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	<title>1335 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1335 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2018 n.1335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2018-n-1335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2018-n-1335/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2018 n.1335</a></p>
<p>Pres. Lo Presti G., Est. Masaracchia A. Sull annullamento del provvedimento di diniego della verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti. Verifica- Certificazione- Risparmi energetici- Incentivazione.   Il provvedimento di diniego della verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti non è valido dal momento che nella sostanza risulterebbe disapplicata la lex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2018-n-1335/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2018 n.1335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-2-2018-n-1335/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2018 n.1335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lo Presti G., Est. Masaracchia A.</span></p>
<hr />
<p>Sull  annullamento del provvedimento di diniego della verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Verifica- Certificazione- Risparmi energetici- Incentivazione.</p>
<p>  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il provvedimento di diniego della verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti non è valido dal momento che nella sostanza risulterebbe disapplicata la <em>lex specialis</em> dell  incentivazione, disattendendone la finalità di favorire la realizzazione degli interventi oggetto di schede standardizzate. Non giova altresì, invocare il principio di effettività del risparmio conseguito con il divieto di sovra remunerazione dei costi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/02/2018<br /> N. 01335/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 05495/2016 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> (Sezione Terza Ter)<br />                                                              ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2016, proposto da: <br /> AZIENDA AGRICOLA   CORRADI   DI PELOSIN ELIO E PELOSIN FABIO S.S., AGROENERGETICA S.R.L., rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Velluto, Alberto Nanni, Guido Reggiani, Giacomo Ferdinando Zennaro, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo &amp; Partners in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20; <br /> contro<br /> GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI   G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Paolo Marzano, Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Associato Legance in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67; <br /> RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO   R.S.E. S.P.A.; <br /> MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; del provvedimento prot. n. 13279, del 9 febbraio 2016, nella parte in cui il GSE ha disposto il parziale diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi energetici (RVC) conseguiti;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa, ove occorrer possa, la richiesta di integrazione di RSE s.p.a. datata 3 novembre 2015 e la successiva nota dell  ente intimato datata 11 febbraio 2016 recante la comunicazione, per via telematica, dell  esito del procedimento;<br /> nonché per la condanna al risarcimento dei danni patiti;<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici   G.S.E. s.p.a. e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L  azienda agricola   Corradi   di Pelosin Elio e Pelosin Fabio s.s., corrente in Loreggia (PD), con l  ausilio della Agroenergetica s.r.l. (quest  ultima, in qualità di E.S.CO.- Energy Service Company,ossia di soggetto che, a norma del d.lgs. n. 115 del 2008, fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell&#8217;efficienza energetica nelle installazioni o nei locali di utenti terzi), aveva avviato un intervento di risparmio energetico consistente nell  installazione di un impianto di riscaldamento delle serre alimentato a biomassa. L  intervento era volto all  ottenimento dei titoli di efficienza energetica (i c.d. TEE o   certificati bianchi  ), ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012 (recante   Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell  energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi  ), avvalendosi, in punto di quantificazione del Risparmio Specifico Lordo (RSL) dei consumi di energia, del metodo di valutazione standardizzato ai sensi dell  art. 4 della delibera dell  Autorità per l  Energia Elettrica e il Gas n. EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 (le c.d. Linee Guida AEEG, richiamata dall  art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012).