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	<title>1336 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1336 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2020 n.1336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-11-2020-n-1336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-11-2020-n-1336/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2020 n.1336</a></p>
<p>Enrico d&#8217;Arpe, Presidente, Anna Abbate, Referendario, Estensore; PARTI: (M. Palma Rosa, alla quale sono subentrati gli eredi S. Palma Rosa, S. Ilenia, S. Angelo Raffaele e S. Maria Addolorata, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Pierluigi D&#8217;Urso, con domicilio eletto presso il suo studio in Villa Castelli, via San Carlo Borromeo, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-11-2020-n-1336/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2020 n.1336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-11-2020-n-1336/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2020 n.1336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enrico d&#8217;Arpe, Presidente, Anna Abbate, Referendario, Estensore; PARTI:  (M. Palma Rosa, alla quale sono subentrati gli eredi S. Palma Rosa, S. Ilenia, S. Angelo Raffaele e S. Maria Addolorata, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Pierluigi D&#8217;Urso, con domicilio eletto presso il suo studio in Villa Castelli, via San Carlo Borromeo, n. 11 contro Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Molteplici affermazioni in tema di espr. per p.u.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Espropriazione per pubblica utilità  &#8211; giurisdizione &#8211; art. 133, 1 c., lett. G) C.P.A. &#8211; giurisdizione esclusiva del G.A &#8211; ambito.<br /> <br /> 2.- Espropriazione per pubblica utilità  &#8211; indennità  di esproprio &#8211; soggetti legittimati &#8211; livellario &#8211; è tale.<br /> <br /> 3.- Proprietà  privata &#8211; condotta illecita dell&#8217;Amministrazione pubblica incidente sul diritto di proprietà  &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità , ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera e l&#8217;Amministrazione espropriante abbia agito nell&#8217;assoluto difetto di una potestà  ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione &#8211; anche ai fini della tutela risarcitoria &#8211; di attività  di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità  e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all&#8217;interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà , purchè vi sia un collegamento &#8211; anche mediato &#8211; all&#8217;esercizio della pubblica funzione.</em><br /> <br /> <em>2. Il livellario va equiparato all&#8217;enfiteuta possessore del fondo ai fini della percezione dell&#8217;indennità  di esproprio e, quindi, del diritto a chiedere il risarcimento dei danni, anche in forma specifica, nei confronti della P.A. nell&#8217;esercizio dei poteri ablatori. In particolare, anche il livellario è ricompreso nell&#8217;ambito dei soggetti legittimati non solo ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa, &#8211; in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all&#8217;area in suo possesso -, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell&#8217;illegittima espropriazione.</em><br /> <br /> <em>3. In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell&#8217;amministrazione incidente sul diritto di proprietà  non può comportare l&#8217;acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull&#8217;occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità  per quella basata sul mancato godimento del bene.</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 27/11/2020<br /> <strong>N. 01336/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01203/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2017, proposto da M. Palma Rosa, alla quale sono subentrati gli eredi S. Palma Rosa, S. Ilenia, S. Angelo Raffaele e S. Maria Addolorata, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Pierluigi D&#8217;Urso, con domicilio eletto presso il suo studio in Villa Castelli, via San Carlo Borromeo, n. 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>Per l&#8217;accertamento e dichiarazione</em></strong><br /> 1) dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;occupazione posta in essere dal Comune di Villa Castelli e ad oggi permanente in danno della sig.ra M. Palma Rosa sul fondo di mq. 790 di cui è livellaria, sito in Villa Castelli ed individuato al relativo catasto terreni al foglio 9 p.lla 1300, e la condanna del Comune di Villa Castelli:<br /> &#8211; al ripristino, a cura e spese dello stesso, dello stato dei luoghi nella situazione di fatto precedente l&#8217;immissione in possesso;<br /> &#8211; alla conseguente restituzione del terreno.<br /> &#8211; al pagamento del risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima consistente negli interessi legali calcolati a far data dalla scadenza del termine per l&#8217;adozione del decreto di esproprio, sul valore del terreno occupato di euro 47.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.<br /> 2) nel caso il Comune di Villa Castelli, dovesse dichiarare di voler acquisire il suolo al proprio patrimonio, ai sensi dell&#8217;art. 42 <em>bis</em> D.P.R. 327/2001, per la condanna dello stesso:<br /> &#8211; all&#8217;ulteriore pagamento dell&#8217;indennizzo per pregiudizio patrimoniale valore venale del bene occupato di euro 47.400,00 ed inoltre al pagamento del pregiudizio non patrimoniale pari ad euro 4.740,00 ed infine al pagamento del danno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale per ogni anno di occupazione per euro 46.789,64, per un totale complessivo di euro 98.929,64 (novantottomilanovecentoventinove/64), oltre interessi e rivalutazione monetaria;<br /> &#8211; in subordine al quella minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di espletanda C.T.U..