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	<title>1347 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1347 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1347</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Loria S.C. (Avv.ti Aristide Police e Francesco Vetrò) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato); Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, Consorzio Universitario Cineca Università – Professore universitario di prima fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Commissione esaminatrice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Loria<br /> S.C. (Avv.ti Aristide Police e Francesco Vetrò) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato); Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, Consorzio Universitario Cineca</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario di prima fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Commissione esaminatrice – Valutazione – Oggetto – Pubblicazioni scientifiche – Esclusività –Illegittimità – Titoli e curriculum del candidato – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, appare fondato il ricorso in relazione alla censura riguardante la limitatezza della valutazione operata dalla commissione, qualora risulti che questa sia stata effettuata esclusivamente con riguardo alle pubblicazioni scientifiche e senza che emerga dal giudizio collegiale una considerazione anche dei titoli e del curriculum del candidato. Ne consegue che tale vizio può essere emendato attraverso un riesame della complessiva posizione del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2014, proposto da Sandra Carillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police e Francesco Vetro&#8217;, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca &#8211; Anvur, Consorzio Universitario Cineca; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del giudizio di inidoneità relativo alla procedura per il conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia &#8211; settore concorsuale 01/a4 &#8211; fisica matematica.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, il ricorso presenta, prima facie, elementi che fanno propendere per un suo accoglimento in relazione alla censura riguardante la limitatezza della valutazione operata dalla commissione, dalla cui lettura risulta che è stata effettuata esclusivamente con riguardo alle pubblicazioni scientifiche e senza che emerga dal giudizio collegiale una considerazione anche dei titoli e del curriculum della candidata;<br />
Ritenuto che tale vizio può essere emendato attraverso un riesame della complessiva posizione della ricorrente da parte di una commissione composta in modo diverso da quella che ha effettuato la precedente valutazione;<br />
Ritenuto che le spese della presente fase siano da compensare;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere<br />
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara – limitatamente a due lotti &#8211; per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie della Regione Siciliana; Ritenuto, in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara – limitatamente a due lotti &#8211; per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie della Regione Siciliana; Ritenuto, in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, di confermare quanto deciso con la citata ordinanza 1202/2011 in ordine alla insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa; Considerato altresì che, nel corso della odierna discussione in camera di consiglio, ci si è soffermati sia sulla possibilità dell’aggiudicatario di effettuare la fornitura in tempi compatibili con il finanziamento comunitario (che richiederebbe, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, la “contabilizzazione” entro il 15 dicembre 2011), sia sulla possibilità, prevista dal bando, della esecuzione di quota della fornitura – in ipotesi – da parte del secondo e del terzo graduato; Considerato, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, che entro il 15 dicembre 2011 debba essere eseguita (“contabilizzata”) la quota della fornitura il cui impegno troverà soddisfazione a valere sul finanziamento comunitario, e che – in base alle ipotesi effettuate in sede di riunioni fra Amministrazione ed aggiudicatario – la società aggiudicataria sarà in grado di effettuare tale quota di fornitura; Ritenuto altresì, in considerazione della rilevanza economica dell’appalto e della circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, una quota della fornitura sarà eseguita nel corso dell’anno 2012, opportuno fissare la data della trattazione del ricorso nel merito alla udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01347/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02372/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2011, proposto da <b>Ignazio Alì Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Consoli Xibilia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 45; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Philips Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello, Giuseppe Fuda, Claudia Sarocco, e Alessandro Arcifa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Grasso Finocchiaro, 75; <b>Regione Siciliana, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Pianificazione Strategica dello stesso Assessorato</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149; <b>Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota n. 11442 del 1 luglio 2011, concernente l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara –limitatamente ai lotti nn. 1 e 2 &#8211; per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti pregiudizievoli (verbali, comunicazioni varie, bando di gara, disciplinare di gara).	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania e di Regione Siciliana e di Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute e di Philips Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare 6 ottobre 2011, n. 1202, con cui è stata rigettata in via interinale la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, di confermare quanto deciso con la citata ordinanza 1202/2011 in ordine alla insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa;<br />	<br />
Ritenuto quindi che la domanda cautelare non possa essere accolta;<br />	<br />
Considerato altresì che, nel corso della odierna discussione in camera di consiglio, ci si è soffermati sia sulla possibilità dell’aggiudicatario di effettuare la fornitura in tempi compatibili con il finanziamento comunitario (che richiederebbe, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, la “contabilizzazione” entro il 15 dicembre 2011), sia sulla possibilità, prevista dal bando, della esecuzione di quota della fornitura – in ipotesi – da parte del secondo e del terzo graduato;<br />	<br />
Considerato, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, che entro il 15 dicembre 2011 debba essere eseguita (“contabilizzata”) la quota della fornitura il cui impegno troverà soddisfazione a valere sul finanziamento comunitario, e che – in base alle ipotesi effettuate in sede di riunioni fra Amministrazione ed aggiudicatario – la società aggiudicataria sarà in grado di effettuare tale quota di fornitura;<br />	<br />
Ritenuto altresì, in considerazione della rilevanza economica dell’appalto e della circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, una quota della fornitura sarà eseguita nel corso dell’anno 2012, opportuno fissare la data della trattazione del ricorso nel merito alla udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati; fissa la data della trattazione del ricorso nel merito alla udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012.	</p>
