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	<title>1341 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2014 n.1341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-3-2014-n-1341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-3-2014-n-1341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2014 n.1341</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Potenza Comune di Figline Valdarno (Avv. G. Viciconte) / Filippo Corsini (Avv. A. Bianchi) 1. Espropriazione per p.u. – Procedimento – Comunicazione di avvio – Violazione – Motivi di ricorso – Decorrenza – Pienza conoscenza – Individuazione. 2. Espropriazione per p.u. – Procedimento – Comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-3-2014-n-1341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2014 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-3-2014-n-1341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2014 n.1341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211;   Est. Potenza <br /> Comune di Figline Valdarno (Avv. G. Viciconte) / Filippo Corsini (Avv. A. Bianchi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Espropriazione per p.u. – Procedimento – Comunicazione di avvio – Violazione – Motivi di ricorso – Decorrenza – Pienza conoscenza – Individuazione. 						</p>
<p>2.	Espropriazione per p.u. – Procedimento – Comunicazione di avvio – Avviso collettivo e individuale – Rapporti – Tertium genus di avviso collettivo – Individuazione – Esclusione. 						</p>
<p>3.	Espropriazione per p.u. – Procedimento – Comunicazione di avvio – Avviso collettivo – Dati imprescindibili – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema partecipazione al procedimento espropriativo, il termine decadenziale per dedurre la violazione dell’osservanza delle garanzie partecipative non può che decorrere dal momento in cui l’interessato venga effettivamente a conoscenza dell’atto appositivo del vincolo espropriativo, poiché solo da questo momento il proprietario è posto in grado di adeguatamente verificare, ed eventualmente contrastare l’idoneità, a termini di legge, delle modalità di partecipazione seguite dall’amministrazione.						</p>
<p>2.	In tema partecipazione al procedimento espropriativo, l’art. 11 T.U. 327/2011, a supporto della natura discrezionale del potere esercitato dall’amministrazione, pone l’avviso individuale e l’avviso collettivo in posizione alternativa tra loro, ma tuttavia assolutamente paritaria quanto al contenuto, non reperendosi nella norma elementi per affermare che la seconda opzione possa contenere un diverso livello quantitativo di informazioni al fine di realizzare le finalità partecipative; la stessa posizione di parità deve riconoscersi tra le due forme di pubblicazione dell’avviso collettivo (da effettuarsi entrambe), costituite dall’affissione all’albo pretorio e dall’avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale (salvo che per la partecipazione di piani o progetti, per i quali l’avviso “deve precisare dove e con quali modalità” essi possono essere consultati). Tale norma, dunque, (secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ove altrimenti si imporrebbe ai privati sacrifici non ragionevoli e/o giustificabili in riferimento ad interessi pubblici) non prevede un “tertium genus” di avviso collettivo col quale, dopo aver tratteggiato alcuni elementi generali dell’azione amministrativa, si demanda all’avviso esposto all’albo pretorio la funzione di realizzare la partecipazione, indicando le particelle catastali interessate (o quanto meno il foglio) ed i relativi intestatari.						</p>
<p>3.	In materia di espropriazioni, la procedura con avviso collettivo, introdotto per ridurre gravosità per l’amministrazione nel caso adempimenti partecipativi complessi, riveste natura eccezionale  e pertanto non può essere estesa oltre quella, rispondente nel pubblico interesse a ragioni di economia procedimentale, di materialmente concentrare in un solo avviso, pubblicato sui quotidiani e all’albo pretorio, almeno due dati imprescindibili vale a dire la particella catastale (o quanto meno il foglio) ed il suo intestatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2013, proposto da:<br />
Comune di Figline Valdarno, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Filippo Corsini, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana 76;<br />
&#8211; Cristina Corsini, Nerina Corsini, Fabio Sanminiatelli, Ginevra Sanminiatelli, Livia Sanminiatelli e Lucrezia Corsini, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Studio Lessona in Roma, via Vittorio Emanuele II, 18;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Provincia di Firenze, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>,rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefania Gualtieri, con domicilio eletto presso Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso d&#8217;Italia, 102;<br />
&#8211; Autostrade per L&#8217;Italia Spa, Comune di Reggello, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; Rete Ferroviaria Italiana Spa, Enel Distribuzione Spa, Terna Spa, Telecom Italia Spa, Publiacqua Spa, Snam &#8211; Rete Gas Spa, Coingas Spa, Toscana Energia Spa , in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; Autorita&#8217; di Bacino del fiume Arno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti della Toscana, in persona del legale rappresentante <i>pr<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 00085/2013, resa tra le parti, concernente approvazione variante al piano strutturale della S.R.T. n° 69 di Valdarno &#8211; decreto di occupazione d&#8217;urgenza preordinata all&#8217;esproprio;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Filippo Corsini, di Cristina Corsini, di Nerina Corsini, di Fabio Sanminiatelli, di Ginevra Sanminiatelli, di Livia Sanminiatelli, di Lucrezia Corsini, della Provincia di Firenze, dell’Autorita&#8217; di Bacino del Fiume Arno, del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti della Toscana e dell’Anas Spa e di Soprintendenza per i Beni Paesaggistici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Terracciano, per delega dell&#8217;Avv. Viciconte, Selvaggi, per delega dell&#8217;Avv. Bianchi, Marrone, per delega dell&#8217;Avv. Chierroni, e l&#8217;Avvocato dello Stato Andrea Fedeli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Con ricorso al TAR della Toscana (n. 2291/2010) il signor Filippo Corsini, premesso di essere comproprietario di una vasta tenuta agricola ricadente nei Comuni di Figline Valdarno, San Giovanni Valdarno e Castelfranco, esponeva di aver presentato in data 29.9.2010 (alla Provincia di Firenze) e in data 25.11.2010 (al Comune di Figline) domande di accesso agli atti amministrativi aventi ad oggetto la realizzazione di variante in riva destra d’Arno alla strada regionale n. 69 e di aver quindi, in esito alla conseguente ostensione, preso conoscenza degli atti pregiudizievoli indicati in epigrafe, domandava l’annullamento:<br />