<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Visto l&#8217;art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> La ricorrente (deceduta nel corso del giudizio e alla quale sono subentrati gli eredi) &#8211; livellaria di un terreno agricolo sito in Villa Castelli &#8211; zona Gravina della estensione pari a complessivi mq. 790, distinto al catasto terreni al foglio 9 p.lla 1300 &#8211; chiede, con ricorso notificato il 30/09/2017, l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;occupazione del predetto terreno posta in essere dal Comune di Villa Castelli con decreto di occupazione d&#8217;urgenza prot. n. 8395 dell&#8217;8/10/1997 e verbale di immissione in possesso del 2/01/1998 (a seguito di dichiarazione di pubblica utilità  di cui alla delibera G.M. n. 372 del 13/06/1997 di approvazione del progetto esecutivo relativo al &#8220;<em>Restauro ambientale e sistemazione della Gravina</em>&#8220;) non seguiti dall&#8217;emanazione del decreto di esproprio, nonchè la condanna dell&#8217;A.C. alla restituzione del terreno occupato, previa riduzione in pristino, e al risarcimento danni per il periodo di occupazione illegittima. Chiede, in subordine, per il caso in cui il Comune di Villa Castelli dovesse dichiarare di voler acquisire il suolo al proprio patrimonio, ai sensi dell&#8217;art. 42 <em>bis</em> D.P.R. 327/2001, la condanna dello stesso all&#8217;ulteriore pagamento dell&#8217;indennizzo per pregiudizio patrimoniale valore venale del bene occupato di euro 47.400,00 ed inoltre al pagamento del pregiudizio non patrimoniale pari ad euro 4.740,00 ed infine al pagamento del danno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale per ogni anno di occupazione per euro 46.789,64, per un totale complessivo di euro 98.929,64 (novantottomilanovecentoventinove/64), oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di espletanda C.T.U..<br /> A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:<br /> 1) Premessa in fatto: sul diritto della ricorrente, sulle opere e sui provvedimenti assunti dal Comune di Villa Castelli;<br /> 2) Violazione dell&#8217;art. 42 della Costituzione e dell&#8217;Art. 1 Protocollo 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali;<br /> 3) Sulla domanda risarcitoria.<br /> Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la ricorrente concludeva come sopra riportato in epigrafe.<br /> Il 2/05/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Villa Castelli, depositando una memoria difensiva datata18/04/2018, nella quale ha chiesto, in via principale, di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte ricorrente e conseguentemente rigettarla; in via subordinata, qualora si accogliesse la domanda di parte ricorrente, di a) accertare e dichiarare la irreversibile trasformazione del terreno identificato al catasto del Comune di Villa Castelli foglio 9 p.lla 1300 di cui la ricorrente è livellaria, per la realizzazione del progetto di &#8220;<em>Restauro ambientale e sistemazione della Gravina</em>&#8221; approvato con D.G. n. 372 del 13.06.1997 e successiva ordinanza n.8395 del 08.10.2017, b) conseguentemente accertare e dichiarare la non restituzione del bene <em>de quo</em>, c) accertare e dichiarare l&#8217;intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno, e d) nella denegata ipotesi di non riconoscimento dell&#8217;intervenuta prescrizione, quantificare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per l&#8217;occupazione illegittima del terreno identificato al catasto del Comune di Villa Castelli con foglio 9, p.lla 1300, tenendo conto che al livellario andrà  corrisposta l&#8217;indennità  al netto del canone di affrancazione, da corrispondere al concedente o comunque, nella misura che sarà  ritenuta di giustizia; in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale adito relativamente alla quantificazione e condanna al pagamento dell&#8217;indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 42 <em>bis</em> T.U. Espropri.<br /> Il 24/11/2018, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo, anche alla luce delle deduzioni svolte dal Comune di Villa Castelli nella memoria di costituzione del 18 aprile 2018.<br /> Il 16/12/2019, si sono costituiti in giudizio taluni eredi della ricorrente (figli superstiti del figlio premorto della ricorrente), depositando una comparsa di costituzione volontaria e insistendo nell&#8217;accoglimento delle istanze istruttorie e delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 18 dicembre 2019, il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio per integrare il contraddittorio in relazione agli altri eredi della ricorrente, non costituitisi volontariamente in giudizio, e, su questa richiesta di rinvio, alla quale non si è opposto il difensore di parte resistente, la causa è stata rinviata all&#8217;udienza pubblica del 10 novembre 2020.<br /> Il 25/01/2020, gli eredi della ricorrente, costituiti volontariamente in giudizio, hanno depositato in giudizio l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della ricorrente, invitandoli a costituirsi nel presente giudizio e insistendo nell&#8217;accoglimento delle istanze istruttorie e delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.<br /> Il 20/10/2020, gli eredi della ricorrente costituiti volontariamente in giudizio, hanno depositato una memoria difensiva, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo.<br /> Il 26/10/2020, si è costituito in giudizio il nuovo difensore del Comune resistente, in sostituzione del precedente, riportandosi integralmente a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore e richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.<br /> Il 4/11/2020, gli eredi della ricorrente costituiti in giudizio hanno depositato in giudizio note di udienza <em>ex </em>D.L. n. 28/2020, chiedendo il passaggio in decisione della causa, con l&#8217;accoglimento delle conclusioni giÃ  rassegnate.<br /> Il 6/11/2020, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio note di udienza <em>ex</em> D.L. n. 28/2020, insistendo nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.<br /> Non si sono costituiti in giudizio gli altri coeredi della ricorrente intimati in giudizio.<br /> Alla pubblica udienza del 10/11/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 0. &#8211; Il ricorso è fondato nel merito e va accolto nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito precisati.