<br /> Con provvedimento prot. n. 13279, del 9 febbraio 2016, il Gestore dei Servizi Energetici   G.S.E. s.p.a. ha tuttavia respinto (sia pure solo in parte) la domanda con la quale le due imprese avevano presentato l  apposita Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) dei risparmi così conseguiti. Tale domanda era stata avanzata in base all  applicazione della scheda tecnica n. 40E (riportata in allegato al d.m. 28 dicembre 2012), ai sensi dell  art. 4 delle Linee Guida AEEG, ai fini della misurazione standardizzata dei risparmi energetici per interventi del tipo di quello oggetto della presente causa. Nella motivazione del parziale diniego si legge che   la scheda 40E si applica all  installazione di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nelle serre, sia nelle nuove realizzazioni serricole, sia in sostituzione di dispositivi esistenti alimentati da fonte non rinnovabile  ;   il valore di Risparmio Specifico Lordo (RSL    espresso in tep/mq/anno), indicato nella scheda tecnica 40E, rappresenta il risparmio di combustibile fossile derivante dall  impiego di una caldaia alimentata a biomassa, ovverosia il consumo di combustibile che avrebbe avuto una ipotetica caldaia alimentata da fonte fossile utilizzata per soddisfare il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento della serra oggetto dell  intervento  ;   il valore di RSL dichiarato [dal] proponente [ &#038;] è pari a  0,0447 tep/mq/anno, corrispondente al consumo di combustibile fossile necessario per soddisfare un fabbisogno termico annuale della serra pari a 0,0402 tep/mq/anno. Tale valore è ottenuto considerando il rendimento medio della caldaia alimentata da fonte fossile pari a 0,9  ; viceversa  dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince che il fabbisogno termico della serra [ &#038;] è pari a 0,0141 tep/mq/anno  ;   per soddisfare il fabbisogno sopra indicato, una ipotetica caldaia alimentata da fonte fossile, con rendimento pari a 0,9, avrebbe consumato 0,0157 tep/mq/anno di combustibile, risparmiato, invece, grazie alla caldaia a biomassa installata [ &#038;]  ; di conseguenza, il risparmio specifico lordo richiesto dal proponente (0,0447 tep/mq/anno)   è circa il 280% di quello effettivo (0,0157 tep/mq/anno) derivante dall  installazione della caldaia a biomassa per la serra oggetto di intervento. Il risparmio di energia richiesto dal proponente, quindi, è superiore all  effettivo quantitativo di combustibile fossile risparmiato dalla caldaia a biomassa installata per soddisfare il reale fabbisogno della serra  .<br /> Muovendo da tali rilievi, il Gestore ha pertanto riconosciuto un numero di titoli di efficienza energetica (c.d. TEE) pari all  effettivo fabbisogno della serra ed al reale risparmio di combustibile fossile (ossia,   n. 1059 titoli di tipo III  ), determinato applicando all    unità fisica di riferimento  , ossia alla   superficie di serra riscaldata  , un coefficiente pari al rapporto tra il risparmio indicato e quello effettivo.<br />  <br /> 2. Non ritenendo legittimo questo provvedimento, nella parte in cui esso non ha riconosciuto il numero dei TEE che erano stati richiesti (per come direttamente discendenti dall  applicazione della scheda tecnica n. 40E), l  azienda agricola Corradi di Pelosin Elio e Pelosin Fabio s.s. e la Agroenergetica s.r.l. l  hanno impugnato dinnanzi a questo Tar domandandone l  annullamento, per i seguenti motivi di legittimità:<br /> &#8211; violazione del d.m. 28 dicembre 2012, in particolare dell  art. 12 e della scheda tecnica n. 40E, nonché dell  art. 4 delle Linee guida AEEG e dell  art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione; carenza di potere: tanto si deduce, in quanto il Gestore avrebbe respinto la richiesta degli istanti sulla base di un elemento, il   fabbisogno termico effettivo   della struttura, non previsto dalla disciplina di riferimento e in contrasto con il metodo standardizzato; in tal modo esso avrebbe modificato, senza averne il potere, una norma attualmente valida, con ulteriore lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento;<br /> &#8211; violazione dell  art. 16 delle Linee guida AEEG e della scheda n. 40E; travisamento dei fatti: ciò, in quanto il GSE avrebbe richiamato, anziché la RVC presentata dalle ricorrenti in data 8 settembre 2015, la versione della RVC per come modificata dallo stesso GSE all  esito del procedimento;<br /> &#8211; violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per mancato invio della previa comunicazione dei motivi ostativi;<br /> &#8211; violazione degli artt. 20, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e dell  art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012; carenza di potere.