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	<title>1339 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1339 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul difetto di giurisdizione del G.A. in materia di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-difetto-di-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-accertamento-dei-confini-tra-terreno-privato-e-demanio-marittimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:45:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-difetto-di-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-accertamento-dei-confini-tra-terreno-privato-e-demanio-marittimo/">Sul difetto di giurisdizione del G.A. in materia di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Giurisdizione &#8211; Domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo &#8211; Giurisdizione del G.O. &#8211; Sussistenza &#8211; Difetto di giurisdizione del G.A. Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-difetto-di-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-accertamento-dei-confini-tra-terreno-privato-e-demanio-marittimo/">Sul difetto di giurisdizione del G.A. in materia di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-difetto-di-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-accertamento-dei-confini-tra-terreno-privato-e-demanio-marittimo/">Sul difetto di giurisdizione del G.A. in materia di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Giurisdizione &#8211; Domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo &#8211; Giurisdizione del G.O. &#8211; Sussistenza &#8211; Difetto di giurisdizione del G.A.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo detta domanda per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Veneziano &#8211; Est. Cappellano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2021, proposto da Giuseppe Vassallo, Mauro Vassallo, Alessandro Vassallo, Maria Rubino e Fabio Vassallo, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Scalia e Maurizio Minolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell’ambiente, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">di “Motomar cantiere del Mediterraneo” s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Di Carlo e Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 40;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente – Dipartimento dell’ambiente prot. n. 33711 del 24 maggio 2021 con cui è stata determinata la poligonale che delimita il demanio marittimo e, quindi, anche l’area oggetto di concessione in favore della controinteressata Motomar rispetto alla proprietà privata dei ricorrenti, ed è stato, pertanto, deciso il posizionamento dei picchetti per la materializzazione della medesima poligonale;</p>
<p style="text-align: justify;">– ove occorra, del provvedimento di rigetto o, comunque, del provvedimento conclusivo, contenuto nella medesima nota del 24 maggio 2021, avuto riguardo alla domanda di delimitazione presentata dai ricorrenti in data 31 marzo 2021 ed assunta al prot. ARTA n. 19624;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;</p>
<p style="text-align: center;">per l’accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">– in via subordinata dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ARTA sull’istanza presentata dai ricorrenti Vassallo Giuseppe, Mauro e Fabio ed assunta al prot. dell’ARTA n. 19624, del 31 marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Motomar Cantiere del Mediterraneo s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste la documentazione depositata dalla parte ricorrente, e la documentazione e la memoria depositate dalla società controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n.636/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste la documentazione e la memoria depositate dalle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il consigliere dottoressa Maria Cappellano e uditi i difensori del resistente Assessorato e della ditta controinteressata, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">A.– Con il ricorso in esame, notificato il 23 luglio 2021 e depositato il 7 agosto successivo, gli odierni istanti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della nota prot. n. 33711 del 24 maggio 2021 con cui l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (d’ora in poi solo “ARTA”) ha delimitato l’area oggetto di concessione in favore di Motomar Cantiere del Mediterraneo s.r.l. (d’ora in poi solo “Motomar”) rispetto alla proprietà privata dei predetti, e ha, pertanto, deciso il posizionamento dei picchetti per la materializzazione della medesima poligonale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con lo stesso mezzo hanno chiesto l’annullamento della medesima nota, se intesa quale rigetto della domanda di delimitazione presentata dai ricorrenti all’intimato ARTA in data 31 marzo 2021; proponendo, in via subordinata, l’azione avverso il presunto silenzio serbato dall’ARTA sulla medesima istanza di delimitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto gli odierni ricorrenti rappresentano:</p>
