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	<title>1334 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1334 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2018 n.1334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-3-2018-n-1334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-3-2018-n-1334/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-3-2018-n-1334/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2018 n.1334</a></p>
<p>Pres. Veneziano/ Est. Corciulo Sull’obbligo di inserire clausole sociali nei bandi pubblici per il conferimento di servizio diversi da quelli di natura intellettuale. Contratti della P.A. – Gara – Art. 50 D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. – Bandi e Avvisi – Affidamenti di concessione  &#8211; Appalto di lavori e servizi &#8211; Diversi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-3-2018-n-1334/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2018 n.1334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-3-2018-n-1334/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2018 n.1334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Veneziano/ Est. Corciulo</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di inserire clausole sociali nei bandi pubblici per il conferimento di servizio diversi da quelli di natura intellettuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Art. 50 D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. – Bandi e Avvisi – Affidamenti di concessione  &#8211; Appalto di lavori e servizi &#8211; Diversi da quelli aventi natura intellettuale – Clausole sociali – Devono essere inserite – Mancanza – Illegittimità – Ragioni.<br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di contratti con la P.A., ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall&#8217;articolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale devono contenere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l&#8217;applicazione da parte dell&#8217;aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all&#8217;articolo 51 del d.lgs. n.81/2015. Ne deriva che è illegittimo e deve essere annullato il bando di gara per l’affidamento di un servizio non intellettuale che non reca dette clausole sociali.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<p> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso n. 254/18 R.G., proposto da: <br /> S2i Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Matteo Padellaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, via Melisurgo n. 4; <br /> <em>contro</em><br /> Società Regionale per la Sanità, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, v.le A. Gramsci n. 19; <br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> &#8211; del Bando, pubblicato sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 4 del 10/1/18 (il “Bando”), con cui Soresa ha indetto la “Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l&#8217;affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania” &#8211; CIG: 73242924f6 (la “Gara”);<br /> &#8211; dell&#8217;intera lex specialis e, in particolare, del Disciplinare di Gara (“Disciplinare”), e relativi allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, del Capitolato tecnico e speciale d&#8217;appalto (“Capitolato”), dello Schema di Convenzione;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove occorrer possa, la determina a contrarre di cui alla determinazione del Direttore Generale di Soresa n. 256 del 18/12/17.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Società Regionale per la Sanità;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Data per letta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> La S2i Italia s.r.l. ha impugnato il bando, il disciplinare, nonché il capitolato speciale, relativi alla procedura aperta indetta da So.Re.Sa s.p.a. per la conclusione di una convenzione per l’affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania.<br /> La società ricorrente, che è il gestore uscente del servizio, lamenta la violazione dell’art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 56/17, che, per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, e con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, impone alle stazioni appaltanti l’inserimento nei bandi di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.<br /> Nel caso di specie, tale obbligo sarebbe stato manifestamente violato, non essendosi in presenza di un servizio avente natura di attività intellettuale, dal momento che lo stesso consiste nell’esecuzione di compiti materiali (ritiro, digitalizzazione, obliterazione delle fustelle, inscatolamento, conservazione, distruzione delle distinte contabili e delle ricette farmaceutiche) ed essendo pacifico che presupponga un’alta intensità di impiego di manodopera.<br /> Inoltre, la riscontrata omissione, oltre a rilevare come profilo di carenza di istruttoria, essendo mancato ogni accertamento da parte della stazione appaltante, pur avendo la ricorrente offerto la disponibilità dei dati in suo possesso quale precedente gestore del servizio, avrebbe determinato l’impossibilità per i concorrenti di presentare un’offerta ponderata, difettando una stima dei costi della manodopera, ciò anche in violazione del principio di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che ne impone l’indicazione separata nei documenti posti a base di gara.<br /> Nessun esito ha avuto una istanza di autotutela rivolta dalla società ricorrente alla stazione appaltante in data 15 gennaio 2018.<br /> Con decreto presidenziale n. 103 del 22 gennaio 2018 è stata accolta la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche e fissata la camera di consiglio del 7 febbraio 2018 per la trattazione della medesima in sede collegiale.<br /> Si è costituita in giudizio So.RE.Sa s.p.a.<br /> Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018, sussistendo i presupposti per una definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata, rese edotte le parti la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> Il ricorso è fondato.<br /> L’art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall&#8217;articolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce che «per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita&#8217; di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell&#8217;Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita&#8217; occupazionale del personale impiegato, prevedendo l&#8217;applicazione da parte dell&#8217;aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita&#8217; di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e&#8217; pari almeno al 50 per cento dell&#8217;importo totale del contratto».<br /> Ebbene, rispetto a tale disposizione, cogente per la stazione appaltante, è mancata da parte di So.RE.Sa s.p.a. l’inserimento di clausole sociali, né, a livello istruttorio, risulta esservi stata alcuna verifica dei presupposti per tale applicazione e, segnatamente, una valutazione sulla natura non intellettuale del servizio e sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico.<br /> Tale omissione, riscontrabile dall’assenza di ogni riferimento a clausole sociali nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato e anche nello schema di convenzione, è altresì determinativa della violazione della disposizione di cui all’art. 23, comma 16, ultimo periodo del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall&#8217;articolo 13, comma 1, lettera i), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 secondo cui «nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l&#8217;importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma».<br /> In conseguenza dell’accoglimento del ricorso gli atti impugnati devono essere annullati, dovendo l’amministrazione provvedere in ordine ad una corretta predisposizione della lex specialis in conformità ai principi esposti nella presente decisione.<br /> Le spese seguono la soccombenza con condanna di So.Re.Sa. s.p.a. al relativo pagamento in favore di parte ricorrente nella misura di €1.500,00(Millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br /> Condanna So.Re.Sa. s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di €1.500,00(millecinquecento), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br /> Gianluca Di Vita, Consigliere<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-3-2018-n-1334/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2018 n.1334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2016 n.1334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2016-n-1334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2016-n-1334/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2016-n-1334/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2016 n.1334</a></p>
<p>Pres. Pozzi Est. Grauso Tar Toscana, Firenze, I, sentenza 12 settembre 2016, n. 1334. Pres. Pozzi Est. Grauso Sull’interesse a ricorrere dei proprietari vicini alle aree oggetto della disciplina urbanistica contestata &#160;&#160; &#160;Governo del territorio – tutela del paesaggio – interesse a ricorrere – criterio della vicinitas e ricorso giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2016-n-1334/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2016 n.1334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2016-n-1334/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2016 n.1334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi Est. Grauso</span></p>
