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	<title>1364 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1364 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</a></p>
<p>S. Romano, Pres. G. Bellucci, Est. Sulla legittimità dell’esclusione dalla gara per mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda di partecipazione, non sanabile neppure mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016. Contratti della Pubblica Amministrazione &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Esclusione per mancata sottoscrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. G. Bellucci, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dell’esclusione dalla gara per mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda di partecipazione, non sanabile neppure mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal; tab-stops: 134.7pt;"><span it="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-family:;">Contratti della Pubblica Amministrazione &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Esclusione per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione &#8211; Legittimità.</span></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span it="" style="font-family:;"><font color="#000000">La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere considerata un&#8217;irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l&#8217;autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell&#8217;atto, ma anche di rendere l&#8217;atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà. Nel caso di specie il documento irregolarmente sottoscritto è strettamente collegato all’offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ed attiene quindi alla paternità dell’offerta stessa, rispetto alla quale l’esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è statuita dall’art. 83, comma 9 secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.</font></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>N. 01364/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01130/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2016/201601130/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2016, proposto da:<br />
A.C.F. Arezzo Asd, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con US Arezzo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Maccari C.F. MCCNRC84M14I155V e Loriano Maccari C.F. MCCLRN55T25A541R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via Fiume n. 11;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Arezzo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Pasquini C.F. PSQSFN63B01A390C, e domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Acd Tuscar, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con ASD Petrarca Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Morelli e Roberta Blasi C.F. BLSRRT66T67A390M, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto Stori in Firenze, viale Belfiore n. 32;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; dell&#8217;avviso pubblico per la concessione in gestione dell&#8217;impianto sportivo comunale denominato &#8220;Campo da Calcio B. Nespoli&#8221; (Dante) nella parte in cui prevede: (I) che &#8220;in seduta riservata verranno aperte le buste con soggetti ammessi alla lettera B &#8211; O<br />
&#8211; della comunicazione del Direttore dell&#8217;Ufficio Sport e Politiche Giovanili del 19/7/2016 prot. 2016/88085 con la quale veniva comunicata l&#8217;inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura;<br />
&#8211; della comunicazione del Direttore dell&#8217;Ufficio Sport e Politiche Giovanili del 25/7/2016 prot. 2016/90430 con la quale veniva confermata l&#8217;esclusione della istanza di partecipazione presentata dal RTI costituendo tra ACF Arezzo ASD (capogruppo) e US Are<br />
&#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217;Ufficio Sport e Politiche Giovanili n. 1990 del 22/7/2016 notificato il 25/07/2016 con il quale veniva disposta l&#8217;assegnazione provvisoria della gestione dell&#8217;impianto sportivo comunale denominato &#8220;Campo da Calcio B.<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso;<br />
e per l&#8217;affidamento in via provvisoria della gestione dell&#8217;impianto sportivo comunale denominato &#8220;Campo da Calcio B. Nespoli&#8221; (Dante).<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo e di Acd Tuscar;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Il Comune di Arezzo ha indetto la gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Campo da calcio Nespoli”, approvando l’avviso di selezione con determinazione n. 1572 del 10.6.2016.<br />
La commissione di gara ha escluso la ricorrente per mancata presentazione dello Statuto (che avrebbe dovuto essere inserito nella busta A), per mancata presa visione dell’impianto e per omessa apposizione della firma in originale sui modelli allegato 1A e 2A.<br />
Con provvedimento n. 1990 del 22.7.2016 è stata disposta l’assegnazione provvisoria a favore dell’A.T.I. costituenda tra ACD Tuscar e ASD Petrarca Calcio.<br />
Avverso l’atto di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria la ricorrente è insorta deducendo varie censure.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arezzo e ACD Tuscar.<br />
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2016 la causa è stata posta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dell’impugnativa sollevate dalla controinteressata e dal Comune, stante l’infondatezza del ricorso.<br />
Entrando nel merito della trattazione del gravame, valgono le seguenti considerazioni.<br />