&#8211; delle delibere del Consiglio comunale di Figline Valdarno nn.110 del 28 settembre 2006 e 93 del 24 luglio 2007 con cui è stata, rispettivamente, adottata ed approvata una variante al Piano Strutturale denominata &#8220;Variante alla S.R.T. n.69 di Valdarno: v<br />
&#8211; delle delibere del Consiglio comunale del Comune di Figline Valdarno nn.40 del 20 marzo 2007 e 94 del 24 luglio 2007 con cui è stata, rispettivamente, adottata ed approvata una variante al Regolamento Urbanistico denominata &#8220;Variante alla S.R.T. n. 69 d<br />
&#8211; dell&#8217;avviso di apposizione di vincoli preordinati all&#8217;esproprio datato 22 gennaio 2007 del Garante della comunicazione del Comune di Figline Valdarno (conosciuto in data 25 novembre 2010);<br />
&#8211; delle comunicazioni di avviso apposizione di vincoli preordinati all&#8217;esproprio pubblicate sui quotidiani La Nazione e La Repubblica (conosciute in data 25 novembre 2010);<br />
&#8211; del verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 1 dicembre 2005 (conosciuto in data 14 ottobre 2010);<br />
&#8211; del verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 24 gennaio 2008 (conosciuto in data 14 ottobre 2010);<br />
&#8211; della nota del 2 ottobre 2008, con cui l&#8217;ing. Carosella della Provincia di Firenze ha comunicato che &#8220;la Conferenza approva il progetto definitivo&#8221; della &#8220;Variante alla S.R.T. n.69 di Valdarno: variante in riva destra&#8221; (conosciuta in data 14 ottobre 201<br />
&#8211; della comunicazione del 3 ottobre 2008 con cui l&#8217;ing. Carosella della Provincia di Firenze ha trasmesso ad alcuni enti invitati alla Conferenza dei Servizi svoltasi 24 gennaio 2008 il verbale della stessa (conosciuta in data 14 ottobre 2010);<br />
&#8211; dell&#8217;avviso di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità, pubblicato in data 30 ottobre 2008 sul quotidiano La Nazione, dalla Provincia di Firenze (conosciuto in data 14 ottobre 2010);<br />
&#8211; della relazione paesaggistica predisposta dalla Provincia di Firenze-Direzione viabilità, progettazione e direzione lavori 4 settembre 2009 (conosciuta in data 14 ottobre 2010);<br />
&#8211; della comunicazione inviata dalla Provincia di Firenze in data 3 giugno 2010;<br />
&#8211; della comunicazione di avvio del procedimento del 29 settembre 2010 della Provincia di Firenze, come integrata dalla comunicazione del 14 ottobre 2010 a firma del geom. Taiti;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto connesso, conseguente o antecedente, ancorché allo stato non conosciuto;<br />
nonché con motivi aggiunti depositati il 21.4.2011:<br />
&#8211; della delibera della Giunta provinciale di Firenze n.223 del 14 dicembre 2010 (comunicata con nota spedita il 10.2.2011) con cui è stato approvato, limitatamente al lotto n.5, il progetto definitivo dei lavori della &#8220;Variante alla S.R.T. n.69 di Valdarn<br />
&#8211; della comunicazione inviata il 10.2.2011 con cui è stata data notizia della citata deliberazione n.223;<br />
nonché con ulteriori motivi aggiunti depositati il 6.10.2011:<br />
&#8211; dell&#8217;atto dirigenziale n.2019 del 26.5.2011;<br />
&#8211; della nota di trasmissione del medesimo, sempre del 26 maggio 2011, notificata in data 9.6.2011;<br />
&#8211; del verbale-stato di consistenza del 23.6.2011;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto connesso, conseguente o antecedente, ancorché allo stato non conosciuto.<br />
1.1- A sostegno delle impugnative il ricorrente deduceva articolate censure di diritto che si intendono qui riportate.<br />
2.- Con ricorso al Presidente della Repubblica, i signori Cristina Corsini, Lucrezia Corsini, Nerina Corsini, Fabio Sanminiatelli, Livia Sanminiatelli e Ginevra Sanminiatelli, comproprietari del complesso immobiliare denominato “fattoria i Renacci”, parimenti interessato dall’opera oggetto del ricorso proposto da Corsini Filippo, chiedevano l’annullamento:<br />
&#8211; della delibera della Giunta Provinciale di Firenze n.223 del 14 dicembre 2010 (comunicata <i>ex</i> art.17 del DPR. 327/2001 il 10 febbraio 2011) di approvazione del progetto definitivo dei lavori di &#8220;Variante alla S.R.T. n.69 di Valdarno: variante in r<br />
&#8211; della nota prot.n.5786 del 31 marzo 2010 del Ministero per i Beni e le attività culturali avente ad oggetto: &#8220;S.R. 69 &#8220;Del Valdarno&#8221;-Variante in riva destra dell&#8217;Arno dalla località i Ciliegi al confine della Provincia. Parere di competenza&#8221;, nonché:<br
- della nota prot.n. 403927 della Provincia di Firenze del 3 ottobre 2008 con la quale è stata chiusa la Conferenza dei servizi indetta <i>ex</i> art.14 e segg. della legge 241/90 con il seguente oggetto: &#8220;S.R. 69 &#8220;Del Valdarno&#8221;- Variante in riva destra d<br />
nonchè, con motivi aggiunti depositati il 22 settembre 2011:<br />
&#8211; dell&#8217;atto dirigenziale &#8211; decreto di occupazione d&#8217;urgenza preordinata all&#8217;esproprio emesso dal Dirigente della Direzione dei Servizi Amministrativi-LL.PP. della Provincia di Firenze n.2019 del 26 maggio 2011 e notificato dal 7 giugno 2011 ai vari ricorr<br />
2.1.- A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti deducevano articolate censure di diritto che si intendono qui riportate.<br />
2.2. &#8211; Su opposizione della Provincia di Firenze, ai sensi dell’art. 10 del dpr n.1199/1971, il ricorso veniva trasposto innanzi al TAR della Toscana, ove assumeva il NRG 1680/2011.<br />
3.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, riuniti i due ricorsi, premesso che entrambi hanno censurato gli atti del procedimento espropriativo, mentre il primo (n. 2291/2010) anche gli “atti a monte” (fase di apposizione del vincolo, mediante varianti allo strumento urbanistico comunale), ha accolto il ricorso n. 2291/2010, ritenendo fondate le censure del mancato rispetto delle norme sulla partecipazione procedimentale, nel doppio profilo esaminato, vale a dire “sia in termini di comunicazione individuale della relativa procedura sia in termini di adeguata applicazione delle previsioni normative sulla conoscibilità attraverso pubblica affissione”.<br />
Il Tribunale ha invece dichiarato il ricorso n. 1680/2011, e relativi motivi aggiunti, improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, “avendo ad oggetto fasi procedimentali (approvazione del progetto definitivo e occupazione d’urgenza) già travolte dall’accoglimento del ricorso n. 2291”.<br />
L’annullamento degli atti di variante posti “<i>ab origine</i>” della procedura ha quindi determinato per derivazione anche l’annullamento degli atti summenzionati.<br />
3.1.- Di qui l’appello interposto, innanzi a questo Consesso, dal Comune di Figline Val d’Arno contro l’accoglimento del primo ricorso ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo della presente pronunzia.<br />
3.2.- Si sono costituiti nel giudizio i ricorrenti in primo grado, resistendo al gravame e riproponendo (nell’ipotesi di accoglimento dell’appello) tutti i motivi in quella sede risultati assorbiti per effetto della pronunzia di improcedibilità, resa in dipendenza dell’altro ricorso (n.1680/2011); quest’ultimi, in particolare, hanno affidato detta riproposizione ad un appello incidentale, ritualmente notificato e depositato in termini.<br />