<p style="text-align: justify;">– i passaggi di proprietà del lotto di terreno sito in Palermo, ex feudo Gallo, censito alla partita 30052 fgl. 1, particella 13 di Ha 61,50,60, particella 16 di Ha 01,24,93, particella 17 di Ha 1,07,42 per complessivi Ha 63,82,96; nonché, di alcuni dei terreni, prospicienti il mare, del medesimo “feudo Gallo”;</p>
<p style="text-align: justify;">– che il dante causa, con atto di compravendita del 28 agosto 1961, ne trasferì una porzione pari a mq 3610 alla Società General Craft Cantieri Navali, la quale poi, con atto del 1° agosto 1972, la rivendette alla Motomar, odierna controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">– il contenzioso sull’asse ereditario davanti al giudice ordinario, derivante dal trasferimento dal dante causa ad alcuni figli, con contratto di “vitalizio” del 14 settembre 1963, della parte rimanente del “feudo Gallo” insieme a tutte le altre proprietà immobiliari, conclusosi con il rientro dei beni immobili, compreso quelli in Contrada Fossa del Gallo, nel patrimonio relitto del <em>de cuius</em>, il successivo scioglimento della comunione ereditaria e il mantenimento della proprietà indivisa sul “feudo di Capo Gallo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Espongono ancora che:</p>
<p style="text-align: justify;">– con verbale del 20 dicembre 1955 – integrato con verbale datato 8 giugno 1977 – si era concluso un procedimento di delimitazione <em>ex</em> art. 32 cod. nav., con accertamento che parte del terreno dell’originario ed unico proprietario del c.d. “feudo Gallo” (adesso denominato “Capo Gallo“) era di competenza del “demanio marittimo” e, per questo, concesso in uso dalla Capitaneria di Porto alla Motomar per la realizzazione di un porto turistico;</p>
<p style="text-align: justify;">– a seguito di ulteriori vicende contenziose relative al corpo di fabbrica individuato in Catasto al foglio 1276 del foglio 1, asseritamente ritenuto ricadente in fascia demaniale, l’ARTA ha avviato l’<em>iter</em> per una nuova delimitazione ai sensi dell’art.32 cod. nav. e successiva individuazione di una nuova linea di confine per le particelle 445, 651 e 652, restando una situazione di incertezza per le rimanenti particelle nn. 13, 171, 663, 75, 1263 e 1266 della proprietà Vassallo, tutte prospicienti il mare;</p>
<p style="text-align: justify;">– con atto di citazione del 18 febbraio 1994, il sig. Vassallo Giuseppe (cl. 1932), con i germani Antonino, Francesco, Salvatore e Anna Maria, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale Civile di Palermo, l’ARTA, la Capitaneria di Porto di Palermo e la Motomar, chiedendo la condanna al rilascio di parti di terreno erroneamente qualificate come demaniali, oltre al risarcimento dei danni per il mancato godimento;</p>
<p style="text-align: justify;">– in tale causa, condotta in assenza di un legittimario pretermesso, il Tribunale di Palermo, con sentenza n.2162 del 12 marzo 2002, nella contumacia della Capitaneria di Porto, rigettava le domande attoree e condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali; a seguito di appello proposto dall’ARTA e dalla Capitaneria di Porto di Palermo, e degli appelli incidentali dei fratelli Vassallo, la Corte d’Appello, disposta una nuova CTU, con sentenza n.1882/2012 ridefiniva i confini tra il demanio marittimo e i fondi di proprietà degli eredi Vassallo, condannava l’ARTA alla restituzione a favore di Anna Maria Vassallo dell’area di mq. 280, individuata con il colore giallo all’interno dell’elaborato peritale del C.T.U. Montaina, essendo stata tale area erroneamente considerata di natura demaniale, come emerso dalla nuova delimitazione intervenuta consensualmente tra le parti, ai sensi dell’art. 32 Cod. Nav., e conclusasi con verbale del 29 agosto 2005; e, quanto al contenzioso con la Motomar per l’area privata di mq. 330 compresa nella particella 171, la Corte di’Appello di Palermo reputava non provata da parte dei Vassallo un’occupazione maggiore rispetto alle aree vendute con atto del 28 agosto 1961, ritenendo, in ogni caso, usucapita tale superficie;</p>
<p style="text-align: justify;">– avverso tale decisione il sig. Giuseppe Vassallo (cl. 1932) proponeva ricorso per Cassazione, iscritto al R.G. n. 3606/2014, che si concludeva con l’ordinanza n. 18511/2018 del 19 aprile 2018, di conferma della sentenza di secondo grado; sentenza, avverso la quale è stata proposta opposizione di terzo <em>ex</em> art. 404 c.p.c. dai sigg.ri Vassallo Giuseppe (cl 1944) e Romano Maria, eredi ed aventi causa del sig. Vassallo Vincenzo, deceduto il 25 luglio 2018; giudizio attualmente pendente, iscritto al R.G. n. 2075/2019 della Corte di Appello di Palermo la cui udienza di precisazione delle conclusioni è fissata per il 25 marzo 2022;</p>
