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	<title>13568 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</a></p>
<p>Gabriella De Michele, Presidente, Estensore Il sindacato sugli atti discrezionali delle Autorità  indipendenti non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle Autorità  Indipendenti: si parla di &#8220;sindacato debole&#8221; . 1.  Processo Amministrativo- azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-26-11-2019-n-13568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.13568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gabriella De Michele, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il sindacato sugli atti discrezionali delle Autorità  indipendenti non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle Autorità  Indipendenti: si parla  di &#8220;sindacato debole&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.  Processo Amministrativo- azione di annullamento- condizioni- individuazione.</p>
<p> 2.Processo amministrativo &#8211; Autorità  Indipendenti &#8211; atti discrezionali- poteri di sindacato del G.A. &#8211; limiti &#8211; perimetrazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  L&#8217;azione di annullamento, proposta innanzi al giudice amministrativo, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) titolarità  di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata &#8211; di tipo oppositivo o pretensivo &#8211; che distingue il soggetto considerato dalÂ &#8220;quisque de populo&#8221; in rapporto all&#8217;esercizio dell&#8217;azione amministrativa; b) interesse ad agire, ovvero concreta possibilità  di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell&#8217;interesse protetto, a norma dell&#8217;art. 100 cod. proc. civ.; c) legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto parte del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.</em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il sindacato sugli atti discrezionali delle Autorità  indipendenti non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle Autorità  Indipendenti: si parla infatti, al riguardo, di &#8220;sindacato debole&#8221;, ritenendosi non consentito per il giudice l&#8217;esercizio di un potere accertativo, anche espresso mediante affidamento ad un consulente tecnico d&#8217;ufficio, delle complesse valutazioni, riservate agli organismi in questione (ad eccezione di quanto previsto per le sanzioni pecuniarie, sulle quali è ammesso un controllo più¹ penetrante). Infatti Â il giudizio dell&#8217;Autorità  trova come parametri di riferimento non solo regole scientifiche esatte e non opinabili, ma anche valutazioni di natura prognostica, ovvero a carattere economico, sociologico, o comunque non ripercorribile in base a dati univoci, con ambito di sindacabilità  oggettivamente ridotto </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 13568/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 12616/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12616 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC, risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  per le Garanzie Nelle Comunicazioni &#8211; Roma, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;  Go Internet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Francesco Scanzano, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;  Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci e Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:<br /> Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Jacopo D&#8217;Auria, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico dagli estremi non noti con il quale è stata autorizzata la proroga dei diritti d&#8217;uso sulle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz in favore della società  Go Internet S.p.A. a condizioni economiche diverse da quelle con cui è stata aggiudicata la gara per l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.80 in data 11 luglio 2018, nonchè, per quanto occorra, il parere AGCOM di cui alla Delibera n. 183/18/CONS dell&#8217;11.4.2018, non pubblicata;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nessuno escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento del diritto di Vodafone Italia S.p.A. di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti impugnati e degli atti relativi al procedimento avente ad oggetto l&#8217;istanza di proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz presentata dalla società  Go Internet S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VODAFONE ITALIA S.P.A. il 21 dicembre 2018 :</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, del parere AGCOM di cui alla Delibera n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018, non pubblicato e acquisito con l&#8217;accesso agli atti del 12 novembre 2018; del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.11.2018, dagli estremi non noti, con il quale è stata autorizzata la proroga dei diritti d&#8217;uso sulle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz in favore della società  Go Internet S.p.A. ed è stato definitivamente quantificato l&#8217;importo del contributo per i diritti d&#8217;uso richiesto; del provvedimento del Mise prot. n. 46167 del 13 luglio 2018, acquisito con l&#8217;accesso agli atti del 12 novembre 2018, con il quale è stato disposto che la proroga dei diritti d&#8217;uso richiesta da Go Internet S.p.A. è autorizzabile fino alla data del 31 dicembre 2029; della comunicazione del MISE prot. 65388 del 25 ottobre 2017 con il quale è stato richiesto ad AGCOM di rendere parere in relazione alla proroga richiesta da Go Internet S.p.A. anche con riferimento all&#8217;ammontare dei contributi economici da applicare; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nessuno escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento del diritto di Vodafone Italia S.p.A. di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti impugnati e degli atti relativi al procedimento avente ad oggetto l&#8217;istanza di proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz presentata dalle società  Go Internet S.p.A. con conseguente condanna del Ministero dello Sviluppo Economico e dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, ciascuno per quanto di competenza, a produrre in giudizio copia della suddetta documentazione ad oggi non ancora resa accessibile, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VODAFONE ITALIA S.P.A. il 7 febbraio 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, n. prot. 68712 del 12 novembre 2018, acquisita in occasione dell&#8217;accesso agli atti del 27 dicembre 2018, recante quantificazione economica del contributo richiesto per il rilascio della proroga dei diritti d&#8217;uso; ove occorrer possa, della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, n. prot. 80313 del 