<br /> Le ricorrenti hanno anche domandato il risarcimento dei danni.<br />  <br /> 3. Si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici   G.S.E. s.p.a., in persona del direttore pro tempore della Direzione Affari Legali e Societari, depositando documenti e chiedendo il rigetto del gravame.<br /> Si è altresì costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell  Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall  Avvocatura generale dello Stato.<br /> In vista della pubblica udienza di discussione, il GSE ha svolto difese, insistendo per il rigetto del ricorso. L  amministrazione, in particolare, ha sostenuto di aver dato puntuale attuazione alla disciplina dell  incentivazione, siccome oggi delineata dal d.m. 28 dicembre 2012 ed ispirata al canone di fondo della corrispondenza tra i TEE ed il risparmio di energia primaria effettivamente conseguito dall  impianto, da valutare in relazione al consumo evitato di combustibile fossile effettivamente realizzato con l  utilizzo delle fonti rinnovabili. I relativi controlli spetterebbero al Gestore stesso: le   schede tecniche   sarebbero uno   strumento di semplificazione   messo a disposizione degli interessati, i quali sarebbero però comunque tenuti a produrre la documentazione attestante i risparmi energetici prodotti, al fine di consentire l  espletamento delle necessarie verifiche. L  art. 6, comma 1, del d.m. 28 dicembre 2012 attribuirebbe infatti al GSE il compito di valutare e certificare la   riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse  , funzione ancora più pregnante alla luce della natura di aiuto di Stato riconosciuta a queste misure (come da regolamenti n. 2008/800/CE e n. 2014/651/CE). Nel caso in esame, quindi, il Gestore avrebbe riscontrato una discrasia tra il risparmio di energia indicato nella RVC e quello effettivamente ottenuto (derivante dall  effettuazione dell  intervento), conseguente alla diversità tra il   fabbisogno termico annuale   dichiarato, superiore a quello   effettivo  . Di qui, la riduzione dei titoli riconosciuti, necessaria per evitare la sovraincentivazione dell  impianto e per remunerare l    effettiva quantità   di energia risparmiata attraverso l  utilizzo della caldaia a biomasse.<br /> Le ricorrenti hanno replicato con memoria depositata il 24 novembre 2017.<br /> Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2017, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />  <br /> 4. Il ricorso è fondato.<br /> Il meccanismo incentivante per cui è causa è stato introdotto dagli artt. 9, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, e 16, comma 4, del d.lgs. 164 del 2000 che hanno previsto, tra gli obblighi connessi, rispettivamente, al servizio di distribuzione dell  energia elettrica e a quello di distribuzione del gas naturale, quelli di perseguire l  incremento dell  efficienza energetica negli usi finali nonché l  efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. In attuazione di queste disposizioni sono stati emanati i dd.mm. 24 aprile 2001, che hanno delineato le modalità di funzionamento degli incentivi in argomento. Sulla base di detti dd.mm. l  Autorità per l  Energia Elettrica e il Gas, nel 2002, ha approvato le prime 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria (relativi agli interventi di cui agli artt. 5, co. 1, di detti dd.mm.) e, nel 2003, ha adottato le prime   linee guida   per   la preparazione, l  esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti   nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio dei TEE (in attuazione dell  art. 5, comma 5, dei dd.mm. citt.), recante la disciplina (tra l  altro) dei   metodi di valutazione dei risparmi   e l  individuazione dei   metodi di valutazione standardizzata  , che   consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell  intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette   (cfr. artt. 3 e 4).<br /> L  art. 4, comma 4, lett. c, del d.lgs. n. 115 del 2008, attuativo della direttiva n. 2006/32/CE in materia di   efficienza degli usi finali dell  energia   e di   servizi energetici  , ha demandato all  ENEA (Unità di efficienza energetica) il compito di predisporre (conformemente alla direttiva comunitaria cit.)   proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall  articolo 3, comma 2  , nonché di definire in tale ambito   metodologie specifiche per l  attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalità di cui all  articolo 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette   (ai sensi dell  art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 115 del 2008,   ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali  , si applicano   per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell  ambiente e della tutela del territorio e del mare  , su proposta di ENEA e secondo le modalità di cui all  allegato IV della direttiva n. 2006/32/CE).