<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13475 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13475/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13475/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2019 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13475 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13475/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.13475</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-11-2019-n-13475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-11-2019-n-13475/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-11-2019-n-13475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.13475</a></p>
<p>Giuseppe Daniele, Presidente; Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore Il bando di gara: non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa definite risultino non conformi al diritto vigente o a quello sopravvenuto all&#8217;indizione della gara, l&#8217;esercizio del potere di autotutela. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-11-2019-n-13475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.13475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-11-2019-n-13475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.13475</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente; Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il bando di gara: non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa definite risultino non conformi al diritto vigente o a quello sopravvenuto all&#8217;indizione della gara, l&#8217;esercizio del potere di autotutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della pa- Appalti pubblici &#8211; Bando di gara- lex specialis-disapplicazione nel corso del procedimento di gara-possibilità  &#8211; va esclusa.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><i>La stazione appaltante, e per essa la commissione giudicatrice, è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la lex specialisÂ della procedura ad evidenza pubblica vincolante non solo per i concorrenti, ma anche per la stessa amministrazione, la quale non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa definite risultino non conformi al diritto vigente o a quello sopravvenuto all&#8217;indizione della gara, oppure inopportunamente o incongruamente formulate, salvo, l&#8217;esercizio del potere di autotutela.</i></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 13475/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07986/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7986 del 2019, proposto da Hitrac Engineering Group S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Marcello Distasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Enav S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Caccioppoli, Daniela Sabelli e Giuseppe Calamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Colt &amp; Mosle Llp Curtis Mallet Prevost in Roma, piazza Venezia, 11;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">S.A.C.C.I.R. S.p.a. non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> I.C.R. Impianti e Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento dell&#8217;ENAV prot. 0069648 dell&#8217;8.5.2019, recante l&#8217;annullamento della procedura ristretta con aggiudicazione all&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa per l&#8217;affidamento dei lavori relativi agli &#8220;Interventi di ricondizionamento funzionale e normativo da realizzare presso i siti ACC Brindisi, Masseria Orimini, TBT Foggia, TBT Brancasi e TBT Caraffa di Catanzaro&#8221; (CIG 74655720E9), ma conosciuto formalmente, nell&#8217;ambito dell&#8217;accesso agli atti autorizzato il 5.6.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 10.5.2019 con la quale è stato comunicato l&#8217;annullamento della procedura di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Lettera di invito e del Disciplinare di gara, ove intesi diversamente da quanto esposto nel presente ricorso, con particolare riferimento agli artt. 12 e 13;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del RUP prot. ACQ/DP/9277 del 17.1.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della proposta di annullamento della gara contenuta nella nota del RUP prot. ACQ/63490 del 24.4.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali di gara afferenti le valutazioni tecnico-economiche dei concorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto e/o provvedimento prodromico, conseguente e/o, comunque, connesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e per la condanna </i></p>
<p style="text-align: justify;">della Società  resistente a proseguire la procedura di gara, con conseguente aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore dell&#8217;odierna ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>in subordine</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per la rinnovazione della fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ad opera della medesima Commissione, ai sensi dell&#8217;art. 77, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero ad opera di diversa Commissione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e sui motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2019</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>per l&#8217;annullamento</i></p>