27 dicembre 2018, nella parte in cui non sono stati forniti alcuni dati richiesti da Vodafone in quanto asseritamente contenuti in una risposta ad un&#8217;interrogazione parlamentare; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, di Go Internet S.p.A. e di Wind Tre S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e P. Giugliano, per Telecom Italia S.p.A. gli Avv.ti F. Lattanzi e J. D&#8217;Auria, per Wind Tre S.p.A. gli Avv.ti B. Caravita Di Toritto, S. Fiorucci e R. Santi, per Go Internet S.p.A. l&#8217;Avv. G. Napolitano e per le Amministrazioni resistenti l&#8217;Avvocato dello Stato Spina;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso n. 12616, notificato il 30 ottobre 2018 e depositato in data 8 novembre 2018, la società  Vodafone Italia s.p.a. impugnava il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) &#8211; dagli estremi all&#8217;epoca ignoti &#8211; con il quale veniva autorizzata la proroga delle frequenze BWA, in banda 3400-3600 MHz, in favore della società  Go Internet s.p.a., a condizioni economiche molto diverse da quelle, con cui era stata aggiudicata la gara per l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz (cosiddetta &#8220;<i>Asta 5 G</i>&#8220;), con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 in data 11 luglio 2018. Era altresì oggetto di impugnativa il parere dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), di cui alla delibera n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018, con ulteriore istanza di accesso agli atti di procedura e di condanna alla relativa esibizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;asta &#8211; da cui scaturisce l&#8217;interesse a ricorrere &#8211; era finalizzata ad attribuire diritti d&#8217;uso su tutte le frequenze disponibili, idonee a sviluppare servizi di comunicazione con una tecnologia innovativa, in grado di implementare fortemente i servizi offerti. I partecipanti &#8211; tutti primari operatori di comunicazioni elettroniche &#8211; rilanciavano più¹ volte le proprie offerte, con particolare riguardo alla banda 3700 MHz, in quanto idonea a consentire il servizio in questione su tutto il territorio nazionale. La ricorrente si impegnava quindi, conclusivamente, ad un contributo d&#8217;uso pari a €. 1.694.000.000,00 (euro un miliardo e seicentonovantaquattro milioni), di 11 volte superiore alla base d&#8217;asta.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione, attualmente dibattuta, è quella della pregressa attribuzione di diritti d&#8217;uso su bande di frequenza, che l&#8217;attuale ricorrente definisce &#8220;<i>gemelle</i>&#8221; di quelle poi messe a gara, utilizzate con tecnologia meno avanzata (<i>Wimax</i>), ma convertibili all&#8217;utilizzo con la medesima tecnologia 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento dell&#8217;impugnativa, sussistevano diritti d&#8217;uso del tipo sopra indicato, attribuiti a diversi operatori fino al 2023, ma con prospettata proroga fino al 2029, a fronte di corrispettivi pari &#8220;<i>al prezzo di riserva, previsto per l&#8217;assegnazione dei diritti sulla contigua banda 3600-3800 MHz&#8221; nell&#8217;asta 5G.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Veniva, quindi cautelativamente impugnata la proroga, rilasciata (o in corso di rilascio) alla società  Go Internet s.p.a., in base ai seguenti motivi di gravame, riferiti anche ai relativi atti presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">I) eccesso di potere per violazione dei principi di non discriminazione, parità  di trattamento e proporzionalità ; violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione o falsa applicazione degli articoli 13, 14 e 27 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonchè degli articoli 5 e 12 della Direttiva 2002/20/CE, essendo richiesti corrispettivi enormemente diversi per l&#8217;utilizzo di beni del tutto analoghi, in contrasto anche con la disposizione comunitaria, secondo cui i canoni debbono essere imposti in modo proporzionato e non discriminatorio;</p>
<p style="text-align: justify;">II) violazione del principio di libera concorrenza; violazione o falsa applicazione degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonchè degli articoli 107 e 108 par. 3 TFUE, potendo l&#8217;operatore Wimax, una volta convertito a basso prezzo il proprio diritto d&#8217;uso in 5G, proporre servizi a condizioni di mercato non praticabili per la ricorrente, gravata da oneri di gran lunga superiori, con grave compromissione della libertà  di iniziativa economica e della concorrenza;</p>
<p style="text-align: justify;">III) violazione del principio di buon andamento; violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990 e del principio di economicità ; violazione degli articoli 27 e 29 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonchè dell&#8217;art. 7 della Direttiva 2002/20/CE, in quanto una risorsa pubblica limitata verrebbe resa disponibile ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato, senza adeguato ritorno finanziario per lo Stato, con beneficio economico di pochi soggetti privati, ivi compresi operatori soccombenti nell&#8217;asta 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti di gravame, depositati il 21 dicembre 2018, la medesima società  Vodafone contestava &#8211; dopo avere ottenuto un parziale accesso agli atti &#8211; la delibera AGCOM n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018, recante parere favorevole, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003, su richiesta di alcuni operatori, per la proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, di cui alla delibera 209/7/CONS, nonchè la nota del MISE n. prot. 4617 del 13 luglio 2018, avente ad oggetto &#8220;<i>Proroga dei diritti d&#8217;uso delle frequenze BWA in banda 3.5 GHz&#8221;.</i> Le argomentazioni difensive ricalcavano, in buona parte, quelle giù  esposte nel ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 7 febbraio 2019, la citata società  depositava un secondo atto di motivi aggiunti, aventi ad oggetto la nota del MISE n. prot. 68712 del 12 novembre 2018, con cui si confermava l&#8217;entità  del contributo richiesto (€. 