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	<title>13656 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</a></p>
<p>TAR LAZIO ROMA – SEZIONE III – Sentenza 2/12/2015 n. 13656 Pres. Corsaro, est. Vallorani Sull&#8217;inammissibilità di un ricorso collettivo avverso i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale Processo Amministrativo – Proposizione di un ricorso collettivo – Necessaria l’assenza di un conflitto di interesse anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">TAR LAZIO ROMA – SEZIONE III – Sentenza 2/12/2015 n. 13656<br />
Pres. Corsaro, est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inammissibilità di un ricorso collettivo avverso i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo Amministrativo – Proposizione di un ricorso collettivo – Necessaria l’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale tra i ricorrenti – Conseguenze &#8211; Proposizione di un ricorso collettivo contenente censure avverso la procedura di abilitazione scientifica nazionale e avverso i singoli giudizi di inidoneità – Inammissibilità – Ragioni.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo la proposizione di un ricorso collettivo è subordinata alla sussistenza di un’identità della posizione processuale e sostanziale dei ricorrenti e all’assenza di una situazione di conflittualità anche solo potenziale. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo proposto da due candidati giudicati inidonei al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, laddove il loro ricorso contenga censure dirette ad annullare l’intera procedura ed altre censure diretta a riformare “nel merito” i rispettivi giudizi personali elaborati dalla Commissione, essendo evidente in tal caso il potenziale conflitto di interessi tra i due soggetti, qualora l’accoglimento delle censure proposte da uno di essi avverso il giudizio della Commissione potrebbe scontrarsi con l’accoglimento delle censure prodotte dall’altro per l’annullamento di tutta la procedura concorsuale. (1)</div>
<p>&nbsp;<br />
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.5.2013 n. 2649; TAR Lazio, Sez. III bis, 4.1.2014 n. 74; TAR Lazio, Sez. III, 18.6.2015, n. 8495; Cons. Stato, Sez. IV, 27.1.2015 n. 363.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>N. 13656/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03447/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2014, proposto dal prof. Maurizio Mirabella e dal prof. Andrea Altieri, entrambi rappresentati e difeso dagli avvocati Sabrina Rondinelli, Gianmaria Covino e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ANVUR &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Giuliano Gruner, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Giuliano Gruner in Roma, Via del Quirinale, 26;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa adozione di idonee misure cautelari</em><br />
a) del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010, alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, Settore Concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo), atti pubblicati in data 24.12.2013 sul sito del MIUR, nella parte in cui sono stati dichiarati non abilitati il prof. Maurizio Mirabella ed il prof. Andrea Altieri;<br />
b) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione riassuntiva dei lavori;<br />
c) dei giudizi individuali e collegiali formulati dalla medesima Commissione su entrambi i ricorrenti;<br />
d) dei distinti Decreti Direttoriali del MIUR con i quali sono stati prorogati i lavori delle Commissioni per l’ASN;<br />
e) del D.M. n. 76 del 7.6.2012;<br />
f) della delibera dell’ANVUR n. 50 del 21.6.2012;<br />
g) del documento del Consiglio Direttivo dell ANVUR su “Abilitazione scientifica nazionale – normalizzazione degli indicatori per l’età accademica”;<br />
h) del D.D. MIUR n. 237 del 11.2.2013 di nomina della Commissione giudicatrice;<br />
i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del dott. Giuliano Gruner;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
1. I ricorrenti, prof. Maurizio Mirabella e prof. Andrea Altieri, hanno entrambi partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, relativa al settore concorsuale 12/D1&nbsp;<em>(&#8220;Diritto Amministrativo&#8221;),</em>&nbsp;presentando, il primo, domanda di partecipazione sia per la prima che per la seconda fascia di docenza universitaria, il secondo soltanto per la seconda fascia.<br />
L’esito della procedura è stato per entrambi sfavorevole, in quanto:<br />
&#8211; il dott. Mirabella ha riportato giudizio di inidoneità, espresso all’unanimità dalla Commissione nazionale giudicatrice, sia nella procedura valutativa relativa alla prima che in quella afferente alla seconda fascia;<br />
&#8211; il dott. Altieri è stato giudicato anch’egli inidoneo, con valutazione unanime della Commissione, limitatamente alle funzioni di professore di seconda fascia, avendo partecipato a questa sola procedura valutativa.<br />
Avverso gli atti indicati in epigrafe i medesimi, con atto spedito a notifica a mezzo PEC in data 21.2.2014 e depositato entro il termine di rito, hanno proposto congiuntamente ricorso articolando i motivi impugnatori che di seguito si riassumono:<br />
1) il primo motivo di ricorso (pagg. 6 – 14) si articola in due distinti gruppi di censure, rispettivamente corrispondenti ai paragrafi 1.1. e 1.2.:<br />
&#8211; nel primo paragrafo si contestano presunte irregolarità imputabili all’ANVUR nel calcolo e nella quantificazione delle mediane dei tre indicatori di produzione scientifica (libri e monografie; articoli e capitoli di libro; articoli in riviste di classe<br />
&#8211; nel secondo paragrafo, viceversa, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente definito un criterio più selettivo rispetto a quelli di cui al D.M. n. 76 del 2012 ai fini della valutazione delle pubblicazioni, prevedendo<br />
