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	<title>13639 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.13639</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-13639/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-13639/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.13639</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente; Antonella Mangia, Consigliere, Estensore Ai fini della ammissibilità  del ricorso collettivo occorre che vi sia identità  di situazioni sostanziali e processuali. 1. Processo- processo amministrativo- ricorso collettivo- principio generale della singola impugnazione- Â derogato 2. Processo- processo amministrativo- ricorso collettivo- identità  di situazioni sostanziali e processuali- ammissibile. 3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-13639/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.13639</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-13639/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.13639</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente; Antonella Mangia, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Ai fini della ammissibilità  del ricorso collettivo occorre che vi sia identità  di situazioni sostanziali e processuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo- processo amministrativo- ricorso collettivo- principio generale della singola impugnazione- Â derogato<br /> 2. Processo- processo amministrativo- ricorso collettivo- identità  di situazioni sostanziali e processuali- ammissibile.<br /> 3.  Processo- processo amministrativo- ricorso collettivo- requisiti negativi e positivi- identificazione<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010 (v. artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione.</p>
<p> 2.Ai fini della ammissibilità  del ricorso collettivo occorre che vi sia identità  di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi .</p>
<p> 3.La proposizione contestuale di un&#8217;impugnativa da parte di più¹ soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più¹ atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall&#8217;assenza di una situazione di conflittualità  di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell&#8217;identità  delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi .</em></p>
<p> </p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/11/2019 </p>
<p>N. 13639/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04641/2009 REG.RIC.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4641 del 2009, proposto da Lisirco Anastasia, Francesco Angeletti, Luigi Anniciello, Salvatore Arialdo, Giuseppe Balbi, Stefano Ballarin, Stefano Bartolucci, Roberto Berluti, Vincenzo Bombaci, Paolo Boncompagni, Antonio Bonetti, Luciano Bortot, Simone Braggiè, Orlando Calvano, Salvatore Campo, Ernesto Canzoneri, Emilio Capaccione, Vito Nicola Caprioli, Donato Caputo, Giuseppe Caputo, Luca Carniato, Antonino Cauceglia, Luigi Cibelli, Vincenzo Ciccone, Francesco Cipriani, Salvatore Citarrella, Francesco Colori, Fabrizio Costa, Andrea Da Re, Donato De Conte, Giovanni De Filippo, Gennaro De Florio, Gianni De Fusco, Giovanni Paolo De Mitri, Francesco De Paola, Giuseppe De Rosa, Ernesto De Todaro, Franco Del Bello, Santino Dessi&#8217;, Antonio Di Benedetto, Pietro Di Biagio, Lorenzo Di Giorgio, Cosimo Damiano Diaferio Azzellino, Alessandro Egizi, Pietro Falcone, Mario Fantaccione, Giovanni Fedalto, Vincenzo Figoli, Fabio Folliero, Vito Fresca, Germano Fuso, Gabriele Gagliano, Demetrio Antonio Galeone, Alessandro Gandolfo, Fabrizio Gaspari, Massimo Gentile, Giuseppe Giudicianni, Giuseppe Gorini, Sandro Gravina, Ciro Grissino, Salvatore Guerrasio, Vincenzo Iovino, Domenico La Penna, Michele Lanni, Domenico Lionetto, Giuseppe Francesco Lo Re, Claudio Loparco, Antonino Mammana, Vincenzo Marroccella, Carlo Marrosu, Alfonso Martone, Giuseppe Marzano, Giuseppe Mazziotti, Francesco Messina, Gerardo Mignone, Adolfo Montella, Salvatore Motta, Vincenzo Muccione, Eugenio Nonnis, Luca Paladini, Nicola Papale, Marco Perra, Michele Pierro, Giorgio Pillosio, Luigi Pirroni, Vincenzo Pistone, Luciano Pittelli, Carmine Donato Angelo Pompa, Giovanni