2.687.169, 92), di gran lunga inferiore a quello che l&#8217;attuale ricorrente si era impegnata a corrispondere in sede di gara. Anche a tale riguardo venivano ribadite censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, tenuto conto delle condizioni economiche di particolare favore, che avrebbero caratterizzato la proroga: condizioni, in effetti commisurate alla base d&#8217;asta (c.d. prezzo di riserva) della gara 5 G, di 11 volte inferiore a quello che la ricorrente si era impegnata a corrispondere. Tale determinazione contrasterebbe, in particolare, con l&#8217;art. 13 della direttiva 2002/20/CE, secondo cui i canoni debbono essere imposti ai singoli operatori in modo proporzionato e non discriminatorio. Si profilerebbe, pertanto, una forte distorsione delle dinamiche concorrenziali, con sottrazione di risorse alla ricorrente per l&#8217;innovazione tecnologica e tariffe più¹ elevate nei confronti degli utenti del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta, da parte dell&#8217;Amministrazione, di un contributo per l&#8217;utilizzo dei diritti d&#8217;uso inferiore ai valori di mercato determinerebbe, inoltre, una &#8220;<i>implicita rinuncia a risorse, che avrebbero potuto confluire nelle casse pubbliche&#8221;</i>, con configurazione di un illegittimo aiuto di Stato, non consentito dall&#8217;art. 107 TFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 16 novembre 2018, inoltre, risultava confermato un accordo tra Fastweb e Tiscali, in base al quale un operatore, non aggiudicatario nell&#8217;asta 5G, si sarebbe assicurato la possibilità  di fornire il medesimo servizio ad un prezzo estremamente ridotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto depositato il 22 novembre 2018 è intervenuta in giudizio &#8211;<i>ad adiuvandum</i> &#8211; la società  Telecom Italia s.p.a., altra aggiudicataria nell&#8217;asta 5 G, interessata a sottolineare l&#8217;esigenza di una rideterminazione dei contributi, per la concessione dei diritti d&#8217;uso delle frequenze radio, mediante procedure non discriminatorie e proporzionate, tali da evitare ingiustificate disparità  di trattamento, come quelle rilevate nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono altresì costituiti in giudizio l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, nonchè la società  controinteressata Go Internet s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">La citata Autorità  e le Amministrazioni costituite, con memoria unitaria, depositata il 23 novembre 2018, eccepivano in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, avendo Vodafone partecipato alla consultazione pubblica, indetta dall&#8217;AGCOM con delibera n. 503/17/CONS del 19 dicembre 2017, &#8220;<i>giù  recante i contenuti della decisione assunta dall&#8217;Autorità  con la delibera n. 183/18/CONS del 24 aprile 2018</i>&#8220;. L&#8217;attuale ricorrente sarebbe stata, pertanto, a conoscenza delle condizioni previste per la proroga dal mese di aprile 2018, con obbligo di far valere le proprie argomentazioni difensive entro i prescritti termini decadenziali; in quanto estranea al procedimento in questione, poi, la stessa dovrebbe anche ritenersi priva di legittimazione attiva per l&#8217;impugnazione. L&#8217;iter procedimentale della proroga, previsto dall&#8217;art. 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 359 del 2003) risulterebbe, inoltre, doverosamente avviato, con richiesta di parere all&#8217;AGCOM, in quanto organo deputato a valutare, d&#8217;intesa con il MISE, la congruità  del piano tecnico-finanziario, presentato dagli operatori a supporto della propria istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Detti operatori avevano rappresentato, infatti, la ragionevole necessità  di un orizzonte temporale più¹ consono (rispetto alla scadenza dei diritti d&#8217;uso, prevista per l&#8217;anno 2023), tenuto conto dell&#8217;esigenza di maggiori investimenti e di servizi più¹ innovativi per gli utenti, in vista del mutato contesto di impiego delle frequenze in questione e delle prospettive future.</p>
<p style="text-align: justify;">Veniva quindi avviata una consultazione pubblica, per definire alcune misure tecniche, proprio in vista del mutato contesto di impiego. A tale consultazione prendevano parte tutti gli operatori del settore, compresa la ricorrente, che aveva pertanto piena cognizione sia del procedimento di proroga che delle condizioni tecnico-economiche correlate.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si sarebbe verificata, pertanto, alcuna violazione dei principi di non discriminazione, parità  di trattamento, proporzionalità  e libera concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indagine condotta avrebbe, piuttosto, fatto emergere la necessità  di valorizzare gli investimenti effettuati sulle frequenze 3.4 &#8211; 3.6 GHz, assegnate per sistemi BWA, attraverso un prolungamento dei diritti d&#8217;uso, che consentisse l&#8217;evoluzione delle reti verso le nuove e più¹ avanzate tecnologie 5 G, &#8220;<i>nel rispetto della continuità  di impresa e a garanzia dei lavoratori e di oltre un milione di utenti&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Le frequenze in questione (3.4 e 3.6 GHz) &#8211; rappresentando una porzione contigua rispetto alla banda 3.6-3.8 GHz, aggiudicata in esito alla ricordata gara pubblica &#8211; sarebbero qualificabili come &#8220;<i>banda gemella</i>&#8220;, compresa in quella prioritaria, identificata a livello europeo per lo sviluppo del 5G, benchè &#8220;<i>attualmente assegnata in modo frammentato, su base regionale e con una canalizzazione diversa</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La proroga, peraltro, sarebbe limitata a 40 MHz, con obbligo per gli operatori, assegnatari di 42 MHz, di restituire i 2 MHz aggiuntivi entro il 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Di proroghe analoghe, del resto, avrebbe usufruito la stessa ricorrente e non sussisterebbe, in ogni caso, alcuna connessione del relativo procedimento con quello di assegnazione dei diritti d&#8217;uso.</p>
<p style="text-align: justify;">A parità  di frequenze, l&#8217;importo dei contributi per gli anni oggetto di proroga sarebbe stato incrementato del 46%, rispetto al prezzo corrisposto nel 2008, con anticipazione del contributo dovuto, ai sensi dell&#8217;art. 35 del d.lgs. n. 259 del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso il ricorso in esame si tenderebbe, pertanto, ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, in violazione dell&#8217;art. 22 della legge n. 241 del 1990, con riferimento ad una procedura giù  conclusa, in termini noti al momento della consultazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata Go Internet s.p.a., a sua volta costituita in giudizio, riepilogava i fatti di causa ed eccepiva l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa, per mancanza di legittimazione ad agire e difetto di interesse, peraltro in assenza di provvedimenti giù  emessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, comunque, il ricorso sarebbe infondato, in primo luogo per insussistenza dei prospettati vizi di violazione dei principi di non discriminazione, parità  di trattamento e proporzionalità , nonchè di violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 259 del 2003 (articoli 13, 14 e 27) e della direttiva 201/20/CE (articoli 5 e 12).