Corte ha, in più occasioni, reputato ammissibili le questioni vertenti su un intero testo di legge caratterizzato da normative omogenee (sentenza n. 247 del 2018, n. 261 del 2017 e n. 131 del 2016); ma è vero altresì che secondo una giurisprudenza costante «è inammissibile l’impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure» (sentenza n. 195 del 2015) o «quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all’intero testo normativo sia del tutto generica» (sentenza 64 del 2007), come avviene nel caso in esame.</p>
<p>3.– Per la loro stretta interconnessione, è opportuno esaminare congiuntamente le questioni relative agli artt. 1, comma 1, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, promosse in riferimento agli artt. 3, 32, 117, secondo comma, lettera q), in materia di profilassi internazionale, e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.</p>
<p>Le questioni non sono fondate.</p>
<p>3.1.– L’art. 1, comma 1 prevede che «al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività», la Giunta regionale, con apposito provvedimento deliberativo (ai sensi del successivo art. 4), individua «i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale».</p>
<p>Il richiamato art. 4 affida alla Giunta regionale il compito di emanare, entro un mese dalla entrata in vigore della legge impugnata, apposito provvedimento deliberativo volto a «dettagliare le modalità di attuazione delle disposizioni ivi previste».</p>
<p>Il successivo art. 5 prevede apposite sanzioni amministrative, tra l’altro, per il «mancato adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1».</p>
<p>3.2.– Secondo il ricorrente, le suddette disposizioni renderebbero di fatto obbligatorie le vaccinazioni che, invece, il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente si limita a raccomandare. Il legislatore regionale sarebbe perciò intervenuto «in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia di salute e di profilassi internazionale riservati alle competenze legislative dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, e comma secondo, lettera q), della Costituzione». Inoltre, per la difesa statale, atteso che la scelta tra terapie ammesse e non ammesse deve essere riservata alla legislazione statale anche per ragioni di eguaglianza e omogeneità dei trattamenti sanitari sul territorio nazionale, sarebbero altresì violati il principio di eguaglianza e la riserva di legge in materia di trattamenti sanitari, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 32 Cost.</p>
<p>3.3.– Tutte le doglianze si fondano sul presupposto che le disposizioni impugnate impongono obblighi vaccinali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal legislatore statale, sulla base di deliberazioni della Giunta regionale e con previsioni assistite da sanzioni amministrative che ne rafforzano la cogenza. Di qui discenderebbe, anzitutto, la violazione dei limiti alle competenze legislative regionali lamentata nel ricorso e la conseguente interferenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di tutela della salute, nonché con la materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato.</p>
<p>Il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente non è corretto alla luce dei criteri ripetutamente enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per cui, ai fini dell’individuazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata, si deve tener conto dell’oggetto, della ratio e della finalità della stessa, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato (ex plurimis sentenze n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016, n. 245 e n. 140 del 2015, e n. 167 del 2014).</p>
<p>In base a tali principi, non può essere assegnata una rilevanza decisiva al titolo della legge impugnata – «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari» –, né al tenore della rubrica del suo primo articolo – «Obbligo vaccinale» –, che fanno entrambi riferimento all’obbligo di vaccinazione. Va invece dato risalto a un insieme di elementi che inducono a ritenere che le disposizioni in esame possono essere ricondotte all’ambito della organizzazione sanitaria, parte integrante della competenza legislativa regionale in materia della tutela della salute di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost. (ex plurimis sentenze n. 54 del 2015 e n. 371 del 2008), che la Regione ha esercitato in modo non eccentrico rispetto alle previsioni contenute nella disciplina statale in materia di obblighi vaccinali, e in particolare rispetto al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente.</p>
<p>Muovendo dal dato testuale, si deve rilevare, anzitutto, che l’art. 1, comma 1 della legge regionale in esame non si rivolge alla generalità dei cittadini, ma si indirizza specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività.</p>
<p>Tale finalità perseguita dal legislatore regionale, sia detto per inciso, è del resto oggetto di attenzione da parte delle società medico-scientifiche, che segnalano l’urgenza di mettere in atto prassi adeguate a prevenire le epidemie in ambito ospedaliero, sollecitando anzitutto un appropriato comportamento del personale sanitario, per garantire ai pazienti la sicurezza nelle cure.</p>
<p>Letto in questa prospettiva, l’intervento del legislatore regionale non ha per oggetto la regolazione degli obblighi vaccinali – che chiamerebbe in causa la competenza statale in tema di determinazione dei principi fondamentali della materia di tutela della salute (sentenza n. 5 del 2018) – ma l’accesso ai reparti degli istituti di cura. La sua finalità è prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, rimanendo così all’interno delle competenze regionali che in materia di vaccinazioni «continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni», come questa Corte ha di recente rilevato (sentenza n. 5 del 2018).</p>
<p>Infatti, come si evince dall’esame dei lavori preparatori, la definitiva formulazione del disposto impugnato ha espunto dal disegno di legge originario ogni riferimento all’assolvimento di presunti obblighi vaccinali per i soggetti a rischio per esposizione professionale e al soddisfacimento dei medesimi come requisito di idoneità lavorativa. Nella sua formulazione definitiva, l’art. 1, comma 1, si limita a precisare che il rispetto delle indicazioni del PNPV costituisce un onere per l’accesso degli operatori sanitari ai reparti individuati con la delibera della Giunta, di cui all’art. 4 della legge regionale impugnata. Così prevedendo, la disposizione impugnata si muove nel solco del PNPV vigente, il quale infatti indica per gli operatori sanitari alcune specifiche vaccinazioni in forma di raccomandazione, sulla base della fondamentale considerazione che un adeguato intervento di immunizzazione degli operatori sanitari non solo protegge gli interessati, ma svolge un ruolo di «garanzia nei confronti dei pazienti ai quali», date le loro particolari condizioni di vulnerabilità, «l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione determinando gravi danni e persino casi mortali» (PNPV 2017-2019, p. 67).</p>
<p>Peraltro, sul punto, occorre rimarcare, come già affermato dalla sentenza n. 5 del 2018, che «nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo (tanto che sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 del 2017)».</p>
<p>Tutto ciò considerato, può ragionevolmente giungersi a un approdo esegetico che valorizza la genesi delle disposizioni impugnate, il loro dato testuale, il loro contenuto, la loro ratio oggettiva e la loro finalità come espressione della competenza della Regione in materia di organizzazione del servizio sanitario e, dunque, di tutela della salute ex art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>In definitiva, nell’attribuire alla Giunta regionale la facoltà di individuare i reparti in cui consentire l’accesso ai soli operatori sanitari che si siano attenuti alle indicazioni del PNPV vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale e nel prevedere le relative sanzioni amministrative per i trasgressori, gli impugnati art. 1, comma 1, e artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 dettano esclusivamente una disciplina sull’organizzazione dei servizi sanitari della Regione, senza discostarsi dai principi fondamentali nella materia «tutela della salute» riservati alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., senza introdurre obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, senza imporre obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato.</p>
<p>3.4.– Dalle considerazioni che precedono consegue che neppure possono ritenersi violati gli altri parametri evocati dalla difesa statale e, segnatamente, gli artt. 3 e 32 della Costituzione, tenuto anche conto della possibilità di esenzione ammessa dall’art. 2 della legge reg. impugnata, in caso di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche.</p>
<p>Quanto alla asserita violazione del principio di eguaglianza, basti osservare che, così come sopra interpretate, le disposizioni impugnate non introducono alcun obbligo vaccinale ulteriore rispetto a quelli già indicati a livello statale e dunque non determinano alcuna asimmetria sul territorio nazionale.</p>
<p>Quanto alla riserva di legge di cui all’art. 32 Cost., la paventata violazione non sussiste, né per effetto dell’art. 1, comma 1, né ad opera dell’art. 4 (dal primo richiamato): una volta escluso, alla luce delle considerazioni appena esposte, che la legge in esame imponga agli operatori sanitari l’effettuazione di trattamenti vaccinali non previsti dalla legislazione statale, nessuna censura può muoversi alla determinazione del legislatore regionale di demandare a un atto amministrativo, ossia alla delibera della Giunta regionale menzionata dall’art. 4, il compito di «dettagliare le modalità di attuazione» di una legge che, come si è visto, attiene all’organizzazione sanitaria regionale e che, comunque, non tocca l’ambito dei trattamenti sanitari obbligatori e non incide sulla libertà di auto-determinazione dell’individuo in materia di tutela della salute. Per le medesime ragioni nessun contrasto potrebbe ravvisarsi con l’art. 44 della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), pure evocato dalla difesa statale, pur non costituendo parametro del presente giudizio, il quale riconosce alla Giunta la «potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, l’integrazione nonché dei regolamenti delegati».</p>
<p>3.5.– È appena il caso di aggiungere che parimenti infondata è la censura promossa in riferimento all’art. 5 della medesima legge impugnata, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa per il caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1.</p>
<p>Una volta ricondotta la disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 1, all’ambito dell’organizzazione del servizio sanitario regionale – che la Regione ha legittimamente disciplinato in forza della sua competenza in materia di tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale – ne deriva che la previsione di sanzioni per le violazioni alle prescrizioni da esso stabilite non eccede dalle competenze regionali. In virtù del principio del parallelismo tra il potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e il potere di individuare la sanzione, costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 5 del 2018, n. 94 del 2011 e n. 253 del 2006), la Regione ha legittimamente corredato la disciplina di cui all’art. 1, comma 1, con la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 5.</p>
<p>Naturalmente la condotta sanzionata non può che coincidere con l’accesso, da parte di operatori sanitari che non si siano attenuti alle indicazioni del PNPV, ai reparti individuati con la deliberazione della Giunta, più volte richiamata; mentre deve escludersi che possa essere sanzionato l’eventuale rifiuto opposto dai medesimi operatori sanitari di sottoporsi ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNPV per i soggetti a rischio per esposizione professionale. Il che ovviamente non incide sugli ordinari obblighi ricadenti sul datore di lavoro in tema di sicurezza che restano, appunto, quelli delineati dalla disciplina statale sul punto, dettata in primo luogo dalla clausola generale di cui all’art. 2087 del codice civile e dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, nell’ambito di queste, in particolare per quanto qui interessa, dall’art. 279 in combinato disposto con gli artt. 17, 18 e 41.</p>
<p>4.– Fondato è, invece, il motivo di impugnazione fatto valere nei confronti all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018 in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>4.1.– Tale disposizione stabilisce che, «in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori». Il Presidente del Consiglio dei ministri censura detta disposizione in quanto attribuisce alle direzioni sanitarie il potere di imporre obblighi vaccinali, in violazione dei limiti di competenza stabiliti dall’art. 117, terzo comma Cost., in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e in violazione dell’art. 32 Cost. perché, senza prevedere che siano adeguatamente individuati a livello di fonte primaria i presupposti, il contenuto e i limiti dell’obbligo vaccinale, trasgredisce alla riserva di legge imposta da tale disposizione costituzionale nella materia dei trattamenti sanitari obbligatori.</p>
<p>4.2.– L’inequivocità dell’ordito normativo, incentrato sul verbo «prescrivere» –che in ambito medico rimanda al concetto di ordinare una terapia – e avente a oggetto «vaccinazioni normalmente non raccomandate», non consente di percorrere sentieri interpretativi diversi da quello fatto proprio dalla difesa statale, che censura tale disposizione perché nella sostanza attribuisce alle direzioni sanitarie il potere di imporre trattamenti vaccinali non previsti, né come obbligatori né come raccomandati, dalla legislazione nazionale. In effetti, la disposizione in esame conferisce alle direzioni sanitarie un potere molto ampio e indefinito, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni neppure menzionate a livello statale, senza nemmeno operare alcun rinvio al PNPV. Né vale a delimitare tale potere la previsione che le direzioni sanitarie possono attivarsi solo «in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali», giacché in tal modo verrebbe comunque configurato un potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti, che nell’ordinario schema ordinamentale appartengono alla competenza di altra autorità – indicata in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale dall’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – e comunque necessitano di una previsione statale – come disposto dall’art. 93, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), secondo cui le Regioni, «nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale», possono «disporre l’esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali». Per le ragioni sopra esposte sono riscontrabili nel caso di specie tutte le violazioni costituzionali denunciate dal ricorrente. Infatti, l’intervento regionale invade un ambito riservato al legislatore statale, sia in quanto inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute, come disposto dall’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato «il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili» (sentenza n. 5 del 2018; analogamente sentenza n. 169 del 2017), sia perché attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all’art. 32 Cost., riserva che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost.</p>
<p>Di qui l’illegittimità dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018.</p>
<p>Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per Questi Motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari);</p>
<p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge reg. Puglia n. 27 del 2017 promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, commi secondo, lettera q) e terzo Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 27 del 2017 promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, commi secondo, lettera q) e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-6-2019-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-4-2016-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-4-2016-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-4-2016-n-137/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.137</a></p>
<p>Pres. Del Gaudio, Est. Pantozzi Lerjefors Sulla legittimità del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 24 ottobre 2013, n. 30 e della deliberazione della giunta provinciale del 14 ottobre 2013, n. 1518, aventi per oggetto l’organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze. &#160; Livelli essenziali di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-4-2016-n-137/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-4-2016-n-137/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Del Gaudio, Est. Pantozzi Lerjefors</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 24 ottobre 2013, n. 30 e della deliberazione della giunta provinciale del 14 ottobre 2013, n. 1518, aventi per oggetto l’organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Livelli essenziali di assistenza – Lea – Infermiere professionale – Soccorritore qualificato – Professione sanitaria – Organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze – Emergenza sanitaria – Mezzi di soccorso – Equipaggio di soccorso – Personale sanitario – Formazione sanitaria – Attività di emergenza sanitaria territoriale – <em>Helicopter emergency medical service</em> – Equipaggio di soccorso <em>Hems</em>.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2">Soccorritore qualificato – Infermiere professionale – Operatore del sistema sanitario di emergenza/urgenza – Formazione sanitaria.&nbsp;</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">In ordine all’organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze, che rientra tra le «attività di emergenza sanitaria territoriale» riconducibili ai Lea, è da ritenere legittimo il regolamento provinciale che annovera nell’equipaggio sanitario dell’aeromobile, oltre al medico di emergenza, «un soccorritore con una formazione sanitaria adeguata», quale figura professionale alternativa all’infermiere professionale. Il disposto, infatti, è concepito nel rispetto della normativa vigente che regola la materia nonché della ripartizione delle competenze desumibile dalla lettura dell’art. 117 Cost. Ne consegue, pertanto, che, in tale ambito, la presenza obbligatoria dell’infermiere professionale sulle eliambulanze non costituisce un livello essenziale di assistenza sanitaria.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2">Come sostenuto dal Consiglio di Stato, VI, sentenza 24 febbraio 2014, n. 849, il soccorritore qualificato può essere considerato a tutti gli effetti un «operatore del sistema sanitario di emergenza/urgenza», abilitato a svolgere attività di supporto e ausilio al medico di emergenza, perché in possesso di un’adeguata formazione sanitaria. Trattasi, comunque, di una figura professionale distinta da quella dell’infermiere professionale, cui è riconducibile un’attività meramente ausiliaria e materiale, esercitata su indicazione e sotto la diretta supervisione del medico di emergenza che somministra i farmaci.&nbsp;</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00137/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00031/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</strong><br />