<br /> In materia di   efficienza energetica  , l  art. 30, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 28 del 2011    richiamata l    esigenza di procedere in tempi brevi all  attuazione delle attività   previste dal d.lgs. n. 115 del 2008   ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell  efficienza energetica      ha demandato ad ENEA di effettuare le attività in esso previste, tra cui in particolare, ai sensi dell  art. 4, comma 4, lett. c, del d.lgs. n. 115 del 2008, quella di redigere e trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico   almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell  ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi: [ &#038;] viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l  ENEA sviluppa procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l  applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette  .<br /> Con deliberazione del 27 ottobre 2011, EEN 9/11, l  Autorità per l  Energia  Elettrica e il Gas ha approvato le   nuove Linee guida   aventi a oggetto, tra l  altro, la   definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica   (per l  ultrattività di dette Linee guida ai sensi dell  art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 vd., di questa Sezione, ex aliis, la sent. n. 8204 del 2017). L  art. 4 ribadisce la disciplina dei   metodi di valutazione standardizzata  , i quali   consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell  intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette   (comma 4.1).<br /> La disposizione precisa, ancora, al comma 4.2, che   l  UFR, il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL), i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità vengono definiti per ogni tipologia di intervento attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione pubblica (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata)  ; al comma 4.3, che dette schede   possono essere aggiornate alla luce dell  evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati entro il 28 febbraio ovvero entro il 31 agosto di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 30 giugno ovvero al 31 dicembre del medesimo anno. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche  ; al comma 4.4, che   per i progetti standardizzati la quota di risparmio netto integrale riconosciuta nell  ambito della richiesta di verifica e certificazione [ &#038;]è calcolata come prodotto del numero di UFR oggetto dell  intervento, del RSL di cui al precedente comma 4.2, del coefficiente di addizionalità e del coefficiente di durabilità, a decorrere dall  inizio del semestre nel corso del quale la richiesta stessa è stata presentata (nel seguito: periodo di riferimento della richiesta)  .<br /> Il successivo art. 13, sulla   Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni  , prevede che per i   progetti standardizzati   i richiedenti inoltrino, tra l  altro, un   prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione   includendo una serie di informazioni ivi specificate (lett. f) e l  indicazione del   risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione   (lett. g).<br /> L  art. 12, comma 1, del d.m. 28 dicembre 2012, recante   approvazione nuove schede  , dispone che   Ai sensi dell  art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 28/2011 sono approvate le schede tecniche predisposte dall  ENEA di cui all  allegato 1 del presente decreto  . I successivi commi 2 e 3 disciplinano le modalità di introduzione di nuove schede. La scheda tecnica 40E è inclusa in detto allegato 1.<br /> Va precisato, da ultimo, che con il d.m. 22 dicembre 2015 (recante   Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi  ) questa scheda è stata revocata, sulla premessa (tra le altre) che   il meccanismo dei «certificati bianchi» trae le proprie coperture a valere sulle tariffe dell  energia elettrica e del gas e che si rende necessario evitare il rischio di sovraincentivazione dell  intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione   e considerata   l  esigenza di garantire il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia  ed ambiente la quale espressamente vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione nei confronti dell  Italia  .