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	<title>13545 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13545 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.13545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-12-2006-n-13545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-12-2006-n-13545/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.13545</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. De Leoni C. Petruzzo (Avv.ti M. Sanino, C. Celani) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. Stato), N. Scialpi ( n.c.) sulla legittima fissazione di un limite temporale massimo inferiore a 70 minuti per lo svolgimento della prova preselettiva di un concorso notarile 1. Concorsi ed esami</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-12-2006-n-13545/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.13545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-12-2006-n-13545/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.13545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> De Lise, <i>Est.</i> De Leoni<br /> C. Petruzzo (Avv.ti M. Sanino, C. Celani) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. Stato), N. Scialpi ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittima fissazione di un limite temporale massimo inferiore a 70 minuti per lo svolgimento della prova preselettiva di un concorso notarile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi ed esami – Concorso notarile &#8211;  Durata della  prova preselettiva &#8211; Art. 4, co. 5, D.M. 74/1997 – Contenuto – Limite temporale massimo – Conseguenze – Fissazione di un termine inferiore nel bando di concorso &#8211; Legittimità.</p>
<p>2. Concorso notarile – Svolgimento della prova preselettiva – Garanzia dell’anonimato – In presenza di postazioni informatiche individuate nominalmente – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di concorsi notarili, il termine di 70 minuti per lo svolgimento della prova preselettiva, stabilito dall’art. 4, co. 5, D.M. 74/1997 (regolamento di attuazione della l. 328/1995), costituisce un limite massimo alla durata della stessa. Ne consegue la possibilità dell’amministrazione di stabilire anche una durata inferiore – nella specie pari a 45 minuti &#8211; ove lo ritenga opportuno in relazione alla singola procedura concorsuale</b><font color="#FF0000"><sup><b>1</b></sup> <font color="#FF0000">. . 																																																																																												</p>
<p><b>2.	Nel corso dello svolgimento della prova preselettiva di un concorso notarile, la circostanza che ciascun candidato sia titolare di una postazione e di un terminale individuato nominalmente non comporta di per sé la mancata osservanza dell’anonimato, non dimostrando da sola che nella fase successiva, dedicata alla verifica delle risposte individuali, i questionari compilati possano rivelare la propria identità.																																																																																												</p>
<p></b><sup>1</sup>) Cfr. <a href="/ga/id/2006/10/8779/g">Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 2 ottobre 2006 n. 5743 </a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />	<br />
		        PER IL LAZIO – SEZIONE I</b></p>
<p></b></p>
<p>Composto dai signori<br />
<b>Pasquale  DE LISE		Presidente<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI		Consigliere			<br />	<br />
Diego SABATINO			Referendario</p>
<p></b>Ha pronunciato la seguente sentenza</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 11713 del 2000/Reg.gen., proposto da <br />
<b>Concettina PETRUZZO</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Carlo Celani, con domicilio eletto in Roma, Viale Parioli, n. 180;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;<br />
e nei confronti<br />
di <b>Nicoletta SCIALPI</b>, non costituita;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento di cui  alla graduatoria dei candidati partecipanti alla prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso a duecento posti di notaio indetto con D.D. 10.12.1999, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa alla prova scritta, ivi compreso, il D.D. 10.11.1999 ed il regolamento di attuazione della legge n. 328 del 1995, di cui al D.M. 24.2.1997,N. 74, come modif. con D.M. n. 290 del 1997, n. 339 del 1998 e n. 456 del 1999;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 16 novembre 2006 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 13 luglio 2000, la ricorrente, che ha partecipato alla prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso a duecentotrenta posti di notaio, indetto con D.D. 10.12.1999, impugna la graduatoria dei candidati, nella parte in cui non è stata ammessa alla prova scritta, pur avendo commesso un solo errore.<br />
	Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
	Giova richiamare, sia pure in estrema sintesi, la normativa vigente in materia:<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 5 <i>bis </i> L. 16 febbraio 1913 n. 89, per ottenere la nomina a notaio è necessario superare un concorso le cui prove scritte “sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento”, approvato con D.M. 24 febbraio 1997 n. 74.  Il successivo art. 5 <i>ter </i>precisa che la prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso e che i quesiti, in numero uguale per ciascun aspirante, “sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati”.  All’esito della prova, prosegue la disposizione, “è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione”. Sono comunque ammessi i concorrenti classificati <i>ex aequo</i> con l’ultimo che risulti ammesso secondo il criterio predetto.<br />