<p style="text-align: justify;">dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Enav S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ENAV con lettera di invito ed annesso disciplinare di gara del 15.5.2018 ha indetto una procedura ristretta con aggiudicazione all&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa per l&#8217;affidamento dei lavori relativi agli &#8220;Interventi di ricondizionamento funzionale e normativo da realizzare presso i siti ACC Brindisi, Masseria Orimini, TBT Foggia, TBT Brancasi e TBT Caraffa di Catanzaro&#8221; (CIG 74655720E9), per un valore complessivo di € 5.090.415,69 al netto dell&#8217;I.V.A.-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aggiudicazione, secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, sarebbe dovuta avvenire con applicazione del criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, ai sensi dell&#8217;art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con 75 punti per la parte tecnica e 25 per la parte economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punteggio tecnico veniva assegnato in base ai criteri stabiliti agli artt. 12 e 13, declinati in 3 macro categorie con n. 11 sub-criteri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della seduta pubblica del 20.12.2018, la Commissione, dopo aver comunicato il punteggio tecnico assegnato a ciascun concorrente ammesso, ha aperto le buste economiche, assegnando il relativo punteggio e redigendo la graduatoria provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La Hitrac Engineering Group S.p.a. (anche Hitrac) si è collocata prima in graduatoria. A seguito di accesso agli atti, con nota del 10 maggio 2019, Enav ha comunicato che la gara era stata annullata &#8220;considerato che la valutazione tecnica delle offerte presenta delle carenze ritenute non sanabili visto lo stato conclusivo della procedura&#8221; con provvedimento prot. 0069648 dell&#8217;8.5.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale provvedimento è stato adottato al termine di una istruttoria avviata dal RUP con nota prot. ACQ/DP/9277 del 17.1.2019, nella quale ha chiesto alla Commissione di gara di fornire specifici chiarimenti in merito a carenze nell&#8217;attività  valutativa e ad alcune irregolarità  procedurali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 30.1.2019 la Commissione ha risposto alla richiesta di chiarimenti. Tuttavia con nota prot. ACQ/63490 del 24.4.2019 il RUP ha concluso che: &#8220;&#038; al fine di tutelare ENAV da possibili e onerose azioni di contestazione, ritenendo non essere possibile effettuare alcuna azione diretta a salvaguardare la procedura in oggetto, si ritiene necessario procedere all&#8217;annullamento della stessa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministratore di Enav, recependo la proposto del RUP, ha annullato la procedura di gara, considerando che: &#8220;- nelle schede di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli offerenti non risultano indicati i singoli punteggi assegnati dalla commissione per ciascun criterio qualitativo definito dal disciplinare di gara, bensì, per le due macro-categorie di criteri qualitativi (&#8220;Proposte tecniche migliorative&#8221; e &#8220;Organizzazione delle risorse, della gestione e/o controllo della produzione e del cantiere&#8221;), solo il punteggio complessivo, in contrasto con il disciplinare di gara e con le Linee</p>
<p style="text-align: justify;">Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti indicazioni sull&#8217;applicazione del criterio dell&#8217; &#8220;Offerta economicamente più¹ vantaggiosa&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tali punteggi, forniti solo a seguito di richiesta di chiarimento, non risultano verbalizzati e pertanto per essi non vi è alcuna certezza di datazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel corpo delle schede di valutazione risultano espressi giudizi, rispetto ai criteri motivazionali definiti da disciplinare di gara, riportanti soltanto la descrizione sintetica dei contenuti del profilo tecnico indagato, dei quali non si coglie la logica razionale e oggettiva che ha condotto al punteggio attribuito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella valutazione delle offerte tecniche sono state utilizzate differenti scale valoriali di riferimento adottate autonomamente dalla commissione, e di cui non è possibile dotarsi senza che siano predefinite nella documentazione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tali scale valoriali sono state elaborate a valle della ricezione delle offerte e per esse non vi è certezza di datazione non risultando dai verbali prodotti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nelle attività  valutative delle offerte appaiono presenti elementi di possibile illogicità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come risultato dai chiarimenti forniti successivamente, è stata espletata una attività  di riparametrazione delle offerte tecniche, non espressamente prevista dal disciplinare di gara e, quindi, non ammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in generale la commissione non ha proceduto alla verbalizzazione delle singole sedute riservate, generando