</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe stato corretto, in primo luogo, rapportare il corrispettivo della proroga a quello posto come base d&#8217;asta: quest&#8217;ultima rappresenta, infatti, &#8220;<i>il prezzo che il concedente è disposto ad accettare per aggiudicare il diritto d&#8217;uso&#8221;</i>, con riferimento a criteri di tipo oggettivo, &#8220;<i>opportunamente sintetizzati e specificati nelle delibere predisposte dall&#8217;Autorità , in relazione alla singola procedura competitiva&#8221;</i>; il prezzo nella fattispecie determinato dovrebbe, pertanto, ritenersi congruo e del tutto svincolato dalle dinamiche di una gara separatamente svolta, in coerenza con le finalità  di tutela dell&#8217;efficienza del mercato e di promozione della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso contrario (ovvero, ove il corrispettivo fosse stato connesso ai rilanci, effettuati dagli operatori), questi ultimi avrebbero potuto &#8220;<i>rendere più¹ oneroso &#8211; e di fatto insostenibile&#038;per gli operatori alternativi &#038;ottenere la proroga</i>&#8220;, benchè &#8220;<i>espressamente consentita dalla legge</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accoglimento delle tesi avversarie, in altre parole, legittimerebbe il potere di alcuni operatori di espellere dal mercato i concorrenti di minori dimensioni (peraltro spesso attivi, questi ultimi, in aree del territorio non coperte da altri).</p>
<p style="text-align: justify;">I diritti assegnati a Go Internet &#8211; in quanto limitati all&#8217;Emilia Romagna e alle Marche &#8211; avrebbero, in ogni caso, valore nettamente inferiore rispetto a quelli di Vodafone, aggiudicataria di frequenze con copertura nazionale. Tutti i partecipanti alla gara 5 G, inoltre, sarebbero stati consapevoli di concorrere all&#8217;acquisto di parte rilevante delle frequenze, da utilizzare per lo sviluppo della nuova tecnologia, ma non alla totalità  delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione complessiva della situazione, anche sotto il profilo del corretto funzionamento della concorrenza, nel mercato rilevante delle comunicazioni elettroniche, sarebbe comunque stato oggetto di attenta valutazione prognostica dell&#8217;AGCOM, circa gli obiettivi degli operatori e i benefici attesi, per il mercato e per gli utenti finali. Nè potrebbe sostenersi l&#8217;assimilabilità  della proroga, al prezzo-base d&#8217;asta, ad un aiuto di Stato, essendo previsto un notevole incremento del corrispettivo, con favorevoli ripercussioni sull&#8217;assetto competitivo del mercato e sul benessere dei consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la possibile acquisizione, da parte di altri operatori, dei diritti assegnati ai beneficiari della proroga, non comporterebbe alcuna distorsione della concorrenza, costituendo anzi &#8220;<i>uno dei possibili fisiologici sviluppi della libera circolazione dei capitali e dei servizi in un mercato liberalizzato&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Sia dopo il deposito dei motivi aggiunti di gravame, sia in vista dell&#8217;udienza di trattazione, infine, tutte le parti depositavano memorie, in cui si ribadivano le opposte tesi difensive e, su tale base, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; sottoposta all&#8217;esame del Collegio una questione complessa, risultando contestata, con separati ricorsi, una procedura di proroga espletata &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 6, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>) &#8211; nei confronti di diversi operatori, assegnatari di frequenze per servizi di comunicazione, disciplinati dal predetto Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura in questione si riferiva a precedenti concessioni di diritti d&#8217;uso su bande di frequenza, utilizzate con una tecnologia (&#8220;<i>Wimax</i>&#8220;), meno avanzata di quella ora disponibile (cosiddetta &#8220;<i>5 G&#8221;</i>): termine di riferimento, quest&#8217;ultima, di un&#8217;asta pubblica svolta a settembre 2018, per la quasi totalità  delle bande di frequenza, al riguardo disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attuale ricorrente (Vodafone Italia s.p.a.) &#8211; aggiudicataria in tale asta di frequenze, da utilizzare a livello nazionale &#8211; sollevava il problema della proroga, accordata ad altri operatori (fra cui, per quanto qui interessa, la società  Go Internet s.p.a.), in quanto le frequenze giù  attribuite ai predetti operatori &#8211; con scadenza ora prorogata fino al 2029 &#8211; risultano convertibili alla nuova tecnologia 5 G, ponendosi quindi a livello concorrenziale per il servizio da rendere all&#8217;utenza. Quanto sopra, in cambio di un corrispettivo, per l&#8217;Amministrazione concedente, di ben undici volte inferiore, rispetto a quello che &#8211; dopo numerosi rilanci dell&#8217;offerta &#8211; aveva consentito alla medesima ricorrente di ottenere l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia in esame investe, quindi, modalità  di disciplina del mercato, che una società , aggiudicataria nell&#8217;ambito dell&#8217;asta &#8220;5 G&#8221;, ritiene non conforme alle regole poste dal vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 13, 14, 27 e 29), nonchè alla normativa comunitaria dettata, in particolare, con la direttiva 2002/20/CE (<i>Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica &#8211; c.d. &#8220;Direttiva Autorizzazioni&#8221;).</i></p>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminare le singole contestazioni, il Collegio ritiene di dover valutare sia la propria cognizione in materia, sia la legittimazione attiva della società  ricorrente, che &#8211; pur essendo estranea alla proroga in discussione &#8211; intende contestarne l&#8217;esito, con particolare riguardo all&#8217;accordo economico raggiunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla giurisdizione, su cui il Collegio può interrogarsi anche d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 9 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), si deve riconoscere che gli atti impugnati attengano non alla fase esecutiva di atti concessori, nè alla mera determinazione di canoni e corrispettivi, ma ad una procedura autorizzativa, disciplinata dall&#8217;art. 