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	<title>135 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore; (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanze del 15 ottobre 2018 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore;  (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanze del 15 ottobre 2018 e del 20 febbraio 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 79 e 80 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Enti pubblici : subentro di un ente nella gestione di altro ente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti pubblici &#8211; subentro di un ente nella gestione di altro ente.<br /> <br /> 2.- Regioni &#8211; Regione Sicilia &#8211; art. 34 L.R. Sicilia n. 22 del 1986 &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Per principio generale, il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l&#8217;ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l&#8217;estinzione delle passività  pregresse.</em><br /> <br /> <em>L&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 dispone una successione a titolo universale, con la conseguenza che ai Comuni (individuati ai sensi dell&#8217;art. 60 della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 10, recante «Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità  e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria») passano non solo i beni immobili e il personale, ma anche tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle estinte IPAB: tale scelta in sè non è irragionevole, comporta, tuttavia, la violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all&#8217;art. 119, primo comma, Cost. e all&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana, all&#8217;art. 119, quarto e quinto comma, all&#8217;art. 119, primo e sesto comma, e all&#8217;art. 97 Cost.), per la rigidità  della norma, che impone ai Comuni siciliani l&#8217;accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, accollo che, in assenza di un&#8217;adeguata provvista finanziaria, diventa insostenibile nei casi (come quelli di specie) dei Comuni pìù piccoli, per i quali l&#8217;effetto quasi fisiologico della successione è quello dell&#8217;attivazione delle procedure di dissesto.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede che i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanze del 15 ottobre 2018 e del 20 febbraio 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 79 e 80 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana e, fuori termine, di L. V. e altri, nonchè di M.M. R. e altri;<br /> udito il Giudice relatore Giancarlo Coraggio, secondo le prescrizioni del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 10 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;11 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Con due ordinanze di identico tenore il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), 119, «primo, secondo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma» della Costituzione, nonchè all&#8217;art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), «unitamente o separatamente considerati», questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui «obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall&#8217;Amministrazione regionale, e ciò anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale) e sull&#8217;equilibrio dei bilanci pubblici (nonostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica)Â».<br /> 1.1.  &#8220;Dalla lettura delle due ordinanze emerge, in punto di fatto, che:<br />&#8220;i giudizi sono stati intrapresi dai Comuni di Castellamare del Golfo e di Piazza Armerina, insorti avverso i decreti del Presidente della Regione Siciliana con cui, ai sensi della norma censurata, sono state estinte, rispettivamente, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) «Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II di Castellammare del Golfo» e «Istituto assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi», con devoluzione ai Comuni medesimi di ogni rapporto attivo e passivo ad esse facente capo e con trasferimento del personale dipendente;<br />&#8220;i Comuni ricorrenti lamentano l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati: a) perchè non hanno tenuto conto dei pareri negativi espressi dai competenti organi comunali in ordine alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB; b) poichè l&#8217;automatico trasferimento del personale delle IPAB nei ruoli degli enti locali confligge con i limiti posti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica per le assunzioni a tempo indeterminato; c) perchè la norma che dispone l&#8217;assorbimento del personale deve essere interpretata in maniera costituzionalmente orientata, con conseguente passaggio all&#8217;ente locale solo del personale reclutato tramite pubblico concorso; d) in via subordinata, il Comune di Castellamare del Golfo ha chiesto di sollevare questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, per violazione degli artt. 81, 97, primo e terzo comma, 117 e 119 Cost., ove si ritenga che esso disponga il subentro dell&#8217;ente locale in tutti i rapporti attivi e passivi dell&#8217;IPAB e a prescindere dalla verifica dei limiti di spesa per le assunzioni e dalla modalità  di reclutamento del personale;<br />&#8220;in entrambi i giudizi si sono costituiti i dipendenti delle IPAB disciolte, instando per il rigetto dei ricorsi;<br />&#8220;il TAR Sicilia, Palermo, sezione terza, con sentenza del 4 settembre 2018, n. 2122, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Castellamare del Golfo, annullando l&#8217;atto impugnato, per difetto di motivazione in relazione ai pareri negativi espressi dall&#8217;amministrazione comunale in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi delle estinte IPAB, per violazione delle norme che pongono limiti assunzionali, e perchè, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, il trasferimento del personale potrebbe operare solo per i soggetti assunti a mezzo di pubblico concorso;<br />&#8220;il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza del 27 marzo 2018, n. 648, ha invece rigettato il ricorso proposto dal Comune di Piazza Armerina, ritenendo il provvedimento di estinzione basato su un&#8217;adeguata istruttoria e sufficientemente motivato, le limitazioni di assunzione del personale non operanti in caso di successione ope legis, e il disposto trasferimento di personale riferito esclusivamente a quello assunto con pubblico concorso;<br />&#8220;avverso le due sentenze hanno proposto ricorso in appello, innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, rispettivamente, i dipendenti dell&#8217;IPAB di Castellamare del Golfo e il Comune di Piazza Armerina, riproponendo le opposte argomentazioni sostenute in primo grado.<br /> 1.2.  &#8220;Ciò premesso in punto di fatto, il rimettente osserva che l&#8217;art. 4, lettera m), dello statuto della Regione Siciliana attribuisce alla Regione potestà  legislativa «esclusiva» in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.<br /> L&#8217;art. 34 della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 &#8211; prosegue il Consiglio di giustizia &#8211; stabilisce, al primo comma, che «[l]&#8217;Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l&#8217;integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio­assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge»; al secondo comma, che «[i]n subordine l&#8217;istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico»; al terzo comma, che «[l]a fusione e l&#8217;estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili».<br /> Il menzionato secondo comma dell&#8217;art. 34, dunque, attribuirebbe alla Regione il potere di accertare se le IPAB non siano pìù in grado di funzionare autonomamente (nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione), nonchè di decidere se debbano essere soppresse, e da tale decisione conseguirebbe automaticamente la devoluzione dei beni patrimoniali e il trasferimento del personale dalla soppressa istituzione al Comune territorialmente competente.<br /> Deduce il rimettente che nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, «espressamente declinato» sia dall&#8217;art. 119 Cost. sia dai singoli statuti delle Regioni speciali e, con specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall&#8217;art. 15, secondo comma, del relativo statuto.<br /> Corollario di tale principio sarebbe quello secondo cui «ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un&#8217;attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte, principio che vale, all&#8217;evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonchè &#8211; ovviamente &#8211; per il caso di trasferimento di personale».<br /> Tale «&#8221;principio di correlazione fra funzioni e risorse&#8221; (così¬ ormai correntemente definito in teoria generale)Â» sarebbe desumibile, «oltre che dalla logica giuridica (e dunque dal &#8220;principio di ragionevolezza&#8221; al quale la Corte costituzionale attribuisce, da sempre, valore fondamentale)Â», «dall&#8217;intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell&#8217;art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali &#8211; e dunque un valore costituzionale di base &#8211; sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale (il che risponde al criterio metodologico secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale non può essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario)Â».<br /> L&#8217;art. 119, primo comma, Cost. &#8211; prosegue il rimettente &#8211; stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e tale «norma organizzativa di base» sarebbe stata disattesa dal legislatore siciliano, il quale, con il comma 4 (recte: comma 2) dell&#8217;art. 34 della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, avrebbe creato un meccanismo idoneo «ad incidere &#8220;estemporaneamente&#8221; (id est: al di fuori da ogni programmazione finanziaria locale; consentendo, con semplici atti provvedimentali adottati dall&#8217;Amministrazione regionale, di determinare sostanziali modifiche ai bilanci comunali e deroghe alle leggi finanziarie statali e regionali; e finanche alla legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non ostante quest&#8217;ultima abbia natura di &#8220;legislazione di principio&#8221;) sull&#8217;autonomia finanziaria dei Comuni».<br /> Ancora, l&#8217;art. 119, quinto comma (recte: quarto comma), Cost. stabilisce che le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, ed anche tale principio costituzionale sarebbe stato disatteso dal legislatore siciliano, il quale con la disposizione censurata avrebbe creato un meccanismo idoneo a gravare i Comuni «di una nuova funzione (quella di gestione e manutenzione dei patrimoni in dissesto delle soppresse I.P.A.B.; e quella, di natura socio-assistenziale, di ricollocazione ed eventuale riqualificazione del personale da esse dipendente), senza dotarli (di un minimo) di risorse finanziarie (aggiuntive) necessarie per il raggiungimento dell&#8217;obiettivo».<br /> Il sesto comma (recte: quinto comma) dell&#8217;art. 119 Cost., poi, stabilisce che lo Stato, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni: anche tale principio sarebbe stato violato dalla norma censurata, che avrebbe creato un meccanismo idoneo a devolvere ai Comuni coinvolti nel processo di «acquisizione forzosa» in esame una serie di compiti volti al perseguimento di «scopi diversi» da quelli corrispondenti al «&#8221;normale esercizio delle loro funzioni&#8221; [&#038;], senza dotarli della necessaria provvista finanziaria».<br /> Secondo il rimettente, anche prescindendo dalla questione della piena o parziale applicabilità  ai Comuni siciliani delle disposizioni contenute nell&#8217;art. 119 Cost., quello della correlazione tra risorse e funzioni sarebbe «un principio immanente e pervasivo» del sistema costituzionale, desumibile, per quanto attiene alla Regione Siciliana, dall&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto, secondo cui gli enti locali sono «dotati della pìù ampia autonomia amministrativa e finanziaria», e la disposizione censurata sarebbe comunque in contrasto con tale norma statutaria di rango costituzionale.<br /> La Corte costituzionale, occupandosi della questione del «trasferimento di funzioni senza risorse», avrebbe affermato che le norme di legge «che consentono operazioni istituzionali di tal fatta» sono costituzionalmente illegittime, in quanto lesive del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonchè del «principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica» e del «principio dell&#8217;equilibrio dei bilanci pubblici», «declinati dagli artt. 117, lettera &#8220;e&#8221; e 119 primo, settimo ed ottavo comma della Costituzione», quando determinano i seguenti due effetti: «a) un&#8217;alterazione del &#8220;rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte&#8221;; b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un &#8220;grave squilibrio&#8221; nel bilancio».<br /> Nella fattispecie disciplinata dalla norma censurata ciò si verificherebbe ogni volta che il numero dei dipendenti in transito dalla soppressa IPAB verso il Comune obbligato ad assumerli o le spese di manutenzione dei beni patrimoniali ceduti determinino spese impreviste (non esistendo capitoli di bilancio su cui farli gravare) ovvero non possano trovare adeguata copertura (se non facendo ricorso ad indebitamenti o a strumenti straordinari).<br /> L&#8217;art. 34, comma 2, infine, si porrebbe in contrasto con la legislazione sul contenimento della spesa pubblica &#8211; e, in particolare con l&#8217;art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e con l&#8217;art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â» &#8211; ritenuta dalla Corte costituzionale prevalente sulle leggi regionali anche delle Regioni a statuto speciale, «in quanto espressione del (giÃ  menzionato) &#8220;principio fondamentale&#8221; secondo cui &#8211; in forza degli artt. 119, secondo comma, e 117 lett. &#8220;e&#8221; della Carta costituzionale &#8211; spetta allo Stato il coordinamento della finanza pubblica»: esso, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittimo anche perchè idoneo a «&#8221;scompaginare&#8221; la politica di contenimento delle assunzioni come misura volta a perseguire il riequilibrio finanziario».<br /> 1.3.  &#8220;Il rimettente afferma, quindi, che le questioni di legittimità  costituzionale sarebbero rilevanti in quanto pregiudiziali ai fini della decisione della causa, posto che «dai destini della norma regionale derivano i destini dell&#8217;impugnato provvedimento e dunque del giudizio pendente in appello innanzi al Giudice amministrativo».<br /> Secondo il giudice a quo, non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che «valorizzi la rilevanza ostativa del parere negativo espresso dal Comune», attesa la chiarezza del dato testuale.<br /> In «nessun luogo del testo normativo» sarebbe specificato che il parere del Comune sulla soppressione dell&#8217;IPAB (e sulle conseguenti operazioni di devoluzione del patrimonio e di transito del personale) debba essere considerato vincolante o parzialmente vincolante (oltre che obbligatorio) su determinati punti.<br /> La rigidità  del testo in esame, dunque, porterebbe ad escludere la possibilità  di una interpretazione costituzionalmente orientata, poichè tale opzione ermeneutica presuppone «un certo spazio di indeterminatezza della pericope».<br /> 1.3.1.  &#8220;Nè, per escludere la rilevanza delle questioni, si potrebbe sostenere che, a fronte di un parere sfavorevole del Comune in ordine alla soppressione dell&#8217;IPAB, occorra, per discostarsene, una motivazione rinforzata, e che tale motivazione, nei casi di specie, non sia stata fornita dall&#8217;amministrazione regionale.<br /> La motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati sarebbe infatti sufficiente, in quanto proporzionata a quelle poste a fondamento dei pareri sfavorevoli dei Comuni, i quali si sarebbero limitati ad affermare di non avere le risorse finanziarie per accollarsi i costi di gestione derivanti dall&#8217;acquisizione del patrimonio e del personale delle IPAB.<br /> Essendo, dunque, sufficientemente motivate le determinazioni dell&#8217;amministrazione regionale procedente, la rilevanza delle questioni non sarebbe revocabile, perchè l&#8217;esito del giudizio dipenderebbe esclusivamente dalla «tenuta» della disposizione censurata.<br /> 1.3.2.  &#8220;La rilevanza non verrebbe meno neanche «ove l&#8217;attenzione si concentri esclusivamente sul contrasto della norma in questione con il c.d. &#8220;principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117 lett. &#8220;e&#8221; ed art. 119, secondo comma, della Costituzione), contrasto scaturente dalla violazione dei cc.dd. &#8220;limiti assunzionali&#8221; introdotti dalla [&#038;] normativa sul contenimento della spesa e sul blocco delle assunzioni».<br /> Anche in questo caso non sarebbe possibile «salvare» la norma regionale affermando che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, essa si applica nel rispetto dei predetti limiti e divieti.<br /> Da un lato, infatti, la rilevanza permarrebbe comunque per la parte della norma che impone ai Comuni l&#8217;acquisizione forzosa del patrimonio (ancorchè passivo) della soppressa IPAB; dall&#8217;altro, non potrebbe ignorarsi che, secondo il consolidato orientamento della Corte dei conti, sezione delle autonomie, «[n]ei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico, derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento della finanza pubblica», e che in tali casi «la deroga al detto vincolo comporta [&#038;] il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite» (Corte dei conti, sezione delle autonomie, deliberazione 4 febbraio 2016, n. 4).<br /> Una volta chiarito, dunque, che dall&#8217;applicazione della norma censurata deriva l&#8217;obbligo dei Comuni di procedere all&#8217;assunzione del personale proveniente dall&#8217;IPAB, con accollo degli oneri finanziari che ne conseguono, anche ove ciò possa produrre dissesti o indebitamenti straordinari (non decisi autonomamente), sarebbe evidente la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità  costituzionale.<br /> 1.4.  &#8220;In relazione alla non manifesta infondatezza, poi, il rimettente afferma che, «come del resto giÃ  illustrato nei primi Capi della presente ordinanza», non è revocabile in dubbio che l&#8217;introduzione mediante legge regionale di un congegno atto ad incidere sui richiamati principi costituisce una evidente «rottura» dell&#8217;ordinario assetto delle «competenze legislative» stabilite dalla Costituzione e determina una «eccessiva compressione dell&#8217;autonomia finanziaria degli enti locali».<br /> 2.  &#8220;Ãˆ intervenuta la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l&#8217;inammissibilità  e la non fondatezza delle questioni sollevate dal rimettente.<br /> 2.1.  &#8220;Le questioni sarebbero inammissibili, in primo luogo, perchè il giudice a quo avrebbe omesso di esperire il tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e avrebbe richiesto l&#8217;avallo interpretativo di questa Corte.<br /> Andrebbe al riguardo rammentata la deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 4 febbraio 2016, n. 4, pronunciatasi sull&#8217;esame della questione di massima rimessale dalla sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione 24 novembre 2015, n. 316, e riguardante proprio la «corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 22».<br /> La Corte dei conti, nella citata deliberazione, avrebbe affermato che, «[n]ei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello di superamento del limite».<br /> Con tale interpretazione costituzionalmente orientata il rimettente avrebbe omesso di confrontarsi.<br /> 2.2.  &#8220;Le questioni sarebbero poi inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.<br /> In particolare, il riferimento all&#8217;art. 97, secondo e quarto comma, Cost., contenuto nel punto 5 del considerato in diritto dell&#8217;ordinanza di rimessione ma non riportato nel dispositivo, sarebbe del tutto privo di supporto espositivo.<br /> Quanto agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., non vi sarebbe alcuna indicazione delle ragioni per cui essi sarebbero violati, nè di quelle per cui le invocate disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica assurgerebbero a parametri interposti, nè, infine, dei motivi di contrasto tra esse e la norma censurata.<br /> 2.3.  &#8220;Le questioni sarebbero comunque non fondate nel merito.<br /> Rammenta l&#8217;Avvocatura generale dello Stato che la Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di «pubblica beneficenza ed opere pie», ai sensi dell&#8217;art. 14, lettera m), dello statuto.<br /> Il d.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie) avrebbe poi disposto, all&#8217;art. 1, comma 1, il trasferimento in capo all&#8217;amministrazione regionale delle competenze amministrative giÃ  attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) in materia di ordinamento e controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia.<br /> Con la legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, il legislatore regionale avrebbe provveduto al «[r]iordino dei servizi e delle attività  socio­assistenziali in Sicilia», dettando, al Titolo V, «[d]isposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)Â», concernenti la privatizzazione delle IPAB (art. 30), nonchè le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati, disciplinando, segnatamente, l&#8217;utilizzazione delle strutture (art. 31), la loro riconversione (art. 32), ovvero la fusione ed estinzione delle IPAB proprietarie di strutture non utilizzabili e non riconvertibili (art. 34).<br /> Con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2002 sarebbero poi state dettate le «[l]inee guida per l&#8217;attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana», in cui si darebbe atto che la ridefinizione del sistema dei servizi socio-sanitari della Regione necessita di interventi legislativi, tra cui una «legge di riordino delle IPABÂ» (punto 4.1).<br /> Il complesso processo di riordino, tuttavia, non avrebbe avuto ancora luogo. Si dovrebbe ritenere, pertanto, che in Sicilia, in assenza di una riforma legislativa, trovino ancora applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 6972 del 1890, che affermano la natura pubblicistica delle IPAB, e quelle della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986.<br /> Lo spirito della norma censurata sarebbe chiaro ed inequivocabile: esperito ogni tentativo di rilancio dell&#8217;IPAB e verificata l&#8217;impossibilità  di procedere alla fusione con altra IPAB del medesimo territorio comunale, l&#8217;istituzione è estinta e il patrimonio e il personale sono devoluti al Comune.<br /> Non potendo l&#8217;IPAB proseguire nella «missionÂ» a suo tempo affidatale dai fondatori, sia per questioni organizzative che per questioni economico-finanziarie, l&#8217;estinzione dovrebbe considerarsi un atto dovuto e ineludibile.<br /> Il Comune, prosegue la Regione Siciliana, per effetto delle disposizioni normative vigenti, detiene la prerogativa di organizzare e gestire i servizi socio-assistenziali, con la conseguenza che solo esso potrebbe subentrare nella proprietà  del patrimonio e nelle funzioni dell&#8217;IPAB.<br /> A tal proposito, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama ancora una volta la deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie n. 4 del 2016, ove si sarebbe pure affermato che, «[o]ve una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall&#8217;art. 97 della Costituzione dell&#8217;obbligatorietà  del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell&#8217;ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell&#8217;ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso».<br /> Nello stesso senso si sarebbe espressa la sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti con la deliberazione 28 aprile 2016, n. 81.<br /> 3.  &#8220;Con due memorie depositate fuori termine si sono costituiti alcuni dipendenti delle IPAB, parti dei due giudizi a quibus, instando per la inammissibilità  e non fondatezza delle questioni sollevate dal rimettente.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;Con due ordinanze di identico tenore il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), 119, «primo, secondo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma» della Costituzione, nonchè all&#8217;art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), «unitamente o separatamente considerati», questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui «obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall&#8217;Amministrazione regionale».<br /> Secondo il rimettente, la disposizione censurata non assicura la correlazione tra risorse e funzioni degli enti locali, determina «un&#8217;eccessiva compressione» dell&#8217;autonomia finanziaria dei Comuni siciliani e dÃ  luogo a spese impreviste che non possono trovare adeguata copertura, in violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra funzioni e risorse, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione.<br /> Essa, inoltre, sarebbe in contrasto con la legislazione sul contenimento della spesa pubblica e delle assunzioni, ed in particolare con l&#8217;art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e con l&#8217;art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â», da considerarsi espressione di princÃ¬pi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni ad autonomia speciale.<br /> 2.  &#8220;I giudizi vanno riuniti per essere definiti con un&#8217;unica pronuncia, vertendo su questioni identiche per oggetto e censure.<br /> 3.  &#8220;In via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità  della costituzione delle parti private M.M. R., D. R., A.M. C. e S. S. nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 80 del 2019, nonchè della costituzione di L. V., S.M. B., A. G., A. C., M. B. e V. A. nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 79 del 2019.