un senso di indeterminatezza delle attività  svolte per la valutazione delle offerte tecniche e degli esiti delle stesse&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l&#8217;interessata deducendo i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241 del 7.8.1990 &#8211; Contraddittorietà  &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Erroneità  e/o contraddittorietà  della motivazione &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Insussistenza dei presupposti &#8211; Inammissibilità  delle censure &#8211; Arbitrio &#8211; Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare, dell&#8217;art. 12 e 13 del Disciplinare e relativa Appendice, inerente ai criteri di valutazione delle offerte tecniche &#8211; Violazione dell&#8217;art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 2 dell&#8217;ANAC &#8211; Violazione dell&#8217;art. 77, comma 11, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 &#8211; Violazione e/o falsa applicazione del principio di conservazione dell&#8217;effetto utile degli atti giuridici e di economicità  dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione avrebbe agito nel rispetto del Disciplinare e della normativa applicabile in quanto, come dalla stessa Commissione dimostrato nella sua nota del 30 gennaio 2019, avrebbe in realtà  correttamente applicato il metodo aggregativo compensatore e indicato per ciascun criterio il dettaglio dei coefficienti assegnati dai singoli commissari e la relativa media.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione non avrebbe avuto l&#8217;obbligo di svolgere una motivazione ulteriore rispetto al dato numerico. Essa, inoltre, avrebbe proceduto correttamente alla riparametrazione &#8220;in virtà¹ di quanto esposto nelle Linee Guida n. 2 dell&#8217;ANAC&#8221; e all&#8217; &#8220;indirizzo ricevuto dal Responsabile della struttura &#8220;Lavori e Forniture connesse&#8221; di ENAV.</p>
<p style="text-align: justify;">I rilievi del RUP in ordine alle discrasie che appaiono dalla valutazione della Commissione sarebbero inammissibili a fronte della discrezionalità  tecnica della Commissione stessa sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara che si è svolta con modalità  telematiche avrebbe reso ininfluenti le carenze formali relative alla verbalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rispetto del principio di conservazione dell&#8217;effetto utile degli atti giuridici, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto annullare solo il segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione avrebbe rispettato la <i>lex specialis</i>, sia nelle modalità  di attribuzione e la riparametrazione dei punteggi, sia per le relative motivazioni, sia per le ulteriori attività  istruttorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il RUP non contesterebbe la veridicità  dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari, nè la media dei coefficienti, ma la circostanza che sia stato redatto un unico verbale conclusivo riportante il punteggio finale assegnato a ciascun concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratterebbe di un motivo formale, di per sì© inammissibile, che come tale, non sarebbe in grado di giustificare l&#8217;annullamento di una procedura. Qualora l&#8217;ENAV avesse ritenuto sussistenti e fondate le argomentazioni del RUP, avrebbe dovuto riconvocare la medesima Commissione così come disposto dall&#8217;art. 77, comma 11 del Codice, secondo cui &#8220;In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell&#8217;aggiudicazione o di annullamento dell&#8217;esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l&#8217;annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione&#8221; oppure nominarne una nuova, adottando le opportune cautele per evitare la conoscenza da parte dei singoli commissari dell&#8217;offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2019, l&#8217;istante ha impugnato i medesimi atti del ricorso introduttivo deducendo le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241 del 7.8.1990 &#8211; Contraddittorietà  &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Erroneità  e/o contraddittorietà  della motivazione &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Insussistenza dei presupposti &#8211; Inammissibilità  delle censure &#8211; Arbitrio &#8211; Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare, dell&#8217;art. 12 e 13 del Disciplinare e relativa Appendice, inerente ai criteri di valutazione delle offerte tecniche &#8211; Violazione dell&#8217;art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 2 dell&#8217;ANAC &#8211; Violazione dell&#8217;art. 77, 11° comma, D.lgs. n. 50/2016 &#8211; Violazione e/o falsa applicazione del principio di conservazione dell&#8217;effetto utile degli atti giuridici e di economicità  dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;ENAV avrebbe annullato la gara senza fornire alcuna motivazione in ordine alle &#8220;ragioni di interesse pubblico&#8221; che avrebbero legittimerebbero l&#8217;annullamento di tutti gli atti della procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;annullamento della gara sarebbe stato adottato in assenza del previo invio della comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7 Legge n. 241/1990 in favore dei destinatari di tale annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione di Gara avrebbe correttamente applicato la formula per la valutazione delle offerte tecniche indicata nel Disciplinare di Gara, fornendo inoltre, per ciascun criterio di valutazione, il dettaglio dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai singoli commissari, il calcolo della media dei coefficienti attribuiti ed il conseguente punteggio, determinato attribuendo il valore 1 al coefficiente più¹ elevato (ovvero riparametrando il punteggio del singolo criterio così come imposto dalla legge di gara).