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	<title>1333 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1333 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1333/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1333</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Blanda M.F. (Avv.ti Morcavallo) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), n.c. D. C. G. (Avv. Roberto Pinazzi) 1. Università – Professore universitario di seconda fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Commissione esaminatrice – Criteri – Disciplina di settore – Conformità – Discrezionalità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1333/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1333/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Blanda<br /> M.F. (Avv.ti Morcavallo) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), n.c. D. C. G. (Avv. Roberto Pinazzi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Professore universitario di seconda fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Commissione esaminatrice – Criteri – Disciplina di settore – Conformità – Discrezionalità della Commissione – Conseguenze </p>
<p>2. Università – Professore universitario di seconda fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Commissione esaminatrice – Giudizi – Vaglio giurisdizionale – Limiti – Palese irragionevolezza e sproporzione </p>
<p>3. Università – Professore universitario di seconda fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Candidati – Commissari – Collaborazione accademica – Obbligo di astensione – Non sussiste –Comunanza di interessi economici – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, non appare fondato il ricorso qualora i criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice non sembrano in contrasto con la disciplina di settore e appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo organo di valutazione dispone.</p>
<p>2. In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, i giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, il quale è limitato agli aspetti della palese irragionevolezza e sproporzione.</p>
<p>3. In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, la collaborazione accademica tra uno dei candidati e un commissario non comporta l’obbligo di astensione qualora non si rilevi la presenza di una sistematicità, stabilità e continuità tali da configurare l’esistenza di una comunanza di interessi economici, soprattutto nel caso in cui il settore concorsuale può implicare la conoscenza, a livello scientifico, tra candidati e commissari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2014, proposto da: </p>
<p>Mirella Fortino, rappresentata e difesa dagli avv. Oreste Morcavallo e Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Arno, 6; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Dario Costantino Generali, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Pinazzi, con domicilio eletto presso presso lo studio dell’avv. Paolo Tullio in Roma, via Lucullo, 3;<br />
Olivieri Gianluigi; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di ii fascia per il settore concorsuale 11/a2 &#8211; logica, storia e filosofia della scienza</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Dario Costantino Generali;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase, il ricorso non presenta elementi che facciano prevedere un suo possibile accoglimento atteso che:<br />
&#8211; i criteri stabiliti dalla commissione non sembrano porsi in contrasto con la disciplina di settore ed appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo organo di valutazione dispone;<br />
&#8211; i giudizi espressi dalla commissione non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, il quale è limitato agli aspetti della palese irragionevolezza e sproporzione, elementi che non è dato riscontrare prima facie;<br />
&#8211; la collaborazione accademica tra uno dei candidati e un commissario nel caso di specie non sembra comportare la necessità dell’obbligo di astensione, posto che non è dato rilevare la presenza di una sistematicità, stabilità e continuatività tali da conf<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare siano da compensare in considerazione della peculiarità della fattispecie;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1333/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.1333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-1333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-1333/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.1333</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore. Società Consortile Remida r.l. (avv. R.G. Marra) c. Comune di Manduria (avv. G. Pellegrino), Ristor’Art s.p.a. (avv. A. Gualtieri, D. Verbaro). all&#8217;appalto del servizio di refezione scolastica non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-1333/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.1333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-1333/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.1333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore.<br /> Società Consortile Remida r.l. (avv. R.G. Marra) c. Comune di Manduria (avv. G. Pellegrino), Ristor’Art s.p.a. (avv. A. Gualtieri, D. Verbaro).</span></p>
<hr />
