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	<title>1345 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1345 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-1345/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1345</a></p>
<p>S. Romano, Pres., G. Bellucci, Est. Persiste il valore culturale ed il regime di tutela e vincolistico delle opere d&#8217;arte che siano di proprietà  di enti pubblici privatizzati, non rilevando sulla natura del bene la privatizzazione dell&#8217;ente pubblico che a suo tempo le aveva acquistate. Enti pubblici e privati &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-1345/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-1345/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., G. Bellucci, Est.</span></p>
<hr />
<p>Persiste il valore culturale ed il regime di tutela e vincolistico delle opere d&#8217;arte che siano di proprietà  di enti pubblici privatizzati, non rilevando sulla natura del bene la privatizzazione dell&#8217;ente pubblico che a suo tempo le aveva acquistate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Enti pubblici e privati &#8211; Beni culturali &#8211; Privatizzazione dell&#8217;ente pubblico &#8211; Regime di tutela e vincolistico delle opere d&#8217;arte &#8211; Persistenza- Fattispecie<br /> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I beni di una collezione che entrano a far parte del patrimonio di un ente pubblico assumono la qualificazione di beni dichiarati di interesse storico culturale ex lege senza necessità  di accertamento costitutivo. La successiva privatizzazione dell&#8217;ente non incide sul regime di tutela giuridica dei beni, essendo nella specie intrinseco al bene stesso il valore culturale, sicchè esso non può essere perduto in virtà¹ del mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento (fattispecie in cui il Collegio ha precisato che le opere in questione, per essere riconducibili ad autori toscani o gravitanti sull&#8217;area artistica toscana e per essere state rese da tempo accessibili alla visita del pubblico, costituiscono un punto di riferimento della comunità , come evidenziato nella relazione storica e confermato dai cataloghi della collezione)</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/11/2020</div>
<div style="text-align: justify;">N. 01345/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00610/2017 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: justify;"> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 610 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Trotta e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Anichini in Firenze, via Lamarmora, 29;</div>
<div style="text-align: justify;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri 4;</div>
<div style="text-align: justify;">nei confronti</div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Prato, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;</div>
<div style="text-align: justify;">e con l&#8217;intervento di</div>
<div style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> Associazione Pratese Amici dei Musei e dei Beni Ambientali, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mauro Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia, 2;<br /> Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Neri Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</div>
<div style="text-align: justify;">quanto al ricorso originariamente proposto:<br /> &#8211; del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali &#8211; Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Toscana (&#8220;Commissione Regionale&#8221;) n. 28/2017 del 27.2.2017, comunicato con lettera raccomandata del 28.2.2017 (prot. n. 2617 &#8211; Classifica 34.07.07/1.239), ricevuta il 06.3.2017, di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale di cui all&#8217;art. 10, comma 3, lett. a e d del D.lgs. 42/2004 dell&#8217;immobile denominato &#8220;Palazzo dei Conti Alberti (&#038;)&#8221; e relativi beni mobili pertinenziali denominati &#8220;Galleria di Palazzo degli Alberti&#8221;;<br /> &#8211; della &#8220;Relazione Storico-Artistica&#8221; e dell'&#8221;Elenco Beni Mobili Pertinenziali&#8221; allegati al provvedimento e facenti parte integrante dello stesso;<br /> &#8211; della dichiarazione di interesse culturale assunta dalla Commissione Regionale nella seduta del 27.02.2017;<br /> &#8211; della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato del 9.11.2016, prot. n. 00021348, di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per:<br /> 1) la dichiarazione &#8220;&#038; di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 10 comma 3 lett. d) e 13 c. 1 per la collezione denominata &#8220;Galleria di Palazzo degli Alberti&#8221; (&#038;);<br /> 2) il rinnovo e integrazione &#8220;&#038; del riconoscimento dell&#8217;interesse particolarmente importante (&#038;) per l&#8217;immobile denominato &#8220;Palazzo dei Conti Alberti detto l&#8217;Aiale o il Casone, poi sede della Cassa di Risparmio di Prato&#8221; (&#038;), e beni mobili pertinenziali denominati &#8220;Galleria di Palazzo degli Alberti&#8221; con la contestuale dichiarazione di pertinenzialità  della suddetta collezione&#8221;;<br /> &#8211; delle &#8220;Controdeduzioni alle osservazioni della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.&#8221; formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato con nota prot. 3635 del 13.02.2017;<br /> &#8211; di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso;<br /> e per l&#8217;annullamento, chiesto con i motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2020:<br /> &#8211; del decreto del MIBACT &#8211; Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, n 1870 del 20.12.2019, comunicato con lettera raccomandata del 2.3.2020 (prot. n. 4963-P), ricevuta il 6.3.2020, di conferma del giÃ  impugnato decreto del MIBACT &#8211; Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Toscana n 28/2017 del 27.2.2017 (di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale di cui all&#8217;art. 10, co. 3, lett. a) e d) del D.lgs. 42/2004 dell&#8217;immobile denominato &#8220;Palazzo dei Conti Alberti (&#038;)&#8221; e relativi beni mobili pertinenziali denominati &#8220;Galleria di Palazzo degli Alberti&#8221; &#8211; di seguito, il &#8220;Decreto 28/17&#8221;), anche per quanto attiene all&#8217;inclusione dell&#8217;opera pittorica &#8220;Crocifisso con cimitero ebraico&#8221; dell&#8217;artista Giovanni Bellini nell&#8217;elenco dei beni mobili pertinenziali al Palazzo degli Alberti assoggettati alla dichiarazione di interesse culturale;<br /> &#8211; della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato del 23.8.2019 (prot. n. 18642), trasmessa al MIBACT &#8211; Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, recante richiesta di integrazione del Decreto 28/17;<br /> &#8211; di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso.<br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato e del Comune di Prato;<br /> Visti gli atti di intervento ad opponendum dell&#8217;Associazione pratese Amici dei Musei e dei Beni ambientali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">In data 9.11.2016 la Soprintendenza ha comunicato alla Banca Popolare di Vicenza s.p.a. l&#8217;avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lett. d, e art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, avente a oggetto la collezione di opere d&#8217;arte denominata Galleria di Palazzo degli Alberti, giÃ  tutelata ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2 lett. a, del d.lgs. n. 42/2004, nonchè per il rinnovo e l&#8217;integrazione del riconoscimento dell&#8217;interesse particolarmente importante del Palazzo dei Conti Alberti (giÃ  sede della Cassa di Risparmio di Prato) e dei beni mobili pertinenziali denominati Galleria di Palazzo degli Alberti, con contestuale dichiarazione di pertinenzialità  della collezione.<br /> La Banca interessata ha presentato le proprie osservazioni in data 15.12.2016.<br /> Il Ministero dei Beni e delle Attività  culturali, con provvedimento del 27.2.2017, ha infine dichiarato il Palazzo dei Conti Alberti e relativi beni mobili pertinenziali, denominati Galleria di Palazzo degli Alberti, di interesse particolarmente importante ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, lettere &#8220;a&#8221; e &#8220;d&#8221;, del d.lgs. n. 42/2004.<br /> Avverso il suddetto provvedimento e gli atti connessi la società  istante è insorta deducendo:<br /> 1) Violazione dell&#8217;art. 10, comma 3, lett. a, d, e del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dei principi di legalità , trasparenza e leale collaborazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti e manifesta contraddittorietà ; difetto di istruttoria e di motivazione.<br /> L&#8217;Amministrazione, con il gravato provvedimento, ha in parte rinunciato a portare avanti l&#8217;impostazione originariamente prospettata nella comunicazione di avvio del procedimento, ovvero correttamente non ha pìù considerato i beni facenti parte della Collezione quali beni culturali assoggettati a tutela ope legis ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2 lett. a, del d.lgs. n. 42/2004, anche alla luce delle osservazioni della Banca. La relazione storica allegata al provvedimento illustra circa 30 dei 142 dipinti e sculture oggetto della collezione, talchè appare immotivata la decisione di attribuire alla raccolta di Palazzo degli Alberti un valore unitario; la suddetta relazione, benchè richiami l&#8217;art. 10, comma 3, lettere a, d, del d.lgs. n. 42/2004, relativo alla tutela di singoli beni e richiedente la valutazione dell&#8217;interesse particolarmente importante in ordine a ciascuno di essi, ascrive l&#8217;imposizione del vincolo alla valutazione unitaria della collezione e del suo valore identitario nei confronti del territorio toscano.<br /> Le predette motivazioni avrebbero dovuto far attivare un&#8217;azione amministrativa sulla base dell&#8217;art. 10, comma 3, lett. e, del d.lgs. n. 42/2004, che consente l&#8217;imposizione del vincolo sulle collezioni di beni mobili ove sussista una valutazione di eccezionale interesse dell&#8217;insieme dei beni stessi; trattasi di giudizio da rendere in funzione di un parametro di eccezionalità  che è di maggiore intensità  rispetto al parametro dell&#8217;interesse particolarmente importante, quest&#8217;ultimo invocato erroneamente dall&#8217;Amministrazione e previsto da una distinta previsione di legge per la dichiarazione dell&#8217;interesse culturale di singoli beni.<br /> 2) Violazione dell&#8217;art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti, manifesta contraddittorietà , violazione del principio di proporzionalità , difetto di istruttoria e di motivazione.<br /> La motivazione della relazione storica, secondo cui la dichiarazione di interesse particolarmente importante si fonda sul valore identitario della collezione e sul riferimento della stessa alla storia della cultura e delle istituzioni locali, non è adeguatamente contestualizzata in relazione all&#8217;asserito legame storico e fisico tra la collezione e il Palazzo: il legame storico è smentito dal fatto che il Palazzo è chiuso al pubblico dal 2013, mentre negli anni precedenti accoglieva ristretti gruppi di visitatori su appuntamento (non pìù di 1.000 l&#8217;anno), e il ruolo della collezione come riferimento per il contesto territoriale riguarda un passato lontano, risalente al periodo tra gli anni &#8217;80 e la fine degli anni &#8217;90, mentre il legame fisico è smentito dal fatto che la collezione è stata da diversi anni e per oltre un terzo dei suoi elementi dislocata nelle varie sedi della Banca (inoltre, il gravato provvedimento non considera che non sarà  possibile, per vincoli logistici e finanziari, ripristinare a Palazzo degli Alberti l&#8217;allestimento e le modalità  di fruizione che la Cassa di Risparmio di Prato aveva adottato negli anni ottanta e novanta).<br /> L&#8217;atto impugnato impone il ripristino della collocazione della collezione a Prato presso Palazzo degli Alberti senza considerare che l&#8217;allestimento per la fruizione con visite guidate non potrà  essere riproposto (l&#8217;attività  espositiva richiederebbe l&#8217;adeguamento e l&#8217;ammodernamento dei locali nonchè il ripristino di un presidio continuo di vigilanza non compatibili con le condizioni di medio periodo della Banca). La relazione enuncia che l&#8217;interesse culturale della collezione è solo in parte legato al Palazzo degli Alberti (il valore identitario della collezione è nei confronti del territorio, sicchè non deriva da un rapporto storicizzato col Palazzo). L&#8217;imposizione di un vincolo cittadino non è consentita dall&#8217;ordinamento, giacchè il d.lgs. n. 42/2004 prevede, come unica tipologia, la dichiarazione di interesse culturale importante/eccezionale a carattere nazionale. La dichiarata strumentalità  del rapporto tra collezione e Palazzo mette in luce l&#8217;inammissibile tentativo di forzare la disciplina ex d.lgs. n. 42/2004 allo sviato fine di pervenire a un regime di pertinenzialità  della collezione nei confronti di tutto il territorio pratese e toscano.<br /> 3) Violazione dell&#8217;art. 10, comma 3, lett. a, d, del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 11, 23, 41, 42, 47, 97 e 117 comma 1 della Costituzione, degli artt. 16, 17 e 41 della Carta di Nizza, dei principi di certezza del diritto, legalità , proporzionalità , adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa; difetto dei presupposti legali, sviamento di potere.<br /> La dichiarazione di interesse particolarmente importante non è lo strumento idoneo a modificare il regime giuridico del Palazzo (sottoposto al legame pertinenziale della collezione per effetto dell&#8217;atto impugnato e giÃ  vincolato per altri motivi nel 1913). La dichiarazione di necessaria pertinenzialità  della collezione incide sul regime vincolistico dell&#8217;immobile, gravato da un peso pertinenziale immotivato (nell&#8217;atto impugnato non è fatto alcun cenno alla circostanza che il Palazzo abbia ospitato visite guidate delle opere ivi conservate).<br /> 4) Violazione dell&#8217;art. 10, comma 3 lett. a, d, del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; degli artt. 3, 11, 23, 41, 42, 47, 97 e 117, comma 1, della Costituzione, degli artt. 16, 17 e 41 della Carta di Nizza, dei principi di certezza del diritto, legalità , proporzionalità , adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa; difetto dei presupposti legali, sviamento di potere.