<hr />
<p>Tar Toscana, Firenze, I, sentenza 12 settembre 2016, n. 1334. Pres. Pozzi Est. Grauso<br />
Sull’interesse a ricorrere dei proprietari vicini alle aree oggetto della disciplina urbanistica contestata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Governo del territorio – tutela del paesaggio – interesse a ricorrere – criterio della vicinitas e ricorso giurisdizionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto da soggetti proprietari di terreni vicini alle aree la cui disciplina urbanistica è oggetto di contestazione<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/09/2016<br />
<strong>N. 01334/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00249/2010 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Francesco Tedeschi, Mino Nicodemi, Fiorella Nicodemi, Vittoria Gasparotti, Anna Rosa Bonotti, Marco Bonotti, Giuseppe Cordiviola, Giorgio Passavanti, Rosanna Pezzica, Carlo Calendi, Dario Cecchini, Isaia Pellistri, Giovanna Pellistri, Luigi Bonotti, Giovanna Andreani, Guido Giannoni, Paola Vernazza, Luciana Cecchini, Andrea Sarti, Dora Coselli, Giuseppe Baldini, Settimo Rossi, Francesca Giannoni, Comitato “Anderlino” in persona del presidente in carica Antonella Cordiviola, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enea Baronti in Firenze, via Maggio 30;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Carrara, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;&nbsp;</p>
<p>Provincia di Massa Carrara, Regione Toscana;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Autorità di Bacino Toscana Nord, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;&nbsp;</p>
<p>Pietro Giorgeri, Luciano Tonarelli, Pierluigi Iardella;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della Deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 dicembre 2009, n. 113 avente ad oggetto<br />
adozione di variante generale al piano strutturale, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito ed in particolare la Deliberazione della Giunta del Comune di Carrara del 5 giugno 2009 n. 33 avente ad oggetto “Variante al Piano Strutturale Valutazione Ambientale Strategica: rapporto preliminare. Approvazione”, la Deliberazione della Giunta del Comune di Carrara del 31 agosto 2009 n. 457 avente ad oggetto “Variante al Piano Strutturale. Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione”, il parere della Commissione Consiliare Territorio 3^ Urbanistica, Edilizia residenziale pubblica e privata, Patrimonio in data 17/11/2009, dei pareri favorevoli delle Circoscrizioni n. 1, 2, 3, 4 e 5, atti tutti richiamati nella Deliberazione impugnata in principalità, e della Deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara del giorno 11 dicembre 2009 n. 112, avente ad oggetto &#8220;adozione di variante al quadro conoscitivo relativa alla definizione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica del Comune di Carrara”;<br />
nonché, con motivi aggiunti depositati il 29.5.2012, per l&#8217;annullamento:<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale 16.3.2012, n.28, pubblicata in data 5.4.2012, avente ad oggetto &#8220;Variante generale al piano strutturale: esame osservazioni e approvazione definitiva&#8221;; nonché per l&#8217;annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito ed in particolare:<br />
&#8211; del Rapporto Ambientale &#8211; V Parte &#8211; Valutazione effetti significativi sull&#8217;ambiente, in data febbraio 2012;<br />
&#8211; della relazione geologica in data febbraio 2012;<br />
&#8211; del parere favorevole circa la compatibilità ambientale della Variante Generale al Piano Strutturale, espresso dalla Giunta con deliberazione del 9 febbraio 2012, n.53;<br />
&#8211; del provvedimento della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana, prot.n.91248/n.60.20, in data 1.4.2010;<br />
&#8211; della Pronuncia di Valutazione di Incidenza del Parco Regionale delle Alpi apuane del 26.4.2010, n.1, conosciuta solo negli estremi;<br />
&#8211; del parere dell&#8217;Ufficio Tecnico del Genio Civile di Massa-Carrara del 12.3.2012, conosciuto solo negli estremi;<br />
&#8211; del parere dell&#8217;Autorità di Bacino del 15.3.2012 conosciuto solo negli estremi;<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.32, in data 16.6.2009, conosciuta solo negli estremi;<br />
&#8211; del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta in data 6.3.2012, conosciuto solo negli estremi;<br />
&#8211; dello sconosciuto parere del Dirigente del Settore Urbanistica e SUAP. in ordine alla regolarità tecnica;<br />
&#8211; degli sconosciuti verbali della Commissione Urbanistica Edilizia residenziale pubblica e privata, Patrimonio, in data 21.2.2012 e 6.3.2012;<br />
ed altresì, con motivi aggiunti depositati il 26.3.2013, per l&#8217;annullamento:<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale in data 12.12.2012, n.108, conosciuta a seguito della pubblicazione dell&#8217;avviso a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e SUAP., all&#8217;albo pretorio comunale in data 18.1.2013;<br />
nonché per l&#8217;annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, ed in particolare della determinazione conclusiva della Conferenza Paritetica Interistituzionale, in data 14.11.2012, conosciuta solo negli estremi.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Toscana, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’Autorità di Bacino Toscana Nord;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Con deliberazione consiliare n. 113 dell’11 dicembre 2009, il Comune di Carrara ha adottato una variante generale al proprio piano strutturale, prevedendo, fra l’altro, la suddivisione dell’UTOE 9 “Via Aurelia” nei due ambiti di trasformazione “Aurelia Nord” e “Aurelia Sud”.<br />
I ricorrenti in epigrafe affermano di essere, quali persone fisiche, proprietari di immobili nella zona di Anderlino, ricadente appunto nella UTOE 9 interessata dalla variante, mentre il Comitato di Anderlino assume di avere come finalità statutaria quella della tutela ambientale dell’area in questione. Essi lamentano che la creazione dei due ambiti di trasformazione suddetti si porrebbe in evidente contrasto con la situazione dei luoghi, con la legge urbanistica regionale n. 1/2005 e con gli stessi principi del piano strutturale, che sarebbero ispirati alla riqualificazione delle infrastrutture esistenti nell’area e a criteri di forte rispetto ambientale: in particolare, per l’ambito “Aurelia Sud” la variante avrebbe previsto la promozione di azioni volte al rafforzamento logistico e infrastrutturale con interventi a carattere commerciale, direzionale e di servizi privati, senza tenere conto del fatto che la zona è prevalentemente e da lungo tempo destinata all’attività agricola.<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio si chiede, pertanto e sulla scorta di sei motivi in diritto, l’annullamento della menzionata deliberazione n. 113/2009, nonché la condanna del Comune di Carrara al risarcimento dei danni.<br />
1.1. Con atto di motivi aggiunti depositato il 29 maggio 2012, il gravame è stato esteso alla sopravvenuta deliberazione consiliare n. 28 del 16 marzo 2012, di approvazione della variante generale che comporta la suddivisione dell’UTOE 9 nei due ambiti “Nord” e “Sud”. E ulteriori motivi aggiunti, depositati il 26 marzo 2013, sono stati proposti in corso di causa avverso la deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2012, mediante la quale il Comune di Carrara ha adeguato la variante generale approvata con deliberazione n. 12/2012 alle proposte della conferenza paritetica interistituzionale indetta ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 1/2005.<br />
1.3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere alle domande avversarie, il Comune di Carrara nonché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Toscana e l’Autorità di Bacino Toscana Nord.<br />
1.4. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 18 maggio 2016, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.<br />
2. In via pregiudiziale, il Comune di Carrara eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delle persone fisiche ricorrenti, le quali non avrebbero fornito idonea prova né della vicinanza delle loro proprietà all’area oggetto della disciplina urbanistica contestata, né del pregiudizio che deriverebbe loro dai provvedimenti impugnati.<br />
Inammissibile sarebbe altresì l’impugnativa proposta dal Comitato di Anderlino, carente dei requisiti occorrenti a sostenere la domanda in punto di legittimazione ad agire.<br />
2.1. L’eccezione è solo parzialmente fondata.<br />
Un consistente orientamento giurisprudenziale ritiene che lo stabile insediamento in prossimità dei luoghi interessati dall’azione amministrativa (la c.d.&nbsp;<em>vicinitas</em>) valga a fondare la legittimazione a impugnare gli atti della pianificazione urbanistica e, in generale, di gestione del territorio, ma non anche l&#8217;interesse a ricorrere, in relazione al quale occorre che il ricorrente dimostri di subire uno specifico e concreto pregiudizio, non sussumibile nell’affermazione di un generico nocumento all&#8217;ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell&#8217;ambiente o ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403; id., 18 dicembre 2013, n. 6082; id., 13 novembre 2012, n. 5715; 2 marzo 2011, n. 1205).<br />