<br /> 1. &#8211; E&#8217; opportuno ribadire, <em>in limine</em>, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale &#8220;<em>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (&#038;) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all&#8217;esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità , ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità  in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa</em>&#8220;) in ordine alle domande azionate dalla ricorrente (e dai suoi eredi), posto che, nella fattispecie in esame, il Comune resistente ha agito sulla scorta della delibera di G.M. n. 372 del 13.06.1997 di approvazione del progetto esecutivo relativo al &#8220;<em>Restauro ambientale e sistemazione della Gravina</em>&#8220;, che, ai sensi dell&#8217;art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1, equivale <em>ex lege </em>a dichiarazione di pubblica utilità , nonchè indifferibilità  ed urgenza dei relativi lavori, nella quale si legge, in particolare, che &#8220;<em>La durata dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza è fissata in cinque anni dall&#8217;immissione in possesso (art. 20 lex 865/71) e le operazioni di esproprio e i lavori di cui in oggetto dovranno essere iniziati entro e non oltre tre anni dalla data di approvazione del progetto ed ultimati entro cinque anni dalla data di immissione in possesso</em>&#8220;.<br /> Ed invero, a tale riguardo, «<em>la Sezione non ha motivo per discostarsi dall&#8217;ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, &#8220;nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità , ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera e l&#8217;Amministrazione espropriante abbia agito nell&#8217;assoluto difetto di una potestà  ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione &#8211; anche ai fini della tutela risarcitoria &#8211; di attività  di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità  e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all&#8217;interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà , purchè vi sia un collegamento &#8211; anche mediato &#8211; all&#8217;esercizio della pubblica funzione (&#8220;ex multis&#8221;: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)&#8221; (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549)</em>» (<em>ex multis</em>, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704); sicchè va disattesa l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.<br /> 2. &#8211; Occorre, altresì¬, ribadire, <em>in limine</em>, la legittimazione ad agire in giudizio di parte ricorrente (e dei suoi eredi), poichè il livellario va equiparato all&#8217;enfiteuta possessore del fondo ai fini della percezione dell&#8217;indennità  di esproprio e, quindi, del diritto a chiedere il risarcimento dei danni, anche in forma specifica, nei confronti della P.A. nell&#8217;esercizio dei poteri ablatori. In particolare, secondo la giurisprudenza prevalente, &#8220;<em>anche il livellario è ricompreso nell&#8217;ambito dei soggetti legittimati non solo ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa, &#8211; in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all&#8217;area in suo possesso -, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell&#8217;illegittima espropriazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29.7.2010, n. 29121; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 26.2.2009, n. 669). Pìù precisamente, in applicazione analogica della disciplina dettata in materia di enfiteusi (istituto al quale &#8211; si ripete &#8211; la giurisprudenza ha equiparato il contratto di livello), deve ritenersi che la previsione di cui all&#8217;art. 34, primo comma, d.p.r. n. 327/2001 (&quot;l&#8217;indennità  di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all&#8217;enfiteuta, se ne sia anche possessore&quot;) valga anche per il livellario, il quale ha quindi titolo a percepire l&#8217;indennità  di esproprio. Al diritto del livellario di conseguire l&#8217;indennità  di esproprio non può non corrispondere, peraltro, il diritto dello stesso a reclamare il risarcimento del danno patito per la privazione dell&#8217;immobile da parte della Pubblica Amministrazione in occasione dell&#8217;esercizio dei poteri ad essa attribuiti in materia espropriativa</em>&#8221; (T.A.R. Salerno, Campania, Sezione I, 17/04/2018, n. 577).<br /> 3. &#8211; Ciò premesso, venendo al merito della causa, occorre evidenziare, in punto di fatto, che, nel particolare caso di specie, risulta pacifica la mancata emanazione del decreto finale di esproprio a conclusione del procedimento ablatorio di che trattasi e che, pertanto, la mancata (e tempestiva) emanazione dell&#8217;atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità  del bene immobile e sua trasformazione, configura un illecito permanente della P.A..<br /> Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, &#8220;<em>In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell&#8217;amministrazione incidente sul diritto di proprietà  non può comportare l&#8217;acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. &#8211; con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull&#8217;occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità  per quella basata sul mancato godimento del bene &#8211; che viene a cessare solo in conseguenza:</em><br /> <em>a) della restituzione del fondo;</em><br /> <em>b) di un accordo transattivo;</em><br /> <em>c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo </em>[dovendosi precisare in proposito che la rinuncia abdicativa, perà², non costituisce pìù causa di cessazione dell&#8217;illecito permanente dell&#8217;occupazione senza titolo a seguito delle successive Adunanze Plenarie nn. 2 e 4/2020]<em>;</em><br /> <em>d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull&#8217;Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:</em><br /> <em>I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;</em><br /> <em>II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;</em><br /> <em>III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perchè solo l&#8217;art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell&#8217;istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il &lt;&lt;&#038;giorno in cui il diritto può essere fatto valere&gt;&gt;;</em><br /> <em>e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr</em>.