Il regolamento di cui al cit. D.M. n. 74 del 1997 prevede, anzitutto, la creazione, presso il Ministero della giustizia, dell’archivio contenente i quesiti per le prove di preselezione informatica, in numero non inferiore a 5.000, pertinenti alle materie delle prove scritte del concorso (art. 1), e costituiti ciascuno da un’unica domanda, con quattro risposte numerate da 1 a 4, delle quali una sola è esatta.  Ad ogni quesito è assegnato un grado di crescente difficoltà, compreso da 1 a 3, ed a ciascun candidato viene attribuito all’inizio della prova un punteggio massimo al quale è sottratto, per ogni risposta eventualmente omessa od errata, una quantità definita, a seconda della difficoltà della domanda pervenendo così infine al punteggio effettivo sulla cui base viene formata la graduatoria di merito. Gli artt. 4 e seguenti regolano poi le concrete modalità di svolgimento della prova, mediante l’utilizzo di un videoterminale, sul quale compare il questionario individuale, generato automaticamente e casualmente dal sistema informatico, e nel quale devono essere presenti tutti i raggruppamenti per materie e tutti i gradi di difficoltà.<br />
Ancora in via preliminare è utile ricordare che con lo strumento della procedura preselettiva si sono voluti fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti al concorso notarile, che ha finito per aggravare in misura crescente le operazioni connesse all’espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura i tempi occorrenti per la correzione degli elaborati (Cons.Stato, IV Sez., 6 maggio 2004 n. 2797). La finalità che l’ordinamento assegna alla prova preliminare è, in pratica, di operare una prima scrematura tra gli aspiranti. Di accertare, cioè, il possesso da parte loro di un livello di preparazione minimo, in ordine ai contenuti della normativa vigente, tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso, giustificandola mediante la dimostrazione dei candidati di disporre di serie basi per poter aspirare a sostenerle, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.  La <i>ratio </i>della procedura risponde, allora, ad un’esigenza di semplificazione del concorso, con la riduzione del numero dei partecipanti alle prove scritte ottenuta mediante la previa individuazione dei soggetti per i quali sia risultato accertato il possesso di una adeguata preparazione.<br />
2. Ciò premesso, è possibile passare all’esame dei singoli motivi di ricorso.<br />
	Priva di pregio è la censura con la quale si afferma che una sola risposta sbagliata non è indice di un minore grado di preparazione rispetto a chi non ha commesso alcune errore. Occorre infatti ricordare, da un lato  che la preselezione informatica ha, come già chiarito, l’obiettivo di fare una prima scrematura tra i numerosi candidati e, dall’altro, che essa è solo la prima delle tre prove, con la conseguenza che la reale preparazione del concorrente viene  accertata all’esito anche, e soprattutto, delle prove scritte ed orali. <br />	<br />
	Con riferimento al rilievo secondo cui la preselezione informatica non sarebbe mezzo idoneo ad accertare la reale preparazione del candidato, basandosi essa su capacità mnemoniche, va osservato che la prova a quiz, pur costituendo una delle tre prove del concorso, mira comunque ad operare una selezione nell’ingente numero dei candidati, con la conseguenza che non può avere l’identica struttura e complessità delle successive prove scritte, salvo snaturare la sua <i>ratio. </i>Né si può affermare che i contenuti della prova siano incoerenti con la funzione selettiva che essa deve realizzare. Invero, non è controverso che i quesiti si riferiscano a discipline afferenti la professione di notaio ed è d’altronde noto che, per il successo in tale concorso, oltre alla indiscussa preparazione, sono indubbiamente richieste cospicue capacità mnemoniche necessarie per l’attività professionale successiva, così come per qualsiasi attività concettuale che comporti l’applicazione di svariate e mutevoli regole prestabilite (Cons.Stato, IV Sez., 18 luglio 2006, n. 4582).<br />	<br />
Inammissibile per difetto di interesse è la censura con la quale viene denunciata l’erroneità delle risposte ad alcuni quesiti non essendo tra questi compreso l’unico quesito cui il ricorrente ha dato la risposta errata.<br />
Un ulteriore elemento critico riguarda la durata della prova preselettiva, consistente nella risoluzione di 45 quiz in 45 minuti in luogo dei 70 minuti stabilita dal regolamento di attuazione alla legge n. 328 del 1995.<br />
	Il motivo è privo di pregio.<br />	<br />