<p>all&#8217;appalto del servizio di refezione scolastica non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall&#8217;art 70, d.lg. n.163 del 2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Servizio di refezione scolastica – Applicazione solo di una parte del Codice dei contratti – Disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70, d.lg. 163 del 2006 – Non si applicano.<br />
2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Servizio di refezione scolastica – Termini per la presentazione delle offerte – E’ rimessa alla scelta della p.a. – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per  gli appalti di servizi di cui all’allegato B) II del Codice dei contratti,  tra cui è espressamente contemplato il servizio di ristorazione, l’art 20, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, stabilisce che l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art 68 (specifiche tecniche), dall’art 65 (avviso sui risultati delle procedura di affidamento) e dall’art 225 (avvisi agli appalti aggiudicati); pertanto, in base a dette disposizioni la procedura di scelta del contraente per i contratti di refezione scolastica non è disciplinata da tutte le disposizioni del presente Codice, con la conseguenza che l’appalto in questione soggiace solo ad un nucleo minimo di regole, mentre non trovano applicazione le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70.</p>
<p>2. In caso di appalto del servizio di refezione scolastica, è rimessa alla p.a. la scelta circa i termini per la presentazione delle offerte, scelta che, lungi dall’essere arbitraria, deve comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all’art 27 del Codice dei contratti, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del presente Codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA  ITALIANA<b><br />
</b></p>
<p align=center>
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>SECONDA SEZIONE  
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Registro Decis.:1333/07</b><br />
<b>		Registro Generale:	</b>1633/2006 <br />	<br />
<b></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. </b><br />
<b>SILVANA BINI Ref. , relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Visto il ricorso 1633/2006  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>SOCIETA CONSORTILE REMIDA A RL
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>MARRA ROBERTO GUALTIERO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in LECCE <br />
<i></p>
<p align=center>PIAZZA MAZZINI 72 <br />
presso<br />
MARRA ROBERTO GUALTIERO   <br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
COMUNE DI MANDURIA   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
PELLEGRINO GIANLUIGI <br />
con domicilio eletto in LECCE <br />
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16 <br />
presso la sua sede</p>
<p>
e nei confronti di <br />
RISTOR&#8217;ART SPA <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
GUALTIERI ALFREDO <br />
VERBARO DEMETRIO <br />
con domicilio eletto in LECCE <br />
VIA F.SCO RUBICHI 23 <br />
presso<br />
SEGRETERIA TAR <br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	del bando di gara indetto dal Comune di Manduria per l’affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole materne comunali per il quinquennio 2006/2011 nella parte in cui prevede come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.9.2006;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, in particolare del verbale n. 1 del 22.9.2006, del verbale n. 3 del 26.9.2006, della determina dirigenziale n. 744 del 6.10.2006;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI MANDURIA </p>
<p>RISTOR&#8217;ART SPA <br />
</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 il relatore Ref. SILVANA BINI  e uditi gli Avv. Marra per la ricorrente, l’Avv. Gianluigi Pellegrino per l’Amministrazione intimata e l’Avv. Verbano per la controinteressata;</p>
<p>
Considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>la società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Amministrazione Comunale di Manduria, per il servizio di refezione scolastica nel quinquennio 2006/2011. </p>
<p>Impugna in questa sede il bando di gara, nella parte in cui pone come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.9.2006 – alle ore 12.00 &#8211;  unitamente al provvedimento di esclusione dalla gara disposto dalla stazione appaltante, in quanto la sua offerta è pervenuta alle ore 12.40 del 21.9.2006.</p>
<p>
Nel ricorso sono dedotti i seguenti  motivi:<br />
&#8211;	Violazione art. 66 e art. 70 D. Lgs. 163/2006. Violazione delle garanzie di pubblicità. Difetto di istruttoria;<br />	<br />
&#8211;	Violazione art. 70, coma 10, D. lgs. 163/06. Irrazionalità dell’azione amministrativa;</p>
<p>Contesta parte ricorrente il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione del termine di 52 giorni tra la data di trasmissione del bando di gara alla Commissione della Comunità Europea e il termine di ricezione delle offerte, come previsto nell’art 70 comma II del Codice dei Contratti, essendo il bando stato inviato l’11.8.2006 e il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 21.9.06.<br />
I termini avrebbero dovuti essere maggiori, anche in applicazione al comma 10 del sopra citato art 70, in quanto le ditte partecipanti dovevano eseguire attività istruttorie complesse (sopralluoghi nelle diverse scuole comunali).</p>
<p>L’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando le ragioni di urgenza all’espletamento della gara, in relazione alla tipologia del servizio.<br />