2) con il secondo motivo di ricorso si censurano per violazione di legge ed eccesso di potere sia i giudizi collegiali che i giudizi individuali rispettivamente riportati da due ricorrenti i quali si lamentano dell’omessa considerazione del superamento di almeno una delle mediane di riferimento da parte di entrambi, della disparità di trattamento rispetto alla valutazione (favorevole) di altri candidati che non esibivano titoli maggiori rispetto a quelli rispettivamente presentati dai ricorrenti, della inadeguatezza ed insufficienza della motivazione dei giudizi che, a fronte del rispetto degli indicatori quantitativi nella misura prescritta dalla normativa di riferimento, avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa; all’interno dello stesso motivo si sviluppano poi distinte e specifiche censure relative alle differenti valutazioni della Commissione sui ricorrenti (paragrafi 2.2.1. e 2.2.2.), nelle quali le doglianze finiscono per investire il merito scientifico delle pubblicazioni oggetto di valutazione; ciascuno dei giudizi riportati (i due relativi al dott. Mirabella, rispettivamente per la prima e seconda fascia ed il giudizio relativo al dott. Altieri, relativo alla seconda), ad avviso dei ricorrenti, sarebbero stati per diverse ragioni del tutto parziali, inadeguati ed ingiusti a fronte del pregevole livello qualitativo della produzione scientifica riferibile a ciascuno dei due ricorrenti (tra l’altro coautori di un “corso di diritto amministrativo” e di un “manuale di diritto amministrativo”, editi da una prestigiosa casa editrice) come si evincerebbe da una serie di indici rivelatori (in primo luogo la collocazione editoriale, l’adozione dei testi in ambito universitario, l’apprezzamento manifestato da prestigiosi studiosi ecc.) del tutto trascurati dalla Commissione giudicatrice;<br />
3) nel terzo motivo si contestano i tempi (eccessivamente ristretti) impiegati dalla Commissione per valutare le pubblicazioni dei candidati che, calcolati sulla base delle riunioni collegiali effettivamente tenute in rapporto al numero dei candidati (tra prima e seconda fascia) ed al numero di pubblicazioni allegabili (n. 12 per la prima fascia e n. 18 per la seconda), si dimostrerebbero del tutto insufficienti a permettere una seria e ponderata valutazione della produzione scientifica;<br />
4) parte ricorrente contesta altresì la legittimità della procedura con riguardo alle modalità di svolgimento del sorteggio dei docenti universitari inseriti nelle apposite liste degli aspiranti commissari nazionali, il quale non si sarebbe svolto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 D.P.R. n. 222 del 2011 in quanto non si è adottata una sequenza di estrazioni numeriche unica per tutte le commissioni, secondo quanto previsto da una nota redatta dal comitato tecnico nominato dal MIUR e pubblicata prima dell’inizio delle operazioni di estrazione (vedi punto 4) della richiamata nota): in realtà l’Amministrazione non ha usato un’unica sequenza numerica per tutti i settori concorsuali, ossia quella sorteggiata nella prima seduta del 30.12.2012 (11-14-1-5) avendo successivamente effettuato nuove estrazioni distinte. Nel medesimo motivo i ricorrenti articolano ulteriori censure (par. 4.2.) per violazione della trasparenza e delle regole procedimentali, conflitto di interessi e violazione della “par condicio” tra candidati, sviamento di potere, in ragione della mancata astensione ex art. 51 c.p.c. di uno dei commissari che ha avuto rapporti di collaborazione scientifica con due candidate;<br />
5) Con il quinto motivo di gravame i ricorrenti si dolgono del prolungarsi dei lavori della Commissione oltre il termine massimo (cinque mesi) sancito dall’art. 16 della Legge n. 240/2010, dall’art. 8 comma 6 D.P.R. n. 222 del 2011 e dal bando (D.P.R. n. 222 del 20.7.2012) in assenza di valida proroga, il che avrebbe dovuto comportare la decadenza della commissione e la sostituzione dei membri della stessa; precisano i ricorrenti che le proroghe successive al 30.6.2013 e disposte dal MIUR con appositi Decreti Direttoriali (vedi in particolare il D.D. n. 1718 del 20.9.2013 ed il D.D. n. 1767 del 30.9.2013) sarebbero illegittime in quanto il comma 394 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità) ammetteva che la proroga potesse essere disposta soltanto con&nbsp;<em>“decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”;</em><br />
6) Entrambi i ricorrenti propongono, unitamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati in epigrafe, la domanda di risarcimento per&nbsp;<em>“il gravissimo ed irreparabile danno d’immagine”</em>&nbsp;che i giudizi negativi di inidoneità rispettivamente riportati avrebbero cagionato ad entrambi, determinando un ingiustificato discredito nei rispettivi ambiti professionali, dato il carattere pubblico ed a tutti accessibile dei giudizi in oggetto.<br />
2. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Anvur si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Si è altresì costituito il dott. Giuliano Gruner in qualità di controinteressato (in quanto ha conseguito l’abilitazione per entrambe le fasce di docenza ed è stato raggiunto dalla notificazione del ricorso in data 26.2.2014), il quale contesta preliminarmente, in rito, l’ammissibilità del ricorso per essere stato proposto collettivamente dai due interessati in assenza delle condizioni che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, rendono ammissibile il ricorso collettivo: a) l’assenza di un potenziale conflitto tra i ricorrenti; b) l’identità dell’interesse sostanziale e processuale dei medesimi (identità di oggetto delle domande introdotte, identità di contenuto degli atti impugnati, identità delle censure in modo da poter considerare la pluralità dei ricorrenti come un’unica parte processuale, seppur soggettivamente complessa).<br />
3. Con ordinanza n. 5086 del 16.10.2014 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti, fissando l’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del D.lgs. 104/2010.<br />
4. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha prodotto apposita memoria conclusionale ove si illustrano ulteriormente i motivi di ricorso proposti e si insiste per il loro accoglimento.<br />
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
5. Ritiene il Collegio di dover rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione collettiva proposta da due ricorrenti che versano situazioni invero eterogenee tra di loro, in quanto investiti da giudizi individuali inevitabilmente diversi i quali hanno ad oggetto “curricula” diversi ed impugnati per ragioni essenzialmente distinte (si osservino le censure specificamente svolte nel motivo sub 2, attinenti al merito dei giudizi rispettivamente riportati dai ricorrenti).<br />