&#8221;.<br /> Dunque, nel caso di specie, in assenza di un formale (e tempestivo) decreto di espropriazione da parte del Comune di Villa Castelli e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell&#8217;illiceità  individuate nella sentenza sopra citata dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sussistono i presupposti per accogliere entrambe le domande proposte con il ricorso in via principale, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito precisati.<br /> 4. &#8211; Deve, anzitutto, accogliersi la domanda principale formulata dalla ricorrente (e dai suoi eredi), ordinando al Comune di Villa Castelli la restituzione (ai coeredi) del terreno in questione, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la discrezionale valutazione, da parte del Comune medesimo, in ordine agli interessi in conflitto, a seguito della quale l&#8217;Amministrazione Comunale potrà , in via alternativa alla restituzione dei terreni alla odierna ricorrente, disporre l&#8217;acquisizione dei predetti beni immobili ai sensi dell&#8217;art. 42 <em>bis</em> D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. (cfr. T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, Sezione III, 26/11/2018, n. 1783), che ha disciplinato <em>ex novo</em> il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene &#8220;<em>in sanatoria</em>&#8221; (&#8220;<em>Valutati gli interessi in conflitto, l&#8217;autorità  che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità , può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (&#038;)</em>&#8220;), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327/2001.<br /> 5. &#8211; Deve, altresì¬, accogliersi, solo in parte, la domanda di condanna del Comune di Villa Castelli al risarcimento danni per mancato godimento del bene immobile di che trattasi in relazione al periodo di occupazione illegittima (cioè a partire dal 2/1/2003), ossia nei limiti della (eccepita) prescrizione quinquennale, decorrente perà² dalle singole annualità  di occupazione illegittima, come sopra detto, sicchè devono ritenersi estinti per prescrizione unicamente i diritti di credito per mancato godimento del bene immobile <em>de quo</em> correlati alle prime nove annualità  di occupazione illegittima, a decorrere dal 2/01/2003 (e sino al 2/1/2012), non risultando atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla parte ricorrente prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. T.A.R Puglia, Lecce, Sezione III, 20/04/2020, n. 470). In altri termini, l&#8217;eccezione sollevata dal Comune resistente, relativa all'&#8221;<em>intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente per decorso del termine quinquennale, a far data dalla realizzazione delle opere e della irreversibile trasformazione del bene, </em>deve essere accolta solo in parte, nei limiti della predetta prescrizione quinquennale.<br /> Con riferimento alla quantificazione del danno per mancato godimento del bene a cagione dell&#8217;occupazione divenuta illegittima, il Collegio, secondo la giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale, ritiene che &#8220;<em>deve essere calcolato facendo applicazione analogica, in via equitativa (ai sensi dell&#8217;art. 1226 del Codice Civile), dei criteri risarcitori dettati dall&#8217;art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, e, dunque, in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore del terreno</em>&#8221; (<em>ex multis</em>, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 26/11/2018, n. 1783, cit.).<br /> Deve, quindi, accogliersi la domanda di risarcimento danni (in favore dei coeredi della ricorrente) per mancato godimento del bene immobile <em>de quo</em> a cagione dell&#8217;occupazione divenuta illegittima, ordinando al Comune di Villa Castelli il pagamento in favore degli eredi della parte ricorrente di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per equivalente monetario conseguente all&#8217;occupazione &#8211; tutt&#8217;ora &#8211; illegittima, pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore venale del terreno in parola (determinato al momento dell&#8217;illegittima occupazione), per il periodo a partire dal 02/01/2012, ossia nei limiti dell&#8217;eccepita prescrizione quinquennale di cui sopra detto, e sino alla data di effettiva cessazione dell&#8217;occupazione illegittima medesima.<br /> Trattandosi di debito di valore, tale somma (annua) dovrà  essere rivalutata alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall&#8217;I.S.T.A.T.) e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all&#8217;effettivo soddisfo.<br /> 6. &#8211; Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con la condanna del Comune resistente alla restituzione del terreno in questione agli eredi della ricorrente, previa la necessaria riduzione in pristino e fatta salva l&#8217;eventuale applicazione dell&#8217;art. 42 <em>bis</em> del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., nonchè al risarcimento danni per mancato godimento del bene immobile in relazione al periodo di occupazione illegittima, nei sensi, nei limiti e nei termini innanzi precisati.<br /> 7. &#8211; Le spese processuali, <em>ex </em>art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi, nei limiti e nei termini innanzi precisati.<br /> Condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, al pagamento in favore degli eredi ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 svolta da remoto tramite applicativo Microsoft Teams con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Enrico d&#8217;Arpe, Presidente<br /> Anna Abbate, Referendario, Estensore<br /> Giovanni Gallone, Referendario</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-11-2020-n-1336/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2020 n.1336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.1336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-1336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-1336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.1336</a></p>