<br /> L&#8217;impugnato provvedimento individua nella progressiva formazione della collezione da parte della Cassa di Risparmio di Prato, nella collocazione delle opere a Palazzo degli Alberti e nell&#8217;apertura al pubblico del Palazzo (mai dedicato a museo permanente) a partire dagli anni &#8217;80 gli elementi sufficienti a legare la collezione al Palazzo. La progressiva formazione della collezione ha avuto luogo tra gli anni &#8217;60 e &#8217;80, ma il preteso mecenatismo bancario è stato in realtà  un investimento in beni rifugio da parte degli istituti di credito, rispetto al quale la condivisione con il pubblico dei beni acquistati rappresenta un uso secondario rispetto all&#8217;obiettivo di accorta allocazione delle risorse; il vincolo può comportare perdite in conto capitale conseguenti all&#8217;eventuale svalutazione dei beni facenti parte della collezione ed è sproporzionatamente incisivo sul diritto di proprietà  sia perchè Palazzo e collezione troveranno difficilmente un compratore, sia per i costi di gestione di un complesso museale imposto senza che vi sia legittimazione offerta da una norma primaria; siffatto vincolo dovrebbe essere accompagnato da un equo indennizzo.<br /> Il Ministero eccepisce l&#8217;inammissibilità  della censura secondo la quale il vincolo inciderebbe in modo sproporzionato sul diritto di proprietà .<br /> 5) In subordine: contrasto dell&#8217;art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 coi principi di legalità  e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa e di tutela del diritto di proprietà  e della libertà  d&#8217;impresa; violazione degli artt. 16,17 e 41 della Carta di Nizza, degli artt. 3, 9, 23, 41, 42 comma 2, 97 e 117 comma 1 (in relazione all&#8217;art. 1 del prot. add. Cedu).<br /> Ove il TAR adito rigettasse l&#8217;interpretazione secondo cui il d.lgs. n. 42/2004 non legittima il vincolo di codestinazione imposto con l&#8217;atto impugnato, la ricorrente denuncia l&#8217;irragionevole e sproporzionata compressione, senza indennizzo, dei diritti di proprietà  e di impresa, compressione che non deriva dalla natura dei beni ma dal fatto di avere raccolto opere d&#8217;arte e di averle esposte al pubblico nel Palazzo.<br /> In pendenza del gravame la ricorrente si è vista notificare, in data 6.3.2020, il decreto n. 1870 del 20.12.2019 (documento n. 16), confermativo del provvedimento istitutivo del vincolo impugnato col ricorso principale.<br /> Il sopravvenuto decreto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati in giudizio il 19.5.2020, incentrati sulle seguenti censure:<br /> 1) Illegittimità  derivata.<br /> 2) Illegittimità  autonoma per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione (il decreto de quo, pur dando atto della pendenza del ricorso, non ne valuta le censure e non giustifica le ragioni che presiedono alla conferma del vincolo).<br /> Si sono costituiti in giudizio il Comune di Prato, il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città  metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e Prato.<br /> L&#8217;Associazione Pratese Amici dei Musei e dei Beni ambientali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato hanno presentato atto di intervento ad opponendum.<br /> Il Comune di Prato ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso, sull&#8217;assunto dell&#8217;avvenuto trasferimento del Palazzo dei Conti Alberti ad Intesa San Paolo s.p.a..<br /> Il Comune ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per omessa contestazione del carattere di bene culturale ex se della Galleria Palazzo degli Alberti, come da enunciazione, avente carattere meramente dichiarativo, contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento.<br /> All&#8217;udienza del 14 ottobre 2020 la causa è stata posta in decisione.</div>
<div style="text-align: justify;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità  del ricorso, stante la sua infondatezza.<br /> Con la prima censura la ricorrente, premesso che l&#8217;amministrazione non ha confermato l&#8217;indicazione contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento secondo cui vi sarebbe, sui beni della collezione, una tutela ope legis ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 42/2004, deduce che la relazione storica allegata all&#8217;impugnato provvedimento illustra 30 soltanto dei 142 dipinti e sculture della collezione, con la conseguenza che sarebbe immotivata la decisione di attribuire valore unitario alla raccolta di Palazzo degli Alberti; secondo l&#8217;esponente, le motivazioni addotte dal Ministero avrebbero potuto giustificare non la tutela di singoli beni ex art. 10, comma 3, lettere a, d, del d.lgs. n. 42/2004, ma l&#8217;attivazione del procedimento di imposizione del vincolo sull&#8217;intera collezione ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, lett. e, del d.lgs. n. 42/2004, il quale richiede perà² la valutazione di eccezionale interesse dell&#8217;insieme dei beni, il quale rappresenta un parametro di intensità  maggiore rispetto all&#8217;interesse particolarmente importante richiamato nell&#8217;atto impugnato.<br /> La doglianza non è condivisibile.<br /> I beni della collezione in argomento furono acquistati dalla Cassa di Risparmio di Prato quando (prima del 1990) era un ente pubblico. Essa, infatti, acquistà² nel tempo varie opere, le quali, entrando a far parte del patrimonio di un ente pubblico, hanno assunto la qualificazione di beni dichiarati di interesse storico culturale ex lege, secondo quanto previsto dall&#8217;allora vigente art. 4 della legge n. 1089 del 1939 (si vedano anche gli artt. 11, 14, 23 e 24 della legge stessa), in forza del quale i beni di interesse storico o artistico appartenenti agli enti pubblici erano di per se stessi, senza necessità  di accertamento costitutivo, assoggettati al regime normativo di tutela delineato nella legge n. 1089/1939 (TAR Abruzzo, 20.4.1990, n. 333).<br /> La successiva &#8220;privatizzazione&#8221; della Cassa di Risparmio non ha inciso sul regime di tutela ex lege ab origine dei beni, derivante dall&#8217;essere il soggetto acquirente un ente pubblico. Peraltro, il particolare regime di tutela ope legis (il quale prescinde dall&#8217;esistenza di un atto dichiarativo o costitutivo del vincolo) trova conferma nell&#8217;art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004.<br /> Se è vero che secondo un certo indirizzo giurisprudenziale la tutela automatica del bene di interesse storico, culturale o artistico acquistato da un ente pubblico non sarebbe &quot;convertibile&quot; o &quot;rinnovabile&quot; una volta mutatosi in privato il titolare, talchè ai fini della tutela occorre imporre un nuovo vincolo (Cons. Stato, VI, 13.11.1963, n. 814), è altrettanto vero che pìù recentemente l&#8217;Adunanza Generale del Consiglio di Stato, con parere n. 4 del 14.4.2011, nel valutare la portata applicativa dell&#8217;art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 (secondo cui lo speciale procedimento disciplinato dall&#8217;art. 12 vale anche qualora i soggetti proprietari mutino in qualunque modo la loro natura giuridica), ha ravvisato nella norma l&#8217;espressione di un principio generale secondo il quale &#8220;quella di bene culturale costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso, sicchè essa non può essere perduta in virtà¹ del semplice mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento&#8221;; secondo l&#8217;Adunanza Generale &#8220;l&#8217;espressa applicabilità  delle disposizioni sulla verifica dell&#8217;interesse culturale alle cose di proprietà  di enti che mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004) sembra costituire un indice significativo sia della persistenza del valore culturale delle cose appartenenti a soggetti sottoposti a processi di privatizzazione, anche dopo di questa, sia della normale irrilevanza dei processi di privatizzazione al fine di far derivare da essi l&#8217;esclusione delle cose di proprietà  degli enti privatizzati dal regime di tutela&#8221;: la nuova disposizione &#8220;trova la propria giustificazione e il proprio presupposto nell&#8217;affermazione della persistenza dell&#8217;interesse culturale delle cose di proprietà  di enti pubblici privatizzati&#038;&#8221;.<br /> Tali argomentazioni, che il Collegio condivide, valorizzano in senso generale il dato dell&#8217;acquisto del bene da parte dell&#8217;ente pubblico al punto da ritenere persistente il valore culturale anche dopo la privatizzazione. Ed infatti la permanenza della tutela dei beni anche qualora i soggetti cui essi appartengano mutino natura giuridica è pure prevista dall&#8217;art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, riferito alle cose di cui al comma 2 dell&#8217;art. 10 e quindi direttamente rilevante ai fini dell&#8217;individuazione del regime giuridico dei beni di interesse della ricorrente: &#8220;questa norma ribadisce&#038;il principio dell&#8217;irrilevanza del mutamento del regime giuridico al fine del permanere del valore culturale dei beni in questione; principio questo che ha la propria ratio nel permanere dell&#8217;oggettivo valore culturale di tali beni e della loro rilevanza ai fini della tutela&#8221; (pagina 18 del parere dell&#8217;Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 4 del 2011).<br /> Sia l&#8217;art. 12, comma 9, sia l&#8217;art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 sono applicabili anche ai casi di processi di privatizzazione intervenuti prima della loro entrata in vigore: poichè le suddette norme esplicitano la persistenza dell&#8217;interesse culturale delle cose di proprietà  di enti sottoposti a processi di privatizzazione, sarebbe incongruo ritenere che esse non possano trovare applicazione anche nei confronti di cose di proprietà  di enti che siano stati privatizzati prima della loro entrata in vigore (si pone in tal senso il citato parere dell&#8217;Adunanza Generale).<br /> Nel caso di specie, oltre a valere la circostanza degli acquisti da parte dell&#8217;allora ente pubblico Cassa di Risparmio di Prato, rileva il fatto che la vocazione pubblica delle opere artistiche oggetto dell&#8217;atto impugnato ha trovato riscontro nell&#8217;apertura al pubblico della galleria di Palazzo degli Alberti, che le ospitava e che le ospita tuttora (si veda la relazione storico artistica della Commissione regionale per il patrimonio culturale).<br /> 2. Per quanto riguarda invece la dichiarazione di interesse particolarmente importante, espressa nell&#8217;atto impugnato ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, il Collegio osserva che la relazione storico artistica ad esso annessa dÃ  contezza del fatto che tutti i beni in questione (e non solo una parte di essi), nel loro insieme, testimoniano l&#8217;identità  del comprensorio, sia in ragione della relazione col Palazzo, sia in quanto ricompongono un segmento rilevante del patrimonio culturale pratese o, in modo pìù ampio, toscano.<br /> Pertanto, il valore identitario delle opere de quibus e la connessa dichiarazione di interesse particolarmente importante trovano un&#8217;adeguata motivazione, la quale giustifica il vincolo apposto su ciascun bene, la cui storia e il cui radicamento nel territorio sono la ragione del vincolo imposto ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, lett. a, d, del d.lgs. n. 42/2004.<br /> Il citato art. 10, alla lettera d, non Ã ncora il valore dei beni di interesse particolarmente importante alla testimonianza di un&#8217;identità  nazionale o ultraregionale: la norma fa invece riferimento, in senso pìù omnicomprensivo, all&#8217;identità  delle istituzioni pubbliche o collettive, tra le quali rientra anche l&#8217;identità  di una provincia o di una regione.<br /> Non rileva, in senso contrario alla scelta espressa nell&#8217;atto impugnato, la lettera &#8220;e&#8221; del citato art. 10 comma 3, riguardante l&#8217;eccezionale interesse che le collezioni devono rivestire per soggiacere alla tutela del d.lgs. n. 42/2004. Invero, il valore identitario giustificante lo speciale regime di salvaguardia per beni di interesse particolarmente importante ex lettera &#8220;d&#8221; dell&#8217;art. 10 può essere assunto non solo dal singolo bene, ma anche da pìù beni che insieme concorrono a formare una comune testimonianza. Inoltre, la citata lettera &#8220;e&#8221; del comma 3 esclude dal proprio ambito di applicazione le cose ricomprese nel comma 2, il quale rileva nel caso di specie alla stregua delle considerazioni espresse nella sopra esposta pronuncia dell&#8217;Adunanza Generale.<br /> 3. Con la seconda censura la ricorrente sostiene che la motivazione della relazione storica non è adeguatamente contestualizzata in relazione all&#8217;asserito legame tra collezione e Palazzo, ed anzi tale legame sarebbe smentito dal fatto che quest&#8217;ultimo è chiuso al pubblico dal 2013 e negli anni precedenti accoglieva ristretti gruppi di visitatori su appuntamento (non pìù di mille l&#8217;anno), mentre il ruolo della collezione come riferimento per il contesto territoriale attiene ad un passato lontano e il legame fisico è contraddetto dalla circostanza che oltre un terzo della collezione è stato dislocato nelle varie sedi della banca. L&#8217;esponente deduce altresì¬ che l&#8217;allestimento di Palazzo degli Alberti per la fruizione con visite guidate non potrà  essere riproposto (occorrendo l&#8217;ammodernamento dei locali) e che, stando alla relazione storica, l&#8217;interesse culturale della collezione è solo in parte legato al Palazzo (il valore identitario è nei confronti del territorio, sicchè non discende da un rapporto storicizzato col Palazzo). L&#8217;istante aggiunge che l&#8217;ordinamento non consente l&#8217;imposizione di un vincolo cittadino ma prevede l&#8217;unica tipologia dell&#8217;interesse culturale importante/eccezionale a carattere nazionale.<br /> Il mezzo non può essere accolto.<br /> Le opere in questione, per essere riconducibili ad autori toscani o gravitanti sull&#8217;area artistica toscana e per essere state rese da tempo accessibili alla visita del pubblico, costituiscono un punto di riferimento della comunità , come evidenziato nella relazione storica e confermato dai cataloghi della collezione.<br /> L&#8217;interruzione, nel 2013, delle visite al pubblico (dopo decenni di pubblica fruizione) e lo smembramento della collezione per un terzo costituiscono circostanze contingenti che non valgono a fare venire meno il valore identitario della collezione, formatosi per effetto della natura delle opere in questione e del ruolo della Galleria con i suoi beni maturato in decenni, a partire dagli anni &#8217;80. Tale ruolo, inoltre, trova riconoscimento e attualizzazione nell&#8217;accordo con cui la ricorrente e la Banca Intesasanpaolo (acquirente dell&#8217;immobile) hanno definito termini e modalità  per gestire e custodire le opere al fine di ottemperare al vincolo (documenti n. 7, 8, 9 e 10 depositati in giudizio dal Ministero il 3.3.2020); inoltre quest&#8217;ultima è stata autorizzata ad adeguare gli spazi della Galleria (documento n. 11 depositato in giudizio in data 3.3.2020). Risulta quindi dimostrato che non sussiste l&#8217;ipotizzata impossibilità  di ripristinare l&#8217;allestimento delle opere.