</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione, quindi, avrebbe applicato la medesima formula prescritta nella Lex Specialis (c.d. &#8220;metodo aggregativo compensatore&#8221;) per il calcolo delle offerte tecniche, con la sola differenza (formale) di aver fatto riferimento al &#8220;voto (compreso tra 0 e 10)&#8221; in luogo del &#8220;coefficiente variabile tra 0 e 1&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione avrebbe correttamente ritenuto di indicare nei verbali di gara il solo voto numerico</p>
<p style="text-align: justify;">complessivo attribuito, per ogni offerta tecnica, a ciascuno dei macro-criteri indicati al paragrafo 12 del Disciplinare di Gara, premurandosi perà², come visto, di fornire anche un giudizio sintetico, a valere quale integrazione motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della seduta svolta dalla Commissione a seguito del procedimento di autotutela avviato dal</p>
<p style="text-align: justify;">RUP, sarebbe stata altresì integrata la motivazione dei verbali di gara, con il dettaglio dei punteggi attribuiti da ciascun commissario su ogni singolo sub-criterio delle varie offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione di Gara avrebbe competenza sull&#8217;attività  valutativa, mentre il RUP potrebbe svolgere tutte le attività , anche non espressamente definite dal codice, che non implicano l&#8217;esercizio di poteri valutativi, in ragione della competenza generale e residuale prevista dal 3Â° comma dell&#8217;art. 31 D.lgs. n. 50. I poteri del RUP sarebbero definiti come meri poteri di impulso rispetto agli organi della procedura di gara, istruttori e di supporto alla commissione giudicatrice, di coordinamento, ma non valutativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè sussisterebbero le ipotetiche &#8220;illogicità &#8220;, indicate dal RUP in ordine alla valutazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;annullamento dell&#8217;intera gara sarebbe un mezzo &#8220;sproporzionato&#8221; rispetto al &#8220;fine correttivo&#8221; indicato, avendo finito con il provocare l&#8217;annullamento anche di atti, che non essendo viziati ed essendo perfettamente idonei a produrre effetti utili, erano (e vanno considerati) meritevoli &#8211; in forza di al principio di &#8220;conservazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ENAV si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La I.C.R. Impianti e Costruzioni S.r.l. ha svolto un intervento <i>ad opponendum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 6 novembre 2019 il ricorso e i motivi aggiunti, dopo ampia discussione tra le parti, sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente Hitrac contesta il provvedimento con cui l&#8217;ENAV ha annullato in autotutela della procedura ristretta per l&#8217;affidamento dei lavori relativi agli &#8220;Interventi di ricondizionamento funzionale e normativo da realizzare presso i siti ACC Brindisi, Masseria Orimini, TBT Foggia, TBT Brancasi e TBT Caraffa di Catanzaro&#8221; (CIG 74655720E9), sostenendo che: la Commissione avrebbe agito nel rispetto del Disciplinare e della normativa applicabile, in quanto avrebbe in realtà  correttamente applicato il metodo aggregativo compensatore e indicato per ciascun criterio il dettaglio dei coefficienti assegnati dai singoli commissari e la relativa media; la Commissione non avrebbe avuto l&#8217;obbligo di motivazione ulteriore rispetto al dato numerico; la Commissione avrebbe proceduto correttamente alla riparametrazione &#8220;in virtà¹ di quanto esposto nelle Linee Guida n. 2 dell&#8217;ANAC&#8221;; che i rilievi del RUP in ordine alle irregolarità  che emergerebbero dalla valutazione della Commissione sarebbero inammissibili a fronte della discrezionalità  tecnica della medesima Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi non merita di essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le ragioni dell&#8217;annullamento sono individuate in modo articolato e puntuale nella nota dell&#8217;ENAV prot. 0069648 dell&#8217;8.5.2019 e appaiono in linea con le chiare previsioni degli articoli 12 e 13 del Disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame dei verbali di gara (e, in particolare dal verbale n. 4) si ricava che la Commissione, in effetti, non ha indicato il punteggio attribuito a ciascuno sub-criterio previsto dall&#8217;art. 13 del Disciplinare, ma si è limitata ad indicare il risultato della somma dei singoli punteggi attribuiti nell&#8217;ambito di ciascuna macrocategoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La commissione giudicatrice ha reso quindi delle valutazioni complessive, utilizzando modalità  non assimilabili a quelle indicate nella griglia di valutazione contenuta nell&#8217;art. 13 del disciplinare, così declinate in ragione della maggiore o minore coerenza del progetto tecnico rispetto ai singoli criteri qualitativi per i quali era previsto un peso/punteggio massimo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo, distanziandosi dalle modalità  di graduazione dei punteggi previste dalla <i>lex specialis</i>, la commissione ha assegnato alle offerte tecniche coefficienti numerici non sempre coerenti con le offerte, come indicato dal RUP nella nota di annullamento impugnata e argomentato dalla difesa dell&#8217;ENAV nella memoria difensiva depositata il 14.7.2019 (cfr. pag. 13).