3.3.- Con ordinanza cautelare (n.21277/2013) la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, proposta dal Comune appellante.<br />
3.4.- Alla pubblica udienza del 12 novembre 2013 il gravame è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>&#8211; La controversia sottoposta alla Sezione dall’appello in esame verte su procedura preordinata alla realizzazione di opera pubblica ed in particolare sull’applicazione dell’art. 11 del DPR n. 327 del 2001 (T.U. sulle espropriazioni), inerente la modalità di partecipazione dei soggetti interessati alla procedura di apposizione di vincolo espropriativo, che si realizza attraverso l’avviso pubblico dell’inizio del procedimento.<br />
1.- Il Comune di Figline Valdarno avversa la sentenza impugnata formulando una censura di carattere preliminare, e tre ordini di doglianze sostanziali.<br />
1.1.- Il primo mezzo ripropone l’eccezione (su cui, ad avviso dell’appellante, il TAR non si sarebbe pronunziato, violando l’art. 112 c.p.c.) di tardività del primo ricorso, rivolto contro le delibere di variante al Piano strutturale e il regolamento urbanistico, atti mediante le quali, per quanto riguarda il Comune di Figline Val d’Arno, è stato apposto, ed è quindi sorto, il vincolo espropriativo; risalendo tali provvedimenti agli anni 2006 e 2007, ed avendo a suo tempo seguito il procedimento di pubblicazione sul BURT (<i>ex</i> art. 17, c.7, l.r. Toscana n.1/2005), il ricorso notificato il 13.12.2010, risulterebbe dunque tardivo. Ribattono gli appellati che il TAR ha ampiamente argomentato, o comunque implicitamente esposto, le ragioni a sostegno della tempestività dell’impugnazione, ove ha rilevato che ai ricorrenti non è stata data la possibilità di conoscere l’esistenza del procedimento espropriativo avviato. Il Collegio può esimersi dal definire se il primo giudice si sia pronunziato o meno sull’eccezione in esame, poiché la stessa non ha fondamento.<br />
Il ricorso in questione contestava non i provvedimenti di adozione ed approvazione della variante in quanto tali (e quindi nella loro valenza di atti di governo del territorio), bensì nel loro effetto appositivo del vincolo espropriativo che, pur producendosi (<i>ex</i> art. 9 c.1 del T.U.) con l’assunzione dell’efficacia della delibera di variante e derivante dalla citata stessa norma, sarebbe stato pregiudicato, secondo i ricorrenti, dall’inosservanza della forma partecipativa prevista dall’art. 11 per l’avvio del procedimento impositivo.<br />
Così ricostruita la pretesa, il ricorso non risulta tardivo.<br />
Ed invero, nella disciplina complessiva risultante dagli artt. 9 ed 11 del T.U., e pur nell’unità del procedimento espropriativo emergente dall’art. 8, sono riconoscibili due distinti, anche se paralleli procedimenti amministrativi, uno costituito dalla variante allo strumento urbanistico e l’altro finalizzato alla imposizione del vincolo espropriativo strumentale alla realizzazione di quelle previsioni urbanistiche. Gli orientamenti giurisprudenziali e gli argomenti richiamati dall’appellante a sostegno della tardività del ricorso sono applicabili alle impugnazioni degli atti di pianificazione in generale e che impongono vincoli conformativi della proprietà, mentre la fattispecie in esame controverte del rispetto delle modalità partecipative dettate per il distinto procedimento di apposizione del vincolo espropriativo ed impugna questi atti sotto il profilo della mancata osservanza delle garanzie partecipative che deve precederli. Pertanto il termine decadenziale per dedurre la violazione di dette forme proprio perché inosservate non può che decorrere dal momento in cui l’interessato venga effettivamente a conoscenza dell’atto appositivo, poiché solo da questo momento il proprietario è posto in grado di adeguatamente verificare, ed eventualmente contrastare l’idoneità, a termini di legge, delle modalità di partecipazione seguite dall’amministrazione.<br />
Né in favore del motivo in esame può invocarsi l’ultimo comma dell’art. 11 del T.U., il quale conferma le modalità partecipative previste per le fasi di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici; tale disposizione, infatti, fa espressamente salva l’applicazione del comma 2 dello stesso articolo 11 e che per il procedimento relativo al vincolo impone lo specifico avviso di cui è controversia.<br />
Conclusivamente, il ricorso al TAR del sig. Filippo Corsini, poiché notificato il 13.12.2010 e proposto a seguito di comunicazione resa in data 25.11.2010, è da ritenersi tempestivo.<br />
1.2.- Il secondo ordine di doglianze entra nel merito delle questioni delibate dal TAR, criticando la decisione ove (punto n.17) ha ritenuto che l’avviso pubblico apparso su due quotidiani (procedura opzionabile <i>ex</i> art.11.c.2 del citato T.U. nel caso, come quello in esame, di coinvolgimento di più di 50 proprietari) aveva un contenuto sommario e generico tale da non consentire ai proprietari dei terreni coinvolti di prendere parte al procedimento di apposizione del vincolo espropriativo, non recando alcun “riferimento ai terreni espropriandi, ai dati catastali degli stessi ed ai nomi dei proprietari catastali o ad almeno alcuno di detti elementi…”; il primo giudice ha completato la motivazione della sentenza citando analogo avviso collettivo emesso della Provincia contenente l’indicazione delle particelle ed evidenziando che, nonostante tale precisazione, il menzionato Ente ha poi ritenuto necessario procedere agli avvisi individuali, omesso invece dal Comune di Figline. Al contrario, secondo l’appellante, questo orientamento sarebbe eccessivamente formalistico ed i dettami dell’art. 11 del dpr n. 327/2001 risulterebbero sostanzialmente rispettati, poiché dall’esame congiunto dall’avviso pubblicato sui quotidiani e dall’avviso di pubblicazione sull’albo pretorio (dal primo richiamato) emergerebbero riferimenti sufficienti a consentire la partecipazione dei proprietari al procedimento.<br />
La tesi dell’appellante non può essere accolta, ritenendo il Collegio che, seppur con le necessarie precisazioni applicative, vada preferito l’orientamento espresso dal primo giudice e ciò in ragione di una necessaria interpretazione coordinata degli artt. 9 ed 11 del T.U. e 7 ed 8 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.<br />
Il punto centrale della controversia verte sullo stabilire il contenuto che l’avviso collettivo deve indispensabilmente possedere perché risulti idoneo a raggiungere la propria funzione, secondo l’espressione utilizzata dal TAR, di “allertare i proprietari” sulle finalità espropriative del procedimento avviato. Nella fattispecie l’avviso pubblicato dal Comune di Figline, dopo aver reso noto l’intendimento di procedere alla apposizione “di vincoli preordinati all’esproprio” e menzionato l’opera di variante di riferimento (una strada che attraversa il territorio di più Comuni) comunica che “il testo integrale dell’avviso contenente l’individuazione catastale delle aree e dei proprietari” è a sua volta pubblicato all’albo pretorio comunale.<br />
