<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13528 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13528/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13528/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13528 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13528/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13528/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13528/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13528</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Presidente, Massimo Santini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis-, -Omissis-, -Omissis-, -Omissis-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13528/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13528/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Presidente, Massimo Santini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis-, -Omissis-, -Omissis-, -Omissis-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura INPS in Roma, via Beccaria n.29)</span></p>
<hr />
<p>Sulla valutazione, nei pubblici concorsi, dei titoli di studio post lauream</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; concorsi pubblici &#8211; titoli di studio &#8211; master &#8211; corsi di perfezionamento post lauream &#8211; equiparabilità  &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di valutazione dei titoli formativi post lauream ai fini dell&#8217;accesso al pubblico impiego, si sono registrati registrano nella giurisprudenza amministrativa due differenti orientamenti interpretativi: uno ancorato a criteri formali o nominalistici e uno fondato su criteri di tipo sostanziale. Il contrasto è stato risolto dal Consiglio di Stato che ha da tempo prestato adesione a quello basato su criteri di natura sostanziale, ritenendo (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale.</em><br /> <em>La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha poi sancito, in data 20 dicembre 2012, l&#8217;Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l&#8217;apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Nel predetto Accordo, che è stato recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2013, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell&#8217;ottavo livello formativo del sistema di referenziazione.</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 15/12/2020<br /> <strong>N. 13528/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 11543/2019 REG.RIC.</strong><br /> <br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 11543 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura INPS in Roma, via Beccaria n.29;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del verbale n. 69 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 consulente di protezione sociale bandito dall&#8217;INPS nella parte in cui determina di non considerare la scuola di specializzazione per le professioni legali, come utile a consentire l&#8217;attribuzione di 4 punti;<br /> &#8211; ove occorra del bando di concorso nella parte in cui attribuisce 4 punti esclusivamente ai possessori di Master annuali in materie di cui all&#8217;art. 2 del bando stesso escludendo il diploma ottenuto all&#8217;esito della scuola di specializzazione per le professioni legali;<br /> &#8211; della graduatoria finale nella parte in cui parte ricorrente risulta gradata con quattro punti in meno rispetto a quanto dovuto.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inps;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> I ricorrenti hanno partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall&#8217;Istituto Nazionale di Previdenza sociale per la copertura di n. 967 posti di consulente protezione sociale, da inquadrare nei ruoli del personale dell&#8217;Istituto, area C, posizione economica C1 (il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale &quot;Concorsi ed esami&quot;, n. 34 del 27 aprile 2018).<br /> I ricorrenti hanno superato tutte le prove del suddetto concorso. Ai fini del punteggio finale non sono tuttavia stati riconosciuti ulteriori 4 punti, nel computo dei titoli, relativi alla scuola di specializzazione delle professioni legali.<br /> Dall&#8217;esame della graduatoria i ricorrenti hanno infatti constatato che il punteggio per i titoli inizialmente ad essi attribuito era stato decurtato di quattro punti, avendo la Commissione di concorso ritenuto, successivamente all&#8217;espletamento delle prove orali, che il titolo dichiarato (&#8220;diploma di specializzazione per le professioni legali&#8221;) non fosse equiparabile al master di II livello inerente alle materie indicate all&#8217;art. 2 del bando di concorso.<br /> Con successiva determinazione del Presidente dell&#8217;INPS n. 63 del 19 giugno 2019, la graduatoria finale veniva dunque ulteriormente rettificata, confermando la decisione di non attribuire alcun punteggio al titolo del &#8220;diploma di specializzazione per le professioni legali&#8221;.<br /> Dopo aver fatto rilevare che, ove la Commissione di concorso avesse correttamente valutato il titolo da essa dichiarato, avrebbero ricoperto nella graduatoria finale una posizione migliore, così¬ potendo aspirare ad altre sedi di servizio, i ricorrenti hanno contestato la legittimità  degli atti indicati in epigrafe, sotto diversi profili.<br /> Hanno chiesto quindi l&#8217;annullamento (in parte qua) degli atti impugnati e il riconoscimento del loro diritto alla determinazione del punteggio spettante, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale.<br /> Si è costituito in giudizio l&#8217;Istituto nazionale di previdenza sociale, contestando la fondatezza delle censure dedotte dalle parti ricorrenti e chiedendo conseguentemente la reiezione delle domande formulate.