Al riguardo si deve fare riferimento alla consolidata giurisprudenza per cui nel processo amministrativo, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un&#8217;impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall&#8217;assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell&#8217;identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363).<br />
Nel caso in esame, manca, all’evidenza, tale postulata identità di posizioni sostanziali, come risulta dalla disamina dei singoli motivi di impugnazione alla graduatoria. Se è vero, infatti, che i motivi di impugnazione sub 1), 3), 4) e 5) si appuntano su censure in senso lato procedurali e tali da investire la legittimità procedura idoneativa nella sua totalità (in quanto attinenti alle modalità di calcolo delle mediane, ai criteri valutativi prescelti, alla composizione della Commissione con riguardo alla posizione di non imparzialità di uno dei componenti, alle modalità di svolgimento del sorteggio degli aspiranti commissari e, infine, al mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Commissione), è altrettanto vero che le censure sub 2) si rivolgono invece ai distinti giudizi sulla qualificazione scientifica dei due candidati e contengono critiche oggettivamente diverse e riferite alle separate valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni rispettivamente presentati dai due candidati.<br />
Con il primo gruppo di censure, pertanto, i ricorrenti mirano a provare vizi procedimentali dell’azione amministrativa che, ove ritenuti fondati, determinerebbero un esito caducatorio rispetto all’intera procedura valutativa tale da determinarne il travolgimento e l’esigenza di una rinnovazione futura, garantendo così ai ricorrenti, non l’utilità finale avuta di mira, individuabile nel giudizio di abilitazione, bensì il solo soddisfacimento dell’interesse strumentale e “minore” alla riedizione della procedura “ex novo” e ad avere una nuova “chance” di successo per effetto di essa. L’interesse legittimo che sostiene le predette censure, oltre che strumentale e procedimentale, è un interesse comune e coincidente per entrambi i ricorrenti.<br />
Viceversa le articolate censure di cui al motivo di ricorso n. 2 (vedi pagg. 14 e ss.) attengono al merito (sotto i dedotti profili della contraddittorietà, insufficienza, infondatezza della motivazione) delle valutazioni sulle singole pubblicazioni sottoposte al vaglio della Commissione, censure necessariamente diverse nella misura in cui si rivolgono a giudizi distinti su pubblicazioni distinte.<br />
E’ evidente, al riguardo, che questo Giudicante potrebbe ipoteticamente pervenire a conclusioni opposte nei confronti dei ricorrenti, ritenendo fondate e da accogliere le censure avverso il giudizio riportato dall’uno ed infondate e da respingere le censure rivolte al giudizio conseguito dall’altro.<br />
Ciò è sufficiente per escludere l’identità dei “petita” in quanto attinenti a giudizi (quindi ad oggetti) diversi. Peraltro la diversificazione dei “petita” di annullamento dei giudizi valutativi attiene, da un lato alle domande rispettivamente proposte dal prof. Mirabella e dal prof. Altieri e, dall’altro, alla stessa domanda del primo che impugna in realtà due distinti giudizi valutativi, quello espresso dalla Commissione in merito all’abilitazione alla prima fascia e quello relativo alla non idoneità alla seconda, giudizi aventi oggetti distinti e basati su criteri diversificati (vedi, oltre a quanto statuito dalla Commissione con il Verbale n. 1 bis del 5.4.2013, i criteri previsti dall’art. 4 del D.M. n. 76 del 2012 per la prima fascia e dall’art. 5 del medesimo D.M. per la seconda).<br />
L’interesse legittimo che sostiene queste ultime censure non è comune ma distinto per ciascuno degli impugnanti e può qualificarsi come interesse finale all’ottenimento del bene della vita consistente in un nuovo giudizio da parte di un Organo valutativo in rinnovata composizione, chiamato dal “dictum” di questo Giudice ad emettere una nuova valutazione emendata dai vizi dedotti ove e nella misura in cui fossero ritenuti fondati. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che le posizioni dei due ricorrenti finiscono per versare in una condizione di potenziale (ma nient’affatto teorico, né astratto) conflitto di interessi. Essi, infatti, fanno valere indistintamente interessi comuni e condivisi all’annullamento dell’intera procedura (motivi nn. 1,3,4,5,) insieme ad interessi propri e separati all’annullamento delle valutazioni commissariali rispettivamente subite (censure sub 2). Ebbene, in siffatto coacervo di interessi strumentali e finali si dà la possibilità di un conflitto evidente di posizioni ove si pensi all’ipotetico accoglimento delle censure sub 2), ad esempio, a beneficio del prof. Mirabella, che potrebbe così ottenere il risultato di un nuovo, futuro giudizio favorevole senza il travolgimento dell’intera procedura ed al contestuale rigetto delle distinte censure sub 2) svolte dal prof. Altieri, il quale a quel punto avrebbe, al contrario ed in contrapposizione all’altro ricorrente, l’interesse (strumentale) a vedersi accogliere una delle censure più radicali avverso i vizi procedurali ai fini del travolgimento dell’intera procedura.<br />
Orbene&nbsp;<em>“come già ritenuto in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo il ricorso collettivo &#8211; proposto da una pluralità di soggetti &#8211; è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, nel senso che l&#8217;interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l&#8217;eventuale accoglimento del grame avanti al Giudice Amministrativo può tornare a vantaggio di tutti (Cons. Stato Sez. V, 21-06-2013, n. 3418). In particolare, deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l&#8217;interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all&#8217;Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l&#8217;omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Cons. Stato Sez. III, 15-05-2013, n. 2649)”</em>&nbsp;(TAR Lazio, Sez. III bis, 4.1.2014, n. 74).<br />
Anche questa Sezione ha di recente affermato che&nbsp;<em>“ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un&#8217;impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall&#8217;assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell&#8217;identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi”</em>&nbsp;(TAR Lazio, Sez. III, 18.6.2015, n. 8495 che cita Consiglio di Stato sez. IV , 27.1.2015 n.363).<br />