<br /> Esse, infatti, sono intervenute, rispettivamente, in data 18 febbraio e 4 marzo 2020, oltre il termine perentorio stabilito dall&#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le tante, sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 e n. 128 del 2014, e ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016), ossia venti giorni dalla pubblicazione dell&#8217;ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta, nel caso di specie, il 5 giugno 2019.<br /> 4.  &#8220;Sempre in via preliminare, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni, in primo luogo, per avere il rimettente omesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata ed inteso, in realtà , ottenere da questa Corte un avallo interpretativo.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato, sarebbe possibile dare all&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 una interpretazione conforme a Costituzione e tale interpretazione sarebbe quella fatta propria dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione 4 febbraio 2016, n. 4, pronunciatasi sull&#8217;esame della questione di massima rimessale dalla sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione 24 novembre 2015, n. 316, ed avente ad oggetto proprio l&#8217;interpretazione della norma censurata, sotto i profili della possibile deroga ai vincoli alle assunzioni posti dalla legislazione statale e al principio del pubblico concorso.<br /> La Corte dei conti, nella deliberazione n. 4 del 2016, avrebbe affermato, quanto al primo profilo qui rilevante, che «[n]ei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello di superamento del limite».<br /> 4.1.  &#8220;L&#8217;eccezione, che peraltro riguarda solo l&#8217;aspetto della devoluzione del personale, non è fondata.<br /> Ãˆ vero che la Corte dei conti, nelle citate delibere, ha fornito tale interpretazione della disposizione censurata, ritenendola idonea a contemperare, da un lato, gli interessi statali sottesi alle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono vincoli alle assunzioni, e, dall&#8217;altro, l&#8217;autonomia organizzativa e finanziaria riservata alle Regioni a statuto speciale.<br /> Il rimettente, tuttavia, lungi dal non considerare tale interpretazione della norma come possibile, la fa addirittura propria, per poi perà² dubitare della sua legittimità  costituzionale dal diverso punto di vista della eccessiva compressione delle autonomie locali (profilo, questo, non esaminato dalla Corte dei conti).<br /> In altri termini, quello che l&#8217;Avvocatura contesta al rimettente non è un omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, ma l&#8217;avere, nel merito, sollevato una questione non fondata: secondo l&#8217;interveniente, la norma censurata, in quel significato fatto proprio anche dal rimettente, sarebbe conforme a Costituzione.<br /> 5.  &#8220;La Regione Siciliana ha poi eccepito l&#8217;inammissibilità  per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, poichè: 1) l&#8217;invocazione dell&#8217;art. 97, secondo e quarto comma, Cost., indicato al punto 5 del considerato in diritto dell&#8217;ordinanza di rimessione ma non riportato nel dispositivo, sarebbe priva di supporto espositivo; 2) non vi sarebbe alcuna indicazione delle ragioni per cui sarebbero violati gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost.; 3) non sarebbe spiegato perchè le invocate norme sul contenimento della spesa pubblica assurgerebbero a parametri interposti, nè, ancora, i motivi di contrasto tra esse e la norma censurata.<br /> 5.1.  &#8220;Anche questa eccezione, che impone di delineare con precisione il thema decidendum delle questioni sollevate, non è fondata.<br /> Quanto al primo rilievo, è vero che l&#8217;art. 97, secondo e quarto comma, Cost., compare esclusivamente in un passaggio del considerato in diritto ma non nel dispositivo.<br /> A prescindere da tale aspetto formale, è altresì¬ vero che la dedotta violazione dell&#8217;art. 97, quarto comma, Cost., ossia del principio dell&#8217;accesso all&#8217;impiego nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso, non è in alcun modo sviluppata nell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> Il tema, cioè, pur essendo stato oggetto del giudizio di primo grado e delle sentenze impugnate davanti al rimettente &#8211; le quali, pur recando due statuizioni opposte (annullamento e rigetto), hanno entrambe ritenuto che il passaggio di dipendenti dalle IPAB ai Comuni possa avvenire esclusivamente per gli assunti a mezzo di pubblico concorso &#8211; è estraneo alle questioni sollevate.<br /> Diversamente è a dirsi con riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 97, secondo comma Cost., poichè, in caso di devoluzione del personale &#8211; che, secondo il giudice a quo, nella sua automaticità , unitamente alla devoluzione del patrimonio, determina il vulnus ai parametri costituzionali invocati &#8211; la incisione sull&#8217;assetto organizzativo e funzionale dell&#8217;amministrazione ricevente è intimamente connessa alla lamentata compressione dell&#8217;autonomia finanziaria.<br /> Quanto agli altri rilievi, una lettura sostanziale ed unitaria dell&#8217;ordinanza di rimessione consente di affermare che il rimettente, con motivazione sufficientemente congrua ed articolata, censura l&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, perchè, nel prevedere, a seguito dell&#8217;estinzione delle IPAB aventi strutture «non utilizzabili o non riconvertibili», la necessaria devoluzione ai Comuni del patrimonio e del personale dipendente: 1) non assicura la correlazione tra risorse e funzioni degli enti locali, determina «un&#8217;eccessiva compressione» dell&#8217;autonomia finanziaria dei Comuni siciliani e dÃ  luogo a spese impreviste che non possono trovare adeguata copertura, in violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra funzioni e risorse, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui, rispettivamente all&#8217;art. 119, primo comma, Cost. e all&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana, all&#8217;art. 119, quarto e quinto comma, all&#8217;art. 119, primo e sesto comma, e all&#8217;art. 97 Cost. (il rimettente, in motivazione, riporta parte del contenuto dei commi quarto e quinto dell&#8217;art. 119 Cost., erroneamente indicandoli, rispettivamente, come quinto e sesto, ed invoca i commi settimo e ottavo, non presenti nel menzionato parametro costituzionale); 2) contrasta con l&#8217;art. 3, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014 e con l&#8217;art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, che, nel disporre vincoli alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, recano &#8211; come costantemente affermato da questa Corte &#8211; princÃ¬pi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (il giudice a quo erroneamente invoca l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e, Cost., ma è chiaro che intende riferirsi all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla competenza concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica).<br /> 6.  &#8220;Prima di passare all&#8217;esame del merito delle questioni, appare necessario illustrare il contesto fattuale che ad esse fa da sfondo e in cui opera la norma sospettata d&#8217;illegittimità  costituzionale.<br /> 6.1.  &#8220;La Regione Siciliana negli ultimi anni, in applicazione dell&#8217;art. 34, secondo comma, della legge regionale n. 22 del 1986, ha provveduto alla soppressione di diverse IPAB in grave dissesto finanziario, devolvendo tutti i rapporti attivi e passivi e trasferendo il personale ai Comuni nel cui territorio ricadevano le strutture degli istituti.<br /> GiÃ  nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana per l&#8217;esercizio 2014 le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana osservavano: «[l]a maggior parte delle centotrentasette IPAB sparse sull&#8217;intero territorio regionale presenta gravi disavanzi finanziari, sicchè pare indispensabile un&#8217;incisiva innovazione del settore attraverso l&#8217;introduzione di sistemi economico-patrimoniali di tipo aziendale e attraverso una rigorosa riorganizzazione complessiva, che richiede la liquidazione e l&#8217;estinzione di numerose istituzioni».<br /> Analoghi rilievi si rinvengono nelle deliberazioni di parifica dei rendiconti degli anni 2016, 2017 e 2018, nella quale ultima, in particolare, si osserva che, «mentre a livello nazionale il legislatore è intervenuto sul riordino del settore con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, la disciplina delle IPAB in Sicilia, anche in conseguenza della competenza legislativa regionale, è tuttora contenuta nelle norme del titolo V (articoli 30 &#8211; 43) della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, che, a sua volta, avrebbe dovuto avere carattere transitorio. Il servizio di Vigilanza dell&#8217;Assessorato nel corso del 2018 ha incrementato le attività  di vigilanza e ha confermato numerose e persistenti criticità  che investono quasi tutte le IPAB: a) l&#8217;omessa o tardiva approvazione dei bilanci di previsione o dei consuntivi e, comunque, l&#8217;omessa trasmissione degli stessi all&#8217;Assessorato; b) l&#8217;assenza di documentazione giustificativa dei bilanci e dei consuntivi; c) il sistematico inserimento di previsioni di entrata non supportate dal necessario titolo; d) l&#8217;inadempimento non infrequente degli obblighi contributivi e previdenziali; f) una gestione anomala del personale, spesso individuato al di fuori di selezioni pubbliche; g) un contenzioso di notevole importo, senza che nei bilanci siano stati previsti gli oneri conseguenti all&#8217;eventuale soccombenza; h) diffusi fenomeni di mala gestio, che hanno condotto anche all&#8217;avvio di numerosi procedimenti penali; i) la violazione di norme di contabilità  pubblica e l&#8217;illegittimo ricorso a procedure di riequilibrio. La Corte ribadisce che è necessaria un&#8217;organica riforma di tali Istituzioni, favorendo la privatizzazione di quelle, specialmente di origine ecclesiastica, che non hanno matrice pubblicistica; si tratta di un intervento non pìù rinviabile sia in considerazione della precarietà  finanziaria di molte IPAB sia in ragione dell&#8217;esigenza di disciplinare l&#8217;intero settore dei servizi alla persona».<br /> La Corte dei conti rileva, altresì¬, che «[i]l tema delle IPAB [&#038;] può avere notevoli ricadute sulla finanza degli enti locali, poichè l&#8217;art. 34 della legge regionale n. 22 del 1986, prevede che, se l&#8217;istituzione è estinta, i beni patrimoniali sono devoluti al comune territorialmente competente, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».<br /> La grave situazione organizzativa e finanziaria delle IPAB siciliane è ben conosciuta dal legislatore regionale, come emerge dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di riforma delle IPAB n. 308 del 20 luglio 2018 (XVII Legislatura), ove si legge che «[l]e II.PP.A.B. [&#038;] da alcuni anni vivono una grave crisi finanziaria, dovuta sia alla costante riduzione del contributo previsto dalla legge regionale n. 71/82, passato da quasi 10 milioni di euro l&#8217;anno, alle 1.698 migliaia di euro del corrente anno (addirittura nell&#8217;anno 2015 non è stata prevista in bilancio alcuna somma), sia al costante aumento del costo dei servizi erogati [&#038;]. Le II.PP.A.B. siciliane, tranne pochissime eccezioni, non sono inserite nella programmazione regionale e distrettuale del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari, nonostante la previsione della L. n. 328/2000 ed il D.P.R.S. del 4 novembre 2002. I Comuni, infine, per le note difficoltà  di cassa, liquidano le rette di ricovero, anch&#8217;essi, con grandi ritardi, spesso oltre un anno dalla presentazione delle fatture/note contabili. Tale situazione ha prodotto gravi disavanzi nella gestione finanziaria delle II.PP.AA.BB. (che complessivamente ammontano a circa 40 milioni di euro), con ritardi nei pagamenti degli stipendi al personale e delle fatture ai fornitori. In alcuni casi il ritardo nel pagamento degli stipendi ammonta ad oltre 24 mesi. Alcune di loro, per le suddette motivazioni, da qualche anno hanno cessato l&#8217;attività , altre hanno avviato il procedimento di estinzione».<br /> 6.2.  &#8220;La grave situazione di dissesto economico delle IPAB ha quindi originato diversi procedimenti giurisdizionali attivati dai Comuni innanzi ai due TAR siciliani (e tra questi i due giudizi a quibus) per contestare i decreti di estinzione del Presidente della Regione, recanti la devoluzione ai Comuni medesimi di «tutti i rapporti attivi e passivi» facenti capo alle istituzioni soppresse, nonchè il trasferimento del personale.<br /> Altro consistente filone di contenzioso collegato all&#8217;estinzione è quello avviato dal personale trasferito, che, a fronte dei rifiuti di assunzione opposti da alcuni dei Comuni interessati, ha fatto ricorso ai competenti giudici del lavoro per l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un rapporto di impiego alle loro dipendenze e la condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di retribuzione.<br /> 6.3.  &#8220;Per trovare una soluzione alla spinosa vicenda delle IPAB siciliane, e in particolare di quelle estinte, sono state presentate diverse iniziative legislative regionali, tutte confluite nel citato disegno di legge n. 308 del 2018, recante «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e Beneficenza», che prevede la soppressione di tutte le IPAB e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASAP) ovvero in associazioni o fondazioni di diritto privato (artt. 1 e 3).<br /> Nel citato disegno di legge, le ASAP, una per ciascuna Provincia, «subentrano nelle funzioni, nelle attività  e nelle competenze delle istituzioni soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonchè al patrimonio giÃ  di titolarità  delle istituzioni soppresse» (art. 3, comma 3), e «[l]a trasformazione non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente» (art. 3, comma 5).<br /> Alla trasformazione si accompagnano l&#8217;obbligo di adozione di piani aziendali di risanamento finanziario (art. 13) e l&#8217;istituzione di fondi regionali per il funzionamento delle aziende e il loro risanamento (artt. 14 e 15).<br /> La descritta iniziativa legislativa si è perà² arenata, poichè, con nota dell&#8217;11 giugno 2019, n. 30514, la Ragioneria generale della Regione ha fornito riscontro negativo alla relazione tecnica di accompagnamento, «in quanto carente e/o non esatto quanto esposto in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti a carico del bilancio della Regione di cui al DDL in oggetto e mancante degli elementi utili a dare ampia dimostrazione/giustificazione della quantificazione dei medesimi oneri».<br /> 7.  &#8220;Nel merito, la prima delle due questioni, con cui il rimettente lamenta la violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all&#8217;art. 119, primo comma, Cost. e all&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana, all&#8217;art. 119, quarto e quinto comma, all&#8217;art. 119, primo e sesto comma, e all&#8217;art. 97 Cost.), è fondata.<br /> 7.1.  &#8220;L&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 prevede che le IPAB «proprietarie di strutture non utilizzabili o non riconvertibili», in caso di mancata fusione con altre IPAB aventi strutture utilizzabili o riconvertibili (o che «mediante l&#8217;integrazione delle strutture» possano «attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni» della stessa legge regionale n. 22 del 1986), sono estinte e i «beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente».<br /> La norma censurata, per come non implausibilmente interpretata dal giudice a quo, dalla Corte dei conti (con la citata deliberazione n. 316 del 2015 della sezione regionale di controllo) e da tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte, dispone una successione a titolo universale, con la conseguenza che ai Comuni (individuati ai sensi dell&#8217;art. 60 della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 10, recante «Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità  e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria») passano non solo i beni immobili e il personale, ma anche tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle estinte IPAB.<br /> Tale scelta in sè non è irragionevole, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 2 gennaio 1979, n. 1 (Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali), i Comuni siciliani sono titolari delle generali funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza (al pari dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»).<br /> Ad integrare la violazione dei dedotti parametri costituzionali è invece la rigidità  della norma, che impone ai Comuni siciliani l&#8217;accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, accollo che, in assenza di un&#8217;adeguata provvista finanziaria, diventa insostenibile nei casi (come quelli di specie) dei Comuni pìù piccoli, per i quali l&#8217;effetto quasi fisiologico della successione è quello dell&#8217;attivazione delle procedure di dissesto.<br /> Questa Corte ha giÃ  affermato che «il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l&#8217;ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina [&#038;] la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l&#8217;estinzione delle passività  pregresse (tra le altre, sentenza n. 364 del 2010)Â» (sentenza n. 8 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 364 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000).<br /> Nè in senso contrario può essere valorizzata l&#8217;esistenza nella legge regionale n. 22 del 1986 di un fondo regionale, denominato «Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali» (art. 44), dal momento che, in primo luogo, esso, è ripartito, quanto alle spese connesse al funzionamento dei servizi socio-assistenziali (cui in astratto potrebbero ricondursi i costi delle attribuzioni degli enti disciolti), sulla base della popolazione residente in ciascun Comune secondo i dati dell&#8217;Istat dell&#8217;ultimo anno disponibile, e quindi senza nessun ancoraggio alle spese effettivamente necessarie per fare fronte alle situazioni debitorie delle IPAB estinte; e, in secondo luogo, non ne è certa l&#8217;attivazione nè sono certe le risorse che vi confluiscono (come dimostra la citata relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale di riforma delle IPAB n. 308 del 2018).<br /> 7.2.  &#8220;Sotto altro profilo, poi, l&#8217;assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB con conseguente immissione nei ruoli organici dei Comuni, incidendo sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, comprime le scelte organizzative degli enti locali, impedendo di assumere figure che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.<br /> Questa Corte, con la sentenza n. 202 del 2014&#8243;nell&#8217;esaminare una questione di legittimità  costituzionale avente ad oggetto una norma della Regione Campania che aveva disposto il trasferimento del personale dipendente dal soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina a quello del Sannio Alifano (peraltro con contestuale attribuzione di un contributo annuo pari a 800.000 euro dal 2012 al 2016) &#8211; ha ritenuto che, pur accordando protezione ad «un bene di indubbia pregnanza, quale la tutela dei lavoratori interessati al processo di trasferimento», quella norma andasse interpretata «nel rispetto dei principi costituzionali, tra i quali assume rilievo prioritario il buon andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo dell&#8217;effettivo e corretto impiego dei lavoratori nel nuovo organismo in cui vengono inseriti. Ne deriva la previa necessaria determinazione dei criteri e delle modalità  relativi all&#8217;individuazione delle figure professionali e dei dipendenti destinati a ricoprirle in modo congruente e compatibile con l&#8217;apparato amministrativo ricevente».<br /> Nello stesso senso, questa Corte, con la sentenza n. 123 del 1968, ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale di una norma della Regione Siciliana che, in violazione dell&#8217;art. 97 Cost., aveva disposto l&#8217;immissione in organico di personale illegittimamente assunto e di personale licenziato da molto tempo, dal momento che l&#8217;assunzione non era rivolta «a provvedere ad effettive esigenze dell&#8217;Amministrazione ma solo ad incrementare gli organici».<br /> In quella sede si è osservato che «l&#8217;ordine costituzionale dÃ  la massima tutela al lavoro», ma si è anche aggiunto che «[l]a norma che accorda tale protezione non vive a sè, ma forma sistema con le altre che provvedono ad interessi di uguale portata costituzionale, com&#8217;è quello inerente al buon andamento dei pubblici uffici, cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale».<br /> Le medesime considerazioni di fondo sul necessario attento bilanciamento tra tutela del diritto al lavoro ed organizzazione razionale della pubblica amministrazione sono state peraltro riaffermate nelle recenti sentenze n. 170 e n. 79 del 2019.<br /> 8.  &#8220;Assorbita la seconda questione, deve essere pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».<br /> 9.  &#8220;Dalla dichiarazione d&#8217;illegittimità  costituzionale consegue l&#8217;obbligo per il legislatore regionale di provvedere alla complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto, individuando un ragionevole punto di equilibrio che contemperi tutti i valori costituzionali in gioco, primo fra tutti quello della tutela dei soggetti deboli.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2019 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2019-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2019-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2019 n.135</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., M. R. Morelli Red., (Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bari del 5 marzo 2018) La diversità  di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità  delle situazioni comparate: da una parte gli interessi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2019-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2019 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2019-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2019 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., M. R. Morelli Red., (Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bari del 5 marzo 2018)</span></p>
<hr />
<p>La diversità  di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità  delle situazioni comparate: da una parte gli interessi civili, dall&#8217; altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Spese di giustizia -onorari e compensi &#8211; processo civile e processo penale &#8211; diversità  di disciplina.</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Spese di giustizia &#8211; processo penale e processo ex L. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) &#8211; significativa omogeneità  &#8211; sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">3.- Spese di giustizia &#8211; art. 143, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» &#8211; onorari e spese spettanti al difensore d&#8217;ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) &#8211; mancata previsione &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 Cost. &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va dichiarata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. La diversità  di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità  delle situazioni comparate: da una parte gli interessi civili, dall&#8217;altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Esistono significativi profili di omogeneità  tra processo penale e processo ex L. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione, sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela: la ratio della difesa nei processi di adottabilità  è quella, infatti, di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori &#8212; ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia &#8212; per evitare che l&#8217;eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione al giudizio penale sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che possono condurre ad esiti pure più¹ dolorosi di quelli penali.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., dell&#8217;art. 143, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall&#8217;Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d&#8217;ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Tribunale per i minorenni di Bari, nel procedimento ad istanza di <i>omissis,</i> con ordinanza del 5 marzo 2018, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Udito nella camera di consiglio dell&#8217;8 maggio 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Nel corso di una procedura aperta su istanza di liquidazione di onorari per l&#8217;attività  professionale svolta dal richiedente quale difensore di ufficio di una genitrice irreperibile, nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità  del suo figlio minore, l&#8217;adito Tribunale per i minorenni di Bari, in composizione collegiale, premessane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato, con l&#8217;ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d&#8217;ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], possano essere posti a carico dell&#8217;erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d&#8217;ufficio del genitore irreperibile».</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Secondo il rimettente la norma così denunciata violerebbe:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;art. 3 della Costituzione, per la disparità  di trattamento, cui darebbe luogo, tra il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell&#8217;ambito di procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità  di minori in condizioni di abbandono &#8211; per il quale, irragionevolmente, non è prevista liquidazione alcuna di onorari &#8211; e il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell&#8217;ambito del procedimento penale, in favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente, invece, previsto dall&#8217;art. 117, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002;</p>