Al riguardo va anzitutto osservato che l’art. 11 pone l’avviso individuale e l’avviso collettivo bensì in posizione alternativa tra loro, ma tuttavia assolutamente paritaria quanto al contenuto, non reperendosi nella norma elementi per affermare che la seconda opzione possa contenere un diverso livello quantitativo di informazioni al fine di realizzare le finalità partecipative; la stessa posizione di parità deve riconoscersi tra le due forme di pubblicazione dell’avviso collettivo (da effettuarsi entrambe), costituite dall’affissione all’albo pretorio e dall’avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale (salvo che per la partecipazione di piani o progetti, per i quali l’avviso “deve precisare dove e con quali modalità” essi possono essere consultati). Quanto premesso consente di escludere che la norma preveda un “<i>tertium genus</i>” di avviso collettivo col quale, dopo aver tratteggiato alcuni elementi generali dell’azione amministrativa, si demanda all’avviso esposto all’albo pretorio la funzione di realizzare la partecipazione, indicando le particelle catastali interessate (o quanto meno il foglio) ed i relativi intestatari. Come già rilevato da questa Sezione, invero, ciò equivale ad imporre al proprietario espropriando un’irragionevole onere di “seguire quotidianamente gli avvisi pubblicati nelle forme previste dall’art. 11, ………… e per di più verificare presso l’amministrazione (una volta avuta contezza dell’avviso), se il procedimento possa (o meno) riguardare beni di sua proprietà” (Cons. di Stato, sez.IV, n. 3500/2011, in Giur.amm., 2011, I, p. 881). Il medesimo orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha inoltre precisato che “Se tale fosse l’interpretazione, l’art. 11 sarebbe irragionevole (ed in sospetto di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 24, 42 e 97 Cost.), in quanto esso imporrebbe ai privati sacrifici non ragionevoli e/o giustificabili in riferimento ad interessi pubblici”. Ma non solo questa interpretazione “costituzionalmente orientata” rende preferibile la tesi del primo giudice. Va infatti anche osservato, per altro verso, che la procedura con avviso collettivo, introdotto per ridurre gravosità per l’amministrazione nel caso adempimenti partecipativi complessi, riveste natura eccezionale (cfr. Cons. di Stato, sent.cit.) e pertanto non può essere estesa oltre quella, rispondente nel pubblico interesse a ragioni di economia procedimentale, di materialmente concentrare in un solo avviso, pubblicato sui quotidiani e all’albo pretorio, almeno due dati imprescindibili vale a dire la particella catastale (o quanto meno il foglio) ed il suo intestatario; e su tale necessità, che esclude quindi che il sistema di partecipazione di cui si tratta possa svolgersi attraverso due fasi, si registrano anche pronunzie più recenti in base alle quali può confermarsi che il contenuto dell’avviso collettivo, in entrambe le forme di pubblicazione deve contenere, analogamente all’avviso individuale, gli elementi necessari al fine di permettere al proprietario di partecipare al procedimento appositivo del vincolo (Cons. di Stato, sez.VI, n.3561/2011, <i>ibidem</i>, p.899 e sez. IV, n.407/2012, <i>ibidem</i>, p. 899).<br />
Pertanto una corretta interpretazione dell’art. 11 del T.U. preclude l’accoglimento della tesi dell’appellante per cui l’avviso collettivo nella specie emesso dal Comune di Figline abbia assolto sostanzialmente alla funzione partecipativa richiesta dalla legge.<br />
1.3.- Anche il terzo motivo d’appello, che argomenta la sussistenza dei presupposti ostativi all’annullamento dell’atto, ai sensi dell’art. 21-<i>octies</i> l. n. 241/1990, è infondato. In merito il primo giudice ha osservato che nella specie si è in presenza di un procedimento ampiamente discrezionale “non potendo affermarsi che dagli atti di causa e dalle difese esplicate in giudizio emerga la inutilità della eventuale partecipazione del sig. Filippo Corsini al procedimento di apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio, avendo anzi il ricorrente evidenziato di avere proprie tesi da far valere sulla localizzazione della strada e sul più corretto e proficuo svolgimento del procedimento”.<br />
In contrario il Comune argomenta che, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, l’apposizione del vincolo avrebbe natura vincolata, poiché il tracciato dell’opera è stato individuato in un più ampio contesto costituito dal sistema regionale dei trasporti la cui realizzazione non lasciava margini all’amministrazione comunale.<br />
La doglianza non è condividibile.<br />
L’impossibilità di annullare il provvedimento per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è dalla predetta norma collegata alla carenza assoluta della comunicazione, nonchè alla dimostrazione in giudizio che il provvedimento stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.<br />
Anzitutto deve osservarsi che non si verte in ipotesi di mancata comunicazione ma di comunicazione emessa in maniera illegittima rispetto allo schema normativo.<br />
Oggetto della controversia non è poi il contenuto del provvedimento ma la completezza dell’avviso procedimentale che deve precederlo. Pertanto deve ritenersi :<br />
&#8211; l’irrilevanza, ai fini della presente decisione, del fatto che il tracciato dell’opera sia stato stabilito in altra e più ampia sede pianificatoria;<br />
&#8211; l’avviso è il risultato di un potere di scelta della forma di comunicazione che, se correttamente esercitato, avrebbe indubbiamente condotto ad un risultato diverso, costituito dalla informazione ai proprietari espropriandi della procedura avviata con r<br />
A questo proposito, ed a supporto della natura discrezionale del potere esercitato, giova rammentare che in base alla normativa (art. 11, c. 2) l’amministrazione può seguire due strade, quella della “comunicazione personale agli interessati” e quella del “pubblico avviso”. Nel caso di specie, dunque non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21-<i>octies</i> l. n. 241/1990, sicchè anche sotto l’aspetto ora trattato, la decisione di primo grado può essere confermata.<br />
1.4.- Infine, anche l’ultimo gruppo di motivi non può essere accolto. Si duole il Comune del fatto che la pronunzia del TAR abbia demolito per intero e senza alcuna congrua motivazione un lungo e costoso <i>iter</i> amministrativo ed in spregio al principio di conservazione dell’atto, sancito dall’art. 24 della legge regionale toscana n.88/1998.<br />
Quanto all’annullamento dell’intera procedura che ha condotto agli atti annullati dal TAR, si tratta di un effetto consequenziale tipico della tutela procedimentale, per cui il venir meno dell’atto a monte determina l’annullamento per derivazione di tutti gli atti impugnati che presuppongono il primo. L’automaticità di tale effetto esclude poi per definizione che il primo giudice fosse tenuto a motivare gli annullamenti derivati. Quanto infine al principio di conservazione, osserva il Collegio che la decisione lascia integro il potere-dovere del Comune di rinnovare il procedimento di variante secondo le forme di legge nonché in virtù di eventuali altri strumenti normativi, incluso la richiamata disposizione di legge regionale.<br />