Per quanto sopra osservato emergono nella specie entrambe le anzidette condizioni ostative all’ammissibilità del ricorso collettivo proposto, connotato sia dalla non totale identità dei “petita”, sia, in termini ancor più rilevanti, da una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di uno dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella dell’altro e potrebbe andare a suo totale discapito.<br />
Per queste ragioni, il ricorso introduttivo è inammissibile.<br />
6. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere<br />
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</a></p>
<p>Pres. Corsaro, est. Vallorani Sulla proponibilità di un ricorso collettivo avverso i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale Processo Amministrativo – Proposizione di un ricorso collettivo – Necessaria l’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale tra i ricorrenti – Conseguenze &#8211; Proposizione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sulla proponibilità di un ricorso collettivo avverso i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Processo Amministrativo – Proposizione di un ricorso collettivo – Necessaria l’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale tra i ricorrenti – Conseguenze &#8211; Proposizione di un ricorso collettivo contenente censure avverso la procedura di abilitazione scientifica nazionale e avverso i singoli giudizi di inidoneità – Inammissibilità – Ragioni.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo la proposizione di un ricorso collettivo è subordinata alla sussistenza di un’identità della posizione processuale e sostanziale dei ricorrenti e all’assenza di una situazione di conflittualità anche solo potenziale. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo proposto da due candidati giudicati inidonei al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, laddove il loro ricorso contenga censure dirette ad annullare l’intera procedura ed altre censure diretta a riformare “nel merito” i rispettivi giudizi personali elaborati dalla Commissione, essendo evidente in tal caso il potenziale conflitto di interessi tra i due soggetti, qualora l’accoglimento delle censure proposte da uno di essi avverso il giudizio della Commissione potrebbe scontrarsi con l’accoglimento delle censure prodotte dall’altro per l’annullamento di tutta la procedura concorsuale. (1)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.5.2013 n. 2649; TAR Lazio, Sez. III bis, 4.1.2014 n. 74; TAR Lazio, Sez. III, 18.6.2015, n. 8495; Cons. Stato, Sez. IV, 27.1.2015 n. 363.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 13656/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03447/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2014, proposto dal prof. Maurizio Mirabella e dal prof. Andrea Altieri, entrambi rappresentati e difeso dagli avvocati Sabrina Rondinelli, Gianmaria Covino e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ANVUR &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Giuliano Gruner, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Giuliano Gruner in Roma, Via del Quirinale, 26;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa adozione di idonee misure cautelari</em><br />
a) del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010, alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, Settore Concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo), atti pubblicati in data 24.12.2013 sul sito del MIUR, nella parte in cui sono stati dichiarati non abilitati il prof. Maurizio Mirabella ed il prof. Andrea Altieri;<br />
b) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione riassuntiva dei lavori;<br />
c) dei giudizi individuali e collegiali formulati dalla medesima Commissione su entrambi i ricorrenti;<br />
d) dei distinti Decreti Direttoriali del MIUR con i quali sono stati prorogati i lavori delle Commissioni per l’ASN;<br />
e) del D.M. n. 76 del 7.6.2012;<br />
f) della delibera dell’ANVUR n. 50 del 21.6.2012;<br />
g) del documento del Consiglio Direttivo dell ANVUR su “Abilitazione scientifica nazionale – normalizzazione degli indicatori per l’età accademica”;<br />
h) del D.D. MIUR n. 237 del 11.2.2013 di nomina della Commissione giudicatrice;<br />
i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del dott. Giuliano Gruner;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. I ricorrenti, prof. Maurizio Mirabella e prof. Andrea Altieri, hanno entrambi partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, relativa al settore concorsuale 12/D1&nbsp;<em>(&#8220;Diritto Amministrativo&#8221;),</em>&nbsp;presentando, il primo, domanda di partecipazione sia per la prima che per la seconda fascia di docenza universitaria, il secondo soltanto per la seconda fascia.<br />
L’esito della procedura è stato per entrambi sfavorevole, in quanto:<br />
&#8211; il dott. Mirabella ha riportato giudizio di inidoneità, espresso all’unanimità dalla Commissione nazionale giudicatrice, sia nella procedura valutativa relativa alla prima che in quella afferente alla seconda fascia;<br />
&#8211; il dott. Altieri è stato giudicato anch’egli inidoneo, con valutazione unanime della Commissione, limitatamente alle funzioni di professore di seconda fascia, avendo partecipato a questa sola procedura valutativa.<br />
Avverso gli atti indicati in epigrafe i medesimi, con atto spedito a notifica a mezzo PEC in data 21.2.2014 e depositato entro il termine di rito, hanno proposto congiuntamente ricorso articolando i motivi impugnatori che di seguito si riassumono:<br />
1) il primo motivo di ricorso (pagg. 6 – 14) si articola in due distinti gruppi di censure, rispettivamente corrispondenti ai paragrafi 1.1. e 1.2.:<br />
&#8211; nel primo paragrafo si contestano presunte irregolarità imputabili all’ANVUR nel calcolo e nella quantificazione delle mediane dei tre indicatori di produzione scientifica (libri e monografie; articoli e capitoli di libro; articoli in riviste di classe<br />
&#8211; nel secondo paragrafo, viceversa, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente definito un criterio più selettivo rispetto a quelli di cui al D.M. n. 76 del 2012 ai fini della valutazione delle pubblicazioni, prevedendo<br />