Tanto premesso, la&nbsp;<em>vicinitas</em>&nbsp;rivendicata dai ricorrenti e supportata dall’allegazione dei rispettivi indirizzi di residenza può darsi per dimostrata in virtù del principio di non contestazione (art. 64 co. 2 c.p.a.), essendosi il Comune limitato ad affermare genericamente che “non è dato comprendere” se detti indirizzi si trovino nella zona di Anderlino, anziché fornire esso stesso – anche in un’ottica di leale collaborazione – la prova dell’estraneità dei ricorrenti alla zona interessata dalla variante urbanistica impugnata, prova la cui agevole disponibilità da parte dell’amministrazione resistente ben può essere presunta (al Comune sarebbe stato sufficiente produrre una mappa riportante la viabilità del proprio territorio).<br />
L’interesse ad agire, da valutarsi in astratto, si identifica a sua volta con l’aumento del carico urbanistico indotto nel comparto “Aurelia Sud” dall’attuazione della disciplina prevista dalla variante per la UTOE 9 (rafforzamento logistico e infrastrutturale, nuova offerta insediativa finalizzata a operazioni di sviluppo con interventi a carattere commerciale, direzionale e di servizi, in area che i ricorrenti assumono votata all’uso agricolo).<br />
Inoltre, come si vedrà, le censure svolte in ricorso investono anche il mancato rispetto della normativa in materia di informazione preventiva dei cittadini in relazione ad aspetti di tutela ambientale inerenti al nuovo consumo di suolo legittimato dalla variante, il che, conformemente allo stesso indirizzo giurisprudenziale inizialmente richiamato, impone un approccio non restrittivo all&#8217;individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione (“sul punto, è sufficiente rammentare come &#8211; anche sotto la spinta del diritto europeo &#8211; la materia della tutela dell&#8217;ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e dei coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all&#8217;accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi &#8220;diffusi&#8221; anche quanto al profilo della legittimazione processuale”: così Cons. Stato, IV, n. 2403/2014, cit.).<br />
2.2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla posizione del “Comitato di Anderlino”.<br />
Ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi in capo ad un comitato spontaneo di cittadini, per giurisprudenza consolidata occorre che l’ente sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, e di un’azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati; occorre, altresì, che l’attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell’impugnativa di singoli atti e provvedimenti.<br />
Nella specie, al contrario, non vi è alcuna prova del grado di rappresentatività del comitato ricorrente, il cui numero di promotori e aderenti non è noto, così come non vi è prova dell’attività svolta dall’ente (che comunque, dai documenti disponibili, sembra essere stata avviata contestualmente, se non successivamente, all’adozione della variante, se è vero che il notiziario n. 1 del comitato è del gennaio 2010).<br />
3. La positiva verifica circa la sussistenza delle condizioni dell’azione, quantomeno per le persone fisiche ricorrenti, consente di affrontare il merito della controversia.<br />
3.1. Con il primo motivo di cui al ricorso introduttivo del giudizio, è dedotta la violazione dell’art. 78 D.Lgs. n. 267/2000.<br />
La delibera n. 113/2009, di adozione della variante, sarebbe stata assunta con la partecipazione e il voto di un consigliere comunale (Giorgieri), il quale avrebbe contravvenuto all’obbligo di astensione sancito dalla norma dianzi richiamata (obbligo derivante dal rapporto di coniugio con la proprietaria di alcuni immobili interessati dalla disciplina introdotta con la variante).<br />
Lo stesso consigliere, quale presidente della commissione urbanistica ed edilizia del Comune, avrebbe reso in quella sede pareri viziati da conflitto di interessi, e analogo rilievo varrebbe per altri due consiglieri (Iardella e Tonarelli) che, pur non presenti al voto della deliberazione n. 113/2009, avrebbero però partecipato all’esame della variante in veste di componenti la commissione urbanistica.<br />
La censura è infondata.<br />
Come puntualmente eccepito dalla difesa comunale, l’art. 78 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000, dopo aver sancito l’obbligo dei soggetti individuati dal precedente art. 77 co. 2, ivi compresi i consiglieri comunali, di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, prevede che esso “<em>non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell&#8217;amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado</em>”.<br />
Nessuna violazione dell’obbligo in esame affligge pertanto la delibera impugnata in via principale, posto che nessuno dei congiunti dei consiglieri comunali che avrebbero asseritamente operato in conflitto di interessi risulta essere proprietario di beni nella zona di Anderlino, né vi è alcuna evidenza del fatto che le modifiche apportate dalla variante alla disciplina dell’UTOE 9 possano aver costituito l’occasione di vantaggi, anche indiretti, per costoro (le osservazioni svolte sul punto dai ricorrenti con la memoria di replica del 27 aprile 2016 sono assolutamente generiche).<br />
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che l’area inclusa nella UTOE 9 sarebbe da sempre destinata all’uso agricolo e costituirebbe l’unica zona verde e pianeggiante, di particolare bellezza, della città di Carrara. La sua trasformazione in “corridoio di sistema urbano” e la suddivisione nei due ambiti “Aurelia Nord” e “Sud”, con interventi insediativi e commerciali di notevole impatto ambientale, sarebbe in contrasto con la tutela dello sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’identità storica, culturale e ambientale dei luoghi, obiettivi enunciati dalla medesima deliberazione n. 113/2009, oltre che con gli artt. 31, 39, 40 e 43 della legge regionale n. 1/2005.<br />
Con il terzo motivo, connesso, è dedotta l’irrazionalità della scelta urbanistica di modificare sostanzialmente l’area di Anderlino senza tenere conto della sua destinazione agricola e di zona verde più importante della città di Carrara.<br />
La divisione in due ambiti di trasformazione sarebbe incoerente con le caratteristiche unitarie dell’area, all’interno della quale non potrebbe distinguersi un comparto ad alta valenza paesaggistica (“Aurelia Nord”) e uno da adibire invece a destinazione commerciale, direzionale e servizi perché degradato. Le aree contigue alla UTOE 9 sarebbero inoltre ricomprese nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, al cui interno si troverebbero diversi S.I.R., circostanza della quale il Comune non avrebbe tenuto adeguato conto in sede di stesura della variante (le trasformazioni preconizzate dalla variante andrebbero a incidere su di un contesto di per sé delicato, vedendo acuito il proprio impatto ambientale).<br />
Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono generiche e comunque infondate.<br />
Lo studio agronomico fatto predisporre dal Comune nell’ambito del procedimento di adozione e approvazione della variante qui impugnata rileva, nell’area di interesse, la quasi assenza di attività coltiva e, di contro, la presenza di infrastrutture, il carico insediativo e l’esistenza di destinazioni artigianali e commerciali sui terreni compresi fra la via Aurelia e la ferrovia; ed esclude perciò che l’attività di settore del sistema elementare possa connotarsi in senso agricolo-produttivo, stante la prevalenza delle opere di manutenzione e riqualificazione delle aree non più coltivate o non più destinate a verde di pertinenza degli edifici e ai manufatti accessori e funzionali alle attività esistenti. La zona è classificata come urbanizzata.<br />
Nella relazione alla variante, si legge che l’UTOE 9 comprende le aree agricole residuali poste ai margini della zona urbanizzata a monte e a valle della via Aurelia, ed è caratterizzata da insediamenti sparsi e aree libere che assumono valenza ambientale e paesaggistica nel versante verso la collina. La sotto-zona destinata a essere disciplinata come ambito di trasformazione “Aurelia Sud” è descritta poi come vasta area di pianura posta ai limiti di un tessuto urbano denso e compatto, ancora caratterizzata da una residua utilizzazione agricola, anche se molto frantumata.<br />
Dopo aver richiamato lo studio agronomico, la relazione rileva infine come i processi insediativi in atto nella zona abbiano portato a un rafforzamento del suo ruolo di corridoio di ingresso alla città, con perdita delle caratteristiche proprie del paesaggio agricolo. Più elevati valori ambientali sono invece attribuiti dalla relazione medesima alla sotto-zona “Aurelia Nord”, pure caratterizzata da un residuo di utilizzazione agricola.<br />