<p>Sulla legittimità del mancato invito del gestore uscente in un affidamento diretto del servizio di cessione onerosa dei rifiuti in applicazione del principio di rotazione 1. Contratti della P.A. – D.lgs. 50/2016 – Art. 29 – Onere di pubblicazione degli atti di gara – Ambito applicativo – In genere.&#160; 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-1336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.1336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-1336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.1336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del mancato invito del gestore uscente in un affidamento diretto del servizio di cessione onerosa dei rifiuti in applicazione del  principio di rotazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><font color="#800000"><font face="Trebuchet MS, sans-serif"><font size="2"><b>1. Contratti della P.A. – D.lgs. 50/2016 – Art. 29 – Onere di pubblicazione degli atti di gara – Ambito applicativo – In genere.&nbsp;</b></font></font></font></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#800000"><font face="Trebuchet MS, sans-serif"><font size="2"><b>2. Contratti della P.A. – Affidamento diretto – Servizio di cessione onerosa dei rifiuti – Mancata inclusione nel novero dei soggetti da consultare – Ricorso di una ditta operatrice del settore – Legittimazione – Sussiste.</b></font></font></font></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#800000"><font face="Trebuchet MS, sans-serif"><font size="2"><b>3. Contratti della P.A. – Affidamento diretto – Servizio di cessione onerosa dei rifiuti – Individuazione delle ditte da consultare – Applicazione dello strumento della rotazione – Necessarietà – Conseguenza – Mancata inclusione nel novero dei soggetti consultabili della ditta operatrice uscente – Legittimità.</b></font></font></font></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><font face="Trebuchet MS, sans-serif"><font size="2"><b>1. L’art. 29 del D.lgs. 50/2016 è chiaro nell’includere tra gli atti soggetti alla pubblicazione sul profilo della committente &#8211; nella sezione Amministrazione Trasparente &#8211; qualsiasi provvedimento indittivo di una procedura di affidamento di incarico di pubblico servizio: pertanto, nel caso di omessa pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione degli atti relativi alla procedura di affidamento diretto della cessione onerosa dei rifiuti, deve ritenersi tempestivo il ricorso che una ditta operatrice del settore abbia proposto entro 30 giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento di mancata inclusione nel gruppo degli operatori economici da consultare.</b></font></font></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font face="Trebuchet MS, sans-serif"><font size="2"><b>2. Deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto avverso la mancata inclusione nel gruppo di operatori economici consultabile per l’affidamento del servizio di cessione onerosa dei rifiuti, da parte di una ditta che opera nel settore, dovendo ritenersi la stessa quale titolare di un interesse alla riedizione della gara meritevole di tutela.</b></font></font></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font face="Trebuchet MS, sans-serif"><font size="2"><b>3. Nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di un servizio, l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nell’individuazione delle ditte da consultare è temperata dai principi di trasparenza e di rotazione, quest’ultimo da intendersi come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza che, per essere efficace e reale, può comportare l’esclusione dall’invito di coloro che siano stati aggiudicatari di precedenti procedure per l’assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare. (Nella specie il TAR ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di escludere, in applicazione del principio di rotazione, l’operatore uscente del servizio ed ha rigettato il ricorso).</b></font></font></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="LEFT" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 13pt;">Pubblicato il 08/03/2017</font></font></font></p>
<p align="RIGHT" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Times Nordic, Times New Roman, serif"><b>N. 01336/2017 REG.PROV.COLL.</b></font></font></p>
<p align="RIGHT" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Times Nordic, Times New Roman, serif"><b>N. 00567/2017 REG.RIC.</b></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</b></font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>(Sezione Seconda)</b></font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">ha pronunciato la presente</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>SENTENZA</b></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2017, proposto da:</font></font></font><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&nbsp;</font></font></font><br />
<font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Di Gennaro S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;</font></font></font><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&nbsp;</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>contro</b></i></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Comune di Casavatore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato William Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Casavatoe, piazza G. di Nocera/Casa Comunale;</font></font></font><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&nbsp;</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>nei confronti di</b></i></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ricicla S.r.l. non costituito in giudizio;</font></font></font><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&nbsp;</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Avverso e per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia: 1) della determinazione del</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Comune di Casavatore n. 198 del 22.12.2016 di determinazione a contrarre e aggiudicazione</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">alla ditta Ricicla