2) con il secondo motivo di ricorso si censurano per violazione di legge ed eccesso di potere sia i giudizi collegiali che i giudizi individuali rispettivamente riportati da due ricorrenti i quali si lamentano dell’omessa considerazione del superamento di almeno una delle mediane di riferimento da parte di entrambi, della disparità di trattamento rispetto alla valutazione (favorevole) di altri candidati che non esibivano titoli maggiori rispetto a quelli rispettivamente presentati dai ricorrenti, della inadeguatezza ed insufficienza della motivazione dei giudizi che, a fronte del rispetto degli indicatori quantitativi nella misura prescritta dalla normativa di riferimento, avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa; all’interno dello stesso motivo si sviluppano poi distinte e specifiche censure relative alle differenti valutazioni della Commissione sui ricorrenti (paragrafi 2.2.1. e 2.2.2.), nelle quali le doglianze finiscono per investire il merito scientifico delle pubblicazioni oggetto di valutazione; ciascuno dei giudizi riportati (i due relativi al dott. Mirabella, rispettivamente per la prima e seconda fascia ed il giudizio relativo al dott. Altieri, relativo alla seconda), ad avviso dei ricorrenti, sarebbero stati per diverse ragioni del tutto parziali, inadeguati ed ingiusti a fronte del pregevole livello qualitativo della produzione scientifica riferibile a ciascuno dei due ricorrenti (tra l’altro coautori di un “corso di diritto amministrativo” e di un “manuale di diritto amministrativo”, editi da una prestigiosa casa editrice) come si evincerebbe da una serie di indici rivelatori (in primo luogo la collocazione editoriale, l’adozione dei testi in ambito universitario, l’apprezzamento manifestato da prestigiosi studiosi ecc.) del tutto trascurati dalla Commissione giudicatrice;<br />
3) nel terzo motivo si contestano i tempi (eccessivamente ristretti) impiegati dalla Commissione per valutare le pubblicazioni dei candidati che, calcolati sulla base delle riunioni collegiali effettivamente tenute in rapporto al numero dei candidati (tra prima e seconda fascia) ed al numero di pubblicazioni allegabili (n. 12 per la prima fascia e n. 18 per la seconda), si dimostrerebbero del tutto insufficienti a permettere una seria e ponderata valutazione della produzione scientifica;<br />
4) parte ricorrente contesta altresì la legittimità della procedura con riguardo alle modalità di svolgimento del sorteggio dei docenti universitari inseriti nelle apposite liste degli aspiranti commissari nazionali, il quale non si sarebbe svolto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 D.P.R. n. 222 del 2011 in quanto non si è adottata una sequenza di estrazioni numeriche unica per tutte le commissioni, secondo quanto previsto da una nota redatta dal comitato tecnico nominato dal MIUR e pubblicata prima dell’inizio delle operazioni di estrazione (vedi punto 4) della richiamata nota): in realtà l’Amministrazione non ha usato un’unica sequenza numerica per tutti i settori concorsuali, ossia quella sorteggiata nella prima seduta del 30.12.2012 (11-14-1-5) avendo successivamente effettuato nuove estrazioni distinte. Nel medesimo motivo i ricorrenti articolano ulteriori censure (par. 4.2.) per violazione della trasparenza e delle regole procedimentali, conflitto di interessi e violazione della “par condicio” tra candidati, sviamento di potere, in ragione della mancata astensione ex art. 51 c.p.c. di uno dei commissari che ha avuto rapporti di collaborazione scientifica con due candidate;<br />
5) Con il quinto motivo di gravame i ricorrenti si dolgono del prolungarsi dei lavori della Commissione oltre il termine massimo (cinque mesi) sancito dall’art. 16 della Legge n. 240/2010, dall’art. 8 comma 6 D.P.R. n. 222 del 2011 e dal bando (D.P.R. n. 222 del 20.7.2012) in assenza di valida proroga, il che avrebbe dovuto comportare la decadenza della commissione e la sostituzione dei membri della stessa; precisano i ricorrenti che le proroghe successive al 30.6.2013 e disposte dal MIUR con appositi Decreti Direttoriali (vedi in particolare il D.D. n. 1718 del 20.9.2013 ed il D.D. n. 1767 del 30.9.2013) sarebbero illegittime in quanto il comma 394 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità) ammetteva che la proroga potesse essere disposta soltanto con&nbsp;<em>“decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”;</em><br />
6) Entrambi i ricorrenti propongono, unitamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati in epigrafe, la domanda di risarcimento per&nbsp;<em>“il gravissimo ed irreparabile danno d’immagine”</em>&nbsp;che i giudizi negativi di inidoneità rispettivamente riportati avrebbero cagionato ad entrambi, determinando un ingiustificato discredito nei rispettivi ambiti professionali, dato il carattere pubblico ed a tutti accessibile dei giudizi in oggetto.<br />
2. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Anvur si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Si è altresì costituito il dott. Giuliano Gruner in qualità di controinteressato (in quanto ha conseguito l’abilitazione per entrambe le fasce di docenza ed è stato raggiunto dalla notificazione del ricorso in data 26.2.2014), il quale contesta preliminarmente, in rito, l’ammissibilità del ricorso per essere stato proposto collettivamente dai due interessati in assenza delle condizioni che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, rendono ammissibile il ricorso collettivo: a) l’assenza di un potenziale conflitto tra i ricorrenti; b) l’identità dell’interesse sostanziale e processuale dei medesimi (identità di oggetto delle domande introdotte, identità di contenuto degli atti impugnati, identità delle censure in modo da poter considerare la pluralità dei ricorrenti come un’unica parte processuale, seppur soggettivamente complessa).<br />
3. Con ordinanza n. 5086 del 16.10.2014 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti, fissando l’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del D.lgs. 104/2010.<br />
4. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha prodotto apposita memoria conclusionale ove si illustrano ulteriormente i motivi di ricorso proposti e si insiste per il loro accoglimento.<br />
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
5. Ritiene il Collegio di dover rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione collettiva proposta da due ricorrenti che versano situazioni invero eterogenee tra di loro, in quanto investiti da giudizi individuali inevitabilmente diversi i quali hanno ad oggetto “curricula” diversi ed impugnati per ragioni essenzialmente distinte (si osservino le censure specificamente svolte nel motivo sub 2, attinenti al merito dei giudizi rispettivamente riportati dai ricorrenti).<br />