<p style="text-align: justify;">– con istanza del 24 aprile 2020 la Motomar ha chiesto all’ARTA la consegna delle aree demaniali occupate dai signori Vassallo, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1882/2012 del 5/27 dicembre 2012, confermata con la suddetta ordinanza della Corte di Cassazione n. 18511/2018; con conseguente proposizione davanti a questo T.A.R. del ricorso R.G. n.1362/2020 – per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ARTA e l’accertamento dell’obbligo della stessa di concludere il procedimento avviato – definito con sentenza n.776/2021 di accoglimento, con invito all’ARTA di riscontrare l’istanza della Motomar.</p>
<p style="text-align: justify;">Espongono ancora che:</p>
<p style="text-align: justify;">– con istanza assunta al prot. n. 19624 del 31 marzo 2021 dell’ARTA, i signori Vassallo Giuseppe, Fabio e Mauro, proprietari pro indiviso del terreno, sito in Palermo, località Capo di Gallo, ex feudo Gallo, ubicato ad ovest della contrada di Mondello, fra il mare e il monte Gallo – in catasto alla partita 30567 del Nuovo Catasto terreni del Comune di Palermo, foglio 1, particelle 13, 171, 663, 75, 1263 e 1266 tutte prospicienti il mare – chiedevano lo svolgimento di una nuova delimitazione ai sensi dell’art. 32 del cod. nav., tenuto conto dell’annullamento di quella del 1955 definitivamente approvata con verbale datato 8 giugno 1977, e della circostanza che il nuovo verbale di delimitazione del 29 agosto 2005 aveva interessato soltanto le particelle nn. 445, 651 e 652;</p>
<p style="text-align: justify;">– con la nota oggetto di impugnazione, l’ARTA, assumendo di essere stato condannato dal T.A.R. Sicilia con la sentenza n. 776/2021, a dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello n. 1882/2012, determinava di posizionare i picchetti al fine di materializzare la poligonale, fissando la data delle operazioni; con contestazione di tali determinazioni da parte di alcuni degli odierni ricorrenti, con nota del 7 giugno 2021, lamentando la mancata partecipazione degli interessati all’azione amministrativa di individuazione della nuova poligonale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dolgono, pertanto, di tale atto, deducendo le censure di:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <em>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL’ERRONEITÁ MANIFESTA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">2) <em>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/1990, NONCHÉ DELL’ART. 32 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE. VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI RICORRENTI</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">3) <em>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, NONCHE’ DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA LEGGE 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DEL REGOLE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">4) <em>IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLE LEGGE 241 DELLA 1990 COME MODIFICATO DELLA LEGGE 205/2000. ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE SULLA DOMANDA DI DELIMITAZIONE DEI RICORRENTI</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese, previa istruttoria per mezzo di verificazione tecnica o CTU “allo scopo di accertare la sovrapponibilità e la coincidenza tra la poligonale del 2019 individuata dall’Amministrazione e che la stessa intende materializzare e quella indicata dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo”.</p>
<p style="text-align: justify;">B.– Si è costituito in giudizio l’ARTA.</p>
<p style="text-align: justify;">C.– Si è costituita in giudizio la controinteressata Motomar, la quale, in punto di fatto, ha rilevato che, per effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18511/2018, risulta definitivamente acclarato il diritto della predetta di ricevere in consegna dall’ARTA l’area oggetto della concessione demaniale marittima del 5 ottobre 2007 e così della porzione di superficie demaniale di circa mq 2800, prospiciente la particella privata n. 512, denominata nella sentenza n.1882/2012 della Corte di Appello c.d “pianoro”, in atto illegittimamente occupata dai signori Vassallo Alessandro e Rubino Maria quali aventi causa del Signor Vassallo Giuseppe.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha precisato che gli elaborati grafici a firma dell’Ing. Giordano prodotti in giudizio, che rappresentano la sovrapposizione del Foglio Catastale con la Poligonale Barresi e Foto Aerea, rendono evidente che l’area che deve essere consegnata alla Motomar (perchè facente parte del Demanio oggetto della Concessione Demaniale Rep. 1633 del 5 ottobre 2007) è la porzione di circa mq 2800 all’interno (lato mare) della congiungente dei punti L) ed I) della poligonale stabilita dalla Corte di Appello di Palermo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di giurisdizione, sia per il carattere non lesivo dell’atto impugnato; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di alcuni dei ricorrenti, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del ricorso, in quanto infondato; con replica di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">D.