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche. Detta norma prescrive quanto segue: &#8220;<i>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità  del piano viene valutata d&#8217;intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all&#8217;esigenza di garantire l&#8217;omogeneità  dei regimi autorizzatori&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Le citate Amministrazioni e l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni erano quindi chiamate ad un apprezzamento &#8211; discrezionale e autoritativo &#8211; prodromico a quella che la stessa norma definisce &#8220;<i>proroga</i>&#8220;, ma che si poneva come vero e proprio rinnovo, a diverse condizioni, del titolo autorizzativo, da effettuare &#8211; come ribadito nel successivo art. 27, comma 5, del medesimo codice &#8211; attraverso &#8220;<i>procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate</i>&#8220;. Sotto i profili appena indicati, l&#8217;impugnativa non può che considerarsi rientrante nella cognizione del giudice amministrativo, in termini peraltro desumibili dall&#8217;art. 133, comma 1, lettera b) c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la legittimazione attiva della ricorrente, debbono poi richiamarsi principi generalmente affermati, secondo cui l&#8217;azione di annullamento, proposta innanzi al giudice amministrativo, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) titolarità  di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata &#8211; di tipo oppositivo o pretensivo &#8211; che distingue il soggetto considerato dalÂ <i>&#8220;quisque de populo</i>&#8221; in rapporto all&#8217;esercizio dell&#8217;azione amministrativa; b) interesse ad agire, ovvero concreta possibilità  di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell&#8217;interesse protetto, a norma dell&#8217;art. 100 cod. proc. civ.; c) legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto parte del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6115 e 2 marzo 2015, n. 994).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella situazione in esame, la parte ricorrente risulta positivamente inserita in un mercato ristretto, per l&#8217;assegnazione di risorse limitate di rilevante valore economico, in quanto aggiudicataria di frequenze in un&#8217;asta pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa può considerarsi titolare, pertanto, di una situazione soggettiva protetta, sicuramente qualificabile come legittimazione &#8220;<i>ad causam</i>&#8220;, in quanto implicante una posizione differenziata rispetto a quella di altri soggetti e tutelata da svariate norme, a livello nazionale e comunitario, quale garanzia di corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. Tale legittimazione è, tuttavia, di per sì© insufficiente per consentire la concreta proponibilità  dell&#8217;azione, finalizzata a conseguire il bene della vita, inibito o compromesso da un provvedimento amministrativo (c.d.&#8221;<i>legitimatio ad processum</i>&#8220;, intesa come presupposto per poter esercitare, in modo valido, i propri diritti o interessi protetti sul piano processuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, le parti resistenti contestano la sussistenza, in particolare, del requisito di cui al precedente punto c), in quanto Vodafone &#8211; giù  titolare di un determinato diritto d&#8217;uso &#8211; non avrebbe potuto interferire nel rapporto di proroga (o rinnovo) di altre frequenze, essendo tale rapporto instaurato fra soggetti diversi (Go Internet s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; d&#8217;intesa con il Ministero dell&#8217;Economia &#8211; e AGCOM).</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi, benchè suggestiva, non appare condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro normativo, rilevante nel caso di specie, appare infatti finalizzato ad assicurare regole certe e trasparenti per tutti gli operatori in un settore fortemente interconnesso, come quello delle comunicazioni elettroniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è contestato che le frequenze, interessate dalla proroga, riguardino una porzione di banda contigua ad altra porzione &#8211; definita &#8220;<i>gemella&#8221;</i> &#8211; individuata per lo sviluppo della nuova tecnologia 5 G, tanto che &#8211; in presenza appunto di istanze di proroga &#8211; l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto necessario attivare la consultazione pubblica, di cui all&#8217;art. 29, comma 1, del citato d.lgs n. 259 del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra, al fine di acquisire &#8220;<i>commenti, elementi di informazione e documentazione, concernenti l&#8217;ipotesi di proroga della durata dei diritti d&#8217;uso in banda 3.4-3.6 GHz</i>&#8221; per alcuni operatori, fra cui Go Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale consultazione (a cui la stessa ricorrente ha partecipato) è stata indetta con delibera n. 503/17/CONS del 19 dicembre 2017 e, in esito alla stessa, risulta approvata l&#8217;ulteriore (e parzialmente contestata) delibera AGCOM n. 183/18/CONS in data 11 aprile 2018. Quest&#8217;ultima precisava (ai punti nn. 5 e 6) come fossero state sottoposte a consultazione &#8220;<i>le considerazioni preliminari dell&#8217;Autorità , circa i presupposti a base della valutazione delle istanze (in termini di uso efficiente dello spettro, impiego diretto delle frequenze, investimenti nella rete di accesso che impiega le frequenze in questione) e le condizioni di carattere tecnico-economico per l&#8217;utilizzo delle frequenze&#038;.nel contesto delle mutate prospettive di impiego ed armonizzazione della banda di frequenze 3.4-3.6 GHz, in ottica anche di sviluppo 5 G&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella medesima delibera (al punto n. 27) si osservava come l&#8217;evoluzione della nuova tecnologia avesse acquisito &#8220;<i>importanza strategica per il Paese, coerentemente con le politiche comunitarie&#8221;</i>, in modo tale da richiedere specifica valutazione dell&#8217;impatto di una eventuale proroga &#8220;<i>sugli sviluppi complessivi del 5G</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo ulteriori considerazioni, circa i possibili effetti positivi di tale proroga, con determinazione della relativa durata (&#8220;<i>ulteriori sei anni e mezzo circa</i>&#8220;, al fine di assicurare &#8220;<i>congruo orizzonte temporale</i>&#8221; per procedere agli investimenti necessari), sempre nella richiamata delibera n. 183/18, al punto n. 43, si sottolineava l&#8217;esigenza di evitare che &#8220;<i>a valle delle previste assegnazioni della banda 3.6-3.8 GHz per usi 5G</i>&#8221; si verificasse &#8220;<i>una ingiustificata disparità  di trattamento con i nuovi assegnatari della banda gemella, nell&#8217;ambito dello sviluppo di nuove tecnologie e, quindi, a garanzia di una effettiva concorrenz</i>a&#8221;, identificandosi quest&#8217;ultima come &#8220;<i>uno dei principi che l&#8217;Autorità  deve tutelare&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Emerge dalle stesse considerazioni dell&#8217;Autorità , dunque, l&#8217;esistenza di un rapporto giuridico (inteso come relazione fra soggetti, regolata dal diritto), in cui rientravano interessi anche esterni all&#8217;ambito soggettivo della proroga, da armonizzare con quelli sottostanti ad essa, per un efficace sviluppo delle nuove tecnologie, in un equilibrato sistema di mercato. Principi non