Al riguardo si deve fare riferimento alla consolidata giurisprudenza per cui nel processo amministrativo, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un&#8217;impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall&#8217;assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell&#8217;identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363).<br />
Nel caso in esame, manca, all’evidenza, tale postulata identità di posizioni sostanziali, come risulta dalla disamina dei singoli motivi di impugnazione alla graduatoria. Se è vero, infatti, che i motivi di impugnazione sub 1), 3), 4) e 5) si appuntano su censure in senso lato procedurali e tali da investire la legittimità procedura idoneativa nella sua totalità (in quanto attinenti alle modalità di calcolo delle mediane, ai criteri valutativi prescelti, alla composizione della Commissione con riguardo alla posizione di non imparzialità di uno dei componenti, alle modalità di svolgimento del sorteggio degli aspiranti commissari e, infine, al mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Commissione), è altrettanto vero che le censure sub 2) si rivolgono invece ai distinti giudizi sulla qualificazione scientifica dei due candidati e contengono critiche oggettivamente diverse e riferite alle separate valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni rispettivamente presentati dai due candidati.<br />
Con il primo gruppo di censure, pertanto, i ricorrenti mirano a provare vizi procedimentali dell’azione amministrativa che, ove ritenuti fondati, determinerebbero un esito caducatorio rispetto all’intera procedura valutativa tale da determinarne il travolgimento e l’esigenza di una rinnovazione futura, garantendo così ai ricorrenti, non l’utilità finale avuta di mira, individuabile nel giudizio di abilitazione, bensì il solo soddisfacimento dell’interesse strumentale e “minore” alla riedizione della procedura “ex novo” e ad avere una nuova “chance” di successo per effetto di essa. L’interesse legittimo che sostiene le predette censure, oltre che strumentale e procedimentale, è un interesse comune e coincidente per entrambi i ricorrenti.<br />
Viceversa le articolate censure di cui al motivo di ricorso n. 2 (vedi pagg. 14 e ss.) attengono al merito (sotto i dedotti profili della contraddittorietà, insufficienza, infondatezza della motivazione) delle valutazioni sulle singole pubblicazioni sottoposte al vaglio della Commissione, censure necessariamente diverse nella misura in cui si rivolgono a giudizi distinti su pubblicazioni distinte.<br />
E’ evidente, al riguardo, che questo Giudicante potrebbe ipoteticamente pervenire a conclusioni opposte nei confronti dei ricorrenti, ritenendo fondate e da accogliere le censure avverso il giudizio riportato dall’uno ed infondate e da respingere le censure rivolte al giudizio conseguito dall’altro.<br />
Ciò è sufficiente per escludere l’identità dei “petita” in quanto attinenti a giudizi (quindi ad oggetti) diversi. Peraltro la diversificazione dei “petita” di annullamento dei giudizi valutativi attiene, da un lato alle domande rispettivamente proposte dal prof. Mirabella e dal prof. Altieri e, dall’altro, alla stessa domanda del primo che impugna in realtà due distinti giudizi valutativi, quello espresso dalla Commissione in merito all’abilitazione alla prima fascia e quello relativo alla non idoneità alla seconda, giudizi aventi oggetti distinti e basati su criteri diversificati (vedi, oltre a quanto statuito dalla Commissione con il Verbale n. 1 bis del 5.4.2013, i criteri previsti dall’art. 4 del D.M. n. 76 del 2012 per la prima fascia e dall’art. 5 del medesimo D.M. per la seconda).<br />
L’interesse legittimo che sostiene queste ultime censure non è comune ma distinto per ciascuno degli impugnanti e può qualificarsi come interesse finale all’ottenimento del bene della vita consistente in un nuovo giudizio da parte di un Organo valutativo in rinnovata composizione, chiamato dal “dictum” di questo Giudice ad emettere una nuova valutazione emendata dai vizi dedotti ove e nella misura in cui fossero ritenuti fondati. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che le posizioni dei due ricorrenti finiscono per versare in una condizione di potenziale (ma nient’affatto teorico, né astratto) conflitto di interessi. Essi, infatti, fanno valere indistintamente interessi comuni e condivisi all’annullamento dell’intera procedura (motivi nn. 1,3,4,5,) insieme ad interessi propri e separati all’annullamento delle valutazioni commissariali rispettivamente subite (censure sub 2). Ebbene, in siffatto coacervo di interessi strumentali e finali si dà la possibilità di un conflitto evidente di posizioni ove si pensi all’ipotetico accoglimento delle censure sub 2), ad esempio, a beneficio del prof. Mirabella, che potrebbe così ottenere il risultato di un nuovo, futuro giudizio favorevole senza il travolgimento dell’intera procedura ed al contestuale rigetto delle distinte censure sub 2) svolte dal prof. Altieri, il quale a quel punto avrebbe, al contrario ed in contrapposizione all’altro ricorrente, l’interesse (strumentale) a vedersi accogliere una delle censure più radicali avverso i vizi procedurali ai fini del travolgimento dell’intera procedura.<br />
Orbene&nbsp;<em>“come già ritenuto in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo il ricorso collettivo &#8211; proposto da una pluralità di soggetti &#8211; è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, nel senso che l&#8217;interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l&#8217;eventuale accoglimento del grame avanti al Giudice Amministrativo può tornare a vantaggio di tutti (Cons. Stato Sez. V, 21-06-2013, n. 3418). In particolare, deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l&#8217;interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all&#8217;Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l&#8217;omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Cons. Stato Sez. III, 15-05-2013, n. 2649)”</em>&nbsp;(TAR Lazio, Sez. III bis, 4.1.2014, n. 74).<br />
Anche questa Sezione ha di recente affermato che&nbsp;<em>“ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un&#8217;impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall&#8217;assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell&#8217;identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi”</em>&nbsp;(TAR Lazio, Sez. III, 18.6.2015, n. 8495 che cita Consiglio di Stato sez. IV , 27.1.2015 n.363).<br />