– L’Avvocatura dello Stato per l’ARTA ha preliminarmente sollevato analoghe eccezioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del ricorso, in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">E.– Con ordinanza cautelare n.636, depositata il giorno 11 ottobre 2021, è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito, in vista della quale i ricorrenti e la Motomar hanno ulteriormente argomentato, insistendo nelle rispettive conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">F.– All’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022, presenti i difensori dell’ARTA e di Motomar, il Presidente del Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, co.3, cod. proc. amm., il profilo di eventuale inammissibilità del ricorso cumulativo, sul piano soggettivo e oggettivo, e la causa è stata posta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">A.– Viene in decisione il ricorso promosso dagli odierni istanti avverso la nota prot. n. 33711 del 24 maggio 2021 dell’ARTA avente a oggetto la delimitazione dell’area oggetto di concessione in favore della controinteressata Motomar rispetto alla proprietà privata dei ricorrenti; nota censurata, altresì, se intesa quale sostanziale rigetto della domanda di delimitazione presentata dai ricorrenti in data 31 marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene, altresì, in decisione l’azione, proposta in via subordinata, avverso il presunto silenzio serbato dall’ARTA sulla medesima istanza di delimitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">B.– Deve in via preliminare essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa sia dell’ARTA che di Motomar, di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale eccezione è fondata con riguardo all’azione di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, a tal fine, richiamato il granitico orientamento del Giudice regolatore della giurisdizione, nonchè della giurisprudenza amministrativa, secondo cui:</p>
<p style="text-align: justify;">– “…”<em>spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo detta domanda per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale” (Cass., sez. un., ord., 18/04/2003, n. 6347) e che “spetta al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo – il diritto di proprietà – dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico” (Cass., sez. un., ord., 14/06/2006, n. 13691; vedi anche Cass., ord. 12/07/2018 n. 18511 e Cass. 22/05/2009, n. 10817)</em>…” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 1° aprile 2020, n. 7639);</p>
<p style="text-align: justify;">– “<em>Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell’art. 32 c.n., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente), si presenta quale proiezione specifica, nel campo del demanio marittimo, della normale actio finium regundorum, di cui all’art. 950 c.c. (Cass. n. 18511/2018). Tale procedimento si conclude con un atto di delimitazione, il quale, come si è anticipato e come affermato dalla stessa ricorrente, si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., di talchè il privato, che contesti le risultanze del verbale di delimitazione, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Cass. Sez. U., 11/03/1992, n. 2956; Cass. Sez. U, 21/09/1970, n. 163)</em>…” (Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14048);</p>
<p style="text-align: justify;">– “…<em>L’atto amministrativo, di cui al citato art.32 Cod. nav. non può viceversa avere carattere costitutivo o modificativo di diritti, così come non può implicare esercizio di discrezionalità amministrativa, dovendo limitarsi ad accertare l’estensione del demanio marittimo e – di riflesso – i limiti della confinante area di proprietà privata. L’eventuale lesione del diritto soggettivo relativo a quest’ultima, pertanto, non può che rientrare nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria</em>…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 marzo 2013, n.1539; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n.6823).</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando i su esposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che:</p>
<p style="text-align: justify;">– come si evince dall’esame della nota impugnata – da inquadrarsi correttamente nel contesto dell’esecuzione del giudicato civile – la stessa consiste essenzialmente in un atto di invito per un sopralluogo congiunto, strumentale alle operazioni materiali di esecuzione della sentenza;</p>
<p style="text-align: justify;">– tale atto – peraltro del tutto privo di valenza provvedimentale – è stato adottato in dichiarata esecuzione (oltre che della sentenza di questa Sezione n. 776/2021) della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1882/2012 del 5/27 dicembre 2012, confermata con ordinanza della Corte di Cassazione n. 18511/2018, del 19 aprile/12 luglio 2018, avente a oggetto, per quanto qui di specifico interesse, l’appartenenza del cd. “pianoro” al demanio marittimo e l’esatto posizionamento del confine tra il demanio e la confinante proprietà privata, ai fini pertanto della riconsegna di tale area, oggetto della concessione demaniale marittima del 5 ottobre 2007, alla Motomar.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto a tale oggetto del contendere, di cui l’odierna controversia costituisce in sostanza l’inizio della fase esecutiva, l’istanza presentata da alcuni dei ricorrenti in data 31 marzo 2021 ha ad oggetto la richiesta di un ulteriore procedimento di delimitazione ai sensi degli articoli 32 cod. nav. e 58 reg. esec..</p>