<br />  <br /> 4.1. Dal riportato quadro normativo si evince che il   metodo di valutazione standardizzata  , introdotto nel 2002 e confermato dalla disciplina susseguitasi nel tempo, prescinde totalmente dall  effettuazione di   misurazioni dirette  , non venendo in alcun modo contemplata la rilevanza di dati diversi da quelli contenuti nelle singole   schede tecniche  . Esso permette di stabilire a priori il risparmio ottenibile per ciascuna   unità fisica di riferimento  , da intendere come   il prodotto, l  apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata   (vd. art. 1.1 delle Linee Guida AEEG), secondo quel che risulta dalla strutturazione del procedimento di calcolo dei risparmi. Proprio questa è la caratteristica che differenzia il metodo in esame da quello di valutazione analitica che, al contrario, prevede la quantificazione del risparmio lordo   sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l  intervento   (vd. art. 5 delle Linee Guida AEEG).<br /> Si può così cogliere l  errore in cui è incorso il Gestore che ha calcolato il risparmio utilizzando un elemento, vale a dire l  effettivo   fabbisogno termico della serra   (determinato attraverso i dati e la metodologia forniti dal proponente), non contemplato in alcun modo dall  inerente disciplina (come si evince agevolmente dalla lettura della scheda tecnica n. 40E e del relativo   Allegato  , recante per l  appunto la   procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria  ). Tanto più che, come si è visto, la disciplina in questione non prescrive l  inoltro dei dati poi impiegati dal GSE per il calcolo di tale fabbisogno effettivo, dati forniti dagli interessati solo a seguito della corrispondente richiesta di integrazioni e a mero titolo collaborativo.<br /> Risulta pertanto non giustificabile la condotta del Gestore, che ha nella sostanza disapplicato la lex specialis dell  incentivazione, disattendendone la finalità (siccome desumibile dalla disciplina, anche di rango legislativo, innanzi riportata) di favorire tout court la realizzazione degli interventi oggetto delle schede standardizzate. E si comprende anche perché con specifico riferimento alla fattispecie in esame non giovi alla resistente invocare (oltre che la sentenza della Sezione n. 9907 del 2017, che attiene al diverso tema dell  addizionalità nelle proposte di progetto e di programma di misura, pure) il principio di effettività del risparmio conseguito, con il divieto di sovraremunerazione dei costi.<br /> Va cioè ribadito che la peculiarità del metodo standardizzato risiede proprio nella valutazione ex ante circa il rispetto dei canoni in questione da parte degli interventi considerati nelle schede tecniche e secondo i parametri ivi puntualizzati; parametri tra i quali assume rilievo centrale il numero delle unità tecniche di riferimento, la cui effettiva sussistenza, necessaria per poter erogare gli incentivi, va comunque accertata dal Gestore (anche ai sensi dell  art. 6, comma 1, del d.m. 28 dicembre 2012).<br /> Non solo, ma il GSE nulla ha dedotto sull  applicazione della medesima metodologia di computo (basata sulla rilevanza dei risparmi effettivi) anche per gli altri interventi contemplati dalle vigenti schede standardizzate (di cui alle delibere dell  Autorità per l  Energia Elettrica ed il Gas nn. 243/02, EEN 17/09, 111/04, 70/05, EEN 15/10, EEN 4/11 ed al d.m. 28 dicembre 2012); il che induce a ritenere che il meccanismo di riconoscimento dei TEE sia modificabile solo con l  intervento sulla singola scheda standardizzata (c.d.   aggiornamento  , ex art. 12 del d.m. 28 dicembre 2012 ed art. 4.3 delle Linee guida AEEG, fino all  eventuale   ritiro  , come avvenuto col d.m. 22 dicembre 2015).<br /> Da quanto sin qui osservato discende che il primo motivo è fondato e va accolto    con assorbimento delle ulteriori censure   , con la conseguenza che l  impugnato diniego di riconoscimento dei titoli richiesti dev  essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti del Gestore.<br />  <br /> 5. La domanda risarcitoria, infine, non è fondata e deve essere respinta in quanto:<br /> &#8211; quanto alla domanda di ristoro in forma specifica, il Gestore dovrà attivare una successiva attività provvedimentale, potenzialmente satisfattoria dell  interesse di parte ricorrente (non risultando infatti allegazioni del GSE circa l  eventuale sopravvenuta impossibilità di procedere al ristoro in forma specifica mediante il riconoscimento dei titoli domandati);<br /> &#8211; quanto alla domanda intesa ad ottenere i danni per equivalente economico, essa risulta formulata in modo del tutto generico (la riserva di quantificazione in corso di giudizio non è stata sciolta dai ricorrenti).<br />  <br /> 6. La novità della questione consente di ravvisare i presupposti per l  integrale compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  sede di Roma, Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,<br /> a) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, e, per l  effetto, annulla gli atti impugnati, nella parte di interesse delle ricorrenti;<br /> b) respinge la domanda risarcitoria.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giampiero Lo Presti, Presidente<br /> Maria Grazia Vivarelli, Consigliere<br /> Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Antonino Masaracchia   Giampiero Lo Presti                               IL SEGRETARIO</div>