S.r.l. del servizio di cessione onerosa di multimateriale codice CER 15.01.06</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">così come conosciuto solo in data 10.2.2016; 2) Ove e per quanto lesive, delle note del Comune</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">di Casavatore prott. n. 22801, 22802 22803, 22406, 22807 del 2016, mai conosciute, così come</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">richiamate nella determinazione n. 198/2016; 3) del mancato invito della ricorrente alla</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">presentazione di un&#8217;offerta/preventivo ovvero della mancata consultazione della ripetuta ai fini</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">della indagine di mercato preliminare all&#8217;affidamento diretto;</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Casavatore;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Viste le memorie difensive;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visti tutti gli atti della causa;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">FATTO</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">FATTO</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Oggetto della presente controversia è la pretermissione dell’odierna ricorrente – affidataria uscente del servizio di cessione onerosa dei rifiuti CER 15.01.06 in favore del Comune di Casavatore &#8211; dal gruppo degli operatori economici consultati preliminarmente al nuovo affidamento diretto del medesimo servizio, disposto con determinazione 22.12.2016 n. 198.</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">DIRITTO</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">1.- Eccepisce preliminarmente il resistente Comune l’irricevibilità del ricorso &#8211; inviato per la notifica il 14.2.2017, ossia ben oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Online della stazione appaltante terminata il 7.1.2017 &#8211; in ragione della sua tardiva proposizione: affermando, all’uopo, che l’onere di pubblicazione preteso dall’art. 29 del codice dei contratti riguarda non già tutti gli atti della procedura di affidamento del servizio, ma solo gli atti di ammissione/esclusione dalla partecipazione alla gara adottati dalla stazione appaltante ex art. 80 del medesimo codice, all’esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anteriormente alla valutazione delle offerte.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">L’eccezione è infondata.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Dispone, invero, l’art. 29, I comma, prima parte del DLgs n. 50/2016 &#8211; per quanto qui interessa &#8211; che &lt;<tutti trasparente="">&gt;. La norma, utilizzando peraltro la medesima terminologia di cui agli artt. 119 e 120 del DLgs n. 163/2006, è chiara nell’includere tra gli atti soggetti alla pubblicazione sul &lt;<profilo>&gt; qualsiasi provvedimento indittivo di una procedura di affidamento di incarico di pubblico servizio.</profilo></tutti></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">2.- Analogamente infondata è anche l’ulteriore eccezione con cui parte resistente contesta l’interesse alla proposizione del ricorso: l’interesse della ricorrente, operatore del settore, va ravvisato nell&#8217;opportunità che essa avrebbe, nell’ipotesi di accoglimento del gravame e, quindi, di annullamento dell’aggiudicazione, di partecipare alla riedizione della procedura selettiva e, eventualmente, di divenirne aggiudicataria.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">3.- Nel merito il ricorso è infondato.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">3.1.- Con il primo motivo di gravame parte ricorrente ha censurato l’operato della stazione appaltante nella parte in cui ha omesso di includere l’odierna ricorrente nel novero degli operatori economici consultati preliminarmente al nuovo affidamento diretto.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Va anzitutto premesso che in relazione alle procedure di affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite &#8220;semplificate&#8221;, l&#8217;orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell&#8217;ampia discrezionalità dell&#8217;Amministrazione anche nella fase dell&#8217;individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ciò precisato, va osservato che la marcata discrezionalità che connota la predetta procedura è temperata da alcuni princìpi, tra i quali la trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”) e la rotazione (funzionale ad assicurare l’avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ebbene, se è vero che il principio di rotazione nella procedura di cottimo fiduciario non ha una valenza precettiva assoluta nel senso di vietare alle stazioni appaltanti, sempre e comunque, l&#8217;aggiudicazione all&#8217;affidatario del servizio uscente – il combinato disposto dagli artt. 36, I comma e 30, I comma del codice degli appalti pone, infatti, sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, per cui, di primo acchito, non parrebbe sussistano ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale, e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione -, la previsione di tale principio, tuttavia, a meno di non volerne vanificare la sua valenza, privilegia indubbiamente l&#8217;affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un&#8217;effettiva concorrenza (che sarebbe altresì frustrata dalla posizione di vantaggio in cui si trova l’operatore uscente, a perfetta conoscenza della strutturazione del servizio da espletare): la rotazione, dunque &#8211; che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l’esistenza di diversi operatori del settore), l&#8217;esclusione dall&#8217;invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all&#8217;assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">È vero che l’episodica, mancata applicazione del principio di rotazione non vale ex se, in linea di massima, ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l&#8217;aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza affidatario del servizio e sia comprovato che la gara sia stata effettivamente competitiva, si sia svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità e si sia conclusa con l&#8217;individuazione dell&#8217;offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (cfr. TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981): ma nel caso in esame – e per ciò stesso non può farsi riferimento alla predetta fattispecie &#8211; la ricorrente non contesta una selezione aggiudicata (nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità) ad un precedente affidatario, ma contesta, in qualità di operatore uscente, la propria pretermissione (effettuata nel rispetto e in coerenza con il principio di rotazione) dal novero dei potenziali concorrenti. Inoltre – ed è evidente che sotto tale profilo non è invocabile la sentenza n. 788/2017 di questa sezione, atteso che il soggetto ivi ricorrente aveva svolto il servizio appaltato per un brevissimo periodo di tempo (quattro mesi) – l’odierna ricorrente risulta aver esercitato continuativamente il servizio in questione per oltre un biennio, dal mese di aprile 2014 fino all’affidamento di esso alla controinteressata.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">3.2.- Puntualizzato quanto precede – e, cioè, riscontratata la legittimità della mancata convocazione della ricorrente -, le ulteriori censure sono inammissibili: il soggetto legittimamente escluso da una procedura selettiva risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse a dedurre vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura stessa in quanto, ancorchè i vizi fossero riconosciuti fondati, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la ripetizione della gara, a cui la ricorrente non sarebbe comunque (legittimamente) chiamata a partecipare.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia.</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">P.Q.M.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Spese compensate.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Claudio Rovis, Presidente, Estensore</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Francesco Guarracino, Consigliere</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Brunella Bruno, Primo Referendario</font></font></font></p>
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="716">
<tbody>
<tr>
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</td>
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<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</b></font></font></p>
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<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>Claudio Rovis</b></font></font></p>
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</tbody>
<colgroup>
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<col width="4" />
<col width="4" />
	</colgroup>
</table>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">IL SEGRETARIO</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-1336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.1336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. B. Massari Est. Globo Security s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Lucca (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;insussistenza, in capo al Questore di un potere regolamentare di normazione generale ed astratta per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate Sicurezza pubblica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. B. Massari Est.<br /> Globo Security s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Lucca (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza, in capo al Questore di un potere regolamentare di normazione generale ed astratta per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica &#8211; Guardie particolari giurate &#8211; Artt. 2 e 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 – Potere del Questore sulla disciplina del servizio – Natura e limiti &#8211; Potere integrativo e modificativo delle norme di servizio predisposte dagli istituti – Sussistenza &#8211; Potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pare evidente, dalla lettura degli artt. 2 e 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, che spetta ai titolari dell’attività il potere di autoregolamentazione del suo svolgimento, restando attribuito al Questore un potere integrativo e modificativo delle norme di servizio predisposte dagli istituti.  Trattasi, dunque, di un potere ordinatorio specifico e puntuale, di incidere sulla facoltà di autoregolamentazione degli istituti (che è concreta espressione della libertà di iniziativa economica), potere avente ad oggetto singoli atti degli istituti stessi, e non di un potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la nuova regolamentazione con cui il Questore aveva disposto l&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché l&#8217;obbligo di svolgere il servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari e di eseguire ogni intervento sempre con almeno due guardie)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza, in capo al Questore di un potere regolamentare di normazione generale ed astratta per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1336 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  1140  Reg. Ric.<br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>nelle persone dei sigg.ri: Dott. Gaetano CICCIO’	#NOME?	#NOME?	&#8211; Consigliere, rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1140/06 proposto da</p>
<p> <b>IL GLOBO SECURITY s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rag. Graziano Niccolai, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Masaccio n. 172,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Lucca, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del regolamento del Questore della Provincia di Lucca del 15 maggio 2006, trasmesso con la nota del 17 maggio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 666/06;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La società ricorrente svolge attività di vigilanza privata nella Provincia di Lucca in forza di autorizzazione rilasciata a suo tempo dal Prefetto di Lucca. <br />