<br /> 4. Nè può parlarsi di interesse culturale a valenza esclusivamente locale nel caso in esame. Occorre infatti considerare che il gravato provvedimento viene giustificato non solo adducendo il legame delle opere con il territorio toscano e con il luogo in cui esse sono state ospitate e il loro valore identitario (che, ai sensi della lettera &#8220;d&#8221; del comma 3 dell&#8217;art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, non deve necessariamente corrispondere all&#8217;identità  nazionale ma può ben assumere il ruolo di testimonianza artistica legata a un certo territorio infranazionale), ma anche la rilevanza nazionale dei beni, dovuta al pregio artistico derivante dall&#8217;essere opera di &#8220;maestri assoluti del Rinascimento fiorentino&#8221; o di protagonisti del novecento toscano; si tratta quindi di opere di autori non solo nati o maturati nel territorio pratese o toscano, ma di risonanza nazionale, tanto che l&#8217;Amministrazione, con l&#8217;atto impugnato, ha fatto leva non solo sulla lettera &#8220;d&#8221;, ma anche sulla lettera &#8220;a&#8221; del comma 3 dell&#8217;art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.<br /> Peraltro la lettera &#8220;d&#8221; del comma 3 dell&#8217;art. 10, nel suo ampio tenore letterale, giustifica l&#8217;istituzione del vincolo di tutela sul presupposto del significativo legame dell&#8217;opera con un certo momento storico e/o con una certa epoca, o dell&#8217;essere essa un&#8217;originale espressione di un certo modello artistico, ancorchè si tratti di un contesto storico riferito ad una comunità  locale o regionale ed a prescindere dalla notorietà  dell&#8217;autore, la quale invece assurge a decisivo rilievo nei casi di cui alla lettera &#8220;a&#8221; del citato art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004.<br /> 5. Con la terza doglianza l&#8217;esponente afferma che la dichiarazione di interesse particolarmente importante è inidonea a modificare il regime giuridico del Palazzo; la relazione storico artistica correttamente fa riferimento al pregio architettonico del Palazzo, mentre l&#8217;atto impugnato, nella sezione relativa al Palazzo, non adduce a motivazione il fatto che esso abbia ospitato visite guidate delle opere o che sia stato percepito dalla comunità  pratese come sede espositiva di rilievo primario; pertanto la dichiarazione di pertinenzialità  della collezione incide surrettiziamente sul regime vincolistico dell&#8217;immobile, che si trova gravato da un vincolo pertinenziale non necessario e non adeguatamente motivato in rapporto alla sua realtà  storico fattuale.<br /> Il mezzo non ha pregio.<br /> In data 26.6.2017, in pendenza del gravame, Intesa Sanpaolo s.p.a. è divenuta proprietaria del Palazzo degli Alberti. Trova quindi applicazione sul piano processuale l&#8217;art. 111 c.p.c..<br /> Tuttavia, il suddetto istituto bancario risulta acquiescente all&#8217;istituzione del vincolo pertinenziale sull&#8217;immobile, avendo chiesto in data 26.7.2019 e ottenuto in data 29.11.2019 l&#8217;autorizzazione ad eseguirvi lavori di adeguamento funzionali alla collocazione delle opere in questione (documenti n. 10 e 11 depositati in giudizio il 3.3.2020).<br /> In ogni caso, la relazione storico artistica (richiamata nell&#8217;atto impugnato) motiva il carattere pertinenziale della collezione nei confronti del Palazzo facendo leva sul &#8220;legame fra l&#8217;intera collezione e il luogo dove è stata raccolta e ospitata (sin dagli anni &#8217;30 del novecento) come punto di riferimento per l&#8217;intero contesto territoriale cui la collezione appartiene&#8221;.<br /> Il prolungato rapporto tra l&#8217;insieme delle opere in questione e l&#8217;edificio, su cui si è soffermata la relazione storico artistica costituente parte integrante della dichiarazione di interesse ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, lettere &#8220;a&#8221; e &#8220;d&#8221;, del d.lgs. n. 42/2004, costituisce idonea motivazione del vincolo pertinenziale.<br /> 6. Con il quarto motivo la deducente sostiene che il preteso mecenatismo che ha portato negli anni a formare la collezione è stato in realtà  un investimento in beni rifugio; aggiunge che il vincolo può comportare perdite in conto capitale conseguenti all&#8217;eventuale svalutazione dei beni della collezione, è sproporzionatamente incisivo sul diritto di proprietà  e difetta di un equo indennizzo. Secondo la ricorrente, inoltre, la progressiva formazione della collezione, la sua collocazione nel Palazzo degli Alberti e l&#8217;apertura al pubblico del medesimo non sono elementi sufficienti a legare stabilmente la collezione all&#8217;immobile.<br /> Il rilievo è infondato.<br /> L&#8217;acquisto delle opere in questione fu effettuato dall&#8217;allora ente pubblico Cassa di Risparmio di Prato, la quale per proprio statuto eseguiva anche attività  di interesse pubblico; coerentemente a tale vocazione, gli acquisti dei beni artistici rispondevano a scopi di interesse della collettività  e non ad un fine di lucro, come dimostrano l&#8217;organizzazione delle visite guidate nel Palazzo e la pubblicizzazione, anche tramite cataloghi, delle opere stesse e della loro fruibilità  alla visita del pubblico. In tal modo si delineavano una serie di acquisti di beni mobili di interesse artistico e culturale e un conseguente ritorno d&#8217;immagine per la banca, determinato dalla dislocazione delle opere nel Palazzo e dall&#8217;organizzazione di giornate di apertura al pubblico per la mostra dei beni in questione.<br /> La pregressa appartenenza congiunta alla Cassa di Risparmio di Prato delle opere e del Palazzo e la connessa consolidata destinazione di spazi dell&#8217;immobile alla collocazione di esse hanno giustificato il riconoscimento del vincolo pertinenziale, che, come visto, appare peraltro accettato dall&#8217;istituto bancario acquirente del Palazzo degli Alberti.<br /> In ogni caso, il legame tra la collezione e il luogo in cui la stessa è stata fin dall&#8217;origine raccolta imprime al secondo il valore identitario proprio della prima (si veda la pagina 7 della relazione storico artistica): entrambi rivestono, nel loro insieme, un interesse particolarmente importante quale testimonianza dell&#8217;identità  toscana, donde il vincolo pertinenziale.<br /> Nè è dovuto un indennizzo, trattandosi di beni rientranti, per proprie caratteristiche costitutive, in una categoria generale prefigurata dal legislatore e, comunque, giÃ  assoggettati ab origine a regime di tutela ex lege per il fatto di essere stati a suo tempo acquistati dall&#8217;allora ente pubblico.<br /> 7. Con il quinto motivo l&#8217;istante denuncia, in via subordinata, l&#8217;irragionevole e sproporzionata compressione, senza indennizzo, dei diritti di proprietà  e d&#8217;impresa, compressione determinata dal fatto di avere raccolto opere d&#8217;arte e scelto di averle esposte al pubblico all&#8217;interno del Palazzo. In ragione di ciò, la ricorrente ritiene che l&#8217;art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 sia incompatibile con i principi costituzionali ed eurounitari di legalità  e proporzionalità  e di tutela del diritto di proprietà  e della libertà  d&#8217;impresa. La ricorrente, in via ulteriormente subordinata, chiede la remissione alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 16, 17 e 41 della Carta di Nizza e con gli artt. 3, 9, 23, 41, 42 comma 2, 97 e 117 comma 1 della Costituzione.<br /> La censura è manifestamente infondata.<br /> I beni in questione, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;atto applicativo impugnato dalla ricorrente, sono assoggettati ad un regime di tutela e vincolistico che trae ragione dalle loro caratteristiche intrinseche, tipizzate dalle norme legislative di riferimento e rilevanti da sè sole (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004) o a seguito dell&#8217;accertamento della competente autorità  statale (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004). Trattasi di beni il cui pubblico interesse (sotto il profilo artistico, storico, identitario, ecc.), anche nei casi in cui debba essere dichiarato dall&#8217;Amministrazione, è insito nelle loro caratteristiche costitutive intrinseche.<br /> Pertanto è giustificata l&#8217;omessa previsione di un indennizzo, nè vi è lesione del diritto di proprietà  o del diritto d&#8217;impresa, trattandosi di connotazioni ontologicamente ascrivibili a beni appartenenti a determinate categorie generali tipizzate dal legislatore.<br /> Inoltre, poichè nel caso di specie, come visto nella trattazione del primo motivo, rileva un vincolo attinente alla generalità  di beni rientranti nella previsione dell&#8217;art. 4 della legge n. 1089/1939 e dell&#8217;art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, essendo stati acquisiti dall&#8217;ente pubblico Cassa di Risparmio di Prato ed assumendo perciò un interesse pubblico giÃ  prima dell&#8217;acquisto da parte della ricorrente, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile alcuna violazione della Carta di Nizza o della Costituzione e alcun obbligo di indennizzo.<br /> 8. Pertanto il ricorso principale va respinto; per le stesse ragioni deve essere respinta la prima censura dedotta coi motivi aggiunti, incentrata sull&#8217;illegittimità  derivata.<br /> 9. Con la seconda doglianza dedotta con i motivi aggiunti l&#8217;esponente lamenta che l&#8217;impugnato decreto, pur dando atto della pendenza del ricorso, non ne valuta le censure e non giustifica la conferma del vincolo.<br /> Il rilievo non ha pregio.<br /> Il sopravvenuto decreto assume a presupposto la pregressa sottoposizione del &#8220;Crocifisso con cimitero ebraico&#8221; di Giovanni Bellini a condizione (rectius: riserva) sospensiva, riserva che è stata sciolta con la revoca della pertinenza istituita tra detta opera e il complesso denominato Palazzo Thiene. Lo scioglimento di detta riserva da parte della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, costituente decisivo elemento di novità , ha costituito l&#8217;unica motivazione del decreto oggetto dei motivi aggiunti, il quale ha esteso a tale opera gli effetti del provvedimento n. 28/2017, impugnato col ricorso introduttivo.<br /> Orbene, l&#8217;Ente non aveva alcun obbligo di motivare la propria decisione alla luce dei motivi di ricorso: essa è radicata sui persistenti effetti del vincolo previsto nel decreto n. 28/2017 e sullo scioglimento della predetta riserva. La proposizione del ricorso non obbliga l&#8217;Ente ad un riesame dell&#8217;atto impugnato o al rinnovo dell&#8217;istruttoria, ben potendo esso scegliere di adottare un atto meramente confermativo o di non riprovvedere in alcun modo, essendosi giÃ  determinato.<br /> In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.</div>
<div style="text-align: justify;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, li respinge.<br /> Condanna la ricorrente a corrispondere al Ministero dei Beni e delle Attività  culturali, al Comune di Prato, all&#8217;Associazione Pratese Amici dei Musei e dei Beni Ambientali e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato la somma di euro 2.000 (duemila) per ciascuno, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente</div>
<div style="text-align: justify;">Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br /> Silvia De Felice, Referendario  Â </div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2015 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-3-2015-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-3-2015-n-1345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2015 n.1345</a></p>
<p>Pres.Romeo &#8211; Est. D’Alessio Ministero dell’Interno(Avv. Gen. Stato) / Rizzani de Eccher S.p.a. e Tiliaventum soc. cons. a.r.l.(Avv.ti A. Clarizia e A. Gemma) illegittima l&#8217;informativa antimafia fondata su fatti recenti irrilevanti e su singoli rapporti parentali o contrattuali se manca l&#8217;indicazione del condizionamento nell&#8217;attualità 1) Contratti della P.A. – Disciplina</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-3-2015-n-1345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2015 n.1345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Romeo  &#8211; Est. D’Alessio <br /> Ministero dell’Interno(Avv. Gen. Stato) / Rizzani de Eccher S.p.a. e Tiliaventum soc. cons. a.r.l.(Avv.ti A. Clarizia e A. Gemma)</span></p>
<hr />
<p>illegittima l&#8217;informativa antimafia fondata su fatti recenti irrilevanti e su singoli rapporti parentali o contrattuali se manca l&#8217;indicazione del condizionamento nell&#8217;attualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della P.A. – Disciplina antimafia – Informativa antimafia interdittiva  – Attualità del condizionamento- Necessità.</p>
<p>2) Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Elementi indiziari– Rapporto di parentela con un soggetto sottoposto a procedimento penale– Insufficienza – Ragioni .</p>
<p>3) Contratti della P.A. – Interdittiva antimafia – Impresa di grandi dimensioni- Elementi indiziari- Subappalto – Adozione idonee procedure di controllo- Assenza di provvedimenti interdittivi per le imprese subappaltatrici- Irrilevanza – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) L’interdittiva prefettizia può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti nel tempo, quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi (anche più risalenti) raccolti, possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell’attività dell’impresa. Qualora l’ attuale condizionamento non risulti sufficientemente provato dai fatti più recenti (che non assumono oggettivamente la stessa rilevanza di quelli molto risalenti nel tempo) non può quindi ritenersi  giustificato  un provvedimento interdittivo antimafia.</p>
<p>2) Il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), dovendo l’informativa antimafia indicare (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti.</p>
<p>3) Qualora manchino  rilevanti elementi, non si può ritenere che un’impresa di grandi dimensioni sia condizionata dalla malavita organizzata solo per aver affidato in subappalto una porzione non consistente di lavori e per importi non particolarmente rilevanti ad un’impresa risultata collegata alla malavita organizzata, specie quando tale grande impresa abbia dimostrato di aver posto in essere procedure di controllo (anche antimafia) nella gestione dei subappalti e quando le imprese alle quali è stato affidato il subappalto non siano  state a loro volta destinatarie di provvedimenti interdittivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8764 del 2014, proposto dal:<br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., dalla Prefettura di Udine &#8211; U.T.G., in persona del Prefetto p.t., e dal Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rizzani de Eccher S.p.A. e Tiliaventum soc. cons. a r. l., in persona del legale rappresentante p.t. Marco de Eccher, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Andrea Gemma, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p>nei confronti di<br />