<p style="text-align: justify;">b) gli artt. 1 e 35 Cost., per il vulnus arrecato a «un lavoratore che debba prestare la propria opera professionale senza poter ottenere un compenso nè dal proprio assistito irreperibile, nè dallo Stato che gli ha conferito l&#8217;incarico di difensore d&#8217;ufficio (incarico peraltro irrinunciabile)»;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio» che il difensore nominato non presti diligentemente la propria opera professionale, non partecipando all&#8217;attività  d&#8217;udienza, attesa la sua consapevolezza di non poter rivendicare i compensi nei confronti della parte assistita irreperibile e neanche verso l&#8217;erario.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte ricorrente nel procedimento a quo, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- L&#8217;art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» &#8211; della cui legittimità  costituzionale dubita il Tribunale per i minorenni di Bari, chiamato a farne applicazione nel procedimento di cui si è detto nel Ritenuto in fatto &#8211; testualmente dispone che «[s]ino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa di ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 [Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante &#8220;Disciplina dell&#8217;adozione e dell&#8217;affidamento dei minori&#8221;, nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile], per effetto dell&#8217;ammissione al patrocinio, sono pagate dall&#8217;erario, se a carico della parte ammessa, [&#038;] a) a gli onorari e le spese spettanti all&#8217;avvocato [&#038;]».</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Sulla base della disposizione censurata &#8211; argomenta in premessa il rimettente &#8211; il difensore di ufficio di una delle parti nei processi di adozione di minori (nella specie: il nominato difensore di ufficio della genitrice alla quale è contestata la condizione di abbandono del figlio minore) non ha diritto ad ottenere dall&#8217;erario il pagamento degli onorari spettantigli per l&#8217;attività  svolta, ove la parte assistita sia (come nel giudizio a quo) di fatto irreperibile, stante l&#8217;impossibilità , per detto difensore, «sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i titoli economici che consentono l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² diversamente da quanto invece previsto per il procedimento penale, nel quale «l&#8217;attività  difensiva in favore dell&#8217;imputato irreperibile [&#038;] espletata d&#8217;ufficio» trova «sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa» (art. 117, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui appunto, ne inferisce il Tribunale a quo, il possibile contrasto della disposizione censurata con l&#8217;art. 3 della Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente e irragionevolmente deteriore riservato al difensore di parte irreperibile nei processi ex lege n. 184 del 1983; con gli artt. 1 e 35 Cost. (richiamati, peraltro, solo in motivazione e non anche nel dispositivo dell&#8217;ordinanza di rimessione), «nella parte in cui tutelano il lavoro in tutte le sue forme»; e con l&#8217;art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio che il difensore [d&#8217;]ufficio dell&#8217;irreperibile, sapendo di non potere azionare le procedure per il recupero del proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito irreperibile e di non potere richiedere la liquidazione degli onorari e delle spese all&#8217;erario, non presti diligentemente la propria opera professionale [&#038;]».</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La questione è fondata in riferimento ai denunciati profili di violazione dell&#8217;art. 3 Cost., restando assorbita ogni altra censura.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- In altre occasioni, questa Corte ha più¹ volte affermato che «la diversità  di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità  delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall&#8217;altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale)» (ordinanza n. 350 del 2005; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 270 del 2012 e n. 201 del 2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma &#8211; a prescindere dalla pure giù  evidenziata esigenza che «la diversità  della disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili [&#038;] sia compatibile con la [&#038;] tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del benificio» del patrocinio a spese dello Stato (sentenza n. 165 del 1993) &#8211; sta di fatto che le differenze di disciplina dei compensi professionali nelle due comparate tipologie di processi hanno sin qui superato il vaglio di legittimità  con riferimento al quomodo o al quantum della correlativa liquidazione, mentre, con riguardo alla norma oggetto dell&#8217;odierno giudizio, quel che viene in rilievo, e che dà  fondamento alle censure di disparità  di trattamento e di irragionevolezza formulate dal rimettente, attiene all&#8217;an stesso del compenso. Compenso che al difensore d&#8217;ufficio del genitore irreperibile, pur obbligato ad assumerne la difesa, viene, irragionevolmente, addirittura invece negato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Ciù² che poi rende ancor più¹ priva di giustificazione la denunciata disparità  di trattamento del difensore dell&#8217;irreperibile, in base al fatto che assista l&#8217;imputato o altra parte nei giudizi ex lege n. 184 del 1983, è l&#8217;esistenza di significativi profili di omogeneità  tra detti due modelli di processo, in relazione, sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">La ratio della difesa nei processi di adottabilità  è quella, infatti, di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori &#8212; ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia &#8212; per evitare che l&#8217;eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che possono condurre ad esiti pure più¹ dolorosi di quelli penali.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Va, da ultimo, ancora considerato che la mancata previsione della liquidabilità , a carico dell&#8217;erario, degli onorari spettanti al difensore d&#8217;ufficio dell&#8217;irreperibile nei processi di adottabilità  non è frutto di una scelta definitiva del legislatore del 2002 &#8211; che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad una successiva «specifica disciplina sulla difesa d&#8217;ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184» &#8211; ed è, quindi, solo conseguenza dell&#8217;inerzia del legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt&#8217;oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nell&#8217;attuale contesto normativo, e alla luce dei principi costituzionali evocati, si impone pertanto la declaratoria di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che l&#8217;erario sia tenuto al pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore d&#8217;ufficio del genitore irreperibile, come liquidati dal magistrato ai sensi dell&#8217;art. 82 del citato d.P.R.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale liquidazione, così come espressamente previsto dalla disposizione indicata quale elemento di comparazione (art. 117, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), costituisce, comunque, una mera anticipazione, avendo lo Stato diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si sia reso successivamente reperibile.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall&#8217;erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d&#8217;ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2017 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2017-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Serlenga/ Est. Colagrande Sul divieto di partecipazione delle ATI verticali in caso di omessa specificazione nel bando delle prestazioni principali e secondarie 1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Prestazioni principali e secondarie &#8211; Omessa indicazione &#8211; Conseguenze &#8211; Ati verticali &#8211; Partecipazione &#8211; Inammissibilità 2. Contratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2017-n-135/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2017 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Serlenga/ Est. Colagrande</span></p>
<hr />
<p>Sul divieto di partecipazione delle ATI verticali in caso di omessa specificazione nel bando delle prestazioni principali e secondarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Prestazioni principali e secondarie &#8211; Omessa indicazione &#8211; Conseguenze &#8211; Ati verticali &#8211; Partecipazione &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Prestazioni principali e secondarie &#8211; Omessa indicazione &#8211; Ati verticali &#8211; Partecipazione &#8211; Inammissibilità &#8211; Modelli dichiarativi&nbsp;– Richiesta al concorrente di indicare il tipo di raggruppamento &#8211; Irrilevanza &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Prestazioni principali e secondarie &#8211; Omessa indicazione &#8211; Conseguenze &#8211; Ati verticali &#8211; Partecipazione &#8211; Inammissibilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inapplicabilità &#8211; Ragioni</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di appalto di servizi, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 è ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti verticali di imprese solo se il bando di gara distingue fra prestazioni principali e prestazioni secondarie.</p>
<p>2. In carenza di distinzione nella lex specialis tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, la partecipazione di raggruppamenti verticali non è ammessa, non rilevando all&#8217;uopo che lo schema di domanda da allegare all’offerta richieda all’istante di dichiarare in quale veste intende partecipare alla gara e, nel caso dei raggruppamenti di imprese, di specificarne il tipo (orizzontale/ misto/verticale).&nbsp;Infatti la suddetta specificazione non autorizza la partecipazione dei raggruppamenti verticali, né può, per sua natura, prevalere sull’espressa previsione limitativa contenuta nella disciplina di gara mediante il rinvio al citato art. 37.</p>
<p>3. Deve essere esclusa la possibilità che l’RTI possa regolarizzare la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione in ordine alla partecipazione in forma verticale, anzichè orizzontale, perché tale facoltà, ove ammessa, consente di sanare solo irregolarità formali, mentre in specie viene in rilievo il contenuto sostanziale dell’offerta.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 23/03/2017</div>
<p><strong>N. 00135/2017 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 00228/2017 REG.RIC.</strong></p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 228 del 2017, proposto da:</p>
<p>Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Trevisan, Sergio Fienga, Costanza Rosario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco, in Bari, via P. Fiore, n. 14;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari &#8211; Asl Ba, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Saverio Nitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Tre Fiammelle Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, Lav.I.T. Società Cooperativa di produzione e lavoro, in persona del legale rappresentante e Pro.Ges Cooperativa Sociale Servizi Integrati alla Persona, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Tre Fiammelle Soc. Coop. e Lav.I.T. Soc. Coop. di produzione e lavoro, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Rutigliano e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Notarnicola, in Bari, via N. Piccinni, n. 150;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
della deliberazione n. 53 del 19 gennaio 2017 dell&#8217;ASL della Provincia di Bari nella parte in cui l&#8217;amministrazione ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato al R.T.I. Pro.Ges/Tre Fiammelle/LavIT il lotto n. 2 relativo alla procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione della gestione in accreditamento della RSA di Locorotondo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari &#8211; Asl Ba, di Pro.Ges Cooperativa Sociale Servizi Integrati alla Persona, di Tre Fiammelle Società Cooperativa e di Lav.I.T. Società Cooperativa di produzione e lavoro;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;<br />
Uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Trevisan e Costanza Rosario, per la ricorrente, avv.ti Gennaro Notarnicola e Massimo Rutigliano per la controinteressata e avv. Saverio Nitti, per l&#8217;Azienda sanitaria;</p>
<p>Rilevato che l’art. 9 del capitolato richiama espressamente l’art. 37 del d.lg. n. 163/2006 che ammette la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti verticali di imprese solo se il bando di gara distingue fra prestazioni principali e prestazioni secondarie;<br />
Ritenuto che, non essendo prevista, nel bando della procedura per cui è causa, una distinzione fra la prestazione principale e quelle secondarie, il rinvio al citato art. 37 preclude la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti verticali d’imprese;<br />
Ritenuto che lo schema di domanda (all. V degli atti di gara) da allegare all’offerta, che si limita a richiedere all’istante di dichiarare in quale veste intende partecipare alla gara e, nel caso dei raggruppamenti di imprese, di specificarne il tipo (orizzontale/ misto/verticale), non pare autorizzare la partecipazione dei raggruppamenti verticali, né può, per sua natura, prevalere sull’espressa previsione limitativa contenuta nella disciplina di gara mediante il rinvio al citato art. 37 (Tar Bari, I, 6.6.2007 n. 1471);<br />
Ritenuto di dover escludere la possibilità che il RTI controinteressato possa regolarizzare la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, perché tale facoltà, ove ammessa, consente di sanare solo irregolarità formali, mentre in specie viene in rilievo il contenuto sostanziale dell’offerta;<br />
Considerato che appare meritevole di tutela l’interesse della ricorrente ad evitare un danno, anche di natura curriculare, non riparabile con l’eventuale subentro, all’esito del giudizio di merito, per il solo periodo residuo di gestione del servizio;<br />
Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati;<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20.6.2017.<br />
Spese compensate.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giacinta Serlenga, Presidente FF<br />
Flavia Risso, Referendario<br />
Maria Colagrande, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maria Colagrande</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Giacinta Serlenga</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2017-n-135/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2017 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</a></p>
<p>Pres. Romano – Est. Cacciari Sulla autonomia della valutazione del Prefetto per l&#8217;adozione delle misure ex art. 32 D.l. 90/2014 Contratti della P.A. – A.N.A.C. &#8211; &#160;Misure di sostegno e monitoriaggio ex art. 32 D.L. 90/2014 &#8211; Proposta al Prefetto &#8211; Carattere vincolante per la &#160;valutazione del Prefetto &#8211; Esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano – Est. Cacciari</span></p>
<hr />
<p>Sulla autonomia della valutazione del Prefetto per l&#8217;adozione delle misure ex art. 32 D.l. 90/2014</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti della P.A. – A.N.A.C. &#8211; &nbsp;Misure di sostegno e monitoriaggio ex art. 32 D.L. 90/2014 &#8211; Proposta al Prefetto &#8211; Carattere vincolante per la &nbsp;valutazione del Prefetto &#8211; Esclusione &#8211; Conseguenze</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di adozione di misure di sostegno e monitoraggio ex art. 32, comma 8 D.L. 90/2014, non è necessario&nbsp;che tutti gli elementi della decisione prefettizia debbano a priori essere evidenziati nella proposta formulata dall’A.N.A.C. poiché al Prefetto residua un potere di autonoma valutazione ex art. 32, comma 2, del medesimo D.L.&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00135/2016 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00317/2016 REG.RIC. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)<br />
ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2016, proposto da:</p>
<p>Società-OMISSIS-. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Ruvolo e Carmelo Carrara, con domicilio eletto presso l’avv. Cecilia Bevacqua in Firenze, Via Venezia 10;</p>
<p>contro<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze in persona del prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del Decreto n. 0014393 emesso dal Prefetto di Firenze in data 11.02.2016, notificato a -OMISSIS- a mezzo posta elettronica con nota prot. uscita n. 0014797 del 12.02.2016, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 32 comma 8 d.l. 90/2014 convert<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Visto l&#8217;art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un primo sommario esame, che:<br />
&#8211; il provvedimento impugnato appare logicamente motivato e, in particolare, non contraddittorio rispetto alla notaprefettizia 22.12.2015, prot. 126731, contenente riferimenti alla misura di sostegno e monitoraggio di cui al provvedimento odiernamente grav<br />
&#8211; non sembra necessario che tutti gli elementi della decisione prefettizia debbano a priori essere evidenziatinella proposta formulata dall’A.N.A.C. poiché al Prefetto residua un potere di autonoma valutazione ex art. 32, comma 2, d.l. 24 giugno 2014, n.<br />
&#8211; l’iscrizione nella “white list” non riguarda questioni attinenti a fatti di corruzione ed appare perciò irrilevante ai fini che qui interessano;<br />
&#8211; non appare che il danno derivante all’impresa ricorrente dall’esecuzione della misura odiernamente gravata, nella comparazione degli interessi in gioco, integri gli estremi del periculum in mora;<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti odella dignità della parte interessata, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dellaricorrente manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2012 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-2-2012-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-2-2012-n-135/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2012 n.135</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli, Est. G. Manca Comune di Isili (Avv. C. Murgia) c. Regione Sardegna (Avv. R. Murroni, G. Parisi) e altri Fonti rinnovabili – Impianti Fotovoltaici &#8211; Autorizzazione unica – art. 27, co. 42, l. 99/2009 – Conferenza di servizi – art. 14-quater, l. 241/1990 – Amministrazione comunale &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli, Est. G. Manca<br /> Comune di Isili (Avv. C. Murgia) c. Regione Sardegna (Avv. R. Murroni, G. Parisi) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Fonti rinnovabili – Impianti Fotovoltaici &#8211; Autorizzazione unica – art. 27, co. 42, l. 99/2009 – Conferenza di servizi – art. 14-quater, l. 241/1990 – Amministrazione comunale &#8211; Manifestazione del dissenso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Comune può rilevare la violazione dell’art. 27, co. 42, della l. 99/2009 – il quale subordina l’autorizzazione unica alla disponibilità del suolo da parte del soggetto richiedente – esclusivamente in sede di conferenza di servizi, i applicazione dell’art. 14-quater, l. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 779 del 2011, proposto dal Comune di Isili, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria n. 80; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni e Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;<br />
Consorzio Provinciale di Nuoro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Mereu, con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;<br />
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore;<br />
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;<br />
il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;<br />
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />
ASL 8 di Cagliari, Dipartimento Ssd Salute ed Ambiente,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Isisol Sas di Sarsol Srl e C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar e Giampaolo Secci, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’ultimo in Cagliari, via della Pineta n. 53/B;<br />
Robinia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Marchese, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;<br />
Enel Distribuzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Candio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Regina Margherita n. 56;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento contenuto nella Determinazione prot. n. 13200/Rep.444/ del 22.08.11 allegato alla nota n. 13201/classif. X.7.5 del 22.08.11, con il quale il Direttore del “Servizio Energia” dell’Ass. Reg. dell’Industria ha rilasciato alla controinteressata, Società ISISOL, l’autorizzazione unica, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, in località “Perd’e Cuaddu”, zona industriale del Comune di Isili, per la durata di 20 anni dall’entrata in esercizio degli impianti e all&#8217; Enel Distribuzione spa l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di connessione;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, ivi compresi i seguenti: <br />	<br />
1) deliberazione della G. R. della Sardegna n. 33/49 del 30.09.10, che ha stabilito di non sottoporre alla procedura di VIA il progetto in esame; <br />	<br />
2) atti istruttori (del resistente Servizio Energia) in data: 14.04.2010 (nota prot. n. 13840), 31.01.2011, 04.02.2011 (nota prot. n. 1457),19.04.2011, 28.04.2011 (nota n. 6183), 16.05.2011 (nota prot. n. 7317), nonché tutti gli atti e le attività istruttorie della controinteressata ISISOL, richiamati e considerati come “presupposti” nell’impugnata “autorizzazione unica”;<br />	<br />
3) nota Ass.to Reg.le EE.LL.FF.UU., Dir. Gen. Pian. Urb. Terr. Vig. Ed., Servizio Tutela Paesaggistica per le Provincie di Cagliari e Carbonia – Iglesias, n. 23958/TP/CA/CI/, prot. n. 6091 del 27.04.2011; <br />	<br />
4) nota n. IE10640/MU/CA/prot. n. 9426 del 15.11.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dip. Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per la Sardegna, recante il parere di massima alla costruzione di linee elettriche;<br />	<br />
5) verbali della Conferenza di servizi in data 12, 20 e 24 maggio 2011;<br />	<br />
6) relazione istruttoria dell’ufficio (verosimilmente del resistente Servizio Energia), in data 01.08.2011, richiamata nell’impugnata autorizzazione;<br />	<br />
7) deliberazione della G. R. n. 27/16 del 01.06.2011, nella parte in cui ha previsto quale limite per l’utilizzo di territorio industriale il 20% di superficie totale dell’area industriale; <br />	<br />
8) nota Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio, Provincia di Cagliari, n. 58452USECPC, prot. n. 7703 del 23.05.11, recante il parere dello stesso Assessorato (nota prot. n. 9238 del 21.06.11); <br />	<br />
9) nota ARPAS n. 14312 del 23.05.2011, prot. n. 7710 del 23.05.2011, recante il parere dello stesso Ente; <br />	<br />
10) nota Comando Provinciale VV.FF. n. 5680 del 18.05.2011, prot. n. 7550 del 18.05.2011, col parere dello stesso Comando; <br />	<br />
11) provvedimento Enel n. 0301369 del 24.2.2011, prot. n. 3033 del 7.03.2011, che approva il progetto della controinteressata ISISOL, codici Enel n. T0051592 e n. T0051566; <br />	<br />
12) nota ASL n. 8 di Cagliari, Dip. SSD, Salute e Ambiente, n. 50591 del 19.05.2011, prot. 7702 del 23.05.11, recante il parere della stessa Azienda;<br />	<br />
13) deliberazioni della G. R. n. 47/63 del 30.12.2010, n. 25/40 del 1.07.2010 e 27/16 del 1.06.2011; <br />	<br />
14) nota ISISOL n. 9572 del 27.06.2011, e relativo allegato;<br />	<br />
15) decreto Ministero Sviluppo Economico (Mise), in data 19.09.2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;<br />	<br />
16) nota dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile n. 0132395/IOP/ENAC del 5.11.2010, recante nulla osta alla realizzazione degli interventi per cui è causa; <br />	<br />
17) nota della Dir. Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, n. 3508/25.05.11/prot. n. 8004/27.05.11, recante i pareri delle Soprintendenze di Cagliari e Oristano; <br />	<br />
18) det. prot. n. 10694/rep n. 404/19.07.11 con la quale il Direttore del Servizio Energia ha volturato, in favore della Soc. Robinia Srl, con sede in Pescara, l’autorizzazione n. 8071/21/rep.n.302 del 30.05.11, come modificata dalla Det. prot. n. 9703/rep.n.359 del 28.06.11, rilasciata in favore della Soc. Centro Studi Riuniti Srl;<br />	<br />
19) scrittura privata in data 24.06.2011 di cui alla nota ISISOL n. 9572 del 27.06.11; <br />	<br />
20) nota prot. n. 13166 del 22.08.11, con la quale la Soc. ISISOL “ha trasmesso il titolo di disponibilità delle aree regolarmente registrato”, compreso lo stesso titolo;<br />	<br />
21) nota Servizio Politiche per l’Impresa, Ass. Reg. dell’Industria, prot. n. 6212 del 28.04.11;<br />	<br />
22) delibera del Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro n. 5 del 02.10.2009;<br />	<br />
23) delibera del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Ind.le Provinciale di Nuoro n. 35 del 14.10.2009;<br />	<br />
24) parere sulla procedura in esame espresso dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro;<br />	<br />
25) ogni altro atto, comunque presupposto, inerente e consequenziale all’impugnata autorizzazione unica e provvedimento di voltura, cit., anche se non espressamente richiamati dal presente ricorso, ma comunque posti a base della stessa autorizzazione e del provvedimento di voltura.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna, Enel Distribuzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Beni e Attività Culturali, Consorzio Provinciale di Nuoro, Isisol Sas di Sarsol Srl e C e di Robinia Srl;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Isisol Sas di Sarsol Srl &#038; C; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l&#8217;avv. Costantino Murgia per il Comune ricorrente, l&#8217;avv. Giovanni Parisi per la Regione Sardegna, l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Caput per le Amministrazioni resistenti, l&#8217;avv. Antonello Rossi, su delega, per il Consorzio Provinciale di Nuoro e per l&#8217;ISISOL s.a.r., l&#8217;avv. Roberto Candio per l&#8217;ENEL Distribuzione e l&#8217;avv. Massimo Massa per la Robinia srl.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Con il ricorso in esame, avviato alla notifica il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 27 settembre, il Comune di Isili chiede l’annullamento dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, rilasciata dalla Regione Sardegna alla società ISISOL s.a.s. di SARSOL s.r.l. &#038; C., con determinazione n. 13200/Rep. 444, del 22 agosto 2011, nonché degli atti presupposti o endoprocedimentali meglio indicati in epigrafe.<br />	<br />