<strong>Sezione Autonoma di Bolzano</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 31 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Collegio Provinciale degli Infermieri &#8211; Assistenti Sanitari ed Infermieri Pediatrici di Bolzano (IPSAVI), in persona del Presidente pt, e Christian Randi, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Manfred Schullian e Christoph Senoner, con domicilio eletto presso il loro studio, in Bolzano, viale Stazione, n. 5;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli e Doris Ambach, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Croce Bianca &#8211; Associazione Provinciale di Soccorso &#8211; Onlus, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Markus Von Zieglauer, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, piazza Domenicani, n. 35;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 30 del 24.10.2013 e della deliberazione della Giunta Provinciale del 14 ottobre 2013 n. 1518, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del 29.10.2013, aventi per oggetto l&#8217;organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e della Croce Bianca &#8211; Associazione Provinciale di Soccorso &#8211; onlus;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con il ricorso in esame sono stati impugnati il decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 24 ottobre 2013 e la presupposta deliberazione della Giunta provinciale n. 1518 del 14 ottobre 2013, aventi per oggetto l’organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze.<br />
A fondamento del ricorso è stato dedotto il seguente articolato motivo:<br />
“Illegittimità del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30 del 24.10.2013, richiamante la deliberazione della Giunta provinciale n. 1518 del 14.10.2013, per contrasto con il D.P.R. 27.3.1992, con le linee &#8211; guida 1/96, recepite dal D.P.C.M. 29.11.2001, con l’accordo Stato &#8211; Regioni 2.3.2005 e con la delibera n. 922/2011 della Giunta provinciale, per travisamento, illogicità, manifesta perplessità e sviamento di potere, nonché per violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Costituzione)”.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e l’associazione provinciale di soccorso Croce Bianca &#8211; onlus (di seguito denominata Croce Bianca), chiedendo entrambe che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per difetto di interesse concreto e attuale, e, in ogni caso, rigettato nel merito, siccome infondato.<br />
Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie (anche di replica), a sostegno delle rispettive difese.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Il Collegio può quindi prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di difetto di interesse, sollevata dalle difese della Provincia autonoma di Bolzano e della Croce Bianca.<br />
Con un unico motivo i ricorrenti affermano che l’impugnato regolamento concernente l’organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze sarebbe illegittimo e lesivo della professione infermieristica nel punto in cui, nel disciplinare l’equipaggio di soccorso HEMS (art. 11), stabilisce che l’equipaggio sanitario è costituito, oltre che dal medico di emergenza, da un infermiere “<em>o un soccorritore con una formazione sanitaria adeguata</em>”.<br />
Il regolamento impugnato si porrebbe in contrasto con la vigente normativa che regola la materia, la quale non menzionerebbe mai la figura del soccorritore. Non appartenendo ad alcuna professione sanitaria, il soccorritore non potrebbe maturare la formazione professionale e l’esperienza di lavoro necessarie per operare in un settore così altamente specialistico, pena lo sconfinamento nell’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.). L’organo amministrativo provinciale avrebbe ancora una volta (come già avvenuto per la disciplina del soccorso con le autoambulanze) ecceduto alle competenze fissate in materia dalla normativa nazionale, dalle linee &#8211; guida sul sistema di emergenza sanitaria 1/1996 e dall’atto di intesa Stato &#8211; Regioni del 2 marzo 2005, che conterrebbero standard minimi vincolanti.<br />
Il regolamento impugnato si porrebbe in contrasto anche con la recente deliberazione della Giunta provinciale n. 922 del 2011, la quale prevede che “<em>i tecnici, al termine dell’attività svolta nell’ambito dell’elisoccorso, saranno sostituiti da personale infermieristico</em>”, dovendo intendersi per “tecnici” i soccorritori che attualmente e abitualmente fanno parte dell’equipaggio di elisoccorso nella Provincia autonoma di Bolzano.<br />
I ricorrenti si dolgono anche che l’Amministrazione resistente abbia travisato la figura professionale infermieristica, dotata di una specifica competenza e formazione professionale nel settore dell’emergenza sanitaria. Attribuendo funzioni professionali specifiche a personale privo di una formazione adeguata, l’Amministrazione sarebbe incorsa nel vizio dello sviamento di potere e avrebbe violato il principio costituzionale di buona amministrazione.<br />
Infine, i provvedimenti impugnati sarebbero anche viziati da incompetenza, essendo la definizione delle attribuzioni di figure professionali particolarmente qualificate riservata alla normativa statale.<br />
Le censure non sono fondate.<br />
Va premesso che l’art. 117 della Costituzione (così come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), stabilisce, al comma 4, che “<em>spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato</em>”.<br />
La materia della tutela della salute rientra tra le materie affidate dall’art. 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente, in ordine alla quale spetta alle regioni la potestà legislativa, “<em>salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato</em>”.<br />
Lo Stato si è però riservato la competenza legislativa esclusiva nella materia della “<em>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</em>” (art. 117, comma 2, lett. m).<br />
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni, e alle regioni in ogni altra materia (art. 117, comma 6, Cost.).<br />
L’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha previsto che “<em>sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle…Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme più ampie rispetto a quelle già attribuite</em>”.<br />
In base al vigente Statuto regionale la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa concorrente nella materia “<em>igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera</em>” (art. 9, numero 10) ed esercita le relative potestà amministrative (art. 16).<br />
Per effetto del combinato disposto delle norme suddette può desumersi che la Provincia autonoma di Bolzano ha una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità (compresa l’assistenza sanitaria ed ospedaliera), da esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato e nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria stabiliti dallo Stato ed esercita la relativa potestà amministrativa.<br />
Per quanto concerne, in particolare, l’assistenza sanitaria di emergenza, l’art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, richiamando l’art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha stabilito che “<em>il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi</em>”. E il successivo art. 5, comma 2, ha chiarito che spetta al Governo determinare “<em>gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato &#8211; regioni</em>”.<br />
In applicazione del decreto suddetto, in data 11 aprile 1996, lo Stato e le regioni hanno adottato le linee guida n. 1/96 sul sistema di emergenza sanitaria. Per quanto concerne i mezzi di soccorso, le linee &#8211; guida, “<em>in attesa della determinazione degli standard relativi alla dotazione e al tipo di mezzi di soccorso e dei requisiti professionali del personale di bordo, così come previsto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992</em>”, hanno previsto che la dotazione di personale sanitario dell’eliambulanza (definita un mezzo di norma integrativo delle altre forme di soccorso) debba essere composta “<em>da un anestesista rianimatore e da un infermiere professionale con documentata esperienza e formazione, o da altro personale qualificato in particolari sedi operative da stabilire in sede regionale</em>”.<br />
Osserva il Collegio che dalle citate linee &#8211; guida, non discende alcun obbligo di presenza sull’eliambulanza dell’infermiere professionale, il quale può essere sostituito da altro “personale”, purché “qualificato”, senza nemmeno che sia neppure previsto che si debba trattare di personale sanitario.<br />
Si tratta, quindi, di un riferimento molto generico, che non preclude al soccorritore, purché adeguatamente formato, di essere presente sull’eliambulanza in sostituzione dell’infermiere professionale.<br />
Poco dopo la riforma costituzionale del 2001, il Governo, dopo aver acquisito l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001, ha definito, con D.P.C.M. 29 novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza sanitaria (c.d. LEA). Per quanto concerne l’emergenza sanitaria territoriale, e, in particolare, le richieste di intervento per emergenza sanitaria e il coordinamento di tali interventi nell’ambito territoriale di riferimento, il decreto richiama, facendole quindi proprie, le sopra illustrate linee &#8211; guida n. 1 del 1996, che, si ribadisce, non prevedono alcun obbligo di presenza dell’infermiere professionale sulle elimabulanze.<br />
Pertanto, il Collegio ritiene di poter escludere che la presenza obbligatoria dell’infermiere professionale sulle eliambulanze costituisca un livello essenziale di assistenza sanitaria, come vorrebbero far credere i ricorrenti.<br />
Non giova ai ricorrenti neppure richiamare le linee &#8211; guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 3 febbraio 2005, posto che il carattere non vincolante di esse si deduce fin dalle premesse, che fanno espressamente salva “<em>l’autonomia delle singole Regioni e Province autonome per ciò che attiene ai modelli organizzativi più consoni alle rispettive realtà territoriali</em>”.<br />
Nel paragrafo 1.4. si legge che “<em>la dotazione di personale sanitario è composta prioritariamente da un medico…, da un infermiere con documentata esperienza e formazione e/o da altro personale qualificato da stabilire in sede regionale</em>”.<br />
Dunque, anche queste linee &#8211; guida prevedono la possibilità di sostituire o affiancare l’infermiere professionale con altro “personale”, purché “qualificato”, da stabilirsi a livello locale.<br />
La circostanza che il paragrafo suddetto faccia riferimento al “personale sanitario” non consente di trarre la conclusione che i soccorritori qualificati non possano essere presenti sulle eliambulanze, dato che il soccorritore che abbia ricevuto un’adeguata formazione sanitaria, può essere considerato a tutti gli effetti quale “<em>operatore del sistema sanitario di emergenza /urgenza</em>”, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 849 del 24 febbraio 2014; in ogni caso, la figura del soccorritore rientra nella voce “altro personale qualificato”, individuato come personale alternativo alla figura dell’infermiere professionale sia nelle linee guida del 1996, sia nell’intesa del 2005.<br />
Dal quadro normativo e regolamentare sopra descritto non può in definitiva ricavarsi alcun principio fondamentale o livello essenziale minimo di assistenza, che concerna l’obbligo della presenza degli infermieri professionali sulle eliambulanze e che costituisca un limite vincolante per la potestà legislativa e amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano.<br />
La citata sentenza del Consiglio di Stato n. 849 del 2014 ha anche accertato definitivamente che il programma di formazione dei soccorritori operanti nell’ambito dell’assistenza sanitaria di emergenza, predisposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, rientra “<em>nei limiti del quadro normativo statale…e non comporta la paventata usurpazione di competenze riservate alla professione sanitaria dell’infermiere</em>”, cosicché si rivelano destituite di fondamento anche le censure riferite alla formazione dei soccorritori in campo sanitario e al lamentato sconfinamento dell’attività dei soccorritori nell’esercizio abusivo della professione sanitaria infermieristica.<br />
La citata pronuncia ha escluso che la Provincia abbia creato una nuova figura di professione sanitaria, alla quale affidare mansioni proprie degli infermieri e ha riconosciuto la figura del soccorritore quale operatore del sistema sanitario provinciale di emergenza, abilitato, dopo aver svolto un’adeguata formazione sanitaria, a svolgere attività di supporto e ausilio al medico di emergenza.<br />
Non coglie nel segno neppure la censura di incompetenza della Provincia in ordine alla definizione delle attribuzioni e alla riserva di specifiche mansioni di interesse pubblico a determinate figure professionali particolarmente qualificate.<br />
Per quanto concerne le attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è sufficiente richiamare il quadro normativo sopra descritto e la sentenza di questo Tribunale n. 94 del 26 marzo 2015, che ha trattato la parallela questione della presenza alternativa dell’infermiere professionale e del soccorritore sulle autoambulanze della Provincia autonoma di Bolzano, rigettando il ricorso presentato sempre dal Collegio provinciale degli infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici di Bolzano avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 922 del 6 giugno 2011. Nella citata sentenza, è stato affermato che la Provincia autonoma di Bolzano dispone comunque di “<em>margini di autonomia per una disciplina normativa e regolamentare in parziale difformità da quella statale, purché garantisca prestazioni con livelli non inferiori agli standard minimi fissati dalla normativa statale</em>”.<br />
Per quanto concerne, invece, le competenze in materia di formazione professionale si richiama la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 849 del 2014, che, nel valutare la legittimità della deliberazione provinciale di approvazione del programma di formazione per soccorritori, ha escluso ogni “<em>usurpazione di competenze riservate alla professione sanitaria degli infermieri</em>”, affermando che ai soccorritori non vengono attribuiti “<em>compiti ed attività riservate alla professione sanitaria infermieristica, quali definite, in seguito alla legge di riforma delle professioni sanitarie… nelle tre fonti costituite dai decreti ministeriali istitutivi dei rispettivi profili professionali, dall’ordinamento didattico universitario e dal codice deontologico della professione di infermiere</em>”. La competenza dei soccorritori consiste in un’attività meramente ausiliaria e materiale, che viene esercitata su indicazione e sotto la diretta supervisione del medico di emergenza, che somministra i farmaci, ed è sempre presente sulle eliambulanze.<br />
Per tutte le ragioni espresse il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Croce Bianca le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), a favore di ciascuna delle parti, oltre IVA, CPA e altri oneri di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Terenzio Del Gaudio, Presidente<br />
Margit Falk Ebner, Consigliere<br />
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore<br />
Edith Engl, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-4-2016-n-137/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</a></p>
<p>Pres. Galtieri, Est.Tenore – P.M. GrassoProcura regionale c. Deghi, Poli (avv. Ambrosini e Dal Molin), Furlanetto (avv.Travi) sulla nozione e sul risarcimento del danno ambientale Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione. Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione ex art. 300 del d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Galtieri, Est.Tenore – P.M. Grasso<br />Procura regionale c. Deghi, Poli (avv. Ambrosini e Dal Molin), Furlanetto (avv.Travi)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione e sul risarcimento del danno ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione.</p>
<p>Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Nozione ex art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 –- Rapporti con nozione ex art. 2  direttiva 2004/35/CE  &#8211; Nozione nazionale più ampia &#8211; Tutela civilistica anche delle risorse naturali.</p>
<p>Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale – Tutela risarcitoria nei confronti dello Stato &#8211; Art. 311, del d.gs 152/2006 – Ripristino o per equivalente.</p>
<p>Ambiente – Tutela- Soggetti coinvolti – Per adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino – Individuazione – Conseguenze – Legittimazione ed obbligo di agire – Omissione – Illegittimità foriera di danno.</p>
<p>Ambiente – Tutela &#8211; Legislativa, penale, amministrativa, civile, e, amministrativo-contabile  &#8211; Cumulabilità.</p>
<p>Ambiente – Danno ambientale – Tutela – Riparto di giurisdizione – Giudice ordinario e contabile &#8211; Art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 – Generale giurisdizione ordinaria &#8211; Danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti &#8211; Obbligo di denuncia del Ministro dell&#8217;ambiente – Giurisdizione contabile.</p>
<p>Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Danno ambientale –Provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti – Segnalazione alla Procura non tramite Ministero dell’ambiente ex art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 ma tramite Corpo Forestale dello Stato &#8211; &#8211; Giurisdizione contabile &#8211; Sussiste</p>
<p>Ambiente – Danno ambientale – Tutela – Riparto di giurisdizione – Giudice ordinario e contabile – Novella disciplina ex art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 –  Portata temporale – Art.5 c.p.c. &#8211; Danno provocato da funzionari pubblici segnalato da Corpo Forestale &#8211; Domande di risarcimento del danno successive al d.lgs. n.152 del 2006 – Giurisdizione contabile – Sussiste.</p>
<p>Ambiente – Danno ambientale – Tutela – Riparto di giurisdizione – Giudice ordinario e contabile – Novella disciplina ex art. 313, co.6,  d. lgs. n.152 del 2006 –  Portata temporale – Art.5 c.p.c. &#8211; Danno provocato da funzionari pubblici prodotto prima e dopo il novello d.lgs. n.152 del 2006 – Danno tuttavia ad oggi sussistente – Per costi di ripristino ad oggi acclarati e quantificati – Giurisdizione contabile – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla luce della nota definizione dottrinale sui tre significati giuridici di ambiente (ambiente come paesaggio; ambiente come difesa degli elementi costitutivi del pianeta -acqua, suolo, aria etc.- e ambiente come territorio oggetto del diritto urbanistico) e della giurisprudenza fondata sull’analisi degli artt. 9 e 32 della Costituzione, può ormai ritenersi pacifica la definizione di ambiente come “bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutele; ma tutte nell&#8217;insieme, sono riconducibili ad unità” (1).</p>