Una delle ragioni poste a giustificazione del contestato provvedimento di estromissione dalla gara è costituita dal fatto che il modello allegato 1A (istanza di partecipazione alla gara) e il modello allegato 2A (dichiarazione di assenza di cause ostative e carichi pendenti) recano la firma del legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma stampata. A tal riguardo la ricorrente lamenta che l’avviso di gara non contemplava la predetta irregolarità come causa di esclusione, deduce che la nuova normativa in tema di contratti pubblici non consente l’esclusione dalla gara nemmeno in caso di omessa sottoscrizione ed obietta che comunque l’istanza era sottoscritta e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore.<br />
La censura è infondata.<br />
Premesso che l’avviso di gara prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione e della dichiarazione sulle cause ostative e i carichi pendenti, firmate rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascuno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, il Collegio osserva quanto appresso.<br />
La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, un&#8217;irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l&#8217;autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell&#8217;atto, ma anche di rendere l&#8217;atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l&#8217;apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata.<br />
<strong>Tali conclusioni valgono anche alla luce dell’art. 83, comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, </strong>trattandosi di irregolarità che non consente l’individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile l’effettivo autore dell’apposizione di una firma a stampa in calce al documento. Nel caso di specie peraltro il documento irregolarmente sottoscritto è strettamente collegato all’offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ed attiene quindi alla paternità dell’offerta stessa, rispetto alla quale l’esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è statuita dall’art. 83, comma 9 secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.<br />
In relazione alle censure riferite alle altre cause di estromissione dalla gara, il Collegio osserva che, a fronte di un provvedimento di esclusione che si fondi su una pluralità di ragioni ostative, l&#8217;impugnativa svolta in sede giurisdizionale non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resista alle censure mosse; in sostanza il provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.<br />
Pertanto, essendo sufficiente a sorreggere la legittimità dell’impugnata esclusione la mancata sottoscrizione degli allegati 1A e 2A, si prescinde dall’esame delle censure riguardanti gli altri motivi del suddetto provvedimento estromissivo, costituiti dalla mancata allegazione dello Statuto e dall’omessa effettuazione del sopralluogo.<br />
La ricorrente contesta altresì la clausola dell’avviso di gara che prevede l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica in seduta riservata, con conseguente illegittimità degli atti della procedura selettiva.<br />
La doglianza è inammissibile.<br />
Il soggetto che è stato escluso legittimamente dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. L&#8217;accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di aggiudicazione non comporterebbe, infatti, l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in suo favore, ma la ripetizione della gara, e l&#8217;interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto dall&#8217;impresa che non è stata esclusa (ex multis: Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3393; TAR Sicilia, Palermo, II, 28.1.2016, n. 294; TAR Umbria, I, 26.2.2016, n. 205).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Arezzo e alla parte controinteressata la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge ciascuno, a titolo di spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gianluca Bellucci</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Balucani Impresa A.I.A. Costruzioni Spa (Avv.ti V. Biagetti e L. Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato); Ente Autonomo Acquedotti Siciliani (n.c.) sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di transazione delle controversie insorte durante l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto Processo amministrativo – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Varrone, <i>Rel.<i> Balucani<br /> Impresa A.I.A. Costruzioni Spa (Avv.ti V. Biagetti e L. Vaccarella)	c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato); Ente Autonomo Acquedotti Siciliani (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di transazione delle controversie insorte durante l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Definizione transattiva del contenzioso scaturito dall’esecuzione dell’appalto – Sussiste – Ragioni – Procedimento di formazione della volontà contrattuale: atti della serie negoziale  ed atti della serie procedimentale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di definizione transattiva intervenuta tra l’Amministrazione committente e la società aggiudicataria per definire il contenzioso scaturito dall’esecuzione dell’appalto in quanto, la questione, non afferisce alla fase di esecuzione del contratto d’appalto (conclusasi con il collaudo) ma, più propriamente, riguarda la legittimità dei provvedimenti con cui sia stata approvata o annullata  la transazione. Infatti, il procedimento di formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi, invece, attraverso due serie di atti: la c.d. serie  negoziale, che consta di atti privatistici e la c.d. serie procedimentale, comprensiva di atti aventi natura provvedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego degli stessi atti, costituenti esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, sindacabili dal giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto <br />