Per quanto sopra osservato emergono nella specie entrambe le anzidette condizioni ostative all’ammissibilità del ricorso collettivo proposto, connotato sia dalla non totale identità dei “petita”, sia, in termini ancor più rilevanti, da una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di uno dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella dell’altro e potrebbe andare a suo totale discapito.<br />
Per queste ragioni, il ricorso introduttivo è inammissibile.<br />
6. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere<br />
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-12-2015-n-13656-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2015 n.13656</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2006 n.13656</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-4-12-2006-n-13656/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Perrelli, Est. Vinciguerra Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti G. Falcon, L. Manzi) c/ Ministero delle politiche agricole e forestali (Avv. dello Stato), Agecontrol s.p.a. ( Avv.ti M. L. Madera, P. Varone) 1. Agricoltura – Misure di controllo nel settore ortofrutticolo &#8211; D.M. 1.8.2005, di attuazione del Reg. CE 1148/2001–</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Perrelli,         <i> Est.</i> Vinciguerra<br /> Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti G. Falcon, L. Manzi) c/ Ministero delle politiche agricole e forestali (Avv. dello Stato), Agecontrol s.p.a. ( Avv.ti M. L. Madera, P. Varone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Agricoltura – Misure di controllo nel settore ortofrutticolo &#8211;  D.M. 1.8.2005, di attuazione del Reg. CE 1148/2001– Regolamento ex art. 17 l. 400/88 &#8211; Esclusione &#8211; Conseguenze.</p>
<p>2. Agricoltura – Settore ortofrutticolo – Competenze dell’amministrazione statale e degli enti locali – Determinazione – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il decreto 1.8.2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, contenente le disposizioni di attuazione del Regolamento CE n. 1148/01, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, rinviene la propria fonte nell’art. 4, co. 3, L. 428/90 -Legge Comunitaria per il 1990- e non nell’art. 17 L. 400/88, a nulla rilevando la circostanza che sia esplicitamente denominato regolamento. Ne deriva che l’assenza del parere del Consiglio di Stato e di una specifica autorizzazione legislativa non pregiudicano la legittimità del decreto de quo.																																																																																												</p>
<p>2.	Nel settore ortofrutticolo, la competenza degli enti locali è limitata territorialmente, posto che le questioni di rilievo nazionale restano assorbite dalle potestà del legislatore e delle amministrazioni statali. In tale ottica, l’art. 18, co. 1 bis, D.Lgs. 99/2004 e s.m.i., affida all’Agenzia di controllo statale, l’Agecontrol s.p.a., il compito di effettuare i controlli di qualità su tali prodotti, aventi rilevanza a livello nazionale. Ne deriva la legittimità del D.M. 1.8.2005 nella parte in cui all’art. 2, lett. b), attribuisce alla predetta Agenzia, poteri di controllo sulla conformità degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione di cui al Reg. CE 1148/2001, richiedendo tali verifiche poteri ispettivi estesi all’intero circuito di commercializzazione, al di fuori dell’ambito strettamente provinciale e regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>SEZIONE II TER</i></b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Michele PERRELLI     &#8211; PRESIDENTE<br />
Paolo   RESTAINO     &#8211; CONSIGLIERE<br />
Antonio VINCIGUERRA  &#8211; CONSIGLIERE rel.est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 10250/2005 R.G. proposto da</p>
<p><b>Provincia Autonoma di Trento</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri &#8211; 5;</p>
<p></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero delle politiche agricole e forestali</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
AGECONTROL s.p.a.</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Madera e Pasquale Varone, ed elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne &#8211; 20;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del decreto 1.8.2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, titolato disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 23.10.2006, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l&#8217;avv. Reggio d&#8217;Aci, delegato dall&#8217;avv. Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, l&#8217;avvocato dello Stato Tortora per il Ministero delle politiche agricole e forestali e l&#8217;avv. Pasquale Varone per l&#8217;AGECONTROL s.p.a.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il decreto ministeriale in epigrafe è contestato dalla Provincia autonoma di Trento riguardo ad alcune sue disposizioni (art. 1 comma 2 lett. b e l, art. 3 commi 2 lett. a, 3 e 4, art. 5 comma 1, art. 7, art. 9, art. 10 commi 2, 3 e 4).<br />
La sostanza dei motivi di ricorso lamenta la violazione, anche negli aspetti costituzionali, delle regole che disciplinano l&#8217;autonomia di province e regioni – in particolare le disposizioni della Provincia autonoma di Trento – riguardo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi. L&#8217;attribuzione della potestà di controllo all&#8217;AGECONTROL violerebbe la competenza della Provincia di Trento a livello territoriale.<br />
Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l&#8217;AGECONTROL si sono costituiti in giudizio e hanno controdedotto ai motivi del ricorso, del quale chiedono il rigetto.<br />
La causa è passata in decisione all&#8217;udienza del 23.10.2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Parte ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell&#8217;art. 17 della legge n. 400/1988, per mancanza nel decreto ministeriale impugnato della espressa denominazione di regolamento, del parere del Consiglio di Stato e della specifica autorizzazione legislativa necessaria per i regolamenti ministeriali.<br />