dissimili, in tema di legittimazione di soggetti, formalmente ma non sostanzialmente &#8220;<i>terzi&#8221;</i>, si affermano del resto in molteplici settori: risulta pacifico, a mero titolo di esempio, che il permesso di costruire sia impugnabile da parte dei proprietari di immobili, limitrofi a quello reso oggetto del titolo abilitativo, in quanto titolari di un comune interesse differenziato, per la regolare trasformazione di un determinato ambito territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare difficile negare, in tale contesto, la legittimazione attiva di un soggetto, come l&#8217;attuale parte ricorrente, che ritiene inadeguati alcuni contenuti del parere favorevole in questione, in rapporto alle finalità  enunciate, risultando tali contenuti fonte di squilibrio per la concorrenza, in considerazione del forte differenziale di contributo economico addossato ai diversi operatori, in procinto di avviare servizi con la nuova tecnologia 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ulteriori eccezioni preliminari, riferite a tardività  dell&#8217;impugnativa, non possono a loro volta trovare accoglimento, tenendo conto delle condizioni dell&#8217;azione in precedenza esposte &#8211; e segnatamente di quelle, enunciate al punto b) &#8211; circa la proponibilità  dell&#8217;azione solo in presenza di una lesione, diretta ed attuale, dell&#8217;interesse protetto. Il parere dell&#8217;Autorità , benchè di fondamentale rilevanza nella procedura di cui al citato art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003, aveva infatti pur sempre carattere infra-procedimentale, senza enunciato carattere definitivo degli stessi parametri economici &#8211; dichiaratamente fissati con riserva di nuova valutazione e possibile correzione (delibera n. 183/18 cit, punto n. 82). I termini di impugnazione decorrevano, pertanto, solo dall&#8217;emanazione dei provvedimenti di proroga da parte del MISE, con concreta e stabile quantificazione dei contributi richiesti (unico effettivo oggetto, questi ultimi, delle contestazioni in esame, anche con riferimento agli atti presupposti). E&#8217; quasi inutile sottolineare, poi, come la mera preventiva conoscenza di determinazioni, preordinate a quelle impugnate, fosse senz&#8217;altro ininfluente sulla decorrenza dei predetti termini, richiedenti carattere attuale della lesione e piena conoscenza degli atti, a cui la stessa sia riconducibile (tanto che, nel caso di specie, solo attraverso i motivi aggiunti si sono consolidate le argomentazioni difensive riferite alle proroghe, non ancora emesse alla data di notifica del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il Collegio ritiene fondate ed assorbenti le censure &#8211; contenute soprattutto nel primo motivo di gravame sia del ricorso che dei primi motivi aggiunti (ma diffusamente reiterate anche nelle ulteriori argomentazioni difensive) &#8211; con riferimento a violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità  di trattamento e proporzionalità , come recepiti nei richiamati articoli del codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo all&#8217;art. 27 (comma 5) e 13 (comma 6 bis), nonchè agli articoli 5 (comma 2) e 12 (comma 1, lettera b) della direttiva 2002/20/CE: disposizioni, quelle appena citate, simili e concordi nel richiedere il rispetto di parametri, corrispondenti ai principi stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova ribadire che il ricorso in esame pone in discussione non le proroghe dei diritti d&#8217;uso di alcuni operatori, ma esclusivamente la commisurazione del contributo alla cosiddetta &#8220;<i>base d&#8217;asta</i>&#8221; fissata per la gara, nella quale l&#8217;attuale ricorrente ed altri operatori hanno ottenuto l&#8217;aggiudicazione di frequenze, utilizzabili per servizi con tecnologia 5 G.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di asta pubblica, come in precedenza ricordato, rispetto al prezzo-base si sono resi necessari per la ricorrente numerosi &#8220;<i>rilanci</i>&#8220;, in esito ai quali il contributo è stato commisurato alla somma, giù  in precedenza indicata, di un miliardo e seicentonovantaquattro milioni di euro: tale somma rappresenterebbe il valore di mercato &#8211; quale punto di equilibrio fra domanda e offerta &#8211; delle frequenze di cui trattasi e renderebbe incongruo il mantenimento dello stesso prezzo-base (frutto di apprezzamenti presuntivi) per le proroghe successivamente definite (con un contributo finale pari, per l&#8217;attuale società  controinteressata, a poco più¹ di due milioni e mezzo di euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra poichè &#8211; in ordine alla determinazione dei contributi, che gli operatori interessati alla proroga avrebbero dovuto versare &#8211; era stata prevista dall&#8217;AGCOM una parametrazione rapportata ai valori minimi (base d&#8217;asta), da applicare &#8220;&#038;<i>Â a parità  di frequenze, durata dei diritti d&#8217;uso e area di estensione geografica del diritto&#8221;</i> (delibera n. 183/18 cit., punto n. 83). L&#8217;esito dell&#8217;asta, tuttavia, ha poi evidenziato un valore di mercato &#8211; frutto del confronto concorrenziale &#8211; ben lontano dai predetti valori minimi, originariamente determinati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le controparti spendono svariati argomenti, per confutare la sproporzione segnalata dalla parte ricorrente: dalla non perfetta identità  delle frequenze prorogate, rispetto a quelle oggetto di gara, all&#8217;esigenza di non consentire l&#8217;accesso al mercato dei soli operatori di maggiori dimensioni, senza dimenticare l&#8217;incensurabilità , nel merito, delle valutazioni delle cosiddette Autorità  indipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni risultano pertinenti e rientrano fra i parametri dell&#8217;apprezzamento, che l&#8217;Autorità  era chiamata ad effettuare, senza perà² escludere la censurabilità , in linea di principio, dell&#8217;apprezzamento stesso, sotto profili da tempo esplorati dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il sindacato di legittimità  su atti discrezionali, come quelli di cui trattasi, sono noti i limiti, riconducibili ai profili sintomatici dell&#8217;eccesso di potere, imposti dall&#8217;esigenza di non entrare nel merito delle scelte, riservate all&#8217;Amministrazione (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. civ. SS.UU., 29.4.2005, n. 8882; Cons. St., sez. VI, 21.9.2007, n. 4888, 10.5.2007, n. 2244 e 1.10.2002, n. 5105).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra non senza una linea evolutiva, che ha indotto ad affermare la cognizione piena del giudice amministrativo anche in rapporto all&#8217;esercizio di discrezionalità  tecnica, nella misura in cui &#8211; pur non potendo il giudice sostituirsi all&#8217;Amministrazione (essendo il potere di sostituzione proprio soltanto della giurisdizione di merito) &#8211; il sindacato giurisdizionale può comunque estendersi all&#8217;esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601 e successiva giurisprudenza consolidata).