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	<title>13538 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13538/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13538</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Presidente, Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore PARTI: Innova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Francesco Scanzano, Elio Leonetti; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco; Commissario Ad Acta Sanità  per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13538/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13538/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Presidente, Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore PARTI: Innova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Francesco Scanzano, Elio Leonetti; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco; Commissario Ad Acta Sanità  per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti Fabbro Food S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti,; Fabbro Food S.p.A., Commissario Ad Acta della Regione Lazio Nella persona del Presidente della Regione Lazio non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, va assunto il criterio del costo reale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; offerta &#8211; verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta &#8211; costo orario del personale &#8211; criterio del costo reale &#8211; va assunto. Â <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Circa il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, non va assunto a criterio di calcolo il &#8220;monte-ore teorico&#8221;, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività , assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l&#8217;anno, ma va, invece, considerato il &#8220;costo reale&#8221; (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni), atteso che il costo tabellare medio è indicativo di quello &#8220;effettivo&#8221;, che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza del lavoratore.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/12/2020<br /> <strong>N. 13538/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05698/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5698 del 2020, proposto da<br /> Innova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Francesco Scanzano, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Scacchi in Roma, via Crescenzio 19;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Commissario Ad Acta Sanità  per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Fabbro Food S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;<br /> Fabbro Food S.p.A., Commissario Ad Acta della Regione Lazio Nella persona del Presidente della Regione Lazio non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa adozione di ogni idonea misura cautelare</em><br /> &#8211; della determinazione n. G06525 del 3 giugno 2020 della Regione Lazio &#8211; Direzione<br /> Regionale Centrale Acquisti, di aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura<br /> aperta, suddivisa in 13 lotti, finalizzata alla conclusione di una convenzione per l&#8217;affidamento<br /> quinquennale del servizio di ristorazione presso le sedi delle Aziende Ospedaliere della Regione<br /> Lazio, nella parte in cui ha disposto l&#8217;aggiudicazione del Lotto 2 (C.I.G.:73267419EF) in favore della Società  Fabbro S.p.a.;<br /> &#8211; del verbale di verifica delle offerte prot. n. 0421514 del 13 maggio 2020 della Regione Lazio,<br /> nella parte in cui è stata rilevata la congruità  dell&#8217;offerta presentata dalla Fabbro S.p.a. per<br /> l&#8217;aggiudicazione del Lotto 2 dell&#8217;Appalto;<br /> &#8211; di tutti i verbali di gara, nelle parti di cui in esposizione;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorchè<br /> sconosciuto alla Società  ricorrente, nelle parti di cui sopra;<br /> e per la dichiarazione di inefficacia<br /> &#8211; della convenzione eventualmente medio tempore stipulata tra la stazione appaltante e la<br /> Società  aggiudicataria del Lotto n. 2 (C.I.G.: 73267419EF),<br /> nonchè per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in<br /> subordine, per equivalente economico</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Fabbro Food S.p.A. e di Commissario Ad Acta Sanità  per la Regione Lazio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Questi i fatti di causa.<br /> Con bando pubblicato nella GUUE del 22.12.2017, la Regione Lazio ha indetto una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del territorio regionale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.<br /> La gara è stata suddivisa in 13 lotti ed è finalizzata alla conclusione di una Convenzione per l&#8217;affidamento quinquennale del servizio di ristorazione. Entro il termine di presentazione delle offerte del 6 giugno 2018 hanno chiesto di partecipare complessivamente (in relazione a tutti i lotti) 23 operatori economici.<br /> All&#8217;esito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse tutte le concorrenti.<br /> Per il lotto che qui interessa, la gara è stata aggiudicata a Fabbro Food S.p.A. con la determinazione della Centrale acquisti della Regione Lazio n. G06525 del 3 giugno 2020 oggetto dell&#8217;odierna impugnativa.<br /> A seguito di istanza di ostensione di tutti gli atti di gara e dell&#8217;offerta della controinteressata effettuata in data 12 giugno 2020 da Innova, la Regione ha trasmesso la documentazione richiesta il successivo 26 giugno.