La difesa del Comune di Manduria nella memoria difensiva del 13.2.07 ha poi contestato la applicabilità nel caso di specie degli artt. 66 e 70 del D. Lvo 163/03, in quanto oggetto dell’appalto è un servizio di cui all’all. II B, per il quale l’art 20 prevede l’applicazione solo degli artt. 68, 65 e 225.</p>
<p>Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.</p>
<p>La censura relativa alla violazione degli artt. 66 e 70 del D. Lvo 163/03 è infondata, in quanto dette disposizioni non trovano applicazione al caso in esame.<br />
Infatti, come rilevato dalla difesa dell’Amministrazione intimata, l’art 20 del D. Lvo 163/03 per gli appalti di servizi di cui all’allegato B) II – tra cui è espressamente contemplato il servizio di ristorazione &#8211; stabilisce che l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art 68 (specifiche tecniche), dall’art 65 (avviso sui risultati delle procedura di affidamento) e dall’art 225 (avvisi agli appalti aggiudicati).<br />
Pertanto in base a dette disposizioni la procedura di scelta del contraente per i contratti di refezione scolastica non è disciplinata da tutte le disposizioni del presente Codice; l’appalto in questione soggiace solo ad un nucleo minimo di regole, mentre non trovano applicazione le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70.<br />
E’ rimessa quindi all’Amministrazione la scelta circa i termini per la presentazione delle offerte, scelta che, lungi dall’essere arbitraria, deve comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all’art 27 dello stesso Codice, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del presente codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.</p>
<p>Deve quindi essere valutato, in questa sede, se la clausola del bando che pone come termine di presentazione il 21.9.06 sia conforme ai principi sopra richiamati, in considerazione del fatto che il bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 159 del 23.8.06.<br />
Non avendo il Giudice Amministrativo,in questa sede, poteri sindacatori di merito, il riscontro della proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa deve svolgersi &#8211; in presenza della discrezionalità di cui gode l&#8217;Amministrazione &#8211; nell&#8217;apprezzamento delle situazioni di fatto e nella ponderazione dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti e segnatamente, in ambito di termini tra la pubblicazione del bando e la presentazione dell’offerta, sulla congruità delle scadenze, in considerazione della attività che i partecipanti dovevano effettuare, per la predisposizione dell’offerta.<br />
Le norme del bando nel caso in esame sono, a giudizio del Collegio, rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non limitando indebitamente l&#8217;accesso alla procedura né rendendo eccessivamente gravosa la partecipazione: infatti il lasso temporale di circa un mese tra la pubblicazione e la data di presentazione dell’offerta da un lato risponde all’esigenza dell’Amministrazione di attivare un servizio correlato all’anno scolastico, dall’altro permetteva alle imprese interessate di predisporre l’offerta. Si consideri infatti che potevano partecipare alla gara solo imprese già operanti nel settore della ristorazione scolastica, dal momento che il bando richiede per la partecipazione il fatturato nella ristorazione scolastica negli ultimi tre anni e che l’impresa avesse gestito un servizio per un numero di pasti pari a quello della gara de qua.</p>
<p>Né pare fondato il rilievo secondo cui l’Amministrazione si sarebbe autovincolata alle disposizioni del Codice e in particolare agli artt. 66 e 70, dal momento che nel bando viene specificato che il servizio di ristorazione scolastica è appaltato mediante asta pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e l’art 3 del Capitolato d’oneri dispone che la gara si svolgerà ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.Lvo 163/06.<br />
Il richiamo al codice non implica necessariamente l’applicazione di tutte le disposizioni ivi contenute, dal momento che all’interno dello stesso codice sono previste deroghe alla disciplina ordinaria: il D.Lvo 163/06 introduce infatti una disciplina unitaria, prevedendo al suo interno regimi differenziati giustificati da ragioni oggettive e soggettive, ovvero prevedendo in alcuni casi l’applicazione solo di alcune disposizioni o principi generali (basti il richiamo ai contratti sotto soglia per i quali si applicano tutte le disposizioni previste per i sopra soglia fatte salve le eccezioni espressamente previste introdotte dagli artt. Da 121 a 125).<br />
Ciò d&#8217;altronde è conseguenza inevitabile della tecnica legislativa in forza della quale in un unico testo vengono unificate normative di rango diverso (comunitario, legislativo e regolamentare) e finalizzate a regolamentare vari settori.<br />
Quindi la circostanza che l’Amministrazione abbia richiamato globalmente il Codice non implica che si debbano applicare tutte le disposizioni, ma che la gara viene regolamentata dalla disciplina dettata dal Codice per quella tipologia di appalto.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi.</p>
<p>Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p>
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>
Spese compensaste.</p>
<p>
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14  marzo 2007</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente</p>
<p>Dott.ssa Silvana Bini &#8211; Estensore</p>
<p>
Pubblicata il 30 marzo 2007</p>
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