<p>In base all’art. 300 del d.lgs.152/2006, il legislatore italiano fornisce per la prima volta una definizione di danno ambientale, statuendo che “E&#8217; danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell&#8217;utilità assicurata da quest&#8217;ultima”: trattasi di una definizione diversa da quella di cui all&#8217;art. 2 della direttiva 2004/35/CE  (secondo cui è danno ambientale: a) il danno alle specie e agli habitat naturali protetti in base alle direttive Habitat ed Uccelli della Comunità Europea, ad esclusione di quei danni preventivamente identificati di un&#8217;“attività professionale” espressamente autorizzata dalle autorità competenti; b) il danno alle acque, vale a dire qualsiasi modificazione significativa e negativa dello stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l&#8217;articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;  c) ogni contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell&#8217;introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze preparati organismi o microrganismi) perché effettuando un generico riferimento alle “risorse naturali” sembra dare ingresso alla tutela civilistica anche a risorse naturali, come per esempio l&#8217;atmosfera, escluse dalla definizione di danno ambientale contenuta nella direttiva comunitaria.</p>
<p>L&#8217;art. 311, del d.gs 152/2006 dedicato al “Risarcimento del danno ambientale”, ribadendo la risarcibilità del danno ambientale già statuita dall’art.18, l. n.349/1986 (seppur con devoluzione della giurisdizione all’a.g.o., stabilisce che chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all&#8217;ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.</p>
<p>I soggetti coinvolti, in varie vesti, nella protezione dell’ambiente sono molteplici: Ministero dell’Ambiente,  Regioni, Province, Comunità montane, Comuni, Enti-Parco, Corpo Forestale, Magistratura penale, nonché le stesse persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che vantino un interesse alla partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino: anche esse sono legittimate ad agire, secondo i principi generali,  per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del Ministero, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, avanti al giudice amministrativo.</p>
<p>Il bene “ambiente” trova nel nostro ordinamento, sul piano preventivo e repressivo, una tutela legislativa, penale, amministrativa, civile, e, come questo giudizio conferma, anche amministrativo-contabile  a fronte di condotte di soggetti pubblici-persone fisiche che con la loro inerzia producano danno ambientale.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 313, co.6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all&#8217;Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio” Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto all&#8217;Ufficio di Procura regionale”, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte (2). </p>
<p> Qualora la conoscenza di un danno ambientale da parte della Procura contabile  avvenga non già su segnalazione del Ministero dell’ambiente  ai sensi dell’art. 313, co.6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, ma del Corpo Forestale con relazione, specifica, concreta e dettagliata (parametri di ricevibilità/procedibilità dell’azione della Procura rilevanti ex 17, comma 30-ter, del d.l. n.78/2009), tale canale di conoscenza non preclude la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti, quali i convenuti, incontestabilmente sottoposti a giurisdizione contabile quali funzionari pubblici autori di un danno a beni pubblici (3). </p>
<p>Il decreto legislativo n. 152 del 2006 nel dettare norme in materia ambientale ha disposto: a) all’art. 318, co. 2, lett. a), l’abrogazione dell’art. 18, co.2 della legge n. 349 del 1986 a mente della quale per la materia del danno ambientale disciplinata dal comma 1 «la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3»; b) all’art. 313, comma 6, che «nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio»: ne consegue che tale novello riparto di giurisdizione trova immediata applicazione, in base a quanto previsto dall’art. 5 c.p.c., alle domande di risarcimento del danno proposte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (4). </p>
<p>Ai sensi dell’art. 303, comma 1 lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 la parte sesta di tale d.lgs. (che comprende anche l’art. 318) «non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto»: tuttavia sussiste la giurisdizione contabile (e non quella ordinaria) qualora la pretesa attorea azionata  si fondi su un danno ambientale quale “costo monetario per le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”, acclarato dal Corpo Forestale dello Stato con relazione successiva a tale d.lgs. n.152 in relazione al danno ambientale da ripristinare ad oggi sussistente e, dunque, ben successivo al 2006, data di entrata in vigore del d.lgs n.152.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	C.cost. 30 dicembre 1987, n. 641<br />	<br />
-2	Sul tema C.Conti Sez. Sardegna, 18 settembre 2008 n.1830, confermata da sez.I app., 31.1.2013 n.77.<br />	<br />
-3	C.conti, sez.Molise, 6.12.2010 n.144; id., sez.Toscana 31.5.2012 n.273.<br />	<br />
-4	C.conti, sez.II app., 26.11.2014 n.684.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/22286_22286.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-31-7-2015-n-137/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2015 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.137</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Mazzella in tema di disciplina del pubblico impiego Pubblico impiego – Rapporti Stato/Regioni –Artt. 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) – Disposizioni relative a concorsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>in tema di disciplina del pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Rapporti Stato/Regioni –Artt. 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) – Disposizioni relative a concorsi e posti destinati al personale già in servizio nel ruolo della Giunta – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                               ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                                  ”<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario             MORELLI                                                 ”<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-5 luglio 2012, depositato in cancelleria il 10 luglio 2012 ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2012.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto </i>l’atto di costituzione della Regione Piemonte; <br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
<i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>   1. &#8211; Con ricorso del 27 giugno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).<br />	<br />
1.1. &#8211; Quanto all’art. 46 delle legge regionale piemontese, secondo il Presidente del Consiglio tale disposizione, legittimando un inquadramento riservato di personale, presenterebbe alcuni evidenti profili di illegittimità costituzionale.<br />	<br />
In particolare, i commi 2 e 3 di tale articolo prevedrebbero, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, l’espletamento di concorsi destinati al personale già in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte. In tal modo, le predette disposizioni si porrebbero in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, e segnatamente con quelli di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché con la regola del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, che ammette eventuali deroghe solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.<br />	<br />
Inoltre, il successivo comma 4, stabilendo che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l’altro, la percentuale di riserva di posti non inferiore al 40 per cento, riferita al personale di cui al comma 3, si porrebbe in contrasto con i sopra citati artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché con la costante giurisprudenza della medesima Corte costituzionale, che prevede che, anche nel caso in cui le deroghe siano giustificate, la riserva di posti a favore del personale interno non sia superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.<br />	<br />
1.2. &#8211; Quanto alla norma contenuta nell’art. 47 della legge regionale censurata, essa detterebbe, in contrasto con la corrispondente disciplina introdotta dal legislatore statale con gli artt. 4, 91, 120 e 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), una propria, autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche e, segnatamente, della individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l’attività di collaudo, determinando una violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione.<br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la materia dei «lavori pubblici», pur non essendo elencata nell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, non verrebbe per ciò solo a ricadere nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al quarto comma del citato articolo 117, ma, a seconda dell’oggetto al quale afferisce la disposizione censurata, andrebbe di volta in volta attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o a potestà legislativa concorrente.<br />	<br />
In particolare, la materia della disciplina dei lavori pubblici rientrerebbe nella potestà esclusiva statale, per i profili attinenti la tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione e per gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici, individuati dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.<br />	<br />
Quest’ultimo, prosegue il Presidente del Consiglio, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina di molteplici momenti della procedura ad evidenza pubblica, tra i quali la qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa, i criteri di aggiudicazione, il subappalto, la stipulazione e l’esecuzione dei contratti, compresa la direzione dell’esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità ed infine il collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative ed il contenzioso.<br />	<br />
Tali materie, essendo riconducibili alle nozioni di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere <i>e</i>) ed <i>l</i>), della Costituzione, richiederebbero una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale, dovendo, pertanto, considerarsi vincolanti, per i legislatori regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.<br />	<br />
Ebbene, l’art. 47 (commi da 1 a 9) della legge regionale, prevedendo l’affidamento di collaudo di lavori pubblici a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco, contrasterebbe con i predetti principi. Pertanto, il legislatore regionale, disciplinando la materia dei collaudi in deroga alle disposizioni statali in materia, violerebbe i principi generali in materia di ordinamento civile che l’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione riserva allo Stato.<br />	<br />
2. &#8211; Si è costituita nel giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Invero, secondo la Regione resistente, quanto al primo motivo di ricorso, la fattispecie oggetto della legge impugnata riguarderebbe personale che, sebbene assunto a tempo determinato, avrebbe dovuto, per questo, superare un concorso pubblico quale forma ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, in adesione al canone dell’efficienza e al principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione. A tal proposito richiama un parere da essa appositamente richiesto al Consiglio di Stato, in veste consultiva.<br />	<br />
Quanto all’art. 47, la Regione ritiene che la norma impugnata non violerebbe le competenze statali, né tanto meno le norme in materia di codice degli appalti, non derogando ai requisiti e alle modalità di selezione previsti dalla normativa statale.<br />	<br />
3. &#8211; Con memoria depositata nei termini, il Presidente del Consiglio ha insistito per l’accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori considerazioni in diritto.<br />	<br />
Con ulteriore memoria, la Regione Piemonte ha segnalato l’approvazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge n. 213 del 2012, nel quale, al comma 1, si dispone l’erogazione, a determinate condizioni, di una somma pari all’80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni, sottoponendo tale erogazione ad una serie di condizioni e limiti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).<br />	<br />
1.1. &#8211; Quanto all’art. 46 delle legge regionale piemontese, tale disposizione, secondo il Presidente del Consiglio, presenta alcuni evidenti profili di illegittimità costituzionale. Essa, dopo aver previsto, nell’ambito di un piano occupazionale triennale, l’espletamento di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, stabilisce, al comma 4, che tale misura si applica anche al personale precario in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e «assunto» mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte e dispone che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l’altro, la percentuale, non inferiore al 40 % dei posti a tempo indeterminato da coprire, di posti da riservare in favore del predetto personale precario.<br />	<br />
In tal modo, la disposizione regionale introdurrebbe una forma di assunzione riservata a personale interno, in deroga al principio del pubblico concorso, senza prevedere né una specifica ragione giustificatrice di tale deroga, né alcun limite massimo (ed anzi prevedendo esplicitamente un solo limite minimo del 40%).<br />	<br />
Al contempo, la disposizione affiderebbe il compito di individuare in concreto la percentuale di riserva all’organo esecutivo della Regione e, in tal modo, attribuirebbe ad esso il potere incondizionato e discrezionale di porre virtualmente nel nulla il principio del pubblico concorso, assumendo il personale a tempo indeterminato, destinato a svolgere la propria attività presso la Giunta stessa, mediante la stabilizzazione del personale precario già in servizio, all’unica condizione che lo stesso sia stato a sua volta selezionato mediante avviso di selezione pubblica per esami o per titoli.<br />	<br />
1.2. &#8211; Il Presidente del Consiglio denuncia, inoltre, l’illegittimità dell’art. 47 della legge regionale censurata, che detta una propria autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche e, segnatamente, della individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l’attività di collaudo, per contrasto con la corrispondente disciplina dettata dagli artt. 4, 91, 120 e 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e, in generale, la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione.<br />	<br />
La norma censurata disciplina l’attività di collaudo e, in particolare, i criteri di  scelta dei soggetti preposti ad effettuare il collaudo stesso. Essa dispone che gli incarichi di collaudo delle opere pubbliche date in appalto siano affidati a dipendenti regionali, attingendo a un elenco appositamente predisposto, al quale i dipendenti possono far domanda, e fissa i criteri per la formazione di detto albo; in mancanza di dipendenti idonei, prevede che la Regione possa affidare tale incarico, mediante procedure ad evidenza pubblica, a soggetti esterni, eventualmente anche non iscritti ad albi di collaudatori, indicandone le ragioni, o infine ad una apposita commissione composta di massimo tre membri; in tali casi, stabilisce che l’incarico di collaudo potrà essere conferito mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
La norma affida, poi, ad un regolamento regionale la disciplina degli aspetti organizzativi, economici e gestionali inerenti alla tenuta degli albi dei collaudatori, definendo le categorie di opere e lavori per i quali è possibile chiedere l’iscrizione all’albo per l’effettuazione dei collaudi, i criteri e le modalità per le iscrizioni negli albi, i compensi dei collaudatori e le modalità per l’affidamento dell’incarico; stabilisce, infine, alcune incompatibilità a svolgere il compito di collaudatore.<br />	<br />
2. &#8211; Entrambe le questioni sono fondate.<br />	<br />
2.1. &#8211; Quanto alla prima, riguardante l’art. 46, commi 2, 3 e 4, questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all&#8217;interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai princìpi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 99 del 2012 e n. 51 del 2012).<br />	<br />
Con tali principi contrastano anche le disposizioni che lasciano aperta all’amministrazione regionale la possibilità di indire concorsi interamente riservati. Esse violano, infatti, i principi del pubblico concorso, quello di imparzialità e quello di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 169 del 2010).<br />	<br />
Non ha pregio il rilievo della Regione, secondo cui i lavoratori precari da stabilizzare, di cui si occupa la legge piemontese censurata sono stati a suo tempo “assunti” (o, per l’esattezza, scelti quali lavoratori a tempo determinato) mediante avviso di selezione pubblica per titoli ed esami. La stabilizzazione senza concorso, in assenza di comprovate, insuperabili esigenze dell’ente pubblico e, soprattutto, in mancanza di un limite massimo predeterminato è stata più volte ritenuta illegittima da questa Corte. Essa ha avuto modo di chiarire: «la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive» (sentenza n. 235 del 2010).<br />	<br />
Anche con riferimento alla norma regionale qui censurata va, dunque, ribadito che «il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all’amministrazione, ma anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati <i>ab origine</i> mediante concorso, in rapporti di ruolo», per cui «deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sent. n. 52 del 2011).<br />	<br />
La deroga al principio del pubblico concorso non trova alcuna giustificazione anche nel caso in esame e, pertanto, la norma censurata deve essere dichiarata illegittima.<br />	<br />
2.2. &#8211; Anche la seconda questione, relativa all’art. 47, commi da 1 a 9, della legge piemontese censurata, è fondata.<br />	<br />
In materia di lavori pubblici, questa Corte, nel confermare la legittimità costituzionale dell’art. 4,  comma 3, del “codice degli appalti”, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti (ivi compresi direzione dell’esecuzione e direzione dei lavori, contabilità e collaudo), ha chiarito che le norme attinenti alla fase dell’esecuzione del contratto privatistico rientrano nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, ad eccezione delle sole disposizioni di tipo meramente organizzativo o contabile (sentenza n. 401 del 2007).<br />	<br />
Tale principio è stato successivamente ribadito da questa Corte anche con riguardo all’attività di collaudo, specificamente disciplinata dalla norma regionale qui censurata, sul presupposto che anche tale fase del procedimento ad evidenza pubblica è relativa all’esecuzione del contratto e, pertanto, rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 431 del 2007).<br />	<br />
La norma censurata, infatti, ben lungi dal limitarsi a disciplinare aspetti meramente organizzativi dell’attività di collaudo, si pone in contrasto con i princìpi ricordati, violando l’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost.<br />	<br />