2.- L’appello incidentale, in quanto proposto subordinatamente all’accoglimento dell’appello principale, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, atteso il rigetto dell’appello principale.<br />
3.- Conclusivamente l’appello principale deve essere respinto e l’appello incidentale dichiarato improcedibile per difetto di interesse. &#8211; Restano assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente decisione.<br />
4.- Le spese del giudizio sono regolate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.<br />
Condanna parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle due controparti parti private (Corsini Filippo e appellanti incidentali Cristina Corsini ed altri), delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro duemila/00 (2.000,00), oltre accessori di legge.<br />
Compensa le spese tra Comune e le altre parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-3-2014-n-1341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2014 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento che aggiudica l&#8217;affidamento in appalto del servizio di vigilanza armata di un’azienda speciale servizi, se l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta non pubblica, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara, in violazione del principio di pubblicità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento che aggiudica l&#8217;affidamento in appalto del servizio di vigilanza armata di un’azienda speciale servizi, se l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta non pubblica, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara, in violazione del principio di pubblicità di tutte le operazioni di gara affermato anche anteriormente alla decisione dell’Adunanza plenaria n.13/11; ritenuto, infine, che la previsione contenuta nella l.n. 94/12, secondo cui il principio di pubblicità delle sedute di gara destinate all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche opera “anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012”, costituisce deroga al principio della inefficacia delle norme sopravvenute durante il corso di svolgimento del procedimento di gara, senza alcun valore di “sanatoria” delle pregresse irregolarità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01341/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01351/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>G.S.I. Security Group Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Marina 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Amiacque S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Musenga, Davide Angelucci e Giorgio Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante, 16; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>All System S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Invernizzi e Massimo Falsanisi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Monti 41; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
con il ricorso:<br />	<br />
del provvedimento in data 26 aprile 2012, comunicato in pari data, con il quale la società Amiacque s.r.l. ha aggiudicato alla società All System s.p.a. la procedura aperta indetta per l&#8217;affidamento in appalto del &#8220;servizio di vigilanza armata presso Amiacque s.r.l. sede di via Rimini 34/36 Milano e presso il magazzino di via Alberelle n. 1 Rozzano&#8221;, codice c.i.g. 0558215d93, con bando pubblicato sulla g.u.r.i. serie n. 127 del 3.11.2010, nonché di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>con i motivi aggiunti:<br />	<br />
del provvedimento in data 28 giugno 2012 con il quale è stata confermata l’aggiudicazione definitiva in favore di All System s.p.a. della procedura di gara	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di Amiacque S.r.l. e di All System S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>considerato che sembra provvista di fumus la censura con la quale si deduce che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta non pubblica, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara;<br />	<br />
considerato che, sul punto, non convincono le difese delle parti resistenti tenuto conto che il principio di pubblicità di tutte le operazioni di gara era affermato anche anteriormente alla decisione dell’Adunanza plenaria n.13/11;<br />	<br />
ritenuto, infine, che la previsione contenuta nella l.n. 94/12, secondo cui il principio di pubblicità delle sedute di gara destinate all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche opera “anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012”, costituisce deroga al principio della inefficacia delle norme sopravvenute durante il corso di svolgimento del procedimento di gara, senza alcun valore di “sanatoria” delle pregresse irregolarità;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.	</p>
<p>Resta fissata per la trattazione di merito l&#8217;udienza pubblica del 12 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a></p>
<p>Pres. Cavallari, Est. Dibello Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avvocatura dello Stato) e Northern Petroleum Lmt (avv.ti Portaluri, Sandulli, Trotta) VIA &#8211; Art. 5, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Impatti cumulativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari, Est. Dibello<br /> Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avvocatura dello Stato) e Northern Petroleum Lmt (avv.ti Portaluri, Sandulli, Trotta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">VIA &#8211; Art. 5, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Impatti cumulativi &#8211; Insuscettibilità di analisi frazionata &#8211; Principio di precauzione &#8211; Art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd. impatti cumulativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>NN. 01341/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00186/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 186 del 2010, proposto da: Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
Northern Petroleum Lmt, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, M. Alessandra Sandulli, Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24; </p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Nocera, Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
-del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca &#8220;d l49 D.R.-NP&#8221; sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla socie<br />
<br />	<br />
-del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d60 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla societ<br />
<br />	<br />
-del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d61 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla societ<br />