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ottica &#8211; ed in applicazione del principio di effettività  della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, promossa dal Consiglio d&#8217;Europa nel 1950) &#8211; se è vero che il giudice non può sostituirsi all&#8217;Amministrazione, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, l&#8217;eventuale erroneità  dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;Amministrazione stessa, ove tale erroneità  sia in concreto valutabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio generale sopra indicato si pone perà² in una dimensione peculiare, in presenza delle regole tecniche e delle competenze, che rientrano nel bagaglio di conoscenze specialistiche proprie delle cosiddette Autorità  indipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine all&#8217;apprezzamento &#8211; condotto in base a dette competenze e insindacabile nel merito &#8211; occorre quindi un&#8217;ulteriore riflessione, intesa a coordinare l&#8217;evoluzione giurisprudenziale, in materia di sindacato di legittimità  sugli atti discrezionali, con le peculiari esigenze del giudizio su provvedimenti, emessi dalle citate Autorità  Garanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali provvedimenti, infatti, l&#8217;evoluzione della giurisprudenza, in materia di sindacato sugli atti discrezionali, non può non incontrare una delimitazione almeno in parte diversa, tenuto conto della specifica competenza, della posizione di indipendenza e dei poteri esclusivi, spettanti alle medesime Autorità : si parla infatti, al riguardo, di &#8220;<i>sindacato debole</i>&#8220;, ritenendosi non consentito per il giudice l&#8217;esercizio di un potere accertativo, anche espresso mediante affidamento ad un consulente tecnico d&#8217;ufficio delle complesse valutazioni, riservate agli organismi in questione (ad eccezione di quanto previsto per le sanzioni pecuniarie, sulle quali è ammesso un controllo più¹ penetrante). Come osservato dalla giurisprudenza, d&#8217;altra parte, il giudizio dell&#8217;Autorità  trova come parametri di riferimento non solo regole scientifiche esatte e non opinabili, ma anche valutazioni di natura prognostica, ovvero a carattere economico, sociologico, o comunque non ripercorribile in base a dati univoci, con ambito di sindacabilità  oggettivamente ridotto (cfr., per il principio, Cons. Stato, sez. VI, nn. 2199/2002, 5156/2002, 926/2004, 6152/2005; Cons. Stato, sez. III, 25.3.2013, n. 1645).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ignora pronunce (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645), in cui non emerge (o è addirittura esclusa) la qualificazione riduttiva di &#8220;<i>sindacato debole&#8221;</i>, ma le sfumature lessicali non mutano il quadro sostanziale di un settore, nell&#8217;ambito del quale si impongono competenze specialistiche di alto profilo e strumenti istruttori di particolare complessità , non pienamente ripercorribili dal giudice amministrativo; quest&#8217;ultimo, tuttavia, può utilizzare la più¹ ampia dimensione del controllo di legittimità  su atti, che siano espressione di discrezionalità  tecnica, per effettuare il proprio apprezzamento in una dimensione maggiormente analitica dell&#8217;eccesso di potere, ove non risulti un&#8217;adeguata ponderazione dell&#8217;Autorità , per ogni fattore rilevante ai fini della decisione da assumere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella situazione in esame, emergono in effetti carenze valutative, che consentono di evidenziare una sostanziale incoerenza, censurabile dal giudice amministrativo, nel parere di cui trattasi: nella più¹ volte citata delibera n. 183/18/CONS, infatti, al punto n. 80 l&#8217;Autorità  esprime l&#8217;opinione &#8211; non contestata in sede di consultazione &#8211; che &#8220;<i>non sia necessario modificare il quadro contributivo fino all&#8217;attuale scadenza&#8221;;  </i>quanto, poi, all&#8217;onere da affrontare per il periodo di proroga (o rinnovo) dell&#8217;autorizzazione, il punto n. 82 della medesima delibera si esprime nei seguenti termini:Â <i>&#8220;&#038;circa la possibilità  che i contributi proposti non siano certi o non trovino riscontro nel mercato, si osserva che questi ultimi andrebbero corrisposti a partire dal 2023, mentre la gara della banda 3.6-3.8 GHz è previsto avvenga a settembre 2018, secondo quanto prevede la legge di bilancio 2018 e, quindi, con ampio margine per valutare e correggere eventuali situazioni problematiche&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Appare dunque singolare che &#8211; una volta individuato, in sede di gara, un corrispettivo di circa undici volte superiore a quello di riserva (o base d&#8217;asta) &#8211; l&#8217;Autorità  non abbia effettuato, o quanto meno subito preannunciato, un&#8217;ulteriore valutazione, nè abbia offerto al riguardo spunti difensivi autonomi (avendo presentato memoria unitaria con i Ministeri chiamati in giudizio, tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato, in ogni caso mostrando di ritenere congruo il contributo giù  fissato).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, dunque, l&#8217;Autorità  Garante non sembra avere esercitato &#8211; in pieno e congruamente &#8211; le funzioni regolatorie di cui era investita, sulla base di parametri non solo strettamente tecnico-giuridici, ma anche, come giù  sopra specificato, &#8220;<i>di natura prognostica, economica o sociologica</i>&#8220;, in vista del delicato equilibrio da garantire, nell&#8217;interesse dello Stato (anche sotto il profilo finanziario), nonchè a tutela degli operatori del settore, a cui dovevano assicurarsi corrette regole di mercato e paritario accesso alla concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non infondatamente è stata richiamata, al riguardo, la pronuncia della Corte di Giustizia, sez. I^ del 2 aprile 2009 (causa C-431/07, Bouygues S.A. e Bouygues Telecom S.A.), nella quale &#8211; pur escludendosi che la rinuncia ad eventuali crediti potesse senz&#8217;altro equipararsi ad aiuto di Stato, si ribadiscono il principio di parità  di trattamento fra gli operatori, la necessità  di canoni equivalenti in termini economici e il necessario rispetto &#8211; da parte degli Stati membri &#8211; dei principi di concorrenza e pari trattamento (cfr. in tal senso punti nn. 44, 45 e 90).