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
3. – Si è costituito anche il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile, posto che il Comune ricorrente avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso nella conferenza di servizi del 24 maggio 2011, convocata per l’esame dell’istanza della ISISOL. Nel merito, conclude per il rigetto.<br />	<br />
4. – Resistono in giudizio anche le amministrazioni statali, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
5.- La società ISISOL s.a.s. di Sarsol s.r.l. &#038; C. si costituisce in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto. Propone, altresì, ricorso incidentale (avviato alla notifica il 14 novembre 2011 e depositato il successivo 30 novembre 2011) avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Isili n. 73 dell’11 agosto 2011, in quanto invocata dal Comune ricorrente principale a sostegno dell’illegittimità della autorizzazione unica rilasciata dalla Regione. La deliberazione comunale citata sarebbe, infatti, illegittima per vizi propri, per il contrasto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16 del 1 giugno 2011, recante “Linee guida attuative del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 … Modifica della Delib. GR n. 25/40 del 1 luglio 2010”. <br />	<br />
6. – All’udienza pubblica del 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
7. – Con il primo motivo, il Comune di Isili deduce, nei confronti dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e dei presupposti atti di disposizione delle aree in questione, la violazione della legge regionale n. 10 del 2008, in quanto il Consorzio Industriale di Nuoro non poteva cedere o garantire la disponibilità dei terreni sui quali sorgerà l’impianto, dato che gli immobili appartengono al Comune ricorrente. Infatti la legge regionale n. 10 del 2008 ha previsto, all’art. 2, comma 6, che il Comune di Isili non faccia più parte del Consorzio, per cui i beni ricadenti nel territorio comunale sono stati sottratti al Consorzio e automaticamente trasferiti al Comune, per l’esercizio autonomo delle funzioni di carattere industriale. Ne deriva, altresì, secondo il ricorrente, la violazione dell’art. 27, comma 42, della legge n. 99 del 2009, il quale subordina l’autorizzazione unica alla disponibilità del suolo da parte del soggetto richiedente; nonché difetto di istruttoria e di motivazione sui punti contestati.<br />	<br />
7.1. &#8211; Il motivo è inammissibile, atteso che il Comune avrebbe dovuto correttamente e tempestivamente dedurre tale ragione di dissenso nella sede della conferenza di servizi svoltasi il 24 maggio 2011, convocata dalla Regione Sardegna per l’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica presentata dalla controinteressata. <br />	<br />
Secondo l’art. 14-<i>quater</i> della legge n. 241 del 1990, «il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni (…) regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso.<br />	<br />
Dal verbale risulta che il Comune di Isili, sul punto, si è limitato a chiedere che fosse <i>«chiarita la titolarità sia del terreno in cui insiste l’impianto, che in quello dove passeranno i cavidotti»</i>, senza ulteriori specificazioni o rivendicazioni in ordine alla reale proprietà degli immobili. Peraltro, la generica osservazione del Comune, sopra riferita, è stata comunque oggetto di esame nella conferenza di servizi e si è tradotta anche in una specifica condizione (l’acquisizione della documentazione in merito al contratto definitivo di disponibilità delle aree di impianto) cui subordinare l’esito positivo della determinazione conclusiva della conferenza. Condizione che si è, in seguito, realizzata (come risulta dalla documentazione versata in atti).<br />	<br />
7.2. &#8211; Il motivo in esame, perlatro, è anche infondato. <br />	<br />
La legge regionale n. 10 del 2008 ha, in effetti, previsto la costituzione del nuovo consorzio industriale provinciale di Nuoro senza la partecipazione del Comune di Isili. Tuttavia, non ha disposto alcun trasferimento automatico dei beni ricadenti nel territorio comunale, già nella disponibilità del vecchio consorzio, al Comune. Ha, piuttosto, disciplinato in maniera più articolata il passaggio dei beni consortili, prevedendo, in primo luogo, che i nuovi consorzi industriali provinciali <i>«subentrano ai consorzi di cui alla tabella A</i> (fra i quali il Consorzio per l&#8217;area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale – Nuoro) <i>nella titolarità dei beni strumentali all&#8217;esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle previste dai precedenti articoli 2 e 3</i>». <br />	<br />
In secondo luogo, ai nuovi consorzi è <i>«attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione adottate ai sensi della presente legge…»</i>. Procedimento di cui, stando alla documentazione in atti, non risulta la conclusione. E comunque parte ricorrente non si cura di dare dimostrazione che i beni rivendicati siano compresi tra quelli oggetto del procedimento di liquidazione di cui alla legge regionale. <br />	<br />
Una prima notazione appare del tutto evidente: sia che i beni oggetto della presente controversia rientrino nella prima ipotesi, sia che essi rientrino nella seconda, non si potrebbe sicuramente discorrere di un trasferimento automatico della titolarità di beni, a favore dei Comuni che non facciano più parte dei nuovi consorzi provinciali. <br />	<br />
Inoltre, non appare revocabile in dubbio che le aree cedute in diritto di superficie dal Consorzio (originariamente alla Solever s.r.l. e poi) alla ISISOL s.a.s. di SARSOL s.r.l. siano da considerare quali aree industriali funzionali all’attuazione delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale. Aree in ordine alle quali la titolarità, per legge, è rimasta nella sfera giuridica del nuovo consorzio. <br />	<br />
Rimane da chiarire che cosa si deve intendere per area industriale ai fini della legge regionale (muta al riguardo). Tradizionalmente, sia dalle norme sulla pianificazione urbanistica, sia dalle leggi speciali sui piani regolatori dei consorzi per lo sviluppo industriale, il riferimento è alla inclusione dell’area negli atti di pianificazione, nel senso che quel che rileva ai fini dell’accertamento della industrialità è la destinazione di piano impressa all’area, non la sua effettiva industrializzazione. Una delle funzioni fondamentali, in specie, dei piani e degli strumenti di programmazione dello sviluppo industriale è infatti quella di individuare le aree da destinare agli insediamenti industriali e orientare gli investimenti verso le aree prescelte (come in diverse occasioni ha avuto modo di affermare anche la giurisprudenza: si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, Latina, 1 marzo 1994, n. 247; si possono richiamare, sul punto, gli articoli 50 e 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante il “Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno”; e d’altronde, la lettura degli art. 1 e 2 della legge regionale conferma quanto appena sostenuto). <br />	<br />
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che le aree in questione sono incluse nel piano urbanistico comunale di Isili, con destinazione urbanistica ad area industriale (zona D).<br />	<br />
8. &#8211; Da quanto sopra statuito deriva, altresì, la infondatezza (e, ancor prima, la irrilevanza) delle doglianze basate sulla asserita violazione della disciplina legislativa regionale sulla liquidazione delle quote e dei beni degli enti non più facenti parte del nuovo consorzio. <br />	<br />
9. &#8211; Nell’ambito del primo motivo, il Comune deduce anche la violazione di legge in relazione all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 e all’art. 27, comma 42, della legge n. 99 del 2009, in ordine alla disponibilità delle aree su cui posare i cavidotti ed elettrodotti necessari per l’impianto.<br />	<br />
10. &#8211; Anche questa censura è infondata. <br />	<br />
L’art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 20089, n. 99, nel modificare l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha inserito il comma 4-bis prevedendo che <i>«Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell&#8217;autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l&#8217;impianto»</i>. Non è rilevante stabilire, in questo specifico caso, se la norma si riferisca anche all’area da destinare alle opere connesse, poiché dalla motivazione della autorizzazione unica impugnata (di cui alla determinazione n. 444 del 22 agosto 2011) risulta che la ISISOL ha, dapprima, prodotto copia della scrittura privata in cui si prevede l’obbligo dei proprietari delle aree su cui posare i cavidotti a concedere le servitù di passaggio di elettrodotto; e successivamente (in data 22 agosto 2008) <i>«ha trasmesso il titolo di disponibilità delle aree regolarmente registrato»</i>. Ha precisato la difesa della Regione, nella memoria del 23 dicembre 2011, che il titolo era rappresentato dall’atto pubblico di costituzione della servitù. Considerato che la circostanza non è stata contestata dal ricorrente, si deve concludere che il requisito della disponibilità delle aree è stato provato dalla ISISOL prima del rilascio dell’autorizzazione unica.<br />	<br />
11. &#8211; Con il secondo motivo, il Comune di Isili deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 3 del 2009, nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. 47/63 del 30 dicembre 2010, in quanto l’autorizzazione unica impugnata avrebbe omesso di valutare gli obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici, dell’iniziativa proposta dalla ISISOL.<br />	<br />
11.1. &#8211; La censura non può essere condivisa. <br />	<br />
La norma regionale invocata prevede un criterio di selezione delle istanze di rilascio di autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, applicabile solo nel caso in cui «le domande … siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale». Presupposto che nel caso di specie non è dimostrato sussista, atteso che – come si vedrà esaminando le successive doglianze – l’istanza della ISISOL rispetta sotto i limiti territoriali di copertura fissati dalle linee guida regionali; mentre, per quanto concerne i profili ambientali, il vaglio di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ha dato esito negativo.<br />	<br />
11.2. &#8211; In secondo luogo, il Comune ricorrente deduce la violazione delle deliberazioni della Giunta Regionale e della Giunta Comunale di Isili con le quali è stata fissata la percentuale massima del 4% della superficie delle aree industriali, esistenti nel territorio comunale, da destinare agli impianti fotovoltaici.<br />	<br />
Anche questa doglianza è infondata. <br />	<br />
Richiamato quanto affermato con riguardo alla titolarità del diritto di proprietà sulle aree in questione, si deve rilevare che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16 del 1 giugno 2011, detta percentuale è stata determinata nel 10% della superficie totale dell’area industriale, nozione che ricomprende sia l’area urbanizzata sia quella non urbanizzata (cfr. deliberazione Giunta Regionale n. 59/12 del 29 ottobre 2008), attribuendo agli «Enti di gestione o comunque territorialmente competenti per tali aree (es. Comune o Consorzio Industriale)» la sola possibilità di «disporre eventuali incrementi al limite sopra menzionato fino ad un massimo del 20% della superficie totale».<br />	<br />
11.3. &#8211; Con una terza censura, nell’ambito del secondo motivo, il Comune di Isili contesta l’omessa valutazione dei criteri indicati con la deliberazione della Giunta Regionale n° 10/3 del 12 marzo 2010, secondo la quale devono essere privilegiate quelle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale, che utilizzino infrastrutture già presenti, riducendo le superfici utilizzate, evitando un impatto visivo devastante.<br />	<br />
Tuttavia, la censura non può essere favorevolmente esaminata, ove si consideri che dalla motivazione dell’autorizzazione unica emerge che la società ISISOL ha presentato la documentazione tecnico-amministrativa richiesta secondo la pluralità di determinazioni regionali intervenute a disciplinare la procedura in questione; e che il ricorrente non contesta specificatamente quali siano i contenuti di tale documentazione che si pongano in contrasto con le direttive regionali richiamate.<br />	<br />
11.4. &#8211; Con ulteriore doglianza, il ricorrente si lamenta della mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale del progetto autorizzato con il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Anche questo rilievo è infondato, atteso che &#8211; come risulta dalla documentazione in atti &#8211; il progetto della società Isisol SAS di Sarsol &#038; C. per un “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 4”, è stato sottoposto a procedura di verifica della sua assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). All’esito dell’istruttoria, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/49 del 30 settembre 2010, è stato deciso di «non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all’intervento <i>“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in agglomerato industriale di Isili”</i>, proposto dalla Società Isisol SAS di Sarsol &#038; C., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa».<br />	<br />
Né è possibile procedere oltre nell’esame della censura, data la sua genericità.<br />	<br />
12. – E’ inammissibile la censura in ordine alla violazione del contraddittorio procedimentale nei confronti dei controinteressati, soggetti confinanti con le aree interessate dall’intervento; questione che, con tutta evidenza, non rientra nella sfera di interesse del Comune ricorrente. <br />	<br />
13. &#8211; L’ultimo motivo riguarda il provvedimento di voltura dell’autorizzazione unica n. 8071 del 30 maggio 2011, già rilasciata a favore della società Centro Studi Riuniti s.r.l., alla ROBINIA s.r.l., approvato e disposto con la determinazione dirigenziale n. 10694 del 19 luglio 2011, atto presupposto nell’ambito della autorizzazione unica impugnata (per quanto concerne l’impegno assunto dalla ROBINIA s.r.l., con gli atti cui si è accennato sopra, alla realizzazione delle linee elettriche di interconnessione, comuni agli impianti delle due società).<br />	<br />
Peraltro: <br />	<br />
&#8211; la voltura costituisce una vicenda giuridica dell’autorizzazione unica, prevista e disciplinata dalle direttive regionali (cfr. l’art. 8, comma 5, delle linee guida approvate con la deliberazione G.R. n° 25/40 del 1 luglio 2010: «L’autorizzazione unica<br />
&#8211; il ricorrente non deduce specifici rilievi, circa l’asserita omessa verifica dei requisiti della cessionaria ROBINIA a.r.l.;<br />	<br />
&#8211; la competenza sussiste in capo al dirigente, sia per il profilo oggettivo dell’atto, di chiara natura gestionale, sia per il riferimento delle citate linee guida alla “Amministrazione procedente” e non alla Giunta Regionale. <br />	<br />
14. &#8211; Il ricorso principale deve, in conclusione, essere integralmente rigettato. <br />	<br />
15. &#8211; Ne deriva la inammissibilità del ricorso incidentale della controinteressata ISISOL, per il difetto di interesse a ricorrere.<br />	<br />
16. &#8211; La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei ternmini di cui in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna il Comune di Isili al pagamento delle spese giudiziali a favore delle parti costituite resistenti e controinteressate, da liquidarsi in euro 2.000,00 (euro duemila) a favore di ciascuna di esse.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-20-2-2012-n-135/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2012 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2010-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2010-n-135/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.135</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente; G. Flaim &#8211; Estensore C. R. S. L. di C. D. &#038; C., s.a.s. (avv. M. Lai) c/ REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA &#8211; Assessorato regionale igiene e sanita&#8217; e assistenza sociale &#8211; Direttore Servizio assistenza sanitaria territoriale (n.c.) sulla domanda di condanna generica nel processo amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2010-n-135/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2010-n-135/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente; G. Flaim &#8211; Estensore<br /> C. R. S. L. di C. D. &#038; C., s.a.s. (avv. M. Lai) c/ REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <br />&#8211; Assessorato regionale igiene e sanita&#8217; e assistenza sociale<br /> &#8211; Direttore Servizio assistenza sanitaria territoriale (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla domanda di condanna generica nel processo amministrativo e sulla rilevanza, ai fini della quantificazione del danno, della previsione dell&#8217;art. 35, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Risarcimento del danno &#8211; Condanna generica &#8211; Non è ammessa – Quantificazione del danno &#8211; Art. 35, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 &#8211; Rilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Stante la peculiarietà dell’azione risarcitoria nel giudizio amministrativo, in cui la domanda di condanna generica non è ammissibile, la statuizione di condanna deve necessariamente accompagnarsi alla valutazione concreta del quantum o in termini diretti, in base alla situazione documentata e provata, ovvero, tramite lo strumento “intermedio”, ma pur sempre di quantificazione, dell’individuazione, ex art. 35, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dei criteri per definire il quantum dovuto (1)	</p>
<p><b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;	</p>
<p>(1) V. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 17 ottobre 2008, n. 508, in questa rivista, che ha ritenuto che con riguardo all’ambito d’applicazione dell’art. 35, co. 2, d.lgs. 80/1998, premesso che nel processo amministrativo non sono ammissibili domande di condanna generica ex art. 278 c.p.c., il ricorso alla c.d. sentenza sui criteri di liquidazione del danno, postula che sia stata accertata l’esistenza del danno stesso e che il giudice sia in grado di individuare i criteri generali che saranno di guida per la formulazione dell’offerta da parte della p.a., senza che siffatto meccanismo processuale possa essere strumentalizzato per eludere l’obbligo di allegazione dei fatti costitutivi del proprio diritto; nello stesso senso, v. anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 13 giugno 2008, n. 2967. Secondo T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 29 maggio 2002 n. 3177, in questa rivista, la domanda di condanna &#8216;generica&#8217; al risarcimento dei danni avanzata nell’ambito del processo amministrativo deve intendersi e convertirsi in domanda di pronunzia dei criteri per la successiva definizione, in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 35, 2° comma, cit., del quantum della somma da risarcirsi (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2002, proposto da:<br />
<b>C. R. S. L. di C. D. &#038; C., s.a.s.</b>, in persona della legale rappresentante Innocenti Dunia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Lai, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via G. Deledda n.74; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA &#8211; Assessorato regionale igiene e sanita&#8217; e assistenza sociale &#8211; Direttore Servizio assistenza sanitaria territoriale</b>, non costituitasi in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>determinazione del Direttore IV Serv. dell’Assessorato regionale della sanità del 22.8.2002 recante la “REVOCA dell’AUTORIZZAZIONE all’ APERTURA e all’ESERCIZIO del CENTRO DI FISIOTERAPIA alla società S. Lucia di Casu Dolores sito in Assemini via Madrid n. 21 (piano terra)”<br />	<br />
e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;<br />	<br />
NONCHÉ PER LA CONDANNA<br />	<br />
delle resistenti amministrazioni al RISARCIMENTO DEI DANNI, “da liquidarsi in separato giudizio”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16/12/2009 il Consigliere dott. Grazia Flaim e udito per la parte ricorrente l’avv. Lai;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente s.a.s. Santa Lucia fu autorizzata, l’ 1/8/1997, dalla Regione Sardegna (Assessore alla sanità) ad &#8220;aprire e porre in esercizio un centro di fisioterapia in Assemini, in via Madrid n. 21&#8221; (cfr. DAIS n. 1940/22001 del 1997).<br />	<br />
Con tale autorizzazione il centro Santa Lucia veniva abilitato ad &#8220;erogare&#8221; prestazioni di fisioterapia con oneri esclusivamente a carico degli utenti, non essendo il centro titolare (anche) di &#8220;convenzione&#8221; con la ASL territorialmente competente. <br />	<br />
Diversa la situazione di altro Studio (Demurtas Antonio &#038;C. s.a.s. –studio di radiologia, ecografia e fisioterapia), titolare di autorizzazione e (anche) di convenzione concernenti le prestazioni di “terapia fisica” (ma non anche di quelle di “fisioterapia”).<br />	<br />
A seguito di ispezione svolta dai NAS di Cagliari (cfr. relazione del Comando dei carabinieri per la sanità del 18/12/2000, esaminata dall’Amministrazione regionale) risultava che il centro Santa Lucia, in realtà, svolgeva l&#8217;attività di “terapia fisica” in favore di altra società (del dott. Demurtas), la quale era convenzionata con la ASL.<br />	<br />
I rapporti tra le due società erano in origine disciplinati da due contratti, entrambi del 29/6/1998: <br />	<br />
-un contratto di &#8220;comodato&#8221;, con durata a tempo indeterminato, con il quale la società Santa Lucia concedeva alla società s.a.s. del dottor Demurtas i locali siti al piano terra e al piano seminterrato dello stabile di via Madrid;<br />	<br />
-un contratto di &#8220;associazione in partecipazione”, con durata dal 1°/3/1998 al 28/2/1999, con rinnovo annuale per tacito consenso salvo disdetta, tramite il quale la società Santa Lucia è stata &#8220;associata in partecipazione&#8221; dalla società di radiologia e f<br />
La regione ritenendo che tale intreccio societario avrebbe consentito, di fatto, al centro riabilitativo Santa Lucia di erogare surrettiziamente “prestazioni di fisioterapia e di terapia fisica” con oneri a carico del servizio sanitario regionale pur in carenza dei presupposti contemplati dalla legge, vale a dire la titolarità di una convenzione/accreditamento con la ASL competente, riteneva di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni regionali (ambedue):<br />	<br />
-per Demurtas revoca e chiusura del 29/4/2002 (provvedimento impugnato con il ricorso al Tar 862/2002 ed annullato con sentenza n. 128 del 28/1/2003, con accoglimento anche della domanda “generica” risarcitoria);<br />	<br />
-per Santa Lucia revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura ed all&#8217;esercizio disposta con provvedimento dirigenziale del 22/8/2002 (provvedimento impugnato con il presente ricorso n. 1397/2002).<br />	<br />
Le norme poste a base del provvedimento impugnato sono:<br />	<br />
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm. ii.;<br />	<br />
-art. 194 del RD 27.7.1934 n. 1265;<br />	<br />
-LR 13.10.1998 n. 30.<br />	<br />
Con ricorso notificato alla regione il 12-13 novembre 2002 e depositato il successivo 27/11, la società centro Santa Lucia ha impugnato il provvedimento n. 1405 /4° del 22/8/2002 di revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio del proprio centro fisioterapico, formulando le seguenti censure:<br />	<br />
1) difetto di motivazione &#8211; violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 8 ter del decreto legislativo 502/1992 e ss. mm. ii. e d.p.r. 14/1/1997 &#8211; eccesso di potere per carenza di presupposti &#8211; errore di fatto e sviamento &#8211; carenza di potere;<br />	<br />
2) eccesso di potere per illogicità manifesta, errore di fatto sui presupposti e carenza della motivazione;<br />	<br />
3) difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e ss. del decreto legislativo 502/2002 &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2551 del codice civile &#8211; eccesso di potere per errore di fatto e sui presupposti, violazione del DAIS 1957/1998 e della delibera della giunta regionale 26/21 del 1998;<br />	<br />
4) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 7 della legge 241/1990 e dell&#8217;articolo 12 della legge regionale 40/1990 per difetto di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento &#8211; violazione del principio del giusto procedimento;<br />	<br />
5) difetto di motivazione &#8211; eccesso di potere.<br />	<br />
Con il ricorso non è stata presentata anche istanza cautelare.<br />	<br />
Invece la ricorrente ha formulato, con il ricorso, una domanda risarcitoria “generica” formulata con richiesta di condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno cagionato da provvedimento illegittimo &#8220;da liquidarsi in separato giudizio&#8221; (cfr. le conclusioni del ricorso originario).<br />	<br />
Con successiva memoria conclusionale depositata il 4 dicembre 2009, in prossimità dell&#8217;udienza di trattazione, il difensore della ricorrente, dopo aver illustrato lo svolgimento dei fatti intervenuti (in particolare il contenzioso sorto in merito alla medesima questione sia presso la Corte dei conti sia presso il tribunale penale e la Corte di appello penale), ha richiesto al Tar, in applicazione dell&#8217;articolo 35 comma 2° del decreto legislativo 80/1998 e ss.mm., la fissazione di specifici &#8220;criteri&#8221; per la quantificazione delle somme da offrire in pagamento a titolo di risarcimento dei danni scaturiti dal provvedimento illegittimo, tenendo conto:<br />	<br />