Alle risultanze dell’istruttoria condotta dal Comune, dalle quali si ricava la residualità dell’attività agricola ancora in essere all’interno dell’UTOE 9, i ricorrenti contrappongono l’affermazione secondo cui si tratterebbe di un’area “da sempre” destinata all’uso agricolo e caratterizzata da un’ancora efficiente attività agricola, testimoniata dalla presenza di un’azienda collegata a numerose realtà imprenditoriali giovanili che costituirebbero allo stato il più moderno esempio di “agricoltura dentro la città” (si veda la relazione idrogeologica del 24 novembre 2009, in atti). Affermazione che, a ben vedere, sembra però indirettamente confermare le conclusioni del Comune, posto che la presenza di un’azienda agricola, per quanto collegata ad altre realtà imprenditoriali, rappresenta appunto un elemento residuale rispetto alla generalità delle destinazioni rinvenibili all’interno dell’area.<br />
Se, pertanto, la storicità dell’uso agricolo dell’area appare sostanzialmente pacifica, non vi sono evidenze obiettive del fatto che, nel ricostruire le caratteristiche della zona, l’amministrazione procedente abbia travisato il reale stato dei luoghi, a partire dall’effettiva esistenza di esempi virtuosi e diffusi di “agricoltura cittadina”, affermata dai ricorrenti ma non adeguatamente dimostrata.<br />
Si aggiunga, per inciso, che la variante si fa espresso carico, ai fini della perimetrazione dell’ambito di trasformazione, delle preesistenze (eventuali aziende e/o aree) da mantenere all’uso agricolo, risultandone con ciò escluso che vi sia una qualche contraddittorietà interna al provvedimento impugnato (la previsione delle aree di trasformazione salvaguarda comunque le attività agricole residue).<br />
Altrettanto indimostrata è la pretesa unitarietà, per morfologia e destinazioni d’uso, di tutti i terreni inclusi nell’UTOE 9. Ancora una volta, non vi sono dunque elementi obiettivi che consentano di sindacare la scelta dell’amministrazione resistente di individuare due distinti ambiti di trasformazione per attribuire a ciascuno obiettivi coerenti con le rispettive caratteristiche territoriali.<br />
D’altro canto, il compito degli atti di pianificazione territoriale – e più in generale dell’esercizio del potere amministrativo in materia urbanistica – non può più reputarsi limitato alla pratica dello&nbsp;<em>zoning</em>&nbsp;(suddivisione del territorio in zone omogenee), ma consiste nel perseguire lo sviluppo complessivo ed armonico del territorio stesso in modo da tenere conto sia delle concrete potenzialità edificatorie dei suoli, “sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s&#8217;intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione &#8220;de futuro&#8221; sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima” (così Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, cui la giurisprudenza successiva si è uniformata: da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6290); e le scelte compiute dalle amministrazioni in questa materia sono espressione di amplissima discrezionalità, come tali sindacabili a condizione che ricorrano i presupposti della palese irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà, dell’errore nei presupposti, del travisamento dei fatti.<br />
Nessuno di siffatti presupposti è ravvisabile nella fattispecie, di modo che, delle doglianze sin qui esaminate, resta la sola rivendicazione – inammissibile, in quanto tale – di un modello di sviluppo territoriale propugnato dai ricorrenti in alternativa a quello perseguito dall’amministrazione.<br />
3.3. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano che la trasformazione dell’UTOE 9 da agricola ad insediativo-industriale non solo comprometterebbe stabilmente l’assetto di un territorio dedicato al verde, ma altererebbe l’assetto idrogeologico dell’area, già scarsamente equilibrato. Il Comune non avrebbe tenuto conto delle complesse caratteristiche geologiche e idrauliche della zona, contravvenendo al disposto dell’art. 62 della legge regionale n. 1/2005, in forza del quale la formazione del piano strutturale e delle sua varianti è la sede per la verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo idrogeologico, oltre che per la riduzione del rischio sismico.<br />
L’assunto è smentito dalla documentazione prodotta dal Comune, che attesta l’avvenuta presentazione all’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio degli elaborati richiesti dal citato art. 62 l.r. n. 1/2005, nonché all’Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord degli elaborati tecnici prescritti dalle norme di attuazione del P.A.I..<br />
Il Comune ha trasmesso altresì all’Autorità di Bacino e al Genio Civile lo studio geologico di supporto alla variante, ottenendo i pareri favorevoli del 12 marzo 2012 (Genio civile) e del 23 marzo 2012 (Autorità di Bacino), il che dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio come le possibili problematiche idrogeologiche dei territori interessati dalla variante siano state vagliate sia dal Comune, sia dalle altre autorità preposte al controllo, senza che i ricorrenti abbiano svolto alcuna specifica critica di merito rispetto alle valutazioni tecnico-discrezionali contenute negli studi eseguiti e presupposte al rilascio dei pareri favorevoli.<br />
La stessa disposizione di legge regionale invocata dai ricorrenti (applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>) prevede, del resto, che in sede di pianificazione strutturale vadano effettuate le indagini atte a effettuare una mappatura del territorio per gli aspetti geologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici e di rischio sismico, riservando alla pianificazione di secondo livello e alla pianificazione attuativa lo svolgimento delle indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la concreta fattibilità degli interventi di trasformazione (art. 62 cit., co. 1 e 2). Per questo aspetto, nella parte in cui denuncia i possibili effetti nefasti della cementificazione, la doglianza, oltre che generica, è anche prematura.<br />
3.4. Con il quinto motivo, si denuncia la mancata considerazione del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata. In contrario, sia sufficiente rilevare che la tavola dei vincoli di piano strutturale – prodotta dal Comune resistente – evidenzia l’estraneità dei terreni compresi nella UTOE 9 a vincoli paesaggistici di qualsivoglia natura.<br />
3.5. Con il sesto motivo, infine, i ricorrenti si dolgono di non essere stati messi in grado di partecipare attivamente al procedimento di formazione della variante, per avere l’amministrazione resistente omesso di comunicarne l’avvio e non aver rispettato le garanzie partecipative assicurate dall’art. 19 della legge regionale n. 1/2005.<br />
Il Comune replica di aver adottato tutti gli strumenti necessari a garantire la partecipazione della cittadinanza, e già in epoca anteriore all’adozione della variante sia gli abitanti della zona di Anderlino, sia le associazioni ambientaliste, avrebbero interloquito con il Comune e con i difensori civici regionale, provinciale e comunale, circostanza della quale si darebbe conto nella stessa deliberazione n. 113/2009; ma gli abitanti di Anderlino non avrebbero presentato alcuna osservazione alla variante adottata. La partecipazione dei diversi portatori di interessi sarebbe stata assicurata mediante la diffusione di manifesti, l’informazione sulla stampa locale, la convocazione e lo svolgimento di incontri pubblici aperti alla popolazione, la pubblicazione sul sito web del Comune di avvisi e dei documenti valutativi (VAS e VIA) e di pianificazione in corso di elaborazione. Vi sarebbero stati, inoltre, numerosi incontri con le associazioni di categoria e presso le circoscrizioni comunali, ed alcuni incontri specifici avrebbero riguardato la zona di Anderlino, e, comunque, il Comune avrebbe proceduto alla nomina del garante della comunicazione.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Si è detto che, nell’ottica della giurisprudenza contemporanea, il ruolo dell’urbanistica consiste nell’interpretare i processi economico-sociali in corso e di indirizzarne lo sviluppo all’interno di un determinato contesto territoriale. La partecipazione di tutti i portatori dei diversi interessi coinvolti – individuali, collettivi, diffusi – diviene perciò un momento ineliminabile di acquisizione delle conoscenze necessarie all’amministrazione pubblica onde conseguire il miglior assetto possibile del territorio di competenza, attraverso decisioni che, in tal modo, finiscono anche per ricevere una più piena legittimazione democratica.<br />
Nella legislazione toscana, l’informazione inerente l’attività di governo del territorio è modellata secondo uno schema fortemente ispirato alla tutela ambientale, che si caratterizza appunto per il ruolo che riveste l’informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato nella fase iniziale dei processi decisionali, diversamente non potendo essere assicurata l’effettività del controllo e la possibilità che la partecipazione pubblica riesca in qualche modo a orientare quei processi (il riferimento positivo è all’art. 6 della Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la legge n. 108/2001).<br />
In particolare, la più volte citata legge n. 1/2005, applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla fattispecie, disciplina uno strumento particolarmente avanzato di tutela della partecipazione dei cittadini al procedimento di adozione e approvazione degli atti di pianificazione urbanistica e di governo del territorio. All’art. 19, essa prevede infatti che nei procedimenti in questione venga istituita la figura del “garante della comunicazione”, il cui compito, ai sensi del successivo art. 20, è di assicurare “<em>la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio</em>” e di promuovere “<em>nelle forme e con le modalità più idonee, l&#8217;informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo</em>”.<br />