Non è fuor di luogo ricordare, infatti, che attraverso la regolamentazione della scelta dei collaudatori, la determinazione del loro compenso, la disciplina delle condizioni alle quali poter ricorrere a collaudatori esterni e finanche a collaudatori non iscritti nell’apposito albo, la norma piemontese definisce lo <i>standard</i> di professionalità dei collaudatori, condizionando in tal modo l’accuratezza del collaudo e, dunque, del controllo di corrispondenza dell’opera realizzata a quanto dedotto in contratto.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-6-2013-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2013 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2012 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-9-7-2012-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-9-7-2012-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-9-7-2012-n-137/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2012 n.137</a></p>
<p>Va sospeso il decreto con cui il Rettore dell&#8217;Università degli studi di Chieti-Pescara ha comunicato al ricorrente la non idoneità del titolo in suo possesso rilasciato dall&#8217;Istituto nazionale corsi professionali di Cosenza per accedere ai benefici della conversione creditizia ai fini dell&#8217;iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, in relazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-9-7-2012-n-137/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2012 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-9-7-2012-n-137/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2012 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto con cui il Rettore dell&#8217;Università degli studi di Chieti-Pescara ha comunicato al ricorrente la non idoneità del titolo in suo possesso rilasciato dall&#8217;Istituto nazionale corsi professionali di Cosenza per accedere ai benefici della conversione creditizia ai fini dell&#8217;iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, in relazione al tempo decorso dal conseguimento della laurea in fisioterapia ed al danno lamentato grave ed irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00137/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00248/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 248 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Angelo Coco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Jannarelli, con domicilio eletto presso Carla Ferrara in Pescara, via Firenze, 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi “G. D&#8217;Annunzio” di Chieti-Pescara</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto n. 524 del 4 aprile 2012 con cui il Rettore dell&#8217;Università degli studi “G. D&#8217;Annunzio” di Chieti-Pescara ha comunicato al ricorrente la non idoneità del titolo in suo possesso rilasciato dall&#8217;Istituto nazionale corsi professionali di Cosenza per accedere ai benefici della conversione creditizia ai fini dell&#8217;iscrizione al corso di laurea in fisioterapia.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “G. D&#8217;Annunzio”;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l&#8217;avv. Antonio Jannarelli per il ricorrente e l&#8217;avv. distrettuale dello stato Domenico Pardi per l&#8217;Università resistente;	</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso sia assistito dal prescritto fumus in relazione al tempo decorso dal conseguimento della laurea in fisioterapia e che il danno lamentato sia grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 24 gennaio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-9-7-2012-n-137/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2012 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.137</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;appalto comunale dei servizi di portierato di un immobile storico, di una biblioteca e di altri servizi accessori di pulizia. Rilevato, ad un sommario esame, che le dedotte censure inerenti il giudizio favorevole di anomalia espresso nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;appalto comunale dei servizi di portierato di un immobile storico, di una biblioteca e di altri servizi accessori di pulizia. Rilevato, ad un sommario esame, che le dedotte censure inerenti il giudizio favorevole di anomalia espresso nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria non appaiono fondate, atteso che essa, nella sua globalità, al di là di alcune voci singolarmente considerate (oneri per acquisto prodotti pulizia e materiali di consumo) risulta complessivamente attendibile, come risulta dalla puntuale e diffusa motivazione data dalla stazione appaltante. Ritenuto, in particolare, quanto ai costi del lavoro, che il riferimento al c.c.n.l. 2007 risultava ineludibile per la stazione appaltante, a causa delle vincolanti prescrizioni di cui alla lex specialis (capitolato speciale). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00137/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00088/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 88 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>La Lucentezza s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo Valla e Libera Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla, in Bari, via Q.Sella, 36;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monopoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro, in Bari, via Dante n. 51; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Sgm</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado Diaco, con domicilio eletto presso Giuseppe Chiaia Noya, in Bari, via Manzoni 15;<br /> <br />
<b>Leader Service Soc. Coop.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello, in Bari, via P. Amedeo, 82/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;appalto dei servizi di portierato del Castello di Carlo V, della biblioteca emeroteca &#8220;Prospero Rendella &#8221; e di altri servizi accessori di pulizia disposta in favore del Consorzio Stabile SGM c<br />
&#8211; della graduatoria definitiva delle offerte formulata nella seduta pubblica della commissione di gara del 14.12.2011, nella parte in cui ammette, anziché doverosamente escludere, le due imprese controinteressate;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il verbale della commissione di gara del 14 dicembre 2011, l&#8217;aggiudicazione provvisoria e la relazione di verifica di congruità offerta anomala del dirigente dell&#8217;Area Organizzativa VII	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e del Consorzio Stabile Sgm e della Leader Service soc. coop.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo e Libera Valla, Pierluigi Nocera, Adriano Garofalo, per delega dell&#8217;avv. Corrado Diaco e Francesco Paolo Bello;	</p>
<p>Rilevato, ad un sommario esame, che le dedotte censure inerenti il giudizio favorevole di anomalia espresso nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria Consorzio Stabile SGM, non appaiono fondate, atteso che essa, nella sua globalità, al di là di alcune voci singolarmente considerate (oneri per acquisto prodotti pulizia e materiali di consumo) risulta complessivamente attendibile, come risulta dalla puntuale e diffusa motivazione data dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, quanto ai costi del lavoro, che il riferimento al c.c.n.l. 2007 risultava ineludibile per la stazione appaltante, a causa delle vincolanti prescrizioni di cui alla lex specialis (art 1 c. 5 capitolato speciale).<br />	<br />
Rilevata, conseguentemente, l’impossibilità per la ricorrente di conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione in esame.<br />	<br />
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione dell’invocata tutela cautelare.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza incidentale cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</a></p>
<p>Va sospeso ai fini del riesame il decreto della Prefettura con il quale è stata respinta l’istanza di revoca di un precedente Decreto Prefettizio avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenere armi licenza di porto d’armi; nel provvedimento in epigrafe si afferma l’impossibilità di accogliere l’istanza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso ai fini del riesame il decreto della Prefettura con il quale è stata respinta l’istanza di revoca di un precedente Decreto Prefettizio avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenere armi licenza di porto d’armi; nel provvedimento in epigrafe si afferma l’impossibilità di accogliere l’istanza in quanto dalle informazioni assunte risulta che il pericolo di abuso delle armi non è cessato ma al contrario restano immutate le ragioni che dettero luogo al divieto; rilevata la genericità della motivazione del provvedimento, a fronte delle spiegazioni circa il successivo venire meno delle ragioni che avevano giustificato all’epoca l’adozione del divieto di detenere armi e, nel prosieguo, il permanere del predetto divieto, va accolta la domanda cautelare, ai fini di consentire l’esercizio del potere di riesame dell’amministrazione nei termini della L. n. 241/1990. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00137/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00347/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 347 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ernesto Paltracca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bontempi N. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto emanato dalla Prefettura di Perugia — Ufficio Territoriale del Governo, prot.n. 28393 2611 del 4 agosto 2011, a firma del Dirigente Silvi Barbieri, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del precedente Decreto Prefettizio n. 0014874/2009 del 6 aprile 2009, avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenere armi licenza di porto d’armi; di ogni altro atto presupposto, connesso è/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ravvisato che nel provvedimento in epigrafe si afferma l’impossibilità di accogliere l’istanza in quanto dalle informazioni assunte risulta che il pericolo di abuso delle armi non è cessato ma al contrario restano immutate le ragioni che dettero luogo al divieto;<br />	<br />
rilevata la genericità della motivazione del provvedimento, a fronte delle spiegazioni circa il successivo venire meno delle ragioni che avevano giustificato all’epoca l’adozione del divieto di detenere armi e, nel prosieguo, il permanere del predetto divieto;<br />	<br />
ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare, ai fini di consentire l’esercizio del potere di riesame dell’amministrazione nei termini della L. n. 241/1990.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria in accoglimento della domanda cautelare sospende l’impugnato provvedimento ai fini del riesame.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-1-2011-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-1-2011-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-1-2011-n-137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.137</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. P. De BernardinisS.V. (Avv. D. Iaria) c/ Comune di Montescudaio (n.c.) 1. Siti inquinati – Fallimento impresa responsabile dell’inquinamento – Illegittima ordinanza di bonifica area – Diretta alla curatela fallimentare 2. Fallimento – Curatela fallimentare – Il curatore non sostituisce il fallito in tutti i suoi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-1-2011-n-137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-1-2011-n-137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. P. De Bernardinis<br />S.V. (Avv. D. Iaria) c/ Comune di Montescudaio (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Siti inquinati – Fallimento impresa responsabile dell’inquinamento – Illegittima ordinanza di bonifica area – Diretta alla curatela fallimentare	</p>
<p>2. Fallimento – Curatela fallimentare – Il curatore non sostituisce il fallito in tutti i suoi obblighi – Procura fallimentare – Scopo liquidativo – Non sostitutivo	</p>
<p>3. Inquinamento sito – Mancata ascrivibilità responsabilità – Onere p.a. – Esecuzione d’ufficio opere di bonifica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento commissivo od omissivo dell’impresa fallita (C.d.S., Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328).<br />
Il potere di disporre dei beni fallimentari, secondo le regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato, non comporta necessariamente – per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le cui affermazioni il Collegio condivide – il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, volti alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica dei fattori inquinanti.	</p>
<p>2. E’ proprio il richiamo alla disciplina del fallimento e della successione nei contratti a dimostrare che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, non potendosi invocare l’art. 1576 c.c., poiché l’obbligo di mantenimento della cosa locata in buono stato riguarda i rapporti tra conduttore e locatore e non si riverbera, direttamente, sui doveri fissati da altre disposizioni, dirette ad altro scopo (C.d.S., Sez. V, n. 4328/2003.).<br />
Il curatore non è il produttore dei rifiuti, né lo diventa con la dichiarazione di fallimento, poiché non sostituisce il fallito e la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell’impresa fallita. Peraltro, quando (come nella fattispecie per cui è causa) è il fallito ad aver prodotto i rifiuti e cagionato un danno all’ambiente, sullo stesso grava l’onere per il relativo smaltimento, da soddisfare, come già esposto, con l’insinuazione al passivo fallimentare del credito sorto in capo alla P.A. che ha anticipato le relative spese.	</p>
<p>3. In mancanza dell’ascrivibilità alla curatela fallimentare di una condotta illecita o di un comportamento corresponsabile, alla P.A. non resta che procedere all’esecuzione d’ufficio ed al recupero delle somme anticipate con insinuazione del relativo credito al passivo fallimentare, in conformità, del resto, all’art. 18, comma 5, del d.m. n. 471/1999 (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1318/2001, cit.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00137/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00736/2008 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 736 del 2008, proposto dal	</p>
<p>rag. <b>Sergio Volterrani</b>, quale curatore del Fallimento “Risparmio di Mondini Antonio &#038; C. S.n.c.”, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Iaria e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Montescudaio</p>
<p><i>nei confronti di<br />	<br />
</i>Mondini Antonio</b> e <b>Mondini Maria </p>
<p><i>per l’annullamento,<br />	<br />
</i></b><i>previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; dell’ordinanza del Comune di Montescudaio n. 9 (prot. gen. 1137) del 19 febbraio 2008, con cui è stato ingiunto al sig. Sergio Volterrani, quale curatore fallimentare della “Risparmio di Mondini Antonio &#038; C. S.n.c.”, ed ai sigg.ri Mondini Antonio e Mondini Maria, quali soci della stessa, di presentare entro trenta giorni dalla notificazione un piano di bonifica dell’immobile (capannone industriale sito in via Poggio Gagliardo n. 29) individuato al catasto fabbricati al foglio 22, part. 67, sub. 14), per la rimozione di ogni residuo dei materiali combusti depositatisi nell’area in esame in conseguenza dell’incendio del capannone;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 490/2008 del 15 maggio 2008, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;<br />	<br />
Vista la memoria conclusiva depositata dal ricorrente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 10 dicembre 2010 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Udito il difensore presente della parte costituita, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. A seguito del fallimento della società “Risparmio di Mondini Antonio &#038; C. S.n.c.”, nonché dei soci illimitatamente responsabili, Mondini Antonio e Mondini Maria, veniva nominato curatore del fallimento il rag. Sergio Volterrani.<br />	<br />
1.1. Nell’attivo del fallimento il curatore rinveniva un immobile, già di proprietà della società fallita, ubicato nel Comune di Montescudaio e consistente in un capannone industriale, che in data 16 luglio 2005 era stato interessato da un incendio, con conseguente danneggiamento della struttura e deposito, al suo interno, di materiale combusto.<br />	<br />
1.2. Di tale capannone il giudice delegato disponeva, con provvedimento del 21 febbraio 2008, la vendita senza incanto, ponendo a carico dell’aggiudicatario eventuali oneri per la bonifica dell’area. Tuttavia, il 26 febbraio 2008 veniva notificata al predetto sig. Volterrani l’ordinanza del Comune di Montescudaio n. 9/2008 (prot. gen. n. 1137) del 19 febbraio 2008, recante ingiunzione a carico del medesimo (nella sua veste di curatore del fallimento), nonché dei sigg.ri Mondini Antonio e Maria, quali soci della società fallita, di presentare entro trenta giorni un piano di bonifica per la rimozione di ogni residuo dei materiali combusti depositatisi a seguito dell’incendio del capannone.<br />	<br />
2. Avverso l’ora vista ordinanza del Comune di Montescudaio è insorto il sig. Volterrani, nella sua veste di curatore del fallimento, impugnandola con il ricorso in epigrafe (dopo averne chiesto senza esito il ritiro alla P.A.) e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.<br />	<br />
2.1. A supporto del gravame, ha dedotto le doglianze di:<br />	<br />
&#8211; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 e 192 del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di buon andamento e correttezza e per lesione del<br />
&#8211; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22/1997 (ora artt. 192 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 18 del d.m. n. 471/1999, eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti e difetto di istruttoria, giacché<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22/1997 sotto differente profilo ed eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e difetto di istruttoria, perché anche laddove si ritenesse che la curatela fallimentare possa e<br />
2.2. Il Comune di Montescudaio, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
2.3. Nella Camera di consiglio del 15 maggio 2008 il Collegio, considerata la precedente adozione, da parte del Comune, di ordinanze per la messa in sicurezza e la rimozione dei materiali combusti a carico dei titolari della società fallita, ritenuta l’impossibilità di accollare al curatore del fallimento oneri di bonifica direttamente riconducibili a situazioni perfezionatesi in capo all’impresa fallita in epoca antecedente al fallimento e considerata, da ultimo, la possibilità per il Comune di eseguire ex officio la bonifica, insinuando il relativo credito al passivo fallimentare, con ordinanza n. 490/2008 ha accolto l’istanza incidentale di sospensione.<br />	<br />
2.4. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.<br />	<br />
2.5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. Si può prescindere dall’esame della censura (violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990) di natura formale-procedimentale dedotta dal ricorrente con il primo motivo, attesa la fondatezza, nel caso di specie, di quelle di natura sostanziale contenute nel secondo e nel terzo motivo.<br />	<br />