<p>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase cautelare, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, se dovuti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Milana, Presidente FF<br />	<br />
Francesco Bruno, Consigliere<br />	<br />
Diego Spampinato, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2010 n.1347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-3-2010-n-1347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-3-2010-n-1347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-3-2010-n-1347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2010 n.1347</a></p>
<p>Pres. Cossu Est. Leoni De Persiis ( Avv. Bonaiuti) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. dello Stato) sull&#8217;applicabilità dei termini dinamici in mancanza di accertamento giudiziale nel procedimento disciplinare Pubblico impiego – Polizia di Stato &#8211; Procedimento disciplinare – Patteggiamento – Termini dinamici – Applicabilità In tema di procedimento disciplinare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-3-2010-n-1347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2010 n.1347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-3-2010-n-1347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2010 n.1347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Cossu <i> Est.</i> Leoni<br /> De Persiis ( Avv. Bonaiuti) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dei termini dinamici in mancanza di accertamento giudiziale nel procedimento disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Polizia di Stato &#8211; Procedimento disciplinare – Patteggiamento – Termini dinamici – Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedimento disciplinare a seguito  di patteggiamento,ex art. 444 c.p.p.,   la mancanza di accertamento  giudiziale dei fatti che possa far stato nel procedimento disciplinare, e la conseguente necessità di autonomi accertamenti da parte dell’Amministrazione procedente,  comportano l’applicabilità non dei termini perentori, di cui all’art. 9, comma secondo , della L. n. 19 dell 1990, ma di quelli dinamici, di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01347/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 01920/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2009, proposto dal <br />	<br />
signor <b>Marco De Persiis</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, presso i quali ha eletto domicilio in Roma, via R. Grazioli Lante 16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero della Giustizia</b> ed il <b>Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. 1° quater n. 01702/2008, resa tra le parti, concernente irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Consigliere Anna Leoni e uditi per le parti l’avv. Bonaiuti e l&#8217;avv. dello Stato Palatiello;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il sig. Marco De Persiis, agente della polizia penitenziaria, impugnava davanti al TAR del Lazio il decreto n. 17632-2004/3329/ds07 emesso dal Capo del Dipartimento e notificato in data 27/07/04, col quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.<br />	<br />
Deduceva, avverso l’atto impugnato, vizi di violazione di legge (art.9, comma 2, L. n. 19/90; artt. 6 e 11 D.Lgs. n. 449/92) e di eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
2. Il TAR adito rigettava il ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:<br />	<br />
&#8211; infondatezza delle censure di intempestività del procedimento;<br />	<br />
&#8211; infondatezza della censura relativa alla incapacità della sentenza di patteggiamento di costituire affermazione di reità; <br />	<br />
&#8211; correttezza dell’applicazione al ricorrente dell’art.6 del D.Lgs. n. 449 del 1992.<br />	<br />
3. Appella il sig. De Persiis deducendo:<br />	<br />
3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, della L. n. 19/1990, per violazione dei termini di definizione del procedimento disciplinare.<br />	<br />
3.2. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 9, comma 1, della L. n. 19/1990, che vieta la destituzione di diritto a seguito di condanna penale.<br />	<br />
4. L’amministrazione della giustizia si è costituita in giudizio.<br />	<br />
5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 10 novembre 2009 e trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appello è infondato e va respinto.<br />	<br />
1.1. Invero, per quanto riguarda la lamentata erroneità della sentenza per non aver rilevato il superamento dei termini di definizione del procedimento disciplinare, a prescindere dal fatto che ciò che rileva non è la data di emissione della sentenza di patteggiamento, che l’appellante riconduce al 10/3/2003, ma quella della sua irrevocabilità che l’Amministrazione, richiamando la delibera del Consiglio centrale di disciplina, riconduce al 12/11/2003, rispetto al quale il procedimento sarebbe tempestivo, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale in tema di procedimento disciplinare a seguito di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., secondo cui la mancanza di un accertamento giudiziale dei fatti che possa far stato nel procedimento disciplinare, e la conseguente necessità di autonomi accertamenti da parte dell’Amministrazione procedente, comportano l’applicabilità non dei termini perentori, di cui all’art. 9, comma secondo, della L. n. 19 del 1990, ma di quelli dinamici, di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957(cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1212 del 3/3/2009; sez. V, 23 giugno 2008, nr. 3102; sez. VI, 21 febbraio 2008, nr. 624; id. 30 ottobre 2006, nr. 6448; id. 14 dicembre 2005, nr. 7105; sez. IV, 5 ottobre 2005, nr. 5362); sez.VI n. 2564 del 3/5/2000).<br />	<br />
In tale ipotesi, l’eventuale superamento dei termini stabiliti dall’art. 9 cit. deve ritenersi irrilevante poiché il procedimento esula dall’ambito di previsione di tale norma, atteso quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 28 maggio 1999 n. 197(Ap. n. 15 del 26/6/2000).<br />	<br />
1.2. Per quanto riguarda, poi, il profilo di censura incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. n. 19/90, in quanto, in coerenza con la sentenza n. 197/99 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la destituzione automatica a seguito di condanna penale, l’Amministrazione non potrebbe applicare la sanzione della destituzione laddove non lo preveda la condanna, va rilevato che nel caso degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria il D.Lgs n. 449 del 30/10/1992 (recante determinazione delle sanzioni disciplinari e regolamentazione dei relativi procedimenti) prevede espressamente una norma, l’art. 6, che contempla, al comma 3, la destituzione all’esito del procedimento disciplinare, nei casi di condanna passata in giudicato per diversi reati, fra cui quelli contro la fede pubblica (qual è quello per cui è intervenuta nei confronti dell’appellante la sentenza patteggiata passata in giudicato).<br />	<br />
2. Per le suesposte considerazioni, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, rigetta l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida in Euro 2000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2010</p>
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