<div style="clear: both;"> </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1335/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1335</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; B. Massari Est. C. Barabino (Avv. V. Chierroni) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. D. Falagiani) e nei confronti di H3G s.p.a. (non costituita) il locatore di spazio per la realizzazione di antenna per la telefonia mobile non è legittimato ad impugnare il diniego</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1335/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> C. Barabino (Avv. V. Chierroni) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. D. Falagiani) e nei confronti  di H3G s.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>il locatore di spazio per la realizzazione di antenna per la telefonia mobile non è legittimato ad impugnare il diniego di rilascio della relativa concessione edilizia opposto al Gestore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa –Usufruttuario di un immobile – Sottoscrizione di un contratto con un Gestore della telefonia mobile per la locazione di alcuni spazi per l&#8217;installazione di antenna – Diniego di rilascio di concessione edilizia – Impugnazione &#8211; Legittimazione ed interesse processuale – Insussistenza &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’usufruttuario di un immobile che abbia sottoscritto un contratto con un Gestore della telefonia mobile avente ad oggetto la locazione di alcuni spazi per l&#8217;installazione e il mantenimento dei supporti di antenna di una stazione radio base non è legittimato ad impugnare il diniego di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di detta stazione opposto dall’Amministrazione al richiedente Gestore</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
nelle persone dei sigg.ri:<br />
Dott. Gaetano CICCIO’	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Eleonora DI SANTO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere, rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n. 2086/05 proposto da</p>
<p><b>BARABINO Carlo</b> rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il <b>Comune di Castiglione della Pescaia</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuela Degl’Innocenti, in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>di <b>H3G s.p.a.</b>, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. n. 30990 del 24 agosto 2005 con il quale il Responsabile dell&#8217;unità operativa urbanistica del Comune di Castiglione della Pescaia ha respinto la richiesta di concessione edilizia presentata dalla società H3G s.p.a. per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile in via Giatti n. 3;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, tra i quali, in particolare, l’atto del 14 giugno 2005 prot. n. 21942 con cui l&#8217;amministrazione comunale ha comunicato alla società H3G s.p.a. che il Collegio dei membri esperti in materia ambientale, nella seduta del 9 g<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Espone il ricorrente di essere usufruttuario di un immobile sito nel comune di Castiglione della Pescaia, vincolato ai sensi della legge n. 364 del 1909 e di aver sottoscritto, in data 24 ottobre 2004, un contratto di locazione con la società H3G s.p.a. avente ad oggetto lo spazio posto sul piano di copertura dello stabile, necessario per l&#8217;installazione e il mantenimento dei supporti di antenna di una stazione radio base, oltre a uno spazio nella corte esclusiva adiacente allo stabile di circa mq 30 per il posizionamento degli apparati, concordando un canone di locazione di 15.000 euro all&#8217;anno.<br />
Il contratto in parola prevedeva, in favore del conduttore, una clausola risolutiva riferita al verificarsi dell&#8217;assunzione, da parte della pubblica amministrazione competente o della magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all&#8217;installazione dell&#8217;impianto in questione.<br />
La società H3G s.p.a. inoltrava prontamente all&#8217;amministrazione comunale la richiesta di concessione edilizia per le autorizzazioni necessarie all&#8217;esecuzione dei lavori per l&#8217;installazione dell&#8217;impianto in questione. <br />