Pontorno, Erasmo Vito Pontrandolfo, Ciro Prudente, Tommaso Rallo, Sandro Rizzo, Marco Romano, Daniele Fabio Ruggiero, Giovanni Andrea Ruiu, Vittorio Rundeddu, Romano Sarra, Francesco Scalese, Rosario Scalia, Vito Scardino, Tommaso Scarlino, Giuseppe Scotto D&#8217;Apollonia, Giuseppe Scudieri, Paolo Sollai, Mario Spina, Paolo Stopelli, Antonio Tangredi, Mario Tarallo, Rodolfo Tigani, Carlo Tini Brunozzi, Pierpaolo Tognelli, Massimo Tomasi, Enzo Trevisiol, Marco Tripponcini, Giuseppe Vigorito, Mariano Zinnarosu, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Dario Caldato, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Alberico Antelmo, Pasquale De Angelis, Simone Tropea, Gabriele Vita, Teseo Feo, Armando Ricagni, Salvatore Celoro, Luigi Martorana, Francesco Bucolo, Giovanni Caforio, Massimiliano Raguso, n.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">degli atti e dei provvedimenti con cui l&#8217;amministrazione ha dato luogo alla valutazione a scelta per il grado di Primo Maresciallo rispettivamente nell&#8217;aliquota di avanzamento 31/12/2007 per i Capi di 1^ Classe della Marina e Marescialli Capi dell&#8217;Esercito, e aliquota di avanzamento 31/12/2006 per i Marescialli di 1^ Classe dell&#8217;Aeronautica, escludendo i ricorrenti dall&#8217;avanzamento al grado superiore;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto e/o provvedimento inerente e conseguente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 4 ottobre 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, in esito all&#8217;avviso di perenzione inviato da questo Tribunale in data 11 dicembre 2015, non hanno depositato dichiarazione di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi e nei termini di legge, i sig.ri Francesco Angeletti, Salvatore Arialdo, Giuseppe Balbi, Stefano Bartolucci, Antonio Bonetti, Luciano Bortot, Simone Braggiè, Salvatore Campo, Ernesto Canzoneri, Emilio Capaccione, Luca Carniato, Antonino Cauceglia, Luigi Cibelli, Vincenzo Ciccone, Francesco Colori, Donato De Conte, Giovanni De Filippo, Gianni De Fusco, Francesco De Paola, Giuseppe De Rosa, Ernesto De Todaro, Santino Dessì, Lorenzo Di Giorgio, Cosimo Damiano Diaferio Azzellino, Mario Fantaccione, Vincenzo Figoli, Fabio Folliero, Gabriele Gagliano, Alessandro Gandolfo, Fabrizio Gaspari, Massimo Gentile, Sandro Gravina, Ciro Grissino, Salvatore Guerrasio, Michele Lanni, Domenico Lionetto, Antonino Mammana, Vincenzo Marroccella, Giuseppe Marzano, Giuseppe Mazziotti, Adolfo Montella, Salvatore Motta, Eugenio Nonnis, Nicola Papale, Marco Perra, Michele Pierro, Giorgio Pillosio, Luigi Pirroni, Vincenzo Pistone, Luciano Pittelli, Carmine Donato Angelo Pompa, Erasmo Vito Pontrandolfo, Ciro Prudente, Tommaso Rallo, Daniele Fabio Ruggiero, Giovanni Andrea Ruiu, Romano Sarra, Francesco Scalese, Vito Scardino, Tommaso Scarlino, Giuseppe Scotto D&#8217;Apollonia, Giuseppe Scudieri, Paolo Sollai, Mario Spina, Paolo Stopelli, Mario Tarallo, Rodolfo Tigani, Carlo Tini Brunozzi, Marco Tripponcini e Mariano Zinnarosu;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che &#8211; in linea con l&#8217;avviso reso nel corso dell&#8217;udienza pubblica &#8211; il ricorso vada, pertanto, dichiarato perento in relazione ai ricorrenti in precedenza indicati;</p>
<p style="text-align: justify;">Osservato, poi, che, in ordine ai rimanenti ricorrenti, i quali hanno presentato nuova istanza di fissazione di udienza nel termine di legge con espressa dichiarazione di persistenza dell&#8217;interesse decisione (seppure &#8211; preme precisare &#8211; la dichiarazione resa dal sig. Tancredi riporti sì il numero del presente ricorso ma con riferimento, poi, ad un&#8217;azione differente), debbano essere oggetto di disamina &#8211; in via preliminare &#8211; le eccezioni di inammissibilità  sollevate dall&#8217;Amministrazione con la relazione depositata in data 1 agosto 2019 ma, comunque, reiterate dal Presidente nel corso dell&#8217;udienza pubblica, inerenti, tra l&#8217;altro, alla natura collettiva del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che tale eccezione sia meritevole di positivo riscontro sulla base dei seguenti