Al garante compete, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l&#8217;adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, la stesura di un rapporto sull&#8217;attività svolta (art. 20 co. 2), e la sua istituzione deve intervenire in una fase precoce della formazione dello strumento urbanistico, com’è confermato dall’art. 16 co. 3 della stessa legge n. 1/2005, che onera il responsabile del procedimento di acquisire, prima dell’adozione dell’atto, tutti i pareri richiesti dalla legge e di allegare agli atti da adottare un’apposita relazione sull’attività svolta unitamente al rapporto del garante della comunicazione.<br />
Il Comune di Carrara, al momento dell’avvio del procedimento di variante (deliberazione n. 42/2003), ha provveduto alla nomina del “garante dell’informazione”, figura prevista dall’allora vigente legge regionale n. 5/1995 “<em>con il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell&#8217;amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati</em>”. La deliberazione di avvio del procedimento è stata successivamente integrata, per adeguarla alla sopravvenuta legge n. 1/2005, dalla deliberazione n. 11/2005, recante la nomina del garante della comunicazione.<br />
Della nomina del garante dà atto la qui impugnata delibera di adozione della variante, ove si dà altresì conto dell’avvenuto deposito, da parte del garante, del rapporto previsto dall’art. 20 l.r. n. 1/2005, ed è illustrata l’attività di promozione della partecipazione dei cittadini alla stesura della variante attraverso incontri pubblici informativi tenutisi nel corso dei diversi stadi del procedimento. E tre incontri specifici, in epoca anteriore all’adozione della variante, hanno riguardato proprio la zona di Anderlino, come si legge nella relazione conclusiva del responsabile del procedimento del febbraio 2012 (allegata alla delibera di approvazione della variante, ma utilizzabile per ricostruire l’intero svolgimento della procedura).<br />
Nuovamente, ne risulta smentita&nbsp;<em>per tabulas</em>&nbsp;la prospettazione dei ricorrenti, i quali non svolgono alcuna censura volta a contestare la concreta efficacia delle iniziative assunte dal garante della comunicazione in adempimento del suo incarico. Iniziative che, nel loro insieme, appaiono peraltro adeguate in relazione allo scopo e consentono di ritenere soddisfatte le istanze partecipative della collettività interessata.<br />
4. L’impugnazione proposta con il primo atto di motivi aggiunti è indirizzata dai ricorrenti nei confronti della deliberazione consiliare n. 28/2012, di approvazione definitiva della variante.<br />
4.1. Con il primo motivo aggiunto sono richiamate, in via di derivazione, le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo del giudizio, e, con il secondo motivo aggiunto, è di fatto ulteriormente riproposto il primo motivo di ricorso. Dette censure possono dunque essere respinte per tutte le ragioni già esposte e da intendersi qui integralmente richiamate.<br />
4.2. Con il terzo motivo aggiunto, i ricorrenti tornano a lamentare le ricadute negative che assumono derivare dalla disciplina urbanistica introdotta dalla variante al piano strutturale sull’area di Anderlino.<br />
Riproposti profili di gravame analoghi a quelli già dedotti con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, essi in aggiunta lamentano la violazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale, evidenziando come lo stesso rapporto ambientale predisposto dal Comune ai fini della V.A.S. dimostri l’esistenza degli impatti negativi della variante sul paesaggio, sulle acque e sul suolo. La decisione dell’amministrazione di adottare e approvare la variante si porrebbe in contrasto con il principio europeo e nazionale di precauzione, non essendo stati considerati adeguatamente gli effetti negativi della scelta urbanistica; mentre lo stesso rapporto ambientale dovrebbe considerarsi viziato per non avere previsto le dovute misure di mitigazione e compensazione, in violazione dell’art. 13 co. 4 del D.Lgs. n. 152/2006.<br />
I ricorrenti, infine, sottolineano l’irrazionalità ed illogicità dell’operato del Comune anche con riferimento al contributo reso dalla Regione a norma dell’art. 27 della legge regionale n. 1/2005, nel quale sarebbe indicata la necessità di evitare trasformazioni territoriali che possano causare effetti di saldatura tra nuclei insediativi con ulteriore marginalizzazione e frammentazione delle aree naturali.<br />
Limitando l’analisi ai soli profili di novità rispetto alle deduzioni già presenti nel ricorso introduttivo, il rapporto ambientale, per un verso, non fa che confermare le risultanze dello studio agronomico, escludendo che l’UTOE 9 presenti ancora una connotazione a carattere agricolo-produttivo e ribadendone il ruolo oramai acquisito di corridoio di ingresso alla città; dall’altro, sottolinea le possibili criticità legate alla scelta di rafforzarne la valenza urbana, individuandole nei potenziali effetti cumulativi per la previsione di funzioni forti e attrattive concentrate lungo un unico asse viario (per l’ambito “Aurelia Sud”), e nel consumo di nuovo suolo (per l’ambito “Aurelia Nord”). La valutazione degli effetti negativi è peraltro rimessa alla fase di attuazione del piano, non potendosi dunque parlare di rilievi di per sé ostativi all’approvazione della variante, quanto di indicazioni rivolte alla futura pianificazione di secondo livello o comunque attuativa, giustificandosi allo stato la mancata indicazione delle misure di mitigazione.<br />
Quanto al contributo regionale, alla richiesta di chiarimenti della Regione circa l’effettiva necessità di fare luogo a trasformazioni a fini insediativi, il Comune ha esposto le ragioni per le quali aveva reputato necessarie quelle previsioni di trasformazione, e – salvo quanto si dirà&nbsp;<em>infra</em>&nbsp;circa la procedura di convocazione della conferenza interistituzionale paritetica – la Regione si è in prima battuta limitata a sollecitare l’adozione delle scelte relative agli indici di trasformabilità, alla salvezza delle aree verdi, alla tipologia delle trasformazioni proprio in sede di formazione del P.S., anche ai fini della successiva formazione del regolamento urbanistico.<br />
5. Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 26 marzo 2013, è impugnata la deliberazione n. 108/2012, con cui il Comune resistente ha disposto l’adeguamento della variante al piano strutturale alle determinazioni della conferenza paritetica interistituzionale indetta ai sensi dell’art. 26 della l.r. n. 1/2005.<br />
5.1. Il Comune eccepisce la tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, che sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di pubblicazione della delibera n. 108/2012, ovvero dal 2 gennaio 2013.<br />
L’eccezione è infondata, giacché il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;per l’impugnazione deve farsi decorrere dal 16 gennaio 2013, giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso previsto dall’art. 26 co. 5 della l.r. n. 1/2005, la cui funzione è proprio quella di assicurare la conoscibilità delle iniziative assunte dall’amministrazione interessata a seguito della pronuncia della conferenza interistituzionale. Né la funzione svolta dalla pubblicazione sul bollettino regionale potrebbe considerarsi legittimamente supplita dalla pubblicazione della delibera n. 108/2012 all’albo pretorio comunale, ovvero sul sito web del Comune, trattandosi di modalità non rispondente a quella prescritta dalla legge.<br />
5.2. Nel merito, il primo, quarto e quinto dei motivi aggiunti depositati il 26 marzo 2013 riproducono censure già svolte con le precedenti impugnazioni (rispettivamente: invalidità derivata; violazione dell’art. 78 D.Lgs. n. 267/2000; violazione delle norme sulla partecipazione dei ricorrenti al procedimento di variante). Essi vanno respinti per le ragioni esposte in precedenza.<br />
5.3. Con il secondo dei più recenti motivi aggiunti, i ricorrenti espongono che la conferenza paritetica di cui all’art. 25 della legge regionale n. 1/2005 sarebbe stata convocata dalla Giunta regionale in ragione dei rilevati contrasti fra la variante generale al piano strutturale approvata dal Comune di Carrara con la deliberazione consiliare n. 28/2012 e il P.I.T.. La Giunta avrebbe infatti riscontrato l’accoglimento solo parziale, ad opera del Comune, delle osservazioni presentate dalla Regione nei confronti della variante adottata. In particolare, fra i profili di possibile contrasto la Regione aveva indicato proprio la suddivisione dell’UTOE 9 in due ambiti di trasformazione, contenenti consistenti nuove previsioni insediative, che, ove attuate, avrebbero potuto risultare incompatibili con gli obiettivi di qualità previsti dal P.I.T. per l’ambito n. 2 di Massa Carrara.<br />
Le indicazioni regionali sarebbero state tuttavia disattese in sede di conferenza paritetica, la quale avrebbe concluso per un giudizio favorevole della variante, salvo proporre l’inserimento di alcune mere precisazioni, inidonee a risolvere le criticità segnalate dalla Regione.<br />