3.1. In particolare, deve essere condivisa, alla luce della prevalente giurisprudenza espressasi sulla questione, la doglianza del ricorrente, per cui la curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento commissivo od omissivo dell’impresa fallita (C.d.S., Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328). Al riguardo si è, infatti, sottolineata l’erroneità delle argomentazioni per cui: a) la disponibilità dei beni, anche di quelli classificati come rifiuti nocivi, entrerebbe giuridicamente nella titolarità del curatore, sul quale graverebbe, per conseguenza, il dovere di rimuoverli secondo le leggi vigenti; b) il fallimento subentra negli obblighi facenti capo all’impresa fallita e perciò sarebbe tenuto all’adempimento dei doveri derivanti dall’accertata responsabilità della stessa impresa, come dimostrerebbe tra l’altro la disciplina della legge fallimentare sulla prosecuzione dei contratti facenti capo all’impresa fallita. In realtà, se l’ordinanza impugnata è rivolta al fallimento per effetto dell’inottemperanza dell’impresa a precedenti provvedimenti (com’è avvenuto sia nella fattispecie analizzata dalla giurisprudenza ora riportata, sia nel caso oggetto del ricorso in epigrafe), la curatela fallimentare deve esser considerata estranea alla determinazione degli inconvenienti sanitari riscontrati nell’area interessata. Non basta, a far scattare un obbligo in capo alla curatela, il riferimento alla disponibilità giuridica degli oggetti qualificati come rifiuti inquinanti: il potere di disporre dei beni fallimentari, secondo le regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato, non comporta necessariamente – per la giurisprudenza del Consiglio di Stato in commento, le cui affermazioni il Collegio condivide – il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, volti alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica dei fattori inquinanti. D’altro lato, è proprio il richiamo alla disciplina del fallimento e della successione nei contratti a dimostrare che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, non potendosi invocare l’art. 1576 c.c., poiché l’obbligo di mantenimento della cosa locata in buono stato riguarda i rapporti tra conduttore e locatore e non si riverbera, direttamente, sui doveri fissati da altre disposizioni, dirette ad altro scopo (C.d.S., Sez. V, n. 4328/2003, cit.).<br />	<br />
3.2. Sulla questione si è espresso anche questo Tribunale Amministrativo (T.A.R. Toscana, Sez. II, 1° agosto 2001, n. 1318), che, mutando il proprio precedente orientamento (T.A.R. Toscana, Sez. I, 3 marzo 1993, n. 196; id., Sez. II, 28 aprile 2000, n. 780), ha evidenziato come, in linea di principio, i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non siano beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formino oggetto di apprensione da parte del curatore. L’esclusione della possibilità di sussumere legittimamente i rifiuti nel compendio fallimentare fa, perciò, scartare l’ipotizzabilità di profili di responsabilità di carattere meramente gestorio in capo al curatore. La sentenza in rassegna precisa, inoltre, che per una diversa conclusione sarebbe necessario individuare un’univoca, chiara ed autonoma responsabilità in capo al curatore fallimentare nell’abbandono dei rifiuti di cui trattasi, che, però, va esclusa quando il fatto si è verificato in epoca antecedente all’apertura della procedura fallimentare, richiedendo la normativa di riferimento (a partire dal d.lgs. n. 22/1997) l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario dell’ordine. In mancanza dell’ascrivibilità alla curatela fallimentare di una condotta illecita o di un comportamento corresponsabile, alla P.A. non resta che procedere all’esecuzione d’ufficio ed al recupero delle somme anticipate con insinuazione del relativo credito al passivo fallimentare, in conformità, del resto, all’art. 18, comma 5, del d.m. n. 471/1999 (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1318/2001, cit.). <br />	<br />
3.3. Facendo applicazione del suesposto orientamento al caso qui in esame, non può che concludersi per la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso. Infatti, da un lato, l’ordinanza gravata fa riferimento a due ordinanze emesse nei confronti dei soci della società fallita, rimaste inottemperate (la n. 30/05 e la n. 34/05), dando espressamente atto nel dispositivo che i predetti soci (sigg.ri Maria ed Antonio Mondini) erano proprietari all’epoca dei fatti dell’immobile e dell’area su cui insistono i residui di materiali combusti a seguito dell’incendio del capannone. Dall’altro, nessun addebito sul piano soggettivo, di nessun genere, viene mosso nei confronti della curatela fallimentare, evocata in aggiunta ai succitati sigg.ri Mondini quale soggetto destinatario dell’ordine. In particolare, nessuna menzione viene fatta circa un’eventuale autorizzazione del fallimento a proseguire l’attività svolta in precedenza dall’impresa fallita (ciò che avrebbe potuto legittimare un collegamento dell’obbligo di bonifica all’effettuazione di operazioni potenzialmente inquinanti: C.d.S., Sez. V, n. 4328/2003, cit.). Donde la fondatezza del gravame.<br />	<br />
3.4. Ad una diversa conclusione non si potrebbe pervenire neanche aderendo alla tesi che configura l’illecito ambientale come illecito permanente. In base a detta tesi si è affermata l’applicabilità della normativa di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 a qualsivoglia situazione di inquinamento in atto al tempo dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 22 cit., indipendentemente dal momento del verificarsi del fatto generatore dell’attuale situazione patologica: ciò, però, a condizione che il soggetto che aveva posto in essere la condotta all’epoca in cui non vigeva ancora il d.lgs. n. 22/1997 fosse lo stesso che operava al tempo del verificarsi dell’inquinamento, dopo tale data (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1913). Per quanto sopra detto, si deve escludere che una simile identità sia ipotizzabile tra il fallito e la curatela fallimentare. Sul punto, il Collegio ritiene di aderire in toto alle osservazioni avanzate dal curatore fallimentare nell’istanza di riesame dell’ordinanza gravata e, poi, riprodotte nel ricorso, in base alle quali, al di fuori dell’esercizio provvisorio (caso non verificatosi), il curatore non è il produttore dei rifiuti, né lo diventa con la dichiarazione di fallimento, poiché non sostituisce il fallito e la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell’impresa fallita. Peraltro, quando (come nella fattispecie per cui è causa) è il fallito ad aver prodotto i rifiuti e cagionato un danno all’ambiente, sullo stesso grava l’onere per il relativo smaltimento, da soddisfare, come già esposto, con l’insinuazione al passivo fallimentare del credito sorto in capo alla P.A. che ha anticipato le relative spese.<br />	<br />
4. In definitiva, il ricorso è fondato, in virtù della fondatezza del secondo e del terzo motivo e con assorbimento del primo. Conseguentemente, va disposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza del Comune di Montescudaio, nella parte in cui ingiunge la presentazione del piano di bonifica per l’area interessata in capo al curatore fallimentare.<br />	<br />
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune di Montescudaio, con compensazione nei confronti delle altre parti evocate. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per conseguenza, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Montescudaio al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 3.000 (tremila/00), più gli accessori di legge, compensando le spese nei confronti delle altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella, Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-1-2011-n-137/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. AMIRANTE incostituzionale il regime delle incompatibilità per i geometri Previdenza e assistenza sociale &#8211; Geometri – Pensioni di anzianità &#8211; Incompatibilità con l&#8217;iscrizione ad albi professionali o in elenchi di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente È incostituzionale l&#8217;art. 3, secondo comma, della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale il regime delle incompatibilità per i geometri</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale &#8211; Geometri – Pensioni di anzianità &#8211; Incompatibilità con l&#8217;iscrizione ad albi professionali o in elenchi di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente</span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri) per violazione dell&#8217;art. 4, primo comma, Cost., in ragione della compressione del diritto al lavoro (cfr. sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:<br />
&#8211;	Annibale		MARINI	Presidente<br />	<br />
&#8211;	Franco		BILE		  <br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK			<br />	<br />
&#8211;	Francesco		AMIRANTE		<br />	<br />
&#8211;	Ugo			DE SIERVO		<br />	<br />
&#8211;	Romano		VACCARELLA		<br />	<br />
&#8211;	Paolo			MADDALENA		<br />	<br />
&#8211;	Alfio			FINOCCHIARO		<br />	<br />
&#8211;	Alfonso		QUARANTA		<br />	<br />
&#8211;	Franco		GALLO			<br />	<br />
&#8211;	Luigi			MAZZELLA		<br />	<br />
&#8211;	Gaetano		SILVESTRI		<br />	<br />
&#8211;	Sabino		CASSESE		<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita		SAULLE		<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe		TESAURO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), promosso dal Tribunale di Cuneo, nel procedimento civile vertente tra A. B. e la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, con ordinanza del 9 marzo 2004, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica, prima serie speciale – edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.<br />
<i><br />
    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 7 marzo 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Maurizio Cinelli e Bruno Sconocchia per la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Nel corso di una controversia di natura previdenziale promossa nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, il Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 4, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).<br />
    Premette in punto di fatto il giudice <i>a quo</i> che il ricorrente – avendo maturato quarant&#8217;anni di iscrizione ed effettiva contribuzione in favore della citata Cassa ed avendo compiuto il sessantesimo anno di età – aveva chiesto la liquidazione della pensione di anzianità dopo essersi cancellato dal relativo albo professionale, mantenendo, peraltro, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli architetti. Con provvedimento del 23 aprile 2003 la Cassa gli aveva comunicato che la pensione gli era stata liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ma che l&#8217;erogazione del trattamento era sospesa ai sensi dell&#8217;art. 3 del regolamento di previdenza della Cassa medesima, stante la situazione di incompatibilità determinata dalla permanente iscrizione nell&#8217;albo degli architetti.<br />
    Nel giudizio promosso per vedersi riconosciuto il diritto all&#8217;effettiva percezione della pensione di anzianità, il ricorrente ha prospettato l&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione in esame, perché nel sistema previdenziale dei geometri la pensione di anzianità non si converte in pensione di vecchiaia al raggiungimento della relativa età, con la conseguenza che il geometra titolare di detto trattamento vede limitata in via definitiva la sua possibilità di lavorare. La Cassa convenuta ha rilevato, peraltro, che l&#8217;incompatibilità tra la pensione di anzianità e l&#8217;iscrizione ad un qualsiasi albo professionale è prevista dall&#8217;art. 3 del proprio regolamento di previdenza, così come introdotto con la deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997, sicché l&#8217;eventuale illegittimità costituzionale della norma impugnata non muterebbe la situazione del ricorrente, stante la piena applicabilità della menzionata norma regolamentare.<br />
    Tutto ciò premesso, il Tribunale di Cuneo osserva che – dando per pacifica la natura di ente di diritto privato della Cassa di previdenza in questione, secondo il disposto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e riconoscendo l&#8217;espressa previsione di incompatibilità di cui all&#8217;art. 3 del regolamento citato – in effetti è l&#8217;art. 3, secondo comma, della legge n. 773 del 1982 a disporre che la pensione di anzianità non possa essere corrisposta al geometra in caso di persistente iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi o di svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente; ciò comporta che il dubbio di legittimità costituzionale su tale norma è rilevante nell&#8217;attuale controversia, senza che possa ricondursi alcun effetto alla mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della menzionata norma regolamentare, in quanto la declaratoria di illegittimità della disposizione censurata «produrrebbe i suoi effetti sui provvedimenti adottati in conformità alla stessa ed alla successiva disciplina regolamentare, determinandone la conseguente invalidità».<br />
    In ordine poi alla non manifesta infondatezza, il giudice <i>a quo</i> ravvisa un contrasto tra la norma impugnata e l&#8217;art. 4, primo comma, Cost., richiamando le precedenti sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002 di questa Corte; mentre, infatti, nel sistema dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità è equiparata alla pensione di vecchiaia quando il pensionato raggiunge la relativa età, ciò non avviene per i geometri, con la conseguenza che la titolarità di detto trattamento si risolve, a detta del remittente, in «una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro» di coloro i quali si trovano nella situazione del ricorrente.<br />
    2.— Si è costituita in giudizio la Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.<br />
    La Cassa ricapitola i termini in fatto della vicenda, evidenziando di aver deliberato la liquidazione della pensione di anzianità in favore del ricorrente con contestuale sospensione dell&#8217;erogazione dei relativi ratei; ciò in forza del già citato art. 3 del regolamento di previdenza della Cassa, nel testo risultante dalla modifica introdotta con deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997.<br />
    Ciò premesso, la parte costituita osserva che l&#8217;ordinanza di rimessione erroneamente si richiama alla disposizione censurata anziché alla menzionata norma regolamentare; a suo dire, infatti, l&#8217;art. 3 della legge n. 773 del 1982 integra una condizione ostativa all&#8217;acquisto del diritto a pensione, mentre la norma del regolamento di previdenza della Cassa stabilisce una mera sospensione del trattamento medesimo che lascia inalterata la titolarità del diritto. Da tanto deriverebbe, <i>in primis</i>, l&#8217;inammissibilità della prospettata questione per insufficiente e contraddittoria ricostruzione del quadro normativo, in quanto l&#8217;ordinanza di rimessione avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le discipline regolamentari introdotte dalla Cassa di previdenza a seguito della privatizzazione di cui al d. lgs. n. 509 del 1994; nel caso di specie, infatti, la Cassa afferma di non aver mai invocato, nel giudizio <i>a quo</i>, l&#8217;applicabilità della disposizione censurata e di aver anzi provveduto alla liquidazione della pensione, così riconoscendo l&#8217;esistenza del diritto. In tal modo essa, richiamandosi all&#8217;art. 3, comma 5, del proprio regolamento di previdenza, ha stabilito il diverso e più limitato effetto della inesigibilità della pensione di anzianità, destinato a venir meno al cessare della causa di incompatibilità; un&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, pertanto, non farebbe comunque venire meno il provvedimento di sospensione del trattamento di quiescenza disposto dalla Cassa. D&#8217;altra parte la potestà regolamentare degli enti privatizzati è stata ribadita da numerose norme – l&#8217;ultima delle quali è l&#8217;art. 44, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ed i regolamenti della Cassa sono stati approvati dal Ministero competente alla vigilanza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994.<br />
    Passando infine al merito della questione, la parte sostiene che nessuna violazione dell&#8217;art. 4 Cost. può farsi derivare dalla disposizione denunciata, poiché questa Corte si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere la legittimità costituzionale di numerose norme che stabiliscono l&#8217;incompatibilità tra la titolarità di una pensione – in particolare quella di anzianità – e lo svolgimento di un&#8217;attività lavorativa. Sono state dichiarate infondate, in particolare, le questioni relative alle norme che prevedono il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente, anche con espresso riferimento all&#8217;art. 4 della Costituzione (si richiama, in particolare, la sentenza n. 416 del 1999). Da tanto conseguirebbe, comunque, l&#8217;infondatezza della questione in oggetto.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Tribunale di Cuneo dubita, in riferimento all&#8217;art. 4, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), il quale, nel disciplinare la pensione di anzianità, prevede che «la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall&#8217;albo dei geometri ed è incompatibile con l&#8217;iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente».<br />
    Secondo il giudice <i>a quo</i>, tale disposizione – inserita in un sistema, quale quello previdenziale dei geometri, in cui non è prevista la trasformazione della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia – comporta una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro del geometra titolare di pensione di anzianità, in contrasto con il precetto di cui all&#8217;art. 4 della Costituzione.</p>
<p>    2.— In via preliminare, si rileva che non può essere accolta l&#8217;eccezione di inammissibilità della questione, prospettata dalla difesa della Cassa sotto il profilo del difetto di rilevanza, in quanto il diritto alla pensione non è stato negato al geometra attore nel giudizio di merito, ma ne è stata soltanto disposta la sospensione sulla base della clausola prevista dal regolamento della Cassa stessa.<br />
    Infatti il giudice remittente, cui spetta il giudizio di rilevanza essendone rimesso a questa Corte il controllo sotto il profilo della implausibilità o della contraddittorietà rispetto alle risultanze degli atti, ha osservato che la sospensione stabilita dal regolamento e in concreto imposta è conseguente alla disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di quest&#8217;ultima.<br />
    Siffatta motivazione, conforme a quanto già sostenuto da questa Corte (sentenza n. 437 del 2002) ed all&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente, non è implausibile.</p>
<p>    3.— Nel merito, la questione è fondata.<br />