dall&#8217; <b>Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a</b>. in liquidazione in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito con le imprese I.C.O.R.I. S.p.a., T.P.L. S.p.a. e S.I.D.E.M. S.p.a. con sede in Catania rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Biagetti e Lucrezia Vaccarella con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Bertoloni n. 35;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Ente Autonomo Acquedotti Siciliani</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma Sez. III 4 gennaio 2006, n. 40;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 28 novembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Biagetti e l’avv. dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con decreto in data 6 dicembre 2004 il Direttore Generale del Dipartimento per le Opere pubbliche e per l’Edilizia – Direzione generale per l’edilizia statale e per gli interventi speciali, Div. III, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annullava il precedente decreto del 22.6.2004 con il quale lo stesso Direttore generale aveva approvato la transazione stipulata il 24.6.2004 tra lo stesso Ministero, l’E.A.S. (Ente Acquedotti Siciliani) e la ricorrente società A.I.A. per la definizione della controversia insorta in relazione ai lavori di realizzazione degli impianti di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Salina, Lipari, Linosa e Marettimo.<br />
Il provvedimento di annullamento, reso all’esito del diniego di registrazione della Corte dei Conti sul decreto di approvazione della transazione, è stato motivato dalla considerazione che l’art. 9 bis del D.Lgs. n. 96/1993, nel testo introdotto dall’art. 2 L. n. 166/2002, prevederebbe un sistema unico e generalizzato per la definizione transattiva delle controversie relative ai lavori affidati dagli organi del cessato Intervento Straordinario nel Mezzogiorno. Secondo il Ministero dette controversie non potrebbero essere transatte con il riconoscimento alle imprese appaltatrici di importi superiori a quelli stabiliti dal nuovo testo dell’art. 9 bis D.Lgs. cit., come è avvenuto con la transazione in questione.<br />
Avverso l’anzidetto annullamento la società A.I.A. ha proposto impugnativa dinanzi al TAR Lazio deducendo i seguenti motivi di censura:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 come modificato dall’art. 2 L. 1 agosto 2002, n. 166, nell’assunto che tale disposizione non sarebbe applicabile “ratione temporis”, dal momento che il procedimento di definizione della controversia era stato avviato il 17.7.2002 e dunque anteriormente all’entrata in vigore della norma, avvenuta solo il 18.8.2002;<br />
2) erronea interpretazione del nuovo testo dell’art. 9 bis D.Lgs. 96/1993, in quanto la norma ha soltanto introdotto una procedura semplificata per la definizione del contenzioso, ma non ha escluso la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di conciliazione per comporre le controversie relative ad appalti affidati dagli organi del cessato Intervento Straordinario del Mezzogiorno;<br />
3) illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 9 bis D.Lgs. cit., per contrasto con i principi del buon andamento dell’Amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., ove interpretata nel senso indicato nel provvedimento ministeriale impugnato;<br />
4) violazione dell’art. 3 L. 14 gennaio 1994, n. 20 e dall’art. 27 L. 24 novembre 2000, n. 340, per la considerazione che il procedimento di controllo si è svolto in carenza di potere da parte della Corte dei Conti, essendo decorso il termine assegnato alla stessa per il controllo di legittimità, sì che il Ministero non avrebbe potuto annullare il decreto di approvazione della transazione sulla base della mancata registrazione.<br />
Sulla base degli esposti motivi la ricorrente società ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato e la condanna del Ministero al risarcimento del danno.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che «afferisce alla fase di esecuzione del contratto di appalto e pertanto non può essere incluso tra quelle conoscibili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 33, 2° comma, lett. d) D.Lgs. n. 80/1998».<br />
Nei confronti di detta pronuncia la società A.I.A. ha interposto appello sostenendo la erroneità della pronuncia del TAR nella considerazione che il decreto impugnato «si inserisce a pieno titolo nella fase pubblicistica di perfezionamento del vincolo contrattuale cosicché la valutazione della sua legittimità è rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità».</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è fondato.<br />
Per esattamente inquadrare la materia del contendere va anzitutto osservato che, diversamente da quanto prospettato dal Giudice di prime cure, la questione sottoposta alla cognizione del Tribunale non afferisce alla fase della esecuzione del contratto d’appalto (conclusosi con il collaudo nell’anno 1999), bensì a quella successiva della transazione intervenuta il 24.5.2004 tra l’Amministrazione committente e la società aggiudicataria per definire il contenzioso scaturito dalla esecuzione dell’appalto.<br />
La controversia concerne dunque, più propriamente, le determinazioni adottate dalla Amministrazione in relazione al contratto di transazione, essendo in discussione la legittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero delle Infrastrutture ha dapprima approvato e poi annullato la transazione stessa.<br />
Tanto premesso, la controversia in esame non è sottratta alla cognizione del giudice amministrativo, come è stato invece ritenuto con la sentenza quivi appellata.<br />