<br /> Con ricorso notificato il 3 luglio 2020, la predetta Innova ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta determinazione di aggiudicazione relativamente al lotto n. 2 e di tutti i verbali di gara. Ha chiesto altresì¬ la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente medio tempore stipulata tra la stazione appaltante e la Società  aggiudicataria, nonchè la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.<br /> A sostegno della propria domanda ha articolato il seguente motivo di ricorso: &#8220;<em>Violazione della lex specialis e dei principi generali in materia di gare. Violazione dell&#8217;art. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016 nonchè delle linee guida ANAC n. 2 in tema di offerta economicamente pìù vantaggiosa. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà  e manifesta iniquità . Difetto assoluto di motivazione. I.1. L&#8217;offerta della società  aggiudicataria è sicuramente incongrua e non affidabile</em>&#8220;.<br /> Si sono costituite la Regione Lazio, il Commissario ad acta Sanità  per la Regione Lazio e la Fabbro Food, contestando tutto quanto <em>ex adverso</em> dedotto perchè infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del ricorso.<br /> In via preliminare, la controinteressata ha eccepito l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;unica censura formulata dalla parte ricorrente, innanzitutto perchè non sarebbe stata comprovata l&#8217;incidenza delle voci di costo ritenute sottostimate sulla affidabilità  complessiva dell&#8217;offerta, ed inoltre per &#8220;<em>per insindacabilità  e genericità </em>&#8221; della stessa.<br /> All&#8217;udienza del 24 novembre la causa è stata introitata per la decisione.<br /> 2. E&#8217; possibile soprassedere allo scrutinio delle eccezioni sollevate in rito dalla resistente, attesa l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso in esame.<br /> In estrema sintesi, con l&#8217;unico motivo di ricorso la Innova deduce la violazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016 nonchè delle linee guida ANAC n. 2 in tema di offerta economicamente pìù vantaggiosa.<br /> In particolare, la cifra indicata da Fabbro sarebbe assolutamente inidonea a coprire i costi di sicurezza aziendale e non sarebbe stata prodotta l&#8217;analisi e la valutazione dei rischi ex. D.lgs. n. 81/2008 richiesta dalla stazione appaltante. Del pari sarebbe inidonea a coprire i costi anche la cifra indicata per i corsi di formazione ed il costo del personale.<br /> La censura non può essere condivisa.<br /> 3. Osserva preliminarmente il Collegio che il giudizio sull&#8217;anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità  tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità  o irragionevolezza che rendano palese l&#8217;inattendibilità  ovvero l&#8217;attendibilità  complessiva dell&#8217;offerta (in tal senso, <em>ex multis</em>, da ultimo: C. di St. n. 6317/2020, TAR Roma n. 9610/2020).<br /> Anche l&#8217;esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità  tecnica dell&#8217;Amministrazione, con la conseguenza che pure in questo caso il Giudice può intervenire solamente in caso di macroscopiche illegittimità , quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, fermo restando l&#8217;impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell&#8217;Amministrazione.<br /> Invero, il sindacato di anomalia delle offerte non deve nè può tendere a individuare imperfezioni o inesattezze di singole voci dell&#8217;offerta, isolatamente esaminate e prive di incidenza sull&#8217;offerta globalmente considerata, ma è finalizzato ad accertare in concreto la complessiva sostenibilità  ed attendibilità  della stessa ed in particolare la serietà  complessiva della proposta contrattuale e la sostenibilità  dell&#8217;esecuzione del servizio o del lavoro. La valutazione sull&#8217;attendibilità  dell&#8217;offerta ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una &#8220;<em>caccia all&#8217;errore</em>&#8221; nella loro indicazione nel corpo dell&#8217;offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità , manifesta irragionevolezza, arbitrarietà  (<em>ex plurimis</em>: TAR Napoli n. 3708/2020).<br /> 4. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non deduce vizi di macroscopica illogicità  oppure di palese erroneità  che, soli, potrebbero legittimare l&#8217;intervento del giudice, ma si limita a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Commissione di gara.<br /> 5. Innanzitutto, Innova assume, del tutto genericamente, che la cifra indicata da Fabbro sarebbe inidonea a coprire i costi di sicurezza aziendale, e che l&#8217;aggiudicataria avrebbe omesso di produrre l&#8217;analisi e la valutazione dei rischi ex. D.lgs. n. 81/2008, pur se richiesta dalla stazione appaltante.<br /> Si osserva che il punto è stato oggetto di specifico accertamento da parte della Commissione, che ha ritento che Fabbro avesse correttamente giustificato i costi <em>de quibus</em> in quanto, come espressamente riportato nel verbale di verifica della sospetta anomalia, l&#8217;importo di € 150,00 annui per ciascun addetto era in linea con quanto previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento ed era da ritenersi congruo ai fini di garantire adeguata sicurezza negli ambienti di lavoro.