Peraltro il decreto in questione trova la sua fonte di legittimità non nell&#8217;art. 17 della legge n. 400/1988, bensì nell&#8217;art. 4, comma 3, della legge n. 428/1990; norma che attribuisce al Ministro dell&#8217;agricoltura e delle foreste – ora Ministro per le politiche agricole e forestali – la potestà di adottare, con proprio decreto, &#8220;<i>provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative&#8230;&#8230;direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità Economica Europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l&#8217;applicazione nel territorio nazionale</i>&#8220;.<br />
L&#8217;art. 17 della L. n. 400/1988, invece, disciplina la procedura per l&#8217;adozione dei regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali di attuazione, integrazione ed esecuzione di leggi e decreti legislativi, ovvero emanati in materie non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali la legge determini le norme regolatrici generali. Si tratta, perciò, di atti amministrativi di normazione secondaria validi per l&#8217;intero terrritorio nazionale i quali, proprio per questa ragione, sono sottoposti a un particolare procedimento di formazione, assistito da garanzie formali e sostanziali di rilevanza generale (pubblicazione dell&#8217;atto con la denominazione di &#8220;regolamento&#8221;, parere obbligatorio preventivo del Consiglio di Stato, adozione con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri per i regolamenti governativi, decreto ministeriale o interministeriale comunicato preventivamente Presidente al Consiglio dei Ministri per gli altri regolamenti).<br />
La fattispecie all&#8217;esame non rientra nei parametri dell&#8217;art. 17 della L. n. 400/1988, giacché l&#8217;argomento di cui si occupa – i controlli di conformità alle norme per il commercio degli ortofrutticoli freschi – è già stato oggetto di regolamentazione  da parte del reg. (CE) 1148/01, del quale il D.M 1.8.2005 definisce le disposizioni di attuazione ai sensi del già citato art. 4 della L. n. 428/1990.<br />
L&#8217;eventuale straripamento del suddetto decreto ministeriale dai confini degli atti di mera esecuzione, con l&#8217;adozione di disposizioni in realtà innovative e sostanzialmente regolamentari, come sostiene la Provincia di Trento, non lo fa per questo rientrare nel novero dei regolamenti disciplinati dall&#8217;art. 17 della L. n. 400/1988 (evidenziandone, così, i vizi procedurali dedotti da parte ricorrente), ma – ove la circostanza trovasse riscontro – concreterebbe comunque un vizio sostanziale per violazione dei limiti di competenza definiti dall&#8217;art. 4 della L. n. 428/1990 per i provvedimenti ministeriali di attuazione dei regolamenti comunitari nelle materie agricole e forestali. Tuttavia <i>in subiecto</i> la questione è priva di interesse considerata l&#8217;infondatezza delle censure cardine, volte a rilevare un illegittimo assorbimento della competenza della Provincia autonoma da parte delle disposizioni incriminate e a favore della AGECONTROL.<br />
Queste censure sono infondate e determinano il rigetto dell&#8217;impugnativa e l&#8217;irrilevanza di ogni considerazione di parte ricorrente circa l&#8217;asserito carattere normativo del D.M. 1.8.2005, posto che esso attiene a gradi di controllo nel commercio dell&#8217;ortofrutta che non confliggono con la potestà della Provincia. Quest&#8217;ultima svolge le sue attività amministrative (art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972) nell&#8217;ambito delle materie nelle quali gode di potestà legislativa; tra queste rientrano l&#8217;agricoltura e il commercio (artt. 8 n. 21 e 9 n. 3 dello statuto speciale). In particolare, nel settore ortofrutticolo la legislazione statale espressamente riconosce alle regioni e alle province autonome, &#8220;<i>nell&#8217;ambito delle proprie competenze</i>&#8220;, poteri di accertamento delle violazioni amministrative e di applicazione delle relative sanzioni.<br />
La competenza degli enti locali è però limitata territorialmente; laddove le questioni di rilievo nazionale restano comunque assorbite dalle potestà del legislatore e dell&#8217;amministrazione statali. In quest&#8217;ottica l&#8217;art. 18, comma 1 <i>bis</i>, del D.Lgs. n. 99/2004, come modificato dal D.L. 28.2.2005 n. 22 (convertito nella legge 29.4.2005 n. 71) affida all&#8217;agenzia di controllo statale, l&#8217;AGECONTROL s.p.a., il compito di effettuare &#8220;<i>i controlli di qualità, sia per l&#8217;esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente</i>&#8220;.<br />
La disposizione non subisce deroghe dal D.M. 1.8.2005, il quale identifica (art. 2 lett. b) i &#8220;<i>controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale, ai sensi della legge n. 71/2005&#8243; </i>nei &#8220;<i>controlli compiuti per verificare la conformità degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione di cui al titolo I “Classificazione dei prodotti”, del regolamento (CE) n. 2200/96</i>&#8220;<i> </i>secondo le procedure obbligatorie<i> </i>previste da detto regolamento e dal reg. (CE) 1148/01 e riprese nel programma nazionale di controllo. Il reg. (CE) 2200/96 dispone per la classificazione dei prodotti ortofrutticoli, la loro marcatura e le indicazioni obbligatorie. Elementi, cioè, di rilevanza non limitata a livello territoriale<i>,</i> per i quali le necessità di verifica esigono poteri ispettivi che non possono essere ridotti in sede locale, giacché debbono investire l&#8217;intero circuito di commercializzazione, anche al di fuori dell&#8217;ambito strettamente provinciale e regionale.<br />
Su questo piano, pertanto, il D.M. 1.8.2005 opera nel rispetto della legislazione vigente e non limita le competenze degli enti locali riconosciute dalla legge, né contrasta con il dettato costituzionale circa le differenti sfere di competenza tra Stato, regioni e province autonome.<br />
Esso non deroga all&#8217;art. 18, comma 1 <i>bis</i>, della L. n. 99/2004, come modificato; né la suddetta norma risulta incompatibile con i principi della Costituzione.<br />
Per quanto premesso occorre respingere la presente impugnativa.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II <i>ter</i>, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2006.</p>
<p>Michele Perrelli   PRESIDENTE</p>
<p>Antonio Vinciguerra    CONSIGLIERE est.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-4-12-2006-n-13656/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2006 n.13656</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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