Con riguardo al riparto della giurisdizione in tema di contratti della P.A. costituisce “ius receptum”, alla stregua della giurisprudenza unanime di questo Consiglio, ma anche delle Sezioni Unite della Cassazione, che il procedimento di volontà contrattuale dell’Amministrazione non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego o la revoca dell’approvazione, la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni d’interesse legittimo, sono sindacabili dal giudice amministrativo. Ed è anche pacifico, secondo la richiamata giurisprudenza, che la circostanza che gli atti di approvazione e controllo della procedura contrattuale si pongano come “condiciones iuris” di efficacia del contratto, sul piano negoziale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie risarcitorie connesse al mancato avveramento di dette condizioni, non esclude la loro rilevanza e sindacabilità anche come atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. in tal senso Cons. St. IV, 26 giugno 1998, n. 990).<br />
Alla stregua di siffatti principi appare evidente che la cognizione del decreto di annullamento dell’atto di approvazione della transazione, e segnatamente dei vizi di legittimità che con il ricorso introduttivo sono stati prospettati nei confronti dell’atto di autotutela emanato dal Ministero nell’esercizio del suo potere pubblicistico, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Per quanto suesposto l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 35 L. n. 1034/1971.<br />
La pronuncia sulle spese è riservata al definitivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato e per l’effetto annulla con rinvio la sentenza appellata.<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.<br />	<br />
Domenico Cafini			Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2004 n.1364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-6-2004-n-1364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-6-2004-n-1364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-6-2004-n-1364/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2004 n.1364</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori Lujendo Bagnoli Fato (Avv. Carlo Casali e Avv. Gianluca Della Giovampaola) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato) Concessione della cittadinanza italiana – Disponibilità di adeguati mezzi economici – Redditi suscettibili di considerazione – Redditi familiari &#8211; Sufficienza Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana costituisce</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-6-2004-n-1364/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2004 n.1364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori<br /> Lujendo Bagnoli Fato (Avv. Carlo Casali e Avv. Gianluca Della Giovampaola) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione della cittadinanza italiana – Disponibilità di adeguati mezzi economici –  Redditi suscettibili di considerazione – Redditi  familiari &#8211;  Sufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana costituisce manifestazione di un ampio potere discrezionale, che presuppone l’accertamento di un interesse pubblico. In tale indagine, ben possono assumere rilievo considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso da parte dell’istante di adeguate fonti di sussistenza sufficienti per permettergli di far fronte ai doveri che egli derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale. Da ciò non segue che gli unici redditi suscettibile di valutazione debbano essere solo quelli direttamente prodotti dal richiedente, ben potendo essere rilevare anche quelli di cui il soggetto medesimo fruire in quanto appartenente ad un nucleo familiare, come nel caso di specie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla concessione della cittadinanza italiana e disponibilità finanziarie</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone,			Presidente;<br />
Dott.ssa Rosaria Trizzino,				Consigliere;<br />
Dott. Carlo Testori,					Consigliere rel.est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1033 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Lujendo Bagnoli Fato</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Casali e dall’Avv. Gianluca Della Giovampaola, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza Minghetti n. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso  ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4,<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
del decreto del Ministro dell&#8217;Interno K10/49112 del 24/6/2003, notificato alla ricorrente in data 18/7/2003, portante il diniego della concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004 l’Avv. G. Della Giovampaola e l’Avv. dello Stato S. Cappelli;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il provvedimento impugnato il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto l&#8217;istanza presentata dalla sig.ra Lujendo Bagnoli Fato, cittadina tanzaniana, intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.<br />
Contro tale determinazione l&#8217;interessata ha proposto il ricorso in epigrafe prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.<br />
Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2003 questo Tribunale, con ordinanza n. 682, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del decreto impugnato.<br />
All’udienza dell’8 giugno 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p>2) Nel proprio provvedimento il Ministero dell&#8217;Interno ha permesso &#8220;che il cittadino straniero il quale chiede di essere ammesso nella comunità politica nazionale, è tenuto, tra l&#8217;altro come anche ribadito dal Consiglio di Stato a documentare tanto la disponibilità di adeguati mezzi economici quanto il corretto adempimento degli obblighi fiscali&#8221;; ha quindi evidenziato che dalla &#8220;documentazione esibita a corredo della domanda…… si evince che l&#8217;interessata non possiede alcun reddito proprio&#8221;; ha infine concluso per il rigetto dell&#8217;istanza tenuto conto &#8220;che con l&#8217;attribuzione della cittadinanza la richiedente potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato e che, d&#8217;altro canto, non è dato rilevare la sussistenza di benemerenze o circostanze tali da poter comunque giustificare l&#8217;attribuzione dell&#8217;invocato beneficio&#8221;.</p>