Autovie Venete S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Moreschini e Giuseppe Campeis, con domicilio eletto presso Paola Moreschini in Roma, Piazza dell&#8217;Orologio n. 7;<br />
Pizzarotti &#038; C. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio. </p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. 457 del 29 agosto 2014, resa tra le parti, concernente l’emanazione di interdittiva antimafia e la conseguente revoca dell’affidamento dei lavori di realizzazione di un tratto della terza corsia dell&#8217;autostrada A4.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rizzani de Eccher S.p.A. e di Autovie Venete S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Gemma, Giuseppe Campeis e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- La società Rizzani de Eccher ha impugnato davanti al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia l’interdittiva antimafia, comunicata dal Prefetto di Udine con nota del 9 giugno 2014, nonché il decreto, n. 281 del 24 luglio 2014, con il quale il Commissario delegato per l&#8217;emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia &#8211; Trieste) ed il raccordo Villesse &#8211; Gorizia, preso atto della disposta interdittiva, ha revocato il precedente decreto n. 59 del 3 maggio 2010, nella parte in cui aveva disposto l&#8217;affidamento in favore della suddetta società dei lavori per la realizzazione di un tratto della terza corsia dell&#8217;autostrada A4.<br />
2.- Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 457 del 29 agosto 2014, resa in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ha accolto il ricorso.<br />
Il T.A.R., dopo aver ricordato i principi che sono stati elaborati dalla giurisprudenza in materia di interdittiva antimafia e dopo aver premesso che gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, con una valutazione che deve essere effettuata in relazione «<i>al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri</i>», ha ritenuto che «<i>le carenze dell’interdittiva prefettizia impugnata non riguardano solo i singoli episodi, ma soprattutto il collegamento tra di loro, affatto mancante e nemmeno enunciato nell’atto prefettizio se non con indimostrate affermazioni apodittiche</i>».<br />
Invero, ha aggiunto il T.A.R., «<i>nella sua parte finale (pagina 13) l’interdittiva prefettizia si limita a richiamare le condanne relative alla vicenda siciliana, la mancata riabilitazione e l’affidamento di lavori in subappalto a ditte implicate con la mafia</i>» ma non sono spiegati «<i>neppure a grandi linee i collegamenti tra le varie vicende, non si paragona ogni singolo aspetto all’entità dei lavori, al numero dei subappalti e al fatturato globale della ditta, attualmente (2013) con un portafoglio lavori pari a 2.317 milioni di euro, ricavi pari a 572 milioni e 2732 dipendenti</i>».<br />
Secondo il T.A.R, «<i>le vicende poste a fondamento dell’interdittiva prefettizia … risultano in gran parte risalenti nel tempo, scollegate tra di loro, in carenza di un disegno unitario complessivo e comunque alquanto modeste in relazione all&#8217;attività della ditta, sia dal punto di vista numerico, sia infine dal punto di vista economico</i>». Con la conseguenza che non risulta «<i>dimostrato un quadro sufficientemente preciso, anche se solo indiziario, in grado di sorreggere un giudizio di possibilità d’infiltrazione mafiosa</i>».<br />
3.- L’Amministrazione ha appellato l’indicata sentenza, ritenendola erronea sotto diversi profili, ed ha contestato analiticamente, in relazione agli elementi sui quali si è basata l’interdittiva, le affermazioni fatte dal giudice di primo grado.<br />
All’appello si sono opposte le società Rizzani de Eccher e Tiliaventum.<br />
3.1.- La società Autovie Venete, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’appello per difetto di notifica alle parti interessate a contraddire.<br />
Ma l’eccezione, a prescindere da ogni questione sulla posizione processuale rivestita dalla società Autovie Venete, è infondata tenuto conto che l’appello (della sentenza che era stata notificata all’Amministrazione il 15 settembre 2014) è stato presentato alla notifica per tutte le parti, in data 15 ottobre 2014, e solo per precauzione è stato successivamente rinotificato, per le ragioni esposte dall’Avvocatura dello Stato nella memoria in data 21 dicembre 2014, nei confronti delle società Rizzani de Eccher S.p.A. e Tiliaventum, destinatarie del provvedimento interdittivo e della conseguente revoca dell’affidamento dei lavori di realizzazione di un tratto della terza corsia dell&#8217;autostrada A4, che si sono costituite regolarmente in giudizio e non hanno sollevato alcuna eccezione in proposito.<br />
3.2.- Ciò rende superflua ogni questione sull’applicabilità alla fattispecie del termine dimezzato relativo al rito per i giudizi in materia di appalti.<br />
Peraltro giustamente l’Avvocatura dello Stato ha ricordato i principi espressi in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 17 del 31 luglio 2014.<br />
4.- Nel merito, la Sezione ritiene che l’appello, anche se ben articolato, non possa essere accolto.<br />
L’impugnata interdittiva, che pure è frutto di un’ampia ed approfondita attività investigativa, fornisce, infatti, un quadro indiziario che si basa su fatti che sono risalenti nel tempo, di sicura consistenza, e fatti più recenti nei quali invece non si riescono a cogliere elementi indiziari tali da giustificare, anche nel collegamento con le vicende più risalenti, un provvedimento interdittivo che produce effetti di sicura gravità per ogni azienda e a maggior ragione per una azienda che è leader nel mercato delle costruzioni stradali.<br />
I risultati delle articolate indagini svolte dall’Amministrazione, che costituiscono il presupposto dell’interdittiva, non sembrano dimostrare, quindi, nel loro complesso, la sussistenza di elementi tali da far ritenere possibile, anche solo a livello indiziario, un condizionamento attuale, da parte della criminalità organizzata, dell’attività dell’impresa resistente.<br />
5.- Invero, l’interdittiva si fonda su fatti oggettivamente più rilevanti (le vicende siciliane e napoletane), che risalgono alla fine degli anni 80 e all’inizio degli anni 90 (le vicende siciliane) e alla metà degli anni 90 (le vicende giudiziarie napoletane), che sono quindi risalenti nel tempo (e che non hanno dato luogo, in precedenza a provvedimenti interdittivi), e su fatti più recenti (le vicende di Aviano e Portopiccolo a Sistiana) che non assumono oggettivamente la stessa rilevanza indiziaria del necessario condizionamento dell’impresa da parte della malavita organizzata.<br />
Altri fatti poi descritti nell’interdittiva dimostrano il mancato rispetto da parte dell’impresa (e dei suoi rappresentanti) di disposizioni di legge (per lo più di natura tributaria) che possono anche determinare la possibile irrogazione di sanzioni da parte dell’ordinamento ma che non sono indice di quel condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata che costituisce il presupposto dell’interdittiva antimafia i cui effetti, come si è detto, sono particolarmente gravi per un’impresa che ha raggiunto rilevanti dimensioni nel settore nazionale ed europeo delle infrastrutture stradali.<br />
6.- Come ha riassunto il T.A.R., dopo aver analizzato in modo dettagliato (dal punto 9 della sentenza) le singole vicende sulle quali si è basata l’interdittiva:<br />
«- <i>la vicenda siciliana del 1993 è troppo risalente per cui manca ogni sua attualizzazione;</i> <br />
<i>&#8211; la vicenda napoletana oltre che anch’essa risalente, si è conclusa con assoluzioni piene;</i> <br />
<i>&#8211; la vicenda di Pordenone è costituita da un episodio isolato senza riferimento alla mafia;</i> <br />
<i>&#8211; i lavori di Aviano sono stati già controllati a livello militare per cui ogni interferenza non poteva essere nota alla ditta ricorrente;</i> <br />
<i>&#8211; quanto ai lavori di Portopiccolo a Sistiana, i condizionamenti mafiosi non sono dimostrati e riguardano una parte minima e quantitativamente non significativa dei subappalti, riferita a ditte tutte certificate e nessuna destinataria di interdittiva al momento dell’affidamento del subappalto;</i> <br />
<i>&#8211; le altre vicende tributarie e fiscali appaiono infine ultronee rispetto a ogni reato di mafia»</i>.<br />
7.- A prescindere da qualche possibile imprecisione (ed enfasi) contenuta nella sentenza appellata (evidenziata dall’avvocatura dello Stato), deve, pertanto, ritenersi sostanzialmente condivisibile, pur con qualche precisazione terminologica, la conclusione raggiunta dal giudice di primo grado secondo cui «<i>le vicende poste a fondamento dell’interdittiva…» </i>non sono «<i>in grado di sorreggere un giudizio di possibilità d’infiltrazione mafiosa</i>».<br />
8.- La Sezione ritiene peraltro di dover aggiungere, anche in relazione alle censure sollevate dall’Avvocatura dello Stato nel suo appello, che le vicende siciliane e napoletane, dettagliatamente descritte nell’interdittiva prefettizia, avrebbero potuto anche avere rilevanza (ai fini di una interdittiva) se i fatti descritti fossero stati più recenti e comunque in grado di dimostrare o far supporre un condizionamento attuale dell’attività dell’impresa da parte della criminalità organizzata.<br />
Per quanto riguarda la vicenda siciliana, non può, infatti, non disconoscersi il rilievo delle condanne (patteggiate) subite da Claudio de Eccher nel 1994, per corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio in concorso, e nel 1995, per associazione a delinquere, turbativa libertà degli incanti e corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio, così come la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis c.p.) del dipendente geometra Li Pera Giuseppe, ed analogamente non può non disconoscersi il rilievo dei fatti accertati nel giudizio penale che ha visto coinvolti Claudio e Marco de Eccher per la vicenda napoletana (poi peraltro conclusasi con l’assoluzione degli stessi dal reato di cui al 416 bis c.p. e la riparazione per l’ingiusta detenzione di Claudio de Eccher), ma tali fatti, a prescindere da ogni altra valutazione, sono oramai molto risalenti nel tempo ed appaiono peraltro anche non collegati fra loro e comunque non sono tali da provare un condizionamento attuale dell’impresa e giustificare oggi un provvedimento interdittivo.<br />
8.1.- Tale conclusione non si pone peraltro in contrasto con il principio che questa Sezione ha costantemente affermato (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato Sez. III, n. 305 del 23 gennaio 2015), secondo cui l’interdittiva può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti nel tempo, quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi (anche più risalenti) raccolti, possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell’attività dell’impresa.<br />
8.2.- Ma tale attuale condizionamento, nella fattispecie, non risulta sufficientemente provato dai fatti più recenti (che non assumono oggettivamente la stessa rilevanza di quelli molto risalenti nel tempo) descritti nell’interdittiva prefettizia impugnata.<br />
8.3.- Né risulta sufficiente per provare un legame attuale con la vicenda siciliana il riferimento, contenuto nell’interdittiva, all’incarico rivestito nella società da Francesca Deffendi, figlia di Gianfranco Deffendi (a sua volta ex manager della società), condannato nel 1994 e nel 1997 nello stesso procedimento che aveva portato alle condanne di Claudio de Eccher.<br />
8.4.- Peraltro deve essere ribadito il principio secondo il quale il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), dovendo l’informativa antimafia indicare (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti (da ultimo, Consiglio di Stato Sez. III, n. 305 del 23 gennaio 2015 cit.).<br />
9.- Non si può poi giungere a conclusione diversa per la vicenda di Pordenone (riguardante la condanna di de Eccher Claudio nel 1994, con sentenza patteggiata, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, per fatti verificatisi nel 1987), trattandosi (anche in tal caso) di vicenda risalente nel tempo non in grado di dimostrare un attuale condizionamento dell’impresa.<br />
10.- Per quanto riguarda i lavori nella base militare americana di Aviano, l&#8217;informativa ha fatto riferimento al pagamento di alcune fatture per lavori dati in subappalto (per un totale di poco superiore ai 50.000 euro) ad una ditta (la CIM Costruzioni Industriali di Gela) risultata implicata in attività mafiose. <br />
Nell’informativa si fa poi riferimento ad irregolarità nell’assunzione di operai ed alla circostanza che Marco de Eccher era stato indagato (e poi prosciolto) nell’inchiesta che aveva riguardato anche la suddetta CIM Costruzioni Industriali.<br />
L’informativa ha fatto inoltre riferimento all’accertata presenza nel cantiere di numerosi lavoratori con precedenti di polizia anche per associazione a delinquere di stampo mafioso.<br />
10.1.- In proposito si deve osservare, come ha fatto anche il T.A.R., che risulta oggetto di contestazione solo uno dei rapporti di subappalto (a fronte di ben 237 subappalti con altre ditte), per un importo complessivo molto modesto, di circa € 50.000, a fronte di lavori che prevedevano una spesa complessiva di circa 564 milioni di dollari e che erano stati aggiudicati alla resistente Rizzani de Eccher per circa 100 miliardi di lire.<br />
10.2.- Anche tale vicenda non è poi recente (risale agli anni 2001 e 2002) e non prova, anche per la sua modesta rilevanza, l’esistenza di un condizionamento attuale dell’impresa.<br />
Peraltro la Rizzani de Eccher ha anche dichiarato (e tale circostanza non è stata smentita) che dopo aver sottoscritto il contratto con la CIM Costruzioni Industriali il 15 novembre 2001 ha poi risolto il rapporto con tale società per inadempimenti contrattuali (con la conseguente modestia delle prestazioni fatturate). E ciò proverebbe ulteriormente la «<i>inesistenza del benché minimo “rapporto</i>”» fra le due società.<br />
Inoltre, come ha evidenziato il T.A.R., tutte le ditte subappaltatrici avevano prodotto il prescritto certificato antimafia ed erano state sottoposte ai rigorosi controlli determinati dal fatto di dover operare all’interno di una struttura militare americana.<br />