    Questa Corte è già stata chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui all&#8217;art. 3 Cost., non evocato dall&#8217;attuale remittente, è anche vero che ne fu affermata la illegittimità anche per la violazione dell&#8217;art. 4, primo comma, Cost., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002).<br />
    La Corte, poiché non rinviene argomenti che possano indurre a discostarsi dall&#8217;orientamento espresso con le sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 3 aprile 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2006 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-1-2006-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-1-2006-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-1-2006-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2006 n.137</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore Casa di cura Santa Maria s.p.a. (avv. G. Pellegrino) c. A.U.S.L. BA/4 (avv. G. Collela), Regione Puglia (n.c.) in tema di tetti di spesa e di accreditamento in ambito sanitario 1. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale – Determinazione del contenuto dei contratti-concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-1-2006-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2006 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-1-2006-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2006 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore<br /> Casa di cura Santa Maria s.p.a. (avv. G. Pellegrino) c. A.U.S.L. BA/4 (avv. G. Collela), Regione Puglia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di tetti di spesa e di accreditamento in ambito sanitario</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale – Determinazione del contenuto dei contratti-concessione – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale – Struttura privata accreditata – Accesso – Presupposto.</p>
<p>3. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale – Sistema di accreditamento – Strutture pubbliche e private – Regola dell’equiordinazione – Portata.</p>
<p>4. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale – DIEF – Adozione – Competenza – E’ della giunta regionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche per le controversie che abbiano ad oggetto la determinazione del contenuto dei contratti-concessione e per le questioni che insorgono fra il Servizio sanitario nazionale ed i soggetti convenzionati (ora accreditati ex art. 8-quater, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502), trova ingresso l’art. 5 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le concessioni di attività di un servizio pubblico quale, appunto, l’attività sanitaria, salvo che non sia fatta questione di pagamento dei corrispettivi.<br />
2. Presupposto per accedere alla struttura privata accreditata è la stipula di un accordo o contratto per cui la struttura privata non è tenuta a rendere le prestazioni oltre il tetto individuale di spesa, senza che ciò costituisca violazione del diritto di libera scelta, né discriminazione in danno dei soggetti privati erogatori.</p>
<p>3. In tema di accreditamento nel s.s.n., la regola della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali.</p>
<p>4. In tema di sanità pubblica, la giunta regionale è competente ad adottare il DIEF.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
S E N T E N Z A</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Visto il ricorso <b>477/2004</b>, proposto dalla</p>
<p><B>CASA DI CURA SANTA MARIA SPA</B>, rappresentata e difesa da Pellegrino Avv. Gianluigi, con domicilio eletto in Bari, c/o Avv. M. Di Cagno, via Nicolai 43;</p>
<p align=center>
C O N T R O</p>
<p align=justify>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. Ba/4</b>, rappresentata e difesa da Colella Avv. Giovanni, domiciliatario in Bari, Uff.Leg. Ausl Ba/4 -Lung.Starita, 6;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, n.c.;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p align=justify>
</b><br />
delle determinazioni con le quali la Ausl BA/4 ha fissato il tetto di spesa per l’anno 2003 e delle determinazioni contenute nel contratto 3 novembre 2003 per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero per l’anno 2003;<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi tra cui, in particolare, le delibere regionali nn. 1326 del 4 settembre 2003 e 1073 del 16 luglio 2002;<br />
&#8211; ove occorra, di tutti gli atti richiamati in detto contratto;<br />
della nota della AUSL 5 novembre 2003 n. 26851 di diniego di un budget almeno pari alle somme effettivamente riconosciute per l’anno 1999 (con una differenza di ben 1.524.100, 52, come da atto 28 luglio 2003);<br />
&#8211; della delibera DG n. 107 del 31 gennaio 2003;<br />
<b>e per il risarcimento del danno;<br />
</b><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda U.S.L. Ba/4;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 29 settembre 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;<br />
Comparso l’avv. Pellegrino;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p align=justify>
</b><br />
<br />
Con ricorso notificato il 31 dicembre 2003, la casa di cura Santa Maria spa, ha impugnato:<br />
&#8211; le determinazioni con le quali la Ausl BA/4 ha fissato il tetto di spesa per l’anno 2003 e le determinazioni contenute nel contratto 3 novembre 2003 per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero per l’anno 2003;<br />
&#8211; tutti gli atti connessi tra cui, in particolare, le delibere regionali nn. 1326 del 4 settembre 2003 e 1073 del 16 luglio 2002;<br />
&#8211; ove occorra, tutti gli atti richiamati in detto contratto;<br />
la nota della AUSL 5 novembre 2003 n. 26851 di diniego di un budget almeno pari alle somme effettivamente riconosciute per l’anno 1999 (con una differenza di ben 1.524.100, 52, come da atto 28 luglio 2003);<br />
&#8211; la delibera DG n. 107 del 31 gennaio 2003.<br />
La ricorrente chiede anche il risarcimento del danno.<br />
Questi i motivi:<br />
1.- carenza di presupposto ed incompetenza della giunta regionale ad adottare la delibera n. 1326 del 4 settembre 2003, posta a fondamento delle determinazioni impugnate assunte dall’AUSL BA/4, per la natura di documento d’indirizzo economico e funzionale del Servizio Sanitario regionale di detta delibera che richiama il dief per il 2002, recato dalla del. n. 1073 del 2002, annullata per incompetenza con sent. n. 12046 del 2003 del tar Lazio sez.IIIter;<br />
2- eccesso di potere per tardività della determinazione, e sua comunicazione (soltanto in data 3 novembre 2003), del tetto di spesa;<br />
3.- carenza di presupposto;<br />
le delibere regionali n. 1003 e n. 1832 del 1999, richiamate nelle determinazioni della AUSL impugnate, sono state annullate in sede straordinaria con dpr 6 maggio 2002 emesso su parere del Consiglio di Stato sez.III, n. 2179 del 2001 nel quale è stata rilevata la mancata concertazione con le organizzazioni di categoria e con le strutture accreditate.<br />
L’intervenuta lr n. 28 del 2000 e gli atti successivamente intervenuti (i DIEF) avrebbero effettuato un rinvio agli atti poi annullati. Con dpr 27 maggio 2003, giusto parere n. 3378 del 2002, emesso dalla III sez. del CDS, è stato respinto il ricorso per revocazione;<br />
4.- violazione della complessa disciplina di settore poiché per gli istituti convenzionati che prestano assistenza ospedaliera non possono essere poste regole limitative al libero accesso nell’osservanza del principio della libera scelta all’interno della Regione;<br />
alle strutture ospedaliere private già convenzionate, nelle more della riforma ospedaliera avviata nel 1992 ed in applicazione della norma transitoria di cui all’art. 6, co.6 della l. n. 724 del 1994 dovrebbe riconoscersi lo stesso ambito di operatività di quelle pubbliche, con illegittima determinazione di un budget dai limiti fissi ed invalicabili;<br />
5.- violazione delle complessiva normativa di settore sotto ulteriori profili<br />
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( sentenze nn. 6322, 6394, 6395 del 2002 e n. 499 del 2003 della V Sezione), per l’assistenza sanitaria relativa alle prestazioni di ricovero e specialistiche ambulatoriali deve esserci un unico “paniere economico” all’interno del quale le strutture pubbliche e quelle private operano in regime di equiordinazione e di concorrenza, ottenendo remunerazione unicamente rapportata al valore tariffario delle prestazioni erogate;se l’attribuzione residuale di risorse al settore privato effettuata a prescindere dal valore tariffario e senza alcuna comparazione per costi e qualità del servizio dovesse trovare giustificazione nelle previsioni della l.r n. 28 del 2000, è sollevata questione di legittimità costituzionale di tale legge che si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Cost.);<br />
6.- violazione del piano sanitario quanto alla destinazione delle risorse, violazione art.5 lett.e d.l.vo n. 299 del 1999;<br />
l’attività specialistica ambulatoriale svolta dalle strutture pubbliche deve essere finanziata/remunerata esclusivamente sulla base del valore tariffario delle prestazioni erogate; gli artt. 7, co.2 e l’art. 12 della legge n. 32 del 2001 disporrebbero che sia le aziende ospedaliere che i presidi a gestione diretta debbano far conto su ricavi commisurati esclusivamente al valore tariffario delle prestazioni erogate e non con il sistema a “ripianamento dei costi”;<br />
l’art. 30 della l. n. 4 del 2003, là dove riferisce i limiti di spesa esclusivamente alle strutture private, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale;<br />
7.- violazione dell’art. 8 quinques lett d ) d.lgv n. 502 del 1992 e successive modificazioni;<br />
detta norma prevede espressamente che siano determinati i criteri per la remunerazione delle strutture private ove queste abbiano erogato un volume di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato (con la determinazione dei tetti di spesa); <br />
la libera scelta sarebbe un diritto soggettivo incomprimibile (Cass. Civ.ord. 12 dicembre 2001 n. 15717 );<br />
8- violazione delle normativa di settore sotto ulteriori profili; incompetenza, eccesso di potere;<br />
l’art. 32 co.8 della l. n. 449 del 1997 attribuirebbe alla regione e non alla AUSL la competenza a fissare i criteri ed i limiti di attività delle strutture private accreditate;<br />
nella misura in cui le AAUUSSLL debbano ritenersi autorizzate dagli atti regionali o dalla disciplina regionale, la censura (anche di incostituzionalità) è diretta avverso tali atti;<br />
9.- violazione dell’art. 11 l.r n. 32 del 2001- eccesso di potere per carenza d’istruttoria, irrazionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento;<br />
la AUSL nell’assegnare il tetto per il 2003 con gli atti impugnati non ha tenuto conto che nel 2002 il budget determinato è risultato del tutto insufficiente;<br />
10.- il dief approvato dalla giunta regionale con del. 4 settembre 2003 n. 1326, prevede che per il 2003 il tetto di spesa assegnato tenga conto del fatturato degli anni 1998 e 1999, illegittimamente la AUSL non tiene conto della transazione intervenuta con atto 28 luglio 2003 <br />
11.- Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriori profili;<br />
il tetto non avrebbe dovuto aver a riferimento le prestazioni erogate ad assistiti provenienti da altre AUSL.<br />
La AUSL BA si è costituita e con memoria 27 settembre 2005 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b><br />
1.</b> &#8211; Oggetto della presente controversia sono le determinazioni e le delibere della regione Puglia e della AUSl BA/4 che hanno portato alla definizione del tetto di spesa per l’anno 2003 ed hanno dato contenuto al contratto di fornitura di prestazioni di ricovero stipulato da detta AUSL e la ricorrente, Casa di Cura Santa Maria spa, struttura privata ospedaliera provvisoriamente accreditata. <br />
Per la precisione, sono l’oggetto del presente gravame: le determinazioni della AUSL Ba/4 e le delibere n. 107 del 2003 (del D.G.)e nn. 1326 del 2003 e 1073 del 2002 della giunta regionale. <br />
<b>2.</b> &#8211; Deve essere innanzi tutto posta la questione della permanenza nella materia (dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004) della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La Corte Costituzionale (sent n. 204 del 2004 cit.) ha fatto salva la giurisdizione amministrativa nel“la materia dei pubblici servizi ….. se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”.<br />
Come ha avuto occasione di precisare il Consiglio di Stato (sez.IV dec n. 6489 del 5 ottobre 2004), la nozione di “servizio pubblico” è ancorata all’elemento funzionale, cioè al soddisfacimento diretto dei bisogni di interessi generali e nella fase procedimentale genetica del rapporto di concessione di un servizio pubblico, durante la quale con proprie determinazioni unilaterali definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, l’Amministrazione, è titolare di un potere autoritativo.<br />
Nella fase di determinazione delle risorse da destinare all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del S.S.N. e di criteri per la determinazione del budget aziendale la Regione e le ASL esercitano poteri sicuramente autoritativi in quanto programmano e fissano obiettivi attenendosi a previsioni legislative, fase alla quale segue l’invito diretto alle strutture private accreditate della sottoscrizione di un contratto che appare avere sostanzialmente carattere adesivo.<br />
Il rapporto che lega, attraverso l’accreditamento e la convenzione, l’istituzione sanitaria privata ed il SSN è regolato dalla legge ( D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni), ed in ragione dell’interesse principalmente curato (la salute pubblica) (sia mediante strutture pubbliche sia mediante strutture private) ha natura concessoria (cfr.: Cass. civile sez. un. 22.10.2001 ord. n. 12940) di un servizio pubblico. <br />
Trova allora ingresso anche per le controversie che abbiano ad oggetto la determinazione del contenuto dei contratti- concessione e per le questioni che insorgono fra il Servizio sanitario nazionale ed i soggetti convenzionati (ora accreditati ex art. 8 quater del D.L. vo 30 dicembre 1992 n. 502), l’art. 5, co.1, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le concessioni di attività di un servizio pubblico quale, appunto, l’attività sanitaria, salvo che non sia fatta questione di pagamento dei corrispettivi. <br />
<b>3.</b> &#8211; L’esame del merito necessita di una previa definizione del quadro normativo di riferimento e preovvedimentale. <br />
<b>3.-1.</b> &#8211; A partire dal d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 si è delineato un nuovo modello del servizio sanitario nazionale caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria per controllare il volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni. <br />
La nuova regolamentazione introdotta dal d.lgs n. 502 del 1992 n. 502 veniva ad incidere anche sui rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i soggetti privati che erogano servizi sanitari.<br />
L’art.6, co.6., della l. n. 724 del 1994 disponeva la perdita d’efficacia delle convenzioni in atto e la vigenza dei nuovi rapporti sull’accreditamento (provvisorio 1995- 1996) dalla data d’entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione. <br />
La norma escludeva la necessità di un espresso provvedimento, a condizione che i soggetti convenzionati e quelli eroganti prestazioni di alta specialità in regime d’assistenza indiretta avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione, così come stabilito da ciascuna Regione. <br />
La successiva l. 28 dicembre 1995 n. 549 all’art.2, co.7, fissava al 30 giugno 1996 il termine di definitiva cessazione delle convenzioni.<br />
Alla scadenza di tale data i rapporti convenzionali necessitavano di un’apposita contrattazione per l’instaurazione di nuovi rapporti e per la conseguente remunerazione da corrispondersi sulla base delle prestazioni da erogarsi nell’ambito della spesa annualmente definita.<br />
Al fine della programmazione era prevista per tutte le strutture eroganti prestazioni sanitarie l’elaborazione concordata fra regioni, unità sanitarie e soggetti erogatori, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di un piano annuale preventivo che inizialmente doveva servire a stabilire “quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere” (art. 2, co. 8, l28/12/1995 n. 549), mentre successivamente, nel tornare a disciplinare la materia (con riferimento all’anno 1997), l’art. 1, co. 32, l 23 dicembre 1996 n. 662 introduceva alcune fondamentali differenze rispetto alla previgente disposizione del 1995 tra cui il limite di spesa sostenibile e la individuazione di un tetto massimo di spesa. <br />
 La determinazione della quantità e delle tipologie delle prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e private era rimessa alla potestà unilaterale ed autoritativa delle Regioni, mentre in sede di contrattazione del piano annuale preventivo la suddetta determinazione poteva evidentemente riferirsi solo alla singola, specifica struttura sanitaria, dovendosi peraltro fare applicazione dei criteri generali vincolanti, dettati dall&#8217;Ente regionale (cfr. Tar Campania, Salerno, 21 dicembre 2000 n. 674).<br />
Secondo il predetto art. 1, infatti, le Regioni individuavano le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie erogabili e la successiva contrattazione dei piani annuali preventivi doveva essere realizzata “in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile”.<br />
Il sistema era, dunque, caratterizzato da due momenti fondamentali, l’uno, facente capo alla Regione, di fissazione di un tetto massimo di spesa sostenibile, l’altro di “contrattazione” annuale preventiva tra le strutture private e l’Azienda ASL.<br />
Anche il secondo momento, tuttavia, era ed è caratterizzato da profili d’esercizio di potere autoritativo in quanto, come precisato al 2°co. dell’art. 25 della L.R. n. 28/00, nell’ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, alle Aziende sanitarie territoriali compete non solo l’individuazione dei soggetti interessati, la stipula degli accordi e la verifica del loro rispetto, ma anche l’individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità d’erogazione delle prestazioni richieste. <br />
Un’ulteriore rilevante innovazione era poi introdotta dall’art. 32, co. 8, l. n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998), il quale sanciva che le Regioni devono individuare “preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, co. 32, della legge 23 dicembre 1996 n. 662”.<br />
In base alla legge finanziaria suddetta solo la Regione aveva il potere di fissare autoritativamente i limiti massimi di spesa da assegnare alle singole istituzioni sanitarie ( Cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, 23.2.2001 n. 160; Tar Napoli, 15.7.1999 n. 2002). <br />
<b>3.-2.</b> &#8211; La Regione Puglia, a livello legislativo, prima dell’emanazione della l. n. 662 del 1996, con l. r. 30 dicembre 1994 n. 38 dettava norme attuative del decreto legislativo n. 502 del 1992, introducendo la “<i>Metodica di budget</i>”.<br />
L’art. 25 co3 della l.r 22 dicembre 2000 n. 28 statuiva che, fino a quando non fosse stata adottata da parte della giunta regionale diversa deliberazione nell’ambito del documento d’indirizzo per l’anno 2001 e triennale 2001- 2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente accreditati si applicassero “le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999 n. 1832”.<br />