rilievi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010 (v. artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di conseguenza, ai fini della ammissibilità  del ricorso collettivo occorre che vi sia identità  di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n.6671; Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, la proposizione contestuale di un&#8217;impugnativa da parte di più¹ soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più¹ atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall&#8217;assenza di una situazione di conflittualità  di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l&#8217;accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell&#8217;identità  delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ciù² premesso e, comunque, dato conto dell&#8217;insussistenza di validi motivi per discostarsi dall&#8217;orientamento in precedenza riportato, non può che constatarsi, in relazione al ricorso in trattazione, la carenza dei presupposti di legge che consentono a più¹ soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di &#8220;vocatio&#8221;, assumendo &#8220;collettivamente&#8221; la qualità  di parte attorea ovvero di parte ricorrente, atteso che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) i ricorrenti non si presentano titolari di un&#8217;identica posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela e, anzi, è ipotizzabile un eventuale conflitto di interessi tra di essi;</p>
<p style="text-align: justify;">b) nel contempo, è da prendere atto che &#8211; mediante l&#8217;impugnativa in esame &#8211; contestata la legittimità  di provvedimenti differenti, peraltro non connessi, i quali ragionevolmente conducono a riscontrare interessi sottesi non coincidenti, inidonei a giustificare la proposizione di un&#8217;azione collettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">c) in sintesi, diviene doveroso rilevare che il presente ricorso collettivo non costituisce la proiezione di una posizione sostanziale unitaria e, dunque, non si giustifica/impone in alcun modo per ragioni di correttezza e buona fede in campo processuale (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, n. 5719 del 2018);</p>
<p style="text-align: justify;">d) preso &#8211; in altre parole &#8211; atto che, come più¹ volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso collettivo risulta necessaria l'&#8221;identità &#8221; delle &#8220;situazioni sostanziali e processuali&#8221;, desumibile, tra l&#8217;altro, dalla &#8220;identità &#8221; degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano &#8220;comuni&#8221; a tutti i ricorrenti, non permane che constatare come il presente gravame riguardi una pluralità  di provvedimenti che, nel complesso, non si presentano lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti e, comunque, rivelano una diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede tutela in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che da ciù² necessariamente consegua l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;azione proposta, precisando, ancora, che rilevanza alcuna può essere attribuita &#8211; al fine di pervenire ad una differente conclusione &#8211; al perseguimento di una &#8220;finalità &#8221; comune ma, comunque, ulteriore (quale &#8211; in particolare &#8211; la rinnovazione delle valutazioni giù  effettuate dalle Commissioni di avanzamento in relazione alle diverse procedure indicate in epigrafe);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato in parte estinto e in parte inammissibile (cfr., in termini, C.d.S., pareri su affari n. 1408 del 2018 e n. 915 del 2018);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, peraltro, che nulla debba disporsi in ordine alle spese di giudizio, tenuto conto della mancata rituale costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara estinto e in parte lo dichiara inammissibile, ai sensi e nei termini indicati in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-13639/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.13639</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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