10.3. Per quanto riguarda, poi, l’accertata presenza nel cantiere di 391 lavoratori con precedenti di polizia, alcuni dei quali anche per associazione mafiosa, si deve osservare che il dato numerico si riferisce al complesso dei lavori eseguiti presso la base di Aviano e non riguarda solo i lavoratori della Rizzani de Eccher e delle società sub appaltatrici. Così come non può avere rilievo, ai fini in questione, la circostanza che nove, fra le persone per le quali la Rizzani de Eccher aveva chiesto l’accesso alla base, non risultavano regolarmente assunte.<br />
Ma anche l’affermazione secondo cui nove persone fra quelle per le quali la Rizzani de Eccher aveva chiesto l’accesso risultavano avere precedenti di polizia risulta troppo generica per poter assumere rilevanza ai fini dell’impugnata interdittiva.<br />
Senza contare che, come la Rizzani de Eccher ha dimostrato, l’accesso alla base militare era regolato da rigide procedure di sicurezza che erano oggetto di specifiche previsioni contrattuali e che l’accesso alla base militare era controllato sia da militari statunitensi che dai carabinieri italiani.<br />
10.4.- Anche i fatti riguardanti i lavori nella base di Aviano, come ha ritenuto il T.A.R., non risultano pertanto sufficienti a dimostrare un possibile attuale condizionamento dell’impresa.<br />
11.- Resta la questione (più recente) dei lavori per la realizzazione del villaggio turistico di Portopiccolo, nella baia di Sistiana, affidati alla società Rizzani de Eccher per un importo di circa 180 milioni di euro.<br />
In proposito si sostiene, nell’interdittiva, che la Rizzani de Eccher ha affidato alcuni lavori in sub appalto, per un importo di 4 milioni di euro, alla società IDEA MAS che, a sua volta, ha dato in sub appalto una parte dei lavori (per un milione di euro ciascuna), alla FE.MA s.r.l. e alla BRI-FE Costruzioni s.r.l., che risultano collegate ad esponenti della criminalità organizzata (il clan della ‘ndrangheta Feliciano).<br />
Nell’interdittiva si sostiene poi che anche la società IDEA MAS risulta legata al gruppo controllato da Feliciano Carmelo.<br />
Infine l’interdittiva fa riferimento ad un contratto, per circa 40.000,00 euro affidato dalla Rizzani de Eccher alla BSE s.r.l., riconducibile a Scullino Francesco ritenuto appartenente allo stesso gruppo criminale.<br />
11.1.- Sul punto il T.A.R. ha ritenuto che, anche in tale vicenda, i condizionamenti mafiosi non sono dimostrati, riguardando una parte minima e quantitativamente non significativa dei subappalti, riferita a ditte tutte certificate.<br />
Inoltre, tutte le ditte citate nell’interdittiva avevano prodotto i certificati antimafia e nessuna delle citate ditte subappaltarici aveva ricevuto direttamente, almeno prima dell’affidamento dei relativi lavori, un’interdittiva prefettizia antimafia.<br />
Secondo il giudice di primo grado, quindi, il coinvolgimento di alcune ditte affidatarie dirette e indirette di subappalti con esponenti della criminalità organizzata «<i>non dimostra né la consapevolezza di tali legami da parte delle Rizzani de Eccher né la possibilità di un’influenza sui suoi livelli decisionali</i>».<br />
11.2.- Tali affermazioni risultano sostanzialmente condivisibili tenuto conto delle ragioni indicate dal T.A.R. ed anche delle rigorose procedure che sono state poste in essere dalla Rizzani de Eccher per il controllo, anche ai fini antimafia, delle società subappaltatrici.<br />
Peraltro, mentre nell’interdittiva impugnata sono state indicate ampiamente le ragioni che fanno ritenere legate alla malavita calabrese le società FE.MA s.r.l. e BRI-FE Costruzioni s.r.l., meno evidenti sono le ragioni che fanno ritenere legate allo stesso gruppo malavitoso la società IDEA MAS che è la diretta subappaltatrice della sociètà Rizzani de Eccher.<br />
In ogni caso, l’accertato contatto con un’impresa ritenuta vicina alla criminalità organizzata, che si è realizzato mediante il subappalto di uno dei tanti subappalti oggetto dei lavori aggiudicati alla società Rizzani de Eccher (e poi attraverso il successivo ulteriore subappalto dei lavori a società ritenute contigue alla criminalità organizzata), non può ritenersi sufficiente a far ritenere a rischio di condizionamento mafioso l’attività della società resistente.<br />
Né tale condizionamento può desumersi dall’ulteriore subappalto, per circa 40.000,00 euro, affidato dalla Rizzani de Eccher alla BSE s.r.l., pure ritenuta contigua alla criminalità organizzata.<br />
11.3.- In conseguenza (anche) gli elementi riguardanti i lavori nella Baia di Sistiana non sono sufficienti a dimostrare il condizionamento mafioso della società.<br />
12.- L’Avvocatura dello Stato, sia nel suo atto di appello sia nel corso dell’udienza di merito, ha insistito nel sostenere l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha dato rilievo al fattore dimensionale che sembrerebbe garantire alle imprese di grandi dimensioni, come la società resistente, una sostanziale esimente in materia di informativa antimafia.<br />
Secondo l’Amministrazione l’affermazione di tale principio risulterebbe estremamente pericolosa perché porterebbe alla conclusione che se un’impresa è molto grande, e gestisce molti sub appalti, non può essere ritenuta a rischio di condizionamento mafioso, per aver affidato una parte dei lavori in subappalto a società contigue ad ambienti criminali, se non si prova che lo ha fatto consapevolmente. Con il conseguente rischio che si produca una forte limitazione nell’esercizio del controllo di legalità e nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata.<br />
12.1.- Ritiene la Sezione che, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’Avvocatura dello Stato, deve essere meglio chiarito il senso delle affermazioni contenute sul punto nella sentenza di primo grado.<br />
Non può, infatti, ritenersi, in generale, che un’impresa solo perché molto grande e perché gestisce molti sub appalti non possa essere ritenuta a rischio di condizionamento mafioso, se ha affidato una parte dei lavori in subappalto a società che risultano contigue alla criminalità organizzata.<br />
Infatti, anche da (apparentemente) piccole vicende e dai collegamenti che si possono determinare (anche) nei casi di subappalto possono trarsi ragionevolmente elementi di prova, o anche solo indiziari, di un collegamento (anche) di una grande impresa con la malavita organizzata. Soprattutto se tali elementi sono collegati ad altri elementi di maggiore rilevanza che fanno ritenere probabile o possibile tale collegamento.<br />
12.2.- Nella fattispecie peraltro il T.A.R. è giunto alla conclusione, che questa Sezione ha ritenuto di condividere, che, se mancano altri rilevanti elementi, non si può ritenere che la grande impresa sia condizionata dalla malavita organizzata solo per aver affidato in subappalto una porzione non consistente di lavori e per importi non particolarmente rilevanti ad un’impresa risultata collegata alla malavita organizzata.<br />
Soprattutto se la grande impresa ha dimostrato di aver posto in essere procedure di controllo (anche antimafia) nella gestione dei subappalti e quando le imprese alle quali è stato affidato il subappalto non sono state a loro volta destinatarie di provvedimenti interdittivi.<br />
13.- In conclusione, pur dovendosi esprimere riserve su alcune espressioni (eccessive) contenute nella sentenza di primo grado sull’operato dell’Amministrazione appellante, comunque volto alla realizzazione dell’interesse pubblico in una materia di particolare complessità, la sentenza appellata deve ritenersi, nel suo complesso, esente dalle censure sollevate in appello.<br />
Non può, infatti, disconoscersi, come si è già detto, che le vicende riportate nell’interdittiva o non sono idonee a giustificare una valutazione antimafia (le irregolarità fiscali), pur evidenziando il mancato rispetto di disposizioni di legge, o sono eccessivamente risalenti nel tempo (anche se di possibile rilevanza), o (quando più recenti) riguardano fatti che, pur facendo riferimento ad un possibile contatto (attuale) dell’impresa con soggetti legati alla malavita organizzata non sono in grado di dimostrare l’esistenza di un collegamento tale da condizionare l’attività dell’impresa.<br />
14.- Alla luce degli elementi esposti l’appello non risulta fondato e deve essere respinto. <br />
Sono fatti salvi ovviamente gli ulteriori atti dell’Amministrazione.<br />
15.- Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Alessandro Palanza, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/03/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-3-2015-n-1345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2015 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore. sull&#8217;autorizzazione integrata ambientale e sulle differenze con la V.I.A. 1. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Natura e finalità. 2. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Diversità rispetto alla V.I.A. – Individuazione. 3. Ambiente e territorio – Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;autorizzazione integrata ambientale e sulle differenze con la V.I.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Natura e finalità.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Diversità rispetto alla V.I.A. – Individuazione.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Conferenza dei servizi – Parere negativo – E’ atto endoprocedimentale – Immediata impugnabilità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ambiente, l’autorizzazione integrata ambientale, introdotta in Italia dal d. lg. 18 febbraio 2005 n. 59, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono  valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al d. lg. 11 maggio 1999 n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al d. lg. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 27).	</p>
<p>2. In tema di ambiente, l’autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali; pertanto, le due autorizzazioni e i due procedimenti, perlomeno nel quadro normativo antecedente al c.d. “terzo correttivo” , introdotto con  d. lg. 29 giugno 2010 n.128, rimangono, comunque, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A..	</p>
<p>3. In tema di ambiente, il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01345/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00962/2010 REG.RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 962 del 2010, proposto da proposto da</p>
<p><b> “ D.A.S. s.r.l. &#8211; Depurazione: Ambiente e Servizi”</b>, in persona dell’Amministratore Unico Vincenzo Cosentini, con sede in via Nazionale n. 80, 87010 San Sosti (CS), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso l’Ufficio dell’Avvocatura Regionale, Palazzo Europa, S. Maria di Catanzaro; </p>
<p>&#8211; <b>Comune di Spezzano Albanese</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010 nonché, quale atto presupposto, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Spezzano Albanese n. 9 del 3.06.2010, con cui si è proceduto alla revoca della precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.4.2008.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Comune di Spezzano Albanese;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 21 luglio 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato il 4.8.2010 e depositato il 24.8.2010, la ricorrente società premetteva che, con istanza del 13.12.2007, di autorizzazione integrata ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, aveva chiesto di poter realizzare, nella contrada Infascinato del Comune di Spezzano Albanese, una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.<br />	<br />
Precisava che, con Deliberazione di C.C. n. 6 del 15.4.2008, veniva favorevolmente esitato il suddetto progetto e, contestualmente, veniva approvato lo schema di convenzione e venivano altresì autorizzate “le procedure relative alla variazione inerente la destinazione urbanistica del P.R.G. del terreno interessato alla realizzazione della piattaforma ecologica, da zona omogenea “E – Agricola” a zona omogenea “D – artigianale – Industriale” e conseguenti al presente atto di impulso”, in quanto l’area di interesse non era sottoposta ad alcun vincolo ed era lontana dal centro abitato.<br />	<br />
Esponeva che, dopo aver inviato, presso la Regione Calabria, gli atti per la pronuncia di compatibilità ambientale, il Comune di Spezzano Albanese, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 22.5.2008, disponeva la revoca della precitata Deliberazione di C.C. n. 6 del 15.4.2008, a causa di “forti opposizioni in seno alla comunità ed alle forze sociali e politiche sull’opportunità di dare corso a tale proposta”. <br />	<br />
Precisava che, avverso la precitata Deliberazione di C.C. n. 8 del 22.5.2008, aveva interposto, presso questo Tribunale, il ricorso R.G. n. 786/2008, che era già stato definito con sentenza n. 88 dell’8.2.2010, di accoglimento per l’assorbente profilo inerente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Esponeva che il procedimento così riavviato si concludeva con la Delibera di C.C. n. 9 del 3.6.2010, dispositiva di una nuova revoca della precitata delibera di C.C. n. 6 del 15.4.2008, sulla base della motivazione secondo cui, in sostanza, l’opera prevista sarebbe divenuta inutile, a causa degli interventi migliorativi sul depuratore comunale già esistente nonché della necessaria autosufficienza degli insediamenti produttivi, i cui scarichi sarebbero sottoposti ad un pretrattamento alla fonte a carico delle singole imprese.<br />	<br />
Con il presente ricorso, lamentava che, a seguito della precitata Delibera di CC n. 9 del 2010 (impugnata con il ricorso R.G. n. 945 del 2010), la Regione Calabria-Dipartimento Politiche dell’Ambiente, pur avendo già rilasciato favorevole parere ambientale con Decreto n. 15044 del 20.1.2008, nella Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 6614 del 7 aprile 2010 per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale, con verbale del 8.6.2010, concludeva i lavori con un parere negativo al progetto, determinando, così, l’arresto procedimentale.<br />	<br />
Avverso l’epigrafato provvedimento, deduceva: <br />	<br />
1) violazione dell’art. 14 ter comma 6 bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi in tema di conferenza dei servizi. Violazione dell’art. 5 comma 11 del D.Lgs 59/05. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione; <br />	<br />
Poiché “pareri essenziali” dell’Arpacal e del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza sarebbero stati favorevoli ed anche la Regione Calabria avrebbe già rilasciato il provvedimento di “compatibilità ambientale” con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente 20 ottobre 2008 n. 15044, non vi sarebbe alcuna valida ragione per non concludere positivamente il procedimento avviato, finalizzato al rilascio dell’A.I.A..<br />	<br />
2) invalidità derivata; <br />	<br />
Il parere della Conferenza dei Servizi sarebbe illegittimo in via derivata dai vizi inficianti la deliberazione comunale di revoca.<br />	<br />
3) violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Violazione dei principi in materia di autotutela. Violazione dell’art. 21-quinquies Difetto di motivazione in ordine alle consolidate posizioni del privato.<br />	<br />
La deliberazione di revoca sarebbe motivata unicamente in relazione a ragioni di interesse pubblico, inerneti la sopravvenuta inopportunità dell’intervento, senza tenere affatto conto del sacrificio dell’interesse della società privata e dell’affidamento dalla medesima riposto.<br />	<br />
4) carenza dei presupposti per procedere alla revoca. Violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90. Motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Violazione del principio dell’affidamento e della buona fede;<br />	<br />
Sarebbe illogica la motivazione inerente l’intento di voler mantenere la normazione urbanistica dell’area come “ zona E”, trattandosi di zona compresa fra una fascia di terreno posta tra la S.S. 483 e un altro rilievo collinare “a taglio”, vistosamente deturpato dalla presenza di un’ampia cava di inerti. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto che il progetto in questione servirebbe ad ovviare ad eventuali mal funzionamenti del depuratore comunale esistente, che non avrebbe l’idoneità tecnologica per evitare fenomeni di inquinamento, rispetto ai trattamenti dei reflui industriali degli insediamenti operanti.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 8.9.2010, si costituiva la Regione Calabria e premetteva che, nella specie, sarebbe venuto meno “ab imis” l’atto di impulso per l’attivazione del procedimento (ai sensi dell’art.5, comma 10, del D. Lgvo n. 59 del 2005 nonché ai sensi dei principi generali di cui all’art. 14 e segg. della legge n. 241 del 1990), rappresentato dalla Delibera di C.C. n. 8 del 22.5.2008, poi revocata dal Comune di Spezzano Albanese con Delibera di C.C. n. 9 del 3.6.2010, in conseguenza di una sopravvenuta differente valutazione dell’interesse pubblico. <br />	<br />
Nel merito, insisteva per l’infondatezza del gravame e concludeva per la sua reiezione, con ogni conseguente statuizione ai fini delle spese. <br />	<br />
Con memoria depositata in data 14.8.2010, si costituiva il Comune di Spezzano Albanese e deduceva l’inammissibilità del ricorso, in quanto, come da relazione depositata dall’Ufficio Tecnico Comunale, l’impianto in questione sarebbe ubicato a circa mq. 25 da un fabbricato e ad una distanza inferiore a m 100 dalla SS n. 283, in difformità dalle prescrizioni imposte dal parere pur positivamente reso dall’ASP, nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi (“l’impianto dovrà essere ubicato ad una distanza di almeno 100 mt dalle strade di grande comunicazione e da ogni fabbricato, in modo da realizzare un’area di rispetto di assoluta in edificabilità, al fine di evitare che aerosol contententi sostanze e germi pericolosi per al salute”). <br />	<br />
Evidenziava altresì che l’area interessata dall’impianto ricadeva in “ZTO (Zona Territoriale Omogenea) del tipo E-Agricola, non essendo stato ancora avviato il procedimento di variante. Concludeva per l’infondatezza del gravame, con ogni conseguente statuizione ai fini delle spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 21.2.2011, il Comune di Spezzano Albanese deduceva l’inammissibilità del ricorso sotto altro profilo, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi , non ancora trasfusa in un provvedimento finale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Viene impugnato il parere negativo, reso con verbale dell’8 giugno 2010, a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, indetta a seguito dell’istanza del 13.12.2007, di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, per la realizzazione, nella contrada Infascinato del Comune di Spezzano Albanese, di una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.<br />	<br />
2.1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal Comune di Spezzano Albanese con memoria depositata in data 21.2.2011, di inammissibilità del presente ricorso, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi, non ancora trasfusa in un provvedimento finale. <br />	<br />
2.2. L’autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla Direttiva IPPC 96/61/C.E., introdotta in Italia dal D.L.vo n. 59 del 2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 27). <br />	<br />
Come la V.I.A., anche l’A.I.A. è uno strumento a carattere &#8220;preventivo e globale&#8221;. <br />	<br />
La Direttiva IPPC 96/61/C.E. precisa che rimangono impregiudicate le disposizioni della Direttiva n. 85/337/C.E.E. sulla V.I.A. <br />	<br />
Nella Direttiva n. 85/337/C.E.E., all’art. 2 paragrafo 2 bis (introdotto con la Direttiva 97/11/C.E.), è previsto che gli Stati membri possano prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva sulla v.i.a. e della direttiva sull’a.i.a. <br />	<br />
L’art. 7 D.L.vo n. 59 del 2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione della normativa sulla V.I.A. devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’A.I.A. <br />	<br />
L’autorizzazione integrata ambientale è, quindi, un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali. <br />	<br />
Le due autorizzazioni e i due procedimenti, perlomeno nel quadro normativo antecedente al c.d. “terzo correttivo” , introdotto con D. Lgs. 29.6.2010 n.128, rimangono, comunque, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A.. <br />	<br />
Per competezza, non va sottaciuto che il D. Lgs. 29.6.2010 n.128 ha inserito, nella Parte Seconda del D.L.vo n. 152 del 2006, il nuovo Titolo III bis, contenente la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in precedenza rinvenibile nel più volte citato D.L.vo 18 febbraio 2005 n. 59 (oggi abrogato), e che viene, dunque, ad affiancarsi a quelle della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente nonché realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15 dicembre 2004 n. 308. <br />	<br />
Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del T.U., &#8220;sono stati poi meglio definiti i rapporti tra V.I.A. e A.I.A., in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti. <br />	<br />
2.2. Nel caso che occupa, in cui viene impugnato il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010, trova applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 59 del 2009, in base al principio “tempus regit actum” riveniente dall’art. 11 delle preleggi. <br />	<br />
In particolare, l’art. 5, comma 10, del precitato D.L.vo n. 59 del 2009 prevede: &#8220;L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14, 14 ter commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 quater L. 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le Amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, della salute e delle attività produttive&#8221;. <br />	<br />
Il successivo comma 12 del ridetto art.5 del D.L.vo n. 59 del 2009 stabilisce: &#8220;Acquisite le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l’autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l’autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L’autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all’allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale&#8221;. <br />	<br />
Il successivo art. 7 prevede: &#8220;In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione.&#8221; (comma 2).<br />	<br />
Il parere in parola, quindi, non conclude il procedimento inteso ad ottenere l&#8217;autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto il modulo procedimentale rilevante, nel caso di specie, è quello della conferenza di tipo istruttorio e, quindi, non rappresenta un mezzo di manifestazione del consenso, quanto, piuttosto, un momento di emersione e di comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.<br />	<br />
In particolare, le Amministrazioni, chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti da realizzare, arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale, che è, però, affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità regionale, competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: di conseguenza, ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle Amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. Stato: Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3505; Sez. I , 13 dicembre 2010 36116).<br />	<br />
Ne dsicende, per quanto rileva ai fini della definizione del presente giudizio, che il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010 non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.<br />	<br />
Ed invero, gli atti endoprocedimentale non sono, di norma, autonomamente impugnabili, fatta eccezione per gli atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad incidere sulla determinazione conclusiva del procedimento (in quanto atti aventi natura sostanzialmente decisoria), nonché per gli atti egualmente interlocutori, ma capaci di indurre un arresto procedimentale, così frustrando l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante ad un celere soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo prospettato, e per gli atti soprassessori, che, del pari, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell&#8217;an e nel quando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un analogo arresto a tempo indeterminato del procedimento.<br />	<br />
Pertanto, nella specie, si appalesa inammissibile il gravame interposto avverso un atto endoprocedimentale, costituito dal parere negativo, reso con il verbale dell’8 giugno 2010, a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata su istanza della parte ricorrente del 13.12.2007, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità Amministrativa competente.<br />	<br />
La peculiarità della fattispecie consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a></p>
<p>Pres. F. Corsaro – Est. R. M. Bucchi Fonteitalia s.r.l. (Avv. M. Pizzutelli) c/ Provincia di Frosinone (Avv.ti E. Bottoni, F. Giorgi e M. Iadecola) e altri. 1. Ambiente – Energia &#8211; Fonti rinnovabili – Realizzazione impianto – Conferenza di servizi e procedura di V.I.A. – Amministrazione dissenziente – Parere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> F. Corsaro –<i> Est. </i>R. M. Bucchi<br /> Fonteitalia s.r.l. (Avv. M. Pizzutelli) c/ Provincia di<br /> Frosinone (Avv.ti E. Bottoni, F. Giorgi e M. Iadecola) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Energia &#8211; Fonti rinnovabili – Realizzazione impianto – Conferenza di servizi e procedura di V.I.A. – Amministrazione dissenziente – Parere negativo – Modifiche progettuali per assenso – Indicazione &#8211; Omissione – Inammissibilità.	</p>
<p>2. Ambiente – V.I.A. &#8211; Giudizio compatibilità ambientale – Motivazione &#8211; Approfondimento – Connessione – Ampiezza istruttoria &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del d.lgs. n. 387/03, è inammissibile il parere negativo opposto dal Comune sia in sede di conferenza di servizi, sia in sede di procedura di V.I.A. che non indichi le modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso, in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 14 quater della legge n. 241/90 e, pertanto, va considerato <i>tamquam non esset.</i>	</p>
<p>2. Nel giudizio di compatibilità ambientale, la motivazione deve esplicarsi con un livello di approfondimento strettamente connesso con l’ampiezza dell’istruttoria, in particolare deve rendere conto dei risultati emersi dall’eventuale inchiesta indetta dall’autorità competente (che ne redige apposita relazione) o nel contraddittorio orale instaurato anche su richiesta dello stesso proponente, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all’opera o all’interevento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Fonteitalia Srl,</b> in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Pizzutelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Aurilio in Latina, largo Celli n.3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Frosinone</b>, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Bottoni, Francesca Giorgi e Mariacristina Iadecola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;</p>
<p><b>Regione Lazio</b> in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;</p>
<p><b>Comune di Guarcino</b> in persona del Sindaco p. t., non costituito;</p>
<p><b>Azienda USL di Frosinone</b>, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita; </p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali</b> &#8211;<b> Soprintendenza dei Beni Ambientali del Lazio</b>, </p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> &#8211; <b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p><b>ARPA Lazio,</b> <i>Sezione Provinciale di Frosinone</i>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4; </p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Bio Energia Guarcino S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Lucchetti, Mario Bucello e Simona Viola, con domicilio eletto presso il secondo in Latina, via Duca del Mare, 24; </p>
<p>	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>del provvedimento dirigenziale n. 448 del 10.10.2008, rilasciato dalla Provincia di Frosinone – Settore Ambiente ed Energia alla Bio Energia Guarcino s.r.l., relativamente alla parte in cui autorizza la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di oli vegetali;</p>
<p>&#8211; del provvedimento della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli prot. n. 140723 del 4.8.2008, col quale è stato rilasciato giudizio positivo sulla compatibilità ambientale;</p>
<p>&#8211; del verbale della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Frosinone in data 8.9.2008, inerente il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, ivi compresi i pareri favorevoli r<br />
&#8211; di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto. </p>
<p>	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza dei Beni Ambientali del Lazio, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dell’ARPA Lazio &#8211; Sezione Provinciale di Frosinone e della Bio Energia Guarcino S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/11/2009 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 13 novembre 2008 e depositato il successivo giorno 26, la società Fonteitalia s.r.l. – sub concessionaria della sorgente di acqua oligominerale denominata “Filette” (di cui è concessionario regionale il Comune di Guarcino) e titolare di un contratto per l’imbottigliamento e la commercializzazione dell’acqua “San Luca” (di cui è concessionario regionale la Congregazione “Figlie della Madonna del Divino Amore di Roma) &#8211; ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale la Provincia di Frosinone ha rilasciato alla società Bio Energia Guarcino srl (BEG) l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/2003 per la realizzazione di una centrale ad energia rinnovabile alimentata ad olio di palma per la produzione di energia elettrica, della potenza di 20,5 Mwe e 7,7 Mwt.<br />	<br />