<p style="text-align: justify;">A tale istanza i ricorrenti agganciano l’azione avverso il presunto silenzio formatosi sull’istanza presentata da taluni di essi in data 31 marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale azione è inammissibile, sotto diversi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo l’azione avverso il silenzio è inammissibile avuto riguardo al rapporto giuridico sottostante.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve a tal fine essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall’Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117, c. proc. amm., al fine di accertare l’illegittimità dell’inadempimento dell’Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l’istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2018, n. 2751; Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 501, richiamate da T.A.R. Sicilia, Sez. III, 3 maggio 2021, n.1413; in termini, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28 gennaio 2013, n.244).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, tale azione è inammissibile sotto l’ulteriore profilo, pure eccepito dalla difesa di Motomar – e rilevato dal Presidente del Collegio in udienza, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. – della proposizione di un ricorso cumulativo sul piano soggettivo e oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva innanzitutto il Collegio che non sussiste identità di posizioni soggettive tra i co-ricorrenti in ordine a tale azione, in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, l’istanza di delimitazione <em>ex </em>art. 32 cod. nav. è stata presentata solo dai ricorrenti Vassallo Giuseppe, Vassallo Mauro e Vassallo Fabio, e non dagli altri due ricorrenti Vassallo Alessandro e Rubino Maria: rispetto a questi ultimi difetta la legittimazione attiva, in quanto – non avendo presentato la domanda di delimitazione – nessun silenzio rifiuto può essersi formato con riguardo alla loro posizione soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue l’impossibilità di configurare un cumulo di domande connesse, ai sensi dell’art.32 cod. proc. amm..</p>
<p style="text-align: justify;">Ad identica conclusione deve pervenirsi sotto l’aspetto oggettivo, in quanto l’area interessata, come si evince anche dall’art.14 della concessione demaniale rilasciata a Motomar, è la “<em>porzione di superficie demaniale di circa mq.2800 prospiciente la particella privata n° 512, facente parte delle aree concesse con il presente atto</em>”; ed è su tale area che è sorto il contenzioso definito con le sentenze del giudice ordinario inerenti la posizione di Motomar (cfr. concessione del 5 ottobre 2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, con riguardo all’oggetto del contenzioso, è fondata anche l’eccezione, formulata dalla difesa della controinteressata, di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti Giuseppe Vassallo, Mauro Vassallo e Fabio Vassallo, i quali non hanno fornito alcuna prova della loro qualità di comproprietari dell’area di circa mq 2800, oggetto del contendere.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta circostanza è, del resto, chiaramente disvelata dal contenuto dell’istanza di delimitazione del 31 marzo 2021, nella quale i predetti hanno dichiarato di essere comproprietari delle particelle 13, 171, 663, 75, 1263 e 1266, non interessate dalla dividente oggetto di consegna a Motomar.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto sotto tale profilo – come anche rilevato <em>ex</em> art. 73, co.3, cod. proc. amm. – non sussiste alcuna connessione oggettiva neppure tra la nota impugnata con l’azione di annullamento e l’istanza di (nuova) delimitazione, su cui si basa l’azione avverso il presunto silenzio, promossa ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm..</p>
<p style="text-align: justify;">C.– Conclusivamente, sul ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">– quanto all’azione di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;</p>
<p style="text-align: justify;">– quanto all’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per tutte le ragioni sopra esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">D.– Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; per il resto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Cappellano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Mulieri, Primo Referendario</p>
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