Con il successivo, terzo motivo aggiunto, si deduce il difetto di motivazione della determinazione assunta dalla conferenza interistituzionale, non comprendendosi quale iter logico-giuridico abbia condotto la conferenza a ritenere compatibile con il P.I.T. la variante impugnata. Conseguentemente, anche la deliberazione comunale di adeguamento della variante risentirebbe del medesimo vizio, che si tradurrebbe in mancata ponderazione delle caratteristiche della UTOE 9 e del contrasto fra la destinazione rurale e a verde dell’area, rilevato dalla Regione ma ignorato pervicacemente dal Comune.<br />
Le censure saranno esaminate congiuntamente.<br />
5.3.1. L’art. 24 della legge regionale toscana n. 1/2005 istituiva la conferenza paritetica interistituzionale al fine di comporre gli eventuali conflitti insorti in materia di governo del territorio fra i soggetti istituzionalmente competenti, vale a dire Regione, Province e Comuni. Ai sensi dei successivi artt. 25 e 26, la conferenza poteva essere adita da ciascuno di tali soggetti per l’ipotesi in cui ritenessero che uno strumento della pianificazione territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso di intervento, una variante a taluno di tali strumenti o atti approvati da altra amministrazione presentassero possibili profili di incompatibilità o contrasto con un proprio strumento della pianificazione territoriale già vigente; e laddove la conferenza avesse rilevato il contrasto, l&#8217;amministrazione che aveva approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l&#8217;atto di governo del territorio in questione avrebbe dovuto provvedere all&#8217;adeguamento dello strumento o atto medesimo, in conformità con la pronuncia della conferenza, ovvero confermare lo strumento o l’atto contestato, dando adeguato conto delle ragioni che l’avevano indotta a non adeguarsi al parere della conferenza.<br />
Nella specie, il ricorso alla conferenza interistituzionale va ricondotto all’iniziativa della Giunta regionale, che, con delibera n. 650 del 23 luglio 2012, ha sottoposto all’organismo di composizione dei conflitti i profili di possibile contrasto fra la variante al P.S. approvata dal Comune di Carrara con la delibera n. 28/2012 e il P.I.T.. I rilievi della Giunta regionale riguardano ambedue gli ambiti di trasformazione individuati dalla variante nella UTOE 9 perché comportanti previsioni insediative potenzialmente confliggenti, ove attuate, con i valori ambientali e paesaggistici dell’area e con gli obiettivi di qualità e le azioni prioritarie enunciati dal P.I.T. nella scheda di paesaggio relativa all’ambito n. 2 “Massa-Carrara”.<br />
Dinanzi alla conferenza interistituzionale del 27 settembre 2012, il Comune di Carrara ha reso le proprie controdeduzioni ricordando in primo luogo i risultati dello studio agronomico, che aveva evidenziato il venir meno delle connotazioni di carattere agricolo produttivo dell’UTOE 9. Quanto all’impatto delle previsioni insediative contenute nella variante sui valori ambientali dell’area, il Comune ha chiarito come la disciplina dell’ambito di trasformazione Aurelia Nord sia volta proprio a garantire la tutela ambientale e paesaggistica grazie a bassi indici di edificabilità, nonché alla previsione di nuovo verde pubblico a protezione del paesaggio agricolo pedecollinare e in connessione con le aree verdi esistenti per creare reti ecologiche di collegamento appunto con l’ambiente extraurbano collinare, e all’ubicazione delle aree destinate a funzioni sportive e ricreative a ridosso del polo sportivo già esistente, in modo da mantenere libera la vista lungo l’asse che conduce alla villa Cavaiola.<br />
Analoga attenzione alla tutela dei residui elementi di ruralità diffusa dell’area il Comune sosteneva di aver prestato con riguardo all’ambito Aurelia Sud. In questo caso, tuttavia, le controdeduzioni consistono per lo più, quanto alla permanenza di valori ambientali e paesaggistici, nella perifrasi della disciplina di piano approvata con la variante (recupero e riqualificazione degli edifici non più destinati all’uso agricolo, limiti alla nuova edificazione di completamento, consentita sui soli lotti liberi urbanizzati contigui a edifici esistenti non più suscettibili di utilizzazione pubblica e finalizzata a colmare eventuali carenze di standard urbanistici, con l’esclusione di tipologie insediative lottizzative e nel rispetto degli assetti tipo morfologici ed edilizi esistenti, in coerenza con le caratteristiche rurali del paesaggio) e nell’enunciazione degli obiettivi strategici previsti dalla variante (potenziamento del ruolo di corridoio di ingresso alla città, nuova offerta insediativa finalizzata a operazioni di sviluppo con interventi di carattere commerciale, direzionale e per servizi).<br />
La conferenza, pur condividendo gli obiettivi strategici illustrati dal Comune, ha richiesto approfondimenti tecnici sulle previsioni riguardanti gli ambiti di trasformazione Aurelia Nord e Sud e l’intera UTOE 9, “in relazione agli effetti paesaggistici in un ambito che presenta ancora caratteri di ruralità diffusa” e all’esigenza di una specifica valutazione dei diversi effetti paesaggistici prodotti dall’attuazione delle quote flessibili di nuova SUL prevista per l’UTOE 9 dalla variante.<br />
I chiarimenti forniti dal Comune di Massa sono compendiati nella relazione presentata alla conferenza interistituzionale del 14 novembre 2012. Essi riproducono sostanzialmente il contenuto delle controdeduzioni già presentate il 27 settembre, concludendosi con la proposta di una modifica normativa alla disciplina dell’ambito di trasformazione Aurelia Nord, mentre nessuna proposta di modifica normativa riguarda l’ambito Aurelia Sud, relativamente la quale vengono ribadite le considerazioni già svolte nelle precedenti controdeduzioni.<br />
All’ambito Aurelia Nord si riferiscono altresì le valutazioni della conferenza interistituzionale, la quale, oltre ad approvare la proposta di modifica normativa proveniente dal Comune, ha richiesto l’aggiunta di un’ulteriore precisazione normativa alla tabella del dimensionamento di cui alla variante. La risultante è una disciplina che, per l’ambito Aurelia Sud, in nulla differisce dalle norme tecniche di attuazione della variante al P.S. approvata dal Comune con l’impugnata delibera n. 28/2012: un esito che appare in controtendenza con la richiesta di “approfondimenti tecnici” formulata dalla conferenza nella seduta del 27 settembre con riferimento a entrambi gli ambiti di trasformazione previsti dalla variante al P.S. per l’UTOE 9 e ai relativi dimensionamenti di SUL, mancando, in particolare, quelle “valutazioni paesaggistiche di maggior dettaglio e conseguenti discipline ed indirizzi per il R.U. a garanzia del raggiungimento degli obiettivi stessi in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT” (così il verbale della conferenza del 27 settembre 2012, in atti); e che, in ogni caso, non è corredato da alcuna considerazione circa le ragioni sottese al giudizio positivo implicitamente pronunciato dalla conferenza in ordine alla disciplina introdotta dalla variante per i terreni compresi nel comparto di trasformazione Aurelia Sud, mancanza a maggior ragione palese a fronte del pregresso atteggiamento dubitativo tenuto dalla conferenza e della conseguente richiesta di approfondimenti.<br />
Le conclusioni rassegnate dalla conferenza paritetica interistituzionale, in altri termini, non danno alcun conto delle ragioni che hanno consentito di reputare superato il potenziale contrasto fra le previsioni della variante approvata dal Comune di Carrara relative ai due ambiti Aurelia Nord e Sud e il P.I.T.: un contrasto che era al fondo della decisione regionale di adire la conferenza e che quest’ultima aveva mostrato a sua volta di percepire, al punto da indirizzare al Comune una richiesta di approfondimenti tecnici.<br />
L’adempimento incompleto dell’incombente vizia l’operato della conferenza sotto il duplice profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nella misura in cui, come detto, non è dato comprendere per quale motivo la conferenza abbia ritenuto sufficienti i chiarimenti e la proposta di modifica normativa avanzata dal Comune con riferimento al solo comparto Aurelia Nord, trascurando del tutto le vicende del comparto Aurelia Sud, cui pure l’iniziale richiesta di approfondimenti e chiarimenti si riferiva.<br />
L’illegittimità del deliberato della conferenza paritetica interistituzionale si estende, in via consequenziale, alla deliberazione n. 108/2012, con cui il Comune di Carrara ha adeguato a quel deliberato la variante al P.S. da esso già approvata.<br />
6. In parziale accoglimento delle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti notificati in corso di causa, la predetta deliberazione n. 108/2012 va dunque annullata.<br />
In virtù dell’effetto conformativo dell’annullamento, il procedimento va fatto dunque retrocedere alla richiesta di indizione della conferenza interistituzionale, formulata dalla Regione Toscana con la delibera di Giunta n. 650 del 23 luglio 2012.<br />
6.1. Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti e sono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti notificati in corso di causa.<br />