per &#8220;l&#8217;utile d&#8217;impresa&#8221; dei fatturati relativi agli anni 1998 (Lire 597.700.559, relativi a soli 6 mesi di attività) -1999 (Lire 1.348.048.827) e 2000 (Lire 1.667.283.585), considerati quali seri indici presuntivi del danno patito dal centro Santa Lucia per l&#8217;impossibilità di utilizzare economicamente la struttura autorizzata, con richiesta di riconoscimento del 10% delle somme lorde attribuite dall&#8217;associante in partecipazione – il 90% degli utili &#8211; (e quindi pari a Lire 107.586.100 per l&#8217;anno 1998 &#8211; Lire 121.324.394 per l&#8217;anno 1999 &#8211; Lire 150.053.722 per l&#8217;anno 2000) – nulla si dice invece relativamente al 2001 ed alla prima parte del 2002 -; in sostanza il danno patito viene quantificato, per ciascun anno successivo alla revoca dell&#8217;autorizzazione (e quindi dall&#8217;agosto 2002 fino alla pronuncia della sentenza), in una somma compresa tra lire 107.586.100 (€ 55.563) e lire 150.053.722 (€ 77.496); la correttezza della suddetta quantificazione del danno subito emergerebbe, inoltre, dall&#8217;analisi del valore di locazione della struttura che, dal 2002, non è stato più possibile utilizzare (locali di recente costruzione, arredati e attrezzati con macchinari di ultima generazione -dell&#8217;epoca-); richiamando le tabelle redatte dalla CCIAA di Cagliari relative ai prezzi di locazione degli immobili ad uso commerciale, per i locali situati in Cagliari nella zona Viale Monastir/Viale Elmas, ove risulta che il prezzo di locazione è compreso tra € 5,50 ed € 13 a metro quadro per mese; secondo la ricorrente il valore locativo dei locali (situati peraltro nella periferia di Assemini), aventi una superficie di 320 m², sarebbe quantificabile in € 49.920 annui (frutto del valore massimo di € 13 x 320 mq. x 12 mesi) tale valore dovrebbe poi essere incrementato in ragione del fatto che la struttura era modernamente attrezzata con tutti i macchinari e gli arredi necessari per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività sanitaria, con specifica autorizzazione regionale, giungendo in tal modo a risultati sostanzialmente sovrapponibili a quelli emergenti dal 10% dell&#8217;utile (di cui al criterio precedente).<br />	<br />
Su tutte le somme liquidate ai sensi di quanto sopra indicato la parte richiede la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, trattandosi di debito di valore, da computarsi dalla revoca/interruzione dell&#8217;attività fino al deposito della sentenza. <br />	<br />
L&#8217;Amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 16 dicembre 2009 il collegio ha evidenziato un possibile profilo di inammissibilità della domanda “ specifica” di risarcimento del danno, con richiesta di quantificazione delle somme (successivamente al ricorso, con memoria non notificata all&#8217;amministrazione), in considerazione del fatto che il contraddittorio costituito con l&#8217;amministrazione (con il ricorso originario) si limitava ad un &#8220;petitum&#8221; connaturato da richiesta “generica” di condanna, con quantificazione da compiersi in separato giudizio. Veniva così assegnato alla parte un termine di 20 giorni per illustrare, con memoria, tale limitato profilo (sollevato d&#8217;ufficio del Collegio).<br />	<br />
All&#8217;udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata spedita in decisione.<br />	<br />
Con memoria depositata il 17 dicembre 2009 il difensore ha approfondito l&#8217;esame dell’aspetto sollevato d’ufficio dal Collegio, con citazioni giurisprudenziali, ribadendo la richiesta di fissazione dei criteri di cui all&#8217;articolo 35 comma 2 del decreto legislativo 80/1998 o, in alternativa, di decisione di condanna risarcitoria (solo) nell&#8217; “an”, da quantificarsi in un successivo giudizio.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A) DOMANDA IMPUGNATORIA<br />	<br />
La questione sottesa dei rapporti contrattuali sussistenti fra il centro Santa Lucia (solo autorizzato), associata, e la società Demurtas (autorizzata e accreditata), associante, è stata affrontata, per i rispettivi profili, da una pluralità di giudici, con analisi della legittimità o meno dell&#8217;utilizzo dello strumento giuridico dell&#8217;associazione in partecipazione (pronunzie tutte successive all&#8217;instaurazione del presente ricorso):<br />	<br />
-la Corte dei conti-sezione giurisdizionale regione Sardegna pronunciava l’assoluzione per lo studio Demurtas e il difetto di giurisdizione per il centro Santa Lucia (cfr. sentenza del 14/4/2004 n. 214);<br />	<br />
&#8211; il Tribunale penale di Cagliari (per il periodo marzo 1998-giugno 2000) pronunciava l’assoluzione per Demurtas Antonio Michele, Simone, Marina e Casu Dolores perché il fatto non sussiste (cfr. sentenza del 26/1/2005 n. 2612);<br />	<br />
&#8211; la Corte d&#8217;appello penale di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, condannava Demurtas Simone, Demurtas Marina e Innocenti Dunia Maria ad 1 anno e 2 mesi di reclusione e € 1500 di multa (per truffa aggravata e frode in contratti pubblici &#8211;<br />
Inoltre va evidenziato che il Tar con propria sentenza n. 128 del 28/1/2003 ha accolto il ricorso 862/2002 proposto (avverso l’analogo provvedimento di chiusura 449/2002) dallo studio di radiologia, ecografia e fisioterapia di Demurtas Antonio s.a.s. (sia per la parte impugnatoria, sia per la domanda risarcitoria, con condanna “generica” dell&#8217;amministrazione al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente dall&#8217;adozione del provvedimento annullato).<br />	<br />
In particolare in quella sentenza si riteneva assorbente l&#8217;esame del motivo (n.6) concernente l&#8217;omessa preventiva comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento (con assorbimento delle ulteriori censure prospettate).<br />	<br />
In conformità e in coerenza alla pronunzia n. 128/2003 il Collegio ribadisce il medesimo orientamento, con l&#8217;accoglimento, in via prioritaria, della censura indicata al n. 4 (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 7 della legge 241/1990 e dell&#8217;articolo 12 della legge regionale e 40/1990 per difetto di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento &#8211; violazione del principio del giusto procedimento), con assorbimento degli ulteriori motivi.<br />	<br />
Trattandosi, la revoca dell&#8217;autorizzazione con ordine di chiusura, di un provvedimento che incideva pesantemente sulla attività autorizzata, questo non poteva che essere soggetto all&#8217;obbligo del preavviso al fine di costituire un contraddittorio ed un diritto di partecipazione al procedimento.<br />	<br />
Inoltre, neppure potrebbe sostenersi oggi applicabile alla fattispecie l’art. 21 octies della L. 241/1990 (inserito dall&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15) che afferma che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />	<br />
Non trattavasi infatti di atto vincolato, né è stato dimostrato dall’Amministrazione (nemmeno costituitasi) che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br />	<br />
Anzi e proprio la differente valutazione compiuta anche da organi giurisdizionali diversi dimostra che la partecipazione dell’interessata al procedimento avrebbe ben potuto introdurre elementi di conoscenza fondamentali nella valutazione finale.<br />	<br />
***<br />	<br />
B) DOMANDA RISARCITORIA.<br />	<br />
Problema più complesso si presenta con l&#8217;analisi della domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
La domanda &#8220;nasce&#8221; inequivocabilmente, con il ricorso del 2002, come domanda &#8220;generica&#8221;, in quanto in quella sede veniva richiesta espressamente la condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno cagionato &#8220;da liquidarsi in separato giudizio&#8221;.<br />	<br />
Successivamente con memoria (non notificata alla Regione) depositata il 4/12/2009 la domanda assumeva contorni e consistenza di diverso spessore:<br />	<br />
si provvedeva, in particolare, alla “quantificazione” reale del danno, con richiesta (per la prima volta) di definizione, da parte del giudice, dei criteri ai sensi dell&#8217;articolo 35 comma 2 del decreto legislativo 80/1998, alla luce delle quantificazioni dettagliate compiute (utile di impresa, valore locativo,..).<br />	<br />
Non si arrivava cioè a formulare una richiesta di condanna dell’Amministrazione per un quantum determinato, ma in realtà lo si definiva già nello specifico (indicando l&#8217;utile d&#8217;impresa perduto per tutti gli anni di riferimento –dal 2002 al 2009-, rapportato agli utili degli anni 1998,1999 e 2000, nonché il valore locativo dell&#8217;immobile, con macchinari ed arredi, sempre dal 2002) al fine di sorreggere la richiesta dei criteri ex articolo 35 e al fine di definirne, in sostanza, il loro contenuto.<br />	<br />
La giurisprudenza sul punto si diversifica, in quanto:<br />	<br />
&#8211; innanzitutto non è chiara nemmeno l’utilizzabilità dello strumento giuridico della &#8220;condanna generica&#8221; ex articolo 278 c.p.c., tanto da essere stata necessaria la rimessione all&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato da parte della VI sezione con ordi<br />
&#8211; alcune pronunzie, sia civili che amministrative, hanno ritenuto poi non ammissibile la “trasformazione” in corso di causa perfino da condanna &#8220;specifica&#8221; a condanna &#8220;generica&#8221;, stante il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (c<br />
&#8211; alcune pronunzie dell’organo d’appello amministrativo si sono espresse in senso assolutamente negativo rispetto all’ammissibilità nel processo amministrativo della condanna “generica” ex art. 278 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, V, n. 2967 13.6.08; IV, n. 942<br />
-una pronuncia del Tar del Lazio del 2007 ritiene, poi, che in caso di domanda formulata nel ricorso introduttivo in modo “generico” e con la precisazione che la quantificazione del dovuto sarebbe stata effettuata in corso di causa, la successiva memoria<br />
In sostanza, in estrema sintesi, per la giurisprudenza civile, si può affermare il principio che la proposizione della domanda di liquidazione del danno, in sostituzione di quella di condanna generica, si traduce in una &#8220;mutatio libelli&#8221; (Cass. III 1 ottobre 1998 n. 9760) la cui inammissibilità può essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, anche quando sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado (Cass. Sez. U 22 maggio 1996 e n. 4712; Cass. Sez. I 16 novembre 1998 n. 11.508), non potendo equipararsi ad accettazione del contraddittorio il mero silenzio della controparte (Cass. Sez. II 15 maggio 2000 n. 6238; Cass. I 12 luglio 2000 n. 9273) –e tanto più lo sarebbe nel nostro caso ove l&#8217;amministrazione è rimasta contumace- (il principio è stato complessivamente affermato da Cass. Civ. I 25 gennaio 2001, n. 1057).<br />	<br />
Si tratta a questo punto di definire come &#8220;gioca&#8221;, nella peculiarità del giudizio amministrativo, la domanda di individuazione dei criteri ex articolo 35 2° comma del D.Lgs. n. 80 del 31.3.1998 (qui formulata per la prima volta con memoria non notificata); in particolare se tale richiesta debba essere &#8220;inquadrata&#8221; nell&#8217;ambito della richiesta risarcitoria “generica” oppure se tale domanda definisca, in senso proprio, una domanda risarcitoria “specifica”, inerendo a “criteri di quantificazione”.<br />	<br />
La norma (sostituita dall&#8217;articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) così dispone:<br />	<br />
“ Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. <br />	<br />
Nei casi previsti dal comma 1°, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l&#8217;amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell&#8217;avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall&#8217;articolo 27, primo comma, numero 4) , del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.<br />	<br />
Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l&#8217;assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, esclusi l&#8217;interrogatorio formale e il giuramento. L&#8217;assunzione dei mezzi di prova e l&#8217;espletamento della consulenza tecnica d&#8217;ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio. <br />	<br />
Il primo periodo del terzo comma dell&#8217;art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: &#8220;Il tribunale amministrativo regionale, nell&#8217;ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.”<br />	<br />
Sono abrogati l&#8217;articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all&#8217;annullamento di atti amministrativi”. <br />	<br />
Come si è già indicato, il Consiglio di Stato (si veda in particolare Consiglio di stato, sez. IV, 2 marzo 2004 , n. 942) ha precisato, in modo estremamente approfondito, alcuni punti, che così si possono sintetizzare e che questo Collegio ritiene di condividere:<br />	<br />
non è stata introdotta con la L. 205/2000 l’azione di condanna generica prevista dall&#8217;art. 278 c.p.c.;<br />	<br />
manca una previsione espressa legislativa che estenda l&#8217;applicabilità di istituti tipici del processo civile a quello amministrativo (cfr. in tema di azioni possessorie, Cass. sez. un., 6 giugno 2003, n. 9139; Cons. Stato, sez. IV, ord., 4 febbraio 2003, n. 431; 28 agosto 2001, n. 4826; in tema di inapplicabilità degli artt. 669 bis c.p.c. e 633 c.p.c. sempre al giudizio amministrativo ante riforma ex lege n. 205 del 2000, Cons. Stato, sez. V, ord., 28 aprile 1998, n. 781; Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179, in relazione all’assenza nel processo amministrativo della tutela cautelare ante causam ex art. 700 cpc., ha negato al contempo l&#8217;applicabilità di altri istituti propri del processo civile in assenza di norme che ne affidino la cognizione ad altro giudice);<br />	<br />
neppure è possibile ritenere che l&#8217;art. 35, secondo comma, abbia introdotto ex se una speciale azione di condanna “generica” nel processo amministrativo, in quanto la disposizione in esame non individua una ipotesi speciale di azione di condanna generica al risarcimento del danno da proporsi davanti al giudice amministrativo, limitata al solo “an debeatur”, prevedendo invece, in via alternativa la scelta del giudice in ordine a: a) una condanna &#8220;tradizionale&#8221; sia sull&#8217;an che sul quantum, con specifica ed analitica quantificazione del risarcimento; b) una condanna sull&#8217;an e quantum, che si limiti per il quantum all&#8217;individuazione dei soli criteri di determinazione;<br />	<br />
esigenze di immediatezza e concentrazione di tutela, connaturate al processo amministrativo, anche a salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti, comunque intrecciati a interessi legittimi e diritti soggettivi, spingono ad escludere soluzioni ermeneutiche dilatorie, contrastanti, peraltro, con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.);<br />	<br />
l’ interpretazione (che esclude l’ammissibilità di condanna generica) sarebbe coerente con le esigenze di celerità sottese al processo amministrativo in considerazione del rilievo pubblicistico degli interessi in gioco, esigenze, vieppiù esaltate dalla recente riforma introdotta dalla l. n. 2052000, che richiedono un quadro di certezza in ordine all&#8217;esercizio dell&#8217;azione amministrativa (cfr. CS sez. IV, 25 gennaio 2002, n. 396); diversamente opinando, si obbligherebbe il vincitore alla via crucis della proposizione di un ulteriore processo (articolato sui consueti due gradi di giudizio), per ottenere la definizione del “quantum” debeatur;<br />	<br />
inoltre, l&#8217;inammissibilità della domanda risarcitoria –in sede di ottemperanza- varrebbe solo nel caso in cui essa concerna anche l&#8217; “an” del risarcimento; se invece essa concerne il solo “quantum”, allora la domanda dovrebbe ritenersi ammissibile (cfr. CS sez. IV, n. 396 del 2001).<br />	<br />
In applicazione di tali principi la domanda risarcitoria qui proposta va qualificata ammissibile, in quanto la peculiarietà dell’azione risarcitoria nell’ambito del giudizio amministrativo impone che la condanna debba necessariamente accompagnarsi alla valutazione concreta del quantum (o in termini diretti, in base alla situazione documentata e provata; o tramite lo strumento “intermedio”, ma pur sempre di quantificazione, dell’individuazione dei criteri per definire il quantum dovuto).<br />	<br />
**<br />	<br />
Per quanto concerne, poi, il profilo soggettivo (ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione) il Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3750 non ritiene sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma richiede necessariamente che sia configurabile anche la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa.<br />	<br />
Occorre quindi verificare, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati conseguenti ad un atto illegittimo, che l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede; il giudice amministrativo può, cioè, affermare la responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato e negandola quando l&#8217;indagine presupposta conduce al riconoscimento dell&#8217; “errore scusabile” per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.<br />	<br />
Nel caso di specie, sebbene possa riconoscersi un margine oggettivo di incertezza in ordine all’utilizzo dello strumento contrattuale dell’associazione in partecipazione per l’effettuazione di prestazioni accreditate (tanto che il giudice penale di appello ha ritenuto – contrariamente al giudice monocratico penale di primo grado e alla Corte dei conti &#8211; di condannare Demurtas Simone, Demurtas Marina, Innocenti Dunia, nel 2008), va ulteriormente considerato che in una causa “gemella” (ancorchè non identica, stante la diversa posizione sottostante) al Tar (ricorso 862/2002) l’Amministrazione regionale (anche in quel caso non costituita in giudizio) fin dal gennaio 2003 era a piena conoscenza della sentenza di accoglimento (prettamente procedimentale) pronunziata nella causa collegata Demurtas (sentenza n. 128/2003). La Regione avrebbe potuto provvedere in autotutela (rivalutando la situazione, eventualmente, rinnovando il procedimento in caso di insistenza), quanto meno per limitare la materia del contendere e la riduzione del danno in capo agli interessati. Specie in considerazione del fatto che trattavasi di “sanzione atipica” in relazione alla condotta del Centro S. Lucia e, comunque, non avrebbe potuto coinvolgere anche le prestazioni autorizzate (a pagamento da parte degli utenti) e non accreditate.<br />	<br />
Lo strumento che avrebbe potuto essere adottato, in caso di ritenuta inapplicabilità del contratto dell’associazione in partecipazione per prestazioni accreditate, avrebbe potuto essere –da parte delle Amministrazioni, in particolare dall’ASL competente- l’eventuale mancato pagamento delle relative somme all’accreditato (Demurtas), ma in ogni caso previa idonea contestazione, ma non anche la chiusura a tempo indeterminato del centro autorizzato (per prestazioni non accreditate) S. Lucia.<br />	<br />
L’art. 193, ult. comma e seconda parte, del RD 27/07/1934 n. 1265 (per gli ambulatori e i gabinetti di analisi) ammette la sanzione della chiusura fino a tre mesi in caso di violazioni compiute da strutture “autorizzate” (la sanzione della chiusura totale è riservata ai casi di strutture non autorizzate, ult. comma prima parte). L’art. successivo 194 (richiamato nel provvedimento impugnato) si riferisce a strutture (peraltro diverse) e contempla la (sola) sanzione totale di chiusura in caso di “assenza” di autorizzazione.<br />	<br />
Inoltre, va evidenziato l’ulteriore aspetto che dopo le assoluzioni della Corte dei conti e del giudice penale di primo grado il Centro S. Lucia ed il suo difensore hanno richiesto, in più occasioni (10.1.2005, 8.6.2006, 24.1.2007) una rivalutazione della situazione, formulando specifiche istanze di “autotuela”.<br />	<br />
La Regione, dal canto suo, con nota del Servizio Assistenza del 17.10.2005 prot. 35786/3 comunicava unicamente di essere in attesa della definizione del presente procedimento (cont. TAR 1397/2002), senza considerare in alcun modo la già emessa sentenza nella causa gemella (sent. 128/2003) di annullamento del provvedimento a carico dello studio Demurtas. Mentre la successiva nota del 10.7.2006 del medesimo servizio regionale prot. N. 22849/3, sostenendo la tesi della necessità di “nuova” autorizzazione, rinviava ad un sopralluogo tecnico da compiersi appena possibile (?) per l’accertamento del possesso dei requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa (concetto, poi, ribadito anche nella successiva nota del 5.12.2006).<br />	<br />
In ogni caso come il Consiglio di Stato ha recentemente affermato “in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell&#8217;Amministrazione l&#8217;onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile per contrasti giurisprudenziali sull&#8217;interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l&#8217;influenza di altri soggetti” (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 20 luglio 2009 , n. 4527); analogo orientamento è stato ribadito anche recentissimamente da C.S., VI , 11 gennaio 2010 n. 14: “il privato danneggiato può, quindi, invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile; spetterà a quel punto all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.”<br />	<br />
**<br />	<br />
Si segnala, inoltre, che una fattispecie analoga di richiesta risarcitoria per illegittima chiusura di strutture accreditate (annullamento per incompetenza a seguito della rilevata incompatibilità del medico) è stata esaminata, favorevolmente, dal TAR Puglia – Lecce con la approfondita sentenza della sez. II, 3 aprile 2007 , n. 1492 (con la peculiarità che, in quel caso, il parametro di quantificazione del danno poteva prendere come riferimento anche l’ulteriore dato del budget poi assegnato in sede di riapertura dei centri); anche in quel caso trattavasi di prestazioni “non eseguite”. Peraltro va evidenziato che, in quella fattispecie, annullato il provvedimento di chiusura, le prestazioni erano inequivocabilmente lecite e legittime (in quanto svolte da un centro accreditato), mentre nel nostro caso il giudice penale ha valutato i rapporti in modo radicalmente diverso –e di ciò non si può non prenderne atto, stante il passaggio in giudicato della decisione-, specie in considerazione della rilevata insussistenza di influenza (in termini di responsabilità e controllo) da parte del titolare del centro accreditato e del suo direttore sull’attività del centro esecutore (cfr. motivazioni della sentenza di appello).<br />	<br />
Ciò non toglie, peraltro, valore all’insorgenza di un danno in capo al Centro esecutore per aver dovuto subìre in modo non legittimo la chiusura del proprio centro, con revoca regionale dell’autorizzazione (oltretutto anche per prestazioni non accreditate), senza la preventiva contestazione/avviso.<br />	<br />
La considerazione che il Centro non abbia avuto alcun preavviso in ordine al procedimento intrapreso (di revoca all’autorizzazione) e/o una contestazione preventiva e/o sanzione provvisoria a termine in ordine alla ritenuta non legittimità dell’attività esercitata (tramite il contratto di associazione in partecipazione) non ha consentito all’interessato di controdedurre, ma soprattutto non ha consentito di porre in discussione eventuali “rimedi” per consentire la collaborazione fra le società (che non poteva essere esclusa a priori), pur nel doveroso rispetto dei principi di responsabilità e controllo (nella gestione, nell’organizzazione e nelle modalità di esecuzione delle prestazioni) da parte del soggetto accreditato (e del suo direttore sanitario), unico soggetto titolare del rapporto con la ASL e percettore dei relativi compensi. <br />	<br />
Il Collegio sulla base dei suddetti principi ritiene, quindi, di poter accogliere la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, con determinazione dei seguenti criteri:<br />	<br />
l’attività che è stata impedita al Centro S. Lucia, con l’emissione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, dovrà essere valutata annualmente sulla base della “media dei fatturati dell’ultimo triennio” rispetto alla data della disposta chiusura (cioè secondo i dati emergenti dai bilanci 1999, 2000, 2001 e 2002), nei cui bilanci dovrebbe essere confluito il 90% degli utili (del fatturato derivante dall’attività di “fisioterapia”) derivanti dalla collaborazione con lo studio Demurtas;<br />	<br />
il risarcimento dovrà essere computato e commisurato all’ “utile di impresa” che risulta dai medesimi bilanci , rapportato agli anni di reale inattività;<br />	<br />
al “quantum” annuale così definito dovrà essere apposta una decurtazione del 30%, in quanto l’omessa esplicazione dell’attività non può comportare l’automatico identico riconoscimento economico (potenziale), in quanto va comunque considerato il sussistente rischio di impresa; <br />	<br />
spetta poi la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, sulle somme quantificate fino alla data di pubblicazione della sentenza.<br />	<br />
In ordine a spese ed onorari di giudizio la condanna segue la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>-Accoglie il ricorso per la parte impugnatoria;<br />	<br />
-accoglie la domanda risarcitoria, con determinazione dei criteri di cui in motivazione, in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 80/1998, come modificato dalla L. 205/2000;<br />	<br />
-condanna la Regione al pagamento di Euro 4.000 (quattromila) per spese ed onorari di giudizio in favore della ricorrente. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 16/12/2009 e 20/1/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2010-n-135/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-1-2010-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-1-2010-n-135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-1-2010-n-135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.135</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. Buonvino Ministero dell’ Interno ( Avv. dello Stato) c/ El Idrissi ( n.c.) sulla competenza del Tar Lazio nelle controversie relative il diniego della cittadinanza italiana Giurisdizione e competenza – Cittadinanza italiana – Diniego – Controversia &#8211; Tar Lazio – Sussiste &#8211; Ragioni In materia di stranieri,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-1-2010-n-135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-1-2010-n-135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Varrone  <i>Est.</i> Buonvino<br /> Ministero dell’ Interno ( Avv. dello Stato) c/ El Idrissi ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Tar Lazio nelle controversie relative il diniego della cittadinanza italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Cittadinanza italiana – Diniego – Controversia &#8211;  Tar Lazio – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di stranieri, le controversie originate dal ricorso avverso il diniego di cittadinanza italiana rientra nella competenza del TAR del Lazio- Roma, poichè il provvedimento impugnato, oltre che provenire dal Ministero dell’Interno, e quindi da un organo centrale dello Stato, esplica i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, poiché impedisce al richiedente l’acquisto dello status di cittadino italiano</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00135/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 08485/2009 REG.RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale <br />	<br />