2) A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
I) Incompetenza e carenza di potere della Provincia di Frosinone. Violazione del comma 4 dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/03: in violazione della norma richiamata, in presenza del dissenso rappresentato dal comune di Guarcino in sede di conferenza di servizi, la Provincia non ha rimesso la decisione alla Giunta Regionale.<br />	<br />
II) Illegittimità dell’autorizzazione provinciale derivata dall’illegittimità del procedimento unico mediante conferenza di servizi, per violazione dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003. Non sono stati coinvolti nel procedimento la società Fonteitalia sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come “amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e Alatri, pur essendo “Amministrazioni interessate” ex art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/03.<br />	<br />
III) Illegittimità del provvedimento di VIA del 4.8.2008 e dell’autorizzazione provinciale n. 448/2008 per violazione dell’art. 1 del D.L.vo 105/92 e dell’art. 3 L. 241/90. Nell’autorizzazione e nel provvedimento di DIA non viene fatto alcun riferimento al parere sfavorevole della Direzione Regionale competente in materia mineraria in data 17.10.2007, che ha ritenuto “le caratteristiche tecniche ed in particolare quelle riferite alle emissioni inquinanti nell’aria … incompatibili con la corretta salvaguardia del bacino idrico sottostante”;<br />	<br />
IV) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione degli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater del D.L.vo 152/2006. Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 che impone di tenere le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento, salva la dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi non soltanto per l’ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell’acqua minerale.<br />	<br />
Lo SIA presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la ricaduta delle polveri prodotte dall’impianto e il loro effetto sulla sorgente d’acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di VIA contiene solo generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.<br />	<br />
V) Violazione dell’art. 3 e ss. della L. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili. Il provvedimento di VIA contiene un serie di prescrizioni a carico del proponente che, non essendo state mai ottemperate, impedivano all’Amministrazione Provinciale di rilasciare l’autorizzazione unica.<br />	<br />
3) Si sono costituiti in giudizio nell’ordine:<br />	<br />
&#8211; in data 4 dicembre 2008, la società Bio Energia Guarcino s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; in data 5 dicembre 2008, la Regione Lazio;<br />	<br />
&#8211; in data 17 dicembre 2008, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA);<br />	<br />
&#8211; in data 19 dicembre 2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Interno;<br />	<br />
&#8211; in data 19 dicembre 2008, la Provincia di Frosinone;<br />	<br />
Tutte le parti ad eccezione dei menzionati Ministeri hanno prodotto ampie memorie difensive.<br />	<br />
4) Con ordinanza n. 704 del 19.12.2008 (confermata dal Consiglio di Stato sez. V con ordinanza n. 707 del 3.2.2009) la Sezione ha accolto la domanda di sospensiva avendo ravvisato la probabile fondatezza del primo motivo di ricorso, inerente l’omessa rimessione della decisione finale alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/03.<br />	<br />
5) La Provincia di Frosinone, prendendo atto della succitata ordinanza, ha sospeso in autotutela l’impugnata autorizzazione dirigenziale n. 448 del 10.10.2008 e ha rimesso gli atti alla Regione Lazio, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003 e dall’art. 5 della D.G.R. 18.7.2008 n. 517.<br />	<br />
6) La Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 227 del 7.4.2009, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo cit. ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi in ordine al rilascio del titolo autorizzativo per la “Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e vapore alimentato a olio vegetale di palma con potenza di 20,5 Mw e 7,7 Mwt presso la Cartiera di Guarcino” alle prescrizioni e condizioni rese nel corso della Conferenza medesima, disponendo che la Direzione regionale competente trasmettesse l’adottata delibera alla Provincia di Frosinone per i successivi provvedimenti di competenza.<br />	<br />
7) La Provincia di Frosinone, con provvedimento del 27.4.2009 ha quindi rilasciato alla società Bio Energia Guarcino una nuova autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di cogenerazione descritto e per la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto in cavo interrato.<br />	<br />
8) Avverso i descritti provvedimenti la società Fonteitalia ha proposto motivi aggiunti contenenti le seguenti censure:<br />	<br />
I.a) Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Violazione dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003. Eccesso di potere. La Giunta Regionale – chiamata a pronunciarsi quale soggetto terzo rispetto all’Amministrazione provinciale procedente e a quella (Comune di Guarcino) che aveva manifestato il dissenso – avrebbe dovuto non soltanto valutare le ragioni dell’una e dell’altra Amministrazione e dirimere la situazione di dissenso venutasi a creare, ma avrebbe dovuto adottare la decisione conclusiva della conferenza dei servizi aperta su domanda della soc. BEG scrutinando l’intero materiale raccolto nel procedimento.<br />	<br />
II.a) Violazione dell’art. 3, 9 e 10 della L. 241/90 per mancata partecipazione al procedimento di Fonteitalia s.r.l.<br />	<br />
Si ribadisce che illegittimamente non è stata coinvolta nel procedimento la società Fonteitalia, sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come “amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e Alatri, pur essendo “Amministrazioni interessate” ex art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/03.<br />	<br />
III.a) Violazione dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003 e dell’art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La Regione Lazio si è sottratta al compito di dirimere il contrasto tra Comune di Guarcino e Provincia di Frosinone ritenendo illegittimamente che le questioni afferenti alla compatibilità ambientale dell’impianto fossero ormai superate in considerazione di quanto stabilito dalla VIA di cui al provvedimento n. 140723 del 4.8.2008.<br />	<br />
IV.a) Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 e dell’art. 3 e ss. della L. 241/90. Non viene tenuto conto del parere sfavorevole della Direzione Regionale competente in materia mineraria del 17.10.2007.<br />	<br />
V.a) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione degli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater del D.L.vo 152/2006. Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 che impone di tenere le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento, salva la dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi non soltanto per l’ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell’acqua minerale.<br />	<br />
Lo SIA presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la ricaduta delle polveri prodotte dall’impianto e il loro effetto sulla sorgente d’acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di VIA contiene solo generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.<br />	<br />
9) Le parti in giudizio hanno depositato memorie e documenti deducendo l’infondatezza dei motivi aggiunti.<br />	<br />
10) Alla pubblica udienza del 19 novembre 2009, la causa è stata riservata per la decisione.<br />	<br />
11) In via preliminare, il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse della società Fonteitalia alla impugnazione dell’autorizzazione n. 448 del 10.10.2008, rilasciata dalla Provincia di Frosinone – Settore Ambiente ed Energia alla Bio Energia Guarcino s.r.l., relativamente alla parte in cui autorizza la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di oli vegetali.<br />	<br />
Tale atto, infatti, è stato sostituito dal provvedimento del 27.4.2009, impugnato con i motivi aggiunti.<br />	<br />
Va dichiarato quindi improcedibile il ricorso introduttivo con riguardo alla impugnazione della menzionata autorizzazione.<br />	<br />
Le censure proposte con il ricorso introduttivo avverso la V.I.A. prot. n. 140723 del 4.8.2008, sono state riproposte con i motivi aggiunti e possono essere trattate congiuntamente.<br />	<br />
12) Nel merito ricorso e motivi aggiunti sono infondati.<br />	<br />
13) Con la prima e terza censura dei motivi aggiunti la ricorrente contesta l’illegittimità della delibera della Giunta Regionale n. 227 del 7.4.2009 perché si sarebbe limitata a ribadire quanto statuito dalla Conferenza di servizi, senza svolgere il prescritto compito di dirimere il contrasto tra il Comune ricorrente e la Provincia, al fine di cercare una soluzione condivisa.<br />	<br />
14) I motivi sono infondati.<br />	<br />
15) L’art. 12 comma 3 del D.L.vo n. 387/2003 prevede che “La costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. (…).<br />	<br />
Il quarto comma dispone che “l&#8217;autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.<br />	<br />
In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l&#8217;impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l&#8217;obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell&#8217;impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.<br />	<br />
L’autorizzazione unica prevista dalle richiamate norme deve essere rilasciata a seguito dell’esito positivo della conferenza di servizi che l’amministrazione procedente deve indire ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90.<br />	<br />
L’art. 14 quater al primo comma dispone che “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso”.<br />	<br />
16) Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell’art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 deriva, quindi, l’obbligo dell’Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere l’impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche “recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso”.<br />	<br />
Nel caso che ci occupa il dissenso manifestato dal Comune in sede di conferenza di servizi e in sede di procedura di V.I.A. è sempre stato orientato nel senso della ferma opposizione al progetto senza che venissero indicate le modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso.<br />	<br />
Tale parere, quindi, non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall&#8217;art. 14 quater della legge 1990 n. 241, posto che, sia ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio del permesso di costruire, non reca &#8220;le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso&#8221; e, pertanto, va considerato tamquam non esset (sul punto cfr. TAR Piemonte Sez. II n. 1217 del 26.5.2008; T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, sez. III, n. 1162 del 16.04.2004).<br />	<br />
Ciò nonostante, la Regione Lazio ha comunque tenuto conto del parere ma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era affatto tenuta ad esercitare un’attività di composizione del conflitto tra il Comune e tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento che si sono espresse in senso favorevole all’intervento.<br />	<br />
La Regione, come in effetti è stato, doveva limitarsi a verificare il corretto svolgimento della conferenza di servizi e a prendere atto dell’esito della stessa, cioè della formazione di una volontà maggioritaria favorevole all’intervento,<br />	<br />
17) Inoltre, sotto altro profilo, nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del D.L.vo 387/2003, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica. <br />	<br />
Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/90, né dal richiamato art. 12 del D.L.vo 387/03.<br />	<br />
18) E’ infondata anche la seconda censura.<br />	<br />
Come correttamente evidenziato dalla BEG nella propria memoria difensiva, Fonteitalia, quale sub concessionaria della fonte di acque oligominerali, non è titolare di alcun autonomo interesse spettando al Comune la difesa del corretto sfruttamento della fonte e la conseguente possibilità di avvalersi (come nei fatti è avvenuto) degli strumenti procedimentali di tutela del suo interesse; la Società quindi non era titolare di poteri pubblicistici da esercitare in seno alla conferenza di servizi e non vi era alcun obbligo di coinvolgerla nel procedimento di autorizzazione.<br />	<br />
La ricorrente, comunque, ha presentato osservazioni e diffide esaminate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per cui l’interesse di fatto alla partecipazione al procedimento è stato realizzato.<br />	<br />
19) La richiamata V.I.A. resiste alle censure dedotte con i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso introduttivo e riproposti nei motivi aggiunti (quarto e quinto motivo).<br />	<br />
20) In primo luogo, è infondata è la terza censura, poichè il parere di cui alla nota della Direzione regionale Attività Produttive prot. 147308 del 17.10.2007, allegato alle osservazioni proposte dal Comune di Guarcino, è stato esaminato nell’ambito della procedura di V.I.A. (cfr. pag. 16 del provvedimento) pur essendo lo stesso non basato su dati scientifici in quanto reso sul presupposto “di non poter entrare nel merito del progetto”.<br />	<br />
21) Parimenti infondati sono anche gli ultimi due motivi di impugnazione.<br />	<br />
22) Nel giudizio di compatibilità ambientale, la motivazione deve esplicarsi con un livello di approfondimento strettamente connesso con l’ampiezza dell’istruttoria, in particolare deve rendere conto dei risultati emersi dall’eventuale inchiesta indetta dall’autorità competente (che ne redige apposita relazione) o dal contraddittorio orale instaurato anche su richiesta dello stesso proponente, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all’opera o all’intervento.<br />	<br />
23) Tanto premesso, osserva il Collegio che la V.I.A. effettuata dalla Regione Lazio si presenta completa e approfondita.<br />	<br />
Per quello che interessa, l’autorità competente ha certamente esaminato le osservazioni del Comune di Guarcino con nota prot. n. 2999 del 25.6.2008 e con nota prot. n. 3344 del 14.7.2008, nonché le controdeduzioni su di esse prodotte dalla società BEG (cfr. pag. 16 e ss. della VIA) e ha tenuto in debito conto gli elementi di criticità nel progetto di realizzazione ed esercizio della centrale di cogenerazione evidenziati dal Comune ricorrente.<br />	<br />