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva misura di euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge, che pone per metà a carico del Comune di Massa e per la metà residua a carico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Toscana, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’Autorità di Bacino Toscana Nord.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Pierpaolo Grauso</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2016-n-1334/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2016 n.1334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2010 n.1334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-4-2010-n-1334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-4-2010-n-1334/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2010 n.1334</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. G.E. Transportation System s.p.a. (avv. N. Matassa) c. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (avv.ti L. Ancora e A. Schiano), Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. (avv.ti V. Caputi Jambrenghi, E. Follieri, E. Sticchi Damiani, N. De Marco e F. Mastroviti),Site s.p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-4-2010-n-1334/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2010 n.1334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-4-2010-n-1334/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2010 n.1334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – <i>Presidente</i>, Savio Picone – <i>Estensore</i>.<br /> G.E. Transportation System s.p.a. (avv. N. Matassa) c.<br /> Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (avv.ti L. Ancora e A. <br />Schiano), Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. (avv.ti V. Caputi Jambrenghi, E.<br /> Follieri, E. Sticchi Damiani, N. De Marco e F. Mastroviti),Site s.p.a. (avv.ti <br />L. Quinto, P. Quinto e L. Mariano).</span></p>
<hr />
<p>sul possesso delle qualificazioni richieste dal bando di gara nei settori speciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Offerte di gara – Requisiti di ordine speciale – Qualificazioni richieste dal bando – Possesso – In ogni momento – Principio – Vale anche nei settori speciali.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vale anche nei settori speciali il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01334/2010              01334/2010       REG.SEN.<br />	<br />
N. 02194/2009              02194/2009       REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2009, proposto da </p>
<p><b>G.E. Transportation System s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con S.I.F.E.L. s.p.a., C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a., Tozzi Sud s.p.a., Valtellina s.p.a., Esim s.r.l. e Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop., rappresentata e difesa dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ancora e Angelo Schiano, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Russi in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a.<i></b></i>, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Sirti s.p.a. e Consorzio Armatori Ferroviari s.c.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Follieri, Ernesto Sticchi Damiani, Nicola De Marco e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, 40;	</p>
<p><b>Site s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Ducati Sistemi s.p.a., Balfour Beatty Rail s.p.a. ed Armafer s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto, Pietro Quinto e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Damiani in Bari, via Palmieri, 45/B;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></i>&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove già intervenuto, della gara indetta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi ad interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete da essa gestita; <br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato dalla commissione di gara in data 22.9.2009;<br />	<br />
&#8211; dei verbali e delle operazioni di gara compiute dalla commissione nel corso delle sedute pubbliche e riservate, nei limiti e secondo la graduazione dell’interesse specificato in ricorso;<br />	<br />
&#8211; della nota del 6.10.2009, prot. n. SGC/611, non trasmessa alla ricorrente e successivamente conosciuta, con la quale il dirigente del servizio gare e contratti ha comunicato alle a.t.i. prima e seconda classificate che la verifica sulla documentazione t<br />
&#8211; ove occorra della nota prot. n. 1457 del 6.11.2009, a firma del responsabile del procedimento;<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., di Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive ed i ricorsi incidentali;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Nino Matassa, Luciano Ancora, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Follieri, Ernesto Sticchi Damiani, Fulvio Mastroviti, Nicola De Marco, Luigi Mariano e Luigi Quinto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con lettera d’invito del 3.10.2008, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha avviato la procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi a interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete da essa gestita.<br />	<br />
L’a.t.i. G.E. Transportation System s.p.a., terza classificata, impugna gli atti di gara e l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo capeggiato da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., affidandosi a censure così riassumibili:<br />	<br />
A) quanto alla mancata esclusione dell’aggiudicataria a.t.i. Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a.:<br />	<br />
&#8211; violazione del paragrafo 2 della lettera d’invito e dell’art. 13 del capitolato d’appalto, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di <i>par condicio</i>, nonché eccesso di potere per violazione dell’autovincolo, in quanto l’aggiudica<br />
&#8211; violazione degli artt. 38 e 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 4.1 – lett. c.1) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la mandante Sirti s.p.a. avrebbe espresso l’intento di avvalersi<br />
&#8211; violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà ed illogicità, in quanto l’a.t.i. aggiudicataria avrebbe proposto un conduttore di sezi<br />
&#8211; violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara, violazione del D.M. 5 novembre 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alle sezioni stradali delle interferenze progettati dall’aggiudicataria;<br />	<br />
B) quanto alla mancata esclusione della seconda classificata a.t.i. Site s.p.a.:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 4.1 e 1.9 del disciplinare, nonché violazione del principio di <i>par condicio</i>, in quanto la commissione avrebbe illegittimamente consentito all’a.t.i. Site s.p.a. di integrare le car<br />
&#8211; violazione degli artt. 37-ss del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dei paragrafi 3.1 e 3.2 della lettera d’invito e degli artt. 4.1 – lett. c), 4.1.1. e 7 del disciplinare di gara, per la perdita di validità degli attestati di<br />
&#8211; violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara, violazione del D.M. 5 novembre 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione al progetto delle sezioni stradali delle interferenze;<br />	<br />
&#8211; violazione degli artt. 1, 4.2.1, 4.2.2.3, 5 – lett. d.5), e 6.2 – lett. i) del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti e violazione del principio di <i>par condicio</i>, in<br />
C) quanto all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara:<br />	<br />
&#8211; violazione dei parametri stabiliti dalla lettera d’invito e dal disciplinare ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di <i>par condicio</i>, a causa dell’ingiusta sottoval<br />
D) in subordine, quanto al regolare svolgimento delle operazioni di gara:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione della <i>lex specialis </i>e dei principi di buona andamento e <i>par condicio</i>, poiché la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente stabilito, nelle sedute del 15.5.2009 e del 1<br />
Si è costituita Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., replicando solo ad alcune delle censure introdotte dalla ricorrente principale.<br />	<br />
Si sono inoltre costituite le controinteressate Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e Site s.p.a., rispettivamente prima e seconda classificata, che hanno chiesto il rigetto del gravame principale ed hanno proposto distinti ricorsi incidentali di analogo tenore, entrambi tesi a dimostrare l’illegittima ammissione alla gara dell’a.t.i. ricorrente, per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; violazione degli artt. 48 e 232 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della lettera d’invito, in quanto la capogruppo G.E. Transportation System s.p.a. avrebbe perduto, a far data dal 23.9.2009, la qualificazione LIS 002 (classe 7, importo illimitato);<br />	<br />
&#8211; carenza di istruttoria e violazione della <i>lex specialis</i>, in quanto il sig. Franco Piccoli avrebbe sottoscritto i documenti amministrativi per conto della mandante S.I.F.E.L. s.p.a. senza averne i poteri;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della <i>lex specialis</i> ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione ai precedenti penali riscontrati a carico dei sig.ri Mario Tozzi e Franco Tozzi, amministrato<br />