<br /> Deve altresì¬ essere rilevato che la Stazione appaltante non ha imposto la presentazione della analisi dell&#8217;ambiente di lavoro in sede di giustificativi, ma ha chiesto che, nell&#8217;esplicitazione degli oneri della sicurezza, Fabbro fornisse &#8220;<em>a titolo esemplificativo</em>&#8221; un documento che attestasse l&#8217;analisi dell&#8217;ambiente di lavoro. L&#8217;odierna aggiudicataria ha direttamente argomentato nel corpo delle giustificazioni in merito a tutti gli elementi costituenti gli oneri della sicurezza, così¬ di fatto fornendo gli elementi necessari all&#8217;Amministrazione per procedere alla valutazione della congruità .<br /> Oneri che, peraltro, erano comunque stati puntualmente indicati nell&#8217;offerta economica e dei quali l&#8217;operatore economico aveva tenuto conto nella formulazione della proposta negoziale.<br /> Pertanto, anche in considerazione del fatto che la ricorrente si è limitata ad asserzioni del tutto generiche non spiegando nel concreto per quali ragioni il prezzo proposto non sarebbe idoneo a coprire i costi, la doglianza non può trovare accoglimenti.<br /> 6. Nè può essere condivisa la censura della esponente che ritiene che i costi indicati dall&#8217;aggiudicataria per la formazione del personale sarebbero incongrui.<br /> Innanzitutto, la doglianza è generica, atteso che la Innova non indica quale sarebbe il costo congruo, nè dimostra come la denunciata sottostima possa incidere sull&#8217;offerta complessivamente considerata, anche alla luce del fatto che Fabbro ha previsto € 460.998,25 di utile su base annua, ed € 509.673,54 di spese generali su base annua, dunque importi assolutamente capienti a compensare una eventuale sottostima dei costi formativi.<br /> Ad ogni modo, essa si palesa anche infondata, in quanto dalla lettura dell&#8217;offerta dell&#8217;operatrice economica è possibile evincere chiaramente che una parte dei costi formativi (precisamente quelli per la sicurezza sul lavoro) è giÃ  compresa nel costo del lavoro.<br /> 7. Da ultimo, la ricorrente asserisce che anche il costo indicato per il personale non sarebbe congruo.<br /> In particolare sostiene che sarebbe stata sottostimata l&#8217;incidenza degli aumenti salariali recentemente previsti dal CCNL di categoria vigente, che l&#8217;aggiudicataria avrebbe dichiarato di godere delle agevolazioni fiscali e contributive ex. L. 407/90 che invece non le spetterebbero, e che il monte ore &#8220;<em>settimanale</em>&#8221; &#8220;<em>mensile</em>&#8221; ed &#8220;<em>annuale</em>&#8221; indicato nel progetto tecnico sarebbe incongruente rispetto a quello indicato nei giustificativi.<br /> Anche questa doglianza è infondata.<br /> Si osserva innanzitutto che, dalla documentazione versata in atti, il primo profilo della censura de qua si palesa come il frutto di un errore di calcolo da parte della ricorrente.<br /> Inoltre, dalla lettura delle giustificazioni si evince che Fabbro ha dichiarato che, pur potendo fruire delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 407 del 1990 in materia di mobilità , non ha considerato tale agevolazione calcolando il costo del lavoro secondo i parametri ministeriali.<br /> In relazione, infine, al monte ore, deve essere rilevato che, secondo orientamento giurisprudenziale maggioritario, condiviso dalla Sezione, per il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, non va assunto a criterio di calcolo il &#8220;<em>monte-ore teorico</em>&#8220;, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività , assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l&#8217;anno; ma va, invece, considerato il &#8220;<em>costo reale</em>&#8221; (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni), atteso che il costo tabellare medio è indicativo di quello &#8220;<em>effettivo</em>&#8220;, che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza del lavoratore (in tal senso, da ultimo: C. di St. n. 1371/2020).<br /> Orbene, nel verbale di verifica di congruità  delle offerte del 13 maggio 2020, il RUP rileva espressamente che: &#8220;<em>In merito ai costi del lavoro è stato dato corso a un approfondimento istruttorio di cui si riferisce di seguito. L&#8217;operatore economico dichiara che &lt;&gt;. Nelle operazioni di disamina delle giustificazioni, nel merito del costo del personale impiegato nel piano operativo tipo rappresentato in sede di offerta tecnica, si rinviene l&#8217;indicazione di un importo complessivo pari ad euro 2.288.010,80 a fronte di un monte ore effettivo annuale pari a 113.920,08. Il RUP ritiene che, in considerazione del piano operativo tipo redatto in sede di offerta, il fornitore abbia giustificato dal punto di vista economico l&#8217;incidenza del costo del personale anche alla luce del ribasso offerto in gara pari al 13,56%. La ditta in esame, inoltre, per quanto riguarda il costo ora lavoro, è in linea con le tabelle ministeriali di riferimento</em>&#8220;.<br /> Ritiene pertanto il Collegio che, anche con riferimento al costo del lavoro, non vi siano elementi tali da indurre a ritenere l&#8217;offerta non congrua.<br /> 8. In conclusione, la Commissione ha effettuato tutti gli adempimenti istruttori di legge e l&#8217;offerta è priva dei vizi di illogicità , manifesta irragionevolezza, arbitrarietà  sindacabili in questa sede.<br /> Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.<br /> 9. La natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 4 D.L. n. 28/2020 e dall&#8217;art. 25 D.L. n. 137/2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Riccardo Savoia, Presidente<br /> Massimo Santini, Consigliere<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</div>
<p> </p>
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