Come puntualmente chiarito dal Consiglio di Stato (IV Sez. 2 ottobre 2006, n. 5743 e 6 maggio 2004, n. 2797) l’art. 4, quinto comma, D.M. n. 74 del 1997, disponendo espressamente che “la durata massima della prova è di settanta minuti”, indica solo il limite massimo di durata per lo svolgimento della prova, senza con ciò precludere all’Amministrazione la possibilità di stabilire una durata inferiore. Proprio l’aver precisato che il termine di settanta minuti costituisce il limite “massimo” induce a concludere che si è voluto lasciare all’Amministrazione la facoltà di ridurre tale soglia, ovviamente assegnando ai concorrenti un lasso di tempo ragionevole per sostenere la prova preselettiva.  La correttezza di questa conclusione trova conferma nella seconda parte dell’art. 4 del cit. D.M. n. 74 del 1997, che lascia alla valutazione della Commissione la possibilità di aumentare il tempo per i soggetti portatori di handicap, in misura comunque non superiore ai 30 minuti. Da tale quadro normativo discende, dunque, che il sistema è congegnato in modo che  alla Direzione Generale  è consentita la modificazione (in diminuzione) della durata della prova <i>a priori</i>,  in considerazione delle caratteristiche della singola procedura concorsuale (numero dei candidati, ecc.), mentre la modificazione (in aumento) <i>a posteriori </i>è ammessa solo per gli eventuali portatori di handicap.<br />
In altri termini, e per concludere sul punto, mediante le citate norme di rango primario e secondario si è inteso solo fissare un limite massimo (non più di 70 minuti) alla durata della prova preselettiva, ammettendo così che l’Amministrazione possa stabilire anche una durata inferiore ove lo ritenga opportuno in relazione alla singola procedura preselettiva (Cons.Stato, IV Sez., 2 ottobre 2006 n. 5743).<br />
Priva di pregio è anche la censura relativa alla mancata osservanza dell’anonimato, essendo ciascun candidato “titolare” di una postazione e di un terminale individuato nominalmente.<br />
Rileva il Collegio che tale circostanza di per sé sola non dimostra che nella successiva fase, quella decisiva dedicata alla verifica delle risposte individuali, i questionari compitali possano rivelare la propria paternità. D’altro canto, l’assoluta oggettività e predeterminazione dei criteri da seguire nella correzione della prova in questione non consente di ravvisare, almeno alla stregua degli elementi forniti dal ricorrente, neppure un principio di prova dell’esistenza del dedotto vizio del principio dell’anonimato.<br />
La ricorrente rileva, inoltre, una disparità di trattamento nella circostanza che gli ultimi candidati che hanno sostenuto la prova selettiva hanno avuto più tempo per la preparazione. Ed, infatti, il numero dei candidati ammessi al concorso è stato in percentuale sempre più elevato nella sedute successive rispetto alle precedenti.<br />
Il motivo è infondato. <br />
Ed invero, ciò che assume rilevanza ai fini della garanzia del rispetto della <i>par condicio </i>tra i candidati non è il riferimento al momento in cui viene svolta la prova, quanto piuttosto il fatto che le prove siano iniziate dopo aver dato a tutti un tempo ragionevole per curarne la preparazione; ciò che è avvenuto nel caso di specie.<br />
Non costituisce motivo di illegittimità la circostanza dedotta, secondo cui non vi era un orologio con conto alla rovescia, che consentisse il controllo del tempo a disposizione.<br />
E’ facile replicare che sia ragionevole ritenere che tutti i candidati avessero un proprio orologio da cui rilevare il tempo a disposizione;  a ciò si aggiunga che gli ultimi dieci minuti a disposizione sono stati segnalati da un annuncio, come la stessa ricorrente ammette.<br />
Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale della legge 26 luglio 1995, n. 328, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, si rammenta che il giudice delle leggi si è già occupato di analoga questione, sollevata sempre con riferimento alla procedura preselettiva al concorso per notaio dal T.A.R. Lazio, I Sez., (ordinanza n. 10129  del  4 ottobre 2004) sul presupposto che pur se la preselezione informatica, nella sua configurazione astratta, non si sostanzia in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell&#8217;Amministrazione, la norma sarebbe incostituzionale perché non avrebbe previsto <i>a priori </i> una congrua soglia massima di errori suscettibile di portare in ogni caso al superamento della preselezione.  Con ordinanza n. 273 del 7 luglio 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato detta questione manifestamente inammissibile sul rilievo gli era stato richiesto un intervento manipolativo – creativo, piuttosto che meramente caducatorio. Ha aggiunto che il richiesto intervento correttivo presuppone una valutazione discrezionale anche in relazione alla scelta del <i>modus operandi</i>, come tale riservata al solo Legislatore e per definizione preclusa, invece, al giudice delle leggi.<br />
Come di recente affermato anche dal Consiglio di Stato (IV Sez. 2 ottobre 2006 n. 5743) non si ravvisa alcun elemento nuovo idoneo a riproporre al giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale del sistema preselettivo informatico, la cui finalità appare, invece, del tutto coerente e ragionevole, essendo volto effettivamente ad operare una prima scrematura dei candidati, accertando il possesso da parte loro di un livello di preparazione minima, che costituisce del resto garanzia non solo di scelta dei migliori candidati per l’Amministrazione, ma anche di efficace, efficiente ed adeguato svolgimento dell’intero procedimento concorsuale, così assicurando anche in questa materia i principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.  Q.  M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2006 .</p>
<p>Pasquale DE LISE 		PRESIDENTE<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI	ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-12-2006-n-13545/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.13545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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