<i>(Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2009, proposto da:</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Mohamed El Idrissi</b>, non costituitosi in giudizio; </p>
<p>per il regolamento di competenza di cui all’ordinanza del TAR della TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II n. 00144 del 16 ottobre 2009, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA.</p>
<p>Visto il ricorso per regolamento di competenza con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 il Cons. Paolo Buonvino;<br />	<br />
Nessuno è presente per le parti.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso n. 933 del 2009 proposto innanzi al TAR della Toscana il sig. Mohamed El Idrissi ha chiesto l’annullamento del decreto emesso in data 5.03.2009 a firma del Dirigente dell&#8217;Area IV Ruffini della Prefettura di Grosseto con il quale è stata dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di concessione della cittadinanza italiana, notificata in data 18.03.2009.<br />	<br />
Con ordinanza n. 144 del 16 ottobre 2009 il TAR, visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e l’istanza di regolamento di competenza da questo sollevata ha deciso come segue:<br />	<br />
“ritenuto che con istanza notificata in data 13 luglio 2009 al domicilio eletto del ricorrente, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale e indicato nel Tribunale Amministrativo del Lazio l’organo giurisdizionale competente a decidere, riguardando il provvedimento impugnato, proveniente da organo centrale dello Stato, l’acquisto di uno status (cittadinanza italiana) avente efficacia che si estende a tutto il territorio nazionale; ritenuta la tempestività dell’istanza di competenza essendo essa stata notificata nei venti giorni dalla costituzione dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in data 25 giugno 2009; ritenuto che parte ricorrente non ha formalizzato alcuna adesione; considerato che l’istanza di regolamento di competenza non sia manifestamente infondata avuto riguardo alla giurisprudenza richiamata ed in ultimo alla decisione del Consiglio di Stato del 24.4.2009 n. 2561; ritenuto, pertanto, di dovere disporre che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato, competente a decidere sull’istanza di regolamento di competenza, al sensi dell’art. 31, comma 5, della legge 1034 del 1971; P.Q.M., ordina l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione dell’istanza di regolamento di competenza di cui in narrativa”.</p>
<p>L’istanza di regolamento di competenza, ritualmente e tempestivamente proposta e portata all’esame di questo Consiglio, è fondata.<br />	<br />
A tal fine il Collegio si richiama a un proprio precedente in termini (24 aprile 2009, n. 2561), dal quale non vi è ragione di discostarsi, relativo esso pure all’impugnazione di un provvedimento di diniego di reiezione di istanza di concessione della cittadinanza italiana.<br />	<br />
La Sezione ha ritenuto, al riguardo, che la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr. anche Sezione VI, n. 1507 del 21 marzo 2006) è nel senso che la controversia originata dal ricorso avverso il diniego della cittadinanza italiana rientra nella competenza del TAR del Lazio &#8211; Roma, poiché il provvedimento impugnato, oltre che provenire dal Ministero dell’interno, e quindi da un organo centrale dello Stato, esplica i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, poiché impedisce al richiedente l’acquisto dello <i>status</i> di cittadino italiano.<br />	<br />
Pertanto, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza qui in esame, va dichiarato competente il TAR del Lazio, sede di Roma, a decidere il ricorso di cui sopra, radicato innanzi al TAR della Toscana con il numero di r.g. 933/2009.<br />	<br />
Le spese processuali relative alla presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’istanza di regolamento di competenza proposto dal Ministero dell’interno, di cui in epigrafe, e dichiara competente il TAR del Lazio, sede di Roma, a decidere la controversia radicata innanzi al TAR della Toscana con ricorso n. 933/2009.<br />	<br />
Condanna il sig. Mohamed El Idrissi al pagamento delle spese relative alla presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 1000,00(mille/00) a favore del Ministero dell’Interno.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Aldo Fera, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-1-2010-n-135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.135</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Modica de Mohac. M. Lamazza (Avv.ti F. Caso, G. Ciaglia) c/ Comune di Roma (Avv.ti E. Lorusso, N. Sabato), Regione Lazio (Avv. dello Stato) e altri. sulla utilizzabilità dell&#8217;accordo di programma anche per la programmazione di interventi privati collegati ad opere pubbliche e sulla legittimità dell&#8217;assenso espresso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Modica de Mohac. M. Lamazza (Avv.ti F. Caso, G. Ciaglia) c/ Comune di Roma (Avv.ti E. Lorusso, N. Sabato), Regione Lazio (Avv. dello Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla utilizzabilità dell&#8217;accordo di programma anche per la programmazione di interventi privati collegati ad opere pubbliche e sulla legittimità dell&#8217;assenso espresso da una delle p.a. partecipanti alla conferenza di servizi al di fuori di essa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Interventi privati collegati ad opere pubbliche – Accordo di programma &#8211; Ammissibilità &#8211; Sussiste.	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Non ha natura collegiale &#8211;  Conseguenze &#8211; Assenso espresso fuori conferenza &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’accordo di programma – introdotto dall’art. 27 l. 142/90 ed ora disciplinato dall’art. 34 d.lgs. 267/00, rappresenta uno strumento di portata generale, utilizzabile non solo per la realizzazione di opere pubbliche ma anche per la programmazione di interventi privati ad esse collegati più o meno funzionalmente, per effetto del quale deve imporsi un mutamento della originaria destinazione di alcune aree. 	</p>
<p>2. Premesso che la conferenza di servizi non ha natura di collegio, funzionante secondo il metodo deliberativo, ma di modalità di semplificazione dell’azione amministrativa finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti per la cui formazione è necessario il concorso della volontà di più amministrazioni, tale volontà ben può essere manifestata anche in forma tacita e non contestuale. Ne deriva la piena legittimità dell’espressione della volontà di un’amministrazione attraverso la trasmissione del proprio avviso positivo (o atto di assenso) determinatosi al di fuori della conferenza di servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
Sezione Seconda<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
composto dai Signori:</p>
<p>Luigi TOSTI					Presidente<br />	<br />
Carlo MODICA de MOHAC			Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI				Estensore;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. R.g<b> 6408</b> del <b>2003</b> proposto da</p>
<p><b>LAMAZZA Mario</b>, in proprio e in qualità di Presidente del Comitato “Parco Scott” e i Signori <br />	<br />
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Savoia n. 72;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#61485;	</b>il <B>COMUNE DI ROMA</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Lorusso e Nicola Sabato dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;<br />
&#61485;	la <B>REGIONE LAZIO</B>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata;<br />
&#61485;	l’<B>INPDAP</B>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi dell’Avvocatura dell’Ente, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29<br />
&#61485;	<br />
<b>e nei confronti di<br />	<br />
&#61485;	Società FEDERICI &#038; IGLIORI S.p.a</b>., in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#61485;	<b>Società IMMOBILIARE CONFCOMMERCIO S.r.l.,</b> in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rapazzo e Anna Palmerini ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Via Oslavia n. 12, anche <b>interveniente ad opponendum</b>;<br />
&#61485;	<b>Società TECNOCOSTRUZIONI 91 a r.l.,</b> in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Palmerini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 12, anche <b>interveniente ad opponendum</b>;<br />
<b><br />	<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />	<br />
&#61485;	</b>della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 138 del 3 ottobre 2002 n. 138, di ratifica dell’Accordo di programma nonché dell’accordo medesimo, avente ad oggetto la riqualificazione di Piazza dei Navigatori e di Viale Giustiniano Imperatore;<br />
&#61485;	di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque, ad esso collegato, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a tutti gli atti e provvedimenti espressamente richiamati nella deliberazione consiliare di cui al precedente alinea 1;<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nonché per l’annullamento, in virtù di motivi aggiunti<br />	<br />
&#61485;	</b>dell’unico verbale del 10 luglio 2001 – dichiarato con nota del Comune di Roma, Dipartimento VI, 1 agosto 2003 prot. n. 9579, conclusivo della relativa conferenza di servizi – nonché della conferenza medesima, preordinata a verificare la possibilità di concludere l’accordo di programma, ratificato con  deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 138 del 3 ottobre 2002 n. 138, avente ad oggetto la riqualificazione di Piazza dei Navigatori e di Viale Giustiniano Imperatore nonché dell’accordo stesso e della predetta deliberazione di ratifica, già gravati con l’atto introduttivo del presente giudizio;<br />
&#61485;	dei titoli edilizi (permessi per costruire, denunce di inizio attività, ecc.) od equipollenti atti di assenso all’edificazione, ancorché non cogniti, rilasciati in relazione all’esecuzione degli interventi oggetto dell’accordo di programma e degli altri atti già gravati con l’atto introduttivo del presente giudizio;<br />
&#61485;	ove occorrer possa, della nota 9 dicembre 2004 prot. n. 75289 del Dipartimento IX del Comune di Roma, con cui è stata parzialmente respinta l’istanza di accesso ai titoli edilizi di cui al predetto secondo alinea, relativi all’esecuzione delle opere di cui al succitato accordo di programma;<br />
&#61485;	di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque, ad esso collegato, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo, con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all’atto della loro esibizione e/o piena conoscenza, nonché con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla convenzione urbanistica, afferente l’anzidetto accordo di programma, stipulata in ddata 25 marzo 2004 e relativo atto di adesione, stipulato in data 30 marzo 2004, sin da ora gravati sebbene resi in copia dal Dipartimento IX del Comune di Roma privi dei relativi allegati, pur in essi richiamati a costituirne parte integrante.<br />
Visti il ricorso introduttivo e quelli contenenti motivi aggiunti con i documenti allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, della Regione Lazio e dell’INPDAP ed i documenti prodotti;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio e l’intervento spiegato dalla Società Immobiliare Confcommercio a r.l. e dalla Società Tecnocostruzioni 91 a r.l. le relative produzioni documentali;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 956 del 23 febbraio 2005, con la quale questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e l’ordinanza n. 2997 del 24 giugno 2005 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata confermata la decisione cautelare assunta dal giudice di primo grado;<br />	<br />
Esaminate le ulteriori memorie depositate con documentazione;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il dott. Stefano Toschei; presenti per le parti ricorrente l’avv. Caso, l’avv. D. Marinuzzi, l’avv. A. Palmerini, l’avv. F. Guglielmi, in sostituzione degli avv.ti Lorusso/Sabato, e l’avv. dello Stato F. Tortora;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, tutti proprietari e/o conduttori di immobili siti in Roma in aree adiacenti o limitrofe alla zona interessata dall’accordo di programma ratificato con deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 138 del 3 ottobre 2002 n. 138 ed avente ad oggetto la riqualificazione di piazza dei Navigatori e di viale Giustiniano Imperatore, impugnano, anche con la proposizione di motivi aggiunti (per la precisione con due atti distinti e successivi l’uno all’altro) occasionati dalla conoscenza di ulteriori atti relativi alla procedura, il predetto accordo e gli atti ad esso presupposti e conseguenti, con particolare riferimento a quelli adottati in sede di esecuzione dell’accordo.<br />	<br />
I ricorrenti sostengono l’illegittimità degli atti impugnati ed, in particolare, dell’accordo di programma in questione sia sotto profili prettamente formali, relativi alla non corretta comunicazione che deve necessariamente accompagnare l’adozione di atti modificativi di strumenti urbanistici, che sostanziali.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione comunale, l’INPDAP e la Regione Lazio proponendo eccezioni preliminari e contestando analiticamente le avverse affermazioni e chiedendo la reiezione del gravame.<br />	<br />
Si sono costituite altresì le Società Immobiliare Confcommercio a r.l. e Tecnocostruzioni 91 a r.l. che hanno, anch’esse, proposto eccezioni preliminari, contestando analiticamente le avverse affermazioni e chiedendo la reiezione del gravame. Nello stesso tempo ciascuna delle due Società ha spiegato atto di intervento <i>ad opponendum</i>.<br />	<br />
Con ordinanza n. 956 del 23 febbraio 2005, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e la decisione veniva confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2997 del 24 giugno 2005, in particolare sul presupposto che non ricorressero le ragioni d’urgenza per sospendere l’efficacia degli atti impugnati stante la prevalenza dell’interesse pubblico connesso alla esecuzione degli stessi.<br />	<br />
Alla udienza di merito del 6 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1. – </b>Viene all’esame del Tribunale la controversia avviata dai ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, nei confronti degli atti relativi all’accordo di programma ratificato con la deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 138 del 3 ottobre 2002 n. 138 ed avente ad oggetto la riqualificazione di piazza dei Navigatori e di viale Giustiniano Imperatore, impugnando, altresì, gli atti presupposti all’accordo e ad esso conseguenti, con particolare riferimento a quelli adottati in sede di esecuzione dell’accordo stesso.<br />	<br />
In particolare le censure dedotte con il ricorso introduttivo possono così sintetizzarsi:<br />	<br />
1)	sotto un profilo formale si contesta la mancata applicazione delle disposizioni indicate nell’art. 33, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 38 del 1999, con riferimento agli obblighi procedimentali afferenti la pubblicità e la conoscenza preventiva delle decisioni in corso di assunzione da parte del Comune allorquando, come avviene per gli accordi di programma, si procede alla variazione di strumenti urbanistici. In altri termini si sostiene da parte dei ricorrenti che, atteso che l’accordo di programma reca la modifica di strumenti urbanistici, il relativo procedimento avrebbe dovuto conformarsi alla procedura prevista per l’adozione dello stesso strumento urbanistico, provvedendosi a rendere tempestivamente note e disponibili ai potenziali interessati le decisioni urbanistiche che erano in via di assunzione, onde consentire a chi lo avesse voluto di presentare osservazioni. In tal senso non si potrebbe ritenere, nella specie, assolto l’obbligo di cui sopra attraverso la pubblicazione che dell’accordo in questione è stata effettuata dal Commissario straordinario con la deliberazione n. 85 del 2001;<br />
2)	sotto un profilo sostanziale, premesso che lo strumento dell’accordo di programma è caratterizzato dal coniugarsi dell’intervento privato laddove coincida con il perseguimento dell’interesse pubblico, di talché il ricorso a detto strumento è ammesso per “la definizione e la realizzazione di programmi di intervento o di opere pubbliche ovvero di opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli strumenti urbanistici” (così, testualmente, a pag. 18 del ricorso introduttivo, nella parte riproducente l’art. 49, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 38 del 1999), nel caso di specie l’accordo non rispetta il contenuto degli atti, presupposti, che condizionavano l’assenso all’utilizzo da parte dei privati di una maggior cubatura solo nell’ipotesi in cui non fosse possibile l’interramento della via Cristoforo Colombo. In altri termini i ricorrenti sostengono che l’accordo di programma non abbia rispettato i parametri fissati dagli atti della procedura, e ad esso precedenti, che imponevano il verificarsi di alcune condizioni prima di consentire ai privati di utilizzare una maggiore cubatura “fuori terra” e fino a 150.000 mc., per costruzioni da realizzarsi sull’area antistante piazza dei Navigatori. Dal momento che non risulta il verificarsi di tali condizioni, l’accordo stipulato si indirizzerebbe verso il mero soddisfacimento dell’interesse dei privati piuttosto che dirigersi verso un adeguato riordino del territorio, quale obiettivo di interesse pubblico;<br />
3)	peraltro e sempre sotto il profilo sostanziale, ulteriore censura viene proposta nei confronti dell’accordo che si risolve in uno strumento che anziché tendere alla soddisfazione dell’interesse pubblico alla risistemazione della zona, con un aumento delle aree a verde da effettuarsi attraverso l’interramento di una parte di via Cristoforo Colombo, si dirige verso il soddisfacimento dell’interesse delle ditte private coinvolte nell’operazione anche al fine di risolvere le vicende giudiziarie pendenti tra il Comune di Roma e l’Immobiliare Confcommercio nonché tra lo stesso Comune e la Società immobiliare Federici &#038; Igliori. In altri termini, grazie all’accordo di programma, vengono transattivamente composte vertenze giudiziarie pendenti tra il Comune di Roma e le Società suindicate, garantendo a costoro la realizzazione di interventi di costruzione per 150.000 mc nell’area antistante piazza dei Navigatori, il tutto in aperto contrasto con i principi generali che debbono muovere l’attività amministrativa. Peraltro l’aumento di volumetria non sarebbe stato accompagnato dalla rideterminazione del corretto rapporto degli standard urbanistici di zona di cui al D.M. n. 1444 del 1968;<br />
4)	con altro motivo di censura, soprattutto sotto il profilo formale (che tuttavia non esclude rilievi di ordine sostanziale), i ricorrenti lamentano l’assenza del parere obbligatorio dell’assessore regionale agli usi civici; l’assenza del preventivo nulla osta paesistico, imposto dalla circostanza che l’area in questione è vincolata e l’assenza della relazione geologica relativa alle aree interessate dall’accordo.<br />
<b>2. – </b>Con ulteriori gravami contenenti motivi aggiunti (in data 13 ottobre 2003 con riferimento al verbale della conferenza di servizi del 10 luglio 2001 ed in data 17 gennaio 2005 con riferimento alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Roma alle Società di costruzione nonché ad una nota comunale di rigetto dell’istanza ostensiva presentata dagli interessati), i ricorrenti hanno altresì dedotto i motivi di impugnazione qui di seguito sintetizzati:<br />	<br />
1)	l’accordo di programma sarebbe stato adottato all’esito di una conferenza di servizi la cui procedura risulterebbe viziata atteso il mancato rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nello specifico si contesta che la conferenza di servizi non abbia posto alla base delle sue valutazioni l’esame di un progetto preliminare, come previsto dall’art. 14 bis della richiamata legge n. 241 del 1990 e che alcuni degli avvisi (atti di assenso od altro), da emanarsi a cura delle Amministrazioni che dovevano necessariamente partecipare al procedimento, sarebbero stati acquisiti al di fuori del contesto della conferenza. Ne discenderebbe che i pareri sarebbero da ritenersi come relativi a progetto diverso da quello fatto realmente oggetto della conferenza;<br />
2)	sotto altro profilo i ricorrenti sostengono che la delibera comunale di ratifica dell’accordo ed all’un tempo modificativa degli strumenti urbanistici vigenti avrebbe dovuto essere sottoposta alle forme di pubblicità tipiche di siffatta tipologia di atti, cosa che nella realtà non sarebbe avvenuta.<br />
<b>3. – </b>A questo punto giova puntualizzare i principali passaggi della vicenda fatta oggetto di richiesta di verifica giurisdizionale in questa sede.<br />	<br />
Come si legge nelle premesse della deliberazione consiliare n. 258 del 12 dicembre 1996, recante variante al piano regolatore generale per le aree ubicate lungo la via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra la via Laurentina e piazza dei Navigatori nonché gli indirizzi per la stipula di uno o più accordo di programma per l’attuazione delle previsioni fissate dalla variante, nel 1993 erano state presentate due proposte di deliberazione di iniziativa popolare per la salvaguardia delle aree ubicate lungo la via Cristoforo Colombo. Nel 1994 il Consiglio comunale approvava un ordine del giorno nel quale si chiedeva al Consiglio comunale di esaminare ed approvare con urgenza le due proposte di deliberazione di iniziativa popolare, cosa che avvenne nella seduta consiliare del 17 ottobre 1994 all’esito della quale:<br />	<br />
&#61485;	si approvarono le due proposte;<br />
&#61485;	ci si impegnò a fare salvi i diritti di proprietà delle aree non comunali attraverso permute o attivando procedimenti espropriativi;<br />
&#61485;	ci si impegnò a non rilasciare permessi per costruire che si ponessero in contrasto con la realizzazione delle proposte;<br />
&#61485;	si affidò il compito di avviare le procedure espropriative per acquisire alla proprietà comunale tutte le aree prospicienti via Cristoforo Colombo. <br />
Nel 1996 la Giunta comunale indicò gli indirizzi per la predisposizione di una variante relativa alle aree della via Cristoforo Colombo e con la deliberazione n. 235 si adottò la variante allo strumento urbanistico generale, di proposta del Comitato di quartiere, grazie alla quale molte delle aree interessate erano destinate a verde pubblico.<br />	<br />
In tale contesto si incastonavano alcune controversie con privati che pretendevano di edificare nell’area di piazza dei Navigatori (che, come è noto, si colloca all’interno del percorso della via Cristoforo Colombo) manufatti per un rilevante numero di metri cubi, richieste che erano state respinte dal Comune di Roma, comportamento che il Consiglio di Stato riteneva tuttavia illegittimo.<br />	<br />
La soccombenza nella vicenda giudiziaria (con la Società Confcommercio, che era proprietaria di un’area di 45.000 mq in piazza dei Navigatori e che all’esito della decisione del Consiglio di Stato poteva aspirare all’edificazione in quell’area per 72.000 mc) imponeva, quindi, l’adozione di una nuova variante che tenesse conto del buon diritto di alcuni privati (nella specie la Confcommercio), sancito da quel Supremo Consesso della giustizia amministrativa, ad edificare sulle aree di loro proprietà. Nello stesso tempo si presentava necessario definire stragiudizialmente alcune vertenze giudiziali, che vedevano protagonista la Società Federici &#038; Igliori. Esse avevano quale oggetto la possibilità di edificare sempre nella zona di piazza dei Navigatori (in particolare la Società Federici aveva in corso un giudizio civile per vedersi dichiarare proprietaria di un’area di circa 29.000 mq e un giudizio amministrativo nel quale contestava la mutata destinazione della zona da D a M3) e, nel caso di soccombenza, gli esiti avrebbero potuto ostacolare la sistemazione dell’area compromettendo la complessiva operazione di assetto delle aree pubbliche della via Cristoforo Colombo. Conclusivamente, con la deliberazione consiliare n. 258 del 1996 si dava l’avvio – attraverso la predisposizione di uno specifico progetto internazionale che avesse l’obiettivo di immaginare l’utilizzo di un massimo di 150.000 metri cubi sull’area di piazza dei Navigatori – all’operazione di risistemazione della zona di via Cristoforo Colombo che avrebbe dovuto amministrativamente culminare in un accordo di programma tra tutte le parti interessate o coinvolte. Nel contempo con la deliberazione di cui sopra, oltre a mutare la destinazione d’uso da I a N di alcune proprietà private, si adottava una variante che avrebbe destinato da sottozona M3 (servizi pubblici locali) a sottozona M2 (servizi generali e locali di proprietà privata) un’area di circa 45.000 mq (area oggetto di contestazione circa la proprietà con la Società Federici) sita in piazza dei Navigatori “con l’intento di razionalizzare l’impianto urbanistico-edilizio della piazza, mediante la realizzazione di un complesso edilizio polifunzionale pubblico-privato” (così, testualmente, a pag. 6 della delibera).<br />	<br />
La più volte citata delibera n. 258 del 1996 dettava quindi le linee guida per la conclusione di uno o più accordi di programma con cui, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto, in data 29 luglio 1999, dal Comune di Roma con la Società Confcommercio e la Società Federici &#038; Igliori, si sarebbe dovuto provvedere:<br />	<br />