Dopo aver ricevuto, con nota del 24 novembre 2004, parere favorevole, sia pure condizionato a talune prescrizioni tecniche, da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle province di Siena e Grosseto, il Comune di Castiglione della Pescaia, con atto del 14 giugno 2005 comunicava all’interessata che la Commissione dei membri esperti in materia ambientale aveva espresso parere negativo con la seguente motivazione &#8220;<i>il castello monumentale in quanto edificio vincolato non può divenire oggetto di utilizzo improprio che ne modifichi inevitabilmente il carattere</i>&#8220;.<br />
Nonostante le osservazioni e la documentazione presentata dalla società H3G s.p.a. al fine di superare l’arresto procedimentale, con provvedimento del 24 agosto 2005 l&#8217;Amministrazione comunale rigettava in via definitiva l’istanza di concessione edilizia presentata, sulla base delle motivazioni espresse da Collegio dei membri esperti in materia ambientale del 14 luglio 2005.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Barbino chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134, 146 e 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione  e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 89 della l. reg. 3 gennaio 2005, n. 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti o dei presupposti. Sviamento.<br />
<b>2. </b>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134, 146 e 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione  e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 89 della l. reg. 3 gennaio 2005, n. 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttori e di motivazione. Contraddittorietà.<br />
<b>3.</b> Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione  e/o falsa applicazione degli artt. 82, 83, 88 e 89 della l. reg. 3 gennaio 2005, n. 1. Incompetenza.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con il quale il Comune di Castiglione della Pescaia ha rigettato l’itsnza per il rilascio di concessione edilizia, presentata dalla società H3G s.p.a. per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile in via Giatti n. 3.<br />
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.<br />
Ad avviso della difesa del Comune, infatti, non essendo concepibile un interesse legittimo in assenza dell’esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, non può rinvenirsi in capo al ricorrente una posizione qualificata di interesse che lo legittimi all’impugnazione degli atti in epigrafe.<br />
La tesi merita di essere condivisa.<br />
Osserva in proposito il Collegio che nel processo amministrativo, l&#8217;interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l&#8217;interesse ad agire di cui all&#8217;art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall&#8217;effettiva utilità che potrebbe derivare a quest&#8217;ultimo dall&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto impugnato, (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 25 marzo 2003, n. 2923; Consiglio Stato, sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3840<i>; </i>T.A.R. Veneto, sez. I, 5 febbraio 2003, n. 1082).<br />
In argomento la giurisprudenza è ben ferma nell’affermazione secondo cui nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso presuppone sempre la titolarità di un interesse sostanziale, personale e diretto, con la conseguenza che deve ritenersi la carenza di sufficiente legittimazione ad agire quando il ricorrente non abbia la personale ed effettiva titolarità di posizione giuridicamente rilevante, di diritto soggettivo o di interesse legittimo (cfr. <i>ex multis</i> T.A.R. Lazio, sez. II, 01 luglio 2003, n. 5761).<br />
In tal senso si è ritenuto, ad esempio, il difetto di legittimazione del progettista, titolare  di un mero interesse di fatto alla realizzazione dell&#8217;opera secondo il progetto, ad impugnare provvedimenti relativi ad interventi edilizi, spettando tale diritto soltanto a coloro che sono titolari di interesse legittimo differenziato, potendo soltanto proporre intervento <i>ad adiuvandum</i> nel giudizio promosso dal committente proprietario (TAR Liguria, sez. I, 17 marzo 2006. n. 251).<br />
Nel caso di specie l’istanza per l’installazione della stazione radio base per la telefonia mobile era stata inoltrata al Comune dalla società H3G che era dunque, per le considerazioni appena esposte, l’unico soggetto legittimato ad impugnarne il rigetto.<br />
Al ricorrente, titolare di un interesse di mero fatto in relazione all’esercizio del potere amministrativo da parte del Comune di Castiglione della Pescaia, residuava al più la possibilità di dispiegare nell’eventuale giudizio instaurato, un intervento adesivo dipendente volto a conseguire indirettamente il beneficio correlato alla stipulazione del contratto di locazione con la predetta società telefonica.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 LUGLIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1335/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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