<br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente, della Tutela del Territorio e del Ma<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Northern Petroleum Lmt;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Zaccaria, Tarentini, Carparelli, Dibello, Gadaleta, in sostituzione di Triggiani, Portaluri, anche in sostituzione di Sandulli, Trotta.;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
In data 8.9.2008, la Northern Petroleum ha formulato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla prima fase del programma di lavoro correlato a tre domande di permesso di ricerca di idrocarburi, sottoponendo a VIA le attività concernenti la esecuzione di indagini sismiche.</p>
<p>Dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani a diffusione regionale della domanda di pronuncia di VIA con annesso deposito del progetto e dello SIA, il progetto è stato esaminato in data 12.3.2009 dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale- VIA e VAS- la quale ha formulato parere favorevole con prescrizioni(con atti nn.247-248 del 12.3.2009)</p>
<p>In ultima analisi, con i decreti impugnati , il MATTM, di concerto con il MIBAC ha formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale dei tre progetti subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate:</p>
<p>dalla commissione tecnica, consistenti esclusivamente in misure di prevenzione e mitigazione degli impatti previsti in danno dei mammiferi marini;</p>
<p>dal MIBAC, concernenti unicamente le misure da attuare in ipotesi di rinvenimento casuale di resti, relitti o manufatti.</p>
<p>Il Comune di Ostuni, rappresentando che le operazioni di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi consistono nell’impiego della metodica definita AIRGUN, la quale è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di direttiva n.2006/16976, impugna i decreti e gli atti connessi in epigrafe alla luce dei seguenti motivi, qui di seguito esposti sinteticamente :</p>
<p>I- è stato violato l’art 24 del codice ambiente che disciplina la fase della consultazione pubblica della procedura di VIA;</p>
<p>II- il parere reso dalla commissione tecnica di VIA è viziato da incompetenza in ragione della illegittima composizione dell’organo;</p>
<p>III- il progetto di ricerca cui inerisce la VIA impugnata è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, costituito da ben cinque richieste di permessi di ricerca, e da ulteriori due permessi già conseguiti dalla società .</p>
<p>Si sono costituiti in giudizio:<br />	<br />
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,<br />	<br />
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarata l’infondatezza.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la società Northern Petroleum ed ha insistito per la infondatezza del gravame .<br />	<br />
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum il Comune di Fasano e la Regione Puglia, nonché il Comune di Monopoli.</p>
<p>Dopo la concessione della tutela cautelare, il ricorso è stato deciso alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Occorre evidenziare che la società contro interessata Northern Petroleum ltd, dopo la pronuncia della sentenza 2602/2010 del TAR Puglia-Bari, e della ordinanza cautelare 130/2010 resa dal Collegio, ha nuovamente riproposto istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, stavolta con riferimento ai tre permessi di ricerca di idrocarburi complessivamente considerati.</p>
<p>La circostanza è stata posta in risalto anche dalla difesa del Comune di Ostuni ricorrente, per desumerne un sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito. </p>
<p>Il Collegio prende atto della circostanza in questione ai fini della relativa declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. </p>
<p>Il ricorso è peraltro fondato con particolare riguardo al terzo motivo di censura.</p>
<p>Con questo gruppo di doglianze, il Comune di Ostuni lamenta la natura parziale della Valutazione di impatto ambientale compiuta dagli enti preposti alla verifica della incidenza dell’intervento progettato dalla Northern Petroleum sull’ambiente interessato.</p>
<p>Detto intervento prefigura, &#8211; secondo la tesi dell’ente locale ricorrente &#8211; in realtà, un unico programma di ricerca di idrocarburi che la società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.</p>
<p>Dette criticità avrebbero dovuto formare oggetto di unica valutazione atteso che la contro- interessata ha rivolto ben cinque istanze finalizzate al conseguimento di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste brindisine quasi senza soluzione di continuità; ed ha già ottenuto altri due permessi di ricerca che riguardano aree contigue alle prime.</p>
<p>L’impostazione seguita dall’ente locale va condivisa.</p>
<p>Quando l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi.</p>
<p>Il codice dell’ambiente, con l’art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata.</p>
<p>L’impatto ambientale viene infatti descritto come “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici,culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.</p>
<p>Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso.</p>
<p>Ciò significa che, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la <i>reductio ad unitatem</i>, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.</p>
<p>L’imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.</p>
<p>Questo ordine di argomentazioni conduce nella direzione di una valutazione di impatto ambientale unitaria, in ragione delle su richiamate esigenze , del tutto disattese nel caso .</p>
<p>Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria , affermando che “La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per &#8220;tronchi&#8221; o &#8220;lotti&#8221;; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell&#8217;opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l&#8217;opera venga artificiosamente suddivisa infrazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.(Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849).</p>
<p>Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che è ben vero che uno dei principi fondamentali dell’attività amministrativa è quello di non aggravio procedimentale , ma è altrettanto meritevole di tutela – nello specifico settore del diritto ambientale – l’esigenza di una analisi approfondita delle conseguenze complessive che possono manifestarsi in un’area prescelta quale sito di interesse , per lo svolgimento di attività di rilevanza economica, il che può esigere, di contro, un prolungamento della tempistica procedimentale.</p>
<p>Nel caso di specie, del resto, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica , ma anche le conseguenze sulla fauna marina.</p>
<p>Invero, occorre evidenziare che il sistema denominato air gun consiste nella esplosione di un quantitativo di aria a velocità notevolissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un’onda rivelatrice della presenza dei medesimi .</p>