&#61485;	allo spostamento delle cubature per le quali il Consiglio di Stato (con la decisione n. 1401 del 1991) aveva sancito la illegittimità del diniego di rilascio della concessione edilizia richiesta da Confcommercio;<br />
&#61485;	alla risoluzione del contenzioso con la Società Federici e Igliori;<br />
&#61485;	alla cessione al Comune dell’area di proprietà della Confcommercio prospiciente le via Cristoforo Colombo;<br />
&#61485;	all’interramento della via Cristoforo Colombo all’altezza di piazza dei Navigatori e dell’ingresso della Fiera di Roma;<br />
&#61485;	alla progettazione di un complesso edilizio polifunzionale sull’area adiacente piazza dei Navigatori.<br />
Nel concreto, per quanto è qui di interesse e per effetto dell’intesa raggiunta con le due sopracitate Società, avveniva che, in ragione della composizione stragiudiziale delle controversie pendenti:<br />	<br />
&#61485;	alla Federici era riconosciuta la proprietà di metà dell’area di piazza dei Navigatori e la possibilità di edificare per 30.000 mc;<br />
&#61485;	alla Confcommercio si rendeva possibile edificare per 72.000 mc nell’area (residua rispetto a quella riconosciuta alla Federici) di piazza dei Navigatori di proprietà comunale, a fronte della cessione di un’area di 45.360 mq antistante la zona della (ex) Fiera di Roma;<br />
&#61485;	alla Confcommercio era ceduta un’area di 7.000 mq in via Giustiniano, consentendo una edificazione di 34.000 mc, estranea tuttavia al complessivo di 150.000 mc relativo a piazza dei Navigatori, pur essendo la zona strettamente limitrofa.<br />
<b>4. – </b>La variante di cui sopra veniva approvata dalla Regione Lazio con deliberazione n. 862 del 22 marzo 2000, una volta acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento sviluppo agricolo e del mondo rurale e della prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale, nel corpo della quale si legge una piena condivisione dell’operazione avviata dal Comune di Roma sia sotto il profilo tecnicamente urbanistico che sotto quello complessivo (inteso nel senso di valorizzazione dell’area e miglioramento degli standard), tenuto conto del cambio di destinazione d’uso delle aree di proprietà privata e dell’innalzamento degli standard di verde pubblico nonché della riduzione del peso insediativo (si veda il “considerato” conclusivo a pag 28 della deliberazione giuntale surrichiamata).<br />	<br />
Nel frattempo l’INPDAP, che era proprietaria (tra l’altro, nella zona in questione) di due aree in piazza dei navigatori (rispettivamente di mq 5.677 e 8.794) alle quali era stata impressa destinazione M3 (servizi pubblici locali), sottoscriveva in data 8 novembre 1999 un protocollo di intesa con il Comune di Roma in virtù del quale si procedeva all’avvio delle procedure di acquisizione al patrimonio comunale “di aree ed edifici necessari alla realizzazione di attrezzature a servizi pubblici” (così, testualmente, a pag. 2 della memoria di costituzione dell’INPDAP). Più precisamente, con il succitato protocollo di intesa si costituiva un comitato di coordinamento che avrebbe dovuto valutare il complesso degli interventi onde realizzare la mutua soddisfazione dei due Enti, garantendo anche all’INPDAP la riqualificazione ed ottimizzazione della possibilità edificatoria di aree di sua proprietà; i risultati dell’operazione sarebbero confluiti in un accordo di programma nel quale sarebbero stati “definiti, tra l’altro, i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento per l’attuazione degli interventi contenuti nel (…) protocollo di intesa” (così all’art. 3, pag. 4, del medesimo protocollo di intesa).<br />	<br />
<b>5. – </b>Alle vicende come sopra rappresentate, in ragione di quanto emerge dalla documentazione versata in atti, seguivano:<br />	<br />
&#61485;	l’accordo di programma del 6 settembre 2002, intervenuto all’esito di una conferenza di servizi nel corso della quale sono state manifestate le volontà dei soggetti pubblici coinvolti, con il quale la Regione Lazio ed il Comune di Roma, insieme con le Società Confcommercio e Federici &#038; Igliori, hanno concordato il Piano di assetto per la riqualificazione di Piazza dei Navigatori e di Viale Giustiniano Imperatore;<br />
&#61485;	la ratifica dell’Accordo, ai sensi dell’art. 34 del Testo unico Enti locali, da parte del consiglio comunale con delibera n. 138 del 3 ottobre 2002 e l’approvazione sindacale con ordinanza n. 36 del 21 febbraio 2003;<br />
&#61485;	il trasferimento delle aree (in favore della Società Confcommercio, della Società Federici &#038; Igliori, dell’INPDAP e dello stesso Comune di Roma) per come previsto nell’accordo, per il tramite di convenzione urbanistica del 25 marzo 2004 (tenuto conto dell’atto d’obbligo del 5 giugno 2002 con le Società Confcommercio e Federici &#038; Igliori);<br />
&#61485;	il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi ad edificare.<br />
<b>6. – </b>Alla luce delle vicende come sopra sinteticamente rappresentate e tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione depositata dalle parti controvertenti, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità dei ricorsi sollevati dalle parti resistenti ed opponenti stante l’infondatezza dei motivi di ricorso dedotti, per le ragioni qui di seguito esposte.<br />	<br />
Punto centrale della valutazione operata dal Collegio, con riferimento al motivo principale di censura dedotto dai ricorrenti (in particolare sotto il profilo sostanziale), è costituito dall’obbligo del Comune resistente di adempiere alla decisione assunta dal Consiglio di Stato (n. 1401 del 7 luglio 1995) nella vertenza con la Società Confcommercio. In quell’occasione il Giudice amministrativo di appello, come si è già sopra rammentato, riconobbe il buon diritto della suindicata Società ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo ad edificare nell’area di sua proprietà sita in piazza dei Navigatori (per un totale di 72.000 mc sull’area di 45.000 mq). Il giudicato si inseriva quindi nell’operazione di riqualificazione urbanistica dell’area di via Cristoforo Colombo, rendendone impossibile l’attuazione nelle forme precisate dalla deliberazione consiliare del 17 ottobre 1994 con la quale erano state esaminate ed approvate le due proposte di deliberazione di iniziativa popolare caldeggiate dagli odierni ricorrenti e che tendevano alla riqualificazione dell’area della via Cristoforo Colombo con interramento di una parte di essa all’altezza della (ex) Fiera di Roma e di piazza dei Navigatori e con recupero di spazi a verde pubblico.<br />	<br />
Come anche si legge puntualmente nella deliberazione della Giunta della Regione Lazio 22 marzo 2000 n. 862, venivano pienamente condivise dall’organo regionale competente per l’approvazione dell’atto di variante allo strumento urbanistico allora vigente (con riferimento all’area in questione) il comportamento e, soprattutto, le scelte assunte dal Comune di Roma, tenendo in debito conto anche la probabile soccombenza dello stesso Comune nelle controversie giudiziali avviate dalla Società Federici &#038; Igliori volte all’utilizzazione edilizia di aree di proprietà (seppur contestata) di piazza dei Navigatori. Infatti a pag. 27 dell’Allegato alla deliberazione giuntale sopra ricordata (che altro non è se non il parere dell’assessorato competente che ha istruito la procedura di approvazione della variante adottata con la deliberazione consiliare n. 258 del 12 dicembre 1996) è precisato che la “variante in oggetto tende a completare, anche con il cambio di destinazione d’uso delle aree di proprietà privata, l’innalzamento dello standard di verde pubblico previsto dal D.M. n. 1444/68 dei quartieri Garbatella dell’Ostiense e di Tor Marancia e completare la ricognizione funzionale ed il riassetto degli spazi liberi che fiancheggiano la via C. Colombo, già avviati con la delibera del Consiglio comunale n. 235 del 28 novembre 1998, con la quale è stata destinata a verde pubblico la gran parte delle aree libere di proprietà pubblica esistenti lungo la via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra la via Laurentina e piazza dei Navigatori”.<br />	<br />
Nel prosieguo del parere (condiviso pienamente e fatto integralmente proprio dalla Giunta della Regione Lazio nella deliberazione n. 862 del 2000) il competente organo regionale riferisce dell’accordo bonario concluso dal Comune di Roma con la Società Federici &#038; Igliori e della soccombenza comunale nel contenzioso con la Società Confcommercio, ritenendo che con la variante (il cui contenuto è qui fatto oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti) sottoposta all’approvazione regionale “l’Amministrazione comunale da un lato ha inteso garantire il completamento a verde pubblico delle aree libere interne o adiacenti a quelle pubbliche già variate con la ricordata deliberazione del Consiglio comunale n. 235/1996 e dall’altro ha considerato le tre aree, rispettivamente ubicate la prima in aderenza alla p.zza dei Navigatori, la seconda davanti alla Fiera di Roma e la terza prospiciente la via Giustiniano Imperatore, poiché determinanti sia per la risoluzione dei ricordati contenziosi sia per la realizzazione del più generale progetto di riorganizzazione funzionale dell’asse della Cristoforo Colombo, basato sul completamento dell’impianto urbanistico-edilizio della p.zza dei Navigatori, sulla sistemazione a verde con parcheggio interrato nonché ad ingresso della Fiera di Roma dell’area della Confcommercio con la ricollocazione della cubatura sulle altre due aree ed infine sull’interramento della via Cristoforo Colombo, sia all’altezza di p.zza dei Navigatorie che dell’ingresso alla Fiera di Roma, al fine di garantire la continuità e la saldatura fra le due parti della città”.<br />	<br />
“Di conseguenza” – ha poi concluso sul punto il competente organo regionale – “l’area localizzata in adiacenza alla p.zza dei Navigatori, secondo la volontà dell’Amministrazione comunale si configura come quella urbanisticamente più importante per la sua ubicazione e la possibilità di divenire la sede di un progetto a forte valenza architettonica come cerniera dei due quartieri e punto di riferimento visivo per uno dei due assi della via Cristoforo Colombo”.<br />	<br />
In altri termini la Regione Lazio, approvando la ulteriore variante adottata dal Comune di Roma – rispetto alla precedente che si allineava (nel 1994) pienamente alle richieste di riqualificazione urbanistica dell’area contenute nelle proposte di iniziativa popolare – ha sottolineato la validità e congruità dell’intera operazione urbanistico-edilizio-architettonica avviata dal Comune di Roma e nel condividerla ha individuato i seguenti validi motivi per disporre l’approvazione della modifica al P.R.G. (che possono leggersi nel testo sotto riportato a pag 28 della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 862 del 2000 nell’atto pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 14 del 20 maggio 2000):<br />	<br />
1)	“L’intervento riduce il peso insediativo, aumenta la dotazione del verde pubblico facendo quindi diminuire il deficit complessivo;<br />
2)	le nuove aree a verde (insieme a quelle istituite con la delibera n. 235 del 28 novembre 1998) costituiscono una opportuna interruzione tra aree densamente edificabili (Eur – zona centrale, Ostiense, Garbatella e Tor Marancia) e un filtro tra un’arteria di grande comunicazione come la Cristoforo Colombo e le aree abitate; inoltre alleggeriscono e migliorano dal punto di vista visivo la via di ingresso alla città;<br />
3)	la sistemazione urbanistica prevista per il tratto della via Cristoforo Colombo dalla Fiera di Roma a p.zza dei Navigatori e per i lotti indicati con le letere a) ed e) nelle precedenti premesse (<i>si tratta di una sottozona di circa 55.000 mq. delimitata da via Guarnieri Carducci Garibaldi, via R.R. Garibaldi e via Drago Mazzini nonché la sottozona di circa 45.000 mq di piazza dei Navigatori, n.d.r.</i>) consente una grande riqualificazione dell’area; l’interramento della Cristoforo Colombo consente la creazione di un’ampia area pedonale tra la Fiera di Roma e p.zza dei Navigatori; il completamento della piazza con un intervento di alta qualità architettonica può costituire un elemento di qualificazione dell’intera area stradale. Il complesso edilizio del lotto di p.zza dei Navigatori, che potrà derogare alle vigenti norme per le zone M2 (2 mc/mq) fino ad un massimo di 150.000 mc., dovrà assumere, attraverso un progetto unitario, le caratteristiche di un centro aggregativo dei quartieri limitrofi. Tale cubatura, fissata come limite massimo, potrà essere realizzata solo nel caso della conclusione di un accordo di programma che definisca tutti gli elementi, anche di natura economica, relativi alla sistemazione complessiva dell’area, l’interramento della via Cristoforo Colombo e della risoluzione dei contenziosi”.<br />
<b>7. – </b>Orbene, l’intervento in via di approvazione da parte della Regione Lazio in merito alla variante adottata dal Comune di Roma i cui contenuti sono oggetto del contenzioso qui in esame quanto alla loro legittimità non lascia adito a dubbi circa la piena condivisione da parte del competente organo regionale circa la compatibilità dell’intervento urbanistico-edilizio presupposto della variante ed esito della stessa con l’interesse pubblico ad una effettiva e congrua riqualificazione dell’area di piazza dei Navigatori, via Cristoforo Colombo e (ex) Fiera di Roma nonché delle zone limitrofe.<br />	<br />
A questo punto lo scrutinio delle censure dedotte dai ricorrenti e, in particolare quella avente ad oggetto gli aspetti sostanziali della variante approvata dalla Regione Lazio con la deliberazione n. 862 del 2000 e prima adottata dal Comune di Roma con la deliberazione consiliare n. 258 del 1996 (seppur filtrata dalla formale impugnazione dell’accordo di programma che ne ha dato amministrativamente esecuzione), deve proseguire nell&#8217;ambito dei consolidati criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in materia urbanistica.<br />	<br />
In tale ottica, viene in rilievo dal lato sostanziale il riconoscimento in capo all&#8217;Amministrazione, in occasione della formazione dello strumento urbanistico generale, di una ampia potestà discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica delle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree, ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali seguiti nell&#8217;impostazione del Piano (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2934).<br />	<br />
Dal punto di vista processuale, a tale discrezionalità corrisponde logicamente la insindacabilità delle relative scelte di merito, a meno che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 1999 n. 1214).<br />	<br />
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, è agevole osservare da un lato che le scelte di Piano qui contestate appaiono coerenti con gli intenti perseguiti dall&#8217;Amministrazione in adesione alle indicazioni derivanti dall’approfondita istruttoria svolta – che ha tenuto conto anche dell’esito non favorevole per il Comune dei contenziosi ormai definiti e di quelli all’epoca ancora in corso ma con evidente destino infausto, tentando quindi una mediazione la più possibile non lontana dalle scelte operate originariamente con riferimento alle iniziative popolari approvate nel 1994 e che avevano dato luogo al primo intervento di variante urbanistica, necessariamente rimeditato in ragione delle suaccennate nuove circostanze nella variante del 1996-2000 e quindi nel successivo accordo di programma – ed al parere all&#8217;uopo formulato dall’Assessorato urbanistica della Regione Lazio; per altro verso è altrettanto agevole osservare che le deduzioni prospettate dai ricorrenti non pervengono a lumeggiare nelle opzioni operative fatte proprie dallo strumento alcun consistente profilo di illogicità.<br />	<br />
In conclusione, sullo specifico punto in esame, deve essere ribadito l&#8217;ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che postula la ampia discrezionalità della scelta urbanistica (cfr. ancora, ex multis, Cons. Stato, Ap., 22 dicembre 1999 n. 24, Sez. IV, 27 dicembre 2007 n. 6686, 19 febbraio 2007 n. 861, 13 aprile 2005 n. 1743, 31 gennaio 2005 n. 259, 6 ottobre 2003 n. 5869, 16 marzo 2001 n. 1567, 22 maggio 2000 n. 2934 e 8 maggio 2000 n. 2639), cosa che sottrae sostanzialmente al sindacato del giudice amministrativo, salva la manifesta illogicità, arbitrarietà ovvero l&#8217;evidente travisamento dei fatti, estremi tutti che non ricorrono nel caso di specie.<br />	<br />
In questo senso, stima il Collegio, che neppure la contestata scelta di procrastinare nel tempo l’operazione interramento di una parte di via Cristoforo Colombo appare palesemente illogica, tenuto conto che il relativo progetto è stato considerato presente nella scelta operata dalle Amministrazioni attraverso l’accordo di programma, precisandosi opportunamente che la effettiva realizzazione del progetto, al fine di realizzare uno spazio pedonalizzato debba essere condizionata alla positiva verifica di fattibilità tecnico, urbanistica, archeologica dell’opera.<br />	<br />
<b>8. – </b>Superata in senso non favorevole alle tesi sostenute dai ricorrenti la censura dagli stessi dedotta in ordine ai profili sostanziali della scelta operata dalle Amministrazioni resistenti, si può passare all’esame delle censure aventi ad oggetto aspetti formali e procedurali dell’<i>iter</i> seguito nel corso dell’operazione urbanistico-edilizia qui fatta oggetto di contestazione, che si appuntano, in particolare, nei confronti del modulo amministrativo rappresentato dall’Accordo di programma.<br />	<br />
Su tale strumento amministrativo va detto, in via generale, che l&#8217;accordo di programma &#8211; introdotto dall&#8217;art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed ora disciplinato dall&#8217;art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 &#8211; rappresenta un tipo specifico di accordo tra Pubbliche amministrazioni e costituisce istituto finalizzato alla definizione ed attuazione, con eventuale incidenza sugli strumenti urbanistici, di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l&#8217;azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici. Poiché trattasi di uno strumento di semplificazione dell&#8217;azione amministrativa in presenza della prevalente esigenza di garantire in tempi rapidi la realizzazione delle opere pubbliche, il Legislatore ha consentito che, attraverso l&#8217;accordo di programma, si potessero conseguire una serie di effetti, come la dichiarazione di pubblica utilità e la variazione degli strumenti urbanistici, i quali, in una situazione ordinaria, dovrebbero essere oggetto di appositi procedimenti amministrativi.<br />	<br />
Presupposti e finalità legali dell&#8217;accordo sono, in sostanza, da un lato, il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici interessati e dall&#8217;altro, ove necessario, l&#8217;adeguamento dei piani urbanistici all&#8217;esigenza collettiva che la realizzazione dell&#8217;opera pubblica mira a soddisfare.<br />	<br />
In altri termini l&#8217;accordo di programma (la cui finalità, si è detto, è quella di semplificare ed accelerare l&#8217;azione amministrativa mediante l&#8217;esame contestuale dei vari interessi pubblici di volta in volta coinvolti) consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate circa un <i>quid</i> (opera, progetto o intervento) da realizzare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2411 e 1 agosto 2001 n. 4206).<br />	<br />
Tale consenso si forma progressivamente attraverso fasi successive che, a partire dalla fase della promozione dell&#8217;accordo (spettante al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sull&#8217;opera o sugli interventi o sui programmi di intervento), sono scandite da atti o deliberazioni degli Enti e delle Amministrazioni interessati e si perfeziona con la conclusione (ossia con la sottoscrizione) dell&#8217;accordo di programma, che può dirsi così completo e perfetto (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2003 n. 3403).<br />	<br />
Trattasi, dunque, di momenti amministrativo-negoziali di programmazione attuativa, finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l&#8217;azione integrata di Comuni, Province e Regioni (ed, eventualmente, anche di altri soggetti pubblici o privati).<br />	<br />
Ben più che semplice modulo procedimentale, l&#8217;accordo si configura come espressione dei poteri pubblicistici facenti capo ai soggetti partecipanti (cfr. Cass., SS.UU., 4 gennaio 1995 n. 91) la cui attività amministrativa viene così resa più efficace, efficiente, razionale ed adeguata alla cura degli interessi a ciascuno di essi assegnata dall&#8217;ordinamento, in ossequio ai principi fissati nell&#8217;art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 27 maggio 2002 n. 2909).<br />	<br />
Sulla base di tali considerazioni, da cui emerge la portata generale dello strumento dell&#8217;accordo di programma e i cui limiti oggettivi devono essere individuati con il solo riferimento all&#8217;ampia definizione contenuta nell&#8217;art. 27 della legge n. 142 del 1990 e l&#8217;intenzione del Legislatore di rendere il più possibile generale lo strumento dell&#8217;accordo di programma, deve ritenersi che in tale ambito rientri senz&#8217;altro il progetto per la realizzazione sia di opere pubbliche che di interventi privati ad esse collegati più o meno funzionalmente, per effetto del quale deve imporsi un mutamento della originaria destinazione di alcune aree. Infatti, il termine &#8220;interventi o programmi di intervento&#8221;, inserito nell&#8217;art. 27, comma 1, della citata legge n. 142 del 1990 ed ora nell’art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in aggiunta alla &#8220;definizione ed attuazione di opere&#8221; deve essere inteso come possibilità di utilizzo dello strumento non solo per qualsiasi tipo di opera pubblica, ma anche per la programmazione di attività ulteriori e complementari rispetto alla realizzazione delle opere (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 5 gennaio 2001 n. 25).<br />	<br />
<b>9. – </b>Precisato quanto sopra, in via generale in merito all’istituto qui fatto oggetto di esame, possono valutarsi le singole censure dedotte dai ricorrenti nei confronti dell’azione svolta dalle Amministrazioni resistenti.<br />	<br />
Con il primo motivo di ricorso (originario) i ricorrenti, prendendo le mosse dal testo dell’art. 49, comma 2, della legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999 n. 38 (secondo il quale “Qualora l&#8217;accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 5, della l. 142-1990 e successive modificazioni, gli atti relativi, prima della seduta conclusiva, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dall&#8217;articolo 33, commi 1 e 2, ma con i termini ridotti della metà”), sostengono che l’accordo di programma sottoscritto in data 6 settembre 2002 avrebbe dovuto essere, prima dell’approvazione, pubblicato completo di allegati per consentire la conoscenza dei suoi contenuti agli eventuali interessati, anche allo scopo di svolgere osservazioni.<br />	<br />
Sul punto emerge, come lealmente anche i ricorrenti hanno rammentato, la pubblicazione degli atti intervenuta per effetto della deliberazione n. 85 del 12 maggio 2001 del Commissario straordinario (nominato in seguito alle dimissioni dell’allora Sindaco), deliberazione la cui pubblicazione, ritengono i ricorrenti, non sia stata utile a colmare il vuoto procedurale provocato dalla mancata pubblicazione dei progetti valutati in sede di accordo di programma prima della sua definizione.<br />	<br />
Tuttavia va rimarcato che i progetti urbanistici che si sono posti alla base della valutazione operata in sede di accordo di programma altro non erano se non quelli già fatti oggetto di deliberazione consiliare nel 1996 e successivamente esaminati dagli organi competenti della Regione Lazio nel 2000 in sede di approvazione delle varianti adottate. Ciò emerge dalla lettura delle premesse all’accordo di programma, nel corpo del quale &#8211; allorquando si fa cenno agli assetti urbanistici della zona interessata &#8211; ci si riporta alle deliberazioni del 1996 e del 2000 senza mutarne i contenuti, di talché può osservarsi, conclusivamente, che l’accordo di programma non ha mutato l’assetto di piano regolatore rispetto a quanto già deciso nel 1996 e nel 2000 e quindi, sotto tale profilo, il suo <i>iter</i> di approvazione non risulta violativo del dettato dell’art. 49, comma 2, della legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999 n. 38.<br />	<br />
D’altronde appare in conferente il riferimento alla delibera del Commissario straordinario n. 85 del 2001 al fine di confermare l’illegittimità dell’accordo per mancanza di pubblicazione del progetto prima della sottoscrizione, in quanto tale delibera commissariale, con riferimento all’accordo di programma, ha avuto solo lo scopo di autorizzare il Sindaco a promuoverne l’avvio, tenuto conto che la deroga alle norme urbanistiche ed edilizie era già stata stabilita nel 1996 e nel 2000.<br />	<br />
<b>10. – </b>Con il penultimo motivo di ricorso (originario) i ricorrenti evidenziano un ulteriore profilo di formale illegittimità dello strumento dell’accordo utilizzato per realizzare la complessa operazione urbanistico-edilizia qui in esame.<br />	<br />
I ricorrenti sostengono che si sarebbe realizzata la violazione dell’art. 7 della legge della Regione Lazio 19 dicembre 1995 n. 59 perché non sarebbe stato acquisito il parere dell’assessore competente in materia di usi civici nonché, sotto altro versante, per l’assenza dello studio di inserimento paesistico che, ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 della legge della Regione Lazio 6 luglio 1998 n. 24, nel caso di specie avrebbe dovuto essere redatto e valutato.<br />	<br />