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo anche la segnalata acquisizione &#8211; da parte di Fastweb (non aggiudicataria nell&#8217;asta 5 G) &#8211; delle frequenze prorogate nei confronti di altra società  (con possibilità , quindi, di offrire agli utenti gli stessi servizi degli aggiudicatari, ma con un contributo per diritti d&#8217;uso nettamente inferiore) poteva costituire ulteriore indice di intervenuta alterazione delle normali regole di mercato, con conseguente esigenza di un nuovo intervento regolatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di proporzionalità , che si assume violato, non implicava in effetti un totale livellamento dei contributi, dovendosi considerare anche altri fattori, in buona parte indicati al punto n. 83 della delibera 183/18/CONS (durata ed estensione geografica dell&#8217;assegnazione, recupero degli investimenti, possibilità  o meno di ulteriori rinnovi, esigenza di non riservare l&#8217;accesso al mercato agli operatori di maggiori dimensioni, con soverchiante disponibilità  finanziaria); ugualmente da evitare, tuttavia, era una discriminazione di segno opposto, che ponesse un eccessivo divario tra i costi da affrontare per offrire servizi di analoga natura, negando qualsiasi rilevanza al prezzo di mercato delle frequenze, effettivamente formatosi per l&#8217;assegnazione dei diritti d&#8217;uso di cui trattasi, ma ripartito in modo non proporzionale fra i titolari delle frequenze stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante le criticità  segnalate &#8211; ed in contrasto con quanto affermato al punto n. 82 della medesima delibera, circa la possibilità  di &#8220;<i>valutare e correggere eventuali situazioni problematiche</i>&#8221; (connesse ad originaria mancanza di certezza sul valore di mercato delle frequenze, con possibilità  che il valore, originariamente individuato, non trovasse concreto riscontro in una logica di mercato, come poi innegabilmente avvenuto) &#8211; nessuna nuova istruttoria risulta avviata in esito all&#8217;asta e le stesse difese delle parti resistenti ne escludono la preordinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra non implica &#8211; come affermato dalle medesime parti resistenti &#8211; che i principi di proporzionalità  e non discriminazione fossero stati superati per effetto della consultazione, nè che la base d&#8217;asta costituisse contributo congruo, solo perchè ritenuto tale dall&#8217;Amministrazione concedente (a prescindere dalla procedura competitiva poi intervenuta), nè ancora che le contestazioni prospettate configurino una non consentita indagine generalizzata sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione. La consultazione svolta, infatti, era finalizzata a consentire un più¹ analitico apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti, auspicabilmente anche con effetto di deterrenza sul contenzioso, ma senza possibilità  di proporre tale consultazione come sostitutiva o impeditiva della tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita. La fissazione del contributo d&#8217;uso &#8211; da parte dell&#8217;Amministrazione concedente &#8211; prescindendo dalle regole di mercato, risulta inoltre preclusa dalla disciplina vigente, che impone, al contrario, la tutela e il potenziamento di tali regole (cfr. in particolare, ma non solo, l&#8217;art. 13 della direttiva 2002/20/CE, che impone agli Sati membri di assicurare che i contributi siano &#8220;<i>trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori</i>&#8220;: principi, quelli appena indicati, difficili da assicurare, senza prendere in considerazione il valore di mercato del bene, come determinato attraverso il meccanismo competitivo della concorrenza. Ugualmente non appare plausibile che il forte impegno economico, assunto dall&#8217;aggiudicataria, sia andato al di là  dell&#8217;esigenza di superare le offerte dei concorrenti, anche a proprio discapito sul piano economico, al solo fine &#8211; come pure viene prospettato &#8211; di opporre una barriera di accesso agli operatori di minori dimensioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto quest&#8217;ultimo profilo, in particolare, non appare condivisibile l&#8217;argomentazione, secondo cui l&#8217;AGCOM non avrebbe potuto prendere in considerazione l&#8217;esito (futuro ed incerto) dell&#8217;asta, mentre, nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima, i concorrenti sarebbero giù  stati consapevoli del criterio fissato, per la determinazione del contributo da corrispondere in sede di proroga. L&#8217;importanza del valore di mercato, che sarebbe emerso appunto a seguito dell&#8217;asta, era invece tenuta ben presente dall&#8217;AGCOM, che non a caso, nel ricordato punto n. 82 del parere n. 183/18/CONS, aveva ipotizzato la possibilità  di introdurre fattori correttivi, ad avviso del Collegio errando solo nel non disporne l&#8217;obbligatorietà  e i termini. Il carattere pressochè parallelo delle due procedure &#8211; proroga ed asta &#8211; rendeva infatti necessaria una fase di raccordo, più¹ puntualmente definita <i>a priori</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Del tutto inconferente, infine, risulta il richiamo all&#8217;art. 22 della legge n. 241 dell&#8217;Amministrazione, che inibisce la degenerazione del principio di trasparenza, in caso di ricorso indiscriminato al diritto di accesso, tanto da costituire intralcio per l&#8217;azione amministrativa: nel caso di specie, la ricorrente ha infatti ben calibrato e circoscritto le proprie richieste, nei limiti dei propri specifici interessi imprenditoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il Collegio ritiene che la valutazione &#8211; prevista dall&#8217;Autorità  nella più¹ volte citata delibera 183/18/CONS, punto n. 82, in funzione degli esiti della gara (all&#8217;epoca non ancora espletata) &#8211; costituisca circostanza, la cui omissione (o generico rinvio a futura determinazione) risulta invalidante per la procedura di proroga, sotto il profilo della concreta determinazione di un contributo, che risulti frutto di apprezzamento di ogni fattore rilevante e sia, pertanto, in grado di assicurare oneri non discriminatori e proporzionati, per il corretto funzionamento di un importante settore, nel mercato delle comunicazioni elettroniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso viene pertanto accolto, con conseguente annullamento &#8211; in parte qua &#8211; degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;AGCOM e delle Amministrazioni resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità  e novità  delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, nei termini precisati in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla &#8220;in parte qua&#8221; gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;AGCOM e delle Amministrazioni resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese giudiziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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