<p>Ora, compiendo una disamina dei profili più tecnici dell’operazione, si deve osservare che, sebbene sia stato prospettato l’utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d’urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l’impatto della esplosione di aria, a un innaturale mutamento di habitat, proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti. </p>
<p>Né può mancarsi di evidenziare che, malgrado la previsione, nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere, l’impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente.</p>
<p>Detto impatto si manifesta, coma la difesa del Comune ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica, vanno preservate da ogni possibile aggressione.</p>
<p>Sotto tale riguardo, il Collegio deve richiamare il principio di precauzione che costituisce regola fondante dell’azione ambientale, in uno ai criteri ulteriori descritti dall’art 3 ter del d.lgs 152/2006.</p>
<p>Dal principio di precauzione deriva l’esigenza di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana.</p>
<p>Questo vuol dire che, se allo stato attuale delle conoscenze, appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il cd. fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.</p>
<p>Questa opzione argomentativa è seguita da Tar Toscana che insegna “La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell&#8217;interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un&#8217;alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un&#8217;attività, sfuggendo, per l&#8217;effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell&#8217;integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell&#8217;area, possono implicare l&#8217;eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010 , n. 986).</p>
<p>Ma proprio questa ragione esige altresì che, in difetto di metodi di ricerca meno impattanti, non v’è dubbio che unico baluardo di difesa per l’ambiente rimanga quello di una valutazione di impatto unitaria , cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull’ecosistema da proteggere.</p>
<p>Il ricorso va pertanto accolto, e i decreti ministeriali impugnati vanno annullati.</p>
<p>Le spese processuali possono essere compensate. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla i decreti ministeriali impugnati.<br />	<br />
Spese compensate. </p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-1341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-1341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-1341/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1341</a></p>
<p>Pres. B. Amoroso, est. A. Farina Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione in tema di varianti al P.R.G. – Sussiste, limitatamente. Nonostante il fatto che l’amministrazione, nell’assumere le proprie determinazioni di ordine urbanistico, goda di un’ampia discrezionalità, per cui non sussiste l’obbligo di fornire una motivazione specifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-1341/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-1341/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Amoroso, est. A. Farina</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione in tema di varianti al P.R.G. – Sussiste, limitatamente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nonostante il fatto che l’amministrazione, nell’assumere le proprie determinazioni di ordine urbanistico, goda di un’ampia discrezionalità, per cui non sussiste l’obbligo di fornire una motivazione specifica ed analitica per le singole zone innovate in sede di adozione di una variante al vigente P.R.G., tuttavia sussiste la necessità di una congrua indicazione in ordine alle esigenze che si sono dovute conciliare ed alla coerenza delle soluzioni proposte con i criteri tecnico urbanistici stabiliti per la formazione del piano regolatore.<br />
(La fattispecie riguardava l’approvazione di una variante con cui, a breve distanza di tempo dall’approvazione del P.R.G. “si perviene al sostanziale sovvertimento della pianificazione urbanistica”.)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto <i>prima Sezione</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
<p>con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Bruno Amoroso Presidente<br />
Fulvio Rocco Consigliere<br />
Alessandra Farina Consigliere, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></b></p>
<p align="CENTER">SENTENZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
sul ricorso n. 2129/1994 proposto da<br />
<b>Stella Gianluigi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marino Breganze e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre-Venezia, via Cavallotti 22,</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
la <b>Regione Veneto</b> in persona del Presidente pro tempore<i> </i>della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;<br />
il <b>Comune di Dueville (Vi)</b> in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento</b> <b><br />
</b>del D.G.R. in data 15.3.1994 n. 1090 di approvazione della 1^ variante urbanistica al piano regolatore generale di Dueville; della delibera del C.C. in data 30.7.1992 n. 8802; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 22.6.1994 e depositato presso la segreteria il 27.6.1994 con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) l’avv. Avino, in sostituzione dell’avv. Breganze, per il ricorrente;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></b></p>
<p align="CENTER">FATTO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
Espone il ricorrente di essere proprietario, unitamente ai propri familiari, di un appezzamento di terreno sito in Comune di Dueville, Provincia di Vicenza, di complessivi 51.000 mq.<br />
In base alla disciplina urbanistica vigente la destinazione assegnata all’area di proprietà prevedeva in parte la qualificazione come ZTO C2.2/Re3, quindi a vocazione residenziale, per complessivi 32.000 mq. circa, in parte l’assoggettamento a vincolo di rispetto cimiteriale ed in parte a zona PEEP.<br />
Con deliberazione n. 103 del 30 luglio 1992 è stata adottata la Variante n. 1 al P.R.G., con la quale, tra l’altro, è stata ridotta l’area Re3 di 10.500 mq. ed è stata assegnata alla parte stralciata la destinazione agricola.<br />
Con D.G.R. n. 1090 del 15.3.1994 la Regione Veneto ha approvato la delibera comunale di variante al P.R.G.<br />
Avverso gli atti così individuati, con il ricorso in esame sono state dedotte le seguenti censure:<br />
&#8211; Incompetenza e violazione dell’art. 32 della L. n. 142/90 – Eccesso di potere per carenza di motivazione.<br />
In base all’art. 32 della L. n. 142/90 la competenza in materia pianificatoria spetta al Consiglio Comunale.<br />
Nel caso in esame la norma è stata violata in quanto la Variante contestata è frutto delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, in particolare con la delibera del 23.4.1992 con la quale, a brevissima distanza di tempo dalla delibera regionale di approvazione del piano urbanistico comunale, è stato affidato l’incarico ad un progettista per l’elaborazione della contestata variante.<br />