Per l’esercizio 2002 l’art. 7 della l.r. 5 dicembre 2001 n. 32 imponeva alle AUSL l’iscrizione “in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l’anno 2001 con la de. G.r. n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per cento” ed all’art.11 co.3 e 4 demandava ai direttori generali delle AUSL la verifica del pieno impiego delle capacità erogative delle strutture pubbliche, dei volumi d’attività e qualità dei risultati delle strutture private, del fabbisogno e la stipula degli accordi contrattuali.<br />
Interveniva, infine, l’art. 30 della l.r n. 7 marzo 2003 n. 4 i cui commi 4 e 5 statuivano che :<br />
&#8211; in ipotesi di superamento del montante i volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato fosse remunerato “con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale”;<br />
&#8211; fino all’approvazione da parte della giunta regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico- funzionale del servizio sanitario regionale, le ASSL dovessero applicare provvisoriamente alle strutture private provvisoriamente accreditate<br />
A livello amministrativo (con riferimento all’anno 2003) la Regione Puglia assumeva:<br />
&#8211; la delibera n. 1073 del 2002 per la quale, ai fini dell’applicazione delle prescritte regressioni tariffarie, le AUSL dovevano riferirsi al fatturato riconosciuto per l’esercizio 1999;<br />
&#8211; la delibera 4 settembre 2003 n. 1326 d’ approvazione del DIEF del S.S.R per il 2003 e triennale 2003- 2005, stabilendo che: <br />
&#8211; il limite di spesa fosse pari a 179, 93 milioni di euro (medesimo volume finanziario assegnato nell’anno 2002);<br />
&#8211; le regressioni tariffarie per le remunerazioni delle prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato fossero determinate per ciascuna struttura sul volume delle prestazioni erogate nel 1998 e nel limite della relativa spesa riconosciuta.<br />
La ASL Ba/4 per l’anno 2003 adottava:<br />
&#8211; la delibera 31 gennaio 2003 n. 107 di approvazione del bilancio economico preventivo e del budget generale di esercizio 2003, nonché del bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2003- 2004- 2005, secondo le indicazioni fornite dalle direttive<br />
&#8211; la nota 15 maggio 2003 n. 13091 con la quale la medesima AUSL comunicava alla ricorrente che i tetti di spesa a valersi per l’anno 2003, in materia di erogazioni di prestazioni in regime di ricovero, in attesa delle determinazioni della giunta regionale<br />
Con provvedimento 4 agosto 2003 n. 1798 la AUSL riconosceva alla ricorrente in via transattiva il pagamento della somma di euro 2.736.341 afferente le prestazioni erogate in eccedenza il tetto di spesa assegnato per gli esercizi 1998, 1999, 2000.<br />
Alla diffida 19 settembre 2003, con nota 5 novembre 2003 n. 26851 la AUSL comunicava di non poter accedere alla richiesta di rivalutare il tetto di spesa per l’anno 2003, tenendo conto dei volumi riconosciuti in via transattiva negli anni 1998 e 1999 in quanto la giunta regionale con deliberazione n. 1326 del 2003 aveva stabilito al punto 2° di pag. 14 che il tetto di spesa non poteva superare i 179, 93 milioni di euro.<br />
<b>4.</b> &#8211; Quanto sopra premesso in fatto ed in diritto, nel merito il ricorso è infondato (e ciò induce il Collegio da assorbire ogni questione di tardività dell’impugnazione della delibera della giunta regionale 1326 del 4 settembre 2003, il cui contenuto era conosciuto dalla ricorrente fin dal 19 settembre 2003, data di sottoscrizione dell’atto di diffida sopra richiamato).<br />
<b>4.-1.</b> &#8211; La determinazione, contestata in più parti del ricorso (vedasi quanto, tra l’altro, argomentato nei motivi 4 e 5, di un budget dai limiti fissi ed invalicabili) trova di contro sostegno da parte di un costante indirizzo giurisprudenziale per il quale, anche in funzione delle modifiche introdotte dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, la fissazione dei tetti di spesa non solo è legittima (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. II, 20 giugno 2002 n. 2846, che la definisce “…adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo”), ma è autoritatitivamente assunta, come è dato desumere dall’art. 1, 32 comma, della legge 23/12/1996, n. 662, e dall’art. 32, VIII comma, della legge 27/12/1997, n. 449” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2001, n. 283). <br />
A livello regionale l’art. 10 della l.r. 5 dicembre 2001, n. 32 ha espressamente disposto che:<br />
“A decorrere dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie”, il cui superamento, ove determini un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria e l’accertamento delle relative responsabilità contabili.<br />
Con ciò resta chiarita, vieppiù, la piena legittimità ed anzi la doverosità della fissazione dei limiti di remunerazione e regressione tariffaria (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1, 19 agosto 2003, n. 3101).<br />
Nel medesimo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (sez.V, n. 1667 del 29 marzo 2004;n. 499 del 31 gennaio 2003; Sez. IV, 13 luglio 2000, n. 3920) per il quale i tetti di spesa “sono astrattamente legittimi per esigenze di compatibilità finanziaria” tanto che, avute presenti le disponibilità finanziarie, ” l’Amministrazione può fissare tetti di spesa di livello inferiore rispetto al volume di prestazioni che una determinata struttura (o l’insieme delle strutture accreditate) può erogare” (art.8- quater, co.8., d.lg.vo n. 502 del 1992). Precisa ancora il Consiglio di Stato (sez.V, 30 aprile 2003 n. 2253)che l’art. 8- quinquies, co. 1 aliena “d” del d.lg.vo n. 502 del 1992, norma per la quale le Regioni devono stabilire i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma concordato “significa soltanto che il tetto di spesa preventivato può essere diversamente ripartito a consuntivo (perché ci può essere chi lo ha superato e chi non lo ha raggiunto”, o al più può essere integrato quando vi siano risorse disponibili; e non può invece significare, com’è evidente, obbligo di spesa illimitata e vanificazione del tetto di spesa”. <br />
Il soggetto accreditato, a differenza delle strutture pubbliche, non ha l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto preventivato ed, ad ogni buon fine, <br />
la ricorrente non ha indicato di aver superato il tetto di spesa assegnatole (con conseguente difetto d’interesse a contestare la limitazione in sé considerata). <br />
<b>4.-2.</b> &#8211; L’assunto (sopra contraddetto) dell’illegittima fissazione di un budget invalicabile per le sole strutture private accreditate si collega alla più volte dedotta dalla ricorrente (censure di cui ai motivi 4 e 7) violazione del principio della libera scelta ed alla parimenti dedotta (censure di cui ai motivi 5 e 6) mancata attuazione nella regione Puglia della riforma introdotta con il d.l.vo n. 502 del 1992 e dalle successive leggi statali, riforma per la quale sia le strutture pubbliche sia le strutture private dovrebbero svolgere l’attività specialistica ambulatoriale sulla base del valore tariffario delle prestazioni erogate e sia le une che le altre dovrebbero poter accedere all’unico paniere economico in regime di equiordinazione e di concorrenza.<br />
Quanto dedotto non è condivisibile.<br />
<b>4.-2.-1.</b> &#8211; Con una recente sentenza (n. 200 del 26 maggio 2005), nel dare risposta negativa all’ordinanza del Tar Marche 17 marzo 2001 n. 89, la Corte Costituzionale sostiene che la facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria non è riconosciuto dalla legge statale (art.8, co.5 d.lgs n. 502 del 1992 che ha introdotto il regime dell’accreditamento) in termini assoluti in quanto deve essere contemperato con altri interessi indicati dalla Costituzione (quali: il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, la razionalizzazione del sistema sanitario, il rispetto degli assetti organizzativi complessivi e settoriali del SSN, il mantenimento dell’alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati). <br />
Allo scopo di realizzare i diversi interessi, nel settore sanitario il legislatore ha fatto proprio il principio della programmazione e la previsione della necessaria stipula di appositi accordi contrattuali tra le AUSL competenti e le strutture private i cui titolari, come più sopra detto, sono concessionari di un pubblico servizio. <br />
In tale linea direttrice si muove la l.r. 7 marzo 2003 n. 4 il cui art. 30, co.1, (non diversamente dall’art. 8- bis, co.1 e 2 del d.lg n. 502 del 1992)afferma che “La regione Puglia garantisce la libera scelta dei cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni sanitarie nell’ambito della programmazione regionale e dell’organizzazione dei servizi del sistema regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex art. 8- quater del dlg n. 502 del 1992… e nell’ambito degli accordi e contratti di cui all’art. 8 quinquies”.<br />
Dunque, presupposto per accedere alla struttura privata accreditata è la stipula di un accordo o contratto per cui la struttura privata non è tenuta a rendere le prestazioni oltre il tetto individuale di spesa ( Cons. Stato, sez.V, 30 aprile 2003 n. 2253), senza che ciò costituisca violazione del diritto di libera scelta, né discriminazione in danno dei soggetti privati erogatori (Cons. Stato, ( Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2001, n. 2495; id. 20 luglio 1998, 1097).<br />
Con precipuo riguardo ai livelli di assistenza, l&#8217;art. 9 della L. 23 ottobre 1985 n. 595 prevede che le Regioni determinino con propri piani &#8211; e nel quadro degli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi generali del piano sanitario nazionale &#8211; la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e le attività specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino ( il 4 co. dell’art.11 della l.r n. 32 del 2001 demanda ai direttori generali delle AUSL di determinare il volume d’attività da svolgere dalle strutture private, previa stipula d’accordi concessori, “nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche”).<br />
Per quel che attiene alle singole Regioni, siffatta definizione e localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e di attività specialistiche presso strutture private convenzionate, è stata demandata dal comma 4 dell&#8217;art. 8 D.L. vo n. 502 del 1992 ad uno strumento programmatorio intermedio, qual è l&#8217;atto d&#8217;indirizzo e coordinamento, avente tra l&#8217;altro la finalità di “&#8230;garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione “..<br />
Come è stato osservato (Tar Campania- Salerno- dec. n. 795 dell’8 luglio 2003), nell’ambito delle scelte politico istituzionali spettanti alle Regioni in materia di servizio sanitario, deve essere trovato un equo e giustificato contemperamento delle varie esigenze fondamentali che influiscono nella materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie (con la connessa salvaguardia del diritto, di primaria rilevanza, alla salute), il mantenimento degli equilibri finanziari (che, comunque, non possono contare su risorse illimitate), gli interessi degli operatori privati ( che rispondono a logiche imprenditoriali meritevoli di tutela e la cui libertà di iniziativa deve subire inevitabilmente condizionamenti a fronte della preminente necessità di regolamentare in meglio un servizio pubblico, l’efficienza delle strutture pubbliche).<br />
Correttamente nella delibera 13 febbraio 1996 n. 225 la giunta regionale pugliese afferma che la libera scelta può essere esercitata dagli assistiti tra quelle strutture “temporaneamente” accreditate ……..che accettino il sistema di pagamento a prestazione, sulla base di tariffe già predeterminate dalla Regione”. <br />
Superati i limiti fissati dai tetti di spesa, le strutture accreditate non possono pretendere di accollare al S.S.R. l’onere di prestazioni, liberamente e consapevolmente assunte oltre i limiti entro i quali esse sono remunerate dal S.S.R. ma debbono effettuare tali prestazioni a pagamento, con spesa a totale carico dell’assistito. In tali termini va inteso l’obbligo, cui rinvia la ricorrente (7° motivo), posto dall’art. 8 quinquies lett.d) d.lgv n. 502 del 1992, di determinare i criteri per la “remunerazione” delle prestazioni effettuate dalle strutture private.<br />
<b>4.-2.-2.</b> &#8211; In risposta a specifiche censure dedotte con i motivi soprarichiamati nn. 5 e 6, il Collegio è dell’avviso che, attesa la radicale diversità di meccanismi di erogazione e controllo delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, non può ipotizzarsi alcuna disparità di trattamento tra le une e le altre, non possono trovare ingresso gli invocati principi dell’equiordinazione e di libera concorrenza (seppure nell’ambito del limite di spesa fissato con riguardo all’ambito territoriale di ogni singola AULS), né l’assunto per il quale l’Amministrazione possa incidere solo sul quantum delle tariffe (fatta salva la remunerabilità delle prestazioni liberamente erogate).<br />
In disparte la considerazione che ogni argomento dedotto è al fine teso ad eliminare ogni programmazione ed ogni preventiva regolamentazione dei rapporti tra la AULS e le strutture private accreditate, occorre considerare che le Aziende ospedaliere pubbliche sono tenute a garantire i servizi sanitari necessari alla cittadinanza, prescindendo dalla remuneratività del servizio svolto, mentre il privato può scegliere quali attività prestare e disincentivare o dismettere servizi in caso di assenza di utili di gestione.<br />
Il sistema pubblico deve, dunque, calibrare nell’ambito regionale e locale i servizi da rendere in funzione del fabbisogno dell’utenza ed erogare le prestazioni sanitarie richieste, anche quelle non tariffabili, non tenendo conto del limite dei valori del finanziamento assegnato.<br />
Procedere a “scorporare” le prestazioni tariffabili da quelle che non lo sono ed effettuare un’analisi comparata dei costi (come richiede la ricorrente nel pretendere che la AUSL debba erogare i propri servizi in regime di concorrenzialità con le strutture private) è operazione materialmente impossibile e non richiesta dal sistema normativo vigente. Certo la AUSL è tenuta a rendere ed utilizzare al meglio le proprie strutture e razionalizzare i servizi resi, riducendo, ove possibile i loro costi.<br />
Invero, l’art. 2, co.2- sexies, lett.a) del d.lgv n. 502 del 1992 ha posto sul medesimo piano tutte le strutture “accreditate” (pubbliche e private) e non le strutture pubbliche e quelle private. La disposizione demanda, infatti, alla Regione di articolare il territorio regionale in unità sanitarie locali “le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva..salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene ….alle altre strutture pubbliche e private accreditate” .<br />
L’art. 2, co.2 sexies, lett.d) del d.lgv n. 502 del 1992 ha poi dettato una particolare disciplina per il finanziamento delle ASL al quale provvede la Regione “sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente…”<br />
Per l’art. 8, quinquies, co.2, del d.lgv n. 502 del 1992 la regione e le AUSL definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private “anche” attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, ove l’”anche” suggerisce l’introduzione di un criterio ulteriore ed eventuale. <br />
L’art. 8, quater, co.3, lett.b, del d.lgv n. 502 del 1992 introduce il principio di un efficace competizioni tra le sole strutture accreditate.<br />
Quanto sopra argomentato trova un positivo rinscontro nella sentenza 18.03.2005 n. 111, che si è pronunziata espressamente sulla questioni della legittimità dei tetti di spesa e sulla equiordinazione tra ASL e strutture private accreditate, dando anche indirettamente una risposta alle eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente in questa sede (anche con riguardo alla l.r. n. 28 del 2000) nel ripetuto rilievo di uno scollamento della legislazione regionale da quella nazionale (in violazione dell’art.117 Cost. ) nel punto in cui la prima imporrebbe limiti di spesa esclusivamente alle strutture private non poste su un piano di equiordinazione con quelle pubbliche (violando il principio della libera concorrenza ed anche della libera scelta) . <br />
Ribadita la piena legittimità del modello per tetti invalicabili, per la Corte la regola della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali;<br />
La Corte Costituzionale ha, altresì, interpretato detta norma nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferite cioè all’anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese) i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelle del 1998.<br />
Ne consegue che il riferimento –contenuto nella norma regionale- ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto delle ristrettezze delle risorse finanziarie, dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza.<br />
<b>4.-3.</b> &#8211; Trattati i motivi che pongono questioni di carattere più generale, si può ora scendere all’esame delle censure che attengono a specifici aspetti degli atti impugnati.<br />
<b>4.-3.-1.</b> &#8211; La delibera 31 gennaio 2003 n. 107, di approvazione del bilancio per il 2003, e le determinazioni con le quali la AUSL ed il suo direttore generale hanno fissato provvisoriamente un tetto di spesa (“in attesa di conoscere le determinazioni della giunta regionale”) sono l’oggetto delle censure dell’ottavo motivo, peraltro infondate, con le quali la ricorrente denunzia l’incompetenza della AUSL a confermare, nelle more dell’approvazione del DIEF da parte della giunta regionale, i tetti di remunerazione dell’anno precedente.<br />
In assenza di un documento finanziario da parte della Regione per il 2003 (adottato poi con la delibera 4 settembre 2003 n. 1326 d’ approvazione del DIEF del S.S.R per il 2003 e triennale 2003- 2005) si rendeva operante l’art. 30 della l.r n. 7 marzo 2003 n. 4 (la cui conformità ai principi costituzionali è stata “<i>testata</i>” dalla sentenza soprarichiamata della C.C. n. 111 del 2005) per il quale fino all’approvazione da parte della giunta regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico- funzionale del servizio sanitario regionale, le AUSL dovevano applicare temporaneamente alle strutture private provvisoriamente accreditate i tetti di remunerazione fissati con riferimento all’anno precedente. <br />
Ad ogni buon fine, l’art. 8, quinquies, del d. lgs n. 502 del 1992 attribuisce alla AUSL e non alla Regione (cui fanno capo gli atti generali di programmazione) la definizione dei rapporti convenzionali con le strutture private e, dunque, anche la loro eventuale regolamentazione nelle more delle direttive dettate dalla Regione.<br />
A livello regionale l’art. 25 lr n. 28 del 2000 regola il riparto di competenze tra regione Puglia e ASL al fine della provvista di “prestazioni specialistiche ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati”.<br />
In particolare per il co.2 “alle aziende territoriali compete l’individuazione dei soggetti interessati … l’individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti” .<br />