<br /> Con ordinanza n. -OMISSIS-è stato ordinato alle parti ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio.<br /> In data 19 novembre 2019, i ricorrenti hanno depositato l&#8217;attestazione relativa alla esecuzione dell&#8217;adempimento dell&#8217;integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami.<br /> Con memorie difensive e di replica, le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 27 ottobre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 8, comma 1, e 12, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994; violazione principi dell&#8217;anonimato e dell&#8217;imparzialità  ed eccesso di potere sotto diversi profili (violazione di principi generali di imparzialità , razionalità  e buon andamento)<br /> In estrema sintesi, ci si duole del fatto che la Commissione di concorso abbia proceduto ad una nuova valutazione dei titoli dopo l&#8217;espletamento delle prove orali, in violazione:<br /> &#8211; dell&#8217;art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), a norma del quale nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 12, comma 2, del medesimo d.P.R., a norma del quale nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima della effettuazione delle prove orali.<br /> Nel modus operandi della Commissione di gara, che ha proceduto alla rivalutazione dei titoli dopo l&#8217;espletamento delle prove orali, decurtando dal punteggio originariamente attribuito ai ricorrenti 4 punti, si ravvisa una violazione dei principi sopra richiamati.<br /> Con il secondo e il terzo motivo si deduce: violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990; violazione principi generali dell&#8217;ordinamento; violazione dell&#8217;Accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente Stato &#8211; Regioni n. 252. del 20/12/2012) ed eccesso di potere per irrazionalità , manifesta ingiustizia, incoerenza/contraddittorietà  interna dell&#8217;attività  amministrativa).<br /> Con il quarto motivo si deduce: violazione principio del contrarius actus; violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e incoerenza.<br /> In particolare si fa rilevare che la Commissione di concorso, dopo avere attribuito 4 punti per il titolo dichiarato in sede di presentazione della domanda (diploma di specializzazione per le professioni legali), ritenendo il predetto titolo assimilabile ai master di II livello, ha successivamente deciso di sottrarre il punteggio attribuito sulla base di una interpretazione letterale e formalistica del bando senza motivare in merito alle articolate argomentazioni formulate dal Presidente della Commissione di concorso in ordine alla opportunità /necessità  di confermare le proprie precedenti determinazioni in ordine alla valutazione del diploma di specializzazione per le professioni legali.<br /> Infine, con il quinto motivo la ricorrente censura le previsioni del bando di concorso per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.; violazione dei principi generali dell&#8217;ordinamento e per eccesso di potere per irrazionalità : si contesta le legittimità  della lex specialis nella parte in cui limita la valutazione della Commissione di concorso ai soli master di II livello posseduti dai candidati senza prevedere l&#8217;attribuzione di alcun punteggio per i titoli come quello posseduto dai singoli ricorrenti (diploma di specializzazione per le professioni legali).<br /> La domanda di annullamento (in parte qua) degli atti impugnati è reputata dal Collegio meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.<br /> Occorre premettere che l&#8217;art. 9 del bando di concorso, rubricato &#8220;Valutazione dei titoli&#8221;, prevedeva tra le altre cose l&#8217;attribuzione di 4 punti per uno o pìù master di II livello inerenti alle materie di cui all&#8217;art. 2 del bando di concorso.<br /> In sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i ricorrenti hanno dichiarato il possesso di un diploma di specializzazione per le professioni legali; nel ricorso si evidenzia che quello dichiarato costituisce un titolo formativo post lauream conseguito al termine di un corso biennale e comporta l&#8217;attribuzione di 120 crediti formativi, mentre il master di II livello è conseguito al termine di un corso annuale e comporta l&#8217;attribuzione di 60 crediti formativi.<br /> Gli elementi di fatto allegati dalle parti ricorrenti non sono contestati dalla amministrazione resistente, che tuttavia evidenzia il chiaro tenore letterale del bando di concorso e invoca il principio dell&#8217;autovincolo costituito dalle previsioni della lex specialis, con la conseguenza che la Commissione di concorso non avrebbe potuto attribuire ai ricorrenti il punteggio previsto dall&#8217;art. 9 del bando di concorso solo per i master di II livello inerenti alle materie di cui all&#8217;art. 2 del bando di concorso.<br /> Pur apprezzando le considerazioni svolte dalla amministrazione resistente, il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni cui essa è pervenuta.<br /> Occorre premettere che, in materia di valutazione dei titoli formativi post lauream ai fini dell&#8217;accesso al pubblico impiego, si registrano nella giurisprudenza amministrativa due differenti orientamenti interpretativi: uno ancorato a criteri formali o nominalistici e uno fondato su criteri di tipo sostanziale.<br /> Tra questi due orientamenti il Consiglio di Stato ha da tempo prestato adesione a quello basato su criteri di natura sostanziale, ritenendo (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515). Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 26 luglio 2017 n. 3695.<br /> La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito, in data 20 dicembre 2012, l&#8217;Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l&#8217;apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Nel predetto Accordo, che è stato recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2013, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell&#8217;ottavo livello formativo del sistema di referenziazione.<br /> Orbene, nel caso di specie, l&#8217;amministrazione non contesta la pertinenza del titolo dichiarato dai ricorrenti alle materie indicate nell&#8217;art. 2 del bando di concorso, nè contesta il numero dei crediti formativi o delle ore teorico &#8211; pratiche previste per il conseguimento del predetto titolo; ne consegue, sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità , la decisione dell&#8217;amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione.<br /> Nè può considerarsi ostativa all&#8217;accoglimento della domanda di annullamento (in parte qua) degli atti impugnati l&#8217;invocata applicazione del principio dell&#8217;autovincolo costituito dalle previsioni del bando di concorso, in quanto dette previsioni sono state impugnate nella parte in cui attraverso una interpretazione letterale vengano considerate preclusive alla valutazione del titolo formativo post lauream conseguito.<br /> Infine, non appare pertinente la giurisprudenza invocata dalla amministrazione resistente (anche di questa sezione), secondo la quale la individuazione dei titoli professionali di accesso al pubblico impiego è rimessa ad una valutazione latamente discrezionale della p.a., in relazione al profilo professionale dei posti da ricoprire; a tale riguardo, il Collegio deve rilevare che nel caso di specie la ricorrente non contesta i requisiti di accesso al concorso, quanto piuttosto i titoli valutabili dalla Commissione di concorso ai fini della attribuzione del punteggio e della collocazione nella graduatoria finale di merito.<br /> In conclusione, per le ragioni sopra indicate, assorbita ogni altra censura, va accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui limitano l&#8217;attribuzione del punteggio previsto dall&#8217;art. 9 del bando di concorso ai soli master di II livello (relativi alle materie di cui all&#8217;art. 2 del medesimo bando), con esclusione dei titoli formativi post &#8211; lauream come quello vantato dai singoli ricorrenti (diploma di specializzazione per le professioni legali), appartenente al medesimo livello formativo, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio ad essa spettante, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale.<br /> La novità  e la peculiarità  delle questioni dedotte in giudizio giustificano l&#8217;equa compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento (in parte qua) degli atti impugnati in relazione alla mancata valutazione del titolo formativo post &#8211; lauream dichiarato dai ricorrenti e, per l&#8217;effetto, dichiara il diritto di questi ultimi alla rideterminazione del punteggio ad essi spettante, secondo quanto indicato in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Riccardo Savoia, Presidente<br /> Massimo Santini, Consigliere, Estensore<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-12-2020-n-13528/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.13528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2006 n.13528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-6-2006-n-13528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-6-2006-n-13528/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-6-2006-n-13528/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2006 n.13528</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Di Nanni – P.M. Iannelli A.R.T.E. – La Spezia (avv. Rinaldi, Amati) c. Annunziata Ciotti (avv. Dante, Romanelli) E.r.p. e riparto di giurisdizione: nuove precisazioni dalle SS.UU. post d.lgs. n&#176; 80/98 s.m.i. Edilizia residenziale pubblica – Riparto di giurisdizione – Decadenza dall’assegnazione pronunziata in corso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-6-2006-n-13528/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2006 n.13528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-6-2006-n-13528/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2006 n.13528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Di Nanni – P.M. Iannelli<br /> A.R.T.E. – La Spezia (avv. Rinaldi, Amati) c. Annunziata Ciotti (avv. Dante, Romanelli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E.r.p. e riparto di giurisdizione: nuove precisazioni dalle SS.UU. post d.lgs. n&deg; 80/98 s.m.i.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – Riparto di giurisdizione – Decadenza dall’assegnazione pronunziata in corso di rapporto di locazione per sopravvenuto difetto di requisiti dell’assegnatario titolare del diritto di riscatto – Vicenda intervenuta durante il rapporto locatizio &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di edilizia residenziale pubblica e del relativo riparto di giurisdizione quando sia impugnato il provvedimento di decadenza dall’assegnazione pronunziato in corso di rapporto di locazione per sopravvenuto difetto di requisiti requisiti dell’assegnatario titolare del diritto di riscatto, trattandosi di vicenda intervenuta durante il rapporto locatizio, la controversia è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8614_8614.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-6-2006-n-13528/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2006 n.13528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