&#8211; violazione della lettera d’invito e dell’art. 37, comma 11, del d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla dichiarazione di voler subappaltare talune lavorazioni, da parte delle mandanti S.I.F.E.L. s.p.a. ed Esim s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; violazione della <i>lex specialis</i>, in relazione alla dichiarazione di subappalto della mandante Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop., nonché per carenze nella dichiarazione della consorziata società cooperativa Int<br />
Le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive in vista della pubblica udienza del 24 febbraio 2010, nella quale la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con lettera d’invito del 3.10.2008, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi a interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a euro 136.162.402,97 (diviso in sette lotti).<br />	<br />
La ricorrente principale, terza classificata, impugna gli esiti della gara affidandosi in via gradata a quattro ordini di censure, con cui contesta rispettivamente la mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria, la mancata esclusione dell’a.t.i. seconda classificata, l’ingiustizia dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, in subordine, l’illegittimità della procedura valutativa posta in essere dalla commissione.<br />	<br />
2. Devono essere prioritariamente esaminati i ricorsi incidentali proposti da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e Site s.p.a., poiché il loro eventuale accoglimento avrebbe l’effetto di escludere la legittimazione della ricorrente a.t.i. G.E. Transportation System s.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11).<br />	<br />
Con il primo motivo, di contenuto sostanzialmente identico, le ricorrenti incidentali affermano che il raggruppamento capeggiato da G.E. Transportation System s.p.a. sarebbe stato priva di uno dei requisiti di capacità prescritti dalla <i>lex specialis</i>, ossia la qualificazione LIS 002 – classe 7 (importo illimitato, oltre 8 milioni di euro).<br />	<br />
Il motivo è fondato.<br />	<br />
Per quanto qui rileva, i paragrafi 2.2 e 2.5 della lettera d’invito hanno prescritto, quale categoria prevalente subappaltabile nei limiti del 30%, la qualificazione LIS 002 – progettazione e realizzazione di impianti ACEI (sistema R.F.I. s.p.a., utilizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 232, comma ottavo, del d. lgs. n. 163 del 2006), per l’importo di euro 24.259.837,99. <br />	<br />
L’a.t.i. ricorrente principale ha previsto, al suo interno, l’assunzione da parte della mandataria G.E. Transportation System s.p.a. dell’intera quota di lavorazioni rientranti nella categoria LIS 002.<br />	<br />
La controinteressata Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. ha tuttavia prodotto in giudizio (cfr. docc. 6 e 7, depositati il 12.1.2010) copia degli aggiornamenti del “Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario” di R.F.I. s.p.a., datati rispettivamente 23.9.2009 e 20.10.2009, dai quali risulta la retrocessione di G.E. Transportation System s.p.a., per la categoria LIS 002, alla classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di euro). Alle date indicate, la procedura ristretta indetta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. non si era ancora conclusa ed anzi era giunta proprio alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’a.t.i. aggiudicataria provvisoria.<br />	<br />
In senso contrario, la difesa della ricorrente ha depositato copia del certificato del 7.10.2009 proveniente da R.F.I. s.p.a. (cfr. doc.1, depositato il 12.2.2010), attestante il possesso della qualificazione LIS 002 per la classe 7 (importo oltre 8 milioni di euro), con validità fino al 19.10.2009, ed ha affermato che la momentanea perdita della qualifica nella classe 7 sarebbe dipesa dai ritardi del sistema “telematico” adottato da R.F.I. s.p.a. per l’aggiornamento delle qualificazioni, nonostante la tempestiva allegazione da parte della G.E. Transportation System s.p.a. dei certificati di buona esecuzione dei lavori.<br />	<br />
L’argomento non ha pregio. Vige infatti, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (in questo senso è l’avviso dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-<i>bis </i>del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuità della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111).<br />	<br />
Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. <br />	<br />
Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la <i>ratio </i>che ne è alla base.<br />	<br />
Nella fattispecie, il sistema adottato da R.F.I. s.p.a. (il cui avviso di istituzione è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 16.4.2008) e recepito da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per la gara su cui si controverte, mediante espressa previsione contenuta nella lettera d’invito, si fonda su criteri e meccanismi affini a quelli posti a base del sistema delle SOA. <br />	<br />
Il regolamento approvato da R.F.I. s.p.a. prevede la verifica dei requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva (art. 10.3), previa allegazione da parte dell’impresa interessata della documentazione comprovante, tra l’altro, la regolare esecuzione dei lavori rientranti nelle categorie di specializzazione (art. 6.13). L’art. 14 del regolamento disciplina compiutamente l’istituto della “dequalificazione”, consistente nella riduzione delle classi d’importo per le categorie di specializzazione oggetto dei lavori monitorati da R.F.I. s.p.a.: essa viene disposta quando il soggetto consegua un peggioramento del valore dell’indice qualitativo, non sia più in possesso di taluni requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzazione, oppure abbia subito un peggioramento dei requisiti attinenti alla condizione economico-finanziaria. La dequalificazione “<i>… viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con l’indicazione dei motivi che l’hanno causata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza di validità della qualificazione del soggetto interessato</i>” (art. 14.7).<br />	<br />
E’ onere dell’impresa comunicare tempestivamente a R.F.I. s.p.a. tutte le variazioni dei propri requisiti tecnico-economici influenti ai fini della qualificazione (art. 15.1). L’impresa già qualificata può richiedere il rinnovo (prima della scadenza) ovvero l’estensione della qualificazione ad altre classi d’importo con apposita domanda, allegando la documentazione necessaria (art. 16.5). Nel caso in cui l’istruttoria sulla richiesta di rinnovo si concluda dopo la scadenza della qualificazione, il regolamento stabilisce espressamente che “<i>… il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità</i>” (art. 16.3): quest’ultima disposizione conferma l’efficacia <i>ex nunc</i>, non retroattiva, del riconoscimento da parte di R.F.I. s.p.a. delle qualificazioni e delle relative classi d’importo.<br />	<br />
Non può pertanto essere accolta l’obiezione avanzata dalla difesa di parte ricorrente, che fa presente di aver già trasmesso a R.F.I. s.p.a. le certificazioni necessarie per la riqualificazione nella categoria LIS 002 – classe 7 (importo oltre 8 milioni di euro). E’ infatti provato che la G.E. Transportation System s.p.a. ha subito, seppure transitoriamente, la dequalificazione nella classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di euro), quantomeno alle date del 23.9.2009 e del 20.10.2009. L’eventuale accoglimento dell’istanza di riqualificazione, da parte di R.F.I. s.p.a., non avrebbe effetto retroattivo e non sarebbe dunque utile a colmare il temporaneo difetto di capacità tecnica verificatosi nel corso della gara. Ed in ogni caso, nella fattispecie, la ricorrente principale non ha dimostrato in tempo utile di aver ottenuto la riqualificazione nella classe 7, al momento del passaggio in decisione della presente causa.<br />	<br />
Deve pertanto convenirsi con quanto rilevato dalla difesa della controinteressata, nel senso che la perdita di un requisito di partecipazione durante lo svolgimento delle fasi intermedie della procedura di evidenza pubblica, ovvero al momento dell’adozione dell’atto di aggiudicazione o della stipula del contratto, rappresenta una circostanza preclusiva della possibilità di conseguire l’appalto. <br />	<br />
Per quanto detto, il primo motivo di ricorso incidentale dedotto da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a. è fondato e va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.<br />	<br />
3. L’accoglimento del ricorso incidentale fa sì che la ricorrente principale, che è incorsa in una causa di esclusione, non possa più essere annoverati tra i concorrenti alla gara e non possa conseguire non solo l’aggiudicazione, ma neppure la ripetizione della gara. <br />	<br />
Il ricorso principale diventa dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione, poiché proposto da soggetti che non possono ottenere alcuna utilità dal suo accoglimento (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11).<br />	<br />
Le spese processuali, tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso incidentale proposto da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a. e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/04/2010</p>
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