Né il cumulo in capo alle AUSL dell’esercizio di funzioni amministrative e dell’erogazione di prestazioni sanitarie (l’essere soggetto regolatore e concorrente) è lesivo del principio di imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione. <br />
Oltre ad essere coerente con il principio di sussidiarietà (per il quale la gestione degli interessi collettivi è affidata ai soggetti istituzionali più vicini ai portatori di essi), il predetto cumulo “costituisce l’essenza del servizio sanitario nazionale”, che necessariamente ed istituzionalmente è tenuto a svolgere le due funzioni (. Tar. Puglia- Lecce- sent. 1246 del 2004) . <br />
4.- 3- .2.- Infondata è la censura del primo mezzo di gravame con il quale la ricorrente rileva l’incompetenza della giunta regionale ad adottare il dief 2003 (del. n. 1326 del 2003).<br />
Come già puntualmente precisato da questo Tribunale (sez. I) con sentenza 19 agosto 2003 n. 3101, la deliberazione in questione, allo stesso modo di quelle concernenti gli anni passati, ha un contenuto tecnicamente complesso; è pur vero che si caratterizza in parte come “atto di programmazione”, evidenziando un disegno coordinato di condotte proiettate in un futuro di durata. Peraltro, se sotto questo profilo, potrebbe anche ritenersi di competenza del Consiglio regionale (ai sensi dell’art. 27 lett. d) dello Statuto, approvato con legge 22/5/1971, n. 349), cui spetta determinare gli indirizzi della programmazione generale, pur tuttavia l’inscindibilità del contenuto programmatico – attuativo e di quello di programmazione inducono a ravvisare la competenza della Giunta regionale, cui, d’altronde, anche altre leggi attribuiscono la competenza in subiecta materia. <br />
Il riferimento è, in particolare, alla L.R. 30/12/1994, n. 38, il cui art. 7 dispone che “il fondo sanitario … è ripartito annualmente dalla G.R. sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 502/92”, nonché alla L.R. 4/5/1999, n. 17, che, agli artt. 4 e ss., individua la G.R. come organo competente ad adottare provvedimenti, anche di carattere programmatorio, comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese.<br />
Il che appare del resto comprensibile ove si considerino i nessi di stretta interdipendenza, nel vigente sistema economico – finanziario, tra la disciplina sanitaria regionale e quella statale, nonché tra il momento della programmazione, anche di secondo grado, e quello dell’attuazione.<br />
Conferma quanto sopra argomentato l’ordinanza n. 2217 del 18 maggio 2004 con la quale il Consiglio di Stato, sez. V, (in sede d’esame di una istanza di sospensione e nel dare risposta ad analoga censura) ha ricondotto alla categoria degli atti generali, piuttosto che a quelli regolamentari la precedente deliberazione n. 1073 del 16 luglio 2002 (dief 2002) di simile contenuto.<br />
<b>4-.3.-3.</b> &#8211; Con un’ulteriore censura del primo motivo la ricorrente deduce la carenza di presupposto in quanto la delibera n. 1073 del 2002, richiamata nella delibera n. 1326 del 2003 (dief 2003), è stata annullata per incompetenza con sentenza del Tar Lazio sez.III/ter (sent n. 12046 del 2003) e con il terzo motivo, fa discendere una presunta illegittimità derivata delle determinazioni adottate dalla AUSL intimata e delle delibere con le quali la Regione ha approvato i successivi DIEF, dall’annullamento in sede di ricorso straordinario (disposto con dd.PP.RR. del 6 maggio 2002, su conformi pareri del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1677/2001 del 15 gennaio 2001 e n. 2179/2001 del 22 gennaio 2002) delle precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 1003 e n. 1832 del 1999.<br />
Questo Tribunale ha già avuto occasione di rilevare (cfr. sez.I n. 1346 del 2004; Lecce, 15 giugno 2002, n. 2151) che la delibera della giunta regionale n. 1391 del 2001 (DIEF 2001) e, dunque, quelle a seguire se ed in quanto richiamino le due deliberazioni n. 1003 e n. 1832 del 1999 annullate, non è legata da un nesso di consequenzialità con i predetti atti ma, nel disciplinare la materia delle remunerazioni delle prestazioni specialistiche ed ospedaliere da erogare, al fine della quantificazione della spesa da sostenere, la delibera “fonda la sua portata programmatoria sull’art. 25 della L.R. n. 28/2000”. La norma individua, “come limite di spesa invalicabile per il 2001, le risorse finanziarie destinate alla remunerazione di prestazioni specialistiche erogate da privati dalla deliberazione n. 1832/1999 (entità assunta come dato storico, nella sua configurazione materiale), nonché, come limite iniziale per l’applicazione delle regressioni tariffarie, le risorse finanziarie corrispondenti al volume delle prestazioni erogate nel 1998, moltiplicato per le tariffe attuali”.<br />
La medesima argomentazione (che il riferimento è ad un mero dato storico) vale anche per le successive delibere regionali con le quali sono stati approvati i DIEF successivi al 2001 e per le determinazioni dell’AUSL. In particolare, per l’anno 2003, che qui interessa, l’art. 30 co. 4 della l.r. n. 4 del 2003 fissa il c.d. “montante” (volume di prestazioni a tariffa intera) mediante richiamo al volume delle prestazioni erogate nel 1998, mentre per il 5° co. del medesimo articolo, <br />
nei confronti di tutte le strutture private provvisoriamente accreditate, l’AUSL è tenuta a confermare “fino all’approvazione da parte della giunta regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico- funzionale” i tetti di remunerazione fissati “con riferimento all’anno precedente”.<br />
Le disposizioni normative citate e gli atti amministrativi che le applicano hanno operato un rinvio recettizio al contenuto (facendolo proprio) delle delibere annullate in sede di contenzioso amministrativo e giurisdizionale; alle stesse i primi non sono legati da un rapporto di consequenzialità, attenendo a procedimenti distinti e diversi, per cui la sorte di dette delibere è loro del tutto “indifferente” ed “ininfluente”. <br />
<b>4.-3-.4.</b> &#8211; Nel richiamo all’art. 11 della lr n. 32 del 2001 la ricorrente assume (9° motivo) che il tetto assegnatole dalla AUSL con gli atti impugnati sarebbe insufficiente, non tenendo conto dell’effettivo andamento della domanda e delle prestazioni erogate nel 2002 dalle strutture accreditate . <br />
La censura non ha fondamento. <br />
Invero, la norma richiamata demanda ai direttori generali, nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali delle strutture pubbliche, di porre a carico del servizio sanitario regionale “un volume di attività comunque non superiore al fabbisogno” calcolando la capacità produttiva delle strutture con riferimento alla prestazioni erogate nell’ambito degli accordi contrattuali nell’anno 2002.<br />
 La disposizione normativa invocata dalla ricorrente collega presuntivamente la capacità produttiva delle strutture private alle prestazioni erogate nel 2001 in forza di accordi ed indica di pari quantità il fabbisogno che deve essere da queste soddisfatto.<br />
Così è stato anche per il 2003, avendo la delibera regionale n. 1326 del 2003 individuato quale parametro di riferimento del limite di spesa sostenibile (c.d. tetto invalicabile ) il valore stabilito per il 2002 (peraltro, con correttivi, come da delibera regionale n. 1073 del 2002, pari al valore per il 1999) e quale parametro di riferimento dell’ammontare del “montante” (numero di prestazioni a tariffa intera), il volume delle prestazioni erogate nell’anno 1998.<br />
La individuazione del dato “storico” del volume delle prestazioni erogate nell’anno 1998 trova razionale giustificazione nella circostanza che, per quell’anno, non operava alcun limite e quindi la spesa formatasi rappresentava il libero incontro tra domanda e offerta di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.<br />
Ad analoga censura ha fornito, peraltro, soluzione la Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza n. 111 del 2005. Per la remittente sezione staccata di Lecce (ord.nn. 178, 261 e 262del 2004) sarebbe irragionevole aver fatto riferimento ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nel 1998 senza tener conto dell’andamento della domanda registrato nel quinquennio intercorso tra il 1998 e 2003. In risposta la Corte ha riconosciuto spettare al legislatore regionale ( art. 30 c.4 della l.r. n. 4 del 20039 un potere di scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa. <br />
<b>4.-3.-5.</b> &#8211; Non è condivisibile la censura (di cui al motivo secondo) volta ad evidenziare la fissazione in corso d&#8217;anno dei limiti di spesa ed alla conseguente operatività della stessa anche con riferimento al periodo pregresso ed a prestazioni già rese.<br />
Valgano al riguardo le considerazioni che seguono.<br />
La fissazione dei limiti di spesa sostenibili con il Fondo sanitario è adempimento tipico dell&#8217;attività di programmazione, come chiaramente si evince dalla lettera dell&#8217;art. 32 comma 8 della legge n. 449 del 1997.<br />
Spetta, infatti, alla Regione, nell&#8217;esercizio di tale funzione, la determinazione dei principi sull&#8217;organizzazione dei servizi&#8230; e dei criteri di finanziamento delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (art. 2 comma 2 D.L. vo n. 502 del 1992).<br />
L&#8217;art. 8/ bis del D.L. vo n. 502 del 1992 consente, poi, di individuare l&#8217;esatta collocazione e rilevanza della programmazione all&#8217;interno del sistema delle prestazioni sanitarie.<br />
Tale norma dispone che “Le Regioni assicurano livelli essenziali e uniformi d’assistenza … avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati .. nel rispetto degli accordi contrattuali ..”.”.<br />
La disposizione distingue le strutture e le istituzioni pubbliche (Aziende ospedaliere, Enti ecclesiastici, IRCCS. ) dalle strutture private, con le prime delle quali la AUSL acquista prestazioni mediante “accordi”, con le seconde mediante “contratti”, dando prevalenza alle prime, come è dato ricavare dal “nonché” che è termine aggiuntivo di una categoria di soggetti non compresi nell’elencazione principale. <br />
Dato per acquisito che l&#8217;utilizzo dei privati, legati all&#8217;unità sanitaria dal rapporto di accreditamento, costituisce uno degli strumenti (ma non il prioritario)attraverso i quali quest&#8217;ultima “assicura ai cittadini l’erogazione delle prestazioni specialistiche “ a carico del Fondo sanitario, è consequenziale ritenere che lo stesso sistema dell&#8217;accreditamento (che fonda l&#8217;obbligo per l&#8217;Ente di corrispondere il compenso per la prestazione resa ai cittadini) funziona ed opera se vi è stata una programmazione e secondo quanto da quest’ultima disposto.<br />
Nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di programmazione, poi, la fissazione dei limiti massimi annuali di spesa costituisce un adempimento necessario che condiziona lo svolgimento stesso del rapporto di accreditamento.<br />
Invero, l&#8217;art. 32 comma 8 della legge n. 449 del 1997 è anche norma disciplinatrice di tale ultimo istituto (quale strumento per l&#8217;erogazione delle prestazioni a carico del S.S.N.), nel senso di individuarne presupposti e i limiti di operatività.<br />
Nella regione Puglia una speciale disciplina ha corretto i tempi e le modalità della programmazione.<br />
Ciò si è reso necessario perché la complessità delle procedure di determinazione dei tetti definitivi è tale da condurre ad una sostanziale inerzia (e così è stato in passato), non imputabile al solo ente Regione ed alle sole AUSL (date i”tempi” richiesti per raggiungere parziali intese con i rappresentanti delle strutture specialistiche convenzionate ). <br />
L’art. 30, co, 4 della l.r n. 4 del 2003 fissa il “programma preventivo” e la spesa per il “montante” in misura pari ai volumi del 1998.<br />
Può, dunque, essere variato il solo tetto invalicabile, o di remunerazione, che il successivo 5 comma attesta, provvisoriamente, nella misura pari al tetto invalicabile dell’anno precedente (e, dunque, in virtù di precedenti richiami e rinvii, a quello del 1999).<br />
La già determinata dalla legge regionale quantificazione (prossima alla definitiva) dei tetti di spesa, termini essenziali (anche se non unici) della programmazione, consente (a maggior ragione) di dare al termine “preventivamente “, utilizzato dalla norma statale (art32, co.8, della l. n. 449 del 1997), in uno al richiamo all&#8217;attività di programmazione in essa contenuto, non un significato “temporale” ma di “presupposto” necessario ed indispensabile per dare definitivo valore e definitiva operatività al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie mediante accreditamento (cfr Tar Marche, 21 novembre 2002 n. 1527).<br />
Tale lettura della norma appare conforme ai principi affermati, in tema di contenimento della spesa sanitaria, dal giudice delle leggi (Corte cost., sentt. n. 356 del 1992 e n. 416 del 1995).<br />
Éevidente, peraltro, qualora la determinazione intervenga in corso d&#8217;anno e sia riferita a tutto il suddetto arco temporale, che la stessa copre anche le prestazioni già effettuate (cfr TAR Marche, n. 1527 del 2002 cit.).<br />
Ma ciò, attesa la natura della statuizione regionale, di presupposto necessario al funzionamento del sistema, lungi dal configurare effetto pregiudizievole per le strutture sanitarie, consente invece di porre a carico del Fondo sanitario regionale le prestazioni medesime. Diversamente, diverrebbe operativa la norma che sancisce la responsabilità dei direttori generali della AUSL per aver permesso il procrastinarsi per facta concludentia di rapporti concessori (intesi regolati dalla preesistente disciplina) e la sanzione della revoca dell’accreditamento per la struttura che non ha reso possibile l’attivazione dei contratti concessori (art.11, co.5, della l.r. n. 32 del 2001).<br />
Nel caso che ricorre, peraltro, non è ravvisabile un’effettiva retroattività del tetto di spesa assegnato, in quanto già con delibera del 31 gennaio 2003 (n. 107) il direttore generale della AUSL intimata ha provveduto ad approvare il budget delle strutture operative e con nota 15 maggio 2003 n. 13091 ha comunicato alla ricorrente i tetti di spesa a valersi (provvisoriamente) per l’anno 2003.<br />
I successivi atti (del della giunta regionale n. 1326 del 2003, nota DG 23 ottobre 2003 n. 25888, contratto per adesione 3 novembre 2003) hanno perfezionato in meglio (per la ricorrente) i termini del rapporto concessorio già in essere (con la nota DG 15 maggio 2003 n13091) per il 2003.<br />
<b>4.-3-6.</b> &#8211; .Éinfondato anche il decimo motivo volto ad evidenziare l’illegittima assegnazione di un budget inferiore al fatturato riconosciuto per gli anni 1998 e 1999, non avendo la AULS tenuto conto della transazione intervenuta il 28 luglio 2003, approvata con provvedimento del DR 4 agosto 2003 n. 1798, con la quale è stato disposto il pagamento alla ricorrente della somma di euro 2.736.341, 39 afferente le prestazioni erogate in eccedenza al tetto di spesa assegnato per gli esercizi 1998, 1999 e 2000.<br />
La giunta regionale con la delibera 4 settembre 2003 n. 1326 di approvazione del DIEF aveva previsto che i limiti d’attività ospedaliera d’assegnare alle case di cura fossero determinati:<br />
&#8211; quanto al montante, sulla base del “valore relativo al volume delle prestazioni erogate nell’anno 1998 e nel limite della relativa spesa riconosciuta”;<br />
&#8211; quanto al c.d. tetto invalicabile, in misura non superiore al valore stabilito per il 2002.<br />
Nella delibera regionale che ha fissato vincolativamente per la AUSL il tetto invalicabile per il 2003 è riportata la complessiva somma di euro 179, 93 milioni di euro, pari a quella assegnata nell’anno 2002.<br />
Era, pertanto, precluso alla AUSL intimata di ripercorrere le modalità di calcolo (per l’anno 2002 il DIEF approvato con delibera n. 1073 del 2002 aveva stabilito un’assegnazione di budget per le case di cura provvisoriamente accreditate pari al fatturato riconosciuto per l’anno 1999), così come è la pretesa della ricorrente, dell’ammontare del tetto invalicabile fissato a livello regionale, addossandosi senza copertura una somma aggiuntiva o sottraendo ad altre strutture private quanto avrebbe dovuto riconoscere in più alla ricorrente. <br />
Naturalmente anche il calcolo del complessivo “montante” ( quantificato in relazione al numero di prestazioni da retribuire a tariffa intera) era stato effettuato a livello regionale in data precedente all’intervenuta transazione con effetti vincolanti per la AUSL. Correttamente, in risposta all’atto di diffida, notificato il 7 ottobre 2003, il direttore generale della AUSL, con nota 5 novembre 2003, prospetta l’impossibilità di superare il tetto di spesa invalicabile fissato con delibera regionale n. 1326 del 2003.<br />
Ad ogni buon fine nella relazione 26 gennaio 2004 n. 58, a firma del dirigente, la AUSL intimata afferma di aver “di fatto, ai fini dell’applicazione delle regressioni tariffarie” tenuto conto “ anche, delle somme corrisposte in sede di liquidazione del succitato atto di transazione”. <br />
<b>4.-3.-7.</b> &#8211; La letterale formulazione del 5° comma dell’art. 30 della l.r n. 4 del 2003 induce, infine, ad esprimersi per la infondatezza dell’undicesimo ed ultimo motivo con il quale la ricorrente rileva la unilaterale determinazione (senza l’intervento delle altre AUSL) della limitazione dettata con riguardo alle prestazioni a favore di pazienti residenti in altre AUSL.<br />
Il citato comma demanda ad ogni singola AUSL la (seppur provvisoria) determinazione dei tetti di remunerazione “anche in nome e per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale”. L’intervenuta successiva delibera regionale n. 1326 del 2003 ha confermato la fissazione di un tetto invalicabile prendendo a base di riferimento il precedente anno 2002. <br />
Sono anche da disattendere i rilievi di eccessiva esosità di alcune clausole contrattuali (sospensione dei pagamenti in ipotetesi determinate, i termini previsti per attivare eventuali azioni legali, eccc.).<br />
Posto che dette clausole non appaiono irrazionali ed illogiche, quale soggetto privato che opera in regime di concorrenza la concorrenza non era tenuta od obbligata ad sottoscrivere la convenzione ed assumersi l’obbligo di effettuare (dietro corrispettivo) le prestazioni sanitarie richiestele.<br />
<b>5.</b> &#8211; Per le considerazioni sopra rese, il ricorso e le sue domande (ivi compresa quella volta al risarcimento del danno) devono essere respinti. <br />
La complessità (pur nella parziale ripetività delle questioni trattate) inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese e gli onorari dei giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p align=justify>
</b><br />
<B><BR><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda,</B> , RESPINGE il ricorso n. 477 del 2004.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2005 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>f.to Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI, 	 PRESIDENTE, Rel.<br />	<br />
Dott. PIETRO MOREA, 	 COMPONENTE <br />	<br />
Dott. GIUSEPPINA ADAMO, 	 COMPONENTE </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>17 gennaio 2006</u><br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-1-2006-n-137/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2006 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