Sotto il primo dei due segmenti di censura sopra riproposti va ricordato che il primo comma del menzionato art. 7, in deroga a quanto previsto dall&#8217;art.2, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 (che richiedeva, per gli &#8220;strumenti urbanistici generali e loro varianti&#8221; il preventivo parere dell&#8217;assessore regionale competente in materia di usi civici), precisa che detto parere &#8220;comunque obbligatorio può essere espresso anche successivamente all&#8217;adozione dello strumento urbanistico&#8230;&#8221;. A tale stregua, legittimamente l&#8217;Amministrazione comunale si è avvalsa di tale deroga, richiedendolo con note prot. 2386 e 2397 del 13 agosto 1997 all’assessorato competente, pur non ricevendone risposta e quindi procedendo oltre ai sensi della legge regionale n. 59 del 1995.<br />	<br />
Anche il secondo dei due profili sopra rappresentati risulta smentito documentalmente, atteso che nelle premesse della deliberazione del Consiglio comunale n. 138 del 3 ottobre 2002, di ratifica dell’accordo di programma qui in esame, si legge che “al fine di verificare la possibilità di concludere il medesimo (<i>accordo di programma, n.d.r.</i>), si è svolta apposita Conferenza dei servizi ai sensi di legge, che si è espressa in senso favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma acquisendo i seguenti pareri, nulla-osta e assensi di rito:<br />	<br />
1.	Soprintendenza Archeologica di Roma: nulla-osta ai progetti, rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi (10 luglio 2001);<br />
2.	Soprintendenza BB.AA. – di Roma: parere favorevole con nota prot. n. 45370 dell’11 settembre 2001;<br />
3.	Regione Lazio – Assessorato Urbanistica e Casa: parere favorevole con nota prot. n. 15060 dell’8 agosto 2001” (così a pag. 3 della deliberazione consiliare succitata)”.<br />
In siffatto contesto va anche tenuto conto che la Regione Lazio nella deliberazione giuntale n. 862 del 2000 ha chiarito (per mezzo dell’assessorato urbanistica e casa, nel più volte citato parere allegato alla deliberazione) che “Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, le aree in questione non risultano sottoposte ai vincoli di cui alle leggi n. 1497/1939 e 431/1985, né tantomeno interessate da alcun P.T.P. regionale o ricadenti nelle aree di cui alle leggi regionali n. 29 e n. 35 del 1997” (così, testualmente, nel testo a pag 28 della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 862 del 2000 nell’atto pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 14 del 20 maggio 2000).<br />	<br />
<b>11. – </b>Con gli atti di motivi aggiunti i ricorrenti, oltre a ribadire e implementare nei contenuti le censure già dedotte con l’atto introduttivo, contestano la legittimità di un ulteriore passaggio del percorso amministrativo operato dall’Amministrazione comunale (in particolare), vale a dire della conferenza di servizi indetta quale mezzo prodromico per la definizione del contenuto del progetto complessivo poi esaminato in sede di accordo di programma.<br />	<br />
Più in particolare i ricorrenti sostengono (sintetizzando i vari mezzi di impugnazione aggiuntivi) che:<br />	<br />
&#61485;	la conferenza si sarebbe svolta senza il rispetto delle norme procedurali dettate dall’art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, con riferimento soprattutto alla mancata partecipazione di tutte le Amministrazioni realmente interessate ad esprimere gli assensi o i dissensi, non potendo definirsi tali le mere comunicazioni inviate <i>ab externo</i>;<br />
&#61485;	la conferenza si sarebbe conclusa nel corso di una sola riunione, mentre era necessario lo svolgimento di ulteriori incontri;<br />
&#61485;	avrebbe dovuto essere discusso l’intero progetto e non solo parte di esso, lasciando ad interventi successivi la valutazione dell’intervento di interramento della via Cristoforo Colombo e l’esame dell’atto d’obbligo con le Società Confcommercio e Federici &#038; Igliori.<br />
Sul punto val la pena di ricordare, preliminarmente, che la conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale, ma di modalità di semplificazione dell&#8217;azione amministrativa, finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi, ossia di atti per la cui formazione è necessario il concorso della volontà di più amministrazioni ovvero, come, nella specie, di organi della stessa Amministrazione. La conferenza è, pertanto, essenzialmente un luogo per l&#8217;acquisizione dell&#8217;assenso delle amministrazioni o degli organi interessati ad un procedimento e non un collegio che funziona secondo il metodo deliberativo della discussione e deliberazione tipico degli organi collegiali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1644). In altri termini la conferenza di servizi opera con scopi di semplificazione ed accelerazione dell&#8217;azione amministrativa, mirando all&#8217;acquisizione in un unico contesto di tutte le valutazioni e pareri necessari per l&#8217;adozione di un determinato provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2005 n. 1768).<br />	<br />
Conseguentemente, proprio perché la conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale, ma di modalità di semplificazione dell&#8217;azione amministrativa finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi, ossia di atti per la cui formazione è necessario il concorso della volontà di più amministrazioni, tale volontà ben può essere manifestata anche in forma tacita e non contestuale: da ciò deriva la piena legittimità dell&#8217;espressione della volontà di un’Amministrazione attraverso la trasmissione del proprio avviso positivo (o atto di assenso) determinatosi al di fuori della conferenza di servizi, poiché quest&#8217;ultima rimane essenzialmente un luogo per l&#8217;acquisizione dell&#8217;assenso delle Amministrazioni interessate ad un procedimento, e non un collegio che funziona secondo il metodo deliberativo &#8211; di derivazione parlamentare &#8211; della discussione e deliberazione tipico degli organi collegiali (cfr., sullo specifico punto, Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2004 n. 458 e 30 gennaio 2004 n. 316).<br />	<br />
Neppure conferenti si appalesano le ulteriori censure con le quali i ricorrenti contestano il legittimo svolgimento della conferenza di servizi prodromica alla sottoscrizione dell’accordo di programma, in quanto:<br />	<br />
a)	le affermazioni riferibili alla mancata valutazione preventiva all’accordo – e quindi in sede di conferenza – circa l’interramento di parte della via Cristoforo colombo non sono accompagnate dall’indicazione in ordine all’eventuale pregiudizio dell’interesse pubblico provocato dall’asserito incompiuto completamento dell’istruttoria svolta dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici coinvolti per giungere all’approvazione dell’intera operazione urbanistico-edilizia di riqualificazione della zona in questione né, tampoco, le doglianze manifestano sotto quale profilo gli interessi dei privati avrebbero subito effetti sfavorevoli, diretti o indiretti, dalle modalità di svolgimento del segmento procedurale amministrativo costituito dai lavori della conferenza di servizi;<br />
b)	ancora una volta, a dimostrare la non manifesta illogicità e contraddittorietà (ovvero la palese illegittimità) dell’operato procedimentale imputabile al Comune di Roma, soccorre documentalmente la lettura del contenuto della parte “in premessa” della deliberazione del Consiglio comunale n. 138 del 3 ottobre 2002, di ratifica dell’accordo di programma del 6 settembre 2002 qui in esame, da cui risulta che:<br />
&#61485;	gli elaborati progettuali relativi agli ambiti urbanistici, modificati secondo le indicazioni della conferenza di servizi, sono stati presentati al Dipartimento VI del Comune e completati con il Piano di assetto per la riqualificazione di piazza dei Navigatori e con il Piano di assetto per la riqualificazione di viale Giustiniano Imperatore;<br />
&#61485;	i proponenti dei Piani di assetto si sono formalmente impegnati a svolgere le attività conseguenti e connesse con l’atto d’obbligo del 5 giugno 2002 (che quindi viene acquisito alla procedura prima della ratifica degli esiti della conferenza di servizi da parte del Comune), ed in particolare a realizzare tutte le opere di urbanizzazione e tutte le infrastrutture necessarie per la realizzazione dei progetti.<br />
Ne deriva che non si sono manifestate illegittimità formali nel corso della procedura che possono condurre a ritenere fondati anche gli ulteriori motivi di gravame dedotti dai ricorrenti con i ricorsi contenti motivi aggiunti.<b><br />	<br />
12. – </b>In ragione di tutte le suesposte valutazioni e verificata la infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti &#8211; esito che travolge anche le impugnazioni relative agli atti applicativi (di abilitazione alla realizzazione dei manufatti), adottati successivamente all’accordo di programma ed in esecuzione dello stesso &#8211; anche per effetto di motivi aggiunti, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Stante la complessità delle questioni qui oggetto di controversia, stima il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2008.<br />	<br />
	Il Presidente                                                            Il relatore ed estensore<br />
	 Luigi Tosti                                                                 Stefano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-1-2009-n-135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2008-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2008-n-135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2008-n-135/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.135</a></p>
<p>L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est. O. Zaghetto ed altri (Avv.ti A. Bassi e F. Villa) contro il Comune di Compiano (Avv. G. Cugurra) e nei confronti della F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c. (Avv. M. Moglia), la Edilmeta S.r.l. (Avv. E. Ceci) e la Delucchi Maurizio Impresa individuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2008-n-135/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2008-n-135/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est.<br /> O. Zaghetto ed altri (Avv.ti A. Bassi e F. Villa) contro il Comune di Compiano (Avv. G. Cugurra) e nei confronti della F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c. (Avv. M. Moglia), la Edilmeta S.r.l. (Avv. E. Ceci) e la Delucchi Maurizio Impresa individuale (Avv. M. Moglia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità di un ricorso avverso il silenzio serbato dall&#8217;amministrazione sulla richiesta di annullamento in autotutela di alcune DIA, già tempestivamente impugnate con ricorso straordinario al Capo dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa – Istanza del privato volta all’esercizio del potere di autotutela avente oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e “sub iudice” &#8211; Obbligo di provvedere per la P.A. – Insussistenza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La pubblica Amministrazione non è obbligata a provvedere su un’istanza del privato, oltreché nei casi individuati dalla giurisprudenza, anche nel caso in cui l’istanza volta all’esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e “sub iudice” al momento dell’istanza. Una simile pretesa si tradurrebbe difatti in uno strumento per costringere l’Amministrazione ad emettere ulteriori provvedimenti che, se anch’essi di carattere negativo, potrebbero essere nuovamente impugnati con la conseguenza paradossale che la volontà amministrativa su uno stesso oggetto, sia pure manifestatasi in atti temporalmente diversi, in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche, non diventerebbe mai inoppugnabile. L’obbligo di provvedere non è quindi configurabile né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento rimasto inoppugnato, né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento tempestivamente gravato (fattispecie relativa ad un ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla richiesta di annullamento in autotutela di alcune DIA tempestivamente impugnate con ricorso straordinario al Capo dello Stato, dichiarato inammissibile)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034<br />
sul ricorso n. 404 del 2007 proposto da </p>
<p><b>Zaghetto Orlando, Spagnolo Francesco, Scida Antonietta, Spagnolo Vincenzo e Massi Giuliana</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Caffarra, dall’avv. Annalisa Bassi e dall’avv. Villa Fulvio, e presso questi ultimi elettivamente domiciliati in Parma, strada Petrarca n. 8;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Comune di Compiano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;</p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti di<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c.,</b> in persona dei legali rappresentanti p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Marco Moglia e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;</p>
<p><b>Edilmeta S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Emanuela Ceci e presso la stessa elettivamente domiciliata in Parma, via Magnani n. 10;</p>
<p><b>Delucchi Maurizio Impresa individuale</b>, in persona del titolare, difesa e rappresentata dall’avv. Marco Moglia e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Compiano sull’istanza di diffida pervenuta all’Amministrazione il 30 giugno 2007 e volta ad ottenere l’adozione dei provvedimenti di autotutela relativamente alle tre d.i.a. (n. 239/07, n. 240/2007 e n. 241/2007) presentate, in variante al permesso di costruire n. 12/2005, da F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., da Edilmeta S.r.l. e da Delucchi Maurizio Impresa individuale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Compiano, di F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., di Edilmeta S.r.l. e di Delucchi Maurizio Impresa individuale;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Considerato che, lamentando la perdurante inerzia del Comune di Compiano in ordine ad una loro diffida pervenuta all’Amministrazione il 30 giugno 2007, i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971, per vedere accertato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta;<br />
che, in particolare, l’istanza a sua tempo proposta era volta ad ottenere che l’Amministrazione comunale agisse in autotutela relativamente alle tre d.i.a. (n. 239/07, n. 240/2007 e n. 241/2007) presentate, in variante al permesso di costruire n. 12/2005, da F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., da Edilmeta S.r.l. e da Delucchi Maurizio Impresa individuale, per l’effettuazione di un intervento edificatorio su aree prossime a quelle di proprietà dei ricorrenti e dagli stessi ritenuto in contrasto con le norme di piano;<br />
che gli interessati adducono ingiustificatamente decorso il termine da loro fissato per la pronuncia dell’Amministrazione sulla richiesta di che trattasi (novanta giorni), ed invocano a tale fine gli artt. 2 e 19 della legge n. 241 del 1990, nonché l’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001;<br />
Ritenuto che la tutela del terzo avverso l’attività edilizia conseguente a d.i.a. si realizza attraverso l’impugnativa del corrispondente titolo abilitativo, nel presupposto che, con il decorso del termine entro cui l’Amministrazione può impedirne gli effetti, si costituisce un’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, suscettibile di contestazione da parte del terzo entro l’ordinario termine decadenziale – decorrente dalla comunicazione del perfezionamento della d.i.a. o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento –, sicché il ricorso avverso il titolo abilitativo così formatosi concerne non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell’Amministrazione, bensì direttamente l’assentibilità o meno dell’intervento oggetto di d.i.a. (v. Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2007 n. 1550; TAR Emilia-Romagna, Parma, 19 febbraio 2008 n. 102);<br />
che, prima del decorso del termine assegnato all’Amministrazione comunale per provvedere sulla richiesta di adozione dei provvedimenti di autotutela, gli interessati hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso gli atti abilitativi taciti formatisi a seguito delle d.i.a., così uniformandosi alle modalità di tutela già ammesse dalla giurisprudenza;<br />
che va dunque richiamato quell’ulteriore orientamento secondo cui la pubblica Amministrazione non è obbligata a provvedere su un’istanza del privato non solo nelle ipotesi già tradizionalmente individuate dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell’atto divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza; istanza manifestamente infondata; istanza di estensione “ultra partes” del giudicato), ma anche nel caso in cui l’istanza volta all’esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e “sub iudice” al momento dell’istanza, per tradursi altrimenti una simile pretesa in uno strumento per costringere l’Amministrazione ad emettere ulteriori provvedimenti che, se anch’essi di carattere negativo, potrebbero essere nuovamente impugnati con la conseguenza paradossale che la volontà amministrativa su uno stesso oggetto, sia pure manifestatasi in atti temporalmente diversi, in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche, non diventerebbe mai inoppugnabile (v. TAR Lazio, Sez. I, 11 gennaio 2006 n. 239; TAR Liguria, Sez. II, 10 maggio 2007 n. 741), onde – in conclusione – l’obbligo di provvedere non è configurabile né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento rimasto inoppugnato, né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento tempestivamente gravato (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 13 giugno 2006 n. 2948);<br />
che, dovendosi naturalmente a tali fini equiparare l’impugnativa in sede giurisdizionale a quella in sede straordinaria, la circostanza della pendenza della controversia sui titoli abilitativi taciti esclude che l’Amministrazione intimata fosse nella fattispecie tenuta a pronunciarsi sulla richiesta dei ricorrenti;<br />
che, pertanto, il ricorso va respinto;<br />
che le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti, e vengono liquidate come da dispositivo</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.600,00 (milleseicento/00) – oltre agli accessori di legge –, da suddividere in parti uguali tra il Comune di Compiano, F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., Edilmeta S.r.l. e Delucchi Maurizio Impresa individuale.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2008-n-135/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</a></p>
<p>istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla AVEPA – servizio di manutenzione degli impianti tecnologici delle sedi AVEPA. Aff. 470 Il Consiglio Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici Considerato in fatto In data 23 marzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla AVEPA –  servizio di manutenzione degli impianti tecnologici delle sedi AVEPA. Aff. 470</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici</p>
<p><i></p>
<p align=center>Considerato in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
In data 23 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha rappresentato la controversia insorta in sede di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, in relazione all’ammissibilità alla gara della società APS Sinergia s.p.a., società il cui capitale sociale è detenuto da ACEGAS-APS, società mista a capitale pubblico.<br />
Viene chiesto all’Autorità se, ai sensi dell’articolo 13 della legge 248/2006, la medesima società può partecipare agli appalti banditi da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale.<br />
In data 4 aprile 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale il rappresentante di APS Sinergia s.p.a. ha rappresentato che, a suo parere, la norma in esame non trova applicazione al caso di specie, difettando il presupposto soggettivo previsto dalla norma, non essendo detta Società costituita o partecipata direttamente da amministrazioni regionali o locali. Inoltre, prosegue APS Sinergia s.p.a., il caso in esame risulta carente anche sotto il profilo oggettivo della norma, relativo alla “produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli Enti partecipanti, in funzione della loro attività.”: la società di che trattasi svolge le proprie attività nel libero mercato della conduzione e manutenzione degli impianti termici e connesse attività impiantistiche, partecipando alle gare ad evidenza pubblica del relativo settore.<br />
Inoltre, il fatto che APS Sinergia s.p.a. è società partecipata da una società (ACEGAS APS s.p.a.) che è a sua volta indirettamente partecipata da Enti locali non può comportare l’automatica applicazione della norma in esame, in quanto la disposizione di cui all’articolo 13 della legge 248/2006 è di natura eccezionale, incide sulla libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzione e non può essere oggetto di interpretazione estensiva.</p>
<p><i></p>
<p align=center>Ritenuto in diritto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i> <br />
1. Per la soluzione della questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità occorre preliminarmente analizzare la composizione societaria dei soggetti in essa coinvolti e i rispettivi ambiti di attività.<br />
L’attività principale espletata da APS Sinergia s.p.a. consiste nella :realizzazione in ogni fase, installazione, manutenzione e gestione di impianti termici, elettrici, telefonici, radiotelevisivi, antincendio, di sicurezza, centrali termiche, pubblica illuminazione. <br />
La proprietà di APS Sinergia s.p.a. è così ripartita:<br />
&#8211; <u>ACEGAS/APS s.p.a</u>., (51%) a sua volta costituita da:<br />
Comune di Trieste, Comune di Muggia, AMGA/Azienda Multiservizi s.p.a., Azienda Multiservizi Goriziana/AMG s.p.a., Comune di San Dorligo della Valle, Comune di Duino Aurisina, Comune di Sgonico, Ente per la Zona Industriale di Trieste, Comune di Monrupino.<br />
L’articolo 6 dello Statuto prevede inoltre che il capitale sociale di Acegas/Aps s.p.a. deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% più un’azione da enti pubblici locali e/o da Società da questi controllate.<br />
&#8211;   <u>COFATHEC SERVIZI s.p.a</u>. (49%), la cui proprietà è interamente detenuta da:<br />
COFATHEC s.a.s (Francia)<br />
ACEGAS/APS s.p.a. è, a sua volta, società soggetta a direzione e coordinamento di <u>Acegas/Aps Holding s.r.l.</u>, ed il capitale è detenuto per il 63% dalla Holding medesima e per la parte rimanente dal mercato.<br />
L’attività principale espletata da Acegas/Aps s.p.a. si rivolge al settore dei servizi pubblici locali, della gestione integrata risorse idriche, della distribuzione e produzione energia elettrica, della distribuzione gas e della raccolta e smaltimento RSU.</p>
<p>2. Occorre ora procedere all’esame del quadro normativo vigente in materia di società pubbliche e miste. Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 13, comma 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m. prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.<br />
Il comma 3, inoltre, disciplina le modalità con le quali le società, che attualmente svolgono le attività non più consentite ai sensi del precedente comma 1, assicurano l’effettività delle disposizioni di cui al medesimo articolo 13.<br />
Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, dette società devono:<br />
a)     cessare le attività svolte a favore di soggetti diversi dall’ente o dagli enti pubblici loro soci ovvero<br />
b)    cedere eventuali partecipazioni detenute in altre società o enti. <br />
La cessazione delle attività può avvenire con le seguenti modalità alternative:<br />
&#8211;         cessione delle attività individuando il soggetto cessionario con le procedure dell’evidenza pubblica; <br />
&#8211;         operazione di scorporo delle attività non più consentite. <br />
La previsione di cui al citato articolo 13, comma 1, pone dunque il tassativo divieto per le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.<br />
Poiché l’articolo 13 espressamente esclude dalla propria disciplina i servizi pubblici locali, la materia dallo stesso disciplinata attiene a quella attività espletata delle società miste/pubbliche che svolgono in <i>outsourcing</i> attività di pertinenza delle amministrazioni locali. <br />
La norma in esame pertanto vieta l’attività <i>extra moenia</i> di dette società, al fine di porre un freno all’incidenza che la loro composizione può comportare sull’assetto del mercato, in difesa del principio della libera concorrenzialità. Infatti detti soggetti godono di asimmetrie informative di notevoli dimensioni, in grado di alterare la <i>par condicio</i> con gli altri operatori agenti nello stesso mercato e di eludere sostanzialmente il rischio d’impresa.<br />
Né può considerarsi rilevante la circostanza che la partecipazione dell’ente locale alla società sia meramente indiretta, come nel caso di specie. Infatti, ammettere che i vincoli posti dalla norma speciale riguardino esclusivamente le partecipazioni dirette degli enti pubblici alle società di cui trattasi varrebbe a sostenere che i vincoli stessi possano agevolmente essere aggirati mediante meccanismi di partecipazioni societarie mediate. Al contrario, anche nelle società c.d. di terzo grado, come nel caso in esame, individuandosi con detta definizione quelle società che non sono state costituite da<i> </i>amministrazioni pubbliche e non sono state costituite per soddisfare esigenze strumentali alle amministrazioni pubbliche medesime, rimane pur sempre il rilievo che l’assunzione del rischio avviene con una quota di capitale pubblico, con ciò ponendo in essere meccanismi potenzialmente in contrasto con il principio della <i>par condicio</i> dei concorrenti.  <br />
L’interpretazione anzidetta trova ulteriore e indiretta conferma nel comma 3 del medesimo art. 13 suindicato, laddove il legislatore ha previsto un regime transitorio durante il quale le società pubbliche o miste dovranno dimettere in particolare le loro partecipazioni in altre società.</p>
<p>In base a quanto sopra considerato</p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ritiene che la società APS Sinergia s.p.a., società partecipata da una società (ACEGAS APS s.p.a.) che è a sua volta indirettamente partecipata da Enti locali non può concorrere, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge n. 248/2006, agli appalti banditi da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale.<br />
Il Presidente &#8211; Luigi Giampaolino<br />
  Il Consigliere Relatore  &#8211; 	Alessandro Botto							</p>
<p>Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 Maggio 2007</p>
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