Con nota del 17 maggio 2006 veniva notificata alla ricorrente un nuovo regolamento, composto da 16 articoli, sostitutivo ed integrativo delle disposizioni impartite precedentemente in materia di esercizio dell&#8217;attività di vigilanza all’asserito scopo di dare attuazione alla circolare ministeriale del 7 gennaio 2005.<br />
Con tale atto regolamentare sono state introdotte prescrizioni e restrizioni che, ad avviso della ricorrente, vengono ad incidere negativamente sull&#8217;economicità e sull&#8217;efficienza dell&#8217;attività di impresa dalla medesima gestita.<br />
In particolare, con la nuova regolamentazione viene disposto l&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché l&#8217;obbligo di svolgere il servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari e di eseguire ogni intervento sempre con almeno due guardie.<br />
Contro tale atto ricorre la società intestazione chiedendone l’annullamento, previo sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione del principio di legalità. Violazione e/o falsa applicazione del regio decreto-legge n. 1952 del 26 settembre 1935. Eccesso di potere per illogicità e sviamento.<br />
2. Violazione e/o falsa applicazione del regio decreto-legge n. 2144 del 12 novembre 1936. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per travisamento dei fatti.<br />
3. Violazione delle norme in materia di vigilanza privata. Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dei principi costituzionali materia di libertà di iniziativa economica e di autonomia privata. <br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 666/06 depositata il 27 luglio 2006 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Prefetto di Lucca ha dettato disposizioni di natura regolamentare in merito all’esercizio dell’attività di vigilanza svolta da soggetti privati.<br />
La società ricorrente lamenta, in particolare, che per effetto della nuova regolamentazione siano state introdotte prescrizioni e restrizioni che vengono ad incidere negativamente sull&#8217;economicità e sull&#8217;efficienza dell&#8217;attività di impresa dalla medesima gestita.<br />
Segnatamente, con la nuova regolamentazione viene disposto l&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché l&#8217;obbligo di svolgere il servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari e di eseguire ogni intervento sempre con almeno due guardie.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Meritano, in particolare, assorbente considerazione il primo e il terzo motivo con cui la società ricorrente deduce la violazione del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, in relazione all’insussistenza di un potere regolamentare del Questore nella materia e all’insufficiente esposizione delle motivazioni che renderebbero necessarie le prescrizioni adottate.<br />
La tesi merita di essere condivisa.<br />
Osserva in proposito il Collegio che  il Prefetto e il Questore hanno rispettivamente, il potere di autorizzare l’attività di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate e di vigilarne l’ordinamento e lo svolgimento. <br />
Tale potere di vigilanza sull’ordinamento del settore si estrinseca, in particolare, nella facoltà, data al Questore dall’art. 3 del citato R.D.L. n. 1952/1935 “di modificare le norme di servizio proposte (dagli istituti) in esecuzione dell’articolo precedente e di aggiungervi obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse”.<br />
Dispone infatti l’art. 2 che “Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all&#8217;approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia”.<br />
Pare evidente, dalla lettura delle norme sopra indicate, che spetta ai titolari dell’attività il potere di autoregolamentazione del suo svolgimento, restando attribuito al Questore un potere integrativo e modificativo delle norme di servizio predisposte dagli istituti. <br />
Trattasi, dunque, di un potere ordinatorio specifico e puntuale, di incidere sulla facoltà di autoregolamentazione degli istituti (che è concreta espressione della libertà di iniziativa economica), potere avente ad oggetto singoli atti degli istituti stessi, e non di un potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 10 marzo 2003, n. 453; id. 3 novembre 2004, n. 36979.<br />
Ciò peraltro non significa che al Questore non sia consentito di intervenire adeguando l’autoregolamentazione degli istituti di vigilanza alle riscontrate esigenze di ordine pubblico e sicurezza, eventualmente anche con finalità di omogeneizzazione, ma senza potere imporre di propria iniziativa obblighi generali ed astratti che sarebbero espressione di un potere di normazione secondaria nella fattispecie insussistente, alla stregua della disciplina legislativa di riferimento.<br />
Il Questore può, pertanto, modificare le norme di servizio proposte ed aggiungervi tutti quegli obblighi ritenuti opportuni nel pubblico interesse, purché le limitazioni all’autonomia organizzativa degli addetti ad un settore che agiscono come imprenditori privati, trovino un’adeguata giustificazione, come in una qualsiasi attività discrezionale della pubblica amministrazione, in una motivazione che dia contezza della previa valutazione delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica che le misure imposte devono soddisfare e quindi della logicità e congruità delle misure stesse (TAR Toscana, sez. I, 9 febbraio 2000, n. 798).<br />
Orbene, non pare che nella fattispecie all’esame il Questore di Lucca abbia fornito specifiche motivazioni in ordine all’interesse pubblico, né specificato le ragioni che lo avrebbero determinato ad adottare autonomamente una nuova e più gravosa regolamentazione del servizio, in particolare, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, in relazione  all&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché a quello di svolgimento del servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari unitamente all’esecuzione di ogni intervento con l’impiego di almeno due guardie.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato nei limiti dell’interesse dedotto dalla ricorrente. <br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei limiti in motivazione indicati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì  17 LUGLIO 2007</p>
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