<p>3) Dalla documentazione depositata in giudizio con il ricorso risulta quanto segue:<br />
&#8211; la ricorrente, nata in Tanzania il 14/9/1978, è giunta in Italia nel 1983 e in data 17/4/1993 è stata affidata in tutela dalla Pretura circondariale di Ravenna &#8211; Sezione di Faenza, unitamente al fratello Lugendo Mussa (nato nel 1981), ai sigg. Antonio B<br />
&#8211; con decreto in data 1/6/1998 il Tribunale per i minorenni dell&#8217;Emilia Romagna ha disposto l&#8217;adozione, da parte dei coniugi Bagnoli/Savini, del minore Lugendo Mussa (che ha in tal modo automaticamente acquistato la cittadinanza italiana) e ha dichiarato- l&#8217;adozione di Fato Lujendo da parte dei coniugi Bagnoli/Savini è stata poi disposta dal Tribunale di Ravenna con decreto del 10/7/1998 che peraltro, appunto in relazione alla maggiore età già raggiunta dall&#8217;interessata, non ha comportato altresì l&#8217;acqui<br />
&#8211; l&#8217;odierna ricorrente convive a Faenza con i genitori adottivi e con il fratello Bagnoli Lugendo Mussa ed è iscritta al corso di laurea in psicologia della Facoltà di psicologia dell&#8217;Università di Bologna;<br />
&#8211; nell&#8217;istanza presentata al fine di ottenere la concessione della cittadinanza e nei relativi allegati la richiedente ha dichiarato di essere a carico dei genitori adottivi e di disporre di adeguati mezzi di sussistenza provenienti dall&#8217;attività svolta d</p>
<p>4) Come dedotto nel ricorso il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Non è in discussione che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana costituisce manifestazione di un potere ampiamente discrezionale, che presuppone l&#8217;accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini propri della società nazionale e non già solo sul semplice riferimento all&#8217;interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze (tra le più recenti si vedano Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000 n. 3958; TAR Bologna, Sez. I, 27 febbraio 2003 n. 158). In tale quadro ben possono assumere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso, da parte del richiedente, di adeguate fonti di sussistenza, sufficienti per consentirgli di far fronte ai doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità nazionale, compresi quelli della solidarietà economica e sociale (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 28 novembre 2003 n. 5948); il che legittima il diniego della cittadinanza nei confronti di chi sia titolare di redditi annui inferiori a quelli previsti dall’art. 3 del D.L. n. 382/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/1990, per l&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore dei titolari di pensioni di vecchiaia (cfr. la già citata decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 3958/2000, nonché TAR Milano 7 marzo 2002 n. 988).<br />
Tali conclusioni, peraltro, non comportano che gli unici redditi suscettibili di considerazione, nell&#8217;ambito del procedimento finalizzato alla concessione della cittadinanza, siano quelli direttamente prodotti dal richiedente; la giurisprudenza amministrativa ha affermato in proposito che, ove l&#8217;interessato sia inserito in un nucleo familiare, si deve tenere conto, al fine di valutare la capacità di far fronte ai doveri di solidarietà economica e sociale, anche dei redditi di cui il soggetto possa fruire in quanto partecipante del nucleo in questione. E ciò vale, ad esempio, nel caso della casalinga che non svolga altra attività, ma che possa avvalersi di un adeguato reddito del marito convivente (cfr. TAR Milano, Sez. I, 1 marzo 2004 n. 798; nonché TAR Veneto, Sez. III, n. 5948/2003); e vale anche nel caso del richiedente di giovane età, inserito in un nucleo familiare, che non abbia ancora acquisito una posizione di indipendenza lavorativa e reddituale (cfr. TAR Liguria 6 novembre 2003 n. 1458). Quest&#8217;ultimo è proprio il caso dell&#8217;odierna ricorrente che, studentessa universitaria, non gode ancora di reddito proprio, ma fruisce del reddito familiare, essendo a carico dei genitori; tale situazione &#8211; peraltro comune alla gran parte dei coetanei della ricorrente come lei impegnati negli studi universitari &#8211; andava presa in esame dall&#8217;Amministrazione al fine di valutare se il reddito assicurato dalla famiglia risulta sufficiente a garantire il rispetto dei doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità nazionale; e se quindi è idoneo, nel concorso degli altri elementi a tal fine rilevanti, a supportare la domanda intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.<br />
Una valutazione del genere non è stata compiuta dal Ministero dell&#8217;Interno, che si è limitato a rilevare l’insussistenza di redditi propri della richiedente; il provvedimento impugnato è dunque viziato dalla censurata carenza istruttoria e motivazionale.</p>
<p>5) Per le ragioni illustrate il ricorso va accolto e il decreto impugnato va annullato; conseguentemente l&#8217;Amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda della ricorrente e a pronunciarsi nuovamente in proposito, sulla base delle indicazioni fornite nella presente sentenza.<br />
Quanto alle spese del giudizio, sussistono validi motivi per disporne l&#8217;integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna l’8 giugno 2004.</p>
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