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ai sensi del citato art. 13 del disciplinare, l&#8217;utilizzo della griglia di valutazione per la commissione giudicatrice era obbligatorio e non discrezionale e/o facoltativo, come si evince dal tenore dell&#8217;espressione: &#8220;I criteri relativi al merito tecnico e i corrispondenti punteggi massimi assegnabili sono specificati nella seguente tabella&#8221; (cfr. pag. 10 del disciplinare) e dalle disposizioni dettate dalla procedura &#8220;SGQ-P-AM.1.4&#8221; emessa dall&#8217;ENAV il 25.11.2016, che detta le linee a cui devono uniformarsi le commissioni nella valutazione delle offerte (cfr. pagg. 16 e 17 doc. 3 ENAV).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, è la inequivoca legge di gara a imporre una puntuale esibizione dei punteggi per ogni singolo componente della Commissione, secondo unÂ <i>iter</i> procedimentale idoneo a garantire la massima trasparenza (requisito che si accompagna all&#8217;imparzialità ) dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">4. E&#8217; inoltre utile osservare che il disciplinare non poteva essere soggetto a peculiari interpretazioni della commissione giudicatrice e doveva essere applicato secondo il suo chiaro tenore letterale, che imponeva l&#8217;attribuzione di coefficienti secondo parametri predefiniti in rapporto al giudizio sintetico espresso: ogni altra operazione non era consentita, anche quale ritenuto adempimento di un legittimo principio.</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante, e per essa la commissione giudicatrice, infatti, è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la <i>lex specialis</i> della procedura ad evidenza pubblica vincolante non solo per i concorrenti, ma anche per la stessa amministrazione, la quale non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa definite risultino non conformi al diritto vigente o a quello sopravvenuto all&#8217;indizione della gara, oppure inopportunamente o incongruamente formulate, salvo, l&#8217;esercizio del potere di autotutela (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017 n. 5428 e 28 aprile 2014 n. 2201).</p>
<p style="text-align: justify;">5. La condotta della commissione nel caso di specie, quindi, ha violato la disciplina di gara, rendendo l&#8217;esito dell&#8217;attività  valutativa non del tutto trasparente ed intelligibile all&#8217;esterno, ed ha inciso sul complessivo meccanismo di assegnazione dei punteggi finali alle singole offerte tecniche. Ne discende l&#8217;illegittimità  di tutta la fase di valutazione delle offerte tecniche compiuta dalla commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In senso contrario non vale la riparametrazione dei punteggi operata dalla Commissione in quanto tale criterio non era previsto dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nè può essere condivisa la tesi di parte ricorrente circa la possibilità  per la commissione di esprimere un punteggio complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla <i>lex specialis</i> &#8211; come osservato &#8211; ogni Commissario avrebbe dovuto assegnare un punteggio (compreso tra 0 e un valore massimo) a ciascuna delle 11 voci oggetto di esame relativi alla offerta tecnica (sub-parametri in cui erano articolati i parametri generali).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Non può inoltre condividersi l&#8217;assunto della ricorrente, secondo cui, a fronte dei rilevati profili di non conformità  alla <i>lex specialis</i> da parte della Commissione, l&#8217;ENAV avrebbe dovuto annullare solo il segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche e, quindi, riconvocare la medesima Commissione affinchè procedesse ad una nuova valutazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">I vizi denunciati nel ricorso principale, una volta accertatane la sussistenza, non possono non comportare la riedizione di tutta la gara anche alla luce dell&#8217;avvenuta apertura delle offerte economiche, essendo stata contestata l&#8217;intera fase valutativa delle offerte tecniche come condotta dalla commissione giudicatrice, a prescindere dalla posizione in graduatoria ricoperta dei singoli concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all&#8217;art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell&#8217;aggiudicazione, è riconvocata la medesima commissione giudicatrice (salvo il caso in cui l&#8217;annullamento sia dipeso da un vizio nella composizione della commissione), con conseguente salvezza dell&#8217;attività  