Tant’è che il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato corredato da n. 17 condizioni destinate ad incidere sul progetto originario in modo da renderlo compatibile con l’ambiente circostante e con le sorgenti di acqua oligominerale presenti nelle vicinanze.<br />	<br />
Successivamente all’ordinanza del C.d.S. sopra richiamata, le parti interessate hanno riattivato la procedura di monitoraggio “ante operam”, che è corretto ritenere debba essere effettuato non prima del rilascio dell’autorizzazione ma prima dell’attivazione dell’impianto.<br />	<br />
Successivamente a tale attivazione dovrà poi essere effettuata la verifica “post operam” finalizzata a constatare che tutte le prescrizioni imposte dalla V.I.A. e dall’autorizzazione siano in effetti idonee ad assicurare la salvaguardia e la salubrità dell’ambiente e del territorio circostante.<br />	<br />
D’altronde lo stesso art. 28 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente) dispone che il provvedimento di valutazione dell&#8217;impatto ambientale deve contenere ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.<br />	<br />
Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull&#8217;ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell&#8217;opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all&#8217;autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. <br />	<br />
24) In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto così come i motivi aggiunti.<br />	<br />
25) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.1048/08, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. ArzilloA.Pellegrino c/ Università degli Studi di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221; (Avv. Stato) ed altri. sulla possibilità di convertire il ricorso in ottemperanza, per l&#8217;esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, erroneamente introdotto ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 , in ricorso per l&#8217;esecuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Est. Arzillo<br />A.Pellegrino c/ Università degli Studi di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221; (Avv. Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di convertire il ricorso in ottemperanza, per l&#8217;esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, erroneamente introdotto ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 , in ricorso per l&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado (Art. 33, comma 4&deg;, della L. 1034/1971)</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo avverso la P.A. – Giudizio di ottemperanza – Ricorso &#8211; Sentenza non passata in giudicato &#8211; Erronea introduzione del ricorso “ex. art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054” – Conversione in ricorso ex art. 33 L. 1034/71 – Ammissibilità – Sussiste</p>
<p> 2.  Processo avverso la P.A. – Art. 33 della L. n. 1034/71 &#8211; Ricorso per l’esecuzione delle sentenze di primo grado – Limiti del giudice</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di ricorso per ottemperanza introdotto erroneamente “ex. art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054” nei confronti di una sentenza non ancora passata in giudicato, è ammissibile, pur in assenza di apposita e formale richiesta proveniente da parte ricorrente, in omaggio al principio di conservazione degli atti processuali, la conversione in ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado di cui all’art. 33 L. n.1034/71.</p>
<p>2. In sede di esecuzione delle sentenze ai sensi dell’art. 33 della L. n. 1034/71, data la suscettività della sentenza di primo grado di essere riformata in appello, il giudice adito deve procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di convertire il ricorso in ottemperanza, per l’esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato,  erroneamente introdotto ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 , in ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado (Art. 33, comma 4°, della L. 1034/1971)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio <br />
Sez. III – bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1499/2005 proposto da<br />
<b>PELLEGRINO ANTONIO, POLISCA PATRIZIO, GASPARDONE  ACHILLE, TOMAI FABRIZIO, VERSACI FRANCESCO, DE  PAULIS RUGGIERO, SCAFURI ANTONIO, GIOFFRE&#8217; PIER AGOSTINO, PENTA DE PEPPO ALFONSO, CHIARIELLO LUIGI</b></p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 2 “TOR VERGATA”</b>, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>REGIONE  LAZIO</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituitasi  in giudizio</p>
<p>per l&#8217;ottemperanza  al giudicato<br />
formatosi sulla sentenza n. 6645/04, depositata  in data 8 luglio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla camera di consiglio del  24 novembre 2005, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 18 febbraio 2005, i ricorrenti &#8211; tutti medici dipendenti dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata”, con qualifiche varianti da ricercatore a professore (ordinario, straordinario o associato),  strutturati presso l’ente convenzionato “European Hospital” &#8211;  hanno adito questo Tribunale amministrativo perché venga ordinato all’Università di Roma 2 “Tor Vergata” di disporre il compimento di tutti gli atti necessari a dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi a seguito della sentenza del medesimo Tribunale n. 6645 dell’8 luglio 2004.</p>
<p>2. Hanno premesso, in particolare, che in sede giudiziale, è stato riconosciuto:<br />
&#8211; il diritto dei ricorrenti all’integrazione del trattamento retributivo in tutte le voci che lo compongono, ai fini dell’equiparazione al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità;<br />
&#8211; che il soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e differenziale del personale docente  e non docente universitario che presta servizio presso cliniche e istituti di cura, ai fini dell’equiparazione al personale del SSN<br />
&#8211; che pertanto le Università degli Studi sono immediatamente e direttamente tenute a corrispondere ai medici universitari strutturati i compensi che ne equiparano il trattamento economico a quello dei dipendenti del SSN, indipendentemente dalle vicende co<br />
&#8211; che spettano agli istanti le competenze rivendicate dal 1 gennaio 1997 relativamente agli emolumenti previsti per le corrispondenti posizioni dirigenziali del SSN, dai contratti collettivi di categoria;<br />
&#8211; che non è stata fornita prova dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto, in quanto si è provveduto (stando agli atti prodotti dall’Università) per i soli anni 1998 e 1999 (con omissione dell’anno 1997), con mero anticipo del 44% e senza computo<br />
 &#8211; che è stata accolta l’ulteriore domanda per la corresponsione dell’indennità di posizione per tredici mensilità, nonché l’indennità  per le ore di lavoro straordinario notturno e festivo nei turni di guardia.</p>
<p>3. Hanno soggiunto che, con atto di significazione e diffida in data 26 ottobre 2004, hanno intimato all’amministrazione universitaria di dare piena  esecuzione al giudicato, ma che il Rettore dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata” ha replicato assumendo di avere adeguato i trattamenti alle decisioni del Tar Lazio.</p>
<p> 4. Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del presente ricorso di ottemperanza, con ordine all’Università di disporre in favore dei ricorrenti il pagamento delle somme loro spettanti per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 6645/2004 e contestuale nomina di commissario ad actus che vi provveda in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione convenuta.</p>
<p>5. Resistendo al ricorso, l’Università degli studi “Tor Vergata”, depositando relazione, ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza, come proposto, in quanto diretto all’esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, controdeducendo, nel merito, di avere già ottemperato a quanto statuito con la sentenza de qua.</p>
<p>6. Con articolata memoria difensiva i ricorrenti hanno replicato agli assunti della convenuta insistendo per l’integrale esecuzione della decisione n. 6645 del 2004.</p>
<p>7.	Non è controverso nel presente giudizio  il fatto che la sentenza di cui si chiede l&#8217;esecuzione non sia passata in giudicato, essendo pendente in Consiglio di Stato il relativo appello proposto dall&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
Ora, non può anzitutto non osservarsi che il ricorso all’esame è stato introdotto come “ricorso ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054”, nel dichiarato presupposto processuale (risultante dall’epigrafe del ricorso medesimo) che la sentenza, di cui è stata chiesta l’esecuzione, fosse passata in giudicato.</p>
<p>8.  Un’ottica formalistica delle regole del processo potrebbe indurre a far ritenere inammissibile il ricorso; la Sezione propende però per una valutazione diversa che valorizza il processo come sede di esaustiva composizione effettiva degli interessi coinvolti nell’impugnativa.<br />
 	Tale valutazione spinge a consentire, pur in assenza di apposita e formale richiesta proveniente dalle parti ricorrenti e in omaggio al perdurante principio di conservazione degli atti processuali, che il ricorso per ottemperanza ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 possa convertirsi in ricorso ex art. 10 della l. 21 luglio 2000, n. 205 (che ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 33 di detta legge n. 1034) che disciplina l’esecuzione delle sentenze non   sospese dal Consiglio di Stato.																																																																																												</p>
<p>9. 	Tuttavia, pur in tale diversa configurazione, il ricorso non è meritevole di accoglimento.																																																																																												</p>
<p>10.   Con il ricorso all’esame si chiede in sostanza che il Collegio, esercitando i poteri del giudizio di ottemperanza – ora attribuiti al Tribunale amministrativo regionale, in sede di esecuzione delle proprie sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, ai sensi del precitato art. 33 della legge n. 1034/1971, nel testo aggiunto dall’art. 10 della legge n. 205 del 2000 &#8211; ordini all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” di adempiere alle statuizioni adottate con la sentenza n. 6645/2004 implicanti condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, medici con qualifica universitaria, a percepire l’identico trattamento retributivo dei medici con  qualifica ospedaliera operanti nelle strutture convenzionate con detta Università.</p>
<p>11. 	La questione che pone la controversia all’esame investe l’estensione e i limiti dei “poteri” del giudice di prime cure “inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27, primo comma, numero 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054” (secondo la formula dispositiva indicata nel precitato art. 10 della legge n. 205/2005).<br />	<br />
La questione non è nuova alla Sezione che ha avuto modo di puntualizzare come i predetti “poteri”  ex art. 10 della legge n. 205 del 2000 siano diversi dai poteri esercitabili nel giudizio di ottemperanza, e che  tale ontologica diversità si riflette sul piano delle statuizioni consentite in ordine all’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato.<br />
In particolare,  con la sentenza n. 413 del 16 gennaio 2002 la Sezione ha evidenziato che “l’esecuzione non è (e non potrebbe ontologicamente essere) l’ottemperanza” e che la suscettività della sentenza di primo grado di essere riformata in sede di appello “deve imporre al giudice adito di procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum.” <br />
In altre parole, “la sentenza di primo grado non ha, quanto agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata. Sicché le statuizioni con esse dettate devono essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma  di consentire – nella sopravvenienza di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente il ricorrente già vittorioso in primo grado – la ricostituzione della situazione quo ante.”</p>
<p>12.	Su tali considerazioni, qui ribadite, si ritiene di non poter disporre misure anticipatorie della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.  <br />	<br />
Tanto nella considerazione che, all’esito di un eventuale giudicato dissonante dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, potrebbe non essere agevole ripristinare la situazione pregressa.<br />
Infatti, le diverse voci retributive che concorrono a costituire i diritti patrimoniali rivendicati dai ricorrenti postulerebbero la corresponsione, in favore di questi ultimi,  di  somme di denaro di una certa entità, che, per essere (intuitivamente) destinate alle esigenze familiari dei percipienti, potrebbe rendere difficoltosa l’eventuale ripetizione da parte dell’Amministrazione creditrice.</p>
<p>13. 	Sotto altro verso, nella ricordata prudente valutazione che deve sorreggere   il giudice dell’esecuzione della sentenza di primo grado (sentenza esecutiva ma ancora non consolidata), non è privo di significato la circostanza che l’amministrazione soccombente ha disposto dei pagamenti, dai ricorrenti ritenuti solo parzialmente satisfattivi e dall’amministrazione medesima ritenuti invece ottemperativi della più volte menzionata sentenza n. 6645/2004 (cfr. la relazione depositata il 17 marzo 2005).<br />	<br />
Proprio in relazione a tali confliggenti assunti circa l’esatta portata e consistenza dei pagamenti disposti dall’Università in esecuzione della sentenza in questione, non potrebbe escludersi l’opportunità, se non la necessità, di procedere a puntuali accertamenti anche con il supporto di un organo commissariale, accertamenti che potrebbero rilevarsi inutili in caso di accoglimento (anche parziale) del gravame; considerazione questa che ulteriormente avvalora la convinzione del Collegio di disattendere la domanda tendente, in costanza della  non ancora conchiusa vicenda processuale, ad assicurare l’anticipata piena e integrale esecuzione della sentenza di questo Tribunale.</p>
<p>14. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va respinto.</p>
<p>15. &#8211; Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio</p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando sul   ricorso in epigrafe, lo respinge. <br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre  2005, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Saverio Corasaniti  			&#8211; Presidente  <br />	<br />
Massimo  Luciano  Calveri		&#8211; Giudice<br />	<br />
Francesco Arzillo                               &#8211;  Giudice Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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