&#8211; Violazione della normativa comunale &#8211; Violazione degli artt.14 e 15 dello Statuto comunale; dell’art. 42 del Regolamento Edilizio; dell’art. 12 del Regolamento delle Commissioni consiliari – Carenza di motivazione.<br />
Parte istante denuncia la mancata consultazione della cittadinanza in ordine alle nuove scelte pianificatorie assunte dall’amministrazione comunale.<br />
Inoltre, denuncia la circostanza per cui la Commissione edilizia comunale si è espressa con una mera “presa d’atto” in ordine alla proposta di variante, senza esprimere un parere motivato.<br />
Infine, viene osservato come non sia stato acquisito preventivamente il parere della Commissione consiliare urbanistica, la quale si è pronunciata in merito alla variante soltanto successivamente alla presentazione delle osservazioni.<br />
&#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
La riclassificazione dell’area di proprietà dei ricorrenti non risulta assistita da adeguata motivazione, tenuto conto delle aspettative ingenerate per effetto della precedente previsione di piano.<br />
La ragioni addotte (creazione di una pista ciclabile e creazione di un ulteriore margine di distacco dall’area destinata a cimitero) non appaiono adeguate e sufficienti a giustificare lo stralcio di parte dell’area di proprietà, avente in precedenza vocazione residenziale.<br />
Invero, la previsione della pista ciclabile non impedisce di per sé il mantenimento della destinazione edificatoria, mentre la creazione di un ulteriore margine di distanza dall’area cimiteriale risulta ingiustificato e sostanzialmente si trasforma in un ampliamento della già esistente fascia di rispetto.<br />
&#8211; Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Altre aree, che nel provvedimento di adozione della variante si trovano nella medesima situazione di quella del ricorrente, hanno ricevuto un diverso trattamento, che appare del tutto ingiustificato.<br />
Infine, la Regione, in sede di approvazione della variante, non si è espressa in ordine alle osservazioni presentate dalla proprietà, ritenendo che il Comune non si fosse determinato in ordine ad esse, nonostante le suddette osservazioni fossero state puntualmente respinte.<br />
La Regione Veneto ed il Comune di Dueville non si sono costituiti in giudizio.<br />
Con memoria del 21 febbraio 2008 la difesa istante ha precisato le proprie conclusioni, ribadendo le censure esposte in ricorso, con particolare riguardo al dedotto vizio di difetto di motivazione, concludendo per l’accoglimento del gravame .<br />
All’udienza del 27 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b></b></p>
<p align="CENTER">DIRITTO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
Il ricorso è fondato in via assorbente con riguardo al dedotto vizio di difetto di motivazione.<br />
Come costantemente affermato, l’amministrazione nell’assumere le proprie determinazioni di ordine urbanistico gode di un’ampia discrezionalità, essendo ad essa demandato il compito di coordinare le esigenze che nella realtà si presentano in modo articolato, di modo che nell’adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale l’amministrazione stessa non è tenuta, come regola generale, a dare specifica motivazione delle singole scelte operate, in quanto queste trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano.<br />
Per l’effetto, quale principio di carattere generale, si afferma che non sussiste un obbligo specifico di motivazione laddove venga adottata una variante ad un piano regolatore che conferisce una diversa destinazione ad aree già urbanisticamente classificate, fatta eccezione per le ipotesi in cui le precedenti classificazioni siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto, quali quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato o da un giudicato di annullamento.<br />
Tuttavia, i criteri interpretativi testè richiamati, se escludono l’obbligo per il Comune di fornire una motivazione specifica ed analitica per le singole zone innovate in sede di adozione di una variante al vigente P.R.G., non eliminano la necessità di una congrua indicazione in ordine alle esigenze che si sono dovute conciliare ed alla coerenza delle soluzioni proposte con i criteri tecnico urbanistici stabiliti per la formazione del piano regolatore (cfr. C.d.S, Sez. IV, 3.7.2000, n. 3646).<br />
“In altri termini, alla facoltà del Comune di modificare discrezionalmente le precedenti previsioni urbanistiche senza specifica motivazione, corrisponde la necessità di una indicazione congrua delle diverse esigenze cha la variante ha inteso affrontare, in un contesto di tendenziale coerenza tra le soluzioni innovative proposte ed i criteri di ordine tecnico-urbanistico stabiliti per la formazione dello strumento”(così, C.d.S. , Sez. IV, 5.8.2005, n. 4166; conforme, C.d.S, Sez. IV, 26.1.1999, n.74).<br />
Orbene, nel caso di specie, la contestata variante perviene al sostanziale sovvertimento della pianificazione urbanistica, di recente approvazione, operando lo stralcio di parte dell’area di proprietà del ricorrente e della sua famiglia, sottraendola alla pregressa destinazione edificatoria, sulla base di una motivazione che appare generica ed insufficiente a giustificare il mutamento di destinazione ed il conseguente sacrificio delle aspettative ingenerate nella proprietà (che peraltro si era già attivata per procedere allo sfruttamento delle possibilità edificatorie assegnate in base al vigente piano urbanistico).<br />
Invero, del tutto insufficiente è l’affermata necessità di assicurare il passaggio della pista ciclabile, essendo evidente che al riguardo non è stata operata una corretta comparazione fra l’interesse pubblico alla sua realizzazione e la compromissione delle possibilità di sfruttamento edificatorio della proprietà da parte del ricorrente.<br />
Ciò, peraltro, tenuto conto anche del fatto che lo stesso progetto avanzato dalla proprietà prevedeva a sua volta la creazione all’interno dell’area di una pista ciclabile.<br />
Né può rivelarsi idonea la motivazione con riguardo alla vicinanza con la zona cimiteriale, in quanto l’ambito destinato a zona residenziale risultava già garantito dall’esistenza della fascia di rispetto.<br />
In buona sostanza, valutato quanto ritenuto nella delibera di adozione della variante nonché nelle controdeduzioni formulate in ordine alle osservazioni presentate dal ricorrente, non è dato evincere una chiara motivazione, pur nell’ambito della scelte discrezionali, in merito alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente per il quale, valutate diversamente le caratteristiche proprie dell’area in esame, risulti giustificato il disposto stralcio e la nuova qualificazione dell’ambito così identificato come area agricola.<br />
Per tali ragioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Le spese di giudizio possono comunque essere integralmente compensate.<br />
<b></b></p>
<p align="CENTER">P. Q. M.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, addì 27 marzo 2008 .</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-1341/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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