procedimentale <i>medio tempore</i> posta in essere esente dai vizi riscontrati in sede giurisdizionale, deve essere coordinato con il principio generale, immanente a tutte le procedure di evidenza pubblica, che impone la segretezza delle offerte a tutela dell&#8217;imparzialità  delle operazioni di gara e della <i>par condicio</i> dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio implica che &#8211; nelle ipotesi in cui la procedura selettiva sia caratterizzata, come nella specie, da una netta separazione tra la fase della valutazione dell&#8217;offerta tecnica e quella dell&#8217;offerta economica &#8211; le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione delle offerte tecniche, a presidio della genuinità , della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che sarebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un&#8217;anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche (cfr. in tal senso TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. II, 10.6.2019, n. 3160) .</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ne consegue che, nell&#8217;ipotesi in cui venga annullata l&#8217;aggiudicazione per illegittimità  dell&#8217;intera fase valutativa delle offerte tecniche, non è possibile salvare i precedenti atti, ivi compresa la presentazione delle offerte, non essendo ammissibile che l&#8217;originaria (o eventualmente una nuova) commissione reiteri le operazioni valutative dopo che le offerte tecniche ed economiche siano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate dalla commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">La possibilità  di conoscere gli elementi attinenti all&#8217;offerta economica consentirebbe, infatti, di modulare il giudizio sull&#8217;offerta tecnica in modo da poter determinare un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate e tale possibilità , anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità  del rinnovo della stessa procedura imponendo la totale riedizione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali ragioni, condivise da un diffuso orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2016 n. 4934 e 13 ottobre 2014 n. 5057; Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 febbraio 2016 n. 824; TAR Puglia Lecce, Sez. II, 11 luglio 2017, n. 1191), sono sufficienti per superare le argomentazioni della ricorrente fondate sul principio di conservazione dell&#8217;effetto utile degli atti giuridici, richiamato nell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 30/2012; il vizio accertato infatti espone la procedura competitiva in esame ad un difetto di trasparenza, la cui conseguenza non può che essere la riedizione integrale della selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. In virtà¹ delle predette considerazioni, a fronte della peculiare conformazione della <i>lexÂ </i>di gara e dei vizi riscontrati nella valutazione delle offerte tecniche, appare maggiormente coerente con i principi di trasparenza e <i>par condicio</i>, procedere alla ripetizione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2019, a prescindere dalla loro inammissibilità  eccepita dall&#8217;ENAV, si osserva in primo luogo la infondatezza della censura con cui si denuncia la omessa comunicazione di avvio del procedimento per l&#8217;annullamento della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della revoca o dell&#8217;annullamento della &#8220;proposta di aggiudicazione&#8221;, occorre considerare che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, non è rinvenibile alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una decisione non definitiva (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4107; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 23 gennaio 2017, n. 1194).</p>
<p style="text-align: justify;">Non senza considerare che, secondo un altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza, nel caso di esercizio del potere di autotutela inerente l&#8217;aggiudicazione provvisoria, l&#8217;Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione dell&#8217;avvio del relativo procedimento, trattandosi di un atto endoprocedimentale interno al procedimento iniziato con l&#8217;istanza di partecipazione alla gara, in cui l&#8217;aggiudicatario provvisorio vanta una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Quanto alle censure inerenti i limiti della competenza del RUP, si osserva che il responsabile del procedimento nel caso di specie ha esercitato i poteri di verifica e controllo, nell&#8217;esercizio della sua tipica funzione di verifica e supervisione sull&#8217;operato della Commissione medesima (cfr. in tal senso,Â <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Ad. plen. 29 novembre 2012, n. 36).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra esposto il provvedimento impugnato deve ritenersi immune dai profili di illegittimità  denunciati,</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti li respